Integrazioni e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012, modificato dal provvedimento 31 ottobre 2012, di approvazione del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decretolegge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di maggio 2012
Integrazioni e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012, modificato dal provvedimento 31 ottobre 2012, di approvazione del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decretolegge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di maggio 2012 - pdf
Testo normativo
Protocollo n. 2012/166087
Integrazioni e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 22 ottobre 2012, modificato dal provvedimento 31 ottobre 2012, di
approvazione del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al
finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto-
legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di maggio 2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
(cid:1)(cid:2) (cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:8)(cid:4)(cid:7)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:12)(cid:15)(cid:13)(cid:16)(cid:17)(cid:10)(cid:9)(cid:9)(cid:12)(cid:18)(cid:18)(cid:4)(cid:13)(cid:10)(cid:16)(cid:13)(cid:19)(cid:8)(cid:7)(cid:10)(cid:7)(cid:11)(cid:8)(cid:10)(cid:5)(cid:12)(cid:7)(cid:20)(cid:4)(cid:13)(cid:1)
1. 1 Il modello di comunicazione, approvato con il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 22 ottobre 2012, modificato dal provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 ottobre 2012, è utilizzato anche:
a) dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti
attività agricole di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per
l’accesso al finanziamento di cui all’articolo 11, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, per il pagamento di tributi,
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contributi e premi, se dotati dei requisiti previsti dall’articolo 1 del
decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità
immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle
categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES, per
l’accesso al finanziamento di cui all’articolo 11, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, per il pagamento di tributi.
1.2 I soggetti di cui al punto 1.1 trasmettono la comunicazione all’Agenzia delle
entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, entro il 30 novembre 2012.
1.3 Ai fini del finanziamento, copia della comunicazione e della relativa ricevuta
telematica di trasmissione all’Agenzia delle entrate sono presentate, a partire
dal 21 novembre e fino al 30 novembre, unitamente alla documentazione
prevista dal predetto articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 174 del 2012,
compilata come indicato nell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16
novembre 2012, n. 194, a un soggetto autorizzato all’esercizio del credito
operante nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n.
74 del 2012, che abbia aderito alla convenzione di cui al citato articolo 11,
comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012.
1.4 I soggetti indicati nel presente provvedimento e in quello del 22 ottobre, che
richiedono il finanziamento di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, presentano, alle rispettive scadenze dei pagamenti,
esclusivamente in formato cartaceo, i modelli di versamento compilati secondo
le ordinarie modalità, al soggetto autorizzato all’esercizio del credito con il
quale è stato stipulato il contratto di finanziamento.
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(cid:21)(cid:2) (cid:22)(cid:4)(cid:23)(cid:8)(cid:19)(cid:8)(cid:9)(cid:24)(cid:12)(cid:13)(cid:10)(cid:16)(cid:16)(cid:12)(cid:13)(cid:8)(cid:18)(cid:20)(cid:15)(cid:6)(cid:11)(cid:8)(cid:4)(cid:7)(cid:8)(cid:13)(cid:23)(cid:8)(cid:13)(cid:9)(cid:4)(cid:5)(cid:14)(cid:8)(cid:16)(cid:10)(cid:11)(cid:8)(cid:4)(cid:7)(cid:12)(cid:13)(cid:23)(cid:12)(cid:16)(cid:13)(cid:5)(cid:4)(cid:23)(cid:12)(cid:16)(cid:16)(cid:4)(cid:13)(cid:23)(cid:8)(cid:13)(cid:9)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:8)(cid:4)(cid:7)(cid:12)(cid:13)(cid:12)(cid:13)(cid:10)(cid:16)(cid:16)(cid:12)(cid:13)
(cid:18)(cid:14)(cid:12)(cid:9)(cid:8)(cid:19)(cid:8)(cid:9)(cid:24)(cid:12)(cid:13)(cid:20)(cid:12)(cid:9)(cid:7)(cid:8)(cid:9)(cid:24)(cid:12)(cid:13)(cid:23)(cid:8)(cid:13)(cid:20)(cid:15)(cid:10)(cid:18)(cid:5)(cid:8)(cid:18)(cid:18)(cid:8)(cid:4)(cid:7)(cid:12)(cid:13)
2.1 Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione per l’accesso
al finanziamento dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 11,
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificate dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 ottobre 2012, sono
sostituite da quelle riportate nell’allegato A del presente provvedimento.
2.2 Nell’allegato B del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22
ottobre 2012, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione, è apportata la
seguente modifica: a pag. 7, nei record di tipo “B”, al campo 9, relativo alla
Partita IVA, è eliminato il controllo “Se non è presente è prevista in fase di
controllo una semplice segnalazione di warning, che non determina lo scarto
della comunicazione”.
