Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2009–PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2009, per il periodo d’imposta 2008, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2008 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica
Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2009–PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2009, per il periodo d’imposta 2008, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2008 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica
Testo normativo
Protocollo N. 15244/2009
Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2009–PF”, con le relative
istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2009, per il periodo
d’imposta 2008, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2008 e della
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di
normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2008, nonché della
scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per
mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone
fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
dei parametri nonché della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli indicatori di normalità economica.
1.1. E’ approvato il modello “Unico 2009–PF”, da presentare nell’anno 2009
da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annessi al presente
provvedimento.
1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2008, unitamente alle
relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione
“Unico 2009–PF”, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività
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professionali per i quali non siano stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché
approvati, operino le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di
approvazione degli studi stessi.
1.3. È approvata l’annessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta
2008, unitamente alle relative istruzioni, previsti dall’articolo 1, comma 19, primo
periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Tale comunicazione, che costituisce
parte integrante della dichiarazione “Unico 2009–PF”, deve essere effettuata dagli
esercenti attività d’impresa o attività professionali per i quali non si rendono
applicabili gli studi di settore.
1.4. Il modello di cui al punto 1.1 è costituito da:
a) - “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i
quadri RA, RB, RC, RP, RN, RV, CR, RX, nonché la Dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 per la richiesta del bonus straordinario
per famiglie, lavoratori e non autosufficienza di cui all’art. 1 del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2;
- “Unico Mini”, riservato ai contribuenti con situazioni dichiarative semplici
contenente il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, RL, RP, RN,
RV, RX, nonché la Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000 per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e non
autosufficienza di cui all’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture
contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RR, concernente la
determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’INPS dai soggetti iscritti alle
gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali; il quadro RW, concernente i trasferimenti da, per e
sull’estero di denaro, titoli e valori mobiliari; il quadro AC, relativo alla
comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del
modello “Unico 2009–PF” per i soggetti non residenti;
3
- “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture
contabili, contenente i quadri RE, EC, RF, RG, il quadro CM previsto per i
soggetti che hanno aderito al regime agevolato per i “contribuenti minimi”
introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), articolo
1, commi da 96 a 117, nonché i quadri RD, RS, RQ, RU, FC ed infine il quadro
CE concernente il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero.
b) i quadri costituenti il modello IVA/2009, con esclusione del frontespizio e del
quadro VX, approvato con provvedimento 15 gennaio 2009 e pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate;
c) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei
parametri per il periodo d’imposta 2008 di cui al punto 1.2;
d) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi
provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi
contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto
dell’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
d) la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di
normalità economica per il periodo d’imposta 2008, di cui al punto 1.3.
1.5. E’ altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della
destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF, da parte
dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi
dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle
dichiarazioni.
2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di
euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50
centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
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2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli
intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1
secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica,
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la
dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il
presente provvedimento.
2.4. I soggetti di cui al punto 1.5 possono consegnare la busta contenente la
scheda per le scelte della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF e del cinque per
mille dell’IRPEF ad un ufficio postale, utilizzando una normale busta di
corrispondenza sulla quale devono essere apposte le indicazioni: “Scelte per la
destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF”, “anno 2008”, nonché il
cognome, il nome ed il codice fiscale del soggetto che effettua la scelta. La medesima
busta può essere consegnata, inoltre, ad un intermediario abilitato, che deve
trasmettere in via telematica i dati ivi contenuti osservando le apposite specifiche
tecniche, per la trasmissione dei dati relativi alle scelte della destinazione dell’otto e
del cinque per mille dell’IRPEF, approvate con separato provvedimento.
Inoltre, i predetti soggetti di cui al punto 1.5 possono operare le scelte della
destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF
avvalendosi direttamente del servizio telematico.
3. Reperibilità dei modelli e della busta e autorizzazione alla stampa.
3.1. I modelli di dichiarazione “Unico 2009–PF” sono resi disponibili
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere
utilizzati e stampati prelevandoli dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e
www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche
indicate nel successivo punto 3.3. Il “Fascicolo 1”, il “Fascicolo 2” e la busta di cui al
successivo punto 3.4, da utilizzare per la presentazione tramite gli uffici postali nei soli
casi in cui tale modalità è consentita, sono altresì resi disponibili gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali.
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3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti internet a
condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 3.3 e rechino
l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente
provvedimento.
3.3. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le
caratteristiche tecniche contenute:
- nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2,
per quelli indicati nella lettera a) del punto 1.4 e per la scheda di cui al punto
1.5;
- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli
indicati nel punto 1.
3.4. Per la consegna dei modelli di dichiarazione agli uffici postali deve essere
utilizzata la busta di cui all’Allegato B al provvedimento 13 marzo 2008, pubblicato
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della stampa della medesima busta devono
essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato A al predetto
provvedimento di approvazione.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di
dichiarazione “Unico 2009–PF”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno
2009 da parte delle persone fisiche.
Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2008 e la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori per il periodo d’imposta 2008, di
cui all’articolo 1, comma 19 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), nonché la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e
del cinque per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di
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presentazione della dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Con la finalità di facilitare la compilazione del modello di dichiarazione da
parte dei contribuenti che presentano le situazioni dichiarative più comuni, è stata
predisposta una versione semplificata del Modello Unico Persone fisiche denominata
“UNICO Mini”.
Nel “Fascicolo 1” e nel modello “Unico Mini” è stata inserita la Dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernente la richiesta del
bonus straordinario per famiglie, lavoratori e non autosufficienza di cui all’art. 1 del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
In attuazione dell’art. 63 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata reintrodotta la
possibilità di destinare una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF a finalità di
interesse sociale ed è stato ampliato il numero dei soggetti destinatari, tra cui sono stati
inseriti i Comuni per il sostegno delle attività sociali svolte.
Infine, è stato introdotto nel Fascicolo 3 il quadro CM per dichiarare il reddito
derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni, da
parte dei “contribuenti minimi” rientranti nel regime agevolato disciplinato dall’
articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riguardo alle modalità di compilazione, nel modello “Unico 2009 – PF” gli
importi devono essere indicati con arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la
frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione
è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla
disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei
predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti internet
dell’Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche
e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
7
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di
approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;
Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di
razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell’accertamento dei ricavi, dei
compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle
caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione
dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d’affari sulla base
delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attività svolta;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei
parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d’imposta 1996 e 1997;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da
applicare ai parametri approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 gennaio 1996;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi
e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di
armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da
parte dei datori di lavoro;
8
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni:
istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli
scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni:
istituzione di una addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4):
regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione
degli studi di settore;
Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e
18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472,
ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalità di prelievo
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47: riforma della disciplina fiscale della
previdenza complementare;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della
previdenza complementare;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei
dati personali;
9
Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: esercizio delle opzioni previste
dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili
internazionali;
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche, la nascita di
nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli;
Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-
finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recantenorme di attuazione del Protocollo del
23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità' e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31 recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;
Provvedimento 11 novembre 2008 di approvazione dello schema di
certificazione unica CUD 2009, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle
modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria pubblicato sul sito il
12 novembre 2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, Legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Provvedimento 15 gennaio 2009, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2009 concernenti l’anno 2008,
con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2009 ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto nonché del modello IVA 74-bis con le relative istruzioni.
Decreto legge 27 marzo 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge
24 luglio 2008, n. 126 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di
,
acquisto delle famiglie
;
10
Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria;
Decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158,convertito con modificazioni dalla legge
18 dicembre 2008, n. 199, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di
particolari categorie sociali;
Decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2008, n. 205 , recante “Misure urgenti per il rilancio competitivo
del settore agroalimentare”;
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale;
Legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 31 gennaio 2009
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
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ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI
I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere
predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E’ consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da
due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come
originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle
quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di
separazione deve essere stampata l’avvertenza: “ATTENZIONE: Staccare all’atto
della presentazione del modello”.
E’ anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a
striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande
laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e
lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza:
“ATTENZIONE: Staccare all’atto della presentazione del modello”. Sulla banda
laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura “All’atto
della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di
trascinamento”.
E’ altresì consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica
dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di
altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei
modelli nel tempo.
I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati
con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e
l’intestazione dei dati richiesti.
Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione dei parametri
di cui al punto 1.2 del presente provvedimento può essere altresì riprodotto su stampati
a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere
tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere
stampata l’avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni
per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di
trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5;
altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5.
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Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o un ufficio
postale, il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento ed
inserito nell’apposita busta indicata al punto 3.5 del presente provvedimento.
La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli,
lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere
“courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e
verticale di 6 righe per pollice.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per
cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al
presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che
ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del
foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1
devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura
la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente
provvedimento.
COLORI
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il
colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone cyan process).
E’ consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per
la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
OTIUTARG
OLLEDOM
UNICO
genzia
ntrate
Persone fisiche 2009
FASCICOLO 1
PERIODO D’IMPOSTA 2008
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
FASCICOLO 1
Quadro RP Oneri e spese
Dati personali Compilazione del frontespizio Quadro RN Calcolo dell’IRPEF
Familiari a carico Quadro RV Addizionale regionale
Quadro RA Redditi dei terreni e comunale all’IRPEF
Quadro RB Redditi dei fabbricati Quadro CR Crediti d’imposta
Quadro RC Redditi di lavoro dipendente Quadro RX Compensazioni e rimborsi
e assimilati Bonus straordinario per famiglie
UNICO MINI
UNICOMINIè una versione semplificatadel Modello UNICOPersone Fisiche,
ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse
FASCICOLO 2 Quadro RR Contributi previdenziali
Modulo RW Investimenti all’estero
QuadroRH Redditi di partecipazione
e/o trasferimenti
in società di persone
da,per e sull’estero
ed assimilate
Quadro AC Comunicazione
QuadroRL Altri redditi
QuadroRM Redditi soggetti a tassazione dell’amministratore
separata e ad imposta di condominio
sostitutiva Persone Guida alla
QuadroRT Plusvalenze di natura fisiche compilazione del Modello
finanziaria non residenti UNICO 2009
FASCICOLO 3 Quadro RD Allevamento di animali,
produzione di vegetali
ISTRUZIONI COMUNI AI
ed altre attività agricole
QUADRIRE - RF - RG - RD - RS
Quadro RS Prospetti comuni ai quadri RA,
Novità della disciplina
RD,RE,RF,RG,CM e RH
del reddito d’impresa e di lavoro autonomo
Quadro RQ Imposta sostitutiva
Quadro RE Lavoro autonomo derivante di cui all’art.8,comma 1,
dall’esercizio della L.n.342/2000
di arti e professioni Quadro RU Crediti di imposta concessi
Quadro EC Prospetto per a favore delle imprese
la deduzione extracontabile Quadro FC Redditi dei soggetti
dei componenti negativi controllati residenti
Quadro RF Impresa in contabilità ordinaria in Stati o territori
Quadro RG Impresa in regime di con regime fiscale privilegiato
contabilità semplificata Quadro CE Credito di imposta
Quadro CM Contribuenti minimi per redditi prodotti all’estero
I SERVIZI PER L’ASSISTENZA FISCALE
(Per ulteriori informazioni consultare in appendice la voce “Servizi di assistenza al contribuente”)
ASSISTENZA UFFICI LOCALI
Nell’Ufficio Locale è possibile ottenere informazioni sulla normativa fiscale e assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione UNICO Persone
Fisiche.Utilizzando il servizio “Trova l’Ufficio”,presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it,è possibile individuare l’ufficio locale di competenza più vicino.
Per evitare inutili attese si può prenotare un appuntamento presso un Ufficio Locale collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure
telefonando al numero 848.800.444(Tariffa urbana a tempo ).
ASSISTENZA TELEFONICA
848.800.444
Telefonando all’848.800.444 e seguendo le indicazioni fornite dal sistema è possibile accedere a vari servizi e informazioni:
• CALL CENTER CON OPERATORE
Il servizio fornisce assistenza ed informazioni ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17,il sabato dalle ore 9 alle 13.Costo della telefonata:tariffa urbana a tempo (T.U.T.).
Per comunicazioni di irregolarità,e cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati, nei casi più semplici,è prevista la possibilità di annullarli direttamente,se
risultano errati.Inoltre il servizio fornisce :
– Informazioni fiscali generali
– Servizio dedicato agli intermediari abilitati per soli “ Avvisi telematici”sulle comunicazioni relative alle dichiarazione dei redditi;
– Informazioni sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
– Informazioni relative ai rimborsi.
• PRENOTAZIONE DI RICHIAMATA TELEFONICA - “CALL BACK”
È possibile prenotare una richiamata nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera.Il servizio consente infatti di essere contattati telefonicamente da un operatore.
La prenotazione di richiamata viene proposta automaticamente quando il traffico telefonico è intenso,per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo
primadi poter parlare con l'operatore.È possibile prenotare il servizio di call back anche tramite internet.
• SERVIZIO AUTOMATICO
Fornisce un servizio di informazioni a risposta automatica,quali:
– richiesta del codice personale PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell' Agenzia.Il Codice Pin può essere richiesto anche tramite internet.
– verifica delle partite IVA degli operatori comunitari.La verifica si ottiene digitando partita IVA e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell'operatore;
– informazioni relative all'Ufficio locale di appartenenza;
– richiesta del duplicato del tesserino del Codice Fiscale o della Tessera Sanitaria.
• PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI
Il servizio consente,a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio,di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli.La prenota-
zione può essere effettuata,24 ore su 24,e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi,oltre al giorno e all'ora desiderati.Inoltre attraverso le indicazioni del sistema
il contribuente può selezionare,tra una vasta gamma proposta,il servizio per il quale chiedere assistenza.
La prenotazione può essere effettuata attraverso:
– internet
– cassetto fiscale:esclusivamente sull'ufficio di competenza e per chiarimenti sui dati contenuti nel cassetto stesso.Si ricorda che per poter utilizzare questo servizio è necessa-
rio essere in possesso del codice PIN.
ATTENZIONE:
– per chiamare con il cellulare il numero da utilizzare è 06-96668907 (il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore);
– per telefonare dall’estero,invece,il numero è 0039.06.96668933 (il costo è a carico del chiamante)
320.43.08.444
SMS - Inviando un SMS è possibile ricevere semplici informazioni fiscali sul telefonino.
INDICE UNICO 2009 Persone fisiche – FASCICOLO1
I. ISTRUZIONI GENERALI 3 9. Quadro RN– Calcolo dell’IRPEF 52
1. Cos’è il Modello UNICO e chi deve utilizzarlo 3 10. Quadro RV– Addizionale regionale e comunale all’IRPEF 65
2. Come è composto e come si utilizza 11. Quadro CR– Crediti d’imposta 69
il Modello UNICO Persone Fisiche 3 12. Quadro RX– Compensazioni e rimborsi 73
3. Chi è obbligato a presentare la dichiarazione 4 13. Bonus straordinario per le famiglie 75
4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione 4
III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE
5. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione 5
DELLE DICHIARAZIONI 76
6. Modalità e termini di versamento 6
APPENDICE 80
7. La compensazione 9
8. Informativa sul trattamento dei dati personali 9 TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL’IRPEF 2008 92
ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI 93
II. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 11
1. Le novità di quest’anno 11 CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE
2. Informazioni preliminari 11 DELL’ADDIZIONALE COMUNALE
3. Compilazione del frontespizio 13 PER GLI ANNI 2008 E 2009 I-XXXII
4. Familiari a carico 17
SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE
5. Quadro RA– Redditi dei terreni 19
DELL’8 E DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
6. Quadro RB– Redditi dei fabbricati 22
La scheda va utilizzata esclusivamente nei casi di esonero
7. Quadro RC– Redditi di lavoro dipendente e assimilati 26
dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare
8. Quadro RP– Oneri e spese 30 l’attestazione posta sotto il riquadro della scelta)
PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI
1. COS’È IL MODELLO UNICO E CHI DEVE UTILIZZARLO
Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.
Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state eviden-
ziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono
utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quel-
lo riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP
quello riservato alle società di persone ed equiparate.
Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la
dichiarazione in forma unificata, i contribuenti tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione IVA.
A partire da quest’anno, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 52 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la
dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma autonoma direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fi-
scale del contribuente.Si ricorda che non possono essere compresi nella dichiarazione unificata i modelli 770/2009 Semplificato e
770/2009 Ordinario.Non possono, inoltre, presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichia-
razioni relative al soggetto fallito.
Il modello di dichiarazione da presentare nel 2009 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comun-
que ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.
2. COME È COMPOSTO E COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO
PERSONE FISICHE
Il Modello UNICO Persone Fisiche 2009 si articola a sua volta in due modelli, a seconda del loro utilizzo:
•Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
•Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V.
Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:
– FASCICOLO 1(che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:
IL FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e una guida sintetica alle istru-
zioni, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione (tipo di dichiarazione;
altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF; scelta per la destinazio-
ne del cinque per mille dell’IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
il prospetto dei familiari a carico, i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e
assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), RX (compensazioni e
rimborsi) e Bonus straordinario per famiglie – Dichiarazione sostitutiva;
– UNICOMINI, una versione semplificata del MODELLOUNICO Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano
nelle situazioni meno complesse;
– FASCICOLO 2che contiene:
i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati
alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
– FASCICOLO 3che contiene:
i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.
Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, vi basterà compilare il FASCICOLO1del MODELLOUNICO ovvero
UNICO MINI per le situazioni più comuni.uAd esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utiliz-
zerà, oltre al frontespizio, anche:
•il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
•il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
•i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
Se siete titolari di partita IVA, dovete compilare il FASCICOLO1del MODELLOUNICO, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei
FASCICOLI2 e 3, nonché, se tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i quadri relativi.
Se siete tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, dovete compilare il modulo RW contenu-
to nel FASCICOLO2.Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere presentato
unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2009, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.
Se siete tenuti alle comunicazioni comeamministratore di condominio, dovete compilare il quadro AC contenuto nel FASCICOLO
2.Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al fron-
tespizio del Modello UNICO 2009, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.
I contribuenti che presentano il modello 730/2009, in alcune ipotesi particolaricome, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti
che devono dichiarare alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all’estero, devono altresì presentare
i quadri RM, RT e RW, unitamente al frontespizio del Modello UNICO. Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiara-
zione dei redditi presentata con le modalità sopra descritte possono utilizzare integralmente il Modello UNICO. Per ulteriori infor-
mazioni e approfondimenti consultare l’APPENDICE alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello UNICO
PF” nonché le istruzioni fornite nel modello 730 e nel fascicolo 2 del Modello UNICO, con riferimento ai rispettivi quadri.
3
I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2008 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche
per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono
ad una sola parte dell’anno.
Il Modello riguardante la dichiarazione IVAda utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata è identico a quello pre-
visto per la presentazione della stessa dichiarazione in forma non unificata.
Per la compilazione dei quadri del Modello IVA compresi nel Modello UNICO 2009 - Persone Fisiche non si deve tenere conto
delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tale modello in quanto i dati in esso contenu-
ti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2009 Persone Fisiche.
Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2009 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell’IVA,
il Modello VR/2009 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni.
Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settoreil contribuente deve utilizzare i modelli sepa-
ratamente approvati.
Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati
unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.
3. CHI È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
• se avete conseguito redditi nell’anno 2008 e non rientrate nelle condizioni di esonero indicate nel capitolo successivo;
• se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non ab-
biate conseguito alcun reddito.
In particolare, siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
•se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o
assimilati (CUD 2009 e/o CUD 2008), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro
10,33 il totale delle ritenute subite;
•se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazio-
ne salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero pre-
viste nel capitolo successivo;
•se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta
non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2009 o CUD 2008);
•se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute
d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
•se avete conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati
nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da sog-
getti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
•se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute
nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per cia-
scuna addizionale supera euro 10,33;
•se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
ATTENZIONE:anche nel caso in cui non siate obbligati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere
eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chie-
dere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2008 o da acconti versati nello stesso anno.
4. CHI È ESONERATO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se, nell’anno 2008, avete posseduto:
•solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box,
cantina, ecc.);
•solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute
d’acconto ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue even-
tuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
•solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei red-
diti erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, ed eventualmente redditi
di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
•un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale con-
corre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
•un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale con-
corre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
•un reddito complessivo, al netto dell’ abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00,nel quale con-
corre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e non
sono state operate ritenute;
•un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00nel quale con-
corre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di la-
voro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazio-
nale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente;
•redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente
anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e relative pertinenze;
4
•solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
Consultare •solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio,
in Appendice, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di ac-
“Redditi esenti e compagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore de-
rendite che non gli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non su-
costituiscono
periore a euro 7.500,00);
reddito”
•solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un im-
porto fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
•solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
ATTENZIONE:se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla presentazione dalla dichiara-
zione se, in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avete
un’imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o
altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.
5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Come si Salvo i casi sotto descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico 2009 esclusivamente
presenta la in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
dichiarazione
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico 2009 cartaceo i contribuenti che:
•pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di da-
tore di lavoro o non titolari di pensione;
•pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del model-
lo Unico (RM, RT, RW, AC);
•devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
•sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
Reperibilità I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni sono resi disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet
dei modelli dell’Agenzia delle Entratewww.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it
nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione.
È possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli ap-
provati dall’Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser). I suddetti modelli possono essere stam-
pati in bianco e nero. Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano si-
stemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.
Si precisa che i FASCICOLI1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.
I contribuenti obbligati alla presentazione telematicasono tenuti a presentare la dichiarazione Modello Unico 2009:
•direttamente per via telematica tramite servizio entratel o internet;
•tramite gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno l’invio telematico;
•tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati).
I contribuenti non obbligati alla presentazione telematicapossono presentare la dichiarazione Modello Unico 2009, oltre che con
le modalità sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici Postali.
Presentazione I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione in via telematica direttamente all’Agenzia delle entrate.
telematica La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezio-
diretta ne dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via tele-
matica, dall’Agenzia stessa.
I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono:
– del servizio telematico Entratel, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 SEMPLI-
FICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
– del servizio telematico Internet, (Fisconline) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in rela-
zione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta
ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Questo servizio può
essere utilizzato ai fini della presentazione della dichiarazione, anche nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per
via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.
La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione, già compilata, presso un qualsiasi ufficio
dell’Agenzia delle entrate, che ne curerà l’invio telematico.
Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte III “Servizio telematico di presentazione del-
le dichiarazioni”.
Presentazione Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve consegnare la propria dichiarazione originale sot-
tramite toscritta e conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell’intermediario che ha assunto l’impegno a tra-
intermediari smettere la dichiarazione nonché i documenti da quest’ultimo rilasciati.
abilitati Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all’intermediario a cui intende rivolgersi per la tra-
smissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 31 luglio 2009. Resta ferma la facoltà
dell’intermediario di accettare o meno l’incarico.
L’intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate
già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate
successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l’intermediario può richiedere un corrispettivo.
L’elenco delle categorie di intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è presente nella Parte III “Servizio te-
lematico di presentazione delle dichiarazioni” al punto 2.1.
Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l’intermediario abilitato deve:
• rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposi-
zione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazio-
5
ne gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’interme-
diario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione
del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel fron-
tespizio della dichiarazione;
• rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica,
l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato
dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia del-
le entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della
dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante documen-
tazione per il periodo, previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte del-
l’Agenzia delle entrate;
• conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R.
n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. Il contribuente dovrà per-
tanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze al
competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica del-
la dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
Si ricordache eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazio-
ne all’intermediario e la sua trasmissione per via telematica non determinano l’obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per
esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all’intermediario, questo dato non
deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.
ATTENZIONE: per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le moda-
lità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004
(si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell’Agenzia delle Entrate).
Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità
nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre,
devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cogno-
me, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale proce-
dura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale.
Presentazione Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita
agli uffici nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e
postali che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuen-
te. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongo-
no il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. La busta da utilizzare è in distribuzione gratuita
presso tutti i Comuni.
Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conser-
vata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.
La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventua-
li acconti d’imposta da pagare nel 2009.
ATTENZIONE:le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via
telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzio-
ne da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (vedi Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).
Dichiarazione La dichiarazione può essere presentata in via telematica anche dall’estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per
presentata le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte III “Servizio telematico di presentazione delle di-
dall’estero chiarazioni”).
In alternativa, la dichiarazione può essere spedita dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo entro il
31 luglio 2009 mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee
a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175
Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
• cognome e nome del contribuente;
• codice fiscale del contribuente;
• la dicitura “Contiene dichiarazione Modello UNICO 2009 Persone Fisiche”.
Quando si Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello UNICO 2009 Persone Fisiche deve
presenta la essere presentato entro i termini seguenti:
dichiarazione – dal2 maggio 2009al 30 giugno2009se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
– entro il 31 luglio2009se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmes-
sa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.
6. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Termini di Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro
versamento il 16 giugno 2009 ovveroentro il 16 luglio 2009.
ATTENZIONE: i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2008 e prima rata di acconto per il 2009)
nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2009 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento
a titolo di interesse corrispettivo.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come deter-
minati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (ac-
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conti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro
10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758
arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di
versamento F24.
ATTENZIONE:per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non
vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).
Acconti Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2009
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2009 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN31 “DIFFERENZA”.
Se questo importo:
• non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
• supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per centodel suo ammontare.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo
RN31 risulti pari o superiore ad euro 52.
L’acconto così determinato deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2009se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
– la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno2009ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
– la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2009.
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2009 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una mi-
nore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al successivo paragrafo “Rateazione”. I sog-
getti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell’acconto IRPEF devono, inoltre consultare la voce
dell’Appendice “Acconti IRPEF e addizionale comunale all’IRPEF casi particolari”.
Acconto Addizionale Comunale all’IRPEF dovuto per l’anno 2009
Per l’anno d’imposta 2009 è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF.
Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 per la determinazione dell’acconto dovuto.
I soggetti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell’acconto IRPEF devono, inoltre consultare la
voce dell’Appendice “Acconti IRPEF e addizionale comunale all’IRPEF casi particolari”.
Altri acconti
Per le modalità di calcolo dell’acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione sepa-
ratavedere nell’Appendice del Fascicolo 2, alla voce “Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate”.
Saldo IVA Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può essere
pagato entro il 16 giugno 2009ovveroentro il 16 luglio 2009.
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo 2009, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamen-
to dell’IVA nel periodo dal 17 marzo al 16 giugno 2009 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per
cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17
giugno al 16 luglio 2009 deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 16
giugno 2009.
Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiora-
zione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 16 giugno, e sceglie di effettuare la compensazio-
ne fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’importo delle
somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il
secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta.
I contribuenti IVA trimestrali, di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il ver-
samento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devo-
no indicare nella colonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale
conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per
cento dovuta per il differimento di tale versamento.
Come si Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.
effettuano
i versamenti I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematicacon le seguenti modalità:
1) direttamente:
– mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
– ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
– utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle
Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offer-
ti dalle banche e da Poste Italiane.
I contribuenti non titolaridi partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche
convenzionate,uffici postali,agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando
i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si ver-
sa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le som-
me versate.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:
• con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
• con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
• presso gli uffici postali;
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• con assegni bancari e circolari nelle banche;
• con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel
caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
• gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno
della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
• in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli im-
porti a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
• l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va ese-
guito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore a 12 eu-
ro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da ver-
sare a titolo di IVA.
Principali 4001: IRPEF saldo
codici tributo 4033: IRPEF acconto prima rata
4034: IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
6099: IVA annuale saldo
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
3801: Addizionale regionale
3844: Addizionale comunale
3843: Addizionale comunale acconto
Rateazione Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contri-
buti risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere ver-
sato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e
versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale,
tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza del-
la seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
I contribuenti non titolari di partita IVApossono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2009, ovvero entro il
16 luglio 2009 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere
versata entro il 30 giugno 2009 con l’applicazione degli interessi dello 0,23 per cento ovvero entro il 31 luglio 2009 con l’appli-
cazione degli interessi dello 0,23 per cento.
Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in
cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:
Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %
1ª 16 giugno 0,00 16 luglio 0,00
2ª 30 giugno 0,23 31 luglio 0,23
3ª 31 luglio 0,73 31 agosto 0,73
4ª 31 agosto 1,23 30 settembre 1,23
5ª 30 settembre 1,73 2 novembre 1,73
6ª 2 novembre 2,23 30 novembre 2,23
7ª 30 novembre 2,73
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2009, ovvero
entro il 16 luglio 2009 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata de-
ve essere versata entro il 16 luglio 2009 con l’applicazione degli interessi dello 0,50 per cento ovvero, entro il 17 agosto 2009
(in quanto il 16 agosto è domenica) con l’applicazione degli interessi dello 0,50 per cento.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescin-
dere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:
Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %
1ª 16 giugno 0,00 16 luglio 0,00
2ª 16 luglio 0,50 17 agosto 0,50
3ª 17 agosto 1,00 16 settembre 1,00
4ª 16 settembre 1,50 16 ottobre 1,50
5ª 16 ottobre 2,00 16 novembre 2,00
6ª 16 novembre 2,50
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
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7. LA COMPENSAZIONE
Il contribuente ha la facoltà di compensarenei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i cre-
diti e i debiti risultanti dalla dichiarazionee dalle denunce periodiche contributive.
Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a
debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.
ATTENZIONE: il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indi-
cato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza
delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma
unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare,
per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le som-
me dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle ge-
stioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. È compensabile anche l’IVA che risulti dovuta per l’ade-
guamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.
I crediti che risultano dal Modello UNICO 2009 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello
della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di
principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguen-
ti condizioni:
–il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
–il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate suc-
cessivamente.
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno
solare.
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordi-
nari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limi-
te massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.
Si precisa che l’errato utilizzo di un credito esistente oltre il limite previsto dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000, potrà essere
regolarizzato mediante il versamento di una somma pari all’eccedenza utilizzata, maggiorata degli interessi e con il versamento
delle sanzioni pari al 30 per cento del credito eccedente. Il credito così ripristinato potrà essere utilizzato in compensazione, nei
limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri (vedi risoluzione del 27 novembre 2008, n. 452).
È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono es-
sere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’eccedenza a cre-
dito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare
gli importi a credito:
Per alcune – in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una
esemplificazioni diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pa-
del modo gamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
di procedere
– in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la com-
consultare
pensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.
in Appendice
“Scelta della
compensazione” I crediti IVArisultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto ri-
sulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza dell’IVA detraibile nel corso dell’anno possono, in alterna-
tiva, effettuare la compensazione di questa eccedenza.
I crediti INPSrisultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della
presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rim-
borso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dal-
la data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2009 relati-
vo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavorato-
ri autonomi dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione suc-
cessiva.
I crediti INAILutilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono esse-
re compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
Così un credito derivante dall’autoliquidazione, 2008/2009 in scadenza al 18 febbraio 2009, potrà essere utilizzato in com-
pensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risul-
terà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’INAIL.
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela
dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
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Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti ricono-
sciuti al cittadino.
Finalità del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a
ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta,
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte
e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 set-
tembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66- bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri sog-
getti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di leg-
ge o di regolamento.
Dati personali
La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per
la determinazione dell’imponibile e dell’imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carat-
tere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di rice-
vere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indi-
cati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.
Dati sensibili
L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della leg-
ge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L’effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 63 bis del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Tali scelte comportano, secon-
do il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “sensibile”.
L’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch’esso carattere fa-
coltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.
Modalità del trattamento
La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il
quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da persegui-
re anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
•con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di
legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta);
•con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196
del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e
sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
•il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei
responsabili;
•gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli
interessati.
Responsabili del trattamento
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quan-
to partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Diritti dell’interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri
dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per can-
cellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
•Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
•Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso
degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è ob-
bligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell’8
per mille e del 5 per mille dell’Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell’imposta e per poterli
inoltre comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta
dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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PARTE II: GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
.
Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione.
Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.
1. LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO
La dichiarazione dei redditi Modello UNICO Persone Fisiche 2009 presenta alcune novità. In particolare si evidenzia che:
•è prevista la possibilità di richiedere un Bonus straordinario per i contribuenti residenti componenti di un nucleo familiare a bas-
so reddito (art. 1 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Prospetto fami-
liari a carico, righi RN39 e RN41, rigo RX5;
•è aumentato ad euro 4.000,00 il limite relativo all’ammontare degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per
l’acquisto dell’abitazione principale su cui applicare la percentuale di detrazione del 19% (comma 202 art. 1, legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, Finanziaria 2008). Rigo RP7;
•è estesa alle spese sostenute per canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, la detrazione del 19% delle spese per cano-
ni di locazione sostenute da universitari fuori sede (comma 208 art. 1 Finanziaria 2008). Rigo RP18;
•è riconosciuta ai docenti di ogni ordine e grado, per l’attività di autoaggiornamento e formazione, una detrazione d’imposta pa-
ri al 19% delle spese sostenute nel 2008 fino ad un importo massimo di 500,00 euro (comma 207 art. 1 Finanziaria 2008).
Righi RP19, RP20 e RP21 cod. 32;
•è riconosciuta una detrazione nella misura del 19% per le spese sostenute sull’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico (comma 309 art. 1 Finanziaria 2008). Righi RP19, RP20 e RP21 cod. 33;
•è riconosciuta una detrazione nella misura del 19% per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmen-
te a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (com-
ma 77 art. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 247).Righi RP19, RP20 e RP21 cod. 34;
•è riconosciuta una detrazione nella misura del 19% per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla fre-
quenza di asili nido (art. 2 comma 6, legge 22 dicembre 2008, n. 203 Finanziaria 2009). Righi RP19, RP20 e RP21 cod. 36;
•è aumentato ad euro 3.615,20 il limite di deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale
(comma 197 art. 1 Finanziaria 2008). Rigo RP28 cod. 1;
•è stata introdotta, per i dipendenti del settore privato, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale,
pari al dieci per cento, sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite complessivo di 3.000 euro (art. 2
decreto legge 27 marzo 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126). In alcune specifiche
ipotesi tali somme vanno indicate nelrigo RC4;
•sono riaperti i termini per la rivalutazione di partecipazioni e terreni (comma 91 art. 1 Finanziaria 2008). Fascicolo 2 Quadri
RT e RM ;
•è previsto un regime fiscale agevolato per i contribuenti cosiddetti “minimi” (commi 96-117 art. 1 Finanziaria 2008). Fascicolo
3 Quadro CM;
•è prevista la possibilità di restituire il “bonus incapienti” e il “bonus straordinario per famiglie”, indebitamente percepiti, attraver-
so la dichiarazione dei redditi (decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159 e Circolare n. 68/E del 14 dicembre 2007; decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185). Rigo RN36;
•è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP 2009 in forma autonoma (comma 52 art. 1 Finanziaria 2008).
Si ricorda inoltre che:
•è prevista, anche per quest’anno, la possibilità di destinare una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF a finalità di interesse so-
ciale (art. 63 bis decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
Con la stessa norma è stato altresì ampliato il numero dei soggetti destinatari, tra cui sono stati inseriti i Comuni per il sostegno
delle attività sociali svolte;
•è prorogata fino al 2011 la detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (commi 17-
19 art. 1 Finanziaria 2008 e comma 15 art. 2 Finanziaria 2009);
•è prorogata fino al 2010 la detrazione del 20% delle spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’ac-
quisto di motori ad elevata efficenza e variatori di velocità (commi 20-24 art. 1 Finanziaria 2008);
•è prorogata fino al 2010 la detrazione del 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edi-
fici esistenti, con la possibilità di ripartire la detrazione in un numero di rate da tre a dieci (commi 20-24 art. 1 Finanziaria 2008);
•è prorogata fino al 30 giugno 2009 la sospensione degli sfratti per finita locazione (art. 22 ter del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248
e art. 1 del DL 20 ottobre 2008, n.158).
2. INFORMAZIONI PRELIMINARI
Correzione Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello 730/2009, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in di-
del Modello chiarazione, l’integrazione e/o la rettifica possono comportare:
730/2009 •un maggior credito o un minor debito(ad esempio oneri non precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione del-
l’imposta risultante dalla dichiarazione originaria. In questo caso il contribuente puòpresentare entro il 26 ottobre 2009 un Mo-
dello 730 integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Modello Unico 2009, entro il 31 luglio 2009 (correttiva nei
termini), oppure entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione inte-
grativa a favore). La differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a
rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l’anno successivo. Si ricorda che, anche se il modello precedente
è stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un interme-
diario che può chiedere un compenso;
•un maggior debito o un minor credito(ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati). In questo caso il contribuente deve
presentare un Modello Unico 2009 Persone fisiche:
– entro il 31 luglio 2009 (correttiva nei termini) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all’impor-
to del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d‘imposta;
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– entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) e pa-
gare direttamente le somme dovute;
– entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le
somme dovute.
Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell’assistenza anche nei casi in cui è inter-
venuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal pro-
spetto di liquidazione. Detto credito può comunque essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell’anno suc-
cessivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, senza necessità di presentare un Modello Unico sostitutivo.
Quest’ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiara-
zione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.
Correzione Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichia-
del Modello razione, completa di tutte le sue parti. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare
UNICO 2009 oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Per le modalità di compilazione della dichiarazione si rinvia al Capitolo 3 “Compilazione del frontespizio”, alla voce “Tipo di di-
chiarazione”.
CUD Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2009contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in qua-
2008/2009 li punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:
•al CUD 2009 in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
•al CUD 2008 in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2008 all’atto
della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2008.
Dichiarazione Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello devono essere
presentata indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.
dagli eredi L’erede deve compilare l’apposito riquadro del frontespizio e sottoscrivere la dichiarazione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere le istruzioni per la compilazione del frontespizio, alla voce “Dichia-
razione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente”.
Consultare in Per le persone decedute nel 2008o entro il mese di febbraio 2009la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei ter-
Appendice mini ordinari (dal2 maggio 2009al 30 giugno2009).
“Crediti Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 16 dicembre 2009per i versa-
risultanti dal
menti e il 31 dicembre 2009 per la presentazione della dichiarazione.
Mod. 730 non
È utile sapere che se nel 2008la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successiva-
rimborsati dal
sostituto mente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del de-
d’imposta”. ceduto.
Proventi I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in
sostitutivi forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità per-
e interessi manente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria
di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono es-
sere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i
crediti si riferiscono.
Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di mater-
nità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per
i quali pende il giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella per-
dita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.
Redditi I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all’estero, salvo le eventuali diverse disposizioni
prodotti contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.
all’estero
Usufrutto Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali han-
legale no l’usufrutto legale.
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
Consultare il •i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
cap. 3alla voce •i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
“Dichiarazione •i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizio-
presentata dagli
ne, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
eredi o da altri
•i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercen-
soggetti diversi
dal contribuente” ti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
e in Appendice •le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
“Redditi I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei ge-
dei coniugi” nitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).
Conservazione Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve esse-
della docu- re conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2013, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla.
mentazione Se il contribuente, a seguito di richiesta dell’Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, al-
le detrazioni, alle ritenute, ai crediti d’imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.
Conversione In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utiliz-
delle valute zato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente
estere più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle prin-
dei Paesi cipali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello
non aderenti Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell’Uf-
all’euro ficio Italiano Cambi (www.uic.it).
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Modalità Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro, per eccesso se la frazione decima-
di arrotonda- le è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa
mento 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri fina-
li dopo la virgola.
Sanzioni Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, consultare
in Appendice, voci “Sanzioni amministrative” e “Sanzioni penali”.
3. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
Composizione Il frontespizio del modello UNICO Persone Fisiche si compone di tre facciate.
del frontespizio Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.
La seconda e la terza facciata comprendono dodici riquadri: i primi sei relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il
contribuente ed eventualmente il soggetto presso il quale intende eleggere domicilio per la notificazione degli atti e ai dati ri-
guardanti chi presenta la dichiarazione per altri; i restanti riquadri riservati alla scelta per la destinazione dell’otto per mille del-
l’IRPEF, alla scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF, alla firma della dichiarazione, alla sottoscrizione della di-
chiarazione all’impegno dell’intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità rilasciato al dichiarante dai cen-
tri di assistenza fiscale o dai professionisti, secondo le disposizioni dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazio-
ne tributaria.
Dati Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente.
identificativi
ATTENZIONE: al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespi-
zio sia quello rilasciato dall’Amministrazione finanziaria così come riportato nella tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera
sanitaria non sia stata ancora emessa, nell’apposito tesserino rilasciato dalla stessa Amministrazione. Se qualcuno dei dati ana-
grafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è errato, dovete recarvi
presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrateper ottenerne la variazione. Fino a che questa variazione non è stata effet-
tuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.
Tipo di La casella “Redditi”deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi.
dichiarazione Il contribuente che presenti la dichiarazione IVAdeve barrare la casella “IVA”, mentre quella relativa al “ModuloRW”deve esse-
re barrata se nel 2008 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all’estero.
La casella “Quadro VO”deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione della dichia-
razione annuale IVA per l’anno 2008 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’im-
posta 2008 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla
propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2009 relativa all’anno 2008. Infatti ai sensi dell’art. 2,
comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti han-
no l’obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei
redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle “IVA” e “Quadro
VO” sono alternative.
La casella relativa al “Quadro AC”deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all’A-
nagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei
relativi fornitori.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economicadevono barrare la
casella corrispondente (“Studi di settore”, “Parametri”, “Indicatori”)ed allegare gli appositi modelli.
Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichia-
razione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Corretti-
va nei termini”.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore impo-
sta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello UNICOrisulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato
a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal nuovo Modello UNICOrisulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o
del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminu-
zione di ulteriori importi a debito
Consultare Integrazione della dichiarazione
in Appendice Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le
la voce stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello confor-
“Ravvedimento”
me a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal
termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
a) “Dichiarazione integrativa a favore”
Tale casella va barrata nei seguenti casi:
– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine pre-
visto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che
abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito.
In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997, ovvero richiesto a rimborso;
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– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, per la correzio-
ne di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo
e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.
b) “Dichiarazione integrativa”
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:
– nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichia-
razione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o
verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
– nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor red-
dito o, comunque, da cui consegua un minor debito d’imposta o un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della di-
chiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.
Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione” e nelle caselle presenti nel ri-
quadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indica-
to uno dei seguenti codici:
“1” quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa;
“2” quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione ori-
ginaria;
“3”quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.
La casella “Eventi eccezionali”deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’impo-
sta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi
eccezionali.
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indi-
care il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei ver-
samenti. I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codicedesunto dalla “Tabella degli eventi ecceziona-
li” riportata in Appendice alla voce “Eventi eccezionali”.
Dati del Luogo e data di nascita
contribuente Indicare il Comune di nascita e la sigla della relativa Provincia (se siete nati all’estero, indicare solo il nome dello Stato in cui sie-
te nati), la data di nascita (giorno, mese, anno) e il sesso.
Situazione del contribuente
Barrare la casella relativa allo stato civile o alla situazione del contribuente riferita alla data in cui viene presentata la dichiarazione.
Lacasella 6 (deceduto)va barrata dall’erede ovvero dal curatore dell’eredità giacente.
Accettazione dell’eredità giacente
La casella deve essere compilata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che accetta l’eredità gia-
cente, il quale è tenuto ad effettuare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nel-
la dichiarazione presentata dal curatore con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
In tal caso indicare:
– il codice 1se chi accetta l’eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi, con le modalità previ-
ste per i redditi a tassazione separata;
– il codice 2se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.
Se siete titolari di partita IVA, indicare il numero nell’apposito spazio.
Residenza anagrafica
Indicare la residenza anagrafica solo se variata nel periodo dal 1°gennaio 2008 alla data di presentazionedella presente di-
chiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso
Comune.
Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:
•i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per
esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo,
ecc.), all’indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
•il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.
Il codice comune è rilevabile dall’elenco allegato “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale”.
Casella 1 (Domicilio fiscale diverso dalla residenza): barrare solo se, per un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, il domici-
lio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica.
Casella 2 (Dichiarazione presentata per la prima volta): barrare la casella se si presenta la dichiarazione per la prima volta.
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono, del numero di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali dati si
potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e ser-
vizi offerti.
Domicilio I contribuenti residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il do-
fiscale micilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. I soggetti non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in
cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. L’ammini-
strazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la prin-
cipale attività. Quando concorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne fac-
cia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. I dati da indicare nei ri-
ghi relativi al domicilio fiscale sono necessari per l’individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamen-
te l’addizionale regionale e comunale. Tali dati sono il Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rileva-
bile dall’elenco allegato “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale”.
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ATTENZIONE: se non avete variato la residenza, ovvero la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, dovete com-
pilare solo il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2008”.
Nel caso in cui, invece, avete variato la residenza trasferendola in un Comune diverso dovete compilare tutti e tre i righi relativi
al domicilio fiscale.
Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verifica-
ta, e pertanto per compilare i righi relativi al domicilio fiscale dovete attenervi alle seguenti istruzioni.
Domicilio fiscale al 1°gennaio 2008
In questo rigo, la cui compilazione è obbligatoria, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 1°gennaio 2008.
Nel caso di variazione di domicilio se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2007 indicare il precedente domicilio;
se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2007 indicare il nuovo domicilio.
Domicilio fiscale al 31 dicembre 2008
In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 31 di-
cembre 2008. Se la variazione del domicilio è avvenuta a partire dal 2 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se in-
vece la variazione è avvenuta entro il 1°novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.
Domicilio fiscale al 1°gennaio 2009
In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicare il Comune del domicilio fiscale alla data del 1°gen-
naio 2009. Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione
è avvenuta entro il 2 novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.
Domicilio Questo riquadro deve essere compilato solo se volete che gli atti o gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate vi vengano notificati ad un
per la indirizzo diverso dalla residenza anagrafica.
notificazione Avete, infatti, la facoltà, sia se siete residenti in Italia sia se siete residenti all’estero, di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o de-
degli atti gli avvisi che vi riguardano, presso una persona o un ufficio, nel comune del vostro domicilio fiscale.
Se siete residenti all’estero e non avete eletto domicilio in Italia per la notificazione né costituito un rappresentante fiscale, potete
indicare un indirizzo estero presso cui farvi notificare gli atti.
Si fa presente che potete eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della dichia-
razione mediante l’invio di una comunicazione al competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
Nel caso in cui avete già inviato al competente ufficio locale la comunicazione per eleggere domicilio ai fini della notificazione
dovete compilare questa parte solo se intendete modificare l’indirizzo comunicato in precedenza.
Se siete residenti in Italia ovvero siete residenti all’estero ed intendete eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia, nel
riquadro dovete indicare:
– il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell’ufficio presso il quale vo-
lete farvi notificare gli atti;
– il Comune, la sigla della Provincia, il codice comune, il CAP, l’indirizzo.
Il codice comune è rilevabile dall’elenco allegato “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale”
Se siete residenti all’estero e non avete eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia né costituito un rappresentante fisca-
le ed intendete comunicare un indirizzo estero per la notificazione di detti atti dovete indicare:
– il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell’ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti;
– lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l’indirizzo estero della persona o dell’ufficio presso il quale volete farvi notifi-
care gli atti.
Dichiarazione In caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per
presentata i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore
dagli eredi dell’eredità giacente, dall’amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora con-
o da altri cepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
soggetti I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed
diversi dal i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
contribuente Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità
del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qua-
lifica, ricavabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabi-
li solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
In particolare chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il proprio codice fiscale, il codice che identifica il tipo di carica che
ricopre, la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato, il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la data di nascita (il gior-
no, il mese e l’anno), il comune o lo Stato estero di nascita, la provincia relativa, il Comune di residenza, la sigla della Provincia, il
CAP, la frazione, la via e il numero civico, il numero di telefono (facoltativo).
Nell’ipotesi di dichiarazione presentata dal curatore fallimentare (codice carica 3) indicare la data (il giorno, il mese e l’anno) di
inizio della procedura, barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata, se invece la procedura è terminata, scrivere la
data relativa (il giorno, il mese e l’anno).
Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d’impresa o professionale, il dichiarante, che non
prosegue l’attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un’autonoma dichiarazione unificata per conto di quest’ulti-
mo, utilizzando i quadri dei redditi e dell’IVA relativi al soggetto deceduto. Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di ere-
de, l’attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi e dell’IVA
anche i quadri necessari all’esposizione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto che si riferiscono al soggetto deceduto. Re-
sta fermo l’obbligo di presentare un’autonoma dichiarazione ai soli fini dell’IRPEF del soggetto deceduto.
Nella dichiarazione presentata per conto di altri, nel riquadro “Dati del contribuente” deve essere barrata la casella:
“6”nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede per il deceduto; in tal caso nel campo “data” indicare il giorno, il
mese e l’anno del decesso;
“7”nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in
qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
“8”nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale.
15
TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità de-
voluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le per-
sone con limitata capacità di agire
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero ammi-
nistratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA e/o IRAP per conto del soggetto estinto a seguito di operazio-
ni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante,
conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della
società risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
Residenti Il riquadro deve essere compilato solo dal contribuente che risulta essere residente all’estero nell’anno di imposta 2008.
all’estero Le condizioni per essere considerati non residenti in Italia sono contenute nella PARTEIII del Fascicolo 2“PERSONEFISICHENONRESI-
DENTI- GUIDAALLACOMPILAZIONEDELMODELLOUNICO2009”.
Destinazione Potete destinare:
dell’otto •l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad un’Istituzione religiosa;
per mille e •il cinque per mille dell’IRPEF a determinate finalità di interesse sociale.
del cinque Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, per-
per mille tanto, essere entrambe espresse. Tali scelte non determinano maggiore imposta dovuta.
dell’IRPEF
Destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF
Potete destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF:
•allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
•alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
•all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7°giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Ita-
lia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);
•alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
•alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
•alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamen-
te o attraverso le Comunità ad essa collegate);
•all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della con-
servazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patri-
monio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, con-
tro il razzismo e l’antisemitismo).
Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all’interno di una delle caselle, rispettando i confini del-
la casella scelta.
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.
Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l’otto per mille dell’IRPEF viene comunque attribuito, sempre in maniera pro-
porzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di
Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.
Destinazione del cinque per mille dell’IRPEF
Potete destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità:
a) sostegno di:
• volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460 e successive modificazioni;
• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2,
3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
• associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della
quota del cinque per mille dell’IRPEF. Per alcune delle finalità, avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui
intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF.
Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’IRPEF.
16
Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati
Se siete esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione (vedere al riguardo Parte I, capitolo 4 “Chi è esonerato dalla
presentazione della dichiarazione”), potete effettuare le scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF alle con-
dizioni sopra evidenziate, utilizzando l’apposita scheda presente nell’ultima pagina di questo FASCICOLO.
Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fon-
do alla scheda.
La scheda va presentata, in busta chiusa, entro il 31 Luglio 2009:
•allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere le scelte all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione
della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta;
•ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, etc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non
richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e posso-
no chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto per mille e
del cinque per mille dell’IRPEF”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mil-
le dell’IRPEF).
Inoltre, la scheda per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuen-
te avvalendosi del servizio telematico.
Firma della Barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e firmare la dichiarazione.
dichiarazione In caso di presentazione di dichiarazione integrativa si vedano le istruzioni fornite per la compilazione della casella “Dichiarazio-
ne integrativa” presente nel riquadro “Tipo di dichiarazione”.
La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede
entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente barrando la casella “Invio avviso telematico all’intermediario”inserita in questo riquadro esercita la facoltà di far
recapitare l’avviso telematico all’intermediario.
L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso telematico”inserita nel
riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
Pertanto, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54- bis del DPR
n. 633/1972 emerga un’imposta da versare o un minor rimborso, l’invito a fornire chiarimenti, previsto dall’art. 6 comma 5 del-
la legge n. 212/2000, è inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contri-
buente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).
Gli intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dal-
l’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con
raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versa-
te in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento del-
la comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quel-
lo di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.
La scelta di far recapitare l’avviso all’intermediario di fiducia consente, inoltre, la verifica da parte di un professionista qualificato
degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.
Impegno alla Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
presentazione L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale e, se si tratta di CAF, anche il proprio numero di iscrizione all’albo, la data
telematica (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione e la firma.
Inoltre, nella casella “Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione”, deve essere indicato il codice 1 se la dichiara-
zione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.
Con riferimento alla casella “Ricezione avviso telematico”si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.
Visto di Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professioni-
conformità sta che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ov-
vero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre
apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Certificazione L’art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d’im-
tributaria presa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.
Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve ef-
fettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incari-
cato che deve, negli appositi spazi, riportare il proprio codice fiscale e indicare il codice fiscale del contribuente che ha predispo-
sto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24,
comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle
scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la
certificazione tributaria. Infine deve essere apposta la firma che attesta il rilascio della certificazione.
4. FAMILIARI A CARICO
I dati relativi ai familiari che nel 2008 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere inseriti nel presente prospetto. Per i con-
tribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda.
Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento ai righi RN6,
RN7, RN8 e RN9.
17
ATTENZIONE:per quanto riguarda detrazioni e deduzioni per le spese sostenute nell’interesse dei familiari si rimanda alle istru-
zioni per la compilazione del Quadro RP “Oneri e spese”.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2008 non hanno posseduto un reddito com-
plessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di euro 2.840,51 devono essere considerati, anche se non compresi nel reddito complessivo :
•le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla
Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
•la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e co-
me oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
•il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per
i “contribuenti minimi”, introdotto dalla legge finanziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117. Per informazioni più dettagliate sui “contri-
buenti minimi” si rinvia alle istruzioni fornite nel Fascicolo 3, al quadro CM.
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
•il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
•i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di
età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano
dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
•il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
•i discendenti dei figli;
•i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
•i generi e le nuore;
•il suocero e la suocera;
•i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
•i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Il prospetto, composto da nove righi, deve essere utilizzato per l’indicazione dei dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a ca-
rico del dichiarante.
ATTENZIONE:se nel corso del 2008 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione.
Come compilare il rigo relativo al coniuge
Rigo 1: scrivere i dati relativi al coniuge.
Colonna 1:barrare la casella “C”.
Colonna 4 (codice fiscale):indicare il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.
Colonna 5 (n. mesi a carico):utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere ‘12’ se il coniuge è sta-
to a vostro carico per tutto il 2008. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento
del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2008, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vo-
stro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2008, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovre-
te scrivere “7”.
Colonna 8 (Bonus straordinario per famiglie: Reddito complessivo del coniuge)
La compilazione della presente colonna è riservata esclusivamente ai contribuenti che, avendone i requisiti, intendono richiedere il
bonus straordinario, di cui all’art. 1 del D.L. n. 185/2008. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 13 “Bonus straordina-
rio per le famiglie”.
Indicare in questa colonna il reddito complessivo del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmen-
te a carico, relativo all’anno d’imposta 2008. Il reddito complessivo è dato dalla somma degli importi indicati nei punti 1 e/o 2
del CUD 2009, aumentato del reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principa-
le e delle relative pertinenze. Riguardo i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente,
l’importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione.
Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico
Righi da 2 a 6:Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1:barrare la casella “F1” se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella “F” per i figli successivi al primo.
Colonna 2: barrare la casella “A” se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la casella “D”se si tratta di un figlio disabile. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare
anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerato disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Colonna 4 (codice fiscale):scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che avete a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle
relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione at-
testante lo statusdi familiare che può essere alternativamente formata da:
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da par-
te del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille , per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione del-
l’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata
come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.
Colonna 5 (n. mesi a carico):utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato
a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere ‘12’ se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2008, se invece è
stato a vostro carico solo per una parte del 2008, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14
agosto 2008, la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella dovrete scrivere ‘5’.
Colonna 6 (minore di tre anni):utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico
ha un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo 2007 nella casella scrivere ‘12’; per un figlio che ha com-
piuto 3 anni il 18 maggio 2008, indicare ‘5’.
Colonna 7 (percentuale di detrazione spettante):utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta
per ogni familiare a vostro carico, tenendo presente che la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra en-
trambi i genitori.
18
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del
50% ciascuno.
Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più ele-
vato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detra-
zione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento con-
giunto nella misura del 50% ciascuno.
Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito com-
plessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti al-
tri casi:
•figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
•figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
Consultare Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non
in Appendice ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è le-
“Casi particolarigalmente ed effettivamente separato. In tal caso, scrivete in questa colonna la lettera C. Se tale detrazione non spetta per l’intero
di compilazione
anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione
della casella F1
come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favo-
del prospetto
revole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.
familiari a
carico” Nella colonna “Percentuale di detrazione spettante” indicare:
•per ogni figlio a carico:
– ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero. Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all’ammontare delle de-
trazioni previste per figli a carico;
– ’50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
– ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
– la lettera ‘C‘ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se tale detrazione non
spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui
spetta la detrazione come coniuge;
•per ogni altro familiare a carico:
– ‘100‘ se l’onere grava per intero;
– la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale
tra i soggetti che ne hanno diritto.
Colonna 8 (Bonus straordinario per famiglie: Reddito complessivo del familiare)
La compilazione della presente colonna è riservata esclusivamente ai contribuenti che, avendone i requisiti, intendono richiedere il
bonus straordinario, di cui all’art. 1 del D.L. n. 185/2008. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 13 “Bonus straordina-
rio per le famiglie”.
Indicare in questa colonna il reddito complessivo di ciascun familiare a carico, relativo all’anno d’imposta 2008.
Il reddito complessivo è dato dalla somma degli importi indicati nei punti 1 e/o 2 del CUD 2009, aumentato del reddito derivan-
te dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Riguardo i redditi
derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente, l’importo da indicare può essere desunto dalla
relativa certificazione.
Se nel corso del 2008 è cambiata la situazione del familiare e, pertanto, dovete compilare un rigo per ogni situazione, il reddito
complessivo dello stesso familiare va indicato solo nel primo rigo.
Rigo 7 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli): Potete fruire di un’ulteriore detrazione di
1.200,00 eurose vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli. L’ulteriore detrazione per famiglie nu-
merose vi spetta anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno (nel prospetto
dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Tale detrazione non vi spetta per ciascun
figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita
nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo
una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detra-
zione compete per intero.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percen-
tuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
In questo rigo indicare la percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione.
L’ammontare dell’ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigo RN8.
Si ricorda che, qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciu-
to un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
Rigo 8 (Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente):è necessario indicare il numero di figli residenti all’estero (righi
da 2 a 6 per i quali è barrata la casella “F” o “D”) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non avete potuto indicare il codice
fiscale. Tale informazione consente di determinare correttamente la detrazione per figli a carico essendo la stessa diversamente modu-
lata in base al numero di figli. Ad esempio qualora nel prospetto familiari a carico siano stati compilati tre righi relativi a tre figli resi-
denti all’estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, in questo rigo dovrà essere indicato il valore 2.
Rigo 9 (Bonus straordinario per famiglie: Totale redditi dei familiari): indicare la somma dei redditi complessivi indicati nella co-
lonna 8 dei righi da 1 a 6. Tale importo, sommato al reddito complessivo del dichiarante (RN1 col. 4), deve essere indicato nel
riquadro relativo alla richiesta del bonus straordinario, al fine di attestare il reddito complessivo familiare.
5. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI
Devono utilizzare questo quadro:
•coloro che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che so-
no o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nu-
da proprietà” non deve dichiarare il terreno;
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•gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal
caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire
dalla data in cui ha effetto il contratto;
•il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in
forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non han-
no su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.
Non devono utilizzare questo quadroi partecipanti dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di
società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il
quadro RH.
Non vanno dichiarati in questo quadroi terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o
una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righi RL12 e RL11, del quadro RL
“Altri redditi” del Modello UNICO 2009, fascicolo 2.
Non vanno dichiarati,in quanto non producono reddito dominicale e agrario:
•i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
•i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
•i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni
e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per
tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dal-
la data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.
Compilazione Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente. Se nel corso del 2008
del si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre
quadro RA compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8
per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Per sapere quali Se dovete dichiarare più di otto terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod.
attività vengono N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo
considerate quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
agricole per la Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nel caso in cui
determinazione
solo una parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8.
del reddito
I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corri-
agrario,
sponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce “Variazioni di coltura dei terreni”.
consultare in
Appendice I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualifi-
“Attività agricole” cazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il ter-
reno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c)
del Tuir.
I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:
•dell’80 per cento per i redditi dominicali;
•del 70 per centoper i redditi agrari.
ATTENZIONE:nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730, gli importi da indica-
re nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati secondo le percentuali sopra indicate, in quanto
nel modello 730 detti redditi sono indicati senza le relative rivalutazioni.
La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l’imprenditoria giovanile in agricoltura.
L’imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare
il reddito corrispondente a quest’ultima attività nel quadro RD, contenuto nel Fascicolo 3.
Per l’attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un’impresa agrico-
la familiare o il titolare di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l’apposito prospetto del quadro RS,
contenuto nel Fascicolo 3.
Righi da RA1 a RA8
Per ciascun terreno indicare i seguenti dati:
Colonna 1 (Reddito dominicale): l’ammontare del reddito dominicale rivalutato dell’80 per cento.
Consultare Non deve essere rivalutato il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le age-
in Appendice volazioni per imprenditoria giovanile.
“Agevolazioni Colonna 2 (Titolo)indicare uno dei seguenti codici:
imprenditoria
“1” proprietario del terreno;
giovanile in
“2” proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
agricoltura”
“3” proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
“4” conduttore, ma non possessore, del fondo o affittuario;
“7” titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
“8” titolare dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
“9” titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.
Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere
indifferentemente 1 o 7.
Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere in-
differentemente 4 o 7.
Colonna 3(Reddito agrario): indicare l’ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.
Non deve essere rivalutato il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora com-
piuto i quaranta anni.
In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al
periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conser-
vare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell’ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in
parti uguali.
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Colonna 4(Periodo di possesso): indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365, se per l’intero anno). Se ven-
gono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli ri-
ghi non può essere superiore a 365.
Colonna 5(Percentuale di possesso): indicare la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).
Colonna 6(Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del
canone indicare l’ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4.
Colonna 7(Casi particolari)indicare uno dei seguenti codici:
Consultare “1” mancata coltivazione del terreno;
in Appendice “2” perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
“Riduzione “3” terreno in conduzione associata;
del reddito
“4” terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di col-
dei terreni”
tivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del
contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni;
“5” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 4;
“6” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 2 e 4.
Colonna 8(Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipo-
tesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.
Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per cia-
scun terreno calcolata secondo le seguenti istruzioni:
A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo(ad esempio nel corso dell’anno 2008 non sono variati il titolo di utilizzo del
terreno e la quota di possesso):
1) Presenza nellacolonna 2 (Titolo) dei codici 1, 7, 8, 9:
•se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 3 indicare l’importo del reddito domi-
nicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
•se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 1 indicare il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapporta-
to ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
•se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete com-
pilare questa colonna;
2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 2:
•se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4:
1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di pos-
sesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, indicate in questa colonna l’im-
porto calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80 per cento di quello de-
terminato al punto 1, indicate in questa colonna l’importo calcolato al punto 1;
•se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1 o 5:
1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di
possesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
3) indicate in questa colonna il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;
•se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dove-
te compilare questa colonna;
3) Presenza nellacolonna 2 (Titolo) delcodice 3:
•se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4, indicare l’importo del reddito do-
minicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
•se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1 o 5, indicare il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rap-
portato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
•se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dove-
te compilare questa colonna;
4) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 4, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa
colonna;
B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2008 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o
la quota di possesso):
•se nella colonna 2 (Titolo) in nessuno dei righi è presente il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le
regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
•se nella colonna 2 (Titolo) in almeno uno dei righi è presente il codice 2 seguite le istruzioni contenute in Appendice, alla vo-
ce “Terreni in affitto - Casi particolari”.
Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun ter-
reno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:
1) Presenza nellacolonna 2 (Titolo) deicodici 1, 4, 7, 8, 9:
•se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice o è presente il codice 4, indicare l’importo del reddito agra-
rio (col. 3) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
•se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1, 2, 5, 6, il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dove-
te compilare questa colonna;
•se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 3, riportare l’importo indicato in colonna 3 (Reddito agrario) in quan-
to già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
2) Presenza nellacolonna 2 (Titolo) dei codici 2 o 3: il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa
colonna.
Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Tali importi dovranno essere
riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 4. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere tra-
scritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni rela-
tive alla compilazione del quadro RN. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali
dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
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6. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI
Devono utilizzare questo quadro:
•i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come
dotati di rendita;
•i titolari dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel ca-
tasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda
proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sen-
si dell’art. 540 del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;
•i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività profes-
sionali, artigianali o d’impresa;
•coloro che esercitano attività d’impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, non sono conside-
rati relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati
esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell’impresa;
•i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali.
CASI PARTICOLARI
Redditi da proprietà condominiali
I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma de-
vono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore
a euro 25,82. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
Soci di cooperative edilizie
I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, de-
vono dichiarare il reddito dell’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli
assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP
(Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.
Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all’estero
I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati
nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.
Immobili in comodato
Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l’im-
mobile) ma dal proprietario.
Non vanno dichiarati:
Consultare •le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibi-
in Appendice te ad usi agricoli. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, validi con decorrenza 1°dicembre 2007, sono con-
“Attività tenuti nell’art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall’art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall’art. 1 comma 275, della leg-
agricole” ge n. 244/2007.Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali
devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive
di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
•le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei pro-
dotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
•i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
•gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrut-
turazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l’immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo
se durante questo periodo non ha utilizzato l’immobile;
•gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non
deve denunciare l‘immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l’intero anno. Tale circostanza deve
essere comunicata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
•gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non
siano dati in locazione;
•gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d’impresa.
Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i red-
diti dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati
nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità pre-
visti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore agricolo.
Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una
durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 mag-
gio 2004).
Compilazione Il presente quadro è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda
del (RB12-RB14), va utilizzata per indicare i dati necessari per usufruire di alcune agevolazioni previste per i contratti di locazione.
quadro RB Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente.
Se nel corso del 2008 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata, ecc.) o la quota di possesso o
l’immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.
Se dovete utilizzare più di otto righi per dichiarare i fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progres-
sivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel ri-
go RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
SEZIONE I Righi da RB1a RB8
Redditi Colonna 1 (Rendita catastale): indicare l’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con
dei fabbricati rendita catastale non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.
Colonna 2 (Utilizzo) indicare uno dei seguenti codici:
“1”se l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o
i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l’abitazione
principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stes-
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sa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nelrigo RN2. La deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare
costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono. È bene ricordare che la deduzione per
l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibi-
to a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito
dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel ca-
so in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’u-
nità immobiliare non risulti locata;
“2”se l’immobile, ad uso abitativo, è tenuto a disposizione, dunque è posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione prin-
cipale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all’esercizio
di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi. In tal caso si applica l’aumento di un terzo della rendita
catastale rivalutata;
“3”se l’immobile è locato in regime di libero mercatoo “patti in deroga”;
“4”se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone o “equo canone”;
“5”se l’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono
considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, desti-
nate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stes-
so fabbricato);
“6”se l’immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
Consultare “8”se l’immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede
in Appendice locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431/98 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2). In
“Comuni tal caso deve essere obbligatoriamente compilata la Sezione II del presente quadro.
ad alta densità
“9” se l’immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti.Questo codice deve essere utilizzato, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:
abitativa”
•per unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscri-
zione anagrafica;
•per una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero;
•per l’unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di la-
voro in altro Comune;
•per unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a
quelli che la utilizzano;
•per unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che
tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.
Colonna 3 (Periodo di possesso): indicare per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 se per tutto l’anno).
Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei sin-
goli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il
fabbricato è pronto all’uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nel caso in cui usufruite dell’agevolazione di cui alla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 “Interventi per la riduzione del disagio abitati-
vo per particolari categorie sociali” per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite alla colonna 6 (codice 6).
Colonna 4(Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l’intero).
Colonna 5(Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione e non si configuri attività d’im-
presa, anche occasionale. Se l’immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfetaria del 15 per cento sul canone annuo che
risulta dal contratto di locazione (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di
Murano e di Burano). Indicare in questa colonna l’importo del canone al netto della deduzione, calcolando l’eventuale rivalutazio-
ne automatica sulla base dell’indice ISTAT e l’eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L’ammontare indicato
non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente inclu-
se nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se l’immobi-
le è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile
posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione
spettante al contribuente e nella colonna 6 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”.
Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell’anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.
Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità
dell’inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfrat-
to per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.
Nel caso in cui usufruite dell’agevolazione di cui alla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 “Interventi per la riduzione del disagio abitati-
vo per particolari categorie sociali” per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite alla colonna 6 (codice 6).
Se il contratto di locazione comprende oltre all’abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di ren-
dita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calco-
lano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota pro-
porzionale del canone di locazione applicare la formula:
Quota proporzionale del canone =canone totale x singola rendita
totale delle rendite
Esempio:
Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%: 450
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 50
Canone di locazione totale: 10.000
Quota del canone relativo alla abitazione: 10.000 x 450= 9.000
(450 + 50)
Quota del canone relativo alla pertinenza: 10.000 x 50= 1.000
(450 + 50)
Colonna 6(Casi particolari) indicare uno dei seguenti codici:
Consultare “1”se l’immobile è statodistrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tas-
in Appendice sazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l’inagibilità del-
“Immobili l’immobile;
inagibili”
“3”se l’immobile èinagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
23
“4”se l’immobile è stato locato manon sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per
morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
“5”se l’immobile è possedutoin comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la pro-
pria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 5 va
indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l’intero canone annuo;
“6” se per l’immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta lasospensione della pro-
cedura esecutiva di sfratto, disposta dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9, da ultimo prorogata per il periodo 1°marzo 2008
- 30 giugno 2009. In tal caso per la compilazione del rigo seguire le istruzioni di seguito riportate.
Sospensione della procedura esecutiva di sfratto
L’art. 22 ter del D.L. 31/12/2007, n. 248 e l’art. 1 del D.L. 20/10/2008, n. 158 hanno previsto la proroga delle disposizio-
ni contenute nella legge 8/2/2007, n. 9, aventi ad oggetto la sospensione degli sfratti esecutivi, a decorrere dal 1 marzo 2008
fino al 30 giugno 2009.
L’agevolazione prevede l’esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha
operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Tale agevolazione riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione
situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei co-
muni ad alta densità abitativa (di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo
lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico ovvero che
siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità
superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Per usufruire di tale agevolazione devono essere compilati due distinti righi barrando la casella “continuazione” di colonna 7: un
rigo riservato all’esposizione dei dati del fabbricato relativi al periodo (1 gennaio – 29 febbraio) in cui non ha operato la detta
sospensione e un rigo per l’indicazione dei dati relativi al periodo di sospensione (1 marzo – 31 dicembre).
Per esporre nel rigo i dati del periodo di sospensione indicare:
– nella colonna 3 il numero dei giorni relativi al periodo di sospensione che non può essere superiore a 306;
– nella colonna 5 il canone di locazione relativo al solo periodo di sospensione;
– nella colonna 6 “Casi particolari” il codice “6”.
Nell’altro rigo utilizzato per esporre i dati del fabbricato relativi alla restante parte dell’anno indicare:
– nella colonna 3 il numero dei giorni dell’anno non compresi nel periodo di sospensione;
– nella colonna 5 il canone di locazione relativo ai giorni non compresi nel periodo di sospensione.
Colonna 7 (Continuazione):barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.
Colonna 8(Imponibile): indicare la quota di reddito imponibile per ciascun immobile osservando le seguenti istruzioni:
A)Dati del singolo fabbricato esposti in un solo rigo(ad esempio non sono variati l’utilizzo dell’immobile e la quota di possesso):
• se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione(codici 1, 5, 6 e 9nella colonna 2 “Utilizzo”), indicare l’impor-
to della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Se è stato indicato il
codice 9 in colonna 2 (Utilizzo) ed il codice 1 in colonna 6 (Casi particolari), il reddito del fabbricato è pari a zero e per-
tanto non dovete compilare questa colonna. Nel caso di parziale locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale
seguire le istruzioni riferite all’immobile locato in regime di libero mercato;
• se il fabbricato è tenuto a disposizione(codice 2nella colonna 2 “Utilizzo”), indicare l’importo della rendita catastale (colon-
na 1) aumentato di un terzo e rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4);
• se l’immobile è locato in regime di libero mercato o con “patto in deroga” (codice 3nella colonna 2 “Utilizzo”) ovvero è
stato indicato il codice 1 nella colonna 2 (Utilizzo) ed è stato indicato anche il canone di locazione (parziale locazione del-
l’immobile adibito ad abitazione principale) indicare in questa colonna il maggiore tra l’importo della rendita catastale (col.
1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 5) rapportato
alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diver-
sa da quella di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; se in colonna 6
(Casi particolari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbrica-
to è pari a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
• se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone- “equo canone” - (codice 4nel colonna 2 “Utilizzo”)
indicare l’importo del canone di locazione (col. 5) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 6 (Casi par-
ticolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa da quella di possesso) il canone di locazione non deve es-
sere rapportato alla percentuale di possesso; se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 4 (canoni di locazione
non percepiti per morosità) e in colonna 5 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, indicare l’importo della
rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4); se in colonna 6 (Casi partico-
lari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a ze-
ro e pertanto non dovete compilare questa colonna;
• se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale”(codice 8 in
colonna 2 “Utilizzo”) calcolare il maggiore tra l’importo della rendita catastale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 3) ed alla
percentuale di possesso (col. 4) e quello del canone di locazione (col. 5) rapportato alla percentuale di possesso (col. 4); in-
dicare in questa colonna il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento.
Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 –
che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 10.710 otte-
nuto applicando l’ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300 (tassazione in base al canone). Ipo-
tizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 –
che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 2.660, ottenu-
to applicando l’ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800 (tassazione in base alla rendita).
Se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il ca-
none di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso.
Se in colonna 6 (Casi particolari) è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddi-
to del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna.
ATTENZIONE:per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento (codice 8 in colonna 2) sul reddito del fabbricato è necessa-
rio compilare la sezione “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione” (righi RB12 - RB14).
B)Dati del singolo fabbricato esposti in più righi (ad esempio è variato nel corso del 2008 l’utilizzo o la quota di possesso):
• Canone di locazione non presente in alcun rigo:compilate la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte pre-
cedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo;
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• Canone di locazione presente in almeno un rigo:
1) calcolare per ogni rigo del fabbricato, nel quale non è presente il canone di locazione, la relativa quota di rendita utiliz-
zando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo. Sommare successivamente gli importi
delle quote di rendita così determinati;
2)calcolare per ogni rigo, nel quale è presente il canone di locazione, la relativa quota di canone utilizzando le regole de-
scritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo. Sommare successivamente gli importi delle quote di ca-
none così determinati.
3) Determinazione del reddito del fabbricato:
a)se in colonna 2 (Utilizzo) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione, il reddito del fab-
bricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo “Utilizzo” (col. 2) è stato indicato il codice 8, ridotta
del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita (tassazione in base alla rendita);
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pa-
ri alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo “Utilizzo” (col. 2), ridotta del 30% e somma-
ta al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone).
Riportare l’importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato;
b)se in colonna 2 (Utilizzo) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure è indicato il codice 1e nello stesso rigo è pre-
sente il canone di locazione (locazione di una parte dell’immobile adibito ad abitazione principale) riportare nella co-
lonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato, il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle
quote di canone di locazione.
c)se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione è indicato in colonna 2 (Utilizzo) il codice 4, riportare il tota-
le delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato (tassazione in
base al canone).
Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo “Utilizzo” (colonna 2) ed il codice 1 nel campo “casi
particolari” (colonna 6), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra
descritto.
Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei
casi a) e b), sopra descritti e a condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote
di canone di locazione (tassazione in base alla rendita).
Nella colonna 9(Codice Comune) indicare il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare. Se i dati del fabbri-
cato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato. Il
codice comune è rilevabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale” presente alla fine del-
l’Appendice.
Nella colonna 10(ICI dovuta per il 2008) indicare, con riferimento all’unità immobiliare indicata nel rigo, l’importo dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno 2008.
La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:
– esonero dal pagamento dell’ICI in presenza di cause di esenzione.
– in caso di immobili condominiali, qualora l’ICI sia stata versata dall’amministratore di condominio.
ATTENZIONE:a decorrere dall’anno 2008, per effetto dell’art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, è esclusa dall’impo-
sta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze.
Per il riconoscimento dell’esenzione è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni:
•possesso dell’immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale;
•iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), ed A/9 (castelli e
palazzi);
•concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.
L’esenzione si estende a tutte le unità immobiliari che il comune ha assimilato alle abitazioni principali.
Inoltre, l’esenzione è espressamente riconosciuta anche nei casi previsti dall’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. n. 504, del 1992,
concernente la disciplina della ex casa coniugale e dall’art. 8, comma 4 dello stesso decreto, relativo agli immobili delle coope-
rative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari – IACP.
Per ulteriori chiarimenti vedasi la risoluzione n.12/DF del 5 giugno 2008.
Nel caso in cui l’immobile sia posseduto in comproprietà indicare l’importo dell’ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’ICI indicare l’imposta “dovuta” anche se non versata o versata in misura inferiore.
Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l’importo dell’ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbri-
cato è stato indicato.
Rigo RB11 (Totale): indicare il totale degli importi della colonna 8. Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali al-
tri redditi, nel rigo RN1 colonna 4.
Il totale dei redditi dei fabbricati può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello “Schema riepilogativo dei redditi
e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.
Si ricorda che se avete compilato più di un quadro RB dovete scrivere il totale dei redditi dei fabbricati nel rigo RB11 del primo
quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
SEZIONE II È necessario compilare la presente sezione per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito (codice 8 nel campo “Utiliz-
Dati necessari zo” colonna 2 dei righi da RB1 a RB8), prevista nel caso in cui il fabbricato sia situato in un comune ad alta densità abitativa e
per usufruire sia locato ad un canone “convenzionale” sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprieta-
delle ri e quelle degli inquilini.
agevolazioni
previste per Righi RB12, RB13 e RB14
i contratti Colonna 1: riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato;
di locazione Colonna 2: se avete compilato più Moduli, riportare il numero del Modulo sul quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato;
Colonne 3, 4 e 5: indicare gli estremi della registrazione del contratto di locazione, rispettivamente: data, numero di registrazione
e codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata
pagata l’imposta di registro);
Colonna 6: indicare l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione.
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7. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
E ASSIMILATI
I dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati possono essere ricavati, generalmente,dal CUD 2009 (Cer-
tificazione Unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, dal CUD 2008, in possesso
di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2008 (prima dell’approvazione del CUD 2009).
L’articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati delle detrazioni d’imposta, per
la cui determinazione si rinvia alle istruzioni relative ai righi da RN10 a RN12.
Questo quadro è composto da quattro sezioni:
Sezione I: redditi di lavoro dipendente e assimilati nonchè redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo
di lavoro nell’anno;
Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nel-
l’anno;
Sezione III: ritenute IRPEF, addizionali regionale ecomunale all’IRPEF nonché acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’an-
no 2009 trattenute dal datore di lavoro;
Sezione IV:ritenute IRPEF e addizionale regionale all’IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.
SEZIONE I In questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i qua-
Redditi li la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Per tali detrazioni consultate le istruzioni relative ai righi RN10 e RN11.
di lavoro In particolare, indicare:
dipendente •i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
e assimilati •i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Consultare in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi,
per i quali la redditi e pensioni prodotti all’estero”;
detrazione •le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS
è rapportata o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell’edilizia, nell’agri-
al periodo coltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
di lavoro •le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale
qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per leg-
ge devono essere riversati allo Stato;
•i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l’ammontare imponi-
bile erogato della prestazione maturata dal 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi del-
l’art. 14, del D.Lgs. n. 252 del 2005 che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavo-
ro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);
•i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
•le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni
sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
•i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti
agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
Consultare •le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale
in Appendice (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un
“Redditi esenti rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
e rendite che •le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le in-
non costituiscono
dennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto
reddito“
o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
•le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7°
giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il so-
stentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamen-
to dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evan-
gelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
•i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipen-
dente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emer-
genza sanitaria territoriale, ecc.);
•le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione
e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
–cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
– collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
– partecipazioni a collegi e a commissioni.
Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e colla-
borazione che rientrino:
a) nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell’ordinamen-
to professionale (ad esempio: compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o
revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l’attività libero profes-
sionale resa (ad esempio: compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);
b) nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
c) nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associa-
zioni sportive dilettantistiche.
ATTENZIONE:non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi de-
rivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o professionista al coniuge, ai figli, affida-
ti o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.
Righi da RC1 a RC3.
Colonna 1 (Tipologia reddito): la compilazione di questa colonna è obbligatoria.
Indicare uno dei seguenti codici:
“1”reddito di pensione. Si precisa che se siete titolari di trattamenti pensionistici integrativi (es. quelli corrisposti dai fondi pensio-
ne di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005) dovete riportare il codice 2;
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“2”redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi;
“3” compensi percepiti per lavori socialmente utili agevolati.
Lavori socialmente utili
Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utilida parte di soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente le-
gislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolatoin conformità a specifiche disposizioni normative.
La presenza di tali compensi in regime agevolato è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2009 nelle quali è riportata sia la parte
di compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) che la parte di compensi assoggettata a tassazione (quota imponibile). In tal
caso nella colonna 1 deve essere indicato il codice 3e nella colonna 3 va riportata la somma di tali due importi.
Inoltre, nelle annotazioni del CUD 2009 è riportato sia l’ammontare delle ritenute IRPEF che l’ammontare dell’addizionale regiona-
le trattenuta operate sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato.
Tali importi devono essere indicati nella Sezione IV del presente quadro rispettivamente nel rigo RC15 (ritenute IRPEF), e nel rigo
RC16 ( addizionale regionale trattenuta). Se, invece, nelle annotazioni del CUD non sono riportate tali indicazioni, i compensi per-
cepiti per lavori socialmente utili non hanno usufruito del regime agevolato e sono stati pertanto assoggettati a regime ordinario.
In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2009 e le ritenute IRPEF e
l’addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2009. L’ammontare dei compensi indicati nel punto 1 do-
vrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da RC1 a RC3, indicando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre
le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi RC10 e RC11.
Consultare Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relati-
in Appendice ve pertinenze, dovete assoggettare i compensi ad IRPEF ed all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF. Se avete percepito so-
“Lavori lo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta e di addizionale regionale nelle misu-
socialmente re previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
utili agevolati”
Colonna 2 (Indeterminato/determinato): compilate questa colonna se state indicando un reddito di lavoro dipendente ovvero com-
pensi per lavori socialmente utili e, pertanto, avete indicato il codice 2 o 3 nella colonna 1. In tal caso indicate i seguenti codici:
“1”se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;
“2” se il contratto di lavoro è a tempo determinato.
Colonna 3 (Redditi): indicare l’importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal
punto 1 del CUD 2009 o del CUD 2008. Nel caso di lavori socialmente utili agevolati (codice 3in colonna 1), seguite le indi-
cazioni già fornite in colonna 1.
È importante sapere che, se nel corso del 2008 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all’ultimo sostituto d’impo-
sta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dal-
l’ultimo datore di lavoro.
Se siete invece in possesso di un CUD 2009 o di un CUD 2008 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pen-
sione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del
CUD 2009 o del CUD 2008. In questo caso, nella colonna 1 del rigo RC6, riportare il numero dei giorni di lavoro dipendente
indicato nel punto 3 del CUD 2009 o del CUD 2008 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del
CUD 2009 o del CUD 2008.
Rigo RC4 (Lavoro straordinario e premi di produttività)
ATTENZIONE: il presente rigo deve essere compilato solo in presenza di una delle specifiche ipotesi di seguito descritte.
Premessa
L’articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 126, prevede, nel periodo com-
preso tra il 1°luglio e il 31 dicembre 2008, l’applicazione di una tassazione agevolata sulle somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, individuate ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, effettuate dal 1° luglio al 31 di-
cembre 2008;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo sud-
detto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008, data di entrata in
vigore del decreto;
c) in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività
legati all’andamento economico dell’impresa.
La misura agevolativa consiste nell’applicazione a dette somme, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, di un’imposta sostituti-
va dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al dieci per cento.
Le nuove misure fiscali sono riservate ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel precedente periodo d’imposta (anno 2007) redditi di lavoro dipenden-
te di ammontare non superiore a 30.000 euro lordi.
L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del
lavoratore. Per ulteriori approfondimenti vedere la circolare n. 49/E del 11/07/2008.
Le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività sono indicate nei punti 77, 78 e 80 del CUD 2009.
ATTENZIONE: se con la presente dichiarazione si intende correggere o integrare un modello 730/2009 precedentemente pre-
sentato, in tutte le ipotesi sotto descritte nella colonna 3 (Imposta sostitutiva) di questo rigo deve essere compresa, oltre all’impor-
to risultante dal punto 78 del CUD 2009, anche l’imposta sostitutiva trattenuta dal sostituto d’imposta in sede di assistenza fisca-
le e risultante dal modello 730-3/2009.
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
A) Prestazioni di lavoro straordinario assoggettate ad imposta sostitutiva per un importo complessivo superiore ad euro 3.000.
Il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazione ordinaria, l’ammontare degli straor-
dinari, assoggettati ad imposta sostitutiva, che eccede l’importo di euro 3.000. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel
caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più CUD non conguagliati e qualora la somma degli importi indicati nei punti 77
del diversi CUD 2009, per i quali risulta compilato anche il punto 78, sia superiore ad euro 3.000.
Inquesto caso per la compilazione del rigo:
•nella colonna 1riportare il totale degli straordinari, risultanti dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del so-
stituto a tassazione ordinaria (punto 80 del CUD barrato);
•nella colonna 2 riportare il totale degli straordinari, risultanti dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del so-
stituto ad imposta sostitutiva (punto 78 del CUD compilato);
•nella colonna 3riportare il totale dell’imposta sostitutiva, risultante dal punto 78 del CUD 2009;
27
•barrare la casella di colonna 5(Opzione o rettifica imposta sostitutiva) per rideterminare l’imposta sostitutiva riconducendo
l’ammontare degli straordinari nel limite di 3000 euro (limite previsto dal D.L. 93/2008);
•nella colonna 6indicare il risultato della seguente operazione:
RC4 colonna 2 – 3000
Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
•nella colonna 7non deve essere indicato alcun importo;
•calcolare:RC4 colonna 3 – 300:
– se il risulato della precedente operazione è maggiore di zero, riportare tale importo nella colonna 9. Detto importo deve
essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10;
– se, invece, il risultato della precedente operazione è minore di zero, riportare tale importo non preceduto dal segno meno
nella colonna 8. Tale importo deve essere versato, utilizzando l’apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi
termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.
B) Applicazione dell’imposta sostitutiva da parte del sostituto in assenza dei presupposti.
In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo, assoggettandoli a tassazio-
ne ordinaria, i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva pur in assenza dei
presupposti richiesti dalla legge (ad esempio reddito di lavoro dipendente percepito nel 2007 superiore a 30.000 euro).
In questo caso per la compilazione del rigo:
•nella colonna 1 riportare l’importo degli straordinari, risultante dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del
sostituto a tassazione ordinaria (punto 80 del CUD barrato). In presenza di più CUD riportare la somma degli straordinari ri-
sultanti dai punti 77 dei diversi CUD;
•nella colonna 2 riportare l’importo degli straordinari, risultante dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del
sostituto ad imposta sostitutiva (punto 78 del CUD 2009 compilato). In presenza di più CUD riportare la somma degli straor-
dinari risultanti dai punti 77 dei diversi CUD;
•nella colonna 3riportare l’ammontare dell’imposta sostitutiva, risultante dal punto 78 del CUD 2009, ovvero, in presenza di
più CUD la somma degli importi indicati nei punti 78 dei diversi CUD;
•barrare la casella di colonna 4(Opzione o rettifica tassazione ordinaria) per ricondurre a tassazione ordinaria gli straordi-
nari assoggettati dal sostituto ad imposta sostitutiva;
•nella colonna 6riportare l’ammontare degli straordinari già indicati in colonna 2. Detto importo deve essere considerato nel
calcolo del rigo RC5;
•le colonne 7 e 8non devono essere compilate;
•nella colonna 9riportare il totale dell’imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo. Detto importo deve essere com-
preso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10.
COMPILAZIONE FACOLTATIVA
(scelta di una tassazione diversa rispetto a quella applicata dal sostituto, in quanto ritenuta più conveniente).
C) Applicazione in dichiarazione dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto (punti 77 e 80 del CUD 2009 compilati), può essere applicata dal contri-
buente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché ne ricorrano i presupposti.
In questo caso per la compilazione del rigo:
1. In presenza di un solo CUD:
•nella colonna 1riportare l’importo degli straordinari, risultante dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del
sostituto a tassazione ordinaria (punto 80 del CUD barrato);
•barrare la casella di colonna 5(Opzione o rettifica imposta sostitutiva) per assoggettare ad imposta sostitutiva gli straor-
dinari assoggettati dal sostituto a tassazione ordinaria;
•nella colonna 7riportare l’ammontare degli straordinari già indicati in colonna 1. Detto importo deve esser considerato nel
calcolo del rigo RC5;
•nella colonna 8riportare il totale dell’imposta sostitutiva a debito pari al 10 per cento dell’importo indicato in colonna 7.
Tale importo deve essere versato, utilizzando l’apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per
i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.
2. In presenza di più CUD:
•nella colonna 1 riportare il totale degli straordinari, risultanti dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del
sostituto a tassazione ordinaria ( punto 80 del CUD barrato);
•nella colonna 2 riportare il totale degli straordinari, risultanti dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del
sostituto ad imposta sostitutiva (punto 78 del CUD compilato);
•nella colonna 3riportare il totale dell’imposta sostitutiva, risultante dal punto 78 del CUD 2009;
•barrare la casella di colonna 5(Opzione o rettifica imposta sostitutiva) per assoggettare ad imposta sostitutiva gli straor-
dinari assoggettati dal sostituto a tassazione ordinaria;
•la colonna 6non va compilata;
•calcolare:capienza= 3000 – RC4 colonna 2
•nella colonna 7indicare il minore importo tra la capienza e l’importo di colonna 1 detto importo deve essere considerato
nel calcolo del rigo RC5;
•determinare: base imponibile= RC4 col. 2 + RC4 col. 7; ricondurre a 3.000 se il risultato è superiore;
•calcolare: imposta dovuta= base imponibile x 10%
•effettuare la seguente operazione:
imposta dovuta – RC4 col. 3
– se il risultato della precedente operazione è positivo, riportare tale importo nella colonna 8. Tale importo deve essere ver-
sato, utilizzando l’apposito codice tributo, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo del-
le imposte sui redditi;
– se il risultato è, invece, negativo riportare il risultato non preceduto dal segno meno nella colonna 9. Detto importo deve
essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10.
D) Applicazione in dichiarazione della tassazione ordinaria.
Il contribuente, qualora lo ritenga più conveniente, può decidere di applicare in sede di dichiarazione la tassazione ordinaria
alle somme assoggettate dal sostituto ad imposta sostitutiva (punti 77 e 78 del CUD 2009 compilati).
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In questo caso per la compilazione del rigo:
•nella colonna 1riportare l’importo degli straordinari, risultante dal punto 77 del CUD 2009, assoggettati a tassazione ordi-
naria da parte del sostituto (punto 80 del CUD 2009 barrato);
•nella colonna 2 riportare l’importo degli straordinari, risultante dal punto 77 del CUD 2009, già assoggettati da parte del
sostituto ad imposta sostitutiva (punto 78 del CUD 2009 compilato). In presenza di più CUD riportare la somma degli straor-
dinari risultanti dai punti 77 dei diversi CUD;
•nella colonna 3riportare l’ammontare dell’imposta sostitutiva, risultante dal punto 78 del CUD 2009, ovvero, in presenza di
più CUD la somma degli importi indicati nei punti 78 dei diversi CUD;
•barrare la casella di colonna 4 (Opzione o rettifica tassazione ordinaria) per ricondurre a tassazione ordinaria gli straordi-
nari assoggettati dal sostituto ad imposta sostitutiva;
•nella colonna 6riportare l’ammontare degli straordinari già indicati in colonna 2. Detto importo deve essere considerato nel
calcolo del rigo RC5;
•le colonne 7 e 8non devono essere compilate;
•nella colonna 9riportare il totale dell’imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo. Detto importo deve essere com-
preso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10.
Rigo RC5 Totale
Nella colonna 2riportare il risultato della seguente operazione:
RC1 + RC2 + RC3 + RC4 colonna 6 – RC4 colonna 7
Nella colonna 1riportare la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3. In
questo caso, per calcolare esattamente l’importo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1, seguire le istruzioni contenute in Ap-
pendice, alla voce “Lavori socialmente utili agevolati”
Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1, l’importo indicato nella colonna 2 deve essere riportato unitamente ad even-
tuali altri redditi nella colonna 4 del rigo RN1.
Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative al-
la compilazione del quadro RN.
Consultare Rigo RC6 Periodo di lavoro
in Appendice Nella colonna 1, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la de-
“Periodo di trazione d’imposta (365 per l’intero anno). Vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavora-
lavoro - Casi
tivi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspet-
particolari”
tativa senza corresponsione di assegni).
In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l’intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa
per un orario ridotto.
Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, riportate la cifra indicata al punto 3 del CUD
2009 o del CUD 2008.
ATTENZIONE:se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in questa colonna il numero totale dei giorni
compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.
Lavori socialmente utili
Se nei righi da RC1 a RC3 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili, i gior-
ni da riportare in questa colonna sono pari:
– alla somma dei giorni riportati al punto 3 del CUD 2009 o del CUD 2008 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi
per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato;
– al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 3 del CUD 2009 o del CUD 2008, se per i compensi per la-
vori socialmente utili fruite del regime agevolato (codice “3” nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3).
Se siete in possesso di un CUD 2009 o di un CUD 2008 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche
redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello re-
lativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili.
Nella colonna 2, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d’imposta (365
per l’intero anno).
Se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2009 o del
CUD 2008 . Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i gior-
ni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
ATTENZIONE:se sono presenti sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1
ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
SEZIONE II In questa sezione dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al
Altri redditi periodo di lavoro nell’anno. Per tali detrazioni si vedano le istruzioni relative al rigo RN12.
assimilati In particolare, indicare:
a quelli a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di sepa-
di lavoro razione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria
dipendente non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si consi-
dera destinato al coniuge per metà del suo importo;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpe-
tue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni.
Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (com-
missioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive
(consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31
dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamen-
te le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare;
29
g) i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario na-
zionale, di cui all’art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR.
Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
Righi RC7 e RC8
Colonna 1: barrate la casella in presenza di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall’au-
torità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a)). Per la detrazione spettante consultare le istruzioni relative al rigo
RN12;
Colonna 2:indicare il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante dal punto 2 del CUD 2009 o del CUD 2008.
Rigo RC9: indicare la somma degli importi di colonna 2 dei righi RC7 e RC8.
Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nella colonna 4 del rigo RN1 Per fare questo calcolo pote-
te utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle Istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.
SEZIONE III In questa sezione dovete dichiarare l’ammontare delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF nonché del-
Ritenute l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro.
su redditi
di lavoro Rigo RC10:indicare il totale delle ritenute IRPEF, relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risul-
dipendente tante dal punto 5 del CUD 2009 o del CUD 2008. In questo rigo deve essere compreso l’importo indicato nel rigo RC4 colonna 9.
e assimilati,
addizionale ATTENZIONE:se è presente il codice C nel punto 55 del CUD 2009, le ritenute presenti nel punto 5 dello stesso CUD devono essere
regionale riportate in questo rigo diminuite dell’importo risultante dalle annotazioni (codice BM). Tale importo infatti si riferisce all’ammontare
e comunale dei crediti recuperati in sede di conguaglio da parte del sostituto d’imposta con riferimento al credito per famiglie numerose e al cre-
all’IRPEF dito per canoni di locazione riconosciuti dai precedenti datori di lavoro.
Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite
con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.
L’importo del presente rigo unitamente ad eventuali altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN30, colonna 3. Per fare questo cal-
colo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle istruzioni per la compilazione del quadro RN.
Rigo RC11 indicare il totale dell’addizionale regionale all’IRPEF trattenutasui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nel-
le Sezioni I e II,risultante dal punto 6 del CUD 2009 o del CUD 2008.
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV3, colonna 3.
Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite
con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.
Rigo RC12:indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2008 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e
assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 10 del CUD 2009 o del CUD 2008.
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.
Rigo RC13:indicare il saldo dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2008 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e as-
similati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 11 del CUD 2009 o del CUD 2008.
L’importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.
Rigo RC14: indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2009trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e
assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 13 del CUD 2009. Riportare tale importo nel rigo RV17 colonna 5.
SEZIONE IV In questa sezione dovete indicare le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente
Ritenute utili se avete raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.
per lavori
socialmente Rigo RC15: indicare le ritenute IRPEFrelative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice
utili 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle infor-
mazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.
Rigo RC16: indicare l’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete
indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si ri-
manda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC3.
Se siete in possesso di un CUD 2009 o di un CUD 2008 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche
redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, consultate in Appendice la voce “Lavori socialmente utili agevolati”.
8. QUADRO RP – ONERI E SPESE
Questo quadro è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazio-
ne in due diversi modi:
– alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta;
– altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.
Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.
ONERI Spese che danno diritto alla detrazione del 19%
DETRAIBILI
a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico(vedere Parte II, capitolo 4 “Fami-
liari a carico”):
– spese sanitarie (rigo RP1 col. 2)
– spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici
informatici dei disabili (rigo RP3);
– spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);
– spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);
30
– premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 (ri-
go RP12);
– premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli at-
ti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001(rigo RP12);
– spese per l’istruzione secondaria e universitaria (rigo RP13);
– spese per attività sportive praticate da ragazzi (rigo RP16);
– spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (rigo RP18);
– spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (righi da RP19 a RP21, codice 33).
La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:
– per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi
ultimi dovuta (rigo RP2);
– per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficien-
ti (rigo RP15).
– per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’at-
tività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP19 a RP21, codice 34).
– per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP19 a RP21, codice 36)
b) Spese sostenute dal contribuente nel propro interesse:
– spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spe-
sa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);
– interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);
– interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (rigo RP8);
– interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (rigo RP9);
– interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (rigo RP10);
– interessi per prestiti o mutui agrari (rigo RP11);
– spese funebri (rigo RP14);
– spese per intermediazione immobiliare (rigo RP17);
– erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP19 a RP21, codice 19)
– erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP19 a RP21, codice 20)
– erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP19 a RP21, codice 21)
– erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (righi da RP19 a RP21, codice 22)
– erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP19 a RP21, codice 23)
– erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP19 a RP21, codice 24)
– spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP19 a RP21, codice 25)
– erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP19 a RP21, codice 26)
– erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP19 a RP21, codice 27)
– erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP19 a RP21, codice 28)
– spese veterinarie (righi da RP19 a RP21, codice 29)
– spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti (righi da RP19 a RP21, codice 30)
– erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (righi da RP19 a RP21, codice 31)
– spese per l’autoaggiornamento e la formazione sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado (righi da RP19 a
RP21, codice 32)
– altri oneri detraibili (righi da RP19 a RP21, codice 35)
Spese che danno diritto alla detrazione del 41% (righi da RP35 a RP37) o del 36% (righi da RP39 a RP41):
– spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo;
– spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.
Spese che danno diritto alla detrazione del 20% (rigo RP43):
– spese per sostituzione di frigoriferi e congelatori (colonna 1);
– spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza (colonna 2);
– spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (colonna 3).
Spese che danno diritto alla detrazione del 55% (righi da RP44 a RP47):
– spese perinterventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);
– spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);
– spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);
– spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4).
Detrazioni per canoni di locazione:
– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP49 cod. 1);
– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP49 cod. 2);
– detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale
(rigo RP49 cod. 3);
– detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP50).
Altre detrazioni (Rigo RP 51):
– detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome (codice 1);
– detrazione per le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” (codice 2);
– detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (colonna 3);
ONERI a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico(vedere Parte II, capitolo 4 “Fami-
DEDUCIBILI liari a carico”):
– contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP23);
– contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP28 codice 1);
– contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP29 a RP33);
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Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili sostenute anche nell’interesse dei familiari an-
che se non a caricofiscalmente (rigo RP27);
b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:
– assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP24);
– contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP25)
– erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP26);
– erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP28 codice 2);
– erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcu-
ne fondazioni e associazioni riconosciute (rigo RP28 codice 3);
– erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP28 codice 4);
– rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP28 codice 5).
Spese sostenute per i figli
Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il
documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui
le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova
la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calco-
lo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.
Spese sostenute dagli eredi
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo
il suo decesso.
Consultare Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza
in Appendice È bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire del-
“Oneri sostenuti la corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società,
dalle società
nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.
semplici”
Compilazione Il quadro RP è composto da sette sezioni:
del •Sezione I, oneri e per i quali è riconosciuta la detrazionedel 19 per cento;
quadro RP •Sezione II, oneri deducibili dal reddito complessivo;
•Sezione III, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o 36
per cento;
•Sezione IV,spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 20 per cento;
•Sezione V,spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione del 55
per cento;
•Sezione VI,detrazioni per canoni di locazione;
•Sezione VII, altre detrazioni quali quelle per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o
dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”.
SEZIONEI A ciascuna detrazione d’imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella “Oneri per i quali
Oneri spetta la detrazione del 19%” che trovate nelle istruzioni relative ai righi RP19, RP20 e RP21. I codici attribuiti sono gli stessi che
per i quali risultano dal CUD 2009.
è riconosciuta
la detrazione Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4
d’imposta Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2008 che sono già state rimborsate al contribuente, per
del 19% esempio:
– le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aven-
ti esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un
importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipen-
dente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 51 del CUD 2009 o al punto 44 del CUD 2008 consegnato al
lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limi-
te, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzional-
mente.
Vanno indicate perché rimaste a carico:
– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detra-
zione d’imposta del 19 per cento);
– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso
con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assi-
curazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 53 del CUD 2009 o al punto
46 del CUD 2008.
Righi da RP1 a RP5Spese sanitarie e spese per i disabili.
Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari im-
porto. La scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, supe-
ra (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71.
