Articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. Modalità di esposizione del conguaglio. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. Modalità di esposizione del conguaglio. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 18-02-2022
Messaggio n. 816
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese
di rilevante interesse strategico nazionale. Modalità di esposizione del
conguaglio. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
1. Premessa
L'articolo 22 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha introdotto nuove misure per quanto
concerne il trattamento di integrazione salariale di tipo emergenziale in favore di imprese di
rilevante interesse strategico nazionale.
In particolare, il comma 1 del suddetto articolo 22 prevede che: "In via eccezionale, le imprese
con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,
possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16
settembre 2021, n. 125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31
marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande".
I datori di lavoro interessati dalla norma in argomento possono, dunque, presentare domanda di
CIGO con la causale "COVID 19 - D.L. 4/2022", per un periodo di durata massima pari a 13
settimane - collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 settembre 2021, n. 125 - e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Gli stessi datori di lavoro, con separata domanda, possono chiedere una proroga del predetto
periodo, sino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, completando in tal modo le complessive
26 settimane previste dall'articolo 22 sopra richiamato. Anche tale periodo di proroga deve
essere richiesto con la causale "COVID 19 - D.L. 4/2022", ed è fruibile entro e non oltre il 31
marzo 2022.
I termini di presentazione delle domande con causale "COVID 19 - D.L. 4/2022" sono i seguenti:
a) le domande per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti da data
anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022;
b) le domande per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1°
marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.
I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale
ordinaria per periodi parzialmente o totalmente sovrapposti ai periodi per i quali intendono
chiedere i trattamenti previsti dall'articolo 22 del decreto-legge n. 4/2022, possono chiedere
l’annullamento delle istanze già presentate prima di inviare le nuove domande con la causale
“COVID 19 – D.L. 4/2022”.
I datori di lavoro, come sopra individuati, che hanno in corso un trattamento di cassa
integrazione salariale straordinaria e che devono sospendere il programma di CIGS a causa
dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono
anch'essi accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall'articolo 22 del
decreto-legge n. 4/2022, per una durata massima di 26 settimane, fino al 31 marzo 2022.
Per tale richiesta, i datori di lavoro devono seguire l’iter procedurale già descritto nella circolare
n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione
salariale straordinaria in corso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito
dell’adozione del decreto ministeriale che sospende la CIGS, i datori di lavori provvederanno a
inoltrare all'Istituto istanza di autorizzazione ai trattamenti di cassa integrazione salariale ai sensi
dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2022, per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.
Tali istanze devono essere trasmesse all'Istituto utilizzando la causale “COVID 19 - DL 4/22 –
sospensione CIGS”, secondo le modalità sopra illustrate.
Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele previste dall'articolo 22 del decreto-legge n.
4/2022, si precisa che i trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione in favore dei
lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
27 gennaio 2022, di entrata in vigore del predetto decreto-legge.
Al riguardo, con riferimento alle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c.
e ai casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, resta
valido quanto già precisato dall’Istituto per cui si computa anche il periodo durante il quale il
lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Si ricorda che per i trattamenti in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale e che
durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico
del datore di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria
dovranno versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di
integrazione salariale.
Si ricorda, infine, che il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve
essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla
scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione,
se successivo (art. 7 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148). Il predetto termine di decadenza si
applica anche laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda.
2. Modalità di esposizione del conguaglio
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di
integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di
lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il
servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziendale,
unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di
lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di
<EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver
ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il
relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Ulteriore trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse
strategico nazionale ai sensi dell'art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4. (Causale -
Covid 19 – d.l. 4/2022)
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il
conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento
<CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre,
valorizzeranno il codice di nuova istituzione “ L088”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art
22 Decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione
dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo
addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice
conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).
Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in
cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022,
n.4. (Causale -COVID 19 -sospensione CIGS)
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il
conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento
<CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre
valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L089”, avente il significato di “Conguaglio CIGO -
COVID 19 -sospensione CIGS art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4”, e nell’ elemento
<CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa
all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice
conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione
erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e
comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
3. Istruzioni contabili
Gli oneri per le prestazioni a carico dello Stato, disciplinate nel presente messaggio, saranno
rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali – evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).
Tali prestazioni, anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite il sistema
del conguaglio dei contributi, saranno imputate ai seguenti conti di nuova istituzione:
GAU30475 – per rilevare l’onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale
ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 103/2021 convertito con modificazioni dalla L.
125/2021, corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese riconosciute di interesse strategico
nazionale, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 22, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
da abbinare al codice elemento “L088”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art 22 Decreto
– legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
GAU30476 - per rilevare l’onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale
ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 103/2021 convertito con modificazioni dalla L.
125/2021, corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese riconosciute di interesse strategico
nazionale, che sono state autorizzate alla sospensione dei programmi di CIGS, ammesse al
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 22, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4,
da abbinare al codice elemento “L089” avente il significato di “Conguaglio CIGO -COVID 19 -
sospensione CIGS art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4”.
Gli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con
onere a carico dello Stato, sono da attribuire ai seguenti conti (sezione Dare):
GAU32475 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione della proroga dei
trattamenti di integrazione salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 103/2021
convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese
riconosciute di interesse strategico nazionale, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia
di cui al DM 5/2/69 – art. 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
GAU32476 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione della proroga dei
trattamenti di integrazione salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 103/2021
convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese
riconosciute di interesse strategico nazionale, che sono state autorizzate alla sospensione dei
programmi di CIGS, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art.
22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
I conti sopra indicati andranno utilizzati in contropartita dei conti già in uso della serie *22XXX
delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30475
Denominazione completa Onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione
salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L.
103/2021, convertito con modificazioni dalla L. 125/2021,
corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un
numero di dipendenti non inferiore a mille unità, di
interesse strategico nazionale, ammesse al conguaglio
con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 22,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Denominazione abbreviata PR.ON.CIGO GR.IMPRESE COVID-ART22 DL 4/2022 DM
Validità/Movimentabilità Mese 02 Anno 2022/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU30476
Denominazione completa Onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione
salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L.
103/2021, convertito con modificazioni dalla L. 125/2021,
corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un
numero di dipendenti non inferiore a mille unità, di
interesse strategico nazionale, che sono state autorizzate
alla sospensione dei programmi di CIGS, ammesse al
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69
- art. 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Denominazione abbreviata PR.ON.CIGO GIA’CIGS GR.IMPR.COVID-A22 DL 4/22 DM
Validità/Movimentabilità Mese 02 Anno 2022/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32475
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di
fruizione della proroga dei trattamenti di integrazione
salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L.
103/2021 convertito con modificazioni dalla L. 125/2021,
corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un
numero di dipendenti non inferiore a mille unità, di
interesse strategico nazionale, ammesse al conguaglio
con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 22,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.PR.CIGO GR.IMP.COVID-ART22 DL 4/2022
Validità/Movimentabilità Mese 02 Anno 2022/M. P
Tipo variazione I
Codice conto GAU32476
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di
fruizione della proroga dei trattamenti di integrazione
salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L.
103/2021, convertito con modificazioni dalla L. 125/2021,
corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un
numero di dipendenti non inferiore a mille unità, di
interesse strategico nazionale, che sono state autorizzate
alla sospensione dei programmi di CIGS, ammesse al
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69
- art. 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.PR.CIGO G.CIGS GR.IMP.COV-A22 DL 4/22
Validità/Movimentabilità Mese 02 Anno 2022/M. P
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