Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Semplificazioni procedurali. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3/2022. Istruzioni operative
Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Semplificazioni procedurali. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3/2022. Istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 18-02-2022
Messaggio n. 802
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali
di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Semplificazioni
procedurali. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
n. 3/2022. Istruzioni operative
Premessa
Con la circolare n. 18/2022 sono stati illustrati i contenuti e le linee di indirizzo relativi al
riordino della disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali attuato dalla legge 30
dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), come modificato e integrato
dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito, anche decreto Sostegni ter).
Come precisato nella menzionata circolare n. 18/2022, il principio ispiratore della riforma è
rappresentato dal completamento del processo di universalizzazione delle tutele che il
legislatore ha attuato attraverso la creazione di un sistema di ammortizzatori sociali più
inclusivo.
In questa ottica, è stata ampliata, in particolare, la platea dei lavoratori tutelati dal Fondo di
integrazione salariale (FIS) nella cui disciplina, dal 1° gennaio 2022, vengono ricompresi tutti i
datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, che non rientrano nel
campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e che operano in settori in cui
non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs 14
settembre 2015, n. 148 nonché – nelle more dell’adeguamento dei decreti istitutivi dei citati
Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021, alla nuova disciplina prevista dalla
legge n. 234/2021- i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai menzionati Fondi e che
occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi alla data
di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (1° gennaio 2022).
Al fine di semplificare gli adempimenti procedurali connessi alle domande di accesso
all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che
sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora
emergenziale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 3 del 16
febbraio 2022 (Allegato n. 1), ha fornito alcune indicazioni che trovano applicazione, in via
transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022.
In relazione ai richiamati chiarimenti ministeriali, con il presente messaggio, si forniscono le
indicazioni operative che seguono.
1. Informazione e consultazione sindacale
Ai fini dell’accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione
salariale, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione
sindacale di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 che, dopo le modifiche apportate
dall’articolo 23 del decreto Sostegni ter, può svolgersi anche in via telematica.
L’impianto declinato dal menzionato articolo 14 prevede specifiche disposizioni nelle ipotesi in
cui la richiesta di accesso sia connessa a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), nonché
con riferimento ai settori dell’edilizia e dei lapidei.
La procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono
ridursi o sospendere l’attività lavorativa e rappresenta, quindi, un passaggio imprescindibile
per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
Con riferimento alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, in considerazione dell’attuale
contesto emergenziale, nella citata circolare n. 3/2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro
che richiedono l’Assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’Istituto
secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.
In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022,
ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e al decreto–legge n. 4/2022 e a
prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, si chiarisce che:
in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, l’informativa sindacale
può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore
di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della
comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda,
avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11
del D.M. n. 95442/2016;
nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro
non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà
respinta.
Alla luce di quanto precede, con riferimento alle domande di Assegno di integrazione salariale
di cui trattasi, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle
procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio n. 606/2022.
2. Richieste di pagamento diretto
In materia di modalità di erogazione delle prestazioni, l’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015
prevede che, in via ordinaria, il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dai datori di
lavoro alla fine di ogni periodo di paga e che l'importo dei trattamenti anticipati venga
recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dagli stessi
dovuti.
Tanto premesso, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 39 del D.lgs n. 148/2015, al Fondo di
integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del menzionato articolo
7 del medesimo decreto legislativo.
Conseguentemente, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate
difficoltà finanziarie dello stesso, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento
diretto della prestazione.
A tale riguardo, sempre al fine di semplificare le procedure di accesso all’Assegno di
integrazione salariale riconosciuto dal FIS e in considerazione della crisi pandemica e delle
conseguenze che ne derivano sulle realtà economico-finanziarie, il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali ha chiarito che, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze
presentate nel medesimo arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a
prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno
documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole.
A tal fine, pertanto, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con
l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 ma potranno documentare la loro situazione,
trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in
atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti
problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento
diretto.
3. Valutazione dei requisiti di accesso all’Assegno di integrazione salariale
riconosciuto dal FIS
Come illustrato nella circolare n. 18/2022, i datori di lavoro che rientrano nelle tutele del FIS
possono richiedere l’Assegno di integrazione salariale sia per causali ordinarie che per causali
straordinarie, in relazione alle dimensioni aziendali.
In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’Assegno di integrazione salariale
riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali ha chiarito che - limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1°
gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti –
occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Conseguentemente,
nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali
mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno
corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze
economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il
perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e
sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli
indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.
Ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le
Strutture territoriali avranno cura di tener conto di quanto precede non richiedendo più – per i
periodi di operatività della semplificazione come sopra individuati – la relazione tecnica
dettagliata prevista dal D.M. n. 95442/2016.
4. Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
In linea con le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 3/2022 e con le disposizioni
introdotte dal decreto-legge n. 4/2022, al fine di assicurare le medesime tutele e uniformità di
trattamento ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro ricompresi nei codici Ateco individuati
nell’allegato I del summenzionato decreto-legge n. 4/2022, operanti in settori in cui sono stati
costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, le
semplificazioni oggetto del presente messaggio troveranno applicazione, nel periodo transitorio
sopra indicato, anche alle richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale da parte dei
datori di lavoro tutelati dai predetti Fondi di solidarietà bilaterali.
