Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 802/2022

Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Semplificazioni procedurali. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3/2022. Istruzioni operative

Pubblicato: 16/02/2022 In vigore dal: 16/02/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Semplificazioni procedurali. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3/2022. Istruzioni operative

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 18-02-2022 Messaggio n. 802 Allegati n.1 OGGETTO: Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Semplificazioni procedurali. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3/2022. Istruzioni operative Premessa Con la circolare n. 18/2022 sono stati illustrati i contenuti e le linee di indirizzo relativi al riordino della disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali attuato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), come modificato e integrato dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito, anche decreto Sostegni ter). Come precisato nella menzionata circolare n. 18/2022, il principio ispiratore della riforma è rappresentato dal completamento del processo di universalizzazione delle tutele che il legislatore ha attuato attraverso la creazione di un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo. In questa ottica, è stata ampliata, in particolare, la platea dei lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) nella cui disciplina, dal 1° gennaio 2022, vengono ricompresi tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 nonché – nelle more dell’adeguamento dei decreti istitutivi dei citati Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021, alla nuova disciplina prevista dalla legge n. 234/2021- i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai menzionati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (1° gennaio 2022). Al fine di semplificare gli adempimenti procedurali connessi alle domande di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2022 (Allegato n. 1), ha fornito alcune indicazioni che trovano applicazione, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022. In relazione ai richiamati chiarimenti ministeriali, con il presente messaggio, si forniscono le indicazioni operative che seguono. 1. Informazione e consultazione sindacale Ai fini dell’accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 che, dopo le modifiche apportate dall’articolo 23 del decreto Sostegni ter, può svolgersi anche in via telematica. L’impianto declinato dal menzionato articolo 14 prevede specifiche disposizioni nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso sia connessa a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), nonché con riferimento ai settori dell’edilizia e dei lapidei. La procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa e rappresenta, quindi, un passaggio imprescindibile per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale. Con riferimento alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, in considerazione dell’attuale contesto emergenziale, nella citata circolare n. 3/2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l’Assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori. In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e al decreto–legge n. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, si chiarisce che: in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto; la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento; per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del D.M. n. 95442/2016; nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta. Alla luce di quanto precede, con riferimento alle domande di Assegno di integrazione salariale di cui trattasi, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio n. 606/2022. 2. Richieste di pagamento diretto In materia di modalità di erogazione delle prestazioni, l’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015 prevede che, in via ordinaria, il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e che l'importo dei trattamenti anticipati venga recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dagli stessi dovuti. Tanto premesso, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 39 del D.lgs n. 148/2015, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del menzionato articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Conseguentemente, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione. A tale riguardo, sempre al fine di semplificare le procedure di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e in considerazione della crisi pandemica e delle conseguenze che ne derivano sulle realtà economico-finanziarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nel medesimo arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole. A tal fine, pertanto, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto. 3. Valutazione dei requisiti di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS Come illustrato nella circolare n. 18/2022, i datori di lavoro che rientrano nelle tutele del FIS possono richiedere l’Assegno di integrazione salariale sia per causali ordinarie che per causali straordinarie, in relazione alle dimensioni aziendali. In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che - limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti – occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie. Ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le Strutture territoriali avranno cura di tener conto di quanto precede non richiedendo più – per i periodi di operatività della semplificazione come sopra individuati – la relazione tecnica dettagliata prevista dal D.M. n. 95442/2016. 4. Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015 In linea con le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 3/2022 e con le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4/2022, al fine di assicurare le medesime tutele e uniformità di trattamento ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro ricompresi nei codici Ateco individuati nell’allegato I del summenzionato decreto-legge n. 4/2022, operanti in settori in cui sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, le semplificazioni oggetto del presente messaggio troveranno applicazione, nel periodo transitorio sopra indicato, anche alle richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai predetti Fondi di solidarietà bilaterali. Il Direttore generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 m_lps.38.CIRCOLARI.R.0000003.16-02-2022 Oggetto: Fondo di integrazione salariale. Informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015) pagamento diretto (articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015) e causali di accesso. Semplificazioni procedurali. In riscontro ai diversi quesiti presentati a questa Direzione Generale in ordine alla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione dell’istanza all’INPS di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot.nr.29.0001397 del 15 febbraio 2022, si rappresenta quanto segue. Come è noto, ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) è necessario esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come recentemente modificato dal decreto- legge n. 4 del 27 gennaio 2022, stabilisce le procedure relative alla informazione e consultazione sindacale prodromiche all’accesso all’intervento di integrazione salariale ordinario. Tali procedure si applicano anche all’assegno di integrazione salariale, come recentemente ricordato dall’INPS nell’ambito della circolare n. 18 del 2022, in quanto all’assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (articolo 30 comma 1 decreto legislativo n. 148 del 2015, come richiamato dall’articolo 29 comma 3 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015). Il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa/datore di lavoro. Oggetto dell’esame congiunto è l’esame della situazione complessiva ed è finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi, nei termini fissati dal Legislatore. Tali disposizioni, di portata generale, vengono poi diversamente declinate a fronte di eventi oggettivamente non evitabili (comma 4 dell’articolo 14 medesimo) oppure con riferimento al settore dell’edilizia e dei lapidei (comma 5 del medesimo articolo 14). 1 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE IV pec dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it Direz ione Generale degli Ammortizzatori Sociali Via Flavia 6, 00187 Roma mail dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it 06 46833580 Detta procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa ed è pertanto passaggio imprescindibile per l’accesso all’assegno di integrazione salariale. Con specifico riferimento al Fondo di integrazione salariale, con la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, comma 207, lettera a), in relazione al processo di universalizzazione delle tutele dei lavoratori, principio ispiratore della Riforma degli Ammortizzatori, viene ampliata la platea dei soggetti tutelati dal FIS, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ossia della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo. Gli adempimenti innanzi illustrati, indicati dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, si applicano ora, quindi, ad una più estesa platea di datori di lavoro che hanno necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, accedendo all’assegno di integrazione salariale del FIS. In ordine agli adempimenti che sono posti a carico del datore di lavoro per l’accesso all’ammortizzatore sociale dell’assegno di integrazione salariale del FIS, relativamente alla documentazione e ai dati richiesti per comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di accesso al pagamento diretto, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti. Ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015, al Fondo di integrazione salariale si applica l’articolo 7, commi da 1 a 4, del medesimo decreto legislativo. Pertanto, alla luce della disposizione in parola, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta di questo. In tale ottica, vi è la necessità di favorire strumenti che preservino il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, in attesa del superamento delle attuali difficoltà anche al fine di consentire ai soggetti che entrano ex novo, dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, di adeguarsi ai nuovi adempimenti e nuovi oneri posti dalla legge di bilancio 2022. Pertanto, nell’ottica di una semplificazione delle modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, si rende possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, atteso anche l’attuale contesto emergenziale, presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell’ottica della loro massima effettività. Quindi, per tale periodo l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (legge 234 del 2021 e decreto legge n. 4 del 2022), fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati i superiori e sopra richiamati interessi dei lavoratori). Sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l’accesso all’ammortizzatore sociale in argomento e alla luce della crisi pandemica e delle conseguenze che la medesima ha sulle realtà economico-finanziarie degli operatori economici, per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione 2 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE IV pec dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it Dire zione Generale degli Ammortizzatori Sociali Via Flavia 6, 00187 Roma mail dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it 06 46833580 semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto. Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria. Ovviamente, tali principi di semplificazione e snellimento delle procedure si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali. In altri termini la situazione di difficoltà – si pensi, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi da una relazione che, alla luce della congiuntura economica innanzi indicata e delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro. Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022, si avrà, quindi, un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria. IL DIRETTORE GENERALE Agnese De Luca (firmato digitalmente) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i.. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio. 3 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE IV pec dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it Dire zione Generale degli Ammortizzatori Sociali Via Flavia 6, 00187 Roma mail dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it 06 46833580

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