Attuazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali e approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all’articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall
Quali sono i requisiti e i contenuti della documentazione idonea sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali secondo il Provvedimento AdE 471/2010?
Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 471/2010 definisce la documentazione che le imprese multinazionali residenti in Italia devono predisporre per dimostrare la conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi praticati nelle transazioni con società associate non residenti. La documentazione idonea è costituita da due documenti: il Masterfile, che raccoglie informazioni generali sul gruppo multinazionale (struttura, strategie, operazioni infragruppo, funzioni e rischi), e la Documentazione Nazionale, che descrive nel dettaglio le operazioni specifiche della singola impresa residente con i relativi metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento. Questa documentazione deve essere redatta in italiano, firmata dal legale rappresentante e presentata in formato elettronico entro 10 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria. L'adozione corretta di questa documentazione consente al contribuente di accedere al regime di disapplicazione della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 471/1997, purché la documentazione sia completa, veritiera e conforme alle Linee Guida OCSE e al Codice di Condotta dell'Unione Europea.
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Riferimento normativo
Attuazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali e approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all’articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall
Testo normativo
Prot. 2010/137654
Direzione Centrale Accertamento
Attuazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471 concernente la documentazione idonea a consentire
il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento
praticati dalle imprese multinazionali e approvazione delle specifiche tecniche
per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli oneri
documentali di cui all’articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Allo scopo di consentire alle imprese residenti nel territorio dello Stato,
qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui
redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle
condizioni indicate nel comma 7 dell’articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, di accedere al regime di cui all’art. 1, comma 2-ter d.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 471, e in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
DISPONE:
1. Definizioni
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli del
presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:
a) per “società holding appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende
una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:
- non è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro
soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale,
ovunque residente;
- controlla, anche per il tramite di una sub-holding, una o più società non
residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato;
b) per “società sub-holding” appartenente ad un gruppo multinazionale” si
intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:
- è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto
dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque
residente;
- controlla a sua volta una o più società non residenti a fini fiscali nel
territorio dello Stato;
c) per “impresa controllata appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende
una società o un’impresa residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:
- è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto
dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque
residente;
- non controlla altre società o imprese non residenti a fini fiscali nel
territorio dello Stato;
d) i soggetti di cui alle lettere da a) a c) sono qualificabili come “piccole e medie
imprese”, qualora realizzino un volume d’affari o ricavi non superiore a
cinquanta milioni di euro. Non rientrano comunque in tale definizione i
soggetti di cui alle lettere a) o b), qualora controllino direttamente o
indirettamente almeno un soggetto non qualificabile come “piccola e media
impresa”;
e) per “Linee guida OCSE” si intendono le Linee Guida OCSE sulla
determinazione dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le
amministrazioni fiscali, approvate dal Consiglio dell’OCSE in data 22 luglio
2010;
f) per “Codice di condotta” si intende il Codice di condotta ed il relativo
allegato approvato con la Risoluzione 2006/c176/01 del 27 giugno 2006 dal
Consiglio dell'Unione Europea e dai rappresentanti dei governi degli Stati
membri;
g) per “metodo transazionale tradizionale” si intende uno dei metodi di
determinazione dei prezzi di trasferimento declinati al Capitolo II, parte II
delle Linee guida OCSE;
h) per “metodo transazionale reddituale” si intende uno dei metodi di
determinazione dei prezzi di trasferimento declinati al Capitolo II, parte III
delle Linee guida OCSE.
2
2. Documentazione idonea di cui all’art. 1, comma 2-ter d.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 471
Per documentazione idonea si intende la documentazione che, se consegnata nel
corso di attività di controllo o di altra attività istruttoria, consente al contribuente
di accedere al regime di cui all’art. 1, comma 2-ter, d.Lgs 18 dicembre 1997, n.
471. Salvo quanto stabilito agli articoli da 3 a 7 del presente Provvedimento, la
stessa è costituita da:
a) un documento denominato Masterfile;
b) un documento denominato Documentazione Nazionale.
