Fondo di Tesoreria. Gestione del trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di trasferimento di lavoratori a seguito di procedura di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs n. 165/2001
Fondo di Tesoreria. Gestione del trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di trasferimento di lavoratori a seguito di procedura di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs n. 165/2001
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 22-02-2022
Messaggio n. 851
OGGETTO: Fondo di Tesoreria. Gestione del trattamento di fine rapporto nelle
ipotesi di trasferimento di lavoratori a seguito di procedura di
mobilità ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs n. 165/2001
Premessa
L’articolo 30 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, dispone al primo periodo del comma 1 che: “Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza”.
Con l’articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è stato successivamente precisato l’ambito di
applicazione della fattispecie in argomento, prevedendo che: “L'articolo 15-undecies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i
titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito
dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo
decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai
servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale,
anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti
verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli
istituti stessi”.
Al riguardo si ricorda che l’articolo 15-undecies del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, rinvia agli
“enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12 [del medesimo decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502], nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato” e
che l’articolo 4, comma 12, del medesimo decreto legislativo richiama, tra l’altro, “gli istituti ed
enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833”, ovvero, gli enti di ricerca, le istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica e gli Istituti di ricovero e di cura a carattere
scientifico.
Pertanto, l’articolo 30 del D.lgs n. 165/2001 può comportare - qualora ne ricorrano i
presupposti come sopra delineati - il passaggio di un dipendente da un ente pubblico a un
soggetto privato o viceversa. Con il presente messaggio sono fornite le indicazioni operative
relativamente agli obblighi contributivi al Fondo di Tesoreria in tali ipotesi.
Appare utile evidenziare che la mobilità ai sensi del citato articolo 30 è una procedura che
costituisce una cessione del contratto di lavoro e, quindi, non determina la costituzione di un
nuovo rapporto di lavoro.
1. L’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del datore di lavoro privato che
assume un dipendente in mobilità da un ente pubblico
Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato con
obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo
1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il suddetto
Fondo.
Si rimanda, al riguardo, a quanto già chiarito con la circolare n. 70/2007, con la quale sono
state fornite le disposizioni di prassi e operative afferenti alla disciplina del Fondo di Tesoreria.
Pertanto, i datori di lavoro con almeno 50 addetti sono tenuti a versare al predetto Fondo un
contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 c.c., al netto del contributo di cui all'articolo 3,
ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla data di
assunzione del lavoratore.
L’obbligo contributivo in argomento è limitato al versamento delle quote di TFR relative ai
lavoratori che non abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari.
Inoltre, nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico (iscritto alle Gestioni
previdenziali dell’INPS) a un datore di lavoro privato, l’importo lordo del trattamento di fine
servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato – calcolato sulla scorta dei dati
giuridico economici comunicati dall’ente pubblico stesso - sarà trasferito dalla Struttura
territorialmente competente dell’Istituto al datore di lavoro privato, anche qualora quest’ultimo
sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria.
Ciò in ragione del fatto, già accennato in premessa, che il rapporto di lavoro prosegue senza
soluzione di continuità con il datore di lavoro privato e che, conseguentemente, non sorge il
diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.
Per i dipendenti in argomento, il Fondo di Tesoreria provvederà a erogare il TFR e le relative
anticipazioni - di cui all’articolo 2120 c.c. e alle altre norme in materia - per la quota parte di
competenza del Fondo, ossia per le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio del
dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.
Per ulteriori chiarimenti in merito alle prestazioni erogate dal Fondo di Tesoreria si rimanda alla
già richiamata circolare n. 70/2007. In particolare, per quanto attiene alle anticipazioni in
costanza di rapporto di lavoro, si ricorda che le stesse sono erogate integralmente dal datore
di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti
effettuati fino alla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di
lavoro privato.
A tal proposito, appare utile ribadire che la capienza ai fini dell’erogazione della prestazione
(liquidazione o anticipazione in costanza di rapporto di lavoro) da parte del datore di lavoro e
del successivo conguaglio deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese
di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di
erogazione del TFR le aziende possono, secondo i criteri esplicitati nella citata circolare,
conguagliare le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui
contributi dovuti.
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che il datore di
lavoro è tenuto ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di
anticipazione - ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del
mese di erogazione, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo
l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare
direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.
Si ricorda, infine, che la rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, secondo
quanto disposto dall’articolo 2120 c.c., con le modalità precisate al paragrafo 7.1 della
circolare n. 70/2007, è a carico del Fondo medesimo. Per quanto attiene agli adempimenti cui
è tenuto il datore di lavoro, anche con riferimento all’imposta sostitutiva che grava sulla
rivalutazione, si rimanda alle indicazioni operative fornite con il messaggio n. 5859/2008.
