Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2012–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2012 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2011. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2012–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2012 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2011. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
Testo normativo
Prot. n. 8978/2012
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2012–SP”, con le relative
istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate devono presentare nell’anno 2012 ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo
d’imposta 2011. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo
d’imposta 2011.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle società di persone
ed equiparate, dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri, nonché della comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indicatori di normalità economica
1.1. E’ approvato il modello “Unico 2012–SP”, da presentare nell’anno 2012 da
parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2011, unitamente alle
relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione
“Unico 2012–SP”, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività
professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché
approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di
approvazione degli studi stessi.
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1.3. È approvata l’annessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta
2011, unitamente alle relative istruzioni, previsti dall’articolo 1, comma 19, primo
periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Tale comunicazione, che costituisce
parte integrante della dichiarazione “Unico 2012–SP”, deve essere effettuata dagli
esercenti attività d’impresa o attività professionali per i quali non si rendono
applicabili gli studi di settore.
1.4. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da:
a) il frontespizio ed i quadri EC, RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD, RJ, RT, RM,
RQ, RV, RP, RN, RK, RO, RS, RU, FC, RX, AC; il modulo RW, concernente gli
investimenti all’estero e i trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori
mobiliari;
b) i quadri costituenti il modello IVA/2012, con esclusione del frontespizio e del
quadro VX, approvato con provvedimento 16 gennaio 2012 e pubblicato in pari
data nel sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei
parametri per il periodo d’imposta 2011, di cui al punto 1.2;
d) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi
provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi
contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto
dell’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490;
e) la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di
normalità economica per il periodo d’imposta 2011, di cui al punto 1.3.
2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della
dichiarazione.
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2.1. Nei modelli di cui al punto 1, gli importi devono essere indicati in unità di euro
con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50
centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli
intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1
secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di
cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la
dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il
presente provvedimento.
3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.
3.1. I modelli di dichiarazione “Unico 2012–SP” sono resi disponibili gratuitamente
dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati
rilevandoli dal sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal
sito del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in
fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 3.3.
3.2. I medesimi modelli possono essere prelevati anche da altri siti internet a
condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 3.3 e rechino
l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente
provvedimento.
3.3. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche
tecniche contenute:
- nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2, la
comunicazione di cui al punto 1.3. e per i quadri indicati nella lettera a) del punto 1.4;
- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel
punto 1.
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Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
approva il modello di dichiarazione “Unico 2012–SP” con le relative istruzioni, da
presentare nell’anno 2012 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate. Sono altresì approvati i modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, con le relative
istruzioni, da presentare per il periodo d’imposta 2011, nonché la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica per il
periodo d’imposta 2011, di cui all’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Riguardo alle modalità di compilazione, nel modello “Unico 2012 – SP” gli
importi devono essere indicati con arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la
frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa
frazione è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite dalla
disciplina comunitaria in materia e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei
predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti internet
dell’Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche
e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
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Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di
approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di
razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell’accertamento dei ricavi, dei
compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle
caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996:
elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d’affari
sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attività svolta;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei
parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d’imposta 1996 e 1997;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da
applicare ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 gennaio 1996;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi
e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4):
disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale dello Stato;
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Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione
della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti di imposta per le
assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari
della riscossione e di imposta di bollo;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei
dati personali;
Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: esercizio delle opzioni previste
dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili
internazionali;
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122: misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica;
Legge 13 dicembre 2010, n. 220: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);
Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10: proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106 semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia;
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 giugno 2011:
disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base
imponibile dell'IRES e del'IRAP, previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111: disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
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Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 settembre 2011, n. 148;
Legge 12 novembre 2011 , n. 183: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 194: disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011:
modalità di esercizio della opzione per l’affrancamento delle plusvalenze latenti;
Provvedimento 11 novembre 2011, pubblicato in pari data sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: Modalità di attuazione dei commi da 12
a 14 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Provvedimento 16 dicembre 2011, pubblicato in pari data sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: modalità di attuazione delle disposizioni
contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5 dell’articolo 32 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dall’articolo 8, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ai sensi del comma 9
del medesimo articolo 9;
Provvedimento 16 gennaio 2012, pubblicato in pari data sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: approvazione dei modelli di dichiarazione
IVA/2012 concernenti l’anno 2011, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno
2012 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 31 gennaio 2012
Il Direttore dell’Agenzia
Attilio Befera
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ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI
I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere
predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E’ consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da
due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come
originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle
quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di
separazione deve essere stampata l’avvertenza: “ATTENZIONE: Staccare all’atto
della presentazione del modello”.
E’ anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a
striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande
laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e
lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza:
“ATTENZIONE: Staccare all’atto della presentazione del modello”. Sulla banda
laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura “All’atto
della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di
trascinamento”.
E’ altresì consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica
dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di
altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei
modelli nel tempo.
I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati
con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e
l’intestazione dei dati richiesti.
Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione dei parametri
di cui al punto 1.2 del presente provvedimento può essere altresì riprodotto su stampati
a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere
tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere
stampata l’avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni
per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di
trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5;
altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5.
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La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli,
lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere
“courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e
verticale di 6 righe per pollice.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per
cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al
presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che
ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del
foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1
devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura
la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente
provvedimento.
COLORI
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il
colore nero e per i fondini il colore pantone 235U
E’ consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per
la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
genzia
ntrate
Periodo d’imposta 2011
Informativa sul trattamento Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a
dei dati personali ai sensi tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
dell’art. 13 del Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti
D.Lgs. n. 196 del 2003 riconosciuti al cittadino.
Finalità
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti
del trattamento
a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti
d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69
del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66- bis del DPR n. 633
del 26 ottobre 1972.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri sog-
getti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comuni-
cazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di
legge o di regolamento.
Dati personali
I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo
e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica
è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su
scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Modalità
La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria,
del trattamento
professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da
perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
(cid:129) con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per
obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta);
(cid:129) con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
del trattamento
196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro
disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
(cid:129) il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta
l’elenco dei responsabili;
(cid:129) gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identifi-
cativi agli interessati.
Responsabili
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
del trattamento
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in
quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Diritti dell’interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai
propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge,
ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
(cid:129) Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
(cid:129) Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.
Consenso
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il
consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è
obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicato.
TIPO DI DICHIARAZIONE Dichiarazione
integrativa
Redditi Iva M R o W dulo Qu V a O dro Qu A a C dro S s t e u t d to i r d e i Parametri Indicatori n C e o i r t r e e r t m tiv in a i inte D g i r c a h t i i a v r a a a zi o fa n v e o re Di i c n h te ia g r r a a z ti i v o a ne (a D rt P . R 2 3 , 2 co 2 . / 8 9 - 8 te ) r, ecc E e v z e i n o t n i ali
DATI RELATIVI
ALLA SOCIETÀ O Ragione sociale
ASSOCIAZIONE
Codice fiscale Partita IVA
Comune Provincia(sigla)Codice Comune
Sede legale
mese anno Frazione, via e numero civico C.a.p.
Comune Provincia(sigla)Codice Comune
Domicilio fiscale
(se diverso dalla sede legale)
mese anno Frazione, via e numero civico C.a.p.
Periodo di imposta Stato g N iu a ri t d ur ic a a Situazione
giorno mese anno giorno mese anno
dal al
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell’ente incorporante o risultante
dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell’ente beneficiario designato Telefono Fax
prefisso numero prefisso numero
Indirizzo di posta elettronica
ALTRI DATI
GRANDI CANONE
CONTRIBUENTI RAI
DATI RELATIVI AL Codice fiscale (obbligatorio) Codice carica Data carica
giorno mese anno
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO DELLA
Cognome Nome Sesso
DICHIARAZIONE (barrare la relativa casella)
M F
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
giorno mese anno
Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea Località di residenza
Indirizzo estero Telefono o cellulare
prefisso numero
Codice fiscale società o ente dichiarante
FIRMA DELLA Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):
DICHIARAZIONE
RA RB RD RE RF RG RH RJ RK RL RM RN RO RP RQ RS RT RU RV
RX EC FC N. moduli IVA Invio avviso telematico all’intermediario
Codice
Situazioni particolari FIRMA DEL DICHIARANTE
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F.
TELEMATICA
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
Riservato all’intermediario
Ricezione avviso telematico
Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
VISTO DI Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.
CONFORMITÀ Codice fiscale del professionista Si rilascia il visto di conformità FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Riservato al C.A.F.
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
o al professionista
CERTIFICAZIONE Codice fiscale del professionista
TRIBUTARIA Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
Riservato certificatore che ha predisposto la dichiarazione
al professionista e tenuto le scritture contabili
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO EC
ntrate Prospetto per il riallineamento
dei valori civili e fiscali
Sez. I - Ammortamenti
Eccedenza pregressa Decrementi Valore civile Valore fiscale
Beni materiali
EC1 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Impianti e macchinari
EC2 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fabbricati strumentali
EC3 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Beni immateriali
EC4 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Spese di ricerca
e sviluppo EC5 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Avviamento
EC6 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
TOTALI
EC7 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Sez. II - Altre rettifiche
Opere e servizi
ultrannuali EC8 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Titoli obbligazionari
e similari EC9 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Partecipazioni
immobilizzate EC10 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Partecipazioni
del circolante EC11 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
TOTALI
EC12 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Sez.III-Accantonamenti
Fondo rischi e
svalutazione crediti EC13 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fondo spese lavori
ciclici EC14 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fondo spese ripristino
e sostituzione EC15 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fondo operazioni
e concorsi a premio EC16 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fondo per imposte
deducibili EC17 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fondi di quiescenza
EC18 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
TOTALI EC19 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Sez. IV - Totali
complessivi, imposte EC20 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
differite e riserve
Ammontare complessivo Ammontare delle imposte Ammontare delle riserve
delle eccedenze extracontabili differite calcolate e degli utili a nuovo
EC21 1 ,00 2 ,00 3 ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RF
ntrate Reddito d’impresa in regime
di contabilità ordinaria
Codice attività 1 parametri: cause di esclusione 2 studi di settore: cause di esclusione3
RF1
studi di settore: cause di inapplicabilità 4 esclusione compilazione INE5
RF2 Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili ,00
RF3 Opzioni IAS 1 Rimanenze 2 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 3
Risultato del RF4 A) UTILE ,00
conto economico RF5 B) PERDITA ,00
C) COMPONENTI POSITIVI QUADRO EC
RF6
Ammortamenti 1 ,00 Altre rettifiche 2 ,00 Accantonamenti 3 ,00 4 ,00
Variazioni RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio 1 ,00 2 ,00
in aumento RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lett. b)) ,00
RF9 Redditi determinati con criteri non analitici ,00
Artigiani RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività della società ,00
RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall’attività di agriturismo ,00
3
Parametri e studi di settore Maggiorazione
RF12 Ricavi non annotati
1 2
,00 ,00 ,00
Attività di agriturismo RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis, 93, 94) ,00
RF14 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) ,00
RF15 Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00
RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00
Società agricola RF17 Oneri di utilità sociale Erogazioni liberali 1 ,00 2 ,00
comma 1093 RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR ,00
RF19 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1 ,00 2 ,00
RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00
Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali
RF21
Impresa agricola e a beni gratuitamente devolvibili ,00
comma 1094 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, 3
RF22
o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) 1 ,00 2 ,00 ,00
RF23 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00
art. 105 art. 106
RF24 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte
1 2 3
,00 ,00 ,00
RF25 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 ,00
RF26 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
RF27 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00
Rimanenze Opere, forniture e servizi
RF28 Applicazione IAS/IFRS
1 2 3
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00
7 8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00
Altre 13 14 15 16 17 18
,00 ,00 ,00
RF29 variazioni
19 20 21 22 23 24
in aumento ,00 ,00 ,00
25 26 27 28 29 30
,00 ,00 ,00
31 32 33 34 35 36 37
,00 ,00 ,00 ,00
RF30 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO ,00
Codice fiscale (*)
Variazioni RF31 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti 1 ,00 2 ,00
in diminuzione RF32 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)) ,00
RF33 Utili distribuiti da società di persone o da GEIE ,00
RF34 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente ,00
RF35 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 ,00
Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, 4
ultimo periodo, ed altri componenti negati-
RF36
vi non dedotti in precedenti esercizi o non
imputati a conto economico 1 ,00 2 ,00 3 ,00 ,00
RF37 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00
Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e,
RF38
se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) ,00
RF39 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
RF40 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00
RF41 Ricavi derivanti dall’attività di agriturismo ,00
RF42 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ,00
RF43 Quota esclusa degli utili distribuiti ,00
Rimanenze
RF44 Applicazione IAS/IFRS 1 ,00 2 ,00
RF45 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quella determinata ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93) ,00
3
Reddito Bonus capitalizzazione Reti di imprese
RF46
detassato (di cui 1 , 0 0 2 , 0 0 ) ,00
1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00
7 8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00
Altre 13 14 15 16 17 18
,00 ,00 ,00
RF47 variazioni in
19 20 21 22 23 24
diminuzione ,00 ,00 ,00
25 26 27 28 29 30
,00 ,00 ,00
31 32 33 34 35
,00 ,00 ,00
RF48 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ,00
Determinazione RF49 SOMMA ALGEBRICA (A o – B) + C + D – E ,00
del reddito RF50 Redditi da partecipazione in società di cui all’art. 5 Reddito minimo 1 ,00 2 ,00
RF51 Perdite da partecipazione in società di cui all’art. 5 ,00
RF52 REDDITO D’IMPRESA LORDO (oPERDITA) Perdite non compensate 1 ,00 2 ,00
RF53 Erogazioni liberali ,00
RF54 Proventi esenti ,00
Perdite pregresse
REDDITO
RF55 D’IMPRESA In misura limitata In misura piena Differenza ACE
(oPERDITA) 1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Dati di bilancio RF56 Immobilizzazioni immateriali ,00
RF57 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 1 ,00 2 ,00
RF58 Immobilizzazioni finanziarie ,00
RF59 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti ,00
RF60 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante ,00
RF61 Altri crediti compresi nell'attivo circolante ,00
RF62 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ,00
RF63 Disponibilità liquide ,00
RF64 Ratei e risconti attivi ,00
RF65 Totale attivo ,00
RF66 Patrimonio netto ,00
RF67 Fondi per rischi e oneri ,00
RF68 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ,00
RF69 Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo ,00
RF70 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo ,00
RF71 Debiti verso fornitori ,00
RF72 Altri debiti ,00
RF73 Ratei e risconti passivi ,00
RF74 Totale passivo ,00
RF75 Ricavi delle vendite ,00
RF76 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 1 , 0 0 ) 2 ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*)
Crediti Valore di bilancio Valore fiscale
1 2
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
RF77
risultanti al termine dell’esercizio precedente
,00 ,00
RF78 Perdite dell’esercizio ,00 ,00
RF79 Differenza ,00
RF80 Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio ,00 ,00
RF81 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio ,00 ,00
RF82 Valore dei crediti risultanti in bilancio ,00 ,00
Dati di bilancio Attività non correnti Saldo iniziale Saldo finale
IAS/IFRS RF83 Immobili, impianti, macchinari 1 ,00 2 ,00
RF84 Attività immateriali a vita non definita ,00 ,00
Stato patrimoniale RF85 Altre attività immateriali ,00 ,00
RF86 Partecipazioni ,00 ,00
Attivo RF87 Altre attività finanziarie ,00 ,00
RF88 Imposte differite ,00 ,00
RF89 Investimenti immobiliari ,00 ,00
Attività correnti
RF90 Rimanenze ,00 ,00
RF91 Crediti commerciali e altri crediti ,00 ,00
RF92 Attività finanziarie ,00 ,00
RF93 Fondi liquidi e similari (disponibilità) ,00 ,00
RF94 Lavori in corso su ordinazione ,00 ,00
Passivo Patrimonio netto Saldo iniziale Saldo finale
1 2
,00 ,00
RF95 Capitale sociale
(di cui non versato 3 ,00 4 ,00)
RF96 Riserve ,00 ,00
RF97 Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti) ,00 ,00
RF98 Utili (perdite) dell’esercizio ,00 ,00
Passività non correnti
RF99 Finanziamenti/Obbligazioni ,00 ,00
RF100 Debiti verso banche ,00 ,00
RF101 Altre passività finanziarie ,00 ,00
RF102 Imposte differite ,00 ,00
di quiescenza 1 ,00 2 ,00
RF103 Fondi
per rischi e oneri 3 ,00 4 ,00
Passività correnti
RF104 Debiti commerciali e altri debiti ,00 ,00
RF105 Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni ,00 ,00
RF106 Anticipi su lavori in corso su ordinazione ,00 ,00
RF107 Altre passività ,00 ,00
Conto economico RF108 Ricavi ,00
IAS/IFRS RF109 Altri ricavi operativi (proventi) ,00
per natura RF110 Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso ,00
RF111 Materie prime e di consumo ,00
RF112 Costi del personale ,00
RF113 Svalutazioni e ammortamenti ,00
RF114 Altri costi operativi ,00
RF115 Costi operativi totali ,00
RF116 Risultato della gestione operativa ,00
Conto economico RF117 Ricavi ,00
IAS/IFRS RF118 Costi delle vendite ,00
per destinazione RF119 Utile lordo ,00
RF120 Altri ricavi operativi (proventi) ,00
RF121 Costi di distribuzione ,00
RF122 Costi amministrativi ,00
RF123 Altri costi amministrativi ,00
RF124 Risultato della gestione operativa (Utile) ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RG
ntrate Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata
Codice attività 1 parametri: cause di esclusione 2 studi di settore: cause di esclusione3
RG1
studi di settore: cause di inapplicabilità 4 esclusione compilazione INE5
SEZIONE I Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 3
RG2
Determinazione del (di cui: con emissione di fattura 1 ,00, per attività di agriturismo 2 ,00) ,00
reddito da imputare
ai soci RG3 Altri proventi considerati ricavi ,00
Ricavi non annotati Parametri e studi di settore Maggiorazione 3
Artigiani RG4 nelle scritture contabili 1 ,00 2 ,00 ,00
RG5 Plusvalenze patrimoniali (di cui 1 ,00 ) 2 ,00
RG6 Sopravvenienze attive ,00
RG7 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale ,00
Attività di agriturismo RG8 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93) ,00
Recupero Tremonti-ter Utili distribuiti dal soggetto estero
1 2
(di cui ,00 ,00
RG9 Altri componenti positivi
5
Reddito da trust Recupero Reti di imprese
3 4 )
,00 ,00 ,00
RG10Reddito determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al c. 1093 della L. 296/2006 ,00
RG11Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10) ,00
RG12Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale ,00
Società agricola RG13Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00
comma 1093 RG14Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci ,00
RG15Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo ,00
Impresa agricola RG16Utili spettanti agli associati in partecipazione ,00
comma 1094 RG17Quote di ammortamento ,00
RG18Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00
RG19Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00
RG20Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o Territori con regime fiscale privilegiato (art. 110, comma 11) ,00
4
Agriturismo Spese di rappresentanza Irap deducibile
RG21Altri componenti negativi
(di cui 1 ,00 2 ,00 3 ,00) ,00
3
Reddito Bonus capitalizzazione Reti di imprese
RG22
detassato (di cui 1 ,00 2 ,00) ,00
RG23Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG12 a RG22) ,00
RG24Differenza(RG11 - RG23) ,00
RG25Redditi da partecipazione in società di cui all’art. 5 Reddito minimo 1 ,00 2 ,00
RG26Perdite da partecipazione in società di cui all’art. 5 ,00
RG27Reddito d’impresa lordo (o perdita) Perdite non compensate 1 ,00 2 ,00
RG28Erogazioni liberali ,00
RG29Proventi esenti ,00
Perdite pregresse
Reddito
RG30d’impresa In misura limitata In misura piena Differenza ACE
(o perdita) 1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RE
ntrate Redditi di lavoro autonomo derivanti
dall’esercizio di arti e professioni
RE1 Codice attività 1 parametri: cause di esclusione2 studi di settore: cause di esclusione3 esclusione compilazione INE4
Determinazione del RE2 Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica ,00
reddito da imputare RE3 Altri proventi lordi ,00
ai soci o associati
RE4 Plusvalenze patrimoniali ,00
Compensi non annotati Parametri e studi di settore Maggiorazione 3
RE5
nelle scritture contabili 1 ,00 2 ,00 ,00
RE6 Totale compensi (RE2 + RE3 + RE4 + RE5, col. 3)
,00
RE7 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00
RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili ,00
RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio ,00
RE10 Spese relative agli immobili ,00
RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato ,00
RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o artistica ,00
RE13 Interessi passivi ,00
RE14 Consumi ,00
Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi 3
RE15 (Spese addebitate 1 2
ai committenti ,00 Altre spese ,00 ) Ammontare deducibile ,00
Spese di rappresentanza
RE16 3
(Spese alberghiere,
1 2
alimenti e bevande ,00 Altre spese ,00 ) Ammontare deducibile ,00
50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale
RE17 3
(Spese alberghiere,
1 2
alimenti e bevande ,00 Altre spese ,00 ) Ammontare deducibile ,00
RE18 Minusvalenze patrimoniali ,00
RE19 Altre spese documentate (di cui Irap deducibile 1 , 0 0 ) 2 ,00
RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)
,00
RE21 REDDITO o PERDITA da imputare agli associati (da riportare nel quadro RN, rigo RN3) ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RA
ntrate Redditi dei terreni
Mod. N.
Redditi dei terreni Reddito dominicale Titolo Reddito agrario giorni Possesso % C re a g n i o m n e e v d in i c a o ff l i i t s t t o ic i o n par C ti a co si lari Co z n i ( o t * i n n ) e ua- Redd im ito p o d n o i m bi i l n e icale Red im d p ito o n a ib g i r l a e rio
RA1 1 ,00 2 3 ,00 4 5 6 ,00 7 8 9 ,00 10 ,00
RA2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA4 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA8 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA10 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA11 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA12 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA13 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA14 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA15 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA17 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA18 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA19 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA20 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA21 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA22 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA23 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA24 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA25 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA26 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA27 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA28 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA29 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA30 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA31 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA32 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA33 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA34 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA35 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA36 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA37 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA38 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA39 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA40 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA41 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA42 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA43 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA44 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA45 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA46 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA47 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA48 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA49 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA50 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA51 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA52 TOTALE (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel quadro RN, rigo RN4, col. 1) ,00 ,00
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RB
ntrate Redditi dei fabbricati
Mod. N.
SEZIONE I R ri e v n a d lu it t a a ta ca d ta e s l t 5 a % le Utilizzo giorni Possesso % C ( a v n e o d n e e re d i i s t l r o u c z a i z o i n o i n ) e par C ti a co si lari Co z n i ( o t * i n n ) e ua- Imponibile Cod m i u ce n e Co- p IC er I d il o 2 v 0 u 1 ta 1
R fa e b d b d r i i t c o a d ti ei RB1 1 ,00 2 3 4 5 ,00 6 7 8 ,00 9 10 ,00
RB2 ,00 ,00 ,00 ,00
RB3 ,00 ,00 ,00 ,00
RB4 ,00 ,00 ,00 ,00
RB5 ,00 ,00 ,00 ,00
RB6 ,00 ,00 ,00 ,00
RB7 ,00 ,00 ,00 ,00
RB8 ,00 ,00 ,00 ,00
RB9 ,00 ,00 ,00 ,00
RB10 ,00 ,00 ,00 ,00
RB11 ,00 ,00 ,00 ,00
RB12 ,00 ,00 ,00 ,00
RB13 ,00 ,00 ,00 ,00
RB14 ,00 ,00 ,00 ,00
RB15 ,00 ,00 ,00 ,00
RB16 ,00 ,00 ,00 ,00
RB17 ,00 ,00 ,00 ,00
RB18 ,00 ,00 ,00 ,00
RB19 ,00 ,00 ,00 ,00
RB20 ,00 ,00 ,00 ,00
RB21 ,00 ,00 ,00 ,00
RB22 ,00 ,00 ,00 ,00
RB23 ,00 ,00 ,00 ,00
RB24 ,00 ,00 ,00 ,00
RB25 ,00 ,00 ,00 ,00
RB26 ,00 ,00 ,00 ,00
RB27 ,00 ,00 ,00 ,00
RB28 ,00 ,00 ,00 ,00
RB29 ,00 ,00 ,00 ,00
RB30 ,00 ,00 ,00 ,00
RB31 ,00 ,00 ,00 ,00
RB32 ,00 ,00 ,00 ,00
RB33 ,00 ,00 ,00 ,00
RB34 ,00 ,00 ,00 ,00
RB35 TOTALE (da riportare nel rigo RN6 del quadro RN)
,00
SEZIONE II
N. di rigo Mod. N. Data E s S t e re ri m e i di reg N is u t m ra e z r i o o n e e s o d t e to l n co u n m tr e a ro tto Codice ufficio C ont a ra 3 tt 0 i in g f g eriori presenta A z n io n n o e d d i ich. ICI
Dati necessari RB36 1 2 3 4 5 / 6 7 8
per usufruire
delle agevolazioni RB37 /
previste per RB38 /
i contratti
RB39 /
di locazione
RB40 /
RB41 /
RB42 /
RB43 /
RB44 /
RB45 /
RB46 /
RB47 /
RB48 /
RB49 /
RB50 /
(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente
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SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RH
ntrate Redditi di partecipazione
in società di persone ed equiparate Mod. N.
SEZIONE I Codice fiscale società o associazione partecipata Tipo Q di u p o a ta r t p ec e i r p c a en z t i u o a n l e e Quota reddito (o perdita) il P li e m rd it i a te te
Dati della società 1 2 3 4 5
o associazione RH1 % ,00
partecipata e quote Quota reddito società non operative Quota ritenute d’acconto Quota crediti d’imposta
imputate alla società 6 7 8
dichiarante ,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
% ,00
RH2
6 7 8
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
% ,00
RH3
6 7 8
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
% ,00
RH4
6 7 8
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
% ,00
RH5
6 7 8
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
% ,00
RH6
6 7 8
,00 ,00 ,00
SEZIONE II RH7 Redditi di partecipazione in società esercenti attività d’impresa (Reddito minimo 1 , 0 0 ) 2 ,00
Determinazione RH8 Perdite di partecipazione in società esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria ,00
del reddito da RH9 Differenza tra rigo RH7, colonna 2 e RH8 (se negativo indicare zero) ( d P a e r c d o i n te ta n b o i n lit à co o m rd p i e n n a s r a ia te 1 ,00 ) 2 ,00
imputare ai soci o RH10Perdite derivanti dal quadro RD ,00
associati
RH11Differenza tra rigo RH9, col. 2 e rigo RH10 ,00
Perdite utilizzabili in misura limitata Perdite utilizzabili in misura piena
RH12Perdite d’impresa di esercizi precedenti
1 2 3
,00 ,00 ,00
RH13Perdite di partecipazione in società esercenti attività d’impresa in contabilità semplificata ,00
RH14 Totale reddito (o perdita) di partecipazione d P a e c r o d n ite ta n b o ili n tà c o se m m p p e l n if s i a ca te ta ACE
in società esercenti attività d’impresa 1 2 3
,00 ,00 ,00
RH15Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti ,00
RH16Totale reddito di partecipazione in società semplici ,00
RH17Totale ritenute d’acconto ,00
RH18Totale crediti d’imposta ,00
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REDDITI
genzia QUADRO RL
ntrate Altri redditi
Mod. N.
SEZIONE I Tipo reddito Redditi Ritenute
Redditi di capitale 1 2
RL1 Utili ed altri proventi equiparati
,00
3
RL2 Altri redditi di capitale
,00 ,00
Totale (sommare gli importi di col. 2 e riportare il totale al rigo RN9 col. 1;
RL3
sommare gli importi di col. 3 e riportare il totale al rigo RN9 col. 2) ,00 ,00
SEZIONE II Redditi Spese
Redditi diversi 1 2
RL4 Corrispettivi di cui all’art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)
,00 ,00
RL5 Corrispettivi di cui all’art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)
,00 ,00
Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.)
RL6
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli
,00
RL7 Redditi di beni immobili situati all’estero
,00
Proventi di cui all’art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall’utilizzazione da parte di terzi
RL8
di beni mobili ed immobili ,00 ,00
RL9 Redditi determinati ai sensi dell’art. 71, comma 2-bis del TUIR
,00 ,00
RL10 Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti
,00 ,00
RL11 Totali (sommare gli importi da rigo RL4 a RL10)
,00 ,00
RL12 Reddito netto (col. 1 – col. 2 di rigo RL11 e riportare il totale al rigo RN9 col. 1)
,00
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REDDITI
genzia QUADRO RD
ntrate Reddito di allevamento di animali e reddito
derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole
RD1 Codice attività
SEZIONE I
RD2 Numero dei capi normalizzati
Allevamento
di animali
RD3 Numero capi allevabili nei limiti dell’art. 32 del Tuir
RD4 Numero dei capi eccedenti (rigo RD2 – rigo RD3)
RD5 Reddito di allevamento eccedente
,00
SEZIONE II 1 Superficie del terreno su 2
Produzione RD6 Superficie totale di produzione , cui insiste la produzione ,
di vegetali
RD7 Superficie eccedente ,
RD8 Ammontare del reddito agrario
,00
RD9 Reddito derivante dall’attività agricola eccedente
,00
SEZIONE III Agriturismo Produzione di beni Fornitura di servizi
Altre attività RD10 Reddito derivante da 1 2 3 4
agricole attività agricole connesse
,00 ,00 ,00 ,00
SEZIONE IV
RD11 TOTALE REDDITO (rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 4)
Determinazione ,00
del reddito 2
Reti di imprese
RD12 Recupero incentivi fiscali
(di cui 1 , 0 0 ) ,00
RD13 Reddito detassato
,00
RD14 Reddito o perdita
,00
Perdite pregresse
RD15 Perdite di impresa in contabilità Perdite di periodo In misura limitata In misura piena 4
ordinaria in diminuzione del reddito
1 ,00 2 ,00 3 ,00 ,00
ACE 2
RD16 REDDITO(da riportare nel quadro RN)
1 ,00 ,00
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REDDITI
genzia QUADRO RJ
ntrate
Regime di determinazione della base imponibile delle
imprese marittime di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR Mod. N.
RJ1 Codice fiscale della controllante
SEZIONE I Nome nave
1
Determinazione del
reddito imponibile
Numero di Registrazione Porto di iscrizione - CAP Numero IMO Bandiera Categoria - Tipo
2 3 4 5 6
Nominativo Internazionale Numero cadetti Numero giorni
7 8 9
RJ2
Codice fiscale del fondo Importo
10 11
,00
Codice Codice fiscale Stazza lorda Stazza netta
12 13 14 15
Reddito giornaliero Numero giorni Reddito Codice fiscale
16 17 18 Operazioni 19 20
,00 ,00 straordinarie
1
2 3 4 5 6
7 8 9
RJ3
10 11
,00
12 13 14 15
16 17 18 19 20
,00 ,00
1
2 3 4 5 6
7 8 9
RJ4
10 11
,00
12 13 14 15
16 17 18 19 20
,00 ,00
1
2 3 4 5 6
7 8 9
RJ5
10 11
,00
12 13 14 15
16 17 18 19 20
,00 ,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
1
2 3 4 5 6
7 8 9
RJ6
10 11
,00
12 13 14 15
16 17 18 19 20
,00 ,00
1
2 3 4 5 6
7 8 9
RJ7
10 11
,00
12 13 14 15
16 17 18 19 20
,00 ,00
RJ8 Totale reddito determinato forfetariamente
,00
RJ9 Plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di navi o di aziende
,00
RJ10 Quote componenti positivi provenienti da esercizi precedenti
,00
RJ11 Recupero incentivi fiscali Reti di imprese 2
(di cui 1 , 0 0 ) ,00
RJ12 Quote componenti negativi provenienti da esercizi precedenti
,00
Reti di imprese Bonus capitalizzazione
RJ13 Incentivi fiscali 1 2 3
,00 ,00 ,00
Utilizzabili in misura limitata Utilizzabili in misura piena
RJ14 Perdite d’impresa di esercizi precedenti 1 2 3
,00 ,00 ,00
ACE
RJ15 Reddito o perdita 1 2
,00 ,00
SEZIONE II
Determinazione RJ16 Ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nella Sez. I
,00
del pro rata
di deducibilità RJ17 Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
,00
RJ18 Spese ed altri componenti negativi generici Costi generici totali Pro rata di indeducibilità Costi generici indeducibili
1 2 3
,00 % ,00
SEZIONE III
Valori civili e fiscali Valore civile iniziale Incrementi Decrementi Valore civile finale
degli elementi 1 2 3 4
dell’attivo Beni ,00 ,00 ,00 ,00
e del passivo RJ19 ammortizzabili Valore fiscale iniziale Incrementi Decrementi Valore fiscale finale
5 6 7 8
,00 ,00 ,00 ,00
Altri elementi ,00 ,00 ,00 ,00
RJ20
dell’attivo
,00 ,00 ,00 ,00
Elementi del ,00 ,00 ,00 ,00
RJ21
passivo
,00 ,00 ,00 ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
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REDDITI
genzia QUADRO RT
ntrate Plusvalenze di natura finanziaria Mod. N.
SEZIONEI RT1 Totale dei corrispettivi ,00
Plusvalenze assoggettate RT2 Totale dei costi o dei valori di acquisto ,00
a imposta sostitutiva
del 20% RT3 Plusvalenze (RT1 – RT2) (ovvero Minusvalenze 1 , 0 0 ) 2 ,00
RT4 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00
RT5 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti 1 ,00 ) 2 ,00
RT6 Differenza (RT3 col. 2 – RT4 – RT5 col. 2) ,00
RT7 Imposta sostitutiva (20% dell’importo di rigo RT6) ,00
RT8 Maggiore imposta sostitutiva (vedi istruzioni 1 , 0 0 ) 2 ,00
Eccedenza relativa al 2008 Eccedenza relativa al 2009 Eccedenza relativa al 2010 Eccedenza relativa al 2011
RT9 Minusvalenze non compensate nell’anno 1 2 3 4
,00 ,00 ,00 ,00
SEZIONEII RT10 Totale dei corrispettivi ,00
Plusvalenze assoggettate RT11 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) 2 ,00
a imposta sostitutiva
del 12,50% RT12 Plusvalenze (RT10 – RT11 col. 2) (ovvero Minusvalenze 1 , 0 0 ) (di cui esenti 2 ,00 ) 3 ,00
RT13 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00
RT14 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti 1 ,00 ) 2 ,00
RT15 Differenza (RT12 col. 3 – RT12 col.2 – RT13 – RT14 col. 2) ,00
RT16 Imposta sostitutiva (12,50% dell’importo di rigo RT15) ,00
RT17 Eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata ,00
RT18 Plusvalenza non reinvestita (start up) 1 ,00 Imposta rideterminata (start up) 2 ,00
RT19 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA ,00
Minusvalenze
non Eccedenza relativa al 2007 Eccedenza relativa al 2008 Eccedenza relativa al 2009 Eccedenza relativa al 2010 Eccedenza relativa al 2011
RT20 compensate1 2 3 4 5
nell’anno ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
SEZIONEIII-A RT21 Totale dei corrispettivi delle cessioni ,00
Plusvalenze derivanti RT22 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) 2 ,00
dalla cessione di
partecipazioni RT23 Plusvalenze (RT21 – RT22) (ovvero Minusvalenze 1 , 0 0 ) (di cui esenti 2 , 0 0 ) 3 ,00
qualificate RT24 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00
(Imponibile al 40%)
RT25 Differenza (RT23 col. 3 – RT23 col. 2 – RT24) ,00
RT26 Imponibile (40% dell’importo di rigo RT25) ,00
RT27 Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97) ,00
RT28 Plusvalenza non reinvestita (start up) ,00
SEZIONEIII-B RT29 Totale dei corrispettivi delle cessioni ,00
Plusvalenze derivanti RT30 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) 2 ,00
dalla cessione di
partecipazioni RT31 Plusvalenze (RT29 – RT30) (ovvero Minusvalenze 1 , 0 0 ) (di cui esenti 2 , 0 0 ) 3 ,00
qualificate RT32 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00
(Imponibile al 49,72%)
RT33 Differenza (RT31 col. 3 – RT31 col. 2 – RT32) ,00
RT34 Imponibile (49,72% dell’importo di rigo RT33) ,00
RT35 Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97) ,00
RT36 Plusvalenza non reinvestita (start up) ,00
SEZIONEIV RT37 Totale dei corrispettivi delle cessioni ,00
Plusvalenze derivanti RT38 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) ,00
dalla cessione di
partecipazioniin società RT39 Plusvalenze (RT37 – RT38 col. 2) (ovvero Minusvalenze 1 ,00 ) 2 ,00
o enti residenti o RT40 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00
localizzati in Stati o
RT41 Imponibile (RT39 col. 2 – RT40) ,00
territori aventi un regime
fiscale privilegiato RT42 Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97) ,00
Minusvalenze Eccedenza relativa al 2007 Eccedenza relativa al 2008 Eccedenza relativa al 2009 Eccedenza relativa al 2010 Eccedenza relativa al 2011
non compensate RT43 SEZ. III 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00
nell’anno
RT44 SEZ. IV ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Riepilogo RT45 Imposta a credito E p c re c c e e d d e e n n z t a e 1 ,00 C ne o l m M p o e d n . s a F t 2 a 4 2 ,00 C re r s e id d u it o o 3 ,00
importi a credito
RT46 Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (RT27 + RT35 + RT42; da riportare nel rigo RN32, col.4) ,00
Partecipazioni rivalutate Valore della partecipazione Aliquota Imposta dovuta Imposta versata Imposta da versare Rateizzazione V c e u r m sa u m la e ti n v t o o
a d r e t l . 2 2 0 , 0 D 2 .L e . n su . c 2 c 8 e 2 ss ive RT47 1 ,00 2 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 7
modificazioni RT48 ,00 ,00 ,00 ,00
Opzione Valore Costo Differenza Imponibile Imposta
per affrancamento RT49 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00
RT50 ,00 ,00 ,00
RT51 ,00 ,00 ,00 ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RM
ntrate
Redditi soggetti a tassazione separata,
ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera Mod. N.
Determinazione TIPO DI REDDITO ANNO REDDITO O INDENNITÀ RITENUTA D’ACCONTO
del reddito da im- 1 2 3 4
putare ai soci RM1
o associati ,00 ,00
SEZIONE I RM2
Indennità, plusvalenze ,00 ,00
e redditi
di cui alle lettere g-bis), RM3
g-ter), h), i), l) e n),
,00 ,00
comma 1, dell’art. 17
del Tuir e di cui all’art.
11, commi da 5 a 8, RM4
della L. n. 413/1991 ,00 ,00
RM5
,00 ,00
RM6
,00 ,00
SEZIONE II ANNO SOMME PERCEPITE
Imposte e oneri rimbor-
sati di cui alla lettera Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri 1 2
n-bis), comma 1, RM7
dell’art. 17 del Tuir per i quali si è fruito della detrazione d’imposta ,00
RM8 Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo
,00
SEZIONE III
Redditi di capitale TIPO DI REDDITO CODICE STATO ESTERO REDDITO ALIQUOTA
di fonte estera soggetti RM9 1 2 3 4
ad imposta sostitutiva
,00 , %
RM10
,00 , %
SEZIONE IV
Redditi derivanti RM11 Codice fiscale controllante Reddito Imposta pagata all’estero
da imprese estere 1 2 3
partecipate ,00 ,00
RM12 1
,00 ,00
RM13 1
,00 ,00
RM14 1
,00 ,00
SEZIONE V
Redditi REDDITO ALIQUOTA IMPOSTA
di capitale RM15 1 2 3
soggetti ad imposta
,00 , % ,00
sostitutiva
RM16
,00 , % ,00
RM17 TOTALE
,00
SEZIONE VI 1 2
Proventi derivanti da RM18 AMMONTARE IMPORTO DOVUTO
depositi a garanzia ,00 ,00
Sez. VII - Rivalutazione Valore rivalutato Imposta dovuta Imposta versata Imposta da versare Rateizzazione Versamento
del valore dei terreni cumulativo
ai sensi dell’art. 2, RM19 1 2 3 4
D.L. n. 282/2002 e 5 6
successive modificazioni ,00 ,00 ,00 ,00
RM20
,00 ,00 ,00 ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RQ
ntrate
Imposte sostitutive e addizionali
Mod. N.
SEZIONE I
RQ1 Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF
Conferimenti o
,00
cessioni di beni o di
aziende in favore RQ2 Plusvalenze da cessioni di beni, aziende o di rami di aziendali a favore di CAF
di C.A.F. (art. 8 ,00
dellaL. n. 342/2000)
RQ3 Totale delle plusvalenze
,00
RQ4 Imposta sostitutiva
,00
RQ5 Crediti d’imposta concessi alle imprese
,00
RQ8 Imposta sostitutiva
,00
SEZIONE III
Codice fiscale Plusvalenze
Imposta sostitutiva
1 2
per conferimenti RQ10
,00
in SIIQ e SIINQ (art. 1,
commi 119 e ss. 1 2
RQ11
della L. n. 296/2006) ,00
1 2
RQ12
,00
Imponibile Imposta
RQ13 Totale 1 20% 2
,00 ,00
RQ14 Prima rata
,00
SEZIONE IV Beni materiali Impianti e macchinari Fabbricati strumentali Beni immateriali Spese di ricerca Avviamento Totale
e sviluppo
Imposta sostitutiva
per deduzioni RQ15 1 2 3 4 5 6 7
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
extracontabili
( L a . r n t. . 1 2 , 4 c 4 . / 4 2 8 0 0 d 7 e ) lla Op u e lt r r e a n e n s u e a r l v i izi Titoli o e b s b im lig il a a z ri ionari P im ar m te o c b ip il a iz z z i a o t n e i P d a e r l t e c c ir i c p o a l z a i n o t n e i Totale
RQ16 3 4 5 6 7
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Fondo rischi Fondo spese Fondo spese fondo operazioni Fondo per imposte Fondi
e svalutazione crediti lavori ciclici ripristino e sostituzione e concorsi a premio deducibili di quiescenza Totale
RQ17 1 2 3 4 5 6 7
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Imponibile del Imponibile periodi
periodo d’imposta d’imposta precedenti Imposta
RQ18 Totale
1 2 3
,00 ,00 ,00
RQ19 Prima rata
,00
SEZIONE VI-A Imponibile Imponibile del periodo
Imposta sostitutiva Maggiori valori Materiali Immateriali del periodo d’imposta d’imposta precedente Imposta
suimaggiori valori di RQ21 1 2 3 4 5
beni (art. 1, c. 47 dei beni 2010 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
della L. n. 244/2007 RQ22 Maggiori valori 1 2 3 5
e art. 176 del Tuir) dei beni 2011 ,00 ,00 ,00 ,,0000
RQ23 Totale imposte
,00
RQ24 Prima rata
,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
SEZIONE VI-B
Imposta sostitutiva Avviamento Marchi Altre attività immateriali Imposta
suimaggiori valori 1 2 3 16% 4
dei beni RQ25 Maggiori ,00 ,00 ,00 ,00
(art. 15, comma 10, valori
Crediti Imposta
D.L. n. 185/2008)
5 6
20%
,00 ,00
Importo
Categorie omogenee ai fini imposte sui redditi Importo IRAP
RQ26 1 2 3
,00 ,00
RQ27 1 2 3
,00 ,00
Maggiore valore ai fini
imposte sui redditi
1
,00
Maggiore valore ai fini IRAP Imposta
2 3 4
RQ28 Altre attività ,00 ,00
5 6
,00
Totale
7
,00
SEZIONE VIII
R d i e li ll q ’i u m id p a o z s i t o a ne RQ33 S (a v r a t. lu 8 t 1 a , z c i o o m n m i r a i m 23 a , n l e e n tt. z a e ) , D.L. n. 112 del 2008) 1 Svalutazione ,00 A 1 liq 6 u % ota 2 Imposta recuperabile ,00
sostitutiva da recuperare
(art. 81, comma 23,
D.L. n. 112 del 2008) Maggior valore rimanenze vendute Maggior valore Aliquota Imposta recuperabile
RQ34 1 2
(art. 81, comma 23, lett. a-bis), D.L. n. 112 del 2008) ,00 16% ,00
RQ35Totale imposta recuperabile 1 2
(di cui in diminuzione rate successive , 0 0 ) ,00
Conferimento
RQ36Codice fiscale conferitaria
SEZIONE IX
Rimanenze finali
(art. 81, c. 24, Imponibile Aliquota Imposta
D de .L l . 2 0 n 0 . 1 8 1 ) 2 RQ37 Maggior valore rimanenze cedute 1 11,5% 2
,00 ,00
SEZIONE XII
Eccedenza periodo d’imposta
Tassa etica Eccedenza precedente compensata
(art. 1, c. 466, Reddito Imposta periodo d’imposta precedente nel mod. F24 Acconto
L. 23/12/05, n. 266) 1 2 3 4 5
RQ45 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Imposta a debito Imposta a credito
6 7
,00 ,00
SEZIONE XV
Riliquidazione imposta
sostitutiva da RQ50 Plusvalenza sulle disponibilità cedute Importo Imposta recuperabile
recuperare (art. 14, 1 2
c. 3, D.L. n. 78/2009) ,00 6% ,00
SEZIONE XVI
Denominazione del fondo Numero Banca d’Italia Valore della partecipazione Imposta
Imposta sostitutiva RQ51 1 2 3 4
sulla partecipazione 5% ,00
al fondo comune
d’investimento RQ52 1 2 3 4
immobiliare (art. 32, 5% ,00
comma 4-bis D.L. n.
78/2010) RQ53 Totale imposta
,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
SEZIONE XIX Anno Tipo Soggetto
operazione operazione subentrato Differenza contabile Avviamento Marchi Altre attività immateriali
Imposta sostitutiva 1 2 3 4 5 6 7
suimaggiori valori ,00 ,00 ,00 ,00
delle partecipazioni RQ61
(art. 15, commi 10 bis Determinazione imponibile Imposta
e 10 ter, D.L. n. 8 9 10
185/2008) ,00 ,00 16% ,00
1 2 3 4 5 6 7
,00 ,00 ,00 ,00
RQ62
8 9 10
16%
,00 ,00 ,00
Imposta codice 1 Imposta codice 2 Rata Imposta codice 3 Rata
RQ63
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RV
ntrate Riconciliazione dati di bilancio e fiscali -
Operazioni straordinarie
Mod. N.
SEZIONE I Tipo di beni/Voce di bilancio Causa IAS Valore ante IAS
1 2 3 4
,00
RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO RV1 Valore Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale Valore di realizzo
E FISCALI contabile 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00 9 ,00
Valore Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale
fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00
1 2 3 4
,00
RV2 Valore
5 6 7 8 9
contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Valore
fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00
1 2 3 4
,00
RV3 Valore
5 6 7 8 9
contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Valore
fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00
1 2 3 4
,00
RV4 Valore
5 6 7 8 9
contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Valore
fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00
1 2 3 4
,00
RV5 Valore
5 6 7 8 9
contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Valore
fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00
1 2 3 4
,00
RV6 Valore
5 6 7 8 9
contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Valore
fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00
1 2 3 4
,00
RV7 Valore
5 6 7 8 9
contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Valore
fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00
1 2 3 4
,00
RV8 Valore
5 6 7 8 9
contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Valore
fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00
1 2 3 4
,00
RV9 Valore
5 6 7 8 9
contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Valore
fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
SEZIONE II Utilizzo Codice fiscale
RV10
1 2
OPERAZIONI
STRAORDINARIE Comune Provincia (sigla) Codice Comune
PARTE I RV11 Domicilio 1 2 3
Dati relativi alla fiscale Frazione, via e numero civico C.a.p.
società beneficiaria 4 5
della scissione,
incorporante o
risultante dalla fusione RV12
Codice attività 1 Barrare la casella se modificato nell’ultimo biennio 2 Anno di inizio attività 3
Dati relativi
Numero soggetti Data atto di scissione o fusione
alla operazione RV13 Tipo di operazione beneficiari, fusi o incorporati giorno mese anno
1 2
RV14 Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria , %
RV15 Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa , %
Beni acquisiti
RV16 Aziende o complessi aziendali 1 P d a i r a t z ec ie ip n a d z e i o o n c i o r m ap p p le r s e s s i e a n z ta ie ti n v d e a li 2 Altri beni 3
Soci concambianti RV17 Mantenimento delle proporzioni di partecipazione
Patrimonio netto giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno
RV18
Data 1 2 3
RV19 Patrimonio netto ,00 ,00 ,00
Altri dati RV20 Aumento di capitale sociale per concambio ,00
RV21 Nuovo capitale sociale ,00
RV22 Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante , %
PARTE II Codice fiscale
RV23
DATI RELATIVI ALLA
SOCIETÀ SCISSA,
INCORPORATA O FUSA Comune Provincia (sigla) Codice Comune
Domicilio 1 2 3
RV24
fiscale
Frazione, via e numero civico C.a.p.
4 5
RV25 Codice attività 1 B m a o r d ra ifi r c e a l t a o c n a e s ll e ’u ll l a ti m se o biennio 2 A at n ti n vi o tà inizio 3 D ef a fe ta tt i d fi e s c c o a r l r i enza 4 giorno mese anno
RV26 Quota di patrimonio netto contabile non trasferita , %
Disavanzo RV27 Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione 2 3 ,00
da annullamento
e da concambio RV28 Imputato al conto economico ,00
RV29 1 ,00
Imputato
RV30 ,00
alle voci
RV31 ,00
dell’attivo
RV32 ,00
Avanzo da annullamento da concambio
da annullamento
e da concambio RV33 Ammontare dell’avanzo di scissione o di fusione 2 ,00 3 ,00
RV34 Imputato 1 ,00 ,00
RV35 alle voci ,00 ,00
RV36 del patrimonio ,00 ,00
RV37 netto ,00 ,00
Riserve e fondi in RV38 Ricostituite pro-quota ,00
sospensione di imposta
RV39 Ricostituite per intero ,00
Tassabili solo in caso
di distribuzione RV40 Non ricostituite ,00
Altre riserve e fondi in RV41 Ricostituite pro-quota ,00
sospensione di imposta
RV42 Ricostituite per intero ,00
RV43 Non ricostituite ,00
Altri dati Quota Costo
RV44 Partecipazioni annullate in possesso dell’incorporante 1 , % 2 ,00
RV45 Partecipazioni annullate in possesso di altre , % ,00
PARTE III RV46 Codice fiscale
ALTRE SOCIETÀ Comune Provincia (sigla) Codice Comune
BENEFICIARIE 1 2 3
Domicilio
RV47
fiscale
Frazione, via e numero civico C.a.p.
4 5
Codice attività giorno mese anno
RV48 1 Barrare la casella se 2 Anno inizio 3 Data decorrenza 4
modificato nell’ultimo biennio attività effetti fiscali
RV49 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa , %
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RP
ntrate Spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio Mod. N.
Spese per interventi Codice fiscale Spese per interventi di recupero
di recupero del
patrimonio edilizio RP1 1 2 ,00
per le quali
spetta la detrazione RP2 ,00
d’imposta del 36% RP3 ,00
RP4 ,00
RP5 ,00
RP6 ,00
RP7 ,00
RP8 ,00
RP9 ,00
RP10 ,00
RP11 ,00
RP12 ,00
RP13 ,00
RP14 ,00
RP15 ,00
RP16 ,00
RP17 ,00
RP18 ,00
RP19 ,00
RP20 ,00
RP21 ,00
RP22 ,00
RP23 ,00
RP24 ,00
RP25 ,00
RP26 ,00
RP27 ,00
RP28 ,00
RP29 ,00
RP30 ,00
RP31 ,00
RP32 ,00
RP33 ,00
RP34 ,00
RP35 ,00
RP36 ,00
RP37 ,00
RP38 ,00
RP39 ,00
RP40 ,00
RP41 ,00
RP42 ,00
RP43 ,00
RP44 ,00
RP45 ,00
RP46 ,00
RP47 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE
,00
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RN
ntrate Redditi della società o associazione
da imputare ai soci o associati
Redditi
REDDITO RITENUTE IMPOSTE PAGATE CREDITI PERDITA
O PERDITA D’ACCONTO ALL’ESTERO D’IMPOSTA ILLIM.
RN1 Impresa in contabilità ordinaria
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00
RN2 Impresa in contabilità semplificata
1 2 3 4
,00 ,00 ,00 ,00
RN3 Lavoro autonomo
1 2 3
,00 ,00 ,00
RN4 Terreni
1 2 4
,00 ,00 ,00
RN5 Quadro RD
1 2 5
,00 ,00
RN6 Fabbricati
1
,00
RN7 Plusvalenze
1 2 3
,00 ,00 ,00
Impresa
1 2 3 4
,00 ,00 ,00 ,00
Associazione tra
RN8 Partecipazione
artisti e professionisti 1bis 2bis 3bis 4bis
,00 ,00 ,00 ,00
Società semplice
1ter 2ter 3ter 4ter
,00 ,00 ,00 ,00
RN9 Capitale e diversi
1 2 3
,00 ,00 ,00
Riserve costituite prima della
RN10
trasformazione (art. 170, comma 4)1
,00
RN11 Soggetti a tassazione separata
1 2
,00 ,00
Altri redditi Plusvalenza non reinvestita (start up)
RN12 Importo rigo RT28 Importo rigo RT36
Importo rigo RQ28, col. 1, sez. VI-B 1 ,00 2 ,00 3 ,00
Reddito minimo
RN13 Reddito minimo
,00
Perdite
non compensate RN14 Perdite non compensate Per 1 dite in contabilità semplific , a 0 ta 0 P 2 erdite in contabilità ordin , a 0 r 0 ia (di cui 3 Perdite illimitate ,00)
Redditi derivanti
IMPOSTE PAGATE
d p a a r i t m ec p ip re a s t e e estere RN15 REDDITO IMPO D ST E E L L S ’A U N L N RE O DDITO D IM EG PO LI S A T N E N S I U P L R R EC ED ED D E IT N O T I ALL’ES D TE IS R T O R I S B U U G ITI LI UTILI
1 2 3 4
,00 ,00 ,00 ,00
Oneri RN16 Oneri deducibili ,00
Art. 15, comma 3, TUIR Recupero patrimonio edilizio Riqualificazione energetica
1 2 3
,00 ,00 ,00
RN17 Oneri detraibili
Interventi sull’involucro Sostituzione di impianti
di edifici Installazione di pannelli solari di climatizzazione
4 5 6
,00 ,00 ,00
Trust trasparente
o ri c m ev is u t t o i - importi RN18 fond C i r c e o d m iti u d n i i i d m i p in o v s e ta st i s m ui e nto C p re a d g i a ti t e p e a r l l’ i e m s p te o r s o te Altri crediti Ritenute Eccedenze di imposta Acconti versati
1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Altri crediti
d’imposta CREDITO MATURATO UTILIZZO
RN19 Credito d’imposta art. 3, c. 4, D.Lgs. 344/2003 RESIDUO INIZIALE NEL PERIODO IN COMPENSAZIONE RESIDUO FINALE
1 2 3 4
,00 ,00 ,00 ,00
RN20 Credito d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
,00
Deduzione per capitale
RN21 Deduzione per capitale investito proprio (ACE)
investito proprio
,00
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RK
ntrate Dati relativi ai singoli soci o associati
e ritenute riattribuite Mod. N.
Datirelativi CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE SESSO(M/F)
ai singoli soci 1 2 3
o associati e RK1
COMUNE DI NASCITA PROV. (Sigla) DATA DI NASCITA OCC.PREV. QUOTA PART. MESI QUAL. CREDITO RITENUTE RIATTRIBUITE
ritenute riattribuite
4 5 6 7 8 9 10 11 12
,00
1 2 3
RK2
4 5 6 7 8 9 10 11 12
,00
1 2 3
RK3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
,00
1 2 3
RK4
4 5 6 7 8 9 10 11 12
,00
1 2 3
RK5
4 5 6 7 8 9 10 11 12
,00
1 2 3
RK6
4 5 6 7 8 9 10 11 12
,00
1 2 3
RK7
4 5 6 7 8 9 10 11 12
,00
1 2 3
RK8
4 5 6 7 8 9 10 11 12
,00
1 2 3
RK9
4 5 6 7 8 9 10 11 12
,00
1 2 3
RK10
4 5 6 7 8 9 10 11 12
,00
1 2 3
RK11
4 5 6 7 8 9 10 11 12
,00
1 2 3
RK12
4 5 6 7 8 9 10 11 12
,00
1 2 3
RK13
4 5 6 7 8 9 10 11 12
,00
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RO
ntrate Elenco nominativo degli amministratori
e dei rappresentanti Mod. N.
Elenco nominativo CODICE FISCALE COGNOME E NOME DATA DI NASCITA
1 2 3
degli amministratori
e dei rappresentanti
SESSO (M o F) COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) QUALIFICA CARICA DATA CARICA
Indicare quelli in carica RO1 4 5 6 7 8 9
alla data
di presentazione COMUNE FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO PROVINCIA (sigla) C.A.P.
della dichiarazione 10 11 12 13
1 2 3
RO2 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1 2 3
RO3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1 2 3
RO4 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1 2 3
RO5 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1 2 3
RO6 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1 2 3
RO7 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1 2 3
RO8 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1 2 3
RO9 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RS
ntrate Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH e RJ
Mod. N.
RS1 Quadro di riferimento 1
Trasformazione da RISERVEFORMATEPRIMADELLATRASFORMAZIONE
società soggetta Decrementi per copertura
Saldo iniziale delle perdite Altri decrementi Saldo finale
all’Ires in società
1 2 3 4
di persone
RS2 Riserve in sospensione
,00 ,00 ,00 ,00
Riserve che in caso di distribuzione
RS3
costituiscono utile per il socio
,00 ,00 ,00 ,00
Riserve che in caso di distribuzione
RS4
non costituiscono utile per il socio
,00 ,00 ,00 ,00
PERDITED’IMPRESAINCONTABILITÀORDINARIANONCOMPENSATENELL’ANNO
RS5 Perdite utilizzabili in misura limitata ,00
RS6 Perdite utilizzabili in misura piena ,00
Plusvalenze RS7 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 1 ,00 e 88, comma 2 2 ,00
e sopravvenienze
RS8 Quota costante degli importi di rigo RS7 ,00 ,00
attive
RS9 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell’art. 88, comma 3, lettera b) del Tuir ,00
RS10 Quota costante dell’importo di rigo RS9 ,00
Verifica INTERPELLO
dell’operatività RS11 Esclusione/Disapplicazione 1 Imposta sul reddito 3 IRAP4 IVA5 Casi particolari 6
e determinazione
del reddito Valore medio Percentuale Valore dell’esercizio Percentuale
imponibile minimo RS12 Titoli e crediti 1 ,00 2% 4 ,00 1,50%
dei soggetti RS13 Immobili ed altri beni ,00 6% ,00 4,75%
non operativi
RS14 Immobili A/10 ,00 5% ,00 4%
RS15 Immobili abitativi ,00 4% ,00 3%
RS16 Altre immobilizzazioni ,00 15% ,00 12%
RS17 Beni piccoli comuni ,00 1% ,00 0,9%
Ricavi presunti Ricavi effettivi Reddito presunto
RS18
2 3 5
,00 ,00 ,00
RS19 Redditi esclusi ed altre agevolazioni (di cui ACE 1 , 0 0 ) 2 ,00
RS20 Reddito imponibile minimo ,00
Utili distribuiti DATIDELSOGGETTORESIDENTEEDELL’IMPRESAESTERAPARTECIPATA
da imprese estere Soggetto
RS21 Codice fiscale Denominazione dell’impresa estera partecipata non residente Utili distribuiti
partecipate
1 2 3 4
e crediti d’imposta ,00
per le imposte
pagate all’estero RS22 1 2 3 4
,00
Incentivo fiscale Quota di utili Quota di utili agevolabili
Art. 42, c. 2 quater e ss., D.L. RS23 1 2
n. 78/2010 (Reti di imprese) ,00 ,00
Ammortamento Numero Importo Numero Importo
dei terreni RS24 Fabbricati strumentali industriali 1 2 ,00 3 4 ,00
RS25 Altri fabbricati strumentali ,00 ,00
Spese di
rappresentanza
per le imprese di RS26
nuova costituzione
Spese non deducibili
D.M. del 19/11/2008
art. 1 comma 3 ,00
Valori fiscali Voce di 1
delle società bilancio
agricole RS27 Valore fiscale iniziale Incrementi Decrementi Valore fiscale finale
2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00
1
RS28
2
,00 ,00 ,00 ,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
1
RS29
2
,00 ,00 ,00 ,00
1
RS30
2
,00 ,00 ,00 ,00
1
RS31
2
,00 ,00 ,00 ,00
1
RS32
2
,00 ,00 ,00 ,00
1
RS33
2
,00 ,00 ,00 ,00
1
RS34
2
,00 ,00 ,00 ,00
1
RS35
2
,00 ,00 ,00 ,00
1
RS36
2
,00 ,00 ,00 ,00
1
RS37
2
,00 ,00 ,00 ,00
1
RS38
2
,00 ,00 ,00 ,00
Perdite istanza Perdite utilizzabili Perdite utilizzabili
rimborso da IRAP RS39 in misura limitata in misura piena
1 2
,00 ,00
Adeguamento
studi di settore RS40 Maggiori corrispettivi Imposta
ai fini IVA 1 ,00 2 ,00
Consorzi di imprese
RS41 Codice fiscale Ritenute
1 2
,00
Prezzi
Possesso
di trasferimento RS42 Tipo controllo documentazione Componenti positivi Componenti negativi
A B C 4 5 ,00 6 ,00
Estremi Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero
1 2
identificativi
rapporti RS43 Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto
finanziari 3 4
Opzione per
il regime premiale
RS44
per favorire
la trasparenza
Deduzione
Patrimonio netto 2011 Riduzioni Differenza Rendimento
per capitale
investito proprio 1 ,00 2 ,00 3 ,00 3% 4 ,00
Codice fiscale Rendimento attribuito Rendimenti totali
RS45
5 6 7
,00 ,00 ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Canone Rai
Intestazione abbonamento Numero abbonamento
1 2
Comune Provincia(sigla) Codice Comune
3 4 5
RS46 Frazione, via e numero civico C.a.p.
6 7
Categoria Data versamento
8 9 giorno mese anno
1 2
3 4 5
RS47
6 7
8 9 giorno mese anno
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RU
ntrate Crediti di imposta
Mod. N.
SEZIONE I RU1 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
Teleriscaldamento RU2 Credito d’imposta spettante nel periodo ex art. 29 L. 388/2000 1 ,00 ex art. 8 L. 448/1998 2 ,00
con biomassa ed RU3 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
energia geotermica
RU4 Credito d’imposta riversato ,00
RU5 Differenza ,00
RU6 Credito d’imposta richiesto a rimborso ,00
RU7 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE II RU8 Credito d’imposta residuo dalla precedente dichiarazione ,00
Esercenti sale RU9 Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
cinematografiche
RU10Credito utilizzato ai fini Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo) Compensaz. D.Lgs. 241/97
1 ,00 2 ,00 3 ,00
RU11Credito d’imposta riversato ,00
RU12Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE III Automatico Istanza
Incentivi RU13Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00
occupazionali RU14Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00
ex art. 7 L. 388/2000
e art. 63 L. 289/2002 RU15Credito d’imposta riversato ,00 ,00
RU16Decadenza dal contributo ,00 ,00
RU17Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 ,00
SEZIONE IV 2007 2008
Investimenti RU20Credito d’imposta residuo della prec. dich. 1 ,00 2 ,00
delle imprese RU21Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00
editrici
RU22Credito d’imposta riversato ,00 ,00
RU23Credito residuo (da riportare nella successiva dich.) ,00
SEZIONE V RU24Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
Esercizio di RU25Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
servizio di taxi RU26Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
RU27Credito d’imposta riversato ,00
RU28Differenza ,00
RU29Credito d’imposta residuo da convertire in buono d’imposta ,00
RU30Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE VIII RU40 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
Imprese di RU41 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
autotrasporto merci RU42 Credito d’imposta riversato ,00
RU43 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE IX RU44Dati relativi al credito d’imposta Residuo prec. dichiarazione p C en re s d a i z to io u n t e il i D zz .L a .g to s i 2 n 4 c 1 o / m 9 - 7 Credito riversato Residuo da riportare
Investimenti 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
in agricoltura
2004 2005 2006 Diminuzione credito Importo versato
ex art. 11 D.L. 138/2002 RU45Rideterminazione del credito 1 2 3 4 5
e art. 69 L. 289/2002 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
SEZIONE X RU46Codice credito
Investimenti aree Residuo prec. dichiarazione Compensaz. D.Lgs. 241/97 Credito riversato Residuo da riportare
svantaggiate RU47Dati relativi al credito d’imposta 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
ex art. 8 L. 388/2000
2004 2005 2006 Diminuzione credito Importo versato
e art. 62 L. 289/2002 RU49Rideterminazione del credito
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
SEZIONE XI RU50Codice credito
Incentivi per RU51Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
la ricerca scientifica RU52Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
Credito Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo) Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. 241/97
Veicoli elettrici, RU53u a t i i l f i i z n z i ato 1 ,00 2 ,00 3 ,00 6 ,00 7 ,00
a metano o a GPL
RU54Credito d’imposta riversato ,00
RU55Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE XII RU56Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
Caro petrolio RU57Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
RU58Credito d’imposta riversato ,00
RU59Differenza (di cui importo richiesto a rimborso 1 , 0 0 ) 2 ,00
SEZIONE XIII Somme versate nel 2010
Recupero RU61Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
contributo SSN RU62Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
RU63Credito d’imposta riversato ,00
SEZIONE XIV
C ed a i r t t o a r i p 2 e 0 r 11 RU64 1 Costo della carta ,00 2 Credito spettante , 00 p 3 C en re s d a i z to io u n t e il i D zz .L a .g to s i 2 n 4 c 1 o , / m 0 9 - 0 7 4 Credito riversato ,00 5 Residuo da riportar , e 00
SEZIONE XVI Costo complessivo Costo incrementale
Ricerca scientifica RU73Costo degli investimenti 1 ,00 2 ,00
ex art. 1, D.L. 70/2011 RU74Credito d’imposta spettante nel periodo ,,0000
RU75Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
RU76Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
RU77Credito d’imposta riversato ,00
RU78Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE XVII Ricercatori e tecnici Attrezzature e strumenti di laboratorio Fabbricati per centri di ricerca
Ricerca e sviluppo Costi per 1 ,00 (2 ,00) 3 ,00 (4 ,00) 5 ,00 (6 ,00)
ex art. 1, comma 280, attività di Ricerca contrattuale e brevetti Servizi di consulenza Spese generali
RU79 ricerca
L. 296/2006 e e sviluppo 7 ,00 (8 ,00) 9 ,00 (10 ,00) 11 ,00 (12 ,00)
D.I. 4 marzo 2011 2008 Materiali TOTALE
13 ,00 (14 ,00) 15 ,00(di cui per contratti con Università /Enti 16 ,00)
Ricercatori e tecnici Attrezzature e strumenti di laboratorio Fabbricati per centri di ricerca
Costi per 1 ,00 (2 ,00) 3 ,00 (4 ,00) 5 ,00 (6 ,00)
attività di Ricerca contrattuale e brevetti Servizi di consulenza Spese generali
RU80 ricerca
e sviluppo 7 ,00 (8 ,00) 9 ,00 (10 ,00) 11 ,00 (12 ,00)
2009 Materiali TOTALE
13 ,00 (14 ,00) 15 ,00(di cui per contratti con Università /Enti 16 ,00)
Credito maturato Credito maturato Credito maturato
nel 2007 nel 2008 nel 2009
RU81Credito d’imposta spettante ai sensi del D.I. 4/3/2011 1 ,00 2 ,00 3 ,00
Credito residuo Credito utilizzabile
dal 2011
RU82Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00
RU83Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
RU84Credito d’imposta riversato ,00
RU85Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE XVIII
Investimento lordo Investimento netto
Agricoltura 2007 1 ,00 2 ,00
RU86
ex art. 1, comma 1075, Res d id ic u h o ia p r r a e z c i e o d n e e nte Cre n d e i l t o p e s r p io et d ta o nte p C en re s d a i z to io u n t e il i D zz .L a .g to s i 2 n 4 c 1 o / m 9 - 7 Credito riversato Residuo da riportare
L. 296/2006 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
SEZIONE XIX
2007 2008 2009 2010 2011
Nuovi investimenti RU87 Costi complessivi 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00
nelle aree svantaggiate
ex art. 1, comma 271, RU88 Costi agevolabili ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
L. 296/2006 RU89 Credito spettante (utilizzabile dal 2011) ,00
RU90 Credito spettante (utilizzabile dal 2012) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU92 Credito residuo precedente dichiarazione ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU93 Credito distribuito ai soci ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU95 Credito utilizzato in comp. D.Lgs. 241/97 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU96 Credito riversato ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU97 Creditoresiduo (da riportare succ. dich.) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
SEZIONE XX RU98 Codice credito
Assunzione detenuti
RU99 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
Mezzi antincendio e
autoambulanze RU100Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
Software per farmacie
Rottamazione e acquisto veicoli RU101Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
ex art. 1 commi da 224
a 236 L. 296/2006 RU102Credito d’imposta riversato ,00
Misure sicurezza PMI
Misure sicurezza rivenditori Credito ceduto ai sensi
generi monopolio dell’art. 1260 c.c. Credito residuo
I e n x c r a e r m t. e 2 n c t . o 5 o 3 c 9 c u L p . 2 a 4 zi 4 o / n 2 e 007 RU103Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) 1 ,00 2 ,00
Rottamazione veicoli 2008
e 2009
Tassa automobilistica
autotrasportatori2008, 2009
e 2010
Incentivi per il cinema
Mezzi pesanti autotrasportatori
Promozione pubblicitaria
imprese agricole
SEZIONE XXI Costi agevolabili Credito spettante
Investimenti RU104Costo degli investimenti e credito d’imposta spettante 1 ,00 2 ,00
Regione Siciliana RU105Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
RU106Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
RU107Credito d’imposta riversato ,00
RU108Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE XXII RU109Crediti d’imposta residui della precedente dichiarazione ,00
Altri crediti d’impostaRU110Crediti d’imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi ,00
Credito Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo) Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU111utilizzato
ai fini 1 ,00 2 ,00 3 ,00 6 ,00 7 ,00
RU112Crediti d’imposta riversati ,00
RU113Crediti d’imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE XXIII RU118 Codice credito Anno di riferimento Codice fiscale soggetto partecipato Importo ricevuto
Crediti d’imposta 1 2 3 4 ,00
ricevuti RU119 ,00
RU120 ,00
RU121 ,00
RU122 ,00
SEZIONE XXIV Codice credito Anno di riferimento Codice fiscale soggetto cessionario Importo trasferito
RU123
Crediti d’imposta 1 2 3 4 ,00
trasferiti
RU124 ,00
RU125 ,00
RU126 ,00
RU127 ,00
SEZIONE XXV RU128 Soggetti esonerati dal rispetto del limite di utilizzo, ai sensi dellart. 1, commi 54 e 55, L. 244/2007
Limite di utilizzo Credito residuo Credito spettante di cui eccedenze
RU129Totale crediti da al 1/1/2011 nel 2011 Totale 2008, 2009 e 2010 Differenza
Parte I quadro RU anno 2011 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00
Dati generali
RU130Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell’anno 2011
,00
RU131Limite di utilizzo[250.000,00 + (516.457,00 – RU130)]
,00
RU132Eccedenza 2011
,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Parte II Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24
RU133
Verifica del limite di dal 1/1/2012 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione ,00
utilizzo in compensazione
interna Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato
RU134
dal 1/1/2012 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770) ,00
Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati
RU135
dal 1/1/2012 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA) ,00
RU137Totale dei crediti da quadro RUutilizzati (RU133 + RU134 + RU135)
,00
Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24
RU138
dal 1/1/2012 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione ,00
Totale dei crediti da utilizzare in compensazione
interna nella presente dichiarazione
RU139
per il versamento dell'IVA dovuta in sede di dichiarazione IVA di cui
presentata in forma unificata e per imposta sostitutiva di cui ai fini Iva per imposta sostitutiva Totale
2 ,00 3 ,00 4 ,00
Parte III RU140 An d n e o ll ’ d e i c f c o e r d m e a n z z io a ne Codice credito Anno di riferimento Residuo al 31/12/2010 Credito utilizz. nel 2011 Residuo al 31/12/2011
Eccedenze 2008 e 2009 1 2 3 4 ,00 5 ,00 6 ,00
RU141 ,00 ,00 ,00
RU142 ,00 ,00 ,00
RU143 ,00 ,00 ,00
RU144 ,00 ,00 ,00
RU145 ,00 ,00 ,00
Parte IV RU146 Codice credito Anno di riferimento Ammontare eccedente Credito utilizz. nel 2011 Residuo al 31/12/2011
Eccedenza 2010 1 2 3 ,00 4 ,00 5 ,00
RU147 ,00 ,00 ,00
RU148 ,00 ,00 ,00
RU149 ,00 ,00 ,00
RU150 ,00 ,00 ,00
RU151 ,00 ,00 ,00
Parte V Codice credito Anno di riferimento Ammontare eccedente
Eccedenza 2011 RU152 1 2 3 ,00
RU153 ,00
RU154 ,00
RU155 ,00
RU156 ,00
RU157 ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia MODULO RW
ntrate Investimenti all’estero e/o
trasferimenti da, per e sull’estero Mod. N.
S d e a z o . I v - e r T s r o a s l f ’ e e r s i t m er e o n d ti i Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento C es o te d r i o ce d S i t r a e t s o idenza T tr i a p s o f erimento
denaro, certificati in 1 cognome o denominazione 2 nome 3 4
serie o di massa o
titoli attraverso non RW1
residenti, per cause C de o l d t i r c a e s f S e t r a im to e e n s to tero C di o p d a ic g e a m m e e z n z to o Codice operazione Data Importo
diverse dagli
investimenti esteri e 5 6 7 8 giorno mese anno 9
dalle attività estere di ,00
natura finanziaria
1 2 3 4
RW2
5 6 7 8 9
,00
1 2 3 4
RW3
5 6 7 8 9
,00
Sez. II - Investimenti
a a l t l t ’ i e vi s t t à e r e o s t o e v re ve d ro i RW4 Codice Stato estero Codice operazione Importo is V tr e u d z e io re ni
natura finanziaria
al 31/12/2011 1 2 3 4
,00
RW5 1 2 3 4
,00
RW6 1 2 3 4
,00
RW7 1 2 3 4
,00
RW8 1 2 3 4
,00
RW9 1 2 3 4
,00
Sez. III - Trasferimenti Codice Stato Tipo Codice operazione Codice ABI/CAB
da, verso e sull’estero estero trasferimento Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
che hanno 1 2 3 4 5
interessato gli
investimenti all’estero RW10
ovvero le attività Numero del conto corrente Data Importo
estere di natura
finanziaria nel corso 6 7 giorno mese anno 8
del 2011 ,00
1 2 3 4 5
RW11
6 7 8
,00
1 2 3 4 5
RW12
6 7 8
,00
1 2 3 4 5
RW13
6 7 8
,00
1 2 3 4 5
RW14
6 7 8
,00
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
QUADRO AC
genzia Comunicazione dell’amministratore
ntrate di condomìnio
Mod. N.
SEZIONEI
Dati identificativi Codice fiscale Denominazione
del condominio 1 2
AC1
Provincia
Comune del domicilio fiscale (sigla) Via e numero civico
3 4 5
SEZIONEII
Dati catastali Dati Codice comune T/U I/P c S o e m zi u o n n e e c u a rb ta a s n ta a l / e Foglio Particella Subalterno
AC2 catastali del
del condominio 1 2 3 4 5 6 7
condominio
(interventi di recupero
del patrimonio edilizio) Provincia Ufficio
Data Numero Agenzia Territorio
AC3 Domanda di accatastamento
1 2 3
SEZIONEIII
Dati relativi ai fornitori Codice fiscale Cognome ovvero Denominazione
e agli acquisti 1 2
di beni e servizi
Sesso Prov. nascita
Nome (solo per le persone fisiche) (M o F) Data di nascita Comune (o Stato estero)di nascita (sigla)
3 4 5 giorno mese anno 6 7
AC4
Provincia
Comune del domicilio fiscale (sigla) Via e numero civico Cod. Statoestero
8 9 10 11
Importo complessivo
degli acquisti di beni e servizi
12
,00
1 2
3 4 5 6 7
AC5
8 9 10 11
12
,00
1 2
3 4 5 6 7
AC6
8 9 10 11
12
,00
1 2
3 4 5 6 7
AC7
8 9 10 11
12
,00
1 2
3 4 5 6 7
AC8
8 9 10 11
12
,00
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO FC
ntrate Redditi dei soggetti controllati o collegati residenti
in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
Mod. N.
SEZIONE I Denominazione
Dati 1
identificativi
del soggetto Codice identificativo estero Data di chiusura esercizio
non residente 2 3
Sede legale, indirizzo Cod.Stato estero
FC1 4 5
Art. 167, comma 8-bis Sede della stabile organizzazione, indirizzo Cod.Stato estero
6 7
Collegamento
Tipologia controllo Controllo indiretto Codice fiscale controllante indiretto
8 9 10 11
SEZIONE II-A FC2 A) UTILE DELL’ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE ,00
Determinazione FC3 B) PERDITA DELL’ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE ,00
del reddito
della CFC FC4 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94) ,00
FC5 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) ,00
Variazioni FC6 Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00
in aumento
FC7 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00
FC8 Oneri di utilità sociale (art. 100, commi 1 e 2, lett. i) ,00
FC9 Erogazioni liberali ,00
FC10 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1 ,00 2 ,00
FC11 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00
FC12 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 1 ,00 ex art. 104 2 ,00 3 ,00
FC13 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00
art. 105 art. 105 art. 106
FC14 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte
1 2 3
,00 ,00 ,00
FC15 Variazione riserva sinistri (art. 111) (di cui comma 3 1 , 0 0 ) 2 , 0 0
Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5 ultimo periodo,
FC16
o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) 1 2 3
,00 ,00 ,00
FC17 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 ,00
FC18 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
FC19 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00
FC20 Altre variazioni in aumento ,00
FC21 C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO ,00
Variazioni Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti,
FC22
in diminuzione compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)
,00
FC23 Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all’esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione) ,00
Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5
FC24 ultimo periodo, ed altri componenti negati-
vi non dedotti in precedenti esercizi o non
imputati a conto economico 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
FC25 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00
FC26 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ,00
FC27 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89) ,00
FC28 Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo ,00
FC29 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
FC30 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00
FC31 Altre variazioni in diminuzione ,00
FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ,00
Determinazione FC33 REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (somma algebrica tra A o B e (C – D)) ,00
del reddito FC34 Erogazioni liberali ,00
o della perdita
FC35 REDDITO ,00
3
Perdite utilizzabili in misura limitata Perdite utilizzabili in misura piena
FC36 Perdite dei periodi d’imposta precedenti
1 2
,00 ,00 ,00
FC37 Reddito imponibile ,00
FC38 PERDITA ,00
FC39 Imposte pagate all’estero dalla CFC ,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
SEZIONE II-B
P co e m rd p it e e n n s o a n te FC40 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta1 ,00) 2 ,00
FC41 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta1 ,00) 2 ,00
SEZIONE II-C
Perdite virtuali FC42 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta1 ,00) 2 ,00
domestiche
FC43 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta1 ,00) 2 ,00
SEZIONE III
Verifica FC44Esclusione/Disapplicazione 1 Interpello 3 Casi particolari 4
dell’operatività
Valore medio Percentuale Valore dell’esercizio Percentuale
e determinazione
del reddito FC45 Titoli e crediti 1 ,00 2% 4 ,00 1,50%
imponibile minimo FC46 Immobili ed altri beni ,00 6% ,00 4,75%
dei soggetti non FC47 Immobili A/10 ,00 5% ,00 4,%
operativi
FC48 Immobili abitativi ,00 4% ,00 3%
FC49 Altre immobilizzazioni ,00 15% ,00 12%
FC50 Beni piccoli comuni ,00 1% ,00 0,9%
Ricavi presunti Ricavi effettivi Reddito presunto
FC51 Totale 2 ,00 3 ,00 5 ,00
FC52 Redditi esclusi ed altre agevolazioni ,00
FC53 Reddito imponibile minimo ,00
SEZIONE IV FC54 Utile di bilancio del soggetto non residente ,00
Determinazione Valori degli elementi dell’attivo Componenti positivi
del reddito
delle imprese FC55 Titoli e crediti 1 ,00 1% 2 ,00
estere collegate FC56 Immobili ed altri beni ,00 4% ,00
FC57 Altre immobilizzazioni ,00 15% ,00
FC58 Reddito determinato in via presuntiva ,00
FC59 Reddito del soggetto non residente ,00
FC60 Imposte pagate all’estero dall’impresa estera collegata ,00
SEZIONE V Codice fiscale Q pa u r o te ta ci p d a i zione Reddito Imposta pagata all’estero
Imputazione FC61 1 2 % 3 ,00 4 ,00
del reddito
e delle imposte FC62 ,00 ,00
pagate dal soggetto FC63 ,00 ,00
non residente FC64 ,00 ,00
FC65 ,00 ,00
FC66 ,00 ,00
FC67 ,00 ,00
FC68 ,00 ,00
FC69 ,00 ,00
FC70 ,00 ,00
SEZIONE VI
Prospetto FC71 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00
interessi passivi
non deducibili FC72 Risultato operativo lordo 1 ,00 2 ,00 3 ,00
FC73 Eccedenza di ROL riportabile ,00
FC74 Interessi passivi non deducibili riportabili ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
SEZIONE VII
Attestazioni Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all’esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall’applicazione
1
ai sensi dell’art. 2,
dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.
comma 2, del
D.M. n. 429/2001 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all’esercizio precedente è stata attestata con perizia del
e dell’art. 2, 2 giorno mese anno
comma 3, del D.M. , effettuata dal seguente soggetto:
n. 268/2006
Cognome Nome
Codice fiscale
Si dichiara che l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell’attivo sono stati attestati con perizia del
3 giorno mese anno
, effettuata dal seguente soggetto:
Cognome Nome
Codice fiscale
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2011
CODICE FISCALE
SOCIETÀ DI PERSONE
2012
REDDITI
genzia QUADRO RX
ntrate Compensazioni – Rimborsi
SEZIONE I
Importo a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare
Crediti ed eccedenze risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o
risultanti dalla presente dichiarazione in detrazione
presente dichiarazione
1 2 3 4
RX1 IVA
,00 ,00 ,00 ,00
RX2 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT
,00 ,00 ,00 ,00
RX3 Imposte sostitutive di cui al quadro RM
,00 ,00 ,00
RX4 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I
,00 ,00 ,00
RX5 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III
,00 ,00 ,00
RX6 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV
,00 ,00 ,00
RX7 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A
,00 ,00 ,00
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B, rigo RQ25, col. 4
,00 ,00 ,00
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B, rigo RQ25, col. 6
,00 ,00 ,00
Imposta maggior valore ai fini Irap -
RX10
quadro RQ - sez. VI-B, rigo RQ28 ,00 ,00 ,00
RX11Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX
,00 ,00 ,00
RX12Tassa etica
,00 ,00 ,00 ,00
RX13Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XVI
,00 ,00 ,00
RX14Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX
,00 ,00
SEZIONE II Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui Importo residuo
Crediti ed eccedenze Codice tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare
risultanti dalla RX15
1 2 3 4 5
precedente
dichiarazione ,00 ,00 ,00 ,00
RX16
,00 ,00 ,00 ,00
RX17
,00 ,00 ,00 ,00
RX18
,00 ,00 ,00 ,00
SEZIONE III
Saldo annuale IVA RX19Versamento annuale dell’IVA
,00
SEZIONE IV Eccedenza ritenute di cui compensate Ritenute presente Credito di cui Credito da utilizzare
Credito IRPEF precedente dichiarazione nel Mod. F24 dichiarazione si chiede il rimborso in compensazione
da ritenute subite RX20
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
22110022oocciinnUU
SOCIETÀ DI PERSONE
Dichiarazione delle Società
di persone ed equiparate
1102
atsopmi’d
odoireP
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA R17 Quadro RQ- Imposte sostitutive e
COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE addizionali all’IRPEF 84
SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE 2
PROSPETTI VARI
II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
R18 Quadro RV- Riconciliazione dati di bilancio
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 7
e fiscali - operazioni straordinarie 94
R19 Quadro RP- Spese per interventi
R1 Soggetti obbligati alla presentazione
di recupero del patrimonio edilizio 97
del Modello UNICO - Società di persone
ed equiparate 7 R20 Quadro RN- Redditi della società
R2 Compilazione del frontespizio 8 o associazione da imputare ai soci
o associati 98
DETERMINAZIONE DEL REDDITO R21 Quadro RK- Dati relativi ai singoli soci
R3 Le novità della disciplina del reddito o associati e ritenute riattribuite 102
d’impresa e di lavoro autonomo 13 R22 Quadro RO- Elenco nominativo
R4 Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG 17 degli amministratori e dei rappresentanti 102
R5 Quadro EC- Prospetto per il R23 Quadro RS- Prospetti comuni
riallineamento dei valori civili e fiscali 18 ai quadri RD, RE, RF, RG, RH e RJ 103
R6 Quadro RF- Reddito d’impresa in regime R24 Quadro RU- Crediti d’imposta 111
di contabilità ordinaria 20 R25 Modulo RW- Investimenti all’estero
R7 Quadro RG- Reddito d’impresa e/o trasferimenti da, per e sull’estero 140
in regime di contabilità semplificata 36 R26 Quadro AC- Comunicazione
R8 Quadro RE- Redditi di lavoro autonomo dell’amministratore di condominio 143
derivanti dall’esercizio di arti e professioni 44 R27 Quadro FC- Redditi dei soggetti
R9 Quadro RA- Redditi dei terreni 48
residenti in Stati o territori con
R10 Quadro RB - Redditi dei fabbricati 51
regime fiscale privilegiato 145
R11 Quadro RH- Redditi di partecipazione
in società di persone ed equiparate 55
VERSAMENTI
R12 Quadro RL- Altri redditi 58
R28 Quadro RX- Compensazioni - Rimborsi 151
R13 Quadro RD- Reddito di allevamento
R29 Criteri generali: versamenti
di animali e reddito derivante da produzione
compensazione - rateazione 154
di vegetali e da altre attività agricole 62
R14 Quadro RJ- Determinazione
III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE
della base imponibile
DELLE DICHIARAZIONI 156
per alcune imprese marittime 65
DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER
R15 Quadro RT- Plusvalenze di LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
natura finanziaria 69 IVA 2012 DA PRESENTARE NELL’AMBITO
R16 Quadro RM- Redditi soggetti a tassazione DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA 165
separata, ad imposizione sostitutiva
e proventi di fonte estera 80 APPENDICE 167
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
I. ISTRUZIONI GENERALI
PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE
ED EQUIPARATE
Premessa
Per una chiara identificazione del modello da utilizzare sono state evidenziate nei quadri che
compongono i singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che
devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: SP caratterizzano il Mod. UNI-
CO riservato alle società di persone ed equiparate; ENC quello riservato agli enti non com-
merciali ed equiparati; SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equi-
parati; PF quello riservato alle persone fisiche.
1. COS’È IL MODELLO UNICO 2012
E COM’È COMPOSTO
Il Modello UNICO 2012 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibi-
le presentare la dichiarazione dei redditi e dell’IVA.
Si ricorda che, sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e suc-
cessive modificazioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i
contribuenti che hanno un periodo di imposta coincidente con l’anno solare e che sono tenuti
alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che della dichiarazione IVA.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, possono presentare la dichiara-
zione IVA in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chie-
dere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. E’, inoltre, consen-
tita la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma entro il mese di febbraio al fine
di beneficiare dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, anche
nel caso in cui dalla dichiarazione stessa emerga un saldo a debito (cfr. Circolare dell’Agen-
zia delle Entrate n. 1/E del 25 gennaio 2011).
Il modello UNICO 2012 – Società di persone ed equiparate si compone di due modelli, co-
sì diversificati, a seconda del loro utilizzo:
(cid:129) Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono prevalentemente contrassegnati
dalla lettera R;
(cid:129) Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del modello UNICO 2012 – Società di persone ed
equiparate i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stu-
di di settore, dei parametri e degli indicatori di normalità economica.
I modelli per la dichiarazione dei redditi e dell’IVA, utilizzabili per la presentazione della di-
chiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiara-
zioni in forma autonoma.
Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri oc-
correnti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più
frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del
modello UNICO 2012.
Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi e in quella dell’IVA sono in-
dicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.
Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione non sono più stampati né distribuiti a cu-
ra dell’Agenzia delle entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e pos-
sono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o
da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di ap-
provazione del modello.
Nel predetto sito Internet dell’Agenzia delle entrate i modelli e le relative istruzioni sono dispo-
nibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipo-
grafici al fine della loro riproduzione.
2
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
2. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO
Il presentemodello contiene i quadri da utilizzare per compilare la dichiarazione dei redditi. Questo
modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2011, sia nel ca-
so in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
Ai fini dell’utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione si tenga presente
che l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
È considerato periodo di imposta coincidente con l’anno solare anche quello avente durata in-
feriore a 365 giorni, purché chiuso al 31 dicembre (ad esempio: società costituita in data 1°
luglio 2011 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2011).
Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l’anno solare quelli infrannua-
li, chiusi cioè in data anteriore al 31 dicembre (ad esempio: il periodo 1° gennaio – 30 set-
tembre 2011, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali interve-
nuta in data 30 settembre 2011).