Il Direttore generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
m_lps.38.CIRCOLARI.R.0000003.16-02-2022
Oggetto: Fondo di integrazione salariale. Informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del
decreto legislativo n. 148 del 2015) pagamento diretto (articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del
2015) e causali di accesso. Semplificazioni procedurali.
In riscontro ai diversi quesiti presentati a questa Direzione Generale in ordine alla possibilità di
prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione dell’istanza all’INPS di accesso all’assegno di
integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, acquisito il parere dell’Ufficio
Legislativo prot.nr.29.0001397 del 15 febbraio 2022, si rappresenta quanto segue.
Come è noto, ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di
integrazione salariale (FIS) è necessario esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
L’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come recentemente modificato dal decreto-
legge n. 4 del 27 gennaio 2022, stabilisce le procedure relative alla informazione e consultazione
sindacale prodromiche all’accesso all’intervento di integrazione salariale ordinario. Tali procedure si
applicano anche all’assegno di integrazione salariale, come recentemente ricordato dall’INPS
nell’ambito della circolare n. 18 del 2022, in quanto all’assegno di integrazione salariale si applica, per
quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (articolo 30 comma 1
decreto legislativo n. 148 del 2015, come richiamato dall’articolo 29 comma 3 bis del decreto legislativo
n. 148 del 2015).
Il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di
comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione
dell'orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via
telematica, della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi
dell'impresa/datore di lavoro.
Oggetto dell’esame congiunto è l’esame della situazione complessiva ed è finalizzato alla tutela
degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi, nei termini fissati dal Legislatore.
Tali disposizioni, di portata generale, vengono poi diversamente declinate a fronte di eventi
oggettivamente non evitabili (comma 4 dell’articolo 14 medesimo) oppure con riferimento al settore
dell’edilizia e dei lapidei (comma 5 del medesimo articolo 14).
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Detta procedura prescritta dalla legge è posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono
ridursi o sospendere l’attività lavorativa ed è pertanto passaggio imprescindibile per l’accesso
all’assegno di integrazione salariale.
Con specifico riferimento al Fondo di integrazione salariale, con la legge n. 234 del 30 dicembre
2021, articolo 1, comma 207, lettera a), in relazione al processo di universalizzazione delle tutele dei
lavoratori, principio ispiratore della Riforma degli Ammortizzatori, viene ampliata la platea dei soggetti
tutelati dal FIS, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di
lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo
10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ossia della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai
Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.
Gli adempimenti innanzi illustrati, indicati dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
si applicano ora, quindi, ad una più estesa platea di datori di lavoro che hanno necessità di sospendere
o ridurre l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, accedendo
all’assegno di integrazione salariale del FIS.
In ordine agli adempimenti che sono posti a carico del datore di lavoro per l’accesso
all’ammortizzatore sociale dell’assegno di integrazione salariale del FIS, relativamente alla
documentazione e ai dati richiesti per comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di accesso
al pagamento diretto, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti.
Ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015, al Fondo di integrazione salariale
si applica l’articolo 7, commi da 1 a 4, del medesimo decreto legislativo. Pertanto, alla luce della
disposizione in parola, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento
diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa
richiesta di questo.
In tale ottica, vi è la necessità di favorire strumenti che preservino il rapporto tra datore di lavoro
e lavoratore, in attesa del superamento delle attuali difficoltà anche al fine di consentire ai soggetti che
entrano ex novo, dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, di
adeguarsi ai nuovi adempimenti e nuovi oneri posti dalla legge di bilancio 2022. Pertanto, nell’ottica di
una semplificazione delle modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione
salariale riconosciuto dal FIS, si rende possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022,
atteso anche l’attuale contesto emergenziale, presentare l’istanza all’INPS secondo modalità
semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori
nell’ottica della loro massima effettività.
Quindi, per tale periodo l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza della
attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31
marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (legge 234 del 2021 e decreto legge n. 4 del 2022),
fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che
l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto (restando,
quindi, salvaguardati i superiori e sopra richiamati interessi dei lavoratori).
Sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l’accesso
all’ammortizzatore sociale in argomento e alla luce della crisi pandemica e delle conseguenze che la
medesima ha sulle realtà economico-finanziarie degli operatori economici, per quanto attiene alle
richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal
1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione
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semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in
atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo
datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale
emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di
difficoltà finanziaria.
Ovviamente, tali principi di semplificazione e snellimento delle procedure si applicheranno anche
nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con riferimento alle
diverse causali. In altri termini la situazione di difficoltà – si pensi, ad esempio, nel caso della causale
ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi da una relazione
che, alla luce della congiuntura economica innanzi indicata e delle conseguenze economiche
direttamente connesse all’emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto,
coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro.
Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo
2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022, si avrà, quindi, un
affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione
probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria.
IL DIRETTORE GENERALE
Agnese De Luca
(firmato digitalmente)
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82
recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i.. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.
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