Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 346239/2010

Approvazione del modello per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Approvazione del modello per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010 - pdf

Testo normativo

N. 2010/ 85352 Approvazione del modello per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone: 1. Approvazione del modello di comunicazione 1.1. E’ approvato, unitamente alle relative istruzioni, in attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010, il modello (allegato A) per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. 1.2. Il modello di comunicazione è presentato all’Agenzia delle entrate per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. 2. Soggetti obbligati 2.1. I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001: a) cessioni di beni; b) prestazioni di servizi rese; c) acquisti di beni; d) prestazioni di servizi ricevute. 3. Periodo di riferimento della comunicazione 3.1. Il modello di comunicazione è presentato con riferimento: a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a). 3.2. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi. 3.3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono presentarla con periodicità mensile per l'intero anno solare. 3.4. I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi. 3.5. I soggetti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare. 4. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa 4.1. I modelli di comunicazione sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A. 4.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all’allegato A e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento. 4.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui ai punti 1 e 2 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A. 5. Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione 5.1. I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui al punto 1.1, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 5.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento. Motivazioni Il presente provvedimento, nel dare attuazione all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010, approva, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione delle operazioni effettuate dai soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto nei confronti di operatori economici aventi sede residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata. Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento della comunicazione, con modalità telematica, in virtù di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 30 marzo 2010. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. b) Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998. Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2010. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 28 maggio 2010 Attilio Befera Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/93 genzia ntrate MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 Informativa sul Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede trattamento dei dati un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di personali ai sensi seguito s’illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dell’art. 13 del D.Lgs. comunicazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. n. 196 del 2003 Finalità del Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto trattamento degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 così come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’art. 66-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere co- municati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzio- ni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. Dati personali I dati richiesti nella comunicazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Modalità del La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di trattamento categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche for- niti, per obbligo di legge, da altri soggetti; • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, came- re di commercio, P.R.A.). Titolari del Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di “titolare trattamento del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l’elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. Responsabili I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. del trattamento In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. Diritti dell’interessato Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma. Consenso Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro con- ferimento è obbligatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. CODICE FISCALE MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 TIPO DI COMUNICAZIONE Correttiva nei termini Comunicazione integrativa Periodo Anno Mese Trimestre Variazione di periodicità di riferimento DATI DEL CONTRIBUENTE PARTITA IVA Indirizzo di posta elettronica TELEFONO O CELLULARE FAX prefisso numero prefisso numero Persone fisiche Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) giorno mese anno Soggetti diversi Denominazione o ragione sociale Natura dalle persone fisiche giuridica Soggetti Stato estero di residenza Codice Stato estero Numero di identificazione IVA Stato estero non residenti DICHIARANTE Codice fiscale del sottoscrittore Codice carica Codice fiscale società dichiarante DIVERSO DAL CONTRIBUENTE Cognome Nome Sesso (rappresentante, (barrare la relativa casella) M F curatore fallimentare, Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) erede ecc.) giorno mese anno Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica Provincia (sigla) Cap Frazione, via e numero civico Telefono o cellulare prefisso numero FIRMA DELLA COMUNICAZIONE Indicare il numero di moduli FIRMA IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F. TELEMATICA Riservato Impegno a presentare in via telematica la comunicazione all’intermediario Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO CODICE FISCALE QUADRO A Mod. N. DATI ANAGRAFICI Cognome / Ragione sociale Nome 1 2 Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) 3giorno mese anno 4 5 Domicilio fiscale Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea Località di residenza 6 7 8 per le persone fisiche Sede legale A1 Indirizzo estero per soggetti diversi 9 dalle persone fisiche Identificativi fiscali Codice IVA 10 Codice fiscale 11 OPERAZIONI Operazioni imponibili ATTIVE A2 Importo complessivo delle cessioni di beni ,00 A3 Importo complessivo dell’imposta relativa alle cessioni di beni ,00 A4 Importo complessivo delle prestazioni di servizi ,00 A5 Importo complessivo dell’imposta relativa alle prestazioni di servizi ,00 Operazioni non imponibili A6 Importo complessivo delle cessioni di beni ,00 A7 