Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio. Modalità di presentazione della domanda telematica. Chiarimenti
Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio. Modalità di presentazione della domanda telematica. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 25-02-2021
Messaggio n. 833
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori beneficiari di
prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione e/o
riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio.
Modalità di presentazione della domanda telematica. Chiarimenti
Premessa
Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 sono state fornite le indicazioni relative alle modalità
di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori
dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo a decorrere dal 1° aprile 2019. In
particolare, è stato previsto che le domande per la prestazione familiare, precedentemente
presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP”
(cod. SR16), devono essere inoltrate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità
telematica attraverso la procedura “ANF DIP”.
In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, volte alla corretta gestione dei pagamenti
diretti degli ANF per i periodi in cui sono riconosciute prestazioni sostitutive della retribuzione
derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità
specifiche per settori produttivi - quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO),
straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione
salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) - si
richiamano le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “ANF DIP”
lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione
familiare.
1. Presentazione domanda
La procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente
spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito
complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta,
evitando la duplicazione dei pagamenti facenti capo a componenti di uno stesso nucleo
familiare.
L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti, a
conclusione del procedimento istruttorio, sono visibili al cittadino accedendo con le proprie
credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata del
portale istituzionale www.inps.it. Viene inviato al cittadino richiedente un provvedimento
formale solo in caso di reiezione della richiesta. L’esito è visibile, con le medesime modalità,
anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto a inviare le
domande di ANF all’Istituto.
La descritta procedura “ANF DIP” dovrà essere seguita anche nei casi di pagamento diretto
della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO,
CIGS, CIGD, ASO, CISOA (impiegati) e IMA.
Ogni lavoratore interessato, pertanto, ove non vi abbia già provveduto, deve inviare tramite
l’apposita procedura la richiesta di “ANF DIP” annuale per il periodo che, attualmente, va dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, analogamente, per i periodi precedenti o successivi.
Si ricorda altresì che è necessario presentare, precedentemente all’istanza di “ANF DIP”, la
domanda di “Autorizzazione ANF” nei casi previsti, quali ad esempio per i nuclei monoparentali,
nei casi di separazione/divorzio o per la maggiorazione dell’ANF nei casi di presenza di
componenti inabili nel nucleo familiare, al fine di definire il diritto a maggiorazione della
prestazione familiare.
2. Richiesta pagamento diretto su CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA e IMA
L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto dovrà essere riparametrato dal datore
di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento
richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.
2.1 Modalità operative
L’importo da erogare a titolo di ANF per un dato lavoratore dovrà essere indicato nell’apposito
campo dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati, con le consuete modalità. La verifica della
coerenza di detto importo con l’esito della elaborazione della domanda “ANF DIP” del
lavoratore sarà eseguita in automatico, per quanto riguarda i modelli SR41, e a cura degli
operatori, con riferimento ai modelli SR43, prima del pagamento degli importi indicati nei citati
modelli. Se viene riscontrata una incoerenza (ad esempio, nel confronto con l’importo
autorizzato o eventualmente già corrisposto per la stessa mensilità) la richiesta di pagamento
sarà sottoposta a verifica a cura dell’operatore della Struttura territoriale competente, che
potrebbe valutare di procedere con il pagamento della prestazione escludendo il pagamento
dell’importo a titolo di ANF.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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