I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare non posso-
no presentare la dichiarazione in forma unificata. Per i periodi di imposta che si sono chiusi an-
teriormente al 31 dicembre 2011 la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non uni-
ficata, utilizzando il modello UNICO 2012 approvato nel corso del 2012.
Si segnala che la dichiarazione va presentata utilizzando il modello UNICO 2011 qualora,
alla scadenza del termine di presentazione, non sia ancora disponibile il modello approvato
nel corso del 2012. Si segnala, inoltre, che:
(cid:129) la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2012, approvato con provve-
dimento del 16 gennaio 2012, relativamente all’anno d’imposta 2011;
(cid:129) la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il mo-
dello 770/2012 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 16 gennaio 2012 relati-
vamente all’anno d’imposta 2011.
I soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato del-
l’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: eser-
cizio sociale 01.07.2010 – 30.06.2011 da dichiarare nel modello UNICO SP/2012 rela-
tivo al periodo d’imposta 01.01.2011 – 31.12.2011 da presentare entro il 30.09.2012).
Si evidenzia che in tal caso, stante la coincidenza tra periodo d’imposta e anno solare, il mo-
dello IVA può essere presentato in forma unificata (cfr. la risoluzione dell’Agenzia delle entrate
n. 92/E del 20 settembre 2011).
I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione in forma non unificata delle dichiarazioni
relative al soggetto fallito, nei termini previsti per ciascuna di esse.
3. COME SI COMPILA
Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la fra-
zione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.
A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.
Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conserva-
re la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sot-
toscritto e conforme a quello approvato.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale sog-
getto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente
conserverà poi l’originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall’intermediario dopo la pre-
sentazione per via telematica nella quale l’intermediario stesso avrà compilato e sottoscritto il ri-
quadro relativo all’assunzione dell’impegno alla presentazione per via telematica (cfr. par. 4.2).
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
4.1 In basealle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni
Come si presenta e a quelle contenute nell’art. 1, comma 218, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le so-
cietà o associazioni di cui all’art. 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presentano all’A-
3
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
genzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi esclusivamente per via te-
lematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto n. 322/1998 e successive modificazioni.
Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite la banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti
obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello
approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi
dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).
4.2 La dichiarazione, , da presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate può essere tra-
Dichiarazione smessa:
presentata tramite a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati.
il servizio
I servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet
telematico
all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a
Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.
A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla diretta-
mente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera pre-
sentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dal-
l’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente
avvalersi:
– del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei
sostituti d’imposta (Mod. 770 Semplificato o Ordinario), in relazione ad un numero di sog-
getti superiore a venti;
– del servizio telematico Fisconline, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione
dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur
avendo l’obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, non sono tenuti a presentare la dichiara-
zione dei sostituti d’imposta.
ATTENZIONE Si ricorda che, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle entrate 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la tra-
smissione telematica della presente dichiarazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nomi-
nativi vengono comunicati:
a) per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici del-
l’Agenzia delle entrate;
b) con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull’apposi-
ta modulistica, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha rilasciato l’abilitazione, se l’uten-
te è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l’ente ha il proprio do-
micilio fiscale, se l’utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal
rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.
I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nomi-
nare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in nome
e per conto del soggetto diverso dalla persona fisica. I gestori incaricati effettuano tale comu-
nicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazio-
ne al canale Entratel o Fisconline.
Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo
allegato tecnico, consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI
(SOGGETTI INCARICATI E SOCIETÀ DEL GRUPPO)
Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998)
Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella
PARTE III del presente modello, “SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIA-
RAZIONI”, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate per via telematica, avvalen-
dosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del di-
chiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impe-
gno della presentazione per via telematica.
L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario
del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.
4
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi
(art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998)
Nell’ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenen-
ti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione del-
le dichiarazioni per via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso grup-
po esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al grup-
po l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società con-
trollate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a re-
sponsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tra-
mite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del ca-
pitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni ca-
so “alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9
aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all’impo-
sta sul reddito delle società (IRES) indicate nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 38
del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 40 del
predetto decreto n. 87 del 1992”.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni del-
le altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l’impegno alla pre-
sentazione della dichiarazione.
Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società apparte-
nenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché
queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni diret-
tamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione per via telematica rivolgendo-
si ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’a-
bilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichia-
razione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società
incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presenta-
zione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.
Si ricorda che le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o
gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità so-
pra illustrate.
Documentazione che l’intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) de-
ve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione
Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998 l’intermediario abilitato, compresa la so-
cietà del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:
(cid:129) rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assun-
zione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica
all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è sta-
ta consegnata già compilata o verrà predisposta dall’intermediario; detto impegno dovrà
essere datato e sottoscritto dall’intermediario medesimo o dalla società del gruppo, sep-
pure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sotto-
scrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente ri-
portata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel fronte-
spizio della dichiarazione;
(cid:129) rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione del-
la dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati tra-
smessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia del-
le entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazio-
ne dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è
prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere con-
servata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante docu-
mentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono
essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
(cid:129) conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici,
per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale
esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte
dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell’Agenzia del-
le entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della
dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
5
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
ATTENZIONESi ricorda che, per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini del-
le disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gen-
naio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si
rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell’Agenzia delle entrate).
Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico,
di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi
sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre, devono essere consentite le
funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al co-
gnome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associa-
zioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elet-
tronica e l’apposizione della marca temporale.
Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione
La comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichia-
razione inviata per via telematica, è trasmessa all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comuni-
cazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della di-
chiarazione (Entratel o Fisconline) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Tra-
scorso tale periodo la comunicazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall’inter-
mediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate senza limiti di tempo. In relazione poi
alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si ricorda che
si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritra-
smesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione
dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle di-
chiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, “SERVIZIO TELEMA-
TICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI”.
Responsabilità dell’intermediario abilitato
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli inter-
mediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’at-
tività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovve-
ro in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del pro-
fessionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri
di assistenza fiscale.
Modalità di abilitazione
Le modalità per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel o per conseguire il codice
PIN, necessario per l’accesso al servizio telematico Fisconline, sono descritte nella parte III del
presente modello, “SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI”.
4.3 In base al D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata,
Quando va presentata per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla tra-
smissione (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del
si presenta
D.P.R. n. 322 del 1998), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del
periodo d’imposta.
I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente,
nei casi in cui non è consentito includerle nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle
istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni disponibili sul sito Internet www.agenziaen-
trate.gov.it.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure te-
lematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’A-
genzia delle entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modifica-
zioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono
valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con
ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscos-
sione dell’imposta che ne risulti dovuta.
4.4 Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione
Dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata an-
nuale si rinvia al capitolo IV “Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA
annuale IVA
2012 da presentare nell’ambito della dichiarazione unificata”.
6
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA
PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO –
SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE
Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO SP - Società di persone ed equiparate -
le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
– società semplici;
– società in nome collettivo e in accomandita semplice;
– società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accoman-
dita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
– società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici
a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
– associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma
associata di arti e professioni;
– aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della
licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
– gruppi europei di interesse economico GEIE (vedere in Appendice la voce ”GEIE”).
ATTENZIONE Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte
del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto princi-
pale dell’attività nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base all’atto co-
stitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza,
in base all’attività effettivamente esercitata. Si ricorda che il comma 5-bis dell’art. 73 del TUIR,
stabilisce che, salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede del-
l’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi del-
l’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del com-
ma 1 dell’art. 73 del TUIR, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codi-
ce civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestio-
ne, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
Non devono presentare il Mod. UNICO SP - Società di persone ed equiparate:
– le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono pre-
sentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
– le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va
compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNI-
CO Enti non commerciali ed equiparati);
– i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 SEMPLIFICATO
quali sostituti d’imposta per le ritenute effettuate.
Il Mod. UNICO 2012 SP - Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per di-
chiarare i redditi prodotti nell’anno 2011, al fine di determinare la quota di reddito (o perdi-
ta) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Ires do-
vute dai singoli soci).
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli ap-
provati con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate ed è composta dal fronte-
spizio e dai quadri aggiuntivi.
I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nel-
l’anno 2011 dalla società o associazione.
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di dan-
ni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui deri-
vano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi
quadri nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono.
Se nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione la società dichiarante è stata interessata
da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da
una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato il quadro RV, sezione II.
I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inol-
tre compilare l’apposito quadro RV concernente il prospetto di riconciliazione tra i dati di bi-
lancio e fiscali.
7
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
2.1
Il frontespizio del modello UNICO SP va utilizzato per la presentazione:
Generalità – della dichiarazione in forma unificata;
– della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata.
Il frontespizio del modello UNICO SP si compone di due facciate:
– la prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. n. 196 del 2003;
– la seconda facciata richiede l’indicazione del tipo di dichiarazione; dei dati riguardanti la
società o associazione; degli altri dati; dei dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive
la dichiarazione; della sottoscrizione della dichiarazione; l’impegno dell’intermediario alla
presentazione telematica; del visto di conformità rilasciato dai centri di assistenza fiscale per
le imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e
del visto di certificazione tributaria.
2.2 La società deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.
Tipo di La casella “Redditi” deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il con-
dichiarazione tribuente che presenti la dichiarazione dell’IVA deve barrare la corrispondente casella, mentre
quella relativa al modulo RW deve essere barrata nel caso in cui nel 2011 si siano effettuati
investimenti o detenute attività finanziarie all’estero.
La casella “Quadro VO” deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’ob-
bligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2011, il quale, al fine di
comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2011 sulla ba-
se del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve al-
legare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2012 re-
lativa all’anno 2011. Di conseguenza le caselle “IVA” e “Quadro VO” sono alternative.
La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dalla società o associazione obbligata ad
effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e
servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, non-
ché dei dati catastali in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori
di normalità economica devono:
– barrare la casella corrispondente;
– compilare ed allegare gli appositi modelli.
Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione,
rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiara-
zione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini“.
Integrazione della dichiarazione
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integra-
re la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria,
una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello appro-
vato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente pre-
sentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono con-
siderate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scaden-
za, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Dichiarazione integrativa a favore
Tale casella va barrata nei seguenti casi:
– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n.
322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato
l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un mi-
nor credito. In tal caso, l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizza-
to in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso;
– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del
D.P.R. n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la deter-
minazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non sia-
no di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.
Dichiarazione integrativa
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:
– nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 entro il termi-
8
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
ne per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione
può essere presentata sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consen-
te l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
– nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per corregge-
re errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor reddito o, comunque, di
un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stes-
sa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e qua-
li non sono stati invece modificati.
Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazio-
ne” e nelle caselle presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della dichiara-
zione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:
“1” quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione ori-
ginaria senza modifiche;
“2” quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato di-
versamente nella dichiarazione originaria;
“3” quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione
integrativa.
Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98)
Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nel-
l’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare
la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della
compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale di-
chiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presenta-
zione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal
comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente
casella ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” ovvero “Di-
chiarazione integrativa” a seconda della tipologia di correzioni effettuate.
La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati,
hanno fruito per il periodo d’imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposi-
zioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti
interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla Tabella degli
eventi eccezionali (vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali”).
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più
provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior
differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.
2.3 Ragione sociale
Dati relativi Va indicata la ragione sociale risultante dall’atto costitutivo.
alla società o La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuri-
dica che deve essere indicata in forma contratta.
associazione
Codice fiscale
In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati re-
lativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiara-
zione in relazione al periodo d’imposta intercorrente tra la data d’inizio del periodo e la data
dell’operazione straordinaria.
ATTENZIONE È necessario che il codice fiscale indicato sia quello rilasciato dall’Amministra-
zione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.
Numero di partita IVA
Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante.
Sede legale
Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM),
la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indi-
cati, nelle apposite caselle, il mese e l’anno di variazione.
Domicilio fiscale
Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla
sede legale.
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere in-
dicati, nelle apposite caselle, il mese e l’anno di variazione. Le variazioni del domicilio fisca-
le hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
Codici statistici
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C.
TABELLA A
STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE ALL’ATTO
CODICE
DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1 Soggetto in normale attività
2 Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3 Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4 Soggetto estinto
La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa
ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
TABELLA B
CODICE TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
Soggetti residenti
1 Società in accomandita per azioni
2 Società a responsabilità limitata
3 Società per azioni
4 Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5 Altre società cooperative
6 Mutue assicuratrici
7 Consorzi con personalità giuridica
8 Associazioni riconosciute
9 Fondazioni
10 Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11 Consorzi senza personalità giuridica
12 Associazioni non riconosciute e comitati
13 Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica ( escluse le comunioni)
14 Enti pubblici economici
15 Enti pubblici non economici
16 Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17 Opere pie e società di mutuo soccorso
18 Enti ospedalieri
19 Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20 Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21 Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22 Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non altrimenti classificabili con sede
dell’amministrazione od oggetto principale in Italia
23 Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24 Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25 Società in accomandita semplice
26 Società di armamento
27 Associazione fra artisti e professionisti
28 Aziende coniugali
29 GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50 Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
51 Condomìni
52 Depositi I.V.A.
53 Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54 Trust
55 Amministrazioni pubbliche
56 Fondazioni bancarie
57 Società europea
58 Società cooperativa europea
Soggetti non residenti
30 Società semplici, irregolari e di fatto
31 Società in nome collettivo
32 Società in accomandita semplice
33 Società di armamento
34 Associazioni fra professionisti
35 Società in accomandita per azioni
36 Società a responsabilità limitata
37 Società per azioni
38 Consorzi
39 Altri enti ed istituti
40 Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41 Fondazioni
42 Opere pie e società di mutuo soccorso
43 Altre organizzazioni di persone e di beni
44 Trust
10
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
TABELLA C
CODICE SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA
CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1 Periodo d’imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento
o per liquidazione coatta amministrativa
2 Periodi d’imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3 Periodo d’imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per
liquidazione coatta amministrativa
4 Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5 Periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non sog-
getta ad IRES o viceversa
6 Periodo normale d’imposta e periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa in
liquidazione
7 Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per scissione totale
Fusione – Scissione
Deve essere indicato il codice fiscale della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa.
Indicando il numero di telefono, fax e l’indirizzi di posta elettronica, si potranno ricevere gra-
tuitamente dall’Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità,
adempimenti e servizi offerti.
2.4 Soggetti grandi contribuenti
Altri Dati La presente casella deve essere barrata dall’impresa con volume d’affari o ricavi non inferiore
a 100 milioni di euro come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entra-
te del 6 aprile 2009 (comma 10 art. 27 decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
Canone Rai
La presente casella deve essere compilata dai contribuenti che detengono un abbonamento
speciale alla Rai per uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio
(indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali
aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice
3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.
2.5 Nel presentepresente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice ca-
Dati relativi al rica rivestita all’atto della presentazione della dichiarazione del rappresentante stesso. A tali fini, nel-
l’apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.
rappresentante
La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed uti-
firmatario della
lizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila
dichiarazione
la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.
TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, Curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità de-
voluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria),
ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni
straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorpo-
rante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società be-
neficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del
D.L. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
11
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Lo spazio riservato alla data di decorrenza della carica va compilato solo se il rappresentan-
te è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nello spazio riservato all’indicazione della residenza i campi devono essere compilati esclu-
sivamente da coloro che risiedono all’estero.
In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo sog-
getto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.
2.6 Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione:
Firma della 1. dei quadri che sono stati compilati;
dichiarazione 2. dei moduli di cui è composta la dichiarazione IVA. Le caselle relative ai quadri compilati so-
no poste in fondo al quadro VL;
3. dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
L’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, disciplina le modalità attuative
dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in ba-
se al quale l’amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiari-
menti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del
D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, emerga un’imposta da ver-
sare o un minor rimborso.
I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il con-
tribuente può richiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato
della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà
inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cen-
to delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il
contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ir-
regolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal ses-
santesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.
La scelta di far recapitare l’avviso all’intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da par-
te di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.
Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella “Invio avviso telematico all’intermedia-
rio” inserita nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.
L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ri-
cezione avviso telematico” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELE-
MATICA”.
Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichia-
razione, indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”.
Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente
alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimen-
ti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a speci-
fiche problematiche.
Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad
esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per
indicare la situazione particolare.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della so-
cietà o associazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fat-
to o da un rappresentante negoziale.
La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30
giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate.
2.7 Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazio-
Impegno alla ne in via telematica.
presentazione L’intermediario deve:
(cid:129) riportare il proprio codice fiscale;
telematica
(cid:129) riportare, se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
(cid:129) riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la di-
chiarazione;
(cid:129) barrare la casella “Ricezione avviso telematico”, qualora accetti la scelta del contribuente di
fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
(cid:129) apporre la firma.
Nell’apposita casella deve essere indicato il codice 1, se la dichiarazione è stata predisposta dal
contribuente, oppure il codice 2, se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.
12
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
2.8
Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservata al re-
Visto di sponsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
conformità Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relati-
vo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile del-
l’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta
il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
2.9 L’art. 36del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei
Certificazione contribuenti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.
Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato del-
tributaria
la certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed
è riservato al professionista incaricato.
Negli spazi appositi deve:
(cid:129) riportare il proprio codice fiscale;
(cid:129) indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scrit-
ture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art.
24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predispo-
sizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai pre-
detti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certifi-
cazione tributaria;
(cid:129) apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall’art. 36 del
D.Lgs. n. 241/97.
R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO
D’IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO
3.1 I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2010 e nel 2011 che hanno interessato la discipli-
Generalità na del reddito d’impresa e di lavoro autonomo e che possono riguardare la presente dichia-
razione sono i seguenti:
– Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122;
– Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2011);
– Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 feb-
braio 2011, n. 10;
– Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 lu-
glio 2011, n. 106;
– Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
– Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214.
3.2 Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 42, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo
Decreto legge 31 scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la pro-
maggio 2010, pria competitività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ov-
n. 78, convertito,
vero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
con modificazioni,
tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto del-
dalla legge
la propria impresa.
30 luglio 2010, Il comma 2-quater del medesimo articolo stabilisce che fino al periodo d’imposta in corso al
n. 122 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivo-
no o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del de-
creto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato al-
l’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma co-
mune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo im-
prenditoriale muniti dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 25 febbraio 2011, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il me-
desimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito
nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di eserci-
zio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.
13
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Ai sensi del successivo comma 2-quinquies l’agevolazione di cui al comma 2-quater può es-
sere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per
il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimo-
niale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto
delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che
si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater.
3.3 L’art. 1, comma 48, ha previsto che le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, del-
Legge 13 dicembre la legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese
2010, n. 220, re- sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del citato comma è ri-
partita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le dispo-
cante “Disposizioni
sizioni di cui all’art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive mo-
per la formazione
dificazioni, e all’art. 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, converti-
del bilancio annuale
to, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
e pluriennale
dello Stato”
(legge di stabilità
2011)
3.4 L’art. 2, comma 4, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui
Decreto legge 29 all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n.
dicembre 2010, 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013. In particolare, in
base ai commi da 338 a 343 (i quali – per effetto di quanto stabilito dall’articolo 24 della leg-
n. 225, convertito
ge 12 novembre 2011, n. 138 – restano in vigore soltanto fino al 31 dicembre 2011) non
con modificazioni
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette:
dalla legge
– gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li im-
26 febbraio 2011, piegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e
n. 10 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sen-
si dell’articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana;
– nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in setto-
ri diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di
produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribu-
zione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’art. 5 del citato decreto legislativo.
Tali benefici sono concessi solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi de-
gli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.
L’art. 2, comma 5, ha previsto che le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della leg-
ge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti im-
pianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011. I sogget-
ti di cui al primo periodo nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta
2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata sen-
za tenere conto della deduzione forfetaria.
L’art. 2, comma 12-sexies, ha stabilito che, al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il
passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali di cui all’art. 1, comma 1, del-
la legge n. 9 del 2007, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli
immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 31 dicembre 2010 dal decreto legge n.
194 del 2009, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2011 nei comuni di cui all’art. 1, com-
ma 1, della citata legge n. 9 del 2007.
L’art. 2, commi da 25 a 28, ha introdotto una specifica procedura per l’applicazione interna
della disciplina europea in materia di principi contabili internazionali IAS/IFRS.
In particolare, il comma 26 del predetto art. 2 ha inserito i commi da 7-bis a 7-quater all’art.4
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l’esercizio delle opzioni previste dal-
l’art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.
Il comma 7-bis ha disposto che i principi contabili internazionali adottati con regolamenti UE,
entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bi-
lanci d’esercizio con le specifiche modalità individuate nel successivo comma 7-ter ovvero me-
diante un decreto del Ministro della Giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore dei regolamenti IAS/IFRS, per il coordinamento tra i principi contabili medesimi
e la disciplina di cui al titolo V del codice civile.
14
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Ai sensi del successivo comma 7-quater, il Ministro dell’Economia e delle Finanze provvede,
ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto ap-
plicativo dei principi contabili internazionali, ad emanare eventuali disposizioni di coordina-
mento per la determinazione della base imponibile dell’IRES.
Nel caso di mancata emanazione del decreto che reca le modalità applicative dei predetti
principi, le disposizioni fiscali di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquan-
ta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE.
Ai sensi del comma 28 dell’articolo 2 è stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e del-
le Finanze dell’8 giugno 2011 finalizzato al coordinamento tra i principi contabili internazionali,
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES, pre-
viste dall’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
L’art. 2, comma 59, ha modificato il penultimo periodo del comma 10 dell’articolo 15 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
che prevedeva la deduzione di cui all’articolo 103 del TUIR del maggior valore dell’avvia-
mento e dei marchi d’impresa in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall’impu-
tazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel cor-
so del quale è versata l’imposta sostitutiva, stabilendo che la suddetta deduzione possa ora
effettuarsi in misura non superiore ad un decimo. In deroga all’irretroattività delle norme tri-
butarie disposta dello Statuto del contribuente (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212), le disposizioni del predetto comma si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 27 febbraio 2011.
L’art. 2, comma 63, ha inserito nel corpo del D.P.R. n. 600 del 1973 l’articolo 26-quinquies,
che ha disposto la tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi italiani e ai
fondi lussemburghesi “storici”. Nel dettaglio, è stata prevista l’applicazione di una ritenuta sui
proventi (derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse pa-
trimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi inve-
stimenti ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g) del TUIR) discendenti dalla partecipazio-
ne a OICR con sede in Italia diversi dai fondi immobiliari, nonché ai fondi lussemburghesi “sto-
rici”, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, limitatamente alle quote o azioni
collocate nel territorio dello Stato.
L’art. 2, comma 71, ha disposto che dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione matura-
ti alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV che residua-
no dopo la compensazione, possono essere utilizzati, totalmente o parzialmente, dalle SGR,
dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni in compensazione
dei redditi soggetti alle ritenute operate in capo ai partecipanti ai sensi del nuovo articolo 26-
quinquies, senza alcun limite di importo.
L’art. 2, comma 72, ha stabilito, inoltre, che nell’ipotesi in cui, alla cessazione del fondo o del-
la SICAV, i risultati negativi di cui al comma precedente non siano stati utilizzati, è riconosciu-
ta una minusvalenza di pari ammontare ai partecipanti, computabile in diminuzione ai fini del-
la tassazione ordinaria sui redditi (ai sensi del comma 4 dell’articolo 68 del TUIR) ovvero del-
l’applicazione dell’imposta sostitutiva (ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 461 del 1997).
L’art. 2, al comma 73, ha disposto che, ai fini della determinazione dei redditi soggetti alla in-
trodotta ritenuta (articolo 26-quinquies) e derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organi-
smi di investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM (già soggetti ad imposta sostitutiva ai
sensi del regime previgente) possedute alla data del 30 giugno 2011, il valore da prendere
in considerazione è quello delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta da-
ta, in luogo del valore rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
Come disposto dal successivo comma 74, tale criterio si applica anche per la determinazione
delle plusvalenze o minusvalenze realizzate (ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter),
del TUIR, che qualifica i “redditi diversi” ai fini delle imposte dirette) mediante la cessione a ti-
tolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM possedute alla data del 30 giugno
2011. In tal caso, il costo o il valore di acquisto deve essere aumentato o diminuito di un am-
montare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azio-
ni medesime rilevato dai prospetti periodici al 30 giugno 2011 e quello rilevato alla data di
sottoscrizione o acquisto.
L’art. 2, comma 75, ha stabilito che, per quanto attiene ai redditi d’impresa derivanti dal-
le quote o azioni degli OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’im-
15
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
posta spettante - ai sensi della previgente disciplina - sui proventi delle partecipazioni a fon-
di comuni di investimento sia riconosciuto nella misura del 15 per cento sia dei proventi
percepiti, sia di quelli che si considerano percepiti (agli effetti della disciplina previgente)
dal 1° luglio 2011. Tale riconoscimento opera fino a concorrenza della differenza positi-
va eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data
di sottoscrizione o acquisto.
3.5 L’art. 7, comma 2, lettera m), ha modificato l’articolo 18, comma 1, del DPR n. 600/73, in-
Decreto legge 13 nalzando i limiti di ricavi che consentono l’applicazione del regime di contabilità semplificata
maggio 2011, alle seguenti soglie:
1) 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
n. 70, convertito,
2) 700.000 euro, per le altre imprese.
con modificazioni,
dalla legge 12
L’art. 7, comma 2, lettera s), ha previsto una deroga al principio di competenza economica
luglio 2011, n. 106 prevedendo che i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di com-
petenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b), sono de-
ducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si
applica solo se l’importo del costo indicato dal documento di spesa non è di importo superio-
re a euro 1.000.
L’art. 8, comma 9, ha riformulato la disciplina fiscale dei fondi immobiliari prevista all’art. 32,
del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010.
Il regime fiscale dei fondi disciplinati dagli articoli 6, 8 e 9 del decreto legge n. 351 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, è applicabile esclusivamente ai fon-
di partecipati dagli investitori c.d. “istituzionali” come definiti nel novellato comma 3, dell’art. 32.
Per i partecipanti diversi da quelli “istituzionali”, che possiedono una quota di partecipazione
superiore al 5 per cento, è previsto, dal nuovo comma 3-bis dell’art. 32, che il reddito conse-
guito dal fondo è imputato per trasparenza.
Resta fermo il regime ordinario dell’art. 7 del citato decreto legge n. 351 del 2001 per i par-
tecipanti diversi da quelli “istituzionali” che possiedono una quota di partecipazione pari o in-
feriore al 5 per cento.
I redditi dei fondi imputati per trasparenza concorrono alla formazione del reddito complessi-
vo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione.
Inoltre, i partecipanti, diversi da quelli “istituzionali”, che detenevano una quota di partecipa-
zione superiore al 5 per cento alla data del 31 dicembre 2010 sono, altresì, tenuti al versa-
mento di un’imposta sostitutiva del 5 per cento calcolata sul valore medio delle quote detenu-
te nel 2010 (nuovo comma 4-bis, dell’art. 32). L’imposta va versata con le modalità e nei ter-
mini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi
L’assemblea dei partecipanti, entro il 31 dicembre 2011, può deliberare la liquidazione del
fondo, qualora alla data del 31 dicembre 2010 i partecipanti al fondo siano stati soggetti
diversi dagli investitori “istituzionali” con almeno un partecipante con una quota superiore al
5 per cento. In tal caso, la società di gestione del risparmio preleva a titolo di imposta sosti-
tutiva delle imposte sui redditi un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo ri-
sultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010.
Infine, sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione è do-
vuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 7 per cento, che deve comun-
que essere conclusa nel termine massimo di cinque anni (comma 5, dell’art. 32). In tal caso non
trova applicazione l’imposta sostitutiva dovuta dai partecipanti, né l’imposizione per trasparenza.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2011 sono state
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei predetti commi 3-bis, 4, 4-
bis e 5 dell’articolo 32 del decreto legge n. 78 del 2010.
3.6 L’art. 23, commi 10 e 11, ha previsto, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla
Decreto legge 6 data di entrata in vigore del decreto legge n. 98 del 2011, che le imprese concessionarie
luglio 2011, n. 98, di costruzione e gestione di autostrade e trafori possono dedurre gli accantonamenti relativi
alle spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili nei limiti dell’1 per cen-
convertito, con
to del costo di ciascun bene (in luogo del precedente 5 per cento).
modificazioni, dalla
legge 15 luglio
L’art. 23, commi 12 e seguenti, ha previsto che il riallineamento dei valori fiscali e civilistici
2011, n. 111 relativi all’avviamento e ad altre attività immateriali emergenti in operazioni straordinarie di
cui all’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla leg-
16
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
ge n. 2 del 2009, vale anche nel caso di maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di con-
trollo. La previsione si applica alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2010 e in quel-
li precedenti. E’ dovuta l’imposta sostitutiva del 16 per cento. Per i riallineamenti relativi a ope-
razioni effettuate in periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 2011, l’imposta andava ver-
sata in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011. Gli effetti del riallineamento decorro-
no dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le predette disposizioni si applicano
anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Diver-
samente l’imposta sostitutiva è dovuta in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro
il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
d’imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispetti-
vamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di imposta 2014. In questa ipotesi gli effetti del riallineamento decorrono dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Il comma 1-bis dell’art. 20, inoltre, ha disposto che i termini di versamento da ultimo citati si
applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2010 e in quelli precedenti, qualora il versamento non sia stato effettuato entro il predetto ter-
mine del 30 novembre 2011. In tal caso, a decorrere dal 1º dicembre 2011, su ciascuna ra-
ta sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 novembre 2011 sono sta-
te stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.
L’art. 31 ha stabilito che non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del
comma 1 dell’art. 44 del TUIR, derivanti dalla partecipazione ai “Fondi per il Venture Capital”
(FVC). Ai sensi del predetto art. 31 sono definiti FVC i fondi comuni di investimento armoniz-
zati UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di
sperimentazione (“seed financing”), di costituzione (“start-up financing”), di avvio dell’attività
(“early-stage financing”) o di sviluppo del prodotto (“expansion financing”). Le società destina-
tarie dei FVC devono avere, tra l’altro, determinate caratteristiche di cui alle lett. da a) a f) del
comma 3 del citato art. 31. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono stabilite, tra l’altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gesto-
ri dei FVC. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le predette disposizioni sono efficaci pre-
via autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3.7 L’art. 1, al fine di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del si-
Decreto legge 6 stema produttivo italiano, ha introdotto una riduzione del prelievo delle imposte sui redditi cor-
dicembre 2011, n. rispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Tale rendimento nozionale,
per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, è determinato
201, convertito, con
mediante l’applicazione dell’aliquota del 3 per cento.
modificazioni, dalla
legge 22 dicembre
L’articolo 10 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un regime premiale per pro-
2011, n. 214 muovere la trasparenza e favorire l’emersione di base imponibile, destinato ai soggetti che svol-
gono attivita’ artistica o professionale ovvero attivita’ di impresa in forma individuale o con le
forme associative di cui all’articolo 5 del TUIR. Il comma 6 di tale articolo ha previsto che il ci-
tato regime è applicabile previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presen-
tata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione dello stesso.
R4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG
4.1 Cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore
Generalità I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli studi di
settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l’apposita casella posta nel primo ri-
go dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:
1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta (deve, comunque, essere compi-
lato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi
di settore);
3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla
lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a
5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (deve, comunque, essere compilato il modello
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
4 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla
lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5
milioni di euro ;
Ai fini del riscontro delle condizioni per l’esclusione dall’applicazione degli studi di setto-
re individuate ai punti 3 e 4, si evidenza che i decreti di approvazione degli studi di set-
tore possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti
ulteriori componenti di reddito. Per maggiori chiarimenti si rinvia ai decreti di approva-
zione degli studi di settore;
5 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione or-
dinaria (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati ri-
levanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);
6 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione
coatta amministrativa o fallimentare (deve, comunque, essere compilato il modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);
7 – altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività (deve, comunque, essere compilato il
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore);
8 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
9 – incaricati alle vendite a domicilio;
10– classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli
elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini del-
l’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata.
11– modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui quella ces-
sata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore (deve, comunque, es-
sere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore).
Per la comunicazione dell’eventuale presenza di fattispecie che determinano l’inutilizzabilità,
in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2011
(DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) si rimanda alle istruzioni dei modelli per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Cause di inapplicabilità degli studi di settore
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono
barrare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF o RG.
Cause di esclusione dall’applicazione dei parametri
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione dei parametri di cui
al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, devono compi-
lare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:
1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla
lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a
5.164.569;
4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività;
5 – periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dal-
la circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
6 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
7 – incaricati alle vendite a domicilio;
8 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico co-
dice attività ai fini dell’applicazione dei parametri;
9 – modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, quando quella cessata e
quella iniziata siano individuate da due differenti codici attività.
R5 – QUADRO EC - PROSPETTO PER IL RIALLINEAMENTO
DEI VALORI CIVILI E FISCALI
5.1 A seguitodell’abrogazione del secondo comma dell’art. 2426 del codice civile, per opera del
Premessa D.Lgs. n. 6 del 2003 (recante riforma del diritto societario), non è più consentito imputare al
conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali.
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
L’art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, nella versione precedente alle mo-
difiche apportate dall’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fi-
nanziaria 2008), prevedeva tuttavia che, in caso di imputazione al conto economico di retti-
fiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina
del reddito di impresa, fosse ugualmente possibile operare maggiori deduzioni, a condizione
che la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico fosse indicata in un
apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti
divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.
Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il pre-
detto art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
ha previsto la soppressione della facoltà per il contribuente di dedurre nell’apposito prospetto
gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantona-
menti, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione fi-
nanziaria di cui all’art. 102, comma 7, del TUIR e la somma degli ammortamenti dei beni ac-
quisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti impu-
tati al conto economico.
La deducibilità di tali componenti negativi non imputati al conto economico non richiedeva l’ap-
posizione di un vincolo su di una specifica voce del patrimonio netto; il citato art. 109, com-
ma 4, lett. b), terzo periodo, si limitava, infatti, a porre la condizione che, in caso di prelievo
di riserve preesistenti o di utili di esercizio, anche se prodotti in epoca successiva al periodo
d’imposta di avvenuta deduzione extracontabile dei componenti negativi, l’ammontare delle re-
stanti riserve di patrimonio netto e degli utili dell’esercizio portati a nuovo (indipendentemente
dall’esistenza di eventuali vincoli di natura civilistica e non, che ne limitassero la distribuzione
ai soci) non scendesse al di sotto dell’importo complessivo residuo dei componenti negativi de-
dotti extracontabilmente (importo da assumere al netto del fondo imposte differite correlativa-
mente stanziato in bilancio).
Qualora, infatti, si fosse verificata tale evenienza, l’importo delle riserve e/o degli utili dell’e-
sercizio distribuiti che avesse intaccato tale livello minimo, aumentato dell’ammontare delle re-
lative imposte differite, avrebbe concorso a formare il reddito imponibile, con conseguente e
corrispondente riassorbimento (“decremento”) dell’eccedenza di componenti negativi dedotti
extracontabilmente.
In via transitoria, è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109, comma 4, lett. b),
terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla predetta leg-
ge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
Il presente prospetto consente, quindi, la rilevazione degli eventuali riassorbimenti (c.d. “de-
crementi”) delle eccedenze complessivamente indicate nel quadro EC del modello UNICO
2011 SP.
Si precisa che costituisce causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell’eccedenza pregres-
sa, l’affrancamento della stessa mediante applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’art.
1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. In tal caso, l’importo affrancato nella precedente
dichiarazione dei redditi non va esposto tra i “decrementi” nel presente quadro.
5.2 Il presente prospetto è suddiviso in quattro sezioni.
Istruzioni Le prime tre sono destinate all’indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di
per la compilazione componenti negativi cui è riferita la disciplina di riassorbimento delle eccedenze pregresse.
In particolare, la prima sezione (righi daEC1 aEC7) riguarda gli ammortamenti, nonché le ec-
cedenze relative ai canoni di leasing finanziario, dei beni (materiali e immateriali) strumentali
ai fini fiscali, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e l’ammortamento dell’avviamento.
La seconda sezione (righi daEC8 aEC12) riguarda le altre rettifiche dei beni diversi da quelli
ammortizzabili.
La terza sezione (righi daEC13 a EC19) riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi ed one-
ri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d’impresa.
Nel dettaglio, ai fini della compilazione di tali sezioni, occorre tenere conto delle seguenti in-
dicazioni:
– in colonna 1, va riportata la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 (ecce-
denza pregressa) e 2 (decrementi) del modello UNICO 2011 SP;
– in colonna 2 (decrementi), vanno indicati gli importi degli eventuali riassorbimenti dell’ecce-
denza pregressa;
– nelle colonne 3 e 4 delle prime tre sezioni vanno indicati, per ciascuna voce, i valori com-
plessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi. La differenza tra tali due importi deve corrispon-
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
dere alla differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2. Qualora il valore civile del bene o
fondo sia superiore a quello fiscale (per effetto, ad esempio, di rivalutazioni volontarie fi-
scalmente non riconosciute), il dato da indicare in colonna 3 non deve tener conto di tale
maggior valore.
Nella quarta sezione vanno indicati i totali complessivi dei dati delle prime tre sezioni nonché
dei dati necessari per la verifica della quota di riserve e di utili portati a nuovo da destinare a
copertura dell’ammontare dei componenti negativi dedotti extracontabilmente.
In particolare, nel rigo EC20, colonne da 1 a 4, va riportata la somma degli importi indicati
nelle rispettive colonne dei righi EC7, EC12 ed EC19. La differenza tra gli importi esposti nel-
le colonne 1 e 2 del rigo EC20 va indicata in colonna 1 del rigo EC21. In colonna 2 del ri-
go EC21, va indicato l’ammontare delle imposte differite calcolate a fronte dell’importo com-
plessivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In colonna 3 del rigo EC21, va
indicato l’ammontare complessivo delle riserve e dell’utile di esercizio cui si riferisce la dichia-
razione, accantonato a riserva.
R6 - QUADRO RF - REDDITO D’IMPRESA
IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA
6.1 Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone obbligate alla tenuta della
Generalità contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e de-
terminare il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.
Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), in-
dipendentemente dall’attività svolta.
I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare la casella
“Artigiani”.
Le società che esercitano anche attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006,
n. 96, determinando il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n.
413 del 1991, devono barrare la casella “Attività di agriturismo”.
Le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che adot-
tano il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, devono barrare
la casella “Società agricola comma 1093”.
Le società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le at-
tività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e va-
lorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all’art. 1,
comma 1094, della legge n. 296 del 2006, devono barrare la casella “Impresa agricola
comma 1094”.
Nel rigo RF1, colonna 1, deve essere indicato il codice attività svolta in via prevalente desunto
dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la ta-
bella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate ed è reperibi-
le sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente alla tavola
di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.
In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all’attività prevalente sotto il profi-
lo dell’entità dei ricavi conseguiti.
Le colonne 2 e 3 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano rispettivamente i pa-
rametri o gli studi di settore.
La colonna 4 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di inapplicabilità dagli stu-
di di settore.
La colonna 5 va barrata dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del modello studi
di settore e sono dispensati dalla presentazione del modello Indicatori di Normalità Economi-
ca. Per ulteriori chiarimenti concernenti la verifica dei soggetti esclusi dalla compilazione del
modello Indicatori di Normalità Economica si rinvia alle istruzioni dei relativi modelli.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore o
tenuti alla compilazione del modello Indicatori di Normalità Economica devono invece:
– barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di
dichiarazione”;
– compilare ed allegare gli appositi modelli.
Per la compilazione del predetto rigo si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 4.1 “Gene-
ralità” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”.
Nel rigo RF2 va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazio-
ne degli studi di settore annotati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al de-
creto ministeriale di approvazione dello specifico studio di settore).
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Adozione dei Principi contabili internazionali
In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), ai sensi dell’art.
13, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, le società che cambiano il cri-
terio di valutazione dei beni fungibili (criterio LIFO), di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del TUIR e
delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (criterio del costo), di cui all’art. 93, del-
l’abrogato comma 5, del TUIR, passando a quelli previsti dai citati principi contabili, possono
continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione attraverso l’esercizio di
apposite opzioni.
Ai sensi del comma 60, art. 1 della legge finanziaria 2008, il decreto del Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze del 1° aprile 2009, n. 48, ha stabilito le disposizioni di attuazione e
di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59, del predetto art. 1.
In particolare, i criteri di neutralità previsti dall’art. 13 del decreto legislativo n. 38 del
2005 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS effettuata successiva-
mente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie
per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto art. 13, le disposi-
zioni dell’art. 83 del TUIR nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2007.
Tali disposizioni si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS/IFRS già adottati, ri-
spetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale.
Si ricorda che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche in-
trodotte dall’art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge n. 244 del 2007, al regime impo-
sitivo ai fini dell’IRES, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimonia-
li rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio di prima applicazione di tali principi contabili.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 lu-
glio 2009, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti red-
dituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pre-
gresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai
fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risul-
tanti dal bilancio dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi conta-
bili internazionali.
Si ricorda che con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011 so-
no state definite le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002,
adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e
il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e del’IRAP,
previste dall’art. 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
Nel rigo RF3 la casella 1 va barrata dai soggetti che nella redazione del bilancio d’esercizio
adottano, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, i principi contabili internazionali. La
casella 2va barrata dai soggetti che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del citato decreto, si av-
valgono della facoltà di continuare ad adottare ai soli fini fiscali i criteri di valutazione delle ri-
manenze di cui all’art. 92, commi 2 e 3 del TUIR; si ricorda che tale opzione è esercitabile
dai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi di imposta precedenti a quel-
lo di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che inter-
corre dalla costituzione. La casella 3va barrata dai soggetti che, ai sensi dell’art. 13, comma
4, del decreto, si avvalgono della facoltà di continuare a valutare, ai soli fini fiscali, le opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione nell’esercizio di prima applica-
zione dei principi contabili internazionali, in base al criterio del costo. Si precisa che le op-
zioni di cui alle predette caselle 2 e 3 non sono revocabili.
Ai sensi dell’art. 92-bis la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all’articolo 85,
comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del FIFO, an-
che se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste
per l’applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di: a) ricerca e coltivazione di idro-
carburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzi-
ne, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas
naturale. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai prin-
cipi contabili internazionali IAS/IFRS ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente
alla valutazione dei beni fungibili, l’opzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legi-
slativo 28 febbraio 2005, n. 38.
Qualora siano state esercitate le opzioni di cui al citato art. 13, comma 4, per i valori civili e
fiscali delle rimanenze occorre fare riferimento ai dati di cui al quadro RV, Sezione I; se il va-
lore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, la differenza deve es-
sere indicata tra le variazioni in diminuzione nel rigo RF45; in caso contrario, la differenza va
indicata tra le variazioni in aumento nel rigo RF13.
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
6.2 Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto eco-
Determinazione nomico, da indicare rispettivamente nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminu-
del reddito zione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.
La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.
L’art. 83 del TUIR prevede che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali
per la redazione del bilancio valgono, anche in deroga alle disposizioni degli articoli della se-
zione I, capo II, del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti da detti principi contabili (vedere in Appendice la voce “Principi contabili in-
ternazionali (cd. IAS/IFRS).
Riassorbimento delle eccedenze pregresse da quadro EC
Nel rigo RF6vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o del-
le (minori) minusvalenze e delle sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi
dell’art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo, del TUIR, nel testo previgente rispetto alle mo-
difiche introdotte dall’art. 1, comma 3, lettera q), n. 1, della legge finanziaria 2008. In parti-
colare, in colonna 4, va indicato l’importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento
dell’eccedenza pregressa), corrispondente a quello indicato nel rigo EC20, colonna 2, e nel-
le colonne 1, 2 e 3, la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e im-
materiali ammortizzabili (importo del rigo EC7, colonna 2), agli altri beni (importo del rigo
EC12, colonna 2) e agli accantonamenti (importo del rigo EC19, colonna 2).
Variazioni in aumento e in diminuzione
Con riferimento alla colonna 1 del rigo RF7, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma
4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo
d’imposta in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non in-
feriore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle
di cui all’art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contri-
buente, in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze at-
tive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86 del TUIR, conseguite per
un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che de-
vono essere indicate nel rigo RF7, colonna 2, comprensive dell’importo indicato in colonna 1 .
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione
relativa al periodo d’imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze at-
tive sono state conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze
attive” contenuto nel quadro RS. In particolare, nella colonna 1 del rigo RS7 va indicato l’im-
porto complessivo delle plusvalenze e nella colonna 2 l’importo complessivo delle sopravve-
nienze; nel successivo rigo RS8 va indicato l’importo corrispondente alla quota costante pre-
scelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze in colonna 2.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF31, co-
lonna 1 e/o 2, per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze
attive da rateizzare, indicate nel rigo RS7 (colonne 1 e 2) del predetto prospetto ed una va-
riazione in aumento, da indicare nel rigo RF7, colonna 2, per l’ammontare della quota co-
stante evidenziata nel rigo RS8 del prospetto stesso. Ad esempio, in caso di scelta del perio-
do massimo di rateazione, l’importo da indicare corrisponde ad un quinto dell’ammontare del-
le plusvalenze e sopravvenienze fiscali, indicate nel suddetto rigo RF31.
Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito
dell’esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di
rateazione in precedenti periodi d’imposta.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plu-
svalenze di cui all’art. 86, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del
reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all’art. 1, comma
1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d’imposta precedenti a quello di
esercizio dell’opzione, concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio. In tal caso, le
stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di di-
retta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di
esercizio dell’opzione.
Con riferimento al rigo RF8, si ricorda che ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i
proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contribu-
ti di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni
ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il
reddito nel periodo d’imposta in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in
quote costanti in tale periodo d’imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione
relativa al periodo d’imposta in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il pro-
spetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.
L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS9 del predetto pro-
spetto, va indicato nel rigo RF32 e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RS10 del
prospetto stesso, va indicato nel rigo RF8 unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito
dell’esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione
nei precedenti periodi d’imposta (vedere in Appendice la voce “Contributi o liberalità”).
Il rigo RF9 deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazio-
ne del reddito per indicarne il relativo ammontare. A titolo di esempio, tale rigo va compilato:
– dalle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che adot-
tano il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel
presente rigo dette società devono indicare il reddito determinato ai sensi dell’art. 32 del
TUIR. I costi ed i ricavi dell’attività vanno indicati, rispettivamente, nei righi RF29 e RF47, con
il codice 8;
– dalle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le
attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all’art. 1,
comma 1094, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente rigo dette società de-
vono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività. I costi ed i ri-
cavi dell’attività vanno indicati, rispettivamente, nei righi RF29 e RF47, con il codice 8;
– dai soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n.
96 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge
n. 413 del 1991. A tal fine, nel presente rigo tali soggetti devono indicare il 25 per cento
dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività agrituristica. I costi ed i ricavi effettivamente
connessi a tale attività vanno indicati, rispettivamente, nei righi RF11 e RF41;
– dai soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 155
del TUIR, qualora esercitino anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime. In
tal caso, nel rigo va riportato l’importo risultante dal rigo RJ15 del quadro RJ. L’eventuale per-
dita va esposta nel rigo RF34 non preceduta dal segno meno. Si ricorda che in presenza di
opzione per la “tonnage tax” è necessario depurare l’utile d’esercizio dei costi e dei ricavi af-
ferenti le attività rientranti nella determinazione forfetaria del reddito. A tal fine, nel rigo RF29,
indicando il codice 99 nell’apposito campo, va riportata la somma dei costi specificamente
inerenti dette attività, risultanti da apposita annotazione separata nei registri contabili, e della
quota dei costi riferibili indistintamente a tutte le attività non deducibili, determinata nel rigo
RJ18, colonna 3. Inoltre, nel rigo RF47, indicando il codice 99 nell’apposito campo, va ri-
portato l’ammontare dei ricavi relativi alle attività i cui redditi sono determinati forfetariamente.
I redditi dei terreni e fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa
né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a for-
mare il reddito secondo le risultanze catastali per quelli situati nel territorio dello Stato e, a nor-
ma dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero. Tale disciplina non si applica
per i redditi dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui
all’art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.
Ai sensi dell’art. 90 del TUIR, in caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridot-
to, fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzio-
ne ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è de-
terminato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione.
Si ricorda che l’art. 2, comma 12-sexies, del Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, con-
vertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha previsto la proroga fino al
31 dicembre 2011 delle disposizioni dettate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, aventi ad
oggetto la sospensione degli sfratti esecutivi (vedere la voce “Decreto legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10” nelle “No-
vità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”).
Pertanto, nei righi RF11 e RF35 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabiliz-
zati e nel rigo RF10 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle
norme sopra menzionate, tenendo anche conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le
unità immobiliari a disposizione.
Nel rigo RF12, colonna3, va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scrit-
ture contabili, comprensivo dell’importo di colonna 1, nel caso in cui la società si avvalga del-
le seguenti disposizioni:
(cid:129) ”Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri”, il cui importo va evidenziato
in colonna 1
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
23
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
(cid:129) ”Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore”, il cui importo va evi-
denziato in colonna 1
(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146).
In colonna 2 va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, com-
ma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195. Tale maggiorazione deve essere versata en-
tro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito.
Si precisa che l’adeguamento agli studi di settore “ai fini IVA” deve essere indicato nell’apposi-
ta sezione contenuta nel quadro RS denominata “Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA”.
Nel rigo RF13 deve essere indicato l’ammontare delle rimanenze finali che concorrono a for-
mare il reddito a norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR, qualora non sia stato impu-
tato al conto economico o la differenza nel caso sia stato imputato per importi inferiori a quel-
li determinati in base agli stessi articoli. Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell’art.
93, comma 6, del TUIR è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascu-
na opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e
della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la
valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa.
In relazione al rigo RF14 vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto
economico dell’esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data
di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell’art. 95, comma 5, del TUIR, si ren-
deranno deducibili nel periodo d’imposta di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF38).
Nel rigo RF15, colonna 1,va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi del-
l’art. 61 del TUIR; in colonna 2 va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare degli
altri interessi passivi indeducibili (come ad esempio gli interessi di mora indeducibili, in quan-
to non ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, comma 7, del TUIR o degli interessi dovuti dai
soggetti che liquidano trimestralmente l’Iva, indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma 11, del
D.L. n. 331 del 1993).
Nel rigo RF16vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è sta-
to effettuato il pagamento. Ai fini della deduzione del 10 per cento dell’Irap versata, ai sensi
dell’art. 6 del D.L. 185 del 2008, nel presente rigo occorre indicare l’intero ammontare del-
l’Irap risultante a conto economico. Nel rigo RF47, utilizzando il codice 12, va indicato il 10
per cento dell’Irap versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia a ti-
tolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impre-
sa. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il mede-
simo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a fron-
te di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di im-
poste dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento
(cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009).
Nel rigo RF17, colonna 1, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al
conto economico, ad esclusione di quelle previste dall’art. 100, comma 2, lettera:
– f);
– h) se di importo non superiore a euro 2.065,83;
– l) se di importo non superiore a euro 1.549,37;
– m);
– n);
– o).
In colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, va indicato l’importo delle spese relative ad ope-
re o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti
o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istru-
zione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l’importo de-
ducibile ai sensi dell’art. 100, comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spe-
se relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per pre-
stazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l’importo deducibile
ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR.
Per entrambe le categorie di spesa indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore
al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla
dichiarazione dei redditi.
Nel rigo RF18 va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti ne-
gativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art.
164 del TUIR.
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RF19,colonna 2, va indicato l’importo delle svalutazioni delle partecipazioni non de-
ducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR nonché delle minusvalenze patrimoniali, soprav-
venienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR e/o l’ec-
cedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle
predette disposizioni.
Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a fi-
nalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili.
In tale colonna va indicato anche l’importo delle minusvalenze realizzate a norma dell’art. 101
del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i re-
quisiti di cui all’art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell’art. 109,
commi 3-bis e 3-ter, del TUIR.
Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art.
85, comma 1, lettere c) e d), del TUIR e i relativi costi.
Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azio-
ni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’e-
senzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali non si appli-
ca il comma 3 dell’art. 85 del TUIR, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari si-
milari alle azioni individuati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizza-
zioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio; per questi soggetti si considerano im-
mobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione
(comma 3-bis dell’art. 85 del Tuir).
La valutazione dei sopra menzionati strumenti finanziari rileva secondo le disposizioni conte-
nute nell’art. 110, comma 1-bis, del TUIR.
Ai sensi del comma 3-quinquies dell’art. 109 del TUIR i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del me-
desimo art. 109 non si applicano ai predetti soggetti, tranne che nel caso di cui all’articolo 4,
comma 4, del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011.
Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in colonna 1.
In colonna 2 vanno altresì indicate, qualora il contribuente non abbia ottemperato all’obbligo
di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’ac-
certamento della conformità dell’operazione di cessione con le disposizioni dell’art. 37-bis del
D.P.R. n. 600 del 1973:
– le minusvalenze imputate a conto economico di ammontare complessivo superiore a
5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobiliz-
zazioni finanziarie (vedere in Appendice la voce “Minusvalenze patrimoniali da cessioni di
partecipazioni”). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 62, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, in capo ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili in-
ternazionali, non sussiste l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L.
24 settembre 2002, n. 209;
– le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. c) e d)
del TUIR ed i relativi costi, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni
su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, anche a seguito di
più operazioni.
Nel rigo RF20 va indicata va indicata la quota indeducibile:
– delle minusvalenze realizzate, relative a partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87,
comma 1, del TUIR;
– delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni
di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeres-
senza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esen-
zione di cui sopra;
– della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di riparti-
zione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio,
riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche con-
corsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i
requisiti di esenzione di cui sopra.
Per tali componenti negativi si applicano le disposizioni dell’art. 64, comma 1 del TUIR, che
ne prevede l’indeducibilità in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare.
Nel rigo RF21vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali
e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. da 102 a 104 del TUIR, ec-
cedenti la misura fiscalmente deducibile. In tale rigo va anche indicato l’ammontare della quo-
ta di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a de-
correre dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Si ricorda che gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli uti-
lizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integral-
mente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Il comma 3-bis, dell’art. 103, del TUIR prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali le quote di ammortamento del costo dell’avviamento e
dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a pre-
scindere dall’imputazione al conto economico.
Nel rigo RF22 va evidenziato l’importo:
– in colonna 1, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti
e bevande imputate a conto economico, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo
95 del TUIR; tale importo va indicato anche in colonna 3;
– in colonna 2, delle spese di rappresentanza imputate a conto economico, di cui all’art. 108,
comma 2, secondo periodo, del TUIR, diverse dalle precedenti; tale importo va evidenziato
anche in colonna 3.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
19 novembre 2008, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza
(compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a sommini-
strazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) soste-
nute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, posso-
no essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo;
in tal caso occorre riportare l’importo delle suddette spese non deducibili nel presente pe-
riodo d’imposta nel quadro RS, rigo RS26 (vedere in Appendice la voce “Spese di rap-
presentanza”);
Nella colonna 3, oltre agli importi indicati in colonna 1 e 2, vanno indicate le spese di com-
petenza di altri esercizi ai sensi dell’art. 109, comma 4, del TUIR nonché le spese non capi-
talizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, deducibili in quote costanti nell’eser-
cizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell’art. 108, comma 3, se-
condo periodo, del TUIR. Le quote delle suddette spese deducibili nell’esercizio vanno indica-
te nel rigo RF36, colonna 4.
Nel rigo RF23 va indicato l’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammoder-
namento e trasformazione imputato al conto economico, eccedente ai sensi dell’art. 102,
comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d’imposta; l’eccedenza è deducibile
per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote delle eccedenze pregresse impu-
tabili al reddito dell’esercizio vanno indicate nel rigo RF47, indicando il codice 6 nell’ap-
posito campo.
Nel rigo RF24, colonna 1, va indicato l’importo degli accantonamenti di quiescenza e previ-
denza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell’art. 105 del
TUIR. In colonna 2 va indicata l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantona-
menti per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all’importo deducibile ai sensi
dell’art. 106 del TUIR. In colonna 3va indicato l’importo degli altri accantonamenti imputati al
conto economico non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell’art. 107 del TUIR, nonché la
somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RF25 va indicato l’importo delle spese ed altri componenti negativi imputati al con-
to economico, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità so-
ciale, per la parte indeducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR. Con specifico ri-
ferimento al secondo periodo di tale comma, si ricorda che le spese e gli altri componenti ne-
gativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non com-
putabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quan-
to esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rap-
porto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impre-
sa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e pro-
venti. Ai fini dell’applicazione di detto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze di cui al-
l’art. 87 del TUIR.
Nel rigo RF26 vanno indicate le perdite su cambi imputate al conto economico derivanti dal-
la valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera se-
condo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia co-
perto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiu-
sura dell’esercizio (vedere art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, Sezione I. In tale ri-
go va altresì indicato, all’atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla
divergenza tra il valore civile e quello fiscale.
Nel rigo RF27vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi, di cui all’art. 110, com-
mi 10 e 12-bis, del TUIR derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero loca-
lizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale da
emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR, ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da
professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista (vede-
re in Appendice, la voce “Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti
in Stati o territori con regime fiscale privilegiato”).
Nel rigo RF28, colonna 3, va indicato l’ammontare complessivo di tutti i componenti positivi
imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti in sede di applicazione dei principi
contabili internazionali (si vedano il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° apri-
le 2009, n. 48 e il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011),
inclusi i differenziali imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell’arti-
colo 4 del D.M. 8 giugno 2011. In colonna 1,vanno evidenziati i componenti imputati al pa-
trimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompre-
si in colonna 3; in colonna 2, vanno evidenziati i componenti imputati al patrimonio derivanti
dal cambiamento del criterio di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannua-
le, anch’essi già ricompresi in colonna 3.
Nel rigo RF29 vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra
elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente pre-
cedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
– codice 1 il 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente parteci-
pato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero il 49,72 per cento dei dividendi
formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, qualora imputati per competenza negli esercizi pre-
cedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
– codice 2 l’ammontare dell’incentivo fiscale derivante dall’applicazione dei commi 3 e 3 bis
dell’art. 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, (c.d. Tremonti-ter), pari al corrispettivo o
al valore normale dei beni oggetto dell’agevolazione di cui al comma 1 del predetto art. 5
fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato rea-
lizzato l’investimento; per effetto della revoca dell’agevolazione il reddito imponibile, relati-
vo al periodo di imposta in cui si verifica uno degli eventi previsti nel comma 3, è aumenta-
to avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti, o al valore normale dei beni dismessi, as-
segnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo pe-
riodo d’imposta successivo all’acquisto e nel caso di cessione dei beni oggetto dell’investi-
mento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico
europeo (cfr. Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 dell’Agenzia delle entrate);
– codice 3 le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio co-
munale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti dall’art.
95, comma 3, del TUIR (vedere in Appendice la voce “Spese per trasferte”);
– codice 4l’ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spe-
se relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
– codice 5il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo
personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 85,
comma 2, del TUIR) (vedere in Appendice la voce “Beni la cui cessione non è considerata
destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”);
– codice 6 l’ammontare delle eventuali svalutazioni imputate al conto economico delle parte-
cipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico –
residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;
– codice 7 i redditi imputati da trust trasparenti o misti;
– codice 8 l’ammontare dei costi dell’attività propria delle società agricole di cui all’art. 2 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e delle società di persone costituite da imprendi-
tori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conserva-
zione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai
soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, della leg-
ge n. 296 del 2006;
– codice 10 l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo
periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 48,
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallinea-
mento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
3 marzo 2008;
– codice 11l’ammontare dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi del com-
ma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto pe-
riodo d’imposta successivo a quello dell’opzione prevista nel medesimo comma 2-ter;
– codice 13 le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli
artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano sta-
te imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto
in tal caso della differenza;
– codice 14 la remunerazione corrisposta in dipendenza dei contratti di associazione in par-
tecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
– codice 15 la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il rica-
vo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei be-
ni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR e all’art. 160,
comma 2, del TUIR;
– codice 16 l’80 per cento delle spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche at-
traverso convegni e congressi e, per effetto della legge n. 289 del 2002, l’intero ammonta-
re degli oneri sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a me-
dici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di spe-
cialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
– codice 17 l’intero ammontare dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività quali-
ficabili come reato;
– codice 18 i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel pe-
riodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ovvero corrisposti indipendentemente
da una formale deliberazione da parte dell’associazione a cui affluiscono, in quanto inde-
ducibili ai sensi dell’art. 99, comma 3, del TUIR;
– codice 19 l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo, entro la fine del quinto pe-
riodo d’imposta successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, dei beni og-
getto di rivalutazione ai sensi dei commi 16 e seguenti dell’art. 15 del D.L. n. 185 del 2008;
– codice 20,per i soggetti che, nei periodi d’imposta precedenti, hanno applicato l’art. 92-bis
del TUIR, le svalutazioni determinate in base all’art. 92, comma 5, del medesimo testo uni-
co, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva di cui all’art.
81, comma 21, del D.L. n. 112 del 2008;
– codice 21,per i soggetti che, nei periodi d’imposta precedenti, hanno applicato l’art. 92-bis
del TUIR, se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del pe-
riodo d’imposta di prima applicazione dell’articolo 92-bis del TUIR, il maggior valore delle
quantità vendute assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’art. 81, comma 21, del D.L. n.
112 del 2008;
– codice 22 il 50 per cento delle svalutazioni determinate dal conferitario in base all’articolo
92, comma 5,del TUIR nel caso di conferimento dell’azienda comprensiva di tutte o parte
delle rimanenze di cui all’articolo 92-bis del medesimo testo unico Testo Unico (art. 81, com-
ma 23, ultimo periodo del D.L. n. 112 del 2008);
– codice 23 la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti am-
bientali, di cui all’art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due perio-
di d’imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qua-
lora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d’imposta;
– codice 24, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali,
il 100 per cento degli utili relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni
detenuti per la negoziazione imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati
nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
– codice 25 l’ammontare, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali ai
sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005, di costi già imputati al conto eco-
nomico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili e l’ammontare, ai
sensi del successivo comma 6, derivante dall’eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi
di accantonamento considerati dedotti per effetto dell’applicazione delle disposizioni degli
artt. 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR. Si precisa che resta ferma l’indeducibilità degli
oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa so-
pravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi e che, la suddetta irrilevanza può
riguardare anche l’ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli espres-
samente menzionati nel citato art. 13, comma 6;
– codice 26 l’ammontare rideterminato dell’agevolazione spettante sul relativo bene acquista-
to ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, qualora la cer-
tezza del diritto a percepire i contributi in conto impianti si verifichi in un esercizio successi-
vo a quello in cui si è effettuato l’investimento agevolabile;
28
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
– codice 29, per i soggetti che hanno ceduto, in tutto o in parte, ai sensi del comma 3 dell’art.
14, del decreto legge n. 78 del 2009, nel corso del periodo d’imposta, le disponibilità as-
soggettate all’imposta sostitutiva di cui al comma 1 del medesimo articolo, l’ammontare del-
la plusvalenza realizzata corrispondente alle disponibilità cedute, già assoggettata ad im-
posta sostitutiva di cui al rigo RQ50, colonna 1;
– codice 30gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto
o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-quater
del D.L. n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la ri-
serva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ov-
vero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete;
– codice 31, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi
dell’articolo 5 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 8 giugno 2011, l’am-
montare delle riserve iscritte in bilancio nell’ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a
strumenti finanziari rappresentativi di capitale;
– codice 32 l’intero importo imputato a conto economico della spesa sostenuta per la perizia
giurata di stima predisposta per conto della società, di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 24
dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27 come prorogato da ultimo dall’art. 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011,
n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevante ai fini del-
la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati re-
golamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell’esercizio vanno indicate nel rigo
RF47 “Altre variazioni in diminuzione” con l’apposito codice identificativo;
– codice 33 i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui al
comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall’art. 8 del
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indi-
cati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per
cento del patrimonio del fondo;
– codice 99 le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nel quadro.
Nella colonna 37va indicato il totale degli importi riportati nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22 ,24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.
Nel rigo RF30va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli im-
porti indicati nei righi da RF6 a RF29.
Nel rigo RF31, colonna 1, va indicato l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali attive
da rateizzare, indicate nel rigo RS7 (colonne 1) del prospetto delle “Plusvalenze e della so-
pravvenienze attive” per le quali è stata effettuata una variazione in aumento nel rigo RF7, co-
lonna 1. Nella colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, va indicato l’intero ammontare delle
sopravvenienze indicate nel rigo RS7 (colonna 2) del citato prospetto per le quali è stata ef-
fettuata una variazione in aumento nel rigo RF7, colonna 2.
Nel rigo RF32va indicato l’ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell’art. 85
del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanzia-
mento, che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS9 del prospetto delle “Plusvalenze e
della sopravvenienze attive”.
Nel rigo RF33 va indicato l’importo degli utili distribuiti dalle società di tipo personale o da
GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non
residenti ma con stabile organizzazione imputati a conto economico nonché delle eventuali ri-
prese di valore delle partecipazioni.
Nel rigo RF34 va indicata l’eventuale perdita delle imprese marittime determinata forfetaria-
mente nel quadro RJ, indicata nel rigo RJ15.
Nel rigo RF36 va indicato:
(cid:129) in colonna 1 il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghie-
re e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell’art. 109 del TUIR di-
verse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR.
(cid:129) in colonna 2le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, secondo periodo, del
TUIR, comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l’ammontare deducibile ai sensi
dell’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novem-
bre 2008; le predette spese, da indicare anche in colonna 4, non sono deducibili nel pe-
riodo d’imposta di sostenimento se non rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabi-
liti con il citato decreto ministeriale. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto in commento,
29
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’im-
posta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in dedu-
zione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello suc-
cessivo; in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresen-
tanza sostenute nei periodi d’imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (eviden-
ziate nel rigo RS26 del modello UNICO SP 2011), qualora deducibili nel presente periodo
d’imposta nei limiti stabiliti dall’art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale;
(cid:129) in colonna 3 le quote deducibili nell’esercizio delle spese di rappresentanza sostenute in pe-
riodi d’imposta precedenti alle modifiche all’art. 108, comma 2, del TUIR apportate dal com-
ma 33 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Da indicare anche in colonna 4.
Nella colonna 4, oltre agli importi di colonna 2 e 3, va indicato l’importo delle quote delle
spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché
le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando impu-
tati al conto economico concorrono a formare il reddito dell’esercizio, se dette spese e oneri
risultano da elementi certi e precisi (cfr. art. 109, comma 4, del TUIR) e l’importo delle spese
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili
quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR, per
la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR.
Nel rigo RF37 vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all’art. 91
del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, compresi i componenti posi-
tivi già assoggettati ad imposta sostitutiva.
Nel rigo RF38 vanno indicate le quote di utili dell’esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e
agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi che sono deducibili
indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti
agli amministratori della società e imputati a conto economico negli esercizi precedenti.
Nel rigo RF39 vanno indicati gli utili su cambi imputati al conto economico, derivanti dalla va-
lutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo
il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da
contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura del-
l’esercizio (vedere art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello
fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, Sezione I. In tale rigo va al-
tresì indicato, all’atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergen-
za tra il valore civile e quello fiscale.
Nel rigo RF40 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individua-
ti nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR ovve-
ro derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi
da quelli individuati nella predetta lista per le quali, per effetto dell’esclusione di cui all’art.
110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del me-
desimo articolo (vedere, in Appendice, la voce “Indeducibilità delle spese e degli altri com-
ponenti negativi sostenuti in Stati o territori extracomunitari con regime fiscale privilegiato”).
Nel rigo RF42 va indicata la quota esente:
– delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87
del TUIR;
– delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui
all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché
sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
– della differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei
beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipote-
si di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovve-
ro liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione
avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR (vedere comma 6 del medesimo articolo).
Per tali componenti positivi si applica la disposizione dell’art. 58 del TUIR, che ne prevede l’e-
senzione in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare.
Nelrigo RF43 va indicato il 60 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con
utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, ovvero il 50,28 per cento, qua-
lora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007:
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
– degli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di
cui all’art. 73 del TUIR;
– degli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR;
– delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve di utili
anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ov-
vero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, di cui all’art. 47, comma 7, del TUIR;
– della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione
e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
– degli utili provenienti da soggetti esteri, non residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti,
nel caso in cui sia stato dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalla partecipazio-
ne non sia conseguito l’effetto di localizzare reddito in tali stati o territori con regime fiscale
privilegiato. Tale limitato concorso alla formazione del reddito si applica in presenza di par-
tecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti ai sensi dell’art. 44,
comma 2, lett. a), del TUIR.
Nel rigo RF44, colonna 2, va indicato l’ammontare complessivo di tutti i componenti negativi
imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti in sede di applicazione dei principi
contabili internazionali (si vedano il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° apri-
le 2009, n. 48 e il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011),
inclusi i differenziali imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell’arti-
colo 4 del D.M. 8 giugno 2011. In colonna 1,vanno evidenziati i componenti imputati al pa-
trimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompre-
si in colonna 2.
Nel rigo RF45, qualora siano state esercitate le opzioni di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs
28 febbraio 2005, n. 38, per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fare riferimento ai
dati di cui al quadro RV, Sezione I; se il valore civile della variazione delle rimanenze è mag-
giore di quello fiscale, la differenza deve essere indicata nel presente rigo.
Nel rigo RF46, colonna 1, va indicato l’importo escluso dal reddito per effetto di quanto pre-
visto dall’art. 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 78 del 2009 (c.d. bonus capitalizzazione)
In colonna 2 va indicato l’importo escluso dal reddito, per effetto di quanto previsto dall’art.
42, comma 2-quater e seguenti, del decreto legge n. 78 del 2010 (cc.dd. Reti di imprese),
di cui al rigo RS23, colonna 2 (vedere la voce “Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78”, nel-
le novità del reddito d’impresa e di lavoro autonomo).
In colonna 3, oltre agli importi di colonna 1 e 2, vanno indicati:
– l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazio-
nale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla leg-
ge 27 febbraio 1998, n. 30 e ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 30 del 1998 del red-
dito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cen-
to, pari al 70 per cento dell’80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano
la pesca mediterranea; ai sensi dell’art.13, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, l’80 per cento del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, le at-
tività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principa-
le, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi de-
rivanti dall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei con-
fronti dell’armatore;
– il 64 per cento, pari al 80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che eser-
citano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari ai sensi dell’art. 2, com-
ma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
– la quota di utili agevolabili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinema-
tografica impiegati nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, com-
mi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (vedere la voce “Decreto
legge 29 dicembre 2010, n. 225” nelle novità del reddito d’impresa e di lavoro autonomo);
– la quota di utili agevolabili, nel limite massimo del 30 per cento, dichiarati dalle imprese ita-
liane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di
accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella pro-
duzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’art. 5 del
citato decreto legislativo (vedere la voce “Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225” nelle
novità del reddito d’impresa e di lavoro autonomo). .
Le disposizioni applicative sono state dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività cul-
turali del 7 maggio 2009.
31
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RF47, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente
sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente
precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
– codice 1, i dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo d’imposta og-
getto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
– codice 2,le minusvalenze di cui all’art. 101, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumenta-
li alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui
all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d’imposta pre-
cedenti a quello di esercizio dell’opzione;
– codice 3, l’importo forfetario, di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasfer-
te all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’au-
totrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comu-
nale (vedere in Appendice la voce “Spese per trasferte”);
– codice 4, l’importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensio-
nistiche e complementari, deducibile ai sensi dell’art. 105, comma 3, del TUIR (vedere in Ap-
pendice la voce “Accantonamenti ai fondi di previdenza”);
– codice 5, le somme distribuite da trust;
– codice 6, le quote delle eccedenze pregresse delle spese di manutenzione, riparazione, am-
modernamento e trasformazione imputabili al reddito dell’esercizio;
– codice 8, l’ammontare dei ricavi dell’attività propria delle società agricole di cui all’art. 2 del de-
creto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e delle società di persone costituite da imprenditori agri-
coli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasfor-
mazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adotta-
no, rispettivamente, i regimi di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006;
– codice 12, l’importo pari al 10 per cento dell’Irap versata nel periodo d’imposta oggetto del-
la presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di ac-
conto, deducibile dal reddito d’impresa. Al fine di determinare l’ammontare degli acconti de-
ducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16;
– codice 14, l’importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109,
comma 9, lett. b), del TUIR, contabilizzato per competenza e non ancora percepito;
– codice 15, le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali fiscalmente irrilevanti, per la parte ec-
cedente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR che risultano
iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in di-
pendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV, Sezione I;
– codice 16,le minusvalenze, le sopravvenienze e le perdite determinate ai sensi dell’art. 101
del TUIR, non imputate al conto economico ovvero imputate in misura inferiore, tenendo con-
to in tal caso della differenza. Si precisa che, ai sensi del comma 2-bis del predetto artico-
lo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valu-
tazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano im-
mobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’art. 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni
dell’art. 110, comma 1-bis, del TUIR;
– codice 17, l’importo deducibile nel presente periodo d’imposta in relazione ai marchi, al-
l’avviamento e agli altri beni immateriali a vita utile indefinita (si veda l’articolo 10 del de-
creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011) per coloro che redi-
gono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
– codice 23 l’ammontare dell’effettivo beneficio spettante ai sensi dell’art. 5, comma 1, del de-
creto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102 a seguito di successiva revoca dei contributi in conto impianti contabilizzati
in diminuzione degli investimenti agevolati;
– codice 24, l’importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;
– codice 27, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privile-
giati relativi a redditi già assoggettati a tassazione separata (quadro RM), ai sensi dell’art.
167, comma 7, del TUIR, e dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nonché ai
sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2003;
– codice 28, la deduzione forfetaria prevista dall’art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione; si ricor-
da che la predetta deduzione è stata prorogata dall’articolo 2, comma 5, del D.L. 29 dicembre
2010, n. 225, anche per il periodo d’imposta 2011. In base a detta disposizione, il reddito di
tali soggetti è ridotto dell’importo derivante dall’applicazione delle percentuali ivi indicate ai ri-
cavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR, costituiti soltanto da quelli relativi all’attività di
cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche acces-
sorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
– codice 29, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti am-
bientali, come definiti dall’art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000, corrispondente
32
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d’im-
posta precedenti;
– codice 30, la quota deducibile della spesa sostenuta per la perizia giurata di stima predi-
sposta per conto della società, di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002 n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive mo-
dificazioni. In quest’ultimo rigo vanno altresì indicate le quote delle spese contabilizzate in
precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta;
– codice 31, le perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui
al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall’art. 8
del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, diverso dai soggetti in-
dicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per
cento del patrimonio del fondo;
– codice 32, i proventi distribuiti dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 del-
l’art. 32 del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall’art. 8 del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70, già imputati per trasparenza ai sensi del comma 3-bis del citato art. 32;
– codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nel quadro.
Nella colonna 35 va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 34.
Nel rigo RF48 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma de-
gli importi indicati nei righi da RF31 a RF47.
Nel rigo RF49, va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla seguente somma algebrica:
RF4 (o – RF5) + RF6, colonna 4 + RF30 – RF48
Nel rigo RF50, colonna 2, va indicata, in caso di partecipazione in società di persone resi-
denti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel
territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione, la quota di reddito
imputata alla società dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4,
del D.Lgs. n. 240 del 1991; in colonna 1 va indicata la quota di reddito minimo derivante
dalla partecipazione in società non operative ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo pe-
riodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ricompresa in colonna 2.
Nel rigo RF51, va indicata la quota di perdita imputata alla società dichiarante ai sensi del-
l’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991.
Nel rigo RF52, colonna 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica:
RF49 + RF50, colonna 2 – RF51
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“.
Si precisa che, nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF50, l’importo da in-
dicare nel rigo RF52, colonna 2 non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso, si de-
ve procedere alla compilazione della colonna 1 del rigo RF52, che contiene l’eventuale ecce-
denza di perdite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle
società non operative di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 di-
cembre 1994, n. 724. Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula algebrica:
RF51 – (RF49 + RF50, colonna 2 – RF52, colonna 2)
L’ammontare delle perdite in contabilità ordinaria non compensate va riportato nel quadro RN,
rigo RN14, colonna 2 (evidenziandola anche in colonna 3 qualora illimitatamente riportabi-
le), e quindi comunicato con il prospetto da rilasciare ai soci, evidenziando se utilizzabile sen-
za alcun limite temporale.
Nel rigo RF53, va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito di impre-
sa dichiarato. L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le per-
centuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF52, colonna 2, as-
sunto al netto delle erogazioni stesse. In relazione alle erogazioni liberali di cui all’art. 100,
comma 2, lettere h) ed l), del TUIR, è riconosciuto l’importo superiore tra quello determinato dal-
l’applicazione della percentuale prevista e rispettivamente euro 2.065,83 ed euro 1.549,37.
33
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel caso in cui nel rigo RF52, colonna 2, sia indicata una perdita e la società abbia conseguito
proventi esenti, nel rigo RF54deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i com-
ponenti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Qualora nel rigo RF52, colonna 2, sia indicata una perdita, nel rigo RF55, colonna 5, deve es-
sere esposta la perdita (preceduta dal segno “-“), eventualmente ridotta dell’importo di rigo RF54.
Nel rigo RF55, va indicato:
– in colonna 1, l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società sog-
getta all’IRES in società di persone, computabili in diminuzione della differenza, se positiva,
tra l’importo di rigo RF52, colonna 2 e quello di rigo RF53 in misura limitata (art. 84, com-
ma 1, del TUIR);
– in colonna 2, l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società sog-
getta all’IRES in società di persone, computabili in diminuzione della differenza, se positiva,
tra l’importo di rigo RF52, colonna 2 e quello di rigo RF53 in misura piena (art. 84, comma
2, del TUIR);
Si precisa che la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2 non può essere utilizzata per
abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo RF50 e non può comunque essere
superiore alla differenza, se positiva, tra l’importo di rigo RF52, colonna 2 e quello di rigo RF53.
– in colonna 3, la differenza tra l’importo di rigo RF52, colonna 2, e quello di rigo RF53, al
netto degli importi indicati nella colonna 1 e nella colonna 2 del presente rigo. L’eccedenza
di perdite pregresse va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6, se utilizzabile in misura piena;
– in colonna 4, l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 7, fino a con-
correnza dell’importo indicato nella colonna 3;
– in colonna 5, il reddito pari alla differenza tra l’ammontare indicato in colonna 3 e quello in-
dicato in colonna 4.
L’importo evidenziato nel rigo RF55, colonna 5, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna
1, del quadro RN, sempre che la società dichiarante sia considerata operativa ai sensi del-
l’art. 30 della legge n. 724 del 1994; diversamente si rinvia alle istruzioni di cui all’apposito
prospetto del quadro RS.
6.3 In questo prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimo-
Prospetto dei dati niale, redatto alla fine dell’esercizio, secondo i criteri indicati nell’articolo 2424 del codice ci-
di bilancio vile, con l’avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggre-
gazioni richieste.
In particolare, in ordine alle modalità di indicazione di tali voci, si precisa quanto segue.
Nel rigo RF56, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento,
dei beni di proprietà dell’impresa privi di consistenza fisica la cui utilità si protrae per più eser-
cizi. In questo rigo vanno indicati, ad esempio: i costi di impianto; i costi di ricerca, sviluppo
e pubblicità, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno; i co-
sti relativi a brevetti industriali e per know how; le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti si-
mili; licenze d’uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali i diritti di usu-
frutto, diritti di superficie, indennità pagate per perdite di avviamento.
Nel rigo RF57,colonna 2, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammor-
tamento, dei beni materiali la cui utilità si protrae per più esercizi, quali, ad esempio: terreni e fab-
bricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi ad immobilizza-
zioni materiali non ancora ultimati. In colonna 1va indicata la somma delle quote di ammortamento
delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell’esercizio corrente e di quelli pregressi.
Nel rigo RF58,va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l’acqui-
sto di titoli o di altri diritti di credito, rappresentativi di quote di proprietà e destinati a permanere
durevolmente nel patrimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazioni in imprese
controllate, collegate, controllanti, e in altre imprese; i crediti considerati immobilizzazioni, ossia
a termine medio-lungo dovuto al rapporto esistente con il debitore (ad esempio società controlla-
te e collegate) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investimento durevole.
Nel rigo RF59,va indicato il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a materie
prime, sussidiarie, materiali di consumo (costituiti da materiali usati indirettamente nella produ-
zione); prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti
finiti e merci; acconti per forniture da ricevere.
Nel rigo RF60,va indicato l’importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e de-
rivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi che rientrano nell’attività propria del-
l’azienda.
Nel rigo RF61, va indicato l’importo dei crediti, che, non rispondendo ad un logica di inve-
stimento duraturo, non possono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno
34
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
indicati in questo rigo i crediti di natura finanziaria e commerciale verso imprese controllate,
collegate e controllanti e crediti verso altri come, ad esempio, i crediti verso il personale di-
pendente, i crediti verso l’erario, i crediti derivanti dalla vendita di titoli, i crediti per risarci-
menti, i crediti per operazioni di pronti contro termine.
Nel rigo RF62, va indicato il valore dei titoli che l’azienda ha acquisito con l’obiettivo di in-
vestimento temporaneo.
Nel rigoRF63,va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldi relativi a conti correnti
bancari, depositi bancari e postali, libretti di risparmio nominativi e al portatore), assegni (am-
montare degli assegni circolari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà dell’azien-
da e depositati in cassa alla chiusura dell’esercizio), denaro e valori in cassa.
Nel rigo RF64, va indicato l’importo dei ratei e dei risconti attivi.
Nel rigo RF65, va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale.
Nel rigo RF66, va indicato il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio alla fine del-
l’esercizio. Tale valore è pari al valore nominale delle quote di partecipazione sottoscritte dai
soci, maggiorato dell’ammontare delle riserve volontarie e dei versamenti in conto capitale
da parte dei soci, diminuito degli anticipi a soci per utili, aumentato degli utili (o diminuito
delle perdite) portati a nuovo, aumentato degli utili (o diminuito delle perdite) dell’esercizio.
Nel caso in cui tale valore risulti di segno negativo, l’importo da indicare va preceduto dal
segno meno “–”.
Nel rigoRF67,va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quie-
scenza e obblighi simili, fondi per imposte e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri.
Nel rigo RF68,va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rapporto,
con riferimento al lavoro dipendente.
Nel rigo RF69,va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finan-
ziatori esigibili entro l’esercizio successivo.
Nel rigo RF70,va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finan-
ziatori esigibili oltre l’esercizio successivo.
Nel rigo RF71, va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti
dalla acquisizione di beni e servizi. Nell’importo da indicare in tale rigo, sono compresi i de-
biti verso fornitori nazionali ed esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fatture
da ricevere.
Nel rigoRF72,vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a
fronte di future forniture di merci o servizi), i debiti rappresentati da titoli di credito (cambiali
passive e titoli similari derivanti da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese con-
trollate, collegate e controllanti derivanti sia da rapporti di natura commerciale che finanziaria,
debiti tributari, i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, e altri debiti.
Nel rigo RF73, va indicato l’importo dei ratei e dei risconti passivi.
Nel rigo RF74, va indicata la somma delle passività iscritte nello stato patrimoniale.
Nel rigo RF75,va indicato l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art.
85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui pro-
duzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di ma-
terie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acqui-
stati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nel rigo RF76,colonna 2,va indicato l’ammontare degli oneri di produzione e vendita. In co-
lonna 1 va indicata la quota di tali oneri relativa al lavoro dipendente.
6.4 Il parametro da assumere, in base all’art. 106, comma 1, del TUIR per il computo del limite
Prospetto dei crediti delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti
per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di ac-
quisizione dei crediti stessi, ancorché le norme civilistiche prevedano che i crediti debbano es-
sere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le sva-
lutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel rigo RF77, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette
e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’eserci-
zio precedente e, in colonna 2, l’ammontare fiscalmente dedotto (rigo RF81, colonne 1 e 2,
del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2011 Società di persone ed equiparate).
Nel rigo RF78, vanno indicate, in colonna 1, le perdite su crediti dell’esercizio computate con ri-
ferimento al valore di bilancio e, in colonna 2, quelle deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5,
del TUIR, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali per-
dite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti eserci-
zi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.
35
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RF79, va indicata la differenza degli importi dei righi RF77 e RF78. Se detta diffe-
renza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel rigo RF80, va indicato, in colonna 1, l’importo delle svalutazioni dei crediti e degli ac-
cantonamenti per rischi su crediti dell’esercizio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A
tal fine, l’importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivaluta-
zioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l’importo di colonna 2 del rigo RF80 non
può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nella medesima co-
lonna del rigo RF82.
Nel rigo RF81, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette
e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio e, in colonna 2,
l’importo fiscalmente dedotto ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR.
Si fa presente che l’importo di rigo RF81, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cen-
to dei crediti, indicati nella medesima colonna del rigo RF82.
Nel rigo RF82, va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in colonna 2,
il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi dell’art. 106, com-
ma 1, del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
Si precisa che in base all’art. 2, comma 3, del D.M. n. 48 del 1° aprile 2009, per i sogget-
ti IAS, i limiti di cui all’articolo 106, commi 1, del TUIR, non si applicano alle differenze emer-
genti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti.
6.5 Il prospetto dati di bilancio IAS/IFRS va compilato dai soggetti che adottano i principi conta-
Prospetto IAS/IFRS bili internazionali (IAS/IFRS) introdotti dal Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606.
I prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico indicati sono strutturati in base al contenu-
to minimo previsto dallo IAS 1. In particolare lo Stato patrimoniale prevede la distinzione tra
quota corrente e quota non corrente di attività o passività, mentre nel Conto economico la clas-
sificazione è per natura o destinazione.
Si precisa che la compilazione del prospetto è indipendente dai criteri utilizzati dalla società
nella redazione del proprio bilancio IAS.
R7 - QUADRO RG - REDDITO D’IMPRESA
IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
7.1 Il presentequadro deve essere compilato dalle società di persone in regime di contabilità sem-
Generalità plificata di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e, quindi, determinano il reddito ai sen-
si dell’art. 66 del TUIR, le società che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria
e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi per un ammontare non su-
periore:
– a euro 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
– a euro 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa
riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, a condizione che i ricavi sia-
no annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle pre-
stazioni di servizi.
Tale quadro deve essere, altresì, compilato dalle società di persone che hanno iniziato l’atti-
vità nel presente periodo d’imposta, adottando il regime della contabilità semplificata.
Le società che si sono avvalse nel precedente periodo d’imposta del regime ordinario di de-
terminazione del reddito e che sono passate nel corrente periodo al regime previsto dall’art.
66 del TUIR, devono osservare, per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 27
settembre 1989, n. 352.
I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare la casella
“Artigiani”.
Le società che esercitano anche attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006,
n. 96, determinando il reddito ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991,
devono barrare la casella “Attività di agriturismo”.
Le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che adot-
tano il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, devono barrare
la casella “Società agricola comma 1093”.
Le società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizza-
36
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
zione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1094,
della legge n. 296 del 2006, devono barrare la casella “Impresa agricola comma 1094”.
Nel rigo RG1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dal-
la tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella
dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate ed è reperibile sul si-
to Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente alla tavola di rac-
cordo tra le tabelle ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.
Le colonne 2 e 3 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano rispettivamente i pa-
rametri o gli studi di settore.
La colonna 4 del rigo RG1va compilata dai soggetti per i quali operano cause di inapplica-
bilità dagli studi di settore.
La colonna 5 va barrata dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del modello studi
di settore e sono dispensati dalla presentazione del modello Indicatori di Normalità Economi-
ca. Per ulteriori chiarimenti concernenti la verifica dei soggetti esclusi dalla compilazione del
modello Indicatori di Normalità Economica si rinvia alle istruzioni dei relativi modelli.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore o
tenuti alla compilazione del modello Indicatori di Normalità Economica devono invece:
– barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di
dichiarazione”;
– compilare ed allegare gli appositi modelli.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1“Gene-
ralità” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”.
7.2 Nel rigoRG2, colonna 3,va indicato l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma
Determinazione 1, dell’art. 85 del TUIR, costituiti dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
del reddito servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi del-
le cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli stru-
mentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Inoltre, si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai par-
tecipanti destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 85, comma 2, del TUIR, ve-
dere in Appendice la voce “Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estra-
nee all’esercizio dell’impresa”).
La presente colonna va altresì utilizzata dai soggetti che adottano il regime di cui all’art. 1,
comma 1094, della legge n. 296 del 2006, per indicarvi l’ammontare dei ricavi derivanti
dall’esercizio di detta attività. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito, devono
indicare nel rigo RG21, colonna 4, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente ri-
conosciuti.
In colonna 1 va indicato l’ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura.
La colonna 2 dello stesso rigo va utilizzata dai soggetti che esercitano anche attività di agri-
turismo, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e che determinano il reddito secon-
do i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per indi-
carvi l’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio di detta attività. Ai sensi della citata leg-
ge n. 96 del 2006, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, attraverso l’utiliz-
zazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del
fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all’attività di agriturismo, de-
vono indicare nel rigo RG21, colonna 1, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente
riconosciuti.
Nel rigo RG3 va indicato l’ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e del comma 2 del medesimo articolo.
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stes-
so art. 85, ma soltanto l’utile netto derivante dalla negoziazione dei titoli ivi indicati. Tale utile net-
to è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti
beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto de-
gli stessi. Si precisa che nella determinazione dell’utile netto va tenuto conto delle disposizioni an-
tielusive di cui ai commi 3-bise 3-ter dell’art. 109 del TUIR (c.d. Dividend washing).
