Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 54237/2016

Modifica del modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” approvato con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche apportate al modello di adesione al regime di adempimento collaborativo con il provvedimento del 4 maggio 2022?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento del 4 maggio 2022 aggiorna il modello di adesione al regime di adempimento collaborativo per adeguarlo alle nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2022 e dall'articolo 20 del decreto-legge n. 119/2018. La modifica principale riguarda l'abbassamento della soglia di fatturato richiesta: il volume di affari o ricavi necessari per accedere al regime passa da "non inferiore a dieci miliardi di euro" a "non inferiore a un miliardo di euro", rendendo il regime accessibile a una platea più ampia di contribuenti per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Una seconda innovazione significativa introduce il nuovo requisito relativo ai Gruppi IVA: viene aggiunto un campo per dichiarare l'appartenenza a un Gruppo IVA dove almeno uno dei partecipanti abbia già aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo. Questo consente l'estensione automatica del regime a tutte le società del gruppo, sia nel caso di adesione iniziale che nel caso di successiva opzione per il gruppo IVA.

Il provvedimento modifica inoltre le istruzioni operative, in particolare specificando che il modello deve essere presentato all'Ufficio Adempimento Collaborativo della Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, e aggiorna la terminologia utilizzata nelle istruzioni per maggiore chiarezza normativa.

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Riferimento normativo

Modifica del modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” approvato con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016

Testo normativo

PROT. N. 153271/ 2022 Modifica del modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” approvato con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016 IL DIRETTORE in base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni normative riportate nel seguito del presente Provvedimento DISPONE 1 Modifiche al modello di adesione al regime di adempimento collaborativo 1.1 Al modello di adesione al regime di adempimento collaborativo approvato con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nel campo “DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI”, i periodi “non inferiore a dieci miliardi di euro” vengono variati in “non inferiore a un miliardo di euro”, viene inoltre inserito il nuovo campo: “possesso del requisito di cui comma 6-bis, dell’articolo 70-duodecies del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (appartenenza ad un Gruppo IVA ove almeno uno dei partecipanti abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo)”; 2) viene inserito il nuovo campo “DATI RELATIVI AL GRUPPO IVA”; 3) il punto delle istruzioni rubricato “2. Soggetti interessati alla presentazione del modello”, viene variato per recepire le modifiche intervenute, in relazione all’estensione della platea dei contribuenti ammissibili al regime, a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2022 e dell’entrata in vigore dell’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 che ha inserito il nuovo comma 6-bis, all’articolo 70- duodecies del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 4) nelle istruzioni al campo rubricato “3. modalità di presentazione della domanda” il periodo “Il presente modello, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e presentato all’ufficio competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per l’accesso al regime individuato al punto 2.1 del provvedimento” è sostituito dal seguente: “Il presente modello, reso disponibile 1 gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it., è sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale”. Viene inoltre aggiornato l’indirizzo mail dell’Ufficio Adempimento collaborativo; 5) nelle istruzioni al campo rubricato “7. Dichiarazione del possesso dei requisiti (da compilare solo nel caso di istanza di ammissione)” la parola “decreto” è sostituita con il periodo “dalla normativa di riferimento”. Motivazioni Il modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo”, attualmente pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ha necessità di essere adeguato alla luce delle modifiche intervenute con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2022 e con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018. In particolare, il Decreto del 31 gennaio 2022 - Min. Economia e Finanze, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ha esteso la possibilità di accesso al regime di adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro. L’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, ha inserito il nuovo comma 6-bis all’articolo 70-duodecies del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di introdurre una ulteriore previsione di estensione dei requisiti soggettivi di accesso al regime, dedicata ai partecipanti a Gruppi IVA. E’, infatti, previsto che, nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 70-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il predetto regime si estende a tutte le società partecipanti al Gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l’opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4). Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1). Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale 2 dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi. Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Legge Delega 11 marzo 2014, n. 23, articolo 6. Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, articoli 3, 4, 5, 6 e 7, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese. Articolo 20, comma 1, del Decreto-legge del 23 ottobre 2018 n. 119 del 23 ottobre 2018. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2016. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2020. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2022. La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 4 maggio 2022 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente 3

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Il regime di adempimento collaborativo è disciplinato dall'articolo 70-duodecies del DPR 633/1972 e rappresenta uno strumento di certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, come previsto dal decreto legislativo 128/2015. Le aziende con fatturato superiore a un miliardo di euro e i partecipanti a Gruppi IVA possono beneficiare di questo regime, che comporta obblighi di trasparenza e comunicazione preventiva delle posizioni fiscali rilevanti, con particolare attenzione a transfer pricing, operazioni straordinarie e questioni internazionali.

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