Importo complessivo delle prestazioni di servizi ,00 Operazioni esenti A8 Importo complessivo delle operazioni esenti ,00 Operazioni non soggette ad IVA A9 Importo complessivo delle cessioni di beni ,00 A10 Importo complessivo delle prestazioni di servizi ,00 Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell’anno A11 Importo complessivo delle note di variazione relative a cessioni di beni ,00 A12 Importo complessivo dell’imposta relativa alle note di variazione per cessioni di beni ,00 A13 Importo complessivo delle note di variazione relative a prestazioni servizi ,00 A14 Importo complessivo dell’imposta relativa alle note di variazione per prestazioni di servizi ,00 Note di variazione relative ad annualità precedenti A15 Importo complessivo delle note di variazione relative a cessioni di beni ,00 A16 Importo complessivo dell’imposta relativa alle note di variazione per cessioni di beni ,00 A17 Importo complessivo delle note di variazione relative a prestazioni di servizi ,00 A18 Importo complessivo dell’imposta relativa alle note di variazione per prestazioni di servizi ,00 OPERAZIONI Acquisti imponibili PASSIVE A19 Importo complessivo degli acquisti di beni ,00 A20 Importo complessivo dell’imposta relativa agli acquisti di beni ,00 A21 Importo complessivo degli acquisti di servizi ,00 A22 Importo complessivo dell’imposta relativa agli acquisti di servizi ,00 Acquisti non imponibili A23 Importo complessivo degli acquisti di beni ,00 A24 Importo complessivo degli acquisti di servizi ,00 Acquisti esenti A25 Importo complessivo degli acquisti esenti ,00 Acquisti non soggetti ad IVA A26 Importo complessivo degli acquisti di beni ,00 A27 Importo complessivo degli acquisti di servizi ,00 Note di variazione relative ad acquisti già comunicati nell’anno A28 Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di beni ,00 A29 Importo complessivo dell’imposta relativa alle note di variazione per acquisti di beni ,00 A30 Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di servizi ,00 A31 Importo complessivo dell’imposta relativa alle note di variazione per acquisti di servizi ,00 Note di variazione relative ad annualità precedenti A32 Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di beni ,00 A33 Importo complessivo dell’imposta relativa alle note di variazione per acquisti di beni ,00 A34 Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di servizi ,00 A35 Importo complessivo dell’imposta relativa alle note di variazione per acquisti di servizi ,00 genzia ntrate MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Premessa L’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010 ha previsto l’ob- bligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi se- de, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Soggetti obbligati Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell’imposta sul va- alla comunicazione lore aggiunto, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a re- gime fiscale privilegiato individuati con DD. MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, nel pe- riodo di riferimento indicato dall’art. 2 del citato decreto 30 marzo 2010. Oggetto Il modello di comunicazione, formato dal frontespizio e dal quadro A, è presentato con riferimento della comunicazione ai quattro trimestri che compongono l’anno solare per i soggetti che hanno realizzato, nei quat- e periodo tro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per di riferimento ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie: •cessioni di beni; •acquisti di beni; •prestazioni di servizi; •acquisti di servizi. In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili. Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la so- glia dei 50.000 euro nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, essi procedono all’invio della comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, per il mese coincidente con il cambio della periodi- cità, e per i periodi mensili già trascorsi, con le modalità descritte al successivo paragrafo “Va- riazione periodicità”. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale pos- sono optare per la presentazione con periodicità mensile qualora detta opzione venga esercitata con riferimento all’intero anno solare. Modalità e termini Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica. È pertanto di presentazione esclusa ogni altra modalità di presentazione. della comunicazione Ilmodello deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della co- municazione e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in gior- ni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. La comunicazione può essere presentata in via telematica: a) direttamente dal contribuente; b) tramite intermediari abilitati. a) Presentazione telematica diretta I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione devono obbligatoriamente avvalersi: – del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei so- stituti d’imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti su- periore a venti; 1 – del servizio telematico Internet (Fisconline), qualora sussista l’obbligo di presentare la dichia- razione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ov- vero, pur avendo l’obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta. Si ricorda che, in ossequio al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giu- gno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della pre- sente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati: – per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell’A- genzia delle entrate; – con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull’apposita modulistica, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l’abilitazione, se l’utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l’ente ha il proprio domicilio fisca- le, se l’utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale. I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA. I gestori incaricati effettua- no tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline. Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico disponibili sul sito intenet www.agenziaentrate.gov.it. ATTENZIONE: si ricorda che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. 