2. Il passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a
un ente pubblico
Nel caso, invece, di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro obbligato al
Fondo di Tesoreria alle dipendenze di un ente pubblico - qualora ricorrano i presupposti previsti
da specifiche norme - tenuto conto che la procedura di mobilità comporta la cessione del
precedente contratto che continua con il nuovo datore di lavoro, le quote di TFR accantonate
al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del
lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro
cessionario.
Si ricorda, al riguardo, che la rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria,
secondo quanto disposto dall’articolo 2120 c.c., è a carico del Fondo medesimo. Per quanto
attiene agli adempimenti cui è tenuto il datore di lavoro cessionario, anche con riferimento
all’imposta sostitutiva che grava sulla rivalutazione, si rimanda alle indicazioni operative fornite
con il già richiamato messaggio n. 5859/2008.
I datori di lavoro pubblici interessati, per gli adempimenti di cui sopra, provvederanno sulle
posizioni contributive attive nella Gestione privata a indicare nel flusso Uniemens, all’interno
della denuncia individuale del mese di febbraio di ogni anno, i lavoratori transitati in mobilità
con il codice LavStat “NFOR” senza l’indicazione delle settimane e dell’imponibile e riportando,
nell’elemento GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/Rivalutazione, l’importo
relativo alla rivalutazione, ai sensi dell’articolo 2120 c.c., delle quote di TFR versate al Fondo di
Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al
lordo dell’imposta sostitutiva.
Ai fini del recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione, i
datori di lavoro utilizzeranno all’interno della denuncia aziendale, il codice causale in uso
“PF30”, avente il significato di “Importo imposta sostitutiva versata all’Agenzia delle Entrate
ma a carico del Fondo di Tesoreria” presente nell’elemento CausaleRecTFR di RecuperoTFR di
AziendaTFR.
Si rammenta, inoltre, che il datore di lavoro pubblico, nel caso sia sprovvisto del codice
autorizzazione (CA) “2R”, in quanto non tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria, dovrà
richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del CA “2R”.
Inoltre, per gli stessi lavoratori sia il datore di lavoro cedente che il datore di lavoro pubblico
dovranno utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e
il codice tipo assunzione “2T”.
A decorrere dalla data dell’effettivo trasferimento del personale in mobilità presso l’ente
pubblico di destinazione, questo è tenuto al versamento della contribuzione ai Fondi ex
INADEL/ENPAS per i trattamenti di previdenza secondo le consuete modalità.
Sono, in ogni caso, fatte salve le norme che disciplinano gli obblighi del datore di lavoro in
merito al versamento delle quote di TFR relative ai lavoratori che abbiano scelto di destinare il
TFR alle forme pensionistiche complementari.
Si precisa, infine, che per facilitare gli adempimenti cui sarebbe altrimenti tenuto l’ente
pubblico alla cessazione del rapporto di lavoro e per velocizzare la corresponsione del TFR al
lavoratore, la liquidazione delle quote maturate dal dipendente e di competenza del Fondo di
Tesoreria potrà essere corrisposta al lavoratore mediante domanda presentata dal medesimo al
proprio datore di lavoro, il quale provvederà ad inoltrare richiesta di pagamento diretto al
Fondo di Tesoreria (avvalendosi di canali telematici o cartacei), anche qualora non sussista
l’incapienza di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2007.
In mancanza di richiesta online/file-XML, la Struttura territoriale competente per residenza
dell’assicurato - alla quale la domanda dovrà essere trasmessa se recapitata ad altri Uffici
dell’Istituto - potrà acquisirla nella procedura del Fondo di Tesoreria al fine di provvedere alla
liquidazione delle quote di TFR spettanti.
Indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata per la richiesta di intervento
diretto, oltre ai consueti controlli, in fase istruttoria si dovrà acquisire una dichiarazione del
dipendente che attesti l’acquisizione di informazioni analoghe a quelle richieste con il modello
MV34.
3. Compilazione della ListaPosPA per passaggio a un ente pubblico
Nel caso di passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un
ente pubblico, quest’ultimo dovrà dichiarare mensilmente il lavoratore trasferito nella specifica
sezione ListaPosPA del flusso UNIEMENS, valorizzando per lo stesso, oltre agli elementi che
contraddistinguono la Gestione previdenziale, anche quelli relativi alla Gestione Credito che si
rende obbligatoria in presenza della prima.
Rientrano tra i dati richiesti nel caso di iscrizione alle gestioni ex INADEL ed ex ENPAS non solo
i valori imponibili, retributivi e contributivi, ma anche la corretta indicazione del “Regime Fine
Servizio” da cui dipende la modalità di compilazione dei primi.
In caso di adesione a Fondi di previdenza complementare previsti per le pubbliche
Amministrazioni, dovranno essere compilati anche gli elementi della ListaPosPA all’uopo
previsti.
In ogni caso si dovrà fare riferimento alle istruzioni fornite al riguardo con la circolare n.
105/2012 e con il messaggio n. 2440/2019.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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