Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione (articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 3, commi 5 e 6, legge 23 dicembre 2021, n. 238). Domande per l’anno 2022
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione (articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 3, commi 5 e 6, legge 23 dicembre 2021, n. 238). Domande per l’anno 2022
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 25-02-2022
Messaggio n. 925
OGGETTO: Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme
di supporto presso la propria abitazione (articolo 1, comma 355,
legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 343, legge 27
dicembre 2019, n. 160; articolo 3, commi 5 e 6, legge 23 dicembre
2021, n. 238). Domande per l’anno 2022
1. Premessa
Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma
355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente integrato e modificato, ha
introdotto contributi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e
privati, nonché per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di
bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Con il presente messaggio, si comunica che è stata rilasciata la procedura per l’inserimento
delle relative domande per l’anno 2022.
Al riguardo, si precisa, inoltre, che la legge 23 dicembre 2021, n. 238, all’articolo 3, comma 5,
ha stabilito che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 355, della legge n.
232/2016, sia incrementata di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Pertanto, per l'anno 2022 il budget complessivamente disponibile per i benefici in questione è
pari a 553,8 milioni di euro.
2. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata
dal genitore o dall’affidatario del minore che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione
delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre
2022 fino a un massimo di 11, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo
viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento
delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi, come ad esempio le
ludoteche, gli spazi gioco, il prescuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente
sostenuta e rimasta a carico dell’utente.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda
devono essere allegate in procedura non oltre il 1° aprile 2023.
A partire dall’anno 2022 è stata introdotta una semplificazione procedurale volta ad accelerare
le istruttorie e a velocizzare i pagamenti.
Per ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, il genitore
richiedente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura.
Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa
sostenuta per la fornitura dei pasti - sempre relativi alla mensilità selezionata - nonché
l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.
La quota inserita non deve, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre
e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA), tenuto conto
dell’esclusione delle spese scolastiche stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con
l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali, per i quali l’IVA può essere rimborsata
in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.
A ogni modo, si fa presente che l’importo dichiarato dall’utente non impegna l’Istituto
all’erogazione del rimborso, ferma restando la possibilità di eseguire i controlli previsti in
materia di autocertificazioni.
La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere
presentata dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione
e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che
dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di
una grave patologia cronica.
La domanda deve essere presentata, corredata dalla documentazione di cui sopra,
esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla
home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o
il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base al piano tariffario del
gestore telefonico);*
tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it,
digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e selezionando tra i risultati il Servizio “Bonus
asilo nido e supporto domiciliare – Domanda”.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere e,
qualora intenda fruire del beneficio per più minori, sarà necessario presentare una domanda
per ciascuno di essi.
Per i genitori/affidatari che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2021 e per i
quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità
comprese tra settembre e dicembre 2021, è disponibile in procedura la domanda per l’anno
2022 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus
preesistente. La domanda per l’anno 2022 potrà essere pertanto inoltrata confermando o
modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e,
relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus
per l’anno 2022, inserendo eventualmente anche gli importi delle rate di asilo già versate, che
comunque potranno essere aggiunti anche in una fase successiva.
E' possibile, infine, inserire una domanda in cui il minore è in possesso di un codice fiscale
rilasciato dall’autorità giudiziaria o dagli enti comunali. In questo caso, tenuto conto che è
impossibile reperire l’indicatore ISEE minorenni, si darà luogo al pagamento in misura minima.
3. ISEE e importi del contributo
La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha incrementato a decorrere dall'anno 2020 l’importo del
contributo in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000
euro;
un massimo di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
un massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000
euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del
patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati e nel caso di ISEE discordante.
Il contributo massimo erogabile è determinato per ogni rata, nel caso di pagamento delle rette
dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese
precedente a cui si riferisce la mensilità.
In assenza dell’indicatore valido o qualora sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo
familiare del minorenne, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non
superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un
ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso verrà corrisposto
l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate
antecedenti.
Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura
minima. Il richiedente la prestazione può tuttavia regolarizzare la situazione, entro il termine
di validità della DSU, in una delle seguenti modalità:
- presentando idonea documentazione;
- presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o
diversamente esposte;
- rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e
quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio
degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.
Il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in un'unica
soluzione, direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini
della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del
mese precedente a quello di presentazione della domanda.
L’Inps provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal
richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale,
libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA). In caso di
pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della
prestazione e il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile sul sito
dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un
estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca
emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del
conto corrente.
Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell’Istituto, la disposizione di pagamento
viene impedita e la rata di bonus eventualmente spettante viene messa in stato “contestata”.
Tale situazione è comunicata tramite e-mail e sms al cittadino.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
* Cfr. Messaggio n.957 del 28/02/2022
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