2.1. Masterfile
Il Masterfile raccoglie informazioni relative al gruppo e deve essere articolato nei
seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni
desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte
tra parentesi quadre. È consentita la presentazione di più di un Masterfile,
qualora il gruppo multinazionale realizzi attività industriali e commerciali tra
loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento.
1. Descrizione generale del gruppo multinazionale (storia, evoluzione recente,
settori di operatività e lineamenti generali dei mercati di riferimento)
2. Struttura del gruppo
2.1 Struttura organizzativa [ivi inclusi organigramma, elenco e forma
giuridica dei membri del gruppo e relative quote partecipative]
2.2 Struttura operativa [il paragrafo contiene la descrizione sommaria del
ruolo che ciascuna delle imprese associate svolge nell’ambito delle
attività del gruppo]
3. Strategie generali perseguite dal gruppo [con particolare riferimento alle
strategie di sviluppo e consolidamento ] ed eventuali mutamenti di strategia
rispetto al periodo d’imposta precedente
4. Flussi delle operazioni [in questo paragrafo dovrà essere dato un quadro
generale dei flussi delle operazioni di cui al successivo capitolo 5, ivi incluse
le modalità di fatturazione e i relativi importi, descrivendo le motivazioni
economiche/giuridiche per le quali l’attività è stata strutturata secondo la
dinamica dei flussi come rappresentata. I flussi delle operazioni dovranno
essere descritti in un diagramma di flusso che ricomprende anche quelli
afferenti a operazioni non appartenenti all’area della gestione ordinaria]
5. Operazioni infragruppo
5.1 Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni
di servizi finanziari [in ognuno dei paragrafi successivi si dovrà avere
cura, per ogni tipologia di operazioni, di: (i) descrivere la natura delle
3
operazioni infragruppo, con facoltà di escludere quelle aventi ad oggetto
beni o servizi intercorrenti tra imprese associate entrambe residenti in
paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea; (ii) indicare i
soggetti appartenenti al gruppo, tra quelli elencati al precedente capitolo
2, tra cui sono intercorse le operazioni aventi ad oggetto i beni ed i servizi
descritti. Categorie omogenee di beni e servizi potranno essere trattate
unitariamente in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee guida
OCSE]
5.1.1 Operazioni di tipo 1
5.1.2 Operazioni di tipo 2
5.1.n Operazioni di tipo n
5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo [in ciascuno
dei paragrafi successivi si dovrà avere cura di definire con sufficiente
precisione le caratteristiche dei servizi funzionali allo svolgimento delle
attività di gruppo resi da una o più associate a beneficio di una o più delle
altre associate e i soggetti appartenenti al gruppo, tra quelli indicati al
capitolo 2, tra cui gli stessi intercorrono]
5.2.1 Servizi di tipo 1
5.2.2 Servizi di tipo 2
5.2.n Servizi di tipo n
5.3 Accordi per la ripartizione di costi [in questo capitolo dovrà essere fornito
un elenco degli accordi per la ripartizione di costi, con indicazione, per
ciascuno, del relativo oggetto, durata, soggetti partecipanti, perimetro
delle attività e progetti coperti]
6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti [in questo capitolo
dovrà essere fornita una descrizione generale delle funzioni svolte, dei beni
strumentali impiegati e dei rischi assunti da ciascuna delle imprese coinvolte
nelle operazioni e dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni, nei beni e nei
rischi rispetto al periodo d’imposta precedente, con particolare riferimento a
quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale]
7. Beni immateriali [in questo capitolo dovrà essere fornita una elencazione dei
beni immateriali detenuti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni, con
separata indicazione di eventuali canoni, distinti per soggetto percipiente o
erogante, corrisposti per lo sfruttamento degli stessi]
8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo [in questo
capitolo dovrà essere fornita una descrizione della politica di determinazione
dei prezzi di trasferimento del gruppo e delle ragioni per le quali la stessa si
ritenga essere conforme al principio di libera concorrenza. A sostegno di tali
4
informazioni, occorrerà fornire anche sintetica menzione dell’esistenza e dei