Nel rigo RP22 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si ri-
manda alle istruzioni relative al rigo RP22 (colonna 1).
Rigo RP1 Spese sanitarie
Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esem-
pio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).
Colonna 2: indicare l’importo delle spese sanitarie, diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica
(da riportare, invece, a colonna 1), sostenute per:
•prestazioni chirurgiche;
•analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
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•prestazioni specialistiche;
•acquisto o affitto di protesi sanitarie;
•prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
•ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricove-
ro la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono
essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile vedere le istru-
zioni del rigo RP27);
•acquisto di medicinali;
•spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della
pressione sanguigna);
•spese relative al trapianto di organi;
•importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
•assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
•prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico
assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
•prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
•prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
•prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Consultare Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2008 la detra-
in Appendice zione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la
“Spese sanitarie natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.
Documentazione Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annota-
da conservare” zioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008 con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.
Colonna 1:Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell’interesse dei familiari non fi-
scalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovu-
ta. La compilazionedella presente colonnaè riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sa-
nitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contri-
buente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è
stata riconosciuta l’esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cli-
niche private).
Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2
della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:
•nella colonna 1del rigo RP1 l’importo totale di tali spese;
•nella colonna 2del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.
Nel caso di compilazione di entrambe le colonne, al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11 sopra citata, si de-
ve procedere come segue:
1) ridurre l’importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
2) se l’importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l’importo da indicare nel rigo
RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.
Rigo RP2 Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti
Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dal-
la partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta.
L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare
desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN42, colonna 1, del Mod. UNICO di quest’ultimo.
L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente dieu-
ro 6.197,48; l’importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata
dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.
Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell’importo in-
dicato nel rigo RP1, colonna 2.
Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:
1) applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
2) se l’importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l’importo da indica-
re nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre
l’importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.
Consultare Rigo RP3 Spese sanitarie per disabili
in Appendice Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei disa-
la voce “Spese bili, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei disabili. Per queste spese la detrazione del
sanitarie 19 per cento spetta sull’intero importo.
per disabili” In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
Rigo RP4 Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili
Indicare le spese sostenute per l’acquisto:
– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili;
– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gra-
vità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capa-
cità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobili-
stico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione
che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da
euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differen-
za tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione,
a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell’handicap che comporti per il disabile la necessità di ac-
quistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
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La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4,
per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata so-
stenuta nel 2005, nel 2006 o nel 2007 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la
ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segna-
lare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.
Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusio-
ne, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la ra-
teazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese.
Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo con-
sentito di euro 18.075,99.
Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o
del CUD 2008 nel limite dell’importo massimo predetto.
Rigo RP5Spese per l’acquisto di cani guida
Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quat-
tro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo
il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante.
Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (ve-
dere le istruzioni al rigo RP51). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nel-
le annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008
Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza
Questo rigoè riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un im-
porto superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2005 e/o nel 2006 e/o nel 2007 per la rateazione di tali spese. Indica-
re nella colonna 2l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2008, rigo RP6, colonna 2
per le spese sostenute nel 2005 e nel 2006 e rigo RP22 colonna 2 per le spese sostenute nell’anno 2007 , oppure può essere ri-
cavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2008, rigo E6 per le spese sostenute
nell’anno 2005 o nel 2006 e rigo 62 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2007. Nella colonna 1di questo rigo in-
dicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nell’anno 2007 indicare il numero 2).
Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2005 che nel 2006 o nel 2007 deve compila-
re il rigo RP6 in distinti moduli.
Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2009
e/o del CUD 2008.
Consultare Righi da RP7 a RP11 Interessi passivi
in Appendice In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneriaccessorie le quotedi rivalutazionepagati nel 2008 in
”Rinegoziazione dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.
di un contratto In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli
di mutuo” interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detra-
zione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione sepa-
rata a titolo di “onere rimborsato”.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
•mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
•mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una re-
sidenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari
stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio
e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia
ipotecaria su immobili.
Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla par-
te del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare
la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:
costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati
capitale dato in mutuo
In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto
di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:
– l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del clien-
te (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);
– le spese di perizia;
– le spese di istruttoria;
– la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
– la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
– la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
– le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
– le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
– l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
– l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Non sono ammesse alla detrazione:
– le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo,
quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad
un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;
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– le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
– l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;
– le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.
Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale
Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipo-
tecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.
Nozione di abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazio-
ne spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di
un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra
tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detra-
zione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
Importo massimo cui applicare la detrazione
Da quest’anno la detrazione spetta su un importo massimo di euro4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più
contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione soste-
nuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione princi-
pale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointe-
stato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quo-
te di interessi passivi.
Soggetti ammessi alla detrazione
La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario,
La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato , ad esempio, da un usufrutto in fa-
vore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stes-
so non acquista l’unità immobiliare.
Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari
o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di que-
sti. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a pro-
prietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della
delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel pos-
sesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla coo-
perativa intestataria del mutuo.
In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo.
In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto
dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanen-
te delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamen-
to civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal
requisito della dimora abituale
Condizioni generali per fruire della detrazione
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acqui-
sto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipen-
denti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è am-
messa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
Per i mutui stipulati in data antecedente al 1°gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia sta-
ta adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1°gennaio 2001 non fosse già
decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è
ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.
Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’ac-
quisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di
surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.
Consultare In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a
in Appendice quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri cor-
“Rinegoziazione relati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo.
di un contratto
Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad
di mutuo”
abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che
entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rila-
scio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un tra-
sferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come
abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanita-
ri). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da
tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazio-
ne principale.
Contratti di mutuo stipulati prima del 1993
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 per ciascun
intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8
dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione prin-
cipale per motivi diversi da quelli di lavoro.
35
In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavo-
ro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
Consultare Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua
in Appendice ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.
“Rinegoziazione In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve es-
di un contratto sere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei ri-
di mutuo”
ghi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.
Esempio 1: interessi passivi relativi all’abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza
secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.
Esempio 2: interessi passivi relativi all’abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza
secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.
Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2009
e/o del CUD 2008.
Rigo RP8 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili, stipulati prima del 1993
In questo rigo indicare, per un importo non superioreaeuro 2.065,83per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, one-
ri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati al-
l’acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione anche diver-
sa da quella principale (per la quale valgono le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si
verifica variazione se l’immobile viene concesso in locazione).
Consultare Nell’ipotesi di accollo del mutuo da parte dell’erede o dell’acquirente oppure nell’ipotesi di mutuo stipulato dalla cooperativa o
in Appendice dall’impresa costruttrice si vedano le istruzioni al rigo RP7 paragrafo “Soggetti ammessi alla detrazione”.
“Rinegoziazione Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD
di un contratto 2009 e/o del CUD 2008
di mutuo”“
Èancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo.
Rigo RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
Indicare gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mu-
tui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici, secon-
do quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30
del 28 febbraio 1997.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di euro 2.582,28, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di
più contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione soste-
nuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi
di proprietà.
Nel presente rigo vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del
CUD 2008
Consultare Rigo RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale
in Appendice Indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
“Mutuo ipoteca- per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad
rio relativo alla
abitazione principale.
costruzione e
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.
ristrutturazione
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanen-
edilizia
dell’abitazione te delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamen-
principale“ to civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo
dal requisito della dimora abituale.
Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD
2009 e/o del CUD 2008.
Rigo RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
Indicare gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indi-
cizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
L’importo dell’onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel
quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni).
Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD
2009 e/o del CUD 2008.
Rigo RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
Indicare:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche
se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione
che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1°gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di mor-
te, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento
degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà
di recedere dal contratto.
L’importo non deve superare complessivamente euro 1.291,14.
Nel presente rigo vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o
del CUD 2008.
Rigo RP13 Spese di istruzione
Indicare l’importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specia-
lizzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
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Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non de-
vono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
Rigo RP14 Spese funebri
Indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTEII, capitolo 4 “Fa-
miliari a carico”.
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a euro 1.549,37.
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
Rigo RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
Indicare le spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 4 “Familiari a carico”. Non è necessario tut-
tavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio,
di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indu-
menti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quan-
do la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti
cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in
questo rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.
Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00
dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal-
l’addetto all’assistenza.
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che
presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi ana-
grafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
Rigo RP16 Spese per attività sportive praticate da ragazzi
Indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo ad euro 210,00, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbo-
namento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevu-
ta o quietanza di pagamento da cui risultino:
– la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il
codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
– la causale del pagamento;
– l’attività sportiva praticata;
– l’importo corrisposto per la prestazione resa;
– i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008
Rigo RP17 Spese per intermediazione immobiliare
Indicare i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00. Nel presente rigo
vanno comprese anche le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
ATTENZIONE: se l’unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i com-
proprietari in base alla percentuale di proprietà.
RP18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
Indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diver-
so da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 di-
cembre 1998 n. 431.
Da quest’anno, la detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godi-
mento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di
lucro e cooperative.
L’importo da indicare non può essere superiore a euro 2.633,00.
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
ATTENZIONE:per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal co-
mune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.
Righi RP19, RP20 e RP21 Altri oneri per i quali spetta la detrazione
Indicare in questi righi tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi
della sezione. Riportare solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 19 a 36 descritti nella seguente tabella “Oneri per i qua-
li spetta la detrazione del 19%” utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo, ad iniziare da RP19.
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ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
1 Spese sanitarie 20 Erogazioni liberali alle ONLUS
2 Spese sanitarie per familiari non a carico 21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive
3 Spese sanitarie per portatori di handicap dilettantistiche
22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
4 Spese per veicoli per i portatori di handicap
23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di
5 Spese per l’acquisto di cani guida
promozione sociale
6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la
rateizzazione nella precedente dichiarazione 24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura
7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione Biennale di Venezia
principale 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
edilizio 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel
10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione settore musicale
principale 29 Spese veterinarie
11 Interessi per prestiti o mutui agrari 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai
12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità soggetti ricosciuti sordomuti
e non autosufficienza 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di
13 Spese per istruzione ogni ordine e grado
14 Spese funebri 32 Spese sostenute dai docenti per l’autoaggiornamento e
15 Spese per addetti all’assistenza personale per la formazione
16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, 33 Spese per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi di
piscine ed altre strutture sportive) trasporto pubblico
17 Spese per intermediazione immobiliare 34 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli
18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti anni di laurea dei familiari a carico
universitari fuori sede 35 Altri oneri detraibili
19 Erogazioni liberali ai partiti politici 36 Spese per asili nido
Nella colonna 1indicare il codice e nella colonna 2il relativo importo.
In particolare, indicare i codici relativi ai seguenti oneri:
– “19”(Erogazioni liberali ai partiti politici)le erogazioni liberali in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra
euro 51,65ed euro 103.291,38.L’erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di
uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più
conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2007 ha dichiarato
perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si ricorda che le erogazioni liberali che consentono di usufrui-
re della detrazione d’imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto al-
meno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 20, 21, 22 e 23
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito,
carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibi-
zione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
– “20” (Erogazioni liberali alle ONLUS)le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazio-
ni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti al-
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in dena-
ro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettua-
te esclusivamente tramite:
•Onlus;
•organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
•altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata au-
tenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità
pubbliche o da altri eventi straordinari;
•amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
•associazioni sindacali di categoria.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
ATTENZIONE:per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2008
è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istru-
zioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette libera-
lità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.
– “21” (Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche) le erogazioni liberali in denaro, per un importo
non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
– “22”(Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso)i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle so-
cietà di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di as-
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sicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle
loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
– “23” (Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale) le erogazioni liberali in denaro a favore delle as-
sociazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD2008.
– “24”(Erogazioni liberali a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia”)le erogazioni liberali in denaro a favore del-
la Società di cultura ”La Biennale di Venezia”. La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo.
Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
– “25”(Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico)le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, pro-
tezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre
1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese,
quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza
entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell’anno
d’imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il
codice 25 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
ATTENZIONE:questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ri-
dotta del 50 per cento. Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell’anno 2008, per le quali si è chie-
sto di fruire della detrazione, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%. Per i contribuenti che hanno
iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità pre-
cedenti. Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione, potranno essere riportate in questo
rigo per il loro intero ammontare.
– “26”(Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche)le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Mini-
stro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o
promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realiz-
zano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro del-
le cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modifi-
cazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine
necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo
specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
– “27”(Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo)le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superio-
re al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
– “28”(Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale)le erogazioni liberali in denaro, per un impor-
to non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti
nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29 giu-
gno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
•al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
•come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in
fondazione;
•come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto
decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma co-
stante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di
trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
– “29”(Spese veterinarie)le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per
pratica sportiva. La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11 e nellimite massimo di
euro 387,34.
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l’onere su cui calcolare la detrazione spet-
tante è pari a euro 258,23.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
– “30” (Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti) le spese sostenute per i servizi di in-
terpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati
sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell’apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non
sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008;
– “31” (Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado)le erogazioni liberali a favore degli istituti sco-
lastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolasti-
ca e all’ampliamento dell’offerta formativa. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di
cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamen-
to postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
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– “32” (Spese sostenute dai docenti per l’autoaggiornamento e per la formazione) le spese sostenute nel corso del 2008 da
parte dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per l’autoaggiornamento e per
la formazione, fino ad un importo massimo di 500,00 euro.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2009.
– “33” (Spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico) le spese sostenute nel corso dell’anno 2008 per l’acqui-
sto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino ad un importo massimo di 250,00 euro.
La detrazione spetta anche se sostenuta nell’interesse dei familiari a carico.
Nel caso in cui tali spese siano state sostenute per più soggetti l’importo massimo sul quale spetta la detrazione non può superare
complessivamente il suddetto limite di euro 250,00.
Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2008 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2009.
Per “abbonamento” si intende il titolo di trasporto che consenta di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su
un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell’agevolazione i
titoli di viaggio che abbiano una durata oraria.
Nel caso di titolo di viaggio non nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da un’autocertificazione (dichiara-
zione sostitutiva di atto notorio) resa dal contribuente in cui si attesta che l’abbonamento è stato acquistato per lo stesso o per un suo
familiare a carico.
Si precisa che la detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo (ad esempio, nel caso in cui il costo dell’abbonamento risulti inerente e quindi de-
ducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo). Per ulteriori chiarimenti si veda la circolare n. 19/E del 7 marzo 2008.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2009.
– “34” (Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea)i contributi versati nell’inte-
resse del soggetto fiscalmente a carico, il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato
l’attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
Da quest’anno è prevista la possibilità di esercitare il riscatto del corso di laurea anche da parte delle persone che non hanno
ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. In questo caso i contributi ver-
sati possono essere detratti, nella misura del 19% dall’imposta dovuta dai contribuenti cui l’interessato risulta fiscalmente a carico.
Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea costituiscono oneri deducibili e vanno indicati
nel rigo RP23.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2009.
– “35” (Altri oneri detraibili) gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.
Con questo codice vanno comprese le somme relative agli “Altri oneri detraibili” indicate con il codice 35 nelle annotazioni del
CUD 2009 e con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2008;
– “36” (Spese per asili nido) le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un
importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.
Con questo codice vanno comprese le spese relative alla frequenza di asili nido riportate nel CUD. In particolare, si precisa che
nelle annotazioni del CUD 2009 sono riportate con il codice 35 insieme alle spese relative agli “Altri oneri detraibili”, mentre
nelle annotazioni del CUD 2008 sono riportate con il codice 33.
Rigo RP22 Totale degli oneri sul quale calcolare la detrazione
Questo rigo deve sempre essere compilato in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%.
Se la somma delle spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, al lordo della franchigia di euro 129,11, eccede euro 15.493,71,
potete avvalervi della rateazione.
In questo caso dovete:
– barrare la casella 1;
– riportare nella colonna 2 l’importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:
RP1, col.1 + RP1 col. 2 + RP2 + RP3
4
Se non effettuate la rateazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei
righi RP1 col. 2, RP2 e RP3.
In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:
– sommare gli importi dei righi da RP4 a RP21 e riportare il totale nella colonna 3;
– riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.
Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN15 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP22 colonna 4.
SEZIONEII In questa sezione indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che
Oneri deduci- non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tas-
bili dal redditosazione.
complessivo Non devono, invece, essere indicatigli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di formazione del reddito
di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 44 del CUD 2009 e/o nel punto 37 del CUD 2008 non-
ché nel punto 45 del CUD 2009 e/o nel punto 38 del CUD 2008. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 46
del CUD 2009 e/o nel punto 39 del CUD 2008 si rinvia alle istruzioni relative ai righi da RP29 a RP33.
Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali
Indicare l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi
volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
ATTENZIONE:i contribuenti che hanno aderito al regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi”, introdotto dalla legge fi-
nanziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117, deducono i contributi previdenziali ed assistenziali dal reddito determinato secon-
do le regole del regime dei minimi, per la cui disciplina si rinvia alle istruzioni fornite nel Fascicolo 3, al quadro CM. Qualora
l’importo di tali contributi ecceda il reddito così determinato, la parte eccedente può essere portata in deduzione quale onere de-
ducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, e pertanto va indicata nel presente rigo.
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Rientrano in questa voce anche:
•i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2008
con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
•i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale
(è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
•i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infor-
tuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
•i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di apparte-
nenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosid-
detto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici
che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.
In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spet-
ta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale,
il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tut-
tavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha eser-
citato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contri-
buti soltanto se il titolare dell’impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.
Rigo RP24 Assegni periodici corrisposti al coniuge:
Indicare:
– nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del
codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione;
– nella colonna 2l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separa-
zione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabili-
ti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre e, quindi, non si devono indicare gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.
Èimportante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico destinata al co-
niuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono de-
ducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.
Rigo RP25 Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari
Indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare
(es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di eu-
ro 1.549,37.
Rigo RP26Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
– Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
– Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7°giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e speci-
fiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
– Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di
amministrazione ecclesiastica;
– Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i me-
desimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;
– Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini del-
le Chiese e degli enti aventi parte nell’Unione;
– Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche
esigenze di culto e di evangelizzazione;
– Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.
Ciascuna di tali erogazioni (compresi per le Comunità ebraiche i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo massimo di
euro 1.032,91.
I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei boni-
fici bancari relativi alle suddette erogazioni.
Rigo RP27 Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili
Indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili. Per individuare esatta-
mente quali soggetti sono considerati disabili, può essere utile consultare in Appendice la voce “Spese sanitarie per disabili”. Le
spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative:
– all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
– al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclu-
sivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
– al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
– al personale con la qualifica di educatore professionale;
– al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
I soggetti disabili possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento.
ATTENZIONE:in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta paga-
ta, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è ne-
cessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Èimportante sapere che non vanno indicate in questo rigo le spese di seguito elencate, in quanto oneri detraibili da indicare nel-
la Sezione I, nei righi da RP1 a RP4:
– spese chirurgiche;
– spese per prestazioni specialistiche;
– spese per protesi dentarie e sanitarie;
– spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei disabili;
– spese per i veicoli per i disabili;
– spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti disabili.
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Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1°gennaio 2008 la detrazio-
ne spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natu-
ra, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.
Rigo RP28 Altri oneri deducibili
Indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi, contraddistinti dai relativi codici.
Nella colonna 1riportare il codice e nella colonna 2il relativo importo.
Se dovete indicare diverse tipologie di oneri deducibili contraddistinti da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per
ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello.
In particolare, indicare con il codice:
“1”i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro
3.615,20.Nel computo di tale limite concorre l’importo indicato nel punto 51 del CUD 2009 o nel punto 44 del CUD 2008
La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico per la sola parte da questi
ultimi non dedotta.
Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito,
carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibi-
zione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
“2”i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che ope-
rano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Poiché, a partire dall’anno 2005, le Or-
ganizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile usufruire delle più
ampie agevolazioni previste per le ONLUS, indicando il codice 3 alle cui istruzioni si rimanda. Per visionare l’elenco delle
ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.
“3” le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di
promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misu-
ra massima di 70.000 euro, se erogate in favore di:
–organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
– associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicem-
bre 2000, n. 383;
– fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di
interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
– fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scien-
tifica individuate dal D.P.C.M. 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data.
ATTENZIONE: Per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2008 è prevista, in alter-
nativa alla deduzione dal reddito complessivo, la possibilità di detrarre il 19% delle stesse dall’imposta lorda (vedere le istru-
zioni della sezione I relativa agli oneri detraibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette libe-
ralità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.
“4” le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco
regionali e nazionali
Dette liberalità possono essere dedotte in favore di:
– università, fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
– istituzioni universitarie pubbliche;
– enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compre-
si l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
– enti parco;
– enti parco regionali e nazionali.
“5” gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici.
Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare con questo codice, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
•gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nel-
la misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nel-
l’art. 433 del c.c.;
•i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, com-
presi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclu-
si i contributi agricoli unificati;
•le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della lo-
cazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
•le somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2008 sono
state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro au-
tonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autono-
mo occasionale, o altro);
•il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei
ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2008 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
•le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono sta-
te assoggettate a tassazione;
•le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;
•le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
42
•il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranie-
ri. Consultare in Appendice la voce “Adozione di minori stranieri”
Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali
Nei Righi da RP29 a RP33 indicarei contributiversati alle forme pensionistiche complementari sia relativi a fondi negoziali sia re-
lativi a fondi individuali.
ATTENZIONE:il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da RP29 a RP33 quando non ha contributi per previden-
za complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o
premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD in cui non sia certificato alcun
importo al punto 46 del CUD 2009 o al punto 39 del CUD 2008.
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005, i contributi versati a forme pensionistiche com-
plementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economi-
co europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio
finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti posso-
no dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta.
ATTENZIONE:nel caso in cui il contribuente sia iscritto a più tipologie di fondi pensione e pertanto siano stati compilati più righi
da RP29 a RP33, per l’individuazione del limite di deducibilità e dell’importo da indicare nella colonna 2, vedere le istruzioni di
seguito fornite nel paragrafo “Iscrizione a più tipologie di fondi pensione”.
In presenza di CUD 2009 e/o CUD2008 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall’indicazione della lettera “A” nel punto 8
della Sezione “Dati generali” del CUD 2009 e/o del CUD 2008 e le informazioni relative alle singole situazioni sono rilevabili
dalle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
Rigo RP29 Contributi a deducibilità ordinaria
Indicare i contributi ed i premi per i quali il limite di deducibilità è quello ordinario di 5.164,57 euro. In particolare, riportate le
somme versate alle forme pensionistiche complementari sia relative a fondi negoziali sia relative a fondi individuali. Per i contribu-
ti versati a fondi negoziali dovete utilizzare i dati riportati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 e/o nei punti 38 e 39 del CUD 2008
se è indicato il codice “1” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2009 e/o
del CUD 2008. Si precisa che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per
i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati de-
vono compilare il rigo RP33 seguendo le relative istruzioni).
Colonna 1:indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 45 del CUD 2009 e/o al punto 38 del CUD 2008, che il sostituto
d’imposta ha escluso dall’imponibile. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico (punto 48 del CUD 2009 e/o pun-
to 41 del CUD 2008 compilato) indicare in questa colonna l’ammontare del punto 45 del CUD 2009 e/o del punto 38 del CUD
2008 diminuito dell’importo, desumibile dalle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008, riferito alla previdenza comple-
mentare per familiari a carico ed escluso dal reddito di lavoro dipendente.
Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, indicare il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:
1) calcolare il totale degli oneri di previdenza complementare per i quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
punto 46 del CUD 2009 e/o punto 39 del CUD 2008 + somme versate alle forme pensionistiche individuali
2) calcolare la differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria:
5.164,57 – l’importo di colonna 1
Rigo RP30 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione
I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti cha a tale data non risultano titolari di una
posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite
di 5.164,57 euro. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effet-
tuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto an-
no di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata
di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comun-
que, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29.
I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 e/o nei punti 38 e 39 del CUD
2008 se è indicato il codice “3” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD
2009 e/o del CUD 2008.
Colonna 1:indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 45 del CUD 2009 e/o al punto 38 del CUD 2008, che il sostituto
d’imposta ha escluso dall’imponibile.
Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui al
punto 46 del CUD 2009 e/o al punto 39 del CUD 2008, che il sostituto non ha escluso dall’imponibile e il risultato della seguen-
te operazione:
5.164,57 – l’importo di colonna 1
Rigo RP31 Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario
Indicare i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da riportare
in questo rigo sono quelli indicati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 e/o nei punti 38 e 39 del CUD 2008 se è indicato il codi-
ce “2” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2009 e/o del CUD 2008.
Colonna 1 indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 45 del CUD 2009 e/o al punto 38 del CUD 2008, che il sostituto
d’imposta ha escluso dall’imponibile;
Colonna 2indicare l’importo dei contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per il quale si richiede di fruire della deduzione
con la presente dichiarazione. In questa colonna indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 46 del CUD 2009 e/o al pun-
to 39 del CUD 2008, che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile .
Rigo RP32 Contributi versati per familiari a carico
Indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Il limite di deducibilità è di
5.164,57 euro. Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51
43
euro. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il punto 48 del CUD 2009
e/o il punto 41 del CUD 2008 risulta compilato, indicare:
– nella colonna 1,l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile; tale importo è rilevabile dalle anno-
tazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008;
– nella colonna 2, se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, il minore importo tra quello dei contributi che il sostitu-
to d’imposta non ha escluso dall’imponibile, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008, e il risultato della
seguente differenza:
5.164,57 – l’importo di colonna 1
Rigo RP33 Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici
Il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano de-
stinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le di-
sposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006 e, pertanto, l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddi-
to complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro al netto dell’importo già escluso dal sostituto d’imposta. Con riferimento ai soli red-
diti di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel ri-
spetto dei precedenti limiti. Invece, se i dipendenti pubblici sono iscritti a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica
di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo RP29.
I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 e/o nei punti 38 e 39 del CUD
2008, se è indicato il codice “4” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD
2009 e/o del CUD 2008. Indicare:
– nella colonna 1,l’importo dei contributi, di cui al punto 45 del CUD 2009 e/o al punto 38 del CUD 2008, che il sostituto d’im-
posta ha escluso dall’imponibile;
– nella colonna 2,l’importo indicato nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008 relativo all’ammontare della quota di
TFR destinata al fondo;
– nella colonna 3,se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, l’importo dei contributi non esclusi dal sostituto d’imposta
per i quali è possibile fruire della deduzione nella presente dichiarazione; per individuare l’importo da indicare in questa colonna,
seguire le istruzioni riportate in Appendice alla voce “Previdenza complementare - Prospetto per la compilazione del rigo RP33”.
Iscrizione a più tipologie di fondi pensione: compilazione di più righi da RP29 a RP33
Se avete compilato più righi da RP29 a RP33 l’ammontare massimo della deduzione da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29,
RP30 e RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33 è pari al risultato della seguente operazione:
Limite di deducibilità = 5.164,57 – ( RP29 col.1 + RP30 col.1 + RP31 col. 1 + RP31 col. 2 + RP32 col.1+ RP33 col.1)
Pertanto, se la somma delle deduzioni da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29, RP30, RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33 è
superiore al limite di deducibilità come sopra determinato, l’importo delle singole deduzioni deve essere ridotto in misura tale che
la loro somma non risulti superiore a detto limite di deducibilità.
Si precisa che, se avete compilato il rigo RP31, l’ammontare dei contributi versati indicato nella colonna 2 di questo rigo è intera-
mente deducibile, ma tale ammontare è rilevante per determinare la deduzione spettante nel caso in cui abbiate compilato anche
altri righi relativi agli oneri per previdenza complementare.
Rigo RP34 Totale degli oneri deducibili
Somma degli importi deducibili indicati nei righi da RP23 a RP28, nelle colonne 2 dei righi da RP29 a RP32 e nella colonna 3
del rigo RP33. Questa somma deve essere riportata nel rigo RN3.
SEZIONE III A seguito delle modifiche introdotte dalle leggi finanziarie 2008 e 2009:
Spese per il – è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 il termine per fruire della detrazione d’imposta del 36 per cento delle spese soste-
recupero del nute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio;
patrimonio – è stata reintrodotta la detrazione d’imposta sulle spese sostenute per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione
edilizio o ristrutturazione o da cooperative edilizie (agevolazione che non era stata prorogata per l’anno 2007). Tale agevolazione è
(41% o 36%) applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 e acqui-
stati entro il 30 giugno 2012.
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2008 o negli anni precedenti, relative:
– alla ristrutturazione di immobili;
– all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l’acquisto o l’assegnazione sono avvenute entro
determinate date.
Vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.
Consultare Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
in Appendice Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:
“Spese per •le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, an-
interventi di re-
che rurali e sulle loro pertinenze;
cupero del patri-
•le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
monio edilizio“
•le spese di restauro e risanamento conservativo;
e “Spese di
ristrutturazione •altre spese di ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).
per prosecuzione I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad
lavori - esempi” esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli
interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché ab-
bia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Per poter usufruire della detrazione è necessario:
– aver trasmesso la comunicazionepreventiva al Centro Operativo di Pescara;
– avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite bonifico bancario o postale.
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenzialigià realizzati; tuttavia la detrazione com-
pete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazio-
ne rilasciata dal venditore. In tal caso il modello di comunicazione al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successiva-
mente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall’impresa di costruzione) ma entro i termini di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.
44
La detrazione d’impostaprevista è pari al:
•41 per cento per le spese sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1°
gennaio al 30 settembre 2006;
•36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data an-
tecedente al 1°gennaio 2006 ovvero a quelle emesse dal 1°ottobre al 31 dicembre 2006 e per le spese sostenute nel 2007
e nel 2008.
Il limite di spesasu cui applicare la percentuale è di
•euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
•euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2008.
Tale limite va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupe-
ro e compete separatamente per ciascun periodo d’imposta.
Si fa presente che per le spese sostenute dal 1°ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla
singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto al-
la detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di spesa di euro 48.000,00 va ripartito tra gli stessi.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare,
ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregres-
si. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2008 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se
la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.
La detrazione deve essere ripartita in10 rate di pari importo.
Si ricorda che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’interven-
to edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizionedella spesa. In particolare:
•coloro che alla data del 31 dicembre 2008 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate an-
nuali di pari importo;
•coloro che alla data del 31 dicembre 2008 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate
annuali di pari importo.
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del
31 dicembre 2008 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2006, ripartendo la quota di spesa
detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da
far valere nei successivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta, 2008 , 2009 e 2010.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene tra-
sferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusiva-
mente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inqui-
lino o dal comodatariola cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo al-
l’inquilino o al comodatario.
Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
Dal 2002 la detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edifi-
cio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare o da cooperative edilizie.
All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammon-
tare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di as-
segnazione.
In particolare la detrazione spetta nella misura:
– del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005, dal 1°ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 ovvero dal 1°gennaio 2007
al 30 giugno 2007, sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006, e se il rogito è avvenu-
to dal 1°gennaio 2008 al 30 giugno 2012 sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1°gennaio 2008 al
31 dicembre 2011;
– del 41% se il rogito è avvenuto dal 1°gennaio 2006 al 30 settembre 2006.
La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazio-
ne relativi all’intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.
In particolare, l’importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:
•euro 77.468,53 nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità im-
mobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
•euro 48.000,00 nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 o nel 2006 e ri-
guardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002,
ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 1°gennaio 2008 al 30
giugno 2012 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1°gennaio 2008 al 31 dicembre 2011.
Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati da 1°ottobre 2006 al 30 giugno 2007 e dal 1°gennaio 2008 al 30
giugno 2012 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, in caso di
più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.
La detrazione deve essere fruita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato stipulato l’atto di acquisto o ricevuta
l’assegnazione dell’abitazione. Nel caso in cui siano stati pagati acconti, le detrazioni possono essere fruite nelle dichiarazioni
dei redditi relative agli anni in cui sono stati effettuati i versamenti degli acconti.
Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimen-
to del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell’anno in cui viene stipulato il rogito l’ammontare sul quale cal-
colare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il ricono-
scimento del beneficio.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni posso-
no ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche
per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 “rideterminazione rate”).
Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi
Per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico spetta la detra-
zione per le spese sostenute dal 2002 al 2006. La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di:
•euro 77.468,53 per le spese sostenute nell’anno 2002;
•euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2006.
La detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione
in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.
45
ATTENZIONE:per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve
essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patri-
monio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali
SEZIONE III-A I righi RP35, RP36, RP37vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fat-
Detrazione ture emesse dal 1°gennaio al 30 settembre 2006. La detrazione spetta nella misura del 41 per cento. In questi righi:
d’imposta del – nella colonna 1 (Anno), indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese;
41 per cento – nellacolonna 2 (Codice fiscale), indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’ap-
posito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’im-
mobile o i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, ecc.). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal di-
chiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della
cooperativa.
– nella colonna 3, che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito de-
scritte, indicare il codice:
“1”nel caso di spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 per lavori iniziati in
anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
“4”nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati per i quali l’atto di acquisto è stato stipulato dal 1°gennaio al
30 settembre 2006 ovvero sono stati versati acconti relativi a fatture emesse dal 1°gennaio al 30 settembre 2006 ed il ro-
gito non era stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006.
Le colonne 4, 5e 6(Situazioni particolari)sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimen-
to alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell’anno 2008 o hanno rideterminato negli anni 2005, 2006
o 2007 il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile dai pre-
detti soggetti.
In particolare:
– nella colonna 4 (Codice), riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicareil codice:
“1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo un’età
non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
“2”nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nell’anno 2006 o 2007 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 ra-
te la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
“3”nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo com-
piuto 80 anni nel corso dell’anno 2006 o 2007 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva già
rideterminato in 5 rate.
– nella colonna 5 (Anno) deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contri-
buente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia
rideterminazione, deve indicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione;
– nellacolonna 6 (Rideterminazione rate), deve essere indicato il numero delle rate (10) in cui è stata ripartita la detrazione nel-
l’anno di sostenimento della spesa.
Si precisa che, qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3, non è possibile optare per la rideterminazione
delle rate e, pertanto, questa colonna non va compilata;
– nellacolonna 7 (Numero rata), Indicare il numero della rata che si utilizza per il 2008 compilando la casella contrassegnata
con il numero ”5” se si è scelto di ripartire la detrazione in cinque rate, quella contrassegnata dal numero “10” se si è scelto di
ripartire la detrazione in dieci rate o quella contrassegnata dal numero “3” se, avendo un’età non inferiore a 80 anni, si è scel-
to di ripartire la detrazione in tre rate, ovvero si è optato nel 2005 o nel 2006 o nel 2007 per la rideterminazione del numero
delle rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 2000 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, indicare nella casella di
colonna 7, contraddistinta dal numero “10”, il numero “9”. Il contribuente che nell’anno 2006 aveva un’età non inferiore a 80
anni ed ha rideterminato la spesa residua dovrà indicare il numero “10” nella casella rideterminazione rate e il numero “3” in
corrispondenza della casella relativa alla rateazione in tre rate;
– nellacolonna 8 (Importo rata), indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’am-
montare della spesa sostenuta, nei limiti sopra indicati, per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7.
Se avete compilato la colonna 6, per stabilire l’importo da indicare in colonna 8, seguire le istruzioni relative alla compilazione
della colonna 8, dei righi da RP39 a RP41.
Rigo RP38 Totale oneri scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP35, RP36 e RP37. Su questa somma si determina la
detrazione del 41 per centoche va riportata nel rigo RN16.
SEZIONE III-B I righiRP39, RP40, RP41 vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute nel 2006 relative a
Detrazione di fatture emesse in data antecedente al 1°gennaio 2006 ovvero a quelle emesse dal 1°ottobre 2006 e per le spese sostenute nel
imposta del 2007 e nel 2008. La detrazione spetta nella misura del 36%. In questi righi:
36 per cento – nella colonna 1 (Anno)indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese;
– nella colonna 2 (Codice fiscale)indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’ap-
posito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’im-
mobile o i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, ecc.). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal di-
chiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della
cooperativa. Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice
fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
– nella colonna 3, che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito de-
scritte, indicare il codice:
“1” nel caso di spese sostenute dal 2002 al 2008 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
“2” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l’atto di acquisto sia
stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
“3”nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006);
“4”nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro
il 31 dicembre 2002, ma per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003.
Ad esempio deve indicare il codice “4” il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
– l’atto di acquisto è stato stipulato nel corso dell’anno 2008;
– sono stati versati acconti nel corso del 2006 ed il rogito è stato stipulato dal 1°gennaio 2007 al 30 giugno 2007;
– nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice “4” per l’acquisto di un immobile ristrutturato.
46
Le colonne 4, 5e 6 (Situazioni particolari)sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento
alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell’anno 2008 o hanno rideterminato negli anni nel 2005 o nel
2006 o nel 2007, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobi-
le dai predetti soggetti.
– nella colonna 4, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicareil codice:
“1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo un’età
non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
“2”nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2008 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazio-
ne che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell’anno 2006 o
2007 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva ridetermi-
nato in 5 rate;
“3”nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo com-
piuto 80 anni nel corso dell’anno 2006 o 2007 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichia-
razione aveva già rideterminato in 5 rate;
– nella colonna 5 (Anno)deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contri-
buente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia
rideterminazione, deve indicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione;
– nella colonna 6 (Rideterminazione rate)deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione
nell’anno di sostenimento della spesa; la casella di colonna 6 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti
inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
– nella colonna 7 (Numero rate)indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della
rata che il contribuente utilizza per il 2008. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2008, indicare il numero ‘1’; per una spe-
sa sostenuta nel 2004 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque ra-
te, andrà indicato il numero ‘5’ in questa colonna relativa alla rateazione in 5 rate;
– nellacolonna 8 (Importo rata), indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’am-
montare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7.
Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del
prezzo di acquisto.
Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice “4” nella colonna 3, l’importo massimo del 25 per
cento del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato
il codice “2” nella colonna 3, l’importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare il precedente limite
di euro 77.468,53.
Consultare Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2008 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni preceden-
in Appendice ti, su una singola unità immobiliare, l’importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro
“Spese per 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento.
prosecuzione
lavori - esempi”
Si riportano di seguito la modalità di determinazione della rata spettante con riferimento a particolari situazioni.
Caso A) - Contribuente che avendo una età non inferiore a 75 anni intende fruire nella presente dichiarazione della rideter-
minazione delle rate (colonne 5 e 6 compilate).
Per stabilire l’importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell’importo delle spese sostenu-
te nell’anno 2007 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e
dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7 (3 o 5):
importo rata spettante = Totale spese sostenute – somma importi rate già utilizzate
3 o 5
Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell’anno di spettanza.
Esempio:contribuente che ha compiuto 80 anni nell’anno 2008 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate. Spesa sostenu-
ta nel 2003 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateazione in 10 quote annuali.
Il rigo deve essere così compilato:
Situazioni particolari
Anno Codice fiscale is V tr e u d z e io re ni Codice Anno Rideterminazione rate 3 N. 5 rate 10 Importo rata
RP39 1 2003 2 XXXXXXXXXXXXXXXX 3 4 5 2008 6 10 7 1 7 7 8 2.000 ,00
L’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 2.000,00 pari ad un terzo del residuo della spesa ancora da utilizzare (euro
6.000,00) derivante dalla differenza tra il totale della spesa sostenuta ed il totale degli importi delle rate maturate dal 2003 al
2007 (euro 12.000,00 – euro 6.000,00 = euro 6.000,00).
Caso B) - Contribuente che ha optato nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti) per la rideterminazione delle rate e che
usufruisce nella presente dichiarazione della successive rate (colonne 5 e 6 compilate)
Se nel precedente anno è stata presentato il modello Unico 2008 Persone fisiche, riportare a colonna 8 lo stesso importo indica-
to per il medesimo immobile a colonna 8 del quadro RP, nei righi da RP39 a RP41, del modello UNICO/2008.
Se invece nel precedente anno è stato utilizzato il modello 730 è necessario determinare l’ammontare della rata per la quale si è
fruito della detrazione; a tal fine procedere come segue:
1) determinare l’importo della rata fruita fino all’anno d’imposta nel quale si è optato per la rideterminazione; l’importo della rata
fruita si ottiene dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella “rideterminazione rate” (ra-
teazione iniziale);
2) determinare l’importo della spesa residua relativa al periodo successivo a quello nel quale si è optato per la rideterminazione a
tal fine utilizzare le seguenti istruzioni:
– se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2005 (redditi 2004) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua
= totale spesa – (importo singola rata fruita fino all’anno di imposta 2003 X numero rate fruite fino all’anno di imposta 2003)
47
– se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2006 (redditi 2005) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua
= totale spesa – (importo singola rata fruita fino all’anno di imposta 2004 X numero rate fruite fino all’anno di imposta 2004)
– se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2007 (redditi 2006) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua
= totale spesa – (importo singola rata fruita fino all’anno di imposta 2005 X numero rate fruite fino all’anno di imposta 2005)
–se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2008 (redditi 2007) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua
= totale spesa – (importo singola rata fruita fino all’anno di imposta 2006 X numero rate fruite fino all’anno di imposta 2006)
3) l’importo da indicare a colonna 8 è pari alla spesa residua come sopra determinata diviso il numero delle rate relative alla ra-
teazione scelta nella colonna 7 (3 o 5)
Esempio:contribuente che avendo compiuto 80 anni nell’anno 2006, ha optato nella dichiarazione 730/2007 per la ridetermi-
nazione in tre rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della terza rata.
Spesa sostenuta nel 2003 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateazione in 10 quote annuali.
Ilrigo deve essere così compilato:
Situazioni particolari
Anno Codice fiscale is V tr e u d z e io re ni Codice Anno Rideterminazione rate 3 N. 5 rate 10 Importo rata
RP39 1 2003 2 XXXXXXXXXXXXXXXX 3 4 5 2006 6 10 7 3 7 7 8 2.800 ,00
a colonna 8 indicare l’importo di euro 2.800,00 così determinato:
importo della singola rata fruita per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005 = 12.000,00 / 10 = 1.200,00
spesa residua all’anno di imposta 2006 = 12.000,00 – (1.200,00 X 3) = 8.400,00
rata spettante per il 2008 (col. 8) = 8.400,00 / 3 = 2.800,00
Caso C) - Contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2008 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione
che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)
Per stabilire l’importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare le seguenti operazioni:
– determinare l’importo della singola “rata fruita fino all’anno d’imposta 2006” dividendo il totale della spesa sostenuta per il nu-
mero di rate indicate nella casella “rideterminazione rate” (rateazione iniziale);
– determinare il “totale dell’importo delle rate fruite fino all’anno d’imposta 2006”:
totale importo rate fruite fino all’anno 2006 = importo rata fruita fino al 2006 X numero rate fruite fino al 2006
– determinare l’importo della rata per la quale si è fruito della detrazione per l’anno d’imposta 2007:
rata fruita nel 2007 = totale spesa – totale importo rate fruite fino all’anno d’imposta 2006
5
– l’importo da indicare a colonna 8 è pari :
rata spettante = totale spesa – totale importo rate fruite fino all’anno d’imposta 2006 – rata fruita nel 2007
3
Esempio:contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2008 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che
nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate.
Spesa sostenuta nel 2003 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateazione in 10 quote annuali.
Ilrigo deve essere così compilato:
Situazioni particolari
Anno Codice fiscale is V tr e u d z e io re ni Codice Anno Rideterminazione rate 3 N. 5 rate 10 Importo rata
RP39 1 2003 2 XXXXXXXXXXXXXXXX 3 42 5 2007 6 10 7 1 7 7 8 1.920 ,00
a colonna 8 indicare l’importo di euro 1.920,00così determinato:
importo singola rata fruita per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005 e 2006 = 12.000,00/10 = 1.200,00
totale importo rate fruite per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005 e 2006 = 1.200,00 X 4 = 4.800,00
rata fruita per l’anno d’imposta 2007 = 12.000,00 – 4.800,00 = 7.200,00/5 = 1.440,00
rata spettante per il 2008 (col. 8) = 12.000,00 – 4.800,00 – 1.440,00 = 5.760,00/3 = 1.920,00
Caso D) - Contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che lo scorso anno nel-
la dichiarazione aveva optato per la rideterminazione delle rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)
Esempio:contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un’età non inferiore ad 80 anni e
aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2003 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateazione in 10 quote annuali.
Ilrigo deve essere così compilato:
Situazioni particolari
Anno Codice fiscale is V tr e u d z e io re ni Codice Anno Rideterminazione rate 3 N. 5 rate 10 Importo rata
RP39 1 2003 2 XXXXXXXXXXXXXXXX 3 41 5 2007 6 10 7 2 7 7 8 2.400 ,00
a colonna 8 indicare l’importo di euro 2.400,00 così determinato:
importo della singola rata fruita dal de cuius per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005 e 2006 = 12.000,00/10 = 1.200,00
spesa residua all’anno di imposta 2007 = 12.000,00 – (1.200,00 X 4) = 7.200,00
rata spettante per il 2008 (col. 8) = 7.200,00 / 3 = 2.400,00
Si precisa che i modelli di dichiarazione (UNICO 2008 o 730/2008) da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono
quelli presentati dal contribuente deceduto (venditore o donante).
Rigo RP42 Totale oneriin questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP39, RP40 e RP41. Su questa somma si
determina la detrazione del 36 per centoche va riportata nel rigo RN17.
48
SEZIONE IV La legge finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione del 20 per cento delle spe-
Oneri se sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e per l’acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (Inverter).
per i quali In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2008 per le quali spetta la detrazione d’imposta del 20per cento.
è riconosciuta
la detrazione Rigo RP43
di imposta Colonna 1- Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni
del 20% Indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi
di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di
smaltimento dell’elettrodomestico dismesso purchè debitamente documentati.
Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, dovete
compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale recante i propri dati iden-
tificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+, nonché un’autodichiarazione da cui risulti la tipologia del-
l’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l’indicazione del soggetto che ha
provveduto al ritiro e allo smaltimento dell’elettrodomestico.
L’importo non può essere superiore ad euro 1.000,00in quanto ladetrazione massima consentita è di euro 200,00.
Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008 con il codice 1 del-
la Tabella B presente nelle relative istruzioni.
Colonna 2- Spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza
Indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per l’acquisto ed installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica
compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.
Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici indicati nell’allegato A al Decreto Inter-
ministeriale del 9 aprile 2008.
Detto decreto indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spe-
sa effettivamente sostenuta per l’acquisto del motore ad elevata efficienza sia superiore ai valori riportati nella tabella 1, prevista
dall’articolo 3 del decreto stesso, l’aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata in
detta tabella.
Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un motore e per ognuno intendete fruire della detrazione prevista, dovete com-
pilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l’indicazione della potenza e dei codici di
identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.
Il contribuente deve inviare all’ENEA la scheda di raccolta dati compilata sulla base dell’allegato B al decreto interministeriale 9
aprile 2008. La trasmissione all’ENEA deve essere effettuata in via telematica, mediante il sito internet www.acs.enea.it, entro il
28 febbraio 2009. L’invio può essere unico in relazione a tutti gli interventi effettuati nell’anno. A seguito dell’invio telematico verrà
rilasciata dall’ENEA apposita ricevuta
L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore ad euro 7.500,00in quanto ladetrazione massima consentita
è di euro 1.500,00.
Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2009 con il codice 2 e/o del CUD 2008 con
il codice 3 della Tabella B presente nelle relative istruzioni.
Colonna 3 - Spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità
Indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per l’acquisto di variatori di velocità ovvero di apparecchi applicati ai motori elet-
trici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter).
Il Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi
e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto del variatore di velocità sia superiore ai valori riportati nel-
la tabella 2, prevista dall’articolo 6 del decreto stesso, l’aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto am-
missibile indicata in detta tabella
Qualora nello stesso anno il contribuente abbia sostituito più di un motore e per ognuno intenda fruire della detrazione prevista, deve
compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l’indicazione della potenza e dei codici di
identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.
Il contribuente deve inviare all’ENEA la scheda di raccolta dati compilata sulla base dell’allegato C al decreto interministeriale 9
aprile 2008. La trasmissione all’ENEA deve essere effettuata in via telematica, mediante il sito internet www.acs.enea.it, entro il
28 febbraio 2009. L’invio può essere unico in relazione a tutti gli interventi effettuati nell’anno. A seguito dell’invio telematico verrà
rilasciata dall’ENEA apposita ricevuta
L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore ad euro 7.500,00in quanto la detrazione massima consentita
è di euro 1.500,00.
Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2009 con il codice 3 e/o del CUD 2008 con
il codice 4 della Tabella B presente nelle relative istruzioni.
SEZIONE V La legge finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione d’imposta del 55 per cen-
Spese per to delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.
interventi Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono contenute nel decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, come mo-
finalizzati dificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008.
al risparmio Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell’anno 2008 o negli anni precedenti per interventi finalizzati al risparmio
energetico energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 55
per le quali per cento da ripartire:
spetta la – per le spese sostenute dal 1°gennaio 2008, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a
detrazione dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione;
d’imposta – per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, in tre rate annuali di pari importo.
del 55% La detrazione spetta entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.
Le tipologie di interventipreviste sono:
•riqualificazione energetica di edifici esistenti;
•interventi sull’involucro di edifici esistenti;
49
•installazione di pannelli solari;
•sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché
dal pagamento dell’ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio
proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi
per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla
detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le
spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimen-
to della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare
il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi
l’acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua. Nel caso in cui le spe-
se sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il di-
ritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
La detrazione del 55 per cento non è cumulabilecon altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esem-
pio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.
È compatibile, invece, con altre agevolazioni di natura non fiscale come contributi o finanziamenti. In tal caso i contributi o incen-
tivi ricevuti per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico per i quali si fruisce della detrazione del 55 per cento, do-
vranno successivamente essere assoggettati a tassazione separata.
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che
per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio
energetico.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in fa-
vore del quale il bonifico è effettuato.
Il limite massimodi detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possesso-
ri dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti con-
dominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio ad
eccezione del caso in cui l’intervento si riferisca all’intero edificio e non a parti di esso.
Documenti necessari per ottenere la detrazione
Per fruire della detrazione del 55 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:
•la fatturain cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
•l’asseverazionedi un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle spe-
cifiche norme. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni ri-
chieste in modo unitario. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre ed infissi, e nel caso di caldaie
a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.
•l’attestato di certificazione (o qualificazione ) energeticache contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è
prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assen-
za di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quel-
lo di “certificazione energetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio
2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008;
ATTENZIONE: Per gli interventi realizzati a partire dal 1°gennaio 2008 l’attestato di certificazione energetica non è richiesto
per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari.
•la scheda informativasugli interventi realizzati, che deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese,
dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito,
nonchè il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abili-
tati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispetti-
vi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.
Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it,
ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione ener-
getica, nonchè la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessità dei lavo-
ri eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia,
entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo
sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - ri-
qualificazione energetica. Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al
Centro Operativo di Pescara.
Documenti da conservare
Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazio-
ne, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute
del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e con-
servata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano
state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal
possessore.
Righi da RP44 a RP47
Nellacolonna 1 (Tipo intervento) indicare il codice:
“1” Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria neces-
saria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio che permettono di conseguire un indice di prestazio-
50
ne energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui
all’allegato C del citato decreto del 19/2/2007. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di clima-
tizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleri-
scaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di
coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi. il
riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interven-
ti realizzati a partire dall’anno 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere su-
periore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
“2” Interventi sull’involucro degli edifici esistenti
Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive
di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condi-
zione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nella tabella di cui all’alle-
gato D del citato decreto del 19/2/2007. Per gli interventi realizzati dall’anno 2008 i valori di trasmittanza sono indicati
nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
“3” Installazione di pannelli solari
Sono tali gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componen-
ti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.
“4” Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale mes-
sa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1°gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, anche solo par-
ziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti
geotermici a bassa entalpia.
Nellacolonna 2 (Anno) indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese.
Nella colonna 3 (Continuazione) barrare la casella nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 e ancora in corso nel 2008.
Nella colonna 4(Rateazione) indicare il numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione. Si ricorda che per le spese so-
stenute a partire dall’anno 2008 la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a
tre e non superiore a dieci. La scelta del numero di rate è irrevocabile.
Nella colonna 5 (n. rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2008.
Nella colonna 6 (Spesa totale) indicare l’ammontare della spesa sostenuta entro i limiti sottodescritti in relazione alla tipologia del-
l’intervento:
– interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice “1”) L’importo da indicare non può essere superiore a euro
181.818,18 in quanto ladetrazione massima consentita è di euro 100.000,00;
– interventi sull’involucro degli edifici esistenti(codice “2”) e Installazione di pannelli solari (codice “3”)L’importo da indicare non
può essere superiore a euro 109.090,90in quanto ladetrazione massima consentita è di euro 60.000,00;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”) L’importo da indicare non può essere superiore a euro
54.545,45in quanto ladetrazione massima consentita è di euro 30.000,00.
Nella colonna 7 (importo rata) indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’am-
montare della spesa sostenuta (colonna 6), per il numero delle rate scelte indicato nella colonna 4.
Rigo RP48 (Totale) in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 7 dei righi da RP44 a RP47. Su questa
somma si determina la detrazione del 55 per cento che va riportata nel rigo RN19.
SEZIONE VI Vanno indicati in questa sezione i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad im-
Detrazioni mobili adibiti ad abitazione principale.
per canoni
di locazione ATTENZIONE:le detrazioni di cui al rigo RP49 (codici 1, 2 e 3) e al rigo RP50 sono alternative e, pertanto, il contribuente ha la
facoltà di scegliere quella a lui più favorevole indicando il codice ovvero compilando il rigo relativo. Tuttavia, nei casi in cui il
contribuente si trovi in situazioni diverse nel corso dell’anno può beneficiare di più detrazioni. Qualora debbano essere indica-
te diverse tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordan-
do di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indi-
cati nelle colonne 2 del rigo RP49 e nella colonna 1 del rigo RP50 non può essere superiore a 365.
Rigo RP49
Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione di cui si intende fruire.
“1” Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Questo codice deve essere indicato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, che hanno
stipulato o rinnovato, ai sensi della legge n. 431 del 1998, contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principa-
le. La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e
al numero dei cointestatari del contratto di locazione, ciascuno dei quali deve fare riferimento al proprio reddito complessivo
per stabilire l’importo spettante.
“2” Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale
Questo codice deve essere indicato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, intestatari di
contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che gli stessi siano stati stipulati o rin-
novati secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998 (cosiddetti
“contratti convenzionali”).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati. La detrazione
deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e al numero dei coin-
testatari del contratto di locazione, ciascuno dei quali deve fare riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire l’impor-
to spettante.
“3” Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale
Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, con un reddito complessivo non superiore a
15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, per l’unità immobi-
liare da destinare a propria abitazione principale.
51
Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detra-
zione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati da-
gli organi competenti ai sensi di legge.
La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e per i contratti stipulati a partire dall’anno 2007.
Colonna 2 (n. giorni) : indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
Colonna 3 (percentuale):indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel
caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti.
L’importo della detrazione spettante, da indicare nel rigo RN14 colonna 1 , viene determinato in base al reddito complessivo, rap-
portato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 2 ed alla percentuale indicata in colonna 3 del rigo RP49.
Rigo RP50 Detrazione per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Questo rigo va compilato dai contribuenti, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, che siano lavoratori dipen-
denti e abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antece-
denti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di
fuori della propria regione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio se il trasferimento della residenza
è avvenuto nel 2006, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto
di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto al-
la detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Colonna 1 (n. giorni) : indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale
Colonna 2 (percentuale):indicare 100 se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la diversa percentuale di spettanza, nel
caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti.
L’importo della detrazione spettante, da indicare nel rigo RN14 colonna 1, viene determinato in base al reddito complessivo, rap-
portato al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 ed alla percentuale indicata in colonna 2 del rigo RP50.
SEZIONE VII Rigo RP51 Altre detrazioni
Altre Nella colonna 1indicare il codice e nella colonna 2il relativo importo.
detrazioni Codice “1“Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Possono fruire di questo beneficio, previsto a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione, i soggetti che al momento della ri-
chiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pub-
blicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001. Riportare l’importo della detrazione, indicato in colonna 2, nel rigo RN20;
Codice“2“ Detrazione per le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova”
La detrazione spetta per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” finalizzate all’attività del Regi-
stro nazionale dei donatori di midollo osseo.
Si precisa che per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” la detrazione compete nei limiti del
30 per cento dell’imposta lorda. Pertanto, nella colonna 2 deve essere indicato l’intero ammontare della donazione effettuata, men-
tre nel rigo RN20 deve essere indicato l’ammontare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.
Colonna 3Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida
Barrare la casella per fruire della detrazione forfetaria di euro 516,46. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non veden-
te (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamen-
te sostenuta. La detrazione deve essere indicata nel rigo RN20.
9. QUADRO RN - CALCOLO DELL’IRPEF
Questo quadro riassume tutti i dati dichiarati negli altri quadri di questo modello, utili per determinare l’imposta sui redditi delle per-
sone fisiche (IRPEF) dovuta per l’anno d’imposta 2008.
Per i contribuenti residenti in Italia l’imposta si applica sul reddito complessivo formato, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, al net-
to degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR (per i non residenti consultare la “Guida alla compilazione per i non residenti”
presente alla fine del fascicolo 2 di questo Modello).
Per determinare l’imposta dovuta si tiene conto altresì delle detrazioni e dei crediti d’imposta previsti.
Al fine di calcolare l’eventuale imposta a debito o a credito è necessario considerare anche gli acconti già versati e le ritenute d’acconto.
Perdite d’impresa
Se sono stati compilati i quadri ‘RF’ o ‘RG’ e/o ‘RH’ e/o ‘RE’ e/o ‘RD’ si ricorda che:
– da quest’anno, le perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilità semplificata e dall’esercizio di arti e professioni, nonché dal-
la partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata, e in associazioni tra artisti e pro-
fessionisti vanno sottratte dall’importo degli altri redditi da riportare nel rigo RN1 col.4;
– le perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome
collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi consegui-
ti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi;
– le perdite che derivano dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in
nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costitu-
zione, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei succes-
sivi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova at-
tività produttiva.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire in questo quadro, potete utilizzare il seguente schema riepilo-
gativo trascrivendovi i dati richiesti, ricavandoli dai quadri compilati. Nel prospetto sono presenti anche le indicazioni per la de-
terminazione del reddito minimo da partecipazione in società non operative (rigo RN1 col. 3) e dell’eventuale residuo di perdite
compensabili con credito per fondi comuni (rigo RN1 col. 2).
52
IRPEF SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
TIPO REDDITO REDDITI (col. 1) PERDITE (col. 2) RITENUTE (col. 3)
Rigo Importo Rigo Importo Rigo Importo
1 Dominicali - Quadro RA RA11 col. 9 ,00
2 Agrari - Quadro RA RA11 col. 10 ,00
3 Fabbricati - Quadro RB RB11 ,00
4 RC5 col. 2 ,00
5 RC9 ,00
Lavoro dipendente - Quadro RC
6 RC10 ,00
7 RC15 ,00
RE 25 RE 25
8 Lavoro Autonomo - Quadri RE ,00 ,00 RE26 col. 1 ,00
se positivo se negativo
Impresa in contabilità ordinaria
9 RF51 ,00 RF52 col. 5 ,00
Quadro RF
RG34
,00
Impresa in contabilità semplificata RG34 se negativo
10 ,00 RG35 col. 5 ,00
Quadro RG se positivo
RG26 col. 1 ,00
RH14 col.2
RH14 col. 2 RH17 ,00
11 Partecipazione - Quadro RH RH17 ,00 se negativi RH19 ,00
RH18
se positivi RH14 col. 1 ,00
Plusvalenze di natura finanziaria
12 RT21 + RT27 ,00 RT32 ,00
Quadro RT
13 RL3 col. 2 ,00 RL3 col. 3 ,00
14 RL4 col. 2 ,00 RL4 col. 5 ,00
15 Altri redditi - Quadro RL RL19 ,00 RL20 ,00
16 RL22 col. 2 ,00 RL23 col. 2 ,00
17 RL30 ,00 RL31 ,00
18 Allevamento - Quadro RD RD15 ,00 RD16 ,00
Tassazione separata
19 (con opzione tassazione ordinaria) RM15 col. 1 ,00 RM15 col. 2 ,00
Quadro RM
TOTALE RITENUTE
20 TOTALE REDDITI ,00TOTALE PERDITE ,00Riportare nel ,00
rigo RN30 col.3
21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 – punto 20 col. 2) ,00
REDDITO MINIMO (RF42 col. 3 + RG24 col. 3 + RH7 col. 1)
22 ,00
Riportare nel rigo RN1 col. 3.
REDDITO COMPLESSIVO
Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21.
23 Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra il punto 21 ,00
e il punto 22.
Riportare nel rigo RN1 col. 4.
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO)
SIA IL RIGO RN1 COL. 1 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI)
24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 – punto 22)
,00
RESIDUO PERDITE COMPENSABILI
– Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere
compilata la colonna 2 del rigo RN1
25
– Se il punto 24 è minore del punto 20 colonna 2 calcolare: Punto 20 col. 2 – punto 24
Riportare nel rigo RN1 col. 2 nei limiti dell’importo da indicare nel rigo RN1 col. 1 ,00
Rigo RN1 Reddito complessivo
Colonna 1(Credito d’imposta per fondi comuni): questa colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che
intendono fruire del credito d’imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG,
RH e RL. In particolare riportare in tale colonna l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nei righi, RF52 col. 2, RG35
col. 2, RH20 col. 1 e RL4 col. 3.
Colonna 2 (Perdite compensabili con credito per fondi comuni):questa colonna è riservata ai contribuenti che in presenza di un
reddito minimo (colonna 3 compilata), derivante dai quadri RE, RG e RH, hanno determinato un ammontare di perdite non utiliz-
zate in diminuzione del reddito complessivo. Se utilizzate lo schema riepilogativo tale importo risulta dal punto 25 e deve essere
riportato in questa colonna nei limiti dell’ammontare dei crediti d’imposta per fondi comuni indicati nella col. 1 del presente rigo.
Pertanto, questa colonna non deve essere compilata se non è stata compilata la colonna 1 di questo rigo.
Colonna 3 (Reddito minimo da partecipazione in società non operative):questa colonna è riservata ai contribuenti ai quali so-
no stati attribuiti redditi d’impresa derivanti dalla partecipazione in società “non operative”. In questa ipotesi nella determinazione
del reddito complessivo si dovrà tenere conto del reddito minimo riferito alle suddette società. Il reddito complessivo non potrà mai
essere inferiore al reddito minimo, anche in presenza di perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilità semplificata e dal-
l’esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità
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semplificata, e in associazioni tra artisti e professionisti (vedi circolare n.25/E del 2007). Pertanto in questa colonna indicare la
somma dei redditi minimi risultanti dai righi RF42 col 3, RG24 col.3 e RH7 col.1. Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate
l’importo indicato nel punto 22 dello schema stesso.
Colonna 4 (Reddito complessivo)indicare il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se
il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei reddi-
ti, indicate la differenza preceduta dal segno meno.
Se risulta compilata la colonna 3 di questo rigo indicare il maggiore tra il reddito complessivo come sopra determinato e il reddi-
to minimo.
Se utilizzate lo schema riepilogativo riportate l’importo indicato nel punto 23 dello schema stesso.
Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC6 (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l’età
prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), consultate le istruzioni contenute in Appendice alla voce
”Lavori socialmente utili agevolati”.
Rigo RN2 Deduzione per l’abitazione principale
Per l’abitazione principale è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita cata-
stale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
Indicare nel presente rigo la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze contraddi-
stinti dai codici 1 o 5 nella colonna 2 del quadro RB.
La deduzione per l’abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:
1. Se l’abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell’attività di impresa o dell’arte e professione, la dedu-
zione spettante deve essere ridotta del 50 per cento.
2.Se nel corso dell’anno è variata la percentuale di possesso relativa all’abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla
somma degli imponibili indicati nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB.
3. Se il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell’anno, deve essere considerata solamente
la quota di reddito relativa al periodo per il quale è stato utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il nume-
ro dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell’abitazione principale, riportare la quota di reddito
della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale.
4.In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell’anno e nella rimanente parte conces-
sa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale spetta sol-
tanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l’importo di colonna 5, l’unità è assoggettata a tassazio-
ne sulla base della rendita catastale.
5.Se l’unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale ed una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata
alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l’importo di colonna 5,
l’unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.
La deduzione per l’abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.
Rigo RN3 Oneri deducibili
Riportare la somma degli oneri deducibili, indicata nel rigo RP34.
Rigo RN4 Reddito imponibile
Indicare il reddito imponibile risultante dalla seguente operazione:
RN1 col. 4 + RN1 col. 1 – RN1 col. 2 – RN2 – RN3
Se il risultato è negativo, scrivere “0” (zero) nel presente rigo e nei righi RN5 (imposta lorda) e RN26 (imposta netta).
Rigo RN5 Imposta lorda
Indicare l’imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4. Per determinare l’imposta utilizzate la seguente tabella
“Calcolo dell’IRPEF”.
CALCOLO DELL’IRPEF
REDDITO Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi
(per scaglioni) (per scaglioni) compresi negli scaglioni
finoa euro 15.000,00 23 23% sull’intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 27 3.450,00+ 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 38 6.960,00+ 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 41 17.220,00+ 41% parte eccedente 55.000,00
oltre euro 75.000,00 43 25.420,00+ 43% parte eccedente 75.000,00
Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica
Se avete compilato il rigo RL22,colonna 1, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete deter-
minare l’imposta lorda seguendo le successive istruzioni:
•sommate all’importo di rigo RN4, quello indicato nel rigo RL22 colonna 1;
•calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente a questa somma;
•calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente all’importo del rigo RL22 colonna 1 e sottraetela dal-
l’imposta sopra determinata;
•scrivete l’importo così calcolato in questo rigo RN5.
Contribuenti con redditi di pensione non superiori ad euro 7.500
L’imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 4) è costituito soltanto da redditi di pensione non superiori a
7.500,00 euro, ed eventualmente dai redditi derivanti da abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un
importo non superiore ad euro 185,92 e non avete compilato la colonna 1 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni). In questo ca-
so l’imposta lorda è pari a zero e non dovete compilare questo rigo.
Si precisa che i redditi di pensione devono essere goduti per l’intero anno e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel
rigo RC6 col. 2 deve essere pari a 365.
54
Se invece, non avete goduto per l’intero anno di tali redditi di pensione e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel ri-
go RC6 col. 2 è inferiore a 365, per verificare se l’imposta lorda è pari a zero dovete commisurare il reddito di pensione perce-
pito all’intero anno operando come di seguito descritto:
Totale Reddito di pensione = somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3 per i quali la relativa casella di
colonna 1 è impostata con il codice “1”;
Reddito Pensione Annuale = 365 x Totale Reddito di pensione
giorni di pensione (RC6 col. 2)
Non è dovuta imposta se l’importo del Reddito Pensione Annuale (come sopra determinato) non è superiore a euro 7.500,00.
Contribuenti con solo redditi di terreni e fabbricati non superiori ad euro 500
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati di importo complessivo non superio-
re a 500,00 euro e non avete compilato la colonna 1 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni), l’imposta non è dovuta e pertan-
to tale rigo non deve essere compilato.
Righi da RN6 a RN9 Detrazioni per carichi di famiglia
Per ogni familiare a carico spettano delle detrazioni di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel perio-
do di imposta.
Rigo RN6 Detrazione per coniuge a carico
Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino ad euro 800 decrescente all’aumentare del reddito, che si azzera se il red-
dito supera euro 80.000. Tale detrazione si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a tre distinte fasce
di reddito. La singola fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo diminuito dal reddito derivante dall’abitazione principa-
le e delle relative pertinenze.
Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico. Determinare l’importo della de-
trazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:
A) Reddito netto non superiore ad euro 15.000
Calcolare: Quoziente = Reddito Netto
15.000
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Se il quoziente è pari a zero la detrazione non compete. Se il quoziente è diverso da zero effettuare il seguente calcolo:
Detrazione spettante = [800 – (110 x Quoziente)] x mesi a carico
12
Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
B) Reddito netto superiore ad euro 15.000 ma inferiore o uguale ad euro 40.000
La detrazione spetta nella misura fissa di euro 690da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata eventualmente degli in-
crementi previsti per alcune fasce di reddito così come indicato nella tabella di seguito riportata. Si precisa che l’importo della mag-
giorazione spetta per intero non dovendo essere rapportato al numero di mesi a carico.
Individuare l’eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di “Reddito Netto”:
Reddito Netto Reddito Netto Maggiorazione
superiore ad euro fino a euro spettante
15.000 29.000 zero
29.000 29.200 10
29.200 34.700 20
34.700 35.000 30
35.000 35.100 20
35.100 35.200 10
35.200 40.000 zero
La detrazione spettante è pari a:
Detrazione spettante = 690 x mesi a carico + Maggiorazione (come sopra determinata)
12
Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito netto superiore ad euro 40.000 ma inferiore o uguale ad euro 80.000
Calcolare: Quoziente = 80.000 – Reddito netto
40.000
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Detrazione spettante = 690 x Quoziente x mesi a carico
12
55
Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine, se il Reddito Netto è superiore ad euro 80.000 la detrazione per coniuge a carico è pari a zero.
Rigo RN7 Detrazione per figli a carico
Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a:
– 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
– 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (colonna 6 “minore di tre anni” del prospetto dei familiari a carico compilata).
La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a:
– 220 euro per ciascun figlio disabile (casella “D” barrata nel prospetto dei familiari a carico);
– 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.
La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico(casella “mesi a carico” presente nel prospetto dei fami-
liari a carico) ed alla percentuale di spettanza(casella “percentuale” presente nel prospetto dei familiari a carico) che può esse-
re esclusivamente pari a 100, 50 o zero. Si ricorda, come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del prospetto dei familiari
a carico, che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comu-
ne accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.
Ad esempio, se avete un solo figlio a carico per l’intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre an-
ni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a:
(900 x 8/12 + 800 x 4/12) x 50/100 = (600 + 266,66) x 50/100 = 433,00
Si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:
Importo Detrazione Teorica
Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni 900,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni 800,00
1.120,00
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
(900,00 + 220,00)
1.020,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap
(800,00 + 220,00)
Importo Detrazione Teorica
Contribuente con un numero di figli superiore a tre
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
1.100,00
Figlio di età inferiore a 3 anni
(900,00 + 200,00)
1.000,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni
(800,00 + 200,00)
1.320,00
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
(900,00 + 220,00 + 200,00)
1.220,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap
(800,00 + 220,00 + 200,00)
Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessi-
vo del contribuente e del numero di figli a carico.
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
2) Incremento = ( numero di figli a carico – 1 ) x 15.000
3) Quoziente = (95.000 + Incremento) – Reddito Netto
(95.000 + Incremento)
A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per figli a carico non compete.
B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:
Detrazione spettante = Totale Detrazione teorica x Quoziente
Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun figlio.
Per il Quozientedevono essere assunte le prime quattro cifre decimali
Riportare nel rigo RN7 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Con riferimento all’esempio precedente, ed ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di euro 30.000,00 ed
una deduzione per abitazione principale pari ad euro 1.000,00, la detrazione spettante sarà determinata nel modo seguente:
Reddito Netto = 30.000,00 – 1.000,00 = 29.000,00
Incremento = (1 – 1) x 15.000 = 0
Quoziente = (95.000 – 29.000)/95.000 = 66.000/95.000 = 0,6947
Detrazione Spettante = 433,00 x 0,6947 = 301,00
56
Detrazione spettante nel caso di coniuge mancante
Se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, in quanto il coniuge
manca ovvero non ha riconosciuto i figli naturali ovvero il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente se-
parato, per il primo figlio potete usufruire della detrazione prevista per il coniuge a carico se più favorevole.
Rigo RN8 Ulteriore detrazione per figli a carico
Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre, per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un’ulteriore de-
trazione di euro 1.200.
Pertanto, se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della de-
trazione per figli a carico di cui al rigo RN7, riportate in questo rigo l’ammontare dell’ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rap-
portata alla percentuale indicata nel rigo 7 del citato prospetto. Si ricorda che la detrazione per figli a carico diminuisce all’au-
mentare del reddito fino ad annullarsi. Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro reddito complessivo diminuito della de-
duzione per abitazione principale è pari o superiore ad euro 140.000,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli
a carico, non potete usufruire dell’ulteriore detrazione.
Qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni, è riconosciuto un credi-
to pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Tale credito va indicato nella col. 1 del rigo
RN27 alle cui istruzioni si rimanda per la relativa determinazione.
Rigo RN9 Detrazione per altri familiari a carico
Per ogni altro familiare a carico (casella “A”barrata nel prospetto dei familiari a carico) è prevista una Detrazione teorica pari ad
euro 750 da rapportare al numero di mesi a carico(casella “mesi a carico” compilata nel prospetto dei familiari a carico) ed al-
la percentuale di spettanza(casella “percentuale” compilata nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in
quanto l’importo di quella effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente al netto della deduzione
per abitazione principale.
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
2) Quoziente = 80.000 – Reddito Netto
80.000
A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per altri familiari a carico non compete.
B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:
Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica X Quoziente
Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun altro familiare a carico.
Per il Quozientedevono essere assunte le prime quattro cifre decimali.
Riportare nel rigo RN9 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Righi da RN10 a RN12 Detrazione per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi
Per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi,
sono previste specifiche detrazioni di importo variabile in funzione della tipologia di reddito posseduto e dell’ammontare del red-
dito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze). L’importo della detrazione effettiva-
mente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera euro 55.000.
Tale detrazione si determina secondo diverse modalità di calcolo corrispondenti a distinte fasce di reddito.
Le diverse tipologie di detrazioni non sono cumulabili tra loro.
La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo d’anno nel quale il contri-
buente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si ri-
feriscono a periodi diversi dell’anno, spettano entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro
o di pensione considerato.
Rigo RN10 Detrazione per redditi di lavoro dipendente
Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati indicati nei righi da RC1 a RC3 per
i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente) o il codice 3 ( lavori socialmente utili) ed è stata compilata la co-
lonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente).
Si precisa che se nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato solo il codice 3 la detrazione spetta solo se i redditi per
lavori socialmente utili concorrono alla formazione del reddito complessivo. A tal fine consultarein Appendice la voce “Lavori so-
cialmente utili agevolati”.
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:
Reddito Netto= rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
Determinare l’importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:
A) Reddito Netto fino ad euro 8.000
Se il reddito netto non è superiore ad euro 8.000 la detrazione spetta nella misura di euro 1.840 da rapportare al numero di gior-
ni di lavoro dipendente. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690
per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato, ovvero ad euro 1.380 per redditi di lavoro dipen-
dente derivanti da contratti a tempo determinato. Pertanto, calcolare la detrazione come segue:
Detrazione = 1.840 x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo inde-
terminato (codice 1 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 690.
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo de-
terminato (codice 2 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC3) la detrazione spettante è pari ad euro 1.380.
57
Qualora abbiate percepito sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro dipenden-
te derivanti da un rapporto a tempo determinato, potete usufruire come detrazione minima di quella più favorevole pari ad euro 1.380.
Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
B) Reddito netto superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto
7.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = [ 1.338 + (502 x Quoziente) ] x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)
365
Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
55.000 – Reddito Netto
1) Quoziente =
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = [ 1.338 x Quoziente x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)]
365
3) Per importi del Reddito Netto superiori ad euro 23.000 e non superiori ad euro 28.000 la detrazione come sopra determina-
ta deve essere aumentata di un importo come descritto nella tabella che segue:
MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Reddito Netto Reddito Netto Maggiorazione
superiore ad euro fino a euro spettante
23.000 zero
23.000 24.000 10
24.000 25.000 20
25.000 26.000 30
26.000 27.700 40
27.700 28.000 25
28.000 zero
L’importo della Maggiorazione individuata con riferimento alla fascia di reddito non deve essere rapportata al numero di giorni
di lavoro dipendente e quindi spetta per l’intero ammontare.
Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000 la detrazione per lavoro dipendente e assimilati è pari a zero.
Rigo RN11 Detrazione per redditi di pensione
Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di pensione indicati nei righi da RC1 a RC3 per i quali è stato indicato nella
colonna 1 il codice 1 (pensione) ed è stata compilata la colonna 2 del rigo RC6 (giorni di pensione). Sono previste diverse detra-
zioni per redditi di pensione in relazione all’età del contribuente.
• Contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 non ha compiuto 75 anni di età
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.
Reddito Netto= rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
A) Reddito Netto fino ad euro 7.500
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725 da rapportare al nume-
ro di giorni di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690.
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
Detrazione = 1.725 x
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione minima prevista pa-
ri ad euro 690.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto
7.500
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
58
2) Detrazione spettante = [1.255 + (470 x Quoziente) ] x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
55.000 – Reddito Netto
1) Quoziente =
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
2) Detrazione spettante = 1.255 x Quoziente x
365
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.
• Contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 ha compiuto 75 anni di età
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:
Reddito Netto= rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
A) Reddito Netto fino ad euro 7.750
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.750 la detrazione spetta nella misura di euro 1.783 da rapportare al nume-
ro di giorni di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713.
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
Detrazione = 1.783 x
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 713,00 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione minima prevista
pari ad euro 713,00.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.750 e fino ad euro 15.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto
7.250
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = [1.297 + (486 x Quoziente) ] x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
Riportare nel rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente = 55.000 – Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.297 x Quoziente x N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
Riportare nel rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.
Rigo RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi
Compilare questo rigo se è stato percepito uno o più dei seguenti redditi:
•redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro RC;
•redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righi RL14, RL15 e RL16);
•redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e redditi di lavoro autonomo de-
rivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da
RH1 a RH4;
•altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL;
•redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, e redditi di im-
presa in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la
casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4;
•redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD.
Se avete percepito somme per assegni periodici del coniuge, per la determinazione della detrazione vedere le istruzioni fornite nel
paragrafo successivo.
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:
Reddito Netto= rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
59
A) Reddito Netto fino ad euro 4.800
La detrazione, spetta nella misura fissa di euro 1.104. Pertanto riportare tale importo nel rigo RN12.
B) Reddito Netto superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000
55.000 – Reddito Netto
1) Quoziente =
50.200
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.104 X Quoziente
Riportare nel rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per altri redditi è pari a zero.
• Detrazione per assegni periodici corrisposti dal coniuge
Se nei righi da RC7 a RC8 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico
corrisposto dal coniuge) spetta una detrazione d’imposta con le modalità di seguito descritte. La detrazione non deve essere rap-
portata ad alcun periodo dell’anno.
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:
Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)
A) Reddito Netto fino ad euro 7.500
Se il reddito netto non è superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725. Riportare tale importo nella co-
lonna 2 del rigo RN12 e barrare l’apposita casella presente nella colonna 1.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000
1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto
7.500
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.255 + (470 x Quoziente)
Riportare nella colonna 2 del rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare l’apposita casella presente
nella colonna 1.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
1) Quoziente = 55.000 – Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.255 x Quoziente
Riportare nella colonna 2 del rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare l’apposita casella presente
nella colonna 1.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione è pari a zero.
Rigo RN13 Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
In questo rigo riportare la somma degli importi indicati nei righi da RN6 a RN12.
Rigo RN14 Detrazione per canoni di locazione indicati nella sezione VI del quadro RP
Colonna 1 (Totale detrazione) dovete compilare la colonna 1 di questo rigo solo se avete compilato la Sez. VI del quadro RP.
Sono previste quattro distinte detrazioni per canoni di locazione tra loro non cumulabili, se riferite ad un medesimo periodo dell’an-
no. Se la detrazione spettante è di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle
detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un ammontare pari alla quo-
ta di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Per la determinazione del residuo della detrazione, si riman-
da alle istruzioni relative alla colonna 2 di questo rigo.
ATTENZIONE:se nella sezione VI del quadro RP sono stati compilati più righi (ad esempio sono state indicate diverse tipologie
di detrazioni ovvero con riferimento ad una medesima detrazione è variata nel corso dell’anno la relativa percentuale di spet-
tanza), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 (rigo RP49 codice 1)
Se è stato indicato il codice “1” nel rigo RP49 calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato
adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito complessivo (RN1, colonna 4).
La detrazione è pari:
•aeuro 300 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
•aeuro 150se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1.
60
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (rigo RP49 codice 2)
Se è stato indicato il codice “2” nel rigo RP49,calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è sta-
to adibito ad abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito complessivo (RN1, colonna 4).
La detrazione è pari:
•aeuro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
•aeuro 247,90, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Per esempio, se il reddito complessivo nel 2008 è di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l’immo-
bile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione spettante è pari a:
247,90 x 50 x 180= euro 61,13 arrotondata a euro 61,00
100 365
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1.
Detrazione per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale per i giovani di età compresa tra
i 20 ed i 30 anni, con reddito complessivo non superiore ad euro 15.493,71 (Rigo RP49 codice 3)
Se è stato indicato il codice “3” nel rigo RP49, calcolare la relativa detrazione di euro 991,60in base ai giorni dell’anno in cui
l’immobile è stato adibito ad abitazione principale ed alla percentuale di spettanza della detrazione.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1.
Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di la-
voro (Rigo RP50)
Se è stato compilato il rigo RP50, calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito ad
abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione ed al reddito complessivo (RN1, colonna 4).
La detrazione è pari:
•a euro 991,60se il reddito complessivo non supera euro 15.493, 71;
•a euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN14 col. 1.
Colonna 2 (Credito residuo) e colonna 3 (Detrazione fruita)
Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per cari-
chi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi, è riconosciuto un am-
montare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Per la determinazione dell’ammontare
della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda (da indicare nella colonna 2) , e della parte che invece trova capien-
za (da indicare nella colonna 3) procedere come di seguito descritto. Calcolare:
Capienza = RN5 – RN13
Se “Capienza” è minore o uguale a zero la detrazione per canoni di locazione non trova capienza nell’imposta lorda e pertanto nel-
la colonna 2 deve essere riportato l’importo di colonna 1 e la colonna 3 non deve essere compilata.
Se “Capienza” è maggiore di zero è necessario confrontare l’importo di colonna 1 con il valore di “Capienza” precedentemente
determinato:
•se “Capienza”è maggiore o uguale a RN14 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la co-
lonna 2 non deve essere compilata e nella colonna 3 deve essere riportato l’importo di colonna 1;
•se invece, “Capienza”è minore di RN14 col. 1:
– nella colonna 2 deve essere riportato l’ammontare della detrazione che non trova capienza pari a:
RN14 col. 1 – Capienza
– nella colonna 3 l’ammontare della detrazione che trova capienza pari a: RN14 col. 1 – RN14 col. 2
Rigo RN15 Detrazione per oneri indicati nella Sezione I del Quadro RP
Indicare il 19 per cento dell’importo indicato nel rigo RP22, colonna 4, relativo agli oneri detraibili. .
Rigo RN16 Detrazione per spese indicate nella sezione III-A del Quadro RP
Indicare il 41 per cento dell’importo indicato nel rigo RP38, relativo alle spese per il recupero del patrimonio edilizio.
Rigo RN17 Detrazione per spese indicate nella sezione III-B del Quadro RP
Indicare il 36 per cento dell’importo indicato nel rigo RP42, relativo alle spese per il recupero del patrimonio edilizio.
Rigo RN18 Detrazione per oneri indicati nella Sezione IV del Quadro RP
Indicare il 20 per cento della somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RP43, riguardanti le spese relative alla
sostituzione di frigoriferi e congelatori, all’acquisto di motori ad elevata efficienza e all’acquisto di variatori di velocità.
Rigo RN19 Detrazione per spese indicate nella Sezione V del Quadro RP
Indicare il 55 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48, relativo alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico.
Rigo RN20 Detrazione per oneri indicati nella Sezione VII del Quadro RP
Riportare l’importo indicato nella colonna 2 del rigo RP51.
Si ricorda che per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” (codice 2, colonna 1) l’importo da
indicare in questo rigo non può essere superiore al 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.
Se è stata barrata la casella di colonna 3 del rigo RP51indicare in questo rigo euro 516,46.
Rigo RN21 Totale detrazioni d’imposta
Indicare il risultato della seguente operazione:
RN13 + RN14 col. 3 + RN15 + RN16 + RN17 + RN18 + RN19 + RN20
61
Rigo RN22 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
Indicare il 19 per cento dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1 relativo a spese sanitarie sostenute per particolari patologie.
Il presente rigo non deve essere compilato se si è scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del ri-
go RP22 barrata). Per determinare la quota di tale detrazione che, non trovando capienza nell’imposta lorda, può essere trasferi-
ta al familiare che ha sostenuto le spese, si rinvia alle istruzioni fornite nel rigo RN42. Se è stato compilato anche il rigo RN8, de-
vono essere seguite le istruzioni di cui al rigo RN27.
Rigo RN23 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Compilare questo rigo se si intende utilizzare in diminuzione dall’IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito di im-
posta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7 ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima
casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7).
In tale caso riportare in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell’importo eventual-
mente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7. Qualora sia stato compilato il qua-
dro CM (Contribuenti minimi) l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo CM13.
Rigo RN24 Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
Compilare questo rigo se si intende utilizzare in diminuzione dell’IRPEF il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione indi-
cato nella colonna 2 del rigo CR9 (Credito 2008) ed il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione che non ha trovato
capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR9).
In tale caso, riportare nel presente rigo la somma degli importi del credito indicati nella colonna 1 e nella colonna 2 del rigo CR9
diminuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3.
Rigo RN25 Totale altre detrazioni e crediti di imposta
Indicare la somma degli importi dei righi RN22, RN23 e RN24.
Rigo RN26 Imposta netta
Per compilare il presente rigo effettuare il seguente calcolo: RN5 – RN21 – RN25
Se il risultato è maggiore di zero, riportate l’importo così ottenuto. Se il risultato è negativo scrivere zero.
Rigo RN27 Crediti residui per detrazioni incapienti
La colonna 1può essere compilata solo nelle seguenti ipotesi:
a) se risulta compilato il rigo RN8va indicato in questa colonna l’ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico che non
ha trovato capienza nell’imposta lorda e che costituisce un credito da utilizzare nella presente dichiarazione;
b) se risultano compilati sia il rigo RN8 sia il rigo RN22in questa colonna va indicato l’ammontare di cui alla lettera a) e nella
colonna 1 del rigo RN42 l’ammontare dell’ulteriore detrazione per le spese sanitarie riguardanti determinate patologie che non
ha trovato capienza nell’imposta lorda.
Per determinare gli importi da indicare in questa colonna ed eventualmente nella colonna 1 del rigo RN42 seguire le istruzioni sot-
to riportate:
Capienza = (RN21 + RN22) – RN5
Se “Capienza” è minore o uguale a zero, l’ulteriore detrazione per figli a carico trova per intero capienza nell’imposta lorda e per-
tanto la colonna 1 non deve essere compilata.
Se “Capienza” è maggiore di zero è necessario confrontare l’importo del rigo RN8 con il valore di “Capienza” precedentemente
determinato:
•se “Capienza” è maggiore di RN8, l’intero ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nel-
l’imposta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l’importo del rigo RN8.
Se risulta compilato anche il rigo RN22, la differenza tra l’importo della “Capienza” e l’importo del rigo RN8, va indicato nel-
la colonna 1 del rigo RN42 , nei limiti dell’importo del rigo RN22;
•se “Capienza” è uguale a RN8, l’intero ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell’im-
posta lorda, pertanto in colonna 1 indicare l’importo del rigo RN8.
Se risulta compilato anche il rigo RN22, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la
colonna 1 del rigo RN42 non deve essere compilata;
•se “Capienza” è minore di RN8, l’ulteriore detrazione per figli a carico ha trovato solo in parte capienza nell’imposta lorda, per-
tanto in colonna 1 indicare l’importo di “Capienza” come sopra determinato;
Se risulta compilato anche il rigo RN22, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la
colonna 1 del rigo RN42 non deve essere compilata.
Se è stato compilato solo il rigo RN22, per la determinazione del residuo della detrazione seguire le istruzioni fornite nel rigo RN42.
Nella colonna 2 va indicato l’importo derivante dal risultato della seguente operazione:
RN14 col. 2 + RN27 col. 1
Rigo RN28 Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
Questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all’estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei
crediti d’imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato la sez. I-A e la sez. I-B del quadro CR nel caso in cui all’estero
siano stati prodotti redditi diversi da quelli d’impresa, ovvero aver compilato il quadro CE se all’estero sono stati prodotti anche
redditi d’impresa. In questo rigo va indicato:
•nella colonna 1 il credito d’imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi este-
ri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
•nella colonna 2il credito d’imposta complessivamente spettante; se avete compilato il quadro CR riportare la somma degli im-
porti indicati nelle colonne 4 dei righi da CR5 a CR6 di tutti i moduli compilati; se invece avete compilato il quadro CE, ripor-
tare quanto indicato nel rigo CE26. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l’importo indicato nel rigo RF52, col. 3e/o
nel rigo RG35, col. 3, e/o nel rigo RH22e/o nel rigo RL4, col. 4. Qualora sia stato compilato il quadro CM (Contribuenti mi-
nimi) l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 2 del rigo CM13.
62
Rigo RN29 Crediti d’imposta
Nella colonna 1 riportare l’ammontare complessivodei crediti d’imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei se-
guenti righi:RH21 colonna 1; RG35 colonna 2; RF52 colonna 2; RL4 colonna 3; Qualora sia stato compilato il quadro CM (Con-
tribuenti minimi) l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indicato nella colonna 3 del rigo CM13.
Nella colonna 2indicare i seguenti altri crediti di imposta:
– il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indi-
cati nel rigo CR8;
– il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH21;
– il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4;
– il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF52;
– il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG35;
– il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i righi RS21 ed RS22 compilati (articoli 167 e 168 del TUIR).
Qualora sia stato compilato il quadro CM (Contribuenti minimi) l’importo da indicare in questo rigo va diminuito dell’importo indi-
cato nella colonna 4 del rigo CM13.
Rigo RN30 Ritenute totali
Indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.
In presenza di soli redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per
i quali è applicabile il regime agevolato), riportare nella colonna 3l’importo del rigo RC10.
In presenza di altre tipologie di reddito, indicare nella colonna 3 la somma delle ritenute relative ai redditi dichiarati, ricavabile
dallo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” presente nelle istruzioni iniziali di questo quadro.
Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili avendo raggiunto l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la
pensione di vecchiaia (colonna 1 del rigo RC5 compilata) per la compilazione del rigo RN30 colonna 3, consultarein Appendi-
ce la voce ”Lavori socialmente utili agevolati”.
Nella colonna 3 devono essere comprese anche le altre ritenute subite già indicate nella colonna 2.
Consultare Nella colonna 1indicare l’importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già com-
in Appendice prese nell’importo di colonna 3.
“Eventi Nellacolonna 2indicare le ritenute subite a titolo di acconto dagli allevatori sui contributi corrisposti dall’UNIRE come incentivo al-
eccezionali” l’allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle subite dai titolari di redditi agrari per trattamenti
assistenziali erogati dall’INAIL. Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da alle-
vatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.
Rigo RN31 Differenza
Indicare l’importo che risulta dalla seguente operazione:
RN26 – RN27 col. 2 – RN28 col. 2 – RN29 col. 1 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3
Se il risultato è negativo,indicare l’importo preceduto dal segno meno.
Rigo RN32 Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
Compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN31, solo se si usufruisce di crediti d’imposta per le
imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO3.
Si ricorda che il comma 53 dell’art 1 legge Finanziaria 2008 ha previsto che i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU pos-
sono essere utilizzati nel limite annuale di euro 250.000. L’ammontare eccedente è riportato in avanti ed è compensabile per l’in-
tero importo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza. Si rimanda a tal fine alle indicazioni
contenute nelle istruzioni al quadro RU del Fascicolo 3.
Rigo RN33 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione
per il pagamento con il Mod. F24 dell’ICI, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 1, anche
l’eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 67 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2008 (colonna 2 per il di-
chiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RN34 riportare l’eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione con il Mod.
F24. L’importo indicato nella colonna 1 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 2 di questo rigo.
Consultare Nella colonna 2riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2008, relativo all’eccedenza d’imposta per
in Appendice la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se nel 2008 avete fruito dell’assistenza fiscale ed il sosti-
“Crediti tuto d’imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non
risultanti dal rimborsato risultante al punto 26 del CUD 2009 o del CUD 2008. In questa colonna deve essere compreso anche l’importo
mod. 730 non eventualmente indicato nella colonna 1.
rimborsati dal Indicare, inoltre, nella presente colonna, l’eccedenza dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta
sostituto
a rimborso, nei casi in cui, ricorrendone le condizioni di esonero, non sia stata presentata la dichiarazione nell’anno successivo.
d’imposta”
In caso di comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2008 con la quale è stato
evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
•se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, riportare in questa colonna l’importo comunicato. Si precisa che per
la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate;
•se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio: 1.000), riportare in questa colonna l’im-
porto inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito di-
chiarato ed il credito riconosciuto (200, nell’esempio riportato), dovete indicare l’intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).
I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparen-
za devono riportare in questa colonna anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH24 (eccedenza d’imposta attribuita al
socio dalla società).
Inoltre, in questa colonna devono essere riportate anche le eccedenze d’imposta derivanti da società trasparenti ovvero da Trust
trasparenti o misti indicate nella colonna 6 del rigo RF52, nonché quelle indicate nella colonna 6 del rigo RG35 e nella colonna
6 del rigo RL4.
Rigo RN34 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24
Indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN33, che avete uti-
lizzato in compensazione nel mod. F24.
Nel presente rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle en-
trate ed ugualmente utilizzato in compensazione.
63
Rigo RN35 Acconti
La colonna 1,riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all’art. 116 del TUIR che hanno ceduto alla
società già trasparente quota dell’acconto versato, indicare la somma degli importi presenti nella colonna 4 dei righi RS23 e RS24
dei diversi moduli compilati qualora nella colonna 2 di detti righi sia stato indicato il codice 1.
Nellacolonna 2 indicarel’importo degli acconti dovuti ma non versati se si è goduto della sospensione dei termini sulla base di
specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e
nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
Nellacolonna 3indicarela somma degli acconti versati(considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna
“Importi a debito versati” della Sezione “Erario” del mod. F24 (codici tributo “4033” e “4034”, anno di riferimento “2008”).
Vanno compresi anche gli importi già indicati nelle colonne 1 e 2 di questo rigo.
I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparen-
za devono riportare in questa colonna anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH25 (acconti d’imposta versati dalla so-
cietà di capitale ed attribuiti al socio).
Inoltre nella presente colonna devono essere riportati anche gli acconti d’imposta di società trasparenti ovvero di Trust trasparenti
o misti indicati nella colonna 7 del rigo RF52, nonché quelli indicati nella colonna 7 del rigo RG35 e nella colonna 8 del rigo RL4.
In questa colonna deve essere compresa, in quanto scomputata dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 22 del TUIR, anche l’imposta sosti-
tutiva relativa ai beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC oggetto di realizzo entro la fine del terzo perio-
do d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanza del 3 marzo 2008 (in attuazione dell’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateazione, non considerate le maggiorazio-
ni dell’importo o gli interessi versati.
Se per l’anno precedente avete fruito dell’assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indica-
re nella colonna 3, gli importi trattenuti da quest’ultimo, pari alla somma dei punti 21 e 22 del CUD 2009 o del CUD 2008.
Anche in questo caso l’importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata
dell’acconto.
È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme cor-
risposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più tratta-
menti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell’IRPEF per il 2008.
Rigo RN36 Restituzione bonus
Colonna 1 (Bonus incapienti): I contribuenti che hanno percepito il Bonus fiscale previsto dall’articolo 44 del Decreto Legge del 1°ot-
tobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, consistente in un rimborso forfetario per
soggetti a basso reddito, devono indicare in questa colonna l’importo non spettante.
La restituzione delle somme non spettanti deve essere effettuata da tutti i soggetti che per errore hanno richiesto il bonus non spet-
tante o spettante in misura inferiore nonché dai soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta (che lo ha erogato in
via automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato al sostituto d’imposta, per qualsiasi motivo, di non avervi diritto in tutto
o in parte (ad esempio, perché è fallito il sostituto d’imposta o per cessazione del rapporto di lavoro).
Colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie): i contribuenti che hanno percepito il bonus straordinario per famiglie, lavoratori
pensionati e non autosufficienza previsto dall’art. 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, devono indicare in questa co-
lonna l’importo non spettante.
I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti infatti ad effettuare la restituzione entro il
termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione.
I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (vedi Parte I, capitolo 4) effettuano la restitu-
zione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo
dell’IRPEF (vedi Parte I, capitolo 6).
Rigo RN37 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti
Tale rigo è riservato all’esposizione degli importi eventualmente rimborsati dal sostituto d’imposta in sede di operazione di congua-
glio relativi alla parte dell’ulteriore detrazione per figli a carico e delle detrazioni per canoni di locazione che non hanno trovato
capienza nell’imposta lorda.
Nellacolonna 1va riportato l’importo indicato nel punto 32 del CUD 2009 relativo all’ammontare del credito riconosciuto dal so-
stituto d’imposta pari alla quota dell’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
Nellacolonna 2va riportato l’importo indicato nel punto 37 del CUD 2009 relativo all’ammontare della detrazione per canoni di
locazione riconosciuta dal sostituto d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
Rigo RN38 IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal modello 730/2009
Questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2009 pre-
cedentemente presentato.
Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 44 del modello 730-3/2009 (prospetto di liquidazio-
ne). Nel caso in cui il modello 730/2009 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presen-
tata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 52 del mo-
dello 730-3/2009.
La colonna 2 deve esserecompilata solo se nel quadro I del modello 730/2009 avete chiesto di utilizzare il credito originato dal-
la liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’ICI e se nel mod. 730-3/2009 (prospetto di liquidazione), rilascia-
to dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 44 (ovvero col. 3 del rigo 52 per il co-
niuge dichiarante). In tal caso riportare l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di
presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’ICI.
Nella colonna 3 riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 44 del modello 730-3/2009 (prospetto di liquidazio-
ne). Nel caso in cui il modello 730/2009 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presen-
tata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 52 del mo-
dello 730-3/2009.
Rigo RN39 Bonus straordinario per famiglie: indicare l’ammontare del bonus straordinario, di cui all’art. 1 del Decreto Legge 29
novembre 2008 n. 185, spettante in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti porta-
tori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008, ricavandolo dall’elenco presente nelle istru-
zioni al riquadro “Bonus straordinario”, paragrafo “Misura del beneficio”.
64
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Righi RN40 e RN41Imposta a debito o a credito
Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
RN31 – RN32 – RN33 col. 2 + RN34 + RN35 col. 1 – RN35 col. 3 + RN36 col. 1 + RN36 col. 2 + RN37 col. 1 + RN37 col. 2
– RN38 col. 1 + RN38 col. 2 + RN38 col. 3 – RN39
Imposta a debito
Se il risultato di tale operazione è positivo (Debito) riportare l’importo così ottenuto nel rigo RN40.
Imposta a credito
Se il risultato di tale operazione è negativo (Credito) e non è stato compilato il rigo RN39(Bonus straordinario per famiglie) ripor-
tare l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigoRN41colonna 2. In tal caso non va indicato alcun importo nella
colonna 1 del rigo RN41. L’importo indicato nella colonna 2 del rigo RN41 va riportato nella colonna 1 del rigo RX1.
Se invece è stato compilato il rigo RN39(Bonus straordinario per famiglie), si deve procedere come di seguito descritto:
•se l’importo indicato nel rigo RN39 è maggiore o uguale all’importo di “Credito”, riportare tale risultato nella colonna 1 del ri-
go RN41. In tal caso riportare l’importo della colonna 1 del rigo RN41 nella colonna 1 del rigo RX5. La colonna 1 del rigo
RX1 non deve essere compilata;
•se l’importo indicato nel rigo RN39 è minore dell’importo di “Credito”, riportare l’importo indicato nel rigo RN39 nella colonna
1 del rigo RN41 e nella colonna 2 dello stesso rigo indicare il risultato della seguente operazione:
“CREDITO” – RN39
In tal caso riportare l’importo della colonna 1 del rigo RN41 nella colonna 1 del rigo RX5 e l’importo della colonna 2 del rigo
RN41 nella colonna 1 del rigo RX1.
ATTENZIONE:l’imposta non è dovuta oppure non è rimborsata nè può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00.
Rigo RN42 Residuo delle detrazioni e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN22, RN23 e RN24
Ai fini della determinazione dei residui e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN22, RN23 e RN24 calcolare la differenza tra l’am-
montare dell’imposta lorda, indicata nel rigo RN5 e la somma delle detrazioni indicate nel rigo RN21.
Se tale differenza è superiore o uguale all’importo delle detrazioni indicate nel rigo RN25, questo rigo non deve essere compilato.
Se invece tale differenza è inferiore all’importo del rigo RN25, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi da RN22 a
RN24 indicare nella relativa colonna del rigo RN42 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
Qualora risultino compilati sia il rigo RN8 (ulteriore detrazione per figli a carico) che il rigo RN22 (detrazione spese sanitarie per
determinate patologie) per la determinazione dell’importo da indicare nella colonna 1 del rigo RN42 si rimanda alle indicazioni
fornite con riferimento al rigo RN27.
In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l’importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN42 co-
stituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell’imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha soste-
nuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spe-
sa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al
rigo RP2 l’importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN42 diviso 0,19.
L’importo residuo esposto nelle colonne 2 e 3 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega
di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.
Esempio di compilazione
Imposta lorda = 4.000
Totale detrazioni (rigo RN21) = 1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN21 (4.000 – 1.000) = 3.000
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN23) = 3.100
Credito per l’incremento dell’occupazione (rigo RN24) = 500
Totale altre detrazioni (rigo RN25) = 3.600
Essendo la differenza tra l’imposta lorda e il rigo RN21 (euro 3.000) inferiore all’importo del rigo RN25 (euro 3.600), il contri-
buente può indicare l’importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, o nella colon-
na 2 del rigo RN42 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3
del rigo RN42.