633/72, si abilitano al servizio telematico Entratel e utilizzano l’indirizzo Internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Entratel si rinvia al paragrafo “Modalità di abilitazione” lettera a). b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del gruppo) Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a tra- smettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predispo- ste dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione per via telematica. Sono obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli interme- diari abilitati appartenenti alle seguenti categorie: •gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consu- lenti del lavoro; •gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o eco- nomia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; •gli iscritti negli albi degli avvocati; •gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88; •le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997; • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico- linguistiche; •i Caf - dipendenti; •i Caf - imprese; •coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale; •gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari. Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle comunicazioni avva- lendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi sog- getti trasmettono le comunicazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l’impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti. 2 L’accettazione delle comunicazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata. Comunicazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis) Nell’ambito del gruppo la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azio- ni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall’inizio del periodo d’im- posta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla re- dazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gen- naio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all’IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nel- l’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87. La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni del- le altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l’impe- gno alla presentazione della comunicazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di pre- sentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresen- tanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo. Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria comunica- zione, la società dichiarante deve consegnare la propria comunicazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la pre- sentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente. Si ricorda che le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli ope- ratori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate. Documentazione che l’intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve ri- lasciare al dichiarante e prova della presentazione della comunicazione Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l’intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono: •rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’in- termediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale im- pegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione te- lematica” posto nel frontespizio della comunicazione; •rilasciare altresì al dichiarante , entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmes- si per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle En- trate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione del- l’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazio- ne e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria; •conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso pe- riodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Am- ministrazione Finanziaria in sede di controllo. ATTENZIONE: si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini del- le disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gen- naio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al co- gnome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni 3 logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettro- nica e l’apposizione della marca temporale. Comunicazione di avvenuta presentazione della comunicazione La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della comunicazio- ne per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comuni- cazione è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito, http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunica- zione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’interme- diario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si ri- corda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi suc- cessivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999). Modalità di abilitazione a) Presentazione attraverso il servizio telematico Entratel Per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario: – richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi …” del sitohttp://telematici.agenziaentrate.gov.it; – stampare l’esito della pre-iscrizione mediante la funzione “Stampa allegato per ufficio”; – compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 gior- ni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria. L’Ufficio rilascia una busta “virtuale”, il cui numero è indicato nell’attestazione consegnata dall’o- peratore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall’utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione “Primo accesso – Prelievo dati”, delle credenziali necessarie alla generazione dell’ambiente di sicurezza e all’accesso nelle aree riser- vate del sito internet dedicato ai servizi telematici. Nel caso di utenti diversi dalle persone fisiche, si ricorda che la generazione dell’ambiente di sicurezza deve essere eseguita da uno dei gestori incaricati o degli operatori incaricati. I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l’elenco degli uffici dell’Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all’uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorre- re all’assistenza telefonica di un call centre appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall’ufficio all’atto dell’autorizzazione all’accesso al servi- zio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet http://assistenza.finanze.it oltre che il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, per informazioni di carattere normativo e tecnico. ATTENZIONE: per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA ai sen- si dell’art. 35-ter, l’abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Ope- rativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all’attribuzione della par- tita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione diretta e dell’al- legato che l’utente diverso dalla persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel. Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o al- la consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconosci- mento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelie- vo delle credenziali necessarie per la generazione dell’ambiente di sicurezza e, se l’utente è una persona fisica, per l’accesso nelle aree riservate del sito internet dedicato ai servizi telematici. Gli utenti diversi dalle persone fisiche accedono alle predette aree riservate tramite i gestori inca- ricati e/o gli operatori incaricati, secondo quanto sopra chiarito. b) Presentazione tramite il servizio telematico Internet (Fisconline) Requisito essenziale per l’invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto dal contribuente: a) via web, collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it; b) per telefono, chiamando il servizio automatico 848.800.444; c) presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 4 Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all’utilizzo del servizio telematico Internet (Fisconli- ne), in quanto è sempre possibile presentare la comunicazione tramite un intermediario abilitato. Si ricorda che l’utilizzo del codice PIN è personale e non può essere consentito a terzi. Si fa presente che agli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati al servizio Fisconline si applica- no le norme relative ai gestori incaricati e agli operatori incaricati. Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Modalità Il presente modello si compone di frontespizio e quadro A, di tipo modulare. Ogni modulo corri- di compilazione sponde ad un diverso operatore economico nei confronti del quale sono state effettuate opera- zioni oggetto della comunicazione. FRONTESPIZIO Tipo Correzione nei termini di comunicazione La casella va utilizzata solo nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del ter- mine di presentazione, rettificare o integrare una comunicazione già presentata, compilando una nuova comunicazione, completa di tutte le sue parti. Comunicazione integrativa La casella va utilizzata soltanto quando, scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente intende rettificare o integrare la stessa presentando, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la comunicazione. Presupposto per poter presentare la comunicazione integrativa è che sia stata validamente pre- sentata la comunicazione originaria. Periodo di riferimento Indicare l’anno ed, alternativamente, il mese o il trimestre. Variazione periodicità La casella va utilizzata in una delle seguenti ipotesi: •Variazione del periodo di riferimento della comunicazione conseguente al superamento nel tri- mestre della soglia dei 50.000 euro prevista anche in una sola delle categorie di operazioni; in questo caso la casella deve essere utilizzata per ognuna delle comunicazioni mensili eventual- mente da effettuarsi, in considerazione del decadimento dalla facoltà di produrre comunicazio- ne trimestrale. •Variazione del periodo di riferimento per l’esercizio dell’opzione per l’invio mensile; in questo caso va utilizzata la casella della prima comunicazione mensile dell’anno. Dati del contribuente Nel riquadro, che va sempre compilato, deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è fa- coltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, il numero di fax e l’indirizzo di posta elet- tronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiorna- menti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. PERSONE FISICHE Indicare la data ed il comune di nascita. Il contribuente nato all’estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia. SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE Indicare la denominazione o la ragione sociale e la natura giuridica, desumendo il codice dalla tabella seguente AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulisti- ca dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertan- to, il soggetto che compila la comunicazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibi- le in relazione alla natura giuridica rivestita. 5 TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA SOGGETTI RESIDENTI 28. Aziende coniugali 29. GEIE ( Gruppi europei di interesse economico) 1. Società in accomandita per azioni 50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di 2. Società a responsabilità limitata cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 3. Società per azioni agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sul- 4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei regi- l’ordinamento degli enti locali) stri prefettizi e nello schedario della cooperazione 51. Condomìni 5. Altre società cooperative 6. Mutue assicuratrici 52. Depositi I.V.A. 7. Consorzi con personalità giuridica 53. Società sportive dilettantistiche costituite in società 8. Associazioni riconosciute di capitali senza fine di lucro 9. Fondazioni 54. Trust 10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica 55. Amministrazioni pubbliche 11. Consorzi senza personalità giuridica 56. Fondazioni bancarie 12. Associazioni non riconosciute e comitati 57. Società europea 13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza 58. Società cooperativa europea personalità giuridica (escluse le comunioni) 14. Enti pubblici economici 15. Enti pubblici non economici SOGGETTI NON RESIDENTI 16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica 17. Opere pie e società di mutuo soccorso 30. Società semplici, irregolari e di fatto 18. Enti ospedalieri 31. Società in nome collettivo 19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale 32. Società in accomandita semplice 20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 33. Società di armamento 21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro 34. Associazioni fra professionisti consorzi 35. Società in accomandita per azioni 22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero 36. Società a responsabilità limitata non altrimenti classificabili con sede dell’ammini- 37. Società per azioni strazione od oggetto principale in Italia 38. Consorzi 23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5, 39. Altri enti ed istituti comma 3, lett. b), del TUIR 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto 24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 41. Fondazioni 25. Società in accomandita semplice 42. Opere pie e società di mutuo soccorso 26. Società di armamento 43. Altre organizzazioni di persone e di beni 27. Associazione fra artisti e professionisti 44. Trust Soggetti non residenti Il riquadro deve essere compilato solo dai soggetti non residenti. Il “codice Stato estero” va de- sunto dall’elenco degli Stati esteri riportato in Appendice. Il campo “numero di identificazione IVA Stato estero” deve essere in ogni caso compilato dai sog- getti, persone fisiche e non, residenti in altro Stato membro dell’Unione Europea, indicando il nu- mero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza. In caso di soggetti residenti in paesi extra UE si deve indicare, ove attribuito, un qualunque nu- mero identificativo ai fini fiscali attribuito nello Stato di residenza. Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.) Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscri- ve la comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione. Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione del codice fiscale della persona fisica che sotto- scrive la comunicazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti. I da- ti relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all’estero. Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la comunicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società di- chiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito campo il codice di carica corrispondente al rap- porto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente (vedi Tabella generale dei codici ca- rica). In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un sog- getto non residente, ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di so- cietà incorporante (di società incorporata), la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente. 6 TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell’eredità gia- cente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora conce- pito 3 Curatore fallimentare 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) 5 Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata) 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede 8 Liquidatore (liquidazione volontaria) 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorpo- rante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scis- sione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) 13 Amministratore di condominio 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione Firma della comunicazione Va indicato il numero di quadri A compilati. La firma va apposta nell’apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nel- la tabella “Codici carica”. Impegno alla presentazione telematica Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette la comunicazione. L’intermediario deve riportare: •il proprio codice fiscale; •se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo; •la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la comunicazione. Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal contri- buente, oppure la seconda se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio. QUADRO A - DATI ANAGRAFICI – A1 In questa sezione vanno indicati i dati identificativi degli operatori economici aventi sede, residen- za o domicilio negli Stati o territori individuati con DD. MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Persone fisiche Per identificare l’operatore economico estero deve essere indicato, invece del comune, lo Stato di nascita, lasciando in bianco lo spazio relativo alla provincia. Indicare la data ed il comune di na- scita oltre alla provincia nel caso di operatori economici esteri nati in Italia. Soggetti diversi dalle persone fisiche Indicare la denominazione o la ragione sociale e il codice Stato estero, desumendolo dall’elenco degli Stati esteri riportato in Appendice. Indicare le altre informazioni relative allo Stato federato, provincia o contea, alla città o località e all’indirizzo. Dati relativi alle operazioni effettuate - righi da A2 ad A35 Gli importi, da indicare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 26 ot- tobre 1972, n. 633, devono essere espressi in unità di euro arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi, sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. 7 Operazioni attive Va indicato l’importo complessivo delle operazioni attive, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, comprese le cessioni all’esportazione, esenti e non soggette all’imposta sul valore ag- giunto, effettuate con l’operatore estero indicato nella sezione A1, al netto delle note di variazio- ne ricevute nel periodo. Le note di variazione ricevute dopo il periodo oggetto della comunicazione, assieme all’imposta relativa, saranno riportate nei righi da A11 ad A14. Va riportata altresì l’imposta relativa: – alle operazioni imponibili, ai righi A3 ed A5; – alle note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell’anno, ai righi A12 ed A14; – alle note di variazione relative ad operazioni attive di annualità precedenti, ai righi A16 ed A18. Operazioni passive Va indicato l’importo complessivo degli acquisti, imponibili, non imponibili, esenti o non soggetti all’imposta sul valore aggiunto, effettuati presso l’operatore estero indicato nella sezione A1, di- stinti per categoria, al netto delle note di variazione emesse nel periodo. Le note di variazione emesse dopo il periodo oggetto della comunicazione, assieme all’imposta relativa, saranno riportate nei righi da A28 ad A31. Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro. Va riportata inoltre l’imposta relativa: – agli acquisti imponibili, ai righi A20 ed A22; – alle note di variazione relative ad acquisti già comunicati nell’anno, ai righi A29 ed A31; – alle note di variazione relative ad acquisti di annualità precedenti, ai righi A33 ed A35. 8 Appendice ELENCO DEI PAESI E TERRITORIESTERI ABU DHABI.........................................238 COSTA D'AVORIO...............................146 LIBIA...................................................045 SAHARA OCCIDENTALE......................166 AFGHANISTAN...................................002 COSTA RICA.......................................019 LIECHTENSTEIN...................................090 SAINT KITTS E NEVIS..........................195 AJMAN..............................................239 CROAZIA............................................261 LITUANIA............................................259 SAINT LUCIA.......................................199 ALBANIA............................................087 CUBA.................................................020 LUSSEMBURGO...................................092 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE........222 ALGERIA.............................................003 DANIMARCA......................................021 MACAO.............................................059 SAINT-PIERRE E MIQUELON................248 AMERICAN SAMOA ..........................148 DOMINICA.........................................192 MACEDONIA......................................278 SALOMONE ISOLE..............................191 ANDORRA..........................................004 DOMINICANA (REPUBBLICA)...............063 MADAGASCAR...................................104 SALVADOR.........................................064 ANGOLA............................................133 DUBAI.................................................240 MADEIRA............................................235 SAMOA .............................................131 ANGUILLA..........................................209 ECUADOR..........................................024 MALAWI.............................................056 