Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni ricadenti nell’obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013 e s
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni ricadenti nell’obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013 e s
Testo normativo
Protocollo n. 2014/62309
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a
favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni
ricadenti nell’obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai
sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013 e successive modificazioni
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Modalità di fruizione delle agevolazioni
1.1. Le agevolazioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a favore delle
micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni ricadenti
nell’obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, ai sensi
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, del 10 aprile 2013, e successive modificazioni, sono
fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, con le modalità di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello di
pagamento F24.
1.2. Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto
dell’operazione di versamento. Con separate risoluzioni sono istituiti i codici da
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indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del
modello stesso.
1.3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle
entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e l’importo dell’agevolazione
concessa, nonché le eventuali variazioni.
1.4. Per ciascun modello F24 ricevuto l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
comunicati ai sensi del punto 1.3, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui
l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio
residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi
alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al
soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul
sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
1.5. In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione
concessa il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a
partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle
variazioni del Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate.
Motivazioni
L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede, ai commi da 340 a 341-
ter, la concessione di agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese situate in aree
qualificate come zone franche urbane (ZFU).
In proposito, l’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che le
agevolazioni di cui trattasi possono essere finanziate attraverso la riprogrammazione dei
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013, oggetto del Piano di azione coesione,
oppure tramite risorse proprie regionali.
Il comma 4-bis del citato articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012 stabilisce che
le agevolazioni in questione si applicano, altresì, in via sperimentale ai comuni della provincia
di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi
nell'accordo di programma “Piano Sulcis”.
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L’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, riconosce le
agevolazioni di cui trattasi anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca
urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall’articolo 23, comma 45, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, del 10 aprile 2013, e successive modificazioni, sono stabiliti, in
attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le
condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni in argomento.
Tale decreto dispone, in particolare, che le agevolazioni previste dalle lettere a), b), c)
e d) dell’articolo 1, comma 341, della legge n. 296 del 2006 sono fruite, nei limiti dell’importo
concesso dal Ministero dello sviluppo economico, mediante riduzione dei versamenti da
effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il
modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi
a disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con
provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.
Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione delle
agevolazioni in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo
complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico.
A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica,
per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti
superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto
dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’agevolazione
utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti
ivi contenuti si considerano non effettuati.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
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Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 340 a 341-ter, relativi alle
agevolazioni in favore delle Zone Franche Urbane;
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che,
all’articolo 37, disciplina il “Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle
Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza”;
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l’articolo 1,
comma 319, che riconosce le agevolazioni previste dall’art. 1, commi da 340 a 341-ter, della
legge n. 296 del 2006, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella Zona Franca Urbana
del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall’articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98;
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
161 dell’11 luglio 2013 e successive modificazioni, che, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 37, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, stabilisce le condizioni, i
limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni fiscali e contributive in
favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni
dell'Obiettivo “Convergenza”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in
particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con
compensazione.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 6 maggio 2014
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
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