Approvazione di n. 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, e della modifica dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di normalità economica, da utilizzare per il periodo di imposta 2012
Approvazione di n. 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, e della modifica dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di normalità economica, da utilizzare per il periodo di imposta 2012 - pdf
Testo normativo
prot. n. R.U. 64812
Approvazione di n. 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore
delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, e della
modifica dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione
degli indicatori di normalità economica, da utilizzare per il periodo di imposta 2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi
dispone:
1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore
1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni - costituite da una Parte generale,
comune a tutti gli studi di settore, da una Parte specifica per ciascuno studio e dalle Parti
relative ai quadri A, F, G, T, X, V comuni agli studi di settore che ne prevedono il
richiamo nelle relative istruzioni specifiche - gli annessi modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte
integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2013, anche
in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si
applicano gli studi di settore, ovvero, ancorché esclusi dall’applicazione degli stessi, tenuti
comunque alla loro presentazione, che nel periodo d’imposta 2012 hanno esercitato in via
prevalente una delle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle
attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati, con decreto
ministeriale,gli studi di settore in allegato n. 1.
1.2 Per i contribuenti che nel periodo di imposta 2012 hanno esercitato in via prevalente le
attività di cui ai codici attività “73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri
servizi pubblicitari” e “73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di
servizi pubblicitari”,in forma di lavoro autonomo, la compilazione del modello VG82U è
prevista solo per l’acquisizione di dati.
1
2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1 I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle
Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito
Internetwww.agenziaentrate.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche
contenute nell’allegato 2 al presente Provvedimento.
2.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione
che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall’allegato 2 e rechino
l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente
Provvedimento.
2.3 É autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche
tecniche di cui all’allegato 2 al presente Provvedimento.
3. Modalità per la trasmissione dei dati
3.1 I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei
redditi (UNICO).
3.2 La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente,
attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), ovvero avvalendosi degli
incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno
indicate con successivo Provvedimento.
3.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del
citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato
correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli studi di settore, compresi quelli
relativi al calcolo della congruità e coerenza, utilizzando i modelli o un prospetto,
contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con
il presente Provvedimento.
4. Asseverazione
4.1 I soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’art. 35, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed
extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra
documentazione idonea.
4.2 L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o
gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
2
c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.
5. Modifica dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione
degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2012
5.1 Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli
indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2012 che costituisce parte
integrante del modello “Unico 2013–SP” approvato con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2013, è modificato con l’inserimento, nel rigo
NS7 “Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale”, del campo nel quale indicare i relativi
valori;
5.2 I soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati all’articolo 1
del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 giugno 2012 che, in ragione
della specifica situazione soggettiva, dichiarano una delle cause di esclusione
dell’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 1, comma 19, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cessazione dell’attività, liquidazione volontaria o
periodo di non normale svolgimento dell’attività), non sono tenuti alla presentazione dei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori
di normalità economica, che costituiscono parte integrante della dichiarazione “Unico
2013–PF”, “Unico 2013–SP” e “Unico 2013–SC”.
Motivazioni
Il presente Provvedimento approva i modelli con cui i contribuenti comunicano
all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, come previsto dai decreti del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 16 marzo 2011, 28 dicembre 2011 e 28 dicembre
2012, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività
economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del
commercio.
È altresì prevista, per i contribuenti che nel periodo di imposta 2012 hanno esercitato in via
prevalente le attività di cui ai codici attività “73.11.02 - Conduzione di campagne di
marketing e altri servizi pubblicitari” e “73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli
altri intermediari di servizi pubblicitari”, in forma di lavoro autonomo, la compilazione del
modello VG82U per la sola acquisizione di dati.
Inoltre, il Provvedimento stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da
utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, e le modalità di predisposizione dei predetti dati da
trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
I modelli che sono approvati con il presente Provvedimento costituiscono parte integrante
della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2013.
3
Il presente Provvedimento approva anche la correzione di un refuso grafico presente nel
modello INE SP; in particolare, nel rigo NS7 “Esistenze iniziali relative a merci, prodotti
finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” non
risulta presente il campo nel quale indicare i relativi valori.
Infine, vista la particolarità della situazione dovuta al sisma del 20 e 29 maggio 2012,
viene stabilito che, per il periodo d’imposta 2012, i soggetti con residenza o sede operativa
in uno dei comuni individuati all’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 1 giugno 2012 che, in ragione della specifica situazione soggettiva, dichiarano una
delle cause di esclusione dell’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 1,
comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cessazione
dell’attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell’attività),
non sono tenuti alla presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’individuazione degli indicatori di normalità economica.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
(cid:1) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
(cid:1) Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
(cid:1) Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);
(cid:1) Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina degli studi di settore
(cid:1) Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
(cid:1) Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
(cid:1) Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti
alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
(cid:1) Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
(cid:1) Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di
utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
(cid:1) Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni;
(cid:1) Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni
concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
4
(cid:1) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);
(cid:1) Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio
2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;
(cid:1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011: Ulteriore proroga
di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze;
(cid:1) Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998: Modalità tecniche di trasmissione
telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione
telematica;
(cid:1) Decreti del Ministro delle Finanze 18 febbraio1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000:
Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
(cid:1) Decreto del Ministro delle Finanze19 aprile 2001: Ampliamento delle categorie di
soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle
dichiarazioni;
(cid:1) Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione
degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli
studi di settore;
(cid:1) Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 16 marzo 2011, 28 dicembre 2011 e
28 dicembre 2012: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel
settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;
(cid:1) Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2012: Approvazione delle
modifiche degli studi di settore;
(cid:1) Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2013 e 28 marzo 2013:
Approvazione delle modifiche degli studi di settore;
(cid:1) Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 maggio 2013: Approvazione
della revisione congiunturale speciale degli studi di settore;
(cid:1) Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007:
Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche.