SAN MARINO.....................................037 ANTARTIDE.........................................180 EGITTO...............................................023 MALAYSIA..........................................106 SAO TOME E PRINCIPE.......................187 ANTIGUA E BARBUDA........................197 ERITREA..............................................277 MALDIVE............................................127 SENEGAL............................................152 ANTILLE OLANDESI.............................251 ESTONIA............................................257 MALI...................................................149 SEYCHELLES........................................189 ARABIA SAUDITA................................005 ETIOPIA..............................................026 MALTA................................................105 SERBIA................................................289 ARGENTINA.......................................006 FAEROER (ISOLE)................................204 MAN ISOLA........................................203 SHARJAH............................................243 ARMENIA...........................................266 FALKLAND (ISOLE)..............................190 MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)..219 SIERRA LEONE....................................153 ARUBA...............................................212 FIJI, ISOLE...........................................161 MAROCCO.........................................107 SINGAPORE.......................................147 ASCENSION.......................................227 FILIPPINE.............................................027 MARSHALL (ISOLE)..............................217 SIRIA..................................................065 AUSTRALIA.........................................007 FINLANDIA.........................................028 MARTINICA........................................213 SLOVACCA REPUBBLICA......................276 AUSTRIA.............................................008 FRANCIA............................................029 MAURITANIA......................................141 SLOVENIA..........................................260 AZERBAIGIAN.....................................268 FUIJAYRAH..........................................241 MAURITIUS.........................................128 SOMALIA............................................066 AZZORRE ISOLE..................................234 BAHAMAS..........................................160 GABON..............................................157 MAYOTTE...........................................226 SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.283 BAHRAIN............................................169 GAMBIA.............................................164 MELILLA..............................................231 SPAGNA.............................................067 GEORGIA...........................................267 MESSICO............................................046 BANGLADESH.....................................130 SRI LANKA..........................................085 GERMANIA.........................................094 MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)........215 BARBADOS.........................................118 ST. HELENA.........................................254 GHANA..............................................112 MIDWAY ISOLE...................................177 BELGIO...............................................009 ST. VINCENTE E LE GRENADINE..........196 GIAMAICA.........................................082 MOLDOVIA.........................................265 BELIZE.................................................198 STATI UNITI D’AMERICA......................069 GIAPPONE..........................................088 MONGOLIA........................................110 BENIN................................................158 SUDAFRICANA REP.............................078 GIBILTERRA.........................................102 MONTENEGRO..................................290 BERMUDA...........................................207 SUDAN...............................................070 GIBUTI................................................113 MONTSERRAT.....................................208 BHUTAN.............................................097 SURINAM...........................................124 GIORDANIA.......................................122 MOZAMBICO.....................................134 BIELORUSSIA......................................264 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS 286 GOUGH.............................................228 MYANMAR.........................................083 BOLIVIA..............................................010 SVEZIA...............................................068 GRECIA..............................................032 NAMIBIA............................................206 BOSNIA-ERZEGOVINA.......................274 SVIZZERA...........................................071 GRENADA..........................................156 NAURU...............................................109 BOTSWANA.......................................098 SWAZILAND.......................................138 GROENLANDIA..................................200 NEPAL.................................................115 BOUVET ISLAND.................................280 TAGIKISTAN........................................272 GUADALUPA.......................................214 NICARAGUA......................................047 BRASILE..............................................011 TAIWAN.............................................022 GUAM................................................154 NIGER................................................150 BRUNEI DARUSSALAM........................125 TANZANIA..........................................057 GUATEMALA.......................................033 NIGERIA.............................................117 BULGARIA...........................................012 TERRITORI FRANCESI DEL SUD.............183 GUAYANA FRANCESE........................123 NIUE...................................................205 BURKINA FASO...................................142 TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO..245 GUERNSEY..........................................201 NORFOLK ISLAND..............................285 BURUNDI............................................025 THAILANDIA.......................................072 GUINEA.............................................137 NORVEGIA.........................................048 CAMBOGIA........................................135 TIMOR EST..........................................287 GUINEA BISSAU.................................185 NUOVA CALEDONIA..........................253 