Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 803/2022
Esonero parziale dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione istanze di riesame
Riferimento normativo
Esonero parziale dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione istanze di riesame
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 18-02-2022
Messaggio n. 803
Allegati n.1
OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 1,
commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Presentazione istanze di riesame
Con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021, cui ha fatto seguito il messaggio n. 4184 del
26 novembre 2021, l’Istituto ha reso nota la pubblicazione degli esiti delle verifiche
centralizzate in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto del Ministro del Lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio
2021, per la fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale
dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-
bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In particolare, sono stati effettuati i controlli in merito ai requisiti di iscrizione alla Gestione
assicurativa previdenziale, come indicato al paragrafo 3 della circolare n. 124 del 6 agosto
2021, nonché all’assenza di contratto di lavoro subordinato - con esclusione del contratto di
lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma
4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – e di titolarità di pensione diretta, diversa
dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da
qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, a integrazione del
reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità
di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.
Gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero si intendono provvisoriamente
riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di
riferimento e indicate nel citato messaggio n. 3974/2021.
Si ricorda che gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito
istituzionale www.inps.it ai seguenti percorsi:
1. Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e
Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
2. Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione
bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
3. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi
Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
Con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione
centralizzata delle domande e della possibilità per i contribuenti di visualizzare l’esito della
domanda presentata e l’importo concesso a titolo di esonero, si forniscono indicazioni per la
presentazione dell’istanza di riesame, presente nella procedura sopra indicata.
L’utente può inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame
attraverso il link “Riesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata
presentata la domanda di esonero e utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di
reiezione o accoglimento parziale.
Nell’Allegato n. 1 è riportata una sintetica descrizione della documentazione utile da produrre
per le casistiche di riesame più comuni.
Le istanze di riesame possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente messaggio.
Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da
notificare alla Struttura Inps territorialmente competente.
Il Direttore generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Il contribuente può scegliere l’oggetto del riesame tramite una lista proposta.
Documentazione da produrre in caso di presentazione dell’istanza di riesame per le
principali casistiche.
Motivazioni comuni
1) Nel caso di reiezione o accoglimento parziale perché dai dati disponibili negli archivi
dell’Istituto al momento della verifica il soggetto è risultato titolare di rapporto di
lavoro dipendente - con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto
all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 - (in caso di accoglimento parziale, per almeno per un mese
nel corso dell’anno 2021), lo stesso deve allegare la documentazione utile che verrà
presa in carico dalla Struttura Inps territorialmente competente.
In merito, è possibile produrre:
- la comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con
documentazione a comprova (ad es. copia della lettera di dimissioni o di
licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del
rapporto di lavoro);
- esclusivamente per i lavoratori autonomi dello spettacolo è possibile produrre la
copia del contratto attestante la natura del lavoro “autonomo” o la fattura o notula
emessa relativa al compenso percepito o qualsiasi altra documentazione utile.
2) Nel caso di istanza respinta per mancanza dei requisiti di iscrizione alla gestione
previdenziale, previsti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'Economia, del 17 maggio 2021, il richiedente può allegare
tramite procedura la documentazione utile che verrà presa in carico dalla Struttura
Inps territorialmente competente. Si ricorda - con riferimento al paragrafo 3 della
circolare n. 124/2021 - che l’esonero spetta al titolare della posizione contributiva
per i lavoratori attivi alla data del 31 dicembre 2020 iscritti alla Gestione previdenziale
per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021.
In merito, è possibile produrre:
- Se artigiano o commerciante: Autocertificazione della comunicazione della
iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della
posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo.
Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto
all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura:
Dichiarazione di presentazione della domanda di iscrizione della posizione
Commerciante presentata all'INPS con indicazione della Data di iscrizione, Data e
numero di protocollo della richiesta di iscrizione alla gestione autonoma
Commercianti;
- per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli
professionali (IAP): autocertificazione della comunicazione dell’iscrizione presso la
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione della
data e del numero di protocollo della comunicazione. Se il soggetto non è tenuto
all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura:
dichiarazione di presentazione della domanda di iscrizione della posizione di
lavoratore autonomo agricolo all’INPS con indicazione della data di iscrizione, data
e numero di protocollo della richiesta di iscrizione alla gestione agricola autonoma.
3) Altri Motivi
Deve essere acquisito a sostegno delle motivazioni dell’istanza di riesame un
documento o autocertificazione laddove prevista.
Motivazioni specifiche
Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali
Nel caso il soggetto abbia, per errore, presentato l’istanza di esonero su posizione
aziendale cessata o non attiva per l’anno 2021, avrà la possibilità di indicare il numero
di posizione attiva per la quale chiede l’esonero. In tal caso rimangono ferme tutte le
dichiarazioni di responsabilità già rese in sede di presentazione dell’istanza.
Gestione Liberi professionisti e Gestione esercenti attività commerciali
Gli iscritti alle Gestioni Liberi Professionisti e degli esercenti attività commerciali non
soggetti al versamento sul minimale di legge che abbiano erroneamente indicato zero
nella quantificazione del reddito anno 2020 (sul quale è quantificata la contribuzione
dovuta a titolo di acconto 2020) e della contribuzione dovuta a titolo di acconto per
l’anno 2021, con specifico riferimento ai soggetti titolari e ai collaboratori (per la
gestione esercenti attività commerciali) potranno comunicare il valore da inserire,
utilizzando la motivazione “altri motivi”. Il dato, oggetto di autodichiarazione, sarà
sottoposto ai controlli di legge.
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