Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Testo normativo
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Prot. n. 527125/2018
Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio
verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi
disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al
decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto
legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Ambito di applicazione
1.1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle fatture
elettroniche, emesse nei confronti di persone fisiche residenti in Italia che non
operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione, riferite a
prestazioni di servizi di pubblica utilità disciplinate dal decreto ministeriale 24
ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370.
1.2 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle prestazioni di
servizi, di cui al punto 1.1, regolate da contratti stipulati anteriormente al 1°
gennaio 2005, nei quali non sia stato riportato il codice fiscale del
committente e per i quali non sia stato possibile identificare il predetto codice
fiscale.
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2. Adempimenti preliminari
2.1 Con riferimento ai contratti di cui al punto 1.2, i soggetti passivi IVA tenuti ad
emettere le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 comunicano all’Agenzia
delle entrate l’elenco contenente per ciascun contratto:
il proprio numero di partita IVA;
un codice identificativo univoco del rapporto contrattuale con il
“committente” di cui non dispongono del codice fiscale.
Il codice identificativo univoco non può contenere un numero di caratteri
superiore a 28.
2.2 La comunicazione di cui al punto 2.1, firmata digitalmente, è effettuata
mediante messaggio di posta elettronica certificata a cui sono allegati:
una dichiarazione, redatta in conformità al facsimile allegato al presente
provvedimento (Allegato 1);
un file, predisposto secondo le modalità previste dall’Allegato 2 al
presente provvedimento, contenente i singoli identificativi univoci di cui al
punto 2.1.
2.3 Le comunicazioni di cui al punto 2.1 sono trasmesse, a partire dal 3 gennaio
2019, all’indirizzo procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it almeno 20 giorni
prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche di cui al punto 1.1 al
Sistema di Interscambio.
2.4 In fase di prima applicazione, per le comunicazioni di cui al punto 2.1
trasmesse entro il 31 gennaio 2019, i soggetti passivi IVA inviano tramite il
Sistema di Interscambio le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 a partire dal
20 febbraio 2019. Per i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione
periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, le fatture
elettroniche di cui al punto 1.1 emesse nel mese di gennaio 2019 sono
trasmesse, fermi restando gli obblighi di liquidazione nei termini ordinari, al
Sistema di Interscambio entro il 28 febbraio 2019.
3. Modalità di predisposizione delle fatture elettroniche
3.1 Le fatture elettroniche di cui al punto 1.1 sono predisposte secondo le regole
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tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 e successive modifiche, nonché secondo quanto indicato
nell’Allegato 2, e contengono, quale identificativo del committente, il codice
univoco preventivamente comunicato dal prestatore secondo le regole definite
al punto 2.2.
4. Controlli
4.1 L’Agenzia delle entrate effettua controlli, anche a campione, per verificare il
rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento e dalle
disposizioni normative di riferimento.
5. Trattamento dei dati
5.1 I dati trasmessi con comunicazioni di cui al punto 2.1 sono raccolti in una
banca dati dedicata e sono trattati dall’Agenzia delle entrate al solo fine di
consentire ai soggetti passivi IVA la trasmissione delle fatture elettroniche di
cui al punto 1.1 al Sistema di Interscambio in conformità̀ alle regole tecniche
previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
aprile 2018 e successive modificazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal
Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tali dati
sono conservati dall’Agenzia delle entrate fino a quando il soggetto passivo
IVA che li ha comunicati modifica i contratti riferiti ai singoli indentificativi
unici, riportando negli stessi il codice fiscale del committente e comunicando
l’avvenuto aggiornamento all’Agenzia delle entrate mediante una
dichiarazione da effettuare secondo le modalità previste dall’Allegato 1 al
presente provvedimento.
MOTIVAZIONI
L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l’obbligo di
fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il
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Sistema di Interscambio.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile
2018 sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture
elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni,
utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati
delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per
l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Sulla base delle predette regole tecniche, le fatture elettroniche emesse nei confronti di
consumatori finali diversi da soggetti passivi IVA sono scartate dal SdI nel caso in cui
non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale
esistente in Anagrafe Tributaria.
I soggetti passivi IVA che erogano servizi di pubblica utilità indicati nei decreti
ministeriali 24 ottobre 2000, n. 366 e 24 ottobre 2000, n. 370, effettuano servizi anche
nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi d’imposta per i quali non
detengono e non riescono ad acquisire il corretto codice fiscale. In considerazione delle
caratteristiche di pubblica utilità dei servizi in argomento, l’erogazione di tali servizi
non può essere interrotta e la fattura (elettronica) va comunque trasmessa al SdI.
Tanto premesso, il decreto legge 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto, all’articolo 1 del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, il comma 6-quater, concernente specifiche disposizioni per
consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità di poter emettere fatture
elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti
anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice
fiscale.
Il presente provvedimento dà attuazione al citato comma 6-quater e prevede che gli
operatori – che erogano servizi di pubblica utilità – comunichino all’Agenzia delle
entrate i codici identificativi univoci contrattuali che possano essere utilizzati – in luogo
del codice fiscale – per compilare la fattura elettronica da trasmettere al SdI. La
comunicazione è effettuata mediante PEC, firmata digitalmente dal soggetto legittimato
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(soggetto passivo IVA che emette la fattura ovvero, nel caso in cui quest’ultimo sia una
persona giuridica, rappresentante legale della stessa ovvero soggetto che abbia ricevuto
procura speciale da quest’ultimo).
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
‒ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
‒ Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
‒ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
‒ Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Normativa di riferimento:
‒ Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633;
‒ Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
Contribuente;
‒ Decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366;
‒ Decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370;
‒ Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di
fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
‒ Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018;
‒ Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale
e finanziaria;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 28 dicembre 2018
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
Firmato digitalmente
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