CAMERUN..........................................119 TOGO................................................155 GUINEA EQUATORIALE.......................167 NUOVA ZELANDA..............................049 CAMPIONE D'ITALIA...........................139 TOKELAU............................................236 CANADA............................................013 GUYANA............................................159 OMAN...............................................163 TONGA..............................................162 CANARIE ISOLE..................................100 HAITI..................................................034 PAESI BASSI........................................050 TRINIDAD E TOBAGO.........................120 CAPO VERDE......................................188 HEARD AND MCDONALD ISLAND......284 PAESI NON CLASSIFICATI....................799 CAROLINE ISOLE................................256 HONDURAS........................................035 PAKISTAN...........................................036 TRISTAN DA CUNHA...........................229 CAYMAN (ISOLE)................................211 HONG KONG....................................103 PALAU................................................216 TUNISIA..............................................075 CECA (REPUBBLICA)............................275 INDIA.................................................114 PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)279 TURCHIA.............................................076 CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).......143 INDONESIA........................................129 PANAMA............................................051 TURKMENISTAN..................................273 CEUTA................................................246 IRAN..................................................039 PAPUA NUOVA GUINEA.....................186 TURKS E CAICOS (ISOLE)....................210 CHAFARINAS......................................230 IRAQ..................................................038 PARAGUAY.........................................052 TUVALU..............................................193 CHAGOS ISOLE..................................255 IRLANDA............................................040 PENON DE ALHUCEMAS....................232 UCRAINA...........................................263 CHRISTMAS ISLAND............................282 ISLANDA............................................041 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....233 UGANDA...........................................132 CIAD..................................................144 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.......252 PERU'..................................................053 UMM AL QAIWAIN.............................244 CILE....................................................015 ISRAELE..............................................182 PITCAIRN............................................175 UNGHERIA.........................................077 CINA REP. POP....................................016 JERSEY C.I..........................................202 POLINESIA FRANCESE........................225 URUGUAY...........................................080 CIPRO.................................................101 KAZAKISTAN......................................269 POLONIA............................................054 UZBEKISTAN.......................................271 CITTÀ DEL VATICANO.........................093 KENYA................................................116 PORTOGALLO.....................................055 VANUATU...........................................121 CLIPPERTON........................................223 KIRGHIZISTAN.....................................270 PORTORICO........................................220 VENEZUELA........................................081 COCOS (KEELING) ISLAND.................281 KIRIBATI..............................................194 PRINCIPATO DI MONACO...................091 VERGINI AMERICANE (ISOLE).............221 COLOMBIA.........................................017 KOSOVO............................................291 QATAR................................................168 VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)............249 COMORE, ISOLE.................................176 KUWAIT..............................................126 RAS EL KAIMAH..................................242 VIETNAM............................................062 CONGO.............................................145 LAOS..................................................136 REGNO UNITO...................................031 WAKE ISOLE.......................................178 CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....018 LESOTHO............................................089 REUNION...........................................247 WALLIS E FUTUNA..............................218 COOK ISOLE......................................237 LETTONIA...........................................258 ROMANIA..........................................061 YEMEN...............................................042 COREA DEL NORD ............................074 LIBANO..............................................095 RUANDA............................................151 ZAMBIA..............................................058 COREA DEL SUD..................................084 LIBERIA...............................................044 RUSSIA (FEDERAZIONE DI)..................262 ZIMBABWE.........................................073 9

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Provvedimento AdE 346239/2010 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 292/2007
Definizione delle modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Com…
Provvedimento AdE 345912/2014
Revisione dell’assetto organizzativo della Direzione provinciale II di Milano
Provvedimento AdE 23/2011
Modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare…
Provvedimento AdE 95/2015
Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze d…
Provvedimento AdE 6241354/2024
Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno 2024
Provvedimento AdE 13/2024
Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti p…

Altre normative del 2010

Modello 730/2010 - Redditi 2009 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, d… Circolare 300346 Corte di cassazione, sezioni unite, n. 1625 del 27 gennaio 2010 – Provvedimento di dinieg… Risoluzione AdE 1625 Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia… Risoluzione AdE 305402 Istituzione dei codici tributo per il recupero, tramite modello F24, del contributo indeb… Risoluzione AdE 22 “Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2010–PF”, con le relative istruzioni, c… Provvedimento AdE 600