Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 213/2023

Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dall’art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, in caso di mancata presentaz

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modalità con cui l'Agenzia delle entrate comunica ai proprietari catastali di immobili oggetto di interventi di efficientamento energetico e rischio sismico la mancata presentazione della dichiarazione?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 213/2023 disciplina il procedimento attraverso il quale l'Agenzia delle entrate invia comunicazioni ai contribuenti intestatari catastali di immobili su cui sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici o colonnine di ricarica (interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 34/2020), qualora non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale prevista dal regolamento del 1994. La comunicazione viene trasmessa tramite domicilio digitale (INIPEC) o raccomandata con avviso di ricevimento, e contiene il codice fiscale del contribuente, l'identificativo catastale dell'immobile e l'invito a fornire chiarimenti tramite il servizio "Consegna documenti e istanze" nel Cassetto fiscale. Il contribuente ha la possibilità di segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia che giustifichino l'assenza dell'obbligo di regolarizzazione, oppure di regolarizzare spontaneamente la propria posizione presentando la dichiarazione di variazione e beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dalla normativa sulle violazioni tributarie. Il procedimento si basa su verifiche effettuate mediante liste selettive elaborate con tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, al fine di accertare se la dichiarazione sia stata presentata ove prevista.

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Riferimento normativo

Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dall’art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, in caso di mancata presentaz

Testo normativo

Prot. n. 38133/2025 Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dall’art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701. IL DIRETTORE In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE 1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente 1.1 Al fine di agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari relativi all’aggiornamento degli archivi catastali, l’Agenzia delle entrate invia apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 agli intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dall’art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, per i quali non risulta essere stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 2 L’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente le informazioni, il cui dettaglio è riportato al successivo punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente all’intestatario catastale di regolarizzare la sua posizione secondo le modalità di cui al punto 4 ovvero di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione nel caso di specie. 1.2 Informazioni rese disponibili ai contribuenti di cui al punto 1.1: a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente; b) identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021; c) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia. 2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni 2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale di cui all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INIPEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 2.2 La medesima comunicazione è altresì resa disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente. 3 3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti 3.1 Il contribuente, anche mediante soggetti delegati, può segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate al punto 1.2 lettera c). 4. Modalità con cui l’intestatario catastale può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse 4.1 Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 31 del regio decreto legge 16 aprile 1939, n. 652, come richiamato dall’articolo 60 del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre1949, n. 1142, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 5. Trattamento dei dati personali 5.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale stabilisce che l’Agenzia delle entrate possa inviare apposita 4 comunicazione agli intestatari catastali di immobili - oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio volti all’efficientamento energetico, rischio sismico, all’installazione di sistemi fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, - qualora questi, ove previsto, non abbiano inviato la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 5.2 Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. 5.3 I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla comunicazione inviata al contribuente, sono indicati nel precedente punto 1.2. dell’articolo del presente provvedimento. I dati personali dei contribuenti, ovvero degli eventuali soggetti delegati, rappresentanti di persone fisiche o persone di fiducia che effettuano l’accesso al Cassetto fiscale, presente nell’area riservata, verranno trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della comunicazione e degli obblighi legali correlati. 5.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione del servizio. 5.5 Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 5.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento), il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti. 5.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative 5 richieste dall’art. 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento. 5.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 5.9 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento. Motivazioni L’art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 stabilisce che «L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati». Il successivo comma 87 precisa che «Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo 6 delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi». Il presente provvedimento detta, dunque, le modalità con le quali l’Agenzia invia al contribuente apposita comunicazione nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale. Sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in relazione all’assenza di obbligo di regolarizzazione catastale per gli immobili indicati, nonché le modalità per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate − Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; − Statuto dell’Agenzia delle entrate; − Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate; − Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, (“Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento - Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 - Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano; - Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701- Regolamento recante 7 norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari; − Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; − Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; − Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 93676 del 31 luglio 2013, recante adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008; − Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636); − Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Articoli 119 e 121); − Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (Articolo 1, commi 86 e 87); − Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; − Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); − Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 8 settembre 2023, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, recante abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 7 febbraio 2025 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente

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Il provvedimento riguarda la dichiarazione di variazione catastale secondo il decreto del Ministro delle finanze 701/1994, gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 34/2020 (superbonus, ecobonus, sismabonus), e si applica agli intestatari catastali di immobili. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di comunicazione dell'Agenzia, i termini per la regolarizzazione spontanea, la riduzione delle sanzioni amministrative tributarie secondo il decreto legislativo 472/1997, e l'utilizzo del Cassetto fiscale per la gestione della comunicazione e la trasmissione di documenti.

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