Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ. Chiarimenti in merito alla facoltà di riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, per i periodi di servizio comunque prestato, non maggiorabili ad altro titolo. Modifiche e integrazioni alla circolare n. 119 del 18 dicembre 2018
Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ. Chiarimenti in merito alla facoltà di riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, per i periodi di servizio comunque prestato, non maggiorabili ad altro titolo. Modifiche e integrazioni alla circolare n. 119 del 18 dicembre 2018
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 20-03-2026
Messaggio n. 981
OGGETTO: Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n.
8/2025/QM/SEZ. Chiarimenti in merito alla facoltà di riscatto ai fini
pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, per i periodi di servizio comunque prestato,
non maggiorabili ad altro titolo. Modifiche e integrazioni alla circolare
n. 119 del 18 dicembre 2018
1. Premessa
A seguito della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ, con il
presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione del limite massimo di
cinque anni di maggiorazione per l’esercizio della facoltà di riscatto ai fini pensionistici previsto
dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, relativo ai periodi di
servizio comunque prestato.
Si forniscono altresì specifiche indicazioni operative per l’esercizio della predetta facoltà di
riscatto da parte del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia
di Finanza, relativamente ai periodi di servizio comunque prestato.
2. Sintesi del quadro normativo di riferimento
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 165/1997, in vigore dal 1° gennaio 1998, in via
generale dispone che gli aumenti del periodo di servizio previsti dalle norme espressamente
richiamate dal medesimo comma, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere
complessivamente i cinque anni.
Il successivo comma 3 del citato articolo 5 stabilisce, inoltre, che gli aumenti dei periodi di
servizio, entro il limite massimo di cinque anni, sono computabili, a titolo in parte oneroso,
anche con riferimento ai periodi di servizio comunque prestato.
Infine, l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997 prevede che gli aumenti di
servizio maturati entro il 31 dicembre 1997 - con percezione della relativa indennità - sono
riconosciuti validi ai fini pensionistici anche qualora eccedenti i cinque anni; in tale ipotesi, i
medesimi aumenti non sono ulteriormente incrementabili a decorrere dal 1° gennaio 1998, in
base a quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
3. Istruzioni per l’applicazione della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei
Conti n. 8/2025/QM/SEZ
La sentenza in argomento ha affermato l’applicabilità di un criterio di natura prettamente
cronologica, in base al quale la facoltà di riscatto di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/1997 deve essere riconosciuta all’interessato che, alla data di presentazione
della domanda, abbia già maturato i cinque anni di maggiorazione, a prescindere dalla loro
collocazione temporale, salvo, tuttavia, lo scomputo di un periodo di maggiorazione già
riconosciuto ex se pari a quello oggetto di riscatto e collocato in data successiva allo stesso.
Tanto premesso, si precisa che le domande di riscatto degli aumenti dei periodi di servizio
comunque prestato, presentate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n.
165/1997, collocati anteriormente al 1° gennaio 1998, mediante lo scomputo di un
corrispondente periodo di maggiorazione già riconosciuto ex se e collocato successivamente a
tale data – fattispecie oggetto del contenzioso definito con la citata sentenza – devono essere
accolte anche nel caso in cui l’interessato, alla data di presentazione della domanda, abbia già
maturato il limite massimo di cinque anni di maggiorazione.
Conseguentemente, dovendo rimanere fermo il limite massimo complessivo di cinque anni di
valorizzazione, in sede di valutazione della domanda di riscatto ai fini pensionistici gli aumenti
dei periodi di servizio riconosciuti ex se successivamente al 31 dicembre 1997 ed eccedenti il
limite quinquennale di valorizzazione devono essere scomputati secondo un criterio cronologico
inverso, ossia dal più recente al più risalente nel tempo.
Resta fermo, in ossequio al principio di immodificabilità dei riscatti definiti, che non possono
essere oggetto di scomputo le maggiorazioni già riscattate per le quali, alla data di
presentazione della domanda in argomento, risulti già pagato il relativo onere.
A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso teorico.
