Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 853/2022
Rilascio nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia” (CED)
Riferimento normativo
Rilascio nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia” (CED)
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22-02-2022
Messaggio n. 853
OGGETTO: Rilascio nuova procedura “Richiesta della Carta europea della
disabilità in Italia” (CED)
Si comunica che è disponibile sul sito internet dell’INPS la nuova procedura “Richiesta della
Carta europea della disabilità in Italia”, tramite la quale il cittadino può presentare la domanda
per ottenere la Carta europea della disabilità.
La procedura è accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2, Carta di identità
elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).
Dopo l’accesso con identità digitale, la procedura visualizza automaticamente i dati anagrafici
presenti negli archivi dell’Istituto e l’indirizzo di residenza del richiedente.
La procedura chiede poi all’interessato di fornire:
- una propria fotografia a colori in formato tessera (formato europeo), che sarà
successivamente stampata sulla Carta;
- l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS.
Il cittadino dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso di verbali cartacei
antecedenti al 2010 o di verbali rilasciati dalla Regione Valle d’Aosta e dalle Province autonome
di Trento e Bolzano attestanti lo stato di invalidità, ovvero di essere stato riconosciuto invalido
da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario.
A breve verranno rilasciate ulteriori implementazioni procedurali per consentire l'allegazione
dei verbali cartacei, di cui sarà data specifica informazione nella circolare illustrativa della
misura in commento, di prossima pubblicazione.
Nel caso di minori con disabilità, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la domanda deve essere
presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, da chi esercita la funzione di
tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso
oppure le credenziali di identità digitale del minore. Nel caso di minori in affidamento familiare,
appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 159/2013, la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di
permanenza dei minori in famiglia.
La presentazione della domanda può essere effettuata dal cittadino avvalendosi di associazioni
rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico
(ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
L’accesso al servizio anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità digitale
(SPID, CIE, CNS) dall’operatore dell’associazione, preventivamente abilitato ad accedere agli
archivi dell’Istituto, e prevede obbligatoriamente la dichiarazione di possedere la delega
specifica firmata dal cittadino.
Si segnala, inoltre, che gli operatori delle associazioni non avranno accesso alla funzione di
inserimento di un indirizzo di recapito della Carta diverso da quello di residenza del richiedente
(estratto dagli archivi dell’Istituto ed esposto, come anticipato, in fase di acquisizione).
I soggetti legittimati a presentare la domanda sono i seguenti:
- invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
- invalidi civili minorenni;
- cittadini con indennità di accompagnamento;
- cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
- ciechi civili;
- sordi civili;
- invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
- invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con
menomazioni dell’integrità psicofisica;
- inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge
8 agosto 1991 n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati pertinenti disponibili nei
propri archivi. Nel caso di disabilità autocertificata, corrispondente a una delle casistiche sopra
indicate, l’INPS si riserva di accertarne l’effettiva validità nei limiti e secondo le regole
consentite dalla norma.
All’esito dell’accertamento del possesso dei requisiti, l’INPS affida la produzione della Carta
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, attraverso un gestore/provider esterno,
provvede anche alla consegna della stessa al richiedente presso l’indirizzo indicato nella
domanda.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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