Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2023 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Qual è la percentuale del credito d'imposta riconosciuta alle fondazioni di origine bancaria per l'anno 2023 e come viene calcolata?
Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 117/2023 definisce la percentuale del credito d'imposta spettante alle Fondazioni di Origine Bancaria (FOB) per l'anno 2023, stabilita al 30,8701%. Questo credito è riconosciuto in relazione ai versamenti effettuati al Fondo Unico Nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2023, con l'obiettivo di finanziare stabilmente i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). La percentuale viene calcolata dal rapporto tra le risorse disponibili (10 milioni di euro) e l'importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni (32.393.720,43 euro), applicando una metodologia di proporzionalità quando i versamenti superano il budget stanziato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, rappresentando un incentivo fiscale per le FOB che contribuiscono al finanziamento del terzo settore. La determinazione della percentuale è effettuata annualmente dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi dall'Organismo Nazionale di Controllo (ONC).
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Riferimento normativo
Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2023 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - pdf
Testo normativo
Prot. n. 2023/413305
Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2023 alle fondazioni
di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
dispone
1. Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2023 alle
fondazioni di origine bancaria (FOB)
La percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno
2023 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), in relazione ai versamenti effettuati al
fondo unico nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2023, è pari al 30,8701 per cento.
Motivazioni
Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato
(CSV), l’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del
Terzo settore), ha istituito il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali
delle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC).
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Ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, l’ONC è una
fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali del 19 gennaio 2018.
Il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un
credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN ai sensi dei commi 4 e 5 del
medesimo articolo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a
un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.
Le disposizioni attuative del credito d’imposta in oggetto sono state approvate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 maggio 2018, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
In particolare, l’articolo 2 del D.M. del 4 maggio 2018 prevede che, ai fini della
determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31
ottobre di ciascun anno.
In proposito, l’articolo 3 del medesimo D.M. del 4 maggio 2018 stabilisce che la
Fondazione ONC trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni che hanno
effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi.
L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, primo periodo, del D.M. del
4 maggio 2018, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo
complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, con provvedimento del
Direttore rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito
d’imposta spettante a ciascuna fondazione.
Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati
dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2023 è pari a 32.393.720,43 euro, a fronte di risorse
disponibili per 10.000.000,00 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra
10.000.000,00 e 32.393.720,43; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e
troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 30,8701 per cento.
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Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato nella G.U. 2 agosto 2017, n. 179, (S.O.) e
in particolare l’articolo 62, comma 6, che attribuisce un credito di imposta alle Fondazioni di
origine bancaria (FOB), di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 gennaio 2018, pubblicato nella
G.U. 7 maggio 2018, n. 104, recante “Costituzione dell’organismo nazionale di controllo di
cui all’articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore”.
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, del 4 maggio 2018, n. 56, pubblicato nella G.U. 16 luglio 2018,
n. 163, recante “Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito di imposta, in
favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato nella G.U. 28 luglio 1997, n. 174, recante
“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni” e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei
versamenti unitari con compensazione.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 28 novembre 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Il credito d'imposta per le Fondazioni di Origine Bancaria è disciplinato dall'articolo 62, comma 6 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e rappresenta un incentivo fiscale utilizzabile in compensazione tramite modello F24. Commercialisti e consulenti fiscali devono monitorare annualmente la percentuale di riconoscimento del credito, i termini di versamento al FUN (31 ottobre) e le modalità di utilizzo in dichiarazione dei redditi, considerando i limiti annuali di 15 milioni per il 2018 e 10 milioni per gli anni successivi.
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