contenuti essenziali di contratti a base di detta politica]
9. Rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell’Unione
Europea concernenti “Advance Price Arrangements” (APA) e ruling in
materia di prezzi di trasferimento [in questo paragrafo dovrà darsi una
sintetica descrizione degli APA e dei ruling rispettivamente sottoscritti con o
rilasciati dalle amministrazioni fiscali dei paesi in cui il gruppo opera,
descrivendo oggetto, contenuti e periodi di validità. La struttura del
paragrafo seguirà un’articolazione per Stato membro di riferimento]
2.2. Documentazione Nazionale
La Documentazione Nazionale raccoglie informazioni relative alla società e deve
essere articolata nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno
contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori
eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre:
1 Descrizione generale della società (storia, evoluzione recente e lineamenti
generali dei mercati di riferimento)
2 Settori in cui opera la società
2.1 Settore 1
2.2 Settore 2
2.n Settore n
3 Struttura operativa della società [il paragrafo contiene la descrizione
sommaria del ruolo che ciascuna delle articolazioni e delle unità
organizzative dell’impresa svolge nell’ambito dell’attività]
4 Strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia
rispetto al periodo d’imposta precedente [il paragrafo contiene informazioni
relative anche a specifiche strategie legate a particolari settori o mercati]
5 Operazioni infragruppo (cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni
di servizi, prestazioni di servizi finanziari) [il presente capitolo può essere
suddiviso in tanti paragrafi (da 5.1 a 5.n e relativi sottoparagrafi), quante
sono le operazioni intercorse con i soggetti appartenenti al gruppo.
Categorie omogenee di operazioni potranno essere trattate unitariamente in
conformità alle indicazioni fornite dalle Linee guida OCSE. In ognuno di
detti paragrafi si dovrà avere cura di definire con sufficiente precisione la
natura delle operazioni aventi ad oggetto i beni e/o i servizi oggetto di
trattazione, ivi inclusi i servizi funzionali allo svolgimento delle attività di
gruppo resi o ricevuti da una o più associate. Nella parte introduttiva del
capitolo dovrà essere fornito un sommario delle operazioni declinate nei
successivi paragrafi e un quadro di dettaglio dei flussi delle operazioni, ivi
inclusi i relativi importi, che descriva le motivazioni economiche/giuridiche
5
per le quali l’attività è stata strutturata secondo la dinamica dei flussi come
rappresentata]
5.1 Operazioni di tipo 1
5.1.1 Descrizione delle operazioni [in questa sezione dovrà essere fornita
anche l’indicazione dei soggetti appartenenti al gruppo con i quali
le operazioni sono intrattenute. Qualora medesime o analoghe
operazioni fossero realizzate nei confronti di soggetti indipendenti,
dovrà parimenti esserne fornita esplicita indicazione]
5.1.2 Analisi di comparabilità
a) Caratteristiche dei beni e dei servizi
b) Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni
strumentali utilizzati [in questa sezione dovranno essere anche
declinati eventuali mutamenti intervenuti nelle funzioni, nei
rischi e nei beni strumentali utilizzati, rispetto al periodo
d’imposta precedente, con particolare riferimento a quelli
derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale]
c) Termini contrattuali [in questa sezione dovranno essere
riportati anche i contenuti essenziali di contratti scritti che
regolano le operazioni, precisando, in particolare, se si tratta di
pattuizioni negoziali aventi validità generale]
d) Condizioni economiche [in questa sezione si farà anche
riferimento ai lineamenti generali dei mercati di riferimento,
siano essi di approvvigionamento, transito o sbocco]
e) Strategie d’impresa
5.1.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento
delle operazioni
a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua
conformità al principio di libera concorrenza [in questa sezione
dovranno essere anche richiamati gli esiti dell’analisi di
comparabilità che hanno determinato la qualificazione del
metodo adottato come metodo più appropriato alle circostanze
del caso. Nel caso di selezione di un metodo transazionale
reddituale, in presenza del potenziale utilizzo di un metodo
transazionale tradizionale, occorrerà dare conto delle
motivazioni di esclusione di tale ultimo metodo. Stesso discorso
vale in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del
confronto del prezzo, in presenza di potenziale utilizzo di tale
ultimo metodo]
6
b) Criteri di applicazione del metodo prescelto [in cui, in
particolare, dovrà essere accuratamente riprodotta la
procedura di selezione di transazioni comparabili e, se del
caso, dovrà parimenti essere data chiara indicazione delle
ragioni di identificazione dell’intervallo di risultati conformi al
principio del valore normale]
c) Risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato
5.n Operazioni di tipo n [gli eventuali paragrafi e sottoparagrafi successivi al
5.1. dovranno essere predisposti secondo il medesimo schema sopra indicato]
6 Operazioni infragruppo (Accordi per la ripartizione di costi o “CCA” a cui
l’impresa partecipa)
6.1 Soggetti, oggetto e durata del CCA
6.2 Perimetro delle attività e progetti coperti
6.3 Metodo di determinazione dei benefici attesi in capo ad ognuna delle
imprese associate partecipanti all’accordo e correlative previsioni in cifre,
esiti parziali e scostamenti
6.4 Forma e valore dei contributi forniti da ognuna delle imprese partecipanti,
nonché metodi e criteri di determinazione dei medesimi
6.5 Formalità, procedure e conseguenze dell’ingresso e dell’uscita
dall’accordo di imprese associate ad esso partecipanti, nonché del termine
dello stesso
6.6 Previsioni negoziali relative a versamenti compensativi o modifiche dei
termini dell’accordo dipendenti dal mutare delle circostanze
6.7 Mutamenti intervenuti medio tempo nell’accordo.
ALLEGATO 1 – diagramma di flusso destinato a descrivere i flussi delle
operazioni, ivi compresi quelli afferenti operazioni non appartenenti all’area della
gestione ordinaria.
ALLEGATO 2 – Copia dei contratti scritti in base ai quali le operazioni di cui ai
capitoli 5 e 6 sono regolate
3. Documentazione idonea per le società holding appartenenti ad un gruppo
multinazionale
Per le società holding la documentazione idonea cui si riferisce l’art. 1, comma 2-
ter d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 è costituita da:
7
a) un documento denominato Masterfile che presenta la medesima articolazione
e i medesimi contenuti indicati all’art. 2.1; e da
b) un documento denominato Documentazione Nazionale che presenta la
medesima articolazione ed i medesimi contenuti indicati all’art. 2.2.
4. Documentazione idonea per le società sub-holding appartenenti ad un
gruppo multinazionale
Per le società sub-holding la documentazione idonea cui si riferisce l’art. 1,
comma 2-ter d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 è costituita da:
a) un documento denominato Masterfile che presenta la medesima articolazione
e i medesimi contenuti indicati all’art. 2.1, ma le informazioni ivi contenute
possono riguardare solo il sotto-gruppo al cui vertice è posta la sub-holding; e
da
b) un documento denominato Documentazione Nazionale che presenta la
medesima articolazione ed i medesimi contenuti indicati all’art. 2.2.
In luogo del Masterfile di cui ai precedenti commi, può essere esibito il
Masterfile relativo all’intero gruppo, anche se predisposto da un soggetto
residente in altro Stato membro dell’Unione Europea in conformità con i
contenuti del Codice di condotta.
Qualora il Masterfile relativo all’intero gruppo rechi minori informazioni relative
al sotto-gruppo rispetto a quelle desumibili dallo schema di cui al presente
Provvedimento, lo stesso dovrà essere integrato a cura della sub-holding.
5. Documentazione idonea per le imprese controllate appartenenti ad un
gruppo multinazionale
Per le imprese controllate appartenenti ad un gruppo multinazionale la
documentazione idonea cui si riferisce l’art. 1, comma 2-ter d.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 471 è costituita esclusivamente da un documento denominato
Documentazione Nazionale che presenta la medesima articolazione ed i
medesimi contenuti indicati all’art. 2.2.
6. Documentazione idonea per le stabili organizzazioni in Italia di imprese non
residenti
Per le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti, si applica, quanto
previsto dai paragrafi 3, 4 e 5, a seconda che il soggetto non residente di cui la
stabile organizzazione è parte sia qualificabile, rispettivamente, come società
holding, sub-holding o impresa controllata, appartenente a un gruppo
multinazionale.
8
7. Documentazione idonea per le piccole e medie imprese
Le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non aggiornare i dati di cui al par.
5.1.3 dell’art. 2.2 con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a quello a
cui si riferisce detta documentazione, qualora l’analisi di comparabilità si basi su
informazioni reperite su fonti pubblicamente disponibili, e sempreché i fattori di
cui alle lettere da a) a e) del par. 5.1.2 dell’art. 2.2 non subiscano modificazioni
significative in detti periodi di imposta.
8. Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea
8.1. Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale
Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua
italiana.
Tuttavia, nell’ipotesi di esibizione del Masterfile relativo all’intero gruppo
prevista all’art. 4, lo stesso può essere presentato in lingua inglese.
E’ fatta salva la possibilità di inserire le informazioni nel Masterfile anziché nella
Documentazione Nazionale, purché le stesse non siano inferiori rispetto a quelle
desumibili dallo schema di cui all’art. 2.2 del presente Provvedimento.
Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere siglati in ogni pagina
dal legale rappresentante del contribuente onerato o da un suo delegato e firmata
in calce all’ultimo foglio dal medesimo o autenticati mediante firma elettronica.
Nel caso di Masterfile prodotto da società appartenente ad un gruppo
multinazionale con capo-gruppo residente in un paese dell’Unione europea che
ha adottato il Codice di condotta, la firma del rappresentante legale del
contribuente onerato fa fede della conformità della copia esibita all’autorità
fiscale nazionale all’originale del documento.
La Documentazione idonea deve essere presentata in formato elettronico. La
esibizione della stessa in formato cartaceo non pregiudica l’applicazione dell’art.
1, comma 2-ter, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 a condizione che
entro un termine di tempo congruo assegnato dagli incaricati dell’attività di
controllo essa sia resa disponibile in formato elettronico a cura del contribuente.
8.2. Termini di consegna della documentazione idonea
La consegna della documentazione all’amministrazione finanziaria deve essere
effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta. Se nel corso del
controllo o di altra attività istruttoria emerga l’esigenza di disporre di
informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione
consegnata all’amministrazione finanziaria predisposta ai sensi del presente
Provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta
ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni
sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del
9
controllo. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione finanziaria non è
vincolata all’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
8.3. Estensione condizioni di efficacia della documentazione idonea
La documentazione deve essere redatta su base annuale relativamente alle
operazioni realizzate dal contribuente rientranti nell’ambito di applicazione del
comma 7 dell’articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e deve essere
disponibile per ciascuno dei periodi d’imposta soggetti ad accertamento secondo
le regole ordinarie.
La presentazione della Documentazione non vincola l’amministrazione
finanziaria all’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, d.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
471, quando:
- pur rispettando la struttura formale di cui agli articoli 2.1 e 2.2, la
documentazione esibita nel corso di attività di controllo non presenta
contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute nel
presente Provvedimento; ovvero quando
- le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in
tutto o in parte al vero.
Omissioni o inesattezze parziali e tali da non pregiudicare l’analisi dei
verificatori e la correttezza degli esiti di detta analisi e l’omissione degli allegati
indicati all’articolo 2.2 non costituiscono causa ostativa all’applicazione dell’art.
1, comma 2-ter, d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
L’amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute nella
Documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente
riconducibili all’attività di controllo nel corso della quale essa è esibita.
9. Comunicazione del possesso della documentazione idonea
9.1. Comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi
all’art. 1, comma 2-ter decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Per i soggetti che detengono la documentazione di cui all’art. 1, comma 2-ter del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione
all’Agenzia delle entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi.
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9.2. Comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea
concernente periodi di imposta anteriori a quelli in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito,
con modificazioni, dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010 n. 122
Per i soggetti che detengono la documentazione di cui all’art. 1, comma 2-ter del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente periodi di imposta
anteriori a quelli in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del
31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della Legge 30
luglio 2010 n. 122, la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate è
effettuata mediante trasmissione telematica sulla base delle specifiche tecniche di
cui all’allegato A al presente provvedimento. La trasmissione dei dati
all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata attraverso il servizio telematico
Entratel anche per il tramite degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, ai fini del rispetto del
termine dei novanta giorni dalla pubblicazione di questo provvedimento previsto
dai richiamati riferimenti normativi. Saranno altresì ritenute valide eventuali
comunicazioni successive al predetto termine, sempreché le stesse siano state
trasmesse antecedentemente all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto
formale conoscenza.
Motivazioni.
L’articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha previsto la disapplicazione
della sanzione di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in
materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese
associate. La nuova disposizione rinvia ad apposito provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate la definizione della documentazione idonea che
consenta il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di
trasferimento praticati dalle imprese.
La definizione dei contenuti di tale documentazione, è stata attuata in conformità
con i contenuti del Codice di Condotta sulla documentazione dei prezzi di
trasferimento per le imprese associate nell’Unione europea, approvato con
risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2006 e con le direttive Linee Guida sui
prezzi di trasferimento emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento.
E’ stato previsto che la documentazione idonea sia costituita da un Masterfile,
che raccoglie informazioni relative al gruppo, e da una Documentazione
Nazionale che riporta le informazioni relative alla impresa residente.
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Il regime documentale è stato diversificato a seconda che lo stesso debba essere
adottato da una società holding, da una società subholding, da una società
partecipata, o da una stabile organizzazione, secondo le definizioni di cui al
presente provvedimento.
Al fine di rendere meno oneroso l’accesso alle piccole e medie imprese, così
come definite nel presente provvedimento, è stato previsto che le stesse, a
determinate condizioni, possano non aggiornare annualmente taluni dati
dell’analisi di comparabilità.
Il regime documentale, applicato con diligenza e buona fede, risponde da un
canto, ad un’istanza di certezza da parte dei contribuenti definendo gli elementi
conoscitivi utilizzati dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo e,
dall’altro canto, incrementa l’efficacia dell’azione di contrasto che, su tale tema,
risulta particolarmente difficoltosa senza un’adeguata collaborazione del
contribuente, essendo caratterizzata da elementi di rilevante complessità, anche
tecnica.
Il citato articolo 26 prevede una comunicazione da parte del contribuente del
periodo o dei periodi d’imposta per i quali lo stesso ha predisposto la
documentazione, al fine di consentire all’amministrazione fiscale, di procedere
ad una più efficace analisi preliminare dello specifico rischio fiscale, soprattutto
con riferimento a quei soggetti privi della stessa. La comunicazione viene
effettuata annualmente in sede di trasmissione della dichiarazione dei redditi. La
comunicazione sui periodi di imposta anteriori a quelli in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legge deve essere effettuata, entro 90 giorni dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento mediante il servizio
Telematico Entratel.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, [art. 57; art.
62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art.
73, comma 4].
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
b) Organizzazione interna dell’Agenzia delle entrate:
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, nella versione
risultante dalla delibera del Comitato di gestione n. 2 del 10 marzo 2010.
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Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, comma 2-ter, introdotto dall’articolo 26
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 30 luglio 2010 n. 122.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, recante
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri,
riuniti in sede di Consiglio del 27.6.2006 su un codice di condotta relativo alla
documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione
europea (2006/C 176/01).
Articolo 9 del Modello di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio così
come riprodotto nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte e
ratificate dallo Stato italiano.
Le Linee Guida OCSE (“Transfer Pricing Guidelines for Multinational
Enterprises and Tax Administrations”) approvate dal Consiglio
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in data 22
luglio 2010.
Roma, 29 settembre 2010
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
F.to Attilio Befera
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La documentazione sui prezzi di trasferimento è disciplinata dal Provvedimento AdE 471/2010 e rappresenta uno strumento essenziale per le imprese multinazionali che operano con società associate, in conformità alle Linee Guida OCSE e al Codice di Condotta UE. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i requisiti del Masterfile e della Documentazione Nazionale, l'analisi di comparabilità, i metodi transazionali tradizionali e reddituali, nonché le scadenze di presentazione per evitare sanzioni in materia di transfer pricing.
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