Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 189/2016

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori dei dati dei finanziamenti agevolati, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori dei dati dei finanziamenti agevolati, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

Testo normativo

Prot. n.73818/2019 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori dei dati dei finanziamenti agevolati, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE 1. Trasmissione dei dati 1.1 I soggetti finanziatori, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comunicano all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni, secondo modalità e termini approvati con il presente provvedimento. 1.2 I dati di cui al punto 1.1, sono trasmessi esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche riportate in allegato e approvate con il presente provvedimento, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare in cui il finanziamento è stato concesso, ovvero a quello in cui si verifica l’evento da comunicare. 1.3 I dati relativi ai finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2018, compresi i dati di eventuali risoluzioni, sono trasmessi entro il 31 luglio 2019. 2 2. Aggiornamenti alle specifiche tecniche 2.1 Eventuali aggiornamenti alle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. Motivazioni L’articolo 5, comma 3, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, stabilisce che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2, previsti per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danno, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 novembre 2016 sono state individuate le modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati per far fronte alle diverse tipologie di interventi e di danni, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 189 del 2016. Il medesimo comma 5 dell’articolo 5 prevede che il credito d’imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato e che il soggetto che eroga il finanziamento comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate. Con il presente provvedimento sono pertanto definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle entrate degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell’importo delle singole rate e dei dati di eventuali risoluzioni. Eventuali aggiornamenti alle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 3 Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 29 marzo 2019 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Antonino Maggiore Firmato digitalmente

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