Nel rigo RG4, colonna 3, va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scrit-
ture contabili, comprensivo dell’importo di colonna 1, anche qualora la società intenda avva-
lersi delle seguenti disposizioni:
(cid:129) ”Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri”, il cui importo va evidenziato
in colonna 1
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
(cid:129) ”Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore”, il cui importo va evi-
denziato in colonna 1
(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146).
In colonna 2, va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2,
comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195. Tale maggiorazione deve essere ver-
sata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito.
Si precisa che l’adeguamento agli studi di settore “ai fini IVA” deve essere indicato nell’apposi-
ta sezione contenuta nel quadro RS denominata “Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA”.
Nel rigo RG5, va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del
TUIR, afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi (vedere
in Appendice la voce “Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa”).
Si precisa che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plu-
svalenze di cui all’art. 86, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del
reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all’art. 1, comma 1093,
del TUIR, acquisiti nel corso di periodi d’imposta per i quali è efficace l’opzione, non concor-
rono alla formazione del reddito di detti periodi d’imposta. Il comma 2 del suddetto articolo 5,
prevede però che tali plusvalenze, se riferite a beni strumentali acquisiti in periodi d’imposta
precedenti a quello di esercizio dell’opzione, concorrono alla formazione del reddito dell’e-
sercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al
netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio an-
tecedente a quello di esercizio dell’opzione.
In colonna 1, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, vanno indicate le plusvalenze realiz-
zate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 86, che concorrono a formare il red-
dito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati pos-
seduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nel-
l’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
In colonna 2, va indicato, oltre all’importo indicato in colonna 1, l’importo delle sopravve-
nienze attive di cui all’art. 88, comma 2, del TUIR , costituite dalle indennità di cui alla lettera
b) del comma 1 dell’art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a
formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in
cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, com-
pilando il “Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive”, contenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle
sopravvenienze conseguite nell’anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS8 del qua-
dro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS7, che si intendono rateizzare, unitamente al-
le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite oggetto di ra-
teazione in precedenti periodi d’imposta.
Nel rigo RG6, va indicato l’ammontare delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR,
ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5, colonna 2).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contri-
buti di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni
ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare
il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei suc-
cessivi, ma non oltre il quarto (vedere in Appendice la voce “Contributi o liberalità”).
La scelta per la rateazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in
cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il ”Prospetto delle plusvalenze e soprav-
venienze attive”. Relativamente ai proventi incassati nel periodo d’imposta oggetto della pre-
sente dichiarazione, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS9, la scelta va effettuata indicando
nel rigo RS10 del predetto quadro la quota costante.
Tale quota va indicata insieme alla somma delle quote costanti dei proventi conseguiti nei pre-
cedenti periodi d’imposta oggetto di rateazione.
Nel rigo RG7, va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
(cid:129) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 92, comma 1 e 92-bis del TUIR);
(cid:129) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR).
Nel rigo RG8, va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di dura-
ta ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR).
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, for-
nitura o servizio, l’indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del
committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della
collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa.
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Tale documentazione va conservata dal contribuente fino al termine entro il quale l’Agenzia del-
le entrate può esercitare l’attività di accertamento.
Nel rigo RG9, colonna 5, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a forma-
re il reddito, tra i quali:
– il recupero dell’incentivo fiscale derivante dall’applicazione dei commi 3 e 3 bis dell’art. 5
del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter), a seguito di cessione a terzi o destinazione dei
beni oggetto dell’investimento a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secon-
do periodo d’imposta successivo all’acquisto e nel caso di cessione dei beni oggetto del-
l’investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio eco-
nomico europeo. Deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore agevolazione frui-
ta per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui
è stato effettuato l’investimento agevolato. Tali importi vanno evidenziati anche in colonna 1;
– gli utili provenienti da un soggetto estero residente in Stati e territori a fiscalità privilegiata di
cui agli artt. 167 e 168 del TUIR direttamente ovvero attraverso un’impresa, società o ente
non residente se relativi a redditi non assoggettati a tassazione separata (quadro RM), da ri-
portare anche in colonna 2;
– i redditi imputati da trust trasparenti o misti di cui la società risulta beneficiaria, da riportare
anche in colonna 3;
– gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderi-
to a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-quater del D.L.
n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva ap-
positamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia
venuta meno l’adesione al contratto di rete. Tale importo va evidenziato anche in colonna 4;
– gli utili e gli interessi attivi di cui all’art. 89 del TUIR diversi da quelli indicati in colonna 2. Si
precisa che gli utili comunque distribuiti dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR ri-
levano per il 40 se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio
in corso al 31 dicembre 2007 ovvero per il 49,72 per cento se formati con utili prodotti dal-
la società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2007. La stessa concorrenza limitata si applica alla remunerazione percepita relati-
vamente ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto
un apporto di capitale o misto;
– i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’eserci-
zio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa
medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in ba-
se alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o
ai sensi dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero. Tale disciplina non si ap-
plica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agri-
cole di cui all’art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.
In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15
per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito me-
dio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di lo-
cazione al netto di tali spese, ai sensi dell’art. 90 del TUIR.
Si ricorda che l’art. 2, comma 12-sexies, del Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha previsto la proroga fi-
no al 31 dicembre 2011 delle disposizioni dettate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, aven-
ti ad oggetto la sospensione degli sfratti esecutivi (vedere la voce “ “Decreto legge 29 di-
cembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10”
nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”).
– i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quin-
di, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni qualora gli stessi risultino iscritti nel
registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell’Iva. In tale ipo-
tesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d’impresa senza alcun abbatti-
mento;
– la quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, nell’ipotesi in cui il costo
dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti (vedere in Appendice la voce “Contributi
o liberalità”);
– gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in
cui tali interessi e proventi siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, gli stessi concorrono
a formare il reddito d’impresa e l’imposta sostitutiva si intende versata a titolo d’acconto;
– i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui al comma 3
dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall’art. 8 del decreto leg-
ge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel sud-
detto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del pa-
trimonio del fondo.
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti
righi, conseguiti nell’esercizio dell’impresa.
Nel rigo RG10,va indicato il reddito, determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR, delle società
agricole di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004 che hanno esercitato l’opzione prevista dal-
l’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
Nel rigo RG11, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli im-
porti indicati nei righi da RG2 a RG10.
Nel rigo RG12, vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta og-
getto della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e
prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale.
Nel rigo RG13, vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta og-
getto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
Nel rigo RG14, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e
merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa.
Nel rigo RG15,va indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e as-
similato e di lavoro autonomo ed, in particolare:
– l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipen-
dente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versa-
ti alla gestione separata presso l’INPS a carico del dipendente e del datore di lavoro non-
ché delle ritenute fiscali;
– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel pe-
riodo d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non
coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
– l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensio-
nistiche complementari (art. 105, comma 3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti
ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al
rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza
complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’erogazione
delle prestazioni (vedere in Appendice la voce “Accantonamenti ai fondi di previdenza”);
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud-
dette quote maturate nell’anno;
– le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assi-
milati ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del
TUIR. Ai sensi dell’art. 95, comma 4 del TUIR, le imprese autorizzate all’autotrasporto di mer-
ci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasfer-
te effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un impor-
to di euro59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spe-
se di viaggio e di trasporto (vedere in Appendice la voce “Spese per trasferte”);
– le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che han-
no trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano
l’attività, integralmente deducibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento del
dipendente e per i due successivi e, per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono
considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi degliartt. 95, comma 2 e 43,
comma 2, del TUIR (vedere in Appendice la voce “Spese per prestazioni di lavoro”).
Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qua-
lora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previ-
ste dall’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella conta-
bilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.
Nel rigo RG16, vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di
solo lavoro.
Nel rigo RG17, va indicato l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo
dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinate ai sensi
degli artt. 102 e 103 del TUIR.
Nel rigo RG18, vanno indicate le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non
superiore ad euro 516,46.
Nel rigo RG19, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali.
Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanzia-
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
ria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’im-
presa va tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR.
Nel rigo RG20, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazio-
ni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli indivi-
duati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR ov-
vero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diver-
si da quelli individuati nella predetta lista per le quali, per effetto della esclusione di cui all’art.
110, comma 11, del TUIR non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del me-
desimo articolo (vedere in Appendice la voce “Indeducibilità delle spese e degli altri compo-
nenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato”).
Nelrigo RG21,colonna 4, oltre all’importo di colonna 1relativo alla deduzione forfetaria per
i soggetti che esercitano anche attività di agriturismo, vanno indicati gli altri componenti ne-
gativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
– le spese di rappresentanza, compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni al-
berghiere e a somministrazione di alimenti e bevande qualificabili quali spese di rappresen-
tanza, di cui all’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, per l’ammontare deducibi-
le ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del 19 novembre 2008; detto ammontare de-
ve essere evidenziato anche in colonna 2. Si ricorda che ai sensi del suddetto comma 2 del-
l’art. 108, tali spese sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai
requisiti di inerenza e congruità che sono stati definiti con il decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 19 novembre 2008. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto mi-
nisteriale sopra citato, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza so-
stenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono
essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal ca-
so in questa colonna deve essere anche riportata la quota delle suddette spese, indicate nel
quadro RS, rigo RS26, del modello UNICO 2011, divenute deducibili nel presente perio-
do d’imposta;
– l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presen-
te dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, de-
ducibile dal reddito d’impresa per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1 del
decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito con modifiche, in legge del 28 gen-
naio 2009, n. 2. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente do-
vuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche del-
l’IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di
iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di
attività di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Detto ammontare deve es-
sere evidenziato anche in colonna 3;
– la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società
ed enti di cui all’art. 73 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché stru-
menti finanziari similari alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Si pre-
cisa che nella determinazione della perdita netta va tenuto conto delle disposizioni antielusi-
ve di cui ai commi 3-bise 3-ter dell’art. 109 del TUIR (c.d. dividend washing);
– la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell’art. 61 del TUIR, corrispondente al rap-
porto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o
che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
– le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all’art. 101 del
TUIR. Si precisa che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213,
le minusvalenze di cui all’art. 101, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla pro-
duzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all’art. 1,
comma 1093, del TUIR, acquisiti nel corso di periodi d’imposta per i quali è efficace l’op-
zione, non concorrono alla formazione del reddito di detti periodi d’imposta. Il comma 2 del
suddetto articolo 5 prevede però che tali minusvalenze, se riferite a beni strumentali acquisi-
ti in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione, concorrono alla forma-
zione del reddito dell’esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il co-
sto non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell’opzione ed
il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione.
Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili;
– i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finan-
ziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG19;
– le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
– le spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda, e le altre spese relative a più
esercizi, ai sensi dell’art. 108 del TUIR. In tale voce vanno compresi:
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
– l’intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e
propaganda;
– la quota imputabile all’esercizio delle altre spese relative a più esercizi.
Si ricorda che le spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche attraverso congres-
si e convegni sono deducibili nella misura del 20 per cento.
Nel medesimo rigo RG21, colonna 4, va altresì indicata la somma delle quote imputabili al-
l’esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
– le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad
incremento del costo dei beni strumentali ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a
norma dell’art. 102, comma 6, del TUIR;
– la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66,
comma 4, del TUIR, agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le atti-
vità indicate al primo comma dell’art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va cal-
colata applicando all’ammontare dei ricavi le seguenti percentuali: 3 per cento dei ricavi fi-
no a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53;
0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24;
– la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR
a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi;
– l’ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci
per conto di terzi prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motovei-
colo e autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno cari-
co non superiore a 3.500 chilogrammi;
– le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui
derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono
indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni pro-
duttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono
deducibili con le modalità previste dal comma 5 dell’art. 109 del TUIR;
– le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere e), f), i), m) e o) del comma 2 dell’art. 100
del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate.
Si ricorda che la lettera i) prevede che le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati in favore di Onlus,
sono deducibili nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Sono
altresì deducibili dal reddito, ai sensi della lett. n), le erogazioni liberali in denaro a favore
di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali e
di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente di-
sciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate
alla lettera a) del comma 4 dell’art. 154 del TUIR effettuate per sostenere attività di conser-
vazione, valorizzazione, studio, ricerca, e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di
interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
– le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di ca-
lamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite
di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti;
– la deduzione forfetaria prevista dall’art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ricono-
sciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione; si ricorda
che la predetta deduzione è stata prorogata dall’articolo 2, comma 5, del D.L. 29 dicem-
bre 2010, n. 225, anche per il periodo d’imposta 2011. In base a detta disposizione, il
reddito di tali soggetti è ridotto, dell’importo derivante dall’applicazione delle percentuali ivi
indicate ai ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR, costituiti soltanto da quelli re-
lativi all’attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre
attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre pre-
stazioni di servizi);
– le quote deducibili nell’esercizio delle spese di rappresentanza sostenute in periodi d’impo-
sta precedenti alle modifiche all’art. 108, comma 2, del TUIR apportate dal comma 33 del-
l’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
– le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non
qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95
del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR;
– le perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui al comma
3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall’art. 8 del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel sud-
detto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del pa-
trimonio del fondo.
42
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RG22, in colonna 1, va indicato l’importo escluso dal reddito per effetto di quan-
to previsto dall’art. 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 78 del 2009 (c.d. bonus capita-
lizzazione).
In colonna 2 va indicato l’importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall’art. 42,
comma 2-quater e seguenti, del decreto legge n. 78 del 2010 (cc.dd. Reti di imprese), di cui
al rigo RS23, colonna 2
In colonna 3 va indicato, oltre all’importo di colonna 1 e di colonna 2 :
– l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale
ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30 e ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 30 del 1998 del reddito prodot-
to dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cento, pari al 70
per cento dell’80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca medi-
terranea; ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’80 per cen-
to del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali com-
plementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da
terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivanti dall’attività di escursio-
ne comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore;
– il 64 per cento, pari al 80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che eser-
citano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari ai sensi dell’art. 2, com-
ma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (vedere in Appendice la voce).
Nel rigo RG23 va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli im-
porti indicati nei righi da RG12 a RG22.
Nel rigo RG24 va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG11 e il
totale dei componenti negativi di rigo RG23. In caso di risultato negativo l’importo da indica-
re deve essere preceduto dal segno “-“.
Nel rigo RG25, colonna 2, va indicata, in caso di partecipazione in società di persone resi-
denti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel
territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione, la quota di reddito
imputata alla società dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4,
del D.Lgs. n. 240 del 1991; in colonna 1, va indicata la quota di reddito minimo derivante
dalla partecipazione in società non operativa ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo pe-
riodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ricompresa in colonna 2.
Nel rigo RG26 va indicata la quota di perdita di partecipazione imputata alla società dichia-
rante ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991.
Nel rigo RG27, colonna 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebri-
ca: RG24 + RG25, colonna 2 – RG26. Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto
dal segno “–“.
Si precisa che, nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG25, l’importo da in-
dicare nel rigo RG27, colonna 2, non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso, si
deve procedere alla compilazione della colonna 1 delrigo RG27,che contienel’eventuale ec-
cedenza di perdite d’impresa in contabilità semplificata non compensate per effetto dell’appli-
cazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo
periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tale eccedenza si determina applicando la
seguente formula algebrica: RG26 – (RG24 + RG25, colonna 2 – RG27, colonna 2).
L’ammontare delle perdite in contabilità semplificata non compensate va riportato nel quadro RN
rigo RN14, colonna 1 e quindi comunicato con il prospetto da rilasciare ai soci.
Nel rigo RG28, va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impre-
sa dichiarato. L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percen-
tuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RG27, colonna 2, assunto
al netto delle erogazioni stesse. In relazione alle erogazioni liberali di cui alle lettere h) e l) del
comma 2 dell’art. 100 del TUIR, è riconosciuto l’importo superiore tra quello determinato dal-
l’applicazione della percentuale prevista e, rispettivamente, euro 2.065,83 ed euro 1.549,37.
Nel caso in cui nel rigo RG27, colonna 2, sia indicata una perdita e la società abbia conseguito
proventi esenti, nel rigo RG29deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i com-
ponenti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Nel rigo RG30, va indicato:
– in colonna 1 l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società sog-
getta all’IRES in società di persone, computabili in diminuzione della differenza, se positiva,
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
tra l’importo di rigo RG27, colonna 2 e quello di rigo RG28 in misura limitata (art. 84, com-
ma 1, del TUIR);
– in colonna 2 l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società sog-
getta all’IRES in società di persone, computabili in diminuzione della differenza, se positiva,
tra l’importo di rigo RG27, colonna 2 e quello di rigo RG28 in misura piena (art. 84, com-
ma 2, del TUIR);
Si precisa che la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2 non può essere utilizzata per ab-
battere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo RG25 e non può comunque essere su-
periore alla differenza, se positiva, tra l’importo di rigo RG27, colonna 2 e quello di rigo RG28.
– in colonna 3, la differenzatra l’importo di rigo RG27, colonna 2, e quello di rigo RG28, al
netto degli importi indicati nella colonna 1 e nella colonna 2 del presente rigo. L’eccedenza
di perdite pregresse va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6, se utilizzabile in misura piena;
– in colonna 4, l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 7, fino a con-
correnza dell’importo indicato nella colonna 3;
– in colonna 5, il reddito pari alla differenza tra l’ammontare indicato in colonna 3 e quello in-
dicato in colonna 4.
Qualora nel rigo RG27, colonna 2, sia indicata una perdita, nel rigo RG30, colonna 5, de-
ve essere esposta la perdita (preceduta dal segno “-“), ridotta dell’importo di rigo RG29. Nel-
la suddetta ipotesi, le colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo RG30 non devono essere compilate.
Tale importo va riportato nel quadro RN, rigo RN2, colonna 1, sempre che la società dichia-
rante sia considerata operativa ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994; diversa-
mente si rinvia alle istruzioni di cui all’apposito prospetto del quadro RS.
R8 - QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI ARTI
E PROFESSIONI
8.1 Il quadro va utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per
Generalità dichiarare i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto
dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la ta-
bella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate ed è reperi-
bile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente al volu-
me d’ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN
2004 e ATECO 2007.
Le colonne 2 e 3 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano rispettivamente i pa-
rametri o gli studi di settore.
La colonna 4 va barrata dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del modello
studi di settore e sono dispensati dalla presentazione del modello Indicatori di Normalità
Economica. Per ulteriori chiarimenti concernenti la verifica dei soggetti esclusi dalla com-
pilazione del modello Indicatori di Normalità Economica si rinvia alle istruzioni dei relativi
modelli.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore o
tenuti alla compilazione del modello Indicatori di Normalità Economica devono invece:
– barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di
dichiarazione”;
– compilare ed allegare gli appositi modelli.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 “Ge-
neralità” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”.
8.2 Nel rigoRE2 va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura,
Determinazione anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professio-
del reddito nale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. I cita-
ti compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti
dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai
committenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce par-
te integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
44
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RE3 va indicato l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi ed, in particolare:
– degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;
– dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e
delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consi-
stenti nella perdita dei citati redditi (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in
più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).
Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro au-
tonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali co-
munque riferibili all’attività artistica o professionale. Tuttavia, ai sensi della lettera g-ter, del com-
ma 1 dell’art. 17 del TUIR, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della cliente-
la o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d’imposta, l’associazione può
optare per la tassazione separata imputando gli importi nel quadro RM.
Nel rigo RE4 vanno indicate, ai sensi dell’art. 54, commi 1-bise 1-ter, del TUIR, le plusvalen-
ze dei beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 ed
esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a ti-
tolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il dan-
neggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare del-
l’associato o a finalità estranee all’arte o professione. Le minusvalenze dei beni strumentali so-
no deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1-bisdel predetto arti-
colo e vanno indicate nel successivo rigo RE18.
Nel rigo RE5, colonna 3, va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle
scritture contabili, comprensivo dell’importo di colonna 1 qualora il contribuente intenda avva-
lersi delle seguenti disposizioni:
(cid:129) ”Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri” il cui importo va eviden-
ziato in colonna 1
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
(cid:129) ”Adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore” il cui importo va evi-
denziato in colonna 1 (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146).
In colonna 2 va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, com-
ma 2-bisdel D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195. Tale maggiorazione deve essere versata entro
il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito.
Si precisa che l’adeguamento agli studi di settore “ai fini IVA” deve essere indicato nell’apposi-
ta sezione contenuta nel quadro RS denominata “Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA”.
Nel rigo RE6va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, RE3, RE4 e RE5 co-
lonna 3.
Nel rigo RE7 vanno indicati:
– le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario
non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono uti-
lizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o fa-
miliare del socio o dell’associato;
– l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili
strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione, deter-
minate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali ovvero il 50 per cento
di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
– l’80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
– il 40 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto del-
la parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan,
euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori;
– il 90 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promi-
scuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e
imbarcazioni da diporto.
Nel rigo RE8 vanno indicati:
– i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumenta-
li a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammor-
tamento corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali ovvero il 50
per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte
o della professione e per l’uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
45
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
– il 40 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, auto-
caravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato,
senza tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di
detti veicoli che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66,
per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno; si precisa che la
deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati a partire dal 1° gennaio 2007 è con-
dizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere in-
feriore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi de-
creti ministeriali;
– il 90 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso pro-
miscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
– l’80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 del-
l’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259.
Nel rigo RE9 vanno indicati:
– l’80 per cento del canone di locazione e/o di noleggio relativo ad apparecchiature termi-
nali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del com-
ma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259;
– il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento
di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della
professione e per l’uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
– il 40 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell’ammontare
dei canoni che eccede euro 3.615,20, per le autovetture ed autocaravan, euro 774,69,
per i motocicli ed euro 413,17, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un
solo veicolo per socio o associato;
– il 90 dell’ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promi-
scuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio relativi agli aero-
mobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.
Nel rigo RE10 vanno indicati:
– il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usu-
frutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della profes-
sione e per l’uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o
associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente
all’esercizio dell’arte o della professione; in caso di immobili acquisiti mediante locazione,
anche finanziaria, va indicato il 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing
stipulati entro il 31 dicembre 2006, è deducibile il 50 per cento della rendita catastale;
– l’ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto
o di costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ov-
vero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;
– l’ammontare del canone di locazione corrisposto nell’anno 2011 per l’immobile utilizzato
esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione;
– la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione fi-
nanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14
giugno 1990 ovvero contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.
Per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 la deduzione è ammessa a condi-
zione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finan-
ze e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per og-
getto beni immobili;
– l’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammoderna-
mento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobi-
li utilizzati nell’esercizio dell’arte e della professione, nonché le quote di competenza delle
spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
– le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione del-
la locazione finanziaria, come ad esempio le spese condominiali e per riscaldamento;
– il 50 per cento delle spese per servizi e della quota deducibile di competenza delle spese
di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo
degli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso per-
sonale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di loca-
zione, anche finanziaria, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute
negli esercizi precedenti.
46
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RE11, relativamente ai lavoratori dipendenti ed assimilati, vanno indicati:
– l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contribu-
ti assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l’INPS, a
carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali (vedere in Appen-
dice la voce “Spese per trasferte”);
– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel pe-
riodo d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non
coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud-
dette quote maturate nell’anno.
Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età
o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato per il lavo-
ro prestato o l’opera svolta nei confronti della società o associazione, in qualità di lavoratore
dipendente o assimilato. L’indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza
e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tut-
to o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono,
invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione
per i familiari sopra indicati.
Nel rigo RE12 va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per
prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del
contribuente.
Nel rigo RE13 va indicato l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta
per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’ac-
quisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’eserci-
zio dell’arte o della professione. Ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993,
non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento tri-
mestrale dell’IVA.
Nel rigo RE14 vanno indicati i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato
in esame va considerato l’ammontare deducibile delle spese sostenute nell’anno per i servizi
telefonici, compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica.
Nel rigo RE15, colonna 1, va indicato l’ammontare delle spese relative a prestazioni alber-
ghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal commit-
tente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, integralmente deducibili
dal reddito di lavoro autonomo ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del TUIR. In colonna 2 va
indicato il 75 per cento delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista, diverse
da quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17. L’importo deducibile di colonna 2
non può essere superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti (risultante dal-
la differenza tra l’importo indicato nel rigo RE6 e l’importo indicato nel rigo RE4). In colonna
3 va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 più l’ammontare
deducibile di colonna 2. Nel rigo RE16, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese
relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualifi-
cano come spese di rappresentanza (vedere in Appendice la voce “Spese di rappresentan-
za”). In colonna 2, va indicato l’ammontare delle altre spese di rappresentanza effettivamente
sostenute e idoneamente documentate. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche
quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da colle-
zione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché
quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gra-
tuito. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna
1 e colonna 2. L’importo deducibile di colonna 3 non può essere superiore al 1% dell’am-
montare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e
l’importo indicato al rigo RE4).
Nel rigo RE17, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni al-
berghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a con-
vegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale. In colonna 2, va indicato
l’ammontare delle altre spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi
di aggiornamento professionale. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, pari al 50 per
cento della somma di colonna 1 e colonna 2.
Nel rigo RE19, colonna 2, indicare anche:
– l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servi-
zi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art.
1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259.
– il 40 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo veicolo
per ogni socio o associato, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gaso-
lio, metano ecc.), utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motoci-
47
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
cli, nonché il 90 per cento delle stesse spese sostenute per i veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
– il 40 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lu-
brificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo
per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli,
nonché il 90 per cento delle citate spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso pro-
miscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
– il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio
dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati
in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
– l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica, effettivamente soste-
nute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, te-
nendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono de-
ducibili nella misura del 50 per cento;
– l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presen-
te dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, de-
ducibile dal reddito di lavoro autonomo per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6,
comma 1 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito con modifiche, in leg-
ge del 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta ef-
fettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener
conto anche dell’IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento ope-
roso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della di-
chiarazione o di attività di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Detto am-
montare deve essere evidenziato anche in colonna 1.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 289 del 2002 non sono ammes-
se in deduzione le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.
Nel rigo RE20va indicato il totale delle spese, sommando gli importi dei righi da RE7 a RE19.
Nel rigo RE21 va indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20, da ri-
portare nel quadro RN, rigo RN3, colonna 1. In caso di risultato negativo, l’importo deve es-
sere preceduto dal segno “-“.
R9 - QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI
9.1 Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni e deve essere compilato:
Generalità (cid:129) dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto
con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola “nuda
proprietà” non deve dichiarare il terreno;
(cid:129) dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l’attività agricola
(questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agra-
rio). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha
effetto il contratto.
Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito
agrario vedere in Appendice le voci “Attività agricole” e “Attività agricole connesse”.
I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall’applicazione delle tariffe
d’estimo, rivalutati rispettivamente dell’80 e del 70 per cento.
ATTENZIONE Ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (“Age-
volazioni all’imprenditoria giovanile in agricoltura”), le rivalutazioni dei redditi dominicali ed
agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle me-
desime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora
compiuto i quaranta anni. L’art. 14, comma 3, citato prevede che non si applica, ai soli fini
delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamen-
te nella misura dell’80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d’imposta durante i quali i
terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque an-
ni, a giovani che non hanno ancora compiuto quaranta anni e hanno la qualifica di coltivato-
re diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche
entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto. Per beneficiare del diritto alla non rivalu-
tazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affit-
tato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo del-
l’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.
48
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Si precisa che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (entrato in
vigore il 7 maggio 2004), i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad
abitazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, che vengono ristrutturati
dalla società che ne sia proprietaria, se concessi in locazione dalla medesima società per al-
meno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di
locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono compresi nel reddito domenicale ed
agrario dei terreni su cui insistono.
Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi domi-
nicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.
In caso contrario, per la determinazione del reddito vedere in Appendice la voce “Variazioni
di coltura dei terreni”.
Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla fun-
ghicoltura vedere in Appendice la voce “Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla
funghicoltura”.
Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e pertanto non vanno dichiarati:
(cid:129) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
(cid:129) i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pub-
blico interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali quando al possessore non è de-
rivato per tutto il periodo d’imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza
deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data
in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.
I terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati uti-
lizzando il quadro RL.
I redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio di attività agricole, spettanti alle società
in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devo-
no, pertanto, essere dichiarati nel presente quadro.
9.2 Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un’unica partita catastale va dichiarato
Determinazione utilizzando un singolo rigo del quadro.
del reddito Se nel corso del 2011 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di
quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione,
indicando nella colonna 4 il relativo periodo espresso in giorni e barrando la casella di co-
lonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui
la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad
esempio nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.
Nelle colonne 1 e3 vanno indicati il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno
rivalutati, rispettivamente, dell’80 e del 70 per cento.
Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:
1 proprietà del terreno;
2 proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
3 proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del
canone;
4 conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.
Nelle colonne 4 e 5 vanno indicati, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni
(365 per l’intero anno) e la relativa quota percentuale.
Nella colonna 6, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del
canone (regime vincolistico), va indicato l’ammontare del canone risultante dal contratto corri-
spondente al periodo di colonna 4.
Nella colonna 7 per i seguenti casi particolari, va indicato il codice:
1 in caso di mancata coltivazione, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti
dalla tecnica agraria, dell’intero fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qua-
lificati come coltivabili a prodotti annuali. Tale situazione dà diritto alla riduzione al 30 per
cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario;
2 in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fon-
do nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’ufficio del Territorio (ex ufficio
tecnico erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la da-
ta non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale
situazione i redditi dominicale e agrario si considerano inesistenti;
49
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
4 in caso di terreno concesso in affitto nel 2011 per usi agricoli a giovani che non hanno an-
cora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agri-
colo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del
contratto di affitto, purché la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni;
5 in caso ricorrano contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
6 in caso ricorrano contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.
Nella colonna 9va indicata la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per
calcolare tale importo, occorre seguire le seguenti istruzioni:
a) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 e:
a1) nella colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice, nella colonna 9
va riportato l’importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed al-
la percentuale di possesso (col. 5);
a2) nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 1, nella colonna 9 va ri-
portato il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed
alla percentuale di possesso (col. 5);
a3) nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2, il reddito dominicale è
uguale a zero e pertanto la colonna 9 non va compilata;
b) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 e:
b1) nella colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice o è stato indicato
il codice 4:
1) occorre rapportare l’importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla per-
centuale di possesso (col. 5);
2) occorre rapportare il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) al-
la percentuale di possesso (col. 5);
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al pun-
to 1, nella colonna 9 occorre riportare l’importo calcolato al punto 2; se, viceversa,
l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80 per cento di quello deter-
minato al punto 1, nella colonna 9 occorre riportare l’importo calcolato al punto 1;
b2) nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 1 o il codice 5:
1) va calcolato il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato
ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
2) deve essere rapportato il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
3) in colonna 9 va riportato il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;
b3) se nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2 od il codice 6 il red-
dito dominicale è uguale a zero e pertanto la colonna 9 non va compilata;
c) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 3 e:
c1) nella colonna 7 “Casi particolari” non è stato indicato alcun codice o è stato indicato
il codice 4, nella colonna 9 va riportato l’importo del reddito dominicale (col. 1) rap-
portato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
c2) nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 1 o il codice 5, a colonna
9 va riportato il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato
ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
c3) nella colonna 7 “Casi particolari” è stato indicato il codice 2 od il codice 6, il reddito
dominicale è uguale a zero e pertanto la colonna 9 non va compilata;
d) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 4, il reddito dominicale è uguale a zero e per-
tanto la colonna 9 non va compilata.
Se sono stati utilizzati più righi per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell’anno
sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):
a) e in nessuno dei righi è stato indicato a colonna 2 il codice 2, la colonna 9 di ciascun rigo va
compilata utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
b) e in almeno uno dei righi è stato indicato in colonna 2 il codice 2, vanno consultate le mo-
dalità di calcolo presenti in Appendice, alla voce “Terreni in affitto - Casi particolari”.
Nella colonna 10 va indicata la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per
calcolare tale importo, occorre seguire le seguenti istruzioni:
a) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 o il codice 4, nella colonna 10 va riportato
l’importo del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale
di possesso (colonna 5).
Nel caso in cui sia stato indicato nella colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti codi-
ci: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il reddito agra-
rio è pari a zero;
b) se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, la colonna 10 non va compi-
lata poiché il reddito agrario è pari a zero.
50
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RA52 va indicato, nelle rispettive colonne, l’importo complessivo dei redditi domini-
cali ed agrari dei terreni indicati nei righi daRA1 aRA51. La somma di detti importi deve es-
sere riportata nel rigo RN4, colonna 1, del quadro RN.
Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale e del reddito agrario
devono essere indicati nel rigo RA52 del Mod. n. 1.
Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall’Unire quale incentivo all’al-
levamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo RN4,
colonna 2, del quadro RN. Tali contributi non vanno dichiarati qualora siano percepiti da al-
levatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.
Le società semplici che svolgono anche attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio
2006, n. 96, devono determinare il reddito corrispondente nel quadro RD, qualora si avval-
gano della determinazione forfetaria di cui all’art. 5 della legge n. 413 del 1991.
R10 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI
10.1 Il quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a ti-
Generalità tolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che so-
no o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:
(cid:129) le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utiliz-
zate dal socio possessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli
usi agricoli. In tal caso, il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno.
I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, validi con decorrenza 1° di-
cembre 2007, sono contenuti nell’art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall’art.
42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall’art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le
unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere
considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva,
la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le
unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche
di lusso;
(cid:129) le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione
delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, de-
gli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati al-
l’agriturismo;
(cid:129) le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state ri-
lasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ri-
strutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il qua-
le l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
(cid:129) gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi,
cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione
dell’immobile per l’intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale del-
l’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
(cid:129) le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, se non sono oggetto di
locazione, e le loro pertinenze.
Non vanno altresì dichiarati, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in vigo-
re dal 7 maggio 2004, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei
terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abi-
tazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel
rispetto della vigente disciplina edilizia dalla società proprietaria e che acquisiscono i requisi-
ti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dalla società stessa.
Tale disciplina, si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere
una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in
vigore dal 7 maggio 2004).
I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati
all’estero devono essere dichiarati nel quadro RL.
Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni stru-
mentali per l’esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro.
Compilazione del quadro RB
Il presente quadro è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB35) va utilizzata per dichiara-
re i redditi dei fabbricati; la seconda (RB36-RB50), va utilizzata per indicare i dati necessari
per usufruire di alcune agevolazioni previste per i contratti di locazione e comodato.
51
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno
precedente.
Nel caso in cui non siano sufficienti i righi del quadro per dichiarare i fabbricati va compilato
uno o più quadri aggiuntivi ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” po-
sta in alto a destra.
10.2 Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.
Reddito dei Se nel corso del 2011 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazio-
ni di quote di possesso, utilizzo, inagibilità del fabbricato per parte dell’anno, ecc.), occorre
fabbricati
compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 3 il relativo periodo espresso
in giorni e barrando la casella di colonna 7 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato
del rigo precedente.
Nel caso si fruisca dell’agevolazione di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9, prorogata, dal-
l’art. 2, comma 12-sexies, del Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in relazione agli immobili adibiti ad uso abi-
tativo situati in comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazio-
ne superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa e locati a soggetti che
si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti con reddito annuo lordo complessivo fa-
miliare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ul-
trasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al
66 per cento, ovvero conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a ca-
rico), per i quali è stata prevista la sospensione della procedura esecutiva di sfratto, fino al 31
dicembre 2011, è necessario riportare nella colonna 6 (“Casi particolari”), il codice 6. L’a-
gevolazione prevede l’esclusione dal reddito imponibile del reddito relativo al fabbricato per
il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto.
Nella colonna 1 va indicata la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale pre-
sunta, tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.
Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:
2 unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si ap-
plica l’aumento di un terzo sulla rendita catastale rivalutata;
3 unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (li-
bero mercato o “patti in deroga”);
4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
8 unità immobiliare situata in un comune ad alta densità abitativa, concessa in locazione
in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle
degli inquilini (art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2, della legge n. 431/98, vedere in
Appendice la voce “Comuni ad alta densità abitativa”);
9 questo codice deve essere utilizzato se l’immobile non rientra in nessuno dei casi indivi-
duati con gli altri codici. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di unità immo-
biliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non uti-
lizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva
di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
11 pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
13 bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, l’alloggio del portiere, autori-
messe collettive, ecc) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante
è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
14 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o
stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni
principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5
dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
15 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o
stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni
principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5
dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
16 immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 concesso in locazione. In tal caso, nella colonna 1 (rendita ca-
tastale) va indicata la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è collocato il fabbricato. L’importo del canone non rileva ai fini del-
la determinazione del reddito imponibile del fabbricato, ma deve essere comunque com-
pilata la colonna 5 (canone di locazione).
In presenza dei codici di utilizzo “8” e/o “14” e/o “15” deve essere obbligatoriamente com-
pilata la Sezione II del presente quadro. L’indicazione di tali codici comporta la riduzione del
30% del reddito imponibile.
52
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365 per tutto l’anno).
Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato,
la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365.
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbri-
cato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella colonna 4 va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l’intero).
La colonna 5 va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando
l’85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle
isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L’ammonta-
re del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l’eventuale rivalutazione
automatica sulla base dell’indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed
escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili,
se sono comprese nel canone). L’ammontare del canone va considerato indipendentemente dal-
la effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedi-
mento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso, deve essere assoggettata a tassazione la
sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendente-
mente dalla quota di possesso, salvo quanto chiarito nelle istruzioni relative alla compilazione
della colonna 6 per il caso particolare “5”. Nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipu-
lato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale, per la propria quota (es. im-
mobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due), va indicata sol-
tanto la quota del canone annuo di locazione spettante al dichiarante e nella colonna 6 “Casi
particolari” deve essere indicato il codice “5”. Nel caso in cui il fabbricato sia stato posseduto
per una parte dell’anno va indicato il canone relativo al periodo di possesso.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box,
cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unità immobi-
liare la quota del canone ad essa relativa; quest’ultima va determinata ripartendo il canone
stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Nella colonna 6 vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:
1 unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per
legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune atte-
stante la distruzione ovvero l’inagibilità del fabbricato). In tal caso, deve essere indicato il co-
dice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;
3 unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita. In tal caso,
deve essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”;
4 unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da
provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, conclusosi
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
5 unità immobiliare posseduta in comproprietà e data in locazione soltanto da uno o più com-
proprietari, ciascuno per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari lo-
cato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota
del canone annuo di locazione spettante al dichiarante;
6 unità immobiliare situata in comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti
con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa e lo-
cata a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti con reddito an-
nuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano nel proprio
nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handi-
cap con invalidità superiore al 66 per cento, ovvero conduttori che abbiano nel proprio nu-
cleo familiare figli fiscalmente a carico) per la quale è intervenuta la sospensione della pro-
cedura esecutiva di sfratto di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9 prorogata dall’art. 2,
comma 12-sexies, del Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modifica-
zioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
La colonna 7 (Continuazione) va barrata per indicare che si tratta del fabbricato del rigo pre-
cedente.
Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella colonna 8 va
indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:
1) se la società o l’associazione è l’unica proprietaria per tutto l’anno, va riportato:
a) l’importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (co-
dice 9, 11 e 13 nel campo “Utilizzo” di col. 2). Va, inoltre, riportato l’importo di co-
lonna 1 se è stato indicato il codice 16 nel campo “Utilizzo” di col. 2;
53
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
b) l’importo di colonna 1, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione
(codice 2, nel campo ”Utilizzo” di col. 2);
c) il maggiore tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 5, se il fabbricato è locato in
assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3, nel campo “Utilizzo”
di col. 2). Se nella casella “Casi particolari” di colonna 6 è stato indicato il codice “6”
(agevolazione per la sospensione della procedura esecutiva di sfratto), la colonna 8 non
deve essere compilata, essendo il reddito del fabbricato pari a zero;
d) l’importo di colonna 5, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del
canone (codice 4 nel campo “Utilizzo” di col. 2). Se nella casella “Casi particolari” di
colonna 6 è stato indicato il codice “6” (agevolazione per la sospensione della proce-
dura esecutiva di sfratto), la colonna 8 non deve essere compilata, essendo il reddito del
fabbricato pari a zero. Se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 4 (canoni
di locazione non percepiti per morosità) e in colonna 5 (canone di locazione) non è sta-
to indicato alcun importo, indicare l’importo della rendita catastale (col. 1);
e) il maggiore tra l’importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Cano-
ne di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato è situato in un comune ad al-
ta densità abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale” (codice 8, nel campo
“Utilizzo” colonna 2), ovvero se l’immobile, sito nella regione Abruzzo, è concesso in lo-
cazione a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano
state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 in colonna 2 “Utilizzo”).
Esempio:con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di
locazione annuo di euro 18.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300
(colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 10.710 ottenuto applican-
do l’ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300. Ipotizzando
invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di loca-
zione annuo di euro 4.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colon-
na 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 2.660, ottenuto applicando l’ulte-
riore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800.
Se nella casella “Casi particolari” di colonna 6 è stato indicato il codice “6” (agevola-
zione per la sospensione della procedura esecutiva di sfratto), la colonna 8 non deve es-
sere compilata, essendo il reddito del fabbricato pari a zero;
f) l’importo di colonna 1 (rendita catastale), ridotto del 30 per cento, se l’immobile è si-
tuato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori
colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (co-
dice 15 in colonna 2 “Utilizzo”).
2) Se la società o l’associazione non è l’unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l’in-
tero anno, va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest’ultima, eventualmente
maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, l’importo di co-
lonna 5 deve essere rapportato soltanto alla percentuale di possesso.
Si precisa che se nella casella “Casi particolari” di colonna 6 è stato indicato il codice
“5” (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso), il canone di loca-
zione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso
il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la quota di spettanza del dichiarante.
Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, nella colonna 8, va in-
dicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:
(cid:129) se in nessuno dei righi è stato indicato il canone di locazione (colonna 5) ovvero se è stato
indicato il codice 16 nel campo “Utilizzo” di colonna 2, va compilata la colonna 8 di cia-
scun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un so-
lo rigo. Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo “Utilizzo” (colonna
2) ed il codice 1 nel campo “Casi particolari” (colonna 6), nella corrispondente colonna 8
del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;
(cid:129) se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione in presenza di un codice diver-
so da 16 nel campo “Utilizzo”di colonna 2, è opportuno consultare le modalità descritte in
Appendice alla voce “Canone di locazione - Casi particolari”.
Nella colonna 9 va indicato il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare;
il codice è rilevabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comu-
nale”, disponibile all’indirizzo internet www.agenziaentrate.gov.it. Se i dati del fabbricato so-
no indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo.
54
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nella colonna 10va indicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) complessivamen-
te dovuta, in acconto e a saldo, per l’anno 2011, riferita all’unità immobiliare indicata nel rigo.
Nella colonna deve essere indicata l’imposta dovuta anche se la stessa non è stata versata o
è stata versata in misura inferiore.
Nel caso in cui l’immobile sia posseduto per una parte dell’anno e/o in comproprietà, va in-
dicato l’importo dell’ICI dovuta in relazione al periodo e/o alla percentuale di possesso.
La colonna deve essere sempre compilata, ad eccezione dei casi di esonero dal pagamento
di detta imposta ovvero in caso di immobili condominiali, qualora l’ICI sia stata versata dal-
l’amministratore di condominio.
Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l’importo dell’ICI dovuta deve essere riporta-
to solo sul primo rigo.
Nel rigo RB35 va indicato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nella colonna 8 dei righi
da RB1 a RB34, da riportare nel rigo RN6, colonna 1, del quadro RN.
Se è stato compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indi-
cato nel rigo RB35 del Mod. N. 1.
10.3 È necessario compilare la presente sezione per usufruire della riduzione del 30 per cento del
Dati necessari reddito prevista nei seguenti casi:
per usufruire – fabbricato situato in un comune ad alta densità abitativa e locato ad un canone “conven-
delle agevolazioni zionale” (codice 8 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB34);
– immobile, sito nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile in Abruzzo, concesso in locazione o
previste
in comodato in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate
per i contratti
inagibili (codice 14 e 15 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB34).
di locazione e
comodato A tal fine, i righi da RB36 a RB50 devono essere compilati nel modo seguente:
(cid:129) in colonna 1 va indicato il numero di rigo della sezione I nel quale sono stati riportati i dati
dell’unità immobiliare locata (o concessa in comodato nel caso di utilizzo “15”);
(cid:129) in colonna 2, se sono stati compilati più moduli, indicare il numero del modulo sul quale sono sta-
ti riportati i dati dell’unità immobiliare locata (o concessa in comodato nel caso di utilizzo “15”);
(cid:129) nelle colonne da 3 a 6 vanno riportati gli estremi di registrazione del contratto di locazione
(o comodato nel caso di utilizzo “15”). I dati possono essere ricavati:
– dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l’Ufficio;
– dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite ‘Locazioni
web’ o ‘Contratti online’.
In particolare:
(cid:129) in colonna 3 va indicata la data di registrazione del contratto;
(cid:129) in colonna 4 va indicato il codice relativo alla modalità di registrazione (3, 3A, 3B, 3T).
(cid:129) in colonna 5 va indicato il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto;
(cid:129) in colonna 6 va indicato il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso
il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono re-
peribili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nell’apposita tabella presente nella sezione relati-
va ai contratti di locazione.
(cid:129) in colonna 7 vabarrata la casella nel caso di contratto di locazione di durata non superio-
re a trenta giornicomplessivi nell’anno che non è stato registrato in quanto per tale tipologia
di contratto è previsto l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso. Se è barrata la casella non
vanno compilate le colonne 3, 4, 5 e 6 relative agli estremi di registrazione del contratto.
(cid:129) in colonna 8 va indicato l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immo-
bile in questione. La colonna va compilata solo per fruire della riduzione del 30 per cento
del reddito prevista nel caso di contratti a canone concordato (codici 8, 14 e 15 nella co-
lonna “Utilizzo” della sezione I).
R11 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE
IN SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE
11.1 Il presentequadro deve essere compilato dalle società semplici o associazioni fra artisti e profes-
Generalità sionisti, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale
dell’attività e che partecipano in qualità di soci a società di persone ed equiparate residenti.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del TUIR, le quote di partecipazione agli utili sono quelle ri-
sultanti dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pub-
blico o scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta. Se le quo-
te non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se
55
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguen-
za, ciascuno dei soci, se società semplice o associazione fra artisti e professionisti, deve di-
chiarare nel presente quadro la quota del reddito (o della perdita) della società di persone, ri-
sultante dalla dichiarazione di questa, che gli é proporzionalmente imputabile. Le perdite del-
le società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale sono im-
putate, per l’intero, ai soli soci accomandatari.
Nel caso di crediti d’imposta dichiarati dalle società di cui all’art. 5 del TUIR nel quadro RU
del proprio modello UNICO SP e attribuiti ai soci, i suddetti crediti non vanno indicati nel pre-
sente quadro. L’indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU.
11.2 In questa sezione devono essere indicati, in:
Sezione I (cid:129) colonna 1, il codice fiscale della società o associazione partecipata;
(cid:129) colonna 2, uno dei seguenti codici:
“1” se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità
ordinaria;
“2” se trattasi di associazione fra artisti e professionisti;
“3” se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità
semplificata;
“4” se trattasi di società semplice;
“5” nel caso in cui la società partecipata, esercente attività d’impresa in contabilità ordi-
naria, abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di ri-
scatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una
somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio;
“6” nel caso in cui la società partecipata, esercente attività d’impresa in contabilità sem-
plificata, abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di
riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale,
una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio;
“7” nel caso in cui l’associazione partecipata abbia attribuito alla società dichiarante, in
sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di li-
quidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto
della quota di patrimonio;
“8” nel caso in cui la società semplice partecipata abbia attribuito alla società dichiaran-
te, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante
o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’ac-
quisto della quota di patrimonio.
Nel caso in cui una società semplice o associazione fra artisti e professionisti attribuisca alla
società dichiarante una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa a sua volta imputata
da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero
in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente,
occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità or-
dinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata, il codice 2 e il codice 4 per altro ti-
po di reddito attribuito alla società dichiarante; occorre indicare separatamente le quote in ra-
gione del relativo codice (1, 2, 3, 4 oppure in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale 5,6,7,8);
(cid:129) colonna 3, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in per-
centuale. Nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato uno dei codici da “5” a “8” la
presente colonna non deve essere compilata;
(cid:129) colonna 4, la quota del reddito (o della perdita, preceduta dal segno “–”) della società par-
tecipata imputata al dichiarante. La casella di colonna 5 va barrata nel caso in cui la per-
dita può essere computata in diminuzione dai relativi redditi dei periodi d’imposta successi-
vi senza alcun limite di tempo;
(cid:129) colonna 6, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società conside-
rate non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successi-
ve modifiche, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Si ricorda che detto
reddito “minimo” non può essere compensato con perdite d’impresa;
(cid:129) colonna 7, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società partecipata, imputata alla
società o associazione dichiarante;
(cid:129) colonna 8, la quota dei crediti d’imposta spettante alla società o associazione dichiarante,
esclusi quelli da riportare nel quadro RU.
Qualora in colonna 2 siano stati indicati i codici “5”, “6”, “7” e “8”, in colonna 4 va indicato l’im-
porto, eccedente la quota di patrimonio di spettanza della società o associazione dichiarante, at-
tribuito nelle ipotesi di cui all’art. 20-bis del TUIR e le colonne 3, 5, 6, 7 e 8 non vanno compilate.
56
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel caso in cui non siano sufficienti i righi del quadro per dichiarare i redditi di partecipazio-
ne va compilato uno o più quadri aggiuntivi ricordando di numerare progressivamente la ca-
sella “Mod. N.” posta in alto a destra.
11.3 Nel casodi compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.
Sezione II Nel rigo RH7, colonna 2, va indicata la somma delle quote di reddito (importi positivi di co-
lonna 4 dei righi da RH1 a RH6), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti
attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codici 1 e 3) e delle quote
attribuite nelle ipotesi di cui all’art. 20-bis del TUIR (con codice 5 e 6 in colonna 2). In colon-
na 1 va indicata la somma delle quote di reddito “minimo” (importi di colonna 6 dei righi da
RH1 a RH6), derivanti dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d’impresa
in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codici 1 e 3).
Nel rigo RH8, va indicata la somma delle quote di perdita (importi negativi di colonna 4 dei
righi da RH1 a RH6), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d’im-
presa in regime di contabilità ordinaria (codice 1). L’importo non va preceduto dal segno “–“.
Nel rigo RH9, colonna 2, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RH7, colonna 2, e l’im-
porto di rigo RH8. Se il risultato è negativo, in tale rigo va indicato zero e l’importo delle per-
dite, al netto delle perdite di periodo indicate nel rigo RD15 colonna 1 del quadro RD, va ri-
portato nel rigo RN14, colonna 2, (evidenziandole anche in colonna 3 qualora illimitatamen-
te riportabili), del quadro RN, non preceduto dal segno meno. Nel caso in cui sia stata com-
pilata la colonna 1 del rigo RH7, l’importo da indicare nella presente colonna 2 non può es-
sere inferiore al “reddito minimo” indicato nella colonna 1 del rigo RH7 e in colonna 1, va in-
dicato l’ammontare delle perdite di partecipazione in società esercenti attività d’impresa in con-
tabilità ordinaria, non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società
non operative di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 in base alla quale le perdite possono essere computate in diminuzione solo per
la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30. Ta-
le ammontare si determina sottraendo dall’importo di rigo RH8 la differenza tra l’importo di ri-
go RH7, colonna 2 e quello di rigo RH9, colonna 2. L’ammontare delle perdite non compen-
sate in contabilità ordinaria, al netto dell’importo delle perdite di periodo indicate nel quadro
RD, rigo RD15 colonna 1, va riportato nel rigo RN14, colonna 2, evidenziandole anche nel-
la colonna 3 del predetto rigo qualora illimitatamente riportabili.
Se l’importo di rigo RH9, col. 2, è di segno positivo, nel rigo RH10 va indicato l’importo del-
le perdite d’impresa derivanti dall’esercizio delle attività di cui al quadro RD, fino a concor-
renza della differenza tra l’importo di rigo RH9, col. 2, e l’importo di rigo RH7 col. 1.
Nel rigo RH11, deve essere indicata la differenza fra rigo RH9 colonna 2 e rigo RH10.
Nel rigo RH12, va indicata, fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RH11 l’ecce-
denza di perdite d’impresa degli esercizi precedenti, eventualmente formatasi in capo alla so-
cietà di capitali prima della trasformazione in società di persone, al netto di quanto eventual-
mente indicato nel rigo RD15. Qualora risulti compilata la colonna 1 del rigo RH7, nel pre-
sente rigo le perdite vanno indicate fino a concorrenza della differenza tra l’importo del rigo
RH11 e l’importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7, in quanto per effetto dell’art. 30, com-
ma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifica-
zioni, le perdite d’impresa possono essere computate in diminuzione solo per la parte di red-
dito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.
Per la compilazione del presente rigo vanno seguite le seguenti indicazioni:
– in colonna 1 va indicato l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da
società soggetta all’IRES in società di persone, computabili in diminuzione dell’importo di ri-
go RH 11 in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
– in colonna 2 va indicato l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da
società soggetta all’IRES in società di persone, computabili in diminuzione dell’importo di ri-
go RH 11 in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
– in colonna 3 la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2. Si precisa che detta somma
non può eccedere la differenza tra l’importo del rigo RH11 e l’importo indicato nella colon-
na 1 del rigo RH7.
L’eccedenza di perdite pregresse va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6 se utilizzabile in mi-
sura piena.
Nel rigo RH13 va indicata la somma delle quote di perdita (importi negativi di colonna 4 dei
righi da RH1 a RH6), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d’im-
presa in regime di contabilità semplificata (codice 3). L’importo non va preceduto dal segno “–“.
Nel rigo RH14, colonna 2, va indicato l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo
RS45, colonna 7, fino a concorrenza della differenza, se positiva, tra l’importo di rigo RH11
57
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
e la somma degli importi indicati nei righi RH12, colonna 3, e RH13. Si precisa che detto
ammontare non può essere utilizzato per abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1
del rigo RH7;
In colonna 3 va indicata la differenza tra l’importo di rigo RH11 e la somma degli importi in-
dicati nei righi RH12, colonna 3, e RH13, al netto dell’importo indicato in colonna 2 del pre-
sente rigo. In caso di importo negativo riportare con il segno meno.
In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all’eventuale importo indicato nella co-
lonna 1 del rigo RH7.
L’importo evidenziato nella presente colonna va riportato nel quadro RN, rigo RN8, colonna 1.
Nella colonna 1, del rigo RH14 va indicato l’ammontare delle perdite di partecipazione in so-
cietà esercenti attività d’impresa in contabilità semplificata, non compensate per effetto del-
l’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 comma 3, lett. c),
ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, determinato dalla differenza tra la
somma degli importi indicati nei righi RH12, colonna 3 e RH13 e la differenza tra gli importi
di rigo RH11 e il rigo RH14, colonna 3. Tale perdita va riportata nel rigo RN14, colonna 1,
del quadro RN.
Nel rigo RH15, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dal-
la partecipazione tra artisti e professionisti (codice 2 e 7 dei righi da RH1 a RH6). Tale som-
ma va riportata nella colonna 1 bis del rigo RN8.
Nel rigo RH16, va indicato il reddito (importi positivi di colonna 4) derivante dalla partecipa-
zione in società semplici (codice 4 e 8, dei righi da RH1 a RH6). Tale somma va riportata nel-
la colonna 1ter del rigo RN8.
Nei righi RH17 e RH18, vanno indicati, rispettivamente, i totali degli importi delle colonne 7
e 8 dei righi da RH1 a RH6. Tali importi vanno riportati nelle colonne 2 e 4 (ovvero 2bis e
4bis, ovvero 2ter e 4ter) del rigo RN8 del quadro RN.
R12 - QUADRO RL - ALTRI REDDITI
12.1 Il quadro RL deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale e dei redditi di-
Generalità versi da parte delle società semplici e dalle associazioni fra artisti e professionisti.
Questo quadro è composto da due sezioni: la prima, riservata ai redditi di capitale la cui di-
sciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR e la seconda, riservata a taluni redditi diversi
la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo VII, del TUIR.
12.2 LaSezioneI deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il
Sezione I reddito del dichiarante, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti
Redditi di capitale all’Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri red-
diti di capitale, percepiti nel 2011, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto
a percepirli.
Si precisa che solo i soggetti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero par-
tecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privile-
giata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella di-
chiarazione i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili
da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti
intermediari.
Vanno indicati in questo quadro i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti per i
quali in Italia non si applica la ritenuta a titolo d’imposta ovvero l’imposta sostitutiva. Si ricorda
che i redditi dei capitali di fonte estera nei cui confronti in Italia si applicherebbe la ritenuta a
titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva vanno dichiarati nel quadro RM (vedere in Appendice la
voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”).
Nel rigo RL1, devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti
dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede le-
gale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività. Sono assimilati alle azioni i titoli par-
tecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti
caratteristiche:
– la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappre-
sentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società ap-
partenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono
stati emessi);
– tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente se-
condo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.
58
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcu-
ne convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di re-
cesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed
enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o
quote annullate.
Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli
derivanti da contratti di associazione in partecipazione o dai contratti di cointeressenza il cui
apporto sia costituito esclusivamente da capitale o da capitale e da opere e servizi.
In particolare, indicare:
(cid:129)nella colonna 1:
– il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in
Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili
prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o
domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato;
– il codice 3, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per
i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpel-
lo proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del TUIR, formatisi con utili prodotti fino al-
l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– il codice 4, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in
Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili
prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
– il codice 5, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma
per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di inter-
pello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del TUIR, formatisi con utili prodotti a par-
tire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
(cid:129) nella colonna 2:
– il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno
2011, desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 30, 32 e 34 qualora sia stato
indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3;
– il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno
2011desumibili dalla certificazione ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella
colonna 1 il codice 4 o 5;
– il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’an-
no 2011da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale pri-
vilegiato (cosiddetta Black list), come risulta dalla relativa certificazione ai punti 28, 30,
32 e 34 , qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2.
ATTENZIONEL’elenco dei Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM 21
novembre 2001 (cosiddetta Black list) è desumibile in Appendice dalla voce “Paesi e territori
aventi un regime fiscale privilegiato”.
Si precisa, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti
utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a co-
lonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati. Se sono
stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà com-
pilare distinti moduli.
Nel rigo RL2, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2011, al lordo delle
eventuali ritenute a titolo di acconto.
In particolare, indicare:
(cid:129) nella colonna 1:
– il codice 1, in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da
altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita al-
la scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo,
si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze
e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultino stabilite per iscrit-
to, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta.
Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere cal-
colati al saggio legale;
– il codice 2, in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di
un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art.
1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per
testamento (art. 1869 c.c.);
59
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
– il codice 3, in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fi-
deiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
– il codice 4, in caso di proventi derivanti da organismi d’investimento collettivo in valo-
ri mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, di-
versi da quelli assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti,
situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi
ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list). In attesa dell’emanazione del sud-
detto decreto si deve fare riferimento alla lista dei Paesi di cui al decreto ministeriale
4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
– il codice 5, in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da
quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall’impiego di ca-
pitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del
capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e ne-
gativi in dipendenza di un evento incerto che devono essere dichiarati nel quadro RT, non-
ché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che con-
corrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal
mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.
Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di paga-
mento relativi a redditi di capitale;
– il codice 6, in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per
effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assi-
curativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
– il codice 7, in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e coin-
teressenza di cui all’art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall’associante in base alle nor-
me del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di
cui al D.Lgs. 344/03;
– il codice 8, in caso di redditi imputati da trust trasparente o misto di cui la società risulta
beneficiaria.
Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla
scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei con-
tratti o dei titoli è superiore a 5 anni non devono essere dichiarati in questo quadro, ma
nel quadro RM;
– il codice 9in caso di redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari imputati per
trasparenza ai partecipanti ai sensi dell’art. 32, comma 3-bis, del decreto legge 31 mag-
gio n. 78, come modificato dall’art. 8 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che
possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del
fondo alla data del 31 dicembre 2011 o, se inferiore, al termine del periodo di gestione
del fondo. Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipa-
zioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona nonché delle partecipazioni imputate ai familiari indi-
cati nell’art. 5, comma 5, del TUIR. I redditi conseguiti dal fondo sono imputati al parteci-
pante in proporzione alla quota di partecipazione al fondo da questi detenuta e concor-
rono alla formazione del suo reddito complessivo, ancorché non percepiti. Detti redditi so-
no determinati escludendo dal risultato della gestione conseguito dal fondo i proventi e gli
oneri da valutazione. L’eventuale risultato negativo è irrilevante e, in tal caso, nella colon-
na 2, deve essere indicato “zero”.
(cid:129) nella colonna 2 l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
(cid:129) nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.
Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà com-
pilare distinti moduli.
Nel rigo RL3, va indicata, nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi RL1
e RL2; l’importo indicato in colonna 2, deve essere riportato nel rigo RN9, colonna 1, del qua-
dro RN, l’importo indicato in colonna 3, deve essere riportato nel rigo RN9, colonna 2, del
quadro RN.
12.3 La seconda sezione deve essere utilizzata per dichiarare i redditi diversi. Nell’esposizione dei
Sezione II singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli in-
Redditi diversi teressi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente
le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno
calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2011; nel
caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o
rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d’imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, ri-
mandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.
60
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RL4, colonna 1, indicare i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei
terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese
a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di “Lottizzazione”
vedere in Appendice la relativa voce.
Nel rigoRL5,colonna 1, indicare i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di be-
ni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclu-
sione di quelli acquisiti per successione, previsti dall’art. 67, comma 1 lett. b) del TUIR. In ca-
so di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione ai fini della individuazione
del periodo di cinque anni occorre fare riferimento alla data di acquisto o costruzione degli im-
mobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusva-
lenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta
sostitutiva prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si precisa che le plusvalenze rea-
lizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria se-
condo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella
sezione I del quadro RM.
Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi RL4, colonna 2, e RL5, colonna 2, si preci-
sa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d’imposta, le
spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, an-
che se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiara-
zione degli altri importi nei periodi d’imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a ren-
derli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio delle citate
operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno an-
teriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a tito-
lo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che
danno luogo a plusvalenza.
Si precisa che, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, all’art. 68,
comma 1 del TUIR per gli immobili di cui alla lett. b) dell’art. 67 del TUIR acquisiti per dona-
zione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Nel rigo RL6, indicare l’intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili ca-
tastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o com-
misurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi
redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.
Nel rigo RL7, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero, riportando l’am-
montare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2011 o, in caso di
difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di
quello italiano.
Se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest’ultimo non deve
essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d’estimo o in
base a criteri similari, indicare l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato
estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d’imposta
per le imposte pagate all’estero secondo i criteri stabiliti dall’art. 165 del TUIR.
Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta
sui redditi nel Paese estero, indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto
del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale redditoè soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare l’ammontare dichiarato in det-
to Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d’imposta per le impo-
ste pagate all’estero.
Nel rigo RL8, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione
di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e
altri beni mobili.
Nel rigo RL9, indicare i redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai sensi dell’art. 71,
comma 2-bis), del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi de-
rivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse eccedenti i limiti di cui al
comma 2, lettera c), dell’articolo 32 del TUIR.
Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere deter-
minati in misura pari al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25
per cento (per le attività di servizi) dei corrispettivi.
Nella colonna 1, indicare l’importo complessivo dei corrispettivi percepiti; nella colonna 2 in-
dicare l’importo delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1.
In presenza di entrambe le tipologie di reddito indicare nelle rispettive colonne l’ammontare
complessivo dei corrispettivi percepiti e delle deduzioni forfetarie spettanti.
61
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RL10, vanno indicati gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi
precedenti.
Nel rigo RL11, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL4 a rigo RL10.
Nel rigo RL12, indicare l’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare lordo dei redditi
(rigo RL11 colonna 1) e il totale dei costi e oneri (rigo RL11, colonna 2) che deve essere ri-
portato nel rigo RN9, colonna 1, del quadro RN.
R13 - QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO
DI ANIMALI E REDDITO DERIVANTE
DA PRODUZIONE DI VEGETALI
E DA ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE
13.1 Il presentequadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione
Generalità delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito deri-
vante dall’attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali ec-
cedenti il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia de-
terminato ai sensi del comma 5 dell’art. 56 (sez. I) del TUIR e/o del comma 1 dell’art. 56-bis (sez.
II) del TUIR. La sezione III va utilizzata per la dichiarazione del reddito derivante dalle altre attività
agricole ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 56-bis del TUIR, nonché quelli delle società semplici
che esercitano anche attività di agriturismo di cui alla legge n. 96 del 2006 determinando il red-
dito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.
Si rammenta che sono redditi d’impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’eserci-
zio delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, ove prodotti da società in nome collettivo
e in accomandita semplice.
Va, infine, precisato che i sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui
alle seguenti sezioni non sono esclusivi: la società ha facoltà di non avvalersi delle disposizio-
ni di cui alle sezioni del presente quadro. In tal caso, l’opzione o la revoca per la determina-
zione del reddito relativo alle predette attività va esercitata in sede di dichiarazione, determi-
nando il reddito nel quadro RF o RG.
Nel rigo RD1 va indicato il codice di attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella di
classificazione delle attività economiche ATECO 2007. La predetta tabella è consultabile pres-
so gli uffici dell’Agenzia delle entrate ed è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle entra-
te, www.agenziaentrate.gov.it.
13.2 Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lett. b) del
Sezione I comma 2 dell’art. 32 del TUIR, concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare deter-
Allevamento minato attribuendo a ciascun capo eccedente un reddito pari al valore medio del reddito agra-
rio moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle di-
di animali
verse specie allevate.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del Ministero del-
l’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, in corso di approvazione.
Al riguardo è stabilito:
– il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
– il coefficiente moltiplicatore di cui al comma 5 dell’art. 56 del TUIR, ai fini della determina-
zione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.
Il computo del numero di animali allevabili nell’ambito dell’attività agraria e il valore medio di
reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base
delle tabelle allegate al predetto decreto. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia
del numero dei capi allevabili entro il limite dell’art. 32 del TUIR, sia dell’imponibile da attri-
buire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:
– la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
– la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
– i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi del richiamato comma 5 si rende applica-
bile alle imprese di allevamento, esercitate da società semplici, purché in possesso dei seguenti
requisiti:
– che l’impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a
titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale o condotti in affitto;
– che l’allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.
62
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni de-
ve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare og-
getto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.
Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto
il riportato schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo nor-
malizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all’unità di misura.
In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:
– nella Sezione 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l’applicazione dei coeffi-
cienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI
fascia (totale A). Ai sensi dell’art. 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fi-
ni della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
– nella Sezione 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l’applicazione dei
coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all’unità di mi-
sura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore
deve essere riportato nel rigo RD2 del presente quadro.
Nel rigo RD2, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal to-
tale B della Sezione 2 del predetto schema di calcolo.
SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL’UNITA’ DI MISURA
Sez.1 Ripartizione del reddito Reddito Agrario (**) Coefficiente di Reddito agrario
Determinazione agrario per fasce di qualità normalizzazione normalizzato
del reddito agrario
normalizzato alla 1 2
fascia base (*) I x 56,389
II x 32,222
III x 37,593
IV x 13,426
V x 11,934
(*) IRedditi della Sezione 1
non vanno arrotondati.
(**)Vanno riportati in questa VI x 1,00
colonna i redditi agrari dei
terreni sui quali viene eser-
citato l’allevamento. Totale A reddito agrario normalizzato
S D e e z te .2 rminazione Specie animale c N a u p m i e a r l o le v d a e t i i d C i o n e o ff r i m ci a e l n iz te . cap N i u n m o e rm ro a l d iz e z i ati
del numero di animali Bovini e bufalini da riproduzione 1 1.750,000 2 3 4
normalizzato alla
specie base. Vitelloni 1.050,000 Starne, pernici e coturnici 3,000
Manze 600,000 Piccioni e quaglie da riproduzione 9,500
Vitello 250,000 Piccioni, quaglie e altri volatili 1,000
Suini da riproduzione 700,000 Conigli e porcellini d’India da riprod. 21,500
Suinetti 20,000 Conigli e porcellini d’India 3,375
Suini leggeri da macello 200,000 Lepri, visoni, nutrie e cincillà 25,000
Suini pesanti da macello 300,000 Volpi 115,000
Polli e fagiani da riproduzione 29,500 Ovini e caprini da riproduzione 230,000
Galline ovaiole 18,500 Agnelloni e caprini da carne 36,500
Polli da allevamento e fagiani 3,500 Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***) 320,000
Polli da carne 2,375 Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***) 200,000
Galletti e polli da carne leggeri 1,000 Cinghiali e cervi 250,000
Tacchini da riproduzione 48,000 Daini, caprioli e mufloni 125,000
Tacchini da carne leggeri 8,500 Equini da riproduzione 1.300,000
Tacchini da carne pesanti 20,000 Puledri 500,000
Anatre e oche da riproduzione 32,000 Alveari (famiglia) (***) 200,000
Anatre, oche, capponi 10,000 Lumache consumo q.li (***) 200,000
Faraona da riproduzione 14,500 Struzzi da riproduzione 175,000
(***) Per le specie pesci, cro- Faraona 3,000 Struzzi da carne 125,000
stacei, molluschi e luma- Starne, pernici e coturnici da rip. 9,500 Cani 240,000
che l’unità di allevamento
è riferita al quintale, per Totale B numero dei capi normalizzati
gli alveari alla famiglia. Totale parziale (riportare a col. 4) (riportare al rigo RD2)
Nel rigo RD3, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del
reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sezione 1, dello sche-
ma di calcolo), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato
costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall’art. 32 del TUIR.
63
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RD4, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra
il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD2, e quello dei ca-
pi allevabili di cui al rigo RD3.
Nel rigo RD5, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indi-
cato nel rigo RD4 e il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il red-
dito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coeffi-
ciente moltiplicatore pari a 2 previsto dal citato decreto.
13.3 La presente sezionesezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di pro-
Sezione II duzione di vegetali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR,
Produzione di vegetali qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 56-bis del TUIR.
Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente
che concorre a formare il reddito di impresa, nel rigo RD6, colonna 1, va indicata la superfi-
cie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, ripiani, ecc.) e in colonna 2 la su-
perficie del terreno su cui insiste la produzione stessa; quest’ultima, si ricorda, è quella consi-
derata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b) dell’art. 32, com-
ma 2, del TUIR. Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione
(RD6, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6, colonna 2.
Nel rigo RD8 va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produ-
zione, determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo.
Nel rigo RD9 va determinato il reddito derivante dalle attività agricole eccedenti, secondo la
seguente formula:
rigo RD7 x rigo RD8
rigo RD6, colonna 2
13.4 La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle seguenti attività:
Sezione III (cid:129) di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 2006 per la quale il reddito è determinato se-
Attività agricole condo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;
(cid:129) dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializ-
connesse
zazione di prodotti diversi da quelli indicati dall’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenu-
ti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (art.
56-bis, comma 2, del TUIR) (vedere in Appendice la voce “Attività agricole connesse”);
(cid:129) dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile (art. 56-
bis, comma 3, del TUIR).
Nel rigo RD10, va indicato:
– in colonna 1, l’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di agriturismo di cui
alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
– in colonna 2, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registra-
zione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-
bis, comma 2, del TUIR;
– in colonna 3, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registra-
zione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-
bis, comma 3, del TUIR;
– in colonna 4, l’ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento
dell’importo indicato in colonna 1, il 15 per cento dell’importo indicato in colonna 2 ed il
25 per cento dell’importo indicato in colonna 3.
13.5 Nel rigo RD11, va riportata la somma dei righi RD5, RD9 e RD10, colonna 4.
Sezione IV
Determinazione Nel rigo RD12, colonna 1, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per
le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi del-
del reddito
l’articolo 42, comma 2-quater del D.L. n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della
presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi
dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete. In colonna 2,
oltre all’importo evidenziato in colonna 1, va indicato il recupero dell’incentivo fiscale derivante
dall’applicazione dei commi 3 e 3 bis dell’art. 5 del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter),
a seguito di cessione a terzi o destinazione dei beni oggetto dell’investimento a finalità estra-
nee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto e
nel caso di cessione dei beni oggetto dell’investimento a soggetti aventi stabile organizzazio-
64
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
ne in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Deve essere, inoltre, indicato il re-
cupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti
in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.
Nel rigo RD13 va indicato l’importo escluso dal reddito, per effetto di quanto previsto dall’art.
42, comma 2-quater e seguenti, del decreto legge n. 78 del 2010 (cc.dd. Reti di imprese),
di cui al rigo RS23, colonna 2.
Nel rigo RD14, va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente operazione: RD11
+ RD12, col. 2 – RD13. In caso di perdita, l’importo deve essere preceduto dal segno “–“ e,
per la parte eccedente eventuali redditi provenienti dal quadro RH, va riportata direttamente
nel quadro RN, rigo RN5, colonna 1.
Nel rigo RD15, colonna 1, se RD14 è positivo, va indicato l’importo delle perdite (non pre-
ceduto dal segno “–) derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti
attività d’impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH, comprese le eventuali perdite indica-
te nella colonna 1 del rigo RH9), fino a concorrenza del rigo RD14. L’eventuale eccedenza di
queste ultime perdite va riportata nel rigo RN14, colonna 2 (evidenziandola anche in colonna
3 se si tratta di perdite compensabili senza limiti di tempo). Qualora dette perdite siano infe-
riori a detto importo, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l’im-
porto delle perdite pregresse (non preceduto dal segno “–”) formatesi in capo alla società di
capitali prima della trasformazione in società di persone e non dedotte nel quadro RH, . A tal
fine, va indicato:
– in colonna 2 l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società
soggetta all’IRES in società di persone, computabili in misura limitata (art. 84, comma 1,
del TUIR);
– in colonna 3 l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società sog-
getta all’IRES in società di persone, computabili in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
– in colonna 4 la somma delle perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3; detta somma non può ec-
cedere il reddito di cui al rigo RD14.
L’eccedenza di perdite pregresse va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6 se utilizzabile in mi-
sura piena.
Nel rigo RD16, colonna 1, va indicato l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45,
colonna 7, fino a concorrenza della differenza tra RD14 e RD15, colonna 4.
In colonna 2va riportato l’importo risultante dall’operazione RD14 – RD15, colonna 4 – RD16,
colonna 1. Detto importo va riportato nel rigo RN5, colonna 1, del quadro RN.
R14 - QUADRO RJ - DETERMINAZIONE DELLA
BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE
MARITTIME
14.1 La Tonnage tax è il regime opzionale per la determinazione del reddito imponibile derivante
Tonnage tax dall’utilizzo delle navi iscritte al Registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nonché
delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello comples-
sivamente utilizzato.
Per effetto della novità introdotta dall’art. 2, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, l’opzione per l’accesso al regime, originariamente riservata ai soggetti di cui all’art. 73,
comma 1, lett. a), del TUIR e ai soggetti di cui alla lett. d) del medesimo articolo con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, è stata estesa anche alle società in nome collettivo ed
alle società in accomandita semplice.
Dette navi, aventi un tonnellaggio superiore alle cento tonnellate di stazza netta devono esse-
re destinate all’attività di:
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, traspor-
to e posa in opera di impianti offshore ed assistenza marittima in alto mare.
Sono incluse nell’imponibile anche i proventi derivanti dalle attività accessorie direttamente con-
nesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate, tassativamente indicate dall’art. 6,
comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, se svolte dal medesimo soggetto che eser-
cita le attività marittime principali mentre sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi deri-
vanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e servizi che non sono consumati a bordo,
65
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
dai giochi d’azzardo, dalle scommesse e dai casinò, ferma restando l’applicazione dell’age-
volazione di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
In base a quanto disposto dall’art. 155, comma 1, terzo periodo, del TUIR, l’opzione per la
Tonnage tax deve essere esercitata con riferimento a tutte le navi aventi i requisiti di cui sopra,
gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllan-
te e le controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Nel rigo RJ1, deve essere indicato il codice fiscale della società che ha trasmesso all’Agenzia
delle entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione. Si ricorda che, nell’ipotesi di cui al-
l’art. 3, comma 2, del D.M. 23 giugno 2005, tale adempimento deve essere perfezionato
dalla società controllante. Nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 1, del suddetto decre-
to, nel presente rigo va indicato il codice fiscale del soggetto controllante subentrato.
Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate del
21 dicembre 2007, n. 72.
14.2 Per i soggettiche hanno esercitato l’opzione, il reddito derivante dalla gestione delle navi è de-
Sezione I terminato dalla somma dei redditi forfetariamente determinati e riferibili a ciascuna nave.
Nei righidaRJ2aRJ7devono essere indicati i dati identificativi di ciascuna nave avente i re-
Determinazione del
quisiti di cui all’art. 155 del TUIR. In particolare:
reddito imponibile (cid:129) in colonna 1, va indicato il nome della nave;
(cid:129) in colonna 2, va indicato il numero di registrazione nel registro internazionale di cui al D.L. 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
(cid:129) in colonna 3, va indicato il codice di avviamento postale (CAP) corrispondente alla sede del
porto di iscrizione della nave;
(cid:129) in colonna 4, va indicato il numero IMO (International Maritime Organization);
(cid:129) in colonna 5, con riferimento a ciascuna nave noleggiata, va indicato il codice dello Stato
estero in cui risulta immatricolata la nave, desumibile dall’elenco dei paesi e territori esteri al-
legato in Appendice.
In caso di noleggio della nave è necessario compilare anche le colonne 12 e 13.
L’articolo 157, comma 3, del TUIR, prevede che la permanenza nel regime di Tonnage tax
venga meno, con effetto dal periodo d’imposta in corso, anche nel caso di mancato rispetto
dell’obbligo di formazione dei cadetti. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.M. 23 giu-
gno 2005, tale obbligo si ritiene assolto qualora la società interessata provveda ad imbar-
care un allievo ufficiale per ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata esercitata l’op-
zione o, in alternativa, provveda, al fine di assicurare tale addestramento, a versare al Fon-
do nazionale marittimi, di cui al D.P.R. 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni
aventi analoghe finalità un importo annuo da determinarsi con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti.
Si precisa che in relazione a ciascuna unità navale agevolata, all’obbligo di formazione e/o
versamento al fondo provvede il noleggiante o, in alternativa, il noleggiatore. Qualora il no-
leggiatore italiano utilizza una nave con bandiera estera, l’obbligo di formazione/versamen-
to al Fondo dovrà essere adempiuto dal predetto noleggiatore.
A tal fine, va indicato:
(cid:129) in colonna 8, il numero dei cadetti imbarcati sulla nave;
(cid:129) in colonna 9, il numero di giorni di imbarco. Con riferimento ai giorni in cui risulta imbarcato
più di un cadetto, si precisa che ai fini del computo del numero dei giorni rileva esclusiva-
mente la posizione di un solo cadetto;
(cid:129) in colonna 10, il codice fiscale del predetto Fondo nazionale marittimi ovvero dell’istituzio-
ne avente analoghe finalità.
In colonna 11, va indicato l’importo annuo determinato secondo le disposizioni del citato de-
creto emanando;
In colonna 12, va indicato uno dei seguenti codici:
1 – nel caso in cui la nave sia data a noleggio;
2 – nel caso in cui la nave sia presa a noleggio.
Si precisa che il noleggiatore può determinare in modo forfetario il reddito solo fino a quando
il tonnellaggio netto della flotta noleggiata non eccede il 50 per cento del tonnellaggio netto
complessivamente utilizzato nel presente periodo d’imposta.
In colonna 13, deve essere indicato il codice fiscale:
– del soggetto cui è stata noleggiata la nave, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 1;
– del soggetto noleggiante, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 2.
Nelle colonne 14 e15, vanno indicati rispettivamente, in termini di tonnellaggio, per ogni na-
ve gestita che usufruisce del regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile, la staz-
za lorda e la stazza netta.
66
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
In colonna 16, va indicato il reddito giornaliero di ciascuna nave, determinato applicando i
seguenti coefficienti previsti dall’art. 156 del TUIR per scaglioni di tonnellaggio netto:
1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.
In colonna 17, va indicato il numero di giorni di operatività, riferito ad ogni singola nave.
I giorni di operatività si determinano sottraendo dal numero dei giorni dell’esercizio i giorni di
mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straor-
dinaria, ammodernamento e trasformazione della nave, nonché i giorni in cui la nave è in di-
sarmo temporaneo e quelli in cui è locata a scafo nudo.
Il reddito riferibile alla nave è costituito dal prodotto tra il reddito giornaliero ed i giorni di ope-
ratività della nave e va riportato in colonna 18.
In colonna 19, va indicato il codice relativo all’operazione straordinaria che, ai sensi dell’art.
11 del decreto ministeriale 23 giugno 2005, non comporta la perdita di efficacia dell’opzio-
ne ed, in particolare:
1 – in caso di fusione;
2 – in caso di scissione;
3 – in caso di conferimento d’azienda.
Con riferimento a queste ultime ipotesi, in colonna 20va indicato il codice fiscale della società
od ente che ha esercitato l’opzione di cui all’art. 155 del TUIR.
Nelrigo RJ8, va indicato il totale degli importi esposti nella colonna 18 dei righi da RJ2 a RJ7.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’elencazione delle navi gestite, devo-
no essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di ri-
portare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato
più di un modulo RJ, sezione I, gli importi del rigo RJ8 devono essere indicati solo sul Mod. n.1.
Il rigo RJ9, va compilato in caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi agevolate già
di proprietà dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello di prima applicazio-
ne del regime. In tale rigo va indicato l’importo risultante dalla differenza tra il corrispettivo con-
seguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo eser-
cizio antecedente a quello di prima applicazione del regime della Tonnage tax.
Nel caso in cui, nel periodo d’imposta precedente quello di prima applicazione del regime for-
fetario al reddito prodotto dalla nave ceduta, si rendeva applicabile l’agevolazione di cui al-
l’art. 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza sopra determi-
nata deve essere riportata nel rigo RJ9 limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.
Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, le regole sopra eviden-
ziate per la compilazione del rigo RJ9 devono essere applicate se tali navi rappresentano al-
meno l’80 per cento del valore dell’azienda, al lordo dei debiti finanziari. Pertanto, qualora la
cessione abbia ad oggetto un complesso aziendale con una o più navi già in proprietà del-
l’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del regime della Ton-
nage tax, all’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 del TUIR va aggiunta la differenza
tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, aumentato dei debiti
finanziari e il costo non ammortizzato delle predette navi dell’ultimo esercizio antecedente a
quello di applicazione del medesimo regime ferma restando, comunque, l’applicazione del-
l’art. 158, comma 2, del TUIR (art. 9 del decreto ministeriale 23 giugno 2005).
In caso di cessione di più navi nel periodo d’imposta, nel presente rigo va riportata la somma
algebrica degli importi risultanti dalle singole cessioni determinate secondo le regole sopra
esposte. In caso di valore negativo, va indicato l’importo preceduto dal segno meno.
Nelrigo RJ10, va indicata la somma delle quote dei componenti positivi di reddito, relativi ad
attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di imposizione si sono realiz-
zati nei periodi d’imposta antecedenti all’esercizio dell’opzione ma che partecipano alla for-
mazione del reddito imponibile nel presente periodo d’imposta, la cui tassazione è stata rin-
viata in conformità alle disposizioni del TUIR che ne hanno consentito o disposto il rinvio. Ad
esempio, deve essere indicata la quota di plusvalenza da cessione di un bene strumentale pos-
seduto da più di tre esercizi, effettuata nel periodo d’imposta precedente e per la quale, nella
relativa dichiarazione dei redditi, è stata operata l’opzione per la rateazione di cui all’art. 86,
comma 4, del TUIR. La somma di detti componenti positivi deve essere portata ad incremento
del reddito determinato in via forfetaria.
Nel rigo RJ11, colonna 1, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per
le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi del-
l’articolo 42, comma 2-quater del D.L. n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della
67
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi
dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete. In colonna 2,
oltre all’importo evidenziato in colonna 1, va indicato il recupero dell’incentivo fiscale derivante
dall’applicazione dei commi 3 e 3 bis dell’art. 5 del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter),
a seguito di cessione a terzi o destinazione dei beni oggetto dell’investimento a finalità estra-
nee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto e
nel caso di cessione dei beni oggetto dell’investimento a soggetti aventi stabile organizzazio-
ne in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Deve essere, inoltre, indicato il re-
cupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti
in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.
Nelrigo RJ12, va indicata la somma delle quote dei componenti negativi di reddito, relativi ad
attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di deduzione si sono realizzati in
periodi d’imposta precedenti all’esercizio dell’opzione ma che partecipano alla formazione del
reddito imponibile nel presente periodo d’imposta, la cui deduzione è stata rinviata in conformità
alle disposizioni del TUIR che ne hanno consentito o disposto il rinvio. La somma di detti compo-
nenti negativi deve essere portata in diminuzione del reddito determinato in via forfetaria.
Nel rigo RJ13, colonna1,va indicato ) l’importo escluso dal reddito, per effetto di quanto pre-
visto dall’art. 42, comma 2-quater e seguenti, del decreto legge n. 78 del 2010 (cc.dd. Reti
di imprese), di cui al rigo RS23, colonna 2.
In colonna 2 va indicato l’importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall’art. 5,
comma 3-ter, del decreto legge n. 78 del 2009 (c.d. bonus capitalizzazione).
In colonna 3 va indicata la somma di colonna 1 e 2.
Nel rigo RJ14 vanno indicate le eventuali perdite formatesi prima della trasformazione da so-
cietà soggetta all’IRES in società di persone, fino a concorrenza della seguente somma alge-
brica, se positiva:
RJ8 + RJ9 + RJ10 + RJ11, col. 2 – RJ12 – RJ13, col. 3
In particolare, va indicato:
– in colonna 1 l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione della somma algebrica di
cui sopra in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
– in colonna 2 l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione della somma algebrica di
cui sopra in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
– in colonna 3 la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2; si precisa che detto importo
non può eccedere la somma algebrica di cui sopra.
L’eccedenza di perdite pregresse, al netto di quelle eventualmente utilizzate nel quadro RF, va
indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6 se utilizzabile in misura piena.
Nel rigo RJ15 va indicato:
– in colonna 1 l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 7, fino a con-
correnza della seguente somma algebrica, se positiva:
RJ8 + RJ9 + RJ10 +RJ11, col. 2 – RJ12 – RJ13, col. 3– RJ14, col. 3;
– in colonna 2 l’importo risultante dall’operazione:
RJ8 + RJ9 + RJ10 +RJ11, col. 2 – RJ12 – RJ13, col. 3– RJ14, col. 3 – RJ15, col. 1.
Se il risultato di quest’ultima operazione è negativo, l’importo da indicare nel rigo RJ15, co-
lonna 2, va preceduto dal segno meno.
Si precisa che il reddito derivante dalle attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario
dovrà essere determinato nel quadro RF. In tal caso l’importo di rigo RJ15, colonna 2, va ri-
portato nel rigo RF9, ovvero, in caso di perdita, nel rigo RF34. In mancanza di dette attività,
invece, tale importo va riportato nel rigo RN1, colonna 1, del quadro RN.
14.3 In presenza di attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario, il reddito complessivamen-
Sezione II te prodotto dalla società deriva dalla somma algebrica tra il reddito derivante dalla gestione del-
le navi forfetariamente determinato ed il reddito o la perdita emergente dal quadro RF.
Determinazione
I soggetti che svolgono anche attività diverse da quelle rilevanti ai fini dell’applicazione della
del pro rata
Tonnage tax devono determinare la quota di reddito riferibile a dette attività secondo le rego-
di deducibilità
le ordinarie, utilizzando il quadro RF.
A questo fine si rammenta che le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nel-
la misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi
da quelli ricompresi nella determinazione forfetaria dell’imponibile.
68
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi
di reddito ricompresi e non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 del
TUIR non sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo
dei ricavi ed altri proventi inclusi nell’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 del TUIR e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
In relazione a quest’ultimo punto, nel rigo RJ16 va indicato l’ammontare dei ricavi risultante dalle
attività incluse nella determinazione forfetaria del reddito in base al regime della Tonnage tax.
Nel rigo RJ17va indicato l’ammontare complessivo dei ricavi risultante dal bilancio d’esercizio.
Nel rigo RJ18 va indicato, in colonna 1, l’importo delle spese e degli altri componenti nega-
tivi che si riferiscono indistintamente a tutte le attività esercitate; in colonna 2, la percentuale
derivante dal rapporto tra l’ammontare di cui al rigo RJ16 e quello di cui al rigo RJ17; in co-
lonna 3, la quota di costi indeducibili, che devono essere riportati tra le altre variazioni in au-
mento di cui al rigo RF29.
14.4 La sezione va compilata per indicare, nel periodo di efficacia dell’opzione ai fini dell’appli-
Sezione III cazione della Tonnage tax, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno
2005, il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell’attivo e del pas-
Valori civili e fiscali sivo. L’obbligo di compilazione sussiste solo in caso di valori divergenti; i valori fiscali si de-
degli elementi terminano sulla base delle disposizioni vigenti in assenza di esercizio dell’opzione.
dell’attivo
e del passivo Ai fini della compilazione dei righi da RJ19 a RJ21, il contribuente deve tenere un apposito
schema ove evidenziare le divergenze tra il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciu-
to degli elementi dell’attivo e del passivo. I dati di detto schema vanno riportati per categorie
omogenee (“Beni ammortizzabili”, “Altri elementi dell’attivo”, “Elementi del passivo”) nei sud-
detti righi.
