Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 3834/2009

Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta a seguito dell’incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, provincia di Lucca, in data 29 giugno 2009 – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di ripresa degli adempimenti tributari e dei versamenti sospesi a seguito dell'incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 3834/2009 disciplina la ripresa degli obblighi fiscali per i soggetti residenti a Viareggio e per chi esercitava attività d'impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili dal Sindaco. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, che era stata disposta dal 29 giugno 2009 al 31 dicembre 2010, viene ripresa a partire da gennaio 2011 secondo modalità specifiche. Per quanto riguarda gli adempimenti diversi dai versamenti (come le dichiarazioni fiscali), i soggetti interessati devono presentarli entro il 31 gennaio 2011 utilizzando i modelli relativi ai periodi d'imposta cui si riferiscono, indicando sul frontespizio il codice evento eccezionale appropriato. I versamenti delle imposte sospese (IRPEF, IRES, IRAP) devono essere effettuati in diciotto rate mensili di pari importo a partire da gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni e interessi. Le dichiarazioni possono essere trasmesse telematicamente o, per chi ha redditi dichiarabili con il modello 730, anche presso gli uffici postali utilizzando la busta approvata dall'Agenzia.

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Riferimento normativo

Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta a seguito dell’incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, provincia di Lucca, in data 29 giugno 2009 – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009 - pdf

Testo normativo

N. 2010/ 151125 (cid:1) Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta a seguito dell’incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, provincia di Lucca, in data 29 giugno 2009 – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE 1 Ambito soggettivo di efficacia 1.1Il presente provvedimento si applica nei confronti delle persone fisiche residenti e dei soggetti esercenti attività d’impresa o professionale in immobili inagibili o comunque interdetti all’uso con ordinanza del Sindaco della città di Viareggio del 3 luglio 2009, nonché in favore dei soggetti occupati nelle medesime attività di impresa, come individuati dal Comune di Viareggio i cui termini di sospensione degli adempimenti e dei versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF e IRAP scadono il 31 dicembre 2010, come previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009. 1.2Ai sensi dell’art. 3 comma 3 della citata ordinanza n. 3834 del 2009, i soggetti di cui al punto 1.1. effettuano: a) gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai provvedimenti indicati nella normativa di riferimento, a decorrere dal mese di gennaio 2011,(cid:1)con le modalità indicate nel successivo punto 2; b) i versamenti non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai provvedimenti indicati nella normativa di riferimento, mediante diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità indicate nel successivo punto 3. 2 Presentazione delle dichiarazioni e altri adempimenti 2.1. I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti entro la data del 31 gennaio 2011. 2.2. Le dichiarazioni di cui al punto 2.1. sono trasmesse in via telematica, direttamente o tramite i soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, utilizzando i modelli relativi ai periodi d’imposta cui si riferiscono, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. I predetti modelli sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico, e possono essere utilizzati e stampati rilevandoli dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it . 2.3. I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione e che assolvono a tali adempimenti entro la data del 31 gennaio 2011 sono identificati mediante l’indicazione sul frontespizio della dichiarazione del codice “ 4 – Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali” per l’anno 2008 e “7 - Soggetti residenti nel comune di Viareggio” per l’anno 2009, desunti dalla “Tabella degli eventi eccezionali” riportata in Appendice alla voce “ Eventi eccezionali”. 2.4. I contribuenti che hanno percepito redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, compreso il caso in cui devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC), e quelli che avrebbero dovuto presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, possono presentare la dichiarazione redatta su modello UNICO Persone Fisiche a un ufficio postale, utilizzando la busta approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 marzo 2008. 2.5. Gli adempimenti connessi alle imposte indicate nel punto 1.1, diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, per i quali i termini di esecuzione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono effettuati entro il 31 gennaio 2011. 3 Versamento delle imposte sospese 3.1. L’importo del saldo dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’importo dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per i periodi d’imposta 2009 nonché 2008 per le ipotesi in cui trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2009 oppure se il contribuente si è avvalso della facoltà di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 o di quella di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e l’importo degli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2010, i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione, sono versati mediante un numero massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. 3.2. Le disposizioni di cui al punto 3.1 si applicano anche per i versamenti delle imposte dovute, e non corrisposte nel periodo di sospensione, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti con periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare. 3.3. Per i versamenti di cui ai punti precedenti, i soggetti interessati devono utilizzare le modalità di pagamento e i codici tributo, stabiliti per i singoli tributi, con riferimento a ciascun anno d’imposta. Qualora l’importo complessivo delle rate da versare sia inferiore a 12 euro, il versamento può essere effettuato al raggiungimento di tale limite. 3.3. La ripresa della riscossione dei tributi sospesi effettuata secondo il presente provvedimento avviene senza aggravio di sanzioni e interessi. Motivazioni L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009 ha previsto per i soggetti residenti nel comune di Viareggio, provincia di Lucca, individuati dall’art. 3 della stessa ordinanza, in ragione del grave disagio socio economico derivante dall’incidente ferroviario del 29 giugno 2009, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dalla stessa data del 29 giugno 2009 al 31 dicembre 2010. La medesima sospensione non è concessa per gli adempimenti da porre in essere in qualità di sostituti d’imposta. La menzionata ordinanza ha disposto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle previste sospensioni avviene a decorrere dal mese di gennaio 2011 mediante diciotto rate mensili, senza l’applicazione di sanzioni e interessi e che nello stesso mese di gennaio 2011 devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti. Il presente provvedimento è diretto a definire le modalità di ripresa degli adempimenti con riferimento ai soggetti sopra menzionati. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Riferimenti normativi Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, n. 3834, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2009. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 9 novembre 2010 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Attilio BEFERA

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Il provvedimento riguarda la sospensione e ripresa degli adempimenti tributari per soggetti colpiti da eventi eccezionali, disciplinando le modalità di versamento delle imposte sospese (IRPEF, IRES, IRAP) e la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Commercialisti e consulenti fiscali devono applicare le disposizioni sulla rateizzazione senza sanzioni e interessi, utilizzando i codici tributo corretti e i modelli dichiarativi con l'indicazione dell'evento eccezionale. La normativa si riferisce anche ai periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare e alle facoltà di cui ai decreti presidenziali sulla dichiarazione dei redditi.

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