L’interessato ha svolto un periodo di servizio comunque prestato ante 1° gennaio 1998, ossia
dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985; la maggiorazione riconosciuta ex se dopo il 31
dicembre 1997 è pari a cinque anni.
L’interessato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, presenta la
domanda di riscatto per il periodo dal 01/01/1980 al 31/12/1985 (pari a 1 anno, ossia a un
quinto del periodo richiesto); alla data di presentazione della domanda di riscatto ha già
raggiunto il limite quinquennale di valorizzazione.
Nel caso riportato, in applicazione del criterio cronologico previsto dalla sentenza della Corte
dei Conti in argomento, la domanda deve essere accolta, anche se alla data della domanda di
riscatto l’interessato ha già raggiunto il limite massimo di cinque anni di maggiorazione.
Ai fini del rispetto del limite massimo di cinque anni complessivi di valorizzazione si deve
scomputare 1 anno di maggiorazione già riconosciuta ex se maturata dopo il 31 dicembre
1997, applicando il criterio cronologico inverso (dalla più recente alla più risalente). Pertanto, la
maggiorazione riconosciuta è pari a 1 anno riscattato (un quinto del periodo di servizio
comunque prestato dal 1980 al 1985) e a 4 anni di maggiorazioni riconosciute ex se, nel
rispetto del limite massimo di cinque anni complessivi di valorizzazione.
4. Indicazioni per l’esercizio della facoltà di riscatto di cui all’articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo n. 165/1997 per il personale della Polizia di Stato, della Polizia
Penitenziaria e della Guardia di Finanza
Il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza è, nella
generalità dei casi, destinatario dell’indennità pensionabile e, pertanto, beneficiario degli
aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n.
284.
La citata disposizione prevede che, ai fini pensionistici, il servizio comunque prestato con
percezione dell’indennità per servizio d’istituto è computato con l’aumento di un quinto.
Con riferimento alla facoltà di riscatto in argomento, il Ministero dell’Interno - Dipartimento
della Polizia di Stato, la Guardia di Finanza - Centro informatico amministrativo nazionale e il
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in qualità di
Amministrazioni datrici di lavoro, hanno chiarito che i periodi svolti in qualità di allievo presso
le Scuole di formazione, gli Enti addestrativi o gli Istituti di istruzione, nonché il periodo di
servizio militare, devono essere qualificati come servizio comunque prestato.
Pertanto, il personale interessato può presentare domanda di riscatto ai fini pensionistici ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, per la maggiorazione di un
quinto riferita ai periodi di servizio comunque prestato senza percezione dell’indennità
pensionabile, secondo le istruzioni fornite al paragrafo 3 del presente messaggio.
4.1 Indicazioni per il riscatto del corso di allievo svolto dal personale delle Forze di
polizia a ordinamento civile. Precisazioni
Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, limitatamente al periodo relativo al
corso di allievo presso le Scuole di polizia collocato temporalmente a decorrere dal 1° gennaio
1998, per il quale è già previsto il riscatto oneroso del periodo secondo le indicazioni fornite
con la nota operativa INPDAP n. 11 del 18 marzo 2010, cui si fa rinvio, non può avvalersi della
possibilità di riscatto degli aumenti del periodo di servizio comunque prestato di cui all’articolo
5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997 per il medesimo periodo.
Pertanto, la facoltà di riscatto di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997
è esclusa per i corsi di allievo collocati temporalmente a decorrere dal 1° gennaio 1998.
5. Ulteriori precisazioni
Le istruzioni operative illustrate si applicano a tutte le domande di riscatto ancora giacenti alla
data di pubblicazione del presente messaggio.
Sulla base di tali indicazioni, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte, anche le
domande già respinte, qualora non sia decorso il termine per la proposizione del ricorso
amministrativo o risulti pendente ricorso tempestivamente presentato al competente Comitato
di vigilanza.
Resta ferma la facoltà per l’interessato di presentare una nuova domanda di riscatto secondo le
modalità e i termini ordinariamente previsti.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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