In colonna 1, va indicato il valore civile degli elementi dell’attivo e del passivo, come risultan-
te alla data di inizio dell’esercizio ed, in colonna 5, il corrispondente valore fiscale iniziale.
Le colonne 2 e3vanno utilizzate per indicare gli incrementi e i decrementi del valore civile de-
gli elementi dell’attivo e del passivo.
In colonna 4, va indicato il valore civile finale degli elementi dell’attivo e del passivo, come ri-
sultante dal bilancio relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, scatu-
rente dalla somma algebrica tra l’importo indicato in colonna 1 (valore iniziale) e le variazio-
ni di cui a colonna 2 (incrementi) e 3 (decrementi).
Le colonne 6 e7 vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale
degli elementi dell’attivo e del passivo, determinato sulla base delle disposizioni vigenti in as-
senza dell’esercizio dell’opzione per il regime della Tonnage tax.
In colonna 8, va indicato il valore fiscale finale degli elementi dell’attivo o del passivo, deri-
vante dalla somma algebrica tra l’importo indicato in colonna 5 (valore iniziale) e le variazio-
ni di cui a colonna 6 (incrementi) e 7 (decrementi).
R15 - QUADRO RT - PLUSVALENZE DI NATURA
FINANZIARIA
Questo quadro è composto da quattro sezioni a seconda delle tipologie dei redditi da di-
chiarare.
Deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di quote di partecipazioni
a fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, partecipazioni non qualificate, partecipazio-
ni qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67 comma
1 lett. da c) bis a c) quinquies.
15.1 Nella presenteSezione vanno indicate le plusvalenze, realizzate in anni precedenti e i cui cor-
Sezione I rispettivi sono stati incassati nel 2011, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di par-
tecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari di cui all’art. 82, com-
Plusvalenze
ma 18-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le quali è dovuta l’imposta sosti-
assoggettate ad
tutiva nella misura del 20 per cento.
imposta sostitutiva Queste plusvalenze non possono essere compensate con l’eventuale eccedenza delle minu-
del 20% (art. 82, svalenze e degli altri oneri rispetto alle plusvalenze e ai proventi soggetti ad imposta sostituti-
comma 18-bis, va con l’aliquota del 12,50 per cento.
D.L. n. 112/2008) Diversamente, le minusvalenze realizzate mediante la cessione delle quote di partecipazione
ai fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari possono essere compensate con le
plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposta sostitutiva con l’a-
liquota del 12,50 per cento di cui alla Sezione II.
69
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
La presente Sezione deve essere compilata anche in caso di opzione per l’applicazione del regi-
me del risparmio amministrato o gestito nei casi in cui l’intermediario, in assenza di dati e notizie
relative all’assoggettamento all’imposta patrimoniale dell’1 per cento del fondo partecipato, abbia
applicato l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze con l’aliquota ordinaria del 12,50 per cento. Ri-
correndo tale ipotesi il contribuente è tenuto a versare la maggiore imposta sostitutiva dovuta.
Nel rigo RT1 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni a titolo oneroso di quote di parte-
cipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari.
Nel rigo RT2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle quote di
partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari.
Nel rigo RT3, colonna 2, indicare l’importo della plusvalenza che si ottiene per differenza fra
l’importo del rigo RT1 e quello del rigo RT2, se positivo. Se il risultato è negativo riportare tale
differenza in colonna 1. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plu-
svalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il
quarto e deve essere riportato nella colonna 4 del rigo RT9. Tali minusvalenze non possono es-
sere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro.
Nel rigo RT4 devono essere riportate le minusvalenze derivanti dalla precedente dichiarazio-
ne, indicate nel rigo RT9, al netto di quelle eventualmente compensate nella seconda Sezione
del quadro RT del Modello UNICO 2011 Società di persone, da portare in compensazione
con le plusvalenze indicate nella presente Sezione.
Nel rigo RT5,colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli
intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1).
Nel rigo RT6, il risultato della seguente operazione: RT3, col. 2 – RT4 – RT5, col. 2.
Nel rigo RT7 indicare l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento del rigo RT6.
Nel rigo RT8, colonna 2, indicare l’imposta sostitutiva dovuta al netto di quella ordinaria even-
tualmente già applicata dall’intermediario (indicata in colonna 1). L’importo da indicare nel ri-
go RT8, colonna 2, deve essere uguale alla seguente operazione: RT7 – RT8, colonna 1.
Nel rigo RT9indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue del-
le minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2008, 2009, 2010
e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella presente Sezione e
nella Sezione II.
15.2 Questasezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equi-
Sezione II parati ai sensi dell’art. 5 del TUIR residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri red-
diti diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),
Plusvalenze
del TUIR, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Ai fini del-
assoggettate ad l’individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai
imposta sostitutiva soggetti non residenti si veda la voce di Appendice “Plusvalenze e redditi diversi di natura fi-
del 12,50% nanziaria dei soggetti non residenti”.
Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente Sezione sono quelli derivanti da:
(cid:129) cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate. Rientra in questa Sezione la ces-
sione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regola-
mentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta
“black list”. Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante la cessione di tito-
li e strumenti finanziari assimilati alle azioni compresi quelli emessi da soggetti non residen-
ti. Devono, inoltre, essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di as-
sociazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell’apporto di capitale
sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabi-
le risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipa-
zioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell’ammon-
tare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei re-
lativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore;
(cid:129) cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (quali ad esempio le obbliga-
zioni e i titoli di Stato), di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti
correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equi-
parato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la gia-
cenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per
almeno sette giorni lavorativi continui;
(cid:129) contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine;
(cid:129) cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di cre-
diti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati me-
diante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in di-
pendenza di eventi incerti.
70
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 del-
l’art. 67, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività fi-
nanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da ter-
zi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67, comma 1-quater del TUIR). Non vanno, in-
vece, esposte nella presente sezione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione
di quote di partecipazione in fondi immobiliari, indicate nel comma 3-bis dell’art. 32 del de-
creto legge n. 78 del 2010, come modificato dall’art. 8 del decreto legge n. 70 del 2011,
in quanto per le stesse si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 68 del TUIR (ve-
di successiva Sezione III-B). Pertanto, le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri,
nonché di azioni estere per le quali non sussistono i requisiti di cui all’art. 44, comma 2, lett.
a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle quali si applicano le dispo-
sizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67, rientrano nell’ambito applicativo delle di-
sposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) delle stesso articolo.
Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istru-
zioni alla Sezione III.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usu-
frutto e della nuda proprietà, vedere in Appendice la voce “Cessione di diritti reali di godi-
mento relativi a partecipazioni”.
Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l’art. 68, comma 6, del
TUIR, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito
(ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acqui-
sto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successio-
ne e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, la tassa sui contratti di bor-
sa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in
mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio
si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le succes-
sioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 si deve
assumere come costo quello sostenuto dal de cuius.
Nel caso di acquisto per donazione la società deve assumere il costo del donante e, cioè,
quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare
l’attività finanziaria di cui abbia il possesso, l’avesse ceduta a titolo oneroso.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in
denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti van-
tati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5 del TUIR il comma 6 dell’art. 68 del TUIR
stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal
costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In ca-
so di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del
2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente può uti-
lizzare il valore rideterminato della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto.
Con riferimento alle attività finanziarie rimpatriate per effetto della normativa sullo “scudo fi-
scale” il contribuente, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 14 del decreto legge n. 350 del
2001, può assumere, in mancanza della documentazione di acquisto, l’importo dichiarato nel-
la dichiarazione riservata.
Le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in società di persone e di capitale, residenti nel territorio dello Sta-
to, costituite da non più di sette anni e possedute da almeno tre anni (start up), non concorro-
no alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro
due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività
sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni. Nel caso in cui, decorso il pre-
detto termine di due anni, il cedente non reinveste la plusvalenza, quest’ultimo assume rilevan-
za nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata a suo tempo realizzata.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dal-
la cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al
cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la
base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta,
rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.”, costo che deve es-
sere documentato dalla società. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza
di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l’ap-
posito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
71
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso
di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessio-
ne ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli one-
ri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall’esercizio in forma specifica di una “op-
zione”, la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui im-
porto deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Ai sensi dell’art. 2, comma 74, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per la determinazione delle plusvalenze
o minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR mediante
la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui all’art. 2, com-
ma 73, del citato decreto legge n. 225 del 2010, possedute alla data del 30 giugno 2011,
il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente,
alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai pro-
spetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
Sempre in tema di imposizione degli OICR, si ricorda che non essendo più prevista, a decor-
rere dal 1° luglio 2011, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risulta-
to di gestione conseguito annualmente dagli organismi di diritto italiano, in caso di risultato di
gestione negativo, detto risultato è imputato direttamente al partecipante sotto forma di minu-
svalenza. Pertanto, il trattamento delle perdite derivanti dalla partecipazione ad OICR succes-
sivamente al 30 giugno 2011 deve essere determinato esclusivamente sulla base delle dispo-
sizioni contenute nell’art. 68, commi 6 e 7, lett. a), del TUIR. In sostanza, nel caso in cui si de-
termini una differenza negativa tra corrispettivo percepito e costo di acquisto, anche nel caso
in cui questa derivi dal risultato di gestione dell’OICR e non da negoziazione, la stessa rap-
presenta una minusvalenza compensabile, secondo le modalità indicate nel predetto art. 68
del TUIR, con le eventuali plusvalenze realizzate (cfr. circolare 15 luglio 2011, n. 33).
Con riferimento alla determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla ces-
sione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 del-
l’art. 68 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i red-
diti di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (in-
teressi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d’investimento collet-
tivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di par-
tecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore
normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del
costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo
della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono co-
stituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o ne-
gativi, che degli altri proventi ed oneri che la società ha percepito o ha sostenuto in relazione
a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell’art. 67, lett. c-quater).
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell’attività sot-
tostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differen-
ziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni concernenti le plusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la ces-
sione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la
cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, non-
ché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali po-
sitivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-quin-
quies), del TUIR, i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte),
aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi.
Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei
differenziali negativi.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusva-
lenze (o redditi), indicate nella presente Sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a
concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a con-
dizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non parteci-
pativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari non posso-
no essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni qualificate e viceversa.
72
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
La società è tenuta a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per
ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi
costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su
richiesta, all’Agenzia delle entrate.
Modalità di compilazione della Sezione II
I righi da RT10 a RT20 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plu-
svalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non parte-
cipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui cor-
rispettivi siano stati percepiti nel corso del 2011.
Nel rigo RT10 indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni
non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differen-
ziali positivi e altri proventi. La casella di colonna 1 del rigo RT11 va barrata nel caso in
cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sen-
si dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e suc-
cessive modificazioni.
Nel rigo RT11, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto
dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi,
in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento del-
l’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT10.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipa-
zioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di sti-
ma ai sensi dell’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del
2002 e successive modificazioni, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo
del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di ces-
sioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di peri-
zia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di ri-
determinazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT12, colonna 3, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT10 e l’im-
porto di rigo RT11, col. 2, se positivo. La quota della plusvalenza esente derivante dalla ces-
sione di partecipazioni in start up deve essere indicata in colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna
3. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della me-
desima categoria realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 ed i cui corrispettivi sono
icassati nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella co-
lonna 5 del rigo RT20. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plu-
svalenze, indicate nelle Sezioni I, III e IV del presente quadro. Si precisa che ai sensi del com-
ma 28 dell’art. 2 del D.L. n. 138 del 2011, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi
di cui all’articolo 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), del TUIR realizzate fino alla data del
31 dicembre 2011 possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri reddi-
ti diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzati a de-
correre dal 1° gennaio 2012, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare. Re-
stano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del TUIR e 6,
comma 5, del d.lgs. n. 461
Nel rigo RT13 devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT20 del quadro RT
del Modello UNICO 2011 Società di persone, da portare in compensazione con le plusva-
lenze indicate nella presente Sezione che non sono state compensate conle plusvalenze del
rigo RT49. In questo rigo possono essere portate in compensazione anche le eventuali minu-
svalenze derivanti dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari a ristretta base partecipa-
tiva o familiari che non sono state compensate con le plusvalenze della Sezione I.
Nel rigo RT14, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate
dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in co-
lonna 1).
La somma degli importi di cui ai righi RT13 e RT14, colonna 2, non può essere superiore al-
l’importo di cui al rigo RT12, colonna 3, al netto del rigo RT12, colonna 2.
Nel rigo RT15 va indicato il risultato della seguente operazione:
RT12, col. 3 – RT12, col. 2 – RT13 – RT14, col. 2
Nel rigo RT16indicare l’imposta sostitutiva, pari al 12,50 per cento dell’importo di rigo RT15.
73
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RT17 indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiara-
zione fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT16. A tal fine si deve tener conto del-
l’eccedenza dell’imposta sostitutiva riportata nel rigo RX2, colonna 4 del quadro RX del Mo-
dello UNICO 2011 Società di Persone, al netto dell’importo già compensato ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
Nel rigo RT18, colonna 1, indicare l’imponibile della quota della plusvalenza realizzata nel
2009 derivante dalla partecipazione non reinvestita nel biennio (start up).
Nel rigo RT18, colonna 2, indicare l’imposta calcolata sull’imponibile indicato in colonna
1. Il recupero delle imposte non pagate in virtù dell’esenzione deve avvenire riferendosi al
periodo d’imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuto essere assoggetta-
ta a tassazione.
Nel rigo RT19 indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente
risultato: RT16 – RT17 + RT18, col 2.
Nel rigo RT20 indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue
delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta, 2007, 2008,
2009, 2010 e dalla presente dichiarazione e per effetto dell’opzione per l’affrancamento ai
sensi dell’articolo 2, commi da 29 a 32 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che non
si sono potute compensare nella presente Sezione. Si precisa che in tale rigo non devono es-
sere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.
15.3 La presenteSezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse
Sezione III equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze realizza-
te mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1,
Plusvalenze
lettera c), del TUIR nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la
derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cen-
cessione to del patrimonio del fondo.
di partecipazioni La Sezione è suddivisa in due parti a seconda del periodo in cui la cessione a titolo oneroso
qualificate è stata effettuata: la Sezione III-A per le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso po-
ste in essere antecedentemente all’1 gennaio 2009 che concorrono alla formazione del red-
dito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare; la Sezione III-B per le plu-
svalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio
2009 che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cen-
to del loro ammontare.
Si ricorda che costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse
dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle so-
cietà di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle asso-
ciazioni tra artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel territorio del-
lo Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito so-
no compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali), non-
ché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipa-
zioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea or-
dinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti,
rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre parteci-
pazioni. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli stru-
menti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sussistono le condizioni di cui all’art. 44,
comma 2 lett. a) del TUIR. Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di
cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 44 del TUIR quando non rappresentano una partecipa-
zione al patrimonio. Devono essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a con-
tratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell’apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultan-
te dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si trat-
ti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ov-
vero qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare delle rima-
nenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammorta-
menti, qualora l’associante sia una impresa minore.
Inoltre, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, la cessio-
ne di quote di partecipazione a fondi immobiliari detenute in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo sono assimilate alle cessioni di partecipazioni qualificate in società
ed enti commerciali di cui all’art. 5 del TUIR. Ai fini della verifica della predetta percentuale si
tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società
74
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona nonché delle partecipazioni imputa-
te ai familiari indicati nell’art. 5, comma 5, del TUIR.
Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previ-
sti dall’articolo 68, illustrati nel paragrafo “Determinazione della base imponibile” relativo alla
Sezione II, a cui si rinvia.
Tuttavia concorre alla formazione del reddito complessivo il 40 ovvero il 49,72 per cento (ve-
di decreto del 2 aprile 2008) della differenza tra le plusvalenze derivanti dalla cessione di par-
tecipazioni qualificate e di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cen-
to del patrimonio del fondo, e quelle ad esse assimilate, e le relative minusvalenze.
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di par-
tecipazioni qualificate, il comma 4 dell’articolo 68 stabilisce che concorrono a formare inte-
gralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in so-
cietà residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato. In relazione a quest’ultime plu-
svalenze dovrà essere compilata la Sezione IV del presente quadro.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusva-
lenze (o redditi), indicate nella presente Sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a
concorrenza, delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a con-
dizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere por-
tate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa.
La società è tenuta a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per
ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi
costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su
richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
Modalità di compilazione della Sezione III-A
I righida RT21a RT28devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo al-
le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere antece-
dentemente all’1 gennaio 2009 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2011.
Nel rigo RT21 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
La casella di colonna 1 del rigo RT22 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provvedu-
to alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448
del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT22, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite te-
nendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del
1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipa-
zioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima
ai sensi dell’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002
e successive modificazioni, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo del va-
lore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione della cessione
delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non
può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di ridetermina-
zione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT23,colonna 3, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra
l’importo del rigo RT21 e quello del rigo RT22, colonna 2, se positivo. La quota della plusva-
lenza esente, determinata nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 68, commi 6
bis e 6 ter del TUIR, deve essere indicata in colonna 2. Se il risultato è negativo riportare tale
importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 3. La minusvalenza potrà essere por-
tata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei perio-
di d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo
RT43. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indica-
te nelle Sezioni I, II e IV del presente quadro.
Nel rigo RT24 possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT42 del quadro RT
del Modello UNICO 2011 Società di Persone, da portare in compensazione con le plusva-
lenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente Sezione.
75
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RT25 indicare la differenza tra l’importo del rigo RT23, colonna 3, al netto del rigo
RT23, colonna 2 e quello del rigo RT24.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT43, suddivise per ciascun perio-
do d’imposta.
Nel rigo RT26 indicare l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN,
nel rigo RN7, colonna 1, costituito dal 40 per cento dell’importo del rigo RT25.
Nel rigo RT27indicare l’imposta sostitutiva versata nella misura del 12,50 per cento anche me-
diante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n.
461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.
Nel rigo RT28, colonna 1 indicare l’imponibile della quota della plusvalenza realizzata nel
2009 derivante dalla partecipazione non reinvestita nel biennio (start up). Tale importo va in-
dicato nel rigo RN12, colonna 2.
Modalità di compilazione della Sezione III - B
I righi da RT29 a RT36 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relati-
vo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere a
partire dalla data dell’1 gennaio 2009 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del
2011 e di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patri-
monio del fondo.
I medesimi righi vanno utilizzati anche per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plu-
svalenze derivanti dalla cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari, indicate
nel comma 3-bis dell’art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dall’art. 8
del decreto legge n. 78 del 2011, in quanto per le stesse si applicano le disposizioni di cui
al comma 3 dell’art. 68 del TUIR.
Nel rigo RT29 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate
e di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patrimonio del
fondo.
La casella di colonna 1 del rigo RT30 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provvedu-
to alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448
del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT30,colonna 2indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto del-
le partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenen-
do conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997
qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.
In caso di cessione di quote di partecipazione a fondi immobiliari detenute in misura superio-
re al 5 per cento, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
il costo è aumentato dei redditi del fondo imputati per trasparenza ai partecipanti ed è dimi-
nuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati per trasparenza (vedere istruzioni al
quadro RL), dei proventi distribuiti dal fondo ai partecipanti.
Nel rigo RT31,colonna 3, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra
l’importo del rigo RT29 e quello del rigo RT30, colonna 2, se positivo. La quota della plusva-
lenza esente determinata nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 68, commi 6 bis
e 6 ter del TUIR, deve essere indicata in colonna 2. Se il risultato è negativo riportare tale im-
porto nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 3. La minusvalenza potrà essere portata
in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi
d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo
RT43. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indica-
te nelle Sezioni I, II e IV del presente quadro.
Nel rigo RT32 possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT42 del quadro RT
del Modello UNICO 2011 Società di Persone, da portare in compensazione con le plusva-
lenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.
Nel rigo RT33 indicare la differenza tra l’importo del rigo RT31, colonna 3, al netto del rigo
RT31, colonna 2 e quello del rigo RT32.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT43, colonna 5.
Nel rigo RT34 indicare l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN,
nel rigo RN7, colonna 1, costituito dal 49,72 per cento dell’importo del rigo RT33.
Nel rigo RT35indicare l’imposta sostitutiva versata nella misura del 12,50 per cento anche me-
diante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n.
461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.
Nel rigo RT36 indicare l’imponibile della quota della plusvalenza realizzata nel 2009 deri-
vante dalla partecipazione non reinvestita nel biennio (start up). Tale importo va indicato nel ri-
go RN12, colonna 3.
76
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
15.4 La presenteSezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nel-
Sezione IV l’art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o lo-
calizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta “black list”, le quali concorrono alla formazio-
Plusvalenze
ne del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime im-
derivanti dalla
positivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazio-
cessione di
ne e cointeressenza e da strumenti di natura qualificata stipulati e emessi da tali società ed enti.
partecipazioni
In ogni caso, a norma del comma 4 dell’articolo 68, nonostante la partecipazione sia relati-
in società o enti
va ad un soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimo-
residenti o
strare, tramite interpello da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle parteci-
localizzati in Stati
pazioni qualificate non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a
o territori aventi
fiscalità privilegiata.
un regime fiscale
In questa Sezione vanno indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo onero-
privilegiato
so di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti
residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta “black list” sempreché non sia
dimostrato tramite l’esercizio del diritto di interpello che dal possesso delle suddette partecipa-
zioni non qualificate non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a
fiscalità privilegiata. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti
non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell’associante. Per ulteriori infor-
mazioni si veda in Appendice la voce “Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato”.
Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plu-
svalenze e delle minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella Sezione III.
Modalità di compilazione della Sezione IV
I righi da RT37a RT42 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relati-
vo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti,
residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta “black list” ovvero, con ri-
ferimento alle predette società ed enti, derivanti dalla cessione di partecipazioni non qua-
lificate non negoziate nei mercati regolamentati, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel
corso del 2011.
Nel rigo RT37 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni.
La casella di colonna 1 del rigo RT38 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provvedu-
to alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448
del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT38, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciu-
to delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento
alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposi-
zioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo ride-
terminato.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipa-
zioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima
ai sensi dell’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002
e successive modificazioni, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo del va-
lore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni del-
le partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non
può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di ridetermina-
zione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT39, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra
l’importo del rigo RT37 e quello del rigo RT38, colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna
2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della me-
desima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve es-
sere riportata nel rigo RT44. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione del-
le plusvalenze indicate nelle Sezioni I, II e III del presente quadro.
Nel rigo RT40 possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT43 del quadro RT
del Modello UNICO 2011 Società di Persone, da portare in compensazione con le plusva-
lenze derivanti da partecipazioni della presente sezione.
Nel rigo RT41 indicare la differenza tra l’importo del rigo RT39, colonna 2 e quello del rigo
RT40. Tale importo costituisce l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro
RN, nel rigo RN7, colonna 1.
Nel rigo RT42 indicare l’imposta sostitutiva pagata nella misura del 12,50 per cento, anche
mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del
D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qua-
lificata e non qualificata.
77
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Minusvalenze non compensate nell’anno
Nel rigo RT43, colonne da 1 a 4, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le even-
tuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’impo-
sta, 2007, 2008, 2009 e 2010 e nella colonna 5 le minusvalenze delle Sezioni III-A e III-B
derivanti dalla presente dichiarazione.
Nel rigo RT44, nelle colonne da 1 a 4, indicare l’eventuale quota residua delle minusvalenze
risultante dalla dichiarazione relativa ai periodi d’imposta, 2007, 2008, 2009 e 2010 e nel-
la colonna 5 le minusvalenze della Sezione IV derivanti dalla presente dichiarazione.
Riepilogo importi a credito
Nel rigo RT45 indicare:
(cid:129) a colonna 1 l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente di-
chiarazione e riportata nel rigo RX2, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2011;
(cid:129) a colonna 2 la parte dell’eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, uti-
lizzando il modello F24;
(cid:129) a colonna 3 l’eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX2 del quadro RX, costituito
dal risultato della seguente operazione:
RT45col. 1 – RT45 col. 2 – RT17
Nel rigo RT46 indicare l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva versata con riferimen-
to a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli im-
porti indicati nei righi RT27, RT35 e RT42. Tale importo deve essere riportato nel rigo RN7, co-
lonna 2, del quadro RN.
15.5 Nei righi RT47 e RT48 devono essere indicate le partecipazioni relativa alla rideterminazione
Sezione V del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posse-
duti alla data del 1° luglio 2011 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro
Partecipazioni
il 30 giugno 2012 ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 e suc-
rivalutate (art. 2
cessive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall’art. 5, legge n. 448 del 2001.
D.L. n. 282 del
2002 e successive Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un’u-
modificazioni) nica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari
importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima so-
no dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a cia-
scuna rata.
I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possedute alla data
del 1° luglio 2011 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventual-
mente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con ri-
ferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di
rimborso.
In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovu-
ta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazio-
ni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quo-
ta o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qua-
lora necessario, possono essere utilizzati più moduli RT.
In particolare, indicare:
(cid:129) nella colonna 1 il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
(cid:129) nella colonna 2 l’aliquota:
– del 4% per le partecipazioni qualificate;
– del 2% per le partecipazioni non qualificate;
(cid:129) nella colonna 3 l’imposta sostitutiva dovuta;
(cid:129) nella colonna 4 l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure
di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata
dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
(cid:129) nella colonna 5 l’imposta da versare pari all’importo della differenza tra l’imposta di colon-
na 3 e quella di colonna 4; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
(cid:129) nella colonna 6 deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versa-
re di colonna 5 è stato rateizzato;
(cid:129) nella colonna 7 deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versa-
re di colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.
78
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
15.6 L’art. 2, commi da 29 a 32, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-
Sezione VI dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede una serie di norme di carattere
opzionale volte a consentire l’affrancamento dei valori degli strumenti finanziari risultanti al 31
Affrancamento
dicembre 2011, mediante versamento di un’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui reddi-
del costo o del
ti maturati fino alla medesima data. In particolare è previsto che, agli effetti della determina-
valore di acquisto
zione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) dell’art. 67, com-
dei titoli, quote,
ma 1, del TUIR, realizzate a partire dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valore di ac-
diritti, valute estere,
quisto o del valore determinato secondo quanto disposto dall’art. 14, commi 6 e seguenti, del
metalli preziosi
d.lgs. n. 461 del 1997, possa essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, me-
allo stato grezzo o
talli preziosi allo stato grezzo o monetario, strumenti finanziari, rapporti e crediti, alla data del
monetato, strumenti
31 dicembre 2011. Ai sensi del comma 1-quater dell’art. 67 del TUIR, fra le plusvalenze e i
finanziari, rapporti
e crediti alla data redditi di cui alle lett. c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati me-
del 31 dicembre diante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all’e-
2011 missione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.
Il contribuente può esercitare l’opzione per l’affrancamento del costo o del valore dei titoli, quo-
te, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rap-
porti e crediti posseduti alla data del 31 dicembre 2011, in sede di dichiarazione dei reddi-
ti relativi al periodo d’imposta 2011. L’esercizio dell’opzione esplica effetti nei confronti di tut-
te le attività finanziarie detenute in regime dichiarativo; pertanto, non è ammesso l’affranca-
mento parziale. Ai fini dell’esercizio dell’opzione, le attività possedute alla data del 31 di-
cembre 2011 non devono essere necessariamente ancora possedute alla data di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi.
L’opzione per l’affrancamento si estende anche ai redditi di capitale relativi alle quote o azio-
ni di organismi di investimento collettivo del risparmio, con sede in Italia, diversi dai fondi im-
mobiliari, ovvero con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato (c.d. fondi lussemburghesi storici), nonché di organismi di investimento in valori mobilia-
ri situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE) inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis,
comma 1, del TUIR, conformi alla direttiva 2009/65/CE ovvero non conformi alla medesima
direttiva ed assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti possedute
dal contribuente alla data del 31 dicembre 2011. L’opzione può essere esercitata solo con ri-
ferimento alle quote o azioni dei predetti organismi di investimento non incluse in un rapporto
di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto. In tal caso, i redditi di capitale derivanti
dalla partecipazione ai predetti organismi di investimento collettivo sono assoggettati ad im-
posta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta,
ossia nella misura del 12,50 per cento.L’imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sui sud-
detti redditi di capitale nonché quella eventualmente dovuta sui redditi diversi di natura finan-
ziaria è corrisposta nei modi e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte do-
vute in base alla presente dichiarazione. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 13 dicembre 2011 (di seguito “Decreto”) ha stabilito le modalità di applicazione delle so-
pra citate disposizioni.
A tal fine, nel rigo RT49 indicare:
(cid:129) in colonna 1, il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo
o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011 qualora
dall’operazione di affrancamento risulti una plusvalenza. Ai fini dell’esercizio dell’opzione,
deve essere assunto il valore previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 1 del Decreto. Per le attività
finanziarie espresse in valuta estera si tiene conto dell’ultimo cambio rilevato alla data del
31 dicembre 2011;
(cid:129) in colonna 2, l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, quote, dirit-
ti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari, rapporti e crediti. Per i metalli preziosi,
in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento
dell’importo del relativo corrispettivo indicato nella colonna 1. In caso di partecipazione ad
organismi di investimento collettivo, indicare il costo di acquisto delle quote o azioni dei pre-
detti organismi, aumentato degli eventuali redditi di capitale maturati alla data del 31 di-
cembre 2011. Si ricorda che nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della possibilità di
rideterminare il valore di partecipazioni non qualificate prevista dall’art. 5 della legge n.
448 del 2001 e dall’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, può es-
sere indicato il costo rideterminato;
(cid:129) in colonna 3, la plusvalenza costituita dalla differenza tra l’importo indicato nella colonna 1
e l’importo della colonna 2;
(cid:129) in colonna 4, l’importo di colonna 3 eventualmente compensato con le minusvalenze indi-
cate nei righi RT9 e RT20 del quadro RT del Modello UNICO 2011, che non sono state già
79
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
compensate con le plusvalenze delle Sezioni I e II, nonché con le eventuali minusvalenze
derivanti dalla Sezione II e con quelle derivanti dall’esercizio dell’opzione evidenziate nel ri-
go RT50, colonna 3, di tale Sezione del quadro RT del presente modello;
(cid:129) in colonna 5, indicare l’imposta sostitutiva pari al 12,50 per cento dell’importo di colon-
na 4.
Nel rigo RT50 indicare:
(cid:129) in colonna 1, il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo
o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011 qualora
dall’operazione di affrancamento risulti una minusvalenza. Ai fini dell’esercizio dell’opzione,
deve essere assunto il valore previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 1 del Decreto. Per le attività
finanziarie espresse in valuta estera si tiene conto dell’ultimo cambio rilevato alla data del
31 dicembre 2011;
(cid:129) in colonna 2, l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, quote, dirit-
ti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari, rapporti e crediti. In caso di partecipa-
zione ad organismi di investimento collettivo, indicare il costo di sottoscrizione o acquisto del-
le quote o azioni dei predetti organismi, aumentato degli eventuali redditi di capitale matu-
rati alla data del 31 dicembre 2011;
(cid:129) in colonna 3, la minusvalenza costituita dalla differenza tra l’importo indicato nella colonna
1 e l’importo della colonna 2. La suddetta minusvalenza, non utilizzata in compensazione,
deve essere riportata nel rigo RT20, colonna 5, della Sezione II del presente quadro.
Nel rigo RT51 indicare:
(cid:129) in colonna 1, il valore delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del ri-
sparmio alla data del 31 dicembre 2011 rilevato dai prospetti periodici dell’organismo d’in-
vestimento come stabilito dall’art. 5 del Decreto. Per le quote o azioni espresse in valuta este-
ra si tiene conto dell’ultimo cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2011;
(cid:129) n colonna 2, l’importo complessivo del costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto
delle quote o azioni degli organismi di investimento. Il costo delle quote o azioni è rilevato
dai prospetti periodici dell’organismo;
(cid:129) in colonna 4, il reddito di capitale costituito dalla differenza tra l’importo indicato nella co-
lonna 1 e l’importo della colonna 2;
(cid:129) n colonna 5, l’imposta sostitutiva pari al 12,50 per cento dell’importo di colonna 4.
R16 - QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A
TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE
SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA
16.1 In questo quadro vanno indicati:
Generalità (cid:129) i redditi che devono essere attribuiti ai soci delle società semplici e agli associati in asso-
ciazioni tra artisti e professionisti diversi da quelli assoggettati a tassazione ordinaria;
(cid:129) alcuni redditi o proventi per i quali l’obbligo del versamento dell’imposta spetta direttamen-
te alla società o associazione;
(cid:129) i redditi derivanti da imprese estere partecipate che devono essere attribuiti ai soci della so-
cietà dichiarante, ai fini dell’assoggettamento a tassazione separata.
Si precisa che l’indennità di agenzia spettante alle società per effetto dell’art. 17, comma 1,
lett. d) del TUIR è assoggettata a tassazione separata in capo ai soci. Pertanto, le società in-
teressate non devono compilare il quadro RM, bensì comunicare ai soci, nell’apposito pro-
spetto, le quote di spettanza.
Acconto d’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata
Con riferimento agli importi indicati nelle Sezioni I e II, si ricorda che l’art. 1, comma 3, del
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per
cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR, nonché del-
l’art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi, in
quanto non soggetti a ritenuta alla fonte; detto versamento è dovuto dai soci o associati.
80
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
16.2 Vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:
Sezione I A. le plusvalenze di cui all’art. 17, lett. g-bis), del TUIR, realizzate mediante cessione a titolo
Indennità, plusvalenze oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vi-
e redditi di cui alle genti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che la plusvalenza si realizza an-
lett. g-bis), g-ter), h), che se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso
i), l) e n), comma 1, da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui
dell’art. 17 del TUIR agli ultimi due periodi dell’art. 68, comma 2, del TUIR;
B. le plusvalenze e le altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre
e di cui all’art. 11,
1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del
commi da 5 a 8,
procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo modello interessa
della L. n. 413/1991
quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tas-
sazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente
la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto (vedere in Appendice
la voce “Indennità di esproprio”);
C. le indennità di cui all’art. 17, lett. h), del TUIR, per perdita dell’avviamento spettanti al con-
duttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da
quello di abitazione;
D. le indennità di cui all’art. 17, lett. i), del TUIR, spettanti a titolo di risarcimento, anche in for-
ma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
E. i redditi di cui all’art. 17, lett. l), del TUIR, compresi nelle somme attribuite o nel valore nor-
male dei beni assegnati alla società semplice, nei casi di recesso, esclusione e riduzione
del capitale, nelle società partecipate indicate nell’art. 5 del TUIR, e i redditi imputati alle
stesse società semplici in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società par-
tecipate, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunica-
zione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, o l’inizio del-
la liquidazione, è superiore a cinque anni;
F. redditi di cui all’art. 17, lett. n), del TUIR, compresi nelle somme o nel valore normale dei
beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del com-
ma 1 dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’impo-
sta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a
cinque anni;
G. i redditi di cui all’art. 17, lett. g-ter), del TUIR, percepiti, a seguito di cessione della clien-
tela o di elementi immateriali comunque riferibili alle attività professionistiche qualora tali
redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo d’imposta.
Nei righi da RM1 a RM6 va indicato:
(cid:129) nella colonna 1, il tipo di reddito, indicando la lettera corrispondente all’elencazione sopra
riportata;
(cid:129) nella colonna 2, limitatamente ai redditi di cui alle lettere C, D e F, l’anno di insorgenza del
diritto a percepirli e per i redditi di cui alla lettera E, l’anno in cui i redditi sono stati conse-
guiti o imputati;
(cid:129) nella colonna 3, l’ammontare del reddito, dell’indennità o della plusvalenza effettivamente ri-
scossi nel periodo di imposta 2011 per le lettere A, B,C, D, F e G, l’ammontare del reddi-
to imputato per la lettera E. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel qua-
dro RN, rigo RN11, col. 1;
(cid:129) nella colonna 4, l’importo della ritenuta d’acconto subita. Sommare le ritenute d’acconto di
colonna 4 e riportarle nel quadro RN, rigo RN11, colonna 2.
16.3 Vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri deducibili o de-
Sezione II traibili che sono stati imputati ai soci nei precedenti periodi d’imposta e che nell’anno 2011
sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione anche sotto forma di credi-
Imposte e oneri
ti di imposta da parte degli uffici o di terzi.
rimborsati di cui
alla lett. n-bis),
Ciò premesso, indicare:
comma 1, dell’art. (cid:129) nel rigo RM7, nella colonna 1, l’anno in cui è stata comunicata la detrazione dall’im-
17 del TUIR posta; nella colonna 2, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri detraibili dal-
l’imposta; si precisa che va indicato l’importo dell’onere rimborsato e non l’ammontare
della detrazione;
(cid:129) nel rigo RM8, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri deducibili dal
reddito complessivo.
81
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
16.4
Nei righiRM9e RM10, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi
Sezione III (che vanno dichiarati nel quadro RL, Sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza
l’intervento di intermediari residenti ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha com-
Redditi di capitale di
portato l’applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione
fonte estera soggetti
sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui
ad imposta
redditi della stessa natura.
sostitutiva
Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all’atto della presentazione della propria di-
chiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordi-
naria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso, compete il credito per
le imposte pagate all’estero (vedere in Appendice la voce “Redditi di capitale di fonte estera
soggetti ad imposta sostitutiva”).
Nei righi RM9 e RM10 va indicato:
(cid:129) nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata
nella voce in Appendice “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”;
(cid:129) nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in Ap-
pendice la tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri”);
(cid:129) nella colonna 3, l’ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nel-
lo Stato estero in cui il reddito è stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione
ordinaria. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN11,
colonna 1;
(cid:129) nella colonna 4, l’aliquota applicabile.
16.5
La presente sezione deve essere compilata nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i
Sezione IV redditi di una impresa estera partecipata dichiarati nel quadro FC del Mod. UNICO 2012
dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per
Redditi
interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o lo-
derivanti da
calizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. Controlled foreign companieso
imprese estere
CFC), in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC, non-
partecipate
ché al soggetto che possiede partecipazioni di collegamento nel soggetto estero per effetto
della disciplina prevista dall’art. 168 del TUIR.
Nell’ipotesi particolare in cui al dichiarante sia stato attribuito, in qualità di socio o associato,
una quota di reddito di un soggetto di cui all’art.5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato im-
putato il reddito di una impresa estera partecipata, nella presente sezione deve essere indica-
to il reddito ad esso attribuito in relazione alla sua partecipazione agli utili di tale soggetto.
Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi riferibili a più soggetti esteri, deve es-
sere compilato in ogni suo campo un rigo per l’indicazione del reddito di ogni società estera
partecipata.
Pertanto, per ciascuna impresa estera cui il dichiarante partecipi, nei righi da RM11 a RM14
deve essere indicato:
(cid:129) in colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito del soggetto estero
nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che detiene la partecipazione nel-
l’impresa estera non residente ed il soggetto dichiarante, quest’ultimo deve indicare il pro-
prio codice fiscale;
(cid:129) in colonna 2, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione,
diretta o indiretta, nell’impresa estera partecipata, come determinato nel quadro FC del mo-
dello UNICO 2012;
(cid:129) in colonna 3, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dall’impresa estera partecipata
e riferibili al reddito indicato in colonna 2. Se tale reddito è stato imputato al soggetto di cui
all’art. 5 del TUIR al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota par-
te dell’imposta pagata all’estero riferibile al dichiarante.
Ciascuno dei redditi indicati nei righi da RM11 a RM14 è imputato dal dichiarante ai propri
soci o associati in relazione alle rispettive quote di partecipazione (vedi prospetto da rilascia-
re ai soci o associati) e da ognuno di essi assoggettato a tassazione separata nel periodo d’im-
posta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero par-
tecipato con l’aliquota media di tassazione propria del reddito complessivo netto e comunque
non inferiore al 27 per cento.
82
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
16.6 Nei righi RM15 e RM16, vanno indicati interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli
Sezione V similari pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs.
1° aprile 1996, n. 239. In tal caso, i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata
Redditi di
nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d’imposta. Per
capitale soggetti
effetto delle disposizioni dell’art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, per tali red-
ad imposta
diti non è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria e l’obbligo del versamento spetta al-
sostitutiva
la società. Tali proventi, quindi, non devono essere riportati nel quadro RN e non devono es-
sere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.
Nei righi RM15 e RM16 va indicato:
(cid:129) nella colonna 1, l’ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta
a titolo d’imposta;
(cid:129) nella colonna 2, l’aliquota applicabile;
(cid:129) nella colonna 3, l’imposta dovuta.
Nel rigo RM17, va indicata la somma degli importi risultanti in colonna 3 dei righi RM15 e RM16.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato nei termini e con le modalità previ-
ste per il versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO Società di persone (vedere in
Appendice la voce “Versamenti”).
16.7 Vanno indicatiindicati proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli di-
Sezione VI versi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di finanzia-
menti concessi ad imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il trami-
Proventi derivanti
te di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. L’art. 7, com-
da depositi mi da 1 a 4, del decreto legge n. 323 del 1996, convertito dalla legge n. 425 del 1996 ha
in garanzia introdotto l’obbligo di un prelievo pari al 20 per cento di tali proventi. Qualora il deposito sia ef-
fettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l’intervento di un soggetto obbligato ad effettuare
il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versa-
mento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo di imposta. Detto obbligo non sussiste
nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presen-
tazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente au-
tentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato,
direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese
le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere con-
servata fino ai termini previsti dall’art. 43 del D.P.R n. 600 del 1973 ed esibita o trasmessa su ri-
chiesta dell’Amministrazione finanziaria. Per questi proventi, l’obbligo del versamento spetta alla
società. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel quadro RN e non devono
essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.
La citata somma del 20 per cento deve essere versata nei termini e con le modalità previste
per il versamento delle imposte risultanti dal Mod. UNICO Società di persone (vedere in Ap-
pendice la voce “Versamenti”).
Pertanto, nel rigo RM18, indicare:
(cid:129) nella colonna 1, l’ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
(cid:129) nella colonna 2, la somma dovuta.
16.8 Nella Sezione VII vanno indicati i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del
Sezione VII TUIR rideterminati ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, converti-
Rivalutazione to con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, se-
condo le disposizioni previste dall’art. 7, legge n. 448 del 2001.
del valore dei
Nei righi RM19 e RM20 devono essere distintamente indicate, per il periodo d’imposta rela-
terreni ai sensi
tivo alla presente dichiarazione, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei ter-
dell’art. 2, D.L.
reni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di
n. 282/2002 e
acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il
successive relativo versamento dell’imposta sostitutiva del 4% su tale importo.
modificazioni Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011 per i
quali l’imposta sostitutiva o la prima rata è stata versata entro il termine del 30 giugno 2012.
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione oppure può es-
sere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giu-
gno 2012. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura
del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° luglio
2011 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata
in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesi-
mi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.
83
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta do-
vuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.
Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giura-
ta di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale
ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree, deve essere distinta-
mente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta so-
stitutiva dovuta su ciascuno di essi. Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:
(cid:129) nella colonna 1, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
(cid:129) nella colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta;
(cid:129) nella colonna 3, l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure
di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni, che può essere scomputata
dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
(cid:129) nella colonna 4, l’imposta da versare pari all’importo della differenza tra l’imposta di co-
lonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
(cid:129) nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da ver-
sare è stato rateizzato;
(cid:129) nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da ver-
sare indicata nella colonna 4 è parte di un versamento cumulativo.
R17 - QUADRO RQ - IMPOSTE SOSTITUTIVE
E ADDIZIONALI
17.1 La sezione va compilata dai soggetti che, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle ope-
razioni di conferimento o cessioni di beni o aziende, indicate nell’art. 8 della legge 21 no-
Sezione I
vembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale, optano per l’applicazione del-
Conferimenti
l’imposta sostitutiva.
o cessioni di beni Nelrigo RQ1 vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a fa-
o aziende in favore vore dei centri di assistenza fiscale.
di C.A.F. (art. 8 della Ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 342 del 2000, si considera valore di realizzo
L. n. 342/2000) quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito ovvero, se superiore,
quello attribuito all’azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
Nel rigo RQ2 vanno indicate le plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni, aziende o rami
d’aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, effettuate dalle società di servizi il cui ca-
pitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazio-
ni di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Nel rigo RQ3 va indicato il totale delle plusvalenze.
Nel rigo RQ4 va indicata l’imposta sostitutiva dovuta, risultante dall’applicazione dell’aliquota
del 19 per cento sull’ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata in
tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare nel rigo RQ5.
Nel rigo RQ6 va riportata la differenza tra il rigo RQ4 ed il rigo RQ5.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2728.
17.2 La presente sezione va compilata dalle società o associazioni conferenti che abbiano scelto,
Sezione III ai sensi del comma 137 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in alternativa al-
Imposta le ordinarie regole di tassazione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui red-
sostitutiva diti e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in caso di plusvalenze realizzate all’atto
del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che,
per conferimenti
entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il con-
in società
ferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141-bis dell’art. 1 della leg-
SIIQ e SIINQ di
ge n. 296 del 2006 citata, come modificata dall’art. 12 del decreto legge 25 settembre
cui ai commi da
2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Tra i
119 a 141-bis
soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni non quotate residenti nel territorio
dell’art. 1 della
dello Stato, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, di cui al com-
L. n. 296/2006 ma 125, art. 1, della legge n. 296 del 2006 ele stabili organizzazioni, svolgenti in via pre-
valente la predetta attività di locazione immobiliare, delle società residenti negli Stati membri
dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che so-
no inclusi nella lista di cui all’emanando decreto ministeriale ai sensi del comma 1 dell’art. 168-
bis del TUIR. Si ricorda che il riferimento alla predetta lista di cui al comma 1 del citato art.
168-bis si renderà applicabile a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente
a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’emanando decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze.
84
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Le disposizioni del citato comma 137 si applicano, inoltre:
– agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’art. 37 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
– ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel ter-
ritorio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di
partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la
data di chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il con-
ferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società abbiano optato per il re-
gime speciale.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre
2007, n. 174, la suddetta imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione ad immobili
non destinati alla locazione.
Si ricorda che l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da par-
te della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno
tre anni.
A tal fine nei righi da RQ10 a RQ12 va indicato:
– in colonna 1, il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su im-
mobili;
– in colonna 2, l’importo delle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di
diritti reali su immobili.
Nel rigo RQ13,colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del
20 per cento sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento, dato dalla somma degli
importi di cui alle colonne 2 dei righi da RQ10 a RQ12; l’imposta da versare va indicata
in colonna 2.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo,
la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento.
In tal caso, nel rigo RQ14 va indicato l’importo della prima rata.
L’importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
Si precisa che in caso di rateazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano
gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare con-
testualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
Nel caso in cui i righi non siano sufficienti ai fini dell’indicazione di tutti i conferimenti effettua-
ti, deve essere utilizzato un ulteriore quadro RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente
compilando la casella “Mod. N.” posta in alto a destra.
17.3 L’art. 1,comma 33, lett.q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha mo-
Sezione IV dificato l’art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, prevedendo, con effetto dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la soppressione della facoltà per il contri-
Imposta
buente di dedurre nell’apposito prospetto della presente dichiarazione (quadro EC) gli am-
sostitutiva sulle
mortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le
deduzioni spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria
extracontabili di cui all’articolo 102, comma 7, del TUIR e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti
(art. 1, comma in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a
48 della L. n. conto economico. In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109,
244 del 2007) comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del TUIR, nel testo previgente alle modifi-
che apportate dalla predetta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risul-
tanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
L’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) interviene sul
regime fiscale delle predette deduzioni extracontabili prevedendo che le differenze tra il valo-
re civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC possano esse-
re recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimo-
nio netto, mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti e dell’IRAP, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel li-
mite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milio-
ni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che ec-
cede i 10 milioni di euro. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e,
in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili corrispon-
denti ai righi di ciascuna sezione del suddetto quadro EC. Si precisa che nel caso in cui l’op-
zione per l’imposta sostitutiva sia esercitata dalla società in più periodi d’imposta in relazione
a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive
85
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva
nei precedenti periodi d’imposta.
L’assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascun rigo del quadro EC
oggetto di riallineamento, l’intero ammontare delle differenze civili e fiscali risultanti dalla di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adotta-
te le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’eser-
cizio dell’opzione.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato Decreto, l’opzione per l’imposta sostitutiva comporta
la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposi-
zioni di cui al comma 51, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, con-
cernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell’I-
rap e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d’imposta.
Il presente prospetto va compilato per effettuare il recupero a tassazione delle differenze origi-
nate dalle deduzioni extracontabili pregresse.
Nei righi da RQ15 a RQ17 vanno indicate le deduzioni extracontabili corrispondenti ai sin-
goli righi del quadro EC (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizza-
bili e accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamente am-
messa dalla disciplina del reddito d’impresa) ed in particolare i singoli importi relativi:
(cid:129) nel rigo RQ15, colonna 1, ai beni materiali, colonna 2, a impianti e macchinari, colonna
3, ai fabbricati strumentali, colonna 4, ai beni immateriali, colonna 5, alle spese di ricerca
e sviluppo e, colonna 6, all’avviamento. I soggetti che redigono il bilancio in base ai prin-
cipi IAS/IFRS possono non assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti
ai marchi, incluse nel rigo del suddetto quadro EC relativo ai beni immateriali (rigo EC4);
(cid:129) nel rigo RQ16, colonna 3, alle opere e servizi ultrannuali, colonna 4, ai titoli obbligazionari
e similari, colonna 5, alle partecipazioni immobilizzate e, colonna 6, alle partecipazioni del
circolante;
(cid:129) nel rigo RQ17, colonna 1, al fondo rischi e svalutazione crediti, colonna 2, al fondo spese
lavori ciclici, colonna 3, al fondo spese ripristino e sostituzione, colonna 4, al fondo opera-
zioni e concorsi a premio, colonna 5, al fondo per imposte deducibili e, colonna 6, ai fon-
di di quiescenza;
Nella colonna 7 dei righi da RQ15 a RQ17 va indicato l’importo corrispondente alla somma
delle colonne da 1 a 6 dei predetti singoli righi.
Nel rigo RQ18, colonna 1, va indicato il totale delle differenze tra valori civili e fiscali assog-
gettati ad imposta sostitutiva corrispondenti alla somma delle colonne 7 dei righi da RQ15 a
RQ17. L’imposta sostitutiva dovuta, da indicare in colonna 3, va determinata applicando al-
l’importo di colonna 1 le aliquote del 12, 14 e 16 per cento, secondo gli scaglioni previsti al
comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007; si precisa che nel caso in cui l’opzione per l’im-
posta sostitutiva sia stata già esercitata in parte dal contribuente in periodi d’imposta prece-
denti in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle ali-
quote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedente-
mente assoggettate a imposta sostitutiva, da indicare in colonna 2 del presente rigo.
Si fa presente, inoltre, che se l’applicazione dell’imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e im-
materiali indicati nel rigo RQ15 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d’imposta di
esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valo-
ri civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali utilizzando il co-
dice tributo 1123: la prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è stata eser-
citata l’opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il ter-
mine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due
periodi d’imposta successivi. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella mi-
sura del 2,5 per cento annuali.
A tal fine, nel rigo RQ19 va indicato l’importo della prima rata annuale pari al 30 per cento
dell’importo indicato al rigo RQ18, colonna 3.
Si fa presente che le modalità di versamento restano immutate in caso di opzioni parziali eser-
citate in periodi d’imposta diversi.
Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all’applicazione dell’imposta sostitutiva pro-
duce effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, del decreto del 3 marzo 2008 si considera effettuata l’opzione per la disciplina.
A partire dalla stessa data, opera l’eliminazione del corrispondente vincolo di disponibilità gra-
vante sulle riserve in sospensione d’imposta.
86
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
17.4 La presentesezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 176,
Sezione VI-A comma 2-ter, del TUIR. Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azien-
de, ramo o complesso aziendale) di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, è previsto che,
Imposta sostitutiva
in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l’applicazione, in tutto o in
sui maggiori
parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizza-
valori attribuiti
zioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul red-
in bilancio per
dito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12
le operazioni
per cento sulla parte dei maggiori valori complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di
straordinarie
euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro fino a 10
(Art. 1, c. 47,
milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di
della
euro. Tale opzione deve essere effettuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del TUIR)
L. n. 244/2007 e
dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di
art. 176 del TUIR)
scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della medesima. Analogo regime è pre-
visto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del TUIR) ed in tal ca-
so l’opzione deve essere effettuata da parte della soggetto conferitario. L’opzione per l’affran-
camento dei maggiori valori può essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo pe-
riodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’operazione, mediante opzione da
esercitare, rispettivamente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del
quale è posta in essere l’operazione ovvero in quella del periodo d’imposta successivo.
Compilando la sezione in commento, quindi, è possibile riallinerare i valori fiscali ai maggio-
ri valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni perfezionate entro il periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione o, al più tardi, entro il periodo d’imposta precedente, nei
limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della pre-
sente dichiarazione.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 lu-
glio 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del predetto decreto, per la parte delle differen-
ze tra valori civili e valori fiscali originatasi presso il soggetto conferente, incorporato, fuso o
scisso per effetto delle deduzioni extracontabili risultanti dal quadro EC della dichiarazione dei
redditi e trasferita al soggetto beneficiario dell’operazione deve essere prioritariamente appli-
cato il regime dell’imposta sostitutiva previsto dall’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e dalle relative disposizioni di attuazione recate dal decreto 3 marzo 2008
del Ministro dell’economia e delle finanze.
La determinazione dell’imposta
Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sosti-
tutiva anche in misura parziale; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere ri-
chiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni.
Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento, l’imposta sostitutiva può essere ap-
plicata anche distintamente su ciascuna di esse.
L’opzione è esercitata distintamente in relazione a ciascuna operazione.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità
dell’opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni. In tal
caso, in relazione alla medesima operazione, ai fini della determinazione dell’aliquota appli-
cabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore as-
soggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.
Qualora si sia destinatari di più operazioni straordinarie, ai fini delle aliquote applicabili, oc-
corre considerare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le
operazioni effettuate nel medesimo periodo d’imposta (cfr. circ. n. 57 del 2008).
A tal fine, nella presente sezione va data evidenza complessivamente dei valori affrancati di
ciascuna operazione e dell’imposta complessiva, indicando nel rigo RQ21 e nel rigo RQ22,
a seconda del periodo d’imposta in cui è stata effettuata la singola operazione straordinaria:
– in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni materiali;
– in colonna 2, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni immateriali;
– in colonna 3,l’importo complessivo derivante dalla somma di colonna 1 e colonna 2 co-
stituente la base imponibile dell’imposta sostitutiva; si precisa che sono escluse dalla sud-
detta base imponibile, ai sensi del comma 6 dell’articolo 1 del decreto citato, le diffe-
renze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stes-
so periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima
rata dovuta.
Qualora in relazione alla medesima operazione il soggetto conferitario si avvalga del pre-
sente regime in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione, nel secondo periodo – ai
fini della determinazione dell’aliquota applicabile – assumono rilevanza anche le differen-
87
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
ze di valore assoggettate complessivamente a imposta sostitutiva nel primo periodo. A tal
fine, in colonna 4 va indicato l’imponibile del precedente periodo d’imposta cui si riferisce
l’operazione.
In colonna 5, l’importo dell’imposta sostitutiva determinata applicando le aliquote del 12, 14
e 16 per cento, all’importo di colonna 3. Nel caso in cui sia compilata anche la colonna 4,
ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile, occorre tenere conto anche dell’importo
indicato in colonna 4.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate. La prima, pa-
ri al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a
saldo dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta dell’operazione ovvero, in caso di
opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40 per cento, e la ter-
za, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito re-
lativa, rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi
a quello dell’operazione.
L’opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta
dovuta.
Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
A tal fine, nel rigo RQ23 va indicato l’importo complessivo dell’imposta sostitutiva dovuta pari
alla somma delle colonne 5 dei righi RQ21 e RQ22 e nel rigo RQ24 l’importo della prima ra-
ta annuale pari al 30 per cento dell’imposta dovuta.
17.5 In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell’art. 176 del TUIR e del relativo decreto di at-
Sezione VI-B tuazione, per le quali si compila la precedente Sezione VI-A, il soggetto beneficiario dell’ope-
razione straordinaria che eserciti l’opzione prevista dall’art. 15, comma 10, del decreto leg-
Imposta sostitutiva
ge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
sui maggiori
n. 2, è tenuto a compilare la presente sezione.
valori dei beni
L’opzione consiste nell’assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al medesi-
(art. 15,
mo comma 2-ter dell’art. 176, con l’aliquota del 16 per cento, i maggiori valori attribuiti in bi-
comma 10,
lancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali.
D.L. n. 185/2008)
Con tale opzione il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione, ai fini IRPEF e
IRAP, del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sosti-
tutiva, la deduzione di cui all’art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa in mi-
sura non superiore ad un decimo, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Allo stes-
so modo, a partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra saranno deducibili le quote
di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota impu-
tata a conto economico.
Il successivo comma 11 dell’articolo 15 stabilisce che le predette disposizioni sono applicabili
anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da
quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter, del Tuir (ad esempio, le rimanenze di magazzino, i
titoli immobilizzati e non, ecc.). In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassa-
zione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell’IRPEF e dell’IRAP,
separatamente dall’imponibile complessivo. La presente opzione può essere esercitata anche
con riguardo a singole “categorie omogenee”di beni, come definite dal comma 5 dell’art. 15
del decreto legge n. 185 del 2008. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si con-
siderano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del qua-
le è versata l’imposta sostitutiva.
A tale fine, nel rigo RQ25 devono essere indicati gli importi dei maggiori valori derivanti dal-
le differenze tra importi civili e fiscali relativi all’avviamento, colonna 1, ai marchi d’impresa,
colonna 2, e alle altre attività immateriali (tra le quali si intende compresa qualsiasi immobiliz-
zazione immateriale a vita utile indefinita, nonché gli oneri pluriennali, ossia le spese capita-
lizzate in più esercizi, ad es. le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento,
ecc.), colonna 3. In colonna 4 va indicato l’importo corrispondente all’imposta sostitutiva do-
vuta, determinato applicando l’aliquota del 16 per cento alla somma degli importi indicati nel-
le colonne 1, 2 e 3. La predetta imposta va versata utilizzando il codice tributo 1821.
Se i maggiori valori sono relativi ai crediti, l’importo del disallineamento va indicato in colonna
5 e l’imposta sostitutiva dovuta in colonna 6 , calcolata applicando l’aliquota del 20 per cento
all’importo di colonna 5. La predetta imposta va versata utilizzando il codice tributo 1823.
Tali importi devono essere versati in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo del-
le imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.
88
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nei righi RQ26 e RQ27 devono essere indicati, colonna 1, la denominazione delle “catego-
rie omogenee”relative ad attività diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter, del
TUIR per le quali si è optato per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in
bilancio e, colonna 2, il corrispondente importo del disallineamento rilevante ai fini dell’IRPEF
e in colonna 3 il corrispondente importo del disallineamento rilevante ai fini dell’IRAP.
In tale ultimo caso, nel rigo RQ28, colonna 1, va indicato l’importo dei maggiori valori rilevan-
ti ai fini delle imposte dirette corrispondente alla somma della colonna 2 dei righi RQ26 e
RQ27, mentre in colonna 2la somma dei maggiori valori rilevanti ai fini IRAP corrispondente al-
la somma della colonna 3 dei righi RQ26 e RQ27. L’importo indicato nel rigo RQ28, colonna
1 va riportato nel quadro RN al rigo RN12. Diversamente, qualora si sia optato per assogget-
tare a tassazione il valore complessivo delle divergenze civili e fiscali, non vanno compilati i ri-
ghi RQ26 e RQ27 e va indicato nel rigo RQ28, in colonna 1,l’importo totale del riallineamento
ai fini delle imposte dirette. L’importo indicato nel rigo RQ28, colonna 1, va riportato nel qua-
dro RNal rigo RN12, colonna 1. In colonna 2, l’importo totale del riallineamento ai fini IRAP e,
in colonna 4, l’imposta corrispondente all’applicazione dell’aliquota ordinaria dell’IRAP (che va
indicata in colonna 3) e in colonna 6l’imposta corrispondente all’eventuale maggiorazione del-
l’IRAP (la cui aliquota va indicata in colonna 5); in colonna 7, l’importo complessivo dell’impo-
sta dovuta, pari alla somma delle colonne 4 e 6 del rigo RQ28, che deve essere versata in uni-
ca soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso
del quale è stata posta in essere l’operazione utilizzando il codice tributo 1822.
Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e san-
zioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
17.6 L’art. 81, comma 23, del D.L. n. 112 del 2008 prevede la riliquidazione, in determinate ipo-
Sezione VIII tesi, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 21 del citato art. 81, calcolata sul maggior valo-
re delle rimanenze finali che si sono determinate per effetto della prima applicazione dell’arti-
Riliquidazione
colo 92-bis del TUIR. Le ipotesi che comportano detta riliquidazione sono elencate nelle lett.
dell’imposta
a), a-bis) e b) del comma 23 e riguardano, in particolare:
sostitutiva sul
– le svalutazioni determinate in base all’art. 92, comma 5, del TUIR, le quali fino a concor-
maggior valore
renza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazio-
delle rimanenze
ne del reddito, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso,
finali da recuperare
l’importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione del-
o conferimenti
(art. 81, comma le rate di eguale importo ancora da versare, l’eccedenza e’ compensabile a valere sui ver-
23, del D.L. n. samenti a saldo ed in acconto dell’imposta personale sul reddito dei soci;
112 del 2008) – la riduzione della quantità delle rimanenze finali, qualora detta quantità risulti inferiore a quella
esistente al termine del periodo d’imposta di prima applicazione dell’articolo 92-bis del TUIR;
in tal caso, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valo-
re assoggettato ad imposta sostitutiva e l’importo corrispondente dell’imposta sostitutiva è com-
putato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l’eccedenza è compen-
sabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell’imposta personale sul reddito dei soci.
Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, occorre indicare:
– nel rigo RQ33, colonna 1, l’ammontare delle svalutazioni rilevanti (vedi punto 1). In colon-
na 2, l’importo corrispondente al 16 per cento di colonna 1;
– nel rigo RQ34, colonna 1, il maggior valore delle quantità vendute assoggettato ad imposta
sostitutiva (vedi punto 2). In colonna 2, l’importo corrispondente al 16 per cento di colonna 1;
– nel rigo RQ35, colonna 2, il totale degli importi indicati in colonna 2 dei righi RQ33 e
RQ34. In colonna 1, la quota dell’importo di cui a colonna 2 del presente rigo che la so-
cietà computa in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare. L’importo pari
alla differenza tra colonna 2e colonna 1 è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed
in acconto dell’imposta personale sul reddito dei soci.
Si precisa, infine, che in caso di conferimento dell’azienda comprensiva di tutte o parte delle ri-
manenze di cui all’articolo 92-bis del TUIR, il diritto alla riliquidazione e l’obbligo di versamen-
to dell’imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest’ultimo non eser-
citi prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo
di valutazione del conferente. In tale ipotesi, nel rigo RQ28occorre indicare il codice fiscale del
soggetto conferitario. In presenza di più conferimenti è necessario compilare tante sezioni quan-
ti sono i soggetti conferitari, riportando in ciascuna sezione il relativo codice fiscale.
Qualora a seguito del conferimento siano trasferite tutte le rimanenze di cui al citato articolo 92-
bis, occorre anche barrare l’apposita casella “Conferimento“ posta a margine della presente
sezione. In caso di compilazione di più moduli, detta casella va barrata solo nel primo modulo.
89
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
17.7 La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno assoggettato all’imposta sostitutiva
Sezione IX di cui all’art. 81, comma 21, del D.L. n. 112 del 2008 il maggior valore delle rimanenze fi-
nali che si sono determinate per effetto della prima applicazione dell’art. 92-bis del TUIR, e
Riliquidazione
che nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione hanno ceduto l’azienda com-
dell’imposta
prensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui al predetto art. 92-bis.
sostitutiva sul
In tale ipotesi, il successivo comma 24 del citato art. 81 dispone che l’imposta sostitutiva in mi-
maggior valore delle
sura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute, così come risultante dall’ultima
rimanenze finali
riliquidazione effettuata dal cedente, si ridetermina con l’aliquota del 27,5 per cento.
(art. 81, comma 24,
A tal fine, nel rigo RQ37, colonna 1, va indicato l’importo corrispondente al maggior valore
decreto legge 25
delle rimanenze cedute con l’azienda, così come risultante dall’ultima riliquidazione effettuata
giugno 2008, n.
dal cedente, assoggettato alla predetta imposta sostitutiva; in colonna 2, va indicato l’importo
112, convertito, con
risultante dall’applicazione dell’aliquota dell’11,5 per cento all’importo di colonna 1 (tale ali-
modificazioni, dalla
quota è pari alla differenza tra l’aliquota del 27,5 per cento, prevista dal citato comma 24, e
legge 6 agosto
quella originariamente assolta del 16 per cento) .
2008, n. 133)
17.8 La presente presente sezione deve essere compilata dai soggetti che esercitano le attività di
Sezione XII produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incita-
mento alla violenza, ai fini della determinazione dell’addizionale alle imposte sui redditi isti-
Tassa etica
tuita con il comma 466 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria
2006), come da ultimo modificato dall’art. 31, comma 3, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il medesimo art. 31 del predetto decreto legge ha, inoltre, modificato il citato comma 466, di-
sponendo che per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i
relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o mul-
timediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano pre-
senti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, co-
me determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009.
A tal fine, in colonna 1 del rigo RQ45 va indicato l’ammontare del reddito complessivo netto
proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o compensi derivanti dalle predette
attività. Si ricorda che ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli
altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e
ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri pro-
venti o dei compensi derivanti da tali attività e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
o compensi. Nella colonna 2 va indicato l’ammontare dell’addizionale, pari al 25 per cento
dell’importo di cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicata l’eccedenza di imposta risultante
dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente che non è stata chiesta a rimbor-
so, ma riportata in compensazione e in colonna 4 l’eccedenza indicata in colonna 3 e utiliz-
zata in compensazione con il modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione.
Nella colonna 5, va indicata la somma degli acconti versati.
La colonna 6 e la colonna 7 vanno compilate per indicare l’imposta a debito o a credito, pa-
ri al risultato della seguente somma algebrica :
RQ45 col. 2 – RQ45 col. 3 + RQ45 col. 4 – RQ45 col. 5
Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nella colonna 6 (imposta a debito). Tale im-
posta va versata utilizzando il codice tributo 4005.
Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nella colonna 7 (imposta a credito). Tale ec-
cedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, per-
tanto deve essere riportata nel rigo RX12, colonna 1.
17.9 La presente sezione va compilata dalle società che, per il periodo di imposta in corso alla da-
Sezione XV ta di entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge
Riliquidazione 1º luglio 2009, n. 78:
dell’imposta – hanno assoggettato a tassazione, separatamente dall’imponibile complessivo, le plusvalenze
iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in me-
sostitutiva sulle
talli preziosi per uso non industriale di cui all’art. 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
plusvalenze su
251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle con-
metalli preziosi per
ferite in adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità europee e quelle
uso non industriale
necessarie a salvaguardare l’indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d’Italia;
(art. 14 D.L. 1° luglio – hanno ceduto, in tutto o in parte, ai sensi del comma 3 dell’art. 14, del citato decreto legge
2009, n. 78, convertito, n. 78 del 2009, nel corso del periodo d’imposta, le suddette disponibilità.
con modificazione, Si precisa che in quest’ultima ipotesi la plusvalenza realizzata, aumentata dell’importo della
dalla L. 3 agosto plusvalenza corrispondente alle disponibilità cedute, già assoggettata ad imposta sostitutiva,
concorre all’imponibile complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP.
2009, n. 102)
L’imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte
90
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.
Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, occorre indicare nel rigo RQ50,
colonna 1, l’ammontare della plusvalenza relativa alle disponibilità cedute già assoggettata
ad imposta sostitutiva, e in colonna 2, l’importo corrispondente al 6 per cento di colonna 1.
L’importo di quest’ultima colonna è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in accon-
to dell’imposta sul reddito.
17.10 La presente sezione va compilata dai soggetti che, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 32 del
Sezione XVI decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
Imposta sostitutiva 2010, n. 122 (come modificato dal comma 9, lett. c), dell’art. 8 del decreto legge 13 mag-
sulla partecipazione gio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2011 n. 106), al-
la data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione superiore al 5 per
al fondo comune
cento al fondo comune d’investimento immobiliare.
d’investimento
immobiliare (decreto
Non sono tenuti alla compilazione i seguenti partecipanti:
legge 13 maggio
a) Stato o ente pubblico;
2011, n. 70,
b) Organismi d’investimento collettivo del risparmio;
convertito, con
c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
modificazioni, dalla
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve
legge del 12 luglio
tecniche;
2011 n. 106)
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all’estero in paesi o territori che
consentano uno scambio d’informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del
reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze di cui all’art. 168-bis, comma 1, del TUIR;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell’articolo
1, comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Ita-
lia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per
cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
La quota di partecipazione è determinata con i criteri di cui al comma 3-bis dell’art. 32 del de-
creto legge n. 78 del 2010; detta percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termi-
ne del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in pro-
porzione alle quote di partecipazione da essi detenute.
Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle parteci-
pazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fi-
duciarie o per interposta persona.
I predetti partecipanti sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta risultante dai
prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010.
Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei va-
lori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l’applicazione dell’impo-
sta sostitutiva.
Si ricorda che eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.
L’imposta può essere versata a cura della SGR o dell’intermediario depositario delle quote. In
tal caso il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la SGR può effettuare la
liquidazione parziale della quota per l’ammontare necessario al versamento dell’imposta.
A tal fine vanno compilati i righi da RQ51 a RQ52, uno per ogni fondo cui si partecipa, e in
particolare va indicato:
(cid:129) in colonna 1, la denominazione dell’organismo di investimento, come risultante dal relativo
regolamento;
(cid:129) in colonna 2, il numero attribuito dalla Banca d’Italia all’organismo di investimento;
(cid:129) in colonna 3, l’ammontare corrispondente al valore medio delle quote possedute nel 2010;
(cid:129) in colonna 4, l’imposta dovuta corrispondente al 5 per cento dell’importo indicato in co-
lonna 3.
Nel rigoRQ53 va indicata la somma degli importi esposti nella colonna 4 dei righi da RQ51
a RQ52 di tutti i moduli compilati.
91
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
L’imposta di cui al rigo RQ53 è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti
per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione dei redditi utiliz-
zando l’apposito codice tributo.
Si ricorda che la presente sezione non va compilata qualora il versamento sia effettuato dalla
SGR o dall’intermediario.
17.11 La presente sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui ai commi
Sezione XIX 10-bis e 10-ter dell’art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-
Imposta sostitutiva dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, introdotti dall’art. 23, comma 12, del de-
sui maggiori valori creto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
delle partecipazioni 2011, n. 111.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 22 novembre 2011 (di segui-
(art. 15, comma
to “provvedimento”) sono state stabilite le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14 del
10-bis e 10-ter
suddetto art. 23 del decreto legge n. 98 del 2011.
dell’art. 15 del
In particolare, le disposizioni del comma 10 dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008
decreto legge 29
sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a
novembre 2008, n. seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.
185, convertito, con Si ricorda che per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai
modificazioni, dalla sensi del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
legge 28 gennaio Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazio-
2009, n. 2)
ni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni.
La riduzione o perdita del controllo intervenute successivamente al verificarsi di una delle ipo-
tesi di cui al comma 2 dell’art. 2 del provvedimento non preclude la facoltà di esercitare l’op-
zione per il regime dell’imposta sostitutiva.
L’importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della parteci-
pazione stessa.
Inoltre, le previsioni del citato comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori - attribuiti ad av-
viamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazio-
ni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.
La deduzione di cui all’art. 103 del TUIR e agli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 del
valore affrancato dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali, com-
prese quelle a vita utile definita, può essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a
prescindere dall’imputazione al conto economico, a partire dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2012.
Gli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione non s’intendono revocati in presen-
za di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d’impresa, le al-
tre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato.
L’esercizio dell’opzione per i regimi di riallineamento dei valori fiscali e contabili previsti dagli
artt. 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del TUIR e dall’art. 15,
commi 10, 11 e 12, del decreto legge n. 185 del 2008 non preclude la possibilità di opta-
re per il regime dell’imposta sostitutiva, né l’esercizio dell’opzione per quest’ultima preclude
l’opzione per i predetti regimi di riallineamento.
Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si applicano alle operazioni effettuate entro il
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010, avendo riguardo ai valori residui di avvia-
mento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato riferibile al-
l’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Il versamento dell’imposta sostitutiva, con aliquota del 16 per cento, è dovuto in un’unica so-
luzione entro il 30 novembre 2011.
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le predette disposizioni si applicano
anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. In tal
caso, il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in tre rate di pari importo da versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi do-
vute per il periodo d’imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della pri-
ma e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di imposta 2014.
Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 da ultimo citato decorrono dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
92
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Il comma 1-bis del richiamato art. 20 ha disposto che i termini di versamento di cui al prece-
dente comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti, qualora il versamento non sia stato effettuato en-
tro il predetto termine del 30 novembre 2011. In tal caso, a decorrere dal 1º dicembre 2011,
su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.
A tal fine, i righi da RQ61 a RQ62 devono essere utilizzati per indicare i dati relativi ad ogni
singola partecipazione, avendo cura di compilare più moduli in caso di più partecipazioni; nei
predetti righi va indicato:
(cid:129) nella colonna 1, casella “Anno operazione”, uno dei seguenti codici a seconda che l’ope-
razione straordinaria o traslativa a seguito della quale è stata iscritta nel bilancio individua-
le la partecipazione per cui si esercita l’opzione sia stata effettuata:
1 - nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 o in quelli precedenti e per la qua-
le il versamento dell’imposta sostitutiva sia stato effettuato entro il 30 novembre 2011;
2 - nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 o in quelli precedenti e per la qua-
le il versamento dell’imposta sostitutiva sia stato rateizzato ai sensi del citato comma 1-
bis dell’art. 20 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dal-
la legge n. 214 del 2011;
3 - nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011;
(cid:129) nella colonna 2, casella “Tipo operazione“, il codice identificativo dell’operazione straor-
dinaria o traslativa a seguito della quale è stata iscritta nel bilancio individuale la parteci-
pazione per cui si esercita l’opzione. In particolare va indicata una delle lettere tra quelle ri-
portate nell’elenco di cui all’art. 2, comma 2, del provvedimento;
(cid:129) nella colonna 3, la casella “Soggetto subentrato“ va barrata qualora l’opzione per il regi-
me dell’imposta sostitutiva è esercitata dal soggetto dichiarante subentrato, a seguito di fu-
sione o scissione, ad uno dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 2 del provvedimento che,
se ancora esistente, avrebbe potuto esercitare tale opzione;
(cid:129) nella colonna 4, la differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto
nel bilancio individuale a seguito di una delle operazioni di cui alla colonna 2 e, a secon-
da dei casi indicati nell’art. 3, commi da 2 a 4, del provvedimento:
a) il valore della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla società fu-
sa, incorporata, scissa o conferente alla data di efficacia giuridica dell’operazione (per
le ipotesi di cui alle lettere da a) ad e) del comma 2 dell’articolo 2 del provvedimento);
b) la corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata risultante dal bilancio rife-
ribile all’esercizio chiuso prima dell’operazione di cui alle citate ipotesi (per le ipotesi di
cui alle lettere da f) ad h) del comma 2 dell’articolo 2);
c) il valore del patrimonio netto o della partecipazione oggetto di conferimento, fusione o
scissione così come risultante dalla situazione contabile redatta dalla società conferente,
fusa, incorporata o scissa alla data di efficacia giuridica dell’operazione (per le ipotesi
di cui alle lettere da i) ad l) del comma 2 dell’articolo 2). Nelle ipotesi di conferimento
d’azienda, il valore del patrimonio netto oggetto di conferimento deve essere determi-
nato escludendo l’avviamento già iscritto nel bilancio individuale del soggetto conferen-
te e stornato - per effetto dell’operazione straordinaria in questione - dalla contabilità del
soggetto medesimo, in quanto non rientrante nel complesso delle attività e delle passività
oggetto di trasferimento al soggetto conferitario;
(cid:129) nelle colonne 5, 6 e7, rispettivamente, il corrispondente valore di avviamento, marchi d’im-
presa ed altre attività immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acqui-
sita per effetto di una delle operazioni sopra richiamate, iscritto nel bilancio consolidato ri-
feribile all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (qualora nella colonna 1 sia stato indi-
cato il codice 1 o 2) ovvero all’esercizio in corso al 31 dicembre 2011 (qualora nella co-
lonna 1 sia stato indicato il codice 3), ancorché rappresentato nel medesimo bilancio in con-
nessione ad altre partecipazioni in conformità ai principi contabili adottati;
(cid:129) nella colonna 8, il minore tra l’importo indicato nella colonna 4 e la somma degli importi in-
dicati nelle colonne 5, 6 e 7;
(cid:129) nella colonna 9, la base imponibile da assoggettare all’imposta sostitutiva, anche in misura
parziale, che non deve essere superiore all’importo di colonna 8;
(cid:129) nella colonna 10, l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 16 per cento dell’im-
porto indicato nella colonna 9.
I versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista, uti-
lizzando il codice tributo 1843.
A tal fine, nel rigo RQ63, va indicato:
(cid:129) nella colonna 1, la somma degli importi di cui alla colonna 10 dei righi da RQ61 a RQ62
di tutti i moduli compilati per i quali sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1;
93
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
(cid:129) nella colonna 2, la somma degli importi di cui alla colonna 10 dei righi da RQ61 a RQ62
di tutti i moduli compilati per i quali sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2;
(cid:129) nella colonna 3, l’importo della prima rata corrispondente ad un terzo di quanto indicato nel-
la colonna 2 del presente rigo;
(cid:129) nella colonna 4, la somma degli importi di cui alla colonna 10 dei righi da RQ61 a RQ62
di tutti i moduli compilati per i quali sia stato indicato nella colonna 1 il codice 3;
(cid:129) nella colonna 5, l’importo della prima rata corrispondente ad un terzo di quanto indicato nel-
la colonna 4 del presente rigo.
R18 - QUADRO RV - RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO E FISCALI – OPERAZIONI
STRAORDINARIE
18.1 Ilpresentequadro si compone di 2 sezioni. La prima sezione ha lo scopo di evidenziare le dif-
Generalità ferenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipenden-
za delle operazioni ivi elencate ovvero conseguenti all’adozione dei principi contabili interna-
zionali (IAS/IFRS) di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002; la sezione II ha, invece, lo scopo di evidenziare i dati rilevan-
ti in relazione a ciascuna operazione straordinaria (scissione e fusione) intervenuta nel corso
del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
18.2 La presenteSezione va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all’impresa risultano iscrit-
Sezione I ti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza
di una delle operazioni che di seguito si evidenziano e che devono essere individuate indi-
Riconciliazione dati
cando l’apposito codice nella casella “Causa”.
di bilancio e fiscali
1) Conferimenti di azienda, fusioni e scissioni;
2) Rivalutazione di beni;
3) Utili e/o perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta ai sensi
dell’art. 110, comma 3, del Tuir;
4) Altre operazioni. Si precisa che il presente codice va utilizzato anche nell’ipotesi in cui i
disallineamenti da indicare nella presente sezione siano dovuti a più di una delle suddet-
te operazioni.
Inoltre, la Sezione va compilata anche dai soggetti per i quali l’adozione dei principi contabili in-
ternazionali (IAS/IFRS) ha generato disallineamenti tra i valori civili e fiscali delle voci di bilancio.
Si precisa che per tali soggetti valgono, anche in deroga alle disposizioni della sezione I ca-
po II del titolo II del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti da detti principi contabili. In tale caso, va indicato il codice 1nell’apposita ca-
sella denominata “IAS” (colonna 3).
Si precisa che per ogni categoria di beni e/o elementi patrimoniali va redatto un distinto rigo.
Qualora i valori civili e fiscali di un medesimo bene differiscano sia per effetto di una delle ope-
razioni che generano disallineamenti da evidenziare nella presente sezione che per effetto del-
l’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai fini della determinazione del valo-
re civile, si terrà conto anche dei riflessi derivanti dall’adozione dei suddetti principi. In tal ca-
so, va indicato il codice 2 nell’apposita casella denominata “IAS” (colonna 3).
Si precisa che la sezione va compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in
cui è avvenuta l’operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di eviden-
ziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio; in essa vanno indicati i beni con i valori
esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.
Qualora, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, il valore civile del
bene risulti variato rispetto a quello finale risultante dal quadro RV UNICO 2011, nella co-
lonna 5 deve essere indicato il nuovo valore di bilancio risultante dalla transizione ai principi
contabili internazionali.
Si precisa che le voci della presente sezione non dovranno più essere indicati a decorrere dal-
l’esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello in-
dicato in bilancio anche per effetto di riallineamento a seguito del processo di ammortamento
o a seguito di assoggettamento a imposizione sostitutiva della differenza dei valori, avendo
compilato il quadro RQ del modello UNICO SP 2011.
Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrispon-
de al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.
94
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nella colonna 1, va indicata la voce di bilancio che accoglie i valori disallineati.
Nella colonna 4, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio chiuso
prima della transizione ai principi contabili internazionali.
Nella colonna 5, va indicato il valore contabile della voce di bilancio rilevabile all’inizio del-
l’esercizio.
Nelle colonne 6 e 7, vanno indicati gli incrementi/decrementi che la voce di bilancio ha su-
bito nel corso dell’esercizio.
Nella colonna 8, va indicato il valore contabile della voce rilevabile alla fine dell’esercizio, pa-
ri alla somma algebrica dell’importo di colonna 5 e degli importi indicati nelle colonne 6 e 7.
Nella colonna 10, va indicato il valore fiscale della voce di bilancio rilevabile all’inizio del-
l’esercizio.
Nelle colonne 11 e 12, vanno indicati gli incrementi/decrementi della voce di bilancio rile-
vanti ai fini fiscali.
Nella colonna 13, va indicato il valore fiscale alla data di chiusura dell’esercizio, pari alla
somma algebrica dell’importo di colonna 10 e degli importi indicati nelle colonne 11 e 12.
Anche per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali a decorrere dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, resta ferma l’applicazione dell’art. 13,
comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005 (si veda, art. 1, comma 59, della legge n. 244 del
2007); l’eliminazione nell’attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili genera un
disallineamento tra il valore civile (non più esistente a seguito dell’eliminazione) e quello fisca-
le. In tale caso, in colonna 1, va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilancio a
seguito dell’applicazione dei principi contabili internazionali; in colonna 4, va indicato il cor-
rispondente valore contabile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili
internazionali; le colonne da 5 a 8 non devono essere compilate.
Nella colonna 10, va indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilancio
di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali (ovvero per gli esercizi successivi
quello esistente alla data di apertura dei predetti esercizi) della voce di bilancio eliminata.
Nelle colonne 11 e 12, vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscali della
voce di bilancio eliminata o non più iscrivibile.
Nella colonna 13, va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell’esercizio.
Le medesime istruzioni si rendono applicabili all’eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi
di accantonamento considerati dedotti, in sede di prima applicazione dei principi contabili in-
ternazionali, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 38 del 2005. Tali modalità si appli-
cano anche alle ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli “conside-
rati dedotti per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 115, comma 11, 128 e 141” del
TUIR, per effetto dell’adozione dei criteri di valutazione previsti dai principi contabili interna-
zionali. Ad esempio, la presente sezione va utilizzata per evidenziare il disallineamento tra va-
lore civile e fiscale scaturente dall’eliminazione del fondo TFR per effetto dell’adozione dei cri-
teri previsti dallo IAS 19.
18.3 La presente sezione va compilata da ciascun soggetto beneficiario della scissione, incorpo-
Sezione II rante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di scissione e/o di fusione
intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Operazioni
straordinarie
Se nello stesso periodo d’imposta la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compi-
lare più sezioni II.
Se, sempre nello stesso periodo, il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi in-
corporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il sog-
getto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società suc-
cessivamente incorporante o risultante dalla fusione.
La parte Iè riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusio-
ne, la parte II ai dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa, la parte III ai dati relativi al-
le altre società beneficiarie della scissione. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi
disponibili, l’elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la parte III della sezione II.
Al fine di identificare l’utilizzo della presente sezione è necessario indicare nell’apposito cam-
po denominato “Utilizzo” il codice “1” qualora l’utilizzo sia relativo ad operazioni di scissio-
ne e il codice “2” qualora sia relativo ad operazioni di fusione. Se nel medesimo periodo so-
no state effettuate più operazioni straordinarie è necessario compilare più moduli avendo cura
di numerarli progressivamente.
95
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione
I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante
dalla fusione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante.
Nel rigo RV13, campo “Tipo di operazione”, va indicato, in caso di scissione, rispettiva-
mente, il codice “1” o “2”, a seconda che la scissione sia totale o parziale, e in caso di fu-
sione il codice “1” o “2”, a seconda che la fusione sia propria o per incorporazione; nei cam-
pi 2 e3vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari, fusi o incorporati e la
data dell’atto di scissione o di fusione.
Nel rigo RV14, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società
scissa acquisita dalla beneficiaria.
Nel rigo RV15, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società
beneficiaria in concambio ai soci della società scissa.
Nel rigo RV16, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono
i beni acquisiti con la scissione.
Nel rigo RV17, va indicato, rispettivamente, il codice “1” o “2”, a seconda che le azioni o
quote assegnate ai singoli soci della società scissa siano o non siano in proporzione con le lo-
ro originarie partecipazioni nella stessa società.
Nel rigo RV18, colonne 1,2 e3, vanno indicati, con riguardo alla società beneficiaria della
scissione, incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente an-
teriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di
chiusura dell’esercizio in cui l’unificazione è avvenuta.
Nel rigo RV19, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio net-
to secondo le risultanze contabili relativi alle date di cui alle colonne 1, 2 e 3 del rigo RV18.
Nei righi RV20 e RV21, va indicato, rispettivamente, l’importo relativo all’aumento del capi-
tale per il concambio e l’importo del nuovo capitale sociale.
Nel rigo RV22 la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci del-
la società incorporata.
Società scissa, incorporata o fusa
Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo
la parte II della presente sezione.
Con riguardo alla società scissa va indicata la quota percentuale del patrimonio netto conta-
bile non trasferita (rigo RV26), ove si tratti di scissione parziale.
Nel rigo RV27, va indicato:
(cid:129) in colonna 2, il codice 1 in caso di disavanzo da annullamento, il codice 2 in caso di di-
savanzo da concambio, il codice 3 in caso di compresenza di entrambe le tipologie di di-
savanzo;
(cid:129) in colonna 3, l’ammontare complessivo del disavanzo di scissione o di fusione.
Nel rigo RV28, va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.
Nei righi da RV29 a RV32, va indicato:
(cid:129) in colonna 1, le voci dell’attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo;
(cid:129) in colonna 2, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si
tratti di beni non ammortizzabili;
(cid:129) in colonna 3, i relativi importi.
Nel rigo RV33, colonne 2 e3, va indicato l’importo dell’avanzo da annullamento e quello da
concambio.
Nei righi daRV34 aRV37 vanno indicati: in colonna 1, le voci del patrimonio netto alle qua-
li è stato imputato l’avanzo da annullamento e/o da concambio e, in colonna 2 o in colonna
3, gli importi ad esse relativi.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 172, comma 5, del TUIR, l’avanzo di fusione deve essere prio-
ritariamente utilizzato rispetto alle altre voci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle ri-
serve in sospensione di imposta che risultano iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o in-
corporate; l’omessa ricostituzione comporta la tassazione delle stesse in capo alla società ri-
sultante dalla fusione (detta disposizione non si applica con riferimento alle riserve tassabili so-
lo in caso di distribuzione).
L’eventuale avanzo residuo dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patri-
monio netto della società fusa o incorporata. Ai sensi dell’art. 172, comma 6, del TUIR, all’e-
ventuale avanzo residuo si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società in-
96
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
corporata o fusa; si considerano non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamen-
to il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annul-
lata. Ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta e delle altre riserve si ap-
plicano nei riguardi della beneficiaria della scissione, per le rispettive quote, le disposizioni det-
tate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell’art. 172 del TUIR per la società incorporante o risul-
tante dalla fusione (comma 9 dell’art. 173 del TUIR).
Nei righi RV38 e RV39, vanno indicate, per importi complessivi, le riserve e fondi in sospen-
sione d’imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall’ultimo bilancio della so-
cietà scissa, ovvero fusa o incorporata, ricostituite pro-quota (solo per i casi di scissione) e quel-
le ricostituite per intero.
Nel rigo RV40, vanno indicate, per importi complessivi, le poste di cui trattasi non ricostituite.
Nei righi RV41, RV42 e RV43 vanno indicati i predetti dati relativi alle altre riserve e fondi in
sospensione d’imposta, diverse da quelli tassabili solo in caso di distribuzione.
Nei righi RV44 eRV45, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, an-
nullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (colonna 1) e il costo (co-
lonna 2), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RV44) e per quelle pos-
sedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RV45).
Nella parte IIIvanno indicate i dati relativi alle eventuali altre società beneficiarie della scissione.