Motivazioni
Il presente provvedimento integra e modifica il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012, protocollo n. 2012/152465,
modificato dal provvedimento 31 ottobre 2012, protocollo n. 2012/156146.
L’integrazione si rende necessaria per prevedere i nuovi soggetti che possono
accedere al finanziamento di cui all’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, individuati con decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2012, concernente disposizioni
integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei
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versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma
del maggio 2012.
In particolare, il predetto decreto-legge n. 194 del 2012, dopo aver chiarito che i
titolari di reddito di impresa commerciale già rientrano fra i titolari di reddito di
impresa di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012,
stabilisce che il predetto finanziamento può essere altresì chiesto:
a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle
attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai titolari di
reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché per gli altri importi dovuti
dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare
adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della
classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al
30 giugno 2013.
Inoltre, tenuto conto della particolare procedura di pagamento delineata e al fine di
consentirne una tempestiva attuazione, con il presente provvedimento viene previsto
che, alle rispettive scadenze di versamento, i soggetti che accedono al finanziamento
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presentino al soggetto autorizzato all’esercizio del credito con il quale è stato
stipulato contratto di finanziamento i modelli di pagamento esclusivamente in
formato cartaceo.
Con il presente provvedimento, sono altresì aggiornate le istruzioni per la
compilazione del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento
dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria, nonché le relative specifiche tecniche di trasmissione.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73,
comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni
recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale
provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73
e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269
del 17 novembre 2012, concernente disposizioni integrative per assicurare la
tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi
sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012;
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Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012;
Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012;
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, concernente la sospensione, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per
l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del
20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio
Emilia, Mantova e Rovigo;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 agosto 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012, concernente proroga del termine di
scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici
in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, concernente le modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e
all'imposta sul valore aggiunto.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Roma, 19 novembre 2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
genzia
ntrate
ALLEGATO A
Istruzioni per la compilazione del modello
di comunicazione per l’accesso al finanziamento
dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
a seguito del sisma del mese di maggio 2012
(articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174)
MODELLO DI COMUNICAZIONE PER L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO
DEI PAGAMENTI DEI TRIBUTI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
A SEGUITO DEL SISMA DEL MESE DI MAGGIO 2012
(articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174)
ISTRUZIONI
PREMESSA L’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede per i titolari di reddi-
to d’impresa la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamen-
to, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, per far fronte al pagamen-
to dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria:
–sospesi (ai sensi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 ago-
sto 2012, nonché dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 122);
–nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
Il decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, ha ampliato la platea dei soggetti che possono be-
neficiare di tale finanziamento.
Possono chiedere il finanziamento:
a) i titolari di reddito d’impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, ovvero all’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
b) i titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all’articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazio-
ni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 dell’articolo 11 del decre-
to-legge n. 174 del 2012, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giu-
gno 2013, se dotati dei requisiti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3 del decreto-leg-
ge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
ovvero all’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente ai danni subìti in relazione alle attività dagli
stessi rispettivamente svolte;
c) i titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazio-
ne principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il paga-
mento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
I soggetti autorizzati all’esercizio del credito devono operare nei territori di cui all’articolo 1, com-
ma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 ovvero nei comuni delle province di Bologna, Mo-
dena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012.
Il presente modello di comunicazione va trasmesso all’Agenzia delle entrate con le modalità e nei
termini di seguito indicati.
Si precisa che per accedere al finanziamento i contribuenti interessati presentano ai soggetti finan-
ziatori una copia della presente comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate, nonché della rice-
vuta che ne attesta la corretta trasmissione.
PRESENTAZIONE DELLA Reperibilità del modello
COMUNICAZIONE Il modello è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.it.gov, dal quale
può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per strut-
tura e sequenza a quello approvato e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché
gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.
È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l’utiliz-
zo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leg-
gibilità del modello nel tempo.
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Modalità e termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione per l’ammissione al finanziamento deve essere trasmessa all’Agenzia delle entra-
te esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, entro il 30 novembre 2012.
La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:
–direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate;
–tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si con-
siderano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si consi-
derano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le
cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società control-
lata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
–tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti inca-
ricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, conte-
stualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposi-
zione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti.
L’intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione i cui dati
sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente
a copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione. Si ri-
corda che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei
dati da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazio-
ne rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione dell’istan-
za a conferma dei dati ivi indicati.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodot-
to informatico denominato “SIS2012”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul
sito www.agenziaentrate.gov.it.