A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione delle colonne 2 e 3 del rigo RN42:
Ipotesi 1: Rigo 42 col. 2 = 600 Rigo 42 col. 3 = 0
Ipotesi 2: Rigo 42 col. 2 = 100 Rigo 42 col. 3 = 500
Ipotesi 3: Rigo 42 col. 2 = 300 Rigo 42 col. 3 = 300
Si precisa che nell’esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo
RN42 in quanto d’importo superiore a quello del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione di cui al rigo RN24.
10. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE
ALL’IRPEF
Chi è tenuto al pagamento
Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute dai contribuenti, residenti e non residenti, per i quali, con riferimento al-
l’anno 2008, risulti dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d’imposta spettanti e i crediti d’imposta per redditi prodotti al-
l’estero semprechè quest’ultimi abbiano subìto all’estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo.
65
Chi non è tenuto al pagamento
Non siete, invece, obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF se:
•possedete soltanto redditi esenti dall’IRPEF;
•possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF;
•possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordi-
naria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
•avete un’imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN21 e RN22, dei crediti d’imposta per red-
diti prodotti all’estero, indicati nel rigo RN28, col. 2 e dei crediti d’imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN29 col. 1, non
supera euro 10,33.
Domicilio fiscale
Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall’Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domi-
cilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte.Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno pro-
dotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini ita-
liani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comu-
ne di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.
L’addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008. Inoltre è dovuta l’addizio-
nale comunale all’lRPEF a saldo per il 2008, con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2008, e in acconto per il 2009,
con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio 2009, sempreché il comune abbia deliberato l’aliquota dell’addizionale comuna-
le. Per ulteriori chiarimenti consultate PARTEII, capitolo 3, alla voce “Domicilio fiscale”
Determinazione e aliquote
Le addizionali regionale e comunalesi calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell’IRPEF, al
netto degli oneri deducibili.
In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l’aliquota dell’addizionale regionale nella mi-
sura dello 0,90 per cento, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale in vigore.
Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l’applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni
soggetti.
L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l’hanno deliberata. Consultare l’ap-
posita tabella dei comuni che hanno deliberato l’addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo dopo l’Ap-
pendice.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
Versamenti
Le addizionali regionale e comunale devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo del-
l’lRPEF.
Si ricorda che è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno di imposta 2009 nella misura del 30% determi-
nato applicando al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2008 l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuen-
te ha la residenza alla data del 1° gennaio 2009; si rinvia per ulteriori informazioni a quanto precisato nella Parte I Capitolo 6
alla voce “Acconti”.
SEZIONE I Rigo RV1 Reddito imponibile
Addizionale Indicare il risultato della seguente operazione:
regionale RN1 col. 4 – RN2 – RN3
all’IRPEF
Rigo RV2 Addizionale regionale all’IRPEF dovuta
La casella “Casi particolari addizionale regionale”di colonna 1è riservata esclusivamente a coloro che hanno il domicilio fisca-
le nella regione Veneto e che si trovano in determinate condizioni come chiarito nelle istruzioni che seguono:
La Regione Veneto in sostituzione delle aliquote per i diversi scaglioni di reddito come indicato nella tabella che trovate alla fine
del presente fascicolo dopo l’Appendice, ha previsto l’applicazione di un’aliquota agevolata dello 0,90% a favore di:
a) soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2008 non superiore ad eu-
ro 45.000,00;
b) contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non supe-
riore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,90% si
applica a condizione che la somma dei redditi delle persone cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00;
c)contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e con tre figli fi-
scalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,90% si applica solo nel caso in cui la cui la
somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito im-
ponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Ad esempio con quattro figli a carico la soglia è
pari ad euro 60.000,00.
Per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,90% dovete indicare nella casella di colonna 1 “Casi particolari addizionale regiona-
le” il codice 1se vi trovate nei casi descritti nei punti a) e/o b) ovvero il codice 2se vi trovate nel caso descritto nel punto c).
Nella colonna 2indicare l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008
e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all’importo indicato nel rigo RV1(reddito imponibile) con le moda-
lità dalle stesse stabilite come riportato nella tabellaposta alla fine del presente fascicolo dopo l’Appendice. Le regioni di seguito in-
dicate hanno previsto per la determinazione dell’addizionale regionale modalità di calcolo particolari.
Regione Liguria
La Regione Liguria ha stabilito che per i redditi fino a euro 25.000,00 l’aliquota prevista è del 0.90 %; per i redditi superiori a euro
25.000,00 l’aliquota del 1,40 % si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 25.000,00. Ad
esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l’imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.
Per i contribuenti aventi almeno quattro figli fiscalmente a carico l’aliquota prevista è del 0,90%.
Per i redditi compresi tra euro 25.000,01 ed euro 25.126,77 l’imposta determinata applicando l’aliquota 1,4% è ridotta di un im-
porto pari al prodotto tra il coefficiente “0,986” e la differenza tra euro 25.126,77 ed il reddito imponibile ai fini dell’addizionale
regionale; Il calcolo da eseguire è il seguente:
RV1 x 1,40 _ 0,986 x (25.126,77 – RV1)
100
66
Regione Veneto
La Regione Veneto ha stabilito che l’aliquota dell’1,4 %, prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 29.500,00, si applica sull’in-
tero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.500,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l’im-
posta dovuta sarà pari a euro 420,00.
Tuttavia, per i redditi compresi tra euro 29.501,00 ed euro 29.650,00, l’aliquota da applicare non è dell’1,4% ma è determinata in
termini percentuali sottraendo al coefficiente “1” il rapporto tra l’ammontare di euro 29.235,00 ed il reddito imponibile ai fini dell’ad-
dizionale regionale. L’aliquota così determinata, deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima cifra va arrotondata per
eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
A tal fine determinare l’aliquota da applicare con la modalità di seguito descritta: aliquota = 1 – (29.235,00 / rigo RV1)
L’aliquota così determinata deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale secondo le modalità sopra riportate.
L’ammontare dell’addizionale regionale dovuta si ottiene applicando al rigo RV1 l’aliquota dell’addizionale regionale come sopra de-
terminata: RV2 = rigo RV1 x aliquota.
Rigo RV3 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta o versata
Nella colonna 1 indicare l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad
esempio, l’addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari).
Consultare Nella colonna 2indicare l’ammontare dell’addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a
in Appendice, seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell’importo di colonna 3. L’importo corrisponde a quello indicato al punto 15 del
“Eventi CUD 2009 o del CUD 2008.
eccezionali” Nella colonna 3 indicare l’importo del rigo RC11, relativo all’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal
sostituto d’imposta se nel 2008 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Detto importo de-
ve essere sommato a quello indicato nel rigo RC16 qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (codice “3”
nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l’a-
bitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l’impor-
to indicato nel rigo RL24, colonna 2.
L’importo di questa colonna comprende anche le trattenute già indicate in colonna 1.
Rigo RV4 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione
Nella colonna 1indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007, che trovate nella “Tabella Addizio-
nali regionali all’IRPEF 2008” presente nelle istruzioni di questo quadro RV.
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione
per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 2, anche
l’eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 68 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2008
(colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV5riportare l’eventuale credito per addizionale regionale uti-
lizzato in compensazione con il Mod. F24. L ’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indica-
re nella colonna 3 di questo rigo.
Nella colonna 3riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX2 del Modello UNICO 2008 relativo all’eccedenza d’imposta per la qua-
le non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato
in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questa colonna il credito non rimborsato di cui al punto 27 del
CUD 2009 o del CUD 2008. In questa colonna deve essere compreso anche l’importo eventualmente indicato nella colonna 2.
Rigo RV5 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24
Indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV4, che è stata uti-
lizzata in compensazione nel mod. F24.
Rigo RV6Addizionale regionale all’IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2009
Questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2009 pre-
cedentemente presentato.
Nella colonna 1riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 45 del modello 730-3/2009 (prospetto di liquidazione). Nel
caso in cui il modello 730/2009 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge
dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 53 del modello 730-3/2009.
La colonna 2deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2009 avete chiesto di utilizzare il credito originato dal-
la liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’ICI e se nel mod. 730-3/2009 (prospetto di liquidazione), rilascia-
to dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 45 (ovvero col. 3 del rigo 53 per il co-
niuge dichiarante). In tal caso riportare l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di
presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’ICI.
Nella colonna 3riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 45 del modello 730-3/2009 (prospetto di liquidazione). Nel
caso in cui il modello 730/2009 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge
dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 53 del modello 730-3/2009.
Righi RV7 e RV8 Addizionale regionale all’IRPEF a debito o a credito
Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
RV2 col. 2 – RV3 col. 3 – RV4 col. 3 + RV5 – RV6 col. 1 + RV6 col. 2 + RV6 col. 3
•se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV7;
•se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.
Riportare l’eventuale credito nel rigo RX2 colonna 1.
SEZIONE II-A Rigo RV9 Aliquota dell’addizionale comunale deliberata dal Comune
Addizionale Indicare l’aliquota deliberata per l’anno 2008 dal Comune nel quale avete il vostro domicilio fiscale alla data del 1 gennaio 2008.
comunale Tale aliquota è rilevabile nella colonna “Saldo 2008 - Aliquota” della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’addiziona-
all’IRPEF le comunale per gli anni 2008 e 2009 ” posta alla fine dell’Appendice.
Rigo RV10 Addizionale comunale all’IRPEF dovuta
Nella colonna 2indicare l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta determinato applicando all’importo riportato al rigo
RV1, l’aliquota indicata al rigo RV9, tenendo conto dell’eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune. Se l’importo del rigo
RV1 è minore o uguale all’importo indicato nella colonna “2008 – Esenzione ” della tabella “Codici catastali comunali e aliquote
67
dell’addizionale comunale per gli anni 2008 e 2009 ” posta alla fine dell’Appendice, l’addizionale comunale per il 2008 (Saldo)
non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l’importo del rigo RV1 è maggiore all’importo indicato nel-
la colonna esenzione, l’addizionale comunale è dovuta e l’aliquota indicata nel rigo RV9 va applicata sull’intero importo del rigo
RV1. Se nella colonna esenzione è riportato un asterisco “*” il comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferimento a par-
ticolari condizioni reddituali.
Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione, dovete consultare il sito internet www.finanze.gov.it/
dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addIRPEF/index.htm. Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione
e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l’importo ISEE ov-
vero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali requisiti dovete barrare la casella di colon-
na 1(“Esenzione”) del presente rigo e non compilare la colonna 2.
Rigo RV11 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta o versata
Nella colonna 1indicare l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d’imposta. Per determina-
re l’importo da indicare effettuare la seguente operazione:
RC12 + RC13
– nella colonna 2indicare l’importo dell’addizionale comunale trattenuta in sede di assistenza fiscale se lo scorso anno è stato pre-
sentato il modello 730/2008. Tale importo è quello riportato nel punto 24 del CUD 2009;
– nella colonna 3, indicare l’importo dell’addizionale comunale versata con il modello F24 qualora lo scorso anno sia stato pre-
sentato il modello Unico 2008;
– nella colonna 4indicare l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta, diversa da quelle indicate nelle precedenti colonne
di questo rigo (ad esempio, l’addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall’INAIL ai titolari di redditi agrari;
Consultare – nella colonna 5 indicare l’addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli
in Appendice eventi eccezionali, già compresa negli importi indicati dalla colonna 1 alla colonna 4 di questo rigo Con riferimento alla colon-
“Eventi na 1 l’importo corrisponde a quello dei punti 17 e 18 del CUD 2009 ovvero del CUD 2008;
eccezionali” – nella colonna 6indicare la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 di questo rigo.
Rigo RV12 Eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione
Nella colonna 1indicare il codice comune relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007, rilevabile dall’elenco “Codici cata-
stali comunali e aliquote dell’addizionale comunale” posto alla fine dell’Appendice.
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione
per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 2di que-
sto rigo anche l’eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 69 del prospetto di liquidazione Mod.
730-3/2008 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV13riportare l’eventuale credito per addiziona-
le comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L ’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri im-
porti da indicare nella colonna 3 di questo rigo.
Nella colonna 3riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX3 del Modello UNICO 2008 relativo all’eccedenza d’imposta per la
quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimbor-
sato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto 28 del
CUD 2009 o del CUD 2008. In questa colonna deve essere compreso anche l’importo eventualmente indicato nella colonna 2.
Rigo RV13 Eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24
Indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV12, che è stata uti-
lizzata in compensazione nel mod. F24.
Rigo RV14 Addizionale comunale all’IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2009
Questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2009 pre-
cedentemente presentato.
Nella colonna 1riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 46 del modello 730-3/2009 (prospetto di liquidazione). Nel
caso in cui il modello 730/2009 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge
dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 54 del modello 730-3/2009.
La colonna 2deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2009 avete chiesto di utilizzare il credito originato dal-
la liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’ICI e se nel mod. 730-3/2009 (prospetto di liquidazione), rilascia-
to dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 46 (ovvero col. 3 del rigo 54 per il co-
niuge dichiarante). In tal caso riportare l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di
presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’ICI.
Nella colonna 3riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 46 del modello 730-3/2009 (prospetto di liquidazione). Nel
caso in cui il modello 730/2009 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge
dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 54 del modello 730-3/2009.
Righi RV15 e RV16 Addizionale comunale all’IRPEF a debito o a credito
Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
RV10 col. 2 – RV11 col. 6 – RV12 col. 3 + RV13 – RV14 col. 1 + RV14 col. 2 + RV14 col. 3
•se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV15;
•se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.
Riportare l’eventuale credito nel rigo RX3 colonna 1.
SEZIONE II-B Rigo RV17:per determinare l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per il 2009 effettuare le seguenti operazioni:
Acconto •applicare al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2008 ( rigo RV17 col. 2) l’aliquota deliberata dal comune nel qua-
addizionale le il contribuente ha la residenza alla data del 1°gennaio 2009;
comunale •calcolare il 30% dell’importo così determinato (acconto per il 2009);
all’IRPEF •detrarre dal risultato ottenuto l’acconto per l’addizionale comunale 2009 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC14).
per il 2009 L’aliquota da applicare è quella deliberata per l’anno 2009, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 di-
cembre 2008 ovvero quella vigente per l’anno di imposta 2008 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2009 o di minori redditi percepiti nello stesso
anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può versare un acconto per il 2009, di importo inferiore
a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione. In tal caso l’importo da indicare nella co-
68
lonna 7 di questo rigo deve essere quello determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore importo versato o che
si intende versare.
L’acconto dell’addizionale comunale può essere versato ratealmente alle condizioni indicate nella Parte I, capitolo 6 alla voce “Ra-
teazione”.
Prima della determinazione dell’acconto dovuto per addizionale comunale 2009, dovete tenere conto dell’eventuale soglia di esen-
zione deliberata dal comune e riportata nella colonna “Acconto 2009 – Esenzione ” della tabella “Codici catastali comunali e ali-
quote dell’addizionale comunale per gli anni 2008 e 2009” posta alla fine dell’Appendice. Se l’importo di colonna 2 di questo
rigo è minore o uguale all’importo indicato nella colonna “Esenzione” della citata tabella, l’acconto per addizionale comunale
2009 non è dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l’importo di colonna 2 è maggiore dell’importo in-
dicato nella colonna “Esenzione” della citata tabella, è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale 2009 e l’aliquota indicata
nella colonna 3 di questo rigo va applicata sull’intero importo di colonna 2.
Se nella colonna “Esenzione” della citata tabella è riportato un asterisco “*” il Comune ha deliberato una soglia di esenzione con
riferimento a particolari condizioni reddituali. Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione, dove-
te consultare il sito internet www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addIRPEF/index.htm. Se siete in posses-
so dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel-
la dichiarazione (ad esempio l’ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali re-
quisiti dovete barrare la casella di colonna 1 (“Esenzione”) del presente rigo e non compilare la colonna 4.
Colonna 1 (Esenzione):barrare la casella esclusivamente se si usufruisce dell’esenzione per il possesso di requisiti non desumibili
dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l’ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare);
Colonna 2 (Imponibile): indicare l’imponibile relativo all’anno di imposta 2008; corrispondente a quello del rigo RV1. Qualora
abbiate percepito redditi di lavoro autonomo e/o di impresa per i quali trovano applicazione disposizioni fiscali che assumono ri-
lievo anche ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il 2009, indicare in questa colonna l’imponibile relativo all’anno
di imposta 2008 rideterminato tenendo conto di tali disposizioni (consultare in Appendice la voce “Acconti IRPEF e Addizionale
comunale – casi particolari);
Colonna 3 (Aliquota):indicare l’aliquota da applicare per la determinazione dell’acconto; si ricorda che tale aliquota è quella de-
liberata per l’anno 2009, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2008 ovvero quella vigente
per l’anno di imposta 2008 nel caso di pubblicazione successiva a tale data. L’aliquota è quella relativa al comune in cui il con-
tribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1/1/2009 e che è indicata nella colonna “Acconto 2009 – Aliquota” della tabella
“Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2008 e 2009” posta alla fine dell’Appendice;
Colonna 4 (Acconto dovuto): riportare il risultato della seguente operazione:
RV17 col. 2 x RV17 col. 3x 0,3
100
Se il comune ha deliberato una soglia di esenzione e siete nella condizione prevista per poterne fruire, non dovete compilare la
presente colonna. Si rimanda a tal fine alle istruzioni precedentemente fornite;
Colonna 5(Addizionale comunale 2009 trattenuta dal datore di lavoro)riportare l’importo indicato nel rigo RC14;
Colonna 6(Importo trattenuto o versato)da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva. Indicare:
– l’importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell’acconto dell’addizionale comunale, nel caso di integrazione di un pre-
cedente modello Unico PF 2009;
– l’importo indicato nella col. 6 del rigo 50 (ovvero col. 6 del rigo 58 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2009 (prospet-
to di liquidazione) rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nel caso di integrazione di un precedente modello
730/2009;
Colonna 7 (Acconto da versare)riportare il risultato della seguente operazione:
RV17 col. 4 – RV17 col. 5 – RV17 col. 6
Se il risultato è negativo la colonna 7 non deve essere compilata.
11. QUADRO CR – CREDITI D’IMPOSTA
Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d’imposta.
Istruzioni comuni alle sezioni I-A e I-B: crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero.
La compilazione di queste sezioni è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pa-
gate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d’imposta.
La sezione I-A è riservata all’esposizione delle informazioni relative ai redditi prodotti all’estero, diversi da quelli d’impresa, al fine
di determinare il credito per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165, comma 1 del TUIR. In presenza di redditi d’impre-
sa prodotti all’estero deve essere invece utilizzato il quadro CE presente nel terzo fascicolo il quale consente la determinazione sia
del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 che dell’ ulteriore credito d’imposta previsto dal comma 6 del citato articolo. Si riman-
da, per ulteriori chiarimenti, alle istruzioni del quadro CE contenute nel terzo fascicolo.
ATTENZIONE: qualora siano stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa che redditi diversi da quelli di impresa le sezioni I-A e
I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE.
Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2008 (se non già indicate nella dichiarazio-
ne precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pa-
gate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in pre-
senza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo da indicare nel
presente quadro, non possono eccedere l’aliquota prevista dalla convenzione. Per maggiori informazioni si rimanda alla voce “Uti-
li prodotti all’estero” presente nell’APPENDICEdelFASCICOLO2.
Può accadere che nel 2008 sia stata pagata in via definitiva un’imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri di-
chiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che
i redditi esteri conseguiti nell’anno 2008 devono essere dichiarati per l’intero ammontare, nella presente dichiarazione l’imposta
estera, non pagata in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell’anno in cui sarà avvenuto il pa-
gamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.
69
Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2008 imposte estere relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già di-
chiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d’imposta.
Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista
una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel
proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fos-
se stata effettivamente pagata (imposta figurativa).
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate
in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.
Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione I-A che la
sezione I-B.
– La sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d’imposta teoricamente spettante;
– la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.
Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispon-
dente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italia-
na relativa all’anno di produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credi-
to già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito.
Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante è necessario:
– ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di pro-
duzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e red-
dito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed
allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite
entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
– ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito
nelle precedenti dichiarazioni) relativa all’anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono rela-
tive a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.
SEZIONE I-A Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre proce-
Dati relativi dere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di reddi-
al credito ti prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, è ne-
d’imposta cessario compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.
per redditi In particolare nei righida CR1 aCR4dovete indicare:
prodotti – nella colonna 1 (Codice Stato estero), il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile
all’estero dall’Elenco dei paesi e territori esteri presente alla fine dell’Appendice;
– nella colonna 2(Anno) l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2008 indi-
care “2008”;
– nella colonna 3 (Reddito estero)il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se que-
sto è stato prodotto nel 2008, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti da partecipa-
zioni in società semplici e associazioni tra artisti e professionisti), RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) del-
la presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2009 o nel CUD
2008, l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
– nella colonna 4(Imposta estera)le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione
per le quali non si è già fruito del credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero
nel 2007 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il
31/07/2008 e pertanto già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/07/2009,
nella colonna 4 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/07/2009.
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del Tuir, non può essere su-
periore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale (riferita al proprio reddi-
to imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2008 con un reddito imponibi-
le pari a euro 27.000,00 l’importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 27% dell’importo di col. 3 (reddito estero).
Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2009 o nel CUD 2008, l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni del-
la stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione
del reddito complessivo in Italia, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
– nella colonna 5(Reddito complessivo)il reddito complessivo relativo all’anno d’imposta indicato a colonna 2 (aumentato even-
tualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell’anno di produzione
del reddito). Se l’anno indicato è il 2008 riportare l’importo indicato in colonna 4 del rigo RN1 di questo modello aumentato di
quanto eventualmente indicato nella colonna 1 del rigo RN1 (credito d’imposta per fondi comuni) e diminuito dell’importo even-
tualmente indicato nella colonna 2 (residuo perdite compensabili);
– nella colonna 6 (Imposta lorda)l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno è il 2008 o
il 2007, tale dato è desumibile dal rigo RN5 rispettivamente di questo modello o del modello UNICO2008; se l’anno è il 2006,
tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mo-
dello UNICO Persone Fisiche 2007 o dal rigo 13 del Mod. 730-3/2007;
– nella colonna 7 (Imposta netta)l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno è il 2008,
tale dato è desumibile dal rigo RN26 di questo modello; se l’anno è il 2007 tale dato è desumibile dal rigo RN25 del Model-
lo UNICO 2008; se l’anno è il 2006, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione
della clausola di salvaguardia) delModello UNICO2007 o dal rigo 22 del modello 730/2007
– nella colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni)il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichia-
razioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Per-
tanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relati-
vo al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (rigo G4 del mod. 730/2008 o del mod. 730/2007 ovvero il quadro CR
Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche).
Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in colonna 2 nella dichiarazio-
ne dei redditi relativa all’anno d’imposta 2007
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2008 devono compilare questa colonna
se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del
quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2008. In tale caso l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa co-
lonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2008 relativo allo stesso an-
no di produzione del reddito.
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I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2008 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in
colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In ta-
le caso, l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 “Totale credito utilizza-
to” del rigo 63 (o 64 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2008 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in colonna 2 nella dichiarazio-
ne dei redditi relativa all’anno d’imposta2006
I contribuenti che hanno presentato nell’anno 2007 il modello UNICO Persone Fisiche 2007 devono compilare questa colonna
se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del
quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2007. In tale caso l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa co-
lonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2007 relativo allo stesso an-
no di produzione del reddito.
I contribuenti che hanno presentato nell’anno 2007 il modello 730/2007 devono compilare questa colonna se l’anno indicato
in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del mod. 730/2007. In tale ca-
so, l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 “Totale credito utilizzato”
del rigo 56 (o 57 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2007 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
– nella colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero di colonna 1)il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi pro-
dotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto, la colonna 9 non va compilata se non
risulta compilata la colonna 8.
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa
definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta
diversi. Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:
di cui resasi di cui resasi Credito utilizzato nella precedente
Stato Anno Reddito Imposta pagata
definitiva nel definitiva nel dichiarazione relativo all’imposta resasi
Estero di produzione estero all’estero
corso del 2007 corso del 2008 definitiva nel 2007
A 2007 1.000 350 200 150 200
B 2007 2.000 600 600 600
con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l’importo da indicare nella co-
lonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d’imposta resasi definitiva.
Se, per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2008 è stato compila-
to un solo rigo della sez. I-A del quadro CR relativo allo stesso Stato estero di colonna 1, l’importo da riportare nella colonna 9
è quello indicato in uno dei righi CR5 o CR6, colonna 4, del mod. UNICO/2008 relativo allo stesso anno di produzione del
reddito.
Se invece per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2008 sono sta-
ti compilati più righi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare in Appendice la voce “Credito d’imposta per
redditi prodotti all’estero”;
Se nella dichiarazione mod. 730/2008 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno
di produzione identici a quelli riportati in questo rigo, l’importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 63 (o 64 per
il coniuge) del mod. 730-3/2008, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato” ri-
ferita al medesimo Stato estero;
– nella colonna 10 (Quota d’imposta lorda)la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:
(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6
Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve esse-
re ricondotto ad 1;
– nella colonna 11 (Imposta estera entro il limite della quota d’imposta lorda)l’importo dell’imposta estera ricondotta eventual-
mente entro il limite della quota d’imposta lorda, quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relati-
vo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera)
ed il risultato della seguente operazione:
colonna 10 – colonna 9
SEZIONE I-B Con riferimento all’importo indicato nella colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del
Determina- credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove ec-
zione cedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei righi sez. I-A) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle pre-
del credito cedenti dichiarazioni.
d’imposta Se nella sez. I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei
per redditi righi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di pro-
prodotti duzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nel-
all’estero la sezione I-A sono stati compilati 3 righi di cui i primi 2 relativi all’anno 2006 ed il terzo rigo relativo all’anno 2007, nella sezio-
ne I-B dovranno essere compilati 2 distinti righi, uno per l’anno 2006 ed uno per l’anno 2007).
In particolare nei righiCR5 eCR6dovete indicare:
– nella colonna 1 (Anno)l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso
di compilazione nella sez. I-A di più righi relative allo stesso anno);
– nella colonna 2 (Totale colonne 11 sez. I-A riferite allo stesso anno) il totaledegli importi indicati nella colonna 11 dei righi da
CR1 a CR4 riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
– nella colonna 3 (Imposta netta residua), l’importo dell’imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti
dichiarazioni (col. 8) dei righi della sez. I-A riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
– nella colonna 4 (Credito da utilizzare nella presente dichiarazione) l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella pre-
sente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo.
Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi CR5 e CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella colonna 2 del
rigo RN28.
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Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro righi con i seguenti valori:
Credito di cui relativo Imposta estera
Reddito Imposta Reddito Imposta Imposta Quota di impo-
Stato Anno precedenti allo Stato entro il limite
estero estera complessivo lorda netta sta lorda
(col.1) (col.2) dichiarazioni estero di col. 1 dell'imposta
(col.3) (col.4) (col.5) (col.6) (col.7) (col. 10)
(col.8) (col. 9) lorda (col. 11)
a 2006 10 50 10 10 10
b 2006 20 50 10 15 15
c 2007 20 60 15 20 20
d 2008 30 20 25 25
i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in
quanto non significativi ai fini del presente esempio.
Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:
Totale colonne 11 riferite Capienza nell’imposta netta Creditoutilizzatonellapresente
Anno
allo stesso anno (col.3) dichiarazione(col.4)
(col.1)
(col.2) (col. 7 – col. 8 sez. I-A) (minore tra col. 2 e col. 3)
2006 25 40 25
2007 20 45 20
2008 25 20 20
Nella colonna 2 del rigo RN28 dovrà essere riportato l’importo di euro 65 (25 + 20 +20) pari alla somma delle colonne 4 del-
la sezione I-B.
SEZIONE II Rigo CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Credito Il presente rigo deve essere compilato se avete maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
d’imposta per – nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione)deve essere riportato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che
il riacquisto non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN39, colonna 2, del Mod.
della prima UNICO 2008, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 59 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2008;
casa e per – nella colonna 2 (Credito anno 2008)deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel 2008, che spetta ai
canoni di soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
locazione •nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile
non percepiti usufruendo delle agevolazioni prima casa;
•l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
Consultare •non siano decaduti dal beneficio prima casa.
in Appendice L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto age-
“Credito
volato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;
d’imposta per il
– nella colonna 3 (Credito compensato nel modello F24) deve essere riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione
riacquisto della
nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
prima casa”
Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
•in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
•in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli at-
ti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
Rigo CR8 Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti Indicare il credito d’imposta spettante per le imposte versate
sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti.
Consultare in Appendice la voce “Crediti d’imposta per canoni di locazione non percepiti”
SEZIONE III La sezione deve essere compilata in presenza di un credito residuo relativo al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
Credito previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall’art. 63 della legge n. 289 del 2002.
d’imposta per Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod.F24 ovvero in diminuzione dall’IRPEF.
l’incremento Nelrigo CR9indicare:
dell’occupa- – nella colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione)il credito d’imposta residuo per l’incremento dell’occupazione indicato nel
zione rigo RN39, colonna 3, del Mod. UNICO 2008, ovvero nel rigo 60 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2008;
– nella colonna 2 (Credito anno 2008) il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione maturato nell’anno 2008 ai sensi
della legge n. 244/2007;
– nella colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24)il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla
data di presentazione della presente dichiarazione. Se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito
maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, do-
vete riportare in questa colonna l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d’imposta ri-
versato, senza tener conto di interessi e sanzioni.
SEZIONE IV Questa sezione è riservata all’esposizione dei dati relativi ai seguenti crediti d’imposta:
Altri crediti – credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta;
d’imposta – credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all’art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003.
Nel caso in cui il contribuente fruisca di entrambi i crediti dovrà compilare due diversi moduli.
Rigo CR10
Credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta
– nella colonna 1 (Codice) indicare il codice 1, qualora al contribuente spetti il credito d’imposta previsto al fine di eliminare la
doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione dell’euroritenuta di cui all’art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in
materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché dall’applicazione degli accordi che
stabiliscono misure equivalenti a quelle della predetta Direttiva, stipulati dalla Comunità europea con alcuni Stati terzi.
Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favo-
re di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall’art. 2 del Decreto Legislativo del 18 aprile
72
2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005), nonché dai predetti accordi stipulati con Svizzera, Principato di
Monaco, San Marino, Liechtenstein e Andorra.
In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella pre-
sente dichiarazione, il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la com-
pilazione del quadro CR ovvero del quadro CE.
Tuttavia, se l’ammontare del credito così determinato è inferiore all’importo della ritenuta subita all’estero, il contribuente può chie-
dere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ov-
vero a rimborso, presentando apposita istanza;
– nella colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione) indicareil credito d’imposta residuo derivante dalla precedente dichiara-
zione ed indicato nella colonna 4 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2008;
– nella colonna 3 (Credito)indicare il credito maturato nel 2008, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d’im-
posta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, così come determinato nella sez. I del quadro CR (ovvero nel quadro CE nel caso so-
no stati prodotti all’estero anche redditi d’impresa). Nel caso in cui non trovi applicazione l’art. 165 del TUIR (ad es. se il reddi-
to prodotto all’estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l’intero im-
porto dell’euroritenuta subita;
– nella colonna 4 (Credito compensato nel Mod. F24)indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24
ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
– nella colonna 5(Credito residuo) indicare l’importo del credito residuo così determinato:
CR10 col. 2 + CR10 col. 3 – CR10 col. 4
Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero
chiesto a rimborso presentando apposita istanza.
Credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 344/2003
– nella colonna 1 indicare il codice 2, qualora al contribuente spetti il credito d’imposta previsto dall’art. 3, comma 4 D.Lgs. n.
344/2003;
– nella colonna 2 indicare il credito d’imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 4 del
relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2008;
– nella colonna 3indicare il credito maturato nel 2008;
– nella colonna 4indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’articolo 17 del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
– nella colonna 5indicare l’importo del credito residuo così determinato:
CR10 col. 2 + CR10 col. 3 – CR10 col. 4
Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24.
12. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI
Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e/o delle eccedenze di versa-
mento a saldo, nonché per l’indicazione del versamento annuale dell’Iva.
Il presente quadro è composto da tre sezioni:
•la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
•la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del pre-
sente modello di dichiarazione;
•la terza, relativa all’indicazione del versamento annuale dell’IVA.
I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sen-
si dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la
presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.
ATTENZIONE:i crediti relativi all’IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rim-
borsabili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi ad IVA e ad Imposte sostitutive di importo pari o inferiori a 10 euro
non sono rimborsabili
Nel caso in cui si intende chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione ovvero il credito derivante dalla pre-
cedente dichiarazione e pertanto risulti compilata la colonna 3 di uno o più dei righi da RX1 a RX17, e/o la colonna 4 di uno o
più dei righi da RX20 A RX27, il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all’A-
genzia delle entrate le proprie coordinate bancarie mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero presentare la ri-
chiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale.
ATTENZIONE:il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.
n. 241 del 1997 è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.
SEZIONE I Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versa-
Crediti ed mento a saldo, nonché il relativo utilizzo.
eccedenze
Con riferimento all’Irpef, all’addizionale regionale e comunale (righi da RX1 a RX3) si ricorda che l’importo di cui si richiede il rim-
risultanti
borso e/o la compensazione non può essere inferiore ad euro 13,00 (art. 1 comma 137 Legge 23/12/2005 n. 266 e succes-
dalla
sive modificazioni). Pertanto, qualora la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 di ciascuno dei righi da RX1 a RX3 risul-
presente
ti inferiore ad euro 13,00 le colonne 3 e 4 dei medesimi righi non devono essere compilate. Si ricorda altresì, che l’importo da
dichiarazione
indicare in ciascuna delle colonne 3 e 4 non può essere inferiore ad euro 13.
(Righi da RX1
a RX17) Con riferimento alle altre imposte (righi da RX4 a RX17) si ricorda che l’importo di cui si richiede il rimborso (colonna 3) non può
essere inferiore ad euro 11,00.
Nella colonna 1,“Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione”, va indicato l’importo a credito risultante dalla pre-
sente dichiarazione ed in particolare:
– al rigo RX1 (IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RN41, colonna 2, al netto dell’importo utilizzato per il pagamento dell’im-
posta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);
– al rigo RX2(Addizionale regionale IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RV8;
73
– al rigo RX3(Addizionale comunale IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RV16;
– al rigo RX4(IVA), l’importo a credito di cui al rigo VL39. In caso di compilazione del rigo VL40 riportare la somma degli impor-
ti di cui ai righi VL39 e VL40 Se sono state compilate più Sezioni 3 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostan-
ziali soggettive, deve essere riportato l’importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma
degli importi a credito indicati nei righi VL39 e VL40 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38;
– al rigo RX5 (Bonus straordinario per famiglie)l’importo risultante dalla colonna 1 del rigo RN41;
– al rigo RX6 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RT) l’importo di cui al rigo RT31 colonna 3;
– al rigo RX8(Imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l’importo a credito di cui al rigo RM18, colonna 6.
– al rigo RX17(Importo a credito di cui al quadro CM), l’importo a credito di cui al rigo CM17. Il presente rigo può essere uti-
lizzato dai contribuenti che abbiano aderito al regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi”, introdotto dalla legge finan-
ziaria 2008, art. 1, commi da 96 a 117. Per informazioni più dettagliate sui “contribuenti minimi” si rinvia alle istruzioni fornite
nel Fascicolo 3, al quadro CM.
Nella colonna 2,“Eccedenza di versamento a saldo”, va indicata, con riferimento alle diverse tipologie di imposte, l’eccedenza
di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente di-
chiarazione.
Per ciascun rigo la somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4, salvo quanto evi-
denziato con le istruzioni riferite ai righi da RX1 a RX3.
Nella colonna 3,“Credito di cui si chiede il rimborso”, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.
Si ricorda che, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presenta-
zione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l’IVA deve essere indicato l’importo richiesto a rimborso, già esposto nel
rigo VR4 campo 1 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedi Istruzioni particolari per la compilazione della di-
chiarazione IVA 2009 da presentare nell’ambito della dichiarazione unificata).
Nella colonna 4,“Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione”, va indicato il credito da utilizzare in compensa-
zione con il Mod. F24 ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, con riferimento all’IRPEF e all’IVA, in diminuzione della
medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs.
n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2009
senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.
ATTENZIONE:se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazio-
ne successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una
apposita istanza agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.Se il contribuente nell’anno succes-
sivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella pri-
ma dichiarazione successivamente presentata.
SEZIONE II La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non posso-
Crediti ed no confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella
eccedenze presente dichiarazione.
risultanti La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:
dalla 1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello
precedente UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell’eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuen-
dichiarazione te che, avendo cessato un’attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2007 ha presentato la dichiarazione
(Righi da con saldo IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l’eccedenza, risultante dal modello UNICO 2008 , in compensazione di al-
RX20 a RX27) tri tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non preve-
de il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non
contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2008 e/o comuni-
cate dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato
nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.
Nella colonna 1, “Codice tributo”,va indicato, limitatamente ai righi RX24, RX25, RX26 e RX27il codice tributo dell’importo od
eccedenza a credito che si intende riportare dall’anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei ri-
ghi da RX20 a RX23.
Nella colonna 2, “Eccedenza o credito precedente”,va indicato l’ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrisponden-
te rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2008, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla
presentazione della dichiarazione UNICO 2008 o riconosciute dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichia-
razione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nel-
la sez. I del quadro RX.
Nella colonna 3, “Importo compensato nel Mod. F24”,va indicato l’ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente
colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997
entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
Per ciascun rigo la differenza risultante fra l’importo indicato nella colonna 2 e l’importo indicato nella colonna 3 deve essere ri-
partito tra le colonne 4 e/o 5.
Nella colonna 4, “Importo di cui si chiede il rimborso”,va indicato l’ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per
quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell’Agenzia delle
Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all’Istituto Na-
zionale della Previdenza Sociale. Si ricorda che l’importo di cui si richiede il rimborso non può essere inferiore ad euro 11,00.
Nella colonna 5,“Importo residuo da compensare”,va indicato l’ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il
Mod. F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine
nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l’anno di riferimento 2008 anche se si tratta di credito prove-
niente da periodi precedenti. Infatti con l’indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a
quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.
SEZIONEIII Nella presente sezione deve essere indicato l’importo dell’IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal
Saldo rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell’ipotesi in cui il totale dell’IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai
annuale IVA sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nel-
(Rigo RX30) le ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d’azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più Sezioni 3
74
del quadro VL (cioè, di una Sezione 3 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere in-
dicato l’importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la
somma degli importi a credito indicati nei righi VL39.
13. BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE
Dichiarazione L’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,ha previsto l’attribuzione di
sostitutiva ai un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Ai fini dell’in-
sensi dell’art. dividuazione dei componenti il nucleo familiare si tiene conto del soggetto che richiede il beneficio, del coniuge non legalmente ed ef-
47 del D.P.R. fettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, dei figli e degli altri familiari a carico (art. 12 del TUIR, alle condizioni ivi
n. 445/2000 previste). Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, con riferimento a
ciascun componente il nucleo familiare.
La richiesta del bonus straordinario, nel caso in cui lo stesso non sia stato erogato dal sostituto d’imposta e dagli enti pensionistici,
può essere presentata:
•con la presente dichiarazione o con il modello 730/2009 relativi al periodo d’imposta 2008;
•da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo alla presentazione della dichiarazione, entro il 30 giugno 2009, inviando telema-
ticamente all’Agenzia delle entrate l’apposito modello prelevabile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate wwww.agenziaen-
trate.gov.it.
SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia e aver conseguito, nell’anno
2008, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del citato decreto, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:
a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);
b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) ed i) limitatamente agli assegni
periodici corrisposti al coniuge di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, tra i quali, ad esempio:
•compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
•redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
•compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
d) redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero
dal coniuge non a carico, ossia:
•redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
•redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
e) redditi fondiari di cui all’art. 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativa-
mente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.
Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e
del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
MISURA DEL BENEFICIO
Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e
del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008, per i seguenti importi:
•euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddi-
to complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;
•euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
17.000,00;
•euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
17.000,00;
•euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
20.000,00;
•euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
20.000,00;
•euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad
euro 22.000,00;
•euro 1.000,00 per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 12,
comma 1, del TUIR con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 35.000,00.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al fine di poter fruire del beneficio previsto, il richiedente è tenuto a sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta:
•il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell’art. 1 del decreto legge del 29 novembre 2008 n. 185, descritti nel preceden-
te paragrafo “Soggetti beneficiari”;
•che il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai familiari indicati nel Prospetto dei familiari a carico;
•il reddito complessivo familiare, risultante dalla seguente operazione:
Rigo 9 (Totale redditi dei familiari) del Prospetto familiari a carico + Rigo RN1 col. 4 (Reddito complessivo)
•di trovarsi in una delle condizioni individuate nelle lettere da a) a g) prestampate nel riquadro per la richiesta del bonus.
•che il beneficio è richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare ri-
feriti al periodo d’imposta 2008.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
Inserire la firma del richiedente. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità.
Si fa presente che il rilascio di dichiarazioni mendaci comporta per il firmatario responsabilità anche penali e la conseguente de-
cadenza dai benefici concessi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del nominato D.P.R. n. 445 del 2000.
ATTENZIONE:il bonus straordinario non deve essere richiesto con la presente dichiarazione qualora sia già stato richiesto me-
diante istanza al sostituto d’imposta o agli enti pensionistici, ovvero mediante istanza presentata direttamente all’Agenzia delle
entrate, con riferimento al periodo d’imposta 2007 o 2008.
75
PARTE III: SERVIZIO TELEMATICO cietà del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del
D.P.R. n. 602/73.
DI PRESENTAZIONE
L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e
DELLE DICHIARAZIONI l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’atti-
vità prestata.
Gli incaricatidella trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il ser-
vizio telematico Entratel sono:
La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
•gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, e degli esperti contabili e dei
•il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di in-
consulenti del lavoro;
termediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che
•gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti te-
presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a più di ven-
nuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di
ti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 5);
diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollen-
•il servizio telematico Internet (Fisconline),utilizzato dai contribuenti che, pur
ti o di diploma di ragioneria;
non avendo l’obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiara-
•gli iscritti negli albi degli avvocati;
zioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la di-
•gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992,
chiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a non più di venti soggetti
n. 88;
oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti al-
•le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, com-
la trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 lu-
ma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
glio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al para-
•associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a mi-
grafo 6).
noranze etnico-linguistiche;
I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono acces-
•i Caf – dipendenti;
sibili via Internet all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane
•i Caf – imprese;
ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per
•coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
gli utenti che ne fanno ancora uso.
•gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agro-
I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle
tecnici e dei periti agrari;
imposte dovute, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una
•gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli as-
delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste
sociati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscrit-
Italiane S.p.a.
ti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18
Ormai da tempo, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazio-
febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione
ni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri
telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate
clienti, previa adesione ad una Convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli inter- dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto de-
mediari di cui all’art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pa- creto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi,
gamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono ogget- dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle pre-
to del sistema di versamento unificato con compensazione. dette associazioni.
Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo ge- Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di
nerale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua autenticazione ma l’impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei
descrizione si rimanda al paragrafo 8 “Spiegazione di termini tecnici”. confronti dei propri clienti;
Si ricorda che, per effettuare i versamenti on line, è possibile utilizzare i servi- •il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il pro-
zi di home banking offerti dalle banche o da Poste Italiane, ovvero utilizzan- prio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Sta-
do i servizi di remote banking (CBI) erogati dal sistema bancario. to per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha dispo-
Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet dell’Agen- sto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a
zia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), sul sito web dedicato ai servi- ritenuta alla fonte;
zi telematici http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nonché sul sito http://as- •le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-
sistenza.finanze.it . zo 2001, n. 165, per le dichiarazioni fiscali e contributive degli enti pub-
blici, degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili ovve-
1.PRODOTTI SOFTWARE ro da esse costituiti, anche in forma associativa. Ciascuna amministrazione
nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in
L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:
base all’ordinamento o modello organizzativo interno.
a) compilare tutti i modelli di dichiarazione;
Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia
b) controllare le dichiarazioni o i versamenti predisposti anche utilizzando un
delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle
qualunque software disponibile in commercio;
c) di autenticare ed inviare i file predisposti. dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l’impe-
Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponi- gno alla presentazione telematica.
bili nel sito www.agenziaentrate.gov.it. Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la tra-
smissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni con-
2.UTENTI ABILITABILI segnate direttamente dai contribuenti agli sportelli di Poste italiane S.p.A.
Poste italiane S.p.A. può adempiere l’obbligo telematico anche avvalendosi
2.1 Servizio telematico Entratel
di soggetti appositamente delegati.
L’accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:
Possono richiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel anche:
•sono già in possesso dell’abilitazione a questo canale;
•le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del
• devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad
D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requi-
un numero di soggetti superiore a 20;
siti per ottenere l’abilitazione;
•sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro pre-
•gli intermediari finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 20 set-
disposte in quanto intermediari individuati dall’art 3, commi 2-bis e 3 del
tembre 1997, tenuti all’obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 di-
Decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
cembre 1962, n. 1745.
modificazioni.
Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie
2.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)
dichiarazioni sono:
Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di im-
•i contribuenti tenuti, nell’anno 2009, alla presentazione della dichiarazione
posta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero
dei sostituti d’imposta in forma autonoma o unificata;
obbligati ad altro titolo alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es.
•i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’impo-
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA) devono utilizzare il
sta sul valore aggiunto;
servizio telematico Fisconline se intendono effettuare direttamente la trasmissio-
•i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all’art.
ne delle proprie dichiarazioni
73, comma 1, del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio net-
Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichia-
to (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a respon-
razioni possono comunque:
sabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residen-
a) utilizzare il servizio telematico Internet (Fisconline);
ti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residen-
b) consegnare la dichiarazione a Poste Italiane S.p.A.;
ti nel territorio dello Stato che hanno o meno per oggetto esclusivo o princi-
c) avvalersi di intermediari abilitati.
pale l’esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con
o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato); ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti abilitati al servizio Fisconline posso-
•i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei no presentare, tramite detto canale,, esclusivamente leproprie dichiarazioni.
dati relativi all’applicazione degli studi di settore;
•le persone fisiche che hanno i requisiti per presentare al CAF o al proprio 2.3 Abilitazione soggetti non residenti
sostituto d’imposta il modello 730, ma decidono di presentare il modello I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, pos-
Unico PF 2009. sono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet.
I soggetti obbligati alla trasmissione telematica, possono assolvere tale adem- Per ottenere l’abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web collegando-
pimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle so- si al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
76
Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l’Anagrafe Conso- Lo stesso software che calcola il suddetto codice provvede a contrassegnare
lare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Con- i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i da-
solato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di ricono- ti contenuti nel file possano essere letti solo dall’Agenzia delle Entrate.
scimento.
I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Ana- 3.4 Invio dei dati
grafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono re- Per presentare la dichiarazione, l’utente deve:
carsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di ri- – collegarsi al sito Internet unificato dei servizi Fisconline e Entratel http://te-
conoscimento. lematici.agenziaentrate.gov.it;
I Consolati dovranno utilizzare il suddetto indirizzo del nuovo sito “unificato”: – inviare il file autenticato.
http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Completata la trasmissione, l’utente riceve un messaggio che conferma l’avve-
Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la pri- nuta ricezione del file.
ma parte del Pincode e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei 3.5 Elaborazione dei dati
cifre, accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani pos- – controllare il codice di autenticazione;
sono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Ita- – controllare l’univocità del file;
lia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se pre- – controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
senti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia del- – controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
le Entrate. I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da di-
I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione tele- sporre in qualunque momento dell’“originale” del file trasmesso dall’utente.
matica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fi- I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse rego-
scale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribu- le, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli
zione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo. utenti.
In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato. Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replica-
I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati bili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase
alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un di elaborazione.
proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai Al termine dell’elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sul-
fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 35 ter del DPR 26 ottobre lequali viene calcolato il codice di autenticazione dell’Agenzia delle Entrate.
1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico En- L’intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione del-
tratel: la relativa abilitazione è rilasciata dal Centro Operativo di Pescara con- la ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventa-
testualmente all’attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nel- re più lungo in prossimità delle scadenze.
la dichiarazione per l’identificazione diretta. Non può, in ogni caso, superare i cinque giorni per il servizio telematico En-
tratel o un giorno per il servizio telematico Internet.
3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di 3.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione
seguito descritte: ATTENZIONE: il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio,
– compilazione della dichiarazione in formato elettronico; un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito,
– controllo della dichiarazione; fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione
– predisposizione e autenticazione del file da trasmettere; effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta pre-
– invio dei dati; sentazione della dichiarazione.
– elaborazione dei dati;
Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per cia-
– gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.
scuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la
presenza di uno o più errori, per le quali si specificano in dettaglio gli errori
3.1 Compilazione della dichiarazione in formato elettronico
medesimi.
L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, prodotti software di ausi-
Pertanto, soltanto quest’ultima comunicazione costituisce la prova dell’avvenu-
lio alla compilazione della dichiarazione in formato elettronico.
ta presentazione della dichiarazione.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per
– una ricevuta relativa al file inviato;
la trasmissione telematica.
– tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente me-
Èquindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili
diante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate sul sito internet dell’A-
nell’apposita sezione del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Infatti, il
genzia delle Entrate, e che dettagliano:
messaggio che conferma, contestualmente all’invio, l’avvenuta ricezione del fi-
– l’elenco dei dati che compongono la dichiarazione;
le non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a
– per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, al-
certificare di aver completato i propri adempimenti.
fanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
Pertanto, l’utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ri-
– i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte
cevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o
dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli au-
stampare i dati, utilizzando il softwaredistribuito dall’Agenzia delle Entrate.
tomatici.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:
– i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichia-
3.2 Controllo della dichiarazione
razione;
L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che per-
– i principali dati contabili;
mettono di verificare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecni-
– le segnalazioni;
che approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia.
– gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.
I programmi di controllo forniti dall’Agenzia delle Entrate consentono, in par-
Nell’intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione at-
ticolare:
tribuito dal servizio telematico, costituito da:
– di verificare che l’elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello pre-
– protocollo assegnato al momento in cui l’utente ha inviato il file che contie-
visto per il modello di dichiarazione;
ne la dichiarazione;
– di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresenta-
zione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può – numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all’interno del
contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fi- file. Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle di-
scale deve essere formalmente corretto, ecc.; chiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.
– di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici. Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l’utente riceve:
Si sottolinea che l’utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono – una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso con-
un ausilio per l’utente, in quanto segnalano la presenza di errori che impedi- tenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file invia-
rebbero l’accettazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entra- to; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichia-
te durante la fase di controllo successiva all’invio. razioni;
Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, – una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità ri-
l’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il software che consen- guarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scar-
te di visualizzare e stampare la dichiarazione così come predisposta in for- to vengono evidenziati in un’apposita sezione della ricevuta stessa (Segna-
mato elettronico. lazioni e irregolarità rilevate).
3.3 Predisposizione del file da trasmettere 4. SITUAZIONI ANOMALE
Prima di procedere all’invio, è necessario “autenticare” il file contenente la di- Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano erro-
chiarazione, tramite il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate, il contri- ri occorre:
buente appone a detto file il codice che consente la verifica dell’identità del – modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
responsabile della trasmissione e dell’integrità dei dati. – trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.
77
4.1 File scartato 5. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL
Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni
5.1 Abilitazione al servizio
in esso contenute.
Ènecessario presentare una domanda a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritra-
della regione nella quale ricade il domicilio fiscale del soggetto cui deve es-
smesso per intero, senza alcun riferimento all’invio precedente.
sere intestata l’abilitazione.
La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l’abili-
4.2 Dichiarazioni scartate
tazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l’istanza ven-
Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori “gravi”, cioè equi-
ga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione
valenti ad un “modello non conforme”: dopo aver rimosso l’errore che ha de-
telematica.
terminato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichia-
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun mo-
razioni interessate e ripetere l’invio.
do il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l’errore, si richiama l’atten-
materia fiscale.
zione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:
I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito http://te-
– la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure
lematici.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici dell’Agenzia delle
di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di
Entrate.
controllo con il simbolo “***”;
Contestualmente all’abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta
– la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra
sigillata contenente i codici per l’accesso al servizio.
loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali
errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo “***C”.
5.2 Accesso al servizio
Nel primo caso, l’errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in
Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:
considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza
a) via Internet, all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it; coloro i
possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l’utente, prima di
quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a que-
procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
sta modalità;
– controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la
b) tramite una “Rete Privata Virtuale”, cioè una rete pubblica con porte di ac-
compilazione;
cesso dedicate agli utenti abilitati.
– confermare i dati dichiarati, utilizzando un’apposita casella prevista nelle
In quest’ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il
specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.
territorio nazionale, che viene comunicato dall’ufficio al momento del rilascio
dell’abilitazione.
4.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore
Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur es-
Nell’ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l’Agenzia del-
sendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase
le Entrate ha dato comunicazione dell’avvenuto ricevimento, è stata presen-
di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
tata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichia-
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso mo-
razione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se
dello e trasmetterle contemporaneamente all’interno dello stesso file; se ciò non
fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del model-
è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli in-
lo. Èda tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relati-
vii all’interno di un’unica connessione.
ve al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione “cor-
Le applicazioni del servizio telematico Entratel permettono a ciascun utente di
rettiva” o “integrativa” deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quel-
effettuare invii di prova.
li che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da corregge-
Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii
re o integrare.
definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scar-
Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di
tare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all’utente l’esito delle
una dichiarazione “correttiva” o “integrativa” (es. dichiarazione riferita ad uno
operazioni effettuate.
stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante
contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indica-
zione del periodo d’imposta, ecc.) è necessario procedere all’annullamento 5.3 Generazione dell’ambiente di sicurezza
della dichiarazione stessa. Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazio-
L’operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso ni preliminari che vanno eseguite “una tantum” tipicamente quando si utilizza
soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, in- per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.
dicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telemati- La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presen-
co, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall’Agen- tare la dichiarazione, consiste nella “Generazione dell’ambiente di sicurez-
zia delle Entrate. za”, che va eseguita anche quando l’ambiente di sicurezza è scaduto (l’uten-
Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento rela- te ha evidenza dello stato del proprio ambiente di sicurezza ogni volta che
tive a dichiarazioni per le quali sia in corso la “liquidazione” ai sensi degli ar- accede al sito web del servizio telematico).
ticoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972. Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione
Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telema- sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
tico dell’Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute – l’identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell’avvenuto an- – il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa
nullamento della dichiarazione oppure la notifica dell’eventuale motivo per cui contenuti.
la richiesta di annullamento non è stata accettata. Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo “certo e non
Nel caso in cui l’annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito po- contestabile” chi è “responsabile” della presentazione telematica, creando
sitivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunica- una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con
zione prodotta dall’Agenzia delle Entrate. il suo contenuto, con l’obiettivo di garantire sia l’Agenzia delle Entrate che il
Se, a seguito dell’avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una contribuente.
nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è com- Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che
pleta la ricezione da parte del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate. pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodot-
Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest’ultimo è te- ti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.
nuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la qua- Per calcolare il codice, ciascun utente e l’Agenzia delle Entrate possiedono
le l’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è “privata” e nota solo al titola-
nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a re, mentre l’altra è “pubblica” ed è nota a entrambi.
quello approvato. Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li in-
Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampia- via al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utiliz-
mente illustrate, sul sito http://assistenza.finanze.it e sul sito http://telemati- zando la chiave pubblica del mittente.
ci.agenziaentrate.gov.it. A carico dell’utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave
privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito.
4.4 Dichiarazioni doppie Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun
Periodicamente l’Agenzia delle Entrateprovvede a segnalare, con avvisi spe- utente. Affidare a terzi l’utilizzo della chiave privata non modifica le proprie
cifici disponibili nel sito WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le responsabilità personali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
dichiarazioni che in base all’analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chia-
del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate. ve privata su distinti floppy disk o memory device us protetti da password, la
In tale ipotesi l’utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effet- prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico,
tivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclu- mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
sivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l’elenco delle di- Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l’utente deve provve-
chiarazioni per le quali richiede l’annullamento. dere al “ripristino e ambiente”.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettua- Tale funzione è disponibile nella sezione “Profilo utente” del sito http://tele-
re l’operazione descritta. matici.agenziaentrate.gov.it.
Per tali richieste, l’Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione Dopo aver eseguito con successo il “ripristino ambiente”, l’utente dovrà gene-
telematica l’esito della loro elaborazione. rare nuovamente l’ambiente di sicurezza.
78
ATTENZIONE: l’utente è tenuto a recarsi comunque presso l’Ufficio dell’Agen- •per accedere ai servizi disponibili via Web (es. il “Cassetto fiscale” che
zia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possegga più i codici consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni
contenuti nella busta di abilitazione. fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accre-
dito del rimborso, registrazionetelematica dei contratti di locazione ed af-
5.4 Servizio di assistenza fitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazio-
Per la soluzione dei problemi legati a: ne, cessazione di attività, ecc.).
– connessione al servizio; L’utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazio-
– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione; ne con una certa cura.
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall’Agenzia delle Entrate;
– utilizzo di chiavi e password; 6.4 Assistenza
– normativa; È possibile contattare il Call Center dell’Agenzia delle Entrate al numero
– scadenze di trasmissione; 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dal-
è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, le ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).
accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito http://telematici.agen-
dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione del- ziaentrate.gov.it, nonché il sito http://assistenza.finanze.it.
le sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazio-
ne telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22. 7. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI
Ad integrazione dell’assistenza telefonica mediante operatore, sono a dispo- Comunicazione di avvenuta presentazione
sizione degli utenti anche: È la ricevuta che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata dall’Agenzia sui da-
•il sito http://assistenza.finanze.it, nell’ambito del quale sono consultabili i ti pervenuti e, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della di-
quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle di- chiarazione.
chiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati. Da questo sito è
anche possibile porre quesiti via e-mail e chiedere di essere contattati telefo- Chiavi asimmetriche
nicamente dal call center; È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.
•avvisi “personalizzati”, predisposti per coloro che si trovano in particolari si- Codice Pin
tuazioni; Èuna sequenza di dieci cifre generate casualmente.
•numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all’utilizzo di chia-
Codice di autenticazione
vi e password.
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chia-
È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per
ve privata o il codice Pin del proprietario del file stesso. Tale sequenza viene
controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano
calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stes-
la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato
sa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, pro-
di un’analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il
duce lo stesso codice. Logicamente, l’operazione equivale a chiudere e “sigil-
servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stes-
lare” la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e
sa tipologia.
lo controlla con le seguenti modalità:
– lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una
6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET
prima sequenza di caratteri;
(Fisconline)
– ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.
6.1 Abilitazioneal servizio Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la bu-
Ènecessario presentare una domanda di abilitazione registrandosi attraverso sta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha
il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro op-
L’interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin, riceverà, tramite il pure proviene da un’altra persona e viene quindi respinto.
servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia
Dichiarazione in formato elettronico
la password che gli consentirà di accedere al servizio.
È l’insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell’Agenzia, ap-
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legitti-
provato con decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, delle specifiche
mano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli
tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da
adempimenti in materia fiscale.
tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo,
Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero
cioè frontespizio e quadri compilati.
848.800.333.
Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet File
per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descrit- È l’archivio, predisposto dall’utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamen-
to nel paragrafo 2.3. te, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da tra-
smettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene
6.2 Accesso al servizio una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichia-
Per accedere al servizio Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qua- razioni dello stesso tipo.
lunque Internet Service Provider.
File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall’utente o dall’Agenzia), pronto per es-
6.3 Codice Pin
sere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leg-
Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al co-
gibile se non da parte del destinatario.
dice fiscale.
Viene utilizzato in particolare: Supporto ottico
•durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in so-
riscontro della dichiarazione; la lettura e non può essere in alcun modo alterato.
79
APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)
Acconti IRPEF e addizionale comunale all’IRPEF - casi particolari •per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata infe-
riore a cinque anni, l’agevolazione spetta a decorrere dal periodo d’im-
Soggetti titolari di reddito d’impresa posta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
Ai fini del calcolo dell’acconto per il periodo d’imposta 2009, non rileva – l’affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gen-
la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 34 della legge n. 244 del naio 1999;
24 dicembre 2007 (riduzione coefficiente tabellare ammortamenti) – l’affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o
Soggetti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che hanno l’acquisisca entro dodici mesi da tale data;
sostenuto spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione – la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.
di alimenti e bevande Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai
Ai sensi dell’art. 83, comma 28 quinquies, del decreto legge 25 giugno fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve ac-
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, certare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agrico-
n. 133, per il versamento dell’acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e dell’addi- lo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.
zionale comunale all’IRPEF con riferimento al periodo d’imposta 2009, il
contribuente deve tener conto delle nuove percentuali di deducibilità rela- Attività agricole
tive alle spese per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di ali- Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività
menti e bevande, previste dall’art. 83, comma 28 quater, del decreto leg- agricole:
ge citato (vedasi circolare n. 53/E del 5 settembre 2008). a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto
Soggetti titolari di reddito d’impresa rientrante nel settore del commercio dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’uti-
che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione lizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adi-
Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddi- bita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui
to per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso la produzione stessa insiste;
al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo preceden- c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile diret-
te, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposi-
te alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializ-
zioni del comma 354 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
zazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
Adozione di minori stranieri
dall’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni
È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su pro-
l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate posta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano al-
nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incari- tresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di ener-
co di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni con- gia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche,
tenute nell’art. 3 della legge 476 del 1998. nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti preva-
L’albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le ado- lentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli
zioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera provenienti prevalentemente dal fondo.
del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la
ottobre 2000 e successive modificazioni. L’Albo degli enti autorizzati è, co- parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito
munque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it. d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione I del
È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione capo II del titolo II del Tuir.
anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esem-
le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione del- pio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare
l’albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni interna- la condizione posta alla lettera b),ai fini del calcolo della superficie adi-
zionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere bita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale in-
procedure di adozione senza l’aiuto di intermediari, a condizione, però siste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta
che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la colti-
stessa. In tal caso l’inerenza della spesa alla procedura di adozione do- vazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non
vrà essere autocertificata dai contribuenti. più di due ripiani o bancali.
Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferi-
bili all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o Compilazione della casella F1 del prospetto “Familiari a carico”–
traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al sog- Casi particolari
giorno all’estero, all’eventuale quota associativa nel caso in cui la proce-
1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia con-
dura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate al-
tratto matrimonio il 31 luglio 2008 e da tale data sia a carico del
l’adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere
proprio coniuge.
convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTEIIdel
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fi-
modello di dichiarazione.
scalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre per
i successivi cinque mesi, esso assume la veste di “primo figlio”.
Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura
Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto “Familiari a carico” oc-
L’art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che corre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti
non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei red- prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo
diti dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell’80 per periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio
cento e del 70 per cento) per i periodi d’imposta durante i quali i terreni ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l’altro per rappresentare la si-
sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non infe- tuazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell’altro figlio
riore a cinque anni, a giovani che: rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali que-
•non hanno ancora compiuto quaranta anni; st’ultimo viene considerato “primo figlio”.
•hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo
principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi 2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i
dalla stipula del contratto di affitto. primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno.
Si precisa che: Qualora nel corso dell’anno 2008si sia verificata una variazione della
•per i contratti d’affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di percentuale di spettanza della detrazione per la compilazione del pro-
entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a spetto “Familiari a carico” occorre procedere come precisato nel caso
partire dal periodo d’imposta in cui sono stipulati fino a quello di sca- precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispon-
denza del contratto stesso; dente ai diversi periodi.
•per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscal-
almeno cinque anni, l’agevolazione si applica a decorrere dal perio- mente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto,
do d’imposta 1999; il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel ri-
80
go F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa per- sentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione so-
centuale di spettanza (100%). pra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui
3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente
carico nel corso del mese di luglio dell’anno 2008 credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto,
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel cor- si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presenta-
so dell’anno due detrazioni, quella relativa al primo figlio per il periodo te negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1999, sem-
in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo suc- pre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del con-
cessivo al suo decesso. duttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi
Nella compilazione del prospetto “Coniuge e familiari a carico” occorre nel 2008.
tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi del-
l’anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codi- Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
ce fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato Il credito d’imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti con-
in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi a carico”. dizioni:
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qua- •nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di presenta-
lificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7” nella zione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante
colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nel- permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevo-
la casella percentuale va riportata la lettera “C” ed il numero dei mesi cor- lazioni prima casa;
rispondenti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colon- •l’acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immo-
na relativa al periodo in cui spetta la detrazione. bile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno ac-
va riportato il numero “12” quale numero di mesi a carico, non essendo quistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa
intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell’anno 2008. vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmen-
te usufruito delle agevolazioni c.d. “prima casa”) se dimostrano che al-
Comuni ad alta densità abitativa la data d’acquisto dell’immobile alienato erano comunque in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto del-
Nell’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’ articolo 8 della
la c.d. “prima casa” e tale circostanza risulti nell’atto di acquisto del-
legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari con-
l’immobile per il quale il credito è concesso;
cesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accor-
•non siano decaduti dal beneficio prima casa.
di definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le
L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di regi-
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello na-
stro, o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in
zionale situate nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 di-
ogni caso non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovu-
cembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-
ta in relazione al secondo acquisto agevolato.
braio 1989, n. 61, e successive modificazioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
•in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto age-
•nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Na-
volato che lo determina;
poli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti
•in diminuzione, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipoteca-
con gli stessi;
rie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni do-
•negli altri comuni capoluoghi di provincia;
vute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione
•nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata
del credito.
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei
Ovvero alternativamente:
punti precedenti;
•in diminuzione dall’IRPEF;
•nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellu-
•in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di
rici dei primi anni ottanta.
contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione
Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE prov- contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo ca-
veda ogni 24 mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta den- so, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione,
sità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all’aggiorna- nel rigo RN42, colonna 2, può essere indicata la somma residua non
mento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l’immobile non rien- compensata.
tri più nell’elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più
ammesso a fruire dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’Irpef sin dal- Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero
l’inizio del periodo d’imposta in cui interviene la delibera del CIPE.
Compilazione colonna 9 - Casi particolari
Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l’imposta com-
Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti
plessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un da-
L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a to anno si è resa definitiva parte nel corso del 2007 e parte nel corso del
scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito 2008 e nella dichiarazione modello UNICO 2008 si è usufruito del cre-
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è ri- dito relativo all’imposta resasi definitiva nel 2008. Per fruire nella pre-
conosciuto un credito d’imposta di pari ammontare. sente dichiarazione del credito relativo all’imposta che si è resa definitiva
Per determinare il credito d’imposta che spetta, da indicare nel rigo CR8, nel corso del 2008, è necessario determinare, con riferimento al suddet-
è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni to Stato estero, la quota del credito d’imposta già fruita nel modello UNI-
non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli CO 2008. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colon-
anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del proce- na 9 del rigo CR.
dimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del condutto- In questo caso il dato da riportare può essere desunto dalla colonna 11
re, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazio- del rigo, della sezione 1-A del quadro CR del modello UNICO 2008 re-
ne non riscossi. lativo allo stesso Stato e allo stesso anno di produzione del reddito, te-
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto: nendo conto del limite costituito dall’imposta netta relativa all’anno di pro-
–della rendita catastale degli immobili; duzione del reddito.
–di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante invece,non è rilevante Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto
quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale. di imposta
L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali Se il contribuente che nel 2008si è avvalso dell’assistenza fiscale non ha
si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in
l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per in-
opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile ride- sufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in di-
terminato. minuzione dall’IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichia- Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta
razione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giu- a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato
risdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine or- in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del
dinario di prescrizione decennale. deceduto.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito L’importo spettante da indicare al rigo RN33 colonna 2 per il credito IRPEF
d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di pre- è indicato al punto 26 del CUD 2009 o del CUD 2008.
81
Eventi eccezionali nagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento cala-
mitoso si sia verificato nel corso del 2008 è necessario compilare due ri-
I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi
ghi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data del-
all’adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai se-
la calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ri-
guenti codici:
costruzione ed agibilità dell’immobile) indicando in colonna 6 il codice 1
1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta del-
Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, lo stesso fabbricato.
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o profes-
sione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale
comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato
Il titolare dell’impresa agricola individuale, esercente attività agricole in-
un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi
dicate all’articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione
commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il persegui-
delle comunioni tacite familiari di cui all’art. 230-bis, ultimo comma, del
mento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estor-
c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provve-
sive, l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
dendo ad indicare nel quadro RAl’intero reddito agrario del terreno do-
ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adem-
ve viene svolta l’attività agricola e l’eventuale quota di spettanza del red-
pimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo,
dito dominicale.
con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione del-
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quo-
la dichiarazione annuale.
ta del reddito dominicale.
2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità
Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali previste dall’art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa
l’art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla leg- deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quan-
ge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei ter- to risulta dall’atto di costituzione dell’impresa familiare e l’eventuale quo-
mini relativi ai versamenti dell’IRPEF, dell’imposta sul patrimonio netto ta di spettanza del reddito dominicale.
dell’impresa, dell’IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l’intero periodo
Ai sensi dell’art.6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con d’imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versa- Il titolare dell’impresa inoltre, utilizzando il quadro RS del Fascicolo 3,
mento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere ef- provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti
fettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti de- la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal pre-
finitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le im- detto atto di costituzione dell’impresa familiare. Deve inoltre attestare, in
prese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e
credito vantato. quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo conti-
3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni nuativo e prevalente, nel periodo d’imposta.
delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall’evento Gli altri componenti l’impresa familiare che presentano il Modello UNI-
sismico verificatosi in data 31 ottobre 2002 CO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario,
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l’eventuale quo-
nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 novembre 2002 ta di spettanza del reddito dominicale.
(G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. Il titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria
n.272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l’e-
21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal 31 otto- ventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare
bre 2002 al 31 marzo 2003 e successivamente differiti al 30 giugno il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l’eventuale quota spet-
2003 dall’art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mi- tante del reddito dominicale nel quadro RA.
nistri 18 aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004 dall’art. 4 della or-
dinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. Lavori socialmente utili agevolati
3308, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 4, c.1, della ordinanza del L’articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, suc- compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno rag-
cessivamente prorogati al 31 dicembre 2006 dall’art. 1, c. 1 della or- giunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vec-
dinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 n. chiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione pre-
3496 (G.U. n. 50 del 1°marzo 2006). Sono stati prorogati al 31 di- vista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, non superio-
cembre 2007 dall’art. 21, comma 4, della ordinanza del Presidente re a euro 9.296,22.
del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2006 n. 3559 (G.U. n.1 del Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ai sen-
2 gennaio 2007). Sono stati ulteriormente prorogati al 30 giugno si dell’art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l’aliquota prevista per
2008 dall’art. 6-ter del D.L. del 31/12/2007, n. 248. il primo scaglione di reddito sull’importo che eccede euro 3.098,74.
Per determinare correttamente l’importo del reddito complessivo da ripor-
4 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
tare nella colonna 4 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:
Nell’ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non
previste nei codici precedenti dovrà indicare nell’apposita casella il
codice 4.
1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo
dei redditi e delle ritenute
Immobili inagibili
,00
Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati,
pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecno-
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5
logica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attiva-
,00
re una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti
che determinano l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quin- 3 Differenza
di, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale. Rigo 1 – Rigo 2
,00
Tale procedura consiste nell’inoltro all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tec-
nico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell’attestazione
4 Deduzione per abitazione principale
degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il
31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e e relative pertinenze
per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l’unità im- ,00
mobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale pro-
5 Differenza
cedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi par-
Rigo 3 – Rigo 4
ticolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dal-
,00
l’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la ren-
dita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il red-
dito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione se- Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato
condo i criteri ordinari. nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute”; riportate nel rigo
L’obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qua- 2 l’importo della colonna 1 del rigo RC5.
lora l’immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel
ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’i- rigo 3.
82
Nel rigo 4 riportate l’importo della Deduzione per abitazione principale Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che venga-
e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3. no rispettate le seguenti condizioni:
– l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il
Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.
contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
A)Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo superiore a euro 9.296,22, – il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o succes-
e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito Complessivo da sivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.
riportare nella colonna 4 del rigo RN1 è quello calcolato nello “Sche- Con riferimento a quest’ultima condizione a decorrere dal 1°dicembre
ma riepilogativo dei redditi e delle ritenute” (riportato nel rigo 1). 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo
L’importo delle ritenute da indicare nel rigo RN30 colonna 3 è pari al deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi suc-
totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilo- cessivi all’inizio dei lavori di costruzione;
gativo dei redditi e delle ritenute. – l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi
L’importo dell’addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indica- dal termine dei lavori di costruzione;
to nel rigo RC16 deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli – il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il pos-
eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3. sesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
B)Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo pari o inferiore a euro Attenzione:la condizione del trasferimento della dimora abituale nell’im-
9.296,22, e pertanto fruite del regime agevolato, l’importo del Reddi- mobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il persona-
to Complessivo da indicare nella colonna 4 del rigo RN1 è quello in- le in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di
dicato nel rigo 3. polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze
L’importo delle ritenute da riportare nel rigo RN30 colonna 3 è pari al- di polizia ad ordinamento civile.
la differenza tra le ritenute totali calcolate nello “Schema riepilogativo
La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relati-
dei redditi e delle ritenute” e quello che avevate indicato al rigo RC15.
vi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contrat-
L’importo dell’addizionale regionale indicato nel rigo RC16 non deve
ti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell’art. 1813 del c.c., dal 1°gen-
essere riportato nel rigo RV3 colonna 3.
naio 1998 e limitatamente all’ammontare di essi riguardante l’importo del
mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’im-
Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello UNICO
mobile.
persone fisiche.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il
I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2009 devono, al-
limite di euro 2.582,28, si riferisce all’ammontare complessivo degli in-
tresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. UNICO/2009:
teressi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
•ilquadro RM del Mod. UNICO/2009 Persone fisiche: La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi re-
– se hanno percepito nel 2008 redditi di capitale di fonte estera sui lativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale
quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il perio-
previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri pro- do di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per
venti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1°apri- Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta suc-
le 1996, n. 239 e successive modificazioni; cessivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato per abitazione prin-
– se hanno percepito nel 2008 indennità di fine rapporto da soggetti cipale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per
che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale del-
– se nel 2008 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garan- l’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costru-
zia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi zione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal ca-
dell’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in so è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il ter-
legge n. 425/1996; mine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia
•il quadro RT del Mod. UNICO/2009 Persone fisiche: se nel 2008 delle Entrate.
hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualifi- La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare
cate ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine pre-
optato per il regime amministrato o gestito. visto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione
Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso
contribuenti che nel 2008 hanno realizzato solo minusvalenze deri- (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a de-
vanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relati- correre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte
ve ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura fi- dell’Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per
nanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi; ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rila-
scio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione
•ilmodulo RW, se nel 2008 hanno detenuto investimenti all’estero ov-
edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti
vero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a
o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti
12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero, at-
nel precedente periodo non sono rispettati.
traverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a ri-
ammontare complessivo superiore a euro 12.500,00.
chiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi
Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella “Dichiara-
passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal
zione integrativa” posta sul frontespizio del Mod. UNICO 2009.
quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per
la costruzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale), le
Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le
dell’abitazione principale
copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione
L’art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dell’immobile stesso.
dicembre 1986, n. 917 prevede che, si detrae dall’imposta lorda, e fi- Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appe-
no alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento na illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999
dell’ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trat- (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).
tarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, non-
Attenzione:la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati
ché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spe-
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
se relative alla costruzione dell’immobile. Pertanto, nel caso in cui l’am-
dell’Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
montare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la de-
Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire
trazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo ec-
dal 1°gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità
cedente l’ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni pre-
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione princi-
pale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimora- cedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel
no abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.
l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abi- Oneri sostenuti dalle società semplici
tualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddi-
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizza- to complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di parteci-
ti in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi pazione agli utili:
una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di •somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni pres-
cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457. so gli uffici elettorali;
83
•contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di svilup- Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo RC6, co-
po per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessi- lonna 1, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se re-
vo dichiarato; lativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la
•indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di leg- borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademi-
ge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili ur- co, la detrazione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta
bani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione; in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo
•Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo di frequenza obbligatoria prevista.
d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Per l’indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6,
Ai singoli soci sono riconosciute inoltre proporzionalmente alla quota di colonna 1, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccu-
partecipazione agli utili detrazioni d’imposta: pato e che risultano dalla relativa certificazione.
•nella misura del 19 per cento per i seguenti oneri: Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il
– interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari; diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di
– interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipote- lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle de-
cari stipulati prima del 1°gennaio 1993 per l’acquisto di immobili; trazioni.
– interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro
2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di ma- Previdenza complementare – Prospetto per la compilazione
nutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici; del rigo RP33
– spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patri- Al fine di determinare l’ammontare dei contributi versati per i quali è pos-
monio storico, artistico e archivistico; sibile fruire in sede di dichiarazione della relativa deduzione da riporta-
– erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, de- re nella colonna 3 del rigo RP33, utilizzare il seguente prospetto seguen-
gli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza sco- do le istruzioni di seguito riportate.
po di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP33
– erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
CASELLA IMPORTO
di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un im-
I
porto non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; 1 Esclusi dal sostituto (RP33 col. 1)
– erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interes- I
2 Quota TFR (RP33 col. 2)
se nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la tra- I
sformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del 3 Non esclusi dal sostituto
D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367; 4 Reddito Complessivo I
– erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore di organizzazio- I
5 Totale redditi di lavoro dipendente
ni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)e di popolazioni colpite da
I
calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in 6 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente
altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione dei righi RP19–RP21 I
codice 20); 7 Limite reddituale sui redditi diversi da quelli I
di lavoro dipendente
– erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non I
superiore a euro 1.291,14; 8 Limite reddituale complessivo
I
– costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in 9 Limite assoluto
base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, de- I
10 Limite percenutale
gli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fi- I
ne di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di 11 Contributi deducibili nella presente dichiarazione
documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
– erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per •Nella casella1riportare quanto indicato nella colonna 1 del rigo RP33.
cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di •Nella casella2riportare quanto indicato nella colonna 2 del rigo RP33.
cultura La Biennale di Venezia;
•Nella casella3 riportare l’ammontare dei contributi non esclusi dal so-
– erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro
stituto di cui al punto 46 del CUD 2009 se è indicato il codice “4” nel-
2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte
la casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati
nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
generali” del CUD 2009 . Se, invece, nella suddetta casella 8 della
•nella misura del 20 per cento per i seguenti oneri sostenuti nel:2008;
Sezione “Dati generali” è riportato il codice A (presenza diverse tipo-
– spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
logie di fondi) l’importo da indicare è quello desumibile dalle annota-
– spese per l’acquisto di motori ad elevata efficenza;
zioni al CUD 2009 .
– spese per l’acquisto di variatori di velocità;
•nella misura del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente •Nella casella4 riportare l’ammontare del reddito complessivo da indi-
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previ- care nel rigo RN1 col. 4 del quadro RN.
sto dall’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449; •Nella casella5riportare l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro
•nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di dipendente (codice 2 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3). Se è
manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al stato compilato anche il rigo RC4 (lavoro straordinario) riportare il ri-
31/12/2006; sultato della seguente operazione:
•nella misura del 55 per cento per le spese sostenute nel 2008 relative a: RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 6 – RC4 col. 7
– riqualificazione energetica di edifici esistenti;
Qualora siano stati indicati redditi derivanti da lavori socialmente utili
– interventi sull’involucro di edifici esistenti;
(casella di colonna 1 impostata con il codice “3”) tali redditi devono es-
– installazione di pannelli solari;
sere sommati agli altri redditi di lavoro dipendente sole se gli stessi han-
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
no concorso alla formazione del reddito complessivo con riferimento a
quanto indicato nelle istruzioni riportate in Appendice alla voce “Lavo-
Periodo di lavoro - Casi particolari
ri socialmente utili agevolati” (Caso A delle istruzioni in Appendice).
Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che pre-
•Nella casella6 calcolare:
vedono prestazioni “a giornata” (ad esempio per i lavoratori edili ed i
– il minore importo tra il Totale dei redditi di lavoro dipendente indica-
braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non
ti nella casella 5 del presente prospetto ed il doppio dell’ammonta-
lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quel-
re del TFR indicato nella casella 2 del presente prospetto;
la di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzio-
– sottrarre dall’importo così determinato l’importo indicato nella casel-
nalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e
la 1 del presente prospetto (importo escluso dal sostituto). Conside-
quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
rare zero se il risultato è negativo.
dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo inde-
Riportare nella casella 6 del presente prospetto l’importo così deter-
terminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decima-
minato.
le, va arrotondato alla unità successiva.
In caso di indennità o somme erogate dall’INPS o da altri enti le detrazio- •Nella casella 7 riportare la differenza tra l’importo indicato nella ca-
ni per lavoro dipendente spettano nell’anno in cui si dichiarano i relativi sella 4 (Reddito complessivo) e quanto indicato nella casella 5 (Tota-
redditi. In tali casi, nel rigo RC6, colonna 1, vanno indicati i giorni che le redditi di lavoro dipendente) del presente prospetto.
hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti; in •Nella casella 8 riportare la somma degli importi indicati nelle caselle
tal caso la somma non può essere superiore a 365 giorni. 6 e 7 del presente prospetto.
84
•Nella casella9 riportare la differenza tra euro 5.164,57 e l’importo in- un’unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle
dicato nella casella 1 del presente prospetto. somme complessivamente dovute.
•Nella casella10riportare il risultato della seguente operazione: B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24
Nell’ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erronea-
(casella 4 x 12/100) – casella 1
mente in modo da non consentire l’identificazione del soggetto che ese-
•Nella casella 11determinare l’ammontare dei contributi previdenziali gue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al
per i quali è possibile fruire della deduzione nella presente dichiara- fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare di-
zione. L’ammontare dei contributi deducibili è pari al minore tra i se- rettamente ad un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate un’i-
guenti quattro importi: stanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24
– casella 3 (Non esclusi dal sostituto) (vedi circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002).
– casella 8 (limite reddituale complessivo) Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni “Era-
– casella 9 (limite assoluto) rio” e “Regioni – Enti Locali” relativi a:
– casella 10 (limite percentuale) •codice fiscale;
L’importo della casella 11 così determinato deve essere riportato nel- •periodo di riferimento;
la colonna 3 del rigo RP33. •codice tributo;
•suddivisione in più tributi dell’importo versato con un solo codice tributo.
Ravvedimento
A) Errori concernenti la dichiarazione Si riportano di seguito i principali codici tributo utilizzati per il versamen-
L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, da ultimo modificato dal- to degli interessi e delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso:
l’art. 16 del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, consente di regola- 1989: Interessi ravvedimento IRPEF;
rizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di pre- 1994: Interessi ravvedimento Addizionale regionale all’IRPEF;
disposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di paga- 1998: Interessi ravvedimento Addizionale comunale all’IRPEF;
mento delle somme dovute. 8901: Sanzione pecuniaria IRPEF;
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime
8902: Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all’IRPEF;
delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della re-
8903: Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all’IRPEF;
golarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano ini-
8911: Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle
ziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accerta-
imposte sui redditi.
mento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.)
delle quali l’autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati ab-
Redditi dei coniugi
biano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti: Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniu-
gi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri re-
1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze,
gimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai
dichiarazione.
fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita
La sanzione del 30 per cento è ridotta al 2,5 per cento se il pagamento
una diversa ripartizione a norma dell’art. 210 del c.c.
viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Mo-
che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione
dello UNICO Società di persone 2009 se vi è esercizio in società fra i
ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% dal 1°
coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi im-
gennaio 2008 con maturazione giorno per giorno.
prenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quotadi
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termi-
spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve uti-
ne per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30
lizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell’attività svolta, mentre l’al-
per cento è ridotta al 3 per cento.
tro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.
2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta gior- Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
ni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può
Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie
essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il
corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 del-
pagamento di una sanzione di euro 21, pari ad 1/12 di euro 258, fer-
la Corte Costituzionale):
ma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazio-
•le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio
ni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secon-
di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di com-
do le modalità precedentemente illustrate al punto 1.
plemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase
3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione
terminale del servizio);
e sul pagamento del tributo.
•le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva
a) Errori non ancora rilevati dall’Amministrazione finanziaria in sede di li-
presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di le-
quidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e
va nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel cor-
36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo
po dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la me-
nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in
nomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante
misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri
e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al
deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti di imposta.
servizio di leva obbligatorio.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore im-
posta o del minor credito utilizzato è ridotta al 3 per cento a condizio- Sono anche esenti:
ne che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relati- •la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’arti-
va all’anno successivo: colo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
•venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo do- •l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio
vuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione gior- 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società coo-
no per giorno; perative;
•venga presentata una dichiarazione integrativa. •l’assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la
b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall’Amministrazione finan- donna non lavoratrice;
ziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo •le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai con-
formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determi- giunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordi-
nazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovve- gni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in
ro di indebite deduzioni dall’imponibile. tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore im- •le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi di-
posta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 10 venuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti ter-
per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della roristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di rever-
dichiarazione relativa all’anno successivo: sibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o
•venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo do- della criminalità organizzata;
vuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione gior- •gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle uni-
no per giorno; versità, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti
•venga presentata una dichiarazione integrativa. pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M.30 di-
Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed cembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dal-
omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata l’Enea e dall’ASI.
85
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti: La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
•le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base •dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a
alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelli approvati dal Direttore dell’Agenzia delle entrate;
quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province au- •dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito del-
tonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; la rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro tren-
•le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione ta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio;
universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la •dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializza- 2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a no-
zione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dot- vanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da
torato e per i corsi di perfezionamento all’estero; euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei
•le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del pro- soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando
gramma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamen- l’applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme even-
to Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla tualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, non- 3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile e/o imponibi-
ché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che le IRAP inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore
l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la
•le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizza- sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o
ta nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (Legge 23 novembre della differenza del credito (art. 1, c. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997
1998, n. 407); n. 471 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stes-
•le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell’8 agosto sa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite de-
1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione trazioni d’imposta, ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche
delle facoltà di medicina e chirurgia. se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. La misura del-
Le rendite INAIL, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea la sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata al 10 per
assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei
ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
natura corrisposte da organismi non residenti. degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclu-
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previden- sione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La pre-
ziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ov-
sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa do- vero di arte o professione e/o il maggiore imponibile IRAP accertato
vranno produrre all’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accerta- a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è su-
mentoun’autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarci- periore al 10 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo
toria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presen- (art. 1, c. 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, c.
tata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve 2-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come inseriti dall’art. 1,
essere riprodotta. commi 25 e 27 della Legge finanziaria per il 2007).
4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si ap-
Riduzione del reddito dei terreni plica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica
sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le pre-
Mancata coltivazione
scritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli auto-
La mancata coltivazione, neppure in parte, per un’intera annata agraria
matici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R.
e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costi-
29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
tuito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodot-
n. 471 e art. 34, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).
ti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
e alla esclusione del reddito agrario dall’IRPEF. In tal caso indicare nella
– ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pa-
colonna 7 del quadro RA il codice 1.
gate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del-
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produ-
la liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R.
zione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente in-
n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
colti per l’intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale,
– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pa-
con altra diversa coltivazione.
gate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito
Perdita di prodotto del controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n.
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del pro- 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).
dotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha de- 5) L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle
nunciato all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l’evento dan- somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della
noso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non misura dei crediti stessi, secondo quanto previsto dall’art. 27, comma 18,
è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del rac- del D.L. del 29 novembre 2008, n. 185.
colto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall’evento
La violazione dell’obbligo di corretta indicazione del proprio numero di
stesso sono esclusi dall’IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del quadro RA
codice fiscale, dell’obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio
va indicato il codice 2.
numero di codice fiscale, dell’obbligo di indicazione del numero di co-
dice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione ammi-
Rinegoziazione di un contratto di mutuo
nistrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 set-
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di pro-
tembre 1973, n. 605).
pria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del
Si richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste
contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse. In tal
dall’art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei
caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite
redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa de-
immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazio-
nuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichia-
ne degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale
razione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle co-
(incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di in-
struzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
teressi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene
Si ricorda che in base al disposto dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs.
la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata
18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall’articolo 7, lett. a), del D.Lgs.
della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate
26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano
anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente
pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla deter-
originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto
minazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
di mutuo a seguito di accollo.
Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICEla voce “Ravvedimento”.
Sanzioni amministrative Sanzioni penali
1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e/o di- È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al
chiarazione IRAP, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoqua- fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione
ranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per opera-
euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro zioni inesistenti. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad
258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei sogget- euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
ti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
18/12/97 n. 471 e art. 32, c. 1, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446). le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per
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un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando •Prenotazione appuntamenti
si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti: Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in uffi-
•l’imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38; cio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inu-
•il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l’indicazione di ele- tili attese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata,
menti passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in 24 ore su 24, e permette di scegliere l’ufficio presso il quale recar-
dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60. si, oltre al giorno e all’ora desiderati. Inoltre attraverso le indicazio-
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere ni del sistema il contribuente può selezionare, tra una vasta gamma
le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l’im- proposta, il servizio per il quale chiedere assistenza. La prenotazio-
posta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica ne può essere effettuata attraverso:
se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza – internet;
del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello – cassetto fiscale: esclusivamente sull’ufficio di competenza e per
non conforme. chiarimenti sui dati contenuti nel cassetto stesso. Si ricorda che per
poter utilizzare questo servizio è necessario essere in possesso del
Scelta della compensazione codice PIN.
Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia Si può anche telefonare tramite cellulare al numero06-96668907(il
in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in com- costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal
pensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24. proprio gestore) oppure dall’estero al numero 0039.06.96668933(il
Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRPEF a credito e un costo è a carico del chiamante).
debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di impo- È, inoltre, possibile inviare un SMSal numero 320.4308444per chie-
sta può indifferentemente: dere semplici informazioni;
– utilizzare il credito IRPEF in diminuzione dell’acconto IRPEF dovuto per il •Sito Internet dell’Agenzia delle EntrateIl sito www.agenziaentrate.gov.it,
periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qua- accessibile anche ai diversamente abili, mette a disposizione dei con-
lora il credito IRPEF sia superiore all’acconto IRPEF dovuto, può utilizza- tribuenti documentazione, modulistica, software, codici tributo, codice
re il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti attività, scadenze, ecc. Attraverso il sito internet dell’Agenzia è possi-
(IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale bile accedere ai servizi telematici, quali:
eccedenza nella colonna “Importi a credito compensati”. In caso, in- – presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte IV
vece, di credito IRPEF inferiore all’acconto IRPEF dovuto, deve effettua- “Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni”);
re il versamento, in misura pari alla differenza tra l’importo a debito e – pagamento on line delle imposte;
quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna “Importi a de- – “cassetto fiscale” (dati fiscali del contribuente).
bito versati” del modello F24; Inoltre, il sito dell’Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informa-
– utilizzare il credito IRPEF per diminuire l’acconto IRPEFdovuto per il pe- zione, quali:
riodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nel- – “trova l’ufficio”, un motore di ricerca in grado di visualizzare imme-
la colonna “Importi a debito versati” va indicato il debito IRPEFe nel- diatamente qualsiasi ufficio locale oltre quello di competenza;
la colonna “Importi a credito compensati” va indicato il credito IRPEF ri- – assistenza dedicata alle persone svantaggiate;
sultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione. – web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);
– duplicazione del codice fiscale;
Servizi di assistenza al contribuente – controllo delle partite IVA comunitarie;
Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l’A- – prenotazione di richiamata telefonica (web call back).
genzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno spe-
cifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio è Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
fornito, in particolare, da: L’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e suc-
•Uffici locali, i quali garantiscono: cessive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento
–l’informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i mo- dall’Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle
delli di dichiarazione; spese sostenute dal 1998 ed effettivamente rimaste a carico, per la rea-
– la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione lizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità im-
Unico Persone fisiche; mobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie
–la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o
modello di dichiarazione riservato alle persone fisiche. del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non
Tali servizi sono offerti anche fissando un appuntamentomediante pre- residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla ba-
notazione telefonica al numero 848.800.444 o attraverso il sito del- se di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, conces-
l’Agenzia(www.agenziaentrate.gov.it); sione demaniale, locazione o comodato), l’immobile sul quale sono stati
effettuati gli interventi di recupero edilizio.
•Direzioni Regionali, che curano l’assistenza specialistica agli ordini
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o
professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle pro-
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purchè sostenga le spese
blematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;
e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
•Centri di Assistenza Multicanale, che rispondono al numero Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al
848.800.444ed erogano i servizi di informazione sulla compilazione D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1°maggio 2004 ha abrogato il
delle dichiarazioni, sui rimborsi, forniscono chiarimenti sulla normativa D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1°giugno 1939, n. 1089 e suc-
fiscale ed assistono i contribuenti che utilizzano il servizio telematico In- cessive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, an-
ternet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi. Infatti, che della detrazione d’imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.
telefonando all’848.800.444 e seguendo le indicazioni fornite dal si- Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in
stema, è possibile accedere a vari servizi e informazioni: questione sono:
•Call center con operatore – manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
Il servizio fornisce assistenza ed informazioni ed è attivo dal lunedì – manutenzione straordinaria;
al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo – restauro e risanamento conservativo;
della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).Per le comunicazioni – ristrutturazione edilizia;
di irregolarità, nei casi più semplici, è prevista la possibilità di an- – eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può frui-
nullarli direttamente, se risultano errati. Inoltre, è anche possibile pre- re contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in
notare una richiamata nella giornata e nella fascia oraria che più si alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
desidera, per essere contattati telefonicamente da un operatore. – opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
•Servizio automatico attivo h 24 – opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
Fornisce un servizio di informazioni a risposta automatica, quali: – opere finalizzate al risparmio energetico;
– richiesta del codice personale PIN indispensabile per l’utilizzo dei – opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
servizi telematici dell’ Agenzia. Il Codice Pin può essere richiesto – interventi di messa a norma degli edifici;
anche tramite internet. – opere interne;
– verifica delle partite IVA degli operatori comunitari. La verifica si ot- – opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
tiene digitando partita IVA e prefisso telefonico internazionale del – opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici;
Paese di residenza dell’operatore; – realizzazione di parcheggi pertinenziali;
– informazioni relative all’Ufficio locale di appartenenza; – le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salva-
– richiesta del duplicato del tesserino del Codice Fiscale o della Tes- guardia dei boschi;
sera Sanitaria. – interventi di bonifica dall’amianto.
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Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per: In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti
– progettazione dei lavori; comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente
– acquisto dei materiali; utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di
– esecuzione dei lavori; avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contri-
– altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento; buente può tener conto ai fini della detrazione.
– relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti; In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha
– perizie e sopralluoghi; eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di co-
– imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le con- municazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sul-
cessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori; l’immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali,
– oneri di urbanizzazione; deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa
– la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.
sicurezza statica del patrimonio edilizio;
– altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi Spese per prosecuzione lavori - Esempi
e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.
Esempio 1
È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi
Contribuente di età inferiore a 75 anni;
relativa all’anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
•il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 euro 30.000,00;
lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesi-
la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione mo intervento euro 10.000,00.
alla quale s’intende fruire della detrazione. L’importo da indicare in colonna 8 è pari ad un decimo di euro 10.000,00.
La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data Esempio 2
di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la ra-
In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contri- teazione in tre rate;
buente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006 euro 30.000,00;
della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell’A-
spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 in prosecuzione del medesi-
genzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso
mo intervento euro 10.000,00;
modello di comunicazione di inizio lavori barrando l’apposita casella.
spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesi-
Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano
mo intervento euro 20.000,00.
essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro
competente per territorio. A decorrere dal 1°gennaio 2002, invece, a
48.000,00l’importo da indicare a colonna 8 è pari ad un terzo di eu-
seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio,
ro 8.000,00,dato dalla seguente operazione:
tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia del-
le Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessivamente so-
Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi stenuta negli anni 2006 e 2007 ).
verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per Esempio 3
la successiva lavorazione; Contribuente di età inferiore a 75 anni;
•le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui ri-
spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 euro 30.000,00;
sulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto benefi-
spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesi-
ciario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del
mo intervento euro 20.000,00;
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regola-
spese di ristrutturazione sostenute nel 2008 per un diverso ed autonomo
mento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dal-
intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
l’art. 1 della L. 449/97.
In questo caso l’importo da indicare a colonna 8 è pari ad un decimo di
•per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell’impre-
euro 48.000,00, infatti, occorre determinare l’importo massimo su cui
sa che esegue i lavori debbano evidenziare, in maniera distinta, il co-
calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all’e-
sto della manodopera utilizzata.
sempio precedente:
Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenu-
– i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vi-
ta nel 2007) = 18.000,00.
gore del suindicato regolamento;
Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2008 è
– le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro
– le ritenute di acconto operate sui compensi;
40.000,00 deve essere sommata all’importo di euro 18.000,00. Tenu-
– l’imposta di bollo;
to conto che l’importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) su-
– i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di ini-
pera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile
zio lavori.
ammesso a fruire della detrazione, l’importo su cui calcolare la detrazio-
Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro
ne sarà comunque pari ad euro 48.000,00.
Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma
non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle rela-
Spese sanitarie – Documentazioneda conservare
tive spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere pre-
cedenti all’invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche Per le spese indicate nei righi RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 e RP27 occorre
amministrative per l’esecuzione dei lavori. conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano vali- delle somme:
damente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall’inizio •per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, a decorrere dal
dei lavori. 1°gennaio 2008 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fat-
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni tura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono es-
non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo sere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquista-
che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all’anno nel ti nonché il codice fiscale del destinatario.
corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a
anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per richiesta degli uffici finanziari;
cento). •per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre ac-
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e del- quisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo
l’indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da eser-
che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle centi arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rap-
imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazio- porti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o
ne è consentita anche nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra inte- quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria,
stazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell’apposito il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la pre-
spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già stazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medi-
riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre con- ca, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertifica-
dizioni. zione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompa-
Il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uf- gnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore
fici dell’Agenzia delle entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a com- (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e
provare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effet- da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entra-
tuati, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è sta- te), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a cari-
to eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. co, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
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•per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o cato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla
quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è vol- Per i disabili che non risultano contemporaneamente “affetti da grave li-
to a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del sog- mitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite ca-
getto riconosciuto disabile ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. pacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accerta-
ta comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per
Spese mediche all’estero patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso,
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o im-
quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conser- pedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
vata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comporta-
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero no “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione, ri-
sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che chiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata da-
danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie. gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte
traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di
inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della ri-
a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua di- chiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissio-
versa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. ne la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8 della L.
di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scrit- n. 449 del 1997.
ta, rispettivamente, in francese o in tedesco. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cam-
bio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica lo-
Spese sanitarie per disabili cale di cui all’articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra le spese sanitarie rientrano le: Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che al-
•spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, la struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circola-
alla locomozione e al sollevamento di disabili riconosciuti tali ai sensi zione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Di-
dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sul- partimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
l’intero importo (rigo RP3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per: sporti, rientrano:
– l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e appa- •pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
recchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei di- •scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
fetti della colonna vertebrale; •braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
– le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del •paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
soggetto disabile (spesa di accompagnamento). In questo caso resta •sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insedia-
fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il mento del disabile nell’abitacolo;
predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad •sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11; •sportello scorrevole.
– l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione; Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adat-
– la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della car- tamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugual-
rozzella; mente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzio-
– la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche nale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
esterne ed interne alle abitazioni; I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i
– l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per soggetti ad essi equiparati sono considerati disabili e non sono assog-
disabili. gettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai
Attenzione:si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è suffi-
che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche ciente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri compe-
della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese so- tenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
stenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere archi- La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà es-
tettoniche (righi RP35, RP36, RP37, RP39, RP40 e RP41); sere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei
•spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui
le possibilità d’integrazione dei disabili riconosciuti tali ai sensi dell’art. al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non es-
3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute sere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di
per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telema- identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o im-
tico(rigo RP3); pedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti
•spese per i mezzi necessari alla locomozione di disabili con ridotte o accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di in-
impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero im- validità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo
porto (rigo RP3). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motovei- dell’invalidità medesima.
coli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impe-
b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile dite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi paten-
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle te di guida da parte sia del disabile che dei soggetti cui risulta a carico.
suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedite ca- Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
pacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica – motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, ca-
rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della paci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del condu-
legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno otte- cente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
nuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti co- – motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al tra-
loro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pub- sporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti
bliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavo- compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
ro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono com- – motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al traspor-
presi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei to di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratte-
non vedenti e dei sordomuti, individuati dall’art. 1, della L. 12 marzo rizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature rela-
1999, n. 68. tive a tale scopo (lett. f) - art. 53).
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche: Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata ricono- – autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
sciuta l’indennità di accompagnamento; nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione; – autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva
3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni. a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a bat-
Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come de- teria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al
finito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
che comportano una limitazione permanente della deambulazione. – autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di deter-
La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla com- minate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dal-
missione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 l’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certifi- scopo (art. 54, lett. f));
89
– autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati per- Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
manentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette per- Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il
sone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)). contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero
Belgio - Germania
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il
contribuenti residenti in Italia: contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata so-
le doppie imposizioni; lo in tale paese.