R19 - QUADRO RP - SPESE PER INTERVENTI
Dl RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
L’art. 1,commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni,
prevede la detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Nel presente quadro vanno indicate le spese sostenute dalla società o associazione nel 2011
per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle sin-
gole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o
detenute e sulle loro pertinenze. Per tali spese il singolo socio ha diritto a una detrazione d’im-
posta nella misura del 36 per cento delle spese relative a prestazioni fatturate dal 1° gennaio
2011 al 31 dicembre 2011, nel limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.
Per il 2011 ciascun socio ha diritto alla detrazione anche in caso di:
– interventi consistenti nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti nella singola
unità immobiliare. Ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili si tiene conto
delle spese sostenute negli anni pregressi;
– spese sostenute per interventi di bonifica dall’amianto sulle unità immobiliari a carattere resi-
denziale;
– spese sostenute per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edi-
lizia di cui all’art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ri-
guardanti interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 da impre-
se di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano al-
la successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013. In questo
caso, la detrazione dall’IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo ac-
quirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per
cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prez-
zo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
Per maggiori informazioni su condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai
fini del riconoscimento della detrazione, si vedano le istruzioni per la compilazione del quadro
RP, Sezione III, del modello Unico Persone Fisiche. .
ATTENZIONE Per ogni unità immobiliare oggetto delle predette spese deve essere compilato
un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
A tal fine, nei righi da RP1 a RP46, va indicato:
(cid:129) in colonna 1, il codice fiscale del soggetto, se diverso dal dichiarante, che ha presentato
l’apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione per interventi di recupero del
patrimonio edilizio. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata
effettuata dal dichiarante ovvero nel caso in cui la colonna 2 non sia compilata. In caso di
97
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del con-
dominio o della cooperativa;
(cid:129) in colonna 2, l’importo delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
Nel rigo RP47, va indicato il totale degli importi di cui alla colonna 2 dei righi da RP1 a RP46.
L’ammontare di colonna 2 del rigo RP47 va riportato nel rigo RN17, campo 2, del quadro RN.
R20 - QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ
O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE
AI SOCI O ASSOCIATI
20.1 Nellacolonna 1dei righida RN1ad RN9, vanno indicati i redditi (o le perdite) dichiarati dal-
le società o associazioni nei singoli quadri RF, RG, RE, RA, RD, RB, RT, RH, RL e RJ.
Redditi
Riservato alle “Società non operative”
Ai fini della compilazione dei righi RN1 e RN2 per i soggetti di cui all’art. 30 della legge 23
dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni, si rinvia a quanto indicato nel prospetto
per la “Verifica dell’operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei sog-
getti considerati non operativi” contenuto nel quadro RS.
Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel quadro RA, si fa presente che es-
si devono essere cumulativamente indicati nel rigo RN4 relativo ai redditi dei terreni.
In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:
(cid:129) nella colonna 2, le ritenute d’acconto subite, comprese quelle attribuite dai consorzi, indi-
cate nel rigo RS41, colonna 2. Si precisa che, nell’ipotesi in cui in cui i soci o associati del-
la società o associazione dichiarante abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ri-
tenute ad essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF,
siano utilizzate dalla società o associazione stessa in compensazione per i pagamenti di al-
tre imposte e contributi attraverso il modello F24 (circ. 56 del 2009), nella presente colon-
na va comunque riportato l’intero importo delle ritenute imputate ai soci o associati. Al fine
di evidenziare le ritenute riattribuite dai soci o associati alla società o associazione dichia-
rante, queste vanno riportate nel campo 12 del quadro RK e va, altresì, compilata la sezio-
ne IV del quadro RX;
(cid:129) nella colonna 3, le imposte pagate all’estero, comprese quelle derivanti da imposte figurati-
ve al netto delle imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti da soggetti non residenti par-
tecipati di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR, da indicare nel rigo RN15, colonna 4;
(cid:129) nella colonna 4, i crediti di imposta spettanti, diversi da quelli indicati nei riquadri suc-
cessivi.
La colonna 5 va barrata in caso di presenza di perdite in contabilità ordinaria riportabili sen-
za limiti di tempo.
Nel rigo RN10, le società che risultano dalla trasformazione di una società soggetta all’IRES
in società non soggetta a tale imposta, devono indicare l’ammontare delle riserve costituite pri-
ma della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5, dell’art. 47 del TUIR, da imputare
ai soci qualora si verifichino le ipotesi di cui all’art. 170, comma 4, lett. a) e b), del TUIR.
L’imputazione ai soci va effettuata anche nel caso in cui le società di persone, che derivano
da un’operazione di trasformazione effettuata nel 2011, compilino il quadro RG, dal mo-
mento che le riserve non sono ricostituite in mancanza del bilancio. Tale imputazione va ef-
fettuata anche dalle società di persone risultanti da trasformazione effettuata negli anni pre-
cedenti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno variato il regime di
determinazione del reddito, passando da quello “ordinario” a quello “semplificato” di cui
all’art. 66 del TUIR.
Nel rigo RN11, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel quadro
RM, ad eccezione dei redditi attribuiti alla società dal soggetto che detiene una partecipazio-
ne in soggetti non residenti di cui agli articoli 167 e 168 del TUIR, da indicare nel rigo RN15.
20.2 Il rigo RN13 deve essere compilato solo nel caso in cui il dichiarante e/o i soggetti parteci-
pati siano risultati non operativi in base a quanto previsto dall’art. 30 della legge 23 dicem-
Reddito minimo
bre 1994 n. 724 e successive modificazioni.
In particolare, le società in nome collettivo e in accomandita semplice devono riportare il mag-
giore tra il reddito minimo di cui al rigo RS20 e il reddito minimo imputato dai soggetti parte-
cipati, risultante dal rigo RF50, colonna 1, ovvero dal rigo RG25, colonna 1.
Il presente rigo deve essere compilato altresì dalle associazioni tra artisti e professionisti, dalle
società semplici e dai soggetti ad essi equiparati che detengono una partecipazione in società
non operative, riportando l’importo del rigo RH7, colonna 1.
98
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
20.3 Nel rigo RN14, colonna 1, va indicato l’importo delle perdite non compensate risultante dal
Perdite non rigo RG 27, colonna 1, ovvero del rigo RH14 colonna 1. Nel rigo RN14, colonna 2, va in-
dicato l’importo delle perdite non compensate risultante dal rigo RF52, colonna 1, ovvero dal
compensate
rigo RH9, colonna 1. In colonna 3, va indicato l’ammontare delle perdite di cui alla colonna
2, utilizzabili senza limiti di tempo. Per la corretta compilazione della presente sezione si ve-
dano le istruzioni di cui al rigo RS20.
Si precisa, infine, che nel presente rigo vanno riportate anche le perdite in contabilità ordina-
ria provenienti dal quadro RH, pari alla differenza, se positiva, tra l’importo di rigo RH8 e quel-
lo di rigo RH7, colonna 2 (in assenza di compilazione della colonna 1 del predetto rigo). Det-
to ammontare va indicato nella colonna 2 e, qualora illimitatamente riportabile, anche nella
colonna 3.
Gli importi evidenziati nel rigo RN14 non devono essere preceduti dal segno “-“.
20.4 Nel rigo RN15, in colonna 1, va indicato il totale dei redditi del soggetto non residente par-
tecipato (artt. 167 e 168 del TUIR) da imputare ai soci, mentre nelle colonne 2 e 3 vanno in-
Redditi derivanti
dicate, rispettivamente, le imposte sul reddito dell’anno e quelle sul reddito degli anni prece-
da imprese estere
denti pagate dall’anzidetto soggetto.
partecipate
Nella colonna 4 vanno indicate le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti dal soggetto
non residente.
20.5 Nel rigorigo RN16, riservato alle società semplici ed ai soggetti equiparati, vanno indicati gli one-
ri e le spese, sostenuti direttamente dalla società, deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci.
Oneri
Si rammenta che tra gli oneri di cui all’art. 10, comma 3, del TUIR, sostenuti dalla società, van-
no indicati:
– le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
– i contributi destinati alle organizzazioni non governative;
– le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessa-
zione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.
Nel rigo RN17, vanno indicati gli oneri e le spese, sostenuti dalla società o associazione, per
i quali la norma tributaria prevede una detrazione d’imposta. Tale rigo va compilato come di
seguito indicato.
In colonna 1, riservata alle società semplici ed ai soggetti ad esse equiparati, vanno indicati gli
oneri di cui all’art. 15, comma 3, del TUIR, sostenuti dal dichiarante, nonché la quota degli one-
ri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa.
In colonna 2, va indicato il totale delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36 per cento di cui al quadro RP, rigo RP47,
colonna 2.
Nelle colonne 3, 4, 5 e 6 vanno indicate le spese per interventi finalizzati al risparmio ener-
getico di edifici esistenti, sostenute nel 2011, per le quali l’art. 1, commi da 344 a 349, del-
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), prevede una detrazione dall’impo-
sta lorda. La detrazione, nella misura del 55 per cento delle spese documentate relative agli
anzidetti interventi, spetta entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia
di intervento effettuato.
L’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha
previsto che la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
In particolare, in colonna 3 va indicato l’importo delle spese documentate relative ad interventi
di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno
di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento
rispetto ai valori richiesti. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di cli-
matizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di ca-
lore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenera-
zione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le ca-
ratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il
riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (copertu-
re e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 di-
cembre 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve es-
sere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008; in colonna 4 va indica-
to l’importo delle spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esi-
stenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (co-
perture e pavimenti), finestre comprensive di infissi che rispettino i requisiti di trasmittanza termi-
ca U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 mar-
99
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
zo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008; in colonna 5 va in-
dicato l’importo delle spese documentate relative all’installazione di pannelli solari per la pro-
duzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di ac-
qua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; in
colonna 6 va indicato l’importo delle spese documentate relative ad interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e conte-
stuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia
anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impian-
ti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia.
20.6 Nel rigo RN18, vanno indicati gli importi trasferiti alla società dichiarante da Trust trasparenti
o misti ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR, di cui la stessa è beneficiaria.
Trust trasparente o
In particolare, vanno indicati:
misto –
(cid:129) in colonna 1, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM
importi ricevuti
e a fondi comuni di investimento;
(cid:129) in colonna 2, l’ammontare dei crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero;
(cid:129) in colonna 3, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
(cid:129) in colonna 4, l’ammontare delle ritenute d’acconto;
(cid:129) in colonna 5, l’eccedenza IRES trasferita alla società dal Trust;
(cid:129) in colonna 6, l’ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita alla so-
cietà dichiarante.
20.7 Nel rigo rigo RN19, le società semplici ed i soggetti equiparati per i quali trova applicazione
la disposizione di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 344 del 2003, devono indicare:
Altri crediti
(cid:129) in colonna 1, l’ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di
d’imposta cui al rigo RN19, colonna 4, del Mod. UNICO 2011;
(cid:129) in colonna 2, l’importo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presen-
te dichiarazione;
(cid:129) in colonna 3, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997 (codice tributo 6785) entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
(cid:129) in colonna 4, l’ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli
importi indicati nelle colonne 1 e 2 e l’importo indicato nella colonna 3.
Il rigo RN20, è riservato ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è
riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato
l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o
ricostruzione di unità immobiliari danneggiate o distrutte (Decreto legge n. 39 del 28 aprile
2009, art. 3, c. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordi-
nanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 9
luglio 2009 e n. 3803 del 15 agosto 2009, e successive modificazioni). Si ricorda che il cre-
dito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.
Il credito riconosciuto è ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e
non può eccedere, in ciascuno degli anni, l’imposta netta dovuta da ciascun socio.
A tal fine, nel presente rigo va indicato l’importo complessivo del credito d’imposta riconosciuto
in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione, da imputare ai soci.
20.8 Nel rigo RN21 va indicato l’importo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio
indicato nel rigo RS 45, colonna 7 eccedente quello utilizzato in deduzione dal reddito di
Deduzione per
impresa.
capitale investito
proprio
20.9 Sulla base dei dati risultanti dal quadro RN, dal quadro RK, nonché dal quadro RS, RM, RU o
RH, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui
Prospetto da
risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla clas-
rilasciare ai soci
sificazione delle attività economiche (ATECO 2007), nonché l’eventuale iscrizione all’albo del-
o associati
le imprese artigiane.
Nel suddetto prospetto devono essere indicati:
1) i dati identificativi del socio o associato;
2) il reddito (o la perdita) dichiarato agli effetti dell’imposta personale nei righi da RN1 a
RN12; in caso di perdita va precisato se trattasi di perdita in contabilità ordinaria ripor-
tabile negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, ovvero riportabile senza limiti di tem-
po, ovvero se trattasi di perdita in contabilità semplificata;
100
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato;
4) le quote delle riserve di cui al rigo RN10 costituite prima della trasformazione da società
soggetta all’IRES in società di persone, imputabili ai singoli soci;
5) qualora la società sia “non operativa” e/o detenga partecipazioni in società non opera-
tive, le quote di reddito minimo di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
e successive modifiche, risultanti dal rigo RN13, nonché l’ammontare delle perdite non
compensate risultante dal rigo RN14; va precisato se trattasi di perdita in contabilità or-
dinaria riportabile negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, ovvero riportabile senza
limiti di tempo, ovvero se trattasi di perdita in contabilità semplificata;
6) le ritenute d’acconto e le imposte pagate all’estero, indicando separatamente quelle ef-
fettivamente pagate da quelle figurative imputabili al singolo socio o associato. Al fine di
consentire al socio di fruire del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero è neces-
sario indicare: l’anno di percezione del reddito estero, l’ammontare del reddito prodotto
in ciascun Stato estero e la relativa imposta pagata con riferimento alla quota di parteci-
pazione del singolo socio. Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile or-
ganizzazione, va indicata l’imposta del periodo di competenza il cui pagamento avverrà
a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo pe-
riodo d’imposta successivo (art. 165, comma 5, del TUIR). Si precisa che le imposte fi-
gurative derivano da redditi prodotti nel territorio di Stati esteri sulla base di una apposita
clausola contenuta nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. In questi ca-
si, se gli Stati esteri hanno esentato in tutto o in parte tali redditi, ai soci spetta il credito
per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata;
7) distintamente per ciascun soggetto non residente cui la società partecipa:
(cid:129) i dati indicati nei campi 1, 2 e 3 dei righi RS21 e RS22 del quadro RS;
(cid:129) la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai righi da RM11 a RM14;
(cid:129) le quote delle imposte pagate all’estero in via definitiva dai soggetti non residenti sul
reddito prodotto nell’anno d’imposta 2011 assoggettato a tassazione separata;
(cid:129) le quote delle imposte pagate all’estero in via definitiva dai soggetti non residenti sul
reddito prodotto negli anni di imposta precedenti assoggettato a tassazione separata;
(cid:129) le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti che non concorrono alla formazione del
reddito (per l’importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nel campo
4 dei righi RS21 e/o RS22 del quadro RS);
8) i crediti d’imposta spettanti;
9) le quote degli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell’art.
10, comma 3, del TUIR;
10) le quote degli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d’imposta
ai sensi dell’art. 15, comma 3, del TUIR, e dell’art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre
1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30;
11) le spese sostenute per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici resi-
denziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria cata-
stale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, per le quali è riconosciu-
ta al socio una detrazione ai fini dell’IRPEF nella misura del 36 per cento;
12) le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti, per
le quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione dall’imposta lorda nella misura del
55 per cento;
13) l’ammontare delle imposte sostitutive da recuperare a seguito della riliquidazione delle stesse;
14) la quota di redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RN11 del quadro RN,
evidenziando la tipologia di reddito individuata nelle singole sezioni del quadro RM. Si
ricorda che l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a ti-
tolo di acconto pari al 20 per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione
separata, ai sensi dell’art. 17 del TUIR, effettuato direttamente dai soci o associati in quan-
to redditi non soggetti alla ritenuta alla fonte. Pertanto, detti redditi devono essere sepa-
ratamente indicati per ciascun socio;
15) il criterio di determinazione del reddito adottato dalla società (art. 56 o art. 66 del TUIR);
16) la quota di reddito di lavoro autonomo imputabile all’attività di ricerca e di docenza ed
imponibile in capo all’associato nella misura prevista dall’art. 3 del D.L. 269 del 2003 e
dall’art. 17 del D.L. n. 185 del 2008;
17) la quota di reddito relativa alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agen-
zia delle società di persone che, per effetto dell’art. 17, lett. d), del TUIR, sono assog-
gettati a tassazione separata;
18) la quotadei crediti d’imposta non usufruiti dalla società dichiarante. Tali crediti devono essere
esposti dal socio nella propria dichiarazione nel quadro RU del modello UNICO 2012;
19) l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (ri-
go RN20). A tal fine, va comunicato anche il codice fiscale del soggetto che ha presentato,
101
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
anche per conto del dichiarante, l’apposita domanda per l’accesso al contributo, secondo
quanto previsto dall’art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. In caso di immobile
locato, inoltre, deve essere comunicato se l’immobile per il quale è stato riconosciuto il cre-
dito è adibito all’esercizio d’impresa o della professione, anche se tali attività sono svolte da
soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull’immobile;
20) l’ammontare del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio eccedente quello utilizza-
to in deduzione dal reddito d’impresa (rigo RN21).
R21 - QUADRO RK - DATI RELATIVI
AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI
E RITENUTE RIATTRIBUITE
Il quadro RK va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE,
che risultano alla chiusura dell’esercizio nonché l’importo delle ritenute a questi imputate e riat-
tribuite alla società o associazione dichiarante.
In merito al socio persona fisica, nei campi da 1 a 6 va indicato, rispettivamente, il codice fi-
scale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per il socio
diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale.
Il campo 7 va barrato se l’attività svolta nell’impresa costituisce per il socio l’occupazione pre-
valente.
Nel campo 8, va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto
pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel
corso dell’anno 2011, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2011. Se le quote non
risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valo-
re dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Nel campo 9, va indicato il numero dei mesi di esercizio dell’attività in cui si è verificata la
condizione dell’occupazione prevalente per il socio, se inferiore all’anno.
Nel campo 10, va indicato “A”, se trattasi di socio amministratore, “B”, se trattasi di socio ac-
comandante ed “R”, negli altri casi. L’indicazione degli amministratori deve essere effettuata
con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.
Il campo 11 va barrato qualora il socio o associato abbia diritto al credito d’imposta per i ca-
noni di locazione non percepiti di cui all’art. 26, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, a seguito
della rideterminazione del reddito effettuato dalla società (vedere in Appendice la voce “Cre-
diti di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti”).
Nel quadro RK vanno indicati anche i soggetti precedentemente usciti dalla compagine sociale
a cui spetti il credito d’imposta suddetto.
In tal caso, devono essere compilati i campi 1 e 11.
Nel campo 12, va indicato l’importo delle ritenute riattribuite dal socio o associato alla società o
associazione dichiarante (circ. 56 del 23 dicembre 2009). La somma degli importi indicati nel pre-
sente campo va riportata nel quadro RX, rigo RX20 colonna 3. Nel quadro RK vanno, inoltre, in-
dicati i soci o associati che hanno prestato l’attività nel 2011 ma che non risultano più tali alla chiu-
sura dell’esercizio. In tal caso devono essere compilati i soli campi 1, 9 ed eventualmente 11.
Qualora i nominativi da indicare siano più di tredici, devono essere compilati uno o più mo-
delli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo.
R22 - QUADRO RO - ELENCO NOMINATIVO DEGLI
AMMINISTRATORI E DEI RAPPRESENTANTI
Il quadro RO contiene l’elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti in carica
alla data di presentazione della dichiarazione.
Devono essere riportati:
– il codice fiscale (campo 1);
– i dati anagrafici (campi da 2 a 6);
– la qualifica (campo 7), indicando:
“A”, se trattasi di socio amministratore;
“B”, se trattasi di amministratore non socio.
– il codice e la data di assunzione della carica (campi 8 e 9) qualora l’amministratore sia di-
verso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
102
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile
in relazione alla carica rivestita, desumendolo dalla tabella riportata nel paragrafo 2.5 del
capitolo II “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi”;
– la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale (campi da 10 a 13).
R23 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI
AI QUADRI RD, RE, RF, RG, RH E RJ
23.1 Il quadro RS si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH e RJ:
Generalità – Trasformazione da società soggetta all’Ires in società di persone;
– Plusvalenze e sopravvenienze attive;
– Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi;
– Utili distribuiti da imprese estere partecipate;
– Ammortamento dei terreni;
– Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione (D.M. 19 novembre 2008);
– Valori fiscali delle società agricole;
– Perdite istanza rimborso da IRAP;
– Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA;
– Consorzi di imprese;
– Prezzi di trasferimento;
– Incentivo fiscale - art. 42, comma 2-quater e seguenti, del decreto legge n. 78 del 31 maggio
2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Reti di imprese)”;
– Estremi identificativi dei rapporti finanziari;
– Opzione per il regime premiale per favorire la trasparenza;
– Deduzione per capitale investito proprio (ACE);
– Canone Rai.
23.2 Nel rigo RS1, va indicato il quadro di riferimento.
Quadro di riferimento
23.3 L’art. 170, comma 4, del TUIR, disciplina il regime delle riserve nel caso di trasformazione da
Trasformazione una società soggetta all’IRES in una società non soggetta a tale imposta (trasformazione omo-
genea regressiva).
da società soggetta
Ai sensi del comma 5 dette riserve, in caso di imputazione ai soci, sono assoggettate ad im-
all’Ires in società
posta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all’art.
di persone
73 del TUIR.
Il prospetto consente di tenere memoria dell’iscrizione in bilancio delle variazioni di tali riser-
ve. A tal fine va indicato nel rigo RS2, colonna 1, l’ammontare delle riserve in sospensione
d’imposta provenienti dalla società trasformata; nel rigo RS3, colonna 1, l’importo delle riser-
ve che in caso di distribuzione costituiscono utile per il socio; nel rigo RS4, colonna 1, l’am-
montare delle riserve che in caso di distribuzione non costituiscono utile per il socio (art. 47,
comma 5, del TUIR).
Nella colonna 2dei predetti righi vanno annotati i decrementi delle riserve utilizzate per la co-
pertura della perdita dell’esercizio. Nella colonna 3 vanno indicati gli altri decrementi quali,
ad esempio, la distribuzione ai soci. Nella colonna 4 va indicato il saldo finale.
Nel rigo RS5 devono essere riportate le perdite non compensate, formatesi prima della tra-
sformazione da società soggetta all’IRES in società di persone, utilizzabili in misura limitata ai
sensi dell’articolo 84, comma 1, del TUIR.
Nel rigo RS6 vanno indicate le perdite fiscali, formatesi prima della trasformazione da società
soggetta all’IRES in società di persone, utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 8, comma
3, ultimo periodo, del TUIR.
23.4 Il presente prospetto va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle
Plusvalenze sopravvenienze attive, esclusivamente nell’anno in cui viene operata la scelta per la rateazione.
e sopravvenienze A tal fine, nel rigo RS7, va indicato l’importo complessivo delle plusvalenze (art. 86, comma
4, del TUIR), in colonna 1, e delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR), in colonna
attive
2, oggetto di rateazione.
Nel rigo RS8, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente
per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2.
103
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RS9, va indicato l’importo complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti
a titolo di contributo o di liberalità ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, oggetto di
rateazione.
Nel rigo RS10, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta per i proventi
di cui al rigo RS9.
Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei righi
RG5 e RG6 del quadro RG e dei righi RF7, RF8, RF31 e RF32 del quadro RF.
23.5 Il presente prospetto deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita
Verifica semplice ai fini dell’applicazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
dell’operatività
Esclusione/Disapplicazione
e determinazione
Nel rigo RS11, la casella “Esclusione/Disapplicazione” va compilata dai soggetti non tenuti
del reddito
all’applicazione della disciplina in oggetto. In particolare, nella suddetta casella va indicato il
imponibile minimo
codice:
dei soggetti 2 – per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta;
considerati 3 – per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
non operativi 4 – per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in merca-
ti regolamentati italiani ed esteri o che sono da essi controllate, anche indirettamente;
5 – per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6 – per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
7 – per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai in-
feriore alle dieci unità;
8 – per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria,
di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
9 – per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (rag-
gruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
10 –per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del ca-
pitale sociale;
11 –per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 sono state
individuate, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, ulteriori cau-
se oggettive di disapplicazione della disciplina. A tal fine, nella casella “Esclusione/Disappli-
cazione” va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del
provvedimento, uno dei codici di seguito elencati:
20 – ipotesi di cui alla lett. b);
30 – ipotesi di cui alla lett. c);
40 – ipotesi di cui alla lett. d);
50 – ipotesi di cui alla lett. e);
60 – ipotesi di cui alla lett. f);
70 – ipotesi di cui alla lett. f), in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.
Nella predetta casella va indicato il codice “99” nel caso in cui il soggetto assuma l’impegno
di cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento.
Si precisa che per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici “40”, “50” e “60”, il
presente prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determina-
zione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da
quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonna 1 e/o 4 dei righi da RS12 a RS17,
occorre compilare anche la casella “Casi particolari”.
Ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, è prevista la possibilità di ri-
chiedere all’Agenzia delle entrate la disapplicazione della disciplina in esame, ai sensi del-
l’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In caso di accoglimento dell’istanza, vanno barrate, anche congiuntamente, le caselle:
– “Imposta sul reddito“, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in re-
lazione alle imposte sui redditi;
– “IRAP“, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all’IRAP;
– “IVA“, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all’IVA.
Qualora risultino barrate contemporaneamente le tre caselle il resto del prospetto non va
compilato.
La casella “Casi particolari” va compilata:
– nell’ipotesi in cui il dichiarante, nei due esercizi precedenti e in quello relativo alla presente
dichiarazione non abbia alcuno dei beni da indicare nei righi da RS12 a RS17. In tal caso,
va indicato il codice “1” e il resto del prospetto non va compilato;
– nell’ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla pre-
sente dichiarazione, non abbia alcuno dei beni da indicare nei righi da RS12 a RS17. In tal
104
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
caso va indicato il codice “2” e la colonna 4 dei predetti righi, unitamente alla colonna 5
del rigo RS18, non vanno compilate.
Nel rigo RS12, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere
c), d) ed e), del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5
del TUIR, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.
Nel rigo RS13, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni im-
mobili e da beni indicati nell’art. 8 bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche
in locazione finanziaria.
Nel rigo RS14, colonna 1, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria ca-
tastale A/10.
Nel rigo RS15, colonna 1, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa ac-
quisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti.
Nel rigo RS16, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in loca-
zione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle
in corso di costruzione nonché gli acconti.
Nel rigo RS17, colonna 1, va indicato il valore degli immobili (art. 30, comma 1, lett. b) Leg-
ge 23 dicembre 2004 n. 724) situati in Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RS12 a RS17, vanno as-
sunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di
dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistati o ceduti nel corso di ciascun
esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l’art. 110, comma 1, del TUIR. Il
valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall’impresa
concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e
del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nel rigo RS18, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le per-
centuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei va-
lori indicati in colonna 1 dei righi da RS12 a RS17.
Nel rigo RS18, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi,
esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell’eser-
cizio e dei due precedenti.
Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR (contabilità semplificata),
gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra devono essere desunti dalle scritture contabi-
li e, qualora sia tenuto, dal libro degli inventari.
Qualora nel rigo RS18 l’importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il
soggetto è considerato non operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo è determinato applicando al valore dei medesimi be-
ni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell’esercizio e da indicare
nella colonna 4, le percentuali previste dall’art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994,
prestampate nel prospetto.
Nel rigo RS19 va indicato:
– in colonna 1 l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 7, fino a con-
correnza dell’importo di rigo RS18, colonna 5;
– in colonna 2, oltre all’importo indicato in colonna 1, vanno indicati i proventi esenti, i pro-
venti soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di imposte sostitutive che non concor-
rono a formare il reddito quali, ad esempio:
– la quota esclusa dalla formazione del reddito degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione ai sensi dell’art. 47 del TUIR;
– eventuali redditi esenti anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del TUIR;
– l’importo escluso dal reddito per effetto dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 5, comma
3-ter, del decreto legge n. 78 del 2009 (c.d. bonus capitalizzazione);
– l’importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall’articolo 42, comma 2-quater,
del decreto legge n. 78 del 2010 (cc.dd. Reti di imprese).
Nel rigo RS20, va indicato il reddito minimo, pari alla differenza tra l’importo di rigo RS18,
colonna 5 e l’importo di rigo RS19. A questo punto è necessario procedere al raffronto tra:
– l’ammontare di cui al rigo RS20 e quello indicato nel rigo RF55, colonna 5 , maggiorato del-
l’importo di rigo RN10, in caso di soggetto in regime di contabilità ordinaria;
– l’ammontare di cui al rigo RS20 e quello indicato nel rigo RG30, colonna 5, maggiorato del-
l’importo di rigo RN10, in caso di soggetto in regime di contabilità semplificata.
Se tra i due termini posti a raffronto, il primo risulta superiore al secondo, nella colonna 1 del
rigo RN1 (o RN2) va riportato l’importo del rigo RS20 (reddito imponibile minimo), e le perdi-
te non compensate non sono imputabili.
105
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel caso in cui, invece, il primo termine risulti inferiore al secondo, nel rigo RN1 (o RN2) va
riportato l’importo di rigo RF55, colonna 5 , o RG30, colonna 5.
23.6 Il presente prospetto deve essere compilato nei seguenti casi:
Utili distribuiti – dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del TUIR e del-
da imprese le disposizioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i red-
diti di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime
estere partecipate
fiscale privilegiato (c.d. Controlled foreign companieso CFC), dei quali i medesimi possie-
dono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
– dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell’art. 168 del TUIR e delle disposi-
zioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268, i redditi di una o più
imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegia-
to, dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili.
Il prospetto è finalizzato ad evidenziare gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente residen-
te o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non resi-
dente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto residen-
te dichiarante.
Righi RS21 e RS22
Per ciascuna impresa estera cui il dichiarante partecipi, deve essere compilato uno specifico
rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati.
Nel caso in cui i righi non siano sufficienti, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.
In particolare, nelle colonne da 1 a 4, va indicato:
– nella campo 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell’impresa estera
nel quadro FC della propria dichiarazione; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che de-
termina i redditi dell’impresa, società od ente non residente ed il soggetto dichiarante, que-
st’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
– nella campo 2, la denominazione dell’impresa estera partecipata.
La casella 3 deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite
di soggetti non residenti ;
– nella colonna 4, gli utili distribuiti dal soggetto estero ovvero dal soggetto non residente di-
rettamente partecipato che non concorrono a formare il reddito L’importo indicato in tale co-
lonna, ovvero la somma degli importi indicati nella colonna 4 di ogni rigo del presente pro-
spetto (in caso di partecipazione a più soggetti esteri), deve essere indicato nel rigo RF47
del quadro RF del presente modello. Si ricorda che gli utili distribuiti dall’impresa, società od
ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il
reddito complessivo del soggetto partecipante se originano da un reddito precedentemente
tassato per trasparenza (cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio
2011, paragrafo 7.5.) Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti
non residenti (casella 3), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti do-
po la data di delibera di distribuzione da parte dell’impresa, società od ente localizzata in
Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
23.7
L’articolo 42 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 prevede un regime di sospensio-
Incentivo fiscale - ne d’imposta, ai fini delle imposte sui redditi, relativamente ad una quota degli utili dell’eserci-
art. 42, c. 2-quater zio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione, entro l’esercizio successivo,
e ss., D.L. n. di investimenti previsti dal programma comune di un contratto di rete.
78/2010, In particolare il comma 2-quater del citato articolo stabilisce che, fino al periodo d’impo-
sta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle im-
convertito con
prese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, ai sensi dell’articolo 3, commi
modificazioni dalla
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
L. n. 122/2010
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale co-
(Reti di imprese) mune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli in-
vestimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organi-
smi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decre-
to del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2011, ovvero, in via sussi-
diaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad ap-
posita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è uti-
lizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno
l’adesione al contratto di rete.
Ai sensi del successivo comma 2-quinquies l’agevolazione, di cui al comma 2-quater, può es-
sere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per
il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimo-
niale comune o al patrimonio destinato all’affare.
106
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
I criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2-quater sono definiti da
un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (vedasi il punto 4 del prov-
vedimento del 14 aprile 2011).
La presente Sezione va pertanto compilata al fine di determinare la quota di utili destinata al-
la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete da portare in dedu-
zione dal reddito d’impresa.
A tal fine, nel rigoRS23, colonna 1, va indicata la quota di utili destinati al fondo patrimoniale
o al patrimonio destinato all’affare relativi al periodo d’imposta di cui alla presente dichiara-
zione. Nella colonna 2 va indicata la quota di utili agevolabili di cui a colonna 1 che deve
essere riportata nell’apposito rigo dei quadri di determinazione del reddito di impresa (quadro
RF o RG o RD o RJ), tenuto conto dei limiti di stanziamento di cui al citato comma 2-quinquies.
23.8
L’art. 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 223 del 2006, così come sostituito dal D.L. n. 262 del
Ammortamento 2006, ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei ca-
dei terreni noni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo
delle aree su cui i fabbricati insistono.
Si precisa che per immobili strumentali all’impresa che rientrano nella nozione di fabbricato, ai
sensi dell’articolo 25 del TUIR, si intendono gli immobili situati nel territorio dello Stato che so-
no o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché quel-
li situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare; tra questi ci si riferisce agli im-
mobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per
l’attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati.
Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell’art. 36, del decreto legge n. 223 del 2006, inol-
tre, si applicano agli impianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino
una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto ur-
bano in quanto rientrante nelle predette categorie catastali.
Per ulteriori chiarimenti si vedano le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto
2006 e n.1 del 19 gennaio 2007.
La presente sezione va compilata al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato in quel-
lo del fabbricato strumentale che insiste su di esso. A tal fine, nella colonna 1 del rigo RS24
va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finan-
ziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In colonna 2 va indicato il valore com-
plessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicato il
numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e, nella co-
lonna 4, va indicato il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.
Nella colonna 1 del rigo RS25 va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in
forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In co-
lonna 2 va indicato il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1.
Nella colonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scor-
porato il valore del terreno e, nella colonna 4, va indicato il valore complessivo dei terreni su
cui i predetti fabbricati insistono.
23.9 Nel rigo RS26, vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, del
Spese TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d’impresa per
di rappresentanza mancanza di ricavi e che ai sensi dell’art. 1, comma 3, decreto del Ministro dell’economia e
per le imprese di delle finanze del 19 novembre 2008, possono essere portate in deduzione dal reddito d’im-
nuova costituzione presa del periodo d’imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se e nel-
la misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile. Nel pre-
sente rigo, pertanto, qualora nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione non
siano stati ancora conseguiti i primi ricavi, vanno indicate le spese indeducibili sostenute nel
presente periodo d’imposta sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi d’imposta
precedenti.
Si precisa che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e be-
vande, qualificate spese di rappresentanza, vanno ivi indicate per il 75 per cento del loro
ammontare.
Qualora, invece, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano stati soste-
nuti i primi ricavi vanno riportate le spese non dedotte sostenute nei periodi d’imposta prece-
denti (indicate nel rigo RS26 del modello UNICO SP 2011) al netto di quelle eventualmente
deducibili nella presente dichiarazione, da indicare nella colonna 4 del rigo RF36 (da evi-
denziare anche in colonna 2), ovvero nella colonna 4 del rigo RG21 (da evidenziare anche
in colonna 2).
107
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
23.10 L’art. 1,comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concede alle società di per-
Valori fiscali delle sone che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 99 del
2004 la possibilità di optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del TUIR. Il de-
società agricole
creto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 27 settembre 2007, n. 213, recante modalità applicative per
la suddetta opzione, prevede, all’articolo 4, che in corso di efficacia della stessa, i valori fi-
scali degli elementi dell’attivo e del passivo debbano risultare da apposito prospetto della di-
chiarazione dei redditi.
I valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti per i casi in cui manchi l’eser-
cizio dell’opzione per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle im-
poste sui redditi. In caso di perdita di efficacia o revoca dell’opzione, ai fini della determina-
zione del reddito, gli elementi dell’attivo e del passivo sono valutati in base al presente prospetto.
A tal fine, nei righida RS27a RS38, per ogni elemento dell’attivo e del passivo, vanno indicati:
– in colonna 1, la corrispondente voce di bilancio;
– in colonna 2, il valore fiscale, come risultante alla data d’inizio dell’esercizio in cui è eserci-
tata l’opzione, ovvero, per i periodi d’imposta successivi, il valore fiscale all’inizio del pe-
riodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
– nelle colonne 3 e 4, gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale;
– in colonna 5, il valore fiscale finale, calcolato aggiungendo all’importo indicato in colonna
2 (valore iniziale) le variazioni di cui alla colonna 3 (incrementi) e sottraendone le variazio-
ni di cui alla colonna 4 (decrementi).
23.11 Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato l’istanza di rim-
Perdite istanza borso da Irap di cui all’art. 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
rimborso da IRAP modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, evidenziando maggiori perdite d’impresa,
riportabili ai sensi dell’art. 84 del TUIR, che non hanno trovato utilizzo nei periodi d’imposta
precedenti e che possono essere riportate nella presente dichiarazione.
Tale situazione può verificarsi nel caso in cui dette maggiori perdite riguardano periodi d’im-
posta antecedenti alla trasformazione da società di capitali in società di persone.
Le perdite già evidenziate nel rigo RS40 del Modello Unico SP 2011 non devono essere ri-
portate nel presente prospetto.
A tal fine, nelrigo RS39, colonna 1, occorre indicare le maggiori perdite evidenziate nella co-
lonna 4 del rigo RI5 dell’istanza di rimborso di cui sopra se utilizzabili in misura limitata. Le pre-
dette perdite, qualora utilizzabili in misura piena, vanno riportate nella colonna 2. La parte di
tali perdite pregresse non compensate negli appositi righi dei quadri di determinazione del red-
dito d’impresa deve essere riportata nei righi RS5 e RS6 dell’apposita sezione del quadro RS.
Le perdite evidenziate nel presente prospetto non dovranno essere riportate nel medesimo pro-
spetto del modello relativo al periodo d’imposta successivo.
23.12 La presente sezione deve essere compilata dai contribuenti che intendano adeguarsi alle risul-
Adeguamento tanze degli studi di settore per l’anno d’imposta 2011 ai fini IVA, versando la maggiore im-
agli studi posta dovuta entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito utilizzando il mo-
di settore ai fini IVA dello F24, codice tributo 6494, e con le medesime modalità previste per i pagamenti rateali
delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall’articolo 20 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In particolare, nella colonna 1 del rigo RS40 devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai
fini IVA e nella colonna 2 la relativa imposta .
I dati relativi all’adeguamento agli studi di settore ai fini delle imposte dirette devono invece esse-
re riportati negli appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito (RE, RF o RG).
23.13 Il presente prospetto deve essere compilato dalle imprese consorziate facenti parte di un con-
Consorzi di imprese sorzio con attività esterna e senza finalità lucrative alle quali il consorzio ha trasferito le ritenu-
te d’acconto per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, operate ai
sensi dell’art. 25 del d.l. n. 78 del 2010 e successive modificazioni.
Si ricorda che i consorzi, una volta azzerato il proprio eventuale debito Ires, possono trasferi-
re la residua quota di ritenuta ai consorziati che hanno eseguito i lavori, a condizione che la
volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto di data certa, quale, ad esempio, il ver-
bale del consiglio di amministrazione, ovvero dallo stesso atto costitutivo del consorzio (si ve-
da la risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2011 dell’Agenzia delle entrate). L’impresa consorziata
che riceve dal consorzio una quota delle ritenute, ai fini dello scomputo dalle proprie imposte,
dovrà compilare il presente prospetto nel modo seguente.
108
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo RS41, in colonna 1, indicare il codice fiscale del consorzio che cede le ritenute su-
bite e in colonna 2 l’ammontare delle ritenute cedute al contribuente. Quest’ultimo importo va
riportato, unitamente alle altre eventuali ritenute, nel rigo RN1,colonna 2,oRN2,colonna 2.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, aven-
do cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva
nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro.
23.14 Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qua-
Prezzi di lificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si tro-
trasferimento vino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 del-
l’art. 110 del TUIR.
Nel rigo RS42 i soggetti interessati devono barrare:
– la casella A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non
residente;
– la casella B, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non re-
sidente;
– la casella C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entram-
be direttamente o indirettamente controllate da un’altra società.
Qualora il contribuente abbia aderito ad un regime di oneri documentali in materia di prez-
zi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la casella
“Possesso documentazione” del presente prospetto. Tale indicazione è necessaria al fine
di accedere al regime di esonero dalle sanzioni previste dall’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Trattasi, in particolare del regime di esonero, pre-
visto dal comma 2-ter dell’art. 1 citato, inserito dall’art. 26 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che di-
spone la disapplicazione delle sanzioni connesse alle rettifiche operate ai sensi del citato
comma 7 dell’art. 110.
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010, è stato previ-
sto che la comunicazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso della documentazio-
ne idonea ai sensi all’art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 471, debba essere effet-
tuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; al predetto provvedimento
si rinvia per ogni approfondimento.
Si ricorda che in assenza di detta comunicazione, torna a essere applicabile il regime ordi-
nario previsto dal comma 2 dell’art. 1 citato.
Inoltre, nella colonna 5 e nella colonna 6 devono essere indicati, cumulativamente, gli impor-
ti corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativa-
mente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR.
23.15 Ai sensi dell’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per gli esercenti im-
Estremi identificativi
prese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di eu-
dei rapporti
ro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utiliz-
finanziari
zano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiara-
zioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto indicano gli estremi
identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, sesto comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è prevista la riduzio-
ne alla metà delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
Il presente rigo è, pertanto, riservato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con
gli operatori finanziari di cui al citato art. 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 (ad
esempio banche, società Poste italiane spa, etc.) in essere nel periodo di imposta oggetto del-
la presente dichiarazione.
In particolare, nel rigo RS43 va indicato:
(cid:129) il codice fiscale dell’operatore finanziario rilasciato dall’Amministrazione finanziaria italiana
(colonna 1) o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale estero (colonna 2);
(cid:129) in colonna 3, la denominazione dell’operatore finanziario;
(cid:129) in colonna 4, il tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente (cfr. prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2010):
109
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
VALORI AMMESSI
01 Conto corrente 12 Cassette di sicurezza
02 Conto deposito titoli e/o obbligazioni 13 Depositi chiusi
03 Conto deposito a risparmio 14 Contratti derivati
libero/vincolato 15 Carte di credito/debito
04 Rapporto fiduciario ex legge 16 Garanzie
n. 1966/1939 17 Crediti
05 Gestione collettiva del risparmio 18 Finanziamenti
06 Gestione patrimoniale 19 Fondi pensione
07 Certificati di deposito e buoni fruttiferi 20 Patto compensativo
08 Portafoglio 21 Finanziamento in pool
09 Conto terzi individuale/globale 22 Partecipazione
10 Dopo incasso 98 Operazione extra-conto
11 Cessione indisponibile 99 Altro rapporto
Nel caso in cui il contribuente intrattenga più rapporti con gli operatori finanziari deve essere
utilizzato un modulo per ogni rapporto, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di es-
si e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
23.16 L’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto un regime premiale, avente decorrenza dal
Opzione per il
1° gennaio 2013, per promuovere la trasparenza e favorire l’emersione di base imponibile,
regime premiale
destinato ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in
per favorire
forma individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del TUIR. I contribuenti che in-
la trasparenza tendono avvalersi di tale regime in possesso dei requisiti previsti dalla predetta norma e dai
provvedimenti di attuazione della medesima, devono barrare l’apposita casella nel rigoRS44
della presente sezione.
23.17 Il presente prospetto deve essere compilato, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2011, dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall’articolo 1 del
Deduzione per
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
capitale investito
cembre 2011, n. 214, al fine di determinare l’importo ammesso in deduzione dal reddito com-
proprio (ACE)
plessivo netto, corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, il rendimento
nozionale del nuovo capitale proprio è determinato mediante l’applicazione dell’aliquota del
3 per cento.
La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuita
a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
Si evidenzia che, in base all’articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, le disposizioni di attuazione dell’agevolazione sono stabilite con decreto del Ministro del-
l'Economia e delle Finanze. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni
aventi finalità antielusiva specifica.
Ai fini della determinazione della deduzione, nel rigo RS45 va indicato:
– in colonna 1l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio oggetto
della presente dichiarazione;
– in colonna 2l’ammontare relativo agli acquisti di partecipazioni in società controllate e quel-
lo relativo agli acquisti di aziende o di rami di aziende. In tale colonna vanno altresì indicate
le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva eventualmente stabilite
dal predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma
8, del decreto legge n. 201 del 2011;
– in colonna 3 la differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2; qualora il risul-
tato sia pari o inferiore a zero, le successive colonne non vanno compilate;
– in colonna 4 il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari al 3 per cento del-
l’importo di colonna 3, se positivo;
– in colonna 5il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento no-
zionale eccedente il proprio reddito complessivo netto dichiarato e in colonna 6 il relativo
importo. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti,
deve compilare più moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di ri-
portare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro;
110
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
– in colonna 7 l’importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l’importo
indicato in colonna 4 e quello indicato nella colonna 6 di tutti i moduli compilati. Nel caso
di compilazione di più moduli, l’importo del rendimento complessivo va riportato soltanto sul
modulo numero 1.
23.18 La presente sezione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere compilata dal-
Canone Rai
le società o imprese che abbiano detenuto nell’anno 2011 o che detengano per la prima vol-
ta nell’anno 2012 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio
televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familia-
re, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l’importo fis-
sato annualmente per l’abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 21
febbraio 1938, n.246, e D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n.458.
Il contribuente deve compilare, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione
delle trasmissioni radio televisive in unità locali diverse, un rigo per ogni singolo abbonamen-
to speciale alla radio o alla televisione.
A tal fine indicare nei righi da RS46 a RS47:
– nella colonna 1, la denominazione dell’intestatario dell’abbonamento; si precisa che il pre-
detto campo va compilato laddove l’intestatario dell’abbonamento risulti diverso dal soggetto
dichiarante;
– nella colonna 2, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;
– nelle colonne da 3 a 7, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla
della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il nume-
ro civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento; si pre-
cisa che l’indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di iscrizione. Il codice catastale
del comune, da indicare nel campo “Codice Comune”, può essere rilevato dall’elenco reso
disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it;
– nella colonna 8 (“Categoria”), la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della
tariffa di abbonamento, desunta dalla seguente tabella generale, avendo cura di indicare la
corrispondente lettera:
“A” - CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a
o superiore a cento);
“B” - CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferio-
re a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villag-
gi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);
“C” - CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o in-
feriore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di te-
levisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e cam-
peggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);
“D” - CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di te-
levisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze
turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affitta-
camere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pub-
blico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);
“E” - CATEGORIA E (strutture ricettive - alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-
alberghiere, ecc., DPCM 13/09/2002 - di cui alle lettere A), B), C) e D) con un nu-
mero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; isti-
tuti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuo-
le, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n
1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421.
– nella colonna 9, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualo-
ra sia stato effettuato nell’anno 2012.
R24 - QUADRO RU - CREDITI D’IMPOSTA
24.1 Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta deri-
vanti da agevolazioni concesse alle imprese.
Premessa
Nel quadro sono previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, alcune sezioni
multimodulo, cosiddette “pluricredito”, nelle quali devono essere indicati i crediti d’imposta
aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.
111
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Modalità di compilazione delle sezioni “pluricredito”
I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni “pluricredito” dovranno compi-
lare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d’imposta, riportando in
ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice credito desumibile
dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro) ed i relativi dati. In tal caso
dovranno indicare nell’apposito campo “Mod. N.“ posto in alto a destra del presente quadro,
il numero dei moduli compilati.
Novità del quadro
Si segnalano di seguito le principali novità del quadro RU del modello UNICO 2012.
Nel quadro sono stati inseriti i seguenti crediti d’imposta, istituiti o prorogati da recenti provve-
dimenti normativi:
– credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese istituito
dalla Regione Siciliana con la legge 17 novembre 2009, n. 11, previsto nella sezione XXI;
– credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il recupero del contributo versato al
SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile auto, prorogato per l’anno 2011
dalla legge n. 220/2010, previsto nella sezione XIII;
– credito d’imposta a favore delle imprese editrici per l’acquisto della carta utilizzata per la
stampa dei prodotti editoriali, istituito per l’anno 2011 dalla legge n. 220 del 2010, previ-
sto nella sezione XIV;
– credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi
da 280 a 283, della legge n. 296/2006, fruibile dal 2011 secondo le modalità discipli-
nate dal decreto interministeriale 4 marzo 2011, contemplato nella sezione XVII;
– credito d’imposta per la ricerca scientifica, istituito dall’articolo 1 del decreto-legge n.
70/2011, previsto nella sezione XVI;
Si segnala, inoltre, che la legge n. 10 del 4 febbraio 2011, di conversione del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 i crediti d’imposta per
il settore cinematografico istituiti dalla legge n. 244 del 2007.
Si evidenzia, poi, che nel presente quadro non sono state riportate, in quanto non più operative,
le agevolazioni di seguito elencate, contemplate nelle sezioni XI e XIV del modello UNICO 2011:
– credito d’imposta per investimenti innovativi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, contraddistinto dal codice credito 10;
– credito d’imposta per spese di ricerca di cui all’articolo 8 della citata legge n. 317 del
1991, contraddistinto dal codice credito 11;
– credito d’imposta per il settore del commercio e del turismo per l’acquisto di beni strumenta-
li, istituito dall’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, contraddistinto dal codi-
ce credito 12;
– credito d’imposta per l’acquisto di strumenti per la pesatura istituito dall’articolo 1 della leg-
ge 25 marzo 1997, n. 77, contraddistinto dal codice credito 13
– credito d’imposta per le operazioni di concentrazione tra micro, piccole e medie imprese,
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, contraddistinto dal codice credito 36
ATTENZIONE: I crediti residui relativi alle anzidette agevolazioni risultanti dal rigo RU60, co-
lonne 2, 3, 4 e 5, e dal rigo RU74, colonne 1, 2 e 3, del quadro RU del modello UNICO
2011 vanno riportati complessivamente nel rigo RU109 della sezione XXII.
Nel presente quadro non trova più esposizione il credito vantato verso il soppresso EFIM e le
società dal medesimo controllate, contemplato nella sezione XXII del modello UNICO 2011;
eventuali importi residui non devono essere riportati nella presente dichiarazione.
Si sottolinea, infine, che da quest’anno, in caso di cessione secondo le regole civilistiche dei
crediti d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli di cui all’articolo 1, comma 231,
della legge n. 296 del 2006, deve essere compilata la sezione XXIV, nella quale è stata in-
serita un’apposita colonna per l’indicazione del codice fiscale del soggetto cessionario. Si ri-
corda che i dati del credito d’imposta ricevuto devono essere esposti nella sezione XXIII, oltre
che nella sezione relativa al credito ricevuto.
Limite di utilizzo dei crediti d’imposta del quadro RU
Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244
del 2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta da indicare nel presente quadro pos-
sono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in
misura non superiore a euro 250.000 annui. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche
oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque com-
pensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si gene-
ra l’eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell’economia e delle
112
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il
limite generale alle compensazioni previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (516.456,90 euro). La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che,
qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite
di euro 516.456,90, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico li-
mite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.
Il predetto limite di utilizzo non si applica, per espressa previsione normativa, ai seguenti cre-
diti d’imposta:
– credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006
(Ricerca e sviluppo);
– credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296/2006
(Nuovi investimenti nella aree svantaggiate), in relazione al quale il limite non si applica a
partire dal 1º gennaio 2010;
– crediti d’imposta di cui all’articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (In-
centivi per la rottamazione e per l’acquisto, con rottamazione, di autoveicoli e motocicli);
– crediti d’imposta per il settore cinematografico istituiti dalla legge n. 244/2007;
– credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in
bilancio di cui all’articolo 2, comma 55, del decreto legge n. 225/2010;
– credito d’imposta per la ricerca scientifica, istituito dall’articolo 1 del decreto-legge n.
70/2011.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 9, il tetto previsto dal citato comma 53 non si
applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di
sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
Inoltre, il citato limite non trova applicazione nei confronti delle imprese che, in possesso dei re-
quisiti previsti dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, presentano all’Agenzia
delle entrate un’apposita istanza preventiva ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000.
Ai fini della verifica del limite di utilizzo nonché della determinazione dell’ammontare ecce-
dente relativo all’anno 2011, deve essere compilata la sezione XXV.
Regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta del quadro RU
Si rammentano di seguito le regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta:
– salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completa-
mente utilizzati;
– possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole age-
volazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione,
in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle nor-
me istitutive;
– in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, si rende applicabile, ai sensi del-
l’art. 27, comma 18, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla leg-
ge 28 gennaio 2009, n. 2, la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’importo indebita-
mente fruito. A decorrere dall’11 febbraio 2009 (data di entrata in vigore del decreto leg-
ge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
9), nell’ipotesi di utilizzo di crediti inesistenti per un ammontare superiore a cinquantamila eu-
ro per anno solare è applicata la sanzione nella misura massima del 200 per cento. Si ram-
menta, altresì, che l’importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato entro il
trentesimo giorno successivo alla data della violazione oppure entro il termine di presenta-
zione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, unitamen-
te ai relativi interessi, beneficiando della riduzione della sanzione a seguito di ravvedimento
ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Si segnala inoltre che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi
che i crediti d’imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.
Si evidenzia, infine, che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle se-
zioni e dei righi è identica in tutti i modelli UNICO 2012 e che la stessa non è consecutiva.
24.2 Teleriscaldamentoalimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10, L. 448/98;
art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001;
Sezione I
art. 1, c. 394, lett. d), L. 296/2006; art. 1, c. 240, L. 244/2007; art. 2, c. 12, L. 203/2008)
Teleriscaldamento
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta spettante, ai sensi dell’art. 8,
con biomassa comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’art. 60 del-
ed energia la legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con bio-
geotermica massa e con energia geotermica.
Il credito d’imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa
presentazione di un’autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell’Agenzia delle
Codice credito 01
113
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
entrate. Il credito d’imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso
nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Nella sezione va altresì indicato il credito d’imposta previsto a favore dei medesimi gestori dal-
l’art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.
Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell’Agenzia delle en-
trate n. 95 del 31 ottobre 2001.
Nella sezione va indicato:
– nelrigo RU1,l’ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui
al rigo RU7 del quadro RU del Mod. UNICO 2011;
– nelrigo RU2,colonna 1, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si rife-
risce la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 29 della legge n. 388 del 2000;
– nelrigo RU2,colonna 2, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si rife-
risce la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 8 della legge n. 448 del 1998;
– nelrigo RU3,l’ammontare del credito utilizzato in compensazioneai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tri-
buto “6737”;
– nel rigo RU4, l’ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento
nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presenta-
zione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU5, la differenza tra la somma dei righi RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l’im-
porto indicato nel rigo RU3;
– nel rigo RU6, l’importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso;
– nel rigo RU7, l’ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l’importo di rigo
RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997,
successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
24.3 Creditod’imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 20, D.Lgs. 60/99; D.I. 310/2000)
Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale ci-
Sezione II
nematografiche, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, e disciplinato con
Esercenti sale
decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000.
cinematografiche
Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell’IVA, può essere utilizzato nei periodi suc-
cessivi al trimestre o semestre solare di riferimento, in diminuzione dell’IVA dovuta in sede di li-
Codice credito 02
quidazione o mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
In particolare va indicato:
– nel rigo RU8, l’ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui
al rigo RU12 del Mod. UNICO 2011;
– nel rigo RU9, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione;
– nel rigo RU10, colonna 1, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU8 e
RU9 utilizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell’acconto dell’IVA dovuta per
l’anno 2011;
– nel rigo RU10, colonna 2, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU8 e RU9
utilizzato in diminuzione del versamento del saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2011;
– nel rigo RU10, colonna 3, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997 nelperiodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tra-
mite il codice tributo “6604”;
– nel rigo RU11, l’ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 3, versato a seguito di
ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data
di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU12, l’ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi
RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1, 2 e 3, utilizza-
bile in diminuzione dell’IVA ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, suc-
cessivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
24.4 Incentivioccupazionalioccupazionali (art. 7, L. 388/2000; art. 2, D.L. 209/2002; art. 63,
L. 289/2002; art. 1, c. 412, lett. b), L. 266/2005)
Sezione III
Nella presente sezione deve essere indicato il credito residuo relativo:
Incentivi occupazionali
– al credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 63, comma
ex art. 7 L. 388/2000
1, lett. a), primo periodo, della legge n. 289 del 2002, fruibile in forma automatica;
e art. 63 L. 289/2002
– al credito d’imposta di cui all’art. 63, comma 1, lettere a), secondo e terzo periodo, e b),
Codice credito 03 della legge n. 289 del 2002, fruibile previo assenso dell’Agenzia delle entrate.
Si rammenta che il credito d’imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate era fruibile nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
114
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel rigo RU13, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della
precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 1 e 2 del rigo RU17 del
Mod. UNICO 2011.
Nel rigo RU14, va indicato:
– nella colonna 1, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i co-
dici tributo “6732” - “6733” - “6744” - “6745” - “6751” - “6758”;
– nella colonna 2, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i co-
dici tributo “6752” - “6753” - “6754” - “6755” - “6756” - “6757”.
Nel rigo RU15, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito di cui al rigo RU14 delle
corrispondenti colonne versato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce
la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relati-
vi interessi e sanzioni.
Nel rigo RU16,colonne 1 e2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta per il quale si è
verificata la decadenza, a seguito del mancato utilizzo del credito entro i limiti temporali pre-
visti dalla sopra citata normativa e illustrati nella circolare n. 16 del 9 aprile 2004.
Nel rigo RU17, colonne 1 e 2, va indicata la differenza fra la somma degli importi di cui ai
righi RU13 e RU15 e la somma degli importi indicati nei righi RU14 e RU16 delle corri-
spondenti colonne; il credito residuo può essere utilizzato in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce
la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa e illu-
strati nella circolare n. 16 del 9 aprile 2004.
24.5 Credito d’imposta a favore dell’editoria (art. 8, L. 62/2001; D.P.C.M. 143/2002; D.M. 7
febbraio 2003; art. 1, c. 464, L. 266/2005)
Sezione IV
L’art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno 2002,
Investimenti delle
n. 143, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di
imprese editrici
prodotti editoriali che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3
per cento del costo sostenuto con riferimento al periodo d’imposta in cui l’investimento è effet-
Codice credito 04
tuato e spetta, nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d’imposta successivi.
L’eventuale eccedenza del credito che non trova capienza nel periodo d’imposta in cui è con-
cesso è utilizzabile nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.
Nella sezione vanno riportati gli importi residui del credito d’imposta maturato nel periodo age-
volato ed i relativi utilizzi. In particolare:
– nel rigo RU20, colonne 1 e 2, va riportato l’ammontare del credito d’imposta residuo della
precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2 e 3 del rigo RU23 del
Mod. UNICO 2011;
– nel rigo RU21, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito utilizzato in compensa-
zione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente
dichiarazione, tramite i codici tributo “6746” e “6765”;
– nel rigo RU22, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito di cui alle corrisponden-
ti colonne del rigo RU21 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si rife-
risce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei
relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU23, colonna 2, va indicata la differenza fra la somma degli importi indicati nel-
la colonna 2 dei righi RU20 e RU22 e l’importo del rigo RU21, colonna 2. Tale credito po-
trà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il periodo
d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
24.6 Creditod’imposta concesso ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi(art. 20, D.L.
331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000)
Sezione V
Nella presente sezione va indicato il credito d’imposta a favore delle imprese titolari di licen-
Esercizio di
za per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleg-
servizio di taxi gio con conducente.
Le modalità di attribuzione sono state fissate con i decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 set-
Codice credito 05
tembre 1995. L’agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata este-
sa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. Il credito d’imposta
concesso per l’anno 2011 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente di-
chiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il
115
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
rilascio di buoni d’imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del
D.M. 27 settembre 1995.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU24, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ri-
sultante dal rigo RU30 del Mod. UNICO 2011;
– nel rigo RU25, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licen-
za o autorizzazione ha presentato l’istanza di concessione;
– nel rigo RU26, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tri-
buto “6715”;”
– nel rigoRU27, l’ammontare del credito di cui al rigo RU26 versato a seguito di ravvedimento
nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presenta-
zione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU28, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU24, RU25 e RU27
e l’importo indicato nel rigo RU26;
– nel rigo RU29, l’ammontare del credito d’imposta residuo di cui al rigo RU28 per il quale si
chiede il rilascio del buono d’imposta;
– nel rigo RU30, la differenza tra l’importo del rigo RU28 e quello del rigo RU29, utilizzabile
successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazio-
ne, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata.
24.7 Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci (art. 12 D.L. 81/2007;
D.P.R. 227/2007)
Sezione VIII
Nella presente sezione va indicato l’importo residuo relativo al contributo previsto dall’articolo
Imprese di 2, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227, per gli investimenti
autotrasporto realizzati dalle imprese di autotrasporto merci, fruibile ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 2
merci luglio 2007, n. 81, mediante credito d’imposta. Il credito è utilizzabile in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazio-
Codice credito 51 ni, tramite il codice tributo “6810”.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU40,l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ri-
sultante dal rigo RU43 del Mod. UNICO 2011;
– nel rigo RU41, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU42, l’ammontare del credito di cui al rigo RU41 versato, a seguito di ravvedi-
mento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di pre-
sentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU43, l’importo del credito residuo, risultante dalla differenza tra la somma degli im-
porti indicati nei righi RU40 e RU42 e l’importo indicato nel rigo RU41, utilizzabile in com-
pensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo
d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
24.8 Creditod’imposta per investimenti in agricoltura (art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002)
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta residuo relativo agli investi-
Sezione IX
menti in agricoltura realizzati entro il 31 dicembre 2006 ed indicati nell’istanza accolta dal-
Investimenti
l’Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004. Si rammenta che il credito d’im-
in agricoltura posta residuo riferito agli investimenti avviati anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 deve
ex art. 11 essere esposto nella sezione X indicando il codice credito “VS”.
D.L. 138/2002 La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio a seguito del ve-
e art. 69 L. 289/2002 rificarsi delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000; in tal caso,
deve essere compilato solo il rigo RU45.
Codice credito 09 Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel rigo RU44, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo, risultante
dal rigo RU44, colonna 4, del Mod. UNICO 2011.
Nel rigo RU44,colonna 2, va indicato l’importo del credito utilizzato in compensazione ai sen-
si del decreto legislativo n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente di-
chiarazione, tramite il codice tributo “6743”.
Nel rigo RU44, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 2 versato
a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fi-
no alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Nel rigo RU44, colonna 4, va indicato l’ammontare del credito residuo risultante dalla diffe-
renza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 3 del presente rigo e l’importo in-
116
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
dicato nella colonna 2 del presente rigo. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compen-
sazione nei periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Il rigo RU45 è riservato all’indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d’im-
posta, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive).
In particolare:
(cid:129) nellecolonne 1, 2 e3,va indicato, in corrispondenza dell’anno in cui è stato effettuato l’in-
vestimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d’imposta suc-
cessivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il
quinto periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati cedu-
ti, dismessi, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, o destinati a strutture pro-
duttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione ovvero, nell’ipotesi di rim-
piazzo dei beni agevolati, l’eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito ri-
spetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
(cid:129) nella colonna 4 , va indicato l’importo del minor credito spettante, risultante dalla ridetermi-
nazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall’art. 20 del
D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo del-
le imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
(cid:129) nellacolonna 5, va indicato l’importo di cui alla colonna 4 versato entro il suddetto termine,
ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiara-
zione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
24.9 Creditod’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8,L. 388/2000; art. 10,
D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002; art. 1, c. 412, L. 266/2005)
Sezione X
Nella presente sezione deve essere indicato il credito residuo relativo:
Investimenti aree
– al credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’art. 8 della legge
svantaggiate
n. 388 del 2000 e successive modifiche;
– al credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura, limitatamente agli investimenti avviati
anteriormente alla data dell’8 luglio 2002. I dati del credito d’imposta residuo relativo agli
investimenti in agricoltura indicati nell’istanza accolta dall’Agenzia delle entrate negli anni
2002, 2003 e/o 2004 devono essere indicati nella sezione IX.
La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio a seguito del ve-
rificarsi delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000.
In particolare, nella sezione deve essere indicato il credito d’imposta residuo relativo ai regimi
agevolativi contraddistinti dai codici credito di seguito riportati.
I soggetti che hanno fruito dei crediti residui riferiti a regimi differenti devono compilare più se-
zioni, indicando in ognuna di esse il relativo codice credito. Per le modalità di compilazione
della sezione “pluricredito”, si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.
Investimenti ex art. 8 1) Codice credito “VS” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre
L. 388/2000 2000, n. 388.
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l’indicazione del credito residuo relativo
agli investimenti avviati anteriormente alla data dell’8 luglio 2002. Il credito di imposta è frui-
Codice credito VS
bile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell’economia e del-
le finanze 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del 29 settembre
2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, utilizzando il codice tributo “6734”. Per ulteriori ap-
profondimenti in ordine alle misure di utilizzo del credito, si rinvia alla circolare dell’Agenzia
delle entrate n. 51 del 29 novembre 2005.
Investimenti ex art. 10 2) Codice credito “TS” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 138 del 2002
D.L. 138/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all’istanza presenta-
ta nel 2002.
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l’indicazione del credito residuo relativo
Codice credito TS
agli investimenti avviati a decorrere dall’8 luglio 2002 ed indicati nell’istanza presentata nel
2002. Il credito d’imposta è fruibile utilizzando il codice tributo “6742”.
Investimenti ex art. 62 3) Codicecredito “S3”- Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 dalla legge n. 289 del 2002
L. 289/2002 in relazione all’istanza presentata nel 2003.
Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo all’i-
Istanza 2003
stanza di attribuzione (modelli ITS e RTS) presentata nell’anno 2003.
Tale codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito riversato, uti-
Codice credito S3
lizzando i codici tributo “6759”, per gli investimenti effettuati nel Sud, e “6773” per gli investimenti
effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presen-
te dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clau-
sole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere compilato solo il rigo RU49.
117
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Investimenti ex art. 62 4) Codice credito “S4” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della legge n. 289 del
L. 289/2002 2002 in relazione all’istanza presentata nel 2004.
Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo all’i-
Istanza 2004
stanza di attribuzione (modelli ITS e RTS) presentata nell’anno 2004.
Tale codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito riversato,
Codice credito S4
utilizzando i codici tributo “6760”, per gli investimenti effettuati nel Sud, e “6774” per gli inve-
stimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si riferisce la
presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000
(clausole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere compilato solo il rigo RU49.
Investimenti ex art. 62 5) Codice credito “S5” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della legge n. 289 del
L. 289/2002 2002 in relazione all’istanza presentata nel 2005.
Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo alle
Istanza 2005
istanze presentate nel 2005 (modelli ITS e RTS).
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito ri-
Codice credito S5
versato, utilizzando il codice tributo “6761”, per gli investimenti effettuati nel Sud, e “6775’’
per gli investimenti effettuati nel Centro Nord, a seguito del verificarsi nel periodo d’imposta cui
si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n.
388 del 2000 (clausole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere compilato
solo il rigo RU49.
Investimenti ex art. 62 6) Codice credito “S6” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della legge n. 289 del
L. 289/2002 2002 in relazione all’istanza presentata nel 2006.
Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo alle
Istanza 2006
istanze presentate nel 2006 (modelli ITS e RTS).
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito ri-
Codice credito S6
versato, utilizzando i codici tributo “6762”, per gli investimenti effettuati nel Sud, e “6776’’ per
gli investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si
riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n.
388 del 2000 (clausole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere compilato
solo il rigo RU49.
Investimenti ex art. 62 7) Codice credito “RC” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della Legge n. 289 del
L. 289/2002 2002 in relazione all’istanza presentata nel 2006 - Credito d’imposta finanziato dalla Regio-
ne Campania.
Regione Campania
Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo alle
istanze accolte a seguito del finanziamento della Regione Campania.
Codice credito RC
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito ri-
versato, utilizzando il codice tributo “ 3891”, a seguito del verificarsi nel periodo d’imposta
cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della leg-
ge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). Con tale codice credito, pertanto, può essere com-
pilato solo il rigo RU49.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che con
riferimento ai codici credito “S3”, “S4”, “S5”, “S6” e “RC” può essere compilato solo il rigo RU49.
Nel rigo RU46,va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell’anno di
presentazione dell’istanza, in base alle indicazioni sopra riportate.
Nel rigo RU47, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della pre-
cedente dichiarazione, risultante dal rigo RU47, colonna 4, del Mod. UNICO 2011, relativo
al regime agevolativo indicato nel rigo RU46.
Nel rigo RU47,colonna 2, va indicato l’importo del credito utilizzato in compensazione ai sen-
si del decreto legislativo n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente di-
chiarazione.
Nel rigo RU47, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 2 versato
a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fi-
no alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Nel rigo RU47,colonna 4, va indicato l’importo risultante dalla differenza tra la somma degli
importi indicati nelle colonne 1 e 3 e l’importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo po-
trà essere utilizzato in compensazione nei periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce
la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione
ai singoli regimi agevolativi.
Il rigo RU49 è riservato all’indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d’im-
posta, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive).
118
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
In particolare:
(cid:129) nelle colonne 1,2 e3, va indicato, in corrispondenza dell’anno in cui è stato effettuato l’in-
vestimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d’imposta suc-
cessivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il
quinto periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati cedu-
ti, dismessi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture pro-
duttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione ovvero, nell’ipotesi di rim-
piazzo dei beni agevolati, l’eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito ri-
spetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
(cid:129) nella colonna 4, va indicato l’importo del minor credito spettante, conseguente alla rideter-
minazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall’art. 20
del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo
delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
(cid:129) nellacolonna 5,va indicato l’importo di cui alla colonna 4 versato entro il suddetto termine,
ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiara-
zione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
24.10 Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta contraddistinti dai codici 17
e 20. Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni ripor-
Sezione XI
tate nella premessa.
Incentivi per la Creditodi imposta per la ricerca scientifica (art. 5, L. 449/97;D.I. 275/98;D.Lgs. 297/99;
ricerca scientifica D.M. 593/2000 D.D. 411/Ric/2011)
L’art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l’attività di ricerca, pre-
vede a favore delle piccole e medie imprese un contributo, le cui modalità di concessione so-
Codice credito 17
no state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con decreto del Ministero dell’Uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 del 2000. Il credito di imposta deve es-
sere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’im-
posta nel quale il credito è concesso.
Con i decreti direttoriali n.151/Ric. del 24 marzo 2011, n. 410/Ric. e n. 411 /Ric. del 18
luglio 2011 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti beneficiari dell’agevolazione.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6701”.
Veicoli elettrici, Creditodi imposta per l’acquistodi veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPLe per
a metano o a GPL l’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, c. 2, D.L. 324/97; D.M.
256/98; art. 6, c. 4, L. 140/99; art. 145, c. 6, L. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28, L.
273/2002; D.M. 183/2003; art. 1, c. 53 e 54, L. 239/2004; art. 5-sexies, D.L. 203/2005; D.I.
Codice credito 20
2 marzo 2006; art. 2, c. 59, D.L. 262/2006, come sostituito dall’art. 1, c. 238, L. 296/2006)
Beneficiano del credito d’imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impianti di
alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell’importo del contributo statale riconosciuto
alle persone fisiche per l’acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori
elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l’installazione di un impianto alimentato a meta-
no o GPL. L’art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ha esteso l’erogazione del
contributo anche a favore delle persone giuridiche. Il contributo previsto per l’installazione di impianti
a metano o GPL può essere recuperato, per effetto di quanto previsto dall’art. 5 sexies del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, anche dai soggetti appartenenti alla filiera di settore, secondo
le modalità definite con accordo di programma tra il Ministero delle Attività Produttive e le associa-
zioni di settore maggiormente rappresentative, allegato al decreto interministeriale 2 marzo 2006.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6709”.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU50, il codice identificativo del credito d’imposta fruito, indicato in corrisponden-
za della descrizione di ciascun credito;
– nelrigo RU51, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ri-
sultante dal rigo RU66 del Mod. UNICO 2011, avendo cura di riportare l’importo residuo
relativo al medesimo credito fruito;
– nel rigoRU52, l’ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione;
– nel rigo RU53, colonna 1, da compilare esclusivamente nel caso in cui nel rigo RU50 sia
stato indicato il codice credito 20, l’ammontare del credito di cui alla somma degli importi
indicati nei righi RU51 e RU52 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribu-
zioni dei dipendenti dovute per l’anno 2011;
– nel rigoRU53, colonna 2, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU51 e RU52 uti-
lizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell’acconto dell’IVAdovuta per l’anno 2011;
– nel rigoRU53, colonna 3, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU51 e RU52
utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2011;
119
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
– nel rigoRU53, colonna6, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU51 e RU52
utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al
periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigoRU53, colonna7, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigoRU54, l’ammontare del credito di cui al rigo RU53, colonna 7, versato, a seguito di
ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla da-
ta di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU55, la differenza fra la somma dei righi RU51, RU52 e RU54 e la somma degli
importi indicati nel rigo RU53, colonne 1, 2, 3, 6 e 7. L’importo residuo è utilizzabile in di-
minuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d’imposta successivi, oppure in com-
pensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo
d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
24.11 Credito d’imposta per il gasolio per autotrazione (Caro petrolio) (art. 1, D.L. 265/2000;
Sezione XII art. 25, L. 388/2000; art. 8,D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002;
art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, commi 515, 516 e 517, L. 311/2004; art. 1, c. 10,
Caro petrolio
D.L. 16/2005, art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007)
Codice credito 23 Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta previsto dal D.L. 26 settembre
2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 343 del 2000, a favore di eser-
centi alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoser-
vizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio.
Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal
D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un’apposita dichiarazione ai compe-
tenti uffici dell’Agenzia delle Dogane. L’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso
entro il semestre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6740”.
Nel prospetto va indicato:
– nel rigo RU56, l’ammontare del credito concesso nell’anno 2011;
– nel rigo RU57, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997 nell’anno 2011;
– nel rigo RU58, l’ammontare del credito di cui al rigo RU57 versato, a seguito di ravvedi-
mento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di pre-
sentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nelrigo RU59, colonna 2, l’importo che non ha trovato capienza, costituito dalla differenza
tra la somma degli importi indicati nei righi RU56 e RU58 e l’importo indicato nel rigo RU57,
riportando nella colonna 1l’ammontare del credito, già compreso nell’importo di colonna 2,
chiesto a rimborso con le modalità sopra indicate.
24.12 Credito d’imposta per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori
Sezione XIII (art. 1, c. 103, L. 266/2005; art. 1, c. 396, L. 296/2006; art. 1, c. 169, L. 244/2007; art.
2, comma 3, L. 203/2008)
Recupero contributo
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, comma 103, ha riconosciuto agli auto-
S.S.N.
trasportatori il diritto di recuperare, mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre
Codice credito 38
2006, le somme pagate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio Sanita-
rio Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pie-
no carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro del-
l’Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), fino a concorrenza di euro 300
per ciascun veicolo. L’art. 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha rifinan-
ziato la misura agevolativa per l’anno 2011.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU61,l’ammontare del credito spettante in relazione alle somme versate nell’anno2010;
– nel rigo RU62, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il co-
dice tributo “6793”;
– nel rigo RU63, l’ammontare del credito di cui al rigo RU62 versato, a seguito di ravvedi-
mento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di pre-
sentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
120
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
24.13 Credito d’imposta a favore delle imprese editrici per l’acquisto della carta nell’anno 2011
(art. 1, c. 40, L. 220/2010; art. 4, commi da 181 a 186, L. 350/2003; DPCM 318/2004)
Sezione XIV
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta a favore delle imprese editri-
Carta per editori
ci di quotidiani e periodici iscritte al ROC e delle imprese editrici di libri per l’acquisto della
2011
carta, previsto dall’articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
rifinanziato per l’anno 2011 dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n.
Codice credito 83 220. Con la circolare del 29 dicembre 2011, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
ha fornito indicazione per la fruizione del credito d’imposta relativo alla spesa per l’ acquisto
della carta sostenuta nell’anno 2011.
Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi
del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta in cui è concesso e in quello successivo e
che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta in
corso alla data di concessione, ovvero, se non utilizzato nel predetto periodo, nella dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo. Il credito d’imposta è assoggettato al limite di
utilizzo annuale previsto dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.
Si riportano di seguito le istruzioni della sezione, evidenziando che deve essere compilata dai
beneficiari che entro la data di presentazione della presente dichiarazione hanno utilizzato an-
che in parte il credito d’imposta. I soggetti che, invece, non hanno compensato il credito entro
la predetta data dovranno esporlo nella dichiarazione successiva. In particolare, indicare:
– nel rigoRU64, colonna 1, l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto
della carta;
– nel rigo RU64, colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta spettante, risultante dal prov-
vedimento di ammissione al beneficio adottato nel corso del 2012 dal Dipartimento per
l’informazione e l’editoria;
– nel rigoRU64, colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione ai
sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazio-
ne, tramite l’apposito codice tributo;
– nel rigoRU64, colonna 4, l’ammontare del credito versato a seguito di ravvedimento entro la
data di presentazione della presente dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU64, colonna 5, l’ammontare del credito residuo, risultante dalla differenza tra la
somma degli importi delle colonne 2 e 4 e l’importo della colonna 3, che potrà essere uti-
lizzato entro il periodo d’imposta successivo a quello in cui è riconosciuto.
24.14 Credito d’imposta per la ricerca scientifica (art. 1 D.L. 70/2011)
L’articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
Sezione XVI
legge 12 luglio 2011, n. 106, istituisce per gli anni 2011 e 2012 un credito d’imposta a fa-
Ricerca scientifica
vore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricer-
ex art. 1 D.L.
ca. Le modalità applicative dell’agevolazione sono disciplinate dal provvedimento del Diretto-
70/2011
re dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2011.
Il credito d’imposta matura per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta
Codice credito 81 successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2012 ed è fruibile, per ciascuno dei predetti periodi d’imposta, in tre
quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno successivo a quello di realizzazione del-
l’investimento incrementale. Il credito compete, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolati,
nella misura del 90 per cento dell’importo degli investimenti che eccede la media degli inve-
stimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 (cfr. la circolare dell’Agenzia delle entrate
n. 51 del 28 novembre 2011).
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclu-
sivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n 241/1997, con esclusione
delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo 17
(per l’individuazione delle fattispecie escluse, si veda il provvedimento dell’Agenzia delle en-
trate del 9 settembre 2011).
Il credito non è soggetto al limite annuale di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della leg-
ge n. 244/2007.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU73, colonna 1, l’ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d’impo-
sta di riferimento della presente dichiarazione per gli investimenti agevolati;
– nel rigo RU73, colonna 2, l’importo degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta che
eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010;
– nel rigo RU74 l’ammontare del credito d’imposta spettante nel periodo d’imposta di riferi-
mento della presente dichiarazione, pari al 90 per cento dell’importo indicato nel rigo RU73,
colonna 2;
121
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
– nel rigo RU76, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice
tributo “6835”;
– nel rigo RU77, l’ammontare del credito di cui al rigo RU76 versato, a seguito di ravvedi-
mento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di pre-
sentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU78, l’importo del credito residuo, risultante dalla differenza tra la somma degli im-
porti indicati nei righi RU74 e RU77 e l’importo indicato nel rigo RU76, utilizzabile in com-
pensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo
d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
24.15 Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 280 a
283, L. 296/2006; art. 1, comma 66, L. 244/2007; D.L. 185/2008; D.I. 4 marzo 2011)
Sezione XVII
La presente sezione è riservata all’indicazione del credito d’imposta istituito dall’articolo 1, commi
Ricerca e Sviluppo
da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli investimenti in attività di ricerca
e sviluppo realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
Codice credito 49
bre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.
Per effetto di quanto disposto dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall’anno 2009 beneficiano
del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato il formulario (mod. FRS) contenente i da-
ti degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ed hanno ottenuto dall’Agenzia delle entra-
te il nulla-osta alla fruizione del credito.
Inoltre, a decorrere dall’anno 2011, beneficiano dell’agevolazione, ai sensi del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 4
marzo 2011 (emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre
2009, n. 191), i soggetti che, avendo presentato il formulario relativo ai progetti d’investi-
mento avviati entro la data del 29 novembre 2008, non hanno ottenuto il nulla-osta alla frui-
zione per esaurimento delle risorse disponibili. Tali soggetti possono utilizzare il credito d’im-
posta esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, nella misura massima com-
plessiva del 47,53 per cento (cfr. Comunicato Stampa 14 aprile 2011 del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze- Dipartimento Finanze)
Si ricorda che il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichia-
razione dei redditi e che lo stesso non è assoggettato al limite di utilizzo annuale di cui all’art.
1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che la
stessa deve essere compilata:
dai soggetti che nell’anno 2009 hanno ottenuto dall’Agenzia delle entrate il nulla osta alla frui-
zione del credito d’imposta, per l’indicazione del credito residuo risultante dalla precedente di-
chiarazione con i relativi utilizzi;
dai soggetti che beneficiano del credito d’imposta ai sensi del citato decreto interministeriale
4 marzo 2011. Detti contribuenti devono esporre, nei righi RU79, RU80 e RU81, i dati relati-
vi ai costi sostenuti nei periodi d’imposta 2008 e 2009 e al credito d’imposta spettante.
Nei righi RU79 eRU80 - riservati esclusivamente all’indicazione dei dati relativi al credito frui-
bile ai sensi del decreto interministeriale 4 marzo 2011- devono essere indicati i costi per atti-
vità di ricerca e sviluppo sostenuti, rispettivamente, nel periodo d’imposta in corso al 31 di-
cembre 2008 e in quello in corso al 31 dicembre 2009. In particolare, indicare:
– nella colonna 1, l’ammontare dei costi riguardanti il personale, limitatamente a ricercatori e
tecnici impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 2l’ammontare
dei predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 1, riferiti a contratti stipulati con Uni-
versità ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 3, l’ammontare dei costi riguardanti gli strumenti e le attrezzature di laborato-
rio impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 4l’ammontare dei
predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 3, riferiti a contratti stipulati con Univer-
sità ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 5, l’ammontare dei costi riguardanti i fabbricati per la realizzazione di centri
di ricerca, specificando nella colonna 6 l’ammontare dei predetti costi, già compresi nel-
l’importo di colonna 5, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 7, l’ammontare dei costi riguardanti la ricerca contrattuale, le competenze tec-
niche e i brevetti, specificando nella colonna 8 l’ammontare dei predetti costi, già compresi
nell’importo di colonna 7, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 9, l’ammontare dei costi riguardanti i servizi di consulenza utilizzati per l’atti-
vità di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 10 l’ammontare dei predetti costi, già
compresi nell’importo di colonna 9, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici
di ricerca;
122
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
– nella colonna 11, l’ammontare dei costi riguardanti le spese generali, specificando nella co-
lonna 12 l’ammontare dei predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 11, riferiti a
contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 13, l’ammontare dei costi riguardanti i materiali, forniture e prodotti analoghi,
utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 14 l’ammontare dei
predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 13, riferiti a contratti stipulati con Univer-
sità ed Enti pubblici di ricerca;
– nelle colonne 15 e16, l’ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d’imposta cui
si riferisce la presente dichiarazione, riportando nella colonna 15 la somma degli importi del-
le colonne 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 e nella colonna 16 la somma degli importi delle colonne
2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14.
Nel rigo RU81, colonne 1, 2 e 3, da compilare esclusivamente in relazione al credito d’im-
posta fruibile ai sensi del decreto interministeriale 4 marzo 2011, va indicato l’ammontare del
credito d’imposta spettante in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2007 e a quelli sostenuti nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e
2009, quest’ultimi esposti nei righi RU79 e RU80. Si precisa che deve essere indicato l’im-
porto del credito d’imposta spettante, determinato secondo le misure percentuali fissate dal ci-
tato decreto interministeriale (sulla modalità di determinazione del credito, si veda la risoluzio-
ne dell’Agenzia delle entrate n.100/E del 15 ottobre 2011).
Nel rigo RU82, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della
precedente dichiarazione risultante dalle corrispondenti colonne 1 e 2 del rigo RU85 del Mod.
UNICO 2011.
Nel rigo RU83,indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs.
n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, mediante
il codice tributo “6808”. Si ricorda che il credito di imposta fruibile ai sensi del decreto in-
terministeriale 4 marzo 2011 va esposto nel modello F24 indicando, quale anno di riferi-
mento, sempre l’anno 2011 (cfr. Comunicato Stampa del 15 aprile 2011 dell’Agenzia del-
le entrate).
Nel rigo RU84, indicare l’ammontare del credito di cui al rigo RU83 versato a seguito di rav-
vedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di
presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Nel rigo RU85, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo da riportare nella suc-
cessiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi
RU81, colonne 1, 2 e 3, RU82, colonne 1 e 2, e RU84 e l’importo indicato nel rigo RU83.
24.16 Credito d’imposta in agricoltura – anno 2007 (art. 1, comma 1075, L. 296/2006; D.M. 6
luglio 2007)
Sezione XVIII
L’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto a favore de-
Agricoltura 2007 gli imprenditori agricoli di cui all’ art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l’at-
ex art. 1, c.1075, tribuzione del credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura ed ha disposto che lo stesso
L. 269/2006 si applichi con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Codice credito 50 Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007 ha discipli-
nato le modalità di riconoscimento della predetta agevolazione per l’anno 2007 ed ha stabi-
lito, tra l’altro, un limite massimo di accesso al credito d’imposta, fissando detto limite in euro
200.000 per ciascun imprenditore. Inoltre, il citato decreto ha previsto l’obbligo della pre-
sentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate.
Possono, pertanto, beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno ottenuto dall’Agen-
zia delle entrate l’accoglimento dell’istanza di attribuzione del credito (Mod. IIA).
Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del
medesimo.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU86, colonna 1, l’ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati, costi-
tuito dal costo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolati;
– nel rigo RU86, colonna 2, l’ammontare complessivo dell’investimento agevolabile;
– nel rigo RU86, colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente di-
chiarazione, risultante dal rigo RU86, colonna 7, del Mod. UNICO 2011;
– nel rigo RU86, colonna 4, l’ammontare del credito maturato in relazione agli investimenti in-
dicati nella colonna 2 del presente rigo. Tale ammontare non può essere superiore al contri-
buto riconosciuto con l’atto di assenso rilasciato dall’Agenzia delle entrate;
– nel rigo RU86, colonna 5, l’importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU86, colonna 6, l’ammontare del credito di cui alla colonna 5 versato, a seguito
123
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla
data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU86, colonna 7, va indicato l’ammontare del credito residuo risultante dalla diffe-
renza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 3, 4 e 6 e l’importo indicato nella co-
lonna 5 del presente rigo. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei pe-
riodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
24.17 Creditod’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 1, commi 271- 279,
L. 296/2006; D.L. 97/2008)
Sezione XIX
L’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l’attribu-
Nuovi investimenti zione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strut-
nelle aree ture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, let-
svantaggiate tere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea (di seguito Trattato CE), ubicate nelle
ex art. 1, comma regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
271, L. 296/2006 L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a fina-
lità regionale 2007-2013 e spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto d’investi-
Codice credito 62 mento iniziale realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Sono age-
volabili i beni strumentali nuovi, espressamente individuati dal comma 273 della citata legge,
appartenenti alle seguenti categorie: macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, at-
trezzature varie, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e pro-
grammi informatici, limitatamente alle piccole e medie imprese.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008 n. 97, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, possono beneficiare del credito
d’imposta i soggetti che hanno presentato il formulario contenente i dati degli investimenti age-
volabili, utilizzando il modello FAS, ed hanno ottenuto dall’Agenzia delle entrate il nulla osta
alla fruizione del credito. I soggetti ammessi al beneficio possono utilizzare il credito d’impo-
sta, secondo le modalità previste dalla norma istitutiva, a decorrere dall’anno indicato nel nul-
la-osta rilasciato dall’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione “interna”, delle
imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d’imposta in cui sono effettuati
gli investimenti e per i periodi d’imposta successivi; l’eventuale eccedenza può essere fruita in
compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e succes-
sive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione del-
la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale l’investimento è realizzato.
A partire dal 1° gennaio 2010, al credito d’imposta non si applica il limite di utilizzo previsto
dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.
La sezione deve essere compilata dai soggetti che hanno realizzato gli investimenti negli anni
dal 2007 al 2010 per i quali hanno ottenuto il nulla-osta alla fruizione del credito a decorre-
re dall’anno 2012 nonché dai soggetti che hanno realizzato gli investimenti nell’anno 2011
per i quali il nulla osta alla fruizione decorre dal 2011 e/o 2012.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel rigo RU87,colonne 1,2, 3, 4 e 5, va indicato, in corrispondenza della colonna relativa
al periodo d’imposta nel corso del quale è stato realizzato l’investimento, l’ammontare com-
plessivo dei costi di acquisto o di costruzione effettivamente sostenuti riferiti ai beni ammessi a
fruire dell’agevolazione.
Si segnala che nel rigo deve essere riportato il costo complessivo degli investimenti effettiva-
mente realizzati nell’anno di riferimento, anche nel caso in cui una parte del credito maturato
sia utilizzabile in anni diversi da quelli indicati nei righi RU89 e RU90. I soggetti che hanno
esposto gli investimenti nella precedente dichiarazione dei redditi devono riportare nelle co-
lonne 1, 2, 3 e 4 l’importo indicato, rispettivamente, nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo RU87
del Mod. UNICO 2011.