La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 maggio 2013
Il Direttore dell’Agenzia
Attilio Befera (*)
(*)Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.
5
ALLEGATO 1
1) UD39U
2) UD40U
3) UD41U
4) UD42U
5) UD43U
6) UD44U
7) UD45U
8) UD46U
9) UD49U
10) UG41U
11) UG57U
12) UG90U
13) UG91U
14) UG92U
15) UG93U
16) UG94U
17) UG95U
18) UG96U
19) UG98U
20) UG99U
21) UK26U
22) UK27U
23) UK28U
24) UK29U
25) UK30U
26) UM41U
27) UM47U
28) UM80U
29) UM81U
30) UM82U
6
31) UM83U
32) UM84U
33) UM85U
34) UM86U
35) UM87U
36) UM88U
37) VD01U
38) VD02U
39) VD03U
40) VD04A
41) VD04B
42) VD05U
43) VD06U
44) VD07A
45) VD07B
46) VD08U
47) VD09A
48) VD09B
49) VD10U
50) VD11U
51) VD12U
52) VD13U
53) VD14U
54) VD15U
55) VD16U
56) VD17U
57) VD18U
58) VD19U
59) VD20U
60) VD21U
61) VD22U
62) VD23U
7
63) VD24U
64) VD25U
65) VD26U
66) VD27U
67) VD28U
68) VD29U
69) VD30U
70) VD31U
71) VD32U
72) VD33U
73) VD34U
74) VD35U
75) VD36U
76) VD37U
77) VD38U
78) VD47U
79) VG31U
80) VG33U
81) VG34U
82) VG36U
83) VG37U
84) VG38U
85) VG39U
86) VG40U
87) VG44U
88) VG46U
89) VG48U
90) VG50U
91) VG51U
92) VG52U
93) VG53U
94) VG54U
8
95) VG55U
96) VG58U
97) VG60U
98) VG61A
99) VG61B
100) VG61C
101) VG61D
102) VG61E
103) VG61F
104) VG61G
105) VG61H
106) VG66U
107) VG67U
108) VG68U
109) VG69U
110) VG70U
111) VG72A
112) VG72B
113) VG73A
114) VG73B
115) VG74U
116) VG75U
117) VG76U
118) VG77U
119) VG78U
120) VG79U
121) VG81U
122) VG82U
123) VG83U
124) VG85U
125) VG87U
126) VG88U
9
127) VG89U
128) VK01U
129) VK02U
130) VK06U
131) VK08U
132) VK10U
133) VK16U
134) VK17U
135) VK19U
136) VK20U
137) VK22U
138) VK23U
139) VK24U
140) VK25U
141) VK56U
142) VM01U
143) VM02U
144) VM03A
145) VM03B
146) VM03C
147) VM03D
148) VM04U
149) VM05U
150) VM06A
151) VM06B
152) VM07U
153) VM08U;
154) VM09A
155) VM09B
156) VM10U
157) VM11U
158) VM12U
10
159) VM13U
160) VM15A
161) VM15B
162) VM16U
163) VM17U
164) VM18A
165) VM18B
166) VM19U
167) VM20U
168) VM21A
169) VM21B
170) VM21C
171) VM21D
172) VM21E
173) VM22A
174) VM22B
175) VM22C
176) VM23U
177) VM24U
178) VM25A
179) VM25B
180) VM27A
181) VM27B
182) VM28U
183) VM29U
184) VM30U
185) VM31U
186) VM32U
187) VM33U
188) VM34U
189) VM35U
190) VM36U
11
191) VM37U
192) VM39U
193) VM40A
194) VM40B
195) VM42U
196) VM43U
197) VM44U
198) VM45U
199) VM46U
200) VM48U
201) WK03U
202) WK04U
203) WK05U
204) WK18U
205) WK21U
12
ALLEGATO2
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli
I modelli di cui al punto 1.1 del presente Provvedimento devono essere predisposti
su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
È consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei
modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi
di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l’intelligibilità dei modelli nel
tempo.
È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a
striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande
laterali di trascinamento.
I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con
il presente Provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e
l’intestazione dei dati richiesti.
Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente
Il prospetto per la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3 del presente
Provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella
sequenza prevista e con l’esatta indicazione del numero progressivo. I dati relativi al
calcolo della congruità e coerenza devono avere conformità di struttura e sequenza con le
specifiche tecniche che saranno indicate con successivo Provvedimento. La
denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma
abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il
codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l’indicazione “0” (zero) nella
corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno
comunque riportati gli zeri prestampati.
Il prospetto può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di formato a
pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi
di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza: <<ATTENZIONE:
DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli
13
spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti
limiti:
larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5;
altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5.
I fogli che compongono il prospetto devono essere privati delle bande laterali di
trascinamento.
La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli,
lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere “courier”, o altro carattere a
passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
14
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