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere as-
Francia
soggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Fran-
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le
cia.Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il con-
doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere as-
tribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.
soggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale,
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per
solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Fran-
le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del
cia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza
Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo
sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati.
fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente
Australia
nel nostro Paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso del-
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tas-
le imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità este-
sazione solo in Italia.
ra competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che Canada
riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti re- Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassa-
sidenti in Italia. zione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o prove- importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.
nienti da altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in
Canada ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in
1. Stipendi via definitiva.
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in
Svizzera
quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia,
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente pos-
Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uni-
siede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.
ti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contempo-
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
raneamente le seguenti condizioni:
Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vec-
•Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per
chiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Ita-
meno di 183 giorni;
lia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
•le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
•l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che 4. Borse di studio
il datore di lavoro ha nell’altro Stato. Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti re-
sidenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, qua-
2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto
le ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Uni-
esclusivo del rapporto
versità ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novem-
I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del
bre 1989).
rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abro-
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla
gazione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis del-
base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad
l’art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi sog-
esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è
giornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è de-
previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di
terminato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente
studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata
con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l’anno
da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se
2008, si fa riferimento al D.M. 16/01/2008 pubblicato sulla G.U. n.
invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato
25 del 30/01/2008
estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di
deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta paga-
183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto
ta all’estero.
in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimo-
niali e sociali.
Terreni in affitto - Casi particolari
I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro
dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclu- Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righi e sia stato indicato in
sivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono im- almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in regi-
ponibili ai fini IRPEFper la parte eccedente euro 8.000, ai sensi dell’art me legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti
2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289. modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministra- •Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
zione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto al- a)se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, rap-
l’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la presta- portate l’importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed
zione per la valutazione della propria situazione economica. alla percentuale di possesso (col. 5);
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il
3. Pensioni estere percepite da residenti italiani codice 1 l’importo del reddito dominicale, così calcolato, deve es-
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di sere ridotto al 30%;
uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il
da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni con- codice 2 l’importo del reddito dominicale è pari a zero;
tro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fon- b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3, an-
te estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensio- che se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4 rap-
ni pubbliche o di pensioni private. portate l’importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua sud- alla percentuale di possesso (col. 5);
divisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il
tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono. codice 1 o 5 l’importo del reddito dominicale così determinato de-
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi pre- ve essere ridotto al 30%;
videnziali dei paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensio- – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il
nistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese codice 2 o 6 l’importo del reddito dominicale è pari a zero;
di residenza del beneficiario. c)se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l’importo del reddito
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposi- dominicale è pari a zero.
zioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pub- Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale
blici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione: che di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale”
90
•Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete in- Variazioni di coltura dei terreni
dicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettiva-
a)se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone
mente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contri-
di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
buenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la
b)se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come ca-
tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le de-
none di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, rap-
duzioni fuori tariffa.
portato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5), an-
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal
che se a colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 4;
rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è sud-
– se, invece, nella colonna 7 “Casi particolari” è indicato il codice
1 oppure il codice 5, rapportate la quota di reddito dominicale divisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.
(col. 1) ridotto al 30% ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di pos- Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione cen-
sesso (col. 5); suaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a
– se nella colonna 7 “Casi particolari” è indicato il codice 2 o 6, terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione cen-
l’importo del reddito dominicale è pari a zero. suaria più vicina nell’ambito della stessa provincia.
Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione del-
affitto. la provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o se-
•Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 “Ca- zione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
si particolari” uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue: La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità
a)se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore sopra riportate deve avvenire a partire:
all’80% del “totale quote reddito dominicale” , riportate il totale del- •dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le
le quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito;
del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
•dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura
b)se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta su-
che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della va-
periore o uguale all’80% del “totale quote reddito dominicale”, ri-
riazione all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata pre-
portate il “totale quote reddito dominicale” nella colonna 9 del pri-
sentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è
mo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
presentata dopo il detto termine, dal periodo d’imposta in cui la stessa
•Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna
è presentata.
7 “Casi particolari” uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete co-
Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni
me segue:
1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato ri- dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Uf-
sulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra ficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in
calcolato, riportate nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferisco-
il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale; no e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni
2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle si-
risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come so- tuazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominica-
pra calcolato, procedete come segue: le dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa
a)determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito do- da euro 258 a euro 2.065.
minicale non considerando l’agevolazione prevista per la man- Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere pre-
cata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per sentata direttamente dall’affittuario.
eventi naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indicato Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti
a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di – dalla dichiarazione sull’uso del terreno presentata all’AGEA (Agenzia
possesso (col. 5); per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli
b)sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di segui-
CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che
to chiameremo “totale quote reddito dominicale non agevolato”;
beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono pre-
c)confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale non
sentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di ina-
agevolato” come calcolato al precedente punto b) con il totale
dempimento la sanzione prevista (semprechè la variazione colturale de-
delle quote di canone di affitto:
termini un aumento di reddito).
– se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore all’80%
L’AGEA ha fornito all’Agenzia del Territorio i dati acquisiti dalle dichia-
del “totale quote reddito dominicale non agevolato” come cal-
razioni per l’anno 2006 aggiornando la banca dati catastale con l’at-
colato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del qua-
dro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale delle quote del tribuzione di una rendita coerente con la coltura effettivamente pratica-
canone di affitto”; ta. I redditi dominicali e agrari così attribuiti e notificati (comunicato del-
– se il “totale delle quote del canone di affitto” è superiore o ugua- l’Agenzia del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile
le all’80% del “totale quote reddito dominicale non agevolato” 2007 e pubblicizzato per i successivi 60 giorni presso i Comuni inte-
come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo ri- ressati dalle variazioni colturali, tramite gli uffici provinciali e sul sito In-
go del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quo- ternet dell’Agenzia del Territorio) producono effetti fiscali dal 1° gen-
te reddito dominicale”. naio 2006.
91
TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL’IRPEF 2008
Scaglioni di reddito
Cod. Imposta dovuta sui redditi intermedi
REGIONE Aliquota NOTE
Reg. compresi negli scaglioni
oltre euro fino a euro
Abruzzo 01 Per qualunque reddito 1,40%
Basilicata 02 Per qualunque reddito 0,90%
Bolzano 03 Per qualunque reddito 0,90%
Calabria 04 Per qualunque reddito 1,40%
Campania 05 Per qualunque reddito 1,40%
Emilia Romagna 06 15.000,00 1,10% 1,10 % sull'intero importo
15.000,00 20.000,00 1,20% 1,20 % sull'intero importo
20.000,00 25.000,00 1,30% 1,30 % sull'intero importo
25.000,00 1,40% 1,40 % sull'intero importo
Friuli Venezia Giulia 07 Per qualunque reddito 0,90%
Lazio 08 Per qualunque reddito 1,40%
Liguria 09 25.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i contribuenti aventi almeno 4 figli
fiscalmente a carico l’aliquota prevista
è del 0,90%.
25.000,00 1,40% 1,40% sull’intero importo Per i redditi compresi tra 25.000,01 euro
e 25.126,77 euro l'imposta determinata
con l'aliquota dell'1,40 % è ridotta di un
importo pari al prodotto tra il coefficiente
0,986 e la differenza fra euro 25.126,77
ed il reddito imponibile ai fini
dell'addizionale regionale (Rigo RV1)
RV1 x 1,40– 0,986 x (25.126,77 – RV1)
100
Lombardia 10 15.493,71 0,90% 0,90% sull’intero importo
15.493,71 30.987,41 1,30% 185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71
30.987,41 1,40% 387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41
Marche 11 15.500,00 0,90% 0,90% sull’intero importo
15.500,00 31.000,00 1,20% 139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500,00
31.000,00 1,40% 325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00
Molise 12 Per qualunque reddito 1,40%
Piemonte 13 15.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo
15.000,00 22.000,00 1,20% 1,20% sull’intero importo
22.000,00 1,40% 1,40% sull’intero importo
Puglia 14 28.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo
28.000,00 1,40% 252,00 + 1,40% sulla parte che eccede 28.000,00
Sardegna 15 Per qualunque reddito 0,90%
Sicilia 16 Per qualunque reddito 1,40%
Toscana 17 Per qualunque reddito 0,90%
Trento 18 Per qualunque reddito 0,90%
Umbria 19 15.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i redditi superiori a euro 15.000,00
l’aliquota del 1,10 % si applica
15.000,00 1,10% 1,10% sull’intero importo sull’interoammontare di reddito
e non solo sulla parte che eccede
euro 15.000,00.
Valle d’Aosta 20 Per qualunque reddito 0,90%
Veneto 21 29.500,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i redditi superiori a euro 29.500,00
l’aliquota del 1,40 % si applica sull’intero
29.500,00 1,40% 1,40% sull’intero importo ammontare del reddito e non solo sulla
parte che eccede euro 29.500,00.
Per i contribuenti aventi un reddito
imponibile ai fini dell’Addizionale
regionale all’Irpef compreso tra euro
29.501,00 e 29.650,00 (rigo RV1),
l’aliquota dell’addizionale regionale è
determinata in termini percentuali
sottraendo al coefficiente “1” il rapporto
tra l’ammontare di euro 29.235,00
ed il reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale.
Per i casi particolari si rinvia alle
precisazioni contenute nel rigo RV2.
92
ELENCO DEI PAESI E TERRITORIESTERI
ABU DHABI.......................................238 COSTA D'AVORIO.............................146 LETTONIA.........................................258 ROMANIA........................................061
AFGHANISTAN.................................002 COSTA RICA.....................................019 LIBANO...........................................095 RUANDA..........................................151
AJMAN............................................239 CROAZIA.........................................261 LIBERIA.............................................044 RUSSIA (FEDERAZIONE DI)..................262
ALBANIA..........................................087 CUBA..............................................020 LIBIA................................................045 SAHARA OCCIDENTALE.....................166
ALDERNEY C.I. .................................794 DANIMARCA....................................021 LIECHTENSTEIN................................090 SAINT KITTS E NEVIS.........................195
ALGERIA...........................................003 DOMINICA......................................192 LITUANIA..........................................259 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE........222
AMERICAN SAMOA ISOLE.................148 DOMINICANA (REPUBBLICA)..............063 LUSSEMBURGO................................092 SAINTE LUCIA...................................199
ANDORRA........................................004 DUBAI..............................................240 MACAO..........................................059 SAINT-PIERRE E MIQUELON.................248
ANGOLA.........................................133 EAST TIMOR.....................................287 MACEDONIA...................................278 SAMOA OCCIDENTALI......................131
ANGUILLA........................................209 ECUADOR........................................024 MADAGASCAR.................................104 SAN MARINO..................................037
ANTIGUA E BARBUDA........................197 EGITTO............................................023 MADEIRA..........................................235 SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)...093
ANTILLE OLANDESI............................251 EL SALVADOR....................................064 MALAWI...........................................056 SAO TOME E PRINCIPE......................187
ARABIA SAUDITA...............................005 EMIRATI ARABI UNITI..........................796 MALAYSIA........................................106 SARK C.I..........................................798
ARGENTINA.....................................006 ERITREA............................................277 MALDIVE..........................................127 SENEGAL.........................................152
ARMENIA.........................................266 ESTONIA.........................................257 MALI................................................149 SEYCHELLES......................................189
ARUBA.............................................212 ETIOPIA............................................026 MALTA.............................................105 SERBIA.............................................289
ASCENSION....................................227 FAEROER (ISOLE)................................204 MAN ISOLA......................................203 SHARJAH..........................................243
AUSTRALIA........................................007 FALKLAND (ISOLE)..............................190 MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)...219 SIERRA LEONE..................................153
AUSTRIA...........................................008 FIJI...................................................161 MAROCCO......................................107 SINGAPORE.....................................147
AZERBAIGIAN...................................268 FILIPPINE...........................................027 MARSHALL (ISOLE).............................217 SIRIA................................................065
AZZORRE ISOLE................................234
FINLANDIA.......................................028 MARTINICA......................................213 SLOVACCHIA....................................276
BAHAMAS........................................160
FRANCIA..........................................029 MAURITANIA....................................141 SLOVENIA........................................260
BAHRAIN.........................................169
FUIJAYRAH........................................241 MAURITIUS.......................................128 SOMALIA.........................................066
BANGLADESH..................................130
GABON...........................................157 MAYOTTE.........................................226 SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.283
BARBADOS.......................................118
GAMBIA..........................................164 MELILLA............................................231 SPAGNA..........................................067
BARBUDA.........................................795
GEORGIA.........................................267 MESSICO.........................................046 SRI LANKA........................................085
BELGIO............................................009
GERMANIA......................................094 MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).........215 ST. HELENA......................................254
BELIZE..............................................198
GHANA...........................................112 MIDWAY ISOLE.................................177 ST. VINCENTE E LE GRENADINE..........196
BENIN.............................................158
GIAMAICA.......................................082 MOLDOVIA......................................265 STATI UNITI.......................................069
BERMUDA........................................207
GIAPPONE.......................................088 MONGOLIA.....................................110 SUDAN............................................070
BHUTAN..........................................097
GIBILTERRA.......................................102 MONTENEGRO................................290 SURINAM.........................................124
BIELORUSSIA.....................................264
GIBUTI.............................................113 MONTSERRAT...................................208 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS...286
BOLIVIA............................................010
GIORDANIA.....................................122 MOZAMBICO..................................134 SVEZIA.............................................068
BOSNIA-ERZEGOVINA.......................274
GOUGH..........................................228 MYANMAR.......................................083 SVIZZERA.........................................071
BOTSWANA.....................................098
GRECIA............................................032 NAMIBIA..........................................206 SWAZILAND.....................................138
BOUVET ISLAND................................280
GRENADA........................................156 NAURU............................................109 TAGIKISTAN......................................272
BRASILE............................................011
GROENLANDIA................................200 NEPAL..............................................115 TAIWAN...........................................022
BRUNEI DARUSSALAM.......................125
GUADALUPA.....................................214 NICARAGUA....................................047 TANZANIA.......................................057
BULGARIA........................................012
GUAM ISOLA DI................................154 NIGER.............................................150 TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO..180
BURKINA FASO.................................142
GUATEMALA.....................................033 NIGERIA...........................................117 TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE....183
BURUNDI.........................................025
GUAYANA FRANCESE.......................123 NIUE...............................................205 TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO..245
CAMBOGIA.....................................135
GUERNSEY C.I..................................201 NORFOLK ISLAND.............................285 THAILANDIA.....................................072
CAMERUN.......................................119
GUINEA...........................................137 NORVEGIA.......................................048 TOGO.............................................155
CAMPIONE D'ITALIA..........................139
CANADA.........................................013 GUINEA BISSAU...............................185 NUOVA CALEDONIA.........................253 TOKELAU..........................................236
CANARIE ISOLE.................................100 GUINEA EQUATORIALE......................167 NUOVA ZELANDA.............................049 TONGA...........................................162
CAPO VERDE....................................188 GUYANA.........................................159 OMAN............................................163 TRINIDAD E TOBAGO........................120
CAROLINE ISOLE...............................256 HAITI...............................................034 PAESI BASSI......................................050 TRISTAN DA CUNHA.........................229
CAYMAN (ISOLE)..............................211 HEARD AND MCDONALD ISLAND......284 PAESI NON CLASSIFICATI...................799 TUNISIA...........................................075
CECA (REPUBBLICA)...........................275 HERM C.I. .......................................797 PAKISTAN.........................................036 TURCHIA..........................................076
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)........143 HONDURAS.....................................035 PALAU..............................................216 TURKMENISTAN................................273
CEUTA.............................................246 HONG KONG.................................103 PANAMA.........................................051 TURKS E CAICOS (ISOLE)....................210
CHAFARINAS....................................230 INDIA..............................................114 PANAMA - ZONA DEL CANALE...........250 TUVALU............................................193
CHAGOS ISOLE................................255 INDONESIA.....................................129 PAPUA NUOVA GUINEA....................186 UCRAINA.........................................263
CHRISTMAS ISLAND..........................282 IRAN...............................................039 PARAGUAY.......................................052 UGANDA.........................................132
CIAD...............................................144 IRAQ...............................................038 PENON DE ALHUCEMAS...................232 UMM AL QAIWAIN...........................244
CILE.................................................015 IRLANDA..........................................040 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA......233 UNGHERIA.......................................077
CINA...............................................016 ISLANDA..........................................041 PERU'...............................................053 URUGUAY........................................080
CIPRO..............................................101 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO........252 PITCAIRN.........................................175 UZBEKISTAN.....................................271
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA.....279 ISOLE SALOMONE............................191 POLINESIA FRANCESE.......................225 VANUATU.........................................121
CLIPPERTON.....................................223 ISRAELE............................................182 POLONIA.........................................054 VENEZUELA......................................081
COCOS (KEELING) ISLAND................281 JERSEY C.I........................................202 PORTOGALLO...................................055 VERGINI AMERICANE (ISOLE)..............221
COLOMBIA......................................017 KAZAKISTAN....................................269 PORTORICO.....................................220 VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)............249
COMORE.........................................176 KENYA.............................................116 PRINCIPATO DI MONACO.................091 VIETNAM.........................................062
CONGO.........................................145 KIRGHIZISTAN...................................270 QATAR.............................................168 WAKE ISOLE.....................................178
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....018 KIRIBATI............................................194 RAS EL KAIMAH.................................242 WALLIS E FUTUNA.............................218
COOK ISOLE....................................237 KUWAIT...........................................126 REGNO UNITO................................031 YEMEN............................................042
COREA (REPUBBLICA DI).....................084 LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE) 136 REPUBBLICA SUDAFRICANA................078 ZAMBIA...........................................058
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA) 074 LESOTHO.........................................089 REUNION........................................247 ZIMBABWE......................................073
93
CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE PER GLI ANNI 2008 E 2009
AVVERTENZALa tabella riporta con riferimento ad ogni Comune sia l’aliquota dell’addizionale relativa all’anno 2008, per il saldo, che quella relativa all’anno
2009, per l’acconto, nonché, con riferimento ad entrambi gli anni, l’eventuale soglia di esenzione deliberata in base al possesso di specifici requisiti reddituali.
Si precisa che se la soglia di esenzione deliberata è stata determinata sulla base di particolari situazioni, nella relativa colonna è riportato un asterisco.In tal caso
per verificare se ricorrono le condizioni per fruire dell’esenzione occorre consultare il sito Internet: www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/
addirpef/index.htmovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali. Si precisa, inoltre, che tra le aliquote sotto elencate, quelle che riportano un
asterisco si riferiscono ai Comuni che, alla data del 31 dicembre 2008, non hanno comunicato la deliberazione sull’addizionale comunale IRPEF al com-
petente Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nell’apposito sito Internet prevista dall’art. 1
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Pertanto, per le aliquote contraddistinte con l’asterisco, occorre verificare alla data di presentazione
della dichiarazione l’eventuale pubblicazione nel predetto sito Internet ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali.
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
A001 ABANO TERME PD 0,8 10000 0,8 10000 A132 ALBANO LAZIALE RM 0,8 * 0,8 *
A004 ABBADIA CERRETO LO 0* 0* A129 ALBANO SANT’ALESSANDRO BG 0,1 0,1
A005 ABBADIA LARIANA LC 0,4 0,4 A130 ALBANO VERCELLESE VC 0,3 0,3
A006 ABBADIA SAN SALVATORE SI 0,6 12000 0,6 12000 A134 ALBAREDO ARNABOLDI PV 0* 0*
A007 ABBASANTA OR 0* 0* A137 ALBAREDO D’ADIGE VR 0,7 0,7
A008 ABBATEGGIO PE 0,5 0,5 A135 ALBAREDO PER SAN MARCO SO 0* 0*
A010 ABBIATEGRASSO MI 0,5 10000 0,5 10000 A138 ALBARETO PR 0,4 0,4
A012 ABETONE PT 0,2 0,2 A139 ALBARETTO DELLA TORRE CN 0,5 0,5
A013 ABRIOLA PZ 0* 0* A143 ALBAVILLA CO 0,3 0,3
A014 ACATE RG 0* 0* A145 ALBENGA SV 0,6 0,6
A015 ACCADIA FG 0,5 0,5 A146 ALBERA LIGURE AL 0,2 * 0,2 *
A016 ACCEGLIO CN 0 0 A149 ALBEROBELLO BA 0,4 0,4
A017 ACCETTURA MT 0,5 0,5 A150 ALBERONA FG 0 0
A018 ACCIANO AQ 0,2 0,2 A153 ALBESE CON CASSANO CO 0,4 0,4
A019 ACCUMOLI RI 0,2 0,2 A154 ALBETTONE VI 0,1 0,1
A020 ACERENZA PZ 0,2 0,2 A155 ALBI CZ 0,6 0,6
A023 ACERNO SA 0,6 7500 0,6 7500 A158 ALBIANO TN 0* 0*
A024 ACERRA NA 0* 0* A157 ALBIANO D’IVREA TO 0,5 0,5
A025 ACI BONACCORSI CT 0,3 0,3 A159 ALBIATE MI 0,6 0,6
A026 ACI CASTELLO CT 0,4 0,4 A160 ALBIDONA CS 0,2 0,2
A027 ACI CATENA CT 0,5 10000 0,5 10000 A161 ALBIGNASEGO PD 0,5 10500 0,5 10679
A029 ACI SANT’ANTONIO CT 0* 0* A162 ALBINEA RE 0,4 0,4
A028 ACIREALE CT 0,8 0,8 A163 ALBINO BG 0,5 0,5
A031 ACQUACANINA MC 0* 0* A164 ALBIOLO CO 0,1 0,1
A032 ACQUAFONDATA FR 0,1 0,1 A166 ALBISOLA SUPERIORE SV 0,8 0,8
A033 ACQUAFORMOSA CS 0,5 0,5 A165 ALBISSOLA MARINA SV 0,8 10000 0,8 10000
A034 ACQUAFREDDA BS 0,35 0,35 A167 ALBIZZATE VA 0,5 0,5
A035 ACQUALAGNA PU 0,6 0,6 A171 ALBONESE PV 0* 0*
A039 ACQUANEGRA CREMONESE CR 0,2 0,2 A172 ALBOSAGGIA SO 0* 0*
A038 ACQUANEGRA SUL CHIESE MN 0,4 0,4 A173 ALBUGNANO AT 0,3 0,3
A040 ACQUAPENDENTE VT 0,7 0,7 A175 ALBUZZANO PV 0,4 6000 0,4 6000
A041 ACQUAPPESA CS 0,5 0,5 A176 ALCAMO TP 0,8 * 0,8 *
A042 ACQUARICA DEL CAPO LE 0,5 0,5 A177 ALCARA LI FUSI ME 0,6 0,6
A043 ACQUARO VV 0* 0* A178 ALDENO TN 0* 0*
A044 ACQUASANTA TERME AP 0,8 0,8 A179 ALDINO .ALDEIN. BZ 0* 0*
A045 ACQUASPARTA TR 0,8 0,8 A180 ALES OR 0* 0*
A050 ACQUAVIVA COLLECROCE CB 0,2 0,2 A182 ALESSANDRIA AL 0,5 0,5
A048 ACQUAVIVA DELLE FONTI BA 0,4 0,4 A183 ALESSANDRIA DEL CARRETTO CS 0* 0*
A051 ACQUAVIVA D’ISERNIA IS 0* 0* A181 ALESSANDRIA DELLA ROCCA AG 0* 0*
A047 ACQUAVIVA PICENA AP 0,6 0,6 A184 ALESSANO LE 0,6 0,6
A049 ACQUAVIVA PLATANI CL 0* 0* A185 ALEZIO LE 0,2 0,2
M211 ACQUEDOLCI ME 0* 0* A186 ALFANO SA 0,3 0,3
A052 ACQUI TERME AL 0,5 0,5 A187 ALFEDENA AQ 0* 0*
A053 ACRI CS 0,7 0,7 A188 ALFIANELLO BS 0* 0*
A054 ACUTO FR 0,3 0,3 A189 ALFIANO NATTA AL 0,2 0,2
A055 ADELFIA BA 0,7 0,7 A191 ALFONSINE RA 0,6 8000 0,6 8000
A056 ADRANO CT 0,8 0,8 A192 ALGHERO SS 0,7 0,7
A057 ADRARA SAN MARTINO BG 0* 0* A193 ALGUA BG 0,6 0,6
A058 ADRARA SAN ROCCO BG 0,5 0,5 A194 ALI’ ME 0,8 0,8
A059 ADRIA RO 0,6 0,6 A201 ALI’ TERME ME 0,6 0,6
A060 ADRO BS 0* 0* A195 ALIA PA 0,5 0,5
A061 AFFI VR 0,2 0,2 A196 ALIANO MT 0,5 0,5
A062 AFFILE RM 0,5 0,5 A197 ALICE BEL COLLE AL 0,5 0,5
A064 AFRAGOLA NA 0,5 0,5 A198 ALICE CASTELLO VC 0* 0*
A065 AFRICO RC 0,7 0,7 A199 ALICE SUPERIORE TO 0,6 0,6
A067 AGAZZANO PC 0,6 8500 0,6 8500 A200 ALIFE CE 0,1 0,1
A068 AGEROLA NA 0,7 * 0,7 * A202 ALIMENA PA 0* 0*
A069 AGGIUS SS 0,2 0,2 A203 ALIMINUSA PA 0,4 0,4
A070 AGIRA EN 0* 0* A204 ALLAI OR 0* 0*
A071 AGLIANA PT 0,5 0,5 A206 ALLEGHE BL 0,5 0,5
A072 AGLIANO TERME AT 0,6 0,6 A205 ALLEIN AO 0* 0*
A074 AGLIE’ TO 0,6 0,6 A207 ALLERONA TR 0,6 0,6
H848 AGLIENTU SS 0* 0* A208 ALLISTE LE 0,6 0,6
A075 AGNA PD 0,6 0,6 A210 ALLUMIERE RM 0,4 0,4
A076 AGNADELLO CR 0* 0* A211 ALLUVIONI CAMBIO’ AL 0,4 * 0,4 *
A077 AGNANA CALABRA RC 0,4 0,4 A214 ALME’ BG 0,5 0,5
A080 AGNONE IS 0,1 0,1 A216 ALMENNO SAN BARTOLOMEO BG 0,5 0,5
A082 AGNOSINE BS 0* 0* A217 ALMENNO SAN SALVATORE BG 0,5 0,5
A083 AGORDO BL 0,5 0,5 A218 ALMESE TO 0,5 0,5
A084 AGOSTA RM 0* 0* A220 ALONTE VI 0* 0*
A085 AGRA VA 0 0 A221 ALPETTE TO 0,1 0,1
A087 AGRATE BRIANZA MI 0,4 11336 0,4 11336 A222 ALPIGNANO TO 0,45 * 0,45 *
A088 AGRATE CONTURBIA NO 0,4 0,4 A223 ALSENO PC 0,2 0,2
A089 AGRIGENTO AG 0,4 0,4 A224 ALSERIO CO 0,5 0,5
A091 AGROPOLI SA 0,8 12000 0,8 10000 A225 ALTAMURA BA 0,35 0,35
A092 AGUGLIANO AN 0,65 0,65 A226 ALTARE SV 0,5 0,5
A093 AGUGLIARO VI 0,2 0,2 A228 ALTAVILLA IRPINA AV 0,1 0,1
A096 AICURZIO MI 0,3 0,3 A229 ALTAVILLA MILICIA PA 0,5 0,5
A097 AIDOMAGGIORE OR 0* 0* A227 ALTAVILLA MONFERRATO AL 0,3 0,3
A098 AIDONE EN 0* 0* A230 ALTAVILLA SILENTINA SA 0,7 0,7
A100 AIELLI AQ 0,2 0,2 A231 ALTAVILLA VICENTINA VI 0* 0*
A102 AIELLO CALABRO CS 0,5 0,5 A233 ALTIDONA AP 0,8 8000 0,8 8000
A103 AIELLO DEL FRIULI UD 0* 0* A234 ALTILIA CS 0,7 7000 0,7 7000
A101 AIELLO DEL SABATO AV 0,8 0,8 A235 ALTINO CH 0,5 0,5
A105 AIETA CS 0* 0* A236 ALTISSIMO VI 0,8 0,8
A106 AILANO CE 0,4 0,4 A237 ALTIVOLE TV 0,4 0,4
A107 AILOCHE BI 0,2 0,2 A238 ALTO CN 0* 0*
A109 AIRASCA TO 0,3 0,3 A239 ALTOFONTE PA 0* 0*
A110 AIROLA BN 0,5 0,5 A240 ALTOMONTE CS 0,5 0,5
A111 AIROLE IM 0* 0* A241 ALTOPASCIO LU 0,5 10500 0,5 10500
A112 AIRUNO LC 0,25 0,25 A242 ALVIANO TR 0,6 0,6
A113 AISONE CN 0,2 0,2 A243 ALVIGNANO CE 0,8 0,8
A116 ALA TN 0,3 0,3 A244 ALVITO FR 0,8 0,8
A115 ALA’ DEI SARDI SS 0* 0* A246 ALZANO LOMBARDO BG 0,4 7500 0,4 7500
A117 ALA DI STURA TO 0* 0* A245 ALZANO SCRIVIA AL 0,2 0,2
A118 ALAGNA PV 0,35 0,35 A249 ALZATE BRIANZA CO 0,3 0,3
A119 ALAGNA VALSESIA VC 0,1 0,1 A251 AMALFI SA 0,7 0,7
A120 ALANNO PE 0,6 0,6 A252 AMANDOLA AP 0,5 0,5
A121 ALANO DI PIAVE BL 0,8 0,8 A253 AMANTEA CS 0,6 0,6
A122 ALASSIO SV 0,8 0,8 A254 AMARO UD 0* 0*
A123 ALATRI FR 0,5 0,5 A255 AMARONI CZ 0,4 0,4
A124 ALBA CN 0,3 0,3 A256 AMASENO FR 0,8 0,8
A125 ALBA ADRIATICA TE 0,8 8000 0,8 8000 A257 AMATO CZ 0,2 0,2
A126 ALBAGIARA OR 0* 0* A258 AMATRICE RI 0,4 0,4
A127 ALBAIRATE MI 0,65 0,65 A259 AMBIVERE BG 0,4 0,4
A128 ALBANELLA SA 0,5 0,5 A260 AMBLAR TN 0* 0*
A131 ALBANO DI LUCANIA PZ 0,6 0,6 A261 AMEGLIA SP 0,8 0,8
- I -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
A262 AMELIA TR 0,8 8000 0,8 8000 A429 ARONA NO 0,15 10000 0,15 10000
A263 AMENDOLARA CS 0* 0* A430 AROSIO CO 0,4 16000 0,4 16000
A264 AMENO NO 0* 0* A431 ARPAIA BN 0,5 0,5
A265 AMOROSI BN 0,3 0,3 A432 ARPAISE BN 0,5 0,5
A267 AMPEZZO UD 0,4 0,4 A433 ARPINO FR 0,8 0,8
A268 ANACAPRI NA 0,4 0,4 A434 ARQUA’ PETRARCA PD 0,5 0,5
A269 ANAGNI FR 0,8 0,8 A435 ARQUA’ POLESINE RO 0,5 0,5
A270 ANCARANO TE 0,5 0,5 A437 ARQUATA DEL TRONTO AP 0,7 0,7
A271 ANCONA AN 0,8 0,8 A436 ARQUATA SCRIVIA AL 0,5 0,5
A272 ANDALI CZ 0* 0* A438 ARRE PD 0,5 0,5
A274 ANDALO TN 0* 0* A439 ARRONE TR 0,7 12000 0,7 12000
A273 ANDALO VALTELLINO SO 0* 0* A441 ARSAGO SEPRIO VA 0,3 0,3
A275 ANDEZENO TO 0,4 0,4 A443 ARSIE’ BL 0,6 0,6
A278 ANDORA SV 0* 0* A444 ARSIERO VI 0,3 0,3
A280 ANDORNO MICCA BI 0,7 0,7 A445 ARSITA TE 0,3 0,3
A281 ANDRANO LE 0,5 0,5 A446 ARSOLI RM 0,1 0,1
A282 ANDRATE TO 0,5 0,5 A447 ARTA TERME UD 0,4 0,4
A283 ANDREIS PN 0* 0* A448 ARTEGNA UD 0,5 0,5
A284 ANDRETTA AV 0,5 0,5 A449 ARTENA RM 0,8 0,8
A285 ANDRIA BA 0,6 7500 0,6 7500 A451 ARTOGNE BS 0 0
A286 ANDRIANO .ANDRIAN. BZ 0* 0* A452 ARVIER AO 0* 0*
A287 ANELA SS 0* 0* A453 ARZACHENA SS 0* 0*
A288 ANFO BS 0* 0* A440 ARZAGO D’ADDA BG 0,5 0,5
A290 ANGERA VA 0,7 10500 0,7 10500 A454 ARZANA NU 0* 0*
A291 ANGHIARI AR 0* 0* A455 ARZANO NA 0,3 0,3
A292 ANGIARI VR 0,3 0,3 A456 ARZENE PN 0,3 0,3
A293 ANGOLO TERME BS 0,2 0,2 A458 ARZERGRANDE PD 0,5 0,5
A294 ANGRI SA 0,8 12000 0,8 12000 A459 ARZIGNANO VI 0,8 0,8
A295 ANGROGNA TO 0,5 0,5 A460 ASCEA SA 0,6 0,6
A297 ANGUILLARA SABAZIA RM 0,8 0,8 A461 ASCIANO SI 0,6 8500 0,6 8500
A296 ANGUILLARA VENETA PD 0,8 0,8 A462 ASCOLI PICENO AP 0,8 8500 0,8 8500
A299 ANNICCO CR 0,5 0,5 A463 ASCOLI SATRIANO FG 0,5 0,5
A301 ANNONE DI BRIANZA LC 0,2 0,2 A464 ASCREA RI 0,5 0,5
A302 ANNONE VENETO VE 0,4 0,4 A465 ASIAGO VI 0,5 0,5
A303 ANOIA RC 0,3 0,3 A467 ASIGLIANO VENETO VI 0* 0*
A304 ANTEGNATE BG 0,2 0,2 A466 ASIGLIANO VERCELLESE VC 0,4 0,4
A306 ANTERIVO .ALTREI. BZ 0* 0* A470 ASOLA MN 0,5 10000 0,5 10000
A305 ANTEY-SAINT-ANDRE’ AO 0* 0* A471 ASOLO TV 0,4 0,4
A309 ANTICOLI CORRADO RM 0,2 0,2 A473 ASSAGO MI 0* 0*
A312 ANTIGNANO AT 0,3 0,3 A474 ASSEMINI CA 0,4 0,4
A313 ANTILLO ME 0,6 0,6 A475 ASSISI PG 0* 0*
A314 ANTONIMINA RC 0,4 0,4 A476 ASSO CO 0* 0*
A315 ANTRODOCO RI 0,8 0,8 A477 ASSOLO OR 0,5 0,5
A317 ANTRONA SCHIERANCO VB 0* 0* A478 ASSORO EN 0* 0*
A318 ANVERSA DEGLI ABRUZZI AQ 0* 0* A479 ASTI AT 0,4 0,4
A319 ANZANO DEL PARCO CO 0,2 0,2 A480 ASUNI OR 0* 0*
A320 ANZANO DI PUGLIA FG 0* 0* A481 ATELETA AQ 0,4 0,4
A321 ANZI PZ 0,4 0,4 A482 ATELLA PZ 0,4 0,4
A323 ANZIO RM 0,5 0,5 A484 ATENA LUCANA SA 0,4 0,4
A324 ANZOLA DELL’EMILIA BO 0,4 0,4 A485 ATESSA CH 0 0
A325 ANZOLA D’OSSOLA VB 0* 0* A486 ATINA FR 0,8 8000 0,8 8000
A326 AOSTA AO 0,3 10000 0,3 10000 A487 ATRANI SA 0,5 0,5
A327 APECCHIO PU 0,5 0,5 A488 ATRI TE 0,8 0,8
A328 APICE BN 0,5 8000 0,5 8000 A489 ATRIPALDA AV 0,5 0,5
A329 APIRO MC 0,7 0,7 A490 ATTIGLIANO TR 0,2 0,2
A330 APOLLOSA BN 0,4 0,4 A491 ATTIMIS UD 0,1 0,1
A333 APPIANO GENTILE CO 0* 0* A492 ATZARA NU 0* 0*
A332 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPPAN AN DER. BZ 0,3 0,3 A493 AUDITORE PU 0,6 0,6
A334 APPIGNANO MC 0,65 0,65 A494 AUGUSTA SR 0* 0*
A335 APPIGNANO DEL TRONTO AP 0,8 0,8 A495 AULETTA SA 0,5 0,5
A337 APRICA SO 0,8 0,8 A496 AULLA MS 0,8 8000 0,8 8000
A338 APRICALE IM 0,4 0,4 A497 AURANO VB 0* 0*
A339 APRICENA FG 0,7 0,7 A499 AURIGO IM 0,6 0,6
A340 APRIGLIANO CS 0,5 0,5 A501 AURONZO DI CADORE BL 0,1 6000 0,1 6000
A341 APRILIA LT 0,6 0,6 A502 AUSONIA FR 0,8 0,8
A343 AQUARA SA 0,4 0,4 A503 AUSTIS NU 0,5 0,5
A344 AQUILA D’ARROSCIA IM 0,4 0,4 A506 AVEGNO GE 0,3 0,3
A346 AQUILEIA UD 0* 0* A507 AVELENGO .HAFLING. BZ 0* 0*
A347 AQUILONIA AV 0* 0* A508 AVELLA AV 0,6 * 0,6 *
A348 AQUINO FR 0* 0* A509 AVELLINO AV 0,5 7500 0,5 7500
A350 ARADEO LE 0,5 0,5 A511 AVERARA BG 0* 0*
A351 ARAGONA AG 0* 0* A512 AVERSA CE 0,5 0,5
A352 ARAMENGO AT 0,2 0,2 A514 AVETRANA TA 0,8 0,8
A354 ARBA PN 0* 0* A515 AVEZZANO AQ 0,2 0,2
A357 ARBOREA OR 0,1 0,1 A516 AVIANO PN 0,3 0,3
A358 ARBORIO VC 0,2 0,2 A517 AVIATICO BG 0,5 0,5
A359 ARBUS CA 0,1 0,1 A518 AVIGLIANA TO 0,4 0,4
A360 ARCADE TV 0,2 0,2 A519 AVIGLIANO PZ 0,5 0,5
A363 ARCE FR 0,7 6500 0,7 6500 M258 AVIGLIANO UMBRO TR 0,6 0,6
A365 ARCENE BG 0,5 0,5 A520 AVIO TN 0* 0*
A366 ARCEVIA AN 0,6 0,6 A521 AVISE AO 0 0
A367 ARCHI CH 0,8 0,8 A522 AVOLA SR 0,8 0,8
A369 ARCIDOSSO GR 0,5 0,5 A523 AVOLASCA AL 0,2 0,2
A370 ARCINAZZO ROMANO RM 0,2 0,2 A094 AYAS AO 0* 0*
A371 ARCISATE VA 0,4 10000 0,4 10000 A108 AYMAVILLES AO 0* 0*
A372 ARCO TN 0* 0* A525 AZEGLIO TO 0,7 0,7
A373 ARCOLA SP 0,4 0,4 A526 AZZANELLO CR 0,6 0,6
A374 ARCOLE VR 0,4 0,4 A527 AZZANO D’ASTI AT 0,2 0,2
A375 ARCONATE MI 0,5 7500 0,5 7500 A530 AZZANO DECIMO PN 0* 0*
A376 ARCORE MI 0,1 0,1 A529 AZZANO MELLA BS 0 0
A377 ARCUGNANO VI 0,7 0,7 A528 AZZANO SAN PAOLO BG 0,5 0,5
A379 ARDARA SS 0* 0* A531 AZZATE VA 0,5 8000 0,5 8000
A380 ARDAULI OR 0* 0* A532 AZZIO VA 0,15 0,15
M213 ARDEA RM 0,4 0,4 A533 AZZONE BG 0,6 0,6
A382 ARDENNO SO 0* 0* A534 BACENO VB 0* 0*
A383 ARDESIO BG 0,6 0,6 A535 BACOLI NA 0,6 0,6
A385 ARDORE RC 0,8 * 0,8 * A536 BADALUCCO IM 0,7 0,7
A386 ARENA VV 0* 0* M214 BADESI SS 0* 0*
A387 ARENA PO PV 0,5 0,5 A537 BADIA .ABTEI. BZ 0* 0*
A388 ARENZANO GE 0,2 0,2 A540 BADIA CALAVENA VR 0,8 0,8
A389 ARESE MI 0,55 0,55 * A538 BADIA PAVESE PV 0,8 0,8
A390 AREZZO AR 0,5 10000 0,5 10000 A539 BADIA POLESINE RO 0,8 0,8
A391 ARGEGNO CO 0,4 0,4 A541 BADIA TEDALDA AR 0* 0*
A392 ARGELATO BO 0,6 0,6 A542 BADOLATO CZ 0,5 0,5
A393 ARGENTA FE 0,6 8000 0,6 8000 A544 BAGALADI RC 0,4 0,4
A394 ARGENTERA CN 0,2 0,2 A546 BAGHERIA PA 0,3 0,3
A396 ARGUELLO CN 0,4 0,4 A547 BAGNACAVALLO RA 0,6 8000 0,6 8000
A397 ARGUSTO CZ 0* 0* A552 BAGNARA CALABRA RC 0,5 0,5
A398 ARI CH 0,8 0,8 A551 BAGNARA DI ROMAGNA RA 0,5 8000 0,5 8000
A399 ARIANO IRPINO AV 0,4 0,4 A550 BAGNARIA PV 0,2 0,2
A400 ARIANO NEL POLESINE RO 0,7 0,7 A553 BAGNARIA ARSA UD 0,4 8000 0,4 8000
A401 ARICCIA RM 0,8 12000 0,8 12000 A555 BAGNASCO CN 0,3 0,3
A402 ARIELLI CH 0,8 0,8 A557 BAGNATICA BG 0* 0*
A403 ARIENZO CE 0,8 0,8 A560 BAGNI DI LUCCA LU 0,3 0,3
A405 ARIGNANO TO 0,2 0,2 A564 BAGNO A RIPOLI FI 0,6 0,6
A407 ARITZO NU 0,2 0,2 A565 BAGNO DI ROMAGNA FC 0,2 0,2
A409 ARIZZANO VB 0,2 0,2 A567 BAGNOLI DEL TRIGNO IS 0,4 0,4
A412 ARLENA DI CASTRO VT 0,4 0,4 A568 BAGNOLI DI SOPRA PD 0,4 * 0,4 *
A413 ARLUNO MI 0,3 0,3 A566 BAGNOLI IRPINO AV 0,5 0,5
A414 ARMENO NO 0,2 0,2 A570 BAGNOLO CREMASCO CR 0,3 10170 0,3 10170
A415 ARMENTO PZ 0* 0* A572 BAGNOLO DEL SALENTO LE 0,1 0,1
A418 ARMO IM 0,8 0,8 A574 BAGNOLO DI PO RO 0,7 0,7
A419 ARMUNGIA CA 0* 0* A573 BAGNOLO IN PIANO RE 0,5 10000 0,5 10000
A424 ARNAD AO 0* 0* A569 BAGNOLO MELLA BS 0,35 11000 0,35 11000
A421 ARNARA FR 0,4 0,4 A571 BAGNOLO PIEMONTE CN 0* 0*
A422 ARNASCO SV 0,8 0,8 A575 BAGNOLO SAN VITO MN 0,5 15000 0,5 15000
A425 ARNESANO LE 0,4 0,4 A576 BAGNONE MS 0,5 0,5
A427 AROLA VB 0* 0* A577 BAGNOREGIO VT 0,4 0,4
- II -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
A578 BAGOLINO BS 0,4 0,4 A744 BELLAGIO CO 0* 0*
A579 BAIA E LATINA CE 0,5 0,5 A745 BELLANO LC 0,7 0,7
A580 BAIANO AV 0,2 0,2 A746 BELLANTE TE 0,6 0,6
A581 BAIARDO IM 0,2 0,2 A747 BELLARIA-IGEA MARINA RN 0* 0*
A584 BAIRO TO 0,4 0,4 A749 BELLEGRA RM 0,5 0,5
A586 BAISO RE 0* 0* A750 BELLINO CN 0* 0*
A587 BALANGERO TO 0,5 0,5 A751 BELLINZAGO LOMBARDO MI 0,35 0,35
A588 BALDICHIERI D’ASTI AT 0,7 0,7 A752 BELLINZAGO NOVARESE NO 0,5 0,5
A590 BALDISSERO CANAVESE TO 0,1 0,1 M294 BELLIZZI SA 0,8 7500 0,8 7500
A589 BALDISSERO D’ALBA CN 0,4 0,4 A755 BELLONA CE 0,1 0,1
A591 BALDISSERO TORINESE TO 0,4 * 0,4 * A756 BELLOSGUARDO SA 0,2 0,2
A592 BALESTRATE PA 0,4 9000 0,4 9000 A757 BELLUNO BL 0,6 0,6
A593 BALESTRINO SV 0,6 0,6 A759 BELLUSCO MI 0,3 0,3
A594 BALLABIO LC 0,35 0,35 A762 BELMONTE CALABRO CS 0,8 0,8
A597 BALLAO CA 0* 0* A763 BELMONTE CASTELLO FR 0* 0*
A599 BALME TO 0* 0* A761 BELMONTE DEL SANNIO IS 0* 0*
A600 BALMUCCIA VC 0* 0* A765 BELMONTE IN SABINA RI 0,6 0,6
A601 BALOCCO VC 0* 0* A764 BELMONTE MEZZAGNO PA 0* 0*
A603 BALSORANO AQ 0,2 0,2 A760 BELMONTE PICENO AP 0,5 0,5
A604 BALVANO PZ 0,5 0,5 A766 BELPASSO CT 0* 0*
A605 BALZOLA AL 0,5 0,5 A768 BELSITO CS 0,4 0,4
A606 BANARI SS 0* 0* A772 BELVEDERE DI SPINELLO KR 0,4 7500 0,4 7500
A607 BANCHETTE TO 0,6 0,6 A774 BELVEDERE LANGHE CN 0,5 0,5
A610 BANNIO ANZINO VB 0,4 8000 0,4 8000 A773 BELVEDERE MARITTIMO CS 0,2 * 0,2 *
A612 BANZI PZ 0* 0* A769 BELVEDERE OSTRENSE AN 0,5 0,5
A613 BAONE PD 0,5 0,5 A770 BELVEGLIO AT 0,5 0,5
A614 BARADILI OR 0* 0* A776 BELVI NU 0* 0*
A615 BARAGIANO PZ 0,8 0,8 A777 BEMA SO 0* 0*
A616 BARANELLO CB 0,5 * 0,5 * A778 BENE LARIO CO 0* 0*
A617 BARANO D’ISCHIA NA 0,8 0,8 A779 BENE VAGIENNA CN 0,7 0,7
A618 BARANZATE MI 0,8 12000 0,8 12000 A780 BENESTARE RC 0,5 0,5
A619 BARASSO VA 0,3 0,3 A781 BENETUTTI SS 0* 0*
A621 BARATILI SAN PIETRO OR 0* 0* A782 BENEVELLO CN 0,2 0,2
A625 BARBANIA TO 0,4 0,4 A783 BENEVENTO BN 0,8 0,8
A626 BARBARA AN 0,4 0,4 A784 BENNA BI 0,5 0,5
A628 BARBARANO ROMANO VT 0* 0* A785 BENTIVOGLIO BO 0,4 0,4
A627 BARBARANO VICENTINO VI 0,4 0,4 A786 BERBENNO BG 0,6 0,6
A629 BARBARESCO CN 0,5 0,5 A787 BERBENNO DI VALTELLINA SO 0* 0*
A630 BARBARIGA BS 0,4 0,4 A788 BERCETO PR 0,4 0,4
A631 BARBATA BG 0,4 0,4 A789 BERCHIDDA SS 0* 0*
A632 BARBERINO DI MUGELLO FI 0,5 0,5 A791 BEREGAZZO CON FIGLIARO CO 0* 0*
A633 BARBERINO VAL D’ELSA FI 0* 0* A792 BEREGUARDO PV 0,5 0,5
A634 BARBIANELLO PV 0* 0* A793 BERGAMASCO AL 0,2 0,2
A635 BARBIANO .BARBIAN. BZ 0* 0* A794 BERGAMO BG 0,6 0,6
A637 BARBONA PD 0,8 7150 0,8 7150 A795 BERGANTINO RO 0,8 0,8
A638 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME 0,5 0,5 A796 BERGEGGI SV 0* 0*
A639 BARCHI PU 0,5 0,5 A798 BERGOLO CN 0,8 0,8
A640 BARCIS PN 0* 0* A799 BERLINGO BS 0,2 0,2
A643 BARD AO 0* 0* A801 BERNALDA MT 0,6 10000 0,6 10000
A645 BARDELLO VA 0,2 0,2 A802 BERNAREGGIO MI 0,2 0,2
A646 BARDI PR 0,6 0,6 A804 BERNATE TICINO MI 0,2 0,2
A647 BARDINETO SV 0* 0* A805 BERNEZZO CN 0* 0*
A650 BARDOLINO VR 0,4 * 0,4 * A806 BERRA FE 0,6 0,6
A651 BARDONECCHIA TO 0* 0* A808 BERSONE TN 0* 0*
A652 BAREGGIO MI 0,7 10000 0,7 10000 A809 BERTINORO FC 0,2 0,2
A653 BARENGO NO 0,5 0,5 A810 BERTIOLO UD 0,5 0,5
A655 BARESSA OR 0* 0* A811 BERTONICO LO 0,1 0,1
A656 BARETE AQ 0* 0* A812 BERZANO DI SAN PIETRO AT 0* 0*
A657 BARGA LU 0,7 10500 0,7 10500 A813 BERZANO DI TORTONA AL 0,1 0,1
A658 BARGAGLI GE 0,35 0,35 A816 BERZO DEMO BS 0 0
A660 BARGE CN 0,4 0,4 A817 BERZO INFERIORE BS 0* 0*
A661 BARGHE BS 0,4 0,4 A815 BERZO SAN FERMO BG 0,5 0,5
A662 BARI BA 0,5 0,5 A818 BESANA IN BRIANZA MI 0,5 8500 0,5 8500
A663 BARI SARDO NU 0,8 0,8 A819 BESANO VA 0,4 0,4
A664 BARIANO BG 0,5 0,5 A820 BESATE MI 0,6 * 0,6 *
A665 BARICELLA BO 0,5 8500 0,5 8500 A821 BESENELLO TN 0* 0*
A666 BARILE PZ 0,8 0,8 A823 BESENZONE PC 0,2 0,2
A667 BARISCIANO AQ 0* 0* A825 BESNATE VA 0,4 0,4
A668 BARLASSINA MI 0,2 0,2 A826 BESOZZO VA 0,4 0,4
A669 BARLETTA BA 0,2 0,2 A827 BESSUDE SS 0* 0*
A670 BARNI CO 0,2 0,2 A831 BETTOLA PC 0,4 0,4
A671 BAROLO CN 0,5 0,5 A832 BETTONA PG 0,8 0,8
A673 BARONE CANAVESE TO 0,6 0,6 A834 BEURA-CARDEZZA VB 0,5 0,5
A674 BARONISSI SA 0,5 0,5 A835 BEVAGNA PG 0,6 0,6
A676 BARRAFRANCA EN 0* 0* A836 BEVERINO SP 0,5 0,5
A677 BARRALI CA 0,2 0,2 A837 BEVILACQUA VR 0,6 0,6
A678 BARREA AQ 0* 0* A839 BEZZECCA TN 0* 0*
A681 BARUMINI CA 0* 0* A841 BIANCAVILLA CT 0* 0*
A683 BARZAGO LC 0,4 10000 0,4 10000 A842 BIANCHI CS 0,4 0,4
A684 BARZANA BG 0,4 0,4 A843 BIANCO RC 0,4 0,4
A686 BARZANO’ LC 0* 0* A844 BIANDRATE NO 0* 0*
A687 BARZIO LC 0* 0* A845 BIANDRONNO VA 0,8 11500 0,8 11500
A689 BASALUZZO AL 0,3 0,3 A846 BIANZANO BG 0,5 0,5
A690 BASCAPE’ PV 0,4 0,4 A847 BIANZE’ VC 0,6 0,6
A691 BASCHI TR 0,4 0,4 A848 BIANZONE SO 0* 0*
A692 BASCIANO TE 0,5 0,5 A849 BIASSONO MI 0,35 0,35
A694 BASELGA DI PINE’ TN 0* 0* A850 BIBBIANO RE 0,5 0,5
A696 BASELICE BN 0,2 0,2 A851 BIBBIENA AR 0,3 10000 0,3 10000
A697 BASIANO MI 0,5 0,5 A852 BIBBONA LI 0* 0*
A698 BASICO’ ME 0,5 0,5 A853 BIBIANA TO 0,4 0,4
A699 BASIGLIO MI 0* 0* A854 BICCARI FG 0* 0*
A700 BASILIANO UD 0,4 0,4 A855 BICINICCO UD 0,3 0,3
A702 BASSANO BRESCIANO BS 0* 0* A856 BIDONI’ OR 0* 0*
A703 BASSANO DEL GRAPPA VI 0,6 11000 0,6 11000 A859 BIELLA BI 0,5 0,5
A706 BASSANO IN TEVERINA VT 0,4 0,4 A861 BIENNO BS 0* 0*
A704 BASSANO ROMANO VT 0,4 12000 0,4 12000 A863 BIENO TN 0* 0*
A707 BASSIANO LT 0,5 0,5 A864 BIENTINA PI 0* 0*
A708 BASSIGNANA AL 0,6 0,6 A866 BIGARELLO MN 0,2 0,2
A709 BASTIA MONDOVI’ CN 0* 0* A870 BINAGO CO 0,4 8000 0,4 8000
A710 BASTIA UMBRA PG 0,6 0,6 A872 BINASCO MI 0,5 0,5
A711 BASTIDA DE’ DOSSI PV 0,4 12000 0,4 12000 A874 BINETTO BA 0,4 0,4
A712 BASTIDA PANCARANA PV 0* 0* A876 BIOGLIO BI 0,5 0,5
A713 BASTIGLIA MO 0,3 0,3 A877 BIONAZ AO 0* 0*
A714 BATTAGLIA TERME PD 0,6 0,6 A878 BIONE BS 0,45 0,45
A716 BATTIFOLLO CN 0,8 0,8 A880 BIRORI NU 0* 0*
A717 BATTIPAGLIA SA 0,5 7500 0,5 7500 A881 BISACCIA AV 0,4 0,4
A718 BATTUDA PV 0,1 0,1 A882 BISACQUINO PA 0,5 0,5
A719 BAUCINA PA 0,6 0,6 A883 BISCEGLIE BA 0,4 0,4
A721 BAULADU OR 0* 0* A884 BISEGNA AQ 0* 0*
A722 BAUNEI NU 0* 0* A885 BISENTI TE 0,5 0,5
A725 BAVENO VB 0,6 0,6 A887 BISIGNANO CS 0,8 0,8
A726 BAZZANO BO 0,7 12000 0,7 12000 A889 BISTAGNO AL 0,3 0,3
A728 BEDERO VALCUVIA VA 0,4 0,4 A891 BISUSCHIO VA 0* 0*
A729 BEDIZZOLE BS 0,3 10000 0,3 10000 A892 BITETTO BA 0,4 0,4
A730 BEDOLLO TN 0* 0* A893 BITONTO BA 0,4 0,4
A731 BEDONIA PR 0,5 0,5 A894 BITRITTO BA 0,5 10000 0,5 10000
A732 BEDULITA BG 0,5 0,5 A895 BITTI NU 0* 0*
A733 BEE VB 0,65 0,65 A896 BIVONA AG 0* 0*
A734 BEINASCO TO 0,45 0,45 A897 BIVONGI RC 0,65 8000 0,65 8000
A735 BEINETTE CN 0,1 0,1 A898 BIZZARONE CO 0,4 0,4
A736 BELCASTRO CZ 0* 0* A901 BLEGGIO INFERIORE TN 0* 0*
A737 BELFIORE VR 0,4 0,4 A902 BLEGGIO SUPERIORE TN 0* 0*
A740 BELFORTE ALL’ISAURO PU 0,6 0,6 A903 BLELLO BG 0* 0*
A739 BELFORTE DEL CHIENTI MC 0,2 0,2 A857 BLERA VT 0,5 0,5
A738 BELFORTE MONFERRATO AL 0* 0* A904 BLESSAGNO CO 0,4 0,4
A741 BELGIOIOSO PV 0,75 14000 0,7 14000 A905 BLEVIO CO 0,4 0,4
A742 BELGIRATE VB 0,2 0,2 M268 BLUFI PA 0* 0*
A743 BELLA PZ 0,8 0,8 A906 BOARA PISANI PD 0,2 0,2
- III -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
A909 BOBBIO PC 0,8 0,8 B082 BOSNASCO PV 0,2 10000 0,2 10000
A910 BOBBIO PELLICE TO 0,5 0,5 B083 BOSSICO BG 0,4 0,4
A911 BOCA NO 0* 0* B084 BOSSOLASCO CN 0,5 0,5
A912 BOCCHIGLIERO CS 0,1 0,1 B085 BOTRICELLO CZ 0,5 0,5
A914 BOCCIOLETO VC 0,4 0,4 B086 BOTRUGNO LE 0,5 0,5
A916 BOCENAGO TN 0* 0* B088 BOTTANUCO BG 0* 0*
A918 BODIO LOMNAGO VA 0,5 0,5 B091 BOTTICINO BS 0* 0*
A919 BOFFALORA D’ADDA LO 0,8 0,8 B094 BOTTIDDA SS 0* 0*
A920 BOFFALORA SOPRA TICINO MI 0,7 0,7 B097 BOVA RC 0,5 0,5
A922 BOGLIASCO GE 0,8 0,8 B099 BOVA MARINA RC 0,4 0,4
A925 BOGNANCO VB 0* 0* B098 BOVALINO RC 0,5 0,5
A929 BOGOGNO NO 0,6 0,6 B100 BOVEGNO BS 0,6 0,6
A930 BOIANO CB 0,4 0,4 B101 BOVES CN 0,6 0,6
A931 BOISSANO SV 0,2 0,2 B102 BOVEZZO BS 0,35 0,35
A932 BOLANO SP 0,4 0,4 A720 BOVILLE ERNICA FR 0,6 0,6
A933 BOLBENO TN 0* 0* B104 BOVINO FG 0,6 0,6
A937 BOLGARE BG 0 0 B105 BOVISIO-MASCIAGO MI 0,6 0,6
A940 BOLLATE MI 0,2 0,2 B106 BOVOLENTA PD 0,7 0,7
A941 BOLLENGO TO 0,5 0,5 B107 BOVOLONE VR 0,5 0,5
A944 BOLOGNA BO 0,7 12000 0,7 12000 B109 BOZZOLE AL 0,8 0,8
A945 BOLOGNANO PE 0,4 0,4 B110 BOZZOLO MN 0,4 10000 0,4 10000
A946 BOLOGNETTA PA 0,65 7000 0,65 7000 B111 BRA CN 0,6 8500 0,6 8500
A947 BOLOGNOLA MC 0,4 28000 0,4 28000 B112 BRACCA BG 0,4 7500 0,4 7500
A948 BOLOTANA NU 0* 0* B114 BRACCIANO RM 0,8 0,8
A949 BOLSENA VT 0,4 0,4 B115 BRACIGLIANO SA 0,2 0,2
A950 BOLTIERE BG 0,2 0,2 B116 BRAIES .PRAGS. BZ 0* 0*
A952 BOLZANO .BOZEN. BZ 0,2 0,2 B117 BRALLO DI PREGOLA PV 0,4 0,4
A953 BOLZANO NOVARESE NO 0,2 0,2 B118 BRANCALEONE RC 0,8 0,8
A954 BOLZANO VICENTINO VI 0* 0* B120 BRANDICO BS 0* 0*
A955 BOMARZO VT 0,6 0,6 B121 BRANDIZZO TO 0,6 10000 0,6 10000
A956 BOMBA CH 0,5 0,5 B123 BRANZI BG 0* 0*
A957 BOMPENSIERE CL 0,5 0,5 B124 BRAONE BS 0* 0*
A958 BOMPIETRO PA 0* 0* B126 BREBBIA VA 0,7 10000 0,7 10000
A959 BOMPORTO MO 0,3 8000 0,3 8000 B128 BREDA DI PIAVE TV 0,8 0,8
A960 BONARCADO OR 0* 0* B131 BREGANO VA 0,6 0,6
A961 BONASSOLA SP 0* 0* B132 BREGANZE VI 0,5 0,5
A963 BONATE SOPRA BG 0,2 0,2 B134 BREGNANO CO 0,4 0,4
A962 BONATE SOTTO BG 0,5 0,5 B135 BREGUZZO TN 0* 0*
A964 BONAVIGO VR 0,8 8500 0,8 8500 B136 BREIA VC 0,5 15000 0,5 15000
A965 BONDENO FE 0,6 0,6 B137 BREMBATE BG 0,4 10000 0,4 10000
A967 BONDO TN 0* 0* B138 BREMBATE DI SOPRA BG 0,5 0,5
A968 BONDONE TN 0* 0* B140 BREMBILLA BG 0,5 0,5
A970 BONEA BN 0,8 0,8 B141 BREMBIO LO 0,4 8000 0,4 8000
A971 BONEFRO CB 0* 0* B142 BREME PV 0,6 0,6
A972 BONEMERSE CR 0,3 0,3 B143 BRENDOLA VI 0,3 0,3
A973 BONIFATI CS 0,8 0,8 B144 BRENNA CO 0,5 0,5
A975 BONITO AV 0,8 0,8 B145 BRENNERO .BRENNER. BZ 0* 0*
A976 BONNANARO SS 0* 0* B149 BRENO BS 0,4 * 0,4 *
A977 BONO SS 0* 0* B150 BRENTA VA 0,4 8000 0,4 8000
A978 BONORVA SS 0* 0* B152 BRENTINO BELLUNO VR 0,8 0,8
A979 BONVICINO CN 0* 0* B153 BRENTONICO TN 0* 0*
A981 BORBONA RI 0,4 0,4 B154 BRENZONE VR 0* 0*
A982 BORCA DI CADORE BL 0* 0* B156 BRESCELLO RE 0,5 10000 0,5 10000
A983 BORDANO UD 0,2 0,2 B157 BRESCIA BS 0* 0*
A984 BORDIGHERA IM 0,2 0,2 B158 BRESIMO TN 0* 0*
A986 BORDOLANO CR 0* 0* B159 BRESSANA BOTTARONE PV 0,3 0,3
A987 BORE PR 0,3 8000 0,3 8000 B160 BRESSANONE .BRIXEN. BZ 0,2 0,2
A988 BORETTO RE 0,4 10000 0,4 10000 B161 BRESSANVIDO VI 0,2 0,2
A989 BORGARELLO PV 0,1 0,1 B162 BRESSO MI 0,8 10000 0,8 10000
A990 BORGARO TORINESE TO 0,3 11000 0,3 14000 B165 BREZ TN 0* 0*
A991 BORGETTO PA 0,8 0,8 B166 BREZZO DI BEDERO VA 0,5 0,5
A993 BORGHETTO D’ARROSCIA IM 0,6 0,6 B167 BRIAGLIA CN 0,5 0,5
A998 BORGHETTO DI BORBERA AL 0,5 0,5 B169 BRIATICO VV 0,4 7500 0,4 7500
A992 BORGHETTO DI VARA SP 0* 0* B171 BRICHERASIO TO 0,5 7500 0,5 7500
A995 BORGHETTO LODIGIANO LO 0,8 0,8 B172 BRIENNO CO 0,4 0,4
A999 BORGHETTO SANTO SPIRITO SV 0,6 0,6 B173 BRIENZA PZ 0,3 0,3
B001 BORGHI FC 0* 0* B175 BRIGA ALTA CN 0,1 0,1
B002 BORGIA CZ 0,5 0,5 B176 BRIGA NOVARESE NO 0,3 0,3
B003 BORGIALLO TO 0,2 0,2 B178 BRIGNANO GERA D’ADDA BG 0,6 0,6
B005 BORGIO VEREZZI SV 0,6 0,6 B179 BRIGNANO-FRASCATA AL 0* 0*
B007 BORGO A MOZZANO LU 0,8 0,8 B180 BRINDISI BR 0,8 10000 0,8 10000
B009 BORGO D’ALE VC 0,4 0,4 B181 BRINDISI MONTAGNA PZ 0,1 0,1
B010 BORGO DI TERZO BG 0* 0* B182 BRINZIO VA 0,4 0,4
B026 BORGO PACE PU 0,8 8000 0,8 8000 B183 BRIONA NO 0,4 0,4
B028 BORGO PRIOLO PV 0,4 0,4 B184 BRIONE BS 0,4 11000 0,4 11000
B033 BORGO SAN DALMAZZO CN 0,5 8000 0,5 8000 B185 BRIONE TN 0* 0*
B035 BORGO SAN GIACOMO BS 0,58 10000 0,58 10000 B187 BRIOSCO MI 0,4 8500 0,4 8500
B017 BORGO SAN GIOVANNI LO 0,3 0,3 B188 BRISIGHELLA RA 0,6 0,6
B036 BORGO SAN LORENZO FI 0,55 0,55 B191 BRISSAGO-VALTRAVAGLIA VA 0,5 0,5
B037 BORGO SAN MARTINO AL 0,8 0,8 B192 BRISSOGNE AO 0* 0*
B038 BORGO SAN SIRO PV 0,5 0,5 B193 BRITTOLI PE 0,5 0,5
B043 BORGO TICINO NO 0,5 0,5 B194 BRIVIO LC 0* 0*
B044 BORGO TOSSIGNANO BO 0,4 0,4 B195 BROCCOSTELLA FR 0,5 0,5
B042 BORGO VAL DI TARO PR 0,65 0,65 B196 BROGLIANO VI 0,7 0,7
B006 BORGO VALSUGANA TN 0* 0* B197 BROGNATURO VV 0,2 0,2
A996 BORGO VELINO RI 0,4 0,4 B198 BROLO ME 0* 0*
B046 BORGO VERCELLI VC 0,4 0,4 B200 BRONDELLO CN 0,4 0,4
B011 BORGOFORTE MN 0,8 * 0,8 * B201 BRONI PV 0,5 10000 0,5 10000
B015 BORGOFRANCO D’IVREA TO 0,5 0,5 B202 BRONTE CT 0,7 12000 0,7 12000
B013 BORGOFRANCO SUL PO MN 0,2 0,2 B203 BRONZOLO .BRANZOLL. BZ 0,2 0,2
B016 BORGOLAVEZZARO NO 0,4 8000 0,4 8000 B204 BROSSASCO CN 0,5 0,5
B018 BORGOMALE CN 0,4 0,4 B205 BROSSO TO 0* 0*
B019 BORGOMANERO NO 0,4 8208 0,4 8208 B207 BROVELLO-CARPUGNINO VB 0* 0*
B020 BORGOMARO IM 0,8 0,8 B209 BROZOLO TO 0,5 0,5
B021 BORGOMASINO TO 0,4 0,4 B212 BRUGHERIO MI 0,5 0,5
B024 BORGONE SUSA TO 0,35 0,35 B213 BRUGINE PD 0,8 9000 0,8 9000
B025 BORGONOVO VAL TIDONE PC 0,2 0,2 B214 BRUGNATO SP 0* 0*
B029 BORGORATTO ALESSANDRINO AL 0,6 0,6 B215 BRUGNERA PN 0,6 0,6
B030 BORGORATTO MORMOROLO PV 0* 0* B216 BRUINO TO 0,5 0,5
B031 BORGORICCO PD 0,2 7500 0,2 7500 B217 BRUMANO BG 0* 0*
B008 BORGOROSE RI 0,4 0,4 B218 BRUNATE CO 0,7 15000 0,7 15000
B040 BORGOSATOLLO BS 0,2 0,2 B219 BRUNELLO VA 0* 0*
B041 BORGOSESIA VC 0,15 0,15 B220 BRUNICO .BRUNECK. BZ 0* 0*
B048 BORMIDA SV 0,8 0,8 B221 BRUNO AT 0,4 0,4
B049 BORMIO SO 0,5 0,5 B223 BRUSAPORTO BG 0* 0*
B051 BORNASCO PV 0,4 0,4 B225 BRUSASCO TO 0,4 0,4
B054 BORNO BS 0,5 0,5 B227 BRUSCIANO NA 0,7 7500 0,7 7500
B055 BORONEDDU OR 0* 0* B228 BRUSIMPIANO VA 0* 0*
B056 BORORE NU 0* 0* B229 BRUSNENGO BI 0,6 0,6
B057 BORRELLO CH 0* 0* B230 BRUSSON AO 0* 0*
B058 BORRIANA BI 0,5 0,5 B232 BRUZOLO TO 0,45 0,45
B061 BORSO DEL GRAPPA TV 0,4 0,4 B234 BRUZZANO ZEFFIRIO RC 0,5 0,5
B062 BORTIGALI NU 0* 0* B235 BUBBIANO MI 0,8 0,8
B063 BORTIGIADAS SS 0* 0* B236 BUBBIO AT 0,4 0,4
B064 BORUTTA SS 0* 0* B237 BUCCHERI SR 0* 0*
B067 BORZONASCA GE 0,2 0,2 B238 BUCCHIANICO CH 0,8 0,8
B068 BOSA NU 0,5 0,5 B239 BUCCIANO BN 0,8 0,8
B069 BOSARO RO 0,2 0,2 B240 BUCCINASCO MI 0* 0*
B070 BOSCHI SANT’ANNA VR 0,2 0,2 B242 BUCCINO SA 0* 0*
B073 BOSCO CHIESANUOVA VR 0,4 * 0,4 * B243 BUCINE AR 0,1 0,1
B071 BOSCO MARENGO AL 0,6 0,6 B246 BUDDUSO’ SS 0,6 0,6
B075 BOSCONERO TO 0,4 0,4 B247 BUDOIA PN 0* 0*
B076 BOSCOREALE NA 0,5 0,5 B248 BUDONI NU 0,2 0,2
B077 BOSCOTRECASE NA 0,8 0,8 B249 BUDRIO BO 0,4 10000 0,4 10000
B078 BOSENTINO TN 0* 0* B250 BUGGERRU CA 0,5 0,5
B079 BOSIA CN 0,3 8000 0,3 8000 B251 BUGGIANO PT 0,5 * 0,5 *
B080 BOSIO AL 0* 0* B255 BUGLIO IN MONTE SO 0* 0*
B081 BOSISIO PARINI LC 0,5 0,5 B256 BUGNARA AQ 0,2 8000 0,2 8000
- IV -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
B258 BUGUGGIATE VA 0,5 0,5 B440 CALVELLO PZ 0* 0*
B259 BUJA UD 0* 0* B441 CALVENE VI 0,5 0,5
B261 BULCIAGO LC 0,4 0,4 B442 CALVENZANO BG 0,3 0,3
B262 BULGAROGRASSO CO 0,18 0,18 B443 CALVERA PZ 0,2 0,2
B264 BULTEI SS 0* 0* B444 CALVI BN 0,2 0,2
B265 BULZI SS 0* 0* B446 CALVI DELL’UMBRIA TR 0,4 0,4
B266 BUONABITACOLO SA 0,5 0,5 B445 CALVI RISORTA CE 0,2 0,2
B267 BUONALBERGO BN 0* 0* B447 CALVIGNANO PV 0* 0*
B269 BUONCONVENTO SI 0,2 0,2 B448 CALVIGNASCO MI 0,2 0,2
B270 BUONVICINO CS 0,5 0,5 B450 CALVISANO BS 0,5 0,5
B272 BURAGO DI MOLGORA MI 0,4 0,4 B452 CALVIZZANO NA 0,4 0,4
B274 BURCEI CA 0,5 0,5 B453 CAMAGNA MONFERRATO AL 0,8 0,8
B275 BURGIO AG 0* 0* B455 CAMAIORE LU 0,2 0,2
B276 BURGOS SS 0* 0* B456 CAMAIRAGO LO 0,4 0,4
B278 BURIASCO TO 0,5 0,5 B457 CAMANDONA BI 0,5 0,5
B279 BUROLO TO 0,4 0,4 B460 CAMASTRA AG 0,4 0,4
B280 BURONZO VC 0,4 11000 0,4 11000 B461 CAMBIAGO MI 0,5 0,5
B281 BUSACHI OR 0* 0* B462 CAMBIANO TO 0,4 0,4
B282 BUSALLA GE 0,5 0,5 B463 CAMBIASCA VB 0,4 8000 0,4 8000
B283 BUSANA RE 0* 0* B465 CAMBURZANO BI 0,5 0,5
B284 BUSANO TO 0,2 0,2 B467 CAMERANA CN 0,6 0,6
B285 BUSCA CN 0,4 0,4 B468 CAMERANO AN 0,5 0,5
B286 BUSCATE MI 0,6 10000 0,6 10000 B469 CAMERANO CASASCO AT 0* 0*
B287 BUSCEMI SR 0,5 0,5 B471 CAMERATA CORNELLO BG 0,6 0,6
B288 BUSETO PALIZZOLO TP 0,5 0,5 B472 CAMERATA NUOVA RM 0,5 0,5
B289 BUSNAGO MI 0* 0* B470 CAMERATA PICENA AN 0,6 0,6
B292 BUSSERO MI 0,5 0,5 B473 CAMERI NO 0,4 8500 0,4 8500
B293 BUSSETO PR 0,6 10000 0,6 10000 B474 CAMERINO MC 0,4 0,4
B294 BUSSI SUL TIRINO PE 0,6 0,6 B476 CAMEROTA SA 0,5 0,5
B295 BUSSO CB 0* 0* B477 CAMIGLIANO CE 0,4 0,4
B296 BUSSOLENGO VR 0,5 0,5 B479 CAMINATA PC 0* 0*
B297 BUSSOLENO TO 0,75 0,75 B481 CAMINI RC 0,5 7500 0,5 7500
B300 BUSTO ARSIZIO VA 0,4 8000 0,4 8000 B482 CAMINO AL 0,5 0,5
B301 BUSTO GAROLFO MI 0,2 0,2 B483 CAMINO AL TAGLIAMENTO UD 0,2 0,2
B302 BUTERA CL 0,25 0,25 B484 CAMISANO CR 0,1 0,1
B303 BUTI PI 0,5 7500 0,5 7500 B485 CAMISANO VICENTINO VI 0,2 0,2
B304 BUTTAPIETRA VR 0,4 0,4 B486 CAMMARATA AG 0,5 0,5
B305 BUTTIGLIERA ALTA TO 0,55 8000 0,55 8000 B489 CAMO CN 0,5 0,5
B306 BUTTIGLIERA D’ASTI AT 0,4 6000 0,4 6000 B490 CAMOGLI GE 0* 0*
B309 BUTTRIO UD 0,2 0,2 B492 CAMPAGNA SA 0,2 0,2
B320 CA’ D’ANDREA CR 0,2 0,2 B493 CAMPAGNA LUPIA VE 0,4 0,4
B311 CABELLA LIGURE AL 0,3 * 0,3 * B496 CAMPAGNANO DI ROMA RM 0,3 0,3
B313 CABIATE CO 0,65 11000 0,65 11000 B497 CAMPAGNATICO GR 0 0
B314 CABRAS OR 0* 0* B498 CAMPAGNOLA CREMASCA CR 0,2 0,2
B315 CACCAMO PA 0,5 0,5 B499 CAMPAGNOLA EMILIA RE 0* 0*
B319 CACCURI KR 0* 0* B500 CAMPANA CS 0* 0*
B326 CADEGLIANO-VICONAGO VA 0,4 0,4 B501 CAMPARADA MI 0,5 0,5
B328 CADELBOSCO DI SOPRA RE 0,5 10000 0,5 10000 B502 CAMPEGINE RE 0,4 10000 0,4 10000
B332 CADEO PC 0,8 10000 0,8 10000 B504 CAMPELLO SUL CLITUNNO PG 0,3 0,3
B335 CADERZONE TN 0* 0* B505 CAMPERTOGNO VC 0,7 0,7
B345 CADONEGHE PD 0,5 0,5 B507 CAMPI BISENZIO FI 0,6 0,6
B346 CADORAGO CO 0,6 0,6 B506 CAMPI SALENTINA LE 0,6 0,6
B347 CADREZZATE VA 0,4 0,4 B508 CAMPIGLIA CERVO BI 0,6 0,6
B349 CAERANO DI SAN MARCO TV 0,1 0,1 B511 CAMPIGLIA DEI BERICI VI 0,5 7500 0,5 7500
B350 CAFASSE TO 0* 0* B509 CAMPIGLIA MARITTIMA LI 0,4 0,4
B351 CAGGIANO SA 0,5 0,5 B512 CAMPIGLIONE FENILE TO 0,4 0,4
B352 CAGLI PU 0,6 0,6 B513 CAMPIONE D’ITALIA CO 0* 0*
B354 CAGLIARI CA 0,7 * 0,7 * B514 CAMPITELLO DI FASSA TN 0* 0*
B355 CAGLIO CO 0* 0* B515 CAMPLI TE 0,8 0,8
B358 CAGNANO AMITERNO AQ 0* 0* B516 CAMPO CALABRO RC 0,6 0,6
B357 CAGNANO VARANO FG 0,2 0,2 B526 CAMPO DI GIOVE AQ 0* 0*
B359 CAGNO CO 0,1 0,1 B529 CAMPO DI TRENS .FREIENFELD. BZ 0* 0*
B360 CAGNO’ TN 0* 0* B538 CAMPO LIGURE GE 0,5 0,5
B361 CAIANELLO CE 0,5 0,5 B553 CAMPO NELL’ELBA LI 0* 0*
B362 CAIAZZO CE 0,3 0,3 B564 CAMPO SAN MARTINO PD 0,5 0,5
B364 CAINES .KUENS. BZ 0* 0* B570 CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS. BZ 0* 0*
B365 CAINO BS 0* 0* B519 CAMPOBASSO CB 0,8 0,8
B366 CAIOLO SO 0,2 0,2 B520 CAMPOBELLO DI LICATA AG 0,4 0,4
B367 CAIRANO AV 0* 0* B521 CAMPOBELLO DI MAZARA TP 0,8 0,8
B368 CAIRATE VA 0,5 0,5 B522 CAMPOCHIARO CB 0* 0*
B369 CAIRO MONTENOTTE SV 0,7 7500 0,7 7500 B524 CAMPODARSEGO PD 0,4 0,4
B371 CAIVANO NA 0,8 0,8 B525 CAMPODENNO TN 0* 0*
B374 CALABRITTO AV 0,4 0,4 B527 CAMPODIMELE LT 0,4 0,4
B375 CALALZO DI CADORE BL 0,8 0,8 B528 CAMPODIPIETRA CB 0,4 0,4
B376 CALAMANDRANA AT 0,5 0,5 B530 CAMPODOLCINO SO 0* 0*
B377 CALAMONACI AG 0,2 0,2 B531 CAMPODORO PD 0,4 0,4
B378 CALANGIANUS SS 0,2 0,2 B533 CAMPOFELICE DI FITALIA PA 0,2 0,2
B379 CALANNA RC 0,6 0,6 B532 CAMPOFELICE DI ROCCELLA PA 0,2 0,2
B380 CALASCA-CASTIGLIONE VB 0,4 8000 0,4 8000 B534 CAMPOFILONE AP 0,7 0,7
B381 CALASCIBETTA EN 0* 0* B535 CAMPOFIORITO PA 0* 0*
B382 CALASCIO AQ 0* 0* B536 CAMPOFORMIDO UD 0* 0*
B383 CALASETTA CA 0,4 10000 0,4 10000 B537 CAMPOFRANCO CL 0* 0*
B384 CALATABIANO CT 0,2 0,2 B539 CAMPOGALLIANO MO 0,4 0,4
B385 CALATAFIMI TP 0,8 0,8 B541 CAMPOLATTARO BN 0,3 0,3
B386 CALAVINO TN 0* 0* B543 CAMPOLI APPENNINO FR 0,8 0,8
B388 CALCATA VT 0,8 0,8 B542 CAMPOLI DEL MONTE TABURNO BN 0,5 0,5
B389 CALCERANICA AL LAGO TN 0* 0* B544 CAMPOLIETO CB 0,2 0,2
B390 CALCI PI 0,8 9000 0,8 9000 B545 CAMPOLONGO AL TORRE UD 0* 0*
B391 CALCIANO MT 0* 0* B546 CAMPOLONGO MAGGIORE VE 0,6 7500 0,6 7500
B392 CALCINAIA PI 0,4 0,4 B547 CAMPOLONGO SUL BRENTA VI 0* 0*
B393 CALCINATE BG 0* 0* B549 CAMPOMAGGIORE PZ 0,8 0,8
B394 CALCINATO BS 0,4 0,4 B550 CAMPOMARINO CB 0,5 0,5
B395 CALCIO BG 0,5 0,5 B551 CAMPOMORONE GE 0,8 0,8
B396 CALCO LC 0,45 15000 0,45 15000 B554 CAMPONOGARA VE 0,6 0,6
B397 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO .KALTERN AN DE. BZ 0* 0* B555 CAMPORA SA 0* 0*
B398 CALDAROLA MC 0,3 0,3 B556 CAMPOREALE PA 0* 0*
B399 CALDERARA DI RENO BO 0,5 9000 0,5 9000 B557 CAMPORGIANO LU 0,7 13500 0,7 13500
B400 CALDES TN 0* 0* B559 CAMPOROSSO IM 0,4 0,4
B402 CALDIERO VR 0,4 0,4 B562 CAMPOROTONDO DI FIASTRONE MC 0,2 0,2
B403 CALDOGNO VI 0,3 0,3 B561 CAMPOROTONDO ETNEO CT 0,4 0,4
B404 CALDONAZZO TN 0* 0* B563 CAMPOSAMPIERO PD 0,4 10500 0,4 10500
B405 CALENDASCO PC 0,1 0,1 B565 CAMPOSANO NA 0,5 0,5
B406 CALENZANO FI 0,3 7500 0,3 7500 B566 CAMPOSANTO MO 0,4 0,4
B408 CALESTANO PR 0,4 0,4 B567 CAMPOSPINOSO PV 0* 0*
B410 CALICE AL CORNOVIGLIO SP 0* 0* B569 CAMPOTOSTO AQ 0* 0*
B409 CALICE LIGURE SV 0,4 0,4 B572 CAMUGNANO BO 0,6 0,6
B413 CALIMERA LE 0,6 0,6 B577 CANAL SAN BOVO TN 0* 0*
B415 CALITRI AV 0,2 0,2 B573 CANALE CN 0,6 0,6
B416 CALIZZANO SV 0* 0* B574 CANALE D’AGORDO BL 0,5 0,5
B417 CALLABIANA BI 0,6 0,6 B576 CANALE MONTERANO RM 0,8 0,8
B418 CALLIANO AT 0,4 0,4 B578 CANARO RO 0,7 7500 0,7 7500
B419 CALLIANO TN 0* 0* B579 CANAZEI TN 0* 0*
B423 CALOLZIOCORTE LC 0,2 0,2 B580 CANCELLARA PZ 0,2 0,2
B424 CALOPEZZATI CS 0* 0* B581 CANCELLO ED ARNONE CE 0,8 10000 0,8 10000
B425 CALOSSO AT 0,5 0,5 B582 CANDA RO 0,5 0,5
B426 CALOVETO CS 0* 0* B584 CANDELA FG 0,4 0,4
B427 CALTABELLOTTA AG 0* 0* B586 CANDELO BI 0,5 0,5
B428 CALTAGIRONE CT 0,6 19000 0,6 19000 B588 CANDIA CANAVESE TO 0,5 0,5
B429 CALTANISSETTA CL 0,6 0,6 B587 CANDIA LOMELLINA PV 0,6 0,6
B430 CALTAVUTURO PA 0,4 0 B589 CANDIANA PD 0,4 0,4
B431 CALTIGNAGA NO 0,4 0,4 B590 CANDIDA AV 0,5 0,5
B432 CALTO RO 0,8 0,8 B591 CANDIDONI RC 0,5 0,5
B433 CALTRANO VI 0,2 0,2 B592 CANDIOLO TO 0,5 10000 0,5 10000
B434 CALUSCO D’ADDA BG 0,7 0,7 B593 CANEGRATE MI 0,8 10000 0,8 10000
B435 CALUSO TO 0,5 0,5 B594 CANELLI AT 0,5 0,5
B436 CALVAGESE DELLA RIVIERA BS 0,4 7500 0,4 7500 B597 CANEPINA VT 0* 0*
B437 CALVANICO SA 0,2 0,2 B598 CANEVA PN 0,4 0,4
B439 CALVATONE CR 0,2 0,2 B599 CANEVINO PV 0,4 0,4
- V -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
B602 CANICATTI’ AG 0,4 0,4 B760 CAREGGINE LU 0* 0*
B603 CANICATTINI BAGNI SR 0,8 8000 0,8 8000 B762 CAREMA TO 0,2 0,2
B604 CANINO VT 0,4 0,4 B763 CARENNO LC 0,3 0,3
B605 CANISCHIO TO 0* 0* B765 CARENTINO AL 0* 0*
B606 CANISTRO AQ 0,3 0,3 B766 CARERI RC 0,48 7500 0,48 7500
B607 CANNA CS 0* 0* B767 CARESANA VC 0,5 0,5
B608 CANNALONGA SA 0* 0* B768 CARESANABLOT VC 0* 0*
