Nuove modalità organizzative e procedurali per la gestione delle revisioni di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Nuove modalità organizzative e procedurali per la gestione delle revisioni di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 25-02-2022
Messaggio n. 926
OGGETTO: Nuove modalità organizzative e procedurali per la gestione delle
revisioni di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102
1. Premessa
L’Istituto accerta l’esistenza e la successiva permanenza delle minorazioni civili secondo le
modalità definite dal combinato disposto dell’articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
dell’articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di
conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto parziali innovazioni nell’iter
procedurale delle visite di verifica, prevedendo che “nelle more dell’effettuazione delle
eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con
handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti
in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita,
nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS).”
Pertanto, esiste per l’Istituto un espresso obbligo normativo di procedere alla verifica della
permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario, nel presupposto di
un’evoluzione nel tempo del quadro sanitario.
La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della
prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (art. 37 della legge
n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994).
2. Nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione
L’Istituto ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle
prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno
gravoso per gli interessati.
A tal fine, viene implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico
informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo
Pertanto, il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le
modalità di seguito descritte:
a) quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche
estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con
posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il
servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” (cfr. il messaggio n.
3315 del 1° ottobre 2021); qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti,
tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di
valutazione sanitaria, ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Tale articolo, infatti,
introduce la possibilità per le commissioni mediche preposte all'accertamento delle minorazioni
civili e dell'handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo
valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta
una valutazione obiettiva;
b) in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di
spedizione della lettera di cui al punto a), il processo di revisione si conclude con la
valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al
punto successivo;
c) qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata
trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e,
a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa
Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della
visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni
casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto
(www.inps.it), nella sezione “MyInps”, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale
visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato l’invito
tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto;
d) in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è
attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato – sempre qualora l’Istituto
conosca il relativo contatto telefonico - il quale sarà avvisato di persona della visita già
programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della
visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare
l’appuntamento;
e) in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura Inps
territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi
amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente
convocato a visita;
f) tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita
esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa
della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono
inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90
giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della
prestazione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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