Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019
Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019 - pdf
Testo normativo
Prot. n. 1432437
Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno
d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze 22 novembre 2019
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere
dall’anno d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019.
1.1. Per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno
d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze 22 novembre 2019, ai fini della elaborazione della dichiarazione
dei redditi precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio
2019.
1.2. Le tipologie di spesa sono le seguenti:
a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto
di dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina
estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e
specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione
chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad
interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016;
h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019;
j) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza
integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i
dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure
termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica
(ambulatoriale o ospedaliera);
k) altre spese sanitarie.
1.3. La disposizione di cui al punto 2.4.2, lettera b), del provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, riguardante la richiesta
verbale al medico o alla struttura sanitaria dell’annotazione sul documento
fiscale dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie, si applica con
riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate da parte dei
soggetti di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22
novembre 2019, sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente provvedimento.
2
2. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
2.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della
predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 36, paragrafo
4, del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante si è espresso con il
provvedimento n. 191 del 17 ottobre 2019.
Motivazioni
L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326.
L’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua i
soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni
sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a
deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo
stesso decreto.
Il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.
Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata ampliata la
platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e
veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria.
In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di
utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema
Tessera Sanitaria.
3
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 marzo 2019 è stata
prevista la trasmissione telematica da parte delle strutture sanitarie militari di cui
all’articolo 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, dei dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture
dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.
Il provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019 ha, quindi, stabilito le modalità
tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dall’anno d’imposta 2019,
recependo le novità introdotte dal richiamato decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze 22 marzo 2019 e ha inoltre previsto, a decorrere dall’anno d’imposta
2019, lo slittamento dell’intervallo temporale entro il quale il contribuente può
esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie in dichiarazione
precompilata in relazione ad ogni singola voce.
Da ultimo, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22
novembre 2019 è stata prevista la trasmissione telematica da parte degli esercenti le
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all’articolo
4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché da parte degli esercenti la
professione di biologo iscritti all’albo istituito ai sensi della legge 24 maggio 1967, n.
396, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio
2019.
Il presente provvedimento, pertanto, stabilisce le modalità tecniche di utilizzo
dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2019, recependo le novità introdotte dal
citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019 e
confermando la medesima disciplina prevista dal richiamato provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, con riferimento alle
modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte
del contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati
all’Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli
accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.
4
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71,
comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016 che individua
ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai
fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019 che individua ulteriori
soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione
della dichiarazione precompilata.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019 che individua ulteriori
soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione
della dichiarazione precompilata.
5
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio
2019 riguardante le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle
spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata,
a decorrere dall’anno d’imposta 2019.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 23 dicembre 2019
IL DIRETTORE VICARIO DELL’AGENZIA
Aldo Polito
Firmato digitalmente
6
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Provvedimento AdE 2185760/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.