La richiesta di finanziamento è presentata al soggetto autorizzato all’esercizio del credito:
–a partire dal 19 novembre e fino al 30 novembre 2012, dai soggetti titolari di reddito d’impre-
sa di cui al punto a) sopra riportato;
–a partire dal 21 novembre e fino al 30 novembre 2012, dai titolari di reddito di lavoro autono-
mo e dagli esercenti attività agricole, nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui ai
citati punti b) e c).
Qualora il fabbisogno sia superiore a quello originariamente stimato è possibile integrare l’origina-
ria comunicazione dei dati mediante la presentazione di una nuova comunicazione.
La nuova comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate, con le stesse modalità
di presentazione della comunicazione originaria, anche successivamente al 30 novembre 2012.
La nuova comunicazione sostituisce integralmente quella presentata in precedenza.
Copia della nuova comunicazione e della relativa ricevuta telematica di trasmissione all’Agenzia
delle entrate sono presentate al medesimo soggetto autorizzato all’esercizio del credito al quale è
stata presentata la documentazione originaria entro il giorno 16 del mese precedente a quello in
cui si intende disporre delle maggiori risorse finanziarie.
Compilazione del modello
Il modello della comunicazione è composto da due pagine.
La prima pagina contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali.
La seconda contiene i dati identificativi del contribuente, la sottoscrizione del contribuente o del rap-
presentante, l’impegno alla presentazione telematica e il quadro A.
Tutti gli importi da indicare nella comunicazione vanno espressi in euro con arrotondamento all’uni-
tà, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50
centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56); per difetto, se inferiore a detto limi-
te (es.: 55,49 diventa 55).
DATI IDENTIFICATIVI Codice fiscale e partita IVA
DEL CONTRIBUENTE Deve essere indicato il codice fiscale e/o il numero della partita IVA del contribuente.
Dati relativi alle persone fisiche
Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di
nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all’estero, nello spazio ri-
servato all’indicazione del comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.
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Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o la ragione sociale risul-
tante dall’atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezio-
ne della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società
accomandita semplice).
Il codice corrispondente alla “natura giuridica” del soggetto richiedente, da indicare nell’apposita
casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei
modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell’istanza e pubblicati sul
sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Soggetti non residenti
Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi nel territorio dello Stato attraverso una stabi-
le organizzazione, devono essere compilati i campi relativi allo “Stato estero di residenza”, al “Co-
dice Stato estero” ed al “Codice di identificazione fiscale estero”.
Il “Codice Stato estero” va desunto dall’elenco dei paesi esteri riportato nell’Appendice alle istruzio-
ni del modello di dichiarazione UNICO “Società di capitali, enti commerciali ed equiparati” o UNI-
CO “Enti non commerciali ed equiparati”, disponibile alla data di presentazione dell’istanza e pub-
blicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Deve essere inoltre indicato, se previsto dalla
normativa e/o dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fi-
scale o, in mancanza, da un’Autorità amministrativa dello Stato estero.
Dati relativi al rappresentante
Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale del soggetto richiedente o, in mancan-
za, i dati relativi all’amministratore, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive la
comunicazione. Nell’ipotesi in cui il rappresentante legale del soggetto richiedente sia una società
va indicato anche il codice fiscale di quest’ultima.
Il “codice carica” deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compila-
zione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell’istanza e
pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Impegno alla presentazione telematica
Devono essere indicati il codice fiscale dell’intermediario, il numero di iscrizione all’albo dei C.A.F.,
la data dell’impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario.
QUADRO A SEZIONE I - Pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012
Nella presente sezione vanno indicati, in corrispondenza del singolo rigo, gli importi presunti rela-
Dati relativi tivi ai pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012 ripartiti in base alle sezio-
ai pagamenti ni presenti nel modello di versamento F24. Nel rigo “Altri pagamenti” va indicato l’importo com-
plessivo presunto da versare con modalità di pagamento diverse dal modello di versamento F24.
La somma dei precedenti righi va riportata nel rigo “Totale - sezione I”.
SEZIONE II - Pagamenti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013
Nella presente sezione vanno indicati gli importi presunti relativi ai pagamenti dal 1° dicembre
2012 al 30 giugno 2013, avendo cura di riportare l’ammontare mensile complessivo dei paga-
menti in corrispondenza dei singoli righi. La somma dei precedenti righi va riportata nel rigo “Totale
- sezione II”.
TOTALE
Va riportato la somma degli importi indicati nelle precedenti colonne denominate “Totale sezione I”
e “Totale sezione II”.
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