B609 CANNARA PG 0,3 10000 0,3 10000 B769 CAREZZANO AL 0* 0*
B610 CANNERO RIVIERA VB 0* 0* B771 CARFIZZI KR 0* 0*
B613 CANNETO PAVESE PV 0,5 0,5 B772 CARGEGHE SS 0* 0*
B612 CANNETO SULL’OGLIO MN 0,4 0,4 B774 CARIATI CS 0,4 0,4
B615 CANNOBIO VB 0 0 B776 CARIFE AV 0,2 0,2
B616 CANNOLE LE 0* 0* B777 CARIGNANO TO 0,5 * 0,5 *
B617 CANOLO RC 0,2 0,2 B778 CARIMATE CO 0,35 0,35
B618 CANONICA D’ADDA BG 0,4 0,4 B779 CARINARO CE 0,4 0,4
B619 CANOSA DI PUGLIA BA 0,4 0,4 B780 CARINI PA 0,4 0,4
B620 CANOSA SANNITA CH 0,8 0,8 B781 CARINOLA CE 0,8 0,8
B621 CANOSIO CN 0* 0* B782 CARISIO VC 0* 0*
C669 CANOSSA RE 0,2 0,2 B783 CARISOLO TN 0* 0*
B624 CANSANO AQ 0* 0* B784 CARLANTINO FG 0,2 0,2
B626 CANTAGALLO PO 0,8 0,8 B785 CARLAZZO CO 0* 0*
B627 CANTALICE RI 0,4 0,4 B787 CARLENTINI SR 0,5 0,5
B628 CANTALUPA TO 0,4 0,4 B788 CARLINO UD 0,4 0,4
B631 CANTALUPO IN SABINA RI 0,8 0,8 B789 CARLOFORTE CA 0,4 0,4
B629 CANTALUPO LIGURE AL 0,45 0,45 B790 CARLOPOLI CZ 0,1 0,1
B630 CANTALUPO NEL SANNIO IS 0,5 0,5 B791 CARMAGNOLA TO 0,4 0,4
B633 CANTARANA AT 0,7 0,7 B792 CARMIANO LE 0,7 0,7
B634 CANTELLO VA 0,2 0,2 B794 CARMIGNANO PO 0,2 0,2
B635 CANTERANO RM 0* 0* B795 CARMIGNANO DI BRENTA PD 0* 0*
B636 CANTIANO PU 0,6 0,6 B796 CARNAGO VA 0,4 0,4
B637 CANTOIRA TO 0,4 0,4 B798 CARNATE MI 0,6 12500 0,6 12500
B639 CANTU’ CO 0* 0* B801 CAROBBIO DEGLI ANGELI BG 0,8 0,8
B640 CANZANO TE 0,4 0,4 B802 CAROLEI CS 0,8 0,8
B641 CANZO CO 0,8 0,8 B803 CARONA BG 0* 0*
B642 CAORLE VE 0,8 0,8 B804 CARONIA ME 0,4 0,4
B643 CAORSO PC 0* 0* B805 CARONNO PERTUSELLA VA 0,2 0,2
B644 CAPACCIO SA 0,8 0,8 B807 CARONNO VARESINO VA 0,4 0,4
B645 CAPACI PA 0,5 0,5 B808 CAROSINO TA 0,5 0,5
B646 CAPALBIO GR 0* 0* B809 CAROVIGNO BR 0,5 0,5
B647 CAPANNOLI PI 0,4 0,4 B810 CAROVILLI IS 0,2 0,2
B648 CAPANNORI LU 0,5 13500 0,5 13500 B812 CARPANETO PIACENTINO PC 0,27 10000 0,27 10000
B649 CAPENA RM 0,75 0,75 B813 CARPANZANO CS 0,5 0,5
B650 CAPERGNANICA CR 0* 0* B814 CARPASIO IM 0* 0*
B651 CAPESTRANO AQ 0* 0* B816 CARPEGNA PU 0,4 0,4
B653 CAPIAGO INTIMIANO CO 0,5 0,5 B817 CARPENEDOLO BS 0* 0*
B655 CAPISTRANO VV 0,5 0,5 B818 CARPENETO AL 0,5 0,5
B656 CAPISTRELLO AQ 0,52 0,52 B819 CARPI MO 0,5 0,5 *
B658 CAPITIGNANO AQ 0* 0* B820 CARPIANO MI 0,2 13200 0,2 13200
B660 CAPIZZI ME 0* 0* B822 CARPIGNANO SALENTINO LE 0* 0*
B661 CAPIZZONE BG 0* 0* B823 CARPIGNANO SESIA NO 0,5 0,5
B664 CAPO DI PONTE BS 0,3 0,3 B825 CARPINETI RE 0* 0*
B666 CAPO D’ORLANDO ME 0,5 0,5 B827 CARPINETO DELLA NORA PE 0,2 0,2
B663 CAPODIMONTE VT 0,3 0,3 B828 CARPINETO ROMANO RM 0,8 0,8
B667 CAPODRISE CE 0,2 0,2 B826 CARPINETO SINELLO CH 0,4 0,4
B669 CAPOLIVERI LI 0,4 0,4 B829 CARPINO FG 0,5 0,5
B670 CAPOLONA AR 0,5 0,5 B830 CARPINONE IS 0,1 0,1
B671 CAPONAGO MI 0* 0* B832 CARRARA MS 0,1 0,1
B672 CAPORCIANO AQ 0,5 0,5 B835 CARRE’ VI 0,2 0,2
B674 CAPOSELE AV 0,4 0,4 B836 CARREGA LIGURE AL 0* 0*
B675 CAPOTERRA CA 0,5 * 0,5 * B838 CARRO SP 0* 0*
B676 CAPOVALLE BS 0,4 0,4 B839 CARRODANO SP 0* 0*
B677 CAPPADOCIA AQ 0* 0* B840 CARROSIO AL 0* 0*
B679 CAPPELLA CANTONE CR 0* 0* B841 CARRU’ CN 0,2 0,2
B680 CAPPELLA DE’ PICENARDI CR 0,7 0,7 B842 CARSOLI AQ 0,6 0,6
B678 CAPPELLA MAGGIORE TV 0,4 0,4 B844 CARTIGLIANO VI 0,2 0,2
B681 CAPPELLE SUL TAVO PE 0,5 0,5 B845 CARTIGNANO CN 0,3 0,3
B682 CAPRACOTTA IS 0,5 0,5 B846 CARTOCETO PU 0,8 0,8
B684 CAPRAIA E LIMITE FI 0,4 0,4 B847 CARTOSIO AL 0* 0*
B685 CAPRAIA ISOLA LI 0,4 0,4 B848 CARTURA PD 0,5 0,5
B686 CAPRALBA CR 0,4 0,4 B850 CARUGATE MI 0,4 0,4
B688 CAPRANICA VT 0,5 0,5 B851 CARUGO CO 0,2 0,2
B687 CAPRANICA PRENESTINA RM 0,8 0,8 B853 CARUNCHIO CH 0,5 0,5
B690 CAPRARICA DI LECCE LE 0,4 0,4 B854 CARVICO BG 0,5 0,5
B691 CAPRAROLA VT 0,8 0,8 B856 CARZANO TN 0* 0*
B692 CAPRAUNA CN 0* 0* B857 CASABONA KR 0,6 0,6
B693 CAPRESE MICHELANGELO AR 0,1 0,1 B858 CASACALENDA CB 0,5 0,5
B694 CAPREZZO VB 0* 0* B859 CASACANDITELLA CH 0,8 8000 0,8 8000
B696 CAPRI NA 0,5 0,5 B860 CASAGIOVE CE 0,8 0,8
B695 CAPRI LEONE ME 0,5 0,5 B870 CASAL CERMELLI AL 0,2 0,2
B697 CAPRIANA TN 0* 0* B872 CASAL DI PRINCIPE CE 0,8 5000 0,8 5000
B698 CAPRIANO DEL COLLE BS 0,5 0,5 B895 CASAL VELINO SA 0,5 0,5
B701 CAPRIATA D’ORBA AL 0,35 0,35 B861 CASALANGUIDA CH 0,1 0,1
B703 CAPRIATE SAN GERVASIO BG 0,4 0,4 B862 CASALATTICO FR 0,5 0,5
B704 CAPRIATI A VOLTURNO CE 0,4 * 0,4 * B864 CASALBELTRAME NO 0,5 0,5
B705 CAPRIE TO 0,2 0,2 B865 CASALBORDINO CH 0,8 0,8
B706 CAPRIGLIA IRPINA AV 0,2 0,2 B866 CASALBORE AV 0,2 0,2
B707 CAPRIGLIO AT 0,6 0,6 B867 CASALBORGONE TO 0,5 0,5
B708 CAPRILE BI 0,6 0,6 B868 CASALBUONO SA 0* 0*
B710 CAPRINO BERGAMASCO BG 0,5 0,5 B869 CASALBUTTANO ED UNITI CR 0,5 0,5
B709 CAPRINO VERONESE VR 0,8 0,8 B871 CASALCIPRANO CB 0* 0*
B711 CAPRIOLO BS 0* 0* B873 CASALDUNI BN 0,8 0,8
B712 CAPRIVA DEL FRIULI GO 0,6 8000 0,6 8000 B876 CASALE CORTE CERRO VB 0,5 0,5
B715 CAPUA CE 0,5 0,5 B881 CASALE CREMASCO-VIDOLASCO CR 0,3 0,3
B716 CAPURSO BA 0* 0* B877 CASALE DI SCODOSIA PD 0,5 0,5
B718 CARAFFA DEL BIANCO RC 0* 0* B875 CASALE LITTA VA 0,4 0,4
B717 CARAFFA DI CATANZARO CZ 0,4 0,4 B878 CASALE MARITTIMO PI 0,4 0,4
B719 CARAGLIO CN 0,4 0,4 B885 CASALE MONFERRATO AL 0,5 0,5
B720 CARAMAGNA PIEMONTE CN 0,2 0,2 B879 CASALE SUL SILE TV 0,4 10000 0,4 10000
B722 CARAMANICO TERME PE 0,2 0,2 B880 CASALECCHIO DI RENO BO 0,6 8000 0,6 8000
B723 CARANO TN 0* 0* B882 CASALEGGIO BOIRO AL 0* 0*
B724 CARAPELLE FG 0,5 0,5 B883 CASALEGGIO NOVARA NO 0,2 0,2
B725 CARAPELLE CALVISIO AQ 0* 0* B886 CASALEONE VR 0,8 0,8
B726 CARASCO GE 0* 0* B889 CASALETTO CEREDANO CR 0,2 0,2
B727 CARASSAI AP 0,7 0,7 B890 CASALETTO DI SOPRA CR 0* 0*
B729 CARATE BRIANZA MI 0,6 10000 0,6 10000 B887 CASALETTO LODIGIANO LO 0,2 0,2
B730 CARATE URIO CO 0* 0* B888 CASALETTO SPARTANO SA 0* 0*
B731 CARAVAGGIO BG 0,5 0,5 B891 CASALETTO VAPRIO CR 0,25 0,25
B732 CARAVATE VA 0,2 0,2 B892 CASALFIUMANESE BO 0,3 0,3
B733 CARAVINO TO 0,5 0,5 B893 CASALGRANDE RE 0,5 12000 0,5 12000
B734 CARAVONICA IM 0,8 0,8 B894 CASALGRASSO CN 0,4 0,4
B735 CARBOGNANO VT 0,8 10000 0,8 10000 B896 CASALINCONTRADA CH 0,5 0,5
B741 CARBONARA AL TICINO PV 0,5 0,5 B897 CASALINO NO 0* 0*
B740 CARBONARA DI NOLA NA 0,2 0,2 B898 CASALMAGGIORE CR 0,2 0,2
B739 CARBONARA DI PO MN 0,2 0,2 B899 CASALMAIOCCO LO 0,2 0,2
B736 CARBONARA SCRIVIA AL 0,5 0,5 B900 CASALMORANO CR 0,35 0,35
B742 CARBONATE CO 0* 0* B901 CASALMORO MN 0,1 0,1
B743 CARBONE PZ 0,2 0,2 B902 CASALNOCETO AL 0,2 0,2
B744 CARBONERA TV 0,7 0,7 B905 CASALNUOVO DI NAPOLI NA 0,8 10000 0,8 10000
B745 CARBONIA CA 0,4 0,4 B904 CASALNUOVO MONTEROTARO FG 0,5 0,5
B748 CARCARE SV 0,8 13000 0,8 13000 B907 CASALOLDO MN 0,3 * 0,3 *
B749 CARCERI PD 0,6 0,6 B910 CASALPUSTERLENGO LO 0,4 10000 0,4 10000
B752 CARCOFORO VC 0* 0* B911 CASALROMANO MN 0,8 0,8
B754 CARDANO AL CAMPO VA 0* 0* B912 CASALSERUGO PD 0,5 0,5
B755 CARDE’ CN 0,5 0,5 B916 CASALUCE CE 0,5 0,5
M285 CARDEDU NU 0* 0* B917 CASALVECCHIO DI PUGLIA FG 0,2 0,2
B756 CARDETO RC 0,8 0,8 B918 CASALVECCHIO SICULO ME 0,5 0,5
B758 CARDINALE CZ 0* 0* B919 CASALVIERI FR 0,5 0,5
B759 CARDITO NA 0,4 0,4 B920 CASALVOLONE NO 0* 0*
- VI -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
B921 CASALZUIGNO VA 0,7 9000 0,7 9000 C262 CASTEL SAN LORENZO SA 0* 0*
B922 CASAMARCIANO NA 0,35 0,35 C263 CASTEL SAN NICCOLO’ AR 0,5 0,5
B923 CASAMASSIMA BA 0* 0* C266 CASTEL SAN PIETRO ROMANO RM 0,2 0,2
B924 CASAMICCIOLA TERME NA 0,8 0,8 C265 CASTEL SAN PIETRO TERME BO 0,4 0,4
B925 CASANDRINO NA 0,6 0,6 C270 CASTEL SAN VINCENZO IS 0* 0*
B928 CASANOVA ELVO VC 0,6 10000 0,6 10000 C268 CASTEL SANT’ANGELO RI 0,5 0,5
B927 CASANOVA LERRONE SV 0,8 0,8 C269 CASTEL SANT’ELIA VT 0* 0*
B929 CASANOVA LONATI PV 0* 0* C289 CASTEL VISCARDO TR 0,5 0,5
B932 CASAPE RM 0,2 0,2 C110 CASTEL VITTORIO IM 0* 0*
M260 CASAPESENNA CE 0,5 * 0,5 * C291 CASTEL VOLTURNO CE 0,4 0,4
B933 CASAPINTA BI 0,3 0,3 C057 CASTELBALDO PD 0,6 0,6
B934 CASAPROTA RI 0,5 0,5 C059 CASTELBELFORTE MN 0,5 0,5
B935 CASAPULLA CE 0,4 0,4 C060 CASTELBELLINO AN 0,4 0,4
B936 CASARANO LE 0,6 0,6 C062 CASTELBELLO CIARDES .KASTELBELL TSCHARS. BZ 0* 0*
B937 CASARGO LC 0* 0* C063 CASTELBIANCO SV 0,5 0,5
B938 CASARILE MI 0,38 * 0,38 * C066 CASTELBOTTACCIO CB 0* 0*
B940 CASARSA DELLA DELIZIA PN 0* 0* C067 CASTELBUONO PA 0,2 0,2
B939 CASARZA LIGURE GE 0,8 * 0,8 * C069 CASTELCIVITA SA 0,2 8000 0,2 8000
B941 CASASCO AL 0,6 0,6 C072 CASTELCOVATI BS 0* 0*
B942 CASASCO D’INTELVI CO 0,2 0,2 C073 CASTELCUCCO TV 0,4 0,4
B943 CASATENOVO LC 0,35 0,35 C074 CASTELDACCIA PA 0* 0*
B945 CASATISMA PV 0,2 0,2 C080 CASTELDELCI PU 0,4 0,4
B946 CASAVATORE NA 0,7 7000 0,7 7000 C081 CASTELDELFINO CN 0* 0*
B947 CASAZZA BG 0,5 0,5 C089 CASTELDIDONE CR 0,4 0,4
B948 CASCIA PG 0,4 0,4 C100 CASTELFIDARDO AN 0,47 0,47
B949 CASCIAGO VA 0,8 0,8 C101 CASTELFIORENTINO FI 0,4 0,4
A559 CASCIANA TERME PI 0,5 0,5 C103 CASTELFONDO TN 0* 0*
B950 CASCINA PI 0,4 0,4 C104 CASTELFORTE LT 0,2 0,2
B953 CASCINETTE D’IVREA TO 0,5 0,5 C105 CASTELFRANCI AV 0,3 0,3
B954 CASEI GEROLA PV 0* 0* C112 CASTELFRANCO DI SOPRA AR 0,45 0,45
B955 CASELETTE TO 0,3 0,3 C113 CASTELFRANCO DI SOTTO PI 0,6 * 0,6 *
B956 CASELLA GE 0,3 0,3 C107 CASTELFRANCO EMILIA MO 0,8 8000 0,8 8000
B959 CASELLE IN PITTARI SA 0,4 0,4 C106 CASTELFRANCO IN MISCANO BN 0* 0*
B961 CASELLE LANDI LO 0,3 0,3 C111 CASTELFRANCO VENETO TV 0,6 12000 0,6 12000
B958 CASELLE LURANI LO 0,3 8000 0,3 8000 C119 CASTELGOMBERTO VI 0,5 0,5
B960 CASELLE TORINESE TO 0,5 12000 0,5 12000 C120 CASTELGRANDE PZ 0* 0*
B963 CASERTA CE 0,4 0,4 C122 CASTELGUGLIELMO RO 0,8 0,8
B965 CASIER TV 0,4 0,4 C123 CASTELGUIDONE CH 0* 0*
B966 CASIGNANA RC 0,5 0,5 C125 CASTELLABATE SA 0,4 0,4
B967 CASINA RE 0,3 0,3 C126 CASTELLAFIUME AQ 0,8 0,8
B971 CASIRATE D’ADDA BG 0,4 0,4 C127 CASTELL’ALFERO AT 0,1 0,1
B974 CASLINO D’ERBA CO 0,4 0,4 C128 CASTELLALTO TE 0,2 0,2
B977 CASNATE CON BERNATE CO 0,25 11339,64 0,2511339,64 C130 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP 0,15 0,15
B978 CASNIGO BG 0* 0* C129 CASTELLAMMARE DI STABIA NA 0,25 * 0,25 *
B980 CASOLA DI NAPOLI NA 0,4 0,4 C133 CASTELLAMONTE TO 0,3 0,3
B979 CASOLA IN LUNIGIANA MS 0,8 0,8 C134 CASTELLANA GROTTE BA 0,4 0,4
B982 CASOLA VALSENIO RA 0,8 0,8 C135 CASTELLANA SICULA PA 0* 0*
B983 CASOLE BRUZIO CS 0* 0* C136 CASTELLANETA TA 0,8 0,8
B984 CASOLE D’ELSA SI 0,5 0,5 C137 CASTELLANIA AL 0,5 * 0,5 *
B985 CASOLI CH 0,6 0,6 C139 CASTELLANZA VA 0,3 0,3
B988 CASORATE PRIMO PV 0,4 0,4 C140 CASTELLAR CN 0,2 0,2
B987 CASORATE SEMPIONE VA 0,4 0,4 C142 CASTELLAR GUIDOBONO AL 0,4 7500 0,4 7500
B989 CASOREZZO MI 0,5 0,5 C141 CASTELLARANO RE 0,5 0,5
B990 CASORIA NA 0,8 0,8 C143 CASTELLARO IM 0,4 0,4
B991 CASORZO AT 0,8 0,8 C145 CASTELL’ARQUATO PC 0,63 0,63
A472 CASPERIA RI 0,5 0,5 C146 CASTELLAVAZZO BL 0,5 0,5
B993 CASPOGGIO SO 0* 0* C147 CASTELL’AZZARA GR 0,4 0,4
B994 CASSACCO UD 0,2 0,2 C148 CASTELLAZZO BORMIDA AL 0,6 10000 0,6 10000
B996 CASSAGO BRIANZA LC 0,5 10000 0,4 10000 C149 CASTELLAZZO NOVARESE NO 0,4 0,4
C002 CASSANO ALLO IONIO CS 0* 0* C153 CASTELLEONE CR 0,53 0,53
C003 CASSANO D’ADDA MI 0,3 8000 0,3 8000 C152 CASTELLEONE DI SUASA AN 0,4 0,4
B998 CASSANO DELLE MURGE BA 0,5 0,5 C154 CASTELLERO AT 0,4 0,4
B997 CASSANO IRPINO AV 0,5 0,5 C155 CASTELLETTO CERVO BI 0,4 0,4
C004 CASSANO MAGNAGO VA 0,45 0,45 C156 CASTELLETTO D’ERRO AL 0,3 0,3
C005 CASSANO SPINOLA AL 0,6 11500 0,6 11500 C157 CASTELLETTO DI BRANDUZZO PV 0,2 7500 0,2 7500
B999 CASSANO VALCUVIA VA 0* 0* C158 CASTELLETTO D’ORBA AL 0,5 0,5
C006 CASSARO SR 0* 0* C160 CASTELLETTO MERLI AL 0,2 0,2
C007 CASSIGLIO BG 0,4 0,4 C161 CASTELLETTO MOLINA AT 0,2 0,2
C014 CASSINA DE’ PECCHI MI 0,5 0,5 C162 CASTELLETTO MONFERRATO AL 0,5 0,5
C020 CASSINA RIZZARDI CO 0,2 0,2 C166 CASTELLETTO SOPRA TICINO NO 0,35 0,35
C024 CASSINA VALSASSINA LC 0* 0* C165 CASTELLETTO STURA CN 0,2 0,2
C022 CASSINASCO AT 0,5 0,5 C167 CASTELLETTO UZZONE CN 0,5 0,5
C027 CASSINE AL 0,6 0,6 C169 CASTELLI TE 0,4 0,4
C030 CASSINELLE AL 0,4 0,4 C079 CASTELLI CALEPIO BG 0,2 0,2
C033 CASSINETTA DI LUGAGNANO MI 0,2 0,2 C172 CASTELLINA IN CHIANTI SI 0,5 0,5
C034 CASSINO FR 0,5 0,5 C174 CASTELLINA MARITTIMA PI 0,4 0,4
C037 CASSOLA VI 0* 0* C173 CASTELLINALDO CN 0,5 0,5
C038 CASSOLNOVO PV 0,7 0,7 C175 CASTELLINO DEL BIFERNO CB 0,4 0,4
C041 CASTAGNARO VR 0,8 0,8 C176 CASTELLINO TANARO CN 0,4 0,4
C044 CASTAGNETO CARDUCCI LI 0,5 0,5 C177 CASTELLIRI FR 0,8 0,8
C045 CASTAGNETO PO TO 0,5 0,5 B312 CASTELLO CABIAGLIO VA 0,5 0,5
C046 CASTAGNITO CN 0,2 0,2 C184 CASTELLO D’AGOGNA PV 0,5 0,5
C049 CASTAGNOLE DELLE LANZE AT 0,4 0,4 C185 CASTELLO D’ARGILE BO 0,68 0,68
C047 CASTAGNOLE MONFERRATO AT 0,2 0,2 C178 CASTELLO DEL MATESE CE 0,6 * 0,6 *
C048 CASTAGNOLE PIEMONTE TO 0,4 0,4 C186 CASTELLO DELL’ACQUA SO 0,6 0,6
C050 CASTANA PV 0,3 0,3 A300 CASTELLO DI ANNONE AT 0,2 0,2
C052 CASTANO PRIMO MI 0,8 7500 0,8 7500 C187 CASTELLO DI BRIANZA LC 0,4 0,4
C053 CASTEGGIO PV 0,6 0,6 C188 CASTELLO DI CISTERNA NA 0,5 0,5
C055 CASTEGNATO BS 0* 0* C190 CASTELLO DI GODEGO TV 0,2 0,2
C056 CASTEGNERO VI 0,2 0,2 C191 CASTELLO DI SERRAVALLE BO 0,7 10000 0,7 10000
C058 CASTEL BARONIA AV 0,1 0,1 C194 CASTELLO TESINO TN 0* 0*
C064 CASTEL BOGLIONE AT 0,5 0,5 C189 CASTELLO-MOLINA DI FIEMME TN 0* 0*
C065 CASTEL BOLOGNESE RA 0,5 0,5 C195 CASTELLUCCHIO MN 0,4 0,4
B494 CASTEL CAMPAGNANO CE 0,5 0,5 C198 CASTELLUCCIO DEI SAURI FG 0,2 0,2
C040 CASTEL CASTAGNA TE 0,4 0,4 C199 CASTELLUCCIO INFERIORE PZ 0,4 0,4
C071 CASTEL COLONNA AN 0* 0* C201 CASTELLUCCIO SUPERIORE PZ 0,3 0,3
C183 CASTEL CONDINO TN 0* 0* C202 CASTELLUCCIO VALMAGGIORE FG 0,4 0,4
C075 CASTEL D’AIANO BO 0,6 10000 0,6 10000 C051 CASTELL’UMBERTO ME 0,5 0,5
C076 CASTEL D’ARIO MN 0,5 0,5 C205 CASTELMAGNO CN 0,2 0,2
C078 CASTEL D’AZZANO VR 0,2 0,2 C206 CASTELMARTE CO 0* 0*
C082 CASTEL DEL GIUDICE IS 0* 0* C207 CASTELMASSA RO 0,8 12000 0,8 12000
C083 CASTEL DEL MONTE AQ 0,4 0,4 C197 CASTELMAURO CB 0,1 0,1
C085 CASTEL DEL PIANO GR 0,5 0,5 C209 CASTELMEZZANO PZ 0* 0*
C086 CASTEL DEL RIO BO 0,5 0,5 C210 CASTELMOLA ME 0,5 0,5
B969 CASTEL DI CASIO BO 0,7 10000 0,7 10000 C213 CASTELNOVETTO PV 0,8 0,8
C090 CASTEL DI IERI AQ 0* 0* C215 CASTELNOVO BARIANO RO 0,7 0,7
C091 CASTEL DI IUDICA CT 0* 0* C217 CASTELNOVO DEL FRIULI PN 0* 0*
C093 CASTEL DI LAMA AP 0,7 0,7 C218 CASTELNOVO DI SOTTO RE 0,2 0,2
C094 CASTEL DI LUCIO ME 0* 0* C219 CASTELNOVO NE’ MONTI RE 0,2 0,2
C096 CASTEL DI SANGRO AQ 0,6 0,6 C216 CASTELNUOVO TN 0* 0*
C097 CASTEL DI SASSO CE 0,1 0,1 C226 CASTELNUOVO BELBO AT 0,3 0,3
C098 CASTEL DI TORA RI 0,4 0,4 C227 CASTELNUOVO BERARDENGA SI 0,8 * 0,8 *
C102 CASTEL FOCOGNANO AR 0,6 0,6 C228 CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA LO 0,5 0,5
C114 CASTEL FRENTANO CH 0,7 0,7 C229 CASTELNUOVO BORMIDA AL 0,5 0,5
C115 CASTEL GABBIANO CR 0* 0* C220 CASTELNUOVO BOZZENTE CO 0,8 0,8
C116 CASTEL GANDOLFO RM 0,5 0,5 C230 CASTELNUOVO CALCEA AT 0,5 0,5
C117 CASTEL GIORGIO TR 0,4 0,4 C231 CASTELNUOVO CILENTO SA 0,2 8000 0,2 8000
C118 CASTEL GOFFREDO MN 0,4 0,4 C225 CASTELNUOVO DEL GARDA VR 0,2 0,2
C121 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA BO 0* 0* C222 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA FG 0* 0*
C203 CASTEL MADAMA RM 0,5 0,5 C214 CASTELNUOVO DI CEVA CN 0,4 0,4
C204 CASTEL MAGGIORE BO 0,3 0,3 C235 CASTELNUOVO DI CONZA SA 0* 0*
C208 CASTEL MELLA BS 0* 0* C224 CASTELNUOVO DI FARFA RI 0,5 0,5
C211 CASTEL MORRONE CE 0,8 0,8 C236 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU 0,8 0,8
C252 CASTEL RITALDI PG 0,5 0,5 C237 CASTELNUOVO DI PORTO RM 0,8 0,8
C253 CASTEL ROCCHERO AT 0,2 0,2 C232 CASTELNUOVO DON BOSCO AT 0,4 8000 0,4 8000
C255 CASTEL ROZZONE BG 0,2 0,2 C240 CASTELNUOVO MAGRA SP 0,4 0,4
C259 CASTEL SAN GIORGIO SA 0,4 0,4 C241 CASTELNUOVO NIGRA TO 0,5 0,5
C261 CASTEL SAN GIOVANNI PC 0,2 0,2 C223 CASTELNUOVO PARANO FR 0,6 0,6
- VII -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
C242 CASTELNUOVO RANGONE MO 0,2 0,2 C412 CAZZANO DI TRAMIGNA VR 0,8 0,8
C243 CASTELNUOVO SCRIVIA AL 0,6 0,6 C410 CAZZANO SANT’ANDREA BG 0* 0*
C244 CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI 0* 0* C413 CECCANO FR 0,4 0,4
C245 CASTELPAGANO BN 0,4 0,4 C414 CECIMA PV 0,4 0,4
C246 CASTELPETROSO IS 0,7 * 0,7 * C415 CECINA LI 0,6 0,6
C247 CASTELPIZZUTO IS 0,3 * 0,3 * C417 CEDEGOLO BS 0,4 0,4
C248 CASTELPLANIO AN 0,3 8000 0,3 8000 C418 CEDRASCO SO 0* 0*
C250 CASTELPOTO BN 0,4 0,4 C420 CEFALA’ DIANA PA 0,4 0,4
C251 CASTELRAIMONDO MC 0,8 0,8 C421 CEFALU’ PA 0,5 0,5
C254 CASTELROTTO .KASTELRUTH. BZ 0* 0* C422 CEGGIA VE 0,8 0,8
C267 CASTELSANTANGELO SUL NERA MC 0,2 0,2 C424 CEGLIE MESSAPICA BR 0,6 0,6
C271 CASTELSARACENO PZ 0,5 0,5 C426 CELANO AQ 0,8 7500 0,8 7500
C272 CASTELSARDO SS 0,8 10000 0,8 10000 C428 CELENZA SUL TRIGNO CH 0,2 0,2
C273 CASTELSEPRIO VA 0* 0* C429 CELENZA VALFORTORE FG 0* 0*
B968 CASTELSILANO KR 0,5 0,5 C430 CELICO CS 0* 0*
C274 CASTELSPINA AL 0,1 0,1 C435 CELLA DATI CR 0,5 0,5
C275 CASTELTERMINI AG 0,5 0,5 C432 CELLA MONTE AL 0,6 0,6
C181 CASTELVECCANA VA 0,2 0,2 C436 CELLAMARE BA 0,6 7500 0,6 7500
C278 CASTELVECCHIO CALVISIO AQ 0* 0* C437 CELLARA CS 0,2 8000 0,2 8000
C276 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA SV 0* 0* C438 CELLARENGO AT 0,4 0,4
C279 CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ 0,2 0,2 C439 CELLATICA BS 0* 0*
C280 CASTELVENERE BN 0,5 0,5 C444 CELLE DI BULGHERIA SA 0,5 * 0,5 *
B129 CASTELVERDE CR 0,4 0,4 C441 CELLE DI MACRA CN 0,5 0,5
C200 CASTELVERRINO IS 0,4 0,4 C440 CELLE ENOMONDO AT 0,2 0,2
C284 CASTELVETERE IN VAL FORTORE BN 0,2 0,2 C443 CELLE LIGURE SV 0,5 10000 0,5 10000
C283 CASTELVETERE SUL CALORE AV 0,4 0,4 C442 CELLE SAN VITO FG 0* 0*
C286 CASTELVETRANO TP 0* 0* C446 CELLENO VT 0,5 0,5
C287 CASTELVETRO DI MODENA MO 0,2 0,2 C447 CELLERE VT 0,4 0,4
C288 CASTELVETRO PIACENTINO PC 0,3 0,3 C449 CELLINO ATTANASIO TE 0,5 0,5
C290 CASTELVISCONTI CR 0,2 0,2 C448 CELLINO SAN MARCO BR 0,4 0,4
C292 CASTENASO BO 0,1 0,1 C450 CELLIO VC 0,5 0,5
C293 CASTENEDOLO BS 0,2 0,2 M262 CELLOLE CE 0* 0*
M288 CASTIADAS CA 0* 0* C452 CEMBRA TN 0* 0*
C318 CASTIGLION FIBOCCHI AR 0,5 0,5 C453 CENADI CZ 0* 0*
C319 CASTIGLION FIORENTINO AR 0,4 0,4 C456 CENATE SOPRA BG 0,4 0,4
C308 CASTIGLIONE A CASAURIA PE 0,2 0,2 C457 CENATE SOTTO BG 0,5 0,5
C302 CASTIGLIONE CHIAVARESE GE 0,4 0,4 C458 CENCENIGHE AGORDINO BL 0,4 0,4
C301 CASTIGLIONE COSENTINO CS 0,8 0,8 C459 CENE BG 0* 0*
C304 CASTIGLIONE D’ADDA LO 0,8 0,8 C461 CENESELLI RO 0,4 0,4
C296 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO 0,5 0,5 C463 CENGIO SV 0,6 0,6
C306 CASTIGLIONE DEL GENOVESI SA 0,6 0,6 C467 CENTA SAN NICOLO’ TN 0* 0*
C309 CASTIGLIONE DEL LAGO PG 0,8 8000 0,8 8000 C466 CENTALLO CN 0,5 0,5
C310 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR 0* 0* C469 CENTO FE 0,6 0,6
C312 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN 0,7 10000 0,7 10000 C470 CENTOLA SA 0,5 0,5
C303 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA LU 0,6 0,6 C472 CENTRACHE CZ 0* 0*
C297 CASTIGLIONE DI SICILIA CT 0* 0* C471 CENTURIPE EN 0,4 0,4
C299 CASTIGLIONE D’INTELVI CO 0,1 8000 0,1 8000 C474 CEPAGATTI PE 0,4 0,4
C313 CASTIGLIONE D’ORCIA SI 0,4 0,4 C476 CEPPALONI BN 0,6 0,6
C314 CASTIGLIONE FALLETTO CN 0,1 0,1 C478 CEPPO MORELLI VB 0* 0*
C315 CASTIGLIONE IN TEVERINA VT 0,2 0,2 C479 CEPRANO FR 0,8 0,8
C298 CASTIGLIONE MESSER MARINO CH 0* 0* C480 CERAMI EN 0* 0*
C316 CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO TE 0,2 0,2 C481 CERANESI GE 0,5 0,5
C300 CASTIGLIONE OLONA VA 0,65 10000 0,65 10000 C483 CERANO NO 0,6 0,6
C317 CASTIGLIONE TINELLA CN 0,65 0,65 C482 CERANO D’INTELVI CO 0,5 0,5
C307 CASTIGLIONE TORINESE TO 0,5 0,5 C484 CERANOVA PV 0,5 0,5
C321 CASTIGNANO AP 0,7 0,7 C485 CERASO SA 0,8 10000 0,8 10000
C322 CASTILENTI TE 0,5 8500 0,5 8500 C486 CERCEMAGGIORE CB 0,2 0,2
C323 CASTINO CN 0* 0* C487 CERCENASCO TO 0,5 0,5
C325 CASTIONE ANDEVENNO SO 0* 0* C488 CERCEPICCOLA CB 0* 0*
C324 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG 0* 0* C489 CERCHIARA DI CALABRIA CS 0,5 0,5
C327 CASTIONS DI STRADA UD 0,4 0,4 C492 CERCHIO AQ 0,4 0,4
C329 CASTIRAGA VIDARDO LO 0,5 10000 0,5 10000 C493 CERCINO SO 0* 0*
C330 CASTO BS 0,4 0,4 C494 CERCIVENTO UD 0* 0*
C331 CASTORANO AP 0,5 0,5 C495 CERCOLA NA 0,5 0,5
C332 CASTREZZATO BS 0* 0* C496 CERDA PA 0,8 0,8
C334 CASTRI DI LECCE LE 0,6 0,6 C498 CEREA VR 0,2 0,2
C335 CASTRIGNANO DE’ GRECI LE 0,5 0,5 C500 CEREGNANO RO 0,6 * 0,6 *
C336 CASTRIGNANO DEL CAPO LE 0,5 0,5 C501 CERENZIA KR 0* 0*
C337 CASTRO BG 0,5 0,5 C497 CERES TO 0,6 0,6
M261 CASTRO LE 0* 0* C502 CERESARA MN 0* 0*
C338 CASTRO DEI VOLSCI FR 0,4 0,4 C503 CERESETO AL 0,5 0,5
C339 CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE FC 0* 0* C504 CERESOLE ALBA CN 0,3 0,3
C340 CASTROCIELO FR 0,5 0,5 C505 CERESOLE REALE TO 0* 0*
C341 CASTROFILIPPO AG 0* 0* C506 CERETE BG 0,4 0,4
C108 CASTROLIBERO CS 0,8 0,8 C508 CERETTO LOMELLINA PV 0,2 0,2
C343 CASTRONNO VA 0,5 0,5 C509 CERGNAGO PV 0* 0*
C344 CASTRONOVO DI SICILIA PA 0,1 0,1 C510 CERIALE SV 0,4 0,4
C345 CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA PZ 0* 0* C511 CERIANA IM 0,8 * 0,8 *
C346 CASTROPIGNANO CB 0* 0* C512 CERIANO LAGHETTO MI 0,2 11000 0,2 11000
C347 CASTROREALE ME 0,2 0,2 C513 CERIGNALE PC 0,7 0,7
C348 CASTROREGIO CS 0,2 0,2 C514 CERIGNOLA FG 0,5 0,5
C349 CASTROVILLARI CS 0,5 7500 0,5 7500 C515 CERISANO CS 0,5 0,5
C351 CATANIA CT 0,8 * 0,8 * C516 CERMENATE CO 0,2 0,2
C352 CATANZARO CZ 0,5 0,5 A022 CERMES .TSCHERMS. BZ 0* 0*
C353 CATENANUOVA EN 0,5 0,5 C517 CERMIGNANO TE 0,6 0,6
C354 CATIGNANO PE 0,2 0,2 C520 CERNOBBIO CO 0,3 0,3
C357 CATTOLICA RN 0,15 0,15 C521 CERNUSCO LOMBARDONE LC 0,35 12500 0,35 12500
C356 CATTOLICA ERACLEA AG 0* 0* C523 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 0,7 10000 0,7 10000
C285 CAULONIA RC 0,5 0,5 C526 CERRETO CASTELLO BI 0,5 0,5
C359 CAUTANO BN 0* 0* C528 CERRETO D’ASTI AT 0,2 0,2
C361 CAVA DE’ TIRRENI SA 0,6 0,6 C524 CERRETO D’ESI AN 0,5 0,5
C360 CAVA MANARA PV 0,5 10000 0,5 10000 C527 CERRETO DI SPOLETO PG 0* 0*
C362 CAVACURTA LO 0,4 0,4 C507 CERRETO GRUE AL 0,2 0,2
C363 CAVAGLIA’ BI 0,5 0,5 C529 CERRETO GUIDI FI 0,6 0,6
C364 CAVAGLIETTO NO 0,5 0,5 C518 CERRETO LAZIALE RM 0,5 0,5
C365 CAVAGLIO D’AGOGNA NO 0,2 0,2 C525 CERRETO SANNITA BN 0,8 0,8
C367 CAVAGLIO-SPOCCIA VB 0* 0* C530 CERRETTO LANGHE CN 0,1 0,1
C369 CAVAGNOLO TO 0,5 0,5 C531 CERRINA AL 0,4 0,4
C370 CAVAION VERONESE VR 0,4 0,4 C532 CERRIONE BI 0,4 5000 0,4 5000
C372 CAVALESE TN 0* 0* C536 CERRO AL LAMBRO MI 0,3 0,3
C374 CAVALLASCA CO 0,2 0,2 C534 CERRO AL VOLTURNO IS 0,1 0,1
C375 CAVALLERLEONE CN 0,4 0,4 C537 CERRO MAGGIORE MI 0,3 0,3
C376 CAVALLERMAGGIORE CN 0,3 0,3 C533 CERRO TANARO AT 0,2 0,2
C377 CAVALLINO LE 0,5 0,5 C538 CERRO VERONESE VR 0,8 5700 0,8 5700
M308 CAVALLINO-TREPORTI VE 0* 0* C539 CERSOSIMO PZ 0* 0*
C378 CAVALLIRIO NO 0,2 0,2 C540 CERTALDO FI 0,4 0,4
C380 CAVARENO TN 0* 0* C541 CERTOSA DI PAVIA PV 0,2 0,2
C381 CAVARGNA CO 0* 0* C542 CERVA CZ 0,4 0,4
C382 CAVARIA CON PREMEZZO VA 0,5 0,5 C543 CERVARA DI ROMA RM 0,4 0,4
C383 CAVARZERE VE 0,7 0,7 C544 CERVARESE SANTA CROCE PD 0,5 0,5
C384 CAVASO DEL TOMBA TV 0,4 0,4 C545 CERVARO FR 0,8 0,8
C385 CAVASSO NUOVO PN 0,3 0,3 C547 CERVASCA CN 0* 0*
C387 CAVATORE AL 0,8 8000 0,8 8000 C548 CERVATTO VC 0* 0*
C389 CAVAZZO CARNICO UD 0* 0* C549 CERVENO BS 0* 0*
C390 CAVE RM 0,45 0,45 C550 CERVERE CN 0,5 0,5
C392 CAVEDAGO TN 0* 0* C551 CERVESINA PV 0,4 0,4
C393 CAVEDINE TN 0* 0* C552 CERVETERI RM 0,7 0,7
C394 CAVENAGO D’ADDA LO 0,2 0,2 C553 CERVIA RA 0,4 0,4
C395 CAVENAGO DI BRIANZA MI 0,5 0,5 C554 CERVICATI CS 0,5 0,5
C396 CAVERNAGO BG 0,2 0,2 C555 CERVIGNANO D’ADDA LO 0,4 10000 0,4 10000
C398 CAVEZZO MO 0,5 0,5 C556 CERVIGNANO DEL FRIULI UD 0* 0*
C400 CAVIZZANA TN 0* 0* C557 CERVINARA AV 0,2 0,2
C404 CAVOUR TO 0,6 0,6 C558 CERVINO CE 0,5 0,5
C405 CAVRIAGO RE 0,25 15000 0,25 15000 C559 CERVO IM 0,5 0,5
C406 CAVRIANA MN 0,4 0,4 C560 CERZETO CS 0* 0*
C407 CAVRIGLIA AR 0,5 0,5 C561 CESA CE 0* 0*
C409 CAZZAGO BRABBIA VA 0,6 0,6 C563 CESANA BRIANZA LC 0* 0*
C408 CAZZAGO SAN MARTINO BS 0* 0* C564 CESANA TORINESE TO 0* 0*
- VIII -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
C565 CESANO BOSCONE MI 0,4 0,4 C732 CISLAGO VA 0,3 10000 0,3 10000
C566 CESANO MADERNO MI 0,6 8500 0,6 8500 C733 CISLIANO MI 0,8 0,8
C567 CESARA VB 0,25 10001 0,25 10001 C734 CISMON DEL GRAPPA VI 0* 0*
C568 CESARO’ ME 0* 0* C735 CISON DI VALMARINO TV 0,8 0,8
C569 CESATE MI 0,4 0,4 C738 CISSONE CN 0* 0*
C573 CESENA FC 0,4 9000 0,4 * C739 CISTERNA D’ASTI AT 0,4 0,4
C574 CESENATICO FC 0,4 0,4 C740 CISTERNA DI LATINA LT 0,5 0,5
C576 CESINALI AV 0,5 0,5 C741 CISTERNINO BR 0,5 0,5
C578 CESIO IM 0,8 0,8 C742 CITERNA PG 0,2 0,2
C577 CESIOMAGGIORE BL 0,2 0,2 C744 CITTA’ DELLA PIEVE PG 0,5 0,5
C580 CESSALTO TV 0,4 0,4 C745 CITTA’ DI CASTELLO PG 0,6 11000 0,6 11000
C581 CESSANITI VV 0,1 0,1 C750 CITTA’ SANT’ANGELO PE 0,5 0,5
C582 CESSAPALOMBO MC 0,2 0,2 C743 CITTADELLA PD 0* 0*
C583 CESSOLE AT 0,2 0,2 C746 CITTADUCALE RI 0,5 10000 0,5 10000
C584 CETARA SA 0,5 0,5 C747 CITTANOVA RC 0,5 0,5
C585 CETO BS 0* 0* C749 CITTAREALE RI 0* 0*
C587 CETONA SI 0,2 0,2 C751 CITTIGLIO VA 0,5 0,5
C588 CETRARO CS 0,6 0,6 C752 CIVATE LC 0,4 10000 0,4 10000
C589 CEVA CN 0,4 0,4 C754 CIVENNA CO 0* 0*
C591 CEVO BS 0,4 0,4 C755 CIVEZZA IM 0,5 0,5
C593 CHALLAND-SAINT-ANSELME AO 0* 0* C756 CIVEZZANO TN 0* 0*
C594 CHALLAND-SAINT-VICTOR AO 0* 0* C757 CIVIASCO VC 0,1 0,1
C595 CHAMBAVE AO 0* 0* C758 CIVIDALE DEL FRIULI UD 0,4 0,4
B491 CHAMOIS AO 0* 0* C759 CIVIDATE AL PIANO BG 0,3 0,3
C596 CHAMPDEPRAZ AO 0* 0* C760 CIVIDATE CAMUNO BS 0,4 0,4
B540 CHAMPORCHER AO 0* 0* C763 CIVITA CS 0,5 0,5
C598 CHARVENSOD AO 0* 0* C765 CIVITA CASTELLANA VT 0,5 0,5
C294 CHATILLON AO 0* 0* C766 CIVITA D’ANTINO AQ 0,4 0,4
C599 CHERASCO CN 0,2 0,2 C764 CIVITACAMPOMARANO CB 0,4 0,4
C600 CHEREMULE SS 0* 0* C768 CIVITALUPARELLA CH 0* 0*
C604 CHIALAMBERTO TO 0,1 0,1 C769 CIVITANOVA DEL SANNIO IS 0* 0*
C605 CHIAMPO VI 0,8 0,8 C770 CIVITANOVA MARCHE MC 0,8 * 0,8 *
C606 CHIANCHE AV 0* 0* C771 CIVITAQUANA PE 0,8 0,8
C608 CHIANCIANO TERME SI 0,6 10333 0,6 10333 C773 CIVITAVECCHIA RM 0,3 0,3
C609 CHIANNI PI 0,5 0,5 C778 CIVITELLA ALFEDENA AQ 0,4 0,4
C610 CHIANOCCO TO 0,5 0,5 C779 CIVITELLA CASANOVA PE 0,2 0,2
C612 CHIARAMONTE GULFI RG 0,5 0,5 C780 CIVITELLA D’AGLIANO VT 0,8 0,8
C613 CHIARAMONTI SS 0* 0* C781 CIVITELLA DEL TRONTO TE 0,6 5669,82 0,6 5669,82
C614 CHIARANO TV 0,5 0,5 C777 CIVITELLA DI ROMAGNA FC 0,5 0,5
C615 CHIARAVALLE AN 0,5 0,5 C774 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR 0,4 9000 0,4 9000
C616 CHIARAVALLE CENTRALE CZ 0,5 0,5 C776 CIVITELLA MESSER RAIMONDO CH 0,4 0,4
C618 CHIARI BS 0* 0* C782 CIVITELLA PAGANICO GR 0* 0*
C619 CHIAROMONTE PZ 0,3 0,3 C783 CIVITELLA ROVETO AQ 0,4 7500 0,4 7500
C620 CHIAUCI IS 0* 0* C784 CIVITELLA SAN PAOLO RM 0,5 0,5
C621 CHIAVARI GE 0* 0* C785 CIVO SO 0 0
C623 CHIAVENNA SO 0,4 0,4 C787 CLAINO CON OSTENO CO 0* 0*
C624 CHIAVERANO TO 0,55 10000 0,55 10000 C790 CLAUT PN 0* 0*
C625 CHIENES .KIENS. BZ 0* 0* C791 CLAUZETTO PN 0* 0*
C627 CHIERI TO 0,4 0,4 C792 CLAVESANA CN 0,4 0,4
C630 CHIES D’ALPAGO BL 0,5 0,5 C793 CLAVIERE TO 0* 0*
C628 CHIESA IN VALMALENCO SO 0,5 0,5 C794 CLES TN 0* 0*
C629 CHIESANUOVA TO 0,2 0,2 C795 CLETO CS 0* 0*
C631 CHIESINA UZZANESE PT 0,5 0,5 C796 CLIVIO VA 0* 0*
C632 CHIETI CH 0,65 0,65 C797 CLOZ TN 0* 0*
C633 CHIEUTI FG 0,6 0,6 C800 CLUSONE BG 0,2 0,2
C634 CHIEVE CR 0,35 0,35 C801 COASSOLO TORINESE TO 0,4 0,4
C635 CHIGNOLO D’ISOLA BG 0,2 0,2 C803 COAZZE TO 0,6 0,6
C637 CHIGNOLO PO PV 0,4 0,4 C804 COAZZOLO AT 0,6 0,6
C638 CHIOGGIA VE 0* 0* C806 COCCAGLIO BS 0,3 0,3
C639 CHIOMONTE TO 0,8 10000 0,8 10000 C807 COCCONATO AT 0,5 0,5
C640 CHIONS PN 0* 0* C810 COCQUIO-TREVISAGO VA 0,55 13000 0,55 13000
C641 CHIOPRIS VISCONE UD 0,3 0,3 C811 COCULLO AQ 0* 0*
C648 CHITIGNANO AR 0,6 0,6 C812 CODEVIGO PD 0,5 0,5
C649 CHIUDUNO BG 0,4 0,4 C813 CODEVILLA PV 0,1 0,1
C650 CHIUPPANO VI 0,5 0,5 C814 CODIGORO FE 0,75 * 0,75 *
C651 CHIURO SO 0,5 0,5 C815 CODOGNE’ TV 0,5 0,5
C652 CHIUSA .KLAUSEN. BZ 0* 0* C816 CODOGNO LO 0,55 0,55
C653 CHIUSA DI PESIO CN 0,4 0,4 C817 CODROIPO UD 0,2 0,2
C655 CHIUSA DI SAN MICHELE TO 0,2 0,2 C818 CODRONGIANOS SS 0* 0*
C654 CHIUSA SCLAFANI PA 0,5 0,5 C819 COGGIOLA BI 0,5 0,5
C656 CHIUSAFORTE UD 0* 0* C820 COGLIATE MI 0* 0*
C657 CHIUSANICO IM 0,7 0,7 C821 COGNE AO 0* 0*
C658 CHIUSANO D’ASTI AT 0* 0* C823 COGOLETO GE 0,8 10500 0,8 10500
C659 CHIUSANO DI SAN DOMENICO AV 0,5 0,5 C824 COGOLLO DEL CENGIO VI 0,4 0,4
C660 CHIUSAVECCHIA IM 0,8 0,8 C826 COGORNO GE 0,8 5800 0,8 5800
C661 CHIUSDINO SI 0,3 0,3 C829 COLAZZA NO 0* 0*
C662 CHIUSI SI 0,8 7500 0,8 7500 C830 COLBORDOLO PU 0,8 9000 0,8 9000
C663 CHIUSI DELLA VERNA AR 0,4 0,4 C835 COLERE BG 0,4 0,4
C665 CHIVASSO TO 0,7 0,7 C836 COLFELICE FR 0* 0*
M272 CIAMPINO RM 0,7 0,7 C838 COLI PC 0,7 0,7
C668 CIANCIANA AG 0* 0* C839 COLICO LC 0,2 0,2
C672 CIBIANA DI CADORE BL 0* 0* C840 COLLAGNA RE 0* 0*
C673 CICAGNA GE 0,8 0,8 C841 COLLALTO SABINO RI 0,4 0,4
C674 CICALA CZ 0,8 0,8 C844 COLLARMELE AQ 0,4 0,4
C675 CICCIANO NA 0,6 0,6 C845 COLLAZZONE PG 0,5 0,5
C676 CICERALE SA 0,2 0,2 C851 COLLE BRIANZA LC 0* 0*
C677 CICILIANO RM 0,8 0,8 C854 COLLE D’ANCHISE CB 0,2 0,2
C678 CICOGNOLO CR 0,4 0,4 C857 COLLE DI TORA RI 0,5 0,5
C679 CICONIO TO 0,5 0,5 C847 COLLE DI VAL D’ELSA SI 0,6 0,6
C680 CIGLIANO VC 0,3 0,3 C870 COLLE SAN MAGNO FR 0,3 0,3
C681 CIGLIE’ CN 0,5 0,5 C846 COLLE SANNITA BN 0,5 0,5
C684 CIGOGNOLA PV 0* 0* C872 COLLE SANTA LUCIA BL 0,8 0,8
C685 CIGOLE BS 0* 0* C848 COLLE UMBERTO TV 0,25 0,25
C686 CILAVEGNA PV 0,5 12000 0,5 12000 C850 COLLEBEATO BS 0,2 0,2
C689 CIMADOLMO TV 0,5 0,5 C852 COLLECCHIO PR 0,5 10000 0,5 10000
C691 CIMBERGO BS 0* 0* C853 COLLECORVINO PE 0,5 0,5
C694 CIMEGO TN 0* 0* C311 COLLEDARA TE 0,6 12000 0,6 12000
C695 CIMINA’ RC 0,2 8000 0,2 8000 C855 COLLEDIMACINE CH 0,5 0,5
C696 CIMINNA PA 0* 0* C856 COLLEDIMEZZO CH 0* 0*
C697 CIMITILE NA 0,7 0,7 C858 COLLEFERRO RM 0,6 0,6
C699 CIMOLAIS PN 0* 0* C859 COLLEGIOVE RI 0,5 0,5
C700 CIMONE TN 0* 0* C860 COLLEGNO TO 0,4 0,4
C701 CINAGLIO AT 0,3 0,3 C862 COLLELONGO AQ 0,4 0,4
C702 CINETO ROMANO RM 0,4 0,4 C864 COLLEPARDO FR 0,2 0,2
C703 CINGIA DE’ BOTTI CR 0,5 0,5 C865 COLLEPASSO LE 0,7 0,7
C704 CINGOLI MC 0,5 0,5 C866 COLLEPIETRO AQ 0* 0*
C705 CINIGIANO GR 0,6 0,6 C867 COLLERETTO CASTELNUOVO TO 0,4 0,4
C707 CINISELLO BALSAMO MI 0,5 0,5 C868 COLLERETTO GIACOSA TO 0,45 0,45
C708 CINISI PA 0,4 0,4 C869 COLLESALVETTI LI 0,4 0,4
C709 CINO SO 0* 0* C871 COLLESANO PA 0,2 0,2
C710 CINQUEFRONDI RC 0,2 0,2 C875 COLLETORTO CB 0* 0*
C711 CINTANO TO 0,2 0,2 C876 COLLEVECCHIO RI 0,5 0,5
C712 CINTE TESINO TN 0* 0* C878 COLLI A VOLTURNO IS 0,4 0,4
C714 CINTO CAOMAGGIORE VE 0,6 0,6 C877 COLLI DEL TRONTO AP 0,7 0,7
C713 CINTO EUGANEO PD 0,5 0,5 C880 COLLI SUL VELINO RI 0,4 0,4
C715 CINZANO TO 0,7 0,7 C879 COLLIANO SA 0* 0*
C716 CIORLANO CE 0,2 0,2 C882 COLLINAS CA 0* 0*
C718 CIPRESSA IM 0,4 0,4 C883 COLLIO BS 0,1 0,1
C719 CIRCELLO BN 0,5 0,5 C884 COLLOBIANO VC 0* 0*
C722 CIRIE’ TO 0,6 10000 0,6 10000 C885 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UD 0,25 0,25
C723 CIRIGLIANO MT 0,2 0,2 C886 COLMURANO MC 0,45 0,45
C724 CIRIMIDO CO 0* 0* C888 COLOBRARO MT 0,3 0,3
C725 CIRO’ KR 0,4 0,4 C890 COLOGNA VENETA VR 0,5 0,5
C726 CIRO’ MARINA KR 0* 0* C893 COLOGNE BS 0,2 0,2
C727 CIS TN 0* 0* C894 COLOGNO AL SERIO BG 0,2 0,2
C728 CISANO BERGAMASCO BG 0,2 0,2 C895 COLOGNO MONZESE MI 0,65 0,65
C729 CISANO SUL NEVA SV 0,5 0,5 C897 COLOGNOLA AI COLLI VR 0,4 0,4
C730 CISERANO BG 0,4 0,4 C900 COLONNA RM 0,8 0,8
- IX -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
C901 COLONNELLA TE 0,5 0,5 D075 CORTINA SULLA STRADA DEL VINO .KURTINIG AN D. BZ 0* 0*
C902 COLONNO CO 0,4 0,4 D076 CORTINO TE 0,2 0,2
C903 COLORINA SO 0,2 0,2 D077 CORTONA AR 0,4 0,4
C904 COLORNO PR 0,6 13000 0,6 13000 D078 CORVARA PE 0,8 0,8
C905 COLOSIMI CS 0,5 0,5 D079 CORVARA IN BADIA .CORVARA. BZ 0* 0*
C908 COLTURANO MI 0,6 9000 0,6 9000 D081 CORVINO SAN QUIRICO PV 0,4 0,4
C910 COLZATE BG 0,65 0,65 D082 CORZANO BS 0* 0*
C911 COMABBIO VA 0,2 0,2 D085 COSEANO UD 0* 0*
C912 COMACCHIO FE 0,3 0,3 D086 COSENZA CS 0,8 0,8
C914 COMANO MS 0,5 0,5 D087 COSIO D’ARROSCIA IM 0,1 0,1
C917 COMAZZO LO 0,5 0,5 D088 COSIO VALTELLINO SO 0,5 0,5
C918 COMEGLIANS UD 0* 0* D089 COSOLETO RC 0,4 0,4
C920 COMELICO SUPERIORE BL 0,8 9000 0,8 9000 D093 COSSANO BELBO CN 0,2 0,2
C922 COMERIO VA 0,2 0,2 D092 COSSANO CANAVESE TO 0,5 0,5
C925 COMEZZANO-CIZZAGO BS 0,4 0,4 D094 COSSATO BI 0,575 0,575
C926 COMIGNAGO NO 0* 0* D095 COSSERIA SV 0,5 0,5
C927 COMISO RG 0,5 12000 0,5 12000 D096 COSSIGNANO AP 0,7 0,7
C928 COMITINI AG 0,5 0,5 D099 COSSOGNO VB 0* 0*
C929 COMIZIANO NA 0* 0* D100 COSSOINE SS 0* 0*
C930 COMMESSAGGIO MN 0,2 0,2 D101 COSSOMBRATO AT 0* 0*
C931 COMMEZZADURA TN 0* 0* D109 COSTA DE’ NOBILI PV 0* 0*
C933 COMO CO 0,2 0,2 D110 COSTA DI MEZZATE BG 0,2 0,2
C934 COMPIANO PR 0,7 0,7 D105 COSTA DI ROVIGO RO 0,7 0,7
C937 COMUN NUOVO BG 0,5 0,5 D112 COSTA MASNAGA LC 0* 0*
C935 COMUNANZA AP 0,7 6000 0,7 6000 D111 COSTA SERINA BG 0,4 0,4
C938 CONA VE 0,7 0,7 D103 COSTA VALLE IMAGNA BG 0* 0*
C941 CONCA CASALE IS 0,5 0,5 D102 COSTA VESCOVATO AL 0* 0*
C940 CONCA DEI MARINI SA 0,3 0,3 D117 COSTA VOLPINO BG 0,35 0,35
C939 CONCA DELLA CAMPANIA CE 0* 0* D107 COSTABISSARA VI 0,4 0,4
C943 CONCAMARISE VR 0,5 0,5 D108 COSTACCIARO PG 0,6 0,6
C944 CONCEI TN 0* 0* D113 COSTANZANA VC 0,1 0,1
C946 CONCERVIANO RI 0,5 0,5 D114 COSTARAINERA IM 0,5 0,5
C948 CONCESIO BS 0* 0* D118 COSTERMANO VR 0,8 0,8
C949 CONCO VI 0,5 0,5 D119 COSTIGLIOLE D’ASTI AT 0,6 0,6
C950 CONCORDIA SAGITTARIA VE 0,6 0,6 D120 COSTIGLIOLE SALUZZO CN 0,4 0,4
C951 CONCORDIA SULLA SECCHIA MO 0,5 0,5 D121 COTIGNOLA RA 0,6 0,6
C952 CONCOREZZO MI 0,2 0,2 D123 COTRONEI KR 0* 0*
C953 CONDINO TN 0* 0* D124 COTTANELLO RI 0* 0*
C954 CONDOFURI RC 0,4 0,4 D012 COURMAYEUR AO 0* 0*
C955 CONDOVE TO 0* 0* D126 COVO BG 0,4 0,4
C956 CONDRO’ ME 0,5 0,5 D127 COZZO PV 0,4 0,4
C957 CONEGLIANO TV 0,8 0,8 D128 CRACO MT 0* 0*
C958 CONFIENZA PV 0* 0* D131 CRANDOLA VALSASSINA LC 0,1 0,1
C959 CONFIGNI RI 0* 0* D132 CRAVAGLIANA VC 0,2 8000 0,2 8000
C960 CONFLENTI CZ 0* 0* D133 CRAVANZANA CN 0,3 0,3
C962 CONIOLO AL 0,3 0,3 D134 CRAVEGGIA VB 0* 0*
C963 CONSELICE RA 0,6 8000 0,6 8000 D136 CREAZZO VI 0,5 0,5
C964 CONSELVE PD 0,5 0,5 D137 CRECCHIO CH 0,4 0,4
C965 CONSIGLIO DI RUMO CO 0,2 0,2 D139 CREDARO BG 0,2 0,2
C968 CONTESSA ENTELLINA PA 0,4 0,4 D141 CREDERA RUBBIANO CR 0* 0*
C969 CONTIGLIANO RI 0,6 0,6 D142 CREMA CR 0,5 0,5
C971 CONTRADA AV 0,6 0,6 D143 CREMELLA LC 0,4 0,4
C972 CONTROGUERRA TE 0,2 0,2 D144 CREMENAGA VA 0* 0*
C973 CONTRONE SA 0* 0* D145 CREMENO LC 0* 0*
C974 CONTURSI TERME SA 0,5 0,5 D147 CREMIA CO 0* 0*
C975 CONVERSANO BA 0,8 0,8 D149 CREMOLINO AL 0,5 0,5
C976 CONZA DELLA CAMPANIA AV 0,1 0,1 D150 CREMONA CR 0,15 0,15
C977 CONZANO AL 0,8 0,8 D151 CREMOSANO CR 0,2 0,2
C978 COPERTINO LE 0,3 0,3 D154 CRESCENTINO VC 0,3 0,3
C979 COPIANO PV 0,2 0,2 D156 CRESPADORO VI 0,8 3000 0,8 3000
C980 COPPARO FE 0,4 0,4 D157 CRESPANO DEL GRAPPA TV 0,25 0,25
C982 CORANA PV 0,4 0,4 D158 CRESPELLANO BO 0,4 10000 0,4 10000
C983 CORATO BA 0,5 0,5 D159 CRESPIATICA LO 0,4 10000 0,4 10000
C984 CORBARA SA 0,5 0,5 D160 CRESPINA PI 0,4 0,4
C986 CORBETTA MI 0,35 0,35 D161 CRESPINO RO 0,4 0,4
C987 CORBOLA RO 0,4 0,4 D162 CRESSA NO 0,5 0,5
C988 CORCHIANO VT 0,5 0,5 D165 CREVACUORE BI 0,4 0,4
C990 CORCIANO PG 0,4 9000 0,4 9000 D166 CREVALCORE BO 0,8 8500 0,8 8500
C991 CORDENONS PN 0,4 0,4 D168 CREVOLADOSSOLA VB 0* 0*
C992 CORDIGNANO TV 0,4 0,4 D170 CRISPANO NA 0,4 0,4
C993 CORDOVADO PN 0,2 0,2 D171 CRISPIANO TA 0,5 0,5
C994 COREDO TN 0* 0* D172 CRISSOLO CN 0,5 0,5
C996 COREGLIA ANTELMINELLI LU 0* 0* D175 CROCEFIESCHI GE 0* 0*
C995 COREGLIA LIGURE GE 0,5 0,5 C670 CROCETTA DEL MONTELLO TV 0,4 0,4
C998 CORENO AUSONIO FR 0,6 4500 0,6 4500 D177 CRODO VB 0* 0*
C999 CORFINIO AQ 0* 0* D179 CROGNALETO TE 0,5 0,5
D003 CORI LT 0,8 0,8 D180 CROPALATI CS 0* 0*
D004 CORIANO RN 0* 0* D181 CROPANI CZ 0,8 0,8
D005 CORIGLIANO CALABRO CS 0,8 0,8 D182 CROSA BI 0,5 0,5
D006 CORIGLIANO D’OTRANTO LE 0,5 10000 0,5 10000 D184 CROSIA CS 0,8 0,8
D007 CORINALDO AN 0,35 0,35 D185 CROSIO DELLA VALLE VA 0,2 0,2
D008 CORIO TO 0,5 0,5 D122 CROTONE KR 0,6 10000 0,6 10000
D009 CORLEONE PA 0* 0* D186 CROTTA D’ADDA CR 0,3 0,3
D011 CORLETO MONFORTE SA 0* 0* D187 CROVA VC 0* 0*
D010 CORLETO PERTICARA PZ 0* 0* D188 CROVIANA TN 0* 0*
D013 CORMANO MI 0,4 0,4 D189 CRUCOLI KR 0* 0*
D014 CORMONS GO 0,1 0,1 D192 CUASSO AL MONTE VA 0,5 0,5
D015 CORNA IMAGNA BG 0* 0* D194 CUCCARO MONFERRATO AL 0,5 0,5
D016 CORNALBA BG 0,4 0,4 D195 CUCCARO VETERE SA 0,4 0,4
D017 CORNALE PV 0,4 0,4 D196 CUCCIAGO CO 0* 0*
D018 CORNAREDO MI 0,6 0,6 D197 CUCEGLIO TO 0,5 0,5
D019 CORNATE D’ADDA MI 0* 0* D198 CUGGIONO MI 0,5 0,5
B799 CORNEDO ALL’ISARCO .KARNEID. BZ 0* 0* D199 CUGLIATE-FABIASCO VA 0* 0*
D020 CORNEDO VICENTINO VI 0,8 0,8 D200 CUGLIERI OR 0* 0*
D021 CORNEGLIANO LAUDENSE LO 0,5 0,5 D201 CUGNOLI PE 0,7 0,7
D022 CORNELIANO D’ALBA CN 0,25 0,25 D202 CUMIANA TO 0,5 0,5
D026 CORNIGLIO PR 0,5 0,5 D203 CUMIGNANO SUL NAVIGLIO CR 0,3 0,3
D027 CORNO DI ROSAZZO UD 0* 0* D204 CUNARDO VA 0* 0*
D028 CORNO GIOVINE LO 0,4 0,4 D205 CUNEO CN 0,4 0,4
D029 CORNOVECCHIO LO 0,5 0,5 D206 CUNEVO TN 0* 0*
D030 CORNUDA TV 0,5 0,5 D207 CUNICO AT 0,2 0,2
D037 CORREGGIO RE 0* 0* D208 CUORGNE’ TO 0,45 0,45
D038 CORREZZANA MI 0,1 0,1 D209 CUPELLO CH 0,5 0,5
D040 CORREZZOLA PD 0,6 0,6 D210 CUPRA MARITTIMA AP 0,8 0,8
D041 CORRIDO CO 0* 0* D211 CUPRAMONTANA AN 0,8 0,8
D042 CORRIDONIA MC 0,6 0,6 B824 CURA CARPIGNANO PV 0,5 8000 0,5 8000
D043 CORROPOLI TE 0,4 0,4 D214 CURCURIS OR 0* 0*
D044 CORSANO LE 0,5 0,5 D216 CUREGGIO NO 0,3 10000 0,3 10000
D045 CORSICO MI 0,4 0,4 D217 CURIGLIA CON MONTEVIASCO VA 0,5 0,5
D046 CORSIONE AT 0* 0* D218 CURINGA CZ 0,4 0,4
D048 CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO .KURTATSCH A. BZ 0* 0* D219 CURINO BI 0,6 0,6
D049 CORTALE CZ 0* 0* D221 CURNO BG 0,2 0,2
D050 CORTANDONE AT 0,2 0,2 D222 CURON VENOSTA .GRAUN IM VINSCHGAU. BZ 0* 0*
D051 CORTANZE AT 0* 0* D223 CURSI LE 0,2 0,2
D052 CORTAZZONE AT 0* 0* D225 CURSOLO-ORASSO VB 0* 0*
D054 CORTE BRUGNATELLA PC 0,4 0,4 D226 CURTAROLO PD 0,8 10500 0,8 10500
D056 CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE CR 0* 0* D227 CURTATONE MN 0* 0*
D057 CORTE DE’ FRATI CR 0,2 0,2 D228 CURTI CE 0,4 0,4
D058 CORTE FRANCA BS 0* 0* D229 CUSAGO MI 0,25 0,25
D068 CORTE PALASIO LO 0* 0* D231 CUSANO MILANINO MI 0,7 0,7
D061 CORTEMAGGIORE PC 0 0 D230 CUSANO MUTRI BN 0,8 0,8
D062 CORTEMILIA CN 0,8 0,8 D232 CUSINO CO 0,2 0,2
D064 CORTENO GOLGI BS 0* 0* D233 CUSIO BG 0* 0*
D065 CORTENOVA LC 0* 0* D234 CUSTONACI TP 0 0
D066 CORTENUOVA BG 0* 0* D235 CUTIGLIANO PT 0,5 0,5
D067 CORTEOLONA PV 0* 0* D236 CUTRO KR 0,5 0,5
D072 CORTIGLIONE AT 0,5 0,5 D237 CUTROFIANO LE 0* 0*
A266 CORTINA D’AMPEZZO BL 0* 0* D238 CUVEGLIO VA 0,5 0,5
- X -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
D239 CUVIO VA 0,2 0,2 D419 ERBE’ VR 0,7 0,7
D243 DAIANO TN 0* 0* D420 ERBEZZO VR 0,8 0,8
D244 DAIRAGO MI 0,4 0,4 D421 ERBUSCO BS 0 0
D245 DALMINE BG 0,3 0,3 D422 ERCHIE BR 0,8 0,8
D246 DAMBEL TN 0* 0* H243 ERCOLANO NA 0,19 7500 0,19 7500
D247 DANTA DI CADORE BL 0,5 0,5 D423 ERICE TP 0,3 0,3
D248 DAONE TN 0* 0* D424 ERLI SV 0,4 0,4
D250 DARE’ TN 0* 0* D426 ERTO E CASSO PN 0* 0*
D251 DARFO BOARIO TERME BS 0,5 0,5 M292 ERULA SS 0* 0*
D253 DASA’ VV 0* 0* D428 ERVE LC 0,5 0,5
D255 DAVAGNA GE 0,5 0,5 D429 ESANATOGLIA MC 0,7 0,7
D256 DAVERIO VA 0,4 8000 0,4 8000 D430 ESCALAPLANO NU 0* 0*
D257 DAVOLI CZ 0,5 0,5 D431 ESCOLCA NU 0* 0*
D258 DAZIO SO 0* 0* D434 ESINE BS 0,4 0,4
D259 DECIMOMANNU CA 0,2 0,2 D436 ESINO LARIO LC 0,4 0,4
D260 DECIMOPUTZU CA 0,4 0,4 D440 ESPERIA FR 0,5 4500 0,5 4500
D261 DECOLLATURA CZ 0* 0* D441 ESPORLATU SS 0* 0*
D264 DEGO SV 0,4 0,4 D442 ESTE PD 0,5 10500 0,5 10500
D265 DEIVA MARINA SP 0,5 7500 0,5 7500 D443 ESTERZILI NU 0* 0*
D266 DELEBIO SO 0* 0* D444 ETROUBLES AO 0* 0*
D267 DELIA CL 0,5 0,5 D445 EUPILIO CO 0,2 0,2
D268 DELIANUOVA RC 0,5 0,5 D433 EXILLES TO 0* 0*
D269 DELICETO FG 0,2 0,2 D447 FABBRICA CURONE AL 0* 0*
D270 DELLO BS 0,2 0,2 D449 FABBRICHE DI VALLICO LU 0,4 0,4
D271 DEMONTE CN 0,4 0,4 D450 FABBRICO RE 0,15 0,15
D272 DENICE AL 0,2 0,2 D451 FABRIANO AN 0,8 12000 0,8 12000
D273 DENNO TN 0* 0* D452 FABRICA DI ROMA VT 0,8 0,8
D277 DERNICE AL 0* 0* D453 FABRIZIA VV 0,2 0,2
D278 DEROVERE CR 0,5 0,5 D454 FABRO TR 0,5 0,5
D279 DERUTA PG 0,5 0,5 D455 FAEDIS UD 0,1 0,1
D280 DERVIO LC 0,5 0,5 D457 FAEDO TN 0* 0*
D281 DESANA VC 0,5 0,5 D456 FAEDO VALTELLINO SO 0,5 0,5
D284 DESENZANO DEL GARDA BS 0,4 0,4 D458 FAENZA RA 0,5 0,5
D286 DESIO MI 0,4 0,4 D459 FAETO FG 0* 0*
D287 DESULO NU 0,4 0,4 D461 FAGAGNA UD 0,5 0,5
D289 DIAMANTE CS 0,8 0,8 D462 FAGGETO LARIO CO 0,4 8000 0,4 8000
D293 DIANO ARENTINO IM 0,5 8000 0,5 8000 D463 FAGGIANO TA 0,6 0,6
D296 DIANO CASTELLO IM 0,2 0,2 D465 FAGNANO ALTO AQ 0* 0*
D291 DIANO D’ALBA CN 0,4 0,4 D464 FAGNANO CASTELLO CS 0,5 0,5
D297 DIANO MARINA IM 0,8 * 0,8 * D467 FAGNANO OLONA VA 0,5 0,5
D298 DIANO SAN PIETRO IM 0,65 0,65 D468 FAI DELLA PAGANELLA TN 0* 0*
D299 DICOMANO FI 0,5 0,5 D469 FAICCHIO BN 0,5 0,5
D300 DIGNANO UD 0,4 0,4 D470 FALCADE BL 0,5 8000 0,5 8000
D302 DIMARO TN 0* 0* D471 FALCIANO DEL MASSICO CE 0,3 0,3
D303 DINAMI VV 0,1 0,1 D473 FALCONARA ALBANESE CS 0* 0*
D304 DIPIGNANO CS 0,5 0,5 D472 FALCONARA MARITTIMA AN 0,8 10000 0,8 10000
D305 DISO LE 0,5 8000 0,5 8000 D474 FALCONE ME 0,4 0,4
D309 DIVIGNANO NO 0,5 0,5 D475 FALERIA VT 0,5 0,5
D310 DIZZASCO CO 0,2 0,2 D476 FALERNA CZ 0,6 0,6
D311 DOBBIACO .TOBLACH. BZ 0* 0* D477 FALERONE AP 0,5 0,5
D312 DOBERDO’ DEL LAGO GO 0* 0* D480 FALLO CH 0,2 0,2
D314 DOGLIANI CN 0,2 0,2 D481 FALMENTA VB 0,2 0,2
D315 DOGLIOLA CH 0,5 0,5 D482 FALOPPIO CO 0,2 0,2
D316 DOGNA UD 0* 0* D483 FALVATERRA FR 0,6 0,6
D317 DOLCE’ VR 0,2 0,2 D484 FALZES .PFALZEN. BZ 0* 0*
D318 DOLCEACQUA IM 0,2 0,2 D486 FANANO MO 0,4 0,4
D319 DOLCEDO IM 0,4 0,4 D487 FANNA PN 0* 0*
D321 DOLEGNA DEL COLLIO GO 0* 0* D488 FANO PU 0,8 0,8
D323 DOLIANOVA CA 0,4 0,4 D489 FANO ADRIANO TE 0,5 0,5
D325 DOLO VE 0,7 0,7 D494 FARA FILIORUM PETRI CH 0,2 0,2
D327 DOLZAGO LC 0,2 0,2 D490 FARA GERA D’ADDA BG 0,3 0,3
D328 DOMANICO CS 0,2 0,2 D493 FARA IN SABINA RI 0,5 0,5
D329 DOMASO CO 0,4 0,4 D492 FARA NOVARESE NO 0,3 0,3
D330 DOMEGGE DI CADORE BL 0,8 0,8 D491 FARA OLIVANA CON SOLA BG 0,2 0,2
D331 DOMICELLA AV 0* 0* D495 FARA SAN MARTINO CH 0,7 0,7
D332 DOMODOSSOLA VB 0,1 0,1 D496 FARA VICENTINO VI 0,5 0,5
D333 DOMUS DE MARIA CA 0,5 9000 0,5 9000 D497 FARDELLA PZ 0,3 0,3
D334 DOMUSNOVAS CA 0* 0* D499 FARIGLIANO CN 0,6 0,6
D336 DON TN 0* 0* D501 FARINDOLA PE 0,6 0,6
D339 DONATO BI 0,5 0,5 D502 FARINI PC 0,5 0,5
D341 DONGO CO 0,5 0,5 D503 FARNESE VT 0* 0*
D338 DONNAS AO 0,15 0,15 D506 FARRA D’ALPAGO BL 0* 0*
D344 DONORI CA 0,2 0,2 D505 FARRA DI SOLIGO TV 0,4 0,4
D345 DORGALI NU 0* 0* D504 FARRA D’ISONZO GO 0,3 0,3
D346 DORIO LC 0,2 0,2 D508 FASANO BR 0,7 10000 0,7 10000
D347 DORMELLETTO NO 0* 0* D509 FASCIA GE 0,5 0,5
D348 DORNO PV 0,4 0,4 D510 FAUGLIA PI 0,4 0,4
D349 DORSINO TN 0* 0* D511 FAULE CN 0,4 0,4
D350 DORZANO BI 0,5 0,5 D512 FAVALE DI MALVARO GE 0,5 0,5
D351 DOSOLO MN 0,4 10000 0,4 10000 D514 FAVARA AG 0* 0*
D352 DOSSENA BG 0,6 7500 0,6 7500 D516 FAVER TN 0* 0*
D355 DOSSO DEL LIRO CO 0 0 D518 FAVIGNANA TP 0* 0*
D356 DOUES AO 0* 0* D520 FAVRIA TO 0,4 0,4
D357 DOVADOLA FC 0,3 0,3 D523 FEISOGLIO CN 0,2 0,2
D358 DOVERA CR 0* 0* D524 FELETTO TO 0,4 0,4
D360 DOZZA BO 0,4 0,4 D526 FELINO PR 0,6 10000 0,6 10000
D361 DRAGONI CE 0* 0* D527 FELITTO SA 0* 0*
D364 DRAPIA VV 0,1 0,1 D528 FELIZZANO AL 0* 0*
D365 DRENA TN 0* 0* D529 FELONICA MN 0,8 0,8
D366 DRENCHIA UD 0* 0* D530 FELTRE BL 0,3 0,3
D367 DRESANO MI 0,2 0,2 D531 FENEGRO’ CO 0,3 0,3
D369 DREZZO CO 0* 0* D532 FENESTRELLE TO 0,5 0,5
D370 DRIZZONA CR 0* 0* D537 FENIS AO 0* 0*
D371 DRO TN 0* 0* D538 FERENTILLO TR 0,4 0,4
D372 DRONERO CN 0,5 0,5 D539 FERENTINO FR 0,6 0,6
D373 DRUENTO TO 0,45 0,45 D540 FERLA SR 0,3 0,3
D374 DRUOGNO VB 0* 0* D541 FERMIGNANO PU 0,5 0,5
D376 DUALCHI NU 0* 0* D542 FERMO AP 0,8 7500 0,8 7500
D377 DUBINO SO 0,2 0,2 D543 FERNO VA 0,2 0,2
M300 DUE CARRARE PD 0,5 10000 0,5 10000 D544 FEROLETO ANTICO CZ 0,2 0,2
D379 DUEVILLE VI 0,4 0,4 D545 FEROLETO DELLA CHIESA RC 0,5 0,5
D380 DUGENTA BN 0,2 0,2 D547 FERRANDINA MT 0,2 0,2
D383 DUINO-AURISINA TS 0* 0* D548 FERRARA FE 0,5 0,5
D384 DUMENZA VA 0,5 0,5 D549 FERRARA DI MONTE BALDO VR 0,4 0,4
D385 DUNO VA 0,5 0,5 D550 FERRAZZANO CB 0,2 0,2
D386 DURAZZANO BN 0,8 0,8 D551 FERRERA DI VARESE VA 0* 0*
C772 DURONIA CB 0,1 0,1 D552 FERRERA ERBOGNONE PV 0* 0*
D388 DUSINO SAN MICHELE AT 0,6 0,6 D554 FERRERE AT 0* 0*
D390 EBOLI SA 0,1 0,1 D555 FERRIERE PC 0* 0*
D391 EDOLO BS 0* 0* D557 FERRUZZANO RC 0,5 0,5
D392 EGNA .NEUMARKT. BZ 0* 0* D560 FIAMIGNANO RI 0,4 0,4
D394 ELICE PE 0,2 0,2 D562 FIANO TO 0* 0*
D395 ELINI NU 0* 0* D561 FIANO ROMANO RM 0,3 0,3
D398 ELLO LC 0,7 8000 0,7 8000 D564 FIASTRA MC 0,4 0,4
D399 ELMAS CA 0,4 0,4 D565 FIAVE’ TN 0* 0*
D401 ELVA CN 0,3 0,3 D567 FICARAZZI PA 0,4 0,4
D402 EMARESE AO 0* 0* D568 FICAROLO RO 0,5 0,5
D403 EMPOLI FI 0,3 0,3 D569 FICARRA ME 0,4 0,4
D406 ENDINE GAIANO BG 0,5 0,5 D570 FICULLE TR 0,2 0,2
D407 ENEGO VI 0,6 0,6 B034 FIDENZA PR 0,6 12000 0,6 12000
D408 ENEMONZO UD 0* 0* D571 FIE’ ALLO SCILIAR .VOELS AM SCHLERN. BZ 0* 0*
C342 ENNA EN 0,1 0,1 D572 FIERA DI PRIMIERO TN 0* 0*
D410 ENTRACQUE CN 0* 0* D573 FIEROZZO TN 0* 0*
D411 ENTRATICO BG 0,2 0,2 D574 FIESCO CR 0,6 8500 0,6 8500
D412 ENVIE CN 0* 0* D575 FIESOLE FI 0,8 0,8
D414 EPISCOPIA PZ 0,4 0,4 D576 FIESSE BS 0,2 0,2
D415 ERACLEA VE 0,5 0,5 D578 FIESSO D’ARTICO VE 0,5 0,5
D416 ERBA CO 0,4 10000 0,4 10000 D577 FIESSO UMBERTIANO RO 0,5 10000 0,5 10000
- XI -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
D579 FIGINO SERENZA CO 0,5 0,5 D737 FOSSALTO CB 0,1 0,1
D583 FIGLINE VALDARNO FI 0,7 0,7 D742 FOSSANO CN 0,45 0,45
D582 FIGLINE VEGLIATURO CS 0,2 0,2 D745 FOSSATO DI VICO PG 0* 0*
D586 FILACCIANO RM 0,5 0,5 D744 FOSSATO SERRALTA CZ 0,6 0,6
D587 FILADELFIA VV 0,4 11071,35 0,4 11071,35 D748 FOSSO’ VE 0,8 0,8
D588 FILAGO BG 0,15 0,15 D749 FOSSOMBRONE PU 0,6 * 0,6 *
D589 FILANDARI VV 0,5 0,5 D750 FOZA VI 0* 0*
D590 FILATTIERA MS 0,2 0,2 D751 FRABOSA SOPRANA CN 0,8 0,8
D591 FILETTINO FR 0,4 0,4 D752 FRABOSA SOTTANA CN 0,1 0,1
D592 FILETTO CH 0,4 0,4 D559 FRACONALTO AL 0,5 0,5
D593 FILIANO PZ 0,4 * 0,4 * D754 FRAGAGNANO TA 0,4 7000 0,4 7000
D594 FILIGHERA PV 0,4 12500 0,4 12500 D755 FRAGNETO L’ABATE BN 0,5 0,5
D595 FILIGNANO IS 0,6 0,6 D756 FRAGNETO MONFORTE BN 0,5 0,5
D596 FILOGASO VV 0* 0* D757 FRAINE CH 0* 0*
D597 FILOTTRANO AN 0,75 0,75 D758 FRAMURA SP 0* 0*
D599 FINALE EMILIA MO 0,7 10000 0,7 10000 D763 FRANCAVILLA AL MARE CH 0,8 0,8
D600 FINALE LIGURE SV 0,6 0,6 D762 FRANCAVILLA ANGITOLA VV 0* 0*
D604 FINO DEL MONTE BG 0,1 0,1 D759 FRANCAVILLA BISIO AL 0,6 0,6
D605 FINO MORNASCO CO 0,35 10000 0,35 10000 D760 FRANCAVILLA D’ETE AP 0,2 0,2
D606 FIORANO AL SERIO BG 0,4 0,4 D765 FRANCAVILLA DI SICILIA ME 0* 0*
D608 FIORANO CANAVESE TO 0,5 0,5 D761 FRANCAVILLA FONTANA BR 0,8 0,8
D607 FIORANO MODENESE MO 0,1 0,1 D766 FRANCAVILLA IN SINNI PZ 0,4 0,4
D609 FIORDIMONTE MC 0,5 7500 0,5 7500 D764 FRANCAVILLA MARITTIMA CS 0,5 0,5
D611 FIORENZUOLA D’ARDA PC 0,3 0,3 D767 FRANCICA VV 0,5 0,5
D612 FIRENZE FI 0,3 0,3 D768 FRANCOFONTE SR 0,5 0,5
D613 FIRENZUOLA FI 0,5 * 0,5 * D769 FRANCOLISE CE 0,5 7000 0,5 7000
D614 FIRMO CS 0,6 0,6 D770 FRASCARO AL 0,5 0,5
D615 FISCIANO SA 0,6 0,6 D771 FRASCAROLO PV 0* 0*
A310 FIUGGI FR 0,2 0,2 D773 FRASCATI RM 0,2 0,2
D617 FIUMALBO MO 0* 0* D774 FRASCINETO CS 0* 0*
D619 FIUMARA RC 0,4 0,4 D775 FRASSILONGO TN 0* 0*
D621 FIUME VENETO PN 0* 0* D776 FRASSINELLE POLESINE RO 0,8 8000 0,8 8000
D622 FIUMEDINISI ME 0,5 0,5 D777 FRASSINELLO MONFERRATO AL 0,6 7000 0,6 7000
D624 FIUMEFREDDO BRUZIO CS 0,2 0,2 D780 FRASSINETO PO AL 0,8 0,8
D623 FIUMEFREDDO DI SICILIA CT 0,6 10000 0,6 10000 D781 FRASSINETTO TO 0,2 0,2
D627 FIUMICELLO UD 0,4 0,4 D782 FRASSINO CN 0* 0*
M297 FIUMICINO RM 0,8 10000 0,8 10000 D783 FRASSINORO MO 0,6 0,6
D628 FIUMINATA MC 0,6 0,6 D785 FRASSO SABINO RI 0* 0*
D629 FIVIZZANO MS 0,8 0,8 D784 FRASSO TELESINO BN 0,8 0,8
D630 FLAIBANO UD 0,4 0,4 D788 FRATTA POLESINE RO 0,3 0,3
D631 FLAVON TN 0* 0* D787 FRATTA TODINA PG 0,4 0,4
D634 FLERO BS 0,2 0,2 D789 FRATTAMAGGIORE NA 0,6 * 0,6 *
D635 FLORESTA ME 0,3 0,3 D790 FRATTAMINORE NA 0,8 0,8
D636 FLORIDIA SR 0,6 0,6 D791 FRATTE ROSA PU 0,5 0,5
D637 FLORINAS SS 0* 0* D793 FRAZZANO’ ME 0,5 0,5
D638 FLUMERI AV 0,3 0,3 D794 FREGONA TV 0* 0*
D639 FLUMINIMAGGIORE CA 0,2 0,2 D796 FRESAGRANDINARIA CH 0,8 0,8
D640 FLUSSIO NU 0* 0* D797 FRESONARA AL 0,6 0,6
D641 FOBELLO VC 0,4 0,4 D798 FRIGENTO AV 0,2 0,2
D643 FOGGIA FG 0,8 0,8 D799 FRIGNANO CE 0,6 0,6
D644 FOGLIANISE BN 0,4 0,4 D802 FRINCO AT 0,4 0,4
D645 FOGLIANO REDIPUGLIA GO 0,3 7500 0,3 7500 D803 FRISA CH 0,5 0,5
D646 FOGLIZZO TO 0,6 0,6 D804 FRISANCO PN 0* 0*
D649 FOIANO DELLA CHIANA AR 0,5 0,5 D805 FRONT TO 0,5 0,5
D650 FOIANO DI VAL FORTORE BN 0,5 0,5 D807 FRONTINO PU 0,5 0,5
D651 FOLGARIA TN 0* 0* D808 FRONTONE PU 0,7 0,7
D652 FOLIGNANO AP 0,8 0,8 D810 FROSINONE FR 0,5 * 0,5 *
D653 FOLIGNO PG 0,3 0,3 D811 FROSOLONE IS 0* 0*
D654 FOLLINA TV 0,4 0,4 D812 FROSSASCO TO 0,3 10500 0,3 10500
D655 FOLLO SP 0,3 12000 0,3 12000 D813 FRUGAROLO AL 0,5 0,5
D656 FOLLONICA GR 0,5 0,5 D814 FUBINE AL 0,6 0,6
D660 FOMBIO LO 0,2 0,2 D815 FUCECCHIO FI 0,55 11000 0,55 11000
D661 FONDACHELLI-FANTINA ME 0,2 0,2 D817 FUIPIANO VALLE IMAGNA BG 0* 0*
D662 FONDI LT 0,6 0,6 D818 FUMANE VR 0,4 0,4
D663 FONDO TN 0* 0* D819 FUMONE FR 0,5 10000 0,5 10000
D665 FONNI NU 0,7 0,7 D821 FUNES .VILLNOESS. BZ 0* 0*
D666 FONTAINEMORE AO 0* 0* D823 FURCI CH 0,4 0,4
D667 FONTANA LIRI FR 0,5 0,5 D824 FURCI SICULO ME 0,8 0,8
D670 FONTANAFREDDA PN 0,25 0,25 D825 FURNARI ME 0,5 0,5
D671 FONTANAROSA AV 0,5 0,5 D826 FURORE SA 0,5 0,5
D668 FONTANELICE BO 0,5 0,5 D827 FURTEI CA 0* 0*
D672 FONTANELLA BG 0,5 0,5 D828 FUSCALDO CS 0,7 0,7
D673 FONTANELLATO PR 0,5 10000 0,5 10000 D829 FUSIGNANO RA 0,8 8000 0,8 8000
D674 FONTANELLE TV 0,5 0,5 D830 FUSINE SO 0,4 0,4
D675 FONTANETO D’AGOGNA NO 0,3 0,3 D832 FUTANI SA 0,2 0,2
D676 FONTANETTO PO VC 0,4 0,4 D834 GABBIONETA BINANUOVA CR 0,4 0,4
D677 FONTANIGORDA GE 0,4 0,4 D835 GABIANO AL 0,5 0,5
D678 FONTANILE AT 0,4 0,4 D836 GABICCE MARE PU 0,75 0,75
D679 FONTANIVA PD 0* 0* D839 GABY AO 0* 0*
D680 FONTE TV 0* 0* D841 GADESCO PIEVE DELMONA CR 0,2 0,2
M309 FONTE NUOVA RM 0,4 0,4 D842 GADONI NU 0,2 0,2
D681 FONTECCHIO AQ 0,5 0,5 D843 GAETA LT 0,65 0,65
D682 FONTECHIARI FR 0,5 8000 0,5 8000 D844 GAGGI ME 0,5 0,5
D683 FONTEGRECA CE 0,5 0,5 D845 GAGGIANO MI 0,8 0,8
D684 FONTENO BG 0,4 0,4 D847 GAGGIO MONTANO BO 0,8 0,8
D685 FONTEVIVO PR 0,35 15000 0,35 15000 D848 GAGLIANICO BI 0,6 0,6
D686 FONZASO BL 0,6 0,6 D850 GAGLIANO ATERNO AQ 0,2 0,2
D688 FOPPOLO BG 0,4 0,4 D849 GAGLIANO CASTELFERRATO EN 0* 0*
D689 FORANO RI 0,7 0,7 D851 GAGLIANO DEL CAPO LE 0,3 0,3
D691 FORCE AP 0,4 0,4 D852 GAGLIATO CZ 0* 0*
D693 FORCHIA BN 0,8 0,8 D853 GAGLIOLE MC 0,8 0,8
D694 FORCOLA SO 0* 0* D854 GAIARINE TV 0,5 0,5
D695 FORDONGIANUS OR 0,4 0,4 D855 GAIBA RO 0,8 0,8
D696 FORENZA PZ 0,5 0,5 D856 GAIOLA CN 0,4 0,4
D697 FORESTO SPARSO BG 0* 0* D858 GAIOLE IN CHIANTI SI 0,5 0,5
D700 FORGARIA NEL FRIULI UD 0,4 0,4 D859 GAIRO NU 0,5 0,5
D701 FORINO AV 0,4 0,4 D860 GAIS .GAIS. BZ 0* 0*
D702 FORIO NA 0,8 0,8 D861 GALATI MAMERTINO ME 0,5 0,5
D704 FORLI’ FC 0,49 0,49 D862 GALATINA LE 0,8 0,8
D703 FORLI’ DEL SANNIO IS 0 0 D863 GALATONE LE 0,75 0,75
D705 FORLIMPOPOLI FC 0,3 0,3 D864 GALATRO RC 0,5 0,5
D706 FORMAZZA VB 0* 0* D865 GALBIATE LC 0,6 0,6
D707 FORMELLO RM 0,8 0,8 D867 GALEATA FC 0,5 0,5
D708 FORMIA LT 0,4 0,4 D868 GALGAGNANO LO 0,4 7500 0,4 7500
D709 FORMICOLA CE 0,6 0,6 D869 GALLARATE VA 0,55 0,55
D710 FORMIGARA CR 0,5 0,5 D870 GALLESE VT 0,6 0,6
D711 FORMIGINE MO 0,4 0,4 D872 GALLIATE NO 0,7 0,7 13000
D712 FORMIGLIANA VC 0* 0* D871 GALLIATE LOMBARDO VA 0,5 0,5
D713 FORMIGNANA FE 0,8 0,8 D873 GALLIAVOLA PV 0,2 0,2
D714 FORNACE TN 0* 0* D874 GALLICANO LU 0,5 10500 0,5 10500
D715 FORNELLI IS 0,7 0,7 D875 GALLICANO NEL LAZIO RM 0,8 10000 0,8 10000
D718 FORNI AVOLTRI UD 0* 0* D876 GALLICCHIO PZ 0,2 0,2
D719 FORNI DI SOPRA UD 0,4 0,4 D878 GALLIERA BO 0,4 10000 0,4 10000
D720 FORNI DI SOTTO UD 0* 0* D879 GALLIERA VENETA PD 0,2 0,2
D725 FORNO CANAVESE TO 0,3 0,3 D881 GALLINARO FR 0* 0*
D726 FORNO DI ZOLDO BL 0* 0* D882 GALLIO VI 0,4 0,4
D728 FORNOVO DI TARO PR 0,5 11000 0,5 11000 D883 GALLIPOLI LE 0,6 0,6
D727 FORNOVO SAN GIOVANNI BG 0,4 0,4 D884 GALLO MATESE CE 0,5 0,5
D730 FORTE DEI MARMI LU 0,2 * 0,2 * D885 GALLODORO ME 0,5 0,5
D731 FORTEZZA .FRANZENSFESTE. BZ 0* 0* D886 GALLUCCIO CE 0,4 0,4
D732 FORTUNAGO PV 0* 0* D888 GALTELLI NU 0* 0*
D733 FORZA D’AGRO’ ME 0,5 0,5 D889 GALZIGNANO TERME PD 0,4 0,4
D734 FOSCIANDORA LU 0,8 0,8 D890 GAMALERO AL 0,3 0,3
D735 FOSDINOVO MS 0,6 0,6 D891 GAMBARA BS 0,2 9000 0,2 9000
D736 FOSSA AQ 0* 0* D892 GAMBARANA PV 0* 0*
D738 FOSSACESIA CH 0,6 0,6 D894 GAMBASCA CN 0,2 0,2
D740 FOSSALTA DI PIAVE VE 0,6 0,6 D895 GAMBASSI TERME FI 0,3 0,3
D741 FOSSALTA DI PORTOGRUARO VE 0,5 0,5 D896 GAMBATESA CB 0,5 0,5
- XII -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
D897 GAMBELLARA VI 0* 0* E052 GISSI CH 0,5 0,5
D898 GAMBERALE CH 0* 0* E053 GIUGGIANELLO LE 0,4 0,4
D899 GAMBETTOLA FC 0,2 0,2 E054 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 0,5 7500 0,5 7500
D901 GAMBOLO’ PV 0,5 0,5 E055 GIULIANA PA 0,5 0,5
D902 GAMBUGLIANO VI 0,5 0,5 E057 GIULIANO DI ROMA FR 0,5 0,5
D903 GANDELLINO BG 0,5 0,5 E056 GIULIANO TEATINO CH 0,8 0,8
D905 GANDINO BG 0,6 0,6 E058 GIULIANOVA TE 0,6 7500 0,6 7500
D906 GANDOSSO BG 0,2 0,2 E059 GIUNCUGNANO LU 0,5 0,5
D907 GANGI PA 0,3 10000 0,3 10000 E060 GIUNGANO SA 0 0
D909 GARAGUSO MT 0,5 0,5 E061 GIURDIGNANO LE 0,6 0,6
D910 GARBAGNA AL 0,5 0,5 E062 GIUSSAGO PV 0,4 10000 0,4 10000
D911 GARBAGNA NOVARESE NO 0,2 0,2 E063 GIUSSANO MI 0* 0*
D912 GARBAGNATE MILANESE MI 0,6 8000 0,6 8000 E064 GIUSTENICE SV 0,25 0,25
D913 GARBAGNATE MONASTERO LC 0* 0* E065 GIUSTINO TN 0* 0*
D915 GARDA VR 0,8 0,8 E066 GIUSVALLA SV 0,3 0,3
D917 GARDONE RIVIERA BS 0* 0* E067 GIVOLETTO TO 0,2 0,2
D918 GARDONE VAL TROMPIA BS 0,5 0,5 E068 GIZZERIA CZ 0,2 0,2
D920 GARESSIO CN 0,2 0,2 E069 GLORENZA .GLURNS. BZ 0* 0*
D921 GARGALLO NO 0,2 0,2 E071 GODEGA DI SANT’URBANO TV 0,4 0,4
D923 GARGAZZONE .GARGAZON. BZ 0* 0* E072 GODIASCO PV 0,4 8000 0,4 8000
D924 GARGNANO BS 0* 0* E074 GODRANO PA 0,5 0,5
D925 GARLASCO PV 0,5 0,5 E078 GOITO MN 0,4 12000 0,4 12000
D926 GARLATE LC 0,2 0,2 E079 GOLASECCA VA 0,6 10000 0,6 10000
D927 GARLENDA SV 0,5 0,5 E081 GOLFERENZO PV 0* 0*
D928 GARNIGA TERME TN 0* 0* M274 GOLFO ARANCI SS 0,6 0,6
D930 GARZENO CO 0,2 0,2 E082 GOMBITO CR 0,5 0,5
D931 GARZIGLIANA TO 0,7 0,7 E083 GONARS UD 0,5 0,5
D932 GASPERINA CZ 0,5 0,5 E084 GONI CA 0* 0*
D933 GASSINO TORINESE TO 0,5 0,5 E086 GONNESA CA 0,5 0,5
D934 GATTATICO RE 0,2 10000 0,2 10000 E087 GONNOSCODINA OR 0* 0*
D935 GATTEO FC 0,5 9000 0,5 9000 E085 GONNOSFANADIGA CA 0,4 0,4
D937 GATTICO NO 0,1 0,1 D585 GONNOSNO’ OR 0* 0*
D938 GATTINARA VC 0,7 0,7 E088 GONNOSTRAMATZA OR 0* 0*
D940 GAVARDO BS 0,5 0,5 E089 GONZAGA MN 0,5 0,5
D941 GAVAZZANA AL 0,4 0,4 E090 GORDONA SO 0* 0*
D942 GAVELLO RO 0,3 0,3 E091 GORGA RM 0,6 0,6
D943 GAVERINA TERME BG 0* 0* E092 GORGO AL MONTICANO TV 0,7 0,7
D944 GAVI AL 0,7 0,7 E093 GORGOGLIONE MT 0,2 10000 0,2 10000
D945 GAVIGNANO RM 0,5 0,5 E094 GORGONZOLA MI 0,4 0,4
D946 GAVIRATE VA 0,4 0,4 E096 GORIANO SICOLI AQ 0,2 0,2
D947 GAVOI NU 0,2 0,2 E098 GORIZIA GO 0,1 0,1
D948 GAVORRANO GR 0,4 0,4 E101 GORLA MAGGIORE VA 0* 0*
D949 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MN 0,5 5000 0,5 5000 E102 GORLA MINORE VA 0,2 0,2
D951 GAZZADA SCHIANNO VA 0,5 0,5 E100 GORLAGO BG 0,4 0,4
D952 GAZZANIGA BG 0,3 0,3 E103 GORLE BG 0,1 0,1
D956 GAZZO PD 0* 0* E104 GORNATE-OLONA VA 0,4 0,4
D957 GAZZO VERONESE VR 0,5 0,5 E106 GORNO BG 0,3 0,3
D958 GAZZOLA PC 0,3 0,3 E107 GORO FE 0,2 0,2
D959 GAZZUOLO MN 0,5 7500 0,5 7500 E109 GORRETO GE 0,5 0,5
D960 GELA CL 0,5 0,5 E111 GORZEGNO CN 0,3 0,3
D961 GEMMANO RN 0,5 8000 0,5 8000 E113 GOSALDO BL 0,4 0,4
D962 GEMONA DEL FRIULI UD 0,2 0,2 E114 GOSSOLENGO PC 0,3 10000 0,3 10000
D963 GEMONIO VA 0,5 7500 0,5 7500 E115 GOTTASECCA CN 0,4 0,4
D964 GENAZZANO RM 0,6 0,6 E116 GOTTOLENGO BS 0,25 * 0,25 *
D965 GENGA AN 0,2 0,2 E118 GOVONE CN 0,3 0,3
D966 GENIVOLTA CR 0,2 0,2 E120 GOZZANO NO 0,4 7525 0,4 7525
D967 GENOLA CN 0,2 0,2 E122 GRADARA PU 0,5 0,5
D968 GENONI NU 0* 0* E124 GRADISCA D’ISONZO GO 0,3 0,3
D969 GENOVA GE 0,7 10000 0,7 10000 E125 GRADO GO 0* 0*
D970 GENURI CA 0* 0* E126 GRADOLI VT 0,5 0,5
D971 GENZANO DI LUCANIA PZ 0,44 9000 0,44 9000 E127 GRAFFIGNANA LO 0,4 0,4
D972 GENZANO DI ROMA RM 0,6 0,6 E128 GRAFFIGNANO VT 0,8 0,8
D973 GENZONE PV 0* 0* E130 GRAGLIA BI 0,7 0,7
D974 GERA LARIO CO 0* 0* E131 GRAGNANO NA 0,5 18000 0,5 18000
D975 GERACE RC 0,5 0,5 E132 GRAGNANO TREBBIENSE PC 0,2 0,2
D977 GERACI SICULO PA 0,6 0,6 E133 GRAMMICHELE CT 0* 0*
D978 GERANO RM 0,7 0,7 E134 GRANA AT 0,2 0,2
D980 GERENZAGO PV 0* 0* E135 GRANAGLIONE BO 0,5 0,5
D981 GERENZANO VA 0* 0* E136 GRANAROLO DELL’EMILIA BO 0,3 0,3
D982 GERGEI NU 0* 0* E138 GRANCONA VI 0,5 0,5
D983 GERMAGNANO TO 0,5 0,5 E139 GRANDATE CO 0* 0*
D984 GERMAGNO VB 0,1 0,1 E141 GRANDOLA ED UNITI CO 0,4 0,4
D986 GERMASINO CO 0,4 0,4 E142 GRANITI ME 0,2 0,2
D987 GERMIGNAGA VA 0,3 0,3 E143 GRANOZZO CON MONTICELLO NO 0,2 0,2
D988 GEROCARNE VV 0,5 0,5 E144 GRANTOLA VA 0,5 0,5
D990 GEROLA ALTA SO 0* 0* E145 GRANTORTO PD 0* 0*
D991 GEROSA BG 0,4 0,4 E146 GRANZE PD 0,2 0,2
D993 GERRE DE’ CAPRIOLI CR 0,4 0,4 E147 GRASSANO MT 0,6 0,6
D994 GESICO CA 0* 0* E148 GRASSOBBIO BG 0* 0*
D995 GESSATE MI 0* 0* E149 GRATTERI PA 0,6 8000 0,6 8000
D996 GESSOPALENA CH 0,2 0,2 E150 GRAUNO TN 0* 0*
D997 GESTURI CA 0* 0* E151 GRAVEDONA CO 0,2 0,2
D998 GESUALDO AV 0,5 0,5 E152 GRAVELLONA LOMELLINA PV 0,6 0,6
D999 GHEDI BS 0* 0* E153 GRAVELLONA TOCE VB 0,4 0,4
E001 GHEMME NO 0,55 10500 0,55 10500 E154 GRAVERE TO 0,2 0,2
E003 GHIFFA VB 0* 0* E156 GRAVINA DI CATANIA CT 0,5 0,5
E004 GHILARZA OR 0* 0* E155 GRAVINA IN PUGLIA BA 0,4 0,4
E006 GHISALBA BG 0,2 0,2 E158 GRAZZANISE CE 0,6 0,6
E007 GHISLARENGO VC 0,3 0,3 E159 GRAZZANO BADOGLIO AT 0* 0*
E008 GIACCIANO CON BARUCHELLA RO 0,5 0,5 E160 GRECCIO RI 0,8 0,8
E009 GIAGLIONE TO 0,5 0,5 E161 GRECI AV 0,3 9000 0,3 9000
E010 GIANICO BS 0,4 0,4 E163 GREGGIO VC 0* 0*
E012 GIANO DELL’UMBRIA PG 0,4 0,4 E164 GREMIASCO AL 0* 0*
E011 GIANO VETUSTO CE 0* 0* E165 GRESSAN AO 0* 0*
E013 GIARDINELLO PA 0,5 0,5 E167 GRESSONEY-LA-TRINITE’ AO 0* 0*
E014 GIARDINI-NAXOS ME 0,5 0,5 E168 GRESSONEY-SAINT-JEAN AO 0 0
E015 GIAROLE AL 0,5 0,5 E169 GREVE IN CHIANTI FI 0,5 0,5
E016 GIARRATANA RG 0,5 0,5 E170 GREZZAGO MI 0,5 0,5
E017 GIARRE CT 0,8 0,8 E171 GREZZANA VR 0,8 0,8
E019 GIAVE SS 0* 0* E172 GRIANTE CO 0,2 0,2
E020 GIAVENO TO 0,8 0,8 E173 GRICIGNANO DI AVERSA CE 0,2 0,2
E021 GIAVERA DEL MONTELLO TV 0,4 8000 0,4 8000 E177 GRIGNASCO NO 0,4 0,4
E022 GIBA CA 0* 0* E178 GRIGNO TN 0* 0*
E023 GIBELLINA TP 0,5 0,5 E179 GRIMACCO UD 0* 0*
E024 GIFFLENGA BI 0,3 0,3 E180 GRIMALDI CS 0,5 0,5
E025 GIFFONE RC 0,5 0,5 E182 GRINZANE CAVOUR CN 0,4 0,4
E026 GIFFONI SEI CASALI SA 0,4 0,4 E184 GRISIGNANO DI ZOCCO VI 0,4 0,4
E027 GIFFONI VALLE PIANA SA 0,8 * 0,8 * E185 GRISOLIA CS 0* 0*
E028 GIGNESE VB 0* 0* E187 GRIZZANA MORANDI BO 0,7 10000 0,7 10000
E029 GIGNOD AO 0* 0* E188 GROGNARDO AL 0,2 11000 0,2 11000
E030 GILDONE CB 0* 0* E189 GROMO BG 0,5 0,5
E031 GIMIGLIANO CZ 0,4 0,4 E191 GRONDONA AL 0,5 0,5
E033 GINESTRA PZ 0,5 0,5 E192 GRONE BG 0* 0*
E034 GINESTRA DEGLI SCHIAVONI BN 0,2 0,2 E193 GRONTARDO CR 0,5 0,5
E036 GINOSA TA 0,5 0,5 E195 GROPELLO CAIROLI PV 0,45 0,45
E037 GIOI SA 0,4 0,4 E196 GROPPARELLO PC 0,1 0,1
E040 GIOIA DEI MARSI AQ 0* 0* E199 GROSCAVALLO TO 0,2 0,2
E038 GIOIA DEL COLLE BA 0,3 9000 0,3 9000 E200 GROSIO SO 0,2 0,2
E039 GIOIA SANNITICA CE 0,5 0,5 E201 GROSOTTO SO 0,2 0,2
E041 GIOIA TAURO RC 0,8 0,8 E202 GROSSETO GR 0,5 0,5
E044 GIOIOSA IONICA RC 0,8 0,8 E203 GROSSO TO 0,2 0,2
E043 GIOIOSA MAREA ME 0,5 12000 0,5 12000 E204 GROTTAFERRATA RM 0,65 5000 0,65 5000
E045 GIOVE TR 0,6 10000 0,6 10000 E205 GROTTAGLIE TA 0,65 8000 0,65 8000
E047 GIOVINAZZO BA 0,7 7500 0,7 7500 E206 GROTTAMINARDA AV 0,6 7500 0,6 7500
E048 GIOVO TN 0,2 7500 0,2 7500 E207 GROTTAMMARE AP 0,5 0,5
E049 GIRASOLE NU 0* 0* E208 GROTTAZZOLINA AP 0,7 0,7
E050 GIRIFALCO CZ 0,5 0,5 E209 GROTTE AG 0* 0*
E051 GIRONICO CO 0,1 0,1 E210 GROTTE DI CASTRO VT 0,7 0,7
- XIII -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
E212 GROTTERIA RC 0,5 0,5 E386 JERAGO CON ORAGO VA 0,5 0,5
E213 GROTTOLE MT 0,3 0,3 E387 JERZU NU 0* 0*
E214 GROTTOLELLA AV 0,4 0,4 E388 JESI AN 0,5 12000 0,5 12000
E215 GRUARO VE 0,65 0,65 C388 JESOLO VE 0,3 0,3
E216 GRUGLIASCO TO 0,5 10500 0,5 10500 E320 JOLANDA DI SAVOIA FE 0,8 0,8
E217 GRUMELLO CREMONESE ED UNITI CR 0* 0* E389 JOPPOLO VV 0,8 0,8
E219 GRUMELLO DEL MONTE BG 0,2 0,2 E390 JOPPOLO GIANCAXIO AG 0* 0*
E221 GRUMENTO NOVA PZ 0 0 E391 JOVENCAN AO 0* 0*
E222 GRUMES TN 0* 0* E394 LA CASSA TO 0* 0*
E223 GRUMO APPULA BA 0,4 0,4 E423 LA LOGGIA TO 0,3 0,3
E224 GRUMO NEVANO NA 0,8 * 0,8 * E425 LA MADDALENA SS 0,2 0,2
E226 GRUMOLO DELLE ABBADESSE VI 0,6 8000 0,6 8000 A308 LA MAGDELEINE AO 0* 0*
E227 GUAGNANO LE 0,5 0,5 E430 LA MORRA CN 0,5 0,5
E228 GUALDO MC 0,5 0,5 E458 LA SALLE AO 0* 0*
E229 GUALDO CATTANEO PG 0,5 0,5 E463 LA SPEZIA SP 0,6 15000 0,6 15000
E230 GUALDO TADINO PG 0,4 10500 0,4 10500 E470 LA THUILE AO 0* 0*
E232 GUALTIERI RE 0,5 10000 0,5 10000 E491 LA VALLE .WENGEN. BZ 0* 0*
E233 GUALTIERI SICAMINO’ ME 0,4 0,4 E490 LA VALLE AGORDINA BL 0,8 0,8
E234 GUAMAGGIORE CA 0,3 0,3 E392 LABICO RM 0,8 0,8
E235 GUANZATE CO 0* 0* E393 LABRO RI 0,4 0,4
E236 GUARCINO FR 0,4 0,4 E395 LACCHIARELLA MI 0,6 8000 0,6 8000
E240 GUARDA VENETA RO 0,5 0,5 E396 LACCO AMENO NA 0,8 8000 0,8 8000
E237 GUARDABOSONE VC 0* 0* E397 LACEDONIA AV 0,4 0,4
E238 GUARDAMIGLIO LO 0* 0* E398 LACES .LATSCH. BZ 0* 0*
E239 GUARDAVALLE CZ 0,65 0,65 E400 LACONI NU 0* 0*
E241 GUARDEA TR 0,4 0,4 M212 LADISPOLI RM 0,5 * 0,5 *
E245 GUARDIA LOMBARDI AV 0,2 0,2 E401 LAERRU SS 0* 0*
E246 GUARDIA PERTICARA PZ 0* 0* E402 LAGANADI RC 0,6 0,6
E242 GUARDIA PIEMONTESE CS 0,4 0,4 E403 LAGHI VI 0* 0*
E249 GUARDIA SANFRAMONDI BN 0,8 0,8 E405 LAGLIO CO 0,5 0,5
E243 GUARDIAGRELE CH 0,6 0,6 E406 LAGNASCO CN 0,3 0,3
E244 GUARDIALFIERA CB 0,8 0,8 E407 LAGO CS 0,4 0,4
E248 GUARDIAREGIA CB 0,4 8000 0,4 8000 E409 LAGONEGRO PZ 0,8 0,8
E250 GUARDISTALLO PI 0,2 0,2 E410 LAGOSANTO FE 0,5 0,5
E251 GUARENE CN 0,3 0,3 E412 LAGUNDO .ALGUND. BZ 0* 0*
E252 GUASILA CA 0,2 0,2 E414 LAIGUEGLIA SV 0* 0*
E253 GUASTALLA RE 0,2 8000 0,2 8000 E415 LAINATE MI 0,4 0,4
E255 GUAZZORA AL 0* 0* E416 LAINO CO 0,5 0,5
E256 GUBBIO PG 0,6 10000 0,6 10000 E417 LAINO BORGO CS 0,4 0,4
E258 GUDO VISCONTI MI 0* 0* E419 LAINO CASTELLO CS 0* 0*
E259 GUGLIONESI CB 0,5 8000 0,5 8000 E420 LAION .LAJEN. BZ 0* 0*
E261 GUIDIZZOLO MN 0,7 0,7 E421 LAIVES .LEIFERS. BZ 0,2 0,2
E263 GUIDONIA MONTECELIO RM 0,5 10000 0,5 10000 E413 LAJATICO PI 0,2 0,2
E264 GUIGLIA MO 0,2 0,2 E422 LALLIO BG 0,25 0,25
E266 GUILMI CH 0,2 0,2 E424 LAMA DEI PELIGNI CH 0,6 0,6
E269 GURRO VB 0* 0* E426 LAMA MOCOGNO MO 0,2 0,2
E270 GUSPINI CA 0,5 0,5 E428 LAMBRUGO CO 0,5 0,5
E271 GUSSAGO BS 0,4 11000 0,4 11000 M208 LAMEZIA TERME CZ 0,2 0,2
E272 GUSSOLA CR 0,4 7500 0,4 7500 E429 LAMON BL 0,4 0,4
E273 HONE AO 0* 0* E431 LAMPEDUSA E LINOSA AG 0,5 * 0,5 *
E280 IDRO BS 0,1 0,1 E432 LAMPORECCHIO PT 0,6 0,6
E281 IGLESIAS CA 0,5 0,5 E433 LAMPORO VC 0,2 0,2
E282 IGLIANO CN 0* 0* E434 LANA .LANA. BZ 0* 0*
E283 ILBONO NU 0* 0* E435 LANCIANO CH 0,6 0,6
E284 ILLASI VR 0,5 0,5 E436 LANDIONA NO 0,4 0,4
E285 ILLORAI SS 0* 0* E437 LANDRIANO PV 0,4 0,4
E287 IMBERSAGO LC 0,3 0,3 E438 LANGHIRANO PR 0,5 10000 0,5 10000
E288 IMER TN 0* 0* E439 LANGOSCO PV 0,2 0,2
E289 IMOLA BO 0,2 0,2 E441 LANUSEI NU 0,4 0,4
E290 IMPERIA IM 0,8 0,8 C767 LANUVIO RM 0,3 0,3
E291 IMPRUNETA FI 0,7 0,7 E443 LANZADA SO 0,4 0,4
E292 INARZO VA 0,4 0,4 E444 LANZO D’INTELVI CO 0,4 0,4
E296 INCISA IN VAL D’ARNO FI 0,7 8000 0,7 8000 E445 LANZO TORINESE TO 0,65 0,65
E295 INCISA SCAPACCINO AT 0,5 0,5 E447 LAPEDONA AP 0,5 0,5
E297 INCUDINE BS 0* 0* E448 LAPIO AV 0* 0*
E299 INDUNO OLONA VA 0* 0* E450 LAPPANO CS 0,5 0,5
E301 INGRIA TO 0,5 0,5 A345 L’AQUILA AQ 0,6 15000 0,6 15000
E304 INTRAGNA VB 0* 0* E451 LARCIANO PT 0,5 9000 0,5 9000
E305 INTROBIO LC 0,5 0,5 E452 LARDARO TN 0* 0*
E306 INTROD AO 0* 0* E454 LARDIRAGO PV 0,6 0,6
E307 INTRODACQUA AQ 0* 0* E455 LARI PI 0,4 0,4
E308 INTROZZO LC 0,4 0,4 M207 LARIANO RM 0,6 0,6
E309 INVERIGO CO 0,4 0,4 E456 LARINO CB 0,5 0,5
E310 INVERNO E MONTELEONE PV 0,35 0,35 E464 LAS PLASSAS CA 0* 0*
E311 INVERSO PINASCA TO 0,6 0,6 E457 LASA .LAAS. BZ 0* 0*
E313 INVERUNO MI 0* 0* E459 LASCARI PA 0,6 0,6
E314 INVORIO NO 0* 0* E461 LASINO TN 0* 0*
E317 INZAGO MI 0,2 0,2 E462 LASNIGO CO 0,4 0,4
E321 IONADI VV 0,5 0,5 E465 LASTEBASSE VI 0,2 0,2
E323 IRGOLI NU 0* 0* E466 LASTRA A SIGNA FI 0,5 10000 0,5 10000
E325 IRMA BS 0* 0* E467 LATERA VT 0,4 0,4
E326 IRSINA MT 0,5 0,5 E468 LATERINA AR 0,8 0,8
E327 ISASCA CN 0,5 0,5 E469 LATERZA TA 0,8 0,8
E328 ISCA SULLO IONIO CZ 0,5 0,5 E471 LATIANO BR 0,55 0,55
E329 ISCHIA NA 0,8 0,8 E472 LATINA LT 0,62 10000 0,62 10000
E330 ISCHIA DI CASTRO VT 0,5 0,5 E473 LATISANA UD 0,7 0,7
E332 ISCHITELLA FG 0,8 0,8 E474 LATRONICO PZ 0,6 0,6
E333 ISEO BS 0,4 * 0,4 * E475 LATTARICO CS 0,5 10000 0,5 10000
E334 ISERA TN 0* 0* E476 LAUCO UD 0* 0*
E335 ISERNIA IS 0,5 0,5 E480 LAUREANA CILENTO SA 0,2 0,2
E336 ISILI NU 0,4 0,4 E479 LAUREANA DI BORRELLO RC 0,5 0,5
E337 ISNELLO PA 0,3 0,3 E481 LAUREGNO .LAUREIN. BZ 0* 0*
E338 ISOLA D’ASTI AT 0,1 0,1 E482 LAURENZANA PZ 0* 0*
E341 ISOLA DEL CANTONE GE 0* 0* E483 LAURIA PZ 0,8 0,8
E348 ISOLA DEL GIGLIO GR 0* 0* E484 LAURIANO TO 0,7 0,7
E343 ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA TE 0* 0* E485 LAURINO SA 0,2 0,2
E340 ISOLA DEL LIRI FR 0,8 5000 0,8 5000 E486 LAURITO SA 0,5 0,5
E351 ISOLA DEL PIANO PU 0,8 0,8 E487 LAURO AV 0,8 0,8
E349 ISOLA DELLA SCALA VR 0,4 0,4 E488 LAVAGNA GE 0,2 0,2
E350 ISOLA DELLE FEMMINE PA 0,5 0,5 E489 LAVAGNO VR 0,7 0,7
E339 ISOLA DI CAPO RIZZUTO KR 0,5 0,5 E492 LAVARONE TN 0* 0*
E353 ISOLA DI FONDRA BG 0* 0* E493 LAVELLO PZ 0,5 13000 0,5 13000
E356 ISOLA DOVARESE CR 0,3 8000 0,3 8000 E494 LAVENA PONTE TRESA VA 0* 0*
E358 ISOLA RIZZA VR 0,4 0,4 E496 LAVENO-MOMBELLO VA 0,5 10000 0,5 10000
E360 ISOLA SANT’ANTONIO AL 0,8 0,8 E497 LAVENONE BS 0,5 0,5
E354 ISOLA VICENTINA VI 0,2 0,2 E498 LAVIANO SA 0* 0*
E345 ISOLABELLA TO 0* 0* E500 LAVIS TN 0* 0*
E346 ISOLABONA IM 0,4 0,4 E502 LAZISE VR 0* 0*
E363 ISOLE TREMITI FG 0* 0* E504 LAZZATE MI 0,2 0,2
E364 ISORELLA BS 0,15 0,15 E506 LECCE LE 0,7 * 0,7 *
E365 ISPANI SA 0,2 0,2 E505 LECCE NEI MARSI AQ 0* 0*
E366 ISPICA RG 0,8 0,8 E507 LECCO LC 0* 0*
E367 ISPRA VA 0,5 13000 0,5 13000 E509 LEFFE BG 0* 0*
E368 ISSIGLIO TO 0,5 0,5 E510 LEGGIUNO VA 0,5 0,5
E369 ISSIME AO 0* 0* E512 LEGNAGO VR 0,3 0,3
E370 ISSO BG 0* 0* E514 LEGNANO MI 0* 0*
E371 ISSOGNE AO 0 0 E515 LEGNARO PD 0,5 10500 0,5 10500
E373 ISTRANA TV 0,2 0,2 E517 LEI NU 0* 0*
E374 ITALA ME 0,5 0,5 E518 LEINI TO 0,5 0,5
E375 ITRI LT 0,7 0,7 E519 LEIVI GE 0,5 0,5
E376 ITTIREDDU SS 0 0 E520 LEMIE TO 0,3 0,3
E377 ITTIRI SS 0* 0* E522 LENDINARA RO 0,7 0,7
E378 IVANO FRACENA TN 0* 0* E523 LENI ME 0,5 0,5
E379 IVREA TO 0,5 0,5 E524 LENNA BG 0* 0*
E380 IZANO CR 0,2 0,2 E525 LENNO CO 0,4 0,4
E274 JACURSO CZ 0,2 12500 0,2 12500 E526 LENO BS 0* 0*
E381 JELSI CB 0* 0* E527 LENOLA LT 0,2 0,2
E382 JENNE RM 0,2 0,2 E528 LENTA VC 0,4 0,4
