Modifica del modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” approvato con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016
Quali sono le principali modifiche apportate al modello di adesione al regime di adempimento collaborativo con il provvedimento del 4 maggio 2022?
Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento del 4 maggio 2022 aggiorna il modello di adesione al regime di adempimento collaborativo per adeguarlo alle nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2022 e dall'articolo 20 del decreto-legge n. 119/2018. La modifica principale riguarda l'abbassamento della soglia di fatturato richiesta: il volume di affari o ricavi necessari per accedere al regime passa da "non inferiore a dieci miliardi di euro" a "non inferiore a un miliardo di euro", rendendo il regime accessibile a una platea più ampia di contribuenti per gli anni 2022, 2023 e 2024.
Una seconda innovazione significativa introduce il nuovo requisito relativo ai Gruppi IVA: viene aggiunto un campo per dichiarare l'appartenenza a un Gruppo IVA dove almeno uno dei partecipanti abbia già aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo. Questo consente l'estensione automatica del regime a tutte le società del gruppo, sia nel caso di adesione iniziale che nel caso di successiva opzione per il gruppo IVA.
Il provvedimento modifica inoltre le istruzioni operative, in particolare specificando che il modello deve essere presentato all'Ufficio Adempimento Collaborativo della Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, e aggiorna la terminologia utilizzata nelle istruzioni per maggiore chiarezza normativa.
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Riferimento normativo
Modifica del modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” approvato con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016
Testo normativo
PROT. N. 153271/ 2022
Modifica del modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” approvato con i
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14
aprile 2016
IL DIRETTORE
in base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni normative riportate nel seguito del
presente Provvedimento
DISPONE
1 Modifiche al modello di adesione al regime di adempimento collaborativo
1.1 Al modello di adesione al regime di adempimento collaborativo approvato con
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14
aprile 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) nel campo “DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI”, i periodi “non
inferiore a dieci miliardi di euro” vengono variati in “non inferiore a un miliardo
di euro”, viene inoltre inserito il nuovo campo: “possesso del requisito di cui
comma 6-bis, dell’articolo 70-duodecies del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 (appartenenza ad un Gruppo IVA ove almeno uno dei
partecipanti abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento
collaborativo)”;
2) viene inserito il nuovo campo “DATI RELATIVI AL GRUPPO IVA”;
3) il punto delle istruzioni rubricato “2. Soggetti interessati alla presentazione del
modello”, viene variato per recepire le modifiche intervenute, in relazione
all’estensione della platea dei contribuenti ammissibili al regime, a seguito
dell’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31
gennaio 2022 e dell’entrata in vigore dell’articolo 20, comma 1, del decreto-legge
23 ottobre 2018, n.119 che ha inserito il nuovo comma 6-bis, all’articolo 70-
duodecies del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
4) nelle istruzioni al campo rubricato “3. modalità di presentazione della domanda”
il periodo “Il presente modello, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle
Entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è
sottoscritto e presentato all’ufficio competente per la valutazione dei requisiti di
ammissibilità per l’accesso al regime individuato al punto 2.1 del
provvedimento” è sostituito dal seguente: “Il presente modello, reso disponibile
1
gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it., è sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento
collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale”.
Viene inoltre aggiornato l’indirizzo mail dell’Ufficio Adempimento collaborativo;
5) nelle istruzioni al campo rubricato “7. Dichiarazione del possesso dei requisiti (da
compilare solo nel caso di istanza di ammissione)” la parola “decreto” è sostituita
con il periodo “dalla normativa di riferimento”.
Motivazioni
Il modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo”, attualmente pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ha necessità di essere adeguato alla luce delle
modifiche intervenute con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 31 gennaio 2022 e con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute
all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018.
In particolare, il Decreto del 31 gennaio 2022 - Min. Economia e Finanze, per gli anni 2022,
2023 e 2024, ha esteso la possibilità di accesso al regime di adempimento collaborativo ai
contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di
euro.
L’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, ha inserito il nuovo
comma 6-bis all’articolo 70-duodecies del Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, al fine di introdurre una ulteriore previsione di estensione dei requisiti
soggettivi di accesso al regime, dedicata ai partecipanti a Gruppi IVA.
E’, infatti, previsto che, nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo, da
parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 70-quater
del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il predetto regime si
estende a tutte le società partecipanti al Gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel
caso in cui l’opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito
al regime.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a);
articolo 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6
del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001
(articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del
Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del
13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle
Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
2
dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte
sui redditi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati
personali.
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Legge Delega 11 marzo 2014, n. 23, articolo 6.
Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, articoli 3, 4, 5, 6 e 7, recante disposizioni sulla
certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8,
comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e
l’internazionalizzazione delle imprese.
Articolo 20, comma 1, del Decreto-legge del 23 ottobre 2018 n. 119 del 23 ottobre 2018.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2016.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2020.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2022.
La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 4 maggio 2022
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Il regime di adempimento collaborativo è disciplinato dall'articolo 70-duodecies del DPR 633/1972 e rappresenta uno strumento di certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, come previsto dal decreto legislativo 128/2015. Le aziende con fatturato superiore a un miliardo di euro e i partecipanti a Gruppi IVA possono beneficiare di questo regime, che comporta obblighi di trasparenza e comunicazione preventiva delle posizioni fiscali rilevanti, con particolare attenzione a transfer pricing, operazioni straordinarie e questioni internazionali.
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