Nel rigo RU88, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 va indicato l’ammontare complessivo dei costi agevo-
labili riferiti agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU87. Si rammenta che il
costo agevolabile è costituito dal costo complessivo delle acquisizioni dei beni agevolabili, de-
curtato degli ammortamenti dedotti relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produt-
tiva nella quale è stato realizzato il nuovo investimento. Sono esclusi dal computo gli ammor-
tamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’im-
posta della loro entrata in funzione. I soggetti che hanno esposto gli investimenti nella prece-
dente dichiarazione dei redditi devono riportare nelle colonne 1, 2, 3 e 4 l’importo indicato,
rispettivamente, nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo RU88 del Mod. UNICO 2011.
Nei righi RU89 e RU90, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 va indicato l’ammontare del credito d’imposta
maturato con riferimento agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU88. Tale am-
montare è determinato applicando all’investimento agevolabile i massimali di aiuto stabiliti dalla
Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. In particolare, indicare:
124
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
– nel rigo RU89, colonna 5, l’ammontare del credito maturato con riferimento agli investimen-
ti indicati nel rigo RU88, colonna 5 fruibile a decorrere dall’anno 2011. Le colonne 1, 2, 3
e 4 non sono presenti in quanto il credito fruibile dal 2011, relativo ad investimenti realizzati
negli anni dal 2007 al 2010, ha trovato esposizione nella dichiarazione dei redditi model-
lo UNICO 2011;
– nel rigoRU90,colonne 1,2,3, 4e 5,l’ammontare del credito maturato con riferimento agli
investimenti indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 del rigo RU88, fruibile a
decorrere dall’anno 2012.
Nel rigo RU92, colonne 1, 2, 3 e 4, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo
della precedente dichiarazione, risultante, rispettivamente, dalle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo
RU97 del modello UNICO 2011.
Nel rigo RU93, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, va indicato l’ammontare del credito d’imposta di cui
ai righi RU89, RU90 e RU92 della rispettiva colonna distribuito ai soci. L’importo del credito
indicato nel presente rigo non deve essere riportato nella sezione XXIV;
Nel rigo RU95,colonne 1,2 e 3, indicare l’importo del credito di cui al rigo RU92 della me-
desima colonna utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel perio-
do d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tributo “6817”.
Nel rigo RU96, colonne 1, 2 e 3, indicare l’ammontare del credito di cui al rigo RU95 della
medesima colonna versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la
presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi
interessi e sanzioni.
Nel rigo RU97,colonne 1,2e 3,va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nel-
la successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei
righi RU90, RU92 e RU96 e la somma degli importi indicati nei righi RU93 e RU95 della me-
desima colonna. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti dell’imposta sui redditi dovuta
per i periodi d’imposta successivi a quello di riferimento della presente dichiarazione nonché
in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Nel rigo RU97,colonna 4,va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella suc-
cessiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi
RU90 e RU92, colonna 4 , e l’importo indicato nel rigo RU93 della medesima colonna 4 . Ta-
le credito è utilizzabile ai fini dei versamenti dell’imposta sui redditi dovuta per i periodi d’im-
posta successivi a quello di riferimento della presente dichiarazione nonché in compensazione
ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la
presentazione della precedente dichiarazione (UNICO 2011).
Nel rigo RU97,colonna 5, va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella suc-
cessiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi
RU89 e RU90, colonna 5, e l’importo indicato nel rigo RU93 della medesima colonna 5. Ta-
le credito è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi nonché, a decorrere dal
sesto mese successivo al termine per la presentazione della presente dichiarazione, in com-
pensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
24.18 Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta contraddistinti dai codici 24
– 28 –34 - da 41 a 45 - 48 - da 53 a 55 - da 57 a 60 - da 63 a 75 e 77.
Sezione XX
Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate nel-
la premessa.
Assunzione Credito d’imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; D.I. 87/2002)
detenuti La legge 22 giugno 2000, n. 193, ha previsto un credito d’imposta per le assunzioni di la-
voratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministro
della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002.
Codice credito 24
Il credito in questione, cumulabile con altri benefici, è utilizzabile in compensazione ai sensi
del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il codice tributo “6741”.
Mezzi antincendio Acquistodi autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed
e autoambulanze ONLUS (art. 20, D.L. 269/2003)
L’articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contri-
Codice credito 28
buto di cui all’art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle asso-
ciazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l’acquisto di autoambulanze e mezzi
antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante cor-
rispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.
Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata median-
te compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il codice tri-
buto “6769”.
125
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Software per Credito d’imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l’acquisto del software
farmacie (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004)
L’articolo 50, c. 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 282 del 29 no-
Codice credito 34
vembre 2004, ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d’imposta, in
misura pari a euro 250, per l’acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione
dei dati delle ricette mediche. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del
D.Lgs n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell’avviso di corretta in-
stallazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell’economia e delle finanze,
mediante il codice tributo “6779“.
Rottamazione Creditod’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo (art. 1, com-
autoveicoli per il ma 224, L. 296/2006; art. 13, D.L. 7/2007)
Nella sezione va indicato, con il codice credito 41, l’importo residuo relativo al credito d’im-
trasporto
posta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 224, per la rotta-
promiscuo
mazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con-
ex art. 1, c. 224,
segnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
L. 296/2006
Tale contributo è stato anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il qua-
le recupera il corrispondente importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensa-
Codice credito 41
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6794”.
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il tra-
rottamazione sporto promiscuo (art. 1, comma 226, L. 296/2006)
Nella sezione va indicato, con il codice credito 42, l’importo residuo relativo al credito d’im-
autovetture ed
posta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 226, per la sostitu-
autoveicoli
zione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto pro-
ex art. 1, c. 226,
miscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture nuove immatricolate come «eu-
L. 296/2006
ro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro.
L’agevolazione spettava per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3
Codice credito 42
ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31
marzo 2008.
Tale contributo veniva riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottene-
va il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recupe-
rano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6795”.
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri (art. 1, comma 227, L.
rottamazione 296/2006)
autocarri Nella sezione va indicato, con il codice credito 43, l’importo residuo relativo al credito d’im-
posta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 227, per la sostitu-
ex art. 1, c. 227,
zione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1»
L. 296/2006
con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, di peso complessivo non superiore a 3,5 ton-
nellate, immatricolati come «euro 4» o «euro 5».
Codice credito 43
L’agevolazione spettava per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3
ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31
marzo 2008.
Tale contributo veniva riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otte-
neva il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recu-
perano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del-
l’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de mi-
nimis”. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6796”.
Acquisto veicoli Credito d’imposta per l’acquisto di autovetture ed autocarri elettrici, ovvero alimentati ad
ecologici idrogeno, a metano o a GPL (art. 1, comma 228, L. 296/2006)
ex art. 1, c. 228, Nella sezione va indicato, con il codice credito 44, l’importo residuo relativo al credito d’im-
posta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 228, per l’acquisto
L. 296/2006
di autovetture e di autocarri, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante
alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante ali-
Codice credito 44
mentazione elettrica ovvero ad idrogeno.
126
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
L’agevolazione spettava per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre
2006 e fino al 31 dicembre 2009, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2010.
Tale contributo veniva riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottene-
va il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recupe-
rano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6797”.
Acquisto e Creditod’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli (art. 1, c. 236, L. 296/2006)
rottamazione Nella sezione va indicato, con il codice credito 45, l’importo residuo relativo al credito d’im-
posta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 236, per l’acquisto
motocicli
di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione, realizzata attraver-
ex art. 1, c. 236,
so la demolizione, di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0».
L. 296/2006
L’agevolazione spettava per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° di-
cembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di motocicli nuovi da immatricolare entro il 31
Codice credito 45
marzo 2008.
Tale contributo veniva anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d’imposta
da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6798”.
Promozione Credito d’imposta per investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari in attività di-
pubblicitaria promozione pubblicitaria in mercati esteri (art. 1, commi da 1088 a 1090, L. 296/2006;
art. 42 D.L. 159/2007; art. 1 D.L. 171/2008)
imprese agricole
Nella sezione va indicato, con il codice credito 48, l’importo residuo relativo al credito d’impo-
sta riconosciuto dall’articolo 1, commi da 1088 a 1090, della legge n. 296 del 2006, come
Codice credito 48
sostituito dall’art. 1 del decreto legge n. 171 del 2008, convertito con modificazioni dalla leg-
ge 30 dicembre 2008, n. 205, come modificata dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,
a favore delle imprese agricole ed agroalimentari, per gli anni 2008 e 2009, per la promozio-
ne all’estero dei prodotti di qualità. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese che pro-
ducono prodotti agroalimentari non ricompresi nell’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità
europea il credito di imposta è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore “de minimis”.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, 24 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gen-
naio 2010) ha disciplinato le modalità di accesso all’agevolazione, prevedendo l’obbligo del-
la presentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un’apposita istan-
za per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, tramite il codice tributo “6825”, successivamente alla comunicazione di riconoscimen-
to del medesimo.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il contributo è concesso sia nelle di-
chiarazioni relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato.
Misure sicurezza Credito d’imposta per l’adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti (art. 1, commi
PMI da 228 a 232, L. 244/ 2007)
Nella sezione va indicato, con il codice credito 53, l’importo residuo relativo al credito d’im-
posta previsto dall’articolo 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
Codice credito 53
per i periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, a favore delle piccole e medie imprese com-
merciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e be-
vande per le spese sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del com-
pimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorve-
glianza. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 febbraio 2008 disciplina le
modalità di riconoscimento del credito d’imposta.
L’agevolazione competeva nel rispetto della regola “de minimis”di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l’assenso dell’Agenzia delle entrate
in relazione all’apposita istanza presentata utilizzando il modello “IMS”.
Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi rela-
tiva al periodo d’imposta nel quale è stato concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi
d’imposta nei quali il credito è stato utilizzato.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6804”.
127
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Misure sicurezza Credito d’imposta a favore dei rivenditori di generi di monopolio per le spese relative agli
rivenditori generi impianti di sicurezza (art. 1, commi da 233 a 237, L n. 244/ 2007)
Nella sezione va indicato, con il codice credito 54, l’importo residuo relativo al credito d’imposta
monopolio
previsto dall’articolo 1, commi da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i pe-
riodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, a favore degli esercenti attività di rivendita di generi di mo-
Codice credito 54
nopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per le spese sostenute per l’acquisizione e
l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pa-
gamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 febbraio 2008 disciplina le modalità di
riconoscimento del credito d’imposta.
L’agevolazione competeva nel rispetto della regola “de minimis”di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
Hanno diritto al contributo i rivenditori di generi di monopolio che hanno ottenuto l’assenso del-
l’Agenzia delle entrate in relazione all’apposita istanza presentata utilizzando il modello “IMS”.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stato concesso sia nelle dichiarazioni relative
ai periodi d’imposta nei quali il credito è stato utilizzato.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997 mediante il codice tributo “6805”.
Incremento Credito d’imposta a favore dei datori di lavoro per l’incremento dell’occupazione (art. 1,
occupazione ex commi da 539 a 547, L. n. 244/ 2007)
art. 2, L. 244/2007 Nella sezione va indicato, con il codice credito 55, l’importo residuo relativo al credito d’im-
posta istituito dall’articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificata dal decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla leg-
Codice credito 55
ge n. 31 del 2008, a favore dei datori di lavoro che , nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2008 disciplina le modalità di riconosci-
mento dell’agevolazione.
Beneficiano dell’agevolazione i datori di lavoro che hanno trasmesso all’Agenzia delle entra-
te l’apposita istanza (utilizzando i modelli “IAL” e “R/IAL”) e ne hanno ottenuto l’accoglimento.
Il credito d’imposta concesso per gli anni 2009 e 2010 è fruibile solo dai beneficiari che han-
no presentato, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la
comunicazione (mod. C/IAL) attestante il mantenimento del livello occupazionale annuale.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6807”.
Rottamazione Credito d’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo 2008
autoveicoli 2008 (art. 29, comma 1, D.L. 248/2007)
ex art. 29, c. 1, Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, all’articolo 29, comma 1, ha prorogato fino al
31 dicembre 2008 l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 224, della legge n. 296 del
D.L. 248/2007
2006 ed ha esteso il contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Inoltre, il predet-
Codice credito 57
to decreto legge ha elevato a 150 euro la misura del contributo. L’agevolazione competeva
nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
Il contributo è stato anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale re-
cupera il corrispondente importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sen-
si dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6800”.
Nella sezione vanno indicati l’importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d’imposta di
riferimento della presente dichiarazione.
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli 2008 (art. 29, c. 2,
rottamazione D.L. 248/2007)
motocicli 2008 ex Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del
2008, all’articolo 29, comma 2, ha prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di con-
art. 29, c. 2, D.L.
versione del decreto legge medesimo l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 236, della legge
248/2007
n. 296 del 2006 per l’acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale so-
stituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizio-
Codice credito 58
ne. Inoltre, il citato decreto legge ha previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della leg-
ge di conversione dello stesso e fino al 31 dicembre 2008, la concessione di un contributo di eu-
128
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
ro 300 per l’acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria
“euro 3”, con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria “euro 0”.
L’agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
Tale contributo è stato anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d’impo-
sta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, tramite il codice tributo “6801”.
Nella sezione vanno indicati l’importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d’imposta di
riferimento della presente dichiarazione.
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il tra-
rottamazione sporto promiscuo (art. 29, c. 3, D.L. 248/2007)
Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31
autovetture ed
del 2008, all’articolo 29, comma 3, ha previsto la concessione di un contributo per la sostitu-
autoveicoli 2008
zione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promi-
ex art. 29, c. 3,
scuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con
D.L. 248/2007
autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2
per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel. L’a-
Codice credito 59
gevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
Il contributo spettava per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio
2008 e fino al 31 dicembre 2008, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2009.
Tale contributo veniva riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottene-
va il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recupe-
rano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6802”.
Nella sezione vanno indicati l’importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d’imposta di
riferimento della presente dichiarazione.
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri 2008 (art. 29, comma 4,
rottamazione D.L. 248/2007)
Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del
autocarri 2008
2008, all’articolo 29, comma 4, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione,
ex art. 29, c. 4,
realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f),
D.L. 248/2007
g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chi-
logrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con vei-
Codice credito 60
coli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa.
L’agevolazione spettava per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio
2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
Il contributo competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
Tale contributo veniva riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottene-
va il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recupe-
rano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6803”.
Nella sezione vanno indicati l’importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d’imposta di
riferimento della presente dichiarazione.
Tassa Creditod’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa
automobilistica automobilistica (art. 83-bis, comma 26, D.L. 112/2008)
L’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-
autotrasportatori
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la concessione alle imprese autoriz-
zate all’autotrasporto di merci di un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo
Codice credito 63
pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato
per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. Con il provvedimen-
to del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 ottobre 2008 n. 146981/2008 è stata determina-
ta la misura del credito d’imposta spettante in relazione alla tassa pagata per l’anno 2008.
Il credito d’imposta competeva nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Com-
missione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti d’importanza minore “de minimis”, entro il
limite complessivo di euro 100.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6809”.
Con il codice credito 63 va riportato nella sezione l’ammontare residuo del credito maturato
nel 2008. Il credito d’imposta spettante per le tasse automobilistiche versate per gli anni 2009
e 2010 va, invece, indicato nella presente sezione utilizzando i codici credito 74 e 77, rela-
tivi, rispettivamente, al credito maturato nel 2009 e al credito maturato nel 2010.
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Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Imprese di Creditod’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica (art. 1, c. 327, lett.
a), L. 244/2007)
produzione
L’art. 1, comma 327, lett. a), della legge n. 244 del 2007 prevede l’attribuzione alle imprese di
cinematografica
produzione cinematografica di un credito d’imposta in misura pari al 15 per cento del costo com-
plessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all’am-
Codice credito 64
montare massimo annuo di euro 3.500.000. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
7 maggio 2009 disciplina le modalità di riconoscimento e la decorrenza dell’agevolazione.
L’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n.
10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei red-
diti relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 225/2010 il cre-
dito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, del-
la legge n. 244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6823”.
Imprese di Creditod’imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione (art.
1, comma 335, L. 244/2007)
produzione
L’art. 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 prevede l’attribuzione alle imprese di pro-
esecutiva e di post
duzione esecutiva e di post produzione di un credito d’imposta per la realizzazione sul territo-
produzione
rio nazionale, su commissione di produzioni estere, di film o parti di film, girati sul territorio na-
zionale, utilizzando mano d’opera italiana.
Codice credito 65 Il credito spetta in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e
con un limite massimo per ciascun film di euro 5.000.000. Il decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali 7 maggio 2009 disciplina le modalità di riconoscimento e la decorrenza
dell’agevolazione.
L’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n.
10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei red-
diti relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 225/2010 il cre-
dito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, del-
la legge n. 244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6824”.
Apporti in denaro Credito d’imposta per gli apporti in denaro per la produzione di opere cinematografi-
che(art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, L. 244/2007)
per la produzione
L’art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, della legge n. 244 del 2007 preve-
di opere
de l’attribuzione di un credito d’imposta per gli apporti in denaro eseguiti per favorire la pro-
cinematografiche
duzione di opere cinematografiche, nella misura del:
– 40 per cento degli apporti in denaro eseguiti dai soggetti di cui all’art. 73 del TUIR e dai ti-
Codice credito 66 tolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non apparte-
nenti al settore cinematografico e audiovisivo, per la produzione di opere cinematografiche
riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2004, fi-
no all’importo massimo per ciascun periodo d’imposta di euro 1.000.000;
– 20 per cento degli apporti in denaro eseguiti dalle imprese di distribuzione e di esercizio ci-
nematografico per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana ricono-
sciute di interesse culturale ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 28/2004, fino al-
l’importo massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.
Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze 21 gennaio 2010 disciplina le modalità applicative dell’agevolazione.
L’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n.
10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei red-
diti relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 225/2010 il cre-
dito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, del-
la legge n. 244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6826”.
130
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Imprese di Credito d’imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica (art. 1, comma
distribuzione 327, lett. b), nn. 1 e 2, L. 44/2007)
cinematografica L’art. 1, comma 327, lett. b), nn. 1 e 2, della legge n. 244 del 2007 riconosce alle imprese
di distribuzione cinematografica un credito d’imposta in misura pari al:
– 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di ope-
Codice credito 67
re di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo di euro
1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;
– 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di ope-
re di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo di eu-
ro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta.
Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze 21 gennaio 2010 disciplina le modalità di riconoscimento dell’agevolazione.
L’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n.
10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei red-
diti relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 225/2010 il cre-
dito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, del-
la legge n. 244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6827”.
Imprese di esercizio Credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico (art. 1, comma 327,
cinematografico lett. c), n. 1, L. 244/2007)
A favore delle imprese di esercizio cinematografico, l’art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, della
legge n. 244 del 2007 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle
Codice credito 68
spese complessivamente sostenute per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparec-
chiature per la digitalizzazione delle sale, con un limite massimo annuo di euro 50.000 per
ciascuno schermo.
Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, 21 gennaio 2010 ha disciplinato le modalità applicative dell’agevolazione.
L’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n.
10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei red-
diti relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 225/2010 il cre-
dito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, del-
la legge n. 244 del 2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6828”.
Sostituzione Creditod’imposta per la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo
autovetture ed 2009 (art. 1, comma 1, D.L. 5/2009)
Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
autoveicoli per
2009, n. 33, ha previsto all’articolo 1, comma 1, un contributo di euro 1.500, per la sostitu-
trasporto promiscuo
zione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto pro-
2009 ex art. 1, c. 1,
miscuo di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con au-
D.L. 5/2009
tovetture nuove di categoria euro 4 o euro 5 che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per
chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio.
Codice credito 69
L’agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7
febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010,
e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l’importo del contributo rim-
borsato al venditore mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 con il codice tributo “6812”.
Nella sezione vanno indicati l’importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d’imposta di
riferimento della presente dichiarazione.
131
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Sostituzione Creditod’imposta per la sostituzione di autoveicoli ed autocaravan 2009 (art. 1, comma 2,
D.L. 5/2009)
autoveicoli ed
Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
autocaravan 2009
2009, n. 33, ha previsto all’articolo 1, comma 2, un contributo di euro 2.500, per la sostitu-
ex art. 1, c. 2, D.L.
zione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera
5/2009 c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a
3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre
Codice credito 70 1999, con veicoli nuovi di cui all’articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del decre-
to legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria euro 4 o euro 5. L’agevolazione spettava
per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al
31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto
della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l’importo del contributo rim-
borsato al venditore mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 con il codice tributo “6813”.
Nella sezione vanno indicati l’importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d’imposta di
riferimento della presente dichiarazione.
Acquisto autovetture Creditod’imposta per l’acquisto di autovetture a gas metano, ad idrogeno, ovvero con ali-
mentazione elettrica 2009 (art. 1, comma 3, D.L. 5/2009)
a gas metano, ad
Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
idrogeno, ovvero
2009, n. 33, ha previsto all’articolo 1, comma 3, per l’acquisto di autovetture nuove di fab-
con alimentazione
brica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o
elettrica 2009 ex doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idro-
art. 1, c. 3, D.L. geno, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 di-
5/2009 cembre 2006, n. 296, un aumento del contributo di 1.500 euro nel caso in cui il veicolo ac-
quistato abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro.
L’agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7
Codice credito 71
febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010,
e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo recuperano l’importo del contributo rimborsato
al venditore mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto le-
gislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 con il codice tributo “6814”.
Nella sezione vanno indicati l’importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d’imposta di
riferimento della presente dichiarazione.
Acquisto autocarri Credito d’imposta per l’acquisto di autocarri alimentati a gas metano (art. 1, comma 4,
D.L. 5/2009)
alimentati a gas
Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
metano 2009 ex
2009, n. 33, all’articolo 1, comma 4, ha previsto, fermo restando quanto disposto dall’arti-
art. 1, c. 4, D.L.
colo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un incremento del con-
5/2009 tributo fino ad euro 4.000, per l’acquisto di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi,
Codice credito 72 di categoria euro 4 o euro 5, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazio-
ne mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano.
L’agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7
febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010,
e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l’importo del contributo rimbor-
sato al venditore mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 tramite il codice tributo “6815”.
Nella sezione vanno indicati l’importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d’imposta di
riferimento della presente dichiarazione.
Sostituzione Credito d’imposta per la sostituzione di motocicli e ciclomotori 2009 (art. 1, comma 5,
D.L. 5/2009)
motocicli e
Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
ciclomotori 2009 ex
2009, n. 33, all’articolo 1, comma 5, ha previsto la concessione di un contributo di euro 500
art. 1, c. 5, D.L.
per l’acquisto di un motociclo fino a 400 c.c. di cilindrata nuovo di categoria “euro 3” con
5/2009
contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria “euro 0” o “euro 1”.
L’agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7
Codice credito 73 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010,
e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Il venditore recupera l’importo riconosciuto al compratore mediante credito d’imposta da utiliz-
zare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è frui-
bile in F24 tramite il codice tributo “6816”.
132
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nella sezione vanno indicati l’importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d’imposta di
riferimento della presente dichiarazione.
Tassa Creditod’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa
automobilistica anno 2009 (art. 15, c. 8-septies, D.L. 78/2009)
automobilistica
Nella presente sezione va indicato con il codice credito 74 l’ammontare residuo del credito
autotrasportatori
d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automo-
2009
bilistica pagata per l’anno 2009, previsto dall’articolo 15, comma 8-septies, del decreto-leg-
ge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Codice credito 74 La misura del credito d’imposta è stata stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate n. 117722 del 6 agosto 2009.
Il credito d’imposta competeva nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previsti per gli “aiuti di im-
porto limitato”dalla Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come
modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, e dalla decisione C(2009)2477 del
28 maggio 2009 della Commissione europea relativa all’aiuto di Stato N 248/2009 nonché
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009. Possono beneficiare
dell’agevolazione i soggetti che, prima della fruizione del credito, hanno presentato all’Agenzia
delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello allegato
al citato provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 117722 del 6 agosto 2009.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6819”.
Il credito d’imposta spettante per le tasse automobilistiche versate per gli anni 2008 e 2010
va, invece, riportato nella presente sezione utilizzando i codici credito 63 e 77 relativi, ri-
spettivamente, al credito maturato nel 2008 e al credito maturato nel 2010.
Mezzi pesanti Credito d’imposta per l’acquisto di mezzi pesanti da parte delle imprese di autotrasporto
(art. 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, D.L. 78/2009)
autotrasportatori
Nella presente sezione va indicato con il codice credito 75 l’ammontare residuo del credito d’im-
posta istituito dall’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, del decreto legge 1 luglio
Codice credito 75
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L’anzidetta nor-
ma ha previsto quale modalità di fruizione dei contributi concessi alle imprese di autotrasporto per
l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 29 dicembre 2007, n. 273, quella del credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
riconoscendo ai beneficiari la facoltà di chiedere la corresponsione del contributo diretto.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il codice tributo “6822”.
Tassa Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa
automobilistica anno 2010 (art. 2, c. 250, L. 191/2009)
automobilistica
Nella presente sezione va indicato con il codice credito 77 l’ammontare residuo del credito
autotrasportatori
d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automo-
2010
bilistica pagata per l’anno 2010.
La misura del credito d’imposta spettante è stata stabilita con provvedimento del Direttore del-
Codice credito 77 l’Agenzia delle entrate n. 121369 del 13 agosto 2010.
Il credito d’imposta competeva nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previsti per gli “aiuti di
importo limitato”dalla Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, co-
me modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, e dalla decisione C(2009)2477
del 28 maggio 2009 della Commissione europea relativa all’aiuto di Stato N 248/2009
nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009. Possono be-
neficiare dell’agevolazione i soggetti che, prima della fruizione, hanno presentato all’Agenzia
delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello alle-
gato al citato provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 121369 del 13 agosto 2010.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6829”.
Il credito d’imposta residuo relativo alle tasse automobilistiche versate per gli anni 2008 e
2009 va, invece, indicato nella presente sezione utilizzando i codici credito 63 e 74 relativi,
rispettivamente, al credito maturato nel 2008 e al credito maturato nel 2009.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU98, il codice identificativo del credito d’imposta fruito, indicato in corrisponden-
za della descrizione di ciascun credito;
– nelrigo RU99, l’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dal rigo RU103 del Mod.
UNICO 2011, avendo cura di riportare l’importo residuo relativo al medesimo credito fruito;
– nel rigo RU100, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti non più vigenti
contraddistinti dai codici da 41 a 45, 48, 53, 54, 55, da 57 a 60, 63, da 69 a 75 e 77;
133
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
– nel rigo RU101, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU102, l’ammontare del credito di cui al rigo RU101 versato, a seguito di ravvedi-
mento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di pre-
sentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU103, colonna 1, l’ammontare del credito d’imposta ceduto ai sensi degli articoli
1260 e seguenti del codice civile. La colonna può essere compilata con riferimento ai cre-
diti d’imposta contraddistinti dai codici da 41 a 45, da 57 a 60 e da 69 a 73. A tal pro-
posito, si ricorda che, con la risoluzione n. 15 del 5 marzo 2010, l’Agenzia delle entrate
ha precisato che il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 296
del 2006 (incentivi per l’acquisto e la rottamazione di veicoli) spettante alle imprese costrut-
trici e importatrici di veicoli può essere ceduto secondo le ordinarie regole civilistiche.
ATTENZIONE:Da quest’anno, i dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l’importo del
credito ceduto devono essere esposti nella sezione XXIV;
– nel rigo RU103, colonna2, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la som-
ma degli importi indicati nei righi RU99, RU100 e RU102 e la somma degli importi indica-
ti nei righi RU101 e RU103, colonna 1. Il credito residuo è utilizzabile in compensazione ai
sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui
si riferisce la presente dichiarazione.
24.19 Credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese, isti-
tuito dalla Regione Siciliana (L. R. 11/2009)
Sezione XXI
Nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dalla Regione Siciliana con la
Investimenti
legge 17 novembre 2009, n. 11, per favorire la realizzazione entro il 31 dicembre 2013 di
Regione Siciliana
nuovi investimenti nel territorio regionale nonché la crescita dimensionale delle imprese.
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che, avendo presentato apposita richiesta,
Codice credito 79 hanno ricevuto dall’Agenzia delle entrate il provvedimento di accoglimento dell’istanza adot-
tato dalla Regione Siciliana.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge istitutiva, pari al 30 per cento nell’an-
no di presentazione dell’istanza e al 70 per cento nell’anno successivo. La parte di credito ec-
cedente i predetti massimali annui può essere fruita entro il secondo anno successivo a quello
di accoglimento dell’istanza. In caso d’incapienza, il contribuente può utilizzare il credito resi-
duo anche successivamente ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
Il credito d’imposta concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive e rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, com-
ma 5, del TUIR.
In particolare, indicare:
– nel rigo RU104, colonna 1, l’ammontare complessivo dell’investimento netto realizzato nel
periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione e indicato nell’istanza presen-
tata nell’anno 2011;
– nel rigo R104, colonna 2, l’ammontare del credito maturato con riferimento agli investimen-
ti indicati nella colonna 1 nei limiti del contributo riconosciuto con il provvedimento di acco-
glimento dell’istanza;
– nel rigo RU106, l’importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tri-
buto “3897”;
– nel rigo RU107, l’ammontare del credito di cui al rigo RU106 versato a seguito di ravvedi-
mento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di pre-
sentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU108, l’ammontare del credito d’imposta residuo da riportare nella successiva di-
chiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU104,
colonna 2 e RU107 e l’importo indicato nel rigo RU106. Il credito residuo potrà essere uti-
lizzato in compensazione entro i limiti quantitativi e temporali previsti dalla norma istitutiva.
24.20 Questasezione sezione è riservata all’indicazione di eventuali importi residui relativi a crediti di
imposta che, non essendo più vigenti, non sono riportati in modo distinto nel presente quadro.
Sezione XXII
Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d’imposta da indica-
Altri crediti
re nella presente sezione:
d’imposta (cid:129) credito relativo ai compensi in natura, previsto dall’art. 6 della legge n. 488 del 1999, uti-
lizzabile tramite il codice tributo “6606“;
Codice credito 99 (cid:129) credito concesso ai datori di lavoro per l’incremento della base occupazionale di cui al D.L.
357 del 1994, utilizzabile tramite il codice tributo “6716“;
(cid:129) credito per la promozione dell’imprenditoria femminile, previsto dall’art. 5 della legge n.
215 del 1992, utilizzabile tramite il codice tributo “6718”;
134
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
(cid:129) credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto
dall’art. 29 della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite il codice tributo “6710 e 6712”;
(cid:129) credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto
dall’art. 17, c. 34, della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo “6711”;
(cid:129) credito d’imposta per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall’art. 6 della
legge n. 73 del 1998, utilizzabile tramite il codice tributo “6708”;
(cid:129) credito d’imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall’art. 4
della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo “6700”;
(cid:129) credito d’imposta per incentivi occupazionali, previsto dall’art. 4 della legge n. 448 del
1998, utilizzabile tramite il codice tributo “6705”;
(cid:129) credito d’imposta per la cessione di attività regolarizzate, previsto dall’art. 14, comma 6,
della legge n. 289 del 2002, come sostituito dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 282 del
2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, utilizzabile esclusivamente ai fini dei versa-
menti dell’IRPEF e dell’IRES;
(cid:129) credito d’imposta a favore delle piccole e medie imprese per investimenti innovativi (artt. 5
e 6 L. n. 317/91), utilizzabile in F24 tramite il codice tributo “6713”;
(cid:129) credito d’imposta per spese di ricerca (art. 8 L. n. 317/91), utilizzabile tramite il codice
tributo ”6714”;
(cid:129) credito per il settore del commercio e del turismo per l’acquisto di beni strumentali (art. 11,
L. 449/97), fruibile in F24 con i codici tributo “6703” e “3887”;
(cid:129) credito per l’acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, L. 77/97), utilizzabile tramite il co-
dice tributo ”6717”;
(cid:129) credito d’imposta per le operazioni di concentrazione tra micro, piccole e medie imprese
(art. 9 D.L., n. 35/2005), utilizzabile tramite i codici tributo “6786”, “6792” e “6799”.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU109, l’ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal-
la somma degli importi indicati nei righi RU60, colonne 2, 3, 4 e 5 di tutti i moduli compi-
lati, RU74, colonne 1, 2 e 3, e RU113 del modello UNICO 2011;
– nel rigo RU110, l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti a seguito dell’accoglimento di ri-
corsi nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU111, rispettivamente nelle colonne 1,2,3,6 e 7, l’importo del credito di cui alla
somma degli importi indicati nei righi RU109 e RU110, utilizzato in diminuzione delle ritenu-
te alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei
versamenti periodici e in acconto dell’IVA, del versamento a saldo dell’IVA e dell’imposta so-
stitutiva ex legge n. 342 del 2000 dovute per l’anno 2011, nonché l’ammontare del credito
utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell’anno 2011;
– nel rigo RU112, l’ammontare del credito di cui al rigo RU111, colonna 7, versato a segui-
to di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla
data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU113, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli
importi indicati nei righi RU109, RU110 e RU112 e la somma degli importi indicati nel rigo
RU111, colonne 1, 2, 3, 6 e 7, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per
i periodi d’imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997
successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazio-
ne, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione.
24.21 Questasezione va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società
di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, hanno ricevuto dagli stes-
Sezione XXIII
si uno o più crediti d’imposta.
Crediti d’imposta
Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indi-
ricevuti
cata nella propria dichiarazione. Si rammenta altresì che il credito d’imposta “Caro petrolio” (co-
dice credito 23) non può essere attribuito ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).
Inoltre, sono tenuti alla compilazione della presente sezione:
(cid:129) i soggetti beneficiari di Trust per l’indicazione dei crediti d’imposta imputati dai Trust medesimi;
(cid:129) i cessionari dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006
(incentivi per l’acquisto e la rottamazione di veicoli) per l’indicazione dell’importo ricevuto dal-
l’impresa venditrice o importatrice (si veda al riguardo la circolare n. 15 del 5 marzo 2010).
In particolare, nei righi da RU118 a RU122, vanno riportati, per ogni credito d’imposta, per
ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:
– nella colonna 1, il codice del credito ricevuto, desunto dalla tabella sotto riportata;
– nella colonna 2, l’anno d’insorgenza del credito;
– nella colonna 3, il codice fiscale del soggetto cedente;
– nella colonna 4, l’ammontare del credito ricevuto.
L’importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione
relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamente a
135
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
quello del credito che il contribuente ha maturato nel periodo d’imposta, deve essere indicato nel
rigo “Credito d’imposta spettante”. Qualora nella sezione relativa al credito ricevuto non sia pre-
visto il rigo “Credito d’imposta spettante” o non ne sia consentita la compilazione, l’importo del
credito ricevuto va indicato nel rigo “Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione”.
Se nel quadro RU non è presente la sezione relativa al credito d’imposta ricevuto, quest’ultimo va
riportato nella sezione XXII “Altri crediti d’imposta”, indicando l’importo ricevuto nel rigo RU109.
Nel caso in cui la sezione nella quale deve essere riportato il credito ricevuto sia strutturata in
colonne con diverse annualità o con diversi regimi agevolativi, l’importo ricevuto va indicato
nella colonna relativa all’anno di insorgenza del credito o nella colonna relativa al regime age-
volativo interessato.
Il credito d’imposta “Ricerca e sviluppo” fruibile dal 2011 ai sensi del decreto interministeriale
4 marzo 2011 deve essere esposto nel rigo RU81, nella colonna corrispondente all’anno di ma-
turazione; il credito fruibile a seguito del nulla-osta rilasciato dall’Agenzia delle entrate, va indi-
cato, invece, nel rigo RU82 e, precisamente, nella colonna 2 se il credito è utilizzabile dall’an-
no 2011 oppure nella colonna 1 qualora la decorrenza degli utilizzi sia anteriore al 2011.
Si segnala, inoltre, che il credito d’imposta “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1,
c. 271, L. 296/2006” deve essere indicato nella colonna relativa all’anno di realizzazione de-
gli investimenti e nel rigo riferito all’anno di decorrenza dell’utilizzo oppure nel rigo del credito re-
siduo se l’anno di decorrenza dell’utilizzo è anteriore a quelli contemplati nel presente quadro.
Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all’indicazione dei
dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.
24.22 Questa sezione va utilizzata per l’indicazione dei crediti d’imposta distribuiti, in tutto o in par-
Sezione XXIV te, ai propri soci od associati.
Crediti d’imposta Da quest’anno, la sezione va utilizzata anche per l’indicazione dei dati relativi ai soggetti cessio-
trasferiti nari e agli importi ceduti in caso di cessione secondo le ordinarie regole civilistiche dei crediti d’im-
posta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n.
296 del 2006 (l’importo complessivamente ceduto va indicato nel rigo RU103, colonna 1).
Si segnala che nella presente sezione non devono essere riportati gli importi distribuiti ai soci
relativi al credito d’imposta “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271,
l. 296/2006” (l’importo trasferito è esposto nel rigo RU93)
Si rammenta, inoltre, che il credito d’imposta “Caro petrolio” (codice credito 23) non può es-
sere attribuito ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).
In particolare, nei righi da RU123 a RU127 vanno riportati, per ogni credito d’imposta e per
ogni anno di riferimento, i seguenti dati:
– nella colonna 1, il codice del credito distribuito al socio o associato o ceduto, desunto dal-
la tabella codici crediti d’imposta sotto riportata;
– nella colonna 2, l’anno d’insorgenza del credito in capo all’avente diritto;
– nella colonna 3, da compilare solo in caso di cessionesecondo le regole civilistiche dei cre-
diti d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli di cui all’articolo 1, comma 231,
della legge n. 296 del 2006, il codice fiscale del soggetto cessionario;
– nella colonna 4, l’ammontare del credito distribuito o ceduto dal soggetto dichiarante.
ATTENZIONE: In relazione ai crediti distribuiti ai soci, la corrispondente sezione del quadro RU
deve essere compilata tenendo presente che l’ammontare del credito residuo da riportare nel-
la successiva dichiarazione deve essere indicato al netto della quota attribuita al socio (residuo
anno precedente + concesso + riversato – utilizzato – distribuito = residuo da riportare).
Qualora la sezione del quadro RU relativa al credito trasferito sia strutturata in colonne con
diverse annualità o con diversi regimi agevolativi, occorre indicare l’ammontare del credito
residuo, determinato nel modo sopra illustrato, in corrispondenza delle colonne relative al cre-
dito trasferito.
Nel caso in cui il credito trasferito sia pervenuto al dichiarante a seguito di attribuzione da par-
te di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR, dovrà essere previamente compilata la sezione XXIII
“Crediti d’imposta ricevuti”.
Qualora il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all’indicazione dei dati
relativi ai crediti trasferiti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.
24.23 Lapresente sezione deve essere compilata ai fini della verifica del limite di utilizzo dei crediti d’im-
Sezione XXV posta previsto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007 e della determina-
zione dell’ammontare eccedente il predetto limite (si veda al riguardo la premessa al quadro RU).
Limite di utilizzo
La sezione è suddivisa in cinque parti:
– la parte I contiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuen-
ti, esclusi i soggetti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il li-
mite di utilizzo;
136
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
– la parte II deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazio-
ne interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d’imposta in-
dicati nel presente quadro;
– la parte IIIdeve essere compilata dai contribuenti che hanno indicato nella colonna 5 dei ri-
ghi da RU140 a RU151 del quadro RU del modello UNICO 2011 importi residui relativi a
eccedenze 2008 e 2009;
– la parte IV deve essere compilata dai contribuenti che hanno esposto crediti eccedenti il li-
mite di utilizzo (Eccedenza 2010) nella colonna 3 dei righi da RU152 a RU157 del quadro
RU del modello UNICO 2011;
– la parte V deve essere compilata dai contribuenti che, relativamente all’anno 2011, vanta-
no crediti d’imposta per un importo complessivo superiore al limite di utilizzo.
Parte I – Dati generali
La casella 1 del rigo RU128 deve essere barrata dai soggetti esonerati dal rispetto del limite
di utilizzo ai sensi dell’art. 1, commi 54 e 55 della citata legge n. 244/2007; detti soggetti
non devono compilare i righi da RU129 a RU157 della presente sezione.
Il rigo 129deve essere compilato da tutti i soggetti, diversi da quelli esonerati ai sensi dei com-
mi 54 e 55 dell’art. 1 della legge n. 244/2007, che vantano crediti d’imposta assoggettati
al limite di utilizzo. Non sono, pertanto, tenuti alla compilazione del presente rigo oltre ai sog-
getti esonerati dal rispetto del limite anche quelli che beneficiano solamente di agevolazioni
per le quali non opera il limite di utilizzo. In particolare, va indicato:
– nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti residui al 1° gennaio 2011. Tale va-
lore è determinato dalla somma degli importi indicati nei righi o nelle colonne “credito d’im-
posta residuo della precedente dichiarazione” del presente quadro (RU2012), relativi ai cre-
diti assoggettati al limite, aumentata degli importi dei crediti utilizzati in compensazione in-
terna nel 2011, esposti nelle relative sezioni del quadro RU del modello UNICO 2011, non-
ché degli importi dei crediti residui non riportabili nelle singole sezioni del presente quadro,
in quanto riferiti a crediti le cui norme istitutive prevedono limiti temporali di utilizzo (detti im-
porti sono indicati nella colonna 5 dei righi da RU140 a RU151 e nella colonna 3 dei righi
da RU152 a RU157 della sezione XXV del quadro RU del modello UNICO 2011);
– nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2011. Tale valore è de-
terminato dalla somma degli importi indicati nei righi o nelle colonne “credito d’imposta spet-
tante” del presente quadro relativi ai crediti assoggettati al limite di utilizzo;
– nella colonna 3,l’ammontare complessivo dei crediti relativi all’anno 2011, risultante dalla som-
ma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. Se l’importo indicato nella presente colonna è su-
periore ad euro 250.000 devono essere compilate le colonne 4 e 5 del presente rigo;
– nella colonna4,l’ammontare complessivo dei crediti eccedenti il limite di utilizzo relativo agli
anni 2008, 2009 e 2010, non fruiti alla data del 1° gennaio 2011 . Tale ammontare è pa-
ri alla somma degli importi indicati nel modello UNICO 2011 righi da RU140 a RU151,
colonna 5, e righi da RU152 a RU157, colonna 3, di tutti i moduli compilati, con l’esclu-
sione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271, della legge n. 296/2006 e
dei crediti per il settore cinematografico di cui alla legge n. 244/2007, non più assogget-
tati al limite di utilizzo;
– nella colonna 5, ladifferenza, se positiva, tra l’importo indicato nella colonna 3 e quello in-
dicato nella colonna 4. Se l’importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro
250.000 devono essere compilati i righi da RU130 a RU132 e da RU152 a RU157.
Nel rigo RU130, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del
quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell’anno 2011.
Nel rigo RU131,indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta del quadro RU utiliz-
zabile nel 2011, calcolato nel seguente modo:
250.000,00 + la differenza, se positiva, tra 516.457,00 e l’importo indicato nel rigo RU130.
Nel rigo RU132, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta eccedenti il limite di
utilizzo per l’anno 2011. Tale valore è pari alla differenza tra l’importo indicato nel rigo
RU129, colonna 5, e quello indicato nel rigo RU131.
L’ammontare eccedente di cui al rigo RU132 deve essere imputato ai crediti d’imposta che han-
no generato l’eccedenza. A tal fine deve essere compilata la parte V.
Parte II - Verifica del limite ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione interna
La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che intendono utilizzare in compensa-
zione interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d’imposta in-
dicati nel presente quadro, ai fini del versamento del saldo IVA, in caso di dichiarazione an-
nuale IVA compresa nel modello UNICO 2012, e dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n.
342 del 2000, sempre che la suddetta modalità di utilizzo sia prevista dalle norme istitutive
delle singole agevolazioni.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
137
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Si precisa che nella compilazione dei righi da RU133 a RU135 devono essere indicati, oltre
agli utilizzi dei crediti d’imposta che hanno trovato esposizione nel presente quadro RU, anche
gli utilizzi relativi ai crediti non previsti nel presente quadro RU in quanto istituiti da norme ema-
nate successivamente all’approvazione del modello UNICO 2012 oppure concessi per pe-
riodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2011. Devono, invece, essere esclu-
si dal computo i crediti d’imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo (si veda al riguar-
do la premessa al quadro RU).
Nel rigo RU133,indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com-
pensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2012 fino alla data di presentazione della pre-
sente dichiarazione.
Nel rigo RU134,indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com-
pensazione interna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d’imposta effettuato dal
1° gennaio 2012 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST
del modello 770).
Nel rigo RU135,indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com-
pensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1° gennaio 2012 e fino alla data
di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA).
Nel rigo RU137,indicare la somma degli importi indicati nei righi RU133, RU134 e RU135.
Nel rigo RU138,indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del
quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2012 al-
la data di presentazione della presente dichiarazione.
Nel rigo RU139,indicare l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione
interna nella presente dichiarazione per il versamento del saldo IVA, nel caso di dichiarazione
IVA presentata in forma unificata, e per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge
n. 342 del 2000; detto ammontare, da riportare nella colonna 4 del presente rigo, non può
essere superiore alla differenza tra l’importo di euro 766.457,00, aumentato degli importi in-
dicati nella colonna 5 dei righi da RU140 a RU145 (eccedenza 2008 e 2009 interamente
utilizzabile nell’anno 2012) e la somma degli importi indicati nei righi RU137 e RU138.
Nell’ipotesi in cui l’importo indicato nel rigo RU138 sia superiore a euro 516.457,00, l’am-
montare da utilizzare in compensazione interna non può essere superiore alla differenza se po-
sitiva tra l’importo di euro 250.000,00, aumentato degli importi indicati nella colonna 5 dei
righi da RU140 a RU145 (eccedenza 2008 e 2009 interamente utilizzabile nell’anno 2012)
e l’importo di rigo RU137. In particolare, riportare:
– nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna
per il saldo IVA nel caso di dichiarazione IVA presentata in forma unificata. Tale ammontare è
pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “IVA (Saldo)” di tutte le sezioni compilate;
– nella colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per
il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000. Tale ammontare è pari
alla somma degli importi indicati nelle colonne “Imposta sostitutiva” di tutte le sezioni compilate;
– nella colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3.
Parte III – Eccedenze 2008 e 2009
La parte IIIdeve essere compilata solo dai soggetti che hanno esposto importi residui nella co-
lonna 5 dei righi da RU140 a RU151 del quadro RU del modello UNICO 2011. In partico-
lare, nei righi da RU140 a RU145 della presente sezione riportare:
– nella colonna 1, l’anno in cui si è generata l’eccedenza, indicando l’anno 2008 per le ec-
cedenze esposte nei righi da RU140 a RU145 del modello UNICO 2011 e l’anno 2009
per i crediti esposti nei righi da RU146 a RU151 del medesimo modello UNICO 2011;
– nelle colonne 2, 3 e 4 i dati indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 5 dei righi da
RU140 a RU151 del modello UNICO 2011;
– nella colonna 5, l’ammontare del credito d’imposta di cui alla colonna 4 utilizzato nell’anno
2011 sia in compensazione interna sia tramite modello F24;
– nella colonna 6, l’ammontare residuo, costituito dalla differenza tra l’importo della colonna
4 e quello della colonna 5, Si ricorda che il credito eccedente il limite di utilizzo è fruibile
per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata
l’eccedenza.
Parte IV – Eccedenza 2010
La parte IV deve essere compilata dai contribuenti che hanno esposto crediti eccedenti il limi-
te di utilizzo nei righi da RU152 a RU157 “Eccedenza 2010” del modello UNICO 2011.
In particolare, nei righi da RU146 a RU151 della presente sezione riportare:
– nelle colonne 1, 2 e 3, i dati indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 dei righi da
RU152 a RU157 del modello UNICO 2011
– nella colonna 4, l’ammontare del credito d’imposta di cui alla colonna 3 utilizzato nell’anno
2011 sia in compensazione interna sia tramite modello F24;
– nella colonna 5, l’ammontare residuo, costituito dalla differenza tra l’importo della colonna
3 e quello della colonna 4.
138
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Parte V – Eccedenza 2011
La parte V deve essere compilata nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’impo-
sta spettanti nell’anno 2011 sia superiore al limite di utilizzo e risulti compilato il rigo RU132.
L’ammontare eccedente di cui al rigo RU132 deve essere imputato ai crediti d’imposta che han-
no generato l’eccedenza. A tal fine, nei righi da RU152 a RU157 indicare:
– nella colonna 1, il codice relativo al credito d’imposta cui si riferisce l’eccedenza;
– nella colonna 2, l’anno di insorgenza (maturazione) del credito d’imposta;
– nella colonna 3, l’ammontare eccedente.
TABELLA CODICI CREDITI D’IMPOSTA
Credito Codice Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica 01 I
Esercenti sale cinematografiche 02 II
Incentivi occupazionali 03 III
Investimenti delle imprese editrici 04 IV
Esercizio di servizio di taxi 05 V
Giovani calciatori 06 VI
Campagne pubblicitarie 07 XXV
Investimenti in agricoltura 09 IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000 VS X
Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002 TS X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2003 S3 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2004 S4 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2005 S5 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2006 S6 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Regione Campania RC X
Investimenti innovativi 10 XXV
Spese di ricerca 11 XXV
Commercio e turismo 12 XXV
Strumenti per pesare 13 XXV
Incentivi per la ricerca scientifica 17 XI
Veicoli elettrici, a metano o a GPL 20 XI
Caro petrolio 23 XII
Assunzione detenuti 24 XX
Mezzi antincendio e autoambulanze 28 XX
Regimi fiscali agevolati 30 XX
Software per farmacie 34 XX
Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005 36 XXV
Recupero contributo SSN 38 XIII
Rottamazione autoveicoli per il trasporto promiscuo ex art. 1, c. 224, L. 296/2006 41 XX
Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli ex art. 1, c. 226, L. 296/2006 42 XX
Acquisto e rottamazione autocarri ex art. 1, c. 227, L. 296/2006 43 XX
Acquisto veicoli ecologici ex art. 1, c. 228, L. 296/2006 44 XX
Acquisto e rottamazione motocicli ex art. 1, c. 236, L. 296/2006 45 XX
Promozione pubblicitaria imprese agricole 48 XX
Ricerca e Sviluppo 49 XVII
Agricoltura 2007 50 XVIII
Imprese di autotrasporto merci 51 VIII
Misure sicurezza PMI 53 XX
Misure sicurezza rivenditori generi monopolio 54 XX
Incremento occupazione ex art. 2, c. 539, l. 244/2007 55 XX
Rottamazione autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 1, D.L. 248/2007 57 XX
Acquisto e rottamazione motocicli 2008 ex art. 29, c. 2, D.L. 248/2007 58 XX
Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 3, D.L. 248/2007 59 XX
Acquisto e rottamazione autocarri 2008 ex art. 29, c. 4, D.L. 248/2007 60 XX
Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L 296/2006 62 XIX
Tassa automobilistica autotrasportatori 63 XX
Imprese di produzione cinematografica 64 XX
Imprese di produzione esecutiva e di post produzione 65 XX
Apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche 66 XX
Imprese di distribuzione cinematografica 67 XX
Imprese di esercizio cinematografico 68 XX
Sostituzione autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo 2009 ex art. 1, c. 1, D.L. 5/200969 XX
Sostituzione autoveicoli ed autocaravan 2009 ex art. 1, c. 2, D.L. 5/2009 70 XX
Acquisto autovetture ecologiche 2009 ex art. 1, c. 3, D.L. 5/2009 71 XX
Acquisto autocarri alimentati a gas metano 2009 ex art. 1, c. 4, D.L. 5/2009 72 XX
Sostituzione motocicli e ciclomotori 2009 ex art. 1, c. 5, D.L. 5/2009 73 XX
Tassa automobilistica autotrasportatori 2009 74 XX
Mezzi pesanti autotrasportatori 75 XX
Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/banche 76 VII
Tassa automobilistica autotrasportatori 2010 77 XX
Indennità di mediazione 78 XX
Investimenti Regione Siciliana 79 XXI
Imposte anticipate (DTA) 80 XV
Ricerca scientifica ex art. 1, D.L. 70/2011 81 XVI
Nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno ex art. 2, D.L. 70/2011 82 XX
Carta per editori 2011 83 XIV
Altri crediti d’imposta 99 XXII
139
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
R25 - MODULO RW – INVESTIMENTI ALL’ESTERO
E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL’ESTERO
25.1 Il presente modulo deve essere compilato dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia per in-
dicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del
Generalità
31 dicembre 2011, nonché l’ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell’anno di im-
porto complessivo superiore a euro 10.000.
Si ricorda che gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per le attività affidate in ge-
stione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, alla società Poste ita-
liane e agli altri intermediari professionali a condizione che i redditi siano riscossi attraverso
l’intervento di un intermediario residente.
GLI INVESTIMENTI
Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero indipendentemente dalla effettiva
produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d’imposta.
ATTENZIONE Queste attività vanno sempre indicate nella Sezione II del presente modulo in
quando potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
A titolo esemplificativo, devono essere indicati nel modulo RW gli immobili situati all’estero o i
diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti
preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custodi-
ti in cassette di sicurezza), le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o
iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri
avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
Devono essere indicati anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un sogget-
to interposto residente all’estero.
Se le attività e gli investimenti sono detenuti all’estero in comunione, ciascuno dei soggetti in-
teressati deve indicare la quota di propria competenza qualora l’esercizio dei diritti relativi al-
l’intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari. In caso
di disponibilità piena delle attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il modulo RW deve es-
sere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non limitata-
mente alla quota parte di propria competenza).
Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti al-
l’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda pro-
prietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.
LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale
o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
ATTENZIONE Queste attività vanno sempre indicate nella Sezione II del presente modulo in
quando potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
A titolo esemplificativo, devono essere indicate nel modulo RW:
(cid:129) attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al ca-
pitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli
pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i
certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute este-
re, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di
alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
(cid:129) contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanzia-
menti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
(cid:129) contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
(cid:129) metalli preziosi detenuti all’estero;
(cid:129) diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
(cid:129) forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto este-
ro, escluse quelle obbligatorie per legge;
(cid:129) le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia con-
cluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l’incarico di
regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei
relativi proventi;
140
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
(cid:129) le attività finanziarie italiane detenute all’estero anche se in cassette di sicurezza quali ad
esempio i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia o le quote di una Srl italiana.
ATTENZIONE Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute
all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA
Con riferimento alla consistenza delle attività e degli investimenti da indicare nella Sezione II,
si precisa che il contribuente deve riportare il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti
(il cosiddetto “costo storico”) maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le
spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi.
Qualora il “costo storico”non sia documentabile si deve riportare il valore del bene risultante
da un’apposita perizia di stima.
SCUDO FISCALE
Per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico l’e-
sonero dal modulo RW è definitivo a condizione che le medesime attività siano rispettivamen-
te detenute in Italia o oggetto di deposito custodia, amministrazione o gestione presso un in-
termediario residente.
I TRASFERIMENTI
L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda anche i trasferimentiche nel corso del pe-
riodo d’imposta hanno interessato gli investimenti e le attività, sempreché l’ammontare com-
plessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, calcolato tenendo conto an-
che dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000.
I movimenti possono riguardare i trasferimenti:
(cid:129) dall’estero verso l’Italia;
(cid:129) dall’Italia verso l’estero;
(cid:129) tra due stati esteri o nell’ambito del medesimo stato estero (in tal caso si parla di trasferimenti
“sull’estero”).
Quest’obbligo, da adempiere mediante la compilazione della Sezione III del presente modu-
lo, sussiste anche se al termine del 2011 i soggetti interessati non detengono più investimenti
o attività all’estero, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rap-
porti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraver-
so intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite traspor-
to al seguito).
ATTENZIONE I trasferimenti che hanno interessato gli investimenti e le attività di natura finan-
ziaria indicati nella sezione II, vanno sempre indicati nella Sezione III anche se i movimenti so-
no avvenuti tramite intermediario italiano.
Poiché sono esonerati dalla compilazione della Sezione III i movimenti che nel corso dell’anno
non hanno superato complessivamente l’importo di euro 10.000, occorre specificare che in
caso di investimenti e disinvestimenti il flusso va considerato in valore assoluto. Pertanto, con ri-
ferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente estero sul quale ha effettuato un di-
sinvestimento pari a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, non c’è esonero e l’am-
montare complessivo dei movimenti da dichiarare nella sezione è pari a 11.000 euro.
Non devono essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero man-
cando in tal caso una movimentazione di denaro verso l’estero.
In entrambi i casi l’acquirente dovrà indicare nella Sezione II del presente modulo la consi-
stenza dell’investimento effettuato.
Con riferimento ai trasferimenti si ricorda che:
(cid:129) non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concre-
tizzati nel periodo d’imposta;
(cid:129) devono essere segnalati anche i trasferimenti a proprio beneficio effettuati da altri soggetti;
(cid:129) non deve essere dichiarato l’incremento degli investimenti esteri per effetto della correspon-
sione dei relativi frutti degli investimenti (interessi, dividendi, canoni di locazione di un im-
mobile sito all’estero).
In alcuni casi anche i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti
esteri e dalle attività estere di natura finanziaria (ad esempio per spese correnti, per motivi di
studio o di salute), devono essere indicati nella Sezione I del modulo RW sempreché l’am-
montare complessivo di tali trasferimenti sia superiore, nel periodo d’imposta, a 10.000 euro.
Tale obbligo tuttavia sussiste soltanto per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso
l’estero di denaro o titoli effettuati senza il tramite di banche o i intermediari italiani. Sono esclu-
si da tale ambito anche i trasferimenti effettuati in forma diretta mediante trasporto al seguito.
141
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
MODALITÀ DICHIARATIVE
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti di de-
naro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo deve essere presentato con riferimento al-
l’intero anno solare. Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore
in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
25.2 La Sezione I riguarda i trasferimenti da e verso l’estero relativi ad operazioni correnti ossia per
cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non
Sezione I
residenti senza il tramite di intermediari residenti se l’ammontare complessivo di tali trasferimenti
Trasferimenti da nel corso del periodo d’imposta sia stato superiore ad euro 10.000,00.
o verso l’estero di Per ciascuna delle operazioni di trasferimento, indicare i seguenti dati:
denaro, certificati (cid:129) nelle colonne 1 e2,le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche;
in serie o di massa denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non resi-
dente attraverso il quale è stata effettuata l’operazione;
o titoli attraverso
(cid:129) nella colonna 3, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato
non residenti, per
dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE;
cause diverse dagli
(cid:129) nella colonna 4, la tipologia dell’operazione, indicando il codice:
investimenti esteri
1 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’estero verso l’Italia;
e dalle attività
2 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’Italia verso l’estero;
estere di natura (cid:129) nella colonna 5, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori
finanziaria esteri” posta in APPENDICE;
(cid:129) nella colonna 6, il mezzo di pagamento impiegato per l’effettuazione dell’operazione indi-
cando il codice:
1 se denaro;
2 se altro mezzo;
(cid:129) nella colonna 7, il codice della causale dell’operazione (99), rilevato dalla “Tabella codici
investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE;
(cid:129) nella colonna 8, la data dell’operazione;
(cid:129) nella colonna 9, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta
estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2011, sulla ba-
se dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
in corso di approvazione.
25.3 NellaSezione IIindicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di na-
tura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimen-
Sezione II
ti ed attività detenuti all’estero al termine del periodo di imposta.
Investimenti In particolare indicare:
all’estero ovvero – nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori
attività estere di esteri” posta in APPENDICE;
natura finanziaria – nella colonna 2, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici inve-
al 31/12/2011
stimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE;
– nella colonna 3, l’importo degli investimenti ed attività suddetti. Se le operazioni sono state
effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per
il 2011, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle Entrate, in corso di approvazione;
– nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verran-
no percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se le predette attività sono infruttifere.
25.4 Nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia ver-
so l’estero e dall’estero sull’estero di denaro o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti,
Sezione III
attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato in-
Trasferimenti da, vestimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella Sezione II. Si ricorda che
verso e sull’estero le Sezioni II e III sono strettamente collegate tra loro. Infatti, la Sezione III va compilata solo con
che hanno riferimento ai flussi relativi agli investimenti relativi alla Sezione II, salvo il caso del disinvesti-
interessato mento. In quest’ultima ipotesi, deve essere in ogni caso compilata la Sezione III anche se al ter-
gli investimenti mine del periodo d’imposta non si detiene più l’investimento o l’attività estera in quanto cedu-
ti, estinti ovvero di valore inferiore al limite dei 10.000 euro.
all’estero ovvero
In particolare, indicare:
le attività estere di
(cid:129) nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori
natura finanziaria
esteri” posta in APPENDICE;
nel corso del 2011
(cid:129) nella colonna 2, la tipologia dell’operazione indicando il codice:
1 per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia;
2 per i trasferimenti dall’Italia verso l’estero;
3 per i trasferimenti dall’estero sull’estero;
142
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
(cid:129) nella colonna 3, il codice dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’e-
stero e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE;
(cid:129) nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca;
(cid:129) nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT
(cid:129) nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato;
(cid:129) nella colonna 7, la data in cui è intervenuta l’operazione;
(cid:129) nella colonna 8, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta
estera deve essere indicato il controvalore in euro.
Per le operazioni individuate nella colonna 2 con i codici 1 e 2 (trasferimenti da e verso l’Ita-
lia), nella colonna 4 devono essere indicati gli estremi dell’intermediario italiano.
Nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari deve es-
sere indicato soltanto il numero di conto relativo all’intermediario che per primo è intervenuto nell’o-
perazione di trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di trasferimento verso l’Italia.
Per le operazioni individuate nella colonna 2 con il codice 3 (trasferimenti estero su estero), è
necessario indicare gli estremi del conto di destinazione.
Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il tra-
sferimento dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero mediante l’utiliz-
zo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento,
il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l’ammontare
complessivo dei trasferimenti effettuati dall’estero (codice 1), dall’Italia (codice 2) e sull’estero (co-
dice 3), indicandone l’importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.
Per ulteriori informazioni sugli obblighi di monitoraggio fiscale si rinvia alla circolare n. 45/E
del 13 settembre 2010 reperibile sul sito www.agenziaentrate.it.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, si do-
vranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportan-
do la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.
R26 - QUADRO AC – COMUNICAZIONE
DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
26.1 Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica
Generalità al 31 dicembre 2011, per effettuare i seguenti adempimenti:
1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.
Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eli-
minato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Cen-
tro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta del 36% delle spese so-
stenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunica-
zione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
(cid:129) i dati catastali identificativi dell’immobile;
(cid:129) gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio
2011, per i quali nell’anno 2011 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione
del 36 per cento, l’amministratore di condominio indica nel quadro AC i dati catastali identi-
ficativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;
2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi ac-
quistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, com-
ma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di
amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di quattro condomini.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super con-
domìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto
nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati i dati relativi:
(cid:129) alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
(cid:129) agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gra-
vante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
(cid:129) alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di som-
me soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono
essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a pre-
sentare per l’anno 2011.
143
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati iden-
tificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun
condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere
numerati, utilizzando il campo “Mod. N.”, con un’unica numerazione progressiva.
26.2 Nel rigo AC1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
Sezione I (cid:129) nel campo 1, il codice fiscale;
Dati identificativi (cid:129) nel campo 2, l’eventuale denominazione;
del condominio (cid:129) nei campi da 3 a 5, l’indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il
numero civico).
26.3 In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di inter-
Sezione II venti sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio
Dati catastali del edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pe-
condominio (interventi scara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).
di recupero del Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione de-
patrimonio edilizio) vono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.
Rigo AC2 - Dati catastali del condominio
Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condo-
minio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come in-
dicato nel documento catastale.
Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare:‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni;‘U’ se l’im-
mobile è censito nel catasto edilizio urbano.
Colonna 3 (Intero/Porzione): indicare:‘I’ se si tratta di immobile intero (particella o unità immo-
biliare);‘P’ se si tratta di porzione di immobile.
Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel do-
cumento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare in-
dicare il codice “Comune catastale”.
Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che
può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una
barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va ripor-
tata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documen-
to catastale.
Rigo AC3 - Domanda di accatastamento
Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Territorio):indicare la sigla della Provincia in cui è situato
l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda.
26.4 Nella presente Sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’am-
Sezione III montare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare.
Dati relativi La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condomi-
ai fornitori e agli nio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.
acquisti di beni Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le dispo-
e servizi sizioni dell’art. 6 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei
beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni im-
mobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di
servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia
stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest’ultimo sia stato pa-
gato parzialmente, l’operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione
della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato.
In particolare, nei righi da AC4 a AC8, devono essere indicati:
(cid:129) nel campo 1, il codice fiscale, o la partita IVA, del fornitore;
(cid:129) nel campo 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragio-
ne sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
(cid:129) nei campida3 a7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica,
rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
144
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
(cid:129) nei campi da 8 a 10, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del
domicilio fiscale del fornitore;
(cid:129) nel campo 11, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato il codice dello
stato estero di residenza; (vedere in Appendice la tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);
(cid:129) nel campo 12, deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servi-
zi effettuati dal condominio nell’anno solare.
R27 - QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI
RESIDENTI IN STATI O TERRITORI
CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO
27.1
L’art. 167 del TUIR reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (controlled foreign compa-
Premessa nies), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione di imprese partecipate controllate da
parte di soggetti residenti in Italia in Paesi o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati
(cc.dd. “paradisi fiscali”), individuati in via preventiva con apposito decreto ministeriale.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, sono sta-
te inoltre dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina.
Gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR sono
stati individuati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre
2001, con decreto 27 dicembre 2002, e con decreto 27 luglio 2010.
Con l’art. 168 del TUIR sono previste specifiche disposizioni in relazione alle ipotesi in cui il
soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fidu-
ciarie o per interposta persona, partecipazioni di collegamento in un impresa, una società o
in un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Le di-
sposizioni attuative di cui al comma 4 dell’art. 168 del TUIR sono contenute nel decreto 7 ago-
sto 2006, n. 268, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006. L’art. 6
di tale decreto rinvia al decreto n. 429 del 2001 con riferimento a tutto quanto non espressa-
mente disciplinato nei primi cinque articoli di tale decreto.
Per la verifica dei presupposti applicativi della disciplina contenuta nell’art. 168 del TUIR rileva
esclusivamente una partecipazione agli utili non inferiore al venti per cento ovvero al dieci per
cento nel caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, tenendo conto del-
l’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. La norma in esame non si ap-
plica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai
redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.
Si precisa che gli artt. 167 e 168 del TUIR, dispongono che, ai fini dell’applicazione della di-
sciplina in argomento, debba farsi riferimento non più agli Stati o territori con regime fiscale
privilegiato, ma agli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’Econo-
mia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis del medesimo testo unico.
Si precisa, altresì, che con l’art. 13 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 sono stati ag-
giunti i commi 8-bis e 8-ter all’articolo 167 del TUIR. In particolare, il comma 8-bis ha esteso
l’ambito di applicazione della disciplina in esame anche nell’ipotesi in cui i soggetti controlla-
ti siano localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell’art. 167, qua-
lora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero
stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dal-
l’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla
concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica non-
ché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente con-
trollano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa so-
cietà che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.
Il successivo comma 8-ter ha, tuttavia, previsto che le disposizioni del comma 8-bis non si ap-
plicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una co-
struzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.
27.2 Il presentequadro va compilato, ai sensi dell’art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dai soggetti
Soggetti tenuti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiducia-
alla compilazione rie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente
o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali
del quadro
soggetti, in applicazione delle disposizioni dell’art. 167 del TUIR.
145
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale
privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve es-
sere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del modello.
Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di partico-
lari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.
In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tra-
mite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del De-
creto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest’ultimo soggetto che dovrà pertanto
provvedere a compilare il presente quadro FC.
Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima,
campo 8, del presente quadro.
Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 268 del 2006, il quadro FC deve essere compilato an-
che dal soggetto partecipante residente tenuto a dichiarare i redditi del soggetto estero colle-
gato, utilizzando l’apposito prospetto di cui alla sezione IV.
Il soggetto che detiene partecipazioni di collegamento in più imprese, società o enti residenti in Sta-
ti con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero
partecipato, numerando progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro.
Inoltre, è necessario compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato anche
nella particolare ipotesi in cui il dichiarante possegga sia partecipazioni di controllo in una
CFC (art. 167 del TUIR) che partecipazioni di collegamento in altro soggetto estero di cui al-
l’art. 168 del TUIR. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.”
posta in alto a destra del quadro e, per la determinazione del reddito del soggetto estero, oc-
corre compilare, rispettivamente, la sezione II-A (determinazione del reddito della CFC), op-
pure la sezione IV (determinazione del reddito delle imprese estere collegate).
27.3 Il presente quadro si compone di sette sezioni:
Istruzioni per – la sezione I, riservata all’indicazione dei dati identificativi del soggetto estero ;
la compilazione – la sezione II-A, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
– la sezione II-B, riservata alle perdite d’impresa non compensate dalla CFC;
– la sezione II-C, riservata alle perdite virtuali domestiche;
– la sezione III, riservata alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile
minimo dei soggetti non operativi;
– la sezione IV, riservata alla determinazione del reddito delle imprese estere collegate;
– la sezione V, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e del-
le imposte su tale reddito assolte all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente;
– la sezione VI, riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;
– la sezione VII, riservata alle attestazioni richieste dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del
2001 ovvero dall’art. 2, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006.
27.4 Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto estero controlla-
Sezione I to o collegato, , nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC.
La casella denominata “art. 167, comma 8-bis”, deve essere barrata qualora la CFC sia lo-
Dati identificativi
calizzata in Stati o territori diversi da quelli indicati al comma 1 dell’articolo 167 del TUIR.
del soggetto non
Nel rigo FC1, con riferimento al menzionato soggetto estero, devono essere indicati:
residente
(cid:129) nel campo 1, la denominazione;
(cid:129) nelcampo 2 il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’autorità fiscale del paese di
residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa;
(cid:129) nel campo 3 la data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione;
(cid:129) nelcampo 4 l’indirizzo completo della sede legale (via, piazza, numero, città). Tale campo
deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività
tramite una stabile organizzazione . In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e
7 relativamente alla sede della stabile organizzazione; si fa presente che tale ipotesi non è
contemplata con riferimento al caso di cui all’art. 168 del TUIR;
(cid:129) nelcampo 5 il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabellaElenco dei Paesi e
territori esteririportata in APPENDICE);
(cid:129) nelcampo 6,nel caso in cui la società estera controllata operi in uno dei suddetti Paesi este-
ri attraverso una stabile organizzazione, indicare l’indirizzo completo (via, piazza, numero,
città) della sede della stabile organizzazione;
(cid:129) nelcampo 7 il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dal-
la TabellaElenco dei Paesi e territori esteririportata in APPENDICE).
Nelcampo 8,relativo alla tipologia del controllo,deve essere indicato uno dei seguenti codici:
“1” – se il dichiarante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordina-
ria della CFC;
146
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
“2” – se il dichiarante dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’as-
semblea ordinaria della CFC;
“3” – se il dichiarante esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattua-
li con la CFC.
Per le ipotesi di cui ai codici “1” e “2”, si computano anche i voti spettanti a società control-
late, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per
conto di terzi.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica del-
la sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o
periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC
né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura del-
l’esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo
d’imposta del soggetto residente controllante.
Nel campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno
dei seguenti codici:
“1” – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
“2” – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
“3” – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia
tramite soggetti non residenti;
“4” – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organiz-
zazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
“5” – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d’impresa in-
teramente tramite una società o ente residente a cui compete l’obbligo dichiarativo. In
tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;
“7” – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.
Il campo 10 deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indi-
cato il codice 5, riferibile all’ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto
non titolare di reddito d’impresa.
I campi 8, 9e 10non devono essere compilati in caso di applicazione dell’art. 168 del TUIR.
Nel campo 11, riservato alle ipotesi di partecipazioni di collegamento indiretto, deve essere
indicato uno dei seguenti codici:
1 in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti;
2 in caso di partecipazione per il tramite di soggetti non residenti;
3 in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti e di soggetti non residenti;
4 nei casi diversi da quelli sopra elencati
27.5 Per la determinazione del reddito, si applicano le disposizioni del, titolo II, capo II del TUIR,
Sezione II-A ad eccezione di quella dell’articolo, 86, comma 4, nonché le disposizioni comuni del titolo III
e quelle degli artt. 84, 89, 111 e 112 del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in
Determinazione
diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell’art. 84 del TUIR ( e non dei redditi dei
del reddito
soggetti partecipanti).
della CFC
I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di
chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC.
27.6 Per quanto attiene ai “valori di partenza fiscali”degli elementi patrimoniali dell’impresa estera
Variazioni controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità
in aumento di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è
e in diminuzione localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto,
dovrà essere tenuto a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dal soggetto residente con-
trollante per i necessari controlli.
Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all’esercizio della CFC an-
teriore a quello cui si rende applicabile la specialedisciplina di cui all’art. 167 del TUIR è su-
bordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall’ap-
plicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata
la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Registro dei Revisori contabili).
A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della Sezione VII del presente qua-
dro, a seconda del tipo di attestazione predisposta.
Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il
soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in confor-
mità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002,
n. 18/E).
147
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione
dei costi di acquisizione dei beni relativi all’attività esercitata nonché delle componenti reddi-
tuali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla ri-
chiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Il reddito è determinato, quindi, apportando all’utile o alla perdita dell’esercizio o periodo di
gestione della CFC – da indicare nel rigo FC2 o FC3 del presente quadro e risultante dal bi-
lancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni del-
lo Stato o territorio di residenza della CFC, o dall’apposito prospetto redatto in conformità al-
le norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabi-
lità di esercizio) – le relative variazioni in aumento e in diminuzione.
L’eventuale perdita va indicata senza il segno meno.
Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumen-
to e in diminuzione compresi nella presente Sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento
dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2012 - Società di capitali, ad ec-
cezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all’art. 167
del TUIR.
Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:
(cid:129) nel rigo FC20 le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.
In tale rigo vanno indicate, tra l’altro:
– la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo con-
tabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o
dei servizi ricevuti), nell’ipotesi di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR;
– l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di
trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR;
(cid:129) nel rigo FC31 le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
In tale rigo vanno indicate, tra l’altro:
– l’importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;
– le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando
imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d’esercizio, se dette spese e
oneri risultino da elementi certi e precisi (art., 109, comma 4, del TUIR);
– le quote costanti imputabili al reddito dell’esercizio relative alle eccedenze della variazione
della riserva sinistri delle imprese di assicurazione esercenti i rami danni iscritte nel bilancio
degli esercizi precedenti rispetto all’importo deducibile (art. 111, comma 3, del TUIR);
– l’importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che non
concorre alla determinazione del reddito (art. 111, comma 1-bis, del TUIR);
(cid:129) nel rigo FC33 il reddito o la perdita risultante dalla somma algebrica tra l’utile (o la perdita)
di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzio-
ne. Nell’ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto del-
le eventuali erogazioni liberali di cui al rigo FC34, va riportato nel rigo FC35.
Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza es-
sere preceduta dal segno “–”;
(cid:129) nel rigo FC36 va indicato:
– in colonna 1, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quel-
le virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura limitata (art.
84, comma 1, del TUIR) e per l’intero importo che trova capienza nella differenza, se po-
sitiva, tra l’importo del rigo FC35 e l’importo del rigo FC53;
– in colonna 2, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quel-
le virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura piena (art.
84, comma 2, del TUIR) e per l’intero importo che trova capienza nella differenza, se po-
sitiva, tra l’importo del rigo FC35 e l’importo del rigo FC53;
– in colonna 3, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2. Si precisa che detta som-
ma non può eccedere la differenza, se positiva, tra l’importo del rigo FC35 e l’importo del
rigo FC53.
(cid:129) nel rigo FC37la differenza tra l’importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36,
colonna 3.
(cid:129) nel rigo FC39 le imposte pagate all’estero dalla CFC sul reddito di esercizio.
27.7 Nel rigo FC40, colonna 2, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi del-
Sezione II-B l’articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta,
da indicare in colonna1.
Perdite non
Nel rigo FC41, colonna 2,vanno indicate le perdite fiscali utilizzabili in misura piena ai sensi
compensate
dell’art. 84, comma 2, del TUIR compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta,
da indicare in colonna1.
148
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
27.8 La presente sezione va compilata ai fini del riporto delle perdite virtuali domestiche maturate a
Sezione II-C decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009 ovvero dal pe-
riodo d’imposta in cui si acquista il controllo in soggetti localizzati in Stati o territori diversi da
Perdite virtuali
quelli richiamati nel comma 1 dell’art. 167, qualora successivo.
domestiche
Le perdite memorizzate nella presente sezione possono essere utilizzate a scomputo dei reddi-
ti “virtuali” dei periodi d’imposta successivi, sempre ai fini del calcolo del “tax rate” domestico,
ovvero, per la parte non utilizzata ai predetti fini, a scomputo dei redditi da imputare per tra-
sparenza ai sensi del citato art. 167, realizzati nei periodi d’imposta in cui ricorrano entram-
be le condizioni previste dal comma 8-bis.
Pertanto, nel rigo FC42 e nel rigo FC43 vanno indicate le perdite virtuali domestiche della CFC
(cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.4) che re-
siduano dopo l’utilizzo in sede di calcolo del “tax rate” virtuale domestico ovvero dopo la com-
pensazione effettuata nel rigo FC36; in particolare, nel rigo FC42, colonna 2, vanno indicate
le perdite virtuali domestiche utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del
TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna1e nel
rigo FC43,colonna 2,quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR,
compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna1.
27.9 Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alla presente Sezione, si fa
Sezione III rinvio, per quanto compatibili, alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro
Prospetto e per la RF del Modello UNICO 2012 - Società di capitali.
Si precisa che la presente Sezione non va compilata in caso di applicazione dell’art. 168 del
verifica della
TUIR.
operatività e per la
determinazione del
reddito imponibile
minimo dei soggetti
considerati non
operativi
27.10 Agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 268 del 2006,
Sezione IV il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai soggetti partecipanti
Determinazione residenti, è costituito dall’utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche
in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito ovvero, se maggiore, dal
del reddito delle
reddito determinato in via presuntiva ai sensi del successivo comma 2. A tali fini, ai sensi del-
imprese estere
l’art. 2, comma 3, del menzionato decreto, l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori de-
collegate
gli elementi dell’attivo, devono essere attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei re-
visori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Pertanto, si rin-
via alla compilazione della sezione VII del presente quadro.
Nel rigo FC54 va indicato l’utile di bilancio redatto dal soggetto non residente, al lordo delle
imposte sul reddito.
Per la determinazione in via presuntiva dei componenti positivi utili al raffronto di cui al comma
1, art. 2, del D.M. n. 268 del 2006 è necessario applicare al valore degli elementi dell’atti-
vo, anche se detenuti in locazione finanziaria, indicati nella colonna 1 di cui ai righi da FC55
a FC57, le percentuali prestampate sul prospetto.
Pertanto, nel rigo FC55,colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all’art. 85, comma 1,
lettera c), d) ed e) del TUIR, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, nonché dei
crediti.
Nel rigo FC56, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni im-
mobili e beni di cui articolo 8-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel rigo FC57, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni.
Nella colonna 2 dei righi FC55 FC56 ed FC57 vanno indicati i componenti positivi determi-
nati in via presuntiva, applicando al valore di cui a colonna 1, rispettivamente, una percen-
tuale pari all’1%, al 4% ed al 15%.
Nel rigo FC58 va indicato l’importo risultante dalla somma dei valori indicati nella colonna 2
dei righi da FC55 a FC57.
Nel rigo FC59 va riportato il reddito del soggetto non residente, determinato ai sensi dell’art.
168, comma 2, del TUIR, dato dal maggiore tra gli importi indicati nel rigo FC54 ed FC58.
Nel rigo FC60 vanno indicate le imposte pagate all’estero sul reddito di esercizio dall’impre-
sa estera collegata.
149
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
27.11 I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato
Sezione V (cid:129) nel caso di cui all’art. 167 del TUIR, sono imputati al soggetto residente che esercita il con-
trollo alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione al-
Imputazione
la sua quota di partecipazione agli utilidiretta o indiretta. In caso di partecipazione agli uti-
del reddito
li per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di sog-
ai soggetti
getti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quo-
partecipanti
te di partecipazione;
residenti
(cid:129) nel caso di cui all’art. 168 del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti
partecipanti residenti, nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o
periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente.
Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (com-
preso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come de-
terminato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:
(cid:129) in colonna 1 il codice fiscale;
(cid:129) in colonna 2 la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.
Si riportano di seguito alcuni esempi:
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60% nella CFC: indicare 60%;
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 15 per cento in una società
residente in uno stato o territorio a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in un mer-
cato regolamentato: indicare il 15 per cento;
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90% in una società non resi-
dente che a sua volta possiede una partecipazione del 70% in una CFC: indicare 63%;
– soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60% e 70%),
che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60% ciascuna, in una CFC: indicare
78%;
(cid:129)in colonna 3 la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2, a se-
conda dei casi, al rigo FC37, al rigo FC59 o al maggior valore tra il reddito indicato al ri-
go FC37 ed il reddito minimo di cui al rigo FC53;
(cid:129)in colonna 4 la quota di imposte pagate all’estero a titolo definitivo che il soggetto residen-
te può detrarre dall’imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando, a secon-
da dei casi, il coefficiente di colonna 2 all’imposta di rigo FC39 o di rigo FC60.
Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell’im-
posta pagata all’estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. UNICO 2012-SC o del
Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.
27.12 La prospetto deve essere compilato dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell’am-
Sezione VI montare deducibile degli interessi passivi, l’art. 96 del TUIR.
Prospetto per la
Ai sensi dell’art. 96 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi
determinazione
nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110 del TUIR, sono deducibi-
degli interessi
li in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’ec-
passivi indeducibili cedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione ca-
ratteristica (ROL). L’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili
nel precedente periodo d’imposta, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 del Tuir, sono deducibili
nel presente periodo d’imposta, se e nei limiti in cui l’importo degli interessi passivi e degli one-
ri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30
per cento del risultato operativo lordo di competenza.
A tal fine nel rigo FC71 va indicato:
– in colonna 1 l’importo corrispondente agli interessi passivi di periodo;
– in colonna 2l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei
precedenti periodi d’imposta;
– in colonna 3 l’importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di na-
tura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, vanno
ricompresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di
riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi;
– in colonna 4 il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quel-
lo indicato nella colonna 3, corrispondente all’ammontare degli interessi passivi direttamen-
te deducibili; l’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capien-
za negli interessi attivi di cui a colonna 3, può essere dedotto nel presente periodo d’impo-
sta indicando l’ammontare nel rigo FC31;
– in colonna 5, l’eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se posi-
tiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 con l’importo della colonna 3.
150
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Nel rigo FC72 va indicato in colonna 1 l’importo corrispondente all’eccedenza di ROL riporta-
ta dal precedente periodo d’imposta indicato nel rigo FC66 del modello UNICO 2011 e in co-
lonna 2l’importo corrispondente al ROL del presente periodo d’imposta. Si precisa che per ROL
si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’arti-
colo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e
dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economi-
co dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazio-
nali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Se il ROL è negativo non va indi-
cato alcun importo in colonna 2. In colonna 3 va indicata la quota degli interessi passivi dedu-
cibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia pre-
gresso (colonna 1) che di periodo (colonna 2). A tal fine, qualora sia stata compilata la colon-
na 5 del rigo FC71, riportare il minore tra l’importo indicato nella predetta colonna 5 e la som-
ma dell’importo di colonna 1 e del 30 per cento di colonna 2 del presente rigo, che, per il pre-
sente periodo d’imposta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L’importo rela-
tivo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell’importo del 30
per cento del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l’ammontare nel rigo FC31.
Nel rigo FC73 va indicato l’ammontare relativo al ROL eccedente l’importo che è stato utilizza-
to pari alla differenza, se positiva, tra la somma dell’importo indicato in colonna 1 e il 30 per
cento di quello indicato in colonna 2 del rigo FC72 e l’importo di colonna 5 del rigo FC71. Si
precisa che il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi
netti indeducibili comporta l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non
possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d’imposta sia le ecce-
denze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.
Nel rigo FC74 va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al
30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo
FC71 e in colonna 3 del rigo FC72. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è
pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nel presente rigo, e l’importo indicato in co-
lonna 2 del rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (variazione in aumento).
27.13 La presente sezione va compilata solo:
Sezione VII (cid:129) nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto
21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo
Attestazioni
FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente (co-
sulla conformità
siddetti valori “di partenza”) risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri
o congruità dei
contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la con-
valori di bilancio gruità da uno o più soggetti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2);
(cid:129) nell’ipotesi disciplinata dall’art. 168 del TUIR (casella 3): tale casella va compilata per di-
chiarare che l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell’attivo sono
stati attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
R28 – QUADRO RX – COMPENSAZIONI – RIMBORSI
28.1 Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’im-
posta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l’indicazione del versamento
Generalità
annuale dell’IVA.
Il presente quadro è composto da quattro sezioni:
(cid:129) la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente di-
chiarazione;
(cid:129) la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trova-
no collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
(cid:129) la terza, relativa all’indicazione del versamento annuale dell’IVA;
(cid:129) la quarta, relativa all’indicazione del credito Irpef maturato a seguito della restituzione delle
ritenute da parte dei soci o associati.
I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso,
utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione del-
le imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da por-
tare in compensazione.
151
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o com-
pensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, è di euro 516.456,90, per cia-
scun anno solare.
28.2 Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta risultanti dalla presente di-
chiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.
Sezione I
Nella colonna 1 va indicato l’importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in
Crediti
particolare:
ed eccedenze – al rigo RX1(IVA), l’importo a credito di cui al rigo VL39. In caso di compilazione del rigo VL40,
risultanti va riportata la somma degli importi di cui ai righi VL39 e VL40. Se sono state compilate più Se-
dalla presente zioni 3 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere ri-
dichiarazione portato l’importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma
degli importi a credito indicati nei righi VL39 e VL 40 e la somma degli importi a debito indicati
nei righi VL38. Si precisa che le società risultate non operative per l’anno oggetto della dichiara-
zione e per i due precedenti, che hanno indicato il codice 4 nel rigo VA15, non possono riparti-
re nelle colonne 3 e 4 successive l’importo evidenziato nella colonna 1. Infatti, nei confronti di ta-
li soggetti trova applicazione la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del comma 4, dell’arti-
colo 30, della legge n. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale;
– ai righi daRX2 a RX14 le imposte sostitutive e le addizionali come risultano dai rispettivi quadri.
Nella colonna 2 va indicata l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmen-
te versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4.
Nella colonna 3 va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente,
non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino al-
la data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l’IVA deve essere
indicato l’importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR1 del modello IVA 2012 (vede-
re Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2012 da presentare nel-
l’ambito della dichiarazione unificata). I crediti relativi ad IVA e ad Imposte sostitutive e addi-
zionali di importo pari o inferiori a 10 euro non sono rimborsabili.
Nella colonna 4 va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 lu-
glio 1997, n. 241, ovvero, con riferimento all’IVA, in diminuzione della medesima imposta do-
vuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724 del 1994, per i soggetti
non operativi il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in
compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Ai sensi dell’art.10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dal-
la legge 3 agosto 2009, n. 102, l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura
superiore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a
quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso
art.10 del decreto legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito Iva
annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichia-
razione. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall’articolo 10 del de-
creto legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21
dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati.
28.3 La presente sezionesezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del pre-
cedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di
Sezione II
provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente di-
Crediti
chiarazione.
ed eccedenze
risultanti ATTENZIONE La presente sezione deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a
dalla precedente credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d’imposta, richiesti in com-
dichiarazione pensazione, siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiara-
zione UNICO 2012.
La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:
1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti
eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente
per le imposte sostitutive. E’ il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla il for-
marsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del
modello UNICO 2011e/o comunicate dall’Agenzia delle entrate a seguito di controllo au-
tomatizzato della dichiarazione.
152
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei righi da RX15 a RX18.
Nella colonna 1 va indicato il codice tributo dell’importo a credito che si riporta.
Nella colonna 2va indicato l’ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente ri-
go del quadro RX –Sezione I del modello UNICO 2011, oppure le eccedenze di versamento ri-
levate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2011 o
riconosciute dall’Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.
Nella colonna 3 va indicato l’ammontare del credito, di cui alla precedente colonna 2, che è
stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del
1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
La differenza, risultante fra l’importo indicato nella colonna 2 e l’importo indicato nella colon-
na 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.
Nella colonna 4va indicato l’ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Nel-
la colonna 5 va indicato l’ammontare del credito da utilizzare in compensazione ai sensi del-
l’art. 17 del D.Lgs. n. 241 de1 1997 fino alla data di presentazione della successiva dichia-
razione. A tal fine, nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l’anno
di riferimento2011anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con
l’indicazione nel presente quadro, il credito viene rigenerato ed equiparato a quello formatosi
nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
28.4 Nellapresente sezione deve essere indicato l’importo dell’IVA da versare quale saldo annuale
della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell’i-
Sezione III
potesi in cui il totale dell’IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro, ai sensi dell’art. 3
Saldo annuale IVA
del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettua-
ti in dichiarazione).
Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano
la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL (cioè, di una sezione 3 per ogni soggetto par-
tecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l’importo comples-
sivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi
VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39.
28.5 La presente presente sezione va compilata nel caso in cui i soci o associati della società o as-
sociazione dichiarante abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ritenute ad essi im-
Sezione IV
putate, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dal-
Credito IRPEF
la società o associazione stessa in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contri-
da ritenute subite buti attraverso il modello F24.
Si precisa che, una volta che le ritenute residue sono state avocate dal soggetto collettivo ed il
relativo credito è stato dal medesimo utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e
previdenziali, eventuali importi residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci me-
desimi e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o associazione.
In ogni caso, i soci o associati hanno facoltà di revocare l’assenso e tale revoca ha efficacia
con riferimento ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d’imposta in cui è stata ef-
fettuata la revoca.
Per ulteriori precisazioni si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56 del 23 dicem-
bre 2009.
Nel rigo RX20 va indicato:
– in colonna 1 l’eccedenza di ritenute risultante dalla precedente dichiarazione;
– in colonna 2 l’importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della di-
chiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n 241del 1997;
– in colonna 3 l’ammontare delle ritenute subite dalla società o associazione dichiarante che
i soci o associati hanno riattribuito alla medesima. In particolare, nella presente colonna oc-
corre riportare la somma degli importi indicati nel campo 12 dei righi da RK1 a RK13 di tut-
ti i moduli compilati;
– in colonna 4 il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può es-
sere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di
presentazione della presente dichiarazione;
– in colonna 5 il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241 (tramite modello F24). Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indi-
cati al lordo degli utilizzi già effettuati.
Si precisa che la somma degli importi indicati in colonna 4 e 5 non può essere superiore al
valore risultante dalla seguente operazione:
col. 1 – col. 2 + col. 3
153
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
R29 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI -
COMPENSAZIONE – RATEAZIONE
29.1 I versamentirisultanti dalla dichiarazione, devono essere eseguiti entro il 18 giugno (tenuto con-
Versamenti to che il 16 giugno è sabato) ovvero entro il 18 luglio (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle en-
trate del 6 giugno 2007, n. 128)I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (sal-
do per l’anno 2011 e prima rata di acconto per il 2012) nel periodo dal 18 giugno (tenuto
conto che il 16 giugno è sabato) al 18 luglio devono applicare, sulle somme da versare, la
maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA all’interno della di-
chiarazione unificata, può essere pagato entro il 18 giugno (tenuto conto che il 16 giugno è sa-
bato) ovvero entro il 18 luglio .Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16
marzo, i contribuenti che si avvalgono della possibilità di effettuare il versamento dell’IVA nel pe-
riodo dal 16 marzo al 18 giugno, devono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per me-
se o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA
nel periodo dal 18 giugno (tenuto conto che il 16 giugno è sabato) al 18 luglio deve applicare
l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 18 giugno.
Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla di-
chiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di
mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo,
non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’importo delle somme a de-
bito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla
differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta.
I contribuenti IVA trimestrali di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive mo-
dificazioni, che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento
delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Importi
a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale
conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1 per cento e del-
la maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.
Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere ver-
sati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece,
l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (es. rateazioni)
prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro
(es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato di-
venta euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di
importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, risultanti dalle di-
chiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266).
I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (imposte sostitutive, IVA) vanno effettua-
ti con il Modello di pagamento unificato F24; ai sensi dell’art. 37, comma 49, del D.L. 4 lu-
glio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari,
modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute. I soggetti non titolari di partita IVA
possono inoltre continuare ad effettuare i versamenti presso gli uffici postali, gli sportelli di qual-
siasi concessionario e presso le banche convenzionate.
Nella compilazione della delega F24 si deve tener presente che:
(cid:129) gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumula-
tivamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
(cid:129) in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne re-
lativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può
comparire un solo importo;
(cid:129) l’importo minimo da indicare nel modello, relativamente ad ogni singolo codice tributo, è pa-
ri ad euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi.
29.2 In base all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, può essere effettuata la compensazione tra i
Compensazione crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals) risul-
tanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spa-
zi del Modello di pagamento F24.
Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione del-
la dichiarazione in forma unificata.
I crediti risultanti dal Modello UNICO 2012 possono essere utilizzati in compensazione dal gior-
no successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata
la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Ai sensi dell’art. 10 del decreto leg-
ge 1° luglio 2009, n. 78, l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superio-
154
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
re a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso art. 10 del de-
creto legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per
importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per com-
pensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esi-
genze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:
– in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pa-
gamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso,
il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se,
per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a
zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l’ente o gli
enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensa-
zioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;
– in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contri-
buente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiara-
zione ovvero anche nel modello F24.
Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001,
è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare (art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388).
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l’eccedenza può essere chie-
sta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare
successivo.
Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa impo-
sta non rileva ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è ef-
fettuata mediante il mod. F24.
29.3 Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovu-
Rateazione te a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte in un numero massimo di sei rate.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “rateazione/regione/prov.” del
Modello di versamento F24.
Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di acconto IVA.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di sca-
denza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo (vedi art. 5
del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009), da calcolarsi
secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo
a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per
cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 18
giugno (tenuto conto che il 16 giugno è sabato) ovvero entro il 18 luglio (cfr. Risoluzione del-
l’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2007, n. 128) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40
per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 16 lu-
glio con l’applicazione degli interessi dello 0,31 per cento ovvero entro il 16 agosto con l’ap-
plicazione degli interessi dello 0,31 per cento.
Al riguardo, si veda il seguente prospetto:
Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %
1ª 18 giugno 0,00 18 luglio 0,00
2ª 16 luglio 0,31 16 agosto 0,31
3ª 16 agosto 0,64 17 settembre 0,64
4ª 17 settembre 0,97 16 ottobre 0,97
5ª 16 ottobre 1,30 16 novembre 1,30
6ª 16 novembre 1,63
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
155
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
I contribuenti non titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata
entro il 18 giugno (tenuto conto che il 16 giugno è sabato) ovvero entro il 18 luglio (cfr. Risolu-
zione dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2007, n. 128), maggiorando l’importo dovuto del-
lo 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 2
luglio (tenuto conto che il 30 giugno è sabato) con l’applicazione degli interessi dello 0,13 per
cento ovvero entro il 31 luglio, con l’applicazione degli interessi dello 0,13 per cento.
Al riguardo, si veda il seguente prospetto:
Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %
1ª 18 giugno 0,00 18 luglio 0,00
2ª 2 luglio 0,13 31 luglio 0,13
3ª 31 luglio 0,46 31 agosto 0,46
4ª 31 agosto 0,79 1 ottobre 0,79
5ª 1 ottobre 1,12 31 ottobre 1,12
6ª 31 ottobre 1,45 30 novembre 1,45
7ª 30 novembre 1,78
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
III. SERVIZIO TELEMATICO DI
PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
– il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra
contribuenti e Agenzia delle entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei so-
stituti d’imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 5);
– il servizio telematico Fisconline, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l’obbligo del-
la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da
coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a non più di ven-
ti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla tra-
smissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e
successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 6).
I servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet
all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a
Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.
I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle imposte dovu-
te, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzio-
nate con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.a. Ormai da tempo, gli in-
caricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti te-
lematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con
l’Agenzia delle entrate.
Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all’art
3, comma 3, del D.P.R. 322 del 1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, con-
tributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.
Si ricorda che, per effettuare i versamenti on line, è possibile utilizzare i servizi di home banking
offerti dalle banche o da Poste Italiane S.p.a., ovvero utilizzando i servizi di remote banking
(CBI) erogati dal sistema bancario.
Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzan-
do una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al para-
grafo 7 “Spiegazione di termini tecnici”.
Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate
(www.agenziaentrate.gov.it) sul sito dedicato ai servizi telematici http://telematici.agen-
ziaentrate.gov.it, nonché sul sito http://assistenza.finanze.it.
1. PRODOTTI SOFTWARE
L’Agenzia delle entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:
a) compilare tutti i modelli di dichiarazione ed il modello di versamento F24;
156
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
b) controllare le dichiarazioni o i versamenti predisposti anche utilizzando un qualunque softwa-
re disponibile in commercio;
c) autenticare ed inviare i file predisposti.
Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito
www.agenziaentrate.gov.it.
2. UTENTI ABILITABILI
2.1 L’accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:
Servizio telematico (cid:129) sono già in possesso dell’abilitazione a questo canale;
Entratel (cid:129) devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di sog-
getti superiore a venti;
(cid:129) sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte in quanto
intermediari individuati dall’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni.
I soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:
(cid:129) i contribuenti tenuti nell’anno 2012 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti
d’imposta;
(cid:129) i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore
aggiunto;
(cid:129) i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’art. 73, comma 1, lett. a)
e b) del TUIR senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, so-
cietà in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, so-
cietà di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi
dalle società residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali);
(cid:129) i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi al-
l’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
(cid:129) le persone fisiche che hanno i requisiti per presentare al CAF o al proprio sostituto d’impo-
sta il modello 730 ma decidono di presentare il modello UNICO PF 2012.
I soggetti obbligati alla trasmissione telematica possono assolvere a tale adempimento anche
avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno
parte ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973.
L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario
del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.
Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico
Entratel sono:
(cid:129) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
(cid:129) gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere
di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza
o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
(cid:129) gli iscritti negli albi degli avvocati;
(cid:129) gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
(cid:129) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere
a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
(cid:129) associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-
linguistiche;
(cid:129) i Caf – dipendenti;
(cid:129) i Caf – imprese;
(cid:129) coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
(cid:129) gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
(cid:129) gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della
metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come
specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.
Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avva-
lendosi,altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli indivi-
duati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ulti-
mi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazio-
ni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione
ma l’impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;
(cid:129) il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema infor-
157
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
mativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’im-
posta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi
od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
(cid:129) le amministrazioni di cui all’art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiara-
zioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione
nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all’ordina-
mento o modello organizzativo interno.
Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni
da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contri-
buenti e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione telematica.
Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telema-
tica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contri-
buenti agli sportelli delle Poste italiane S.p.A.
Le Poste italiane S.p.A. possono adempiere l’obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti
appositamente delegati.
Possono richiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel anche:
(cid:129) le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del
1973 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l’abilitazione;
(cid:129) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, te-
nuti all’obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
2.2 Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione
Servizio telematico ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero obbligati ad altro titolo alla trasmissio-
Fisconline ne telematica delle dichiarazioni (es. soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA),
devono utilizzare il servizio telematico Fisconline se intendono effettuare direttamente la tra-
smissione delle proprie dichiarazioni.
Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono
comunque:
– utilizzare il servizio telematico Internet (Fisconline);
– consegnare la dichiarazione alle Poste Italiane S.p.A.;
– avvalersi di intermediari abilitati.
Si ricorda che i contribuenti abilitati al servizio Fisconline possono presentare, tramite detto ca-
nale, esclusivamente le proprie dichiarazioni.
ATTENZIONE Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009 vieta
a tutti gli utenti dei servizi telematici di essere, contemporaneamente, titolari sia dell’abilitazio-
ne al servizio Entratel che al servizio Fisconline e viceversa.
2.3 I contribuentinon residenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non
Abilitazione hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente
soggetti non ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall’art 35-ter del D.P.R. 26 ottobre 1973, n.
residenti 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel; la relativa abilitazio-
ne è rilasciata dal Centro operativo di Pescara, conseguentemente all’attribuzione della parti-
ta IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione diretta e dell’alle-
gato destinato all’Ufficio, che l’utente stampa e fa pervenire entro 30 giorni dalla pre-iscrizio-
ne al servizio Entratel. Le modalità di abilitazione al servizio telematico Entratel sono descritte
nel paragrafo 5.1.
3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
(cid:129) compilazione della dichiarazione in formato elettronico;
(cid:129) controllo della dichiarazione;
(cid:129) predisposizione e autenticazione del file da trasmettere;
(cid:129) invio dei dati;
(cid:129) elaborazione dei dati;
(cid:129) gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) restituite dall’Agenzia del-
le entrate.
158
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
3.1 L’Agenzia delle delle entrate distribuisce gratuitamente, prodotti software di ausilio alla compi-
lazione della dichiarazione in formato elettronico.
Compilazione della
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone
dichiarazione in
la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
formato elettronico
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite
specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:
– l’elenco dei dati che compongono la dichiarazione;
– per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, per-
centuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
– i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti
a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.
3.2 L’Agenzia delle entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verifi-
care la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche approvate con provvedimento
Controllo
del direttore dell’Agenzia.
della dichiarazione
I programmi di controllo forniti dall’Agenzia delle entrate consentono, in particolare:
– di verificare che l’elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il mo-
dello di dichiarazione;
– di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori
previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale
può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
– di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.
Si sottolinea che l’utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio
per l’utente, in quanto segnalano la presenza di errori che impedirebbero l’accettazione
della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate durante la fase di controllo suc-
cessiva all’invio.
Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l’Agenzia del-
le entrate distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stam-
pare la dichiarazione così come predisposta in formato elettronico: infatti il contenuto di
quest’ultima può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già conse-
gnata al contribuente.
3.3 Prima di procedere all’invio, è necessario “autenticare” il file contenente la dichiarazione: tramite
Predisposizione il software distribuito dall’Agenzia delle entrate, il contribuente appone a detto file il codice che
del file da consente la verifica dell’identità del responsabile della trasmissione e dell’integrità dei dati.
trasmettere Lo stesso software che calcola il suddetto codice provvede a contrassegnare i dati in maniera
tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere
letti solo dall’Agenzia delle entrate.
3.4 Per presentare la dichiarazione, l’utente deve:
Invio dei dati – collegarsi al sito Internet unificato dei servizi Fisconline e Entratel http://telematici.agen-
ziaentrate.gov.it;
– inviare il file autenticato.
ATTENZIONE si ricorda che, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle entrate 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la tra-
smissione telematica della presente dichiarazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nomi-
nativi vengono comunicati:
a) per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici del-
l’Agenzia delle entrate;
b) con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull’apposi-
ta modulistica, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha rilasciato l’abilitazione, se l’uten-
te è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l’ente ha il proprio do-
micilio fiscale, se l’utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal
rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.
I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nomi-
nare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in nome
e per conto del soggetto diverso dalla persona fisica. I gestori incaricati effettuano tale comu-
nicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazio-
ne al canale Entratel o Fisconline.
159
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Pertanto, per presentare la dichiarazione in nome e per conto della società o dell’ente, i ge-
stori incaricati e/o gli operatori incaricati devono:
(cid:129) collegarsi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it e accedere con le proprie creden-
ziali (utente e password);
(cid:129) scegliere l’utenza di lavoro, tramite l’omonima funzione, che consente loro di manifestare la
volontà di trasmettere in nome e per conto del soggetto diverso dalla persona fisica;
(cid:129) inviare il file autenticato con le credenziali attribuite al soggetto diverso dalla persona fisica.
Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al re-
lativo allegato tecnico.
Dopo aver completato la trasmissione, l’utente riceve un messaggio che conferma l’avvenuta rice-
zione del fileda parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale messaggio non comprova l’avvenuta pre-
sentazione della dichiarazione, per la quale occorre invece attendere l’emissione dell’apposi-
ta comunicazione di cui al paragrafo 3.6.
3.5 I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
Elaborazione – controllare il codice di autenticazione;
dei dati – controllare l’univocità del file;
– controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
– controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qua-
lunque momento dell’“originale” del file trasmesso dall’utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza
descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono da-
re un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.
Al termine dell’elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene
calcolato il codice di autenticazione dell’Agenzia delle entrate.
L’intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risul-
ta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle
scadenze.
Non può, in ogni caso, superare i cinque giorni lavorativi per il servizio telematico Entratel o
un giorno lavorativo per il servizio telematico Internet.
3.6 ATTENZIONEIl servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che
Gestione delle conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comuni-
comunicazioni cazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di er-
di avvenuta rori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per ciascuna dichiarazio-
presentazione
ne trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori per le
quali si specificano in dettaglio gli errori medesimi.
Pertanto, soltanto questa comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della
dichiarazione.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
– una ricevuta relativa al file inviato;
– tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.
È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili nell’apposita se-
zione del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Infatti il messaggio che conferma, con-
testualmente all’invio, l’avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successi-
ve e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.
Pertanto, l’utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provve-
de a controllare, utilizzando il software distribuito dall’Agenzia delle entrate, il codice di au-
tenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:
(cid:129) i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
(cid:129) i principali dati contabili;
(cid:129) le segnalazioni;
(cid:129) gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.
Nell’intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio
telematico, costituito da:
– protocollo assegnato al momento in cui l’utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
– numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all’interno del file.
160
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, iden-
tifica univocamente la dichiarazione.
Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l’utente riceve:
– una ricevuta di scarto del file ( e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non
conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono pro-
dotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
– una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati pre-
senti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un’ap-
posita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).
ATTENZIONE I soggetti diversi dalle persone fisiche accedono alla sezione “Ricevute” del sito
dedicato ai servizi telematici, tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati nominati
con le modalità sopra illustrate.
4. SITUAZIONI ANOMALE
Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:
– modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
– trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.
4.1 Lo scartodel file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.
File scartato Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero,
senza alcun riferimento all’invio precedente.
4.2 Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori “gravi”, cioè equivalenti ad un “mo-
Dichiarazioni dello non conforme”: dopo aver rimosso l’errore che ha determinato lo scarto, occorre predi-
scartate sporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l’invio.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l’errore, si richiama l’attenzione sul fatto che
i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:
– la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o for-
mato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo “***”;
– la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non
verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal
software di controllo con il simbolo “***C”.
Nel primo caso, l’errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del
fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune si-
tuazioni molto particolari, l’utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
– controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
– confermare i dati dichiarati, utilizzando un’apposita casella prevista nelle specifiche tecniche
per gestire le situazioni descritte.
4.3 Nell’ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l’Agenzia delle entrate ha dato
Dichiarazioni comunicazione dell’avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con da-
presentate ti inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiara-
con dati inesatti, zione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del mo-
dello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello
incomplete o
non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione “correttiva” o “integrativa” deve con-
inviate per errore
tenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto al-
la dichiarazione da correggere o integrare.
Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazio-
ne “correttiva” o “integrativa” (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più
volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso,
dichiarazione con errata indicazione del periodo d’imposta, ecc.) è necessario procedere al-
l’annullamento della dichiarazione stessa.
L’operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha
effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di model-
lo, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto rice-
vimento prodotta dall’Agenzia delle entrate.
Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiara-
zioni per le quali sia in corso la “liquidazione” ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del
1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.
161
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell’Agenzia
delle entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunica-
zione che riporta la conferma dell’avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifi-
ca dell’eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.
Nel caso in cui l’annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto
a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall’Agenzia delle entrate.
Se, a seguito dell’avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiara-
zione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del si-
stema informativo dell’Agenzia delle entrate.
Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest’ultimo è tenuto a conse-
gnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l’Agenzia delle entrate atte-
sta l’avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stam-
pata su modello conforme a quello approvato.
Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul si-
to Internet http://assistenza.finanze.it e sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
4.4 Periodicamente l’Agenzia delle entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili
Dichiarazioni nel sito web dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all’ana-
doppie lisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione,
ecc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l’utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate
per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio tele-
matico al quale è abilitato, l’elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l’annullamento.
L’Agenzia delle entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l’operazione
descritta.
Per tali richieste, l’Agenzia delle entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l’e-
sito della loro elaborazione.
ATTENZIONE Prima di effettuare l’invio, si consiglia di verificare attentamente eventuali richie-
ste di annullamento (paragrafi 4.3 e 4.4), in quanto le dichiarazioni annullate dal sistema non
possono essere ripristinate.
5. INFORMAZIONI PARTICOLARI
SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL
5.1 Modalità di abilitazione
Abilitazione
Per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario:
al servizio
1) richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione
“Se non sei ancora registrato ai servizi …” del sitohttp://telematici.agenziaentrate.gov.it;
2) stampare l’esito della pre-iscrizione mediante la funzione “Stampa allegato per ufficio”;
3) compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30
giorni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell’Agenzia delle
Entrate della regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stam-
pa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria.
L’Ufficio rilascia una busta “virtuale”, il cui numero è indicato nell’attestazione consegnata dal-
l’operatore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utiliz-
zato dall’utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione “Primo accesso – Prelievo dati”,
delle credenziali necessarie alla generazione dell’ambiente di sicurezza e, qualora l’utente sia
una Persona Fisica, all’accesso nelle aree riservate del sito web dedicato ai servizi telematici.
Nel caso di utenti diversi dalle persone fisiche, si ricorda che la generazione dell’ambiente di
sicurezza deve essere eseguita da uno dei Gestori incaricati o degli Operatori incaricati.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al rela-
tivo allegato tecnico consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entra-
te www.agenziaentrate.gov.it.
La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l’abilitazione al servizio te-
lematico Entratel, ma è necessario che l’istanza venga presentata in tempo utile per ottempe-
rare agli obblighi di trasmissione telematica.
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento
dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
I modelli di domanda e le relative istruzioni, sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it,
oltre che presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate oppure su richiesta telefonica al numero
848.800.444.
162
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
5.2 Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:
Accesso al servizio a) via Internet, all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it; coloro i quali accedono
con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
b) tramite una “Rete Privata Virtuale”, cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli
utenti abilitati.
In quest’ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazio-
nale, che viene comunicato dall’ufficio al momento del rilascio dell’abilitazione.
Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha
comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione ne-
gli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmet-
terle contemporaneamente all’interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario pre-
parare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all’interno di un’unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico Entratel permettono a ciascun utente di effettuare invii
di prova.
ATTENZIONE Le modalità di invio di prova sono identiche a quelle previste per gli invii definiti-
vi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni con-
tenute in tali invii, comunicando all’utente l’esito delle operazioni effettuate. Un invio effettuato,
erroneamente, con modalità di prova non può in nessun caso essere considerato effettivo.
5.3 Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che
Generazione vanno eseguite “una tantum”, tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e pos-
dell’ambiente sibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiara-
di sicurezza
zione, consiste nella “Generazione dell’ambiente di sicurezza”, che va eseguita anche quan-
do l’ambiente di sicurezza è scaduto (l’utente ha evidenza dello stato del proprio ambiente di
sicurezza ogni volta che accede al sito web del servizio telematico).
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il mo-
dello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
– l’identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
– il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.
Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo “certo e non contestabile” chi
è “responsabile” della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra que-
sti e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l’obiettivo di garantire sia l’A-
genzia delle entrate che il contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano
dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti software che garantiscono il con-
seguimento degli obiettivi descritti.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l’Agenzia delle entrate possiedono una coppia di chia-
vi asimmetriche, di cui una è “privata” e nota solo al titolare, mentre l’altra è “pubblica” ed è
nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario.
Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell’utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va man-
tenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, in-
fatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l’utilizzo della chiave privata
non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti
floppy disk o memory device usb protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni
qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l’utente deve provvedere al “ripristino
ambiente”.
Tale funzione è disponibile nella sezione “Profilo utente” del sito http://telematici.agenziaen-
trate.gov.it.
Dopo aver eseguito con successo il “ripristino ambiente”, l’utente dovrà generare nuovamente
l’ambiente di sicurezza.
Si ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche, effettuano la generazione dell’ambiente
di sicurezza tramite i propri gestori incaricati e/o operatori incaricati nominati con le modalità
sopra descritte.
ATTENZIONE L’utente è tenuto a recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorial-
mente competente, solo nel caso in cui non possegga più i codici contenuti nella busta di
abilitazione.
163
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
5.4 Per la soluzione dei problemi legati a:
Servizio di – connessione al servizio;
assistenza – installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall’Agenzia delle entrate;
– utilizzo di chiavi e password;
– normativa;
– scadenze di trasmissione;
è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante
il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8
alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fisca-
le (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22.
Ad integrazione dell’assistenza telefonica mediante operatore, sono a disposizione degli
utenti anche:
– il sito http://assistenza.finanze.it, nell’ambito del quale sono consultabili i quesiti più fre-
quenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari
e gli altri soggetti abilitati. Tale sito offre anche la possibilità di porre quesiti via e-mail o di
richiedere al call centre di essere contattati telefonicamente.
– avvisi “personalizzati”, predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
– numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all’utilizzo di chiavi e password.
È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra
gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli av-
visi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un’analisi che viene periodicamente effettua-
ta sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i pro-
blemi della stessa tipologia.
6. INFORMAZIONI PARTICOLARI
SUL SERVIZIO TELEMATICO FISCONLINE
6.1 È necessario presentare una domanda di abilitazione registrandosi attraverso il sito http://te-
Abilitazione lematici.agenziaentrate.gov.it.
al servizio L’interessato otterrà subito una prima parte del Codice Pin; successivamente riceverà, tramite il
servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del Codice Pin sia la password che
gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Fisconline non legittimano in alcun
caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.444 o pres-
so gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate.
Si fa presente che agli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati al servizio Fisconline si ap-
plicano le norme relative ai gestori incaricati e agli operatori incaricati.
Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al re-
lativo allegato tecnico.
Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non
residenti nel territorio dello stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 2.3.
6.2 Per accedere al servizio Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet
Accesso al servizio Service Provider.
6.3 Il Codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.
Codice Pin Viene utilizzato in particolare:
(cid:129) durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della
dichiarazione;
(cid:129) per accedere ai servizi disponibili on line (il “cassetto fiscale”, che consente al contribuente
di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, co-
municazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti
di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, varia-
zione, cessazione di attività ecc.).
L’utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.
Si fa presente che, per motivi di sicurezza, il Codice Pin scade il 31 dicembre del secondo an-
no successivo a quello di ultima utilizzazione o, se non utilizzato, del rilascio. L’Agenzia delle
entrate disattiva automaticamente i codici Pin scaduti, dandone notizia via e-mail agli utenti che
hanno fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.
164
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
6.4 È possibile contattare il Call Centre dell’Agenzia delle entrate al numero 848.800.444, atti-
Assistenza vo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefo-
nata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it,
nonché il sito http://assistenza.finanze.it.
7. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI
Comunicazioni di avvenuta presentazione
È la ricevuta che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata dall’Agenzia sui dati pervenuti e, in
assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Chiavi asimmetriche
È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.
Codice Pin
È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.
Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Co-
dice Pin del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due fi-
le diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato
in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l’operazione equivale a chiu-
dere e “sigillare” la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo con-
trolla con le seguenti modalità:
– lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequen-
za di caratteri;
– ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.
Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio
dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso con-
trario, il messaggio non è integro oppure proviene da un’altra persona e viene quindi respinto.
Dichiarazione in formato elettronico
È l’insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell’Agenzia, approvato con de-
creto del Direttore dell’Agenzia delle entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identi-
ca al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle
pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.
File
È l’archivio, predisposto dall’utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde
alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli
cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è desti-
nata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.
File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall’utente o dall’Agenzia), pronto per essere trasmesso, mu-
nito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.
Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non
può essere in alcun modo alterato.
IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI
PER LA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE IVA 2012
DA PRESENTARE NELL’AMBITO
DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA
Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA 2012 (approvate con prov-
vedimento del 16 gennaio 2012) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione
della dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO 2012, sia ai soggetti tenuti a presen-
tare detta dichiarazione in via “autonoma” (per l’elenco di questi ultimi soggetti si veda il pa-
ragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2012).
165
Istruzioni per la compilazione UNICO 2012 - Società di persone
Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare il
modello IVA BASE/ 2012. Per l’individuazione dei contribuenti che possono utilizzare il mo-
dello IVA BASE/ 2012 consultare le relative istruzioni per la compilazione.
In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNI-
CO, si precisa quanto segue:
(cid:129) i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unifi-
cata sono uguali a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad
eccezione del frontespizio. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata –
Modello UNICO 2012 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest’ultimo modello. Inol-
tre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta)
devono essere invece indicati nel quadro RX del modello unificato. Pertanto si deve fare ri-
ferimento alle istruzioni di quest’ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovvia-
mente del quadro RX;
(cid:129) non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società
partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in
quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione uni-
ficata – modello UNICO 2012 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
(cid:129) i contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiara-
zione annuale devono compilare il quadro VR della dichiarazione stessa e non possono più
presentare il soppresso modello VR.
166
Appendice UNICO 2012 - Società di persone
APPENDICE
Accantonamenti ai fondi di previdenza Attività agricole connesse nisteriale, atte a trasformare ulteriormente que-
sti ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi
Gli accantonamenti ai fondi di previdenza del Le attività di conservazione, commercializza- che non trovano connessione con l’attività
personale dipendente sono deducibili nei limi- zione e valorizzazione, considerate autono- agricola principale ai sensi dell’art. 2135 del
ti delle quote maturate nell’esercizio in confor- mamente, non producono reddito agrario ai codice civile.
mità alle disposizioni legislative e contrattuali sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, Infine, si precisa che nei regimi dei redditi
che regolano il rapporto di lavoro dei dipen- bensì reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 agrari (art. 32 del TUIR) e dei redditi d’impre-
denti stessi, sempre che tali fondi risultino isti- del TUIR. Tuttavia le predette attività rientrano sa forfettizzati (art. 56-bis del TUIR) possono
tuiti ai sensi dell’art. 2117 del codice civile e nell’ambito di applicazione dell’art. 32 del rientrare anche i redditi prodotti da attività
costituiti in conti individuali dei singoli dipen- TUIR quando hanno ad oggetto prodotti propri agricole connesse di manipolazione e trasfor-
denti. È deducibile un importo non superiore al dell’imprenditore agricolo, ossia ottenuti pre- mazione realizzate utilizzando prodotti acqui-
4 per cento delle quote di accantonamento valentemente dall’esercizio dell’attività agrico- stati da terzi al fine di ottenere anche un mero
annuale del TFR destinate a forme pensionisti- la principale (coltivazione del fondo, del bo- aumento quantitativo della produzione e un
che complementari e al Fondo per l’erogazio- sco, allevamento). Nel caso in cui l’attività di più efficiente sfruttamento della struttura pro-
ne ai lavoratori dipendenti del settore privato conservazione, commercializzazione e valo- duttiva. Possono, inoltre, essere ricondotti ai ci-
dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. rizzazione abbia ad oggetto prodotti agricoli tati regimi impositivi anche i redditi prodotti
2120 del codice civile; per le imprese con acquistati da terzi la stessa non può essere as- nell’esercizio di attività connesse che compor-
meno di 50 addetti, tale importo è elevato al soggettata al regime di determinazione del tino l’utilizzo di prodotti acquistati da terzi per
6 per cento. reddito previsto dall’art. 32 del TUIR. Consi- un miglioramento della gamma di beni com-
derato che, quando tali attività non sono eser- plessivamente offerti dall’impresa agricola,
citate congiuntamente ad un processo di ma- sempre che i beni acquistati siano riconduci-
Attività agricole nipolazione o trasformazione viene a manca- bili al comparto produttivo in cui opera l’im-
re ogni connessione con l’attività agricola prin- prenditore agricolo (ad esempio, allevamento,
Ai fini della determinazione del reddito agra- cipale, da esse derivano redditi da determi- ortofrutta, viticoltura, floricoltura).
rio sono considerate attività agricole: narsi analiticamente secondo le ordinarie di- Per ulteriori precisazioni si possono consultare
a) le attività dirette alla coltivazione del terre- sposizioni in tema di redditi d’impresa conte- le circolari del 14 maggio 2002, n. 44, e del
no e alla silvicoltura; nute nell’art. 56 del TUIR e sono, quindi, esclu- 15 novembre 2004, n. 44, dell’Agenzia del-
b) l’allevamento di animali con mangimi otte- se anche dall’applicazione del regime forfeta- le entrate.
nibili per almeno un quarto dal terreno e le rio di cui allo stesso art. 56-bis del TUIR. È il
attività dirette alla produzione di vegetali caso di sottolineare, infatti, che la norma di cui
tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, all’art. 56-bis trova applicazione con riguardo Beni la cui cessione non è considerata
anche provvisorie, se la superficie adibita alle stesse attività connesse (di manipolazione destinazione a finalità estranee
alla produzione non eccede il doppio di e trasformazione) richiamate nel disposto del- all’esercizio dell’impresa
quella del terreno su cui la produzione stes- l’art. 32 del TUIR, rispetto al quale tuttavia si
sa insiste; differenzia in quanto presuppone che le stesse Non si considerano destinati a finalità estra-
c) le attività di cui al terzo comma dell’art. attività abbiano ad oggetto tipologie di beni nee all’esercizio dell’impresa, e quindi non
2135 del codice civile, dirette alla mani- diverse da quelle elencate nel decreto del mi- concorrono a formare il reddito come ricavi o
polazione, conservazione, trasformazione, nistero dell’economia e delle finanze avente plusvalenze:
commercializzazione e valorizzazione, an- ad oggetto l’individuazione dei beni che pos- – i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni
corché non svolte sul terreno, di prodotti ot- sono essere oggetto delle attività agricole con- colpite da eventi di calamità pubblica o da
tenuti prevalentemente dalla coltivazione nesse di cui all’articolo 32, comma 2, lettera eventi straordinari – anche se avvenuti in al-
del fondo o del bosco o dall’allevamento c), del testo unico delle imposte sui redditi. tri Stati – per il tramite di fondazioni, asso-
di animali, con riferimento ai beni indivi- Si segnala che, in base a quanto disposto dal- ciazioni, comitati ed enti individuati con de-
duati, ogni due anni e tenuto conto dei cri- l’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre creti dei Prefetti, per gli eventi che interessa-
teri di cui al comma 1, con decreto del Mi- 2005, n. 266 (come da ultimo modificato dal- no le province italiane, e con D.P.C.M. 20
nistro dell’economia e delle finanze su pro- l’articolo 1, comma 178 della legge n. 244 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M.
posta del Ministro delle politiche agricole e del 24 dicembre 2007 la produzione e la ces- 10 novembre 2000, per quelli relativi ad al-
forestali. sione di energia elettrica da fonti rinnovabili tri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della leg-
agroforestali effettuate dagli imprenditori agri- ge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma
Se le attività menzionate alle lettere b) e c) ec- coli costituiscono attività connesse ai sensi del- la deducibilità del costo di tali beni;
cedono i limiti stabiliti, la parte di reddito im- l’art. 2135, comma 3, del codice civile e si – le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici
putabile all’attività eccedente è considerata considerano produttive di reddito agrario, fatta alla cui produzione o al cui scambio è di-
reddito d’impresa da determinarsi in base alle salva l’opzione per la determinazione del red- retta l’attività d’impresa, che, in alternativa
norme contenute nella sezione II del capo II dito nei modi ordinari, previa comunicazione alla usuale eliminazione dal circuito com-
del titolo II del TUIR. all’ufficio secondo le modalità previste dal re- merciale, vengono ceduti gratuitamente alle
Con riferimento alle attività dirette alla produ- golamento di cui al D.P.R. n. 442/97. ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n.
zione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, or- Le attività di trasformazione riconducibili al re- 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità
taggi, funghi, ecc.), si fa presente che per ve- gime previsto dall’art. 56-bis del TUIR sono del costo di tali beni;
rificare la condizione posta alla lettera b) ai fi- quelle attività che concernono le trasformazio- – i beni non di lusso, diversi da quelli indica-
ni del calcolo della superficie adibita alla pro- ni in prodotti diversi da quelli compresi nella ti nel comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n.
duzione, occorre fare riferimento alla superfi- tabella allegata al decreto ministeriale citato. 460 del 1997, che presentino imperfezio-
cie sulla quale insiste la produzione stessa (ri- Devono, in particolare, ritenersi escluse dal- ni, alterazioni, danni o vizi che pur non mo-
piani o bancali) e non già a quella coperta l’ambito di applicazione dell’art. 56-bis citato dificandone l’idoneità di utilizzo non ne
dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non le attività di trasformazione non usualmente consentono la commercializzazione o la
venga utilizzato per la coltivazione, rientrano esercitate nell’ambito dell’attività agricola che vendita, rendendone necessaria l’esclusio-
nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte intervengono in una fase successiva a quella ne dal mercato o la distruzione, ceduti gra-
su non più di due ripiani o bancali. che ha originato i beni elencati nel decreto mi- tuitamente alle ONLUS per un importo cor-
167
Appendice UNICO 2012 - Società di persone
rispondente al costo specifico sostenuto per (cid:129) ai fini della determinazione del reddito del rispondenti al rapporto tra il valore dell’usu-
la produzione o l’acquisto complessiva- fabbricato, verificare quali delle seguenti si- frutto o della nuda proprietà e il valore della
mente non superiore al 5 per cento del red- tuazioni interessa il fabbricato stesso: piena proprietà.
dito d’impresa dichiarato. La possibilità di a) se nel campo “Utilizzo” (colonna 2) di al-
fruire delle agevolazioni recate dalle citate meno un rigo è indicato il codice 8 o 14: Percentuale ceduta =
disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. n. 460 – se il totale delle quote di rendita è mag-
del 1997 è subordinata al rispetto degli giore o uguale al totale delle quote di valore nominale azioni x valore usufrutto o nuda proprietà
valore piena proprietà
adempimenti formali previsti dal comma 4 canone di locazione il reddito del fab-
di tale articolo; bricato è pari alla quota di rendita re-
– la cessione gratuita agli enti locali, agli isti- lativa al rigo nel cui campo “Utilizzo” Il valore dell’usufrutto e quello della nuda pro-
tuti di prevenzione e pena, alle istituzioni (col. 2) è stato indicato il codice 8 o prietà si determinano secondo i criteri indicati
scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi 14, ridotta del 30 per cento e somma- dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986,
di prodotti editoriali e di dotazioni informati- ta al totale delle altre quote di rendita n. 131 (testo unico delle disposizioni concer-
che non più commercializzati e non più ido- (tassazione in base alla rendita); nenti l’imposta di registro).
nei alla commercializzazione (cfr. art. 54, – se il totale delle quote di rendita è mi- Viceversa costituiscono cessioni di partecipa-
comma 1, della legge n. 342 del 2000). nore del totale delle quote del canone zioni qualificate quelle che rappresentano una
Resta ferma la deducibilità del costo di tali di locazione, il reddito del fabbricato è percentuale di partecipazione al capitale o al
beni. Le disposizioni attuative del citato art. pari alla quota del canone di locazio- patrimonio della società partecipata superiore
54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio ne, indicata con il codice 8 o 14 nel al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la no- campo “Utilizzo” (col. 2), ridotta del titoli negoziati in mercati regolamentati di altre
zione di prodotto editoriale e di dotazione 30 per cento e sommata al totale delle partecipazioni.
informatica e quella di prodotto non più altre quote del canone di locazione
commercializzato o non idoneo alla com- (tassazione in base al canone).
mercializzazione. Riportare l’importo così determinato nella Comuni ad alta densità abitativa
colonna 8 del primo rigo del quadro RB
in cui il fabbricato è stato indicato. Nell’ambito applicativo delle agevolazioni
Canone di locazione – Casi particolari b) se nel campo “Utilizzo” (colonna 2) di al- previste dall’art. 8 della legge n. 431 del
meno un rigo è indicato il codice 3 e in 1998, rientrano unicamente le unità immobi-
Nel caso di fabbricato riportato su più righi e nessuno degli altri righi è indicato nel liari concesse in locazione a canone conven-
per il quale è stato indicato il canone di loca- campo “Utilizzo” il codice 8 o 14, pren- zionale sulla base di appositi accordi definiti
zione, in presenza dei codici di utilizzo 3, 4, dere e riportare nella colonna 8 del pri- in sede locale fra le organizzazioni della pro-
8 e 14, (e non il codice utilizzo 16) è neces- mo rigo del quadro RB in cui il fabbrica- prietà edilizia e le organizzazioni dei condut-
sario adottare le modalità di calcolo per la de- to è stato indicato il maggiore tra il totale tori maggiormente rappresentative a livello na-
terminazione del reddito del fabbricato di se- delle quote di rendita e il totale delle quo- zionale situate nei comuni di cui all’art. 1 del
guito descritte; se in un rigo del fabbricato è te di canone di locazione. D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, e successi-
compilata la casella “casi particolari” di co- c) se in tutti i righi nei quali è presente il ca- ve modificazioni.
lonna 6 con il codice “6” (agevolazione per none di locazione (colonna 5) è indicato Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
sospensione procedura esecutiva di sfratto) i nel campo “Utilizzo” (colonna 2) il codi- (cid:129) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Fi-
dati del rigo non devono essere considerati ai ce 4 riportare il totale delle quote di ca- renze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
fini della determinazione dell’imponibile del none di locazione nella colonna 8 del pri- Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni
fabbricato. mo rigo del quadro RB in cui il fabbrica- confinanti con gli stessi;
Pertanto: to è stato indicato (tassazione in base al (cid:129) negli altri comuni capoluogo di provincia;
(cid:129) calcolare per ogni rigo del fabbricato la re- canone). (cid:129) nei comuni, considerati ad alta tensione abi-
lativa quota di rendita moltiplicando la ren- Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il co- tativa, individuati nella delibera CIPE 30
dita catastale di colonna 1 (eventualmente dice 9 nel campo “Utilizzo” (colonna 2) ed il maggio 1985, n. 37, pubblicata nella
maggiorata di un terzo quando l’immobile è codice 1 nel campo “casi particolari” (colon- Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno
tenuto a disposizione) per il numero di gior- na 6), i dati di tale rigo non devono essere 1985, non compresi nei punti precedenti;
ni e la percentuale di possesso (colonne 3 e considerati nel calcolo di determinazione del (cid:129) nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 apri-
4) e dividendola per 365; la quota di ren- reddito sopra descritto. le 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzet-
dita è pari a zero se la casella “casi parti- ta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non
colari” di colonna 6 è compilata con il co- compresi nei punti precedenti;
dice “6”. Sommare successivamente gli im- Cessione di diritti reali di godimento rela- (cid:129) nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 no-
porti delle quote di rendita; tivi a partecipazioni vembre 2003, n. 87, pubblicata nella Gaz-
(cid:129) calcolare per ogni rigo nel quale è presente zetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004,
il canone di locazione la relativa quota di Nel caso di cessione di diritti reali di godi- non compresi nei punti precedenti;
canone moltiplicando il canone di locazio- mento e, in particolare, del diritto di usufrutto (cid:129) nei comuni della Campania e della Basili-
ne (colonna 5) per la percentuale di pos- e della nuda proprietà, qualora il cedente ri- cata colpiti dagli eventi tellurici dei primi an-
sesso (colonna 4) diviso 100; si precisa che manga titolare del diritto di voto, ai fini della ni ottanta.
se nella casella “Casi particolari” di colon- qualificazione della cessione, deve essere Il sopra citato art. 8 della L. 431/98, al
na 6 è stato indicato il codice “5” (percen- utilizzato il criterio in base al quale costitui- comma 4 dispone che il CIPE provveda,
tuale di locazione diversa dalla percentuale scono cessioni di partecipazioni non qualifi- ogni 24 mesi, all’aggiornamento dell’elenco
di possesso), il canone di locazione non de- cate quelle che rappresentano una percen- dei comuni ad alta densità abitativa. Al ri-
ve essere rapportato alla percentuale di pos- tuale di partecipazione al capitale o al pa- guardo, si fa presente che, se in seguito al-
sesso in quanto in questo caso il canone in- trimonio della società partecipata pari o in- l’aggiornamento periodico operato dal CI-
dicato in colonna 5 rappresenta già la quo- feriore al 5 o al 25 per cento, a seconda che PE, il comune ove è sito l’immobile non rien-
ta di spettanza del dichiarante; il canone di si tratti o meno di titoli negoziati in mercati re- tra più nell’elenco di quelli ad alta tensione
locazione è pari a zero se la casella “casi golamentati. La percentuale di capitale so- abitativa, il locatore non è più ammesso a
particolari” di colonna 6 è compilata con il ciale rappresentata dalla partecipazione ce- fruire dell’agevolazione fiscale prevista sin
codice “6”. In presenza di più valori som- duta va calcolata con riferimento alla parte dall’inizio del periodo d’imposta in cui inter-
mare gli importi delle quote di canone; del valore nominale delle partecipazioni cor- viene la delibera del CIPE.
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Appendice UNICO 2012 - Società di persone
Contributi o liberalità zione in oggetto, per momento di concessio- vincolo associativo, per il perseguimento
ne deve intendersi quello in cui viene adotta- di un ingiusto profitto. Per le vittime delle
Devono considerarsi contributi per l’acquisto to il provvedimento concessorio in esito alla suddette richieste estorsive, l’art. 20, com-
di beni ammortizzabili indipendentemente procedura istruttoria di ammissione al contri- ma 2, della legge 23 febbraio 1999, n.
dal tipo di finanziamento adottato quelli la cui buto (vedasi art. 6 del Regolamento adottato 44, ha disposto la proroga di tre anni dei
concessione sia specificamente condizionata con D.M. n. 527 del 1995 e successive mo- termini di scadenza degli adempimenti fi-
dalla legge all’acquisizione di beni strumen- dificazioni). scali ricadenti entro un anno dalla data
tali ammortizzabili, quale che sia la modalità dell’evento lesivo, con conseguente riper-
di erogazione degli stessi (attribuzione di cussione anche sul termine di presentazio-
somme in denaro, riconoscimento di crediti Crediti di imposta per i canoni di locazione ne della dichiarazione annuale.
d’imposta, ecc.). di immobili ad uso abitativo non percepiti
L’esclusione di tale specie di contributi dal no- 2 -Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali
vero dei proventi costituenti sopravvenienze at- L’art. 26 del TUIR dispone che per le imposte che hanno colpito il territorio della regio-
tive ne comporta il concorso alla formazione versate sui canoni venuti a scadenza e non ne Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2
del reddito secondo le regole di competenza percepiti, come da accertamento avvenuto novembre 2010
economica ai sensi dell’art. 109 del TUIR. Si nell’ambito del procedimento giurisdizionale Soggetti interessati dagli eventi alluvionali
precisa che le nuove regole per il trattamento di convalida di sfratto per morosità, è ricono- che hanno colpito il territorio della regione
dei contributi per l’acquisto di beni ammortiz- sciuto un credito d’imposta di pari ammontare. Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 no-
zabili riguardano solo i contributi per l’acqui- Per determinare il credito d’imposta spettante, vembre 2010 per i quali il decreto 1 di-
sto di beni ammortizzabili che pur essendo sta- è necessario calcolare le maggiori imposte cembre 2010, ha previsto la sospensione,
ti concessi in esercizi anteriori risultino incas- pagate in relazione ai canoni non percepiti e dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre
sati nell’esercizio in corso al 1 gennaio 1998 accertati nel procedimento giurisdizionale, rili- 2010, dei termini relativi ai versamenti tri-
o in esercizi successivi. quidando le dichiarazioni dei redditi di cia- butari scadenti nel medesimo periodo. Det-
In particolare, nel caso in cui il contributo sia scuno degli anni ai quali i predetti canoni si ri- ti termini sono stati prorogati al 30 giugno
contabilizzato a diretta riduzione del costo di feriscono. 2011 dal Decreto Legge 29 dicembre
acquisto del bene cui inerisce, il concorso al- Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione 2010 n. 225;
la formazione del reddito avverrà automatica- si deve tener conto di eventuali rettifiche ed ac-
mente sotto forma di minori quote di ammorta- certamenti operati dagli uffici. 3 - Soggetti con domicilio fiscale o sede ope-
mento deducibili nei periodi d’imposta di du- In sostanza, per ciascun anno, occorre sottrar- rativa nel comune di Lampedusa e Lino-
rata del processo di ammortamento. re dal reddito complessivo i canoni non per- sa, interessati dallo stato di emergenza
Nel caso in cui, invece, il bene sia iscritto nel- cepiti nella misura in cui hanno concorso alla umanitaria conseguente all’eccezionale
l’attivo al lordo del contributo ricevuto, il con- determinazione del reddito imponibile ai fini Ir- afflusso di cittadini appartenenti ai Pae-
corso alla formazione del reddito d’impresa pef ed imputare la rendita catastale del fab- si del Nord Africa.
dei contributi della specie avverrà in stretta bricato per rideterminare le imposte dovute. Soggetti con domicilio fiscale o sede ope-
correlazione con il processo di ammortamento Le società dovranno dare comunicazione ai rativa alla data del 12 febbraio 2011 nel
dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sot- soci, partecipanti alla società negli anni og- comune di Lampedusa e Linosa, interessa-
to forma di quote di risconto proporzional- getto del provvedimento, della rideterminazio- ti dallo stato di emergenza umanitaria le-
mente corrispondenti alle quote di ammorta- ne del reddito effettuata ai fini Irpef, al fine di gata all’afflusso di migranti dal Nord Afri-
mento dedotte in ciascun esercizio. consentire agli stessi la riliquidazione delle ca, per i quali l’OPCM n. 3947 del 16
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la proprie dichiarazioni dei redditi, in conse- giugno 2011 ha previsto la sospensione
quota di ammortamento imputata al conto guenza del minor reddito derivante dalla par- dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012
economico ecceda quella fiscalmente ammes- tecipazione agli utili. dei termini relativi agli adempimenti ed ai
sa in deduzione, occorrerà procedere oltreché Inoltre, l’eventuale successiva riscossione tota- versamenti tributari scadenti nel medesimo
al rinvio della deduzione di detta eccedenza le o parziale dei canoni per i quali si è usu- periodo;
anche al rinvio della tassazione della parte di fruito del credito d’imposta come sopra deter-
contributo imputata al conto economico ad es- minato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra 4 -Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
sa proporzionalmente corrispondente. i redditi soggetti a tassazione separata (salvo Nell’ipotesi in cui il soggetto abbia usufrui-
Si ricorda che per espressa previsione della opzione per la tassazione ordinaria) il mag- to di agevolazioni non previste nei codici
lett. b) del comma 3 del citato art. 88 del TUIR, gior reddito imponibile rideterminato. elencati dovrà indicare nell’apposita ca-
resta ferma l’applicazione delle agevolazioni Per quanto riguarda il termine relativo ai pe- sella il numero 4.
connesse alla realizzazione di investimenti pro- riodi d’imposta utili cui fare riferimento per la
duttivi concesse nei territori montani di cui alla rideterminazione delle imposte e del conse- 5 - Soggetti colpiti dalle eccezionali avver-
legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quel- guente credito vale il termine di prescrizione sità atmosferiche verificatesi nel mese di
le concesse ai sensi del testo unico delle leggi ordinaria di dieci anni. ottobre 2011 nel territorio delle province
sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. di La Spezia e Massa Carrara
6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza pre- Soggetti interessati dalle eccezionali av-
vista al momento della concessione. Eventi eccezionali versità atmosferiche verificatesi nel mese di
Si precisa che, tale speciale disposizione ottobre 2011 nel territorio delle province
transitoria, è applicabile, oltre che ai contri- TABELLA DEGLI EVENTI ECCEZIONALI di La Spezia e Massa Carrara l’art. 29,
buti accordati in base al citato D.P.R. n. 218 comma 15 del Decreto Legge 29 dicem-
del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, an- 1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura bre 2011, n.216 ha previsto la proroga
che a quelli accordati, per effetto del rifinan- Soggetti che, esercitando un’attività im- al 16 luglio 2012 dei termini degli adem-
ziamento di tali provvedimenti disposto dal prenditoriale, commerciale, artigianale o pimenti e versamenti tributari che scadono
D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge comunque economica, ovvero una libera dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012
n. 488 del 1992), a favore degli investimen- arte o professione, ed avendo opposto un (il Decreto Legge n.216 del 2011, in cor-
ti produttivi realizzati nelle aree territoriali rifiuto a richieste di natura estorsiva o, co- so di conversione, prevede che con ordi-
svantaggiate così come definite dai provvedi- munque, non avendovi aderito, subiscono nanza del Presidente del Consiglio dei Mi-
menti medesimi in ossequio alla disciplina co- nel territorio dello Stato un danno a beni nistri siano stabiliti i criteri per l’individua-
munitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì mobili o immobili in conseguenza di fatti zione dei soggetti che usufruiscono dell’a-
che, in coerenza con le finalità della disposi- delittuosi commessi, anche al di fuori di un gevolazione).
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Appendice UNICO 2012 - Società di persone
6 - Soggetti colpiti dalle eccezionali avver- dell’emanazione di tale decreto e fino alla sua rifica quando la pubblica autorità, occupando
sità atmosferiche verificatesi nei giorni entrata in vigore (prevista per il periodo d’im- illegittimamente un suolo privato ed irreversi-
dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio posta successivo a quello della sua pubblica- bilmente destinandolo a realizzazioni di inte-
della provincia di Genova zione in Gazzetta Ufficiale) continuano, in resse pubblico, crea i presupposti per la ema-
Soggetti interessati dalle eccezionali avver- ogni caso, ad applicarsi le disposizioni vi- nazione di un provvedimento giudiziario che
sità atmosferiche verificatesi nei giorni dal genti sino al 31 dicembre 2007 (cfr. articolo riconosca al privato una somma a titolo di ri-
4 all’8 novembre 2011 nel territorio della 1, comma 88, della legge 24 dicembre sarcimento per la privazione del suolo stesso.
provincia di Genova, l’art. 29, comma 15 2007, n. 244). In forza delle citate disposizioni le indennità e
del Decreto Legge 29 dicembre 2011, Il successivo comma 11 dispone che l’indedu- le altre somme devono essere dichiarate a
n.216 ha previsto la proroga al 16 luglio cibilità delle spese e degli altri componenti ne- condizione che siano state corrisposte relati-
2012 dei termini degli adempimenti e ver- gativi non opera se l’impresa residente in Italia vamente ad aree destinate alla realizzazione
samenti tributari che scadono dal 4 novem- fornisce la prova che l’impresa estera svolge di opere pubbliche o di infrastrutture urbane al-
bre 2011 al 30 giugno 2012 (il Decreto prevalentemente un’attività commerciale effetti- l’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C
Legge n.216 del 2011, in corso di con- va ovvero che le operazioni poste in essere ri- e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite da-
versione, prevede che con ordinanza del spondono a un effettivo interesse economico e gli strumenti urbanistici e di interventi di edili-
Presidente del Consiglio dei Ministri siano che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. zia residenziale pubblica ed economica po-
stabiliti i criteri per l’individuazione dei sog- Le spese e gli altri componenti negativi dedu- polare di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
getti che usufruiscono dell’agevolazione). cibili ai sensi del comma 11, dell’art. 110 del 167 e successive modificazioni.
TUIR devono essere separatamente indicati Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertan-
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente nella dichiarazione dei redditi. to, non vanno dichiarate le indennità percepi-
abbia usufruito di agevolazioni disposte da Il comma 12 dispone che le disposizioni di cui te in relazione all’esproprio di aree diverse da
più provvedimenti di legge dovrà indicare il ai commi 10 e 11 non si applicano per le quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) in-
codice relativo all’evento che ha previsto il operazioni intercorse con soggetti non resi- dipendentemente dall’uso cui sono destinate.
maggior differimento del termine di presenta- denti cui risulti applicabile il particolare regi- Va precisato che le somme percepite a titolo di
zione della dichiarazione o dei versamenti. me di imposizione del reddito delle CFC di cui indennità di esproprio o ad altro titolo nel-
agli artt. 167 e 168 del TUIR. l’ambito del procedimento espropriativo, non-
Il successivo comma 12-bis, infine, stabilisce ché quelle comunque riscosse a titolo di risar-
GEIE (Gruppo europeo che le disposizioni dei commi 10 e 11 si ap- cimento del danno a seguito di acquisizione
di interesse economico) plicano anche alle prestazioni di servizi rese coattiva conseguente ad occupazioni d’ur-
dai professionisti domiciliati in Stati o territori genza divenute illegittime come avanti indivi-
Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la con regime fiscale privilegiato. Successiva- duate, compresa la rivalutazione, danno luo-
cui costituzione è stata introdotta nell’ordina- mente all’emanazione di decreto sopra richia- go a plusvalenze ai sensi dell’articolo 11,
mento dal D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, pur mato a partire dalla sua entrata in vigore (pre- comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n.
non essendo soggetto passivo d’imposta, è tut- vista per il periodo d’imposta successivo a 413, e vanno, pertanto, determinate secondo
tavia tenuto alla presentazione del Mod. UNI- quello della sua pubblicazione in Gazzetta Uf- i criteri di cui all’articolo 68, comma 2, ultimi
CO Società di persone, quale soggetto di ac- ficiale) le disposizioni dei citati commi 10 e due periodi del TUIR.
certamento per l’imputazione del reddito ai fi- 11 si applicano alle prestazioni di servizi rese Le somme, invece, percepite a titolo di inden-
ni dell’IRPEF ai singoli membri (persone fisiche dai professionisti domiciliati in Stati o territori nità di occupazione, diverse da quelle prima
esercenti una attività commerciale e arti e pro- diversi da quelli individuati nella lista di cui al considerate, nonché gli interessi comunque
fessioni, società di persone, società di capita- decreto ministeriale emanato ai sensi dell’arti- dovuti sulle somme da cui derivano le anzi-
li, appartenenti a Stati diversi, membri della colo 168-bis. Tale disposizione non si applica dette plusvalenze, danno luogo, ai sensi del-
Comunità). ai professionisti domiciliati in Stati dell’Unione l’articolo 11, comma 6, della citata legge n.
Pertanto il Mod. UNICO Società di persone, europea o dello Spazio economico europeo 413, a redditi diversi di cui all’articolo 67 del
con gli opportuni adattamenti, deve essere uti- inclusi nella lista di cui al citato decreto. TUIR e vanno pertanto assunti a tassazione per
lizzato esclusivamente per l’indicazione dei Per l’identificazione degli Stati e territori aven- il loro intero ammontare.
membri e l’imputazione agli stessi dei redditi ti un regime fiscale privilegiato si fa riferimen- Non danno luogo a plusvalenza le somme
conseguiti. to al D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nel- corrisposte a titolo di indennità di servitù, in
Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro la G.U. del 4 febbraio 2002). quanto nei casi di specie il contribuente con-
RF, indipendentemente dal tipo di attività eser- Si ricorda, infine, che il suddetto decreto mini- serva la proprietà del cespite. Conseguente-
citata e deve riportare il reddito ivi determina- steriale è stato modificato: mente, in questi casi non si applica la ritenuta
to nel quadro RN. – con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nel- di cui all’articolo 11, comma 7, della citata
L’imponibile, determinato unitariamente in ca- la G.U. del 3 aprile 2002); legge n. 413 del 1991.
po al GEIE va imputato ai singoli membri nel- – con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato Non devono, altresì, essere assoggettate a
la proporzione prevista dal contratto di grup- nella G.U. del 14 gennaio 2003); tassazione quali indennità di esproprio le som-
po o, in mancanza, in parti uguali. – con D.M. 27 luglio 2010 (pubblicato nella me relative ad indennità di esproprio di fab-
G.U. del 4 agosto 2010). bricati ed annesse pertinenze, né le indennità
aggiuntive spettanti ai sensi dell’art. 17, com-
Indeducibilità delle spese e degli altri ma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni,
componenti negativi sostenuti in Stati o Indennità di esproprio mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del
territori con regime fiscale privilegiato terreno espropriato.
Con tale espressione si fa riferimento alle plu- Per ulteriori informazioni sulle indennità in que-
Per effetto dell’art. 110, commi 10 e 12-bis svalenze ed alle altre somme di cui all’articolo stione si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Ammi-
del TUIR, in attesa che venga approvato il de- 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre nistrazione finanziaria con la circolare n.
creto ministeriale previsto dall’art. 168-bis del 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità 194/E del 24 luglio 1998.
TUIR, le spese e gli altri componenti negativi di esproprio od ad altro titolo nel corso del Le norme in materia di esproprio sono conte-
derivanti da operazioni intercorse con imprese procedimento espropriativo, nonché a seguito nute nel Testo Unico delle disposizioni legisla-
residenti ovvero localizzate in Stati o territori di occupazione acquisitiva, compresi gli inte- tive e regolamentari in materia di espropria-
extra-comunitari con regime fiscale privilegiato ressi su tali somme e la rivalutazione. Per la no- zione per pubblica utilità, approvato con il
sono indeducibili indipendentemente dall’esi- zione di occupazione acquisitiva deve farsi ri- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modifi-
stenza di un rapporto di controllo. Nelle more ferimento all’espropriazione di fatto che si ve- cato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
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Appendice UNICO 2012 - Società di persone
Lottizzazione – in carta libera, mediante consegna o spedi- del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano,
zione a mezzo plico raccomandato con av- Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Male-
Questa voce interessa, in particolare, i sog- viso di ricevimento; sia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Cale-
getti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui al- – entro 5 giorni dalla data di presentazione donia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e
l’art. 67, comma 1, lettera a) del TUIR, in della dichiarazione dei redditi relativa al pe- Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint
quanto non conseguite nell’attività d’impresa. riodo d’imposta nel corso del quale le ces- Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecni- sioni sono state effettuate (fa fede la data di del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga,
ca di lottizzazione è desumibile dall’art. 8 del- spedizione). Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
la legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha so- La comunicazione tardiva si considera omessa.
stituito i primi due commi dell’art. 28 della leg- In caso di comunicazione omessa, incompleta Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi
ge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, o infedele, la minusvalenza realizzata è fi- tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale
nonché dalla circolare n. 3210 del 28 otto- scalmente indeducibile. privilegiato, limitatamente ad alcune attività i
bre 1967, con la quale il Ministero dei lavori Inoltre, ai sensi dell’art. 5-quinquìes del decreto- seguenti Stati:
pubblici, in sede di istruzioni alle nuove di- legge 30 settembre 2005, n. 203, è stato pre- 1) Bahrein, con esclusione delle società che
sposizioni di cui alla citata legge n. 765 del visto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle svolgono attività di esplorazione, estrazio-
1967, ha precisato che costituisce lottizza- entrate i dati e le notizie relative alle minusva- ne e raffinazione nel settore petrolifero;
zione non il mero frazionamento dei terreni, lenze e alle differenze negative di ammontare 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle so-
ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indi- superiore a 50.000 euro, derivanti da opera- cietà operanti nei settori petrolifero e pe-
pendentemente dal frazionamento fondiario e zioni su azioni o altri titoli negoziati, che non trolchimico assoggettate ad imposta;
dal numero dei proprietari, preveda la realiz- possiedono i requisiti di esenzione di cui all’art. 3) Principato di Monaco, con esclusione delle
zazione contemporanea o successiva di una 87 del TUIR, anche a seguito di più operazio- società che realizzano almeno il 25% del
pluralità di edifici a scopo residenziale, turisti- ni, in mercati regolamentati italiani o esteri e fatturato fuori dal Principato.
co o industriale e, conseguentemente, com- realizzate a decorrere dal periodo d’imposta Sono infine considerati appartenenti alla pre-
porti la predisposizione delle spese di urba- cui si applicano le disposizioni del decreto le- detta “black list” anche i seguenti Stati e terri-
nizzazione occorrenti per le necessità primarie gislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Termini e tori, limitatamente ai soggetti e alle attività per
e secondarie dell’insediamento. modalità della comunicazione sono stabiliti con ciascuno di essi indicate:
Assume rilievo, ai fini della normativa in esa- provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 1) Angola, con riferimento alle società petroli-
me, ogni operazione obiettivamente consi- entrate del 29 marzo 2007. fere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil
derata di lottizzazione o di esecuzione di Income Tax, alle società che godono di
opere per l’edificabilità di terreni, anche se esenzioni o riduzioni d’imposta in settori
realizzata al di fuori o in contrasto con i vin- Paesi e territori aventi un regime fiscale fondamentali dell’economia angolana e
coli urbanistici. privilegiato per gli investimenti previsti dal Foreign Inve-
A tal fine, si richiama l’art. 18 della legge 28 stment Code;
febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizza- Gli utili provenienti da società residenti in Pae- 2) Antigua, con riferimento alle international
zione qualsiasi trasformazione urbanistica o si e territori a regime fiscale privilegiato con- business companies, esercenti le loro atti-
edilizia dei terreni anche quando tale trasfor- corrono integralmente alla formazione del red- vità al di fuori del territorio di Antigua, qua-
mazione venga predisposta attraverso il fra- dito imponibile, contrariamente alla generalità li quelle di cui all’International Business Cor-
zionamento e la vendita, o atti equivalenti, del dei casi in cui gli utili concorrono solo per il poration Act, n. 28 del 1982 e successive
terreno in lotti che, per le loro caratteristiche 49,72 per cento. modifiche e integrazioni, nonché con riferi-
quali la dimensione in relazione alla natura Tuttavia, anche qualora la società emittente sia mento alle società che producono prodotti
del terreno e alla sua destinazione secondo gli residente in uno dei predetti Stati o territori gli autorizzati, quali quelli di cui alla locale
strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o utili concorrono alla formazione del reddito per legge n. 18 del 1975 e successive modifi-
la eventuale previsione di opere di urbanizza- il 49,72 per cento (ovvero per il 40 per cento, che e integrazioni;
zione ed in rapporto ad elementi riferiti agli se si tratta di utili formati fino all’esercizio in cor- 4) Costarica, con riferimento alle società i cui
acquirenti, denuncino in modo non equivoco so al 31 dicembre 2007) se, tramite l’esercizio proventi affluiscono da fonti estere, nonché
la destinazione a scopo edificatorio. dell’interpello, sia stato dimostrato il rispetto con riferimento alle società esercenti attività
delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, ad alta tecnologia;
dell’art. 87 del TUIR, vale a dire che dalle par- 5) Dominica, con riferimento alle international
Minusvalenze patrimoniali da cessioni di tecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’i- companies esercenti l’attività all’estero;
partecipazioni nizio del periodo di possesso, l’effetto di loca- 6) Ecuador, con riferimento alle società ope-
lizzare i redditi in stati o territori in cui sono sot- ranti nelle Free Trade Zones che beneficia-
L’art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 set- toposti a regimi fiscali privilegiati. no dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
tembre 2002, n. 209, dispone che, relativa- Attenzione: Gli utili provenienti da soggetti 7) Giamaica, con riferimento alle società di
mente alle minusvalenze di ammontare com- non residenti non concorrono alla formazione produzione per l’esportazione che usufrui-
plessivo superiore a cinque milioni di euro e del reddito se sono già stati imputati al socio scono dei benefici fiscali dell’Export Indu-
che derivino da cessioni di partecipazioni che residente in Italia sulla base della normativa stry Encourage Act e alle società localizza-
costituiscono immobilizzazioni finanziarie rea- antielusiva sulle Società estere controllate (co- te nei territori individuati dal Jamaica Export
lizzate, anche a seguito di più atti di disposi- siddette CFC). Free Zone Act;
zione, il contribuente comunica all’Agenzia Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 8) Kenia, con riferimento alle società insedia-
delle entrate i dati e le notizie necessari al fine (cd. “black list”) individua i seguenti Stati o ter- te nelle Export Processing Zones;
di consentire l’accertamento della conformità ritori aventi un regime fiscale privilegiato: 9) Lussemburgo, con riferimento alle società
dell’operazione di cessione con le disposizio- Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguil- holding di cui alla locale legge del 31 lu-
ni antielusive dell’art. 37-bis del DPR n. 600 la, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barba- glio 1929;
del 1973. dos, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filip- 11) Mauritius, con riferimento alle società
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate pine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Gre- “certificate” che si occupano di servizi al-
del 22 maggio 2003 è stabilito che la comu- nada, Guatemala, Guernsey (Isole del Cana- l’export, espansione industriale, gestione
nicazione deve essere effettuata: le), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Iso- turistica, costruzioni industriali e cliniche e
– alla Direzione regionale delle Entrate com- la di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole che sono soggette a Corporate Tax in mi-
petente in relazione al domicilio fiscale del Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini bri- sura ridotta, alle Off-shore Companies e
contribuente; tanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole alle International Companies;
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Appendice UNICO 2012 - Società di persone
12) Portorico, con riferimento alle società eser- Qualora, a seguito del predetto adeguamen- Plusvalenze e redditi diversi di natura
centi attività bancarie ed alle società pre- to, l’ammontare dei ricavi relativi all’anno finanziaria dei soggetti non residenti
viste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 2011 superi i limiti previsti per la tenuta della
1988 o dal Puerto Rico Tourist Develop- contabilità semplificata (euro 400.000,00 ed Per i soggetti non residenti costituiscono plu-
ment Act del 1993; euro 700.000,00, rispettivamente per le im- svalenze e redditi diversi di natura finanzia-
13) Panama, con riferimento alle società i cui prese aventi per oggetto prestazioni di servizi ria quelli derivanti dalla cessione a titolo one-
proventi affluiscono da fonti estere, secon- ovvero aventi per oggetto altre attività), per il roso di partecipazioni in società residenti
do la legislazione di Panama, alle società periodo di imposta successivo non sorge l’ob- (presunzione assoluta di territorialità - art. 23
situate nella Colon Free Zone e alle società bligo di osservare gli adempimenti previsti per del TUIR).
operanti nelle Export Processing Zones; il regime ordinario di contabilità. Per i titoli diversi da quelli rappresentativi di
14) Svizzera, con riferimento alle società non Per conoscere l’ammontare dei ricavi e dei una partecipazione in società residenti, ai fini
soggette alle imposte cantonali e munici- compensi presunti sulla base dei parametri i di individuarne il regime impositivo, occorre
pali, quali le società holding, ausiliarie e contribuenti possono utilizzare il programma verificare se gli stessi si trovino o meno nel ter-
“di domicilio”; software per il calcolo dei predetti ricavi e ritorio dello Stato.
15) Uruguay, con riferimento alle società eser- compensi, gratuitamente disponibile sul sito In- La presunzione assoluta di territorialità non
centi attività bancarie e alle holding che ternet dell’Agenzia delle entrate, all’indirizzo opera per le plusvalenze derivanti dalla ces-
esercitano esclusivamente attività off-shore. www.agenziaentrate.gov.it. sione a titolo oneroso di partecipazioni non
Nel prodotto informatico verrà fornita la pun- qualificate di cui alla lett. c-bis), comma 1, del-
tuale indicazione dei righi dei modelli per la l’art. 67 del TUIR, in società italiane, se le stes-
Parametri presuntivi di ricavi e compensi comunicazione dei dati rilevanti ai fini del- se sono negoziate nei mercati regolamentati.
l’applicazione dei parametri, da prendere a Pertanto, tali plusvalenze non si considerano
La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi base per la determinazione del valore delle prodotte nel territorio dello Stato, anche se le
e compensi è stata introdotta dalla legge 28 voci e variabili considerate ai fini dell’appli- partecipazioni sono detenute in Italia. Detta
dicembre 1995, n. 549, e successivamente cazione dei parametri. non imponibilità riguarda anche le cessioni di
modificata dall’art. 3, comma 125, della L’accertamento basato sui parametri interessa diritti o titoli attraverso cui possono essere ac-
legge 23 dicembre 1996, n. 662. I para- i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati quisite le predette partecipazioni, a condizio-
metri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio di ammontare non superiore a ne che siano anch’essi negoziati in mercati re-
1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli eser- golamentati. Non sono imponibili per carenza
marzo 1997, possono essere utilizzati per centi attività di impresa va fatto riferimento ai del presupposto territoriale neanche le plusva-
l’accertamento ai sensi dell’art. 39, 1° com- ricavi di cui all’art. 85 del TUIR, ad eccezione lenze di cui alla lettera c-ter) dell’art. 67 del
ma , lettera d), del D.P.R. 29 settembre di quelli previsti dalla lett. c), d), ed e) dello TUIR derivanti dalla cessione a titolo oneroso
1973, n. 600, dei ricavi di cui all’art. 85 del stesso articolo. ovvero dal rimborso di titoli non rappresentati-
TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle let- Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di vi di merci e di certificati di massa negoziati
tere c), d), e) ed f) del comma 1 dello stesso giornali, di libri e periodici, anche su supporti nei mercati regolamentati, nonché dalla ces-
articolo, e dei compensi di cui all’art. 54, audiovideomagnetici e per i distributori di car- sione o dal prelievo di valute estere rinvenien-
comma 1, del TUIR. buranti, i menzionati ricavi si assumono al net- ti da depositi e conti correnti.
I parametri si applicano nei confronti dei con- to del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, L’esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle
tribuenti esercenti attività d’impresa o di lavo- mentre per coloro che effettuano cessioni di ge- lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo
ro autonomo, per le quali non sono stati ap- neri di monopolio, valori bollati e postali, mar- articolo derivanti da contratti conclusi, anche
provati gli studi di settore ovvero, per le quali, che assicurative e valori similari si considerano attraverso l’intervento di intermediari, in mer-
pur essendo stati approvati, ricorrano una o ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. cati regolamentati.
più cause di inapplicabilità, previste nei prov- Per i contribuenti in regime di contabilità ordi- L’irrilevanza delle predette operazioni riguar-
vedimenti di approvazione degli studi. naria l’accertamento in base ai parametri è da sia le plusvalenze ed i differenziali posi-
I soggetti esercenti attività per le quali si ap- possibile solo quando in sede di verifica sia ri- tivi sia le minusvalenze ed i differenziali ne-
plicano i parametri sono tenuti alla compila- levata la inattendibilità della contabilità in ba- gativi che, pertanto, non possono più essere
zione dell’apposito modello dei dati rilevanti se ai criteri stabiliti con il regolamento appro- computati in diminuzione dalle plusvalenze
ai fini dell’applicazione dei parametri. vato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570. derivanti da altre operazioni imponibili. Si ri-
In caso di omessa presentazione del suddetto Si ricorda che i parametri non si applicano nei corda inoltre che, ai sensi dell’art. 5, comma
modello, si applica la sanzione amministrativa confronti dei contribuenti che esercitano attività 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, non rileva-
da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un ot- per le quali non si è provveduto alla elabora- no le plusvalenze e le minusvalenze di cui al-
tavo del minimo se la presentazione avviene zione degli stessi; tali attività sono indicate con le lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma
entro il termine per la presentazione della di- il termine “esclusa” nelle tabelle degli indicato- 1 dell’art. 67 del TUIR realizzate da enti ed
chiarazione relativa all’anno nel corso del ri allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I organismi internazionali costituiti in base ad
quale è stata commessa la violazione. parametri, inoltre, non trovano comunque ap- accordi internazionali resi esecutivi in Italia
I contribuenti che intendono evitare l’accerta- plicazione nei confronti dei soggetti per i qua- da investitori istituzionali esteri ancorché pri-
mento in base ai parametri possono adegua- li operano le cause di esclusione dagli accer- vi di soggettività tributaria, costituiti in paesi
re, senza applicazione di sanzioni e interessi, tamenti basati sugli studi di settore previste dal- che consentono un adeguato scambio di
i propri ricavi e compensi utilizzando l’appo- l’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. informazioni nonché da soggetti che risiedo-
sito rigo previsto nei quadri relativi all’attività. Inoltre, i parametri non trovano applicazione no in detti paesi. Si tratta degli Stati elenca-
Ai fini dell’IVA l’adeguamento al volume d’af- nei confronti dei soggetti con periodo d’impo- ti nella cosiddetta “white list” di cui al de-
fari risultante dall’applicazione dei parametri sta diverso dai dodici mesi ovvero che abbia- creto ministeriale 4 settembre 1996 e suc-
può essere operato, senza applicazione di no dichiarato ricavi o compensi superiori a cessive modifiche o integrazioni (decreti mi-
sanzioni e interessi, effettuando il versamento 5.164.569 nonché ai contribuenti il cui red- nisteriali del 25 marzo 1998, del 16 di-
della relativa imposta entro il termine di pre- dito è determinato con criteri di tipo forfetario cembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20
sentazione della dichiarazione dei redditi, uti- e alle imprese in liquidazione o interessate da dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del
lizzando il codice tributo 6493. I maggiori procedure concorsuali. 14 dicembre 2000).In ogni caso, qualora
corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto Ulteriori precisazioni relative all’applicazione più favorevoli al contribuente, possono tro-
termine, in un’apposita sezione del registro di dei parametri sono contenute nelle circolari mi- vare applicazione le disposizioni in materia,
cui all’art. 23 e all’art. 24 del DPR . 26 otto- nisteriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. contenute nelle vigenti convenzioni contro le
bre 1972, n. 633. 140/E del 16 maggio 1997. doppie imposizioni.
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Appendice UNICO 2012 - Società di persone
Ravvedimento 1973), quali: errori materiali e di calcolo genzia delle entrate un’istanza per la correzio-
nella determinazione degli imponibili e del- ne di dati erroneamente indicati sul modello
A) Errori concernenti la dichiarazione le imposte; indicazione in misura superiore F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).
a quella spettante di detrazioni di imposta, Mediante tale procedura è possibile correg-
L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute gere i dati delle sezioni “Erario” e “Regioni –
da ultimo modificato dall’art. 1, comma 20, lett. d’acconto e di crediti di imposta. Enti Locali” relativi a:
a), della L. 13 dicembre 2010, n. 220, con- La sanzione prevista nella misura del 30 per (cid:129) codice fiscale
sente di regolarizzare, mediante il ravvedimen- cento della maggiore imposta o del minor cre- (cid:129) periodo di riferimento
to, le violazioni commesse in sede di predispo- dito utilizzato è ridotta al 3,75 per cento a con- (cid:129) codice tributo
sizione e di presentazione della dichiarazione, dizione che entro il termine per la presentazio- (cid:129) suddivisione in più tributi dell’importo versa-
nonché di pagamento delle somme dovute. ne della dichiarazione relativa all’anno nel cor- to con un solo codice tributo.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni auto- so del quale è stata commessa la violazione:
matiche alle misure minime delle sanzioni ap- (cid:129) venga eseguito il pagamento della sanzio-
plicabili, a condizione che le violazioni ogget- ne ridotta, del tributo dovuto e degli interes- Redditi di capitale di fonte estera soggetti
to della regolarizzazione non siano state già si calcolati al tasso legale con maturazione ad imposta sostitutiva
constatate e comunque non siano iniziati ac- giorno per giorno;
cessi, ispezioni, verifiche o altre attività ammini- (cid:129) venga presentata una dichiarazione inte- Con questa denominazione viene fatto riferi-
strative di accertamento (inviti di comparizione, grativa. mento ad una serie di redditi di capitale per i
questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle b) Errori ed omissioni, non ancora accertati quali il legislatore ha disposto, in linea genera-
quali l’autore delle violazioni ed i soggetti soli- dall’Amministrazione finanziaria diversi le, l’esclusione dal concorso alla formazione
dalmente obbligati abbiano avuto formale co- da quelli rilevabili in sede di liquidazione del reddito complessivo in quanto trattasi di red-
noscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97). o di controllo formale, quali: omessa o er- diti che, se conseguiti in Italia per il tramite di un
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 rata indicazione di redditi; errata deter- soggetto al quale viene attribuita la veste di so-
sono le seguenti: minazione di redditi; esposizione di in- stituto d’imposta, sarebbero stati assoggettati
debite detrazioni di imposta ovvero di in- ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, debite deduzioni dall’imponibile. Tali redditi vengono assoggettati ad un’impo-
alle prescritte scadenze, delle somme do- Se il ravvedimento avviene entro novanta gior- sizione sostituiva nella misura della ritenuta o
vute a titolo di acconto o di saldo risultanti ni dal termine per la presentazione della di- in taluni casi specificatamente individuati del-
dalla dichiarazione chiarazione, la sanzione fissa pari a 258 euro l’imposta sostitutiva applicata in Italia sui red-
Se il pagamento delle somme dovute a titolo di e quella prevista nella misura del 30 per cento diti della stessa natura (art. 18 del TUIR).
acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione della maggiore imposta o del minor credito uti- Solitamente per tali categorie di redditi è pre-
venga effettuato entro trenta giorni dalle prescrit- lizzato sono ridotte rispettivamente a 25 euro e vista la facoltà per il contribuente di optare per
te scadenze, la sanzione del 30 per cento non- al 3,75 per cento a condizione che: la tassazione ordinaria.
ché quella per i versamenti effettuati con un ritar- (cid:129) venga eseguito il pagamento delle sanzioni Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ri-
do non superiore a quindici giorni – che spetta ridotte, del tributo dovuto e degli interessi comprendere le seguenti tipologie:
indipendentemente dal verificarsi delle condizio- calcolati al tasso legale con maturazione A gli interessi, premi ed altri frutti delle obbli-
ni richieste per il ravvedimento – è ridotta di un giorno per giorno; gazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31
decimo a condizione che venga contestualmen- (cid:129) venga presentata una dichiarazione inte- del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri ti-
te eseguito anche il pagamento della sanzione grativa. toli con regime fiscale equiparato, emessi
stessa e degli interressi calcolati al tasso legale Se il ravvedimento avviene entro il termine per all’estero a decorrere dal 10 settembre
(tasso pari: all’1,5 per cento dal 1° gennaio la presentazione della dichiarazione relativa 1992, nonché gli interessi, premi ed altri
2011, al 2,5 per cento dal 1° gennaio 2012) all’anno nel corso del quale è stata commessa frutti delle obbligazioni medesime e di quel-
con maturazione giorno per giorno. la violazione, la sanzione minima prevista, pa- le emesse da non residenti, che vengono ri-
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene ri al 100 per cento della maggiore imposta conosciuti, sia in modo esplicito che impli-
eseguito entro il termine per la presentazione del- dovuta o della differenza del credito spettan- cito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli
la dichiarazione relativa all’anno nel corso del te, è ridotta al 12,5 per cento a condizione stessi da soggetti non residenti. Per tali ca-
quale è stata commessa la violazione, la sanzio- che entro tale termine: tegorie di redditi non è prevista l’opzione
ne del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento. (cid:129) venga eseguito il pagamento della sanzio- per la tassazione ordinaria;
ne ridotta, del tributo dovuto e degli interes- B i proventi, compresa la differenza tra il va-
2) Mancata presentazione della dichiarazio- si calcolati al tasso legale con maturazione lore di riscatto o di cessione delle quote o
ne entro il termine prescritto giorno per giorno; azioni ed il valore di sottoscrizione o ac-
Se la dichiarazione è presentata con ritardo (cid:129) venga presentata una dichiarazione inte- quisto, derivanti dalla partecipazione ad
non superiore a novanta giorni, indipendente- grativa. organismi di investimento collettivo in valo-
mente se sia dovuta o meno imposta, la viola- Nei casi in cui si intendano regolarizzare con- ri mobiliari di diritto estero, situati negli Sta-
zione può essere regolarizzata eseguendo testualmente errori ed omissioni indicati ai pre- ti membri della UE, conformi alle direttive
spontaneamente entro lo stesso termine il pa- cedenti punti a) e b), deve essere presentata comunitarie, percepiti senza applicazione
gamento di una sanzione di euro 25 pari ad un’unica dichiarazione integrativa ed effettua- della ritenuta a titolo d’imposta nella misu-
1/10 di euro 258, ferma restando l’applica- to il pagamento delle somme complessiva- ra del 12,50 per cento;
zione delle sanzioni relative alle eventuali vio- mente dovute. C i proventi derivanti dalle operazioni di fi-
lazioni riguardanti il pagamento dei tributi, nanziamento in valori mobiliari di cui al-
qualora non regolarizzate secondo le moda- B) Errori concernenti la compilazione l’art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6,
lità precedentemente illustrate al punto 1. del modello di versamento F24 convertito dalla legge 6 marzo 1996, n.
110, corrisposti da soggetti non residenti,
3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni in- Nell’ipotesi in cui il modello di versamento F24 compresi i proventi derivanti da mutuo di ti-
cidenti sulla determinazione e sul paga- sia compilato erroneamente in modo da non toli garantito divenuti esigibili a partire da
mento del tributo consentire l’identificazione del soggetto che 1° luglio 1998;
a) Errori non ancora rilevati dall’Amministra- esegue i versamenti ovvero la corretta imputa- D i proventi derivanti da operazioni di riporto,
zione finanziaria in sede di liquidazione o zione della somma versata, al fine di correg- pronti contro termine su titoli e valute, divenu-
di controllo formale delle imposte dovute gere gli errori commessi, il contribuente può ti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sem-
(artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del presentare direttamente ad un ufficio dell’A- preché corrisposti da soggetti non residenti;
173
Appendice UNICO 2012 - Società di persone
E i proventi compresi nei capitali corrisposti 3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito In base a quanto previsto dal successivo
in dipendenza di contratti di assicurazione imponibile inferiore a quello accertato, o, comma 303, tali disposizioni si rendono
sulla vita e di capitalizzazione ed i proven- comunque, un’imposta inferiore a quella do- applicabili anche alle violazioni commesse
ti relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie vuta o un credito superiore a quello spettan- prima della data del 1° gennaio 2007,
aventi funzione previdenziale derivanti da te, si applica la sanzione dal cento al due- sempre che il contribuente fornisca la prova
contratti assicurativi stipulati con imprese di cento per cento della maggiore imposta o di cui al comma 11, art. 110 del TUIR. Inol-
assicurazione non residenti, come previsto della differenza del credito (art. 1, comma tre, è previsto che rimane ferma l’applica-
dall’art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g- 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). zione della sanzione di cui all’art. 8, com-
quinquies) del TUIR; La stessa sanzione si applica se nella di- ma 1, del D.Lgs. 18 dicembre, n. 471.
F i proventi derivanti da depositi di denaro, chiarazione sono esposte indebite detrazio-
di valori mobiliari e di altri titoli diversi dal- ni d’imposta, ovvero indebite deduzioni dal- 5) Per il mancato o carente versamento delle
le azioni e titoli similari, costituiti presso l’imponibile, anche se esse sono state attri- imposte dichiarate, si applica la sanzione
soggetti non residenti, a garanzia di finan- buite in sede di ritenuta alla fonte. del 30 per cento delle somme non versate.
ziamenti concessi a imprese residenti, qua- La misura della sanzione minima e massima Per i versamenti effettuati con un ritardo
lora i proventi stessi non siano stati perce- di cui al comma 2 è elevata del 10 per cen- non superiore a quindici giorni, la sanzio-
piti per il tramite di intermediari; to nelle ipotesi di omessa o infedele indica- ne del 30 per cento, oltre a quanto previ-
G gli interessi e gli altri proventi derivanti da zione dei dati previsti nei modelli per la co- sto dalla lettera a) del comma 1 dell’art.
depositi e conti correnti bancari costituiti al- municazione dei dati rilevanti ai fini del- 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
l’estero; l’applicazione degli studi di settore, nonché 472, è ulteriormente ridotta ad un importo
H altri redditi di capitale di fonte estera che nei casi di indicazione di cause di esclu- pari ad un quindicesimo per ciascun gior-
non concorrono a formare il reddito com- sione o di inapplicabilità degli studi di set- no di ritardo. Tale riduzione opera anche
plessivo del contribuente. tore non sussistenti. La presente disposizio- in sede di contestazione da parte dell’uffi-
ne non si applica se il maggior reddito cio. La sanzione del 30 per cento è appli-
d’impresa ovvero di arte o professione, ac- cabile con riferimento agli importi versati
Sanzioni amministrative certato a seguito della corretta applicazio- oltre le prescritte scadenze e sulle maggio-
ne degli studi di settore, non è superiore al ri imposte risultanti dai controlli automatici
1) Nei casi di omessa presentazione della di- 10 per cento del reddito d’impresa o di la- e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-
chiarazione dei redditi si applica la san- voro autonomo dichiarato (art. 1, comma bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973,
zione dal centoventi al duecentoquaranta 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre
per cento dell’ammontare delle imposte 471, come inserito dall’art. 1, commi 25 e 1997, n. 471).
dovute, con un minimo di euro 258. Se 27, della Legge finanziaria per il 2007). La predetta sanzione del 30 per cento è ri-
non sono dovute imposte, si applica la san- La misura della sanzione minima e massi- dotta:
zione da euro 258 ad euro 1.032 au- ma di cui al comma 2 è elevata del 50 per – ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui
mentabile fino al doppio nei confronti dei cento nelle ipotesi di omessa presentazio- le somme dovute siano pagate entro 30
soggetti obbligati alla tenuta di scritture ne del modello per la comunicazione dei giorni dal ricevimento della comunica-
contabili (art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli zione dell’esito della liquidazione auto-
dicembre 1997, n. 471). studi di settore, laddove tale adempimento matica effettuata ai sensi dell’art. 36-bis
La stessa sanzione si applica anche nei casi di: sia dovuto ed il contribuente non abbia del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del
(cid:129) dichiarazione nulla, in quanto redatta su provveduto alla presentazione del modello D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
modelli non conformi a quelli approvati dal anche a seguito di specifico invito da par- – ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui
Direttore dell’Agenzia delle Entrate; te dell’Agenzia delle Entrate. Si applica la le somme dovute siano pagate entro 30
(cid:129) dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta disposizione di cui al secondo periodo del giorni dal ricevimento della comunica-
da soggetto sfornito della rappresentanza comma 2-bis. zione dell’esito del controllo formale ef-
legale o negoziale, non regolarizzata entro Se le violazioni previste dall’articolo 1, fettuato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R.
trenta giorni dal ricevimento dell’invito da commi 1e 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18
parte dell’ufficio; riguardano redditi prodotti all’estero, le dicembre 1997, n. 462).
(cid:129) dichiarazione presentata con ritardo supe- sanzioni sono aumentate di un terzo con ri-
riore a novanta giorni. ferimento alle imposte o alle maggiori im- 6) L’utilizzo in compensazione di crediti inesi-
poste relative a tali redditi. Le medesime stenti per il pagamento delle somme dovute
2) La dichiarazione presentata, invece, con sanzioni sono invece raddoppiate, ai sen- è punito con la sanzione dal 100 al 200
ritardo non superiore a novanta giorni, è si dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 percento della misura dei crediti stessi, ov-
valida, ma per il ritardo è applicabile la del 2009, qualora l’omissione riguardi in- vero del 200 per cento dell’importo dei cre-
sanzione da euro 258 ad euro 1.032, vestimenti ed attività di natura finanziaria diti se compensati in misura superiore a
aumentabile fino al doppio nei confronti detenute negli Stati o nei territori a regime 50.000 euro per ciascun anno solare,se-
dei soggetti obbligati alla tenuta delle fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 mag- condo quanto previsto dall’art. 27, comma
scritture contabili, ferma restando l’appli- gio 1999 e D.M. 21 novembre 2001. 18, del D.L. del 29 novembre 2008, n.
cazione della sanzione pari al 30 per 185. Qualora la violazione sia rilevata in
cento delle somme eventualmente non ver- 4) L’art. 1, comma 302, della legge 27 di- sede di controllo automatizzato effettuato ai
sate o versate oltre le prescritte scadenze. cembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600
In quest’ultimo caso, se i versamenti sono ha introdotto nell’art. 8 del D.Lgs. 18 dicem- del 1973, si applica la sanzione del 30%
effettuati con un ritardo non superiore a bre 1997, n. 471 il nuovo comma 3-bis, (circ. n. 18 del 10 maggio 2011).
quindici giorni, la sanzione del 30 per che dispone una sanzione amministrativa Si ricorda che in base al disposto dell’arti-
cento, oltre a quanto previsto dalla lettera pari al 10 per cento dell’importo complessi- colo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 di-
a) del comma 1 dell’articolo 13 del de- vo delle spese e dei componenti negativi cembre 1997, n. 472, introdotto dall’arti-
creto legislativo 18 dicembre 1997, n. non indicati nella dichiarazione dei redditi, colo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio
472, è ulteriormente ridotta ad un importo con un minimo di euro 500 ed un massimo 2001, n. 32 non sono punibili le violazio-
pari ad un quindicesimo per ciascun gior- di euro 50.000, applicabile quando l’omis- ni che non arrecano pregiudizio all’eserci-
no di ritardo. Tale riduzione della sanzio- sione o l’incompletezza riguarda l’indicazio- zio delle azioni di controllo e non incidono
ne opera anche in sede di contestazione ne delle spese e dei componenti negativi di sulla determinazione della base imponibile,
da parte dell’ufficio. cui all’art. 110, comma 11, del TUIR. dell’imposta e sul versamento del tributo.
174
Appendice UNICO 2012 - Società di persone
Sanzioni penali fatti su successivi a tale data. Detta pena non Tale norma stabilisce, quindi, un limite quanti-
si applica se la dichiarazione viene presenta- tativo entro il quale le spese di rappresentan-
È punito con la reclusione da un anno e sei me- ta entro novanta giorni dalla scadenza del ter- za sono da considerare “congrue” rispetto al
si a sei anni chiunque, al fine di evadere le im- mine prescritto o non viene sottoscritta o viene volume dei ricavi dell’attività caratteristica del-
poste sui redditi, indica nella relativa dichiara- redatta su modello non conforme. l’impresa e, come tali, deducibili nell’esercizio
zione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fat- È punito con la reclusione da sei mesi a due in cui sono state sostenute (c.d. plafond di de-
ture o altri documenti per operazioni inesisten- anni chiunque utilizza in compensazione cre- ducibilità). Le spese eventualmente eccedenti il
ti. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è diti non spettanti o inesistenti per un ammonta- predetto limite, al contrario, sono indeducibili.
inferiore ad euro 154.937,07, si applica la re superiore a 50.000 euro. L’articolo 83, comma 28-quater, lettera a) del
reclusione da sei mesi a due anni (art. 2, com- decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (con-
ma 3, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Si vertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
ricorda che a seguito delle modifiche introdot- Spese di rappresentanza 2008 n. 133) ha aggiunto al comma 5 del-
te dall’art. 2, comma 36 vicies semel, lett. a), l’articolo 109 del TUIR un nuovo periodo il
del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il citato L’articolo 108, comma 2, del Tuir (modificato quale precisa che, fermo restando quanto pre-
comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del dall’articolo 1, comma 33, lett. p), della leg- visto dai periodi precedenti del medesimo
2000, è stato abrogato. Ai sensi del successi- ge 24 dicembre 2007, n. 244), dispone che comma 5, le spese relative a prestazioni al-
vo comma 36 vicies bis, detta modifica si ap- le spese di rappresentanza sono deducibili nel berghiere e a somministrazioni di alimenti e
plica ai fatti successivi al 17 settembre 2011. periodo d’imposta di sostenimento se rispon- bevande, diverse da quelle di cui al comma 3
Fuori dei casi previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. denti ai requisiti di inerenza e congruità stabi- dell’articolo 95, sono deducibili nella misura
74 del 2000, è punito con la reclusione da un liti con decreto del Ministro dell’economia e del 75 per cento. Tale disposizione, in vigore
anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di delle finanze, anche in funzione della natura e a partire dal periodo d’imposta successivo a
evadere le imposte sui redditi o sul valore ag- della destinazione delle stesse, del volume dei quello in corso al 31 dicembre 2008, deve
giunto, sulla base di una falsa rappresentazio- ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e essere coordinata con la disciplina generale
ne nelle scritture contabili obbligatorie e avva- dell’attività internazionale dell’impresa. Il cita- delle spese di rappresentanza. Le spese soste-
lendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostaco- to decreto di attuazione, del 19 novembre nute per prestazioni alberghiere e per sommi-
larne l’accertamento, indica in una delle di- 2008, pubblicato sul n. 11 della G.U. del 15 nistrazioni di alimenti e bevande (diverse da
chiarazioni annuali relative a dette imposte gennaio 2009, al comma 1, art. 1, con rife- quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, os-
elementi attivi per un ammontare inferiore a rimento al requisito di inerenza, individua i ca- sia quelle che costituiscono spese per presta-
quello effettivo od elementi passivi fittizi, quan- ratteri essenziali delle spese di rappresentan- zioni di lavoro) deducibili entro il limite teorico
do, congiuntamente: za, stabilendo che si considerano inerenti, del 75 per cento, nel caso in cui si configuri-
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a sempre che effettivamente sostenute e docu- no come spese di rappresentanza ai sensi del
taluna delle singole imposte, a euro mentate, le spese per erogazioni a titolo gra- comma 1 del decreto 19 novembre 2008,
77.468,53, per i fatti commessi fino al 17 tuito di beni e servizi, effettuate con finalità devono rispettare anche l’ulteriore parametro
settembre 2011, ed a euro 30.000,00, per promozionali o di pubbliche relazioni e il cui fissato dal comma 2 del medesimo decreto.
i fatti commessi successivamente a tale data; sostenimento risponda a criteri di ragionevo- Quindi, le spese per vitto e alloggio qualifica-
b) l’ammontare complessivo degli elementi at- lezza in funzione dell’obiettivo di generare an- bili come “spese di rappresentanza” devono
tivi sottratti all’imposizione, anche median- che potenzialmente benefici economici per essere assoggettate:
te indicazione di elementi passivi fittizi, è l’impresa ovvero sia coerente con pratiche 1) in via preliminare, alla specifica disciplina
superiore al cinque per cento dell’ammon- commerciali di settore. prevista dall’articolo 109, comma 5, del
tare complessivo degli elementi attivi indi- La definizione generale di spese di rappresen- TUIR per le spese relative a prestazioni al-
cati in dichiarazione, o, comunque, è su- tanza, dettata nella prima parte del comma 1 berghiere e a somministrazioni di alimenti
periore a euro 1.549.370,70, per i fatti del decreto, trova una specificazione nelle fat- e bevande (deducibilità nei limiti del 75
commessi fino al 17 settembre 2011, ed tispecie successivamente elencate nella secon- per cento);
a euro 1.000.000,00, per i fatti succes- da parte del medesimo comma 1 (cui si rinvia). 2) successivamente a quella dell’articolo
sivi a tale data. La lettera e) del comma 1 del decreto qualifica 108, comma 2, ai sensi del quale l’im-
È punito con la reclusione da uno a tre anni come spese di rappresentanza ogni altra spe- porto delle predette spese, ridotto al 75
chiunque, al fine di evadere le imposte sui red- sa per beni e servizi distribuiti o erogati gratui- per cento per effetto dell’applicazione del-
diti, indica nella relativa dichiarazione ele- tamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuita- l’articolo 109, dovrà essere sommato al-
menti attivi per un ammontare inferiore a quel- mente per convegni, seminari e manifestazioni l’importo delle “altre” spese di rappresen-
lo effettivo o elementi passivi fittizi, quando si simili il cui sostenimento risponda ai criteri di tanza. L’ammontare così ottenuto è dedu-
verificano congiuntamente le due condizioni inerenza indicati nel presente comma. cibile entro il limite di congruità previsto
seguenti: L’articolo 1, comma 2, del decreto - conforme- dal comma 2 del decreto.
(cid:129) l’imposta evasa è superiore ad euro mente alle previsioni del nuovo comma 2 del- Per i lavoratori autonomi, in particolare, il co-
103.291,38, per i fatti commessi fino al 17 l’articolo 108 del TUIR – definisce il periodo sto sostenuto per prestazioni alberghiere e
settembre 2011, ed a euro 50.000,00 per d’imposta di imputazione delle spese di rap- somministrazione di alimenti e bevande, de-
i fatti commessi successivamente a tale data; presentanza e i limiti di deducibilità delle stes- ducibile entro il limite teorico del 75 per cen-
(cid:129) il reddito sottratto ad imposizione (anche se. Al riguardo, l’articolo 1, comma 2, del de- to, qualora si configuri anche come spesa di
mediante l’indicazione di elementi passivi creto prevede che le spese di rappresentanza rappresentanza ai sensi del decreto, deve ri-
fittizi) è superiore al dieci per cento di quel- deducibili nel periodo d’imposta di sosteni- spettare anche l’ulteriore parametro segnato
lo indicato in dichiarazione o, comunque, mento sono commisurate all’ammontare dei ri- dall’1 per cento dei compensi ritratti nel pe-
superiore ad euro 2.065.827,60, per i fat- cavi e proventi della gestione caratteristica del- riodo d’imposta.
ti commessi fino al 17 settembre 2011, ed l’impresa risultanti dalla dichiarazione dei red- Si precisa che le spese relative a prestazioni
a euro 2.000.000,00 per i fatti su succes- diti relativa allo stesso periodo in misura pari: alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
sivi a tale data. a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fi- bevande che rientrano nell’ambito delle spese
È punito con la reclusione da uno a tre anni no a euro 10 milioni; per “ospitalità clienti” di cui al comma 5 del
chiunque, al fine di evadere le imposte sui red- b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi decreto che non costituiscono spese di rap-
diti, non presenta la relativa dichiarazione, per la parte eccedente euro 10 milioni e fi- presentanza (e non sono pertanto soggette al
quando l’imposta evasa è superiore ad euro no a 50 milioni; predetto limite di congruità), sono deducibili
77.468,53, per i fatti commessi fino al 17 c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi nel limite del 75 per cento del loro ammonta-
settembre 2011, ed a euro 30.000,00 per i per la parte eccedente euro 50 milioni. re, senza ulteriori limiti.
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Appendice UNICO 2012 - Società di persone
Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto prevede Per ulteriori approfondimenti si veda la circo- Per effetto del comma 4, come sostituito dal-
una particolare disciplina per la deducibilità del- lare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 13 l’art. 21, comma 11, della legge 27 dicem-
le spese di rappresentanza sostenute dalle “im- luglio 2009. bre 2002 n. 289 le imprese autorizzate al-
prese di nuova costituzione”. Per queste imprese, l’autotrasporto di merci possono dedurre, per
“le spese sostenute nei periodi d’imposta anterio- le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuo-
ri a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, Spese per prestazioni di lavoro ri del territorio comunale o all’estero, un im-
possono essere portate in deduzione dal reddito porto forfetario pari, rispettivamente, ad euro
dello stesso periodo e di quello successivo se e Per effetto degli artt. 95, comma 2, e 43, 59,65 e ad euro 95,80 al giorno al netto del-
nella misura in cui le spese sostenute in tali perio- comma 2, del TUIR, le spese e i canoni di lo- le spese di viaggio e di trasporto, anziché ef-
di siano inferiori all’importo deducibile”. cazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai fettuare la deduzione, anche analitica, delle
In virtù delle previsioni del comma 3, pertanto, dipendenti che hanno trasferito la loro resi- spese stesse.
la deducibilità delle spese di rappresentanza so- denza anagrafica per esigenze di lavoro nel
stenute dall’impresa nella fase di start up (in cui i comune in cui prestano l’attività sono integral-
ricavi sono pari a zero ed il plafond determina- mente deducibili. Studi di settore
to ai sensi del comma 2 è anch’esso pari a ze- Tale deducibilità è ammessa per il periodo
ro) può essere differita nel rispetto di due limiti: d’imposta in cui si verifica il trasferimento del L’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1) limite temporale: le spese possono essere dipendente e per i due successivi. 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dedotte nell’esercizio di conseguimento dei Per il medesimo periodo di tempo, gli immobili dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha pre-
primi “ricavi e proventi della gestione ca- in questione vengono considerati strumentali visto, da parte dell’Amministrazione finanzia-
ratteristica dell’impresa” e, al massimo, in ai fini delle imposte sui redditi. ria, l’elaborazione di appositi studi di settore
quello successivo; in relazione ai vari settori economici. L’art. 10
2) limite quantitativo: le spese di rappresentan- della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha sta-
za sostenute nella fase di start up sono de- Spese per trasferte bilito le modalità di utilizzazione degli studi di
ducibili nella misura in cui le medesime spe- settore in sede di accertamento.
se sostenute nel periodo di conseguimento Ai sensi dell’art. 95, comma 3, del TUIR le Il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha previ-
dei primi ricavi e del successivo siano infe- spese di vitto e alloggio sostenute per le tra- sto che le disposizioni di cui all’art. 10, com-
riori al relativo plafond di deducibilità. sferte effettuate fuori dal territorio comunale mi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si
Per “imprese di nuova costituzione” si intende dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rap- applicano a partire dagli accertamenti relativi
la nozione contenuta nell’articolo 84, comma porti di collaborazione coordinata e continua- al periodo d’imposta nel quale sono in vigore
2, del TUIR, cioè le imprese che presentino en- tiva sono ammesse in deduzione per un am- gli studi di settore.
trambi i requisiti di novità previsti dalla citata montare giornaliero non superiore a euro Per conoscere l’ammontare dei ricavi e com-
norma ai fini del riporto pieno delle perdite di 180,76; il predetto limite è elevato a euro pensi stimati sulla base degli studi di settore i
start up, ossia quello soggettivo e quello og- 258,23 per le trasferte all’estero. contribuenti possono utilizzare il programma
gettivo riferito all’attività esercitata. Il limite di deducibilità si riferisce esclusiva- software denominato GE.RI.CO. gratuitamente
L’articolo 1, comma 33, lettera p) della legge mente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l’al- disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle
finanziaria 2008, sempre intervenendo sul- loggio venga fornito gratuitamente, ai fini del Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it
l’articolo 108, comma 2, del TUIR, ha eleva- computo del predetto limite, si deve tener con- o rivolgersi agli uffici territoriali delle Direzioni
to a 50 euro, rispetto ai precedenti 25,82 eu- to dei costi specifici sostenuti dal datore di la- Provinciali dell’Agenzia delle Entrate.
ro, il limite del valore unitario dei beni la cui voro per i servizi di alloggio. Tali costi specifi- Per i periodi d’imposta in cui trovano applica-
distribuzione gratuita si considera integral- ci potranno essere portati in deduzione, nel zione gli studi di settore, ovvero le modifiche
mente deducibile ai fini fiscali. predetto limite massimo giornaliero, soltanto conseguenti all’evoluzione dei medesimi, non
I commi 5 e 6 del decreto stabiliscono, a carico per i giorni di effettiva trasferta effettuata nel- si applicano sanzioni e interessi nei confronti
dei contribuenti che abbiano sostenuto delle spe- l’anno. Rimangono pertanto indeducibili i co- dei contribuenti che indicano, nelle dichiara-
se qualificabili come di ospitalità dei clienti (in- sti specifici relativi ai giorni di mancato utiliz- zioni annuali ricavi o compensi non annotati
teramente deducibili) o di rappresentanza (limi- zo dei predetti alloggi destinati a dipendenti nelle scritture contabili per adeguare gli stessi,
tatamente deducibili), taluni oneri documentali. in trasferta. anche ai fini dell’imposta regionale sulle atti-
L’ultimo periodo del comma 5 dispone, infatti, Se il dipendente o il titolare dei predetti rap- vità produttive, a quelli stimati in base alle ri-
che la deducibilità delle erogazioni e delle spe- porti sia stato autorizzato ad utilizzare un au- sultanze dei predetti studi di settore.
se indicate nel presente comma è, tuttavia, su- toveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato Per i periodi d’imposta di cui al punto prece-
bordinata alla tenuta di un’apposita documenta- al fine di essere utilizzato per una specifica tra- dente, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
zione dalla quale risultino anche le generalità sferta, è consentito portare in deduzione dal è possibile adeguarsi alle risultanze derivanti
dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svol- reddito d’impresa un importo non superiore al dall’applicazione degli studi di settore senza il
gimento della manifestazione e la natura dei co- costo di percorrenza o a quello risultante dal- pagamento di sanzioni ed interessi, effettuan-
sti sostenuti. Il predetto comma 6 stabilisce, in- l’applicazione delle tariffe di noleggio relative do il versamento della relativa imposta entro il
fatti, che l’Agenzia delle Entrate e gli organi di ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 termine previsto per il versamento a saldo del-
controllo competenti possono invitare i contri- o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. l’imposta sul reddito, utilizzando il codice tri-
buenti a fornire indicazione, per ciascuna delle Tale disposizione, che non si applica agli au- buto “6494”.
fattispecie indicate nel comma 1, dell’ammonta- toveicoli aziendali, esplica effetti anche nel- L’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R 31 maggio
re complessivo, distinto per natura, delle eroga- le ipotesi in cui il dipendente o il collabora- 1999, n. 195, prevede che l’adeguamento
zioni effettuate nel periodo d’imposta e dell’am- tore sia stato autorizzato ad utilizzare il pro- agli studi di settore, per i periodi d’imposta di-
montare dei ricavi e proventi derivanti dalla ge- prio autoveicolo o un autoveicolo preso a no- versi da quelli in cui trova applicazione per la
stione caratteristica dell’impresa assunti a base leggio per una specifica trasferta all’estero prima volta lo studio, ovvero le modifiche con-
di calcolo della percentuale di deducibilità indi- ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo seguenti alla revisione del medesimo, è effet-
cata nel comma 2. La citata disposizione prose- con il conducente. Ai fini della quantificazio- tuato a condizione che il contribuente versi una
gue stabilendo che l’invito può riguardare anche ne dei predetti costi di percorrenza si deve maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla
l’ammontare complessivo delle spese relative ai fare riferimento alla media dei costi delle sud- differenza tra ricavi o compensi derivanti dal-
beni distribuiti gratuitamente di valore unitario su- dette autovetture appositamente calcolata l’applicazione degli studi e quelli annotati nelle
periore a euro 50,00 e l’ammontare complessi- dall’Automobile Club d’Italia ovvero, nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve es-
vo delle spese indicate nel comma 5, ossia quel- ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di sere versata entro il termine per il versamento a
le di ospitalità dei clienti interamente deducibili. noleggio. saldo dell’imposta sul reddito, utilizzando, me-
176
Appendice UNICO 2012 - Società di persone
diante l’apposito mod. F24, il codice tributo – nel caso in cui è stato indicato nella co- 1) se il totale delle quote del canone di af-
“4726”, per le persone fisiche, oppure il codi- lonna 7 (casi particolari) il codice 2 fitto come sopra determinato risulta mag-
ce tributo “2118”, per i soggetti diversi dalle l’importo del reddito dominicale è pari giore del totale delle quote di reddito do-
persone fisiche. La maggiorazione non è dovu- a zero; minicale come sopra calcolato, riportare
ta se la predetta differenza non è superiore al b) se è stato indicato nella colonna 2 il co- nella colonna 9 del primo rigo del qua-
10 per cento dei ricavi o compensi annotati nel- dice 2 oppure il codice 3, anche se a co- dro RA in cui il terreno è stato indicato il
le scritture contabili rilevanti ai fini dell’applica- lonna 7 (casi particolari) avete indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
zione degli studi di settore (per la determinazio- codice 4 rapportate l’importo del reddito 2) se il totale delle quote del canone di af-
ne si rimanda al Decreto Ministeriale di appro- dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed al- fitto come sopra determinato risulta mino-
vazione dei singoli studi di settore). la percentuale di possesso (col. 5); re del totale delle quote di reddito domi-
L’adeguamento in dichiarazione ai ricavi o – nel caso in cui è stato indicato nella co- nicale come sopra calcolato, procedere
compensi derivanti dall’applicazione dello stu- lonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5 come segue:
dio di settore preclude l’attività di accertamento l’importo del reddito dominicale così a) determinare per ogni singolo rigo la
da parte dell’Agenzia delle Entrate prevista dal- determinato deve essere ridotto al 30%; relativa quota di reddito dominicale
l’art. 10 della citata legge n. 146 del 1998. – nel caso in cui è stato indicato nella co- non considerando l’agevolazione pre-
Il contribuente esercente attività per le quali si lonna 7 (casi particolari) il codice 2 o vista per la mancata coltivazione o la
applicano gli studi settore è tenuto alla compi- 6 l’importo del reddito dominicale è perdita di almeno il 30% del prodotto
lazione dell’apposito modello per la comuni- pari a zero; per eventi naturali e quindi rapportare
cazione dei dati rilevanti ai fini dell’applica- c) se è stato indicato nella colonna 2 il co- il reddito dominicale indicato a colon-
zione degli studi di settore. In caso di omessa dice 4, l’importo del reddito dominicale è na 1 ai giorni di possesso (col. 4) e al-
presentazione del suddetto modello, e sempre pari a zero. la percentuale di possesso (col. 5);
che il contribuente non provveda alla presen- Sommare successivamente gli importi delle b) sommare le quote di reddito dominica-
tazione dello stesso con una dichiarazione in- quote di reddito dominicale, di seguito “to- le così calcolato, di seguito “totale quo-
tegrativa, anche a seguito di specifico invito tale quote reddito dominicale” te reddito dominicale non agevolato”;
da parte dell’agenzia delle Entrate formulato c) confrontare l’importo del “totale quote
sulla base dei dati dallo stesso esposti nella re- (cid:129) Calcolare per ogni rigo del terreno per il qua- reddito dominicale non agevolato” co-
lativa dichiarazione annuale, si applica la le a colonna 2 avete indicato il codice 2 op- me calcolato al precedente punto b) con
sanzione amministrativa di euro 2.065. pure il codice 3 la quota del canone di affitto: il totale delle quote di canone di affitto:
Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di set- a) se è stato indicato nella colonna 2 il co- – se il “totale delle quote del canone di
tore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dice 2, rapportate il canone di affitto (col. affitto” è inferiore all’80% del “totale
dei predetti modelli. 6) alla percentuale di possesso (col. 5); quote reddito dominicale non age-
b) se è stato indicato nella colonna 2 il co- volato” come calcolato al punto b),
dice 3, si presume come canone di affit- riportare a colonna 9 del primo rigo
Terreni adibiti a colture prodotte in serra to il reddito dominicale indicato nella co- del quadro RA in cui il terreno è sta-
o alla funghicoltura lonna 1, rapportato ai giorni (col. 4) ed to indicato il “totale delle quote del
alla percentuale di possesso (col. 5), an- canone di affitto”;
L’attività di funghicoltura è considerata agrico- che se a colonna 7 “Casi particolari” – se il “totale delle quote del canone di
la se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, avete indicato il codice 4; affitto” è superiore o uguale all’80%
comma 2, lettere b) e c), del TUIR. – se, invece, nella colonna 7 “Casi par- del “totale quote reddito dominicale
In tal caso i redditi dominicale ed agrario del- ticolari” è indicato il codice 1 oppure il non agevolato” come calcolato al
le superfici adibite alla funghicoltura, in man- codice 5, rapportate la quota di reddi- punto b), riportare a colonna 9 del
canza della corrispondente qualità nel quadro to dominicale (col. 1) ridotto al 30% ai primo rigo del quadro RA in cui il ter-
di qualificazione catastale, sono determinati giorni (col. 4) ed alla percentuale di reno è stato indicato il “totale quote
mediante l’applicazione della tariffa d’estimo possesso (col. 5); reddito dominicale”.
più alta in vigore nella provincia dove é situa- – se nella colonna 7 “Casi particolari” è
to il terreno. indicato il codice 2 o 6, l’importo del
Tale metodo di determinazione dei redditi do- reddito dominicale è pari a zero. Variazioni di coltura dei terreni
minicale e agrario si applica anche alle su- Sommare successivamente gli importi delle
perfici adibite alle colture prodotte in serra. quote relative al canone di affitto. Ai fini della determinazione del reddito dei ter-
reni, se la coltura effettivamente praticata non
(cid:129) Se in nessuno dei righi relativi al terreno è corrisponde a quella risultante dal catasto, i
Terreni in affitto - casi particolari stato indicato in colonna 7 “Casi particola- contribuenti devono determinare il reddito do-
ri” uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 pro- minicale e agrario applicando la tariffa d’esti-
Nel caso in cui il terreno è stato riportato su cedere come segue: mo media attribuibile alla qualità di coltura
più righi e sia stato indicato in almeno un rigo a) se il totale delle quote relative al canone di praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa
il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto risulta inferiore all’80% del “totale media attribuibile alla qualità di coltura prati-
affitto in regime legale di determinazione del quote reddito dominicale” , riportare il to- cata è costituita dal rapporto tra la somma del-
canone) è necessario adottare le seguenti mo- tale delle quote relative al canone di affit- le tariffe imputate alle diverse classi in cui è
dalità di calcolo per la determinazione del to nella colonna 9 del primo rigo del qua- suddivisa la qualità di coltura ed il numero del-
reddito dominicale. dro RA in cui il terreno è stato indicato; le classi stesse. Per le qualità di coltura non
(cid:129) Calcolare per ogni rigo del terreno la relati- b) se invece il totale delle quote relative al ca- censite nello stesso comune o sezione censua-
va quota di reddito dominicale: none di affitto risulta superiore o uguale ria si applicano le tariffe medie e le deduzio-
a) se è stato indicato nella colonna 2 il co- all’80% del “totale quote reddito dominica- ni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse
dice 1 rapportare l’importo del reddito le”, riportare il “totale quote reddito domi- qualità di coltura ubicati nel comune o sezio-
dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed al- nicale” nella colonna 9 del primo rigo del ne censuaria più vicina nell’ambito della stes-
la percentuale di possesso (col. 5); quadro RA in cui il terreno è stato indicato. sa provincia. Se la coltura praticata non trova
– nel caso in cui è stato indicato nella co- (cid:129) Se in almeno uno dei righi relativi al terreno riscontro nel quadro di qualificazione della
lonna 7 (casi particolari) il codice 1 è stato indicato in colonna 7 “Casi partico- provincia, si applica la tariffa media della col-
l’importo del reddito dominicale, così lari” uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 pro- tura del comune o sezione censuaria in cui i
calcolato, deve essere ridotto al 30%; cedere come segue: redditi sono comparabili per ammontare.
177
Appendice UNICO 2012 - Società di persone
La determinazione del reddito dominicale e tare la denuncia di variazione colturale, ap- 2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti
agrario secondo le modalità sopra riportate plicandosi in caso di inadempimento la san- non residenti a soggetti residenti nei cui
deve avvenire a partire: zione prevista (sempre che la variazione col- confronti si applica la ritenuta a titolo
(cid:129) dal periodo di imposta successivo a quello in turale determini un aumento di reddito). d’imposta
cui si sono verificate le variazioni di coltura L’AGEA ha fornito all’Agenzia del Territorio i L’art. 18 del TUIR, dispone il versamento di
che hanno causato l’aumento del reddito; dati acquisiti dalle dichiarazioni per l’anno un’imposta sostitutiva con la stessa aliquota
(cid:129) dal periodo di imposta in cui si sono verifi- 2006 aggiornando la banca dati catastale delle ritenute a titolo d’imposta. Detta imposta
cate le variazioni di coltura che hanno cau- con l’attribuzione di una rendita coerente con sostitutiva deve essere versata utilizzando il co-
sato la diminuzione del reddito, se la de- la coltura effettivamente praticata. I redditi do- dice tributo “1242 - imposta sostitutiva sui red-
nuncia della variazione all’Ufficio del Terri- minicali e agrari così attribuiti e notificati (co- diti di fonte estera”.
torio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata pre- municato dell’Agenzia del Territorio pubblica-
sentata entro il termine previsto dalla legge, to nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbli-
ovvero, se la denuncia è presentata dopo e pubblicizzato per i successivi 60 giorni pres-
gazioni e titoli similari
detto termine, dal periodo d’imposta in cui so i Comuni interessati dalle variazioni coltu-
Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle ob-
la stessa è presentata. rali, tramite gli uffici provinciali e sul sito Inter-
bligazioni e titoli similari, pubblici e privati,
Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di net dell’Agenzia del Territorio) producono ef-
non assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al
denunciare le variazioni dei redditi dominica- fetti fiscali dal 1° gennaio 2006.
D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l’obbligo de-
le e agrario al competente Ufficio del Territorio
ve essere assolto mediante versamento utiliz-
(ex Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gen-
zando il codice tributo “1239 - imposta sosti-
naio dell’anno successivo a quello in cui si so- Versamenti
tutiva su interessi, premi ed altri frutti delle ob-
no verificate, indicando la partita catastale e
bligazioni e titoli similari di cui all’art. 4, com-
le particelle cui le variazioni si riferiscono e I versamenti relativi all’imposta sostitutiva sulle
ma 2, del D.Lgs. 239/96”.
unendo la dimostrazione grafica del fraziona- plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai pro-
mento se le variazioni riguardano porzioni di venti derivanti da depositi a garanzia, all’im-
4. Versamento di acconto del 20 per cento
particelle. In caso di omessa denuncia delle si- posta sostitutiva sui redditi di capitale,nonché
sui redditi soggetti a tassazione separata
tuazioni che danno luogo a variazioni in au- all’acconto sui redditi sottoposti a tassazione
Il pagamento deve essere effettuato dal contri-
mento del reddito dominicale dei terreni e del separata e non soggetti a ritenuta alla fonte,
buente utilizzando il codice tributo “4200 -
reddito agrario si applica una sanzione pecu- devono essere effettuati con le stesse modalità
niaria da euro 258 a euro 2.065. e negli stessi termini previsti per i versamenti a Acconto delle imposte dovute sui redditi sog-
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo saldo delle imposte sui redditi. getti a tassazione separata - articolo 1, com-
la denuncia può essere presentata direttamen- ma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669”.
te dall’affittuario. 1. Proventi derivanti da depositi a garanzia
Tale denuncia di variazione colturale è sosti- Il pagamento del 20 per cento dovuto sui pro- 5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze di-
tuita per taluni contribuenti - dalla dichiarazio- venti derivanti da depositi a garanzia di fi- chiarate nel quadro RT
ne sull’uso del terreno presentata all’AGEA nanziamenti non percepiti per il tramite di ban- Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva
(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per che e di altri intermediari finanziari deve esse- delle plusvalenze dichiarate nella sezione II
la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si pre- re effettuato dal contribuente utilizzando il co- del quadro RT deve essere utilizzato il codi-
cisa che tale modalità operativa è limitata ai dice tributo “1245 - proventi derivanti da de- ce tributo 1100, per le plusvalenze di cui al-
contribuenti che beneficiano dei suddetti con- positi a garanzia di finanziamenti - art. 7, l’art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quin-
tributi, tutti gli altri contribuenti devono presen- commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996”. quies, del TUIR.
178
Appendice UNICO 2012 - Società di persone
TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI E TERRITORIESTERI
ABU DHABI.......................................238 COREA DEL SUD...............................084 LIBERIA.............................................044 SAINT KITTS E NEVIS.........................195
AFGHANISTAN.................................002 COSTA D'AVORIO.............................146 LIBIA................................................045 SAINT LUCIA.....................................199
AJMAN............................................239 COSTA RICA.....................................019 LIECHTENSTEIN................................090 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE........222
ALAND ISOLE....................................292 CROAZIA.........................................261 LITUANIA..........................................259 SAINT-PIERRE E MIQUELON.................248
ALBANIA..........................................087 CUBA..............................................020 LUSSEMBURGO................................092 SALOMONE ISOLE............................191
ALGERIA...........................................003 CURACAO.......................................296 MACAO..........................................059 SALVADOR........................................064
AMERICAN SAMOA .........................148 DANIMARCA....................................021 MACEDONIA...................................278 SAMOA ..........................................131
ANDORRA........................................004 DOMINICA......................................192 MADAGASCAR.................................104 SAINT BARTHELEMY...........................293
ANGOLA.........................................133 DOMINICANA (REPUBBLICA)..............063 MADEIRA..........................................235 SAN MARINO..................................037
ANGUILLA........................................209 DUBAI..............................................240 MALAWI...........................................056 SAO TOME E PRINCIPE......................187
ANTARTIDE.......................................180 ECUADOR........................................024 MALAYSIA........................................106 SENEGAL.........................................152
ANTIGUA E BARBUDA........................197 EGITTO............................................023 MALDIVE..........................................127 SEYCHELLES......................................189
ARABIA SAUDITA...............................005 ERITREA............................................277 MALI................................................149 SERBIA.............................................289
ARGENTINA.....................................006 ESTONIA.........................................257 MALTA.............................................105 SHARJAH..........................................243
ARMENIA.........................................266 ETIOPIA............................................026 MAN ISOLA......................................203 SIERRA LEONE..................................153
ARUBA.............................................212 FAEROER (ISOLE)................................204 MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)...219 SINGAPORE.....................................147
ASCENSION....................................227 FALKLAND (ISOLE)..............................190 MAROCCO......................................107 SINT MAARTEN.................................294
AUSTRALIA........................................007 FIJI, ISOLE.........................................161 MARSHALL (ISOLE).............................217 SIRIA................................................065
AUSTRIA...........................................008 FILIPPINE...........................................027 MARTINICA......................................213 SLOVACCA REPUBBLICA.....................276
AZERBAIGIAN...................................268 FINLANDIA.......................................028 MAURITANIA....................................141 SLOVENIA........................................260
AZZORRE ISOLE................................234 FRANCIA..........................................029 MAURITIUS.......................................128 SOMALIA.........................................066
BAHAMAS........................................160 FUIJAYRAH........................................241 MAYOTTE.........................................226 SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH283
BAHRAIN.........................................169 GABON...........................................157 MELILLA............................................231 SPAGNA..........................................067
BANGLADESH..................................130 GAMBIA..........................................164 MESSICO.........................................046 SRI LANKA........................................085
BARBADOS.......................................118 GEORGIA.........................................267 MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).........215 ST. HELENA......................................254
BELGIO............................................009 GERMANIA......................................094 MIDWAY ISOLE.................................177 ST. VINCENTE E LE GRENADINE..........196
BELIZE..............................................198 GHANA...........................................112 MOLDOVIA......................................265 STATI UNITI D’AMERICA......................069
BENIN.............................................158 GIAMAICA.......................................082 MONGOLIA.....................................110 SUD SUDAN.....................................297
BERMUDA........................................207 GIAPPONE.......................................088 MONTENEGRO................................290 SUDAFRICANA REPUBBLICA ...............078
BHUTAN..........................................097 GIBILTERRA.......................................102 MONTSERRAT...................................208 SUDAN............................................070
BIELORUSSIA.....................................264 GIBUTI.............................................113 MOZAMBICO..................................134 SURINAM.........................................124
BOLIVIA............................................010 GIORDANIA.....................................122 MYANMAR.......................................083 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.286
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA.295 GOUGH..........................................228 NAMIBIA..........................................206 SVEZIA.............................................068
BOSNIA-ERZEGOVINA.......................274 GRECIA............................................032 NAURU............................................109 SVIZZERA.........................................071
BOTSWANA.....................................098 GRENADA........................................156 NEPAL..............................................115 SWAZILAND.....................................138
BOUVET ISLAND................................280 GROENLANDIA................................200 NICARAGUA....................................047 TAGIKISTAN......................................272
BRASILE............................................011 GUADALUPA.....................................214 NIGER.............................................150 TAIWAN...........................................022
BRUNEI DARUSSALAM.......................125 GUAM.............................................154 NIGERIA...........................................117 TANZANIA.......................................057
BULGARIA........................................012 GUATEMALA.....................................033 NIUE...............................................205 TERRITORI FRANCESI DEL SUD.............183
BURKINA FASO.................................142 GUAYANA FRANCESE.......................123 NORFOLK ISLAND.............................285 TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.245
BURUNDI.........................................025 GUERNSEY.......................................201 NORVEGIA.......................................048 THAILANDIA.....................................072
CAMBOGIA.....................................135 GUINEA...........................................137 NUOVA CALEDONIA.........................253 TIMOR EST.......................................287
CAMERUN.......................................119 GUINEA BISSAU...............................185 NUOVA ZELANDA.............................049 TOGO.............................................155
CAMPIONE D'ITALIA..........................139 GUINEA EQUATORIALE......................167 OMAN............................................163 TOKELAU..........................................236
CANADA.........................................013 GUYANA.........................................159 PAESI BASSI......................................050 TONGA...........................................162
CANARIE ISOLE.................................100 HAITI...............................................034 PAKISTAN.........................................036 TRINIDAD E TOBAGO........................120
CAPO VERDE....................................188 HEARD AND MCDONALD ISLAND......284 PALAU..............................................216 TRISTAN DA CUNHA.........................229
CAROLINE ISOLE...............................256 HONDURAS.....................................035 PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)..279 TUNISIA...........................................075
CAYMAN (ISOLE)..............................211 HONG KONG.................................103 PANAMA.........................................051 TURCHIA..........................................076
CECA (REPUBBLICA)...........................275 INDIA..............................................114 PAPUA NUOVA GUINEA....................186 TURKMENISTAN................................273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)........143 INDONESIA.....................................129 PARAGUAY.......................................052 TURKS E CAICOS (ISOLE)....................210
CEUTA.............................................246 IRAN...............................................039 PENON DE ALHUCEMAS...................232 TUVALU............................................193
CHAFARINAS....................................230 IRAQ...............................................038 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA......233 UCRAINA.........................................263
CHAGOS ISOLE................................255 IRLANDA..........................................040 PERÙ................................................053 UGANDA.........................................132
CHRISTMAS ISLAND..........................282 ISLANDA..........................................041 PITCAIRN.........................................175 UMM AL QAIWAIN...........................244
CIAD...............................................144 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO........252 POLINESIA FRANCESE.......................225 UNGHERIA.......................................077
CILE.................................................015 ISRAELE............................................182 POLONIA.........................................054 URUGUAY........................................080
CINA ..............................................016 JERSEY C.I........................................202 PORTOGALLO...................................055 UZBEKISTAN.....................................271
CIPRO..............................................101 KAZAKISTAN....................................269 PORTORICO.....................................220 VANUATU.........................................121
CITTÀ DEL VATICANO........................093 KENYA.............................................116 PRINCIPATO DI MONACO.................091 VENEZUELA......................................081
CLIPPERTON.....................................223 KIRGHIZISTAN...................................270 QATAR.............................................168 VERGINI AMERICANE (ISOLE)..............221
COCOS (KEELING) ISLAND................281 KIRIBATI............................................194 RAS EL KAIMAH.................................242 VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)............249
COLOMBIA......................................017 KOSOVO.........................................291 REGNO UNITO................................031 VIETNAM.........................................062
COMORE, ISOLE...............................176 KUWAIT...........................................126 REUNION........................................247 WAKE ISOLE.....................................178
CONGO.........................................145 LAOS...............................................136 ROMANIA........................................061 WALLIS E FUTUNA.............................218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....018 LESOTHO.........................................089 RUANDA..........................................151 YEMEN............................................042
COOK ISOLE....................................237 LETTONIA.........................................258 RUSSIA (FEDERAZIONE DI)..................262 ZAMBIA...........................................058
COREA DEL NORD ...........................074 LIBANO...........................................095 SAHARA OCCIDENTALE.....................166 ZIMBABWE......................................073
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Appendice UNICO 2012 - Società di persone
TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL’ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI................................1 POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA FORME DI PREVIDENZA GESTITE
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O E DI CAPITALIZZAZIONE..................................................8 DA SOGGETTI ESTERI....................................................12
AL PATRIMONIO DI SOGGETTI NON RESIDENTI................2 CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.......................13
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.........................3 FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE DELLO STATO..................................................................9 ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA..........14
E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.......4 METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO BENI IMMOBILI.............................................................15
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.............5 DETENUTI ALL’ESTERO...................................................10 BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).........16
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO...................6 ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE A FAVORE OPERE D’ARTE E GIOIELLI..............................................17
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI DI TRUST, FONDAZIONI O ORGANIZZAZIONI ALTRI BENI PATRIMONIALI.............................................18
CON CONTROPARTI NON RESIDENTI..............................7 SIMILARI ......................................................................11 ALTRE OPERAZIONI.......................................................99
180
genzia
ntrate
2012
PERIODO D’IMPOSTA 2011
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dei parametri
Esercenti attività d’impresa
MODELLO DEI DATI RILEVANTI
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI
ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA
Nel presentemodello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2012 devono esse-
re indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29
gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i
parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa per i quali
non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore l’elenco degli stu-
di di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non
estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
Si fa altresì presente che i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei
soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di set-
tore previste dall’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’ini-
zio o la cessazione dell’attività nel corso del 2011 impedisce il ricorso alla procedura di ac-
certamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espres-
samente previsti dalla legge Finanziaria 2007.
L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), mo-
dificando l’art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclu-
sione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla
data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti.
Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri:
a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’ipote-
si è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormente al pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 e l’inizio attività sia avvenuto nel corso del pe-
riodo d’imposta 2011, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa co-
stituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione
amministrativa da euro 258 a euro 2.065 ridotta ad un ottavo del minimo se la presentazio-
ne avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’impo-
sta nel corso del quale è stata commessa la violazione.
ATTENZIONE. Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei para-
metri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i com-
ponenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’eser-
cizio dell’impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell’art. 164 del citato testo unico).
Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il codice dell’attività prevalente e la
relativa percentuale sui ricavi (nel caso in cui il contribuente non svolga altre attività va riporta-
to il valore 100).
Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ri-
cavi conseguiti nel 2011.
Al fine del corretto funzionamento del software di calcolo “Parametri 2012”, deve essere indi-
cato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECO 2007, anche il codice secon-
do la classificazione ATECOFIN 1993.
Si precisa che la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è consulta-
bile presso le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del-
l’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.ite su quello del Ministero dell’Economia e del-
le Finanze www.finanze.gov.it, unitamente alle tavole di raccordo tra le tabelle “ATECOFIN
1993 e ATECOFIN 2004” e “ATECOFIN 2004 e ATECO 2007”.
Il modello è composto da sei sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che di-
chiarano redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa, vanno indicati gli elementi conta-
bili relativi alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizza-
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re per la determinazione presuntiva dei ricavi; nella Sezione II, riservata ai soli soggetti tenuti
alla presentazione del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi necessa-
ri per la determinazione delle quote spettanti ai soci. Nella sezione III va riportato l’ammonta-
re dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la
determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’adeguamento ai ricavi determinati sulla base
dei parametri. Nella sezione IV vanno indicati ulteriori dati contabili oltre quelli già riportati nel-
la sezione I. Nel caso di esercizio di altre attività, nella sezione V bisogna riportare, per ogni
attività secondaria, il codice ATECO 2007 e la relativa percentuale sui ricavi.
Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per ec-
cesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se in-
feriore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due ze-
ri finali dopo la virgola.
SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI
La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di atti-
vità d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.
Imposte sui redditi
Indicare:
– nel rigo P01, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidia-
rie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi
non di durata ultrannuale;
– nel rigo P02, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l’am-
montare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P01;
– nel rigo P03, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servi-
zi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
– nel rigo P04, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale valutate, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del TUIR nel testo vigente anteriormente
all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Tale valutazione delle esistenze iniziali, ai sensi della citata norma abrogativa, può
operarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale con ini-
zio di esecuzione non successivo al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2006. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da
riportare nel rigo P03;
– nel rigo P05, il valore complessivo delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR);
– nel rigo P06, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l’am-
montare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P05;
– nel rigo P07, il valore complessivo delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servi-
zi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR);
– nel rigo P08, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ul-
trannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell’art. 93, comma 5, dello stesso TUIR,
nel testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, comma 70
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi del-
la citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e ser-
vizi di durata ultrannuale con inizio di esecuzione non successivo al periodo d’imposta in cor-
so alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è
anche compreso nel valore da riportare nel rigo P07;
– nel rigo P09, l’ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati
e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa;
– nel rigo P10, l’ammontare dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi strettamente correla-
ti alla produzione dei ricavi che originano dall’attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati ai fini della compilazione di questo rigo i costi di tipo gestionale che
riguardano il complessivo svolgimento dell’attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse
di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere,
alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
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Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di
fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di con-
sumo. A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti soste-
nute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di
commercio e dai titolari di licenza per l’esercizio taxi; le spese per l’appalto di trasporti com-
missionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l’acquisto dei prodotti utilizzati
dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavag-
gio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l’acquisto di materiale elettrico dagli installatori
di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per
il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i
pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devo-
no essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali
è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore
da indicare al rigo P12 “Spese per acquisti di servizi”. Tuttavia, qualora in contabilità le spe-
se sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano sta-
te rilevate separatamente da quelle sostenute per l’energia non direttamente utilizzata nell’atti-
vità produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel
caso in cui un’impresa utilizzi energia elettrica per “usi industriali” ed energia elettrica per “usi
civili” e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l’energia ad
uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– nel rigo P11, l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi
Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendi-
sti che abbiano prestato l’attività per l’intero periodo d’imposta o per parte di esso, com-
prensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di inden-
nità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d’imposta, della parte di indennità
per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e
dell’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni, nonché delle partecipazioni agli utili,
ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l’attività, eventual-
mente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quel-
le sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), diret-
tamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di inden-
nità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di im-
posta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l’attività,
eventualmente dedotte in base al criterio di cassa. Si ricorda che tra i collaboratori coor-
dinati e continuativi devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità
riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e
ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che
intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della nor-
mativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del la-
voro a progetto, a programma o a fase di programma. Si precisa, altresì, che vanno con-
siderati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche
i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipen-
denti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei
limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esa-
me si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all’attività svolta dal
contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell’esercizio di un’atti-
vità commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l’attività svolta dal
contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si con-
siderano spese direttamente afferenti l’attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da
un’impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un labora-
torio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbrican-
te di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all’attività quelle soste-
nute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un pro-
cedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell’esercizio di un’attività
d’impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni cor-
risposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infi-
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ne, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al ri-
go P12 “Spese per acquisti di servizi” quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti
per la tenuta della contabilità;
– nel rigo P12, l’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto di servizi inerenti all’ammini-
strazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all’acquisto o alla vendi-
ta; i premi di assicurazione relativi all’attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i
consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all’autotrazione. Con riferimen-
to a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
(cid:129) le spese per l’acquisto di servizi inerenti all’amministrazione non includono le spese di pub-
blicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l’acquisto di beni, quali quelli di
cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle ca-
se mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di as-
sicurazione ai propri sub-agenti;
(cid:129) le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la
compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad
esempio, per l’assistenza in sede contenziosa;
(cid:129) le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stes-
se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
(cid:129) non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché
l’obbligatorietà sia correlata all’esercizio dell’attività d’impresa (quali, ad esempio, i premi
riguardanti l’assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplifi-
cazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi INAIL relativi all’impren-
ditore, e ai collaboratori familiari);
(cid:129) tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d’imposta per qual-
siasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consen-
tire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento
dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i
natanti delle imprese esercenti l’attività di pesca;
(cid:129) i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli auto-
mezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappre-
sentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del “Costo per la produ-
zione di servizi” da indicare al rigo P10.
– nel rigo P13, l’ammontare complessivo delle quote spettanti ai collaboratori familiari o al co-
niuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in
cui i collaboratori familiari hanno svolto l’attività nell’ambito dell’impresa. Nel caso di più col-
laboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l’at-
tività nell’impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavo-
ro nell’ambito dell’impresa per l’intero anno e l’altro soltanto per due mesi, dovrà essere in-
dicato il numero 14.
– nel rigo P14, gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente
lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in
concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in
cui gli associati, che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l’attività nell’ambito del-
l’impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun
associato ha svolto l’attività nell’impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno
ha prestato prevalentemente lavoro nell’ambito dell’impresa per l’intero anno e l’altro soltan-
to per sei mesi, dovrà essere indicato il numero 18;
– nel rigo P15, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventua-
li contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili
ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammor-
tizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle even-
tuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizio-
ni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun
rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
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c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ov-
vero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto
d’azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di co-
stituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al
momento di stipula dell’atto.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
(cid:129) non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
(cid:129) va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, ancor-
ché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro de-
gli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
(cid:129) le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa
ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
(cid:129) il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di
possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni;
(cid:129) i beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata dedotta la relati-
va quota di ammortamento, possono non essere considerati.
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per
la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n.
633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art.
19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singo-
le operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce.
Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto
rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce
in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far rife-
rimento alla nozione di costo di cui all’art. 110 del TUIR.
Per i beni strumentali acquistati nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) so-
no ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli eser-
centi attività di impresa e, quindi, anche a coloro che, di fatto, non hanno fruito dell’agevola-
zione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese
costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati);
– nel rigo P16, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i
computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini
della determinazione del valore dei beni in esame occorre fare riferimento alle disposizioni di
cui all’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione pre-
cedentemente indicate nel rigo P15, per quanto applicabili), senza tenere conto della riduzio-
ne (pari al venti per cento) di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riporta-
re nel rigo P15;
– nel rigo P17, il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le at-
tività indicate alle lettere da a) ad f) dell’elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni
strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all’art. 16 del D.P.R.
n. 600 del 1973, senza tenere conto dell’anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che
svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
I codici delle attività e dei servizi sopraindicati sono desunti dalla classificazione ATECOFIN 1993.
Nella determinazione del valore in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al-
l’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione prece-
dentemente indicate nel rigo P15), senza tenere conto della riduzione di cui all’art. 2, com-
ma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997 (pari al venti per cento del valore complessivo degli
autoveicoli, ovvero, del valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria
omogenea utilizzati dai soggetti rispettivamente indicati alle lettere da a) ad f) e g) ed h), ed
applicabile a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino alme-
no il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali).
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Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riporta-
re nel rigo P15;
– nel rigo P18, l’ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed im-
materiali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinate ai sensi degli artt. 102, 102-
bis e 103 del TUIR nonché le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non su-
periore ad euro 516,46. Con riferimento alle spese relative all’acquisto di beni mobili adi-
biti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprendito-
re, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella misu-
ra deducibile sono computabili le quote di ammortamento relative ai servizi di comunicazio-
ne elettronica ad uso pubblico di cui all’art. 102, comma 9, del TUIR. Si precisa, altresì, che
nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobiliz-
zazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale;
– nel rigo P19, l’ammontare della quota di ammortamento relativa al valore di avviamento;
– nel rigo P20, l’ammontare della quota di ammortamento relativa al valore degli immobili;
– nel rigo P21, l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni mo-
bili strumentali;
– nel rigo P22, l’ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione ai contratti di locazio-
ne finanziaria di beni mobili strumentali. I contribuenti che non sono a conoscenza dell’am-
montare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di
semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza
tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calco-
lo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determina-
zione del “valore dei beni strumentali”) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di
locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d’imposta compresi
nel periodo di durata del contratto di leasing.
L’ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione all’acquisto di beni mobili adibiti pro-
miscuamente
all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore ed alle apparec-
chiature terminali per il servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui all’art.
102, comma 9, del TUIR, vanno determinati in relazione all’ammontare deducibile dei rela-
tivi canoni di locazione finanziaria;
– nel rigo P23, l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR,
cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o pro-
dotti per essere impiegati nella produzione. Non si deve tenere conto, invece:
(cid:129) dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti in-
dicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, comprese quelle non rap-
presentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non co-
stituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa;
(cid:129) delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la per-
dita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.
Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a for-
mare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio
di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimen-
to dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti
da invalidità permanente o da morte.
Nel primo campo interno, il contribuente ha facoltà di indicare l’ammontare di detti ricavi per
i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d’imposta.
Nel secondo campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri
e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, l’am-
montare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l’ammontare indica-
to nei due campi interni, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
– nel rigo P24, l’ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, evidenziando nell’apposito spa-
zio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell’art. 85 (indennità conseguite a tito-
lo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni
da cui originano ricavi).
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Imposta sul valore aggiunto
Indicare:
– nel rigo P25, barrando la relativa casella, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
– nel rigo P26, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72, l’ammontare complessivo delle ces-
sioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell’anno, registrate o soggette a registra-
zione, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 del citato decreto;
– nel rigo P27, l’ammontare delle altre operazioni, effettuate nell’anno, che hanno dato luogo
a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
(cid:129) operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA (ad. es.: artt. 2, ultimo comma, 3, quar-
to comma, del DPR n. 633/72);
(cid:129) operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36-bis e 74, sesto comma, del
DPR n. 633/72;
– nel rigo P28, l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili;
– nel rigo P29, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di
cui all’art. 74, sesto comma, del DPR n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel rigo P30, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa:
(cid:129) alle cessioni di beni ammortizzabili;
(cid:129) ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo comma,
del DPR n. 633/72;
(cid:129) ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intratteni-
menti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi
Indicare:
– nel rigo P31, barrando l’apposita casella, se l’attività è stata intrapresa da meno di cinque
periodi d’imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive
già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando
soltanto quelli maturati anteriormente all’inizio del periodo d’imposta 2011 e assumendo co-
me periodo d’imposta intero anche quello nel corso del quale è iniziata l’attività.
SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO
DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE
La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico
Società di persone ed equiparate.
L’indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci con occupa-
zione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa
che tiene conto sia degli anni di attività del singolo socio sia della sua età anagrafica. A tal fi-
ne si precisa che:
1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell’attività complessivamente svolta in forma indi-
viduale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d’imposta.
Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci
Indicare:
– nel rigo P32, la somma del numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risul-
tano in attività da non più di cinque anni;
– nel rigo P33, la somma del numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risul-
tano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel rigo P34, la somma del numero di mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risulta-
no in attività da oltre dieci anni;
– nel rigo P35, la somma del numero dei mesi di attività prevalente, riferibile ai soci con età
superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d’imposta.
8
SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI
Nel rigo P36 deve essere riportato l’ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabi-
li, indicato dello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d’impresa, qualo-
ra il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l’adeguamento ai ricavi determinati
sulla base dei parametri.
SEZIONE IV
ALTRI ELEMENTI CONTABILI
In tale sezione devono essere indicati gli ulteriori elementi che hanno contribuito alla determi-
nazione del reddito d’impresa. In particolare, indicare:
– nel rigo P37, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai
costi che l’impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e
immateriali;
– nel rigo P38, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione
accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica
dell’impresa.
Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
(cid:129) i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’e-
sercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del-
l’impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare de-
terminato in base alle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1, del TUIR, per quelli si-
tuati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situa-
ti all’estero;
(cid:129) i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quin-
di, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno as-
sunti nella determinazione del reddito d’impresa senza alcun abbattimento;
(cid:129) le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
(cid:129) la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all’art. 86 e al-
l’art.58 del TUIR, delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR e altri proventi
non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo
straordinario).
Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l’importo delle plusvalenze derivanti dalla de-
stinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni strumentali ammortizzabili
ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell’imprendito-
re ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle pre-
dette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel perio-
do d’imposta in esame.
In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura fi-
nanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimen-
to di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);
– nel rigo P39, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
(cid:129) i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobi-
li, beni mobili e concessioni;
(cid:129) i canoni di noleggio;
(cid:129) i canoni d'affitto d'azienda.
Si precisa che nel presente rigo non devono essere indicati i canoni di locazione finanziaria
relativi ai beni mobili strumentali, da indicare al rigo P21.
– nel rigo P40, l’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisto di servizi che non sono stati inclu-
si nei righi P10 e P12, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese
per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pu-
lizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordina-
ria di cui all’art. 102, comma 6, del TUIR, per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione
di quelle relative al personale già indicate nel rigo P11), costi per i servizi eseguiti da ban-
che ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professiona-
le dei dipendenti;
9
– nel rigo P41, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contri-
buti ad associazioni di categoria, l’abbonamento a riviste e giornali, l’acquisto di libri, spese
per cancelleria, spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale
di cui all’art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del TUIR, le minusvalenze a carattere
ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e ripa-
razione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, non-
ché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;
– nel rigo P42, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che
hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi prece-
denti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipa-
zione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da
particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate rico-
nosciuta per effetto dell’art. 66, comma 4, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di com-
mercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell’art. 1 del D.M. 13 ottobre
1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5,
del TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
– nel rigo P43, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di
capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett.
c), d) ed e), del TUIR). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante
dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finan-
ziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
e nell’attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali
interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in
cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l’importo da indicare va pre-
ceduto dal segno meno “–”;
– nel rigo P44, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i co-
sti per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazio-
nari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti as-
sistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
– nel rigo P45, i proventi straordinari. La natura “straordinaria” deve essere intesa, con riferi-
mento, non tanto alla eccezionalità o all’anormalità del provento conseguito, bensì alla
“estraneità” dell’attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio,
le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ri-
strutturazione, cessione di rami d’azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti
eccezionali, estranei alla gestione dell’impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi deri-
vanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell’art. 85 del TUIR, che vanno in-
dicati nel rigo P24);
– nel rigo P46, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura “straor-
dinaria” al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferi-
mento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura
straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad
esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);
– nel rigo P47, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d’imposta risultante dalla diffe-
renza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nel presente modello e
rilevanti ai fini fiscali. L’importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indica-
to nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2012.
In particolare, dovrà coincidere:
(cid:129) per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo
RF44 del quadro RF ovvero RG26 del quadro RG di Unico persone fisiche;
(cid:129) per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo
RF52 del quadro RF ovvero RG27 del quadro RG di Unico Società di persone;
(cid:129) per le società di capitali con il rigo RF59 del quadro RF di Unico Società di capitali.
SEZIONE V
ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE
Nella presente sezione devono essere indicati i codici attività, secondo la classificazione ATE-
CO 2007, riferibili alle attività secondarie, indicando per ciascuna la relativa percentuale dei
ricavi riferibili.
10
SEZIONE VI
DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ
(art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998)
Si fa presente che in questa sezione vengono richieste ulteriori informazioni relative alle
fattispecie previste dall’art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998. Si precisa che tali
informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte
dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività co-
stituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
In particolare, nel rigo P52 deve essere indicato:
– nel primo campo:
(cid:129) il codice 1, se l’attività di impresa è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei me-
si dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d’imposta. Il codice 1 dovrà esse-
re indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 5 marzo 2011 e nuovamen-
te iniziata il 17 luglio 2011;
(cid:129) il codice 2, se l’attività di impresa è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2010 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo
d’imposta 2011 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 2 dovrà es-
sere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 2 ottobre 2010 e nuova-
mente iniziata il 13 febbraio 2011;
(cid:129) il codice 3, se l’attività di impresa è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2011 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo
d’imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 3 dovrà
essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 15 settembre 2011 e
nuovamente iniziata il 29 gennaio 2012;
(cid:129) il codice 4, se l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Ta-
le fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in so-
stanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sot-
to l’aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi “mera prosecuzio-
ne di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
– acquisto o affitto d’azienda;
– successione o donazione d’azienda;
– operazioni di trasformazione;
– operazioni di scissione e fusione d’azienda.
Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “inizio/cessazione attività” (codici 1, 2 e 3), e di “mera
prosecuzione dell’attività” (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’attività
rispetto a quella preesistente;
– nel secondo campo, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero com-
plessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività nel corso del periodo d’imposta. Nel
caso in cui l’attività è svolta per l’intero periodo d’imposta occorre indicare 365 giorni.
11
CODICE FISCALE
PARAMETRI IMPRESA
2012 Codice dell’attività esercitata
ATECO 2007
genzia Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
Codice dell’attività esercitata
ntrate
dei parametri - Esercenti attività d’impresa ATECOFIN 1993
% sui ricavi
SEZIONE I Imposte sui redditi
Elementi contabili P01 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00
P02 Esistenze iniziali relative a prodotti finiti ,00
P03 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00
P04 Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR ,00
P05 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00
P06 Rimanenze finali relative a prodotti finiti ,00
P07 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00
P08 Rimanenzefinali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR ,00
P09 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci ,00
P10 Costo per la produzione di servizi ,00
P11 Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all’attività d’impresa ,00
P12 Spese per acquisti di servizi ,00
Quote dei collaboratori dell’impresa familiare e del coniuge dell’azienda coniugale
P13
non gestita in forma societaria N. mesi ,00
P14 Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro N. mesi ,00
P15 Valore complessivo dei beni strumentali ,00
P16 Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche ,00
P17 Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste) ,00
P18 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00
P19 Quote di ammortamento del valore di avviamento ,00
P20 Quote di ammortamento del valore degli immobili ,00
P21 Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00
P22 Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali ,00
Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR
P23
(di cui con emissione di fattura) ,00(di cui per prezzo corrisposto ai fornitori) ,00 ,00
Altri proventi considerati ricavi
P24
(di cui all’art. 85, comma 1, lettera f) del TUIR) ,00 ,00
Imposta sul valore aggiunto
P25 Esenzione IVA Barrare la casella
P26 Volume d’affari ,00
Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c. e art.
P27
74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) ,00
P28 IVA sulle operazioni imponibili ,00
P29 IVA sulle operazioni di intrattenimento ,00
P30 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) ,00
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi
P31 Nuove iniziative produttive Barrare la casella
SEZIONE II Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci
Riservata ai soggetti P32 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni Numero mesi
tenuti alla presentazione di attività
del modello Unico delle P33 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni N di u a m tt e iv r i o tà mesi
Società di persone ed P34 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni Numero mesi
equiparate di attività
P35 Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni Numero mesi
di attività
SEZIONE III P36 Ricavi non annotati nelle scritture contabili ,00
Adeguamento ai ricavi
determinati sulla base
dei parametri
SEZIONE IV P37 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ,00
Altri elementi contabili P38 Altri proventi e componenti positive ,00
P39 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili) ,00
P40 Altri costi per servizi ,00
P41 Oneri diversi di gestione ,00
P42 Altre componenti negative ,00
P43 Risultato della gestione finanziaria ,00
P44 Interessi e altri oneri finanziari ,00
P45 Proventi straordinari ,00
P46 Oneri straordinari ,00
P47 Reddito d’impresa (o perdita) ,00
SEZIONE V
Altre attività esercitate Attività secondarie
P48 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi
P49 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi
P50 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi
P51 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi
SEZIONE VI P52 Codice Numero giorni
Dati inizio/cessazione
attività (art. 10, comma 4,
lett. b), legge 146/98)
genzia
ntrate
2012
PERIODO D’IMPOSTA 2011
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dei parametri
Esercenti arti e professioni
MODELLO DEI DATI RILEVANTI
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI
ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2012 devono es-
sere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M.
29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti
arti e professioni per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni “Par-
te generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore l’elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano
condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di ap-
provazione degli studi stessi.
Si fa altresì presente che i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei
soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di set-
tore previste dall’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’ini-
zio o la cessazione dell’attività nel corso del 2011 impedisce il ricorso alla procedura di ac-
certamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espres-
samente previsti dalla legge Finanziaria 2007.
L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), mo-
dificando l’art. 10 della legge n.146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclu-
sione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla
data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti.
Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri:
a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’i-
potesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormente
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 e l’inizio attività sia avvenuto nel cor-
so del periodo d’imposta 2011, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di
cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa co-
stituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione
amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un ottavo del minimo se la presentazio-
ne avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione.
ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei pa-
rametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i com-
ponenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni vanno assunte te-
nendo conto del dettato dell’art. 164 del citato testo unico).
Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell’attività prevalente.
Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei com-
pensi conseguiti nel 2011.
Al fine del corretto funzionamento del softwaredi calcolo“Parametri 2012”, deve essere indi-
cato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECO 2007, anche il codice secon-
do la classificazione ATECOFIN 1993.
Si precisa che la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è consul-
tabile presso le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet
dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero dell’Economia
e delle Finanze www.finanze.gov.it, unitamente alle tavole di raccordo tra le tabelle “ATE-
COFIN 1993 e ATECOFIN 2004” e “ATECOFIN 2004 e ATECO 2007” .
Il modello è composto da quattro sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che
dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, vanno indicati gli elementi con-
tabili relativi alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utiliz-
zare per la determinazione presuntiva dei compensi; nella Sezione II, riservata ai soggetti te-
2
nuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate, van-
no indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci o associati.
Nella sezione III va riportato l’ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indi-
cato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di
arti e professioni ai fini dell’adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri.
Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per ec-
cesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se in-
feriore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due ze-
ri finali dopo la virgola.
SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI
La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti
e professioni, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.
Imposte sui redditi
Indicare:
– nel rigo Q01, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni pro-
fessionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente. A ti-
tolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un esercente
arti e professioni per prestazioni rese da un altro esercente arti e professioni che per un perio-
do lo ha sostituito nella gestione dell’attività. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i com-
pensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni diretta-
mente correlate all’attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura;
– nel rigo Q02, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’am-
montare deducibile delle spese sostenute nell’anno per:
1.i servizi telefonici compresi quelli accessori;
2.i consumi di energia elettrica;
3.carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo
rigo vanno indicati:
(cid:129) l’ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d’imposta, comprensive di
quelle relative ad eventuali servizi accessori tenendo presente che se si tratta di servizi
utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nell’ammontare fiscalmente previ-
sto. Le spese d’impiego relative ad apparecchiature terminali per i servizi di comunica-
zione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n.
259 vanno sempre computate per l’ammontare deducibile fiscalmente;
(cid:129) l’ammontare della spesa sostenuta nel periodo d’imposta per il consumo di energia elet-
trica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa
va indicata nella misura del 50 per cento;
(cid:129) l’ammontare deducibile della spesa sostenuta nel periodo d’imposta per l’acquisto di car-
buranti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la
trazione di autovetture e autocaravan, nonché l’ammontare deducibile delle stesse spese
sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
Le spese sostenute per l’utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle “Altre spe-
se documentate”, vanno incluse nel rigo Q10;
– nel rigo Q03, l’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del va-
lore da indicare nel rigo Q04.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammor-
tizzabili ai sensi dell’art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche
successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell’immissione nell’attività, dei beni acquisiti in comodato
ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
(cid:129) non si tiene conto degli immobili;
(cid:129) va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 an-
corché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro
degli inventari;
3
(cid:129) le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e
professione e all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
(cid:129) le spese relative all’acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, del-
le autovetture e degli autocaravan, indicati nell’art. 164 del TUIR, si assumono nei limiti
del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza
di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fi-
scalmente rilevante per l’acquisto.
Il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di
possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.
I beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata dedotta la relati-
va quota di ammortamento, possono non essere considerati ai fini della determinazione del
valore dei beni strumentali.
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per la
dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633
del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19-
bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singole ope-
razioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimen-
to, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè
di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
– nel rigo Q04, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi
i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994.Nel-
l’indicare tale valore non si deve tenere conto della riduzione del 20 per cento prevista per
tutti i contribuenti dall’art. 2, comma 1, del DPCM 27 marzo 1997 in quanto la stessa vie-
ne automaticamente attribuita dal programma di calcolo distribuito dalla Amministrazione fi-
nanziaria. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore
da riportare nel rigo Q03;
– nel rigo Q05, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:
(cid:129) l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta al lordo dei contributi previ-
denziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla ge-
stione separata presso l’Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi cor-
risposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro
non direttamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa vo-
ce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal
territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
(cid:129) le quote di accantonamento maturate nel periodo d’imposta relative alle indennità per ces-
sazione del rapporto di collaborazione;
(cid:129) i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud-
dette quote maturate nell’anno.
Si ricorda che per collaboratori coordinati e continuativi si deve far riferimento sia ai colla-
boratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fa-
se di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaborato-
ri c.d. “a progetto”), sia a coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente
ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di
programma;
– nel rigo Q06, relativamente ai lavoratori dipendenti:
(cid:129) l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipen-
dente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assisten-
ziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal terri-
torio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno conside-
rate per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è ele-
vato a euro 258,23 per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusiva-
mente alle spese rimborsate a piè di lista;
(cid:129) le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel pe-
riodo d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non
coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
(cid:129) i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud-
dette quote maturate nell’anno.
ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il
lavoro prestato o l’opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coor-
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dinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati,
minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L’indeducibilità si
riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati al-
le compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamen-
ti maturati nel periodo d’imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assi-
stenziali versati dall’artista o professionista per i familiari sopra indicati;
– nel rigo Q07:
(cid:129) le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unita-
rio non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni
sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale
o familiare del contribuente;
(cid:129) l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili
strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione, determina-
te secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del
1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente
a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promi-
scuamente;
(cid:129) l’ammontare deducibile fiscalmente delle quote di ammortamento del costo relativo ad ap-
parecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
(cid:129) l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ci-
clomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di
costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro
4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori;
(cid:129) l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti.
ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicate, le quote di ammortamento
relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto;
– nel rigo Q08 i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali maturati nel
periodo d’imposta per l’importo fiscalmente deducibile.
In particolare andrà indicato:
(cid:129) l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocara-
van, ciclomotori e motocicli senza tener conto dell’ammontare dei canoni proporzional-
mente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le auto-
vetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori,
ragguagliati ad anno;
(cid:129) l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promi-
scuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
(cid:129) l’ammontare deducibile fiscalmente del canone di locazione finanziaria di apparecchia-
ture terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera
gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al de-
creto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
– nel rigo Q09, l’ammontare complessivo degli oneri finanziari relativi ai canoni indicati al ri-
go Q08. I contribuenti che non sono a conoscenza dell’ammontare degli oneri finanziari gra-
vanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei me-
desimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fi-
scalmente rilevanti del periodo d’imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo so-
stenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del
“valore dei beni strumentali” da indicare al rigo Q03) diviso il numero dei giorni di durata
del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d’im-
posta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;
– nel rigo Q10, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
(cid:129) per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.
Va indicato l’ammontare fiscalmente deducibile;
(cid:129) di rappresentanza. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione al-
le spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessi-
vo non superiore all’1 per cento dell’ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che
sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’im-
portazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come be-
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ni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto
o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
(cid:129) per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento pro-
fessionale comprese quelle sostenute per l’eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata
partecipazione. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50
per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
(cid:129) per la manutenzione di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettroni-
ca ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle co-
municazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Va indica-
to l’ammontare deducibile fiscalmente in relazione alle spese effettivamente sostenute nel
periodo d’imposta;
(cid:129) per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), utilizzati
esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura deducibile fiscalmente;
(cid:129) di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e
all’uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria o di noleggio. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante in rela-
zione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta;
(cid:129) inerenti l’attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documen-
tate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spe-
se afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno con-
seguentemente indicate, nella misura del 50 per cento;
– nel rigo Q11, l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professionale o
artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Concorro-
no, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o pro-
fessione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare com-
petenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione.
I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali po-
sti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai
committenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce par-
te integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
Imposta sul valore aggiunto
Indicare:
– nel rigo Q12, barrando la relativa casella, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
– nel rigo Q13, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72, l’ammontare complessivo delle pre-
stazioni effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle varia-
zioni di cui all’art. 26 del citato decreto;
– nel rigo Q14, l’ammontare delle altre operazioni, effettuate nell’anno, che hanno dato luo-
go a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
1.operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA, (ad esempio, artt. 2, ultimo comma,
3, quarto comma del DPR n. 633/72);
2.operazioni non soggette a dichiarazione di cui all’art. 36 bis del DPR n. 633/72.
– nel rigo Q15, l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili;
– nel rigo Q16, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa:
1.alle cessioni di beni ammortizzabili;
2.ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo comma,
del DPR n. 633/72;
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi
Indicare:
– nel rigo Q17, barrando l’apposita casella, se l’attività è stata intrapresa da meno di cinque
periodi d’imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive
già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando
soltanto quelli maturati anteriormente all’inizio del periodo d’imposta 2011e assumendo co-
me anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l’attività.
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SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA
La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del
modello Unico società di persone ed equiparate.
L’indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci o agli asso-
ciati con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retri-
buzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo associato sia della sua
età anagrafica. A tal fine si precisa che:
1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell’attività complessivamente svolta in forma indivi-
duale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d’imposta.
Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati
Indicare:
– nel rigo Q18, la somma del numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli as-
sociati che risultano in attività da non più di cinque anni;
– nel rigo Q19, la somma del numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli as-
sociati che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel rigo Q20, la somma del numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli as-
sociati che risultano in attività da oltre dieci anni;
– nel rigo Q21, la somma del numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli as-
sociati con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo
d’imposta.
SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI
Nel rigo Q22 deve essere riportato l’ammontare dei compensi non annotati nelle scritture con-
tabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dal-
l’esercizio di arti e professioni, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardan-
ti l’adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri.
SEZIONE IV
DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ
(art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998)
Si fa presente che, in questa sezione vengono richieste ulteriori informazioni relative alle
fattispecie previste dall’art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998. Si precisa che tali
informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte
dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività co-
stituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
In particolare, nel rigo Q23 deve essere indicato:
– nel primo campo:
(cid:129) il codice 1, se l’attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, en-
tro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d’imposta. Il codice 1 do-
vrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 5 marzo 2011 e
nuovamente iniziata il 17 luglio 2011;
(cid:129) il codice 2, se l’attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2010 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel
periodo d’imposta 2011 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 2
dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 2 ottobre 2010
e nuovamente iniziata il 13 febbraio 2011;
(cid:129) il codice 3, se l’attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2011 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel
periodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice
3 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 15 settembre
2011 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2012;
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(cid:129) il codice 4, se l’attività, iniziata nel corso del periodo d’imposta, costituisce mera prosecu-
zione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l’attività viene svol-
ta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando
il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale.
Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “inizio/cessazione attività” (codici 1, 2 e 3), e di “me-
ra prosecuzione dell’attività” (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’atti-
vità rispetto a quella preesistente;
– nel secondo campo, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero com-
plessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività nel corso del periodo d’imposta. Nel
caso in cui l’attività è svolta per l’intero periodo d’imposta occorre indicare 365 giorni.
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CODICE FISCALE
PARAMETRI PROFESSIONI
2012 Codice dell’attività esercitata
ATECO 2007
genzia Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
Codice dell’attività esercitata
ntrate
dei parametri - Esercenti arti e professioni ATECOFIN 1993
SEZIONE I Imposte sui redditi
Elementi contabili
Q01 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica ,00
Q02 Consumi ,00
Q03 Valore complessivo dei beni strumentali ,00
Q04 Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche ,00
Q05 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa ,00
Q06 Spese per prestazioni di lavoro dipendente ,00
Q07 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00
Q08 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00
Q09 Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali ,00
Q10 Altre spese ,00
Q11 Compensi dichiarati ,00
Imposta sul valore aggiunto
Q12 Esenzione IVA Barrare la casella
Q13 Volume d’affari ,00
Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo
Q14
e operazioni non soggette a dichiarazione ,00
Q15 IVA sulle operazioni imponibili ,00
Q16 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni) ,00
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi
Q17 Nuove iniziative produttive Barrare la casella
SEZIONE II Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati
Riservata ai soggetti
che svolgono l’attività Q18 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da non più di 5 anni Numero mesi di attività
in forma associata Q19 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni Numero mesi di attività
Q20 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 10 anni Numero mesi di attività
Q21 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati con età superiore a 65 anni Numero mesi di attività
SEZIONE III Q22 Compensi non annotati nelle scritture contabili ,00
Adeguamento
ai compensi determinati
sulla base dei parametri
SEZIONE IV Q23 Codice Numero giorni
Dati inizio/cessazione
attività (art. 10, comma 4,
lett. b), legge 146/98)
genzia
ntrate
2012
PERIODO D’IMPOSTA 2011
UNICO Società di persone
INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA
UNICO SOCIETÀ DI PERSONE
L’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per
il 2007) ha previsto che, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro
autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, vengano individuati speci-
fici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non
dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.
Al fine di procedere all’individuazione di tali indicatori, vengono richieste alcune informazioni
contenute nel seguente allegato al modello UNICO SP - SOCIETÀ DI PERSONE.
Il presente allegato deve essere compilato dai soggetti esercenti attività di impresa o arti e profes-
sioni per i quali non si rendono applicabiligli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 ago-
sto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 o che, co-
munque, non sono tenuti alla compilazione del relativo modello di comunicazione dei dati.
Si precisa che i soggetti nei confronti dei quali, per il periodo di imposta 2011, operano cau-
se di esclusione dall’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ma che
sono comunque tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini del-
l’applicazione degli studi di settore, come già precisato nel paragrafo relativo alle istruzioni co-
muni ai quadri RE-RF-RG di UNICO, non devono compilare il presente allegato.
Al riguardo, si fa presente che sono esclusi dall’obbligo di compilazione del presente allegato
i soggetti che determinano il reddito forfetariamente.
Il presente allegato è composto da tre sezioni:
(cid:129) la Sezione I dovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità semplificata che
compilano il quadro RG;
(cid:129) la Sezione II dovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità ordinaria che
compilano il quadro RF;
(cid:129) la Sezione III dovrà essere compilata dai soggetti che conseguono redditi di lavoro autono-
mo derivanti dall’esercizio di arti e professioni e che compilano il quadro RE.
SEZIONE I – Imprese in contabilità semplificata (quadro di riferimento RG)
Nel rigo NS1, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali
contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai
sensi degli artt. 64, 102, 103 e 164 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammor-
tizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lor-
do degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate
prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 no-
vembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun ri-
lievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ov-
vero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d’a-
zienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzio-
ne in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momen-
to di stipula dell’atto.
ATTENZIONE
Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d’imposta deve essere
ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d’imposta.
Nel caso in cui il periodo d’imposta coincida con l’anno solare, quest’ultimo è da considerar-
si convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto, in tale ipotesi, un bene che sia stato acqui-
2
stato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della chiusura
dell’esercizio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presen-
te tra i beni strumentali alla data di inizio dell’esercizio e che sia stato venduto il 30 settembre
andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore.
Per i soggetti che esercitano l’attività per un periodo “diverso” da 12 mesi (ad esempio: a cau-
sa di inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta, oppure nel caso di esercizio di un’at-
tività cessata nel corso del periodo d’imposta 2011 e per la quale si rendono applicabili i pa-
rametri), il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il va-
lore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell’atti-
vità. Ad esempio, un contribuente che:
– il 31 marzo inizia l’attività (275 giorni di attività);
– il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro
per calcolare il valore da indicare nel modello dovrà moltiplicare il valore del bene per il rap-
porto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell’attività:
1.200*(31/275)= 135 euro.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 eu-
ro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel
libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa
ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione per
la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n.
633 del 1972, o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art.
19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singo-
le operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con ri-
ferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevan-
te (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esa-
me. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far
riferimento alla nozione di costo di cui all’art. 110, comma 1, del T.U.I.R..
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle precedenti lettere a)
e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli
esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell’agevo-
lazione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese
costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati).
Personale addetto all’attività
Nel rigo NS2, va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:
– ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di
inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio desumibile dai mo-
delli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello;
– agli apprendisti (individuati sia sulla base della normativa prevista dal T.U. sull’apprendista-
to entrato in vigore il 25 ottobre del 2011 sia sulla base della normativa precedente) che
svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al perio-
do d’imposta cui si riferisce il presente modello;
– al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il nu-
mero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d’imposta a cui si riferisce
il presente modello, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
– agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con con-
tratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale relativa-
mente al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce
telematiche UNIEMENS inviate all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle gior-
nate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle setti-
mane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche.
Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti
all’attività dell’impresa distaccataria e non tra quelli dell’impresa distaccante.
Nel rigo NS3, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta,il
numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis),
3
del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa interessata alla compila-
zione del modello.
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 50, comma 1, lett.
c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità ricon-
ducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che intrattengo-
no rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiama-
ta, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a pro-
gramma o a fase di programma.
Nel rigo NS4, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del
periodo d’imposta, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell’impresa (quali, ad
esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali).
Nel rigo NS5, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del
periodo d’imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nell’im-
presa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli associa-
ti in partecipazione che apportano esclusivamente capitale.
Nel rigo NS6, nella prima colonna, va indicato il numero di soci inclusi i soci amministratori,
che prestano la loro attività nell’impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo
non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivan-
ti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali so-
ci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti
contratti di lavoro.
Non vanno inoltre indicati i soci che apportano esclusivamente capitale. Si precisa che non
possono essere considerati soci che apportano esclusivamente capitale i soci per i quali sono
versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci
che svolgono la funzione di amministratori della società.
Nei righi da NS4 a NS6, nella seconda colonna, vanno indicate le percentuali complessive
dell’apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di cia-
scun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno da parte di
un dipendente che lavora per l’intero periodo d’imposta. Considerata, ad esempio, un’attività
nella quale operano due associati in partecipazione, il primo dei quali svolge l’attività a tem-
po pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esa-
me andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavo-
ro dei due associati in partecipazione.
Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per
l’apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E
del 21/06/2005.
SEZIONE II – Imprese in contabilità ordinaria (quadro di riferimento RF)
Nel rigo NS7 va indicato il valore delle esistenze iniziali relative a:
1) merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie e semilavorati (art. 92, comma 1 e 92-bis
del T.U.I.R);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del
T.U.I.R.).
Nel rigo NS8 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie e semilavorati (art. 92, comma 1 e 92-bis
del T.U.I.R.);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del
T.U.I.R.).
Nel rigo NS9 va indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e as-
similato.
In particolare:
(cid:129) l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipenden-
te e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati al
la gestione separata presso l’Ente Previdenziale, a carico del dipendente e del datore di la-
voro nonché delle ritenute fiscali;
4
(cid:129) le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel perio-
do d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non co-
perta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
(cid:129) l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pen-
sionistiche complementari (art. 105, comma 3, del T.U.I.R.), nonché le somme erogate agli
iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispon-
dente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la con-
sistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’e-
rogazione delle prestazioni;
(cid:129) i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddet-
te quote maturate nel periodo d’imposta;
(cid:129) le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assi-
milati, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del
T.U.I.R. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto di
merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle tra-
sferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un im-
porto di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto del-
le spese di viaggio e di trasporto;
(cid:129) le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che han-
no trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano
l’attività, integralmente deducibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento del
dipendente e per i due successivi.
Nel rigo NS10 vanno indicati gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari; tali dati vanno in-
dicati avendo riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R. In questo rigo devono essere ri-
compresi gli interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbliga-
zionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti as-
sistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc.
Nel rigo NS11 va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali
contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai
sensi degli artt. 64, 102, 102 bis, 103 e 164 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei be-
ni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini
IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge
effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della leg-
ge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun ri-
lievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ov-
vero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d’a-
zienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzio-
ne in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momen-
to di stipula dell’atto.
ATTENZIONE
Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d’imposta deve essere
ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d’imposta.
Nel caso in cui il periodo d’imposta coincida con l’anno solare, quest’ultimo è da considerar-
si convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto, in tale ipotesi, un bene che sia stato acqui-
stato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della chiusura
dell’esercizio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presen-
te tra i beni strumentali alla data di inizio dell’esercizio e che sia stato venduto il 30 settembre
andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore.
Per i soggetti che esercitano l’attività per un periodo “diverso” da 12 mesi (ad esempio: a cau-
sa di inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta, oppure nel caso di esercizio di un’at-
tività cessata nel corso del periodo d’imposta 2011 e per la quale si rendono applicabili i pa-
rametri), il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il va-
lore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell’atti-
vità. Ad esempio, un contribuente che:
– il 31 marzo inizia l’attività (275 giorni di attività);
– il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro
5
per calcolare il valore da indicare nel modello dovrà moltiplicare il valore del bene per il rap-
porto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell’attività:
1.200*(31/275)= 135 euro.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 eu-
ro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel
libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa
ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Nell’ipote-
si di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione per la di-
spensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633
del 1972 o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19-
bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singole
operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con ri-
ferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rile-
vante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce
in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si
deve far riferimento alla nozione di costo di cui all’art. 110, comma 1, del T.U.I.R.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle precedenti lettere a)
e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli
esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell’agevo-
lazione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese
costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati).
Personale addetto all’attività
Nel rigo NS12 va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:
– ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di
inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio desumibile dai mo-
delli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello;
– agli apprendisti (individuati sia sulla base della normativa prevista dal T.U. sull’apprendista-
to entrato in vigore il 25 ottobre del 2011 sia sulla base della normativa precedente) che
svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al perio-
do d’imposta cui si riferisce il presente modello;
– al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il nu-
mero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d’imposta a cui si riferisce
il presente modello, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
– agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con con-
tratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale relativa-
mente al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce
telematiche UNIEMENS inviate all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle gior-
nate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle setti-
mane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche.
Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti
all’attività dell’impresa distaccataria e non tra quelli dell’impresa distaccante.
Nel rigo NS13va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta,il
numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis),
del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa interessata alla compila-
zione del modello.
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 50, comma 1, lett.
c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità ricon-
ducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che intrattengo-
no rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiama-
ta, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a pro-
gramma o a fase di programma.
Nel rigo NS14, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del
periodo d’imposta, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell’impresa (quali, ad
esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali).
6
Nel rigo NS15, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura
del periodo d’imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nel-
l’impresa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli as-
sociati in partecipazione che apportano esclusivamente capitale.
Nel rigo NS16, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura
del periodo d’imposta, il numero di soci, inclusi i soci amministratori, che prestano la loro atti-
vità nell’impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i so-
ci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro
dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei ri-
ghi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro. Non
vanno inoltre indicati i soci che apportano esclusivamente capitale. Si precisa che non posso-
no essere considerati soci che apportano esclusivamente capitale i soci per i quali sono versa-
ti contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che
svolgono la funzione di amministratori della società.
Nei righi da NS14 aNS16, nella seconda colonna, vanno indicate le percentuali complessi-
ve dell’apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di
ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno da par-
te di un dipendente che lavora per l’intero periodo d’imposta. Considerata, ad esempio, un’at-
tività nella quale operano due associati in partecipazione, il primo dei quali svolge l’attività a
tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in
esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di la-
voro dei due associati in partecipazione. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indi-
cazione della percentuale da indicare per l’apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate
al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005.
SEZIONE III – Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni (qua-
dro di riferimento RE)
Personale addetto all’attività
Nel rigo NS17va indicato il numero delle ore settimanali dedicate all’esercizio dell’attività, in-
dicando la somma dei dati riferiti a ciascun socio o associato.
Nel rigo NS18 va indicato il numero complessivo delle settimane dedicate all’attività nel cor-
so dell’anno indicando la somma dei dati riferiti a ciascun socio o associato.
Nel rigo NS19 va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:
– ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di
inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio desumibile dai mo-
delli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello;
– agli apprendisti (individuati sia sulla base della normativa prevista dal T.U. sull’apprendista-
to entrato in vigore il 25 ottobre del 2011 sia sulla base della normativa precedente) che
svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al perio-
do d’imposta cui si riferisce il presente modello;
– al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il nu-
mero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d’imposta a cui si riferisce
il presente modello, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;
– agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con con-
tratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale relativa-
mente al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce
telematiche UNIEMENS inviate all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle gior-
nate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle setti-
mane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche.
Nel rigo NS20 va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta,
il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis),
del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nello studio professionale.
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 50, comma 1, lett.
c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità ricon-
ducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che intratten-
gono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richia-
mata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a
programma o a fase di programma.
7
Nel rigo NS21 va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta,
il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell’associazione. In tale ri-
go non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi deri-
vanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Ta-
li soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai pre-
detti contratti di lavoro.
8
CODICE FISCALE
INDICATORI
2012
Indicatori di normalità economica
genzia
ntrate UNICO Società di persone
SEZIONE I NS1 Valore dei beni strumentali
Imprese Numero giornate
in contabilità semplificata Personale addetto all’attività retribuite
(quadro di NS2 Dipendenti
riferimento RG)
Percentuale di
Numero lavoro prestato
NS3 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa
NS4 Familiari che prestano attività nell'impresa
NS5 Associati in partecipazione
NS6 Soci
SEZIONE II NS7 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00
NS8 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00
Imprese
in contabilità ordinaria NS9 Spese per lavoro dipendente e assimilato ,00
(quadro di NS10 Interessi e altri oneri finanziari ,00
riferimento RF)
NS11 Valore dei beni strumentali ,00
Numero giornate
Personale addetto all’attività retribuite
NS12 Dipendenti
Percentuale di
Numero lavoro prestato
NS13 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa
NS14 Familiari che prestano attività nell'impresa
NS15 Associati in partecipazione
NS16 Soci
SEZIONE III Personale addetto all’attività
Soci o associati che prestano attività nello studio
Redditi di lavoro
autonomo derivanti NS17 Ore settimanali dedicate all’attività
dall’esercizio di arti NS18 Settimane di lavoro nell’anno
e professioni
(quadro di
Numero giornate
riferimento RE)
retribuite
NS19 Dipendenti
Numero
NS20 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio
NS21 Soci o associati che prestano attività nello studio
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