Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Adeguamento al D.I. 15 novembre 2023 delle procedure per la presentazione delle domande di prestazione integrativa all’indennità di disoccupazione NASpI e dei programmi formativi
Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Adeguamento al D.I. 15 novembre 2023 delle procedure per la presentazione delle domande di prestazione integrativa all’indennità di disoccupazione NASpI e dei programmi formativi
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 10-03-2026
Messaggio n. 833
OGGETTO: Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.
Adeguamento al D.I. 15 novembre 2023 delle procedure per la
presentazione delle domande di prestazione integrativa all’indennità
di disoccupazione NASpI e dei programmi formativi
Premessa
Con la circolare n. 112 del 16 luglio 2025 sono state fornite istruzioni amministrative, operative
e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo territoriale
intersettoriale della Provincia autonoma di Trento (di seguito, Fondo), a seguito
dell’adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1-bis dell’articolo 40 e 1-bis dell’articolo 30
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotti dalla legge 30 dicembre 2021, n.
234, nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
disposto con il decreto interministeriale 15 novembre 2023.
Con il presente messaggio si comunica che è stata rilasciata in produzione la procedura d’invio
delle domande integrative alla NASpI e dei programmi formativi, adeguata alle disposizioni
introdotte dal decreto interministeriale in argomento. Si riepilogano altresì le istruzioni
amministrative e operative relative alle due prestazioni in trattazione.
1. Programmi formativi
L'articolo 7, comma 3, lettera c), del D.I. 15 novembre 2023 prevede che il Fondo eroghi
contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione
europea.
L’articolo 12 del medesimo D.I. disciplina l’accesso ai contributi al finanziamento di programmi
formativi.
In particolare, tale accesso presuppone l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza, con quelle territoriali. L'accesso è permesso anche in assenza di accordo aziendale,
qualora l'intervento formativo di cui viene chiesto il finanziamento sia previsto dai contratti
collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da associazioni datoriali e
organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo.
Pertanto, ai fini dell’inoltro della domanda di accesso ai contributi al finanziamento di
programmi formativi deve essere allegato obbligatoriamente l’accordo sindacale o il contratto
collettivo territoriale; in assenza di tale allegazione la procedura non consente l’invio della
domanda.
L'accesso ai contributi è altresì subordinato alla comunicazione preventiva al Fondo e alle
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, a quelle territoriali della data di avvio, della
durata, degli addetti coinvolti e dei contenuti dei programmi formativi per i quali si richiede il
contributo.
La comunicazione preventiva al Fondo deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC)
alla Direzione provinciale dell’INPS di Trento esclusivamente all’indirizzo
direzione.provinciale.trento@postacert.inps.gov.it e l’avvenuto invio deve essere dichiarato
nella domanda per i programmi formativi.
I contributi sono erogati nel quadro dei processi di qualificazione del personale volti al
miglioramento organizzativo, all'accrescimento delle competenze dei lavoratori, alla
riconversione e riqualificazione del personale e nel quadro di procedimenti di riorganizzazione
aziendale, anche in ottemperanza alle vigenti normative in tema di programmi di gestione degli
esuberi o comunque di riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, propedeutici
alla concessione delle integrazioni salariali straordinarie. Il contributo al finanziamento delle ore
destinate alla realizzazione di programmi formativi non può essere superiore alla
corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso di
altri Fondi, provinciali, nazionali o dell'Unione europea, solo qualora i contributi erogati da altri
Fondi siano calcolati sulla base della retribuzione lorda percepita dai lavoratori coinvolti nei
programmi formativi.
Inoltre, alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente anche la dichiarazione di
responsabilità del datore di lavoro attestante il periodo di formazione svolto, il numero di
lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato; in assenza
dell’allegato la procedura non consente l’invio della domanda.
Si ricorda che la domanda può essere inviata, a partire dalla data di pubblicazione del presente
messaggio, dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l’apposito servizio
presente sul portale istituzionale www.inps.it, digitando nel campo “Cerca” le parole “Accesso
ai servizi per aziende e consulenti” e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID
almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Successivamente si deve selezionare l’opzione “CIG e Fondi
di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”. Dal menu a tendina dell’invio domande si deve scegliere
per intervento: “002 Formazione” e, quindi, per Fondo: “Fondo Trentino” e inserire la matricola
aziendale e il periodo richiesto.
Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno
successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il
finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell’accordo se
successiva.
In ordine ai profili non espressamente illustrati nel presente messaggio, si rinvia alle circolari n.
156 del 29 dicembre 2020 (cui è allegata la deliberazione n. 18/2019 del Comitato
amministratore del Fondo, relativa alla disciplina dei contributi ai programmi formativi) e n.
112 del 2025.
2. Domande integrative alla NASpI
L'articolo 7, comma 2, del D.I. 15 novembre 2023 prevede che il Fondo eroghi tutele
integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso
di cessazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 10 del citato D.I. disciplina le tutele integrative delle prestazioni connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro destinate ai lavoratori stagionali e ai lavoratori che hanno
compiuto 58 anni di età e che non hanno ancora maturato i requisiti minimi previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato.
In particolare, il citato articolo 10, ai commi 2 e 3, prevede che:
“2. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata, e che
alla data di cessazione del rapporto di lavoro hanno compiuto i 58 anni di età, il Fondo eroga, a
decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione di
durata pari ad un mese e di importo pari all’ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce,
altresì, all’INPS la contribuzione correlata.
3. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata e che
hanno lavorato con la qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti
termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune, per un periodo
non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la domanda di
accesso alle tutele integrative di cui al presente articolo, e per i quali la durata della NASpI non
supera i quattro mesi, il Fondo eroga a decorrere dal giorno successivo al termine del
godimento della NASpI, una prestazione di durata pari alla differenza tra quattro mesi e la
durata della NASpI e in ogni caso non superiore ad un mese, e di importo pari all’ultima NASpI
percepita. Il Fondo trasferisce, altresì, all’INPS la contribuzione correlata”.
La contribuzione correlata alla prestazione è versata alla gestione di iscrizione del lavoratore
interessato a cura del Fondo.
La domanda può essere inviata, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio,
dai datori di lavoro o dai loro consulenti del lavoro tramite l’apposito servizio presente sul
portale istituzionale www.inps.it, digitando nel campo “Cerca” le parole “Accesso ai servizi per
aziende e consulenti” e autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2,
CIE 3.0 o CNS). Il servizio per l’invio telematico della domanda è disponibile al seguente
percorso: “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.
Dal menu della procedura, nell’area download, è possibile scaricare un esempio di tracciato
.XML per l’invio dei dati analitici dei lavoratori beneficiari, relativo al Fondo, nonché il manuale
utente recante le istruzioni per l’invio telematico delle domande e l’allegazione dei documenti
richiesti, al quale si rinvia per le istruzioni di dettaglio.
Il datore di lavoro, al momento della presentazione della domanda, deve selezionare il Fondo,
allegando i dati analitici dei lavoratori utilizzando il citato allegato, che costituisce parte
integrante della domanda.
In ordine ai profili non espressamente illustrati nel presente messaggio, si rinvia alle circolari n.
156 del 2020 e n. 112 del 2025.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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