- XIV -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
E530 LENTATE SUL SEVESO MI 0,3 0,3 E694 LORO PICENO MC 0,4 0,4
E531 LENTELLA CH 0,8 0,8 E695 LORSICA GE 0,8 0,8
C562 LENTIAI BL 0,4 0,4 E698 LOSINE BS 0,4 0,4
E532 LENTINI SR 0,6 0,6 E700 LOTZORAI NU 0,3 0,3
E535 LEONESSA RI 0,5 0,5 E704 LOVERE BG 0,6 0,6
E536 LEONFORTE EN 0,5 0,5 E705 LOVERO SO 0* 0*
E537 LEPORANO TA 0,8 12000 0,8 12000 E706 LOZIO BS 0,2 0,2
E538 LEQUILE LE 0,2 0,2 E707 LOZZA VA 0,4 0,4
E540 LEQUIO BERRIA CN 0,2 0,2 E709 LOZZO ATESTINO PD 0,8 0,8
E539 LEQUIO TANARO CN 0,3 0,3 E708 LOZZO DI CADORE BL 0,5 0,5
E541 LERCARA FRIDDI PA 0* 0* E711 LOZZOLO VC 0,6 0,6
E542 LERICI SP 0,3 15000 0,3 15000 E712 LU AL 0,5 0,5
E543 LERMA AL 0,2 0,2 E713 LUBRIANO VT 0,2 0,2
E544 LESA NO 0,1 10000 0,1 10000 E715 LUCCA LU 0,6 11000 0,6 11000
E546 LESEGNO CN 0,3 0,3 E714 LUCCA SICULA AG 0* 0*
E547 LESIGNANO DE’ BAGNI PR 0,5 10000 0,5 10000 E716 LUCERA FG 0,4 0,4
E549 LESINA FG 0,6 0,6 E718 LUCIGNANO AR 0,5 0,5
E550 LESMO MI 0* 0* E719 LUCINASCO IM 0,5 0,5
E551 LESSOLO TO 0,4 0,4 E722 LUCITO CB 0* 0*
E552 LESSONA BI 0,4 0,4 E723 LUCO DEI MARSI AQ 0,5 0,5
E553 LESTIZZA UD 0,6 0,6 E724 LUCOLI AQ 0* 0*
E554 LETINO CE 0,1 0,1 E726 LUGAGNANO VAL D’ARDA PC 0,3 0,3
E555 LETOJANNI ME 0,5 0,5 E727 LUGNACCO TO 0,5 0,5
E557 LETTERE NA 0,5 0,5 E729 LUGNANO IN TEVERINA TR 0,6 3500 0,6 3500
E558 LETTOMANOPPELLO PE 0,45 0,45 E730 LUGO RA 0,8 11500 0,8 11500
E559 LETTOPALENA CH 0,4 0,4 E731 LUGO DI VICENZA VI 0,5 0,5
E560 LEVANTO SP 0,5 0,5 E734 LUINO VA 0,525 13000 0,525 13000
E562 LEVATE BG 0,4 8500 0,4 8500 E735 LUISAGO CO 0,3 0,3
E563 LEVERANO LE 0* 0* E736 LULA NU 0* 0*
E564 LEVICE CN 0,7 0,7 E737 LUMARZO GE 0,8 0,8
E565 LEVICO TERME TN 0* 0* E738 LUMEZZANE BS 0,4 0,4
E566 LEVONE TO 0,4 0,4 E742 LUNAMATRONA CA 0,5 0,5
E569 LEZZENO CO 0* 0* E743 LUNANO PU 0,6 0,6
E570 LIBERI CE 0,4 0,4 B387 LUNGAVILLA PV 0,4 0,4
E571 LIBRIZZI ME 0,5 0,5 E745 LUNGRO CS 0,8 0,8
E573 LICATA AG 0* 0* E746 LUOGOSANO AV 0* 0*
E574 LICCIANA NARDI MS 0,5 0,5 E747 LUOGOSANTO SS 0* 0*
E576 LICENZA RM 0,5 0,5 E748 LUPARA CB 0,2 0,2
E578 LICODIA EUBEA CT 0* 0* E749 LURAGO D’ERBA CO 0,6 0,6
E581 LIERNA LC 0,4 0,4 E750 LURAGO MARINONE CO 0,3 0,3
E583 LIGNANA VC 0* 0* E751 LURANO BG 0,4 0,4
E584 LIGNANO SABBIADORO UD 0* 0* E752 LURAS SS 0* 0*
E585 LIGONCHIO RE 0 0 E753 LURATE CACCIVIO CO 0,4 0,4
E586 LIGOSULLO UD 0* 0* E754 LUSCIANO CE 0,5 0,5
E587 LILLIANES AO 0* 0* E757 LUSERNA TN 0* 0*
E588 LIMANA BL 0,7 0,7 E758 LUSERNA SAN GIOVANNI TO 0,5 0,5
E589 LIMATOLA BN 0,2 0,2 E759 LUSERNETTA TO 0,5 0,5
E590 LIMBADI VV 0,4 0,4 E760 LUSEVERA UD 0,2 0,2
E591 LIMBIATE MI 0,6 0,6 E761 LUSIA RO 0,8 0,8
E592 LIMENA PD 0,4 0,4 E762 LUSIANA VI 0,4 0,4
E593 LIMIDO COMASCO CO 0,5 0,5 E763 LUSIGLIE’ TO 0,6 0,6
E594 LIMINA ME 0,5 0,5 E764 LUSON .LUESEN. BZ 0* 0*
E597 LIMONE PIEMONTE CN 0 0 E767 LUSTRA SA 0* 0*
E596 LIMONE SUL GARDA BS 0* 0* E769 LUVINATE VA 0,5 9000 0,5 12500
E599 LIMOSANO CB 0* 0* E770 LUZZANA BG 0,2 0,2
E600 LINAROLO PV 0,4 0,4 E772 LUZZARA RE 0,3 0,3
E602 LINGUAGLOSSA CT 0,5 0,5 E773 LUZZI CS 0,5 0,5
E605 LIONI AV 0,2 0,2 E775 MACCAGNO VA 0 0
E606 LIPARI ME 0* 0* E777 MACCASTORNA LO 0,2 0,2
E607 LIPOMO CO 0,5 8000 0,5 8000 E778 MACCHIA D’ISERNIA IS 0,4 0,4
E608 LIRIO PV 0,4 0,4 E780 MACCHIA VALFORTORE CB 0,4 0,4
E610 LISCATE MI 0* 0* E779 MACCHIAGODENA IS 0,2 0,2
E611 LISCIA CH 0,5 0,5 E782 MACELLO TO 0* 0*
E613 LISCIANO NICCONE PG 0,4 0,4 E783 MACERATA MC 0,6 8500 0,6 8500
E614 LISIGNAGO TN 0* 0* E784 MACERATA CAMPANIA CE 0,4 0,4
E615 LISIO CN 0,5 0,5 E785 MACERATA FELTRIA PU 0,5 0,5
E617 LISSONE MI 0,4 8000 0,4 8000 E786 MACHERIO MI 0,1 0,1
E620 LIVERI NA 0,5 5000 0,5 5000 E787 MACLODIO BS 0* 0*
E621 LIVIGNO SO 0* 0* E788 MACOMER NU 0,2 0,2
E622 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA BL 0,4 0,4 E789 MACRA CN 0,5 0,5
E623 LIVO CO 0* 0* E790 MACUGNAGA VB 0,8 8000 0,8 8000
E624 LIVO TN 0* 0* E791 MADDALONI CE 0,5 0,5
E625 LIVORNO LI 0,4 0,4 E342 MADESIMO SO 0 0
E626 LIVORNO FERRARIS VC 0,4 0,4 E793 MADIGNANO CR 0,1 0,1
E627 LIVRAGA LO 0,3 0,3 E794 MADONE BG 0,5 0,5
E629 LIZZANELLO LE 0,8 0,8 E795 MADONNA DEL SASSO VB 0,3 10000 0,3 10000
E630 LIZZANO TA 0,8 0,8 E798 MAENZA LT 0,6 0,6
A771 LIZZANO IN BELVEDERE BO 0,6 0,6 E799 MAFALDA CB 0* 0*
E632 LOANO SV 0,8 0,8 E800 MAGASA BS 0,2 0,2
E633 LOAZZOLO AT 0,4 0,4 E801 MAGENTA MI 0,8 10000 0,8 10000
E635 LOCANA TO 0,4 0,4 E803 MAGGIORA NO 0,2 0,2
E639 LOCATE DI TRIULZI MI 0,5 0,5 E804 MAGHERNO PV 0,5 12500 0,5 12500
E638 LOCATE VARESINO CO 0,4 0,4 E805 MAGIONE PG 0,5 0,5
E640 LOCATELLO BG 0,2 0,2 E806 MAGISANO CZ 0,2 0,2
E644 LOCERI NU 0* 0* E809 MAGLIANO ALFIERI CN 0,5 0,5
E645 LOCOROTONDO BA 0,2 0,2 E808 MAGLIANO ALPI CN 0,4 0,4
D976 LOCRI RC 0,8 0,8 E811 MAGLIANO DE’ MARSI AQ 0,6 0,6
E646 LOCULI NU 0,2 0,2 E807 MAGLIANO DI TENNA AP 0,4 7500 0,4 7500
E647 LODE’ NU 0* 0* E810 MAGLIANO IN TOSCANA GR 0* 0*
E648 LODI LO 0,2 0,2 E813 MAGLIANO ROMANO RM 0,8 0,8
E651 LODI VECCHIO LO 0,4 0,4 E812 MAGLIANO SABINA RI 0,8 0,8
E649 LODINE NU 0* 0* E814 MAGLIANO VETERE SA 0,4 0,4
E652 LODRINO BS 0,5 0,5 E815 MAGLIE LE 0,5 0,5
E654 LOGRATO BS 0* 0* E816 MAGLIOLO SV 0* 0*
E655 LOIANO BO 0,7 0,7 E817 MAGLIONE TO 0,6 0,6
M275 LOIRI PORTO SAN PAOLO SS 0,8 0,8 E818 MAGNACAVALLO MN 0,8 0,8
E656 LOMAGNA LC 0,4 0,4 E819 MAGNAGO MI 0,55 7500 0,55 7500
E658 LOMASO TN 0* 0* E821 MAGNANO BI 0,4 0,4
E659 LOMAZZO CO 0,2 0,2 E820 MAGNANO IN RIVIERA UD 0* 0*
E660 LOMBARDORE TO 0,5 0,5 E825 MAGOMADAS NU 0,8 0,8
E661 LOMBRIASCO TO 0* 0* E829 MAGRE’ SULLA STRADA DEL VINO .MARGREID AN DE. BZ 0* 0*
E662 LOMELLO PV 0,8 0,8 E830 MAGREGLIO CO 0* 0*
E664 LONA LASES TN 0* 0* E834 MAIDA CZ 0,2 0,2
E665 LONATE CEPPINO VA 0,2 0,2 E835 MAIERA’ CS 0,8 0,8
E666 LONATE POZZOLO VA 0,3 15000 0,3 15000 E836 MAIERATO VV 0,2 0,2
E667 LONATO BS 0,5 0,5 E837 MAIOLATI SPONTINI AN 0,5 12000 0,5 12000
E668 LONDA FI 0,4 0,4 E838 MAIOLO PU 0,5 0,5
E669 LONGANO IS 0,3 * 0,3 * E839 MAIORI SA 0,7 0,7
E671 LONGARE VI 0,7 7500 0,7 7500 E840 MAIRAGO LO 0,6 0,6
E672 LONGARONE BL 0,5 0,5 E841 MAIRANO BS 0,5 0,5
E673 LONGHENA BS 0* 0* E842 MAISSANA SP 0* 0*
E674 LONGI ME 0* 0* E833 MAJANO UD 0,2 0,2
E675 LONGIANO FC 0* 0* E843 MALAGNINO CR 0,2 0,2
E677 LONGOBARDI CS 0* 0* E844 MALALBERGO BO 0,5 10000 0,5 10000
E678 LONGOBUCCO CS 0* 0* E847 MALBORGHETTO-VALBRUNA UD 0* 0*
E679 LONGONE AL SEGRINO CO 0,4 0,4 E848 MALCESINE VR 0* 0*
E681 LONGONE SABINO RI 0,4 0,4 E850 MALE’ TN 0* 0*
E682 LONIGO VI 0,5 0,5 E851 MALEGNO BS 0* 0*
E683 LORANZE’ TO 0,6 0,6 E852 MALEO LO 0,5 0,5
E684 LOREGGIA PD 0,2 0,2 E853 MALESCO VB 0* 0*
E685 LOREGLIA VB 0* 0* E854 MALETTO CT 0* 0*
E687 LORENZAGO DI CADORE BL 0,8 0,8 E855 MALFA ME 0,3 0,3
E688 LORENZANA PI 0,4 0,4 E856 MALGESSO VA 0,4 0,4
E689 LOREO RO 0,8 0,8 E858 MALGRATE LC 0,3 20000 0,3 20000
E690 LORETO AN 0,4 15500 0,4 15500 E859 MALITO CS 0,5 0,5
E691 LORETO APRUTINO PE 0,5 0,5 E860 MALLARE SV 0,7 0,7
E692 LORIA TV 0,1 0,1 E862 MALLES VENOSTA .MALS. BZ 0* 0*
E693 LORO CIUFFENNA AR 0,5 0,5 E863 MALNATE VA 0,3 12000 0,3 12000
- XV -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
E864 MALO VI 0,5 0,5 F016 MASI TORELLO FE 0,8 0,8
E865 MALONNO BS 0,2 0,2 F015 MASIO AL 0,5 0,5
E866 MALOSCO TN 0* 0* F017 MASLIANICO CO 0* 0*
E868 MALTIGNANO AP 0,5 0,5 F019 MASON VICENTINO VI 0,1 0,1
E869 MALVAGNA ME 0,5 0,5 F020 MASONE GE 0,7 0,7
E870 MALVICINO AL 0* 0* F023 MASSA MS 0,7 12000 0,7 12000
E872 MALVITO CS 0,2 0,2 F022 MASSA D’ALBE AQ 0,5 0,5
E873 MAMMOLA RC 0,5 0,5 M289 MASSA DI SOMMA NA 0,6 * 0,6 *
E874 MAMOIADA NU 0* 0* F025 MASSA E COZZILE PT 0,5 0,5
E875 MANCIANO GR 0,5 0,5 F021 MASSA FERMANA AP 0,8 0,8
E876 MANDANICI ME 0,3 0,3 F026 MASSA FISCAGLIA FE 0,8 0,8
E877 MANDAS CA 0,3 0,3 F029 MASSA LOMBARDA RA 0,5 8000 0,5 8000
E878 MANDATORICCIO CS 0,5 * 0,5 * F030 MASSA LUBRENSE NA 0,8 0,8
B632 MANDELA RM 0,5 0,5 F032 MASSA MARITTIMA GR 0,4 0,4
E879 MANDELLO DEL LARIO LC 0,2 0,2 F024 MASSA MARTANA PG 0,5 10000 0,5 10000
E880 MANDELLO VITTA NO 0* 0* F027 MASSAFRA TA 0,7 0,7
E882 MANDURIA TA 0,5 0,5 F028 MASSALENGO LO 0,5 0,5
E883 MANERBA DEL GARDA BS 0* 0* F033 MASSANZAGO PD 0,5 0,5
E884 MANERBIO BS 0,6 8000 0,6 8000 F035 MASSAROSA LU 0,8 10000 0,8 10000
E885 MANFREDONIA FG 0,8 0,8 F037 MASSAZZA BI 0,4 0,4
E887 MANGO CN 0,6 0,6 F041 MASSELLO TO 0,3 0,3
E888 MANGONE CS 0,2 0,2 F042 MASSERANO BI 0,6 0,6
M283 MANIACE CT 0,5 0,5 F044 MASSIGNANO AP 0,5 0,5
E889 MANIAGO PN 0,3 10000 0,3 10000 F045 MASSIMENO TN 0* 0*
E891 MANOCALZATI AV 0,2 0,2 F046 MASSIMINO SV 0,5 0,5
E892 MANOPPELLO PE 0,635 0,635 F047 MASSINO VISCONTI NO 0* 0*
E893 MANSUE’ TV 0,5 0,5 F048 MASSIOLA VB 0* 0*
E894 MANTA CN 0,5 0,5 F050 MASULLAS OR 0,5 0,5
E896 MANTELLO SO 0,1 0,1 F051 MATELICA MC 0,8 7500 0,8 7500
E897 MANTOVA MN 0,4 13500 0,4 13500 F052 MATERA MT 0,8 15000 0,8 15000
E899 MANZANO UD 0* 0* F053 MATHI TO 0,5 0,5
E900 MANZIANA RM 0,8 0,8 F054 MATINO LE 0* 0*
E901 MAPELLO BG 0,5 0,5 F055 MATRICE CB 0,5 6000 0,5 6000
E902 MARA SS 0* 0* F058 MATTIE TO 0,2 0,2
E903 MARACALAGONIS CA 0 0 F059 MATTINATA FG 0,8 0,8
E904 MARANELLO MO 0,4 0,4 F061 MAZARA DEL VALLO TP 0,4 0,4
E906 MARANO DI NAPOLI NA 0,5 10000 0,5 10000 F063 MAZZANO BS 0,8 0,8
E911 MARANO DI VALPOLICELLA VR 0,4 0,4 F064 MAZZANO ROMANO RM 0,8 0,8
E908 MARANO EQUO RM 0* 0* F065 MAZZARINO CL 0,2 0,2
E910 MARANO LAGUNARE UD 0* 0* F066 MAZZARRA’ SANT’ANDREA ME 0,4 0,4
E914 MARANO MARCHESATO CS 0,7 0,7 M271 MAZZARRONE CT 0,5 0,5
E915 MARANO PRINCIPATO CS 0,7 0,7 F067 MAZZE’ TO 0,7 0,7
E905 MARANO SUL PANARO MO 0,6 10000 0,6 10000 F068 MAZZIN TN 0* 0*
E907 MARANO TICINO NO 0,4 0,4 F070 MAZZO DI VALTELLINA SO 0,1 0,1
E912 MARANO VICENTINO VI 0,6 0,6 F074 MEANA DI SUSA TO 0,8 0,8
E917 MARANZANA AT 0,6 0,6 F073 MEANA SARDO NU 0* 0*
E919 MARATEA PZ 0,8 10000 0,8 10000 F078 MEDA MI 0,3 * 0,3 *
E921 MARCALLO CON CASONE MI 0,6 0,6 F080 MEDE PV 0,7 0,7
E922 MARCARIA MN 0,5 0,5 F081 MEDEA GO 0,15 0,15
E923 MARCEDUSA CZ 0* 0* F082 MEDESANO PR 0,3 10000 0,3 10000
E924 MARCELLINA RM 0,8 0,8 F083 MEDICINA BO 0,5 0,5
E925 MARCELLINARA CZ 0,2 0,2 F084 MEDIGLIA MI 0,4 0,4
E927 MARCETELLI RI 0,5 0,5 F085 MEDOLAGO BG 0* 0*
E928 MARCHENO BS 0,2 0,2 F086 MEDOLE MN 0* 0*
E929 MARCHIROLO VA 0,4 0,4 F087 MEDOLLA MO 0,5 * 0,5 *
E930 MARCIANA LI 0* 0* F088 MEDUNA DI LIVENZA TV 0,5 0,5
E931 MARCIANA MARINA LI 0,4 0,4 F089 MEDUNO PN 0* 0*
E932 MARCIANISE CE 0,6 0,6 F091 MEGLIADINO SAN FIDENZIO PD 0,4 0,4
E933 MARCIANO DELLA CHIANA AR 0,4 0,4 F092 MEGLIADINO SAN VITALE PD 0* 0*
E934 MARCIGNAGO PV 0,4 0,4 F093 MEINA NO 0* 0*
E936 MARCON VE 0,5 0,5 F094 MEL BL 0,4 0,4
E938 MAREBBE .ENNEBERG. BZ 0* 0* F095 MELARA RO 0,4 0,4
E939 MARENE CN 0,3 0,3 F096 MELAZZO AL 0,3 0,3
E940 MARENO DI PIAVE TV 0,1 0,1 F097 MELDOLA FC 0,2 0,2
E941 MARENTINO TO 0,5 0,5 F098 MELE GE 0,6 0,6
E944 MARETTO AT 0,5 0,5 F100 MELEGNANO MI 0,5 0,5
E945 MARGARITA CN 0* 0* F101 MELENDUGNO LE 0,4 7500 0,4 7500
E946 MARGHERITA DI SAVOIA FG 0,5 0,5 F102 MELETI LO 0,3 0,3
E947 MARGNO LC 0* 0* F104 MELFI PZ 0,2 0,2
E949 MARIANA MANTOVANA MN 0* 0* F105 MELICUCCA’ RC 0* 0*
E951 MARIANO COMENSE CO 0,6 0,5 F106 MELICUCCO RC 0,4 0,4
E952 MARIANO DEL FRIULI GO 0* 0* F107 MELILLI SR 0* 0*
E953 MARIANOPOLI CL 0,2 0,2 F108 MELISSA KR 0,1 0,1
E954 MARIGLIANELLA NA 0,4 0,4 F109 MELISSANO LE 0,65 0,65
E955 MARIGLIANO NA 0,2 0,2 F111 MELITO DI NAPOLI NA 0,8 5000 0,8 5000
E956 MARINA DI GIOIOSA IONICA RC 0,4 0,4 F112 MELITO DI PORTO SALVO RC 0,8 * 0,8 *
E957 MARINEO PA 0* 0* F110 MELITO IRPINO AV 0,7 0,7
E958 MARINO RM 0,7 0,7 F113 MELIZZANO BN 0,5 0,5
E959 MARLENGO .MARLING. BZ 0* 0* F114 MELLE CN 0,5 0,5
E960 MARLIANA PT 0,5 0,5 F115 MELLO SO 0* 0*
E961 MARMENTINO BS 0* 0* F117 MELPIGNANO LE 0* 0*
E962 MARMIROLO MN 0,2 0,2 F118 MELTINA .MOELTEN. BZ 0* 0*
E963 MARMORA CN 0,3 0,3 F119 MELZO MI 0,5 11000 0,5 11000
E965 MARNATE VA 0,4 0,4 F120 MENAGGIO CO 0,5 0,5
E967 MARONE BS 0,8 0,8 F121 MENAROLA SO 0* 0*
E968 MAROPATI RC 0,4 0,4 F122 MENCONICO PV 0,5 0,5
E970 MAROSTICA VI 0,4 10000 0,4 10000 F123 MENDATICA IM 0* 0*
E971 MARRADI FI 0,6 0,6 F125 MENDICINO CS 0,4 0,4
E972 MARRUBIU OR 0,2 0,2 F126 MENFI AG 0,4 0,4
E973 MARSAGLIA CN 0* 0* F127 MENTANA RM 0,8 0,8
E974 MARSALA TP 0,1 0,1 F130 MEOLO VE 0,7 0,7
E975 MARSCIANO PG 0,5 0,5 F131 MERANA AL 0,2 0,2
E976 MARSICO NUOVO PZ 0,4 0,4 F132 MERANO .MERAN. BZ 0,1 0,1
E977 MARSICOVETERE PZ 0,2 8000 0,2 8000 F133 MERATE LC 0,5 15000 0,5 15000
E978 MARTA VT 0,5 0,5 F134 MERCALLO VA 0,2 10000 0,2 10000
E979 MARTANO LE 0,8 0,8 F135 MERCATELLO SUL METAURO PU 0,6 0,6
E980 MARTELLAGO VE 0,5 0,5 F136 MERCATINO CONCA PU 0,5 0,5
E981 MARTELLO .MARTELL. BZ 0* 0* F138 MERCATO SAN SEVERINO SA 0,6 10000 0,6 10000
E982 MARTIGNACCO UD 0,2 0,2 F139 MERCATO SARACENO FC 0,5 9000 0,5 9000
E983 MARTIGNANA DI PO CR 0,3 0,3 F140 MERCENASCO TO 0,6 0,6
E984 MARTIGNANO LE 0,6 0,6 F141 MERCOGLIANO AV 0,1 0,1
E986 MARTINA FRANCA TA 0,8 0,8 F144 MERETO DI TOMBA UD 0,3 0,3
E987 MARTINENGO BG 0,5 0,5 F145 MERGO AN 0,6 12000 0,6 12000
E988 MARTINIANA PO CN 0* 0* F146 MERGOZZO VB 0,4 0,4
E989 MARTINSICURO TE 0,8 0,8 F147 MERI’ ME 0,4 0,4
E990 MARTIRANO CZ 0* 0* F148 MERLARA PD 0,5 0,5
E991 MARTIRANO LOMBARDO CZ 0,4 0,4 F149 MERLINO LO 0,3 0,3
E992 MARTIS SS 0* 0* F151 MERONE CO 0,2 0,2
E993 MARTONE RC 0* 0* F152 MESAGNE BR 0,5 0,5
E994 MARUDO LO 0,2 0,2 F153 MESE SO 0,2 0,2
E995 MARUGGIO TA 0,8 0,8 F154 MESENZANA VA 0,4 0,4
B689 MARZABOTTO BO 0,65 8000 0,65 8000 F155 MESERO MI 0,2 0,2
E999 MARZANO PV 0,5 0,5 F156 MESOLA FE 0,5 0,5
E998 MARZANO APPIO CE 0,8 0,8 F157 MESORACA KR 0,5 8000 0,5 8000
E997 MARZANO DI NOLA AV 0,5 0,5 F158 MESSINA ME 0,8 0,8
F001 MARZI CS 0,2 0,2 F161 MESTRINO PD 0,25 0,25
F002 MARZIO VA 0,7 0,7 F162 META NA 0,5 0,5
M270 MASAINAS CA 0* 0* F164 MEUGLIANO TO 0,5 0,5
F003 MASATE MI 0,5 0,5 F165 MEZZAGO MI 0,6 * 0,6 *
F004 MASCALI CT 0,3 0,3 F168 MEZZANA TN 0* 0*
F005 MASCALUCIA CT 0,5 0,5 F170 MEZZANA BIGLI PV 0,5 0,5
F006 MASCHITO PZ 0,4 0,4 F167 MEZZANA MORTIGLIENGO BI 0,65 0,65
F007 MASCIAGO PRIMO VA 0,4 0,4 F171 MEZZANA RABATTONE PV 0,2 0,2
F009 MASER TV 0,3 0,3 F172 MEZZANE DI SOTTO VR 0,6 0,6
F010 MASERA VB 0* 0* F173 MEZZANEGO GE 0,2 0,2
F011 MASERA’ DI PADOVA PD 0,4 0,4 F174 MEZZANI PR 0,2 0,2
F012 MASERADA SUL PIAVE TV 0,7 0,7 F175 MEZZANINO PV 0,2 0,2
F013 MASI PD 0,65 0,65 F176 MEZZANO TN 0* 0*
- XVI -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
F181 MEZZEGRA CO 0,2 0,2 F343 MONCUCCO TORINESE AT 0,2 0,2
F182 MEZZENILE TO 0,5 0,5 F346 MONDAINO RN 0,8 0,8
F183 MEZZOCORONA TN 0* 0* F347 MONDAVIO PU 0,8 0,8
F184 MEZZOJUSO PA 0,5 0,5 F348 MONDOLFO PU 0,7 0,7
F186 MEZZOLDO BG 0* 0* F351 MONDOVI’ CN 0,4 0,4
F187 MEZZOLOMBARDO TN 0* 0* F352 MONDRAGONE CE 0,8 0,8
F188 MEZZOMERICO NO 0,6 0,6 F354 MONEGLIA GE 0,2 0,2
F189 MIAGLIANO BI 0,5 0,5 F355 MONESIGLIO CN 0,6 0,6
F190 MIANE TV 0,4 0,4 F356 MONFALCONE GO 0,3 15000 0,3 15000
F191 MIASINO NO 0,1 0,1 F358 MONFORTE D’ALBA CN 0,6 0,6
F192 MIAZZINA VB 0* 0* F359 MONFORTE SAN GIORGIO ME 0,5 0,5
F193 MICIGLIANO RI 0,5 0,5 F360 MONFUMO TV 0,2 0,2
F194 MIGGIANO LE 0,5 0,5 F361 MONGARDINO AT 0,5 0,5
F196 MIGLIANICO CH 0,6 0,6 F363 MONGHIDORO BO 0,8 0,8
F198 MIGLIARINO FE 0,8 0,8 F364 MONGIANA VV 0* 0*
F199 MIGLIARO FE 0,8 0,8 F365 MONGIARDINO LIGURE AL 0* 0*
F200 MIGLIERINA CZ 0* 0* F368 MONGIUFFI MELIA ME 0,2 8000 0,2 8000
F201 MIGLIONICO MT 0,8 0,8 F369 MONGRANDO BI 0,6 0,6
F202 MIGNANEGO GE 0,7 0,7 F370 MONGRASSANO CS 0* 0*
F203 MIGNANO MONTE LUNGO CE 0,4 0,4 F371 MONGUELFO-TESIDO .WELSBERG-TAISTEN. BZ 0* 0*
F205 MILANO MI 0* 0* F372 MONGUZZO CO 0,2 0,2
F206 MILAZZO ME 0,4 0,4 F373 MONIGA DEL GARDA BS 0* 0*
E618 MILENA CL 0,5 0,5 F374 MONLEALE AL 0,3 7500 0,3 7500
F207 MILETO VV 0,8 0,8 F375 MONNO BS 0* 0*
F208 MILIS OR 0,5 0,5 F376 MONOPOLI BA 0,4 0,4
F209 MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 0,2 0,2 F377 MONREALE PA 0* 0*
F210 MILITELLO ROSMARINO ME 0,5 0,5 F378 MONRUPINO TS 0* 0*
F213 MILLESIMO SV 0,8 0,8 F379 MONSAMPIETRO MORICO AP 0,7 0,7
F214 MILO CT 0* 0* F380 MONSAMPOLO DEL TRONTO AP 0,7 0,7
F216 MILZANO BS 0,2 0,2 F381 MONSANO AN 0,5 10000 0,5 10000
F217 MINEO CT 0* 0* F382 MONSELICE PD 0,5 0,5
F218 MINERBE VR 0,4 0,4 F383 MONSERRATO CA 0,5 10000 0,5 10000
F219 MINERBIO BO 0,5 0,5 F384 MONSUMMANO TERME PT 0,5 0,5
F221 MINERVINO DI LECCE LE 0,56 0,56 F385 MONTA’ CN 0,2 0,2
F220 MINERVINO MURGE BA 0,5 0,5 F386 MONTABONE AT 0,4 0,4
F223 MINORI SA 0,6 0,6 F387 MONTACUTO AL 0,4 0,4
F224 MINTURNO LT 0,4 0,4 F390 MONTAFIA AT 0,4 0,4
F225 MINUCCIANO LU 0,6 0,6 F391 MONTAGANO CB 0,4 0,4
F226 MIOGLIA SV 0,4 0,4 F392 MONTAGNA .MONTAN. BZ 0,3 0,3
F229 MIRA VE 0,7 10000 0,7 10000 F393 MONTAGNA IN VALTELLINA SO 0,5 12000 0,5 12000
F230 MIRABELLA ECLANO AV 0,3 0,3 F394 MONTAGNANA PD 0,45 0,45
F231 MIRABELLA IMBACCARI CT 0 0 F395 MONTAGNAREALE ME 0,2 0,2
F235 MIRABELLO FE 0,6 0,6 F396 MONTAGNE TN 0* 0*
F232 MIRABELLO MONFERRATO AL 0,6 0,6 F397 MONTAGUTO AV 0* 0*
F233 MIRABELLO SANNITICO CB 0* 0* F398 MONTAIONE FI 0,3 0,3
F238 MIRADOLO TERME PV 0,3 7500 0,3 7500 F400 MONTALBANO ELICONA ME 0,5 0,5
F239 MIRANDA IS 0,5 0,5 F399 MONTALBANO JONICO MT 0,5 0,5
F240 MIRANDOLA MO 0,42 * 0,42 * F402 MONTALCINO SI 0,4 0,4
F241 MIRANO VE 0,5 0,5 F403 MONTALDEO AL 0,3 0,3
F242 MIRTO ME 0,5 0,5 F404 MONTALDO BORMIDA AL 0,5 0,5
F244 MISANO ADRIATICO RN 0* 0* F405 MONTALDO DI MONDOVI’ CN 0* 0*
F243 MISANO DI GERA D’ADDA BG 0,5 0,5 F408 MONTALDO ROERO CN 0,2 0,2
F246 MISILMERI PA 0* 0* F409 MONTALDO SCARAMPI AT 0,4 0,4
F247 MISINTO MI 0* 0* F407 MONTALDO TORINESE TO 0,5 0,5
F248 MISSAGLIA LC 0* 0* F410 MONTALE PT 0,5 10000 0,5 10000
F249 MISSANELLO PZ 0* 0* F411 MONTALENGHE TO 0,4 0,4
F250 MISTERBIANCO CT 0,4 0,4 F414 MONTALLEGRO AG 0* 0*
F251 MISTRETTA ME 0,1 0,1 F415 MONTALTO DELLE MARCHE AP 0,5 0,5
F254 MOASCA AT 0,5 6500 0,5 6500 F419 MONTALTO DI CASTRO VT 0,5 0,5
F256 MOCONESI GE 0,8 0,8 F420 MONTALTO DORA TO 0,5 0,5
F257 MODENA MO 0,5 0,5 F406 MONTALTO LIGURE IM 0,7 0,7
F258 MODICA RG 0,6 8000 0,6 8000 F417 MONTALTO PAVESE PV 0* 0*
F259 MODIGLIANA FC 0,4 10000 0,4 10000 F416 MONTALTO UFFUGO CS 0,8 0,8
F261 MODOLO NU 0* 0* F422 MONTANARO TO 0,8 0,8
F262 MODUGNO BA 0* 0* F423 MONTANASO LOMBARDO LO 0* 0*
F263 MOENA TN 0* 0* F424 MONTANERA CN 0,2 0,2
F265 MOGGIO LC 0,3 0,3 F426 MONTANO ANTILIA SA 0* 0*
F266 MOGGIO UDINESE UD 0* 0* F427 MONTANO LUCINO CO 0* 0*
F267 MOGLIA MN 0* 0* F428 MONTAPPONE AP 0,7 0,7
F268 MOGLIANO MC 0,5 0,5 F429 MONTAQUILA IS 0,8 0,8
F269 MOGLIANO VENETO TV 0,6 0,6 F430 MONTASOLA RI 0,5 0,5
F270 MOGORELLA OR 0,4 0,4 F432 MONTAURO CZ 0,5 0,5
F272 MOGORO OR 0,2 0,2 F433 MONTAZZOLI CH 0,4 0,4
F274 MOIANO BN 0,8 0,8 F437 MONTE ARGENTARIO GR 0,2 0,2
F275 MOIMACCO UD 0,4 0,4 F456 MONTE CASTELLO DI VIBIO PG 0,6 0,6
F277 MOIO ALCANTARA ME 0,5 0,5 F460 MONTE CAVALLO MC 0,2 8000 0,2 8000
F276 MOIO DE’ CALVI BG 0,5 0,5 F467 MONTE CERIGNONE PU 0,4 0,4
F278 MOIO DELLA CIVITELLA SA 0,2 0,2 F476 MONTE COLOMBO RN 0* 0*
F279 MOIOLA CN 0,2 0,2 F434 MONTE CREMASCO CR 0,2 0,2
F280 MOLA DI BARI BA 0,4 0,4 F486 MONTE DI MALO VI 0,8 0,8
F281 MOLARE AL 0,2 0,2 F488 MONTE DI PROCIDA NA 0,4 7500 0,4 7500
F283 MOLAZZANA LU 0,5 0,5 F517 MONTE GIBERTO AP 0,5 0,5
F284 MOLFETTA BA 0,5 7500 0,5 7500 F524 MONTE GRIMANO TERME PU 0,6 0,6
M255 MOLINA ATERNO AQ 0,2 0,2 F532 MONTE ISOLA BS 0,4 0,4
F286 MOLINA DI LEDRO TN 0* 0* F561 MONTE MARENZO LC 0,5 0,5
F287 MOLINARA BN 0* 0* F589 MONTE PORZIO PU 0,5 0,5
F288 MOLINELLA BO 0,6 0,6 F590 MONTE PORZIO CATONE RM 0,8 0,8
F290 MOLINI DI TRIORA IM 0,5 0,5 F599 MONTE RINALDO AP 0,5 8500 0,5 8500
F293 MOLINO DEI TORTI AL 0,4 0,4 F600 MONTE ROBERTO AN 0,4 12000 0,4 12000
F294 MOLISE CB 0,3 0,3 F603 MONTE ROMANO VT 0,5 0,5
F295 MOLITERNO PZ 0,2 0,2 F616 MONTE SAN BIAGIO LT 0,5 0,5
F297 MOLLIA VC 0,5 0,5 F618 MONTE SAN GIACOMO SA 0,8 0,8
F301 MOLOCHIO RC 0,4 0,4 F620 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO FR 0,3 0,3
F304 MOLTENO LC 0,2 0,2 F619 MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA RI 0,6 0,6
F305 MOLTRASIO CO 0,4 0,4 F621 MONTE SAN GIUSTO MC 0,8 10000 0,8 10000
F306 MOLVENA VI 0,2 0,2 F622 MONTE SAN MARTINO MC 0,6 0,6
F307 MOLVENO TN 0* 0* F626 MONTE SAN PIETRANGELI AP 0,8 7500 0,8 7500
F308 MOMBALDONE AT 0,6 0,6 F627 MONTE SAN PIETRO BO 0,7 0,7
F309 MOMBARCARO CN 0,3 0,3 F628 MONTE SAN SAVINO AR 0,3 0,3
F310 MOMBAROCCIO PU 0,7 0,7 F634 MONTE SAN VITO AN 0,68 10000 0,68 10000
F311 MOMBARUZZO AT 0,7 0,7 F629 MONTE SANTA MARIA TIBERINA PG 0,6 0,6
F312 MOMBASIGLIO CN 0,5 0,5 F631 MONTE SANT’ANGELO FG 0,6 0,6
F315 MOMBELLO DI TORINO TO 0* 0* F653 MONTE URANO AP 0,6 0,6
F313 MOMBELLO MONFERRATO AL 0,5 0,5 F664 MONTE VIDON COMBATTE AP 0,5 0,5
F316 MOMBERCELLI AT 0,55 0,55 F665 MONTE VIDON CORRADO AP 0,5 7500 0,5 7500
F317 MOMO NO 0,5 0,5 F440 MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA PV 0* 0*
F318 MOMPANTERO TO 0,8 0,8 F441 MONTEBELLO DI BERTONA PE 0,4 0,4
F319 MOMPEO RI 0,5 0,5 D746 MONTEBELLO IONICO RC 0,5 0,5
F320 MOMPERONE AL 0* 0* B268 MONTEBELLO SUL SANGRO CH 0* 0*
F322 MONACILIONI CB 0,22 0,22 F442 MONTEBELLO VICENTINO VI 0* 0*
F323 MONALE AT 0* 0* F443 MONTEBELLUNA TV 0,8 0,8
F324 MONASTERACE RC 0,4 0,4 F445 MONTEBRUNO GE 0,5 0,5
F325 MONASTERO BORMIDA AT 0,6 0,6 F446 MONTEBUONO RI 0,1 0,1
F327 MONASTERO DI LANZO TO 0,2 0,2 F450 MONTECALVO IN FOGLIA PU 0,2 0,2
F326 MONASTERO DI VASCO CN 0,7 0,7 F448 MONTECALVO IRPINO AV 0,3 0,3
F329 MONASTEROLO CASOTTO CN 0,1 0,1 F449 MONTECALVO VERSIGGIA PV 0* 0*
F328 MONASTEROLO DEL CASTELLO BG 0,8 0,8 F452 MONTECARLO LU 0,5 14000 0,5 14000
F330 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO CN 0,8 0,8 F453 MONTECAROTTO AN 0,3 0,3
F332 MONASTIER DI TREVISO TV 0,4 0,4 F454 MONTECASSIANO MC 0,7 8500 0,7 8500
F333 MONASTIR CA 0,4 0,4 F455 MONTECASTELLO AL 0,5 0,5
F335 MONCALIERI TO 0,46 0,46 F457 MONTECASTRILLI TR 0,6 0,6
F336 MONCALVO AT 0,5 0,5 A561 MONTECATINI TERME PT 0,8 0,8
D553 MONCENISIO TO 0* 0* F458 MONTECATINI VAL DI CECINA PI 0,2 0,2
F337 MONCESTINO AL 0,5 0,5 F461 MONTECCHIA DI CROSARA VR 0,8 0,8
F338 MONCHIERO CN 0* 0* F462 MONTECCHIO TR 0,5 0,5
F340 MONCHIO DELLE CORTI PR 0,5 0,5 F463 MONTECCHIO EMILIA RE 0,35 0,35
F341 MONCLASSICO TN 0* 0* F464 MONTECCHIO MAGGIORE VI 0,7 8000 0,7 8000
F342 MONCRIVELLO VC 0* 0* F465 MONTECCHIO PRECALCINO VI 0,2 15000 0,2 15000
- XVII -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
F469 MONTECHIARO D’ACQUI AL 0,5 0,5 F659 MONTEVEGLIO BO 0,8 8500 0,8 8500
F468 MONTECHIARO D’ASTI AT 0,1 0,1 F660 MONTEVERDE AV 0,2 0,2
F473 MONTECHIARUGOLO PR 0,7 12500 0,7 12500 F661 MONTEVERDI MARITTIMO PI 0* 0*
F474 MONTECICCARDO PU 0,8 0,8 F662 MONTEVIALE VI 0,3 0,3
F475 MONTECILFONE CB 0,5 0,5 F666 MONTEZEMOLO CN 0,8 0,8
F477 MONTECOMPATRI RM 0,7 0,7 F667 MONTI SS 0,6 0,6
F478 MONTECOPIOLO PU 0,4 0,4 F668 MONTIANO FC 0,4 8000 0,4 8000
F479 MONTECORICE SA 0,1 0,1 F672 MONTICELLI BRUSATI BS 0,3 0,3
F480 MONTECORVINO PUGLIANO SA 0,6 0,6 F671 MONTICELLI D’ONGINA PC 0,48 9000 0,48 9000
F481 MONTECORVINO ROVELLA SA 0,6 8000 0,6 8000 F670 MONTICELLI PAVESE PV 0,5 0,5
F482 MONTECOSARO MC 0,8 8500 0,8 8500 F674 MONTICELLO BRIANZA LC 0,55 12500 0,55 12500
F483 MONTECRESTESE VB 0* 0* F675 MONTICELLO CONTE OTTO VI 0,5 0,5
F484 MONTECRETO MO 0,1 0,1 F669 MONTICELLO D’ALBA CN 0,4 0,4
F487 MONTEDINOVE AP 0,8 0,8 F471 MONTICHIARI BS 0* 0*
F489 MONTEDORO CL 0,4 0,4 F676 MONTICIANO SI 0,4 0,4
F491 MONTEFALCIONE AV 0,2 0,2 F677 MONTIERI GR 0* 0*
F492 MONTEFALCO PG 0,7 0,7 M302 MONTIGLIO MONFERRATO AT 0* 0*
F493 MONTEFALCONE APPENNINO AP 0,5 0,5 F679 MONTIGNOSO MS 0* 0*
F494 MONTEFALCONE DI VAL FORTORE BN 0* 0* F680 MONTIRONE BS 0,5 0,5
F495 MONTEFALCONE NEL SANNIO CB 0,2 0,2 F367 MONTJOVET AO 0* 0*
F496 MONTEFANO MC 0,625 0,625 F681 MONTODINE CR 0* 0*
F497 MONTEFELCINO PU 0,8 0,8 F682 MONTOGGIO GE 0,3 0,3
F498 MONTEFERRANTE CH 0* 0* F685 MONTONE PG 0,6 12000 0,6 12000
F499 MONTEFIASCONE VT 0,4 0,4 F687 MONTOPOLI DI SABINA RI 0,2 0,2
F500 MONTEFINO TE 0,6 8000 0,6 8000 F686 MONTOPOLI IN VAL D’ARNO PI 0,2 0,2
F502 MONTEFIORE CONCA RN 0,4 0,4 F688 MONTORFANO CO 0,2 0,2
F501 MONTEFIORE DELL’ASO AP 0,6 8000 0,6 8000 F690 MONTORIO AL VOMANO TE 0,8 0,8
F503 MONTEFIORINO MO 0,4 0,4 F689 MONTORIO NEI FRENTANI CB 0,4 0,4
F504 MONTEFLAVIO RM 0,7 0,7 F692 MONTORIO ROMANO RM 0,7 0,7
F507 MONTEFORTE CILENTO SA 0* 0* F693 MONTORO INFERIORE AV 0,5 0,5
F508 MONTEFORTE D’ALPONE VR 0,5 0,5 F694 MONTORO SUPERIORE AV 0,5 0,5
F506 MONTEFORTE IRPINO AV 0,2 0,2 F696 MONTORSO VICENTINO VI 0,2 0,2
F509 MONTEFORTINO AP 0,5 0,5 F697 MONTOTTONE AP 0,8 0,8
F510 MONTEFRANCO TR 0,5 8000 0,5 8000 F698 MONTRESTA NU 0* 0*
F511 MONTEFREDANE AV 0,5 0,5 F701 MONTU’ BECCARIA PV 0,4 0,4
F512 MONTEFUSCO AV 0* 0* F703 MONVALLE VA 0,4 0,4
F513 MONTEGABBIONE TR 0,6 0,6 F704 MONZA MI 0,5 0,5
F514 MONTEGALDA VI 0,2 0,2 F705 MONZAMBANO MN 0,7 12000 0,7 12000
F515 MONTEGALDELLA VI 0,2 0,2 F706 MONZUNO BO 0,55 0,55
F516 MONTEGALLO AP 0,2 0,2 F708 MORANO CALABRO CS 0,65 0,65
F518 MONTEGIOCO AL 0,5 0,5 F707 MORANO SUL PO AL 0,5 0,5
F519 MONTEGIORDANO CS 0,2 0,2 F709 MORANSENGO AT 0,4 0,4
F520 MONTEGIORGIO AP 0,8 7500 0,8 7500 F710 MORARO GO 0,2 0,2
F522 MONTEGRANARO AP 0,8 10000 0,8 10000 F711 MORAZZONE VA 0,7 0,7
F523 MONTEGRIDOLFO RN 0,8 0,8 F712 MORBEGNO SO 0,5 0,5
F526 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA VA 0,4 0,4 F713 MORBELLO AL 0* 0*
F527 MONTEGROSSO D’ASTI AT 0,38 0,38 F716 MORCIANO DI LEUCA LE 0,4 0,4
F528 MONTEGROSSO PIAN LATTE IM 0* 0* F715 MORCIANO DI ROMAGNA RN 0 0
F529 MONTEGROTTO TERME PD 0,4 0,4 F717 MORCONE BN 0,5 0,5
F531 MONTEIASI TA 0,5 0,5 F718 MORDANO BO 0,2 0,2
F533 MONTELABBATE PU 0,65 9000 0,65 9000 F720 MORENGO BG 0,5 0,5
F534 MONTELANICO RM 0,5 0,5 F721 MORES SS 0* 0*
F535 MONTELAPIANO CH 0* 0* F722 MORESCO AP 0,6 0,6
F536 MONTELEONE DI FERMO AP 0,5 0,5 F723 MORETTA CN 0,4 0,4
F538 MONTELEONE DI PUGLIA FG 0,5 0,5 F724 MORFASSO PC 0,8 0,8
F540 MONTELEONE DI SPOLETO PG 0* 0* F725 MORGANO TV 0,4 0,4
F543 MONTELEONE D’ORVIETO TR 0,6 0,6 F726 MORGEX AO 0* 0*
F542 MONTELEONE ROCCA DORIA SS 0* 0* F727 MORGONGIORI OR 0* 0*
F541 MONTELEONE SABINO RI 0,5 0,5 F728 MORI TN 0* 0*
F544 MONTELEPRE PA 0,6 0,6 F729 MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV 0,5 0,5
F545 MONTELIBRETTI RM 0,4 0,4 F730 MORICONE RM 0,5 0,5
F546 MONTELLA AV 0,8 8000 0,8 8000 F731 MORIGERATI SA 0,2 0,2
F547 MONTELLO BG 0* 0* D033 MORIMONDO MI 0* 0*
F548 MONTELONGO CB 0* 0* F732 MORINO AQ 0,4 0,4
F549 MONTELPARO AP 0,8 0,8 F733 MORIONDO TORINESE TO 0* 0*
F550 MONTELUPO ALBESE CN 0,4 0,4 F734 MORLUPO RM 0,8 0,8
F551 MONTELUPO FIORENTINO FI 0,4 0,4 F735 MORMANNO CS 0,2 0,2
F552 MONTELUPONE MC 0,6 0,6 F736 MORNAGO VA 0,5 0,5
F555 MONTEMAGGIORE AL METAURO PU 0,6 0,6 F737 MORNESE AL 0,4 0,4
F553 MONTEMAGGIORE BELSITO PA 0,2 0,2 F738 MORNICO AL SERIO BG 0* 0*
F556 MONTEMAGNO AT 0,5 0,5 F739 MORNICO LOSANA PV 0,2 0,2
F558 MONTEMALE DI CUNEO CN 0* 0* F740 MOROLO FR 0,6 0,6
F559 MONTEMARANO AV 0,4 0,4 F743 MOROZZO CN 0,3 0,3
F560 MONTEMARCIANO AN 0,65 8000 0,65 8000 F744 MORRA DE SANCTIS AV 0* 0*
F562 MONTEMARZINO AL 0,2 0,2 F745 MORRO D’ALBA AN 0,6 0,6
F563 MONTEMESOLA TA 0,8 6800 0,8 6800 F747 MORRO D’ORO TE 0,5 0,5
F564 MONTEMEZZO CO 0* 0* F746 MORRO REATINO RI 0,5 0,5
F565 MONTEMIGNAIO AR 0,5 0,5 F748 MORRONE DEL SANNIO CB 0* 0*
F566 MONTEMILETTO AV 0,6 0,6 F749 MORROVALLE MC 0,6 0,6
F568 MONTEMILONE PZ 0,5 0,5 F750 MORSANO AL TAGLIAMENTO PN 0,2 10000 0,2 10000
F569 MONTEMITRO CB 0,2 0,2 F751 MORSASCO AL 0,3 0,3
F570 MONTEMONACO AP 0,4 0,4 F754 MORTARA PV 0,3 10000 0,3 10000
F572 MONTEMURLO PO 0,6 9000 0,6 9000 F756 MORTEGLIANO UD 0,5 0,5
F573 MONTEMURRO PZ 0* 0* F758 MORTERONE LC 0* 0*
F574 MONTENARS UD 0* 0* F760 MORUZZO UD 0,5 0,5
F576 MONTENERO DI BISACCIA CB 0,5 0,5 F761 MOSCAZZANO CR 0,1 0,1
F579 MONTENERO SABINO RI 0,5 0,5 F762 MOSCHIANO AV 0,8 0,8
F580 MONTENERO VAL COCCHIARA IS 0* 0* F764 MOSCIANO SANT’ANGELO TE 0,5 0,5
F578 MONTENERODOMO CH 0,2 0,2 F765 MOSCUFO PE 0,5 0,5
F582 MONTEODORISIO CH 0,4 0,4 F766 MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER. BZ 0* 0*
F586 MONTEPAONE CZ 0,65 7500 0,65 7500 F767 MOSSA GO 0,5 0,5
F587 MONTEPARANO TA 0,6 0,6 F768 MOSSANO VI 0,6 0,6
F591 MONTEPRANDONE AP 0,5 0,5 M304 MOSSO BI 0,1 0,1
F592 MONTEPULCIANO SI 0,8 13000 0,8 13000 F771 MOTTA BALUFFI CR 0,55 0,55
F593 MONTERADO AN 0* 0* F772 MOTTA CAMASTRA ME 0,7 8000 0,7 8000
F594 MONTERCHI AR 0,2 0,2 F773 MOTTA D’AFFERMO ME 0* 0*
F595 MONTEREALE AQ 0,4 0,4 F774 MOTTA DE’ CONTI VC 0,5 0,5
F596 MONTEREALE VALCELLINA PN 0,1 10000 0,1 10000 F770 MOTTA DI LIVENZA TV 0,5 0,5
F597 MONTERENZIO BO 0,8 0,8 F777 MOTTA MONTECORVINO FG 0,4 0,4
F598 MONTERIGGIONI SI 0,4 0,4 F779 MOTTA SAN GIOVANNI RC 0,8 0,8
F601 MONTERODUNI IS 0,2 0,2 F780 MOTTA SANTA LUCIA CZ 0* 0*
F605 MONTERONI D’ARBIA SI 0,5 8500 0,5 8500 F781 MOTTA SANT’ANASTASIA CT 0,2 0,2
F604 MONTERONI DI LECCE LE 0,65 0,65 F783 MOTTA VISCONTI MI 0,4 0,4
F606 MONTEROSI VT 0,5 10000 0,5 10000 F775 MOTTAFOLLONE CS 0,3 0,3
F609 MONTEROSSO AL MARE SP 0* 0* F776 MOTTALCIATA BI 0,4 0,4
F610 MONTEROSSO ALMO RG 0,5 0,5 B012 MOTTEGGIANA MN 0,55 0,55
F607 MONTEROSSO CALABRO VV 0,5 0,5 F784 MOTTOLA TA 0,5 0,5
F608 MONTEROSSO GRANA CN 0,4 0,4 F785 MOZZAGROGNA CH 0,5 * 0,5 *
F611 MONTEROTONDO RM 0,8 0,8 F786 MOZZANICA BG 0,5 0,5
F612 MONTEROTONDO MARITTIMO GR 0* 0* F788 MOZZATE CO 0,3 0,3
F614 MONTERUBBIANO AP 0,6 8000 0,6 8000 F789 MOZZECANE VR 0,4 0,4
F623 MONTESANO SALENTINO LE 0,3 10000 0,3 10000 F791 MOZZO BG 0,2 0,2
F625 MONTESANO SULLA MARCELLANA SA 0,5 0,5 F793 MUCCIA MC 0,4 8500 0,4 8500
F636 MONTESARCHIO BN 0,4 0,4 F795 MUGGIA TS 0,4 15000 0,4 15000
F637 MONTESCAGLIOSO MT 0,5 12000 0,5 12000 F797 MUGGIO’ MI 0,6 12000 0,6 12000
F638 MONTESCANO PV 0* 0* F798 MUGNANO DEL CARDINALE AV 0,7 0,7
F639 MONTESCHENO VB 0* 0* F799 MUGNANO DI NAPOLI NA 0,4 0,4
F640 MONTESCUDAIO PI 0* 0* F801 MULAZZANO LO 0,3 8870 0,3 8870
F641 MONTESCUDO RN 0* 0* F802 MULAZZO MS 0,6 0,6
F642 MONTESE MO 0,2 0,2 F806 MURA BS 0* 0*
F644 MONTESEGALE PV 0,3 0,3 F808 MURAVERA CA 0,1 0,1
F646 MONTESILVANO PE 0,8 0,8 F809 MURAZZANO CN 0,5 0,5
F648 MONTESPERTOLI FI 0,4 0,4 F811 MURELLO CN 0,45 0,45
F651 MONTEU DA PO TO 0,4 0,4 F813 MURIALDO SV 0,5 0,5
F654 MONTEU ROERO CN 0,6 0,6 F814 MURISENGO AL 0,2 0,2
F655 MONTEVAGO AG 0,5 0,5 F815 MURLO SI 0,6 0,6
F656 MONTEVARCHI AR 0,8 9000 0,8 9000 F816 MURO LECCESE LE 0,5 0,5
F657 MONTEVECCHIA LC 0,2 0,2 F817 MURO LUCANO PZ 0,4 0,4
- XVIII -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
F818 MUROS SS 0,5 0,5 F980 NURACHI OR 0* 0*
F820 MUSCOLINE BS 0,4 0,4 F981 NURAGUS NU 0* 0*
F822 MUSEI CA 0,1 0,1 F982 NURALLAO NU 0,5 0,5
F826 MUSILE DI PIAVE VE 0,5 0,5 F983 NURAMINIS CA 0* 0*
F828 MUSSO CO 0,4 0,4 F985 NURECI OR 0* 0*
F829 MUSSOLENTE VI 0,3 11000 0,3 11000 F986 NURRI NU 0,3 0,3
F830 MUSSOMELI CL 0* 0* F987 NUS AO 0* 0*
F832 MUZZANA DEL TURGNANO UD 0,2 0,2 F988 NUSCO AV 0,5 0,5
F833 MUZZANO BI 0,4 0,4 F989 NUVOLENTO BS 0* 0*
F835 NAGO-TORBOLE TN 0* 0* F990 NUVOLERA BS 0* 0*
F836 NALLES .NALS. BZ 0* 0* F991 NUXIS CA 0* 0*
F837 NANNO TN 0* 0* F992 OCCHIEPPO INFERIORE BI 0,5 0,5
F838 NANTO VI 0,4 0,4 F993 OCCHIEPPO SUPERIORE BI 0,7 0,7
F839 NAPOLI NA 0,5 0,5 F994 OCCHIOBELLO RO 0,8 0,8
F840 NARBOLIA OR 0* 0* F995 OCCIMIANO AL 0,5 0,5
F841 NARCAO CA 0,2 0,2 F996 OCRE AQ 0,2 0,2
F842 NARDO’ LE 0,5 0,5 F997 ODALENGO GRANDE AL 0,4 0,4
F843 NARDODIPACE VV 0* 0* F998 ODALENGO PICCOLO AL 0,5 0,5
F844 NARNI TR 0,4 0,4 F999 ODERZO TV 0,2 0,2
F845 NARO AG 0,4 0,4 G001 ODOLO BS 0* 0*
F846 NARZOLE CN 0,5 0,5 G002 OFENA AQ 0* 0*
F847 NASINO SV 0,5 0,5 G003 OFFAGNA AN 0,285 0,285
F848 NASO ME 0,5 0,5 G004 OFFANENGO CR 0,6 12000 0,6 12000
F849 NATURNO .NATURNS. BZ 0* 0* G005 OFFIDA AP 0,8 0,8
F851 NAVE BS 0,5 10000 0,5 10000 G006 OFFLAGA BS 0,2 0,2
F853 NAVE SAN ROCCO TN 0* 0* G007 OGGEBBIO VB 0* 0*
F852 NAVELLI AQ 0* 0* G008 OGGIONA CON SANTO STEFANO VA 0,5 0,5
F856 NAZ SCIAVES .NATZ SCHABS. BZ 0* 0* G009 OGGIONO LC 0,5 8000 0,5 8000
F857 NAZZANO RM 0,4 0,4 G010 OGLIANICO TO 0,2 0,2
F858 NE GE 0* 0* G011 OGLIASTRO CILENTO SA 0,7 0,7
F859 NEBBIUNO NO 0* 0* G015 OLBIA SS 0,8 0,8
F861 NEGRAR VR 0,5 * 0,5 * G016 OLCENENGO VC 0,5 0,5
F862 NEIRONE GE 0,5 0,5 G018 OLDENICO VC 0,4 0,4
F863 NEIVE CN 0,6 0,6 G019 OLEGGIO NO 0,6 0,6
F864 NEMBRO BG 0 0 G020 OLEGGIO CASTELLO NO 0,1 0,1
F865 NEMI RM 0,8 0,8 G021 OLEVANO DI LOMELLINA PV 0,6 8000 0,6 8000
F866 NEMOLI PZ 0,4 0,4 G022 OLEVANO ROMANO RM 0,5 0,5
F867 NEONELI OR 0* 0* G023 OLEVANO SUL TUSCIANO SA 0,8 0,8
F868 NEPI VT 0,2 0,2 G025 OLGIATE COMASCO CO 0,4 0,4
F870 NERETO TE 0,4 10000 0,4 10000 G026 OLGIATE MOLGORA LC 0,4 0,4
F871 NEROLA RM 0,8 0,8 G028 OLGIATE OLONA VA 0,4 0,4
F872 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 0* 0* G030 OLGINATE LC 0,2 0,2
F874 NERVIANO MI 0,55 10400 0,55 10400 G031 OLIENA NU 0* 0*
F876 NESPOLO RI 0,5 0,5 G032 OLIVA GESSI PV 0,4 0,4
F877 NESSO CO 0,6 0,6 G034 OLIVADI CZ 0* 0*
F878 NETRO BI 0,7 0,7 G036 OLIVERI ME 0,5 0,5
F880 NETTUNO RM 0,8 0,8 G039 OLIVETO CITRA SA 0,2 0,2
F881 NEVIANO LE 0,2 0,2 G040 OLIVETO LARIO LC 0* 0*
F882 NEVIANO DEGLI ARDUINI PR 0,6 0,6 G037 OLIVETO LUCANO MT 0,4 0,4
F883 NEVIGLIE CN 0* 0* G041 OLIVETTA SAN MICHELE IM 0* 0*
F884 NIARDO BS 0* 0* G042 OLIVOLA AL 0,8 0,8
F885 NIBBIANO PC 0,6 0,6 G043 OLLASTRA OR 0,2 0,2
F886 NIBBIOLA NO 0* 0* G044 OLLOLAI NU 0,2 0,2
F887 NIBIONNO LC 0,4 0,4 G045 OLLOMONT AO 0* 0*
F889 NICHELINO TO 0,5 0,5 G046 OLMEDO SS 0* 0*
F890 NICOLOSI CT 0,8 0,8 G047 OLMENETA CR 0,5 0,5
F891 NICORVO PV 0,4 0,4 G049 OLMO AL BREMBO BG 0* 0*
F892 NICOSIA EN 0* 0* G048 OLMO GENTILE AT 0* 0*
F893 NICOTERA VV 0,8 0,8 G050 OLTRE IL COLLE BG 0,8 0,8
F894 NIELLA BELBO CN 0,2 0,2 G054 OLTRESSENDA ALTA BG 0,4 0,4
F895 NIELLA TANARO CN 0,4 0,4 G056 OLTRONA DI SAN MAMETTE CO 0* 0*
F898 NIMIS UD 0,2 0,2 G058 OLZAI NU 0* 0*
F899 NISCEMI CL 0,6 0,6 G061 OME BS 0,2 9000 0,2 9000
F900 NISSORIA EN 0* 0* G062 OMEGNA VB 0,5 0,5
F901 NIZZA DI SICILIA ME 0,6 * 0,6 * G063 OMIGNANO SA 0,6 0,6
F902 NIZZA MONFERRATO AT 0,7 0,7 G064 ONANI NU 0* 0*
F904 NOALE VE 0,5 9000 0,5 9000 G065 ONANO VT 0,4 0,4
F906 NOASCA TO 0* 0* G066 ONCINO CN 0* 0*
F907 NOCARA CS 0* 0* G068 ONETA BG 0,5 0,5
F908 NOCCIANO PE 0,5 0,5 G070 ONIFAI NU 0* 0*
F912 NOCERA INFERIORE SA 0,5 10000 0,5 10000 G071 ONIFERI NU 0* 0*
F913 NOCERA SUPERIORE SA 0,6 0,6 G074 ONO SAN PIETRO BS 0* 0*
F910 NOCERA TERINESE CZ 0,6 0,6 G075 ONORE BG 0* 0*
F911 NOCERA UMBRA PG 0,2 0,2 G076 ONZO SV 0,7 0,7
F914 NOCETO PR 0,5 0,5 G078 OPERA MI 0,4 0,4
F915 NOCI BA 0,2 0,2 G079 OPI AQ 0* 0*
F916 NOCIGLIA LE 0,6 0,6 G080 OPPEANO VR 0,2 0,2
F917 NOEPOLI PZ 0* 0* G081 OPPIDO LUCANO PZ 0* 0*
F918 NOGARA VR 0,5 0,5 G082 OPPIDO MAMERTINA RC 0,4 0,4
F920 NOGAREDO TN 0* 0* G083 ORA .AUER. BZ 0,2 0,2
F921 NOGAROLE ROCCA VR 0,3 0,3 G084 ORANI NU 0* 0*
F922 NOGAROLE VICENTINO VI 0,7 0,7 G086 ORATINO CB 0,2 0,2
F923 NOICATTARO BA 0* 0* G087 ORBASSANO TO 0,3 0,3
F924 NOLA NA 0,4 7500 0,4 7500 G088 ORBETELLO GR 0,8 9000 0,8 9000
F925 NOLE TO 0,4 0,4 G089 ORCIANO DI PESARO PU 0,7 0,7
F926 NOLI SV 0,5 0,5 G090 ORCIANO PISANO PI 0,6 0,6
F927 NOMAGLIO TO 0,2 0,2 D522 ORCO FEGLINO SV 0,4 0,4
F929 NOMI TN 0* 0* M266 ORDONA FG 0,8 0,8
F930 NONANTOLA MO 0,7 10000 0,7 10000 G093 ORERO GE 0,5 0,5
F931 NONE TO 0* 0* G095 ORGIANO VI 0,2 12000 0,2 12000
F932 NONIO VB 0* 0* G097 ORGOSOLO NU 0* 0*
F933 NORAGUGUME NU 0* 0* G098 ORIA BR 0,6 0,6
F934 NORBELLO OR 0* 0* G102 ORICOLA AQ 0,2 0,2
F935 NORCIA PG 0,2 0,2 G103 ORIGGIO VA 0,5 0,5
F937 NORMA LT 0,8 0,8 G105 ORINO VA 0,5 8000 0,5 8000
F939 NOSATE MI 0,4 7500 0,4 7500 G108 ORIO AL SERIO BG 0* 0*
F942 NOTARESCO TE 0,8 0,8 G109 ORIO CANAVESE TO 0,6 0,6
F943 NOTO SR 0,4 0,4 G107 ORIO LITTA LO 0,4 0,4
F949 NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN. BZ 0* 0* G110 ORIOLO CS 0* 0*
F944 NOVA MILANESE MI 0,1 0,1 G111 ORIOLO ROMANO VT 0,4 0,4
F950 NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN. BZ 0* 0* G113 ORISTANO OR 0,4 0,4
A942 NOVA SIRI MT 0,5 0,5 G114 ORMEA CN 0,2 0,2
F137 NOVAFELTRIA PU 0,7 0,7 G115 ORMELLE TV 0,5 0,5
F947 NOVALEDO TN 0* 0* G116 ORNAGO MI 0,4 0,4
F948 NOVALESA TO 0,1 0,1 G117 ORNAVASSO VB 0,5 10000 0,5 10000
F952 NOVARA NO 0,8 10500 0,8 10500 G118 ORNICA BG 0* 0*
F951 NOVARA DI SICILIA ME 0,5 0,5 G119 OROSEI NU 0,4 0,4
F956 NOVATE MEZZOLA SO 0* 0* G120 OROTELLI NU 0* 0*
F955 NOVATE MILANESE MI 0,475 0,475 G121 ORRIA SA 0,2 0,2
F957 NOVE VI 0,6 0,6 G122 ORROLI NU 0,2 0,2
F958 NOVEDRATE CO 0* 0* G123 ORSAGO TV 0,8 0,8
F960 NOVELLARA RE 0,6 10000 0,6 10000 G124 ORSARA BORMIDA AL 0,5 0,5
F961 NOVELLO CN 0,3 0,3 G125 ORSARA DI PUGLIA FG 0,2 0,2
F963 NOVENTA DI PIAVE VE 0,4 0,4 G126 ORSENIGO CO 0* 0*
F962 NOVENTA PADOVANA PD 0,4 0,4 G128 ORSOGNA CH 0,5 0,5
F964 NOVENTA VICENTINA VI 0,5 7500 0,5 7500 G129 ORSOMARSO CS 0,4 0,4
F966 NOVI DI MODENA MO 0,5 * 0,5 * G130 ORTA DI ATELLA CE 0,5 0,5
F965 NOVI LIGURE AL 0,5 0,5 G131 ORTA NOVA FG 0,4 0,4
F967 NOVI VELIA SA 0,5 0,5 G134 ORTA SAN GIULIO NO 0,4 0,4
F968 NOVIGLIO MI 0,4 0,4 G133 ORTACESUS CA 0* 0*
F970 NOVOLI LE 0,6 0,6 G135 ORTE VT 0,1 0,1
F972 NUCETTO CN 0,5 0,5 G136 ORTELLE LE 0,5 0,5
F975 NUGHEDU SAN NICOLO’ SS 0* 0* G137 ORTEZZANO AP 0,5 0,5
F974 NUGHEDU SANTA VITTORIA OR 0* 0* G139 ORTIGNANO RAGGIOLO AR 0,4 0,4
F976 NULE SS 0* 0* G140 ORTISEI .ST ULRICH. BZ 0* 0*
F977 NULVI SS 0* 0* G141 ORTONA CH 0,6 0,6
F978 NUMANA AN 0,5 0,5 G142 ORTONA DEI MARSI AQ 0,2 0,2
F979 NUORO NU 0,4 0,4 G143 ORTONOVO SP 0,5 10000 0,5 10000
- XIX -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
G144 ORTOVERO SV 0,4 0,4 G288 PALMI RC 0,6 0,6
G145 ORTUCCHIO AQ 0,4 0,4 G289 PALMIANO AP 0,8 0,8
G146 ORTUERI NU 0,4 0,4 G290 PALMOLI CH 0* 0*
G147 ORUNE NU 0* 0* G291 PALO DEL COLLE BA 0,3 12000 0,3 12000
G148 ORVIETO TR 0,8 0,8 G293 PALOMBARA SABINA RM 0,8 8000 0,8 8000
B595 ORVINIO RI 0,3 0,3 G294 PALOMBARO CH 0,4 0,4
G149 ORZINUOVI BS 0,5 0,5 G292 PALOMONTE SA 0,3 0,3
G150 ORZIVECCHI BS 0,5 0,5 G295 PALOSCO BG 0,2 0,2
G151 OSASCO TO 0,4 0,4 G297 PALU’ VR 0* 0*
G152 OSASIO TO 0,8 0,8 G296 PALU’ DEL FERSINA TN 0* 0*
G153 OSCHIRI SS 0* 0* G298 PALUDI CS 0* 0*
G154 OSIDDA NU 0* 0* G300 PALUZZA UD 0,5 12000 0,5 12000
G155 OSIGLIA SV 0,5 0,5 G302 PAMPARATO CN 0* 0*
G156 OSILO SS 0,4 0,4 G303 PANCALIERI TO 0,5 0,5
G157 OSIMO AN 0,8 10000 0,8 10000 G304 PANCARANA PV 0 0
G158 OSINI NU 0* 0* G305 PANCHIA’ TN 0* 0*
G159 OSIO SOPRA BG 0,6 0,6 G306 PANDINO CR 0,5 * 0,5 *
G160 OSIO SOTTO BG 0,5 0,5 G307 PANETTIERI CS 0* 0*
E529 OSMATE VA 0,2 10000 0,2 10000 G308 PANICALE PG 0,6 10500 0,6 10500
G161 OSNAGO LC 0,3 10000 0,3 10000 G311 PANNARANO BN 0,4 0,4
G163 OSOPPO UD 0* 0* G312 PANNI FG 0,4 0,4
G164 OSPEDALETTI IM 0,2 0,2 G315 PANTELLERIA TP 0,1 0,1
G168 OSPEDALETTO TN 0* 0* G316 PANTIGLIATE MI 0,3 0,3
G165 OSPEDALETTO D’ALPINOLO AV 0,5 0,5 G317 PAOLA CS 0,8 0,8
G167 OSPEDALETTO EUGANEO PD 0,3 0,3 G318 PAOLISI BN 0,5 0,5
G166 OSPEDALETTO LODIGIANO LO 0* 0* G320 PAPASIDERO CS 0,4 0,4
G169 OSPITALE DI CADORE BL 0,2 0,2 G323 PAPOZZE RO 0,5 0,5
G170 OSPITALETTO BS 0* 0* G324 PARABIAGO MI 0,4 0,4
G171 OSSAGO LODIGIANO LO 0,5 7500 0,5 7500 G325 PARABITA LE 0,65 0,65
G173 OSSANA TN 0* 0* G327 PARATICO BS 0* 0*
G178 OSSI SS 0* 0* G328 PARCINES .PARTSCHINS. BZ 0* 0*
G179 OSSIMO BS 0,4 0,4 G329 PARE’ CO 0,4 0,4
G181 OSSONA MI 0,6 0,6 G330 PARELLA TO 0,4 0,4
G182 OSSUCCIO CO 0,4 0,4 G331 PARENTI CS 0,4 0,4
G183 OSTANA CN 0,4 0,4 G333 PARETE CE 0* 0*
G184 OSTELLATO FE 0,75 0,75 G334 PARETO AL 0,2 0,2
G185 OSTIANO CR 0,5 7500 0,5 7500 G335 PARGHELIA VV 0,6 7500 0,6 7500
G186 OSTIGLIA MN 0,5 0,5 G336 PARLASCO LC 0,2 0,2
F401 OSTRA AN 0,7 0,7 G337 PARMA PR 0,4 10000 0,4 10000
F581 OSTRA VETERE AN 0,8 9000 0,8 9000 G338 PARODI LIGURE AL 0,2 0,2
G187 OSTUNI BR 0,2 8000 0,2 8000 G339 PAROLDO CN 0,5 0,5
G188 OTRANTO LE 0* 0* G340 PAROLISE AV 0,5 0,5
G189 OTRICOLI TR 0,8 0,8 G342 PARONA PV 0* 0*
G191 OTTANA NU 0* 0* G344 PARRANO TR 0,8 0,8
G192 OTTATI SA 0* 0* G346 PARRE BG 0,3 0,3
G190 OTTAVIANO NA 0,6 0,6 G347 PARTANNA TP 0,5 0,5
G193 OTTIGLIO AL 0,2 0,2 G348 PARTINICO PA 0,4 10000 0,4 10000
G194 OTTOBIANO PV 0* 0* G349 PARUZZARO NO 0* 0*
G195 OTTONE PC 0,2 0,2 G350 PARZANICA BG 0,2 0,2
G196 OULX TO 0* 0* G352 PASIAN DI PRATO UD 0,4 0,4
G197 OVADA AL 0,5 0,5 G353 PASIANO DI PORDENONE PN 0,4 0,4
G198 OVARO UD 0,1 0,1 G354 PASPARDO BS 0* 0*
G199 OVIGLIO AL 0,4 0,4 G358 PASSERANO MARMORITO AT 0,6 0,6
G200 OVINDOLI AQ 0* 0* G359 PASSIGNANO SUL TRASIMENO PG 0,5 0,5
G201 OVODDA NU 0* 0* G361 PASSIRANO BS 0,2 0,2
G012 OYACE AO 0* 0* G362 PASTENA FR 0,5 0,5
G202 OZEGNA TO 0,4 0,4 G364 PASTORANO CE 0,2 0,2
G203 OZIERI SS 0,5 0,5 G365 PASTRENGO VR 0,8 8000 0,8 8000
G205 OZZANO DELL’EMILIA BO 0,5 8000 0,5 8000 G367 PASTURANA AL 0,2 0,2
G204 OZZANO MONFERRATO AL 0,5 0,5 G368 PASTURO LC 0,3 0,3
G206 OZZERO MI 0,3 0,3 M269 PATERNO PZ 0,2 0,2
G207 PABILLONIS CA 0,2 0,2 G371 PATERNO’ CT 0* 0*
G209 PACE DEL MELA ME 0,4 0,4 G372 PATERNO CALABRO CS 0,5 0,5
G208 PACECO TP 0,4 0,4 G370 PATERNOPOLI AV 0,5 0,5
G210 PACENTRO AQ 0* 0* G374 PATRICA FR 0,4 0,4
G211 PACHINO SR 0,5 0,5 G376 PATTADA SS 0* 0*
G212 PACIANO PG 0,5 0,5 G377 PATTI ME 0,5 0,5
G213 PADENGHE SUL GARDA BS 0,4 0,4 G378 PATU’ LE 0,2 0,2
G214 PADERGNONE TN 0* 0* G379 PAU OR 0* 0*
G215 PADERNA AL 0* 0* G381 PAULARO UD 0 0
G218 PADERNO D’ADDA LC 0,35 0,35 G382 PAULI ARBAREI CA 0* 0*
G221 PADERNO DEL GRAPPA TV 0,5 0,5 G384 PAULILATINO OR 0* 0*
G220 PADERNO DUGNANO MI 0,4 0,4 G385 PAULLO MI 0,4 0,4
G217 PADERNO FRANCIACORTA BS 0* 0* G386 PAUPISI BN 0* 0*
G222 PADERNO PONCHIELLI CR 0,35 0,35 G387 PAVAROLO TO 0,2 0,2
G224 PADOVA PD 0,6 12000 0,6 12000 G388 PAVIA PV 0,58 12500 0,58 12500
G225 PADRIA SS 0* 0* G389 PAVIA DI UDINE UD 0,1 0,1
M301 PADRU SS 0* 0* G392 PAVONE CANAVESE TO 0,5 0,5
G226 PADULA SA 0,4 0,4 G391 PAVONE DEL MELLA BS 0* 0*
G227 PADULI BN 0,3 0,3 G393 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 0,5 0,5
G228 PAESANA CN 0,5 0,5 G394 PAZZANO RC 0,4 0,4
G229 PAESE TV 0,2 0,2 G395 PECCIOLI PI 0* 0*
G230 PAGANI SA 0,4 0,4 G396 PECCO TO 0,5 0,5
G232 PAGANICO SABINO RI 0,5 0,5 G397 PECETTO DI VALENZA AL 0,5 0,5
G233 PAGAZZANO BG 0,5 0,5 G398 PECETTO TORINESE TO 0,2 0,2
G234 PAGLIARA ME 0,5 0,5 G399 PECORARA PC 0,2 8000 0,2 8000
G237 PAGLIETA CH 0,5 0,5 G400 PEDACE CS 0* 0*
G238 PAGNACCO UD 0,2 0,2 G402 PEDARA CT 0,6 0,6
G240 PAGNO CN 0* 0* G403 PEDASO AP 0,5 0,5
G241 PAGNONA LC 0* 0* G404 PEDAVENA BL 0,7 0,7
G242 PAGO DEL VALLO DI LAURO AV 0,5 0,5 G406 PEDEMONTE VI 0,3 0,3
G243 PAGO VEIANO BN 0,3 0,3 G408 PEDEROBBA TV 0,6 0,6
G247 PAISCO LOVENO BS 0,2 0,2 G410 PEDESINA SO 0* 0*
G248 PAITONE BS 0,1 0,1 G411 PEDIVIGLIANO CS 0,6 0,6
G249 PALADINA BG 0,3 0,3 G412 PEDRENGO BG 0,3 0,3
G250 PALAGANO MO 0,6 0,6 G415 PEGLIO CO 0* 0*
G251 PALAGIANELLO TA 0,5 0,5 G416 PEGLIO PU 0,5 0,5
G252 PALAGIANO TA 0,5 9000 0,5 9000 G417 PEGOGNAGA MN 0,7 15000 0,7 15000
G253 PALAGONIA CT 0,8 12000 0,8 12000 G418 PEIA BG 0,2 0,2
G254 PALAIA PI 0,5 0,5 G419 PEIO TN 0* 0*
G255 PALANZANO PR 0,4 0,4 G420 PELAGO FI 0,5 9000 0,5 9000
G257 PALATA CB 0,5 0,5 G421 PELLA NO 0* 0*
G258 PALAU SS 0* 0* G424 PELLEGRINO PARMENSE PR 0,5 0,5
G259 PALAZZAGO BG 0,1 0,1 G426 PELLEZZANO SA 0,4 0,4
G263 PALAZZO ADRIANO PA 0,6 0,6 G427 PELLIO INTELVI CO 0,3 0,3
G262 PALAZZO CANAVESE TO 0,65 0,65 G428 PELLIZZANO TN 0* 0*
G260 PALAZZO PIGNANO CR 0,5 10000 0,5 10000 G429 PELUGO TN 0* 0*
G261 PALAZZO SAN GERVASIO PZ 0,5 0,5 G430 PENANGO AT 0,4 0,4
G267 PALAZZOLO ACREIDE SR 0,5 0,5 G432 PENNA IN TEVERINA TR 0,5 8000 0,5 8000
G268 PALAZZOLO DELLO STELLA UD 0,5 0,5 G436 PENNA SAN GIOVANNI MC 0,5 0,5
G264 PALAZZOLO SULL’OGLIO BS 0,5 0,5 G437 PENNA SANT’ANDREA TE 0,4 0,4
G266 PALAZZOLO VERCELLESE VC 0,6 0,6 G433 PENNABILLI PU 0,8 0,8
G270 PALAZZUOLO SUL SENIO FI 0,5 0,5 G434 PENNADOMO CH 0,5 0,5
G271 PALENA CH 0,7 0,7 G435 PENNAPIEDIMONTE CH 0* 0*
G272 PALERMITI CZ 0* 0* G438 PENNE PE 0,7 12500 0,7 12500
G273 PALERMO PA 0,4 0,4 G439 PENTONE CZ 0,6 0,6
G274 PALESTRINA RM 0,7 0,7 G441 PERANO CH 0,4 0,4
G275 PALESTRO PV 0,5 0,5 G442 PERAROLO DI CADORE BL 0,3 0,3
G276 PALIANO FR 0,5 0,5 G443 PERCA .PERCHA. BZ 0* 0*
G277 PALIZZI RC 0,2 0,2 G444 PERCILE RM 0* 0*
G278 PALLAGORIO KR 0* 0* G445 PERDASDEFOGU NU 0* 0*
G280 PALLANZENO VB 0* 0* G446 PERDAXIUS CA 0,2 0,2
G281 PALLARE SV 0,7 0,7 G447 PERDIFUMO SA 0,6 0,6
G283 PALMA CAMPANIA NA 0,4 0,4 G448 PEREGO LC 0,4 * 0,4 *
G282 PALMA DI MONTECHIARO AG 0,6 * 0,6 * G449 PERETO AQ 0,6 0,6
G284 PALMANOVA UD 0,3 0,3 G450 PERFUGAS SS 0* 0*
G285 PALMARIGGI LE 0* 0* G451 PERGINE VALDARNO AR 0,8 0,8
G286 PALMAS ARBOREA OR 0* 0* G452 PERGINE VALSUGANA TN 0* 0*
- XX -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
G453 PERGOLA PU 0,6 0,6 G615 PIETRAFITTA CS 0,8 * 0,8 *
G454 PERINALDO IM 0,2 0,2 G616 PIETRAGALLA PZ 0,3 5000 0,3 5000
G455 PERITO SA 0,4 0,4 G618 PIETRALUNGA PG 0,5 12000 0,5 12000
G456 PERLEDO LC 0* 0* G620 PIETRAMELARA CE 0,8 0,8
G457 PERLETTO CN 0,2 0,2 G604 PIETRAMONTECORVINO FG 0,5 7000 0,5 7000
G458 PERLO CN 0,5 0,5 G621 PIETRANICO PE 0,8 0,8
G459 PERLOZ AO 0* 0* G622 PIETRAPAOLA CS 0* 0*
G461 PERNUMIA PD 0,4 0,4 G623 PIETRAPERTOSA PZ 0,5 0,5
C013 PERO MI 0,5 0,5 G624 PIETRAPERZIA EN 0,2 0,2
G463 PEROSA ARGENTINA TO 0,6 0,6 G625 PIETRAPORZIO CN 0,2 0,2
G462 PEROSA CANAVESE TO 0,5 0,5 G626 PIETRAROJA BN 0,5 0,5
G465 PERRERO TO 0,4 0,4 G627 PIETRARUBBIA PU 0,4 0,4
G469 PERSICO DOSIMO CR 0,5 0,5 G628 PIETRASANTA LU 0,8 * 0,8 *
G471 PERTENGO VC 0* 0* G629 PIETRASTORNINA AV 0,2 0,2
G474 PERTICA ALTA BS 0* 0* G630 PIETRAVAIRANO CE 0,8 * 0,8 *
G475 PERTICA BASSA BS 0,4 0,4 G631 PIETRELCINA BN 0* 0*
G476 PERTOSA SA 0,5 0,5 G636 PIEVE A NIEVOLE PT 0,5 10000 0,5 10000
G477 PERTUSIO TO 0,4 0,4 G635 PIEVE ALBIGNOLA PV 0,2 0,2
G478 PERUGIA PG 0,7 12500 0,7 12500 G638 PIEVE D’ALPAGO BL 0,2 0,2
G479 PESARO PU 0,6 9000 0,6 9000 G639 PIEVE DEL CAIRO PV 0,4 0,4
G480 PESCAGLIA LU 0,8 0,8 G641 PIEVE DI BONO TN 0* 0*
G481 PESCANTINA VR 0,8 8000 0,8 8000 G642 PIEVE DI CADORE BL 0,5 0,5
G482 PESCARA PE 0,49 15050 0,49 15050 G643 PIEVE DI CENTO BO 0,45 0,45
G483 PESCAROLO ED UNITI CR 0,6 0,6 G633 PIEVE DI CORIANO MN 0,4 0,4
G484 PESCASSEROLI AQ 0,2 0,2 G644 PIEVE DI LEDRO TN 0* 0*
G485 PESCATE LC 0,5 0,5 G645 PIEVE DI SOLIGO TV 0,5 0,5
G486 PESCHE IS 0,4 8000 0,4 8000 G632 PIEVE DI TECO IM 0,8 0,8
G487 PESCHICI FG 0,5 0,5 G647 PIEVE D’OLMI CR 0,325 0,325
G488 PESCHIERA BORROMEO MI 0,2 0,2 G634 PIEVE EMANUELE MI 0,59 0,59
G489 PESCHIERA DEL GARDA VR 0* 0* G096 PIEVE FISSIRAGA LO 0* 0*
G491 PESCIA PT 0,5 11000 0,5 11000 G648 PIEVE FOSCIANA LU 0,5 10000 0,5 10000
G492 PESCINA AQ 0,5 0,5 G646 PIEVE LIGURE GE 0,5 0,5
G494 PESCO SANNITA BN 0,2 0,2 G650 PIEVE PORTO MORONE PV 0,5 0,5
G493 PESCOCOSTANZO AQ 0,4 0,4 G651 PIEVE SAN GIACOMO CR 0,4 0,4
G495 PESCOLANCIANO IS 0,4 0,4 G653 PIEVE SANTO STEFANO AR 0* 0*
G496 PESCOPAGANO PZ 0,5 0,5 G656 PIEVE TESINO TN 0* 0*
G497 PESCOPENNATARO IS 0 0 G657 PIEVE TORINA MC 0,2 0,2
G498 PESCOROCCHIANO RI 0,6 0,6 G658 PIEVE VERGONTE VB 0,65 0,65
G499 PESCOSANSONESCO PE 0,2 0,2 G637 PIEVEBOVIGLIANA MC 0,5 0,5
G500 PESCOSOLIDO FR 0,3 0,3 G649 PIEVEPELAGO MO 0,1 0,1
G502 PESSANO CON BORNAGO MI 0,8 0,8 G659 PIGLIO FR 0,65 10000 0,65 10000
G504 PESSINA CREMONESE CR 0,3 0,3 G660 PIGNA IM 0,5 0,5
G505 PESSINETTO TO 0,2 0,2 G662 PIGNATARO INTERAMNA FR 0,8 9000 0,8 9000
G506 PETACCIATO CB 0,5 8000 0,5 8000 G661 PIGNATARO MAGGIORE CE 0,6 0,6
G508 PETILIA POLICASTRO KR 0* 0* G663 PIGNOLA PZ 0,8 0,8
G509 PETINA SA 0* 0* G664 PIGNONE SP 0,5 0,5
G510 PETRALIA SOPRANA PA 0,5 0,5 G665 PIGRA CO 0,6 0,6
G511 PETRALIA SOTTANA PA 0* 0* G666 PILA VC 0,3 0,3
G513 PETRELLA SALTO RI 0,5 0,5 G669 PIMENTEL CA 0* 0*
G512 PETRELLA TIFERNINA CB 0* 0* G670 PIMONTE NA 0,4 0,4
G514 PETRIANO PU 0,8 8000 0,8 8000 G671 PINAROLO PO PV 0* 0*
G515 PETRIOLO MC 0,4 0,4 G672 PINASCA TO 0,5 0,5
G516 PETRITOLI AP 0,5 0,5 G673 PINCARA RO 0,5 0,5
G517 PETRIZZI CZ 0,4 0,4 G674 PINEROLO TO 0,5 12.000,01 0,512.000,01
G518 PETRONA’ CZ 0,4 8000 0,4 8000 F831 PINETO TE 0,8 8000 0,8 8000
M281 PETROSINO TP 0,5 0,5 G676 PINO D’ASTI AT 0,2 0,2
G519 PETRURO IRPINO AV 0,4 0,4 G677 PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE VA 0* 0*
G520 PETTENASCO NO 0,5 0,5 G678 PINO TORINESE TO 0* 0*
G521 PETTINENGO BI 0,5 0,5 G680 PINZANO AL TAGLIAMENTO PN 0,4 0,4
G522 PETTINEO ME 0* 0* G681 PINZOLO TN 0* 0*
G523 PETTORANELLO DEL MOLISE IS 0,4 10000 0,4 10000 G682 PIOBBICO PU 0,6 0,6
G524 PETTORANO SUL GIZIO AQ 0,2 0,2 G683 PIOBESI D’ALBA CN 0,5 0,5
G525 PETTORAZZA GRIMANI RO 0,8 0,8 G684 PIOBESI TORINESE TO 0,2 0,2
G526 PEVERAGNO CN 0,4 0,4 G685 PIODE VC 0,4 0,4
G528 PEZZANA VC 0,4 0,4 G686 PIOLTELLO MI 0,5 0,5
G529 PEZZAZE BS 0,4 0,4 G687 PIOMBINO LI 0,5 0,5
G532 PEZZOLO VALLE UZZONE CN 0,5 0,5 G688 PIOMBINO DESE PD 0,4 10500 0,4 10500
G535 PIACENZA PC 0,52 11000 0,52 11000 G690 PIORACO MC 0,5 0,5
G534 PIACENZA D’ADIGE PD 0,35 10000 0,35 10000 G691 PIOSSASCO TO 0,3 0,3
G536 PIADENA CR 0* 0* G692 PIOVA’ MASSAIA AT 0,2 0,2
G537 PIAGGE PU 0,5 0,5 G693 PIOVE DI SACCO PD 0,7 10500 0,7 10500
G538 PIAGGINE SA 0,2 0,2 G694 PIOVENE ROCCHETTE VI 0,5 0,5
G546 PIAN CAMUNO BS 0,5 0,5 G695 PIOVERA AL 0,3 7500 0,3 7500
G552 PIAN DI SCO AR 0,5 0,5 G696 PIOZZANO PC 0,6 0,6
G542 PIANA CRIXIA SV 0,6 0,6 G697 PIOZZO CN 0,4 0,4
G543 PIANA DEGLI ALBANESI PA 0* 0* G699 PIRAINO ME 0,5 0,5
G541 PIANA DI MONTE VERNA CE 0,6 0,6 G702 PISA PI 0,2 0,2
G547 PIANCASTAGNAIO SI 0,4 0,4 G703 PISANO NO 0* 0*
G549 PIANCOGNO BS 0,4 0,4 G705 PISCINA TO 0,4 0,4
G551 PIANDIMELETO PU 0,5 0,5 M291 PISCINAS CA 0,2 0,2
G553 PIANE CRATI CS 0,3 10000 0,3 10000 G707 PISCIOTTA SA 0,5 0,5
G555 PIANELLA PE 0,4 0,4 G710 PISOGNE BS 0,4 0,4
G556 PIANELLO DEL LARIO CO 0,4 7000 0,4 7000 G704 PISONIANO RM 0,8 0,8
G557 PIANELLO VAL TIDONE PC 0,6 8000 0,6 8000 G712 PISTICCI MT 0,5 0,5
G558 PIANENGO CR 0,8 7000 0,8 7000 G713 PISTOIA PT 0,5 0,5
G559 PIANEZZA TO 0,3 11071,35 0,3 11071,35 G715 PITEGLIO PT 0,6 10000 0,6 10000
G560 PIANEZZE VI 0,4 7500 0,4 7500 G716 PITIGLIANO GR 0,6 10000,01 0,6 10000,01
G561 PIANFEI CN 0,1 0,1 G717 PIUBEGA MN 0,2 0,2
G564 PIANICO BG 0,3 0,3 G718 PIURO SO 0* 0*
G565 PIANIGA VE 0,6 0,6 G719 PIVERONE TO 0,65 0,65
G568 PIANO DI SORRENTO NA 0,7 0,7 G720 PIZZALE PV 0,4 0,4
D546 PIANOPOLI CZ 0,4 0,4 G721 PIZZIGHETTONE CR 0,5 0,5
G570 PIANORO BO 0,6 10000 0,6 10000 G722 PIZZO VV 0,65 7500 0,65 7500
G571 PIANSANO VT 0,4 0,4 G724 PIZZOFERRATO CH 0,2 0,2
G572 PIANTEDO SO 0* 0* G726 PIZZOLI AQ 0* 0*
G574 PIARIO BG 0,2 0,2 G727 PIZZONE IS 0* 0*
G575 PIASCO CN 0,7 7500 0,7 7500 G728 PIZZONI VV 0,2 0,2
G576 PIATEDA SO 0,2 0,2 G729 PLACANICA RC 0,5 0,5
G577 PIATTO BI 0,5 0,5 G733 PLATACI CS 0,8 0,8
G582 PIAZZA AL SERCHIO LU 0,7 0,7 G734 PLATANIA CZ 0* 0*
G580 PIAZZA ARMERINA EN 0* 0* G735 PLATI’ RC 0* 0*
G579 PIAZZA BREMBANA BG 0,45 0,45 G299 PLAUS .PLAUS. BZ 0* 0*
G583 PIAZZATORRE BG 0* 0* G737 PLESIO CO 0,5 0,5
G587 PIAZZOLA SUL BRENTA PD 0,5 0,5 G740 PLOAGHE SS 0 0
G588 PIAZZOLO BG 0,2 0,2 G741 PLODIO SV 0,8 0,8
G589 PICCIANO PE 0,4 0,4 G742 POCAPAGLIA CN 0,6 0,6
G590 PICERNO PZ 0,5 0,5 G743 POCENIA UD 0* 0*
G591 PICINISCO FR 0,6 0,6 G746 PODENZANA MS 0,8 8000 0,8 8000
G592 PICO FR 0,1 0,1 G747 PODENZANO PC 0,2 10000 0,2 10000
G593 PIEA AT 0* 0* G749 POFI FR 0,7 0,7
G594 PIEDICAVALLO BI 0,6 0,6 G751 POGGIARDO LE 0,6 0,6
G597 PIEDIMONTE ETNEO CT 0,5 0,5 G752 POGGIBONSI SI 0,6 0,6
G596 PIEDIMONTE MATESE CE 0,8 0,8 G754 POGGIO A CAIANO PO 0,5 0,5
G598 PIEDIMONTE SAN GERMANO FR 0,5 0,5 G755 POGGIO BERNI RN 0,2 0,2
G600 PIEDIMULERA VB 0* 0* G756 POGGIO BUSTONE RI 0,8 0,8
G601 PIEGARO PG 0,5 0,5 G757 POGGIO CATINO RI 0,5 0,5
G602 PIENZA SI 0,4 10000 0,4 10000 G761 POGGIO IMPERIALE FG 0,2 0,2
G603 PIERANICA CR 0* 0* G763 POGGIO MIRTETO RI 0,36 0,36
G612 PIETRA DE’ GIORGI PV 0,2 0,2 G764 POGGIO MOIANO RI 0,6 0,6
G605 PIETRA LIGURE SV 0,8 7500 0,8 7500 G765 POGGIO NATIVO RI 0,8 5160 0,8 5160
G619 PIETRA MARAZZI AL 0,5 0,5 G766 POGGIO PICENZE AQ 0* 0*
G606 PIETRABBONDANTE IS 0,5 0,5 G768 POGGIO RENATICO FE 0,6 0,6
G607 PIETRABRUNA IM 0,5 0,5 G753 POGGIO RUSCO MN 0,7 0,7
G608 PIETRACAMELA TE 0* 0* G770 POGGIO SAN LORENZO RI 0,8 11000 0,8 11000
G609 PIETRACATELLA CB 0* 0* G771 POGGIO SAN MARCELLO AN 0,4 0,4
G610 PIETRACUPA CB 0* 0* D566 POGGIO SAN VICINO MC 0,5 0,5
G611 PIETRADEFUSI AV 0,6 0,6 B317 POGGIO SANNITA IS 0,2 0,2
G613 PIETRAFERRAZZANA CH 0,4 0,4 G758 POGGIODOMO PG 0* 0*
- XXI -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
G760 POGGIOFIORITO CH 0,8 0,8 G926 PORTO VIRO RO 0,8 0,8
G762 POGGIOMARINO NA 0,4 0,4 G909 PORTOBUFFOLE’ TV 0,3 0,3
G767 POGGIOREALE TP 0,6 0,6 G910 PORTOCANNONE CB 0,5 8000 0,5 8000
G769 POGGIORSINI BA 0,4 0,4 G912 PORTOFERRAIO LI 0,5 0,5
G431 POGGIRIDENTI SO 0,5 0,5 G913 PORTOFINO GE 0* 0*
G772 POGLIANO MILANESE MI 0,8 10000 0,8 10000 G914 PORTOGRUARO VE 0,6 0,6
G773 POGNANA LARIO CO 0,6 0,6 G916 PORTOMAGGIORE FE 0,8 0,8
G774 POGNANO BG 0,4 0,4 M257 PORTOPALO DI CAPO PASSERO SR 0,2 0,2
G775 POGNO NO 0,3 0,3 G922 PORTOSCUSO CA 0* 0*
G776 POIANA MAGGIORE VI 0* 0* G925 PORTOVENERE SP 0* 0*
G777 POIRINO TO 0,8 0,8 G927 PORTULA BI 0,7 0,7
G779 POLAVENO BS 0* 0* G929 POSADA NU 0* 0*
G780 POLCENIGO PN 0,5 * 0,5 * G931 POSINA VI 0,6 0,6
G782 POLESELLA RO 0,7 0,7 G932 POSITANO SA 0,5 0,5
G783 POLESINE PARMENSE PR 0,5 11000 0,5 11000 G933 POSSAGNO TV 0,2 0,2
G784 POLI RM 0,4 0,4 G934 POSTA RI 0,2 0,2
G785 POLIA VV 0* 0* G935 POSTA FIBRENO FR 0,5 0,5
G786 POLICORO MT 0,8 8000 0,8 8000 G936 POSTAL .BURGSTALL. BZ 0* 0*
G787 POLIGNANO A MARE BA 0,4 0,4 G937 POSTALESIO SO 0,2 0,2
G789 POLINAGO MO 0,4 0,4 G939 POSTIGLIONE SA 0,5 0,5
G790 POLINO TR 0* 0* G940 POSTUA VC 0* 0*
G791 POLISTENA RC 0,2 0,2 G942 POTENZA PZ 0,8 8000 0,8 8000
G792 POLIZZI GENEROSA PA 0,2 0,2 F632 POTENZA PICENA MC 0,3 0,3
G793 POLLA SA 0,8 0,8 G943 POVE DEL GRAPPA VI 0,45 0,45
G794 POLLEIN AO 0* 0* G944 POVEGLIANO TV 0,4 0,4
G795 POLLENA TROCCHIA NA 0,8 0,8 G945 POVEGLIANO VERONESE VR 0,4 9000 0,4 9000
F567 POLLENZA MC 0,7 0,7 G947 POVIGLIO RE 0,4 0,4
G796 POLLICA SA 0,2 0,2 G949 POVOLETTO UD 0,4 0,4
G797 POLLINA PA 0,5 0,5 G950 POZZA DI FASSA TN 0* 0*
G798 POLLONE BI 0,7 0,7 G951 POZZAGLIA SABINA RI 0,3 0,3
G799 POLLUTRI CH 0,8 0,8 B914 POZZAGLIO ED UNITI CR 0,3 0,3
G800 POLONGHERA CN 0,5 0,5 G953 POZZALLO RG 0,59 0,59
G801 POLPENAZZE DEL GARDA BS 0* 0* G954 POZZILLI IS 0,6 0,6
G802 POLVERARA PD 0,6 7500 0,6 7500 G955 POZZO D’ADDA MI 0,6 7000 0,6 7000
G803 POLVERIGI AN 0,4 0,4 G960 POZZOL GROPPO AL 0,5 0,5
G804 POMARANCE PI 0,2 0,2 G959 POZZOLENGO BS 0* 0*
G805 POMARETTO TO 0,4 0,4 G957 POZZOLEONE VI 0,1 0,1
G806 POMARICO MT 0,6 0,6 G961 POZZOLO FORMIGARO AL 0,4 0,4
G807 POMARO MONFERRATO AL 0,7 0,7 G962 POZZOMAGGIORE SS 0* 0*
G808 POMAROLO TN 0* 0* G963 POZZONOVO PD 0,4 0,4
G809 POMBIA NO 0,5 0,5 G964 POZZUOLI NA 0,8 0,8
G811 POMEZIA RM 0,4 0,4 G966 POZZUOLO DEL FRIULI UD 0,4 0,4
G812 POMIGLIANO D’ARCO NA 0,5 0,5 G965 POZZUOLO MARTESANA MI 0,2 0,2
G813 POMPEI NA 0,4 0,4 G968 PRADALUNGA BG 0,2 0,2
G814 POMPEIANA IM 0,4 0,4 G969 PRADAMANO UD 0* 0*
G815 POMPIANO BS 0,2 0,2 G970 PRADLEVES CN 0,5 0,5
G816 POMPONESCO MN 0* 0* G973 PRAGELATO TO 0* 0*
G817 POMPU OR 0* 0* G975 PRAIA A MARE CS 0,5 0,5
G818 PONCARALE BS 0* 0* G976 PRAIANO SA 0,5 0,5
G820 PONDERANO BI 0,7 0,7 G977 PRALBOINO BS 0,25 10000 0,25 10000
G821 PONNA CO 0,8 0,8 G978 PRALI TO 0,3 0,3
G822 PONSACCO PI 0,4 0,4 G979 PRALORMO TO 0* 0*
G823 PONSO PD 0,1 * 0,1 * G980 PRALUNGO BI 0,8 0,8
G826 PONT CANAVESE TO 0,4 0,4 G981 PRAMAGGIORE VE 0,5 0,5
G825 PONTASSIEVE FI 0,7 8000 0,7 8000 G982 PRAMOLLO TO 0,4 0,4
G545 PONTBOSET AO 0* 0* G985 PRAROLO VC 0,4 0,4
G827 PONTE BN 0,2 8000 0,2 8000 G986 PRAROSTINO TO 0,35 0,35
G833 PONTE BUGGIANESE PT 0,6 0,6 G987 PRASCO AL 0,2 0,2
G842 PONTE DELL’OLIO PC 0,2 0,2 G988 PRASCORSANO TO 0,2 0,2
G844 PONTE DI LEGNO BS 0* 0* G989 PRASO TN 0* 0*
G846 PONTE DI PIAVE TV 0,5 0,5 G993 PRATA CAMPORTACCIO SO 0* 0*
G830 PONTE GARDENA .WAIDBRUCK. BZ 0* 0* G992 PRATA D’ANSIDONIA AQ 0* 0*
G829 PONTE IN VALTELLINA SO 0,6 0,6 G994 PRATA DI PORDENONE PN 0* 0*
G847 PONTE LAMBRO CO 0,3 0,3 G990 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA AV 0,2 0,2
B662 PONTE NELLE ALPI BL 0,55 0,55 G991 PRATA SANNITA CE 0,3 * 0,3 *
G851 PONTE NIZZA PV 0,4 0,4 G995 PRATELLA CE 0* 0*
F941 PONTE NOSSA BG 0,5 0,5 G997 PRATIGLIONE TO 0,2 0,2
G855 PONTE SAN NICOLO’ PD 0,6 10000 0,6 10000 G999 PRATO PO 0,5 0,5
G856 PONTE SAN PIETRO BG 0,4 0,4 H004 PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM STILFSERJOCH. BZ 0* 0*
G831 PONTEBBA UD 0,2 0,2 H002 PRATO CARNICO UD 0* 0*
G834 PONTECAGNANO FAIANO SA 0,5 0,5 H001 PRATO SESIA NO 0,5 0,5
G836 PONTECCHIO POLESINE RO 0,5 0,5 H007 PRATOLA PELIGNA AQ 0,5 10000 0,5 10000
G837 PONTECHIANALE CN 0* 0* H006 PRATOLA SERRA AV 0* 0*
G838 PONTECORVO FR 0,65 * 0,65 * H008 PRATOVECCHIO AR 0,4 0,4
G839 PONTECURONE AL 0,3 0,3 H010 PRAVISDOMINI PN 0* 0*
G840 PONTEDASSIO IM 0,8 0,8 G974 PRAY BI 0,5 0,5
G843 PONTEDERA PI 0,5 9000 0,5 9000 H011 PRAZZO CN 0* 0*
G848 PONTELANDOLFO BN 0,5 0,5 H014 PRECENICCO UD 0,4 0,4
G849 PONTELATONE CE 0,4 0,4 H015 PRECI PG 0,1 0,1
G850 PONTELONGO PD 0,7 10000 0,7 10000 H017 PREDAPPIO FC 0,5 0,5
G852 PONTENURE PC 0,6 10000 0,6 10000 H018 PREDAZZO TN 0* 0*
G853 PONTERANICA BG 0,5 0,5 H019 PREDOI .PRETTAU. BZ 0* 0*
G858 PONTESTURA AL 0,6 0,6 H020 PREDORE BG 0* 0*
G859 PONTEVICO BS 0* 0* H021 PREDOSA AL 0* 0*
G860 PONTEY AO 0* 0* H022 PREGANZIOL TV 0,6 0,6
G861 PONTI AL 0,5 0,5 H026 PREGNANA MILANESE MI 0,4 7500 0,4 7500
G862 PONTI SUL MINCIO MN 0* 0* H027 PRELA’ IM 0* 0*
G864 PONTIDA BG 0,6 0,6 H028 PREMANA LC 0,1 0,1
G865 PONTINIA LT 0,2 0,2 H029 PREMARIACCO UD 0,2 0,2
G866 PONTINVREA SV 0,5 0,5 H030 PREMENO VB 0,65 0,65
G867 PONTIROLO NUOVO BG 0* 0* H033 PREMIA VB 0* 0*
G869 PONTOGLIO BS 0,6 0,6 H034 PREMILCUORE FC 0,2 0,2
G870 PONTREMOLI MS 0,7 0,7 H036 PREMOLO BG 0,3 0,3
G854 PONT-SAINT-MARTIN AO 0* 0* H037 PREMOSELLO-CHIOVENDA VB 0,5 7500 0,5 7500
G871 PONZA LT 0,1 0,1 H038 PREONE UD 0* 0*
G873 PONZANO DI FERMO AP 0,5 0,5 H039 PREORE TN 0* 0*
G872 PONZANO MONFERRATO AL 0,6 0,6 H040 PREPOTTO UD 0,2 0,2
G874 PONZANO ROMANO RM 0,2 0,2 H042 PRE’-SAINT-DIDIER AO 0* 0*
G875 PONZANO VENETO TV 0,5 0,5 H043 PRESEGLIE BS 0,2 0,2
G877 PONZONE AL 0* 0* H045 PRESENZANO CE 0* 0*
G878 POPOLI PE 0,8 10050 0,8 10050 H046 PRESEZZO BG 0,4 0,4
G879 POPPI AR 0,6 11000 0,6 11000 H047 PRESICCE LE 0,4 0,4
G881 PORANO TR 0,5 0,5 H048 PRESSANA VR 0,6 8000 0,6 8000
G882 PORCARI LU 0,2 0,2 H050 PRESTINE BS 0,4 0,4
G886 PORCIA PN 0,5 10000 0,5 10000 H052 PRETORO CH 0,2 0,2
G888 PORDENONE PN 0,2 0,2 H055 PREVALLE BS 0* 0*
G889 PORLEZZA CO 0,5 0,5 H056 PREZZA AQ 0,2 0,2
G890 PORNASSIO IM 0,5 7500 0,5 7500 H057 PREZZO TN 0* 0*
G891 PORPETTO UD 0,5 0,5 H059 PRIERO CN 0,3 0,3
A558 PORRETTA TERME BO 0,8 10000 0,8 10000 H062 PRIGNANO CILENTO SA 0,4 0,4
G894 PORTACOMARO AT 0,6 0,6 H061 PRIGNANO SULLA SECCHIA MO 0,4 9000 0,4 9000
G895 PORTALBERA PV 0,3 0,3 H063 PRIMALUNA LC 0,4 0,4
G900 PORTE TO 0,5 0,5 H068 PRIOCCA CN 0,5 0,5
G902 PORTICI NA 0* 0* H069 PRIOLA CN 0,1 0,1
G903 PORTICO DI CASERTA CE 0,7 0,7 M279 PRIOLO GARGALLO SR 0* 0*
G904 PORTICO E SAN BENEDETTO FC 0,4 0,4 G698 PRIVERNO LT 0,7 0,7
G905 PORTIGLIOLA RC 0,5 0,5 H070 PRIZZI PA 0,6 0,6
E680 PORTO AZZURRO LI 0,8 * 0,8 * H071 PROCENO VT 0,5 0,5
G906 PORTO CERESIO VA 0,2 0,2 H072 PROCIDA NA 0,8 0,8
M263 PORTO CESAREO LE 0* 0* H073 PROPATA GE 0* 0*
F299 PORTO EMPEDOCLE AG 0,8 8000 0,8 8000 H074 PROSERPIO CO 0,4 0,4
G917 PORTO MANTOVANO MN 0,2 12000 0,2 12000 H076 PROSSEDI LT 0,5 0,5
G919 PORTO RECANATI MC 0,7 8000 0,7 8000 H078 PROVAGLIO D’ISEO BS 0,5 0,5
G920 PORTO SAN GIORGIO AP 0,8 0,8 H077 PROVAGLIO VAL SABBIA BS 0,6 0,6
G921 PORTO SANT’ELPIDIO AP 0* 0* H081 PROVES .PROVEIS. BZ 0* 0*
G923 PORTO TOLLE RO 0,2 0,2 H083 PROVVIDENTI CB 0* 0*
G924 PORTO TORRES SS 0* 0* H085 PRUNETTO CN 0,35 0,35
G907 PORTO VALTRAVAGLIA VA 0,4 0,4 H086 PUEGNAGO DEL GARDA BS 0* 0*
- XXII -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
H087 PUGLIANELLO BN 0,4 0,4 H268 RIARDO CE 0,8 0,8
H088 PULA CA 0,4 0,4 H269 RIBERA AG 0* 0*
H089 PULFERO UD 0,3 0,3 H270 RIBORDONE TO 0* 0*
H090 PULSANO TA 0,8 0,8 H271 RICADI VV 0,4 0,4
H091 PUMENENGO BG 0,4 0,4 H272 RICALDONE AL 0,15 0,15
H092 PUOS D’ALPAGO BL 0,5 0,5 H273 RICCIA CB 0,1 0,1
H094 PUSIANO CO 0,3 0,3 H274 RICCIONE RN 0* 0*
H095 PUTIFIGARI SS 0* 0* H275 RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA SP 0,5 7500 0,5 7500
H096 PUTIGNANO BA 0,5 0,5 H276 RICENGO CR 0,45 0,45
H097 QUADRELLE AV 0,4 0,4 H277 RICIGLIANO SA 0,2 0,2
H098 QUADRI CH 0,2 0,2 H280 RIESE PIO X TV 0* 0*
H100 QUAGLIUZZO TO 0,6 0,6 H281 RIESI CL 0,8 0,8
H101 QUALIANO NA 0,45 10000 0,45 10000 H282 RIETI RI 0,8 0,8
H102 QUARANTI AT 0,4 0,4 H284 RIFIANO .RIFFIAN. BZ 0* 0*
H103 QUAREGNA BI 0,5 0,5 H285 RIFREDDO CN 0* 0*
H104 QUARGNENTO AL 0,6 0,6 H288 RIGNANO FLAMINIO RM 0,8 3500 0,8 3500
H106 QUARNA SOPRA VB 0* 0* H287 RIGNANO GARGANICO FG 0,5 0,5
H107 QUARNA SOTTO VB 0* 0* H286 RIGNANO SULL’ARNO FI 0,5 0,5
H108 QUARONA VC 0,6 8000 0,6 8000 H289 RIGOLATO UD 0* 0*
H109 QUARRATA PT 0,7 0,7 H291 RIMA SAN GIUSEPPE VC 0* 0*
H110 QUART AO 0* 0* H292 RIMASCO VC 0* 0*
H114 QUARTO NA 0,8 0,8 H293 RIMELLA VC 0* 0*
H117 QUARTO D’ALTINO VE 0,6 0,6 H294 RIMINI RN 0,3 0,3
H118 QUARTU SANT’ELENA CA 0,5 0,5 H299 RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH. BZ 0* 0*
H119 QUARTUCCIU CA 0,2 0,2 H305 RIO MARINA LI 0,8 0,8
H120 QUASSOLO TO 0,2 0,2 H297 RIO NELL’ELBA LI 0* 0*
H121 QUATTORDIO AL 0,4 0,4 H298 RIO SALICETO RE 0,2 0,2
H122 QUATTRO CASTELLA RE 0,6 0,6 H300 RIOFREDDO RM 0* 0*
H124 QUERO BL 0,7 0,7 H301 RIOLA SARDO OR 0,2 0,2
H126 QUILIANO SV 0,5 0,5 H302 RIOLO TERME RA 0,5 0,5
H127 QUINCINETTO TO 0,5 0,5 H303 RIOLUNATO MO 0* 0*
H128 QUINDICI AV 0,2 0,2 H304 RIOMAGGIORE SP 0,7 15000 0,7 15000
H129 QUINGENTOLE MN 0,5 0,5 H307 RIONERO IN VULTURE PZ 0,7 12000 0,7 12000
H130 QUINTANO CR 0* 0* H308 RIONERO SANNITICO IS 0,2 0,2
H131 QUINTO DI TREVISO TV 0,3 0,3 H320 RIPA TEATINA CH 0,5 0,5
H132 QUINTO VERCELLESE VC 0,5 0,5 H311 RIPABOTTONI CB 0* 0*
H134 QUINTO VICENTINO VI 0* 0* H312 RIPACANDIDA PZ 0,4 0,4
H140 QUINZANO D’OGLIO BS 0,4 10000 0,4 10000 H313 RIPALIMOSANI CB 0,1 0,1
H143 QUISTELLO MN 0,5 10500 0,5 10500 H314 RIPALTA ARPINA CR 0,2 0,2
H145 QUITTENGO BI 0,2 0,2 H315 RIPALTA CREMASCA CR 0* 0*
H146 RABBI TN 0* 0* H316 RIPALTA GUERINA CR 0* 0*
H147 RACALE LE 0,8 0,8 H319 RIPARBELLA PI 0* 0*
H148 RACALMUTO AG 0,2 0,2 H321 RIPATRANSONE AP 0,7 0,7
H150 RACCONIGI CN 0,7 0,7 H322 RIPE AN 0,6 10000 0,6 10000
H151 RACCUJA ME 0* 0* H323 RIPE SAN GINESIO MC 0,5 0,5
H152 RACINES .RATSCHINGS. BZ 0* 0* H324 RIPI FR 0,8 0,8
H153 RADDA IN CHIANTI SI 0,8 0,8 H325 RIPOSTO CT 0,6 * 0,6 *
H154 RADDUSA CT 0* 0* H326 RITTANA CN 0,5 0,5
H156 RADICOFANI SI 0,8 0,8 H330 RIVA DEL GARDA TN 0* 0*
H157 RADICONDOLI SI 0,4 0,4 H331 RIVA DI SOLTO BG 0* 0*
H159 RAFFADALI AG 0,4 0,4 H328 RIVA LIGURE IM 0,4 0,4
M287 RAGALNA CT 0* 0* H337 RIVA PRESSO CHIERI TO 0,5 0,5
H161 RAGOGNA UD 0,2 0,2 H329 RIVA VALDOBBIA VC 0,5 0,5
H162 RAGOLI TN 0* 0* H333 RIVALBA TO 0,8 0,8
H163 RAGUSA RG 0,6 8500 0,6 8500 H334 RIVALTA BORMIDA AL 0,45 7500 0,45 7500
H166 RAIANO AQ 0,5 0,5 H335 RIVALTA DI TORINO TO 0,6 10000 0,6 10000
H168 RAMACCA CT 0,1 0,1 H327 RIVAMONTE AGORDINO BL 0,8 7000 0,8 7000
G654 RAMISETO RE 0* 0* H336 RIVANAZZANO PV 0,2 0,2
H171 RAMPONIO VERNA CO 0* 0* H338 RIVARA TO 0,5 0,5
H173 RANCIO VALCUVIA VA 0,5 0,5 H340 RIVAROLO CANAVESE TO 0,5 0,5
H174 RANCO VA 0,1 0,1 H341 RIVAROLO DEL RE ED UNITI CR 0* 0*
H175 RANDAZZO CT 0,4 7500 0,4 7500 H342 RIVAROLO MANTOVANO MN 0,4 0,4
H176 RANICA BG 0,3 0,3 H343 RIVARONE AL 0,4 0,4
H177 RANZANICO BG 0,4 0,4 H344 RIVAROSSA TO 0,6 11000 0,6 11000
H180 RANZO IM 0,4 0,4 H346 RIVE VC 0,4 0,4
H182 RAPAGNANO AP 0,8 7500 0,8 7500 H347 RIVE D’ARCANO UD 0,5 0,5
H183 RAPALLO GE 0* 0* H348 RIVELLO PZ 0,6 0,6
H184 RAPINO CH 0,4 0,4 H350 RIVERGARO PC 0,2 0,2
H185 RAPOLANO TERME SI 0,6 10000 0,6 10000 H352 RIVIGNANO UD 0,3 0,3
H186 RAPOLLA PZ 0,5 0,5 H353 RIVISONDOLI AQ 0* 0*
H187 RAPONE PZ 0* 0* H354 RIVODUTRI RI 0,4 0,4
H188 RASSA VC 0,3 0,3 H355 RIVOLI TO 0,2 10000 0,2 10000
H189 RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLZ. BZ 0* 0* H356 RIVOLI VERONESE VR 0,5 0,5
H192 RASURA SO 0* 0* H357 RIVOLTA D’ADDA CR 0,5 7500 0,5 7500
H194 RAVANUSA AG 0,4 0,4 H359 RIZZICONI RC 0,5 0,5
H195 RAVARINO MO 0,8 9000 0,8 9000 H360 RO FE 0,75 0,75
H196 RAVASCLETTO UD 0* 0* H361 ROANA VI 0,5 0,5
H198 RAVELLO SA 0,5 0,5 H362 ROASCHIA CN 0* 0*
H199 RAVENNA RA 0,6 0,6 H363 ROASCIO CN 0* 0*
H200 RAVEO UD 0 0 H365 ROASIO VC 0,5 0,5
H202 RAVISCANINA CE 0,2 0,2 H366 ROATTO AT 0,6 0,6
H203 RE VB 0* 0* H367 ROBASSOMERO TO 0,25 0,25
H204 REA PV 0* 0* G223 ROBBIATE LC 0,4 0,4
H205 REALMONTE AG 0,2 0,2 H369 ROBBIO PV 0,7 0,7
H206 REANA DEL ROIALE UD 0,6 0,6 H371 ROBECCHETTO CON INDUNO MI 0,5 0,5
H207 REANO TO 0,4 9000 0,4 9000 H372 ROBECCO D’OGLIO CR 0,3 0,3
H210 RECALE CE 0,2 0,2 H375 ROBECCO PAVESE PV 0,5 0,5
H211 RECANATI MC 0,7 8500 0,7 8500 H373 ROBECCO SUL NAVIGLIO MI 0,35 0,35
H212 RECCO GE 0,6 0,6 H376 ROBELLA AT 0,4 0,4
H213 RECETTO NO 0,3 0,3 H377 ROBILANTE CN 0,4 0,4
H214 RECOARO TERME VI 0,8 0,8 H378 ROBURENT CN 0,3 0,3
H216 REDAVALLE PV 0,4 8000 0,4 8000 H386 ROCCA CANAVESE TO 0,8 0,8
H218 REDONDESCO MN 0* 0* H387 ROCCA CANTERANO RM 0* 0*
H219 REFRANCORE AT 0,2 0,2 H391 ROCCA CIGLIE’ CN 0,5 0,5
H220 REFRONTOLO TV 0,4 0,4 H392 ROCCA D’ARAZZO AT 0,3 0,3
H221 REGALBUTO EN 0* 0* H395 ROCCA DE’ BALDI CN 0,5 0,5
H222 REGGELLO FI 0,6 10000 0,6 10000 H396 ROCCA DE’ GIORGI PV 0* 0*
H224 REGGIO DI CALABRIA RC 0,5 10000 0,5 10000 H398 ROCCA D’EVANDRO CE 0,4 0,4
H223 REGGIO NELL’EMILIA RE 0,5 15000 0,5 15000 H399 ROCCA DI BOTTE AQ 0,4 0,4
H225 REGGIOLO RE 0,4 0,4 H400 ROCCA DI CAMBIO AQ 0* 0*
H227 REINO BN 0* 0* H401 ROCCA DI CAVE RM 0,4 0,4
H228 REITANO ME 0,8 0,8 H402 ROCCA DI MEZZO AQ 0* 0*
H229 REMANZACCO UD 0,6 0,6 H403 ROCCA DI NETO KR 0,5 7500 0,5 7500
H230 REMEDELLO BS 0,1 0,1 H404 ROCCA DI PAPA RM 0,7 0,7
H233 RENATE MI 0,2 0,2 H414 ROCCA GRIMALDA AL 0,5 0,5
H235 RENDE CS 0,8 0,8 H416 ROCCA IMPERIALE CS 0,5 0,5
H236 RENON .RITTEN. BZ 0* 0* H421 ROCCA MASSIMA LT 0,6 0,6
H238 RESANA TV 0,4 0,4 H429 ROCCA PIA AQ 0* 0*
H240 RESCALDINA MI 0,1 0,1 H379 ROCCA PIETORE BL 0,4 0,4
H242 RESIA UD 0* 0* H432 ROCCA PRIORA RM 0,4 0,4
H244 RESIUTTA UD 0,1 15000 0,1 15000 H437 ROCCA SAN CASCIANO FC 0,2 0,2
H245 RESUTTANO CL 0,5 0,5 H438 ROCCA SAN FELICE AV 0,5 0,5
H246 RETORBIDO PV 0,4 0,4 H439 ROCCA SAN GIOVANNI CH 0,3 0,3
H247 REVELLO CN 0* 0* H440 ROCCA SANTA MARIA TE 0,8 0,8
H248 REVERE MN 0,5 0,5 H441 ROCCA SANTO STEFANO RM 0,8 0,8
H250 REVIGLIASCO D’ASTI AT 0,3 0,3 H446 ROCCA SINIBALDA RI 0,6 0,6
H253 REVINE LAGO TV 0,5 0,5 H450 ROCCA SUSELLA PV 0,2 0,2
H254 REVO’ TN 0* 0* H382 ROCCABASCERANA AV 0,4 0,4
H255 REZZAGO CO 0,2 0,2 H383 ROCCABERNARDA KR 0,4 0,4
H256 REZZATO BS 0,2 15000 0,2 15000 H384 ROCCABIANCA PR 0,6 0,6
H257 REZZO IM 0,8 0,8 H385 ROCCABRUNA CN 0,4 0,4
H258 REZZOAGLIO GE 0,5 0,5 H389 ROCCACASALE AQ 0,1 0,1
H262 RHEMES-NOTRE-DAME AO 0* 0* H393 ROCCADARCE FR 0,1 0,1
H263 RHEMES-SAINT-GEORGES AO 0* 0* H394 ROCCADASPIDE SA 0,4 0,4
H264 RHO MI 0,38 0,38 H405 ROCCAFIORITA ME 0,5 0,5
H265 RIACE RC 0* 0* H390 ROCCAFLUVIONE AP 0,8 0,8
H266 RIALTO SV 0,8 0,8 H408 ROCCAFORTE DEL GRECO RC 0,1 0,1
H267 RIANO RM 0,8 * 0,8 * H406 ROCCAFORTE LIGURE AL 0* 0*
- XXIII -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
H407 ROCCAFORTE MONDOVI’ CN 0,4 0,4 H578 ROSSANA CN 0,45 0,45
H409 ROCCAFORZATA TA 0,6 0,6 H579 ROSSANO CS 0* 0*
H410 ROCCAFRANCA BS 0* 0* H580 ROSSANO VENETO VI 0,6 0,6
H411 ROCCAGIOVINE RM 0,5 0,5 H581 ROSSIGLIONE GE 0,6 0,6
H412 ROCCAGLORIOSA SA 0,5 10000 0,5 10000 H583 ROSTA TO 0,2 8000 0,2 8000
H413 ROCCAGORGA LT 0,4 0,4 H584 ROTA D’IMAGNA BG 0* 0*
H417 ROCCALBEGNA GR 0,6 0,6 H585 ROTA GRECA CS 0,6 0,6
H418 ROCCALUMERA ME 0,5 0,5 H588 ROTELLA AP 0,7 0,7
H420 ROCCAMANDOLFI IS 0,1 0,1 H589 ROTELLO CB 0* 0*
H422 ROCCAMENA PA 0,7 0,7 H590 ROTONDA PZ 0,1 0,1
H423 ROCCAMONFINA CE 0,8 0,8 H591 ROTONDELLA MT 0,4 0,4
H424 ROCCAMONTEPIANO CH 0,1 0,1 H592 ROTONDI AV 0,4 0,4
H425 ROCCAMORICE PE 0,6 0,6 H593 ROTTOFRENO PC 0,5 10000 0,5 10000
H426 ROCCANOVA PZ 0* 0* H594 ROTZO VI 0,6 0,6
H427 ROCCANTICA RI 0,6 0,6 H555 ROURE TO 0,3 0,3
H428 ROCCAPALUMBA PA 0,4 0,4 H596 ROVAGNATE LC 0,4 0,4
H431 ROCCAPIEMONTE SA 0,2 0,2 H364 ROVASENDA VC 0,4 0,4
H433 ROCCARAINOLA NA 0,4 0,4 H598 ROVATO BS 0,2 0,2
H434 ROCCARASO AQ 0* 0* H599 ROVEGNO GE 0,5 0,5
H436 ROCCAROMANA CE 0,4 0,4 H601 ROVELLASCA CO 0,2 0,2
H442 ROCCASCALEGNA CH 0,5 0,5 H602 ROVELLO PORRO CO 0,3 0,3
H443 ROCCASECCA FR 0,8 0,8 H604 ROVERBELLA MN 0,2 0,2
H444 ROCCASECCA DEI VOLSCI LT 0,5 0,5 H606 ROVERCHIARA VR 0,6 0,6
H445 ROCCASICURA IS 0,8 0,8 H607 ROVERE’ DELLA LUNA TN 0* 0*
H447 ROCCASPARVERA CN 0,4 0,4 H608 ROVERE’ VERONESE VR 0,8 * 0,8 *
H448 ROCCASPINALVETI CH 0* 0* H610 ROVEREDO DI GUA’ VR 0,3 0,3
H449 ROCCASTRADA GR 0,5 0,5 H609 ROVEREDO IN PIANO PN 0 0
H380 ROCCAVALDINA ME 0,5 0,5 H612 ROVERETO TN 0* 0*
H451 ROCCAVERANO AT 0,5 0,5 H614 ROVESCALA PV 0,2 0,2
H452 ROCCAVIGNALE SV 0,8 0,8 H615 ROVETTA BG 0,2 0,2
H453 ROCCAVIONE CN 0* 0* H618 ROVIANO RM 0,4 0,4
H454 ROCCAVIVARA CB 0* 0* H620 ROVIGO RO 0,8 8500 0,8 8500
H456 ROCCELLA IONICA RC 0,8 0,8 H621 ROVITO CS 0,7 * 0,7 *
H455 ROCCELLA VALDEMONE ME 0,5 0,5 H622 ROVOLON PD 0,4 0,4
H458 ROCCHETTA A VOLTURNO IS 0* 0* H623 ROZZANO MI 0,4 0,4
H462 ROCCHETTA BELBO CN 0,4 0,4 H625 RUBANO PD 0,5 0,5
H461 ROCCHETTA DI VARA SP 0* 0* H627 RUBIANA TO 0,5 0,5
H459 ROCCHETTA E CROCE CE 0* 0* H628 RUBIERA RE 0,5 10000 0,5 10000
H465 ROCCHETTA LIGURE AL 0,6 0,6 H629 RUDA UD 0,5 10000 0,5 10000
H460 ROCCHETTA NERVINA IM 0,4 0,4 H630 RUDIANO BS 0,7 7500 0,7 7500
H466 ROCCHETTA PALAFEA AT 0,4 0,4 H631 RUEGLIO TO 0,7 0,7
H467 ROCCHETTA SANT’ANTONIO FG 0,2 0,2 H632 RUFFANO LE 0,2 0,2
H468 ROCCHETTA TANARO AT 0,2 0,2 H633 RUFFIA CN 0,2 0,2
H470 RODANO MI 0,5 0,5 H634 RUFFRE’ MENDOLA TN 0* 0*
H472 RODDI CN 0,4 0,4 H635 RUFINA FI 0,55 0,55
H473 RODDINO CN 0,5 8000 0,5 8000 F271 RUINAS OR 0* 0*
H474 RODELLO CN 0,6 0,6 H637 RUINO PV 0* 0*
H475 RODENGO .RODENECK. BZ 0* 0* H639 RUMO TN 0* 0*
H477 RODENGO-SAIANO BS 0,2 0,2 H641 RUOTI PZ 0,5 0,5
H478 RODERO CO 0* 0* H642 RUSSI RA 0,3 0,3
H480 RODI GARGANICO FG 0,5 0,5 H643 RUTIGLIANO BA 0,3 0,3
H479 RODI’ MILICI ME 0,4 0,4 H644 RUTINO SA 0,4 0,4
H481 RODIGO MN 0,45 0,45 H165 RUVIANO CE 0,3 0,3
H484 ROE’ VOLCIANO BS 0,2 0,2 H646 RUVO DEL MONTE PZ 0* 0*
H485 ROFRANO SA 0,25 0,25 H645 RUVO DI PUGLIA BA 0,8 0,8
H486 ROGENO LC 0,5 10000 0,5 10000 H647 SABAUDIA LT 0,4 0,4
H488 ROGGIANO GRAVINA CS 0,5 10500 0,5 10500 H648 SABBIA VC 0,4 8000 0,4 8000
H489 ROGHUDI RC 0,2 0,2 H650 SABBIO CHIESE BS 0,7 0,7
H490 ROGLIANO CS 0,4 0,4 H652 SABBIONETA MN 0,4 0,4
H491 ROGNANO PV 0* 0* H654 SACCO SA 0* 0*
H492 ROGNO BG 0* 0* H655 SACCOLONGO PD 0,4 0,4
H493 ROGOLO SO 0* 0* H657 SACILE PN 0* 0*
H494 ROIATE RM 0* 0* H658 SACROFANO RM 0,6 8000 0,6 8000
H495 ROIO DEL SANGRO CH 0* 0* H659 SADALI NU 0,4 0,4
H497 ROISAN AO 0* 0* H661 SAGAMA NU 0* 0*
H498 ROLETTO TO 0,1 0,1 H662 SAGLIANO MICCA BI 0,8 0,8
H500 ROLO RE 0,2 0,2 H665 SAGRADO GO 0,3 0,3
H501 ROMA RM 0,5 0,5 H666 SAGRON MIS TN 0* 0*
H503 ROMAGNANO AL MONTE SA 0,4 0,4 H669 SAINT-CHRISTOPHE AO 0* 0*
H502 ROMAGNANO SESIA NO 0,2 0,2 H670 SAINT-DENIS AO 0* 0*
H505 ROMAGNESE PV 0,7 8000 0,7 8000 H671 SAINT-MARCEL AO 0* 0*
H506 ROMALLO TN 0* 0* H672 SAINT-NICOLAS AO 0* 0*
H507 ROMANA SS 0* 0* H673 SAINT-OYEN AO 0* 0*
H508 ROMANENGO CR 0,4 12500 0,4 12500 H674 SAINT-PIERRE AO 0* 0*
H511 ROMANO CANAVESE TO 0,65 0,65 H675 SAINT-RHEMY-EN-BOSSES AO 0* 0*
H512 ROMANO D’EZZELINO VI 0,4 0,4 H676 SAINT-VINCENT AO 0* 0*
H509 ROMANO DI LOMBARDIA BG 0,2 0,2 H682 SALA BAGANZA PR 0,6 10000 0,6 10000
H514 ROMANS D’ISONZO GO 0,3 0,3 H681 SALA BIELLESE BI 0,4 0,4
H516 ROMBIOLO VV 0,5 0,5 H678 SALA BOLOGNESE BO 0,6 0,6
H517 ROMENO TN 0* 0* H679 SALA COMACINA CO 0,2 0,2
H518 ROMENTINO NO 0,7 0,7 H683 SALA CONSILINA SA 0,5 0,5
H519 ROMETTA ME 0,5 0,5 H677 SALA MONFERRATO AL 0,6 0,6
H521 RONAGO CO 0,2 0,2 H687 SALANDRA MT 0,4 0,4
H522 RONCA’ VR 0,8 0,8 H688 SALAPARUTA TP 0,5 0,5
H523 RONCADE TV 0,5 0,5 H689 SALARA RO 0,55 0,55
H525 RONCADELLE BS 0* 0* H690 SALASCO VC 0* 0*
H527 RONCARO PV 0,1 0,1 H691 SALASSA TO 0* 0*
H528 RONCEGNO TERME TN 0* 0* H684 SALBERTRAND TO 0* 0*
H529 RONCELLO MI 0,4 0,4 F810 SALCEDO VI 0,7 0,7
H531 RONCHI DEI LEGIONARI GO 0,5 10000 0,5 10000 H693 SALCITO CB 0,4 0,4
H532 RONCHI VALSUGANA TN 0* 0* H694 SALE AL 0* 0*
H533 RONCHIS UD 0,4 0,4 H695 SALE DELLE LANGHE CN 0,5 0,5
H534 RONCIGLIONE VT 0,8 * 0,8 * H699 SALE MARASINO BS 0,4 0,4
H540 RONCO ALL’ADIGE VR 0,5 15000 0,5 15000 H704 SALE SAN GIOVANNI CN 0,4 0,4
H538 RONCO BIELLESE BI 0,5 0,5 H700 SALEMI TP 0,3 0,3
H537 RONCO BRIANTINO MI 0,3 0,3 H686 SALENTO SA 0,5 0,5
H539 RONCO CANAVESE TO 0* 0* H702 SALERANO CANAVESE TO 0,5 0,5
H536 RONCO SCRIVIA GE 0,5 0,5 H701 SALERANO SUL LAMBRO LO 0* 0*
H535 RONCOBELLO BG 0* 0* H703 SALERNO SA 0,6 10000 0,6 10000
H541 RONCOFERRARO MN 0,6 10000 0,6 10000 H705 SALETTO PD 0,2 0,2
H542 RONCOFREDDO FC 0,2 0,2 H706 SALGAREDA TV 0,7 * 0,7 *
H544 RONCOLA BG 0* 0* H707 SALI VERCELLESE VC 0* 0*
H545 RONCONE TN 0* 0* H708 SALICE SALENTINO LE 0,4 0,4
H546 RONDANINA GE 0,5 0,5 H710 SALICETO CN 0,65 0,65
H547 RONDISSONE TO 0,5 0,5 H713 SALISANO RI 0,3 7500 0,3 7500
H549 RONSECCO VC 0* 0* H714 SALIZZOLE VR 0,6 0,6
M303 RONZO-CHIENIS TN 0* 0* H715 SALLE PE 0* 0*
H552 RONZONE TN 0* 0* H716 SALMOUR CN 0,1 0,1
H553 ROPPOLO BI 0,4 0,4 H717 SALO’ BS 0* 0*
H554 RORA’ TO 0* 0* H719 SALORNO .SALURN. BZ 0,2 0,2
H556 ROSA’ VI 0* 0* H720 SALSOMAGGIORE TERME PR 0,7 12000 0,7 12000
H558 ROSARNO RC 0,6 0,6 H721 SALTARA PU 0,5 0,5
H559 ROSASCO PV 0,4 0,4 H723 SALTRIO VA 0,5 0,5
H560 ROSATE MI 0,4 0,4 H724 SALUDECIO RN 0,5 0,5
H561 ROSAZZA BI 0,5 0,5 H725 SALUGGIA VC 0,2 0,2
H562 ROSCIANO PE 0,6 8000 0,6 8000 H726 SALUSSOLA BI 0* 0*
H564 ROSCIGNO SA 0,4 0,4 H727 SALUZZO CN 0,2 0,2
H565 ROSE CS 0,1 0,1 H729 SALVE LE 0,2 0,2
H566 ROSELLO CH 0* 0* H731 SALVIROLA CR 0,2 10000 0,2 10000
H572 ROSETO CAPO SPULICO CS 0 0 H732 SALVITELLE SA 0* 0*
F585 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE 0,8 0,8 H734 SALZA DI PINEROLO TO 0,3 0,3
H568 ROSETO VALFORTORE FG 0,4 0,4 H733 SALZA IRPINA AV 0,25 0,25
H570 ROSIGNANO MARITTIMO LI 0* 0* H735 SALZANO VE 0,6 10000 0,6 10000
H569 ROSIGNANO MONFERRATO AL 0,5 0,5 H736 SAMARATE VA 0,55 12000 0,55 12000
H573 ROSOLINA RO 0,5 0,5 H738 SAMASSI CA 0,6 0,6
H574 ROSOLINI SR 0,5 0,5 H739 SAMATZAI CA 0* 0*
H575 ROSORA AN 0,3 0,3 H743 SAMBUCA DI SICILIA AG 0,75 0,75
H577 ROSSA VC 0,5 0,5 H744 SAMBUCA PISTOIESE PT 0,5 0,5
- XXIV -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
H745 SAMBUCI RM 0,5 0,5 H884 SAN GIORGIO SU LEGNANO MI 0,2 0,2
H746 SAMBUCO CN 0,2 0,2 H900 SAN GIORIO DI SUSA TO 0,8 0,8
H749 SAMMICHELE DI BARI BA 0,4 0,4 H907 SAN GIOVANNI A PIRO SA 0* 0*
H013 SAMO RC 0,4 0,4 H906 SAN GIOVANNI AL NATISONE UD 0,4 0,4
H752 SAMOLACO SO 0* 0* H910 SAN GIOVANNI BIANCO BG 0,5 9000 0,5 9000
H753 SAMONE TO 0,5 0,5 H911 SAN GIOVANNI D’ASSO SI 0* 0*
H754 SAMONE TN 0* 0* H912 SAN GIOVANNI DEL DOSSO MN 0,2 0,2
H755 SAMPEYRE CN 0,3 5000 0,3 5000 H903 SAN GIOVANNI DI GERACE RC 0,2 0,2
H756 SAMUGHEO OR 0* 0* H914 SAN GIOVANNI GEMINI AG 0,2 0,2
H763 SAN BARTOLOMEO AL MARE IM 0,6 0,6 H916 SAN GIOVANNI ILARIONE VR 0,8 0,8
H764 SAN BARTOLOMEO IN GALDO BN 0,5 0,5 H918 SAN GIOVANNI IN CROCE CR 0,2 0,2
H760 SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA CO 0,2 0,2 H919 SAN GIOVANNI IN FIORE CS 0,2 0,2
H765 SAN BASILE CS 0,4 0,4 H920 SAN GIOVANNI IN GALDO CB 0,2 0,2
H766 SAN BASILIO CA 0* 0* H921 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO RN 0,4 15000 0,4 15000
H767 SAN BASSANO CR 0,4 10000 0,4 10000 G467 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO 0,65 9000 0,65 9000
H768 SAN BELLINO RO 0,8 8000 0,8 8000 H917 SAN GIOVANNI INCARICO FR 0,2 * 0,2 *
H770 SAN BENEDETTO BELBO CN 0,3 0,3 H922 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT 0,36 0,36
H772 SAN BENEDETTO DEI MARSI AQ 0,4 0,4 H923 SAN GIOVANNI LIPIONI CH 0* 0*
H769 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP 0,8 0,8 H924 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR 0,4 * 0,4 *
H773 SAN BENEDETTO IN PERILLIS AQ 0,2 0,2 H926 SAN GIOVANNI ROTONDO FG 0* 0*
H771 SAN BENEDETTO PO MN 0,62 12000 0,62 12000 G287 SAN GIOVANNI SUERGIU CA 0,4 0,4
H774 SAN BENEDETTO ULLANO CS 0,6 0,6 D690 SAN GIOVANNI TEATINO CH 0,2 0,2
G566 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO BO 0,2 0,2 H901 SAN GIOVANNI VALDARNO AR 0,8 0,8
H775 SAN BENIGNO CANAVESE TO 0,3 0,3 H928 SAN GIULIANO DEL SANNIO CB 0,2 0,2
H777 SAN BERNARDINO VERBANO VB 0* 0* H929 SAN GIULIANO DI PUGLIA CB 0* 0*
H780 SAN BIAGIO DELLA CIMA IM 0,1 0,1 H930 SAN GIULIANO MILANESE MI 0,2 0,2
H781 SAN BIAGIO DI CALLALTA TV 0,5 0,5 A562 SAN GIULIANO TERME PI 0,5 0,5
H778 SAN BIAGIO PLATANI AG 0* 0* H933 SAN GIUSEPPE JATO PA 0,5 0,5
H779 SAN BIAGIO SARACINISCO FR 0,4 0,4 H931 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA 0,8 0,8
H782 SAN BIASE CB 0* 0* H935 SAN GIUSTINO PG 0,6 11500 0,6 11500
H783 SAN BONIFACIO VR 0,6 10000 0,6 10000 H936 SAN GIUSTO CANAVESE TO 0,3 0,3
H784 SAN BUONO CH 0,5 0,5 H937 SAN GODENZO FI 0,5 0,5
H785 SAN CALOGERO VV 0,8 0,8 H942 SAN GREGORIO DA SASSOLA RM 0,6 0,6
H786 SAN CANDIDO .INNICHEN. BZ 0* 0* H940 SAN GREGORIO DI CATANIA CT 0,3 0,3
H787 SAN CANZIAN D’ISONZO GO 0,4 15000 0,4 15000 H941 SAN GREGORIO D’IPPONA VV 0,2 0,2
H789 SAN CARLO CANAVESE TO 0,3 0,3 H943 SAN GREGORIO MAGNO SA 0* 0*
H790 SAN CASCIANO DEI BAGNI SI 0,5 0,5 H939 SAN GREGORIO MATESE CE 0,1 0,1
H791 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI 0,5 0,5 H938 SAN GREGORIO NELLE ALPI BL 0,6 0,6
M264 SAN CASSIANO LE 0,7 0,7 H945 SAN LAZZARO DI SAVENA BO 0,55 10000 0,55 10000
H792 SAN CATALDO CL 0,6 0,6 H949 SAN LEO PU 0,8 0,8
M295 SAN CESAREO RM 0,7 0,7 H951 SAN LEONARDO UD 0,2 0,2
H793 SAN CESARIO DI LECCE LE 0,2 0,2 H952 SAN LEONARDO IN PASSIRIA .ST LEONHARD IN PAS. BZ 0* 0*
H794 SAN CESARIO SUL PANARO MO 0,3 8000 0,3 8000 H953 SAN LEUCIO DEL SANNIO BN 0,2 0,2
H795 SAN CHIRICO NUOVO PZ 0,6 0,6 H955 SAN LORENZELLO BN 0,5 0,5
H796 SAN CHIRICO RAPARO PZ 0* 0* H959 SAN LORENZO RC 0,6 0,6
H797 SAN CIPIRELLO PA 0* 0* H957 SAN LORENZO AL MARE IM 0,5 0,5
H798 SAN CIPRIANO D’AVERSA CE 0,4 0,4 H961 SAN LORENZO BELLIZZI CS 0* 0*
H800 SAN CIPRIANO PICENTINO SA 0,8 15000 0,8 15000 H962 SAN LORENZO DEL VALLO CS 0,8 0,8
H799 SAN CIPRIANO PO PV 0,4 0,4 H956 SAN LORENZO DI SEBATO .ST LORENZEN. BZ 0* 0*
H801 SAN CLEMENTE RN 0* 0* H966 SAN LORENZO IN BANALE TN 0* 0*
H803 SAN COLOMBANO AL LAMBRO MI 0,5 0,5 H958 SAN LORENZO IN CAMPO PU 0,4 0,4
H804 SAN COLOMBANO BELMONTE TO 0,5 0,5 H964 SAN LORENZO ISONTINO GO 0,1 0,1
H802 SAN COLOMBANO CERTENOLI GE 0,5 0,5 H967 SAN LORENZO MAGGIORE BN 0,5 0,5
H805 SAN CONO CT 0,4 0,4 H969 SAN LORENZO NUOVO VT 0,7 0,7
H806 SAN COSMO ALBANESE CS 0* 0* H970 SAN LUCA RC 0,7 0,7
H808 SAN COSTANTINO ALBANESE PZ 0* 0* H971 SAN LUCIDO CS 0,5 0,5
H807 SAN COSTANTINO CALABRO VV 0,4 0,4 H973 SAN LUPO BN 0* 0*
H809 SAN COSTANZO PU 0,5 0,5 H976 SAN MANGO D’AQUINO CZ 0,2 0,2
H810 SAN CRISTOFORO AL 0,3 0,3 H977 SAN MANGO PIEMONTE SA 0,3 0,3
H814 SAN DAMIANO AL COLLE PV 0* 0* H975 SAN MANGO SUL CALORE AV 0,5 0,5
H811 SAN DAMIANO D’ASTI AT 0,5 0,5 H978 SAN MARCELLINO CE 0,2 0,2
H812 SAN DAMIANO MACRA CN 0,3 0,3 H979 SAN MARCELLO AN 0,5 12000 0,5 12000
H816 SAN DANIELE DEL FRIULI UD 0,4 0,4 H980 SAN MARCELLO PISTOIESE PT 0,6 11000 0,6 11000
H815 SAN DANIELE PO CR 0* 0* H981 SAN MARCO ARGENTANO CS 0* 0*
H818 SAN DEMETRIO CORONE CS 0* 0* H982 SAN MARCO D’ALUNZIO ME 0,6 0,6
H819 SAN DEMETRIO NE’ VESTINI AQ 0,4 0,4 H984 SAN MARCO DEI CAVOTI BN 0* 0*
H820 SAN DIDERO TO 0,3 0,3 F043 SAN MARCO EVANGELISTA CE 0,5 0,5
H823 SAN DONA’ DI PIAVE VE 0,8 10000 0,8 10000 H985 SAN MARCO IN LAMIS FG 0,7 0,7
H822 SAN DONACI BR 0,4 0,4 H986 SAN MARCO LA CATOLA FG 0,2 0,2
H826 SAN DONATO DI LECCE LE 0,4 0,4 H999 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO PN 0,15 10000 0,15 10000
H825 SAN DONATO DI NINEA CS 0,8 0,8 H987 SAN MARTINO ALFIERI AT 0,4 0,4
H827 SAN DONATO MILANESE MI 0,25 0,25 I003 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR 0,5 0,5
H824 SAN DONATO VAL DI COMINO FR 0,5 0,5 H997 SAN MARTINO CANAVESE TO 0,3 0,3
D324 SAN DORLIGO DELLA VALLE TS 0,5 0,5 H994 SAN MARTINO D’AGRI PZ 0* 0*
H830 SAN FEDELE INTELVI CO 0* 0* I005 SAN MARTINO DALL’ARGINE MN 0,6 0,6
H831 SAN FELE PZ 0,2 0,2 I007 SAN MARTINO DEL LAGO CR 0,2 0,2
H834 SAN FELICE A CANCELLO CE 0,5 0,5 H992 SAN MARTINO DI FINITA CS 0,5 0,5
H836 SAN FELICE CIRCEO LT 0,5 0,5 I008 SAN MARTINO DI LUPARI PD 0* 0*
H838 SAN FELICE DEL BENACO BS 0,2 7500 0,2 7500 H996 SAN MARTINO DI VENEZZE RO 0,5 0,5
H833 SAN FELICE DEL MOLISE CB 0,5 0,5 H988 SAN MARTINO IN BADIA .ST MARTIN IN THURN. BZ 0* 0*
H835 SAN FELICE SUL PANARO MO 0* 0* H989 SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN IN PASSEI. BZ 0* 0*
M277 SAN FERDINANDO RC 0,6 0,6 H990 SAN MARTINO IN PENSILIS CB 0,7 * 0,7 *
H839 SAN FERDINANDO DI PUGLIA FG 0,6 0,6 I011 SAN MARTINO IN RIO RE 0,35 15000 0,35 15000
H840 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA CO 0,2 0,2 I012 SAN MARTINO IN STRADA LO 0,5 0,5
H841 SAN FILI CS 0,2 0,2 I002 SAN MARTINO SANNITA BN 0,5 0,5
H842 SAN FILIPPO DEL MELA ME 0,5 0,5 I014 SAN MARTINO SICCOMARIO PV 0 0
H843 SAN FIOR TV 0,5 0,5 H991 SAN MARTINO SULLA MARRUCINA CH 0,8 0,8
H844 SAN FIORANO LO 0,4 0,4 I016 SAN MARTINO VALLE CAUDINA AV 0,5 0,5
H845 SAN FLORIANO DEL COLLIO GO 0* 0* I018 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TA 0,8 0,8
H846 SAN FLORO CZ 0,5 0,5 I017 SAN MARZANO OLIVETO AT 0,5 0,5
H847 SAN FRANCESCO AL CAMPO TO 0,4 0,4 I019 SAN MARZANO SUL SARNO SA 0,8 0,8
H850 SAN FRATELLO ME 0,5 0,5 I023 SAN MASSIMO CB 0,2 0,2
H856 SAN GAVINO MONREALE CA 0,4 0,4 I024 SAN MAURIZIO CANAVESE TO 0,3 0,3
H857 SAN GEMINI TR 0,4 0,4 I025 SAN MAURIZIO D’OPAGLIO NO 0* 0*
H858 SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN. BZ 0* 0* I028 SAN MAURO CASTELVERDE PA 0,5 0,5
H859 SAN GENESIO ED UNITI PV 0,4 0,4 I031 SAN MAURO CILENTO SA 0,5 0,5
H860 SAN GENNARO VESUVIANO NA 0,5 0,5 H712 SAN MAURO DI SALINE VR 0,8 0,8
H862 SAN GERMANO CHISONE TO 0,4 0,4 I029 SAN MAURO FORTE MT 0* 0*
H863 SAN GERMANO DEI BERICI VI 0,2 0,2 I032 SAN MAURO LA BRUCA SA 0* 0*
H861 SAN GERMANO VERCELLESE VC 0,2 0,2 I026 SAN MAURO MARCHESATO KR 0,1 0,1
H865 SAN GERVASIO BRESCIANO BS 0* 0* I027 SAN MAURO PASCOLI FC 0,55 9000 0,55 9000
H867 SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI CB 0,4 0,4 I030 SAN MAURO TORINESE TO 0,5 10000 0,5 10000
H870 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE MN 0,5 7500 0,5 7500 I040 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO VE 0* 0*
H868 SAN GIACOMO FILIPPO SO 0* 0* I042 SAN MICHELE ALL’ADIGE TN 0* 0*
B952 SAN GIACOMO VERCELLESE VC 0,4 0,4 I035 SAN MICHELE DI GANZARIA CT 0,2 0,2
H873 SAN GILLIO TO 0,5 0,5 I034 SAN MICHELE DI SERINO AV 0,5 0,5
H875 SAN GIMIGNANO SI 0 0 I037 SAN MICHELE MONDOVI’ CN 0,1 0,1
H876 SAN GINESIO MC 0,8 7500 0,8 7500 I045 SAN MICHELE SALENTINO BR 0,6 0,6
H892 SAN GIORGIO A CREMANO NA 0,8 0,8 I046 SAN MINIATO PI 0,6 * 0,6 *
H880 SAN GIORGIO A LIRI FR 0,5 0,5 I047 SAN NAZARIO VI 0,2 0,2
H881 SAN GIORGIO ALBANESE CS 0* 0* I049 SAN NAZZARO BN 0,5 15000 0,5 15000
H890 SAN GIORGIO CANAVESE TO 0,5 0,5 I052 SAN NAZZARO SESIA NO 0* 0*
H894 SAN GIORGIO DEL SANNIO BN 0,5 0,5 I051 SAN NAZZARO VAL CAVARGNA CO 0* 0*
H891 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN 0* 0* I060 SAN NICOLA ARCELLA CS 0* 0*
H893 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PD 0* 0* I061 SAN NICOLA BARONIA AV 0,6 0,6
H885 SAN GIORGIO DI LOMELLINA PV 0,2 0,2 I058 SAN NICOLA DA CRISSA VV 0* 0*
H883 SAN GIORGIO DI MANTOVA MN 0,6 * 0,6 * I057 SAN NICOLA DELL’ALTO KR 0* 0*
H895 SAN GIORGIO DI NOGARO UD 0* 0* I056 SAN NICOLA LA STRADA CE 0,6 0,6
H886 SAN GIORGIO DI PESARO PU 0,6 0,6 I062 SAN NICOLA MANFREDI BN 0,5 0,5
H896 SAN GIORGIO DI PIANO BO 0,72 10000 0,72 10000 A368 SAN NICOLO’ D’ARCIDANO OR 0* 0*
H897 SAN GIORGIO IN BOSCO PD 0,4 10000 0,4 10000 I063 SAN NICOLO’ DI COMELICO BL 0,4 0,4
H882 SAN GIORGIO IONICO TA 0,6 0,6 G383 SAN NICOLO’ GERREI CA 0* 0*
H898 SAN GIORGIO LA MOLARA BN 0,2 0,2 I065 SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ. BZ 0* 0*
H888 SAN GIORGIO LUCANO MT 0,5 0,5 I066 SAN PANCRAZIO SALENTINO BR 0,5 0,5
H878 SAN GIORGIO MONFERRATO AL 0,5 0,5 G407 SAN PAOLO BS 0* 0*
H889 SAN GIORGIO MORGETO RC 0* 0* B906 SAN PAOLO ALBANESE PZ 0* 0*
H887 SAN GIORGIO PIACENTINO PC 0,8 10000 0,8 10000 I073 SAN PAOLO BEL SITO NA 0,5 0,5
H899 SAN GIORGIO SCARAMPI AT 0* 0* I074 SAN PAOLO CERVO BI 0* 0*
- XXV -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
B310 SAN PAOLO D’ARGON BG 0,5 0,5 I183 SANTA DOMENICA TALAO CS 0* 0*
I072 SAN PAOLO DI CIVITATE FG 0,5 0,5 I184 SANTA DOMENICA VITTORIA ME 0,8 8000 0,8 8000
I071 SAN PAOLO DI JESI AN 0,7 10000 0,7 10000 I185 SANTA ELISABETTA AG 0* 0*
I076 SAN PAOLO SOLBRITO AT 0,4 0,4 I187 SANTA FIORA GR 0,5 0,5
I079 SAN PELLEGRINO TERME BG 0,5 0,5 I188 SANTA FLAVIA PA 0,2 0,2
I082 SAN PIER D’ISONZO GO 0,4 7500 0,4 7500 I203 SANTA GIULETTA PV 0,7 0,7
I084 SAN PIER NICETO ME 0,2 0,2 I205 SANTA GIUSTA OR 0* 0*
I085 SAN PIERO A SIEVE FI 0,7 0,7 I206 SANTA GIUSTINA BL 0,2 0,2
I086 SAN PIERO PATTI ME 0,5 0,5 I207 SANTA GIUSTINA IN COLLE PD 0,2 0,2
I093 SAN PIETRO A MAIDA CZ 0,4 0,4 I217 SANTA LUCE PI 0,5 0,5
I092 SAN PIETRO AL NATISONE UD 0,2 0,2 I220 SANTA LUCIA DEL MELA ME 0,4 0,4
I089 SAN PIETRO AL TANAGRO SA 0* 0* I221 SANTA LUCIA DI PIAVE TV 0,7 12000 0,7 12000
I095 SAN PIETRO APOSTOLO CZ 0,4 0,4 I219 SANTA LUCIA DI SERINO AV 0,4 0,4
I096 SAN PIETRO AVELLANA IS 0,4 0,4 I226 SANTA MARGHERITA D’ADIGE PD 0,2 0,2
I098 SAN PIETRO CLARENZA CT 0,45 8000 0,45 8000 I224 SANTA MARGHERITA DI BELICE AG 0,5 0,5
I088 SAN PIETRO DI CADORE BL 0,8 0,8 I230 SANTA MARGHERITA DI STAFFORA PV 0,5 0,5
I102 SAN PIETRO DI CARIDA’ RC 0,4 0,4 I225 SANTA MARGHERITA LIGURE GE 0* 0*
I103 SAN PIETRO DI FELETTO TV 0,5 0,5 I232 SANTA MARIA A MONTE PI 0,4 0,4
I105 SAN PIETRO DI MORUBIO VR 0,5 0,5 I233 SANTA MARIA A VICO CE 0,4 0,4
I108 SAN PIETRO IN AMANTEA CS 0* 0* I234 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE 0,75 8000 0,75 8000
I109 SAN PIETRO IN CARIANO VR 0,5 0,5 M284 SANTA MARIA COGHINAS SS 0,1 0,1
I110 SAN PIETRO IN CASALE BO 0,67 7750 0,67 7750 C717 SANTA MARIA DEL CEDRO CS 0,8 0,8
G788 SAN PIETRO IN CERRO PC 0,1 7500 0,1 7500 I238 SANTA MARIA DEL MOLISE IS 0,1 0,1
I107 SAN PIETRO IN GU PD 0* 0* I237 SANTA MARIA DELLA VERSA PV 0,3 0,3
I114 SAN PIETRO IN GUARANO CS 0,5 0,5 I240 SANTA MARIA DI LICODIA CT 0,1 0,1
I115 SAN PIETRO IN LAMA LE 0,4 0,4 I242 SANTA MARIA DI SALA VE 0,4 8500 0,4 8500
I113 SAN PIETRO INFINE CE 0,4 0,4 I243 SANTA MARIA HOE’ LC 0,4 12000 0,4 12000
I116 SAN PIETRO MOSEZZO NO 0* 0* I244 SANTA MARIA IMBARO CH 0,2 7500 0,2 7500
I117 SAN PIETRO MUSSOLINO VI 0,4 0,4 M273 SANTA MARIA LA CARITA’ NA 0,8 0,8
I090 SAN PIETRO VAL LEMINA TO 0,4 0,4 I247 SANTA MARIA LA FOSSA CE 0,4 0,4
I119 SAN PIETRO VERNOTICO BR 0,5 0,5 I248 SANTA MARIA LA LONGA UD 0* 0*
I120 SAN PIETRO VIMINARIO PD 0,5 7500 0,5 7500 I249 SANTA MARIA MAGGIORE VB 0* 0*
I121 SAN PIO DELLE CAMERE AQ 0* 0* I251 SANTA MARIA NUOVA AN 0,5 9000 0,5 9000
I125 SAN POLO DEI CAVALIERI RM 0,8 0,8 I253 SANTA MARINA SA 0* 0*
I123 SAN POLO D’ENZA RE 0,4 10000 0,4 10000 I254 SANTA MARINA SALINA ME 0,4 0,4
I124 SAN POLO DI PIAVE TV 0,5 0,5 I255 SANTA MARINELLA RM 0,6 0,6
I122 SAN POLO MATESE CB 0,8 0,8 I291 SANTA NINFA TP 0,5 0,5
I126 SAN PONSO TO 0* 0* I301 SANTA PAOLINA AV 0,2 0,2
I128 SAN POSSIDONIO MO 0,45 * 0,45 * I308 SANTA SEVERINA KR 0,5 0,5
I130 SAN POTITO SANNITICO CE 0,4 0,4 I310 SANTA SOFIA FC 0,5 0,5
I129 SAN POTITO ULTRA AV 0,4 0,4 I309 SANTA SOFIA D’EPIRO CS 0,3 0,3
I131 SAN PRISCO CE 0,75 10000 0,75 10000 I311 SANTA TERESA DI RIVA ME 0,75 0,75
I132 SAN PROCOPIO RC 0,8 0,8 I312 SANTA TERESA GALLURA SS 0,5 0,5
I133 SAN PROSPERO MO 0,4 0,4 I314 SANTA VENERINA CT 0,4 0,4
I135 SAN QUIRICO D’ORCIA SI 0* 0* I316 SANTA VITTORIA D’ALBA CN 0,2 0,2
I136 SAN QUIRINO PN 0* 0* I315 SANTA VITTORIA IN MATENANO AP 0,7 7000 0,7 7000
I137 SAN RAFFAELE CIMENA TO 0,4 0,4 I182 SANTADI CA 0,2 0,2
I138 SAN REMO IM 0* 0* I189 SANT’AGAPITO IS 0,2 0,2
I139 SAN ROBERTO RC 0,2 0,2 I191 SANT’AGATA BOLOGNESE BO 0,8 0,8
I140 SAN ROCCO AL PORTO LO 0* 0* I197 SANT’AGATA DE’ GOTI BN 0,2 0,2
I142 SAN ROMANO IN GARFAGNANA LU 0,7 0,7 I198 SANT’AGATA DEL BIANCO RC 0,5 0,5
I143 SAN RUFO SA 0,5 0,5 I192 SANT’AGATA DI ESARO CS 0,6 0,6
I147 SAN SALVATORE DI FITALIA ME 0,5 0,5 I199 SANT’AGATA DI MILITELLO ME 0,8 0,8
I144 SAN SALVATORE MONFERRATO AL 0,6 7000 0,6 7000 I193 SANT’AGATA DI PUGLIA FG 0,4 0,4
I145 SAN SALVATORE TELESINO BN 0* 0* I201 SANT’AGATA FELTRIA PU 0,4 0,4
I148 SAN SALVO CH 0,5 0,5 I190 SANT’AGATA FOSSILI AL 0* 0*
I151 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA 0,6 0,6 I202 SANT’AGATA LI BATTIATI CT 0,2 0,2
I150 SAN SEBASTIANO CURONE AL 0* 0* I196 SANT’AGATA SUL SANTERNO RA 0,6 0,6
I152 SAN SEBASTIANO DA PO TO 0,5 0,5 I208 SANT’AGNELLO NA 0,7 0,7
I154 SAN SECONDO DI PINEROLO TO 0,2 0,2 I209 SANT’AGOSTINO FE 0,4 0,4
I153 SAN SECONDO PARMENSE PR 0,6 10000 0,6 10000 I210 SANT’ALBANO STURA CN 0,3 0,3
I157 SAN SEVERINO LUCANO PZ 0,2 0,2 I213 SANT’ALESSIO CON VIALONE PV 0,4 0,4
I156 SAN SEVERINO MARCHE MC 0,5 0,5 I214 SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE RC 0* 0*
I158 SAN SEVERO FG 0,5 0,5 I215 SANT’ALESSIO SICULO ME 0* 0*
I162 SAN SIRO CO 0* 0* I216 SANT’ALFIO CT 0,5 0,5
I163 SAN SOSSIO BARONIA AV 0,6 0,6 I258 SANT’AMBROGIO DI TORINO TO 0,53 15000 0,53 15000
I164 SAN SOSTENE CZ 0,2 0,2 I259 SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR 0,4 0,4
I165 SAN SOSTI CS 0,5 0,5 I256 SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO FR 0,1 0,1
I166 SAN SPERATE CA 0,5 0,5 I262 SANT’ANASTASIA NA 0,2 0,2
I261 SAN TAMMARO CE 0,3 0,3 I263 SANT’ANATOLIA DI NARCO PG 0* 0*
I328 SAN TEODORO ME 0* 0* I266 SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ 0* 0*
I329 SAN TEODORO NU 0* 0* I265 SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO FR 0,5 0,5
I347 SAN TOMASO AGORDINO BL 0,4 5500 0,4 5500 I264 SANT’ANDREA DI CONZA AV 0,2 0,2
I376 SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE PE 0,3 0,3 I271 SANT’ANDREA FRIUS CA 0,2 0,2
I377 SAN VALENTINO TORIO SA 0,8 9000 0,8 9000 I277 SANT’ANGELO A CUPOLO BN 0,5 0,5
I381 SAN VENANZO TR 0,7 0,7 I278 SANT’ANGELO A FASANELLA SA 0,3 0,3
I382 SAN VENDEMIANO TV 0* 0* I280 SANT’ANGELO A SCALA AV 0,4 0,4
I384 SAN VERO MILIS OR 0,5 0,5 I279 SANT’ANGELO ALL’ESCA AV 0,2 0,2
I390 SAN VINCENZO LI 0,5 0,5 I273 SANT’ANGELO D’ALIFE CE 0,8 0,8
I388 SAN VINCENZO LA COSTA CS 0,6 0,6 I281 SANT’ANGELO DEI LOMBARDI AV 0,2 0,2
I389 SAN VINCENZO VALLE ROVETO AQ 0,4 0,4 I282 SANT’ANGELO DEL PESCO IS 0,4 0,4
I391 SAN VITALIANO NA 0,8 0,8 I283 SANT’ANGELO DI BROLO ME 0,5 0,5
I402 SAN VITO CA 0* 0* I275 SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO PD 0,4 8000 0,4 8000
I403 SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN 0,4 10000 0,4 10000 I285 SANT’ANGELO IN LIZZOLA PU 0,8 0,8
I404 SAN VITO AL TORRE UD 0* 0* I286 SANT’ANGELO IN PONTANO MC 0,5 0,5
I394 SAN VITO CHIETINO CH 0,8 0,8 I287 SANT’ANGELO IN VADO PU 0,7 8500 0,7 8500
I396 SAN VITO DEI NORMANNI BR 0,8 7500 0,8 7500 I288 SANT’ANGELO LE FRATTE PZ 0,2 0,2
I392 SAN VITO DI CADORE BL 0* 0* I289 SANT’ANGELO LIMOSANO CB 0* 0*
I405 SAN VITO DI FAGAGNA UD 0,4 0,4 I274 SANT’ANGELO LODIGIANO LO 0,4 0,4
I401 SAN VITO DI LEGUZZANO VI 0,4 0,4 I276 SANT’ANGELO LOMELLINA PV 0,2 0,2
I407 SAN VITO LO CAPO TP 0,2 0,2 I290 SANT’ANGELO MUXARO AG 0* 0*
I400 SAN VITO ROMANO RM 0,8 0,8 I284 SANT’ANGELO ROMANO RM 0,5 0,5
I393 SAN VITO SULLO IONIO CZ 0,4 0,4 M209 SANT’ANNA ARRESI CA 0,4 0,4
I408 SAN VITTORE DEL LAZIO FR 0* 0* I292 SANT’ANNA D’ALFAEDO VR 0,7 0,7
I409 SAN VITTORE OLONA MI 0* 0* I293 SANT’ANTIMO NA 0,4 0,4
I414 SAN ZENO DI MONTAGNA VR 0,5 0,5 I294 SANT’ANTIOCO CA 0,7 0,7
I412 SAN ZENO NAVIGLIO BS 0,5 0,5 I296 SANT’ANTONINO DI SUSA TO 0,55 7500 0,55 7500
I415 SAN ZENONE AL LAMBRO MI 0,3 0,3 I300 SANT’ANTONIO ABATE NA 0,5 0,5
I416 SAN ZENONE AL PO PV 0,2 0,2 M276 SANT’ANTONIO DI GALLURA SS 0,8 7500 0,8 7500
I417 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 0,2 0,2 I302 SANT’APOLLINARE FR 0,7 0,7
H757 SANARICA LE 0,4 0,4 I305 SANT’ARCANGELO PZ 0* 0*
H821 SANDIGLIANO BI 0,55 0,55 I304 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 0,2 0,2
H829 SANDRIGO VI 0,2 0,2 F557 SANT’ARCANGELO TRIMONTE BN 0,2 0,2
H851 SANFRE’ CN 0,45 0,45 I306 SANT’ARPINO CE 0,4 * 0,4 *
H852 SANFRONT CN 0,3 0,3 I307 SANT’ARSENIO SA 0,2 0,2
H855 SANGANO TO 0,2 0,2 I326 SANTE MARIE AQ 0,1 0,1
H872 SANGIANO VA 0,45 0,45 I318 SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA TE 0,5 0,5
H877 SANGINETO CS 0,8 0,8 I317 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO SA 0,35 0,35
H944 SANGUINETTO VR 0,8 15000 0,8 15000 I319 SANT’ELENA PD 0,5 0,5
H974 SANLURI CA 0,4 0,4 B466 SANT’ELENA SANNITA IS 0* 0*
I048 SANNAZZARO DE’ BURGONDI PV 0,4 0,4 I320 SANT’ELIA A PIANISI CB 0,6 0,6
I053 SANNICANDRO DI BARI BA 0,3 0,3 I321 SANT’ELIA FIUMERAPIDO FR 0,5 0,5
I054 SANNICANDRO GARGANICO FG 0,6 0,6 I324 SANT’ELPIDIO A MARE AP 0,8 10000 0,8 10000
I059 SANNICOLA LE 0,1 0,1 I327 SANTENA TO 0,7 0,7
I155 SANSEPOLCRO AR 0,58 10000 0,58 10000 I330 SANTERAMO IN COLLE BA 0,2 0,2
I168 SANTA BRIGIDA BG 0,4 * 0,4 * I332 SANT’EUFEMIA A MAIELLA PE 0,5 0,5
I171 SANTA CATERINA ALBANESE CS 0* 0* I333 SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE RC 0,2 0,2
I170 SANTA CATERINA DELLO IONIO CZ 0,5 0,5 I335 SANT’EUSANIO DEL SANGRO CH 0,6 8500 0,6 8500
I169 SANTA CATERINA VILLARMOSA CL 0* 0* I336 SANT’EUSANIO FORCONESE AQ 0,4 0,4
I172 SANTA CESAREA TERME LE 0,3 0,3 I337 SANTHIA’ VC 0,6 0,6
I176 SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE RC 0,4 0,4 I339 SANTI COSMA E DAMIANO LT 0,74 0,74
I175 SANTA CRISTINA E BISSONE PV 0,3 10000 0,3 10000 I341 SANT’ILARIO DELLO IONIO RC 0,3 0,3
I174 SANTA CRISTINA GELA PA 0,4 0,4 I342 SANT’ILARIO D’ENZA RE 0,5 11000 0,5 11000
I173 SANTA CRISTINA VALGARDENA .ST CHRISTINA IN G. BZ 0* 0* I344 SANT’IPPOLITO PU 0,5 0,5
I178 SANTA CROCE CAMERINA RG 0,3 0,3 I365 SANTO STEFANO AL MARE IM 0,5 0,5
I179 SANTA CROCE DEL SANNIO BN 0,5 0,5 I367 SANTO STEFANO BELBO CN 0,5 0,5
I181 SANTA CROCE DI MAGLIANO CB 0,2 0,2 I368 SANTO STEFANO D’AVETO GE 0,5 0,5
I177 SANTA CROCE SULL’ARNO PI 0,4 * 0,4 * I357 SANTO STEFANO DEL SOLE AV 0,4 0,4
- XXVI -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
C919 SANTO STEFANO DI CADORE BL 0,6 0,6 I541 SCLAFANI BAGNI PA 0* 0*
I370 SANTO STEFANO DI CAMASTRA ME 0,8 0,8 I543 SCONTRONE AQ 0,2 0,2
I363 SANTO STEFANO DI MAGRA SP 0,5 12500 0,5 12500 I544 SCOPA VC 0,5 0,5
I359 SANTO STEFANO DI ROGLIANO CS 0* 0* I545 SCOPELLO VC 0* 0*
I360 SANTO STEFANO DI SESSANIO AQ 0,2 0,2 I546 SCOPPITO AQ 0* 0*
I371 SANTO STEFANO IN ASPROMONTE RC 0,6 0,6 I548 SCORDIA CT 0,5 8500 0,5 8500
I362 SANTO STEFANO LODIGIANO LO 0,4 0,4 I549 SCORRANO LE 0,5 0,5
I356 SANTO STEFANO QUISQUINA AG 0* 0* I551 SCORZE’ VE 0,3 0,3
I372 SANTO STEFANO ROERO CN 0,3 0,3 I553 SCURCOLA MARSICANA AQ 0,6 0,6
I361 SANTO STEFANO TICINO MI 0,5 15000 0,5 15000 I554 SCURELLE TN 0* 0*
I373 SANTO STINO DI LIVENZA VE 0,5 0,5 I555 SCURZOLENGO AT 0,5 0,5
I346 SANT’OLCESE GE 0,5 0,5 I556 SEBORGA IM 0,3 0,3
I260 SANTOMENNA SA 0* 0* I558 SECINARO AQ 0,4 0,4
I348 SANT’OMERO TE 0,6 0,6 I559 SECLI’ LE 0* 0*
I349 SANT’OMOBONO TERME BG 0* 0* I561 SECUGNAGO LO 0,5 0,5
I350 SANT’ONOFRIO VV 0,1 0,1 I562 SEDEGLIANO UD 0,2 0,2
I351 SANTOPADRE FR 0,5 8000 0,5 8000 I563 SEDICO BL 0,4 0,4
I352 SANT’ORESTE RM 0,2 0,2 I564 SEDILO OR 0* 0*
I353 SANTORSO VI 0,4 0,4 I565 SEDINI SS 0* 0*
I354 SANT’ORSOLA TERME TN 0* 0* I566 SEDRIANO MI 0,6 0,6
I374 SANTU LUSSURGIU OR 0* 0* I567 SEDRINA BG 0,6 8000 0,6 8000
I375 SANT’URBANO PD 0* 0* I569 SEFRO MC 0,5 7500 0,5 7500
I410 SANZA SA 0* 0* I570 SEGARIU CA 0,5 0,5
I411 SANZENO TN 0* 0* I571 SEGGIANO GR 0,5 0,5
I418 SAONARA PD 0,5 0,5 I573 SEGNI RM 0,7 0,7
I420 SAPONARA ME 0,5 0,5 I576 SEGONZANO TN 0* 0*
I421 SAPPADA BL 0,5 0,5 I577 SEGRATE MI 0,2 0,2
I422 SAPRI SA 0* 0* I578 SEGUSINO TV 0,8 0,8
I423 SARACENA CS 0,4 0,4 I580 SELARGIUS CA 0,3 0,3
I424 SARACINESCO RM 0* 0* I581 SELCI RI 0,3 0,3
I425 SARCEDO VI 0,3 0,3 I582 SELEGAS CA 0* 0*
I426 SARCONI PZ 0,2 0,2 I585 SELLANO PG 0* 0*
I428 SARDARA CA 0,2 0,2 I588 SELLERO BS 0,2 0,2
I429 SARDIGLIANO AL 0,7 7500 0,7 7500 I589 SELLIA CZ 0,4 0,4
I430 SAREGO VI 0,3 0,3 I590 SELLIA MARINA CZ 0,5 0,5
I431 SARENTINO .SARNTAL. BZ 0,5 0,5 I593 SELVA DEI MOLINI .MUEHLWALD. BZ 0* 0*
I432 SAREZZANO AL 0,6 0,6 I592 SELVA DI CADORE BL 0* 0*
I433 SAREZZO BS 0* 0* I594 SELVA DI PROGNO VR 0,5 0,5
I434 SARMATO PC 0,3 0,3 I591 SELVA DI VAL GARDENA .WOLKENSTEIN IN GROEDEN. BZ 0* 0*
I435 SARMEDE TV 0,5 9500 0,5 9500 I595 SELVAZZANO DENTRO PD 0,4 0,4
I436 SARNANO MC 0,7 0,7 I596 SELVE MARCONE BI 0,5 0,5
I437 SARNICO BG 0,4 0,4 I597 SELVINO BG 0,5 0,5
I438 SARNO SA 0,8 0,8 I598 SEMESTENE SS 0* 0*
I439 SARNONICO TN 0* 0* I599 SEMIANA PV 0,5 0,5
I441 SARONNO VA 0,45 0,45 I600 SEMINARA RC 0,2 0,2
I442 SARRE AO 0* 0* I601 SEMPRONIANO GR 0,6 0,6
I443 SARROCH CA 0* 0* I602 SENAGO MI 0,4 0,4
I444 SARSINA FC 0,39 0,39 I604 SENALES .SCHNALS. BZ 0* 0*
I445 SARTEANO SI 0,3 0,3 I603 SENALE-SAN FELICE .UNSERE LIEBE FRAU IM WALD. BZ 0* 0*
I447 SARTIRANA LOMELLINA PV 0,8 10000 0,8 10000 I605 SENEGHE OR 0* 0*
I448 SARULE NU 0,1 0,1 I606 SENERCHIA AV 0,5 0,5
I449 SARZANA SP 0,4 0,4 I607 SENIGA BS 0,2 0,2
I451 SASSANO SA 0,4 0,4 I608 SENIGALLIA AN 0,4 12000 0,4 12000
I452 SASSARI SS 0,3 0,3 I609 SENIS OR 0* 0*
I453 SASSELLO SV 0,8 0,8 I610 SENISE PZ 0,8 0,8
I454 SASSETTA LI 0,5 0,5 I611 SENNA COMASCO CO 0,3 0,3
I455 SASSINORO BN 0,1 0,1 I612 SENNA LODIGIANA LO 0,4 0,4
I457 SASSO DI CASTALDA PZ 0,2 0,2 I613 SENNARIOLO OR 0* 0*
G972 SASSO MARCONI BO 0,4 15000 0,4 15000 I614 SENNORI SS 0,4 0,4
I459 SASSOCORVARO PU 0,7 0,7 I615 SENORBI’ CA 0 0
I460 SASSOFELTRIO PU 0,4 0,4 I618 SEPINO CB 0,3 0,3
I461 SASSOFERRATO AN 0,7 9000 0,7 9000 I619 SEPPIANA VB 0* 0*
I462 SASSUOLO MO 0,45 15000 0,45 15000 I621 SEQUALS PN 0* 0*
I463 SATRIANO CZ 0,4 0,4 I622 SERAVEZZA LU 0,65 * 0,65 *
G614 SATRIANO DI LUCANIA PZ 0,5 0,5 I624 SERDIANA CA 0,2 0,2
I464 SAURIS UD 0,3 0,3 I625 SEREGNO MI 0,6 10000 0,6 10.000
I465 SAUZE DI CESANA TO 0* 0* I626 SEREN DEL GRAPPA BL 0,4 0,4
I466 SAUZE D’OULX TO 0* 0* I627 SERGNANO CR 0,2 0,2
I467 SAVA TA 0,8 0,8 I628 SERIATE BG 0,3 0,3
I468 SAVELLI KR 0* 0* I629 SERINA BG 0,4 0,4
I469 SAVIANO NA 0,8 0,8 I630 SERINO AV 0,8 0,8
I470 SAVIGLIANO CN 0,64 8000 0,64 8000 I631 SERLE BS 0* 0*
I471 SAVIGNANO IRPINO AV 0,2 0,2 I632 SERMIDE MN 0,2 0,2
I473 SAVIGNANO SUL PANARO MO 0,45 0,45 I634 SERMONETA LT 0,7 0,7
I472 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC 0,4 9000 0,4 9000 I635 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA TV 0,5 0,5
I474 SAVIGNO BO 0,7 9000 0,7 9000 I636 SERNIO SO 0* 0*
I475 SAVIGNONE GE 0,3 0,3 I637 SEROLE AT 0,2 0,2
I476 SAVIORE DELL’ADAMELLO BS 0,4 0,4 I642 SERRA D’AIELLO CS 0* 0*
I477 SAVOCA ME 0,8 0,8 I643 SERRA DE’ CONTI AN 0,7 9000 0,7 9000
I478 SAVOGNA UD 0,4 0,4 I650 SERRA PEDACE CS 0,2 0,2
I479 SAVOGNA D’ISONZO GO 0* 0* I640 SERRA RICCO’ GE 0,6 0,6
H730 SAVOIA DI LUCANIA PZ 0,4 0,4 I639 SERRA SAN BRUNO VV 0,5 0,5
I480 SAVONA SV 0,33 0,33 I653 SERRA SAN QUIRICO AN 0,7 9500 0,7 9500
I482 SCAFA PE 0,8 0,8 I654 SERRA SANT’ABBONDIO PU 0,5 0,5
I483 SCAFATI SA 0,8 0,8 I641 SERRACAPRIOLA FG 0,8 0,8
I484 SCAGNELLO CN 0,2 0,2 I644 SERRADIFALCO CL 0,5 0,5
I486 SCALA SA 0,3 0,3 I646 SERRALUNGA D’ALBA CN 0,2 0,2
I485 SCALA COELI CS 0* 0* I645 SERRALUNGA DI CREA AL 0,2 0,2
I487 SCALDASOLE PV 0,2 0,2 I647 SERRAMANNA CA 0,5 0,5
I489 SCALEA CS 0,5 0,5 F357 SERRAMAZZONI MO 0,6 * 0,6 *
I490 SCALENGHE TO 0,4 0,4 I648 SERRAMEZZANA SA 0,2 0,2
I492 SCALETTA ZANCLEA ME 0,8 0,8 I649 SERRAMONACESCA PE 0,8 0,8
I493 SCAMPITELLA AV 0,2 0,2 I651 SERRAPETRONA MC 0,5 0,5
I494 SCANDALE KR 0* 0* I652 SERRARA FONTANA NA 0,8 0,8
I496 SCANDIANO RE 0,55 10000 0,55 10000 I655 SERRASTRETTA CZ 0,6 0,6
B962 SCANDICCI FI 0,5 0,5 I656 SERRATA RC 0,2 0,2
I497 SCANDOLARA RAVARA CR 0,2 0,2 I662 SERRAVALLE A PO MN 0,2 0,2
I498 SCANDOLARA RIPA D’OGLIO CR 0,4 0,4 I661 SERRAVALLE DI CHIENTI MC 0* 0*
I499 SCANDRIGLIA RI 0,6 8000 0,6 8000 I659 SERRAVALLE LANGHE CN 0,2 0,2
I501 SCANNO AQ 0* 0* I660 SERRAVALLE PISTOIESE PT 0,4 0,4
I503 SCANO DI MONTIFERRO OR 0* 0* I657 SERRAVALLE SCRIVIA AL 0,5 0,5
I504 SCANSANO GR 0,5 9000 0,5 9000 I663 SERRAVALLE SESIA VC 0,5 0,5
M256 SCANZANO JONICO MT 0,5 8000 0,5 8000 I666 SERRE SA 0,5 0,5
I506 SCANZOROSCIATE BG 0,1 0,1 I667 SERRENTI CA 0,4 0,4
I507 SCAPOLI IS 0,3 0,3 I668 SERRI NU 0,2 0,2
I510 SCARLINO GR 0* 0* I669 SERRONE FR 0,6 0,6
I511 SCARMAGNO TO 0 0 I670 SERRUNGARINA PU 0,6 0,6
I512 SCARNAFIGI CN 0* 0* I671 SERSALE CZ 0,4 0,4
I514 SCARPERIA FI 0,5 0,5 C070 SERVIGLIANO AP 0,8 0,8
I519 SCENA .SCHENNA. BZ 0* 0* I676 SESSA AURUNCA CE 0,4 0,4
I520 SCERNI CH 0,8 0,8 I677 SESSA CILENTO SA 0,4 10000 0,4 10000
I522 SCHEGGIA E PASCELUPO PG 0,3 0,3 I678 SESSAME AT 0,6 0,6
I523 SCHEGGINO PG 0* 0* I679 SESSANO DEL MOLISE IS 0* 0*
I526 SCHIAVI DI ABRUZZO CH 0* 0* E070 SESTA GODANO SP 0,6 7500 0,6 7500
I527 SCHIAVON VI 0* 0* I681 SESTINO AR 0,2 0,2
I529 SCHIGNANO CO 0,2 0,2 I687 SESTO .SEXTEN. BZ 0* 0*
I530 SCHILPARIO BG 0,6 0,6 I686 SESTO AL REGHENA PN 0,3 10000 0,3 10000
I531 SCHIO VI 0,8 0,8 I688 SESTO CALENDE VA 0,35 0,35
I532 SCHIVENOGLIA MN 0,4 0,4 I682 SESTO CAMPANO IS 0,6 0,6
I533 SCIACCA AG 0,2 0,2 I683 SESTO ED UNITI CR 0,4 8000 0,4 8000
I534 SCIARA PA 0* 0* I684 SESTO FIORENTINO FI 0,3 0,3
I535 SCICLI RG 0,4 0,4 I690 SESTO SAN GIOVANNI MI 0,6 17500 0,6 17500
I536 SCIDO RC 0* 0* I689 SESTOLA MO 0,2 12000 0,2 12000
D290 SCIGLIANO CS 0,5 0,5 I693 SESTRI LEVANTE GE 0,4 0,4
I537 SCILLA RC 0,6 0,6 I692 SESTRIERE TO 0* 0*
I538 SCILLATO PA 0* 0* I695 SESTU CA 0* 0*
I539 SCIOLZE TO 0,4 0,4 I696 SETTALA MI 0* 0*
I540 SCISCIANO NA 0,4 0,4 I697 SETTEFRATI FR 0,3 0,3
- XXVII -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
I698 SETTIME AT 0,4 0,4 I857 SORISO NO 0,4 0,4
I700 SETTIMO MILANESE MI 0,5 0,5 I858 SORISOLE BG 0,4 0,4
I701 SETTIMO ROTTARO TO 0,7 0,7 I860 SORMANO CO 0,2 0,2
I699 SETTIMO SAN PIETRO CA 0,3 0,3 I861 SORRADILE OR 0* 0*
I703 SETTIMO TORINESE TO 0,8 10000 0,8 10000 I862 SORRENTO NA 0,15 0,15
I702 SETTIMO VITTONE TO 0,3 0,3 I863 SORSO SS 0,5 0,5
I704 SETTINGIANO CZ 0,2 0,2 I864 SORTINO SR 0,3 0,3
I705 SETZU CA 0* 0* I865 SOSPIRO CR 0,3 0,3
I706 SEUI NU 0,2 0,2 I866 SOSPIROLO BL 0,6 0,6
I707 SEULO NU 0,5 0,5 I867 SOSSANO VI 0,5 0,5
I709 SEVESO MI 0,64 0,64 I868 SOSTEGNO BI 0,4 0,4
I711 SEZZADIO AL 0,5 0,5 I869 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII BG 0,4 0,4
I712 SEZZE LT 0,5 0,5 I871 SOVER TN 0* 0*
I714 SFRUZ TN 0* 0* I872 SOVERATO CZ 0,7 0,7
I715 SGONICO TS 0* 0* I873 SOVERE BG 0,4 0,4
I716 SGURGOLA FR 0,8 5000 0,8 5000 I874 SOVERIA MANNELLI CZ 0,2 0,2
I717 SIAMAGGIORE OR 0* 0* I875 SOVERIA SIMERI CZ 0,4 0,4
I718 SIAMANNA OR 0* 0* I876 SOVERZENE BL 0* 0*
I720 SIANO SA 0,4 8000 0,4 8000 I877 SOVICILLE SI 0,475 13000 0,475 13000
I721 SIAPICCIA OR 0* 0* I878 SOVICO MI 0,5 0,5
M253 SICIGNANO DEGLI ALBURNI SA 0,4 0,4 I879 SOVIZZO VI 0,2 0,2
I723 SICULIANA AG 0* 0* I673 SOVRAMONTE BL 0,5 0,5
I724 SIDDI CA 0* 0* I880 SOZZAGO NO 0,3 0,3
I725 SIDERNO RC 0,4 0,4 I881 SPADAFORA ME 0,5 12000 0,5 12000
I726 SIENA SI 0,65 * 0,65 * I884 SPADOLA VV 0,5 0,5
I727 SIGILLO PG 0,6 0,6 I885 SPARANISE CE 0,4 0,4
I728 SIGNA FI 0,6 0,6 I886 SPARONE TO 0,1 0,1
I729 SILANDRO .SCHLANDERS. BZ 0* 0* I887 SPECCHIA LE 0,2 0,2
I730 SILANUS NU 0* 0* I888 SPELLO PG 0,5 0,5
F116 SILEA TV 0,6 0,6 I889 SPERA TN 0* 0*
I732 SILIGO SS 0* 0* I891 SPERLINGA EN 0* 0*
I734 SILIQUA CA 0* 0* I892 SPERLONGA LT 0* 0*
I735 SILIUS CA 0* 0* I893 SPERONE AV 0,5 0,5
I737 SILLANO LU 0,7 0,7 I894 SPESSA PV 0,2 0,2
I736 SILLAVENGO NO 0* 0* I895 SPEZZANO ALBANESE CS 0,5 0,5
I738 SILVANO D’ORBA AL 0,3 0,3 I896 SPEZZANO DELLA SILA CS 0,6 10000 0,6 10000
I739 SILVANO PIETRA PV 0,4 0,4 I898 SPEZZANO PICCOLO CS 0,5 8000 0,5 8000
I741 SILVI TE 0,8 10000 0,8 10000 I899 SPIAZZO TN 0* 0*
I742 SIMALA OR 0* 0* I901 SPIGNO MONFERRATO AL 0,2 0,2
I743 SIMAXIS OR 0,2 0,2 I902 SPIGNO SATURNIA LT 0,3 * 0,3 *
I744 SIMBARIO VV 0,5 0,5 I903 SPILAMBERTO MO 0,3 10329 0,3 10329
I745 SIMERI CRICHI CZ 0,5 8000 0,5 8000 I904 SPILIMBERGO PN 0* 0*
I747 SINAGRA ME 0,2 0,2 I905 SPILINGA VV 0,5 0,5
A468 SINALUNGA SI 0,5 0,5 I906 SPINADESCO CR 0,3 0,3
I748 SINDIA NU 0* 0* I907 SPINAZZOLA BA 0,65 * 0,65 *
I749 SINI OR 0* 0* I908 SPINEA VE 0,5 0,5
I750 SINIO CN 0,5 0,5 I909 SPINEDA CR 0,4 0,4
I751 SINISCOLA NU 0,2 0,2 I910 SPINETE CB 0* 0*
I752 SINNAI CA 0,4 0,4 I911 SPINETO SCRIVIA AL 0* 0*
I753 SINOPOLI RC 0* 0* I912 SPINETOLI AP 0,8 0,8
I754 SIRACUSA SR 0,8 0,8 I914 SPINO D’ADDA CR 0* 0*
I756 SIRIGNANO AV 0,5 0,5 I916 SPINONE AL LAGO BG 0,5 0,5
I757 SIRIS OR 0* 0* I917 SPINOSO PZ 0,4 * 0,4 *
I633 SIRMIONE BS 0* 0* I919 SPIRANO BG 0,4 0,4
I758 SIROLO AN 0,5 0,5 I921 SPOLETO PG 0,5 0,5
I759 SIRONE LC 0* 0* I922 SPOLTORE PE 0,45 15050 0,45 15050
I760 SIROR TN 0* 0* I923 SPONGANO LE 0,5 0,5
I761 SIRTORI LC 0,2 0,2 I924 SPORMAGGIORE TN 0* 0*
I763 SISSA PR 0,8 0,8 I925 SPORMINORE TN 0* 0*
I765 SIURGUS DONIGALA CA 0,2 0,2 I926 SPOTORNO SV 0,5 0,5
E265 SIZIANO PV 0,4 0,4 I927 SPRESIANO TV 0,4 0,4
I767 SIZZANO NO 0,2 0,2 I928 SPRIANA SO 0* 0*
I771 SLUDERNO .SCHLUDERNS. BZ 0* 0* I929 SQUILLACE CZ 0,5 0,5
I772 SMARANO TN 0* 0* I930 SQUINZANO LE 0,8 0,8
I774 SMERILLO AP 0,5 0,5 I932 STAFFOLO AN 0,6 0,6
I775 SOAVE VR 0,4 0,4 I935 STAGNO LOMBARDO CR 0,5 6000 0,5 6000
I777 SOCCHIEVE UD 0,1 0,1 I936 STAITI RC 0,4 0,4
I778 SODDI’ OR 0* 0* I937 STALETTI CZ 0* 0*
I779 SOGLIANO AL RUBICONE FC 0* 0* I938 STANGHELLA PD 0,5 0,5
I780 SOGLIANO CAVOUR LE 0,8 0,8 I939 STARANZANO GO 0,7 15000 0,7 15000
I781 SOGLIO AT 0,3 0,3 M298 STATTE TA 0,4 0,4
I782 SOIANO DEL LAGO BS 0,3 0,3 I941 STAZZANO AL 0,8 0,8
I783 SOLAGNA VI 0,3 0,3 I942 STAZZEMA LU 0,7 * 0,7 *
I785 SOLARINO SR 0,2 0,2 I943 STAZZONA CO 0,4 0,4
I786 SOLARO MI 0,4 8000 0,4 8000 I945 STEFANACONI VV 0,2 0,2
I787 SOLAROLO RA 0,75 0,75 I946 STELLA SV 0,8 0,8
I790 SOLAROLO RAINERIO CR 0,4 7500 0,4 7500 G887 STELLA CILENTO SA 0,2 0,2
I791 SOLARUSSA OR 0 0 I947 STELLANELLO SV 0,4 0,4
I792 SOLBIATE CO 0,2 0,2 I948 STELVIO .STILFS. BZ 0* 0*
I793 SOLBIATE ARNO VA 0,4 0,4 I949 STENICO TN 0* 0*
I794 SOLBIATE OLONA VA 0* 0* I950 STERNATIA LE 0,6 7500 0,6 7500
I796 SOLDANO IM 0,1 0,1 I951 STEZZANO BG 0,1 0,1
I797 SOLEMINIS CA 0,3 0,3 I952 STIA AR 0,6 0,6
I798 SOLERO AL 0,4 0,4 I953 STIENTA RO 0,8 0,8
I799 SOLESINO PD 0,5 8400 0,5 8400 I954 STIGLIANO MT 0,2 0,2
I800 SOLETO LE 0,2 0,2 I955 STIGNANO RC 0,8 0,8
I801 SOLFERINO MN 0,5 0,5 I956 STILO RC 0,65 8000 0,65 8000
I802 SOLIERA MO 0,4 0,4 I959 STIMIGLIANO RI 0* 0*
I803 SOLIGNANO PR 0,5 0,5 M290 STINTINO SS 0* 0*
I805 SOLOFRA AV 0,5 0,5 I960 STIO SA 0* 0*
I808 SOLONGHELLO AL 0,6 0,6 I962 STORNARA FG 0,8 0,8
I809 SOLOPACA BN 0,5 0,5 I963 STORNARELLA FG 0,5 0,5
I812 SOLTO COLLINA BG 0,4 0,4 I964 STORO TN 0* 0*
I813 SOLZA BG 0,5 0,5 I965 STRA VE 0,8 0,8
I815 SOMAGLIA LO 0,2 0,2 I968 STRADELLA PV 0,5 10000 0,5 10000
I817 SOMANO CN 0,3 0,3 I969 STRAMBINELLO TO 0,4 0,4
I819 SOMMA LOMBARDO VA 0,4 0,4 I970 STRAMBINO TO 0,6 11071,35 0,6 11071,35
I820 SOMMA VESUVIANA NA 0,7 * 0,7 * I973 STRANGOLAGALLI FR 0,4 0,4
I821 SOMMACAMPAGNA VR 0,4 0,4 I974 STREGNA UD 0* 0*
I822 SOMMARIVA DEL BOSCO CN 0,2 8000 0,2 8000 I975 STREMBO TN 0* 0*
I823 SOMMARIVA PERNO CN 0,2 8000 0,2 8000 I976 STRESA VB 0* 0*
I824 SOMMATINO CL 0,4 0,4 I977 STREVI AL 0,2 0,2
I825 SOMMO PV 0,3 0,3 I978 STRIANO NA 0,5 0,5
I826 SONA VR 0,4 0,4 I979 STRIGNO TN 0* 0*
I827 SONCINO CR 0,2 0,2 I980 STRONA BI 0,5 0,5
I828 SONDALO SO 0,5 0,5 I981 STRONCONE TR 0,7 0,7
I829 SONDRIO SO 0,8 10000 0,8 10000 I982 STRONGOLI KR 0,2 0,2
I830 SONGAVAZZO BG 0* 0* I984 STROPPIANA VC 0,4 0,4
I831 SONICO BS 0,4 0,4 I985 STROPPO CN 0* 0*
I832 SONNINO LT 0,5 0,5 I986 STROZZA BG 0,5 0,5
I835 SOPRANA BI 0,3 0,3 I990 STURNO AV 0,1 0,1
I838 SORA FR 0,7 8000 0,7 8000 B014 SUARDI PV 0,7 0,7
I839 SORAGA TN 0* 0* I991 SUBBIANO AR 0,5 0,5
I840 SORAGNA PR 0,7 10000 0,7 10000 I992 SUBIACO RM 0,8 0,8
I841 SORANO GR 0,6 0,6 I993 SUCCIVO CE 0,4 0,4
I844 SORBO SAN BASILE CZ 0* 0* I994 SUEGLIO LC 0,5 0,5
I843 SORBO SERPICO AV 0,2 0,2 I995 SUELLI CA 0* 0*
I845 SORBOLO PR 0,4 8800 0,4 8800 I996 SUELLO LC 0,4 0,4
I847 SORDEVOLO BI 0,5 0,5 I997 SUISIO BG 0,2 0,2
I848 SORDIO LO 0,2 0,2 I998 SULBIATE MI 0,3 0,3
I849 SORESINA CR 0,5 10000 0,5 10000 I804 SULMONA AQ 0,5 4000 0,5 4000
I850 SORGA’ VR 0,5 0,5 L002 SULZANO BS 0,5 0,5
I851 SORGONO NU 0,2 0,2 L003 SUMIRAGO VA 0,6 0,6
I852 SORI GE 0,4 0,4 L004 SUMMONTE AV 0,5 0,5
I853 SORIANELLO VV 0* 0* L006 SUNI NU 0* 0*
I854 SORIANO CALABRO VV 0,8 0,8 L007 SUNO NO 0,3 0,3
I855 SORIANO NEL CIMINO VT 0,8 0,8 L008 SUPERSANO LE 0,8 7000 0,8 7000
I856 SORICO CO 0* 0* L009 SUPINO FR 0,4 0,4
- XXVIII -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
L010 SURANO LE 0,4 0,4 L166 TIGGIANO LE 0,4 0,4
L011 SURBO LE 0* 0* L167 TIGLIETO GE 0,6 0,6
L013 SUSA TO 0,3 0,3 L168 TIGLIOLE AT 0,3 0,3
L014 SUSEGANA TV 0,4 0,4 L169 TIGNALE BS 0,3 0,3
L015 SUSTINENTE MN 0,5 0,5 L172 TINNURA NU 0* 0*
L016 SUTERA CL 0,3 0,3 L173 TIONE DEGLI ABRUZZI AQ 0,5 0,5
L017 SUTRI VT 0* 0* L174 TIONE DI TRENTO TN 0* 0*
L018 SUTRIO UD 0,2 0,2 L175 TIRANO SO 0,8 12000 0,8 12000
L019 SUVERETO LI 0,4 0,4 L176 TIRES .TIERS. BZ 0 0
L020 SUZZARA MN 0,35 0,35 L177 TIRIOLO CZ 0,8 0,8
L022 TACENO LC 0,2 0,2 L178 TIROLO .TIROL. BZ 0* 0*
L023 TADASUNI OR 0* 0* L180 TISSI SS 0* 0*
L024 TAGGIA IM 0,4 0,4 L181 TITO PZ 0,5 0,5
L025 TAGLIACOZZO AQ 0,5 0,5 L182 TIVOLI RM 0,35 0,35
L026 TAGLIO DI PO RO 0,7 0,7 L183 TIZZANO VAL PARMA PR 0,8 7500 0,8 7500
L027 TAGLIOLO MONFERRATO AL 0,1 0,1 L184 TOANO RE 0,375 0,375
L030 TAIBON AGORDINO BL 0,5 0,5 L185 TOCCO CAUDIO BN 0,1 0,1
L032 TAINO VA 0* 0* L186 TOCCO DA CASAURIA PE 0* 0*
L033 TAIO TN 0* 0* L187 TOCENO VB 0,1 0,1
G736 TAIPANA UD 0* 0* L188 TODI PG 0,4 0,4
L034 TALAMELLO PU 0,5 0,5 L189 TOFFIA RI 0,4 0,4
L035 TALAMONA SO 0,4 0,4 L190 TOIRANO SV 0,5 0,5
L036 TALANA NU 0,2 0,2 L191 TOLENTINO MC 0,725 * 0,725 *
L037 TALEGGIO BG 0* 0* L192 TOLFA RM 0,4 0,4
L038 TALLA AR 0,5 0,5 L193 TOLLEGNO BI 0,7 0,7
L039 TALMASSONS UD 0,4 0,4 L194 TOLLO CH 0,6 0,6
L040 TAMBRE BL 0,5 0,5 L195 TOLMEZZO UD 0,5 0,5
L042 TAORMINA ME 0,5 0,5 L197 TOLVE PZ 0,5 0,5
L044 TAPOGLIANO UD 0* 0* L199 TOMBOLO PD 0,2 0,2
L046 TARANO RI 0,6 0,6 L200 TON TN 0* 0*
L047 TARANTA PELIGNA CH 0,4 0,4 L201 TONADICO TN 0* 0*
L048 TARANTASCA CN 0* 0* L202 TONARA NU 0* 0*
L049 TARANTO TA 0,8 0,8 L203 TONCO AT 0,4 0,4
L050 TARCENTO UD 0,2 0,2 L204 TONENGO AT 0,2 0,2
D024 TARQUINIA VT 0,5 0,5 D717 TONEZZA DEL CIMONE VI 0,6 0,6
L055 TARSIA CS 0,4 0,4 L205 TORA E PICCILLI CE 0,2 0,2
L056 TARTANO SO 0,2 0,2 L206 TORANO CASTELLO CS 0,6 9000 0,6 9000
L057 TARVISIO UD 0,1 0,1 L207 TORANO NUOVO TE 0,6 0,6
L058 TARZO TV 0,1 0,1 L210 TORBOLE CASAGLIA BS 0* 0*
L059 TASSAROLO AL 0,2 0,2 L211 TORCEGNO TN 0* 0*
L060 TASSULLO TN 0* 0* L212 TORCHIARA SA 0,2 0,2
L061 TAURANO AV 0,5 0,5 L213 TORCHIAROLO BR 0,4 0,4
L062 TAURASI AV 0,2 0,2 L214 TORELLA DEI LOMBARDI AV 0,4 0,4
L063 TAURIANOVA RC 0,5 0,5 L215 TORELLA DEL SANNIO CB 0,3 0,3
L064 TAURISANO LE 0,6 0,6 L216 TORGIANO PG 0,5 0,5
L065 TAVAGNACCO UD 0,6 0,6 L217 TORGNON AO 0* 0*
L066 TAVAGNASCO TO 0,4 0,4 L219 TORINO TO 0,5 10400 0,5 10400
L067 TAVARNELLE VAL DI PESA FI 0,4 0,4 L218 TORINO DI SANGRO CH 0,5 0,5
F260 TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 0,6 6500 0,6 6500 L220 TORITTO BA 0,7 0,7
L069 TAVENNA CB 0,4 0,4 L221 TORLINO VIMERCATI CR 0* 0*
L070 TAVERNA CZ 0* 0* L223 TORNACO NO 0,4 0,4
L071 TAVERNERIO CO 0,4 7750 0,4 7750 L224 TORNARECCIO CH 0,4 0,4
L073 TAVERNOLA BERGAMASCA BG 0,5 0,5 L225 TORNATA CR 0* 0*
C698 TAVERNOLE SUL MELLA BS 0,1 0,1 L227 TORNIMPARTE AQ 0,6 0,6
L074 TAVIANO LE 0,8 0,8 L228 TORNO CO 0,2 0,2
L075 TAVIGLIANO BI 0,65 0,65 L229 TORNOLO PR 0,5 0,5
L078 TAVOLETO PU 0,7 0,7 L230 TORO CB 0,8 0,8
L081 TAVULLIA PU 0,8 9000 0,8 9000 L231 TORPE’ NU 0* 0*
L082 TEANA PZ 0,2 0,2 L233 TORRACA SA 0* 0*
L083 TEANO CE 0,3 0,3 L235 TORRALBA SS 0* 0*
D292 TEGGIANO SA 0,2 0,2 L237 TORRAZZA COSTE PV 0,4 0,4
L084 TEGLIO SO 0,1 0,1 L238 TORRAZZA PIEMONTE TO 0,5 0,5
L085 TEGLIO VENETO VE 0,5 0,5 L239 TORRAZZO BI 0,5 0,5
L086 TELESE TERME BN 0,8 0,8 L245 TORRE ANNUNZIATA NA 0,8 7500 0,8 7500
L087 TELGATE BG 0,2 0,2 L250 TORRE BERETTI E CASTELLARO PV 0* 0*
L088 TELTI SS 0,5 8000 0,5 8000 L251 TORRE BOLDONE BG 0,2 0,2
L089 TELVE TN 0* 0* L252 TORRE BORMIDA CN 0* 0*
L090 TELVE DI SOPRA TN 0* 0* L243 TORRE CAJETANI FR 0,4 0,4
L093 TEMPIO PAUSANIA SS 0,8 0,8 L247 TORRE CANAVESE TO 0,6 0,6
L094 TEMU’ BS 0* 0* L256 TORRE D’ARESE PV 0,5 7500 0,5 7500
L096 TENNA TN 0* 0* L257 TORRE DE’ BUSI LC 0,5 11000 0,5 11000
L097 TENNO TN 0* 0* L262 TORRE DE’ NEGRI PV 0,4 12000 0,4 12000
L100 TEOLO PD 0,3 0,3 L263 TORRE DE’ PASSERI PE 0,4 0,4
L101 TEOR UD 0,3 0,3 L258 TORRE DE’ PICENARDI CR 0,4 0,4
L102 TEORA AV 0,2 0,2 L265 TORRE DE’ ROVERI BG 0,1 0,1
L103 TERAMO TE 0,5 0,5 L259 TORRE DEL GRECO NA 0,3 0,3
L104 TERDOBBIATE NO 0,2 0,2 L267 TORRE DI MOSTO VE 0,4 0,4
L105 TERELLE FR 0,4 0,4 L240 TORRE DI RUGGIERO CZ 0* 0*
L106 TERENTO .TERENTEN. BZ 0* 0* L244 TORRE DI SANTA MARIA SO 0* 0*
E548 TERENZO PR 0,7 10000 0,7 10000 L269 TORRE D’ISOLA PV 0,2 0,2
M282 TERGU SS 0* 0* L272 TORRE LE NOCELLE AV 0* 0*
L107 TERLAGO TN 0* 0* L241 TORRE MONDOVI’ CN 0,3 0,3
L108 TERLANO .TERLAN. BZ 0,2 0,2 L274 TORRE ORSAIA SA 0,4 0,4
L109 TERLIZZI BA 0,3 * 0,3 * L276 TORRE PALLAVICINA BG 0,4 0,4
M210 TERME VIGLIATORE ME 0,8 9000 0,8 9000 L277 TORRE PELLICE TO 0,8 7500 0,8 7500
L111 TERMENO SULLA STRADA DEL VINO .TRAMIN AN DER. BZ 0,4 0,4 L278 TORRE SAN GIORGIO CN 0,2 0,2
L112 TERMINI IMERESE PA 0,65 0,65 L279 TORRE SAN PATRIZIO AP 0,8 0,8
L113 TERMOLI CB 0,5 0,5 L280 TORRE SANTA SUSANNA BR 0,6 0,6
L115 TERNATE VA 0* 0* L246 TORREANO UD 0,3 0,3
L116 TERNENGO BI 0,5 0,5 L248 TORREBELVICINO VI 0,8 0,8
L117 TERNI TR 0,5 10000 0,5 10000 L253 TORREBRUNA CH 0,3 0,3
L118 TERNO D’ISOLA BG 0,8 0,8 L254 TORRECUSO BN 0,7 0,7
L120 TERRACINA LT 0,8 8000 0,8 8000 L270 TORREGLIA PD 0,5 0,5
L121 TERRAGNOLO TN 0* 0* L271 TORREGROTTA ME 0* 0*
L122 TERRALBA OR 0,4 0,4 L273 TORREMAGGIORE FG 0,4 0,4
L124 TERRANOVA DA SIBARI CS 0,3 0,3 M286 TORRENOVA ME 0,3 0,3
L125 TERRANOVA DEI PASSERINI LO 0* 0* L281 TORRESINA CN 0,4 0,4
L126 TERRANOVA DI POLLINO PZ 0* 0* L282 TORRETTA PA 0,8 0,8
L127 TERRANOVA SAPPO MINULIO RC 0,5 0,5 L285 TORREVECCHIA PIA PV 0,2 0,2
L123 TERRANUOVA BRACCIOLINI AR 0,4 0,4 L284 TORREVECCHIA TEATINA CH 0,3 0,3
L131 TERRASINI PA 0,2 0,2 L287 TORRI DEL BENACO VR 0,8 0,8
L132 TERRASSA PADOVANA PD 0,6 0,6 L297 TORRI DI QUARTESOLO VI 0,4 12000 0,4 12000
L134 TERRAVECCHIA CS 0,2 8000 0,2 8000 L286 TORRI IN SABINA RI 0,5 7500 0,5 7500
L136 TERRAZZO VR 0,6 0,6 I550 TORRIANA RN 0* 0*
L137 TERRES TN 0* 0* L290 TORRICE FR 0,5 0,5
L138 TERRICCIOLA PI 0,5 0,5 L294 TORRICELLA TA 0,8 0,8
L139 TERRUGGIA AL 0,6 0,6 L296 TORRICELLA DEL PIZZO CR 0,2 0,2
L140 TERTENIA NU 0* 0* L293 TORRICELLA IN SABINA RI 0,4 0,4
L142 TERZIGNO NA 0,7 7500 0,7 7500 L291 TORRICELLA PELIGNA CH 0,4 0,4
L143 TERZO AL 0,5 0,5 L295 TORRICELLA SICURA TE 0,8 0,8
L144 TERZO DI AQUILEIA UD 0* 0* L292 TORRICELLA VERZATE PV 0,3 0,3
L145 TERZOLAS TN 0* 0* L298 TORRIGLIA GE 0* 0*
L146 TERZORIO IM 0,8 0,8 L299 TORRILE PR 0,35 12000 0,35 12000
L147 TESERO TN 0* 0* L301 TORRIONI AV 0,2 0,2
L149 TESIMO .TISENS. BZ 0* 0* L303 TORRITA DI SIENA SI 0,8 0,8
L150 TESSENNANO VT 0,6 0,6 L302 TORRITA TIBERINA RM 0,2 0,2
L152 TESTICO SV 0,3 0,3 A355 TORTOLI’ NU 0,5 0,5
L153 TETI NU 0,1 0,1 L304 TORTONA AL 0,8 0,8
L154 TEULADA CA 0,25 0,25 L305 TORTORA CS 0,7 0,7
L155 TEVEROLA CE 0,5 0,5 L306 TORTORELLA SA 0* 0*
L156 TEZZE SUL BRENTA VI 0,8 0,8 L307 TORTORETO TE 0 0
L157 THIENE VI 0,5 0,5 L308 TORTORICI ME 0,8 6500 0,8 6500
L158 THIESI SS 0,1 0,1 L309 TORVISCOSA UD 0* 0*
L160 TIANA NU 0* 0* L312 TOSCOLANO-MADERNO BS 0* 0*
L162 TIARNO DI SOPRA TN 0* 0* L314 TOSSICIA TE 0,2 0,2
L163 TIARNO DI SOTTO TN 0* 0* L316 TOVO DI SANT’AGATA SO 0* 0*
L164 TICENGO CR 0* 0* L315 TOVO SAN GIACOMO SV 0,5 0,5
L165 TICINETO AL 0,8 0,8 L317 TRABIA PA 0,5 9200 0,5 9200
- XXIX -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
L319 TRADATE VA 0,1 10000 0,1 10000 L472 TURI BA 0,4 0,4
L321 TRAMATZA OR 0,4 0,4 L473 TURRI CA 0,5 0,5
L322 TRAMBILENO TN 0* 0* L474 TURRIACO GO 0* 0*
L323 TRAMONTI SA 0* 0* L475 TURRIVALIGNANI PE 0,4 0,4
L324 TRAMONTI DI SOPRA PN 0* 0* L477 TURSI MT 0,5 0,5
L325 TRAMONTI DI SOTTO PN 0* 0* L478 TUSA ME 0* 0*
L326 TRAMUTOLA PZ 0* 0* L310 TUSCANIA VT 0,8 0,8
L327 TRANA TO 0,6 0,6 C789 UBIALE CLANEZZO BG 0,4 0,4
L328 TRANI BA 0,7 0,7 L480 UBOLDO VA 0* 0*
L329 TRANSACQUA TN 0* 0* L482 UCRIA ME 0,5 0,5
L330 TRAONA SO 0* 0* L483 UDINE UD 0,2 0,2
L331 TRAPANI TP 0,5 0,5 L484 UGENTO LE 0,8 0,8
L332 TRAPPETO PA 0* 0* L485 UGGIANO LA CHIESA LE 0,4 0,4
L333 TRAREGO VIGGIONA VB 0* 0* L487 UGGIATE-TREVANO CO 0* 0*
L334 TRASACCO AQ 0,6 0,6 L488 ULA’ TIRSO OR 0 0
L335 TRASAGHIS UD 0* 0* L489 ULASSAI NU 0* 0*
L336 TRASQUERA VB 0* 0* L490 ULTIMO .ULTEN. BZ 0* 0*
L337 TRATALIAS CA 0* 0* D786 UMBERTIDE PG 0,5 12000 0,5 12000
L338 TRAUSELLA TO 0,5 0,5 L492 UMBRIATICO KR 0,4 0,4
I236 TRAVACO’ SICCOMARIO PV 0,45 0,45 L494 URAGO D’OGLIO BS 0,4 0,4
L339 TRAVAGLIATO BS 0* 0* L496 URAS OR 0,4 0,4
L342 TRAVEDONA-MONATE VA 0,4 12000 0,4 12000 L497 URBANA PD 0,4 0,4
L345 TRAVERSELLA TO 0,5 0,5 L498 URBANIA PU 0,6 0,6
L346 TRAVERSETOLO PR 0,6 0,6 L499 URBE SV 0,8 0,8
L340 TRAVES TO 0,2 0,2 L500 URBINO PU 0,6 0,6
L347 TRAVESIO PN 0* 0* L501 URBISAGLIA MC 0,5 0,5
L348 TRAVO PC 0,2 7500 0,2 7500 L502 URGNANO BG 0,2 0,2
L349 TREBASELEGHE PD 0* 0* L503 URI SS 0,1 0,1
L353 TREBISACCE CS 0,5 0,5 L505 URURI CB 0,4 0,4
L354 TRECASALI PR 0,65 13000 0,65 13000 L506 URZULEI NU 0* 0*
M280 TRECASE NA 0,7 8000 0,7 8000 L507 USCIO GE 0,4 0,4
L355 TRECASTAGNI CT 0,38 0,38 L508 USELLUS OR 0,5 0,5
L356 TRECATE NO 0,6 8500 0,6 8500 L509 USINI SS 0,2 0,2
L357 TRECCHINA PZ 0,3 0,3 L511 USMATE VELATE MI 0* 0*
L359 TRECENTA RO 0,8 10000 0,8 10000 L512 USSANA CA 0,4 0,4
L361 TREDOZIO FC 0,2 0,2 L513 USSARAMANNA CA 0,1 0,1
L363 TREGLIO CH 0,5 0,5 L514 USSASSAI NU 0* 0*
L364 TREGNAGO VR 0,5 0,5 L515 USSEAUX TO 0,6 7500 0,6 7500
L366 TREIA MC 0,8 0,8 L516 USSEGLIO TO 0* 0*
L367 TREISO CN 0,4 0,4 L517 USSITA MC 0* 0*
L368 TREMENICO LC 0,4 0,4 L519 USTICA PA 0* 0*
L369 TREMESTIERI ETNEO CT 0,3 0,3 L521 UTA CA 0,2 0,2
L371 TREMEZZO CO 0,2 0,2 L522 UZZANO PT 0,6 10500 0,6 10500
L372 TREMOSINE BS 0* 0* L524 VACCARIZZO ALBANESE CS 0* 0*
L375 TRENTA CS 0,3 0,3 L525 VACONE RI 0,3 0,3
L377 TRENTINARA SA 0* 0* L526 VACRI CH 0,8 0,8
L378 TRENTO TN 0* 0* L527 VADENA .PFATTEN. BZ 0* 0*
L379 TRENTOLA DUCENTA CE 0,5 0,5 L528 VADO LIGURE SV 0,3 0,3
L380 TRENZANO BS 0* 0* L533 VAGLI SOTTO LU 0,5 0,5
L381 TREPPO CARNICO UD 0* 0* L529 VAGLIA FI 0,6 10000 0,6 10000
L382 TREPPO GRANDE UD 0,4 0,4 L532 VAGLIO BASILICATA PZ 0,4 0,4
L383 TREPUZZI LE 0,7 13000 0,7 13000 L531 VAGLIO SERRA AT 0,8 0,8
L384 TREQUANDA SI 0* 0* L537 VAIANO PO 0,8 0,8
L385 TRES TN 0* 0* L535 VAIANO CREMASCO CR 0,5 12000 0,5 12000
L386 TRESANA MS 0,5 0,5 L538 VAIE TO 0,3 0,3
L388 TRESCORE BALNEARIO BG 0,2 0,2 L539 VAILATE CR 0,2 0,2
L389 TRESCORE CREMASCO CR 0,4 0,4 L540 VAIRANO PATENORA CE 0,6 0,6
L390 TRESIGALLO FE 0,8 0,8 M265 VAJONT PN 0* 0*
L392 TRESIVIO SO 0,4 0,4 L555 VAL DELLA TORRE TO 0,3 0,3
L393 TRESNURAGHES OR 0* 0* L562 VAL DI NIZZA PV 0,6 0,6
L396 TREVENZUOLO VR 0* 0* L564 VAL DI VIZZE .PFITSCH. BZ 0* 0*
L397 TREVI PG 0,2 0,2 L638 VAL MASINO SO 0* 0*
L398 TREVI NEL LAZIO FR 0* 0* H259 VAL REZZO CO 0* 0*
L399 TREVICO AV 0* 0* L544 VALBONDIONE BG 0,4 10000 0,4 10000
L400 TREVIGLIO BG 0,4 12000 0,4 12000 L545 VALBREMBO BG 0,8 0,8
L402 TREVIGNANO TV 0,45 0,45 L546 VALBREVENNA GE 0,6 0,6
L401 TREVIGNANO ROMANO RM 0,8 12000 0,8 12000 L547 VALBRONA CO 0,4 0,4
L403 TREVILLE AL 0,4 0,4 L550 VALDA TN 0* 0*
L404 TREVIOLO BG 0,2 0,2 L551 VALDAGNO VI 0,8 0,8
L407 TREVISO TV 0,6 0,6 L552 VALDAORA .OLANG. BZ 0* 0*
L406 TREVISO BRESCIANO BS 0* 0* L554 VALDASTICO VI 0,3 0,3
L408 TREZZANO ROSA MI 0,4 0,4 L556 VALDENGO BI 0,5 0,5
L409 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI 0,5 8000 0,5 8000 G319 VALDERICE TP 0,5 0,5
L411 TREZZO SULL’ADDA MI 0,4 11350 0,4 11350 L557 VALDIDENTRO SO 0,2 0,2
L410 TREZZO TINELLA CN 0,5 0,5 L558 VALDIERI CN 0,5 0,5
L413 TREZZONE CO 0* 0* L561 VALDINA ME 0* 0*
L414 TRIBANO PD 0,6 0,6 L563 VALDISOTTO SO 0,45 0,45
L415 TRIBIANO MI 0,4 0,4 L565 VALDOBBIADENE TV 0,4 0,4
L416 TRIBOGNA GE 0,1 0,1 L566 VALDUGGIA VC 0,6 0,6
L418 TRICARICO MT 0,8 0,8 L568 VALEGGIO PV 0* 0*
L419 TRICASE LE 0,5 0,5 L567 VALEGGIO SUL MINCIO VR 0,5 0,5
L420 TRICERRO VC 0,4 0,4 L569 VALENTANO VT 0,4 0,4
L421 TRICESIMO UD 0,28 0,28 L570 VALENZA AL 0,8 0,8
L422 TRICHIANA BL 0,6 0,6 L571 VALENZANO BA 0,4 0,4
L423 TRIEI NU 0* 0* L572 VALERA FRATTA LO 0,2 0,2
L424 TRIESTE TS 0,8 0,8 L573 VALFABBRICA PG 0,5 0,5
L425 TRIGGIANO BA 0,4 0,4 L574 VALFENERA AT 0,5 0,5
L426 TRIGOLO CR 0* 0* L575 VALFLORIANA TN 0* 0*
L427 TRINITA’ CN 0,4 0,4 L576 VALFURVA SO 0,8 0,8
L428 TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA SS 0* 0* L577 VALGANNA VA 0,5 0,5
B915 TRINITAPOLI FG 0,5 0,5 L578 VALGIOIE TO 0,7 0,7
L429 TRINO VC 0,6 0,6 L579 VALGOGLIO BG 0,5 0,5
L430 TRIORA IM 0,4 0,4 L580 VALGRANA CN 0,4 0,4
L431 TRIPI ME 0,4 0,4 L581 VALGREGHENTINO LC 0,4 0,4
L432 TRISOBBIO AL 0,5 0,5 L582 VALGRISENCHE AO 0* 0*
L433 TRISSINO VI 0,8 0,8 L583 VALGUARNERA CAROPEPE EN 0,1 0,1
L434 TRIUGGIO MI 0,5 0,5 L584 VALLADA AGORDINA BL 0,5 0,5
L435 TRIVENTO CB 0,8 0,8 L586 VALLANZENGO BI 0,5 0,5
L436 TRIVERO BI 0,65 0,65 L588 VALLARSA TN 0* 0*
L437 TRIVIGLIANO FR 0,5 0,5 L589 VALLATA AV 0,4 0,4
L438 TRIVIGNANO UDINESE UD 0* 0* L594 VALLE AGRICOLA CE 0,1 0,1
L439 TRIVIGNO PZ 0,3 0,3 L595 VALLE AURINA .AHRNTAL. BZ 0* 0*
L440 TRIVOLZIO PV 0,4 0,4 L597 VALLE CASTELLANA TE 0,2 0,2
L444 TRODENA .TRUDEN. BZ 0 0 G540 VALLE DELL’ANGELO SA 0,2 0,2
L445 TROFARELLO TO 0,5 0,5 L590 VALLE DI CADORE BL 0,5 0,5
L447 TROIA FG 0,5 0,5 L601 VALLE DI CASIES .GSIES. BZ 0,2 0,2
L448 TROINA EN 0* 0* L591 VALLE DI MADDALONI CE 0,5 0,5
L449 TROMELLO PV 0,4 0,4 L593 VALLE LOMELLINA PV 0,4 0,4
L450 TRONTANO VB 0* 0* L606 VALLE MOSSO BI 0,55 8000 0,55 8000
A705 TRONZANO LAGO MAGGIORE VA 0* 0* L617 VALLE SALIMBENE PV 0,4 0,4
L451 TRONZANO VERCELLESE VC 0,4 0,4 L620 VALLE SAN NICOLAO BI 0,5 0,5
L452 TROPEA VV 0,6 7500 0,6 7500 L596 VALLEBONA IM 0,2 0,2
L453 TROVO PV 0,2 0,2 L598 VALLECORSA FR 0,5 0,5
L454 TRUCCAZZANO MI 0,2 0,2 L599 VALLECROSIA IM 0,8 0,8
L455 TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERTAL. BZ 0* 0* L603 VALLEDOLMO PA 0* 0*
L457 TUENNO TN 0* 0* L604 VALLEDORIA SS 0,2 0,2
L458 TUFARA CB 0,2 0,2 I322 VALLEFIORITA CZ 0,5 0,5
L459 TUFILLO CH 0,2 0,2 L607 VALLELONGA VV 0* 0*
L460 TUFINO NA 0* 0* L609 VALLELUNGA PRATAMENO CL 0,5 0,5
L461 TUFO AV 0,6 0,6 L605 VALLEMAIO FR 0,8 0,8
L462 TUGLIE LE 0,4 0,4 L611 VALLEPIETRA RM 0,5 0,5
L463 TUILI CA 0* 0* L612 VALLERANO VT 0,4 8000 0,4 8000
L464 TULA SS 0* 0* L613 VALLERMOSA CA 0,2 0,2
L466 TUORO SUL TRASIMENO PG 0,5 0,5 L614 VALLEROTONDA FR 0,4 0,4
G507 TURANIA RI 0* 0* L616 VALLESACCARDA AV 0,1 0,1
L469 TURANO LODIGIANO LO 0,2 0,2 L623 VALLEVE BG 0* 0*
L470 TURATE CO 0* 0* L624 VALLI DEL PASUBIO VI 0,6 0,6
L471 TURBIGO MI 0,5 8000 0,5 8000 L625 VALLINFREDA RM 0,6 0,6
- XXX -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
L626 VALLIO TERME BS 0,2 0,2 D193 VERONELLA VR 0,5 0,5
L628 VALLO DELLA LUCANIA SA 0,5 8000 0,5 8000 L783 VERRAYES AO 0* 0*
L627 VALLO DI NERA PG 0* 0* C282 VERRES AO 0* 0*
L629 VALLO TORINESE TO 0,2 0,2 L784 VERRETTO PV 0,2 0,2
L631 VALLORIATE CN 0,2 0,2 L785 VERRONE BI 0 0
L633 VALMACCA AL 0,8 0,8 L788 VERRUA PO PV 0,5 0,5
L634 VALMADRERA LC 0,2 0,2 L787 VERRUA SAVOIA TO 0,5 0,5
L636 VALMALA CN 0,2 0,2 L792 VERTEMATE CON MINOPRIO CO 0,15 0,15
L639 VALMONTONE RM 0,7 0,7 L795 VERTOVA BG 0,3 0,3
L640 VALMOREA CO 0* 0* L797 VERUCCHIO RN 0* 0*
L641 VALMOZZOLA PR 0,5 0,5 L798 VERUNO NO 0,5 0,5
L642 VALNEGRA BG 0,2 0,2 L799 VERVIO SO 0* 0*
L643 VALPELLINE AO 0* 0* L800 VERVO’ TN 0* 0*
L644 VALPERGA TO 0,4 8000 0,4 8000 L801 VERZEGNIS UD 0* 0*
B510 VALPRATO SOANA TO 0* 0* L802 VERZINO KR 0,4 7500 0,4 7500
L647 VALSAVARENCHE AO 0* 0* L804 VERZUOLO CN 0,5 0,5
L649 VALSECCA BG 0* 0* L805 VESCOVANA PD 0,4 0,4
D513 VALSINNI MT 0,5 0,5 L806 VESCOVATO CR 0,5 0,5
C936 VALSOLDA CO 0* 0* L807 VESIME AT 0,35 0,35
L650 VALSTAGNA VI 0,2 0,2 L808 VESPOLATE NO 0,6 0,6
L651 VALSTRONA VB 0* 0* L809 VESSALICO IM 0,1 0,1
L653 VALTOPINA PG 0,5 0,5 L810 VESTENANOVA VR 0,8 0,8
L655 VALTORTA BG 0* 0* L811 VESTIGNE’ TO 0,7 0,7
L654 VALTOURNENCHE AO 0* 0* L812 VESTONE BS 0,5 0,5
L656 VALVA SA 0* 0* L813 VESTRENO LC 0,5 0,5
L657 VALVASONE PN 0,1 10000 0,1 10000 L814 VETRALLA VT 0,8 0,8
L658 VALVERDE CT 0,5 0,5 L815 VETTO RE 0* 0*
L659 VALVERDE PV 0,3 0,3 L817 VEZZA D’ALBA CN 0,5 0,5
L468 VALVESTINO BS 0,2 0,2 L816 VEZZA D’OGLIO BS 0* 0*
L660 VANDOIES .VINTL. BZ 0,4 0,4 L821 VEZZANO TN 0* 0*
L664 VANZAGHELLO MI 0,5 0,5 L819 VEZZANO LIGURE SP 0,5 0,5
L665 VANZAGO MI 0,5 10000 0,5 10000 L820 VEZZANO SUL CROSTOLO RE 0,45 10000 0,45 10000
L666 VANZONE CON SAN CARLO VB 0,5 0,5 L823 VEZZI PORTIO SV 0,5 0,5
L667 VAPRIO D’ADDA MI 0,3 0,3 L826 VIADANA MN 0,5 10000 0,5 10000
L668 VAPRIO D’AGOGNA NO 0,2 0,2 L827 VIADANICA BG 0* 0*
L669 VARALLO VC 0,5 0,5 L828 VIAGRANDE CT 0,5 0,5
L670 VARALLO POMBIA NO 0,5 0,5 L829 VIALE D’ASTI AT 0,2 0,2
L671 VARANO BORGHI VA 0,35 0,35 L830 VIALFRE’ TO 0,5 0,5
L672 VARANO DE’ MELEGARI PR 0,65 0,65 L831 VIANO RE 0,5 12000 0,5 12000
L673 VARAPODIO RC 0,4 0,4 L833 VIAREGGIO LU 0,8 * 0,8 *
L675 VARAZZE SV 0* 0* L834 VIARIGI AT 0,5 0,5
L676 VARCO SABINO RI 0,4 0,4 F537 VIBO VALENTIA VV 0,6 7000 0,6 7000
L677 VAREDO MI 0,5 0,5 L835 VIBONATI SA 0,2 0,2
L678 VARENA TN 0* 0* L836 VICALVI FR 0,5 0,5
L680 VARENNA LC 0,1 0,1 L837 VICARI PA 0* 0*
L682 VARESE VA 0,7 0,7 L838 VICCHIO FI 0,5 0,5
L681 VARESE LIGURE SP 0* 0* L840 VICENZA VI 0,4 10000 0,4 10000
L685 VARISELLA TO 0,3 0,3 L548 VICO CANAVESE TO 0,4 0,4
L686 VARMO UD 0,4 0,4 L842 VICO DEL GARGANO FG 0,7 10000 0,7 10000
L687 VARNA .VAHRN. BZ 0* 0* L845 VICO EQUENSE NA 0,8 10000 0,8 10000
L689 VARSI PR 0,7 0,7 L843 VICO NEL LAZIO FR 0,4 7500 0,4 7500
L690 VARZI PV 0,2 0,2 L841 VICOFORTE CN 0,6 5000 0,6 5000
L691 VARZO VB 0* 0* L846 VICOLI PE 0,4 0,4
L692 VAS BL 0,4 0,4 L847 VICOLUNGO NO 0* 0*
A701 VASANELLO VT 0,6 0,6 L850 VICOPISANO PI 0,2 0,2
L693 VASIA IM 0,6 0,6 L851 VICOVARO RM 0,5 0,5
E372 VASTO CH 0,5 0,5 M259 VIDDALBA SS 0,2 0,2
L696 VASTOGIRARDI IS 0,2 0,2 L854 VIDIGULFO PV 0,5 0,5
L697 VATTARO TN 0* 0* L856 VIDOR TV 0,2 0,2
L698 VAUDA CANAVESE TO 0,3 0,3 L857 VIDRACCO TO 0,5 0,5
L699 VAZZANO VV 0* 0* L858 VIESTE FG 0,5 0,5
L700 VAZZOLA TV 0,5 0,5 L859 VIETRI DI POTENZA PZ 0,4 0,4
L702 VECCHIANO PI 0,5 0,5 L860 VIETRI SUL MARE SA 0,8 0,8
L704 VEDANO AL LAMBRO MI 0,4 0,4 L864 VIGANELLA VB 0* 0*
L703 VEDANO OLONA VA 0,5 0,5 L866 VIGANO’ LC 0,1 0,1
L705 VEDDASCA VA 0,4 0,4 L865 VIGANO SAN MARTINO BG 0* 0*
L706 VEDELAGO TV 0,4 0,4 L868 VIGARANO MAINARDA FE 0,7 0,7
L707 VEDESETA BG 0* 0* L869 VIGASIO VR 0,5 0,5
L709 VEDUGGIO CON COLZANO MI 0,5 0,5 L872 VIGEVANO PV 0,55 8500 0,55 8500
L710 VEGGIANO PD 0,8 0,8 L873 VIGGIANELLO PZ 0* 0*
L711 VEGLIE LE 0,5 0,5 L874 VIGGIANO PZ 0 0
L712 VEGLIO BI 0,4 5000 0,4 5000 L876 VIGGIU’ VA 0,7 7500 0,7 7500
L713 VEJANO VT 0,6 8000 0,6 8000 L878 VIGHIZZOLO D’ESTE PD 0,5 0,5
L715 VELESO CO 0,6 0,6 L880 VIGLIANO BIELLESE BI 0,7 0,7
L716 VELEZZO LOMELLINA PV 0* 0* L879 VIGLIANO D’ASTI AT 0,3 0,3
L719 VELLETRI RM 0,8 0,8 L881 VIGNALE MONFERRATO AL 0,7 0,7
L720 VELLEZZO BELLINI PV 0,2 0,2 L882 VIGNANELLO VT 0,4 0,4
L723 VELO D’ASTICO VI 0,5 0,5 L883 VIGNATE MI 0* 0*
L722 VELO VERONESE VR 0,8 0,8 L885 VIGNOLA MO 0,5 0,5
L724 VELTURNO .FELDTHURNS. BZ 0* 0* L886 VIGNOLA FALESINA TN 0* 0*
L725 VENAFRO IS 0,5 0,5 L887 VIGNOLE BORBERA AL 0,8 11500 0,8 11500
L727 VENARIA REALE TO 0,5 10000 0,5 10000 L888 VIGNOLO CN 0,1 0,1
L728 VENAROTTA AP 0,8 0,8 L889 VIGNONE VB 0,4 0,4
L729 VENASCA CN 0* 0* L890 VIGO DI CADORE BL 0,5 0,5
L726 VENAUS TO 0,5 0,5 L893 VIGO DI FASSA TN 0* 0*
L730 VENDONE SV 0,5 0,5 L903 VIGO RENDENA TN 0* 0*
L731 VENDROGNO LC 0,5 0,5 L892 VIGODARZERE PD 0,4 0,4
L733 VENEGONO INFERIORE VA 0,3 10000 0,3 10000 L894 VIGOLO BG 0,7 10000 0,7 10000
L734 VENEGONO SUPERIORE VA 0,4 0,4 L896 VIGOLO VATTARO TN 0* 0*
L735 VENETICO ME 0* 0* L897 VIGOLZONE PC 0,4 0,4
L736 VENEZIA VE 0 0 L898 VIGONE TO 0,5 8000 0,5 8000
L737 VENIANO CO 0* 0* L899 VIGONOVO VE 0,5 0,5
L738 VENOSA PZ 0,4 0,4 L900 VIGONZA PD 0,5 10000 0,5 10000
L739 VENTICANO AV 0,5 0,5 L904 VIGUZZOLO AL 0,4 0,4
L741 VENTIMIGLIA IM 0,6 0,6 L910 VILLA AGNEDO TN 0* 0*
L740 VENTIMIGLIA DI SICILIA PA 0,4 0,4 L912 VILLA BARTOLOMEA VR 0,8 0,8
L742 VENTOTENE LT 0,5 0,5 L913 VILLA BASILICA LU 0,5 0,5
L743 VENZONE UD 0* 0* L917 VILLA BISCOSSI PV 0* 0*
L745 VERANO .VOERAN. BZ 0* 0* L919 VILLA CARCINA BS 0,4 11000 0,4 11000
L744 VERANO BRIANZA MI 0,2 10000 0,2 10000 L920 VILLA CASTELLI BR 0,8 0,8
L746 VERBANIA VB 0,3 0,3 L922 VILLA CELIERA PE 0,4 0,4
L747 VERBICARO CS 0,4 0,4 L926 VILLA COLLEMANDINA LU 0,8 0,8
L748 VERCANA CO 0,4 0,4 L928 VILLA CORTESE MI 0,2 0,2
L749 VERCEIA SO 0* 0* L929 VILLA D’ADDA BG 0,5 0,5
L750 VERCELLI VC 0,3 0,3 A215 VILLA D’ALME’ BG 0,5 0,5
L751 VERCURAGO LC 0,2 0,2 L933 VILLA DEL BOSCO BI 0,5 0,5
L752 VERDELLINO BG 0,5 0,5 L934 VILLA DEL CONTE PD 0* 0*
L753 VERDELLO BG 0,5 0,5 D801 VILLA DI BRIANO CE 0,4 0,4
L755 VERDERIO INFERIORE LC 0* 0* L907 VILLA DI CHIAVENNA SO 0* 0*
L756 VERDERIO SUPERIORE LC 0,2 0,2 L936 VILLA DI SERIO BG 0,3 10000 0,3 10000
L758 VERDUNO CN 0* 0* L908 VILLA DI TIRANO SO 0,2 12000 0,2 12000
L762 VERGATO BO 0,6 * 0,6 * L938 VILLA D’OGNA BG 0* 0*
L763 VERGEMOLI LU 0,4 0,4 L937 VILLA ESTENSE PD 0,5 0,5
L764 VERGHERETO FC 0,4 0,4 L943 VILLA FARALDI IM 0,5 8000 0,5 8000
L765 VERGIATE VA 0,8 0,8 L956 VILLA GUARDIA CO 0,1 0,1
L768 VERMEZZO MI 0,2 0,2 L957 VILLA LAGARINA TN 0* 0*
L769 VERMIGLIO TN 0* 0* A081 VILLA LATINA FR 0,8 0,8
L771 VERNANTE CN 0,37 0,37 L844 VILLA LITERNO CE 0,4 0,4
L772 VERNASCA PC 0,3 0,3 L969 VILLA MINOZZO RE 0,4 0,4
L773 VERNATE MI 0,5 12000 0,5 13500 F804 VILLA POMA MN 0,4 0,4
L774 VERNAZZA SP 0,3 * 0,3 * M006 VILLA RENDENA TN 0* 0*
L775 VERNIO PO 0,8 0,8 M018 VILLA SAN GIOVANNI RC 0,4 10000 0,4 10000
L776 VERNOLE LE 0,4 0,4 H913 VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA VT 0,5 0,5
L777 VEROLANUOVA BS 0* 0* I118 VILLA SAN PIETRO CA 0* 0*
L778 VEROLAVECCHIA BS 0,15 8500 0,15 8500 M019 VILLA SAN SECONDO AT 0,5 0,5
L779 VEROLENGO TO 0,5 0,5 L905 VILLA SANTA LUCIA FR 0,4 0,4
L780 VEROLI FR 0,2 0,2 M021 VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI AQ 0* 0*
L781 VERONA VR 0,3 0,3 M022 VILLA SANTA MARIA CH 0,4 10000 0,4 10000
- XXXI -
SALDO 2008 ACCONTO 2009 SALDO 2008 ACCONTO 2009
C C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONEC C A O T D A I S C T E ALECOMUNE PROV. ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
M023 VILLA SANT’ANGELO AQ 0* 0* M073 VISCO UD 0,3 0,3
I298 VILLA SANT’ANTONIO OR 0,5 0,5 M077 VISONE AL 0,2 0,2
L909 VILLA SANTINA UD 0,4 0,4 M078 VISSO MC 0,2 0,2
I364 VILLA SANTO STEFANO FR 0,4 0,4 M079 VISTARINO PV 0,3 12500 0,3 12500
A609 VILLA VERDE OR 0* 0* M080 VISTRORIO TO 0,5 0,5
M034 VILLA VICENTINA UD 0,2 0,2 M081 VITA TP 0,5 0,5
L915 VILLABASSA .NIEDERDORF. BZ 0* 0* M082 VITERBO VT 0,4 0,4
L916 VILLABATE PA 0,5 0,5 M083 VITICUSO FR 0* 0*
L923 VILLACHIARA BS 0,5 9000 0,5 9000 M085 VITO D’ASIO PN 0* 0*
L924 VILLACIDRO CA 0,4 0,4 M086 VITORCHIANO VT 0,5 0,5
L931 VILLADEATI AL 0,4 0,4 M088 VITTORIA RG 0,7 0,7
L939 VILLADOSE RO 0,6 10000 0,6 10000 M089 VITTORIO VENETO TV 0,5 9000 0,5 9000
L906 VILLADOSSOLA VB 0,6 10000 0,6 10000 M090 VITTORITO AQ 0,1 0,1
L942 VILLAFALLETTO CN 0,4 0,4 M091 VITTUONE MI 0* 0*
L945 VILLAFRANCA D’ASTI AT 0,8 0,8 M093 VITULANO BN 0* 0*
L949 VILLAFRANCA DI VERONA VR 0,2 0,2 M092 VITULAZIO CE 0,4 0,4
L946 VILLAFRANCA IN LUNIGIANA MS 0,8 0,8 M094 VIU’ TO 0,4 0,4
L947 VILLAFRANCA PADOVANA PD 0* 0* M096 VIVARO PN 0* 0*
L948 VILLAFRANCA PIEMONTE TO 0,4 0,4 M095 VIVARO ROMANO RM 0* 0*
L944 VILLAFRANCA SICULA AG 0* 0* M098 VIVERONE BI 0,5 * 0,5 *
L950 VILLAFRANCA TIRRENA ME 0,6 0,6 M100 VIZZINI CT 0* 0*
L951 VILLAFRATI PA 0,1 0,1 M101 VIZZOLA TICINO VA 0* 0*
L952 VILLAGA VI 0,5 0,5 M102 VIZZOLO PREDABISSI MI 0,13 0,13
L953 VILLAGRANDE STRISAILI NU 0* 0* M103 VO PD 0,4 0,4
L958 VILLALAGO AQ 0* 0* M104 VOBARNO BS 0,5 0,5
L959 VILLALBA CL 0,5 0,5 M105 VOBBIA GE 0* 0*
L961 VILLALFONSINA CH 0,5 0,5 M106 VOCCA VC 0* 0*
L963 VILLALVERNIA AL 0* 0* M108 VODO CADORE BL 0,8 0,8
L964 VILLAMAGNA CH 0,8 0,8 M109 VOGHERA PV 0,25 10000 0,25 10000
L965 VILLAMAINA AV 0,5 0,5 M110 VOGHIERA FE 0,6 0,6
L966 VILLAMAR CA 0,2 0,2 M111 VOGOGNA VB 0,5 0,5
L967 VILLAMARZANA RO 0,7 8500 0,7 8500 M113 VOLANO TN 0* 0*
L968 VILLAMASSARGIA CA 0,2 0,2 M115 VOLLA NA 0,6 0,6
L970 VILLAMIROGLIO AL 0,4 0,4 M116 VOLONGO CR 0,5 0,5
L971 VILLANDRO .VILLANDERS. BZ 0,4 0,4 M118 VOLPAGO DEL MONTELLO TV 0,3 0,3
L978 VILLANOVA BIELLESE BI 0* 0* M119 VOLPARA PV 0* 0*
L982 VILLANOVA CANAVESE TO 0,2 0,2 M120 VOLPEDO AL 0,4 0,4
L975 VILLANOVA D’ALBENGA SV 0,6 0,6 M121 VOLPEGLINO AL 0* 0*
L983 VILLANOVA D’ARDENGHI PV 0* 0* M122 VOLPIANO TO 0,6 10000 0,6 10000
L984 VILLANOVA D’ASTI AT 0* 0* M125 VOLTA MANTOVANA MN 0,4 0,4
L973 VILLANOVA DEL BATTISTA AV 0,4 0,4 M123 VOLTAGGIO AL 0* 0*
L985 VILLANOVA DEL GHEBBO RO 0,7 0,7 M124 VOLTAGO AGORDINO BL 0,4 0,4
L977 VILLANOVA DEL SILLARO LO 0* 0* M126 VOLTERRA PI 0,2 0,2
L979 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PD 0,3 0,3 M127 VOLTIDO CR 0* 0*
L988 VILLANOVA MARCHESANA RO 0,8 0,8 M131 VOLTURARA APPULA FG 0* 0*
L974 VILLANOVA MONDOVI’ CN 0,25 0,25 M130 VOLTURARA IRPINA AV 0* 0*
L972 VILLANOVA MONFERRATO AL 0,1 0,1 M132 VOLTURINO FG 0,5 0,5
L989 VILLANOVA MONTELEONE SS 0* 0* M133 VOLVERA TO 0,57 0,57
L990 VILLANOVA SOLARO CN 0,8 0,8 M136 VOTTIGNASCO CN 0,2 0,2
L980 VILLANOVA SULL’ARDA PC 0* 0* M138 ZACCANOPOLI VV 0,6 0,6
L991 VILLANOVA TRUSCHEDU OR 0* 0* M139 ZAFFERANA ETNEA CT 0,5 0,5
L986 VILLANOVAFORRU CA 0,5 0,5 M140 ZAGARISE CZ 0,4 0,4
L987 VILLANOVAFRANCA CA 0* 0* M141 ZAGAROLO RM 0,4 0,4
L992 VILLANOVATULO NU 0* 0* M142 ZAMBANA TN 0* 0*
L994 VILLANTERIO PV 0,4 0,4 M143 ZAMBRONE VV 0,3 7500 0,3 7500
L995 VILLANUOVA SUL CLISI BS 0,5 0,5 M144 ZANDOBBIO BG 0,2 0,2
M278 VILLAPERUCCIO CA 0,2 0,2 M145 ZANE’ VI 0* 0*
B903 VILLAPIANA CS 0,4 0,4 M147 ZANICA BG 0,2 0,2
L998 VILLAPUTZU CA 0* 0* M267 ZAPPONETA FG 0,8 0,8
L999 VILLAR DORA TO 0,4 0,4 M150 ZAVATTARELLO PV 0,5 0,5
M007 VILLAR FOCCHIARDO TO 0,7 7500 0,7 7500 M152 ZECCONE PV 0* 0*
M013 VILLAR PELLICE TO 0,3 0,3 M153 ZEDDIANI OR 0* 0*
M014 VILLAR PEROSA TO 0,6 0,6 M156 ZELBIO CO 0,5 0,5
M015 VILLAR SAN COSTANZO CN 0,5 0,5 M158 ZELO BUON PERSICO LO 0,5 7500 0,5 7500
M002 VILLARBASSE TO 0,35 0,35 M160 ZELO SURRIGONE MI 0* 0*
M003 VILLARBOIT VC 0,5 0,5 M161 ZEME PV 0* 0*
M004 VILLAREGGIA TO 0,8 0,8 M162 ZENEVREDO PV 0,5 0,5
G309 VILLARICCA NA 0* 0* M163 ZENSON DI PIAVE TV 0,8 0,8
M009 VILLAROMAGNANO AL 0* 0* M165 ZERBA PC 0,2 0,2
M011 VILLAROSA EN 0,8 0,8 M166 ZERBO PV 0,6 6000 0,6 6000
M016 VILLASALTO CA 0* 0* M167 ZERBOLO’ PV 0* 0*
M B7 0 3 1 8 7 V V I I L L L L A A S S I A M N IU TA S C M A I 0 0 , , 2 5 0 0 , , 2 5 M168 ZERFALIU OR 0* 0*
M025 VILLASOR CA 0,5 0,5 M169 ZERI MS 0,5 0,5
M026 VILLASPECIOSA CA 0 0 M170 ZERMEGHEDO VI 0* 0*
M027 VILLASTELLONE TO 0,7 8000 0,7 8000 M171 ZERO BRANCO TV 0,5 0,5
M028 VILLATA VC 0* 0* M172 ZEVIO VR 0,3 * 0,3 *
M030 VILLAURBANA OR 0* 0* M173 ZIANO DI FIEMME TN 0* 0*
M031 VILLAVALLELONGA AQ 0,5 10000 0,5 10000 L848 ZIANO PIACENTINO PC 0,4 0,4
M032 VILLAVERLA VI 0,5 0,5 M174 ZIBELLO PR 0,6 10000 0,6 10000
L981 VILLENEUVE AO 0 0 M176 ZIBIDO SAN GIACOMO MI 0,4 0,4
M043 VILLESSE GO 0* 0* M177 ZIGNAGO SP 0* 0*
M041 VILLETTA BARREA AQ 0,5 0,5 M178 ZIMELLA VR 0,8 0,8
M042 VILLETTE VB 0* 0* M179 ZIMONE BI 0,5 0,5
M044 VILLIMPENTA MN 0,2 12000 0,2 12000 M180 ZINASCO PV 0,1 0,1
M045 VILLONGO BG 0* 0* M182 ZOAGLI GE 0* 0*
M048 VILLORBA TV 0,4 10000 0,4 10000 M183 ZOCCA MO 0,4 0,4
M050 VILMINORE DI SCALVE BG 0,7 0,7 M184 ZOGNO BG 0,5 0,5
M052 VIMERCATE MI 0,5 11500 0,5 11500 M185 ZOLA PREDOSA BO 0,5 9000 0,5 9000
M053 VIMODRONE MI 0,4 0,4 I345 ZOLDO ALTO BL 0,2 0,2
M055 VINADIO CN 0* 0* M187 ZOLLINO LE 0,2 0,2
M057 VINCHIATURO CB 0,5 8000 0,5 8000 M188 ZONE BS 0,7 8000 0,7 8000
M058 VINCHIO AT 0,6 0,6 M189 ZOPPE’ DI CADORE BL 0* 0*
M059 VINCI FI 0,8 0,8 M190 ZOPPOLA PN 0* 0*
M060 VINOVO TO 0,4 0,4 M194 ZOVENCEDO VI 0,2 0,2
M062 VINZAGLIO NO 0,5 0,5 M196 ZUBIENA BI 0,7 0,7
M063 VIOLA CN 0,3 0,3 M197 ZUCCARELLO SV 0* 0*
M065 VIONE BS 0* 0* M198 ZUCLO TN 0* 0*
M067 VIPITENO .STERZING. BZ 0,2 0 M199 ZUGLIANO VI 0,4 0,4
H123 VIRGILIO MN 0,6 0,6 M200 ZUGLIO UD 0,3 0,3
M069 VIRLE PIEMONTE TO 0,6 0,6 M201 ZUMAGLIA BI 0,5 0,5
M070 VISANO BS 0,4 0,4 M202 ZUMPANO CS 0,2 0,2
M071 VISCHE TO 0,2 0,2 M203 ZUNGOLI AV 0,5 0,5
M072 VISCIANO NA 0,4 7500 0,4 7500 M204 ZUNGRI VV 0,5 0,5
- XXXII -
(cid:1)
PERIODO D’IMPOSTA 2008
PERSONE FISICHE Scheda per la scelta della destinazione
2009
dell’8 per mille dell’IRPEF e del 5 per mille dell’IRPEF
genzia
ntrate Da utilizzare esclusivamentenei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione
CONTRIBUENTE CODICE FISCALE
(obbligatorio)
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M oF)
DATI
ANAGRAFICI DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)
GIORNO MESE ANNO
LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7°giorno Assemblee di Dio in Italia
................................ ................................ ................................ ................................
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane
................................ ................................ ................................
In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati
solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la
propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della
quota d’imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chie-
sa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.
SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL’APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Finanziamento della ricerca scientifica
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute e dell’università
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
FIRMA FIRMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del Codice fiscale del
beneficiario (eventuale) beneficiario (eventuale)
Finanziamento
della ricerca sanitaria
FIRMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge
FIRMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatariedella quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve appor-
rela propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune delle finalità ilcontribuenteha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un sog-
getto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.
SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL’APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto FIRMA
né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.
Per le modalità di invio della scheda, vedere il capitolo 3 della parte II
delle istruzioni.
ATSUB
NI
ERIRESNI
E
ERACCATS
AD
Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza del contribuente
FIRMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati
solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo
Data di presentazione
PERSONE FISICHE UNI
2009
COGNOME NOME
Periodo d’imposta 2008
CODICE FISCALE
Prima di compilare il modello, è utile leggere queste informazioni:
TUTELA DEI La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte,
DATI PERSONALI
devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere
penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l’imponibile e l’imposta, e la firma. Altri dati invece (es.,
(AI SENSI DEL D.LGS. N. 196
DEL 2003 SULLA PRIVACY) quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d’imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende
avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF è facoltativa.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede un sistema di garanzie a
tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L’Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nel pie-
no rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati,
nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere nella parte I, capitolo 8 delle istruzioni di questo modello.
ESONERO DALLA PRESENTAZIONE Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Per sapere se rientrate nella categoria dei
DELLADICHIARAZIONE DEI REDDITI contribuenti esonerati dall’obbligodi dichiarazione dei redditi, leggete le ISTRUZIONI, Parte I,capitolo 4.
OBBLIGO DI ALTRE DICHIARAZIONI A seconda della vostra situazione personale, potreste essere obbligati a presentare altre dichiarazioni oltre al Fascicolo 1. A que-
sto scopo dovete utilizzare i Fascicoli 2e 3(per gli altri redditi) e la dichiarazione IVA. Per sapere quali dichiarazioni dovete pre-
sentare, leggete leISTRUZIONI,Parte I capitolo 2.
A CHI SI PRESENTA Il modelloUNICO 2009, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnato:
• a un qualunque ufficio postale per i soli casi in cui è consentito presentare il modello cartaceo;
• a un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti abilitati);
• direttamente all’Agenzia delle Entrate in via telematica tramite Entratel o Internet.
QUANDO SI PRESENTA 1.Il modello UNICO 2009si presenta dal2 maggioal30 giugno 2009agli uffici postali che lo trasmettono alla Am-
ministrazione finanziaria.
2.Se la presentazione è effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abili-
tato, il termine è del31 luglio 2009.
CONSERVAZIONE DELLA È obbligatorio conservare fino al31 dicembre 2013tutta la documentazione relativa a redditi, ritenute, oneri, spese, ecc.,
DOCUMENTAZIONE E RELATIVE a cui si è fatto riferimento in questa dichiarazione. Entro tale data l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di richiederla, e
SANZIONI
applicherà una sanzione a chi non è in grado di esibire la documentazione richiesta.
VERSAMENTI Per sapere come si eseguono i versamenti,,leggete le ISTRUZIONI, Parte I, capitolo 6.
RATEIZZAZIONE Per sapere come si effettua la rateizzazione,leggete le ISTRUZIONI,Parte I, capitolo 6.
COMPENSAZIONE Per sapere come si esegue la compensazione,leggete le ISTRUZIONI,Parte I, capitolo 7.
LE NOVITÀ DI QUESTO ANNO Per le novità della dichiarazione dei redditi di quest’anno, leggete le ISTRUZIONI,Parte II,capitolo 1.
CONTENUTO Il modello base per la dichiarazionedeve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati, ed è composto come segue:
DEL MODELLO BASE • ilFRONTESPIZIO,costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante,la seconda e la terza che
contengono informazioni personali e quelle relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto
che firma la dichiarazione; scelta per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF; firma della dichiarazione);
• ilPROSPETTOdei familiari a carico; i QUADRIcontrassegnati dalla lettera R(RA, RB, RC, RP, RN, RV e RX), e il QUADROCR.
COME SI COMPILA IL MODELLO 1.Il modello va compilato in due esemplari: l’originale e la copia per il contribuente.
UNICO 2009 2.Il modello va compilato con la massima attenzione,scrivendoin maniera leggibile. Si consiglia di compilare prima
la copia ad uso del contribuentee poi l’originale, per poter correggere eventuali errori.
COME SI INSERISCE LA 1.La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio si sovrap-
DICHIARAZIONE NELLA BUSTA ponga al triangolo sulla busta e che, attraverso la finestra della busta, si possano vedere soltanto il tipo di modello, la
data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la di-
chiarazione.
2.Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono ilMODELLOUNICO 2009vanno inseriti nella busta sen-
za fermagli o cuciture.
OTIUTARG
OLLEDOM
genzia
ntrate
1
Codice fiscale (*)
TIPO
DI DICHIARAZIONE
DATI DEL
CONTRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Data di nascita Sesso
giorno mese anno (barrare la relativa casella)
M F
celibe/nubile coniugato/a vedovo/a separato/a divorziato/a deceduto/a tutelato/a minore
1 2 3 4 5 6 7 8
RESIDENZA
ANAGRAFICA Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice comune
Da compilare solo se
variata dal 1/1/2008
alla data di presentazione Indirizzo Numero civico
della dichiarazione
D fis o c m al i e cilio Dichiarazione
d re iv si e d r e so n z d a alla 1 p la r e p s r e im nt a a ta vo p lt e a r 2
DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2008
DOMICILIO FISCALE Comune Provincia (sigla) Codice comune
AL 31/12/2008
DOMICILIO FISCALE Comune Provincia (sigla) Codice comune
AL 01/01/2009
Codice fiscale
2
OTIUTARG
OLLEDOM
Modulo Quadro Quadro Studi di Correttiva Dichiarazione Dichiarazione Eventi
Redditi Iva RW VO AC settore Parametri Indicatori nei termini integrativa a favore integrativa eccezionali
Accettazione Codice
eredità giacente
Partita IVA (eventuale)
Tipologia (via, piazza, ecc.)
Frazione Data della variazione giorno mese anno
TELEFONO Telefono Cellulare Indirizzo di posta elettronica
E INDIRIZZO DI POSTA prefisso numero
ELETTRONICA
Comune Provincia (sigla) Codice comune
DOMICILIO PER
LA NOTIFICAZIONE
DEGLI ATTI
Cognome (o ufficio) Nome
Comune Provincia (sigla) Codice comune C.a.p.
Tipologia(via, piazza, ecc.) Indirizzo Numero civico Frazione
Stato estero (riservato ai residenti all’estero) Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea
Località di residenza Indirizzo estero
RISERVATOA CHI
PRESENTA LA Codice fiscale (obbligatorio) Codice carica Data carica
DICHIARAZIONE giorno mese anno
PER ALTRI
Cognome Nome Sesso
(barrare la relativa casella)
EREDE, CURATORE
M F
FALLIMENTARE
o DELL’EREDITÀ,ecc. Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
giorno mese anno
(vedereIstruzioni)
Comune Provincia (sigla) C.a.p.
Residenza anagrafica
(o se diverso)
Domicilio Fiscale Frazione, via e numero civico Telefono
prefisso numero
Data di inizio procedura Procedura non Data di fine procedura
giorno mese anno ancora terminata giorno mese anno
RESIDENTE
ALL’ESTERO Codice fiscale estero Stato estero di residenza Codice dello Stato estero
NAZIONALITÀ
(vedere istruzioni)
DA COMPILARE (vedere istruzioni)
SE RESIDENTE
ALL’ESTERO NEL 2008 Stato federato, provincia, contea Località di residenza
1 Estera
Indirizzo
2 Italiana
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*)
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7°giorno Assemblee di Dio in Italia
DELL’OTTO PER
MILLE DELL’IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE,
LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D’IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI
STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.
LE QUOTE NON ATTRIBUITE SPETTANTI ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN
ITALIA E ALLA CHIESA VALDESE UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E
VALDESI, SONO DEVOLUTE ALLA GESTIONE STATALE.
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
FIRMA DELLA F a a c m a i r li i a co ri RA RB RC RP RN RV CR RX RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE CM EC
DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver
compilato e allegato i seguenti RU FC N. moduli IVA
quadri (barrare le caselle che
interessano)
CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE FIRMA delCONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F.
TELEMATICA
Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
VISTO DI
CONFORMITÀ Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.
Riservato al C.A.F.
o al professionista Codice fiscale del professionista
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
CERTIFICAZIONE
Codice fiscale del professionista
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista Codice fiscale o partita IVAdel soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
3
OTIUTARG
OLLEDOM
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
DEL CINQUE PER delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute Finanziamentodella ricerca scientifica
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e dell’università
MILLE DELL’IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri.
Per alcune delle finalità FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è possibile indicare
anche il codice fiscale Codice fiscale del Codice fiscale del
beneficiario (eventuale) beneficiario (eventuale)
di un soggetto beneficiario
Finanziamento della ricerca sanitaria Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenzadel contribuente
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
Invio avviso telematico all’intermediario
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Ricezione avviso telematico
Riservato all’intermediario
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE
REDDITI
2009
FAMILIARI A CARICO
QUADRO RA/RB/RC
Redditi dei terreni, dei fabbricati Mod. N.
e di lavoro dipendente
QUADRO RA Reddito dominicale Titolo Reddito agrario giorni Possesso % in C re a g n i o m n e e v d in i c a o ff l i i t s t t o ico par C ti a co si lari C z o io n n ti e n u (* a ) - Redd im ito p o d n o i m bi i l n e icale Red im d p ito o n a ib g i r l a e rio
REDDITI DEI TERRENI RA1 1 ,00 2 3 ,00 4 5 6 ,00 7 8 9 ,00 10 ,00
Esclusi i terreni all’estero RA2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
da includere nel Quadro RL
RA3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA4 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA8 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RA11 Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei righi da RA1 a RA8; riportare i totali nel rigo RN1 col. 4 TOTALI ,00 ,00
QUADRO RB Utilizzo giorni Possesso % C ( a v n e o d n e e re d i i s t l r o u c z a i z o i n o i n ) e par C ti a co si lari C z o io n n ti e n u (* a ) - Imponibile C C o o m d u ic n e e p IC er I d il o 2 v 0 u 0 ta 8
REDDITI DEI RB1
FABBRICATI
RB2
Sezione I RB3
Redditi dei fabbricati
RB4
Esclusi i fabbricati all’estero RB5
da includere nel Quadro RL
RB6
RB7
RB8
2
Sommare (RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 6 – RC4 col.7);
RC5
riportare al rigo RN1 col. 4 (di cui 1 , 0 0 ) ,00
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 2
Sezione II RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi 2 ,00
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro RC8 ,00
dipendente RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 4 TOTALE ,00
Sezione III RC10 Ritenute subite ,00
Ritenute su redditi
di lavoro dipendente RC11 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 6 del CUD 2009) ,00
e assimilati, RC12 Acconto addizionale comunale all’IRPEF 2008 trattenuta dal datore di lavoro (punto 10 del CUD 2009) ,00
addizionali regionale
e comunale all’IRPEF RC13 Saldo addizionale comunale all’IRPEF 2008 trattenuta dal datore di lavoro (punto 11 del CUD 2009) ,00
RC14 Acconto Addizionale comunale all’IRPEF 2009 trattenuto dal datore di lavoro (punto 13 del CUD 2009) ,00
Sezione IV RC15 Ritenute per lavori socialmente utili trattenute dal datore di lavoro ,00
Ritenute per lavori
socialmente utili RC16 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro ,00
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2008
genzia
ntrate
FAMILIARI A CARICO Percentuale BONUS STRAORDINARIO
BARRARE LA CASELLA: Relazione di parentela Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) a N c . a m ri e c s o i M tr i e n o a r n e n d i i d s e p tr e a tt z a i n o t n e e PER FAMIGLIE
C = CONIUGE Reddito complessivo
F F 1 = = P FI R G IM LIO O FIGLIO 1 1C CONIUGE 4 5 8 ,00
A D = = F A I L G T L R I O O F D A IS M A I B LI I A LE RE 2 F1 P FI R G IM LIO O 3D 6 7 ,00
3 F 2A D ,00
4 F A D ,00
5 F A D ,00
6 F A D ,00
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE 9 TOTALE REDDITI DEI FAMILIARI ,00
Rendita catastale rivalutata del 5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
RB11 Sommare gli importi di col. 8 dei righi da RB1 a RB8; riportare il totale nel rigo RN1 col. 4 TOTALE ,00
S D e a z ti i o n n e e c e II ssari r N ife . r o im rd e . n d to i Mod. N. Es D tr a e t m a i di registrazion N e u d m e e l r c o ontratto d C i o lo d c i a ce z i u o f n fi e cio presenta A z n io n n o e d d i ich. ICI
per le agevolazioni RB12 1 2 3 4 5 6
previste per i contratti
RB13
di locazione
RB14
QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 1 Indeterminato/Determinato 2 Redditi 3 ,00
REDDITI
DI LAVORO RC2 ,00
DIPENDENTE RC3 ,00
E ASSIMILATI LAVORO STRAORDINARIO E PREMI DI PRODUTTIVITÀ (da compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)
Sezione I Straordinari già assoggettati a tassazione Straordinari già assoggettati ad imposta Imposta Sostitutiva Opzione o rettifica Opzione o rettifica
Redditi di lavoro ordinaria (Punto 77 CUD 2009) sostitutiva (Punto 77 CUD 2009) (Punto 78 CUD 2009) Tassazione Ordinaria Imposta Sostitutiva
dipendente e assimilati RC4 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 5
Stra d o a rd a in ss a o ri g a g s e s tt o a g r g e e a tt a ta ti s s a a d z i i m on p e o o st r a d i s n o a s r ti i t a utiva Strao d rd a i n a a ss r o i g a g ss e o tt g a g re e tt a a d ti i a m t p a o ss s a ta z i s o o n s e tit u o t r i d va inaria Imposta sostitutiva a debito Ecced tr e a n t z te a n d ut i a i m e p /o o s v ta e r s s o a s ta titutiva
6 7 8 9
,00 ,00 ,00 ,00
TOTALE
Lavoro dipendente 1 Pensione
4
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RP
Mod. N.
Oneri e spese
QUADRO RP 2
RP1 Spese sanitarie
ONERI E SPESE
,00
Sezione I RP2 ,00
Oneri per i quali RP3 Spese sanitarie per disabili ,00
è riconosciuta la detrazione RP4 Spese veicoli per disabili
d’imposta del 19%
Altri oneri (Codice onere )
Rateizzazioni Se avete barrato la casella 1, indicare Sommare gli importi
RP22 T D O ET T E A R L M E O IN N A E R R E I SUL QUALE RP s 1 p , e R s P e 2 r i e g h R i P3 l’importo R d P e 1 ll a c o r l a . t 2 a , , R a P lt 2 ri m e e R n P ti 3 sommare S d o a m l r m ig a o r e R P g 4 li a im R p P o 2 r 1 ti 4 di colonna 2 e colonna 3
1 2 3
LA DETRAZIONE ,00 ,00 ,00
Sezione II CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Oneri deducibili RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00
dal reddito
complessivo Assegni periodici corrisposti al coniuge
RP24
,00 ,00
Contributi per addetti ai
RP25 servizi domestici e familiari ,00
RP26 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00
RP27 Spese mediche e di assistenza per disabili
RP28 Altri oneri deducibili Codice onere
RP34 TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP23 a RP33)
,00
Sezione III-A
Spese per interventi
di recupero del patrimonio RP35
edilizio per le quali
RP36 spetta la detrazione
d’imposta del 41% RP37
RP38 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 41%(Sommare gli importi da rigo RP35 a RP37) ,00
Situazioni particolari
Numero rate
S d p p i a r e tr e s i c m e u o p p n e e r i r o o in d te e r l venti RP39 1 Anno 2 Codice fiscale is ( t 3 v ru ed zi e o r n e i ) Codice Anno R z id io et n e e r m ra in te a- 3 5 10 8 Importo rata ,00
edilizio per le quali
spetta la detrazione RP40 ,00
d’imposta del 36% RP41 ,00
RP42 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36%(Sommare gli importi da rigo RP39 a RP41) ,00
Sostituzione Acquisto
RP43 frigoriferi motori ad
e congelatori elevata efficienza
RP44
RP48 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55%(Sommare gli importi da rigo RP44 a RP47) ,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2008
PERSONE FISICHE
2009
genzia
ntrate
1 Interessi per mutui ipotecari per la
RP10
costruzione dell’abitazione principale
,00 ,00
Spese sanitarie per familiari non a carico RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari ,00
RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ,00
1 2 ,00 RP13 Spese di istruzione ,00
RP5 Spese per l’acquisto di cani guida 1 2 ,00 RP14 Spese funebri ,00
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 1 2 ,00 RP15 Spese per addetti all’assistenza personale ,00
Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto Spese per attività sportive
RP7 RP16
dell’abitazione principale praticate da ragazzi
,00 ,00
Interessi per mutui ipotecari
RP8 RP17 Spese per intermediazione immobiliare
per acquisto altri immobili
,00 ,00
Interessi per mutui contratti nel 1997 Spese per canoni di locazione sostenute
RP9 RP18
per recupero edilizio ,00 da studenti universitari fuori sede ,00
RP19 1 ,00 RP20 A (C lt o r d i i o c n e e o ri nere 1 ) ,00 RP21A (C lt o r d i i o c n e e o ri nere 1 ) ,00
Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto
RP29 Deducibilità ordinaria 1 ,00 2 ,00
Codice fiscale del coniuge
Lavoratori di prima
1 2 RP30 occupazione 1 2 ,00
Fondi in squilibrio RP31 1 2 finanziario ,00 ,00
RP32 Familiari a carico 1 ,00 2 ,00
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
RP33
,00 Esclusi dal sostituto Quota TFR Non esclusi dal sostituto
1 2 1 2 3 ,00 ,00 ,00 ,00
Situazioni particolari
Numero rate
Anno Codice fiscale is ( t v ru ed zi e o r n e i ) Codice Anno R z id io et n e e r m ra in te a- 3 5 10 Importo rata
1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 ,00
,00
,00
Sezione III-B
4 5 6 7 7 7
Sezione IV- Oneri per Acquisto
i quali è riconosciuta la de- 1 2 variatori 3
trazione d’imposta del 20% ,00 ,00 di velocità ,00
Sezione V inte T r ip ve o nto Anno Continuazione Rateazione N. rata Spesa totale Importo rata
Spese per inteventi 1 2 3 4 5 6 ,00 7 ,00
finalizzati al risparmio
energetico per le quali RP45 ,00 ,00
spetta la detrazione RP46 ,00 ,00
d’imposta del 55%
RP47 ,00 ,00
S D e et z r i a o z n io e n i V p I er RP49 D gl e i t i r n a q z u io ili n n e i d p i e a r lloggi adibiti Tipologia N. di giorni Percentuale RP50 D la e v t o ra ra z t i o o r n i e d i c p a e n n o d n e e n d ti i c l h o e c a tr z a io sf n e e ri s p c e o r n o N. di giorni Percentuale
canoni di locazione ad abitazione principale 1 2 3 la residenza per motivi di lavoro 1 2
Sezione VII
Altre detrazioni RP51 Altre detrazioni Codice detrazione 1 2 ,00 Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella) 3
5
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell’IRPEF
QUADRO RN
IRPEF
RN2 Deduzione per abitazione principale ,00
RN3 Oneri deducibili (riportare l’importo di rigo RP34) ,00
RN13TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12) ,00
RN15Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell’importo di rigo RP22) ,00
RN16Detrazioneper spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell’importo di rigo RP38) ,00
RN17Detrazioneper spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell’importo di rigo RP42) ,00
RN21TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righi da RN15 a RN20)
,00
RN22Detrazionespese sanitarie per determinate patologie (19% dell’importo di colonna 1 rigo RP1) ,00
RN23Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa ,00
RN24Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione ,00
RN25TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN22, RN23 e RN24) ,00
RN26IMPOSTA NETTA (RN5 – RN21 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo) ,00
1 2 ,00 ,00
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
RN28
1 2
(di cui derivanti da imposte figurative ,00 ) ,00
RN29
1 2
,00 ,00
2 ,00
3 ,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2008
PERSONE FISICHE
2009
genzia
ntrate
RN1 REDDITO COMPLESSIVO di C c r u e i d a it i o q p u e a r d f r o i n R d F i , c R o G m e u n R i H con P c e re rd d i i t t e o c p o e m r p fo e n n d s i a c b o il m i uni R zi e o d n d e i t i o n m so in ci i e m tà o n d o a n p o a p rt e e r c a ip tiv a e - 4
(sommare tutti i redditi Irpef) 1 2 3 ,00 ,00 ,00 ,00
RN4 REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 4 + RN1 col. 1 – RN 1 col. 2 – RN2 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo)
,00
RN5 IMPOSTA LORDA
,00
RN6 Detrazione per coniuge a carico ,00
RN7 Detrazione per figli a carico ,00
RN8 Ulteriore detrazione per figli a carico ,00
RN9 Detrazione per altri familiari a carico ,00
RN10Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00
RN11Detrazione per redditi di pensione ,00
RN12Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 1 2 ,00
RN14 D di e l t o ra c z a i z o i n o e n e c anoni Totale detrazione Cred a it l o r i r g e o si d R u N o 2 d 7 a c o ri l p . o 2 rtare
(Sez. VI del quadro RP) 1 ,00 2 ,00 3 ,00
RN18Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro RP(20% dell’importo di rigo RP43) ,00
RN19Detrazione per gli oneri di cui alla sezione V del quadro RP (55% dell’importo di rigo RP48) ,00
RN20Detrazione per gli oneri di cui alla sezione VII del quadro RP ,00
RN27Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli )
Fondi comuni Altri crediti d’imposta
Crediti d’imposta
RITENUTE TOTALI (riportare la somma delle ritenute indicate nei singoli quadri) 3
RN30
(di cui sospese 1 ,00 ) (di cui altre ritenute subite ) ,00
RN31 DIFFERENZA (RN26 – RN27 col. 2 – RN28 col. 2 – RN29 col. 1 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3)
se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno ,00
RN32Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00
di cui credito ICI 730 2008
RN33ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 1 ,00 2 ,00
RN34ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00
RN35ACCONTI (di cui ceduti 1 ,00) (di cui sospesi 2 ,00 )
Bonus incapienti Bonus straordinario per famiglie
RN36Restituzione bonus
1 2
,00 ,00
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
RN37Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti
1 2
,00 ,00
Irpef da trattenere o Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Rimborsato dal sostituto
RN38da rimborsare risultante Mod F24 per i versamenti ICI
1 2 3
dal Mod. 730/2009 ,00 ,00 ,00
RN39BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE ,00
Determinazione RN40IMPOSTA A DEBITO ,00
dell’imposta RN41IMPOSTA A CREDITO Bonus straordinario per famiglie 1 ,00 2 ,00
RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D’IMPOSTA RELATIVO AI RIGHI RN22, RN23 E RN24
RN42
Residuo RN22 1 ,00 Residuo RN23 2 ,00 Residuo RN24 3 ,00
6
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RV – Addizionale
regionale e comunale all’IRPEF
QUADRORV
ADDIZIONALE REGIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE
E COMUNALE ALL’IRPEF ,00
Sezione I 2
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTA
Addizionale Casi particolari addizionale regionale 1 ,00
regionale all’IRPEF
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 3
RV3
(di cui altre trattenute 1 , 0 0 ) (di cui sospesa 2 , 0 0 ) ,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE 3 RV4
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2008) 1 2 ,00 ,00
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00
RV6
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A DEBITO ,00
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A CREDITO ,00
Sezione II-A RV9 ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere istruzioni)
Addizionale 2
comunale all’IRPEF RV10ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA
,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RC1 ,00 F24 3 ,00
RV11
6
altre trattenute 4 ,00 (di cui sospesa 5 , 0 0 ) ,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE 3
RV12
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2008) ,00
RV13ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00
RV14
RV15ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A DEBITO ,00
RV16ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A CREDITO ,00
Sezione II-B RV17
Acconto addizionale
comunale all’IRPEF
per il 2009
QUADROCR
CREDITI D’IMPOSTA
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2008
PERSONE FISICHE
2009
genzia
ntrate
Mod. N.
Cod. Regione di cui credito ICI 730 2008
A da d d tr i a z t i t o e n n a e l r e e r o e g d i a o n ri a m le b o Ir r p s e a f r e Trattenuto dal sostituto Mo C d r e F d 2 i 4 to p c e o r m i p v e e n rs s a a m to e c n o ti n I CI Rimborsato dal sostituto
1 2 3
risultante dal Mod. 730/2009 ,00 ,00 ,00
Esenzione
1
730/2008 2 ,00
Cod. Comune di cui credito ICI 730 2008
1 2 ,00
A da d d tr i a z t i t o e n n a e l r e e c o o d m a u n ri a m le b o Ir r p s e a f r e Trattenuto dal sostituto Mo C d r e F d 2 i 4 to p c e o r m i p v e e n rs s a a m to e c n o ti n I CI Rimborsato dal sostituto
1 2 3
risultante dal Mod. 730/2009 ,00 ,00 ,00
Addizionale comunale Importo trattenuto o versato
2009 trattenuta dal (da compilare in caso Esenzione Imponibile Aliquota Acconto dovuto datore di lavoro di dichiarazione integrativa) Acconto da versare
1 2 3 4 5 6 7
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
QUADRO CR – Crediti d’imposta
Sta C to o d e i s c t e e ro Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposta lorda
1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00
CR1
Sezione I-A Imposta netta nelle p C re r c e e d d it e o n u ti t i d li i z c z h a ia to r azioni allo Stat d o i e c s u te i r r o e la d t i i v c o olonna 1 Quota di imposta lorda I d m e p lla os q ta u o e t s a te d ra ’i m en p t o ro st a il l l o im rd it a e
Dati relativi al credito 7 ,00 8 ,00 9 ,00 10 ,00 11 ,00
d’imposta per redditi
prodotti all’estero
CR2 1 2 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00
7 8 9 10 11
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
CR3 1 2 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00
7 8 9 10 11
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
CR4 1 2 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00
7 8 9 10 11
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
S D e et z e i r o m n i e na I z -B ione CR5 1 Anno 2 r T if o e t r a i l t e e c a o ll l o . 1 st 1 e s s s e o z a . n I- n A o 3 Capienza nell’imposta netta 4 nella C r p e r d e i s t e o n d te a d u i t c i h li i z a z r a a r z e i one
del credito d’imposta ,00 ,00 ,00
per redditi prodotti
all’estero CR6
1 2 3 4
,00 ,00 ,00
Sezione II Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2008 di cui compensato nel Mod. F24
CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Prima casa e canoni 1 ,00 2 ,00 3 ,00
non percepiti
CR8 Credito d’imposta per canoni non percepiti ,00
Sezione III Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2008 di cui compensato nel Mod. F24
Credito d’imposta CR9
1 2 3
incremento occupazione ,00 ,00 ,00
Sezione IV Codice Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo
Altri crediti d’imposta CR10
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00
7
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE
2009 REDDITI
genzia QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi
ntrate
Importo a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare
QUADRO RX
risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o
COMPENSAZIONI presente dichiarazione in detrazione
RIMBORSI RX1 IRPEF
RX2 Addizionale regionale IRPEF
Sezione I
RX3 Addizionale comunale IRPEF Crediti ed eccedenze
risultanti dalla RX4 IVA
presente dichiarazione RX5
RX6 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT
RX7 Imposte sostitutive di cui al quadro RM - sez. V, X e XII
RX8 Imposta di cui al quadro RM - sez. VIII
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I
RX13
RX14
RX15
RX16 Imposta sostitutiva di cui al rigo RC4
RX17 Importo a creditodi cui al quadro CM
Sezione II Codice Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui Importo residuo
Crediti ed eccedenze tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare
risultanti dalla
RX20IVA precedente
dichiarazione RX21IRAP
RX22Contributi previdenziali
RX23Imposta sostitutivadi cui al quadro RT
RX24Altre imposte
RX25Altre imposte
RX26Altre imposte
RX27Altre imposte
Sezione III
RX30 Versamento annuale dell’IVA
Saldo annuale IVA
,00
OTIUTARG
OLLEDOM
1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
Bonus straordinario per famiglie ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez II ,00 ,00 ,00
RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez III - recupero eccedenza dedotta ,00 ,00 ,00
RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez IV ,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez V ,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez VI ,00 ,00 ,00
Imposta sostitutiva di cui all’articolo 13 L. 388/2000 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
1 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
BONUS Il sottoscritto richiede di fruire del bonus straordinario di cui all’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
STRAORDINARIO dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,e a tal fine, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto
PER FAMIGLIE
DICHIARA
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA • di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell’anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:
ai sensi dell’art. 47 – lavoro dipendente, assimilati e pensione;
– fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
del D.P.R. n. 445/2000
– derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del
richiedente ovvero dal coniuge non a carico;
• che il nucleo familiare è composto dal sottoscritto e dai familiari indicati nel prospetto “Familiari a carico”
• che il reddito complessivo familiare è pari ad euro
,00
• di essere in una delle seguenti condizioni:
a) unicocomponente del nucleo familiare titolare del reddito di pensione con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000,00;
b) nucleo familiare costituito da duecomponenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 17.000,00;
c) nucleo familiare costituito da trecomponenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 17.000,00;
d) nucleo familiare costituito da quattrocomponenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 20.000,00;
e) nucleo familiare costituito da cinquecomponenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 20.000,00;
f) nucleo familiare costituito da più di cinque componenticon reddito complessivo familiare non superiore ad euro 22.000,00;
g) nucleo familiare con componenti portatori di handicapper i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 12, comma 1, del Tuir
con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 35.000,00.
• che il beneficio è richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo
familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e
della conseguente decadenza del beneficio concesso sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
FIRMA
8
OTIUTARG
OLLEDOM
UNICO
genzia
ntrate
Mini 2009
Periodo d’imposta 2008
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
UNICO MINI è una versione semplificata del Modello Unico Persone Fisiche,
ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse
CHI PUÒ UTILIZZARE L’UNICO MINI
UNICO MINI2009 può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:
•non hanno variato il domicilio fiscale dal 1°novembre 2007
alla data di presentazione della dichiarazione
•non sono titolari di partita IVA
•hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
– redditi di terreni e di fabbricati
– redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione
– redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare,non fare e permettere
•intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti,
nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
•non devono presentare la dichiarazione per conto
di altri (ad.esempio erede,tutore,ecc.)
•non intendono indicare un domicilio per la notificazione
degli atti diverso dalla residenza anagrafica
• non devono presentare una dichiarazione
correttiva nei termini o integrativa
PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICOMINI E PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE SI APPLICANO LE STESSE MODALITÀ
E GLI STESSI TERMINI PREVISTI PER IL MODELLO UNICOPERSONE FISICHE ORDINARIO.
1.COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE
I contribuenti sono obbligati a presentare il modello UNICO MINI 2009 esclusivamente in via telematica,direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e,pertanto,possono presentare il modello UNICO MINI 2009 cartaceo i contribuenti che:
• pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod.730,non possono presentare il mod.730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di
pensione;
• sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare il modello UNICO MINI 2009:
– direttamente per via telematica tramite servizio internet;
– tramite gli Uffici dell’Agenzia delle entrate,che ne cureranno l’invio telematico;
– tramite intermediari autorizzati (professionisti,associazioni di categorie,CAF,altri soggetti abilitati).
I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare il modello UNICO MINI 2009,oltre che con le modalità sopra descritte,anche
mediante consegna agli Uffici Postali.
2.QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE
Il modello UNICO Mini 2009 deve essere presentato:
– dal 2 maggio 2009 al 30 giugno 2009 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
– entro il 31 luglio 2009 se la presentazione viene effettuata in via telematica,direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario
abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.
3.TERMINI DI VERSAMENTO
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione,compresi quelli relativi al primo acconto,devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2009 ovvero
entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00,non vanno effettuati i versamenti né la compensa-
zione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).
4.ACCONTI
Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2009
Solo se l’importo indicato nel rigo RN31 “DIFFERENZA”supera euro 51,65,è dovuto l’acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.
L’acconto così determinato deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2009 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
• in due rate,se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52,di cui la prima rata,nella misura del 40 per cento,entro il 16 giugno 2009,ovvero entro
il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo,e la seconda rata,nella restante misura del 60 per cento,entro il 30
novembre 2009.
Per l’anno 2009 è dovuto,inoltre,l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per la cui determinazione si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17.
5.COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI
Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.
I contribuenti possono effettuare i versamenti su modello cartaceo o adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia
delle Entrate o del sistema bancario e postale.
6.RATEAZIONE
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili,entro il mese di novembre,le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte,ad eccezione del-
l’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo.
Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi %
1ª 16 giugno 0,00 16 luglio 0,00
2ª 30 giugno 0,23 31 luglio 0,23
3ª 31 luglio 0,73 31 agosto 0,73
4ª 31 agosto 1,23 30 settembre 1,23
5ª 30 settembre 1,73 2 novembre 1,73
6ª 2 novembre 2,23 30 novembre 2,23
7ª 30 novembre 2,73
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
7.COMPENSAZIONE
Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato,INPS,Enti Locali,INAIL,ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla di-
chiarazione.Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione,anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per ef-
fetto della compensazione stessa.
INDICE
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 3 8.QUADRO RN- Calcolo dell’IRPEF 13
1.Dati identificativi e domicilio fiscale 3 9.QUADRO RV– Addizionali regionale
e comunale all’IRPEF 19
2.FAMILIARI A CARICO 3
10.QUADRO RX– Compensazione e rimborsi 21
3.QUADRO RA– Redditi dei terreni 4
11.Bonus straordinario per famiglie 21
4.QUADRO RB– Redditi dei fabbricati 5
12.Destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille 22
5.QUADRO RC– Redditi di lavoro dipendente e assimilati 6
13.Firma della dichiarazione 23
6.QUADRO RL– Altri redditi 7 14.Impegno alla presentazione telematica 23
7.QUADRO RP– Oneri e spese 8 Tabella– Addizionali regionali all’IRPEF 2008 24
UNICO MINI 2009
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Prima di procedere alla lettura delle istruzioni consultate attentamente le informazioni fornite in copertinaper verificare se siete in possesso dei requisiti
e se ricorrono le condizioni che vi consentono di utilizzare il presente modello.
Le presenti istruzioni forniscono le informazioni per la compilazione del modello UNICO MINI 2009,mentre si rinvia alle istruzioni del modello UNICO Persone Fisiche
ordinario per ogni ulteriore approfondimento.
A margine del testo,vengono evidenziate le situazioni dichiarative particolari o che richiedono complesse modalità di calcolo,in presenza delle quali i contribuenti de-
vono utilizzare il modello UNICO PF ordinario.
Per quanto riguarda l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.N.196 del 2003 e le informazioni concernenti il servizio telemati-
co di presentazione delle dichiarazioni,si rinvia rispettivamente alla Parte I,capitolo 8 e alla Parte III delle istruzioni al Modello UNICO ordinario.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DOMICILIO FISCALE
Negli appositi spazi posti in alto nella prima pagina del modello indicare il cognome,il nome e il codice fiscale del contribuente.
ATTENZIONE:il modello UNICO MINI 2009 può essere compilato solo da coloro che non hanno variato il domicilio fiscale a partire dal 1°novembre 2007 fino alla data di
presentazione della dichiarazione.
Nell’apposito rigo indicare i dati relativi al Comune del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione.Il codice catastale del Comune è rilevabile dal-
l’elenco allegato alle istruzioni del Modello UNICO ordinario.Tale informazioni sono necessarie per l’individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta
rispettivamente l’addizionale regionale e comunale.
2. FAMILIARI A CARICO
I dati relativi ai familiari che nel 2008 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere inseriti nel presente prospetto.Per i contribuenti con coniuge,figli o altri
familiari a carico sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda.Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni for-
nite con riferimento ai righi RN6,RN7 e RN9.Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2008 non hanno posseduto un red-
dito complessivo superiore a euro 2.840,51,al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di euro 2.840,51 devono essere considerati,anche se non compresi nel reddito complessivo:
– le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali,da Rappresentanze diplomatiche e consolari,da Missioni,dalla Santa Sede,dagli Enti gestiti diretta-
mente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
– la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto la-
vorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
– il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi”,in-
trodotto dalla legge finanziaria 2008,art.1,commi da 96 a 117.Per informazioni più dettagliate sui “contribuenti minimi”si rinvia alle istruzioni fornite nel Fasci-
colo 3,al quadro CM.
Possono essere considerati familiari a carico,anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti,adottivi,affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno
dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e
quelli adottivi); i generi e le nuore;il suocero e la suocera;-i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Se dovete utilizzare più di quattro righi compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod.N.”posta in alto a destra del modello.
ATTENZIONE:se nel corso del 2008 è cambiata la situazione di un familiare,dovete compilare un rigo per ogni situazione.
Come compilare il rigo relativo al coniuge
Rigo 1:scrivere i dati relativi al coniuge.
Colonna 1:barrare la casella “C”.
Colonna 4(codice fiscale):indicare il codice fiscale del coniuge,anche se non è a vostro carico.
Colonna 5(n.mesi a carico):utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico.Scrivere ‘12’ se il coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2008.In ca-
so di matrimonio,decesso,separazione legale ed effettiva,scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2008,scrivere il
numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico.Per esempio,se vi siete sposati a giugno del 2008,la detrazione spetta per sette mesi,pertanto,nella ca-
sella dovrete scrivere “7”.
Colonna 8 (Bonus straordinario per famiglie: Reddito complessivo del coniuge)
La compilazione della presente colonna è riservata esclusivamente ai contribuenti che,avendone i requisiti,intendono richiedere il bonus straordinario,di cui all’art.1 del
D.L.n.185/2008.Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 11.
Indicare in questa colonna il reddito complessivo del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico,relativo all’anno d’imposta
2008.Il reddito complessivo è dato dalla somma degli importi indicati nei punti 1 e/o 2 del CUD 2009 e/o del CUD 2008,aumentato del reddito derivante dal possesso di
terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.Riguardo ai redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non
esercitati abitualmente,l’importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione.
Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico
Righi da 2 a 4:
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1:barrare la casella “F1”se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella “F”per i figli successivi al primo.
Colonna 2:barrare la casella “A”se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la casella “D”se si tratta di un figlio disabile.Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’.Si precisa che
è considerato disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104.
Colonna 4 (codice fiscale):scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che avete a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque,anche se non fruite delle relative detrazioni,che invece sono
attribuite interamente ad un altro soggetto.
OCINU
INIM
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INIM
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INIM
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INIM
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INIM
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INIM
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 3
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo statusdi familiare che
può essere alternativamente formata da:
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine,tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille ,per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine,ai sensi della normativa ivi vigente,tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Con-
solato italiano nel paese di origine.
Colonna 5 (n.mesi a carico):utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spet-
ta la detrazione.Scrivere ‘12’ se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2008;
Colonna 6 (minore di tre anni):utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni.Per
esempio,per un figlio nato il 15 marzo 2007,nella casella scrivere ‘12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio 2008,indicare ‘5’.
Colonna 7 (percentuale di detrazione spettante):utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.La de-
trazione per figli a carico,non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a
carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.
I genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere
fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio la detrazione spetta,in mancanza di accordo tra le parti,nella misura del 100% al genitore affidatario o in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% cia-
scuno.Anche in questo caso,i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:
• figli del contribuente rimasto vedovo/a che,risposatosi,non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
• figli adottivi,affidati o affiliati del solo contribuente,se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico,quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio,oppure se il
figlio è adottivo,affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato.In tal caso,scrivete in questa colon-
na la lettera C.Se tale detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui
spetta la detrazione come coniuge.Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge,il contribuente può,se più favorevole,utilizzare
la detrazione prevista per il primo figlio.In questa colonna indicare:
• per ogni figlio a carico :
– ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero.Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all’ammontare delle detrazioni previste per figli a carico;
– ’50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
– ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
– la lettera ‘C‘ nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno.Se tale detrazione non spetta per l’intero anno occorre
compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge;
• per ogni altro familiare a carico :
– ‘100’ se l’onere grava per intero;
– la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone.Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.
Colonna 8 (Bonus straordinario per famiglie: Reddito complessivo del familiare)
La compilazione della presente colonna è riservata esclusivamente ai contribuenti che,avendone i requisiti,intendono richiedere il bonus straordinario,di cui all’art.
1 del D.L.n.185/2008.Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 11.
Indicare in questa colonna il reddito complessivo di ciascun familiare a carico,relativo all’anno d’imposta 2008.Il reddito complessivo è dato dalla somma degli im-
porti indicati nei punti 1 e/o 2 del CUD 2009 e/o del CUD 2008,aumentato del reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazio-
ne principale e delle relative pertinenze.Riguardo ai redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente,l’importo da indicare
può essere desunto dalla relativa certificazione.Se nel corso del 2008 è cambiata la situazione del familiare e pertanto dovete compilare un rigo per ogni situazione,
il reddito complessivo dello stesso familiare va indicato solo sul primo rigo.
Rigo 7 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli): Potete fruire di un’ ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se vi spettano le detrazio-
ni per figli a carico e avete almeno quattro figli.L’ulteriore detrazione vi spetta anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte del-
l’anno.Tale detrazione non vi spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo.La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legal-
mente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni.Nel caso di coniuge
fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti ci-
vili del matrimonio la percentuale è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.In questo rigo indicare la percentuale della detrazione spettan-
te.L’ammontare dell’ulteriore detrazione,rapportato a detta percentuale,va indicato nel rigo RN8.Si ricorda che,qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare supe-
riore all’imposta lorda,diminuita delle detrazioni,è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
Rigo 8(Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente):è necessario indicare il numero di figli residenti all’estero (righi da 2 a 4 per i quali è barrata la
casella “F”o “D”) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non avete potuto indicare il codice fiscale.Tale informazione determina correttamente la detrazione per
figli a carico che è modulata in base al numero di figli.Ad esempio qualora nel prospetto familiari a carico siano stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all’e-
stero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale,in questo rigo dovrà essere indicato il valore 2.
Rigo 9 (Bonus straordinario per famiglie: Totale redditi dei familiari):indicare la somma dei redditi complessivi indicati nella colonna 8 dei righi da 1 a 4.Tale im-
porto,sommato al reddito complessivo del dichiarante (RN1 col.4),deve essere indicato nel riquadro relativo richiesta del bonus straordinario,al fine di attestare il red-
dito complessivo familiare.
3. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI
Devono utilizzare questo quadro:
Deve essere utilizzato
• coloro che possiedono a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono
il Modello UNICO ordinario
essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà”non
(colonne 6 e 7 del quadro RA),
deve dichiarare il terreno;
in presenza di canoni
• gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata.In tal caso
di affitto in regime
deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario.L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data
vincolistico e di
in cui ha effetto il contratto.
situazioni particolari
Non vanno dichiarate alcune tipologie di terreni,in quanto non producono reddito dominicale e agrario,come ad esempio le perti-
(es.mancata coltivazione
nenze di fabbricati urbani (giardini,cortili ecc.).Se dovete utilizzare più di tre righi compilate un quadro aggiuntivo ricordando di nu-
del terreno)
merare progressivamente la casella “Mod.N.”posta in alto a destra del Modello.In questo caso scrivete i totali dei redditi dominica-
le e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod.N.1).Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto al-
l’anno precedente.Se nel corso del 2008 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso,terreno dato in affitto,ecc.),oc-
corre compilare un rigo per ogni situazione,indicando nella colonna 4 il relativo periodo.In tali casi,barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stes-
so terreno del rigo precedente.Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es.nel caso in cui solo
una parte del terreno è concessa in affitto),occorre compilare due distinti righi,senza barrare la casella di colonna 8.I redditi risultanti dai certificati catastali vanno
rivalutati dell’80 per cento per i redditi dominicali e del 70 per cento per i redditi agrari.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 4
Righi da RA1 a RA3
Colonna 1 (Reddito dominicale):scrivere l’ammontare del reddito dominicale rivalutato dell’80 per cento.
Colonna 2 (Titolo)indicare uno dei seguenti codici:
‘1’proprietario del terreno;
‘3’proprietario del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato;
‘4’conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
Colonna 3 (Reddito agrario):indicare l’ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.
Colonna 4 (Periodo di possesso):indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365,se per l’intero anno).Se vengono utilizzati più righi per indica-
re le diverse situazioni relative ad un singolo terreno,la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.
Colonna 5 (Percentuale di possesso):indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l’intero).
Colonna 8 (Continuazione):barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di posses-
so del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.
Colonna 9 (Quota del reddito dominicale):indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno calcolata secondo le seguenti istruzioni:
– codici 1 o 3 nella colonna 2 (Titolo):indicare l’importo del reddito dominicale (col.1) rapportato ai giorni (col.4) ed alla percentuale di possesso (col.5);
– codice 4 nella colonna 2 (Titolo):il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna;
Colonna 10 (Quota del reddito agrario):indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno.Per calcolarla,seguite le seguenti istruzioni:
– codici 1 o 4 nella colonna 2 (Titolo):indicare l’importo del reddito agrario (col.3) rapportato ai giorni (col.4) ed alla percentuale di possesso (col.5);
– codice 3 nella colonna 2 (Titolo):il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna.
Rigo RA11(Totali):indicare i totali delle colonna 9 e 10.Tali importi dovranno essere riportati,unitamente ad eventuali altri redditi,nel rigo RN1.
4. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI
Devono utilizzare questo quadro coloro che possiedono a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale fabbricati situati nel ter-
Deve essere utilizzato
ritorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita.In caso di usufrutto o altro
il Modello UNICO ordinario in
diritto reale (es.uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà”non deve dichiarare il fabbricato.Gli immobili concessi in co-
presenza di immobili locati a
modato non devono essere dichiarati dal comodatario (es.un familiare che utilizza gratuitamente l’immobile) ma dal proprietario.
canone convenzionale siti in
Si ricorda che i locali per la portineria,l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale au-
comuni ad alta densità
tonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è
abitativa (codice 8 in col.2),
superiore a euro 25,82.L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
nonché in presenza di
situazioni particolari Compilazione del quadro RB
(colonna 6 ),ad es.immobile Se nel corso del 2008 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale,a disposizione,locata ecc.) o la quota di possesso dove-
distrutto,inagibile oppure te compilare un rigo per ogni diversa situazione.Se dovete utilizzare più di tre righi per dichiarare i fabbricati va compilato un qua-
canoni di locazione dro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod.N.”posta in alto a destra del Modello.In questo caso scri-
non percepiti per morosità vete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod.N.1).
Righi da RB1 a RB3
Colonna 1 (Rendita catastale):indicare l’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%.Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata
indicare la rendita catastale presunta.
Colonna 2 (Utilizzo)indicare uno dei seguenti codici:
‘1’se l’immobile è utilizzato come abitazione principale,si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge,parenti entro il
terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.Per l’abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare
della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.La deduzione va indicata nel rigo RN2.La deduzione spetta anche quando l’unità
immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale
compete per una sola unità immobiliare,per cui se un contribuente possiede due immobili,uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un pro-
prio familiare,la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.
‘2’ se l’immobile,ad uso abitativo,è tenuto a disposizione,dunque è posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi fami-
liari (coniuge,parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).In tal caso si applica l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata;
‘3’ se l’immobile è locato in regime di libero mercato o “patti in deroga”;
‘4’se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone o “equo canone”;
‘5’se l’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale (box,cantina,ecc.) dotata di rendita catastale autonoma.Sono considerate pertinenze le unità immobiliari
classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo,destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione prin-
cipale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
‘9’se l’immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti (es.immobili dati in uso gratuito a un proprio familiare,a condizione che lo stesso vi dimori abitualmen-
te e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica);
Colonna 3 (Periodo di possesso):indicare per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 se per tutto l’anno).Se vengono utilizzati più righi per indicare le di-
verse situazioni relative al singolo fabbricato,la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365.
Colonna 4 (Percentuale di possesso):indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l’intero).
Colonna 5 (Canone di locazione):da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione.In questo caso si ha diritto a una deduzione forfetaria del 15 per cen-
to sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca,di Murano e di
Burano).Indicare in questa colonna l’importo al netto della deduzione,calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice ISTAT e l’eventuale mag-
giorazione percepita in caso di sublocazione.L’ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio,luce,acqua,gas,portiere,ascensore,riscaldamen-
to e simili eventualmente incluse nel canone.In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.Se il fabbricato è sta-
to posseduto per una parte dell’anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.Se il contratto di locazione comprende oltre all’abitazione anche le sue perti-
nenze (box,cantina,ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma,bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa.
Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Colonna 7 (Continuazione):barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.
Colonna 8 (Imponibile):indicare la quota di reddito imponibile per ciascun immobile osservando le seguenti istruzioni:
A) Dati del singolo fabbricato esposti in un solo rigo (ad esempio non sono variati l’utilizzo dell’immobile e la quota di possesso):
– se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1,5 e 9 nella colonna 2 “Utilizzo”),indicare l’importo della rendita catastale (col.1) rapportato ai
giorni (col.3) ed alla percentuale di possesso (col.4).
– se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nella colonna 2 “Utilizzo”),indicare l’importo della rendita catastale (colonna 1) aumentato di un terzo e rapporta-
to ai giorni (col.3) ed alla percentuale di possesso (col.4);
– se l’immobile è locato in regime di libero mercato o con “patti in deroga”(codice 3 nella colonna 2 “Utilizzo”) ovvero è stato indicato il codice 1 nella colonna 2 (Uti-
lizzo) ed è stato indicato anche il canone di locazione (parziale locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale) indicare in questa colonna il maggiore tra l’im-
porto della rendita catastale (col.1) rapportato ai giorni (col.3) ed alla percentuale di possesso (col.4) e quello del canone di locazione (col.5) rapportato alla percen-
tuale di possesso (col.4);
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 5
– se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone - “equo canone”- (codice 4 nel colonna 2 “Utilizzo”) indicare l’importo del canone di locazio-
ne (col.5) rapportato alla percentuale di possesso (col.4);
B) Dati del singolo fabbricato esposti in più righi (es.utilizzo o quota di possesso variato nel corso del 2008):
• Canone di locazione non presente:compilate la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo;
• Canone di locazione presente in almeno un rigo:
1.calcolare per ogni rigo del fabbricato,nel quale non è presente il canone di locazione,la relativa quota di rendita utilizzando le regole descritte precedentemen-
te per il fabbricato presente su un solo rigo.Sommare successivamente gli importi delle quote di rendita così determinati;
2.calcolare per ogni rigo,nel quale è presente il canone di locazione,la relativa quota di canone utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato
presente su un solo rigo.Sommare successivamente gli importi delle quote di canone così determinati;
3.determinazione del reddito del fabbricato:
a) se in colonna 2 (Utilizzo) di almeno un rigo è indicato il codice 3,oppure è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (locazione
di una parte dell’immobile adibito ad abitazione principale) riportare nella colonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato,il maggiore tra il totale
delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione.Si ricorda che in questo caso si ha diritto alla relativa deduzione a condizione che il totale
delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione (tassazione in base alla rendita);
b) se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione è indicato in colonna 2 (Utilizzo) il codice 4,riportare il totale delle quote di canone di locazione nella co-
lonna 8 del primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato (tassazione in base al canone).
Colonna 9 (Codice Comune)indicare il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare; il codice è rilevabile dall’elenco “Codici catastali comunali e
aliquote dell’addizionale comunale” presente alla fine dell’Appendice del modello Unico ordinario.Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi,il codice catasta-
le deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.
Colonna 10 (ICI dovuta per il 2008)indicare,con riferimento all’unità immobiliare indicata nel rigo,l’importo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’an-
no 2008.Nel caso in cui l’immobile sia posseduto in comproprietà