Rettifica del bando di concorso pubblico per il reclutamento di centocinquanta (150) dirigenti di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 15513 del 21 gennaio 2019)
Quali sono le modifiche apportate al bando di concorso per il reclutamento di 150 dirigenti di seconda fascia presso l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento di rettifica del 1° agosto 2019?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento rettifica il bando di concorso pubblico originario del 21 gennaio 2019 eliminando la prova preselettiva precedentemente prevista dall'articolo 6. La modifica consente a tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione di accedere direttamente alla prova scritta, senza dover superare una fase preliminare di selezione. Questa decisione è stata motivata dalla pendenza di ricorsi amministrativi e da una questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR del Lazio, che riteneva discriminatorio l'esonero dalla preselettiva per alcuni candidati interni all'Agenzia. L'Agenzia ha valutato che l'eliminazione della preselettiva non amplia la platea dei partecipanti ma riduce i rischi di interruzione della procedura, considerando anche la carenza di personale dirigenziale e i pensionamenti previsti nel biennio successivo. I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentare la documentazione relativa ai titoli entro 15 giorni dalla data della prova stessa.
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Riferimento normativo
Rettifica del bando di concorso pubblico per il reclutamento di centocinquanta (150) dirigenti di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 15513 del 21 gennaio 2019) - pdf
Testo normativo
Prot. n. 661550
Rettifica del bando di concorso pubblico per il reclutamento di centocinquanta (150)
dirigenti di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti
ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi di competenza
dell’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 15513 del 21 gennaio 2019)
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE :
la rettifica del bando di concorso pubblico per il reclutamento di centocinquanta (150)
dirigenti di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad
attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi di competenza
dell’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 15513 del 21 gennaio 2019), come di seguito
esplicitato.
1. È abrogato l’art. 6 del bando che prevede una prova preselettiva;
2. Ogni riferimento all’eventuale prova preselettiva contenuta in altre parti del bando si
considera eliminato;
3. Tutti i candidati, che hanno presentato regolare domanda di partecipazione nel
termine previsto dall’art. 3, comma 5, del bando di concorso, sono ammessi alla
prova scritta, di cui al successivo art. 9, con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione;
4. Entro 15 giorni dalla data della prova scritta i candidati dovranno far pervenire tutta
la documentazione indicata dall’art. 7 del bando di concorso per la valutazione dei
titoli;
5. Le parti del bando incompatibili con le previsioni dei punti precedenti si intendono
abrogate.
Motivazioni
Sono pendenti, davanti l’Autorità giudiziaria, alcuni ricorsi nei confronti del bando di
concorso pubblico per il reclutamento di centocinquanta (150) dirigenti di seconda fascia da
destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione,
riscossione e contenzioso dei tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate
(provvedimento n. 15513 del 21 gennaio 2019); alcuni di tali ricorsi sono volti
all’annullamento dell’articolo 6 del bando, che prevede lo svolgimento di una prova
preselettiva e, al comma 2, l’esonero da essa per talune categorie di candidati interni
all’Agenzia.
Tale ultima previsione, peraltro, riproduce l’art. 1, comma 93, lett. e), della legge 27
dicembre 2017, n. 2015, per il quale il T.A.R. per il Lazio, con ordinanza n. 7067 del 3
giugno 2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt.
3, 51 e 97 Cost. ritenendo che l’esonero dallo svolgimento della prova preselettiva
attribuirebbe un vantaggio competitivo ingiustificato in favore di alcuni candidati interni
all’amministrazione.
Considerata la ben nota carenza di personale di qualifica dirigenziale in servizio
presso l’Agenzia, gran parte del quale è destinato al collocamento a riposo per limiti di età
nel corso del prossimo biennio, è evidente l’esigenza da parte dell’Agenzia stessa di
salvaguardare la procedura indetta con il bando in questione al fine di portarla a termine nel
più breve tempo possibile. La pendenza di ricorsi avverso il bando e la questione di
legittimità costituzionale della norma attributiva del potere fanno propendere per
l’eliminazione di quegli elementi, oggetto di impugnazione, che se da un lato non sono
considerati indispensabili ai fini della conclusione della procedura, dall’altro, se rimossi,
possono ridurre il rischio di interruzione dell’iter della procedura stessa.
In tal senso, visto il numero complessivo delle domande pervenute e quello dei
partecipanti che presumibilmente accederebbero alla prova scritta a seguito di prova
preselettiva, così come prevista dall’art. 6 del bando in esame, e considerato che l’art. 1,
comma 93, lettera e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e l’art. 19 del D.P.R. 24
settembre 2004, n. 272 prevedono l’assoggettamento a prova preselettiva come una facoltà
per l’amministrazione, l’Agenzia ha svolto un riesame della propria posizione al fine di
valutare la persistenza dell’interesse a detta previsione.
Ne è emerso che l’espunzione del citato articolo 6, agisce nella direzione
dell’osservanza del principio del favor partecipationis pur senza incidere in senso
ampliativo sulla potenziale platea dei partecipanti; pertanto è stata valutata positivamente
l’opportunità di ammettere tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda alla
prova scritta.
Con il presente atto, dunque, si dispone la modifica del bando di concorso in esame,
espungendone l’articolo 6 e dettando la disciplina di raccordo.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate.
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle Entrate:
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2).
c) Reclutamento del personale dirigenziale:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 71, comma 3, lettera d);
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 28, comma 1);
Decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272;
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 93, lettera e);
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 12)
Roma, 1° agosto 2019
Antonino Maggiore
Firmato digitalmente
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Il provvedimento riguarda il reclutamento di dirigenti pubblici presso l'Agenzia delle Entrate e si applica alle procedure concorsuali per la pubblica amministrazione. I professionisti che seguono procedure di selezione del personale dirigenziale devono considerare le modifiche alle prove di accesso, i principi di parità di trattamento tra candidati interni ed esterni, e la conformità alle norme costituzionali in materia di accesso ai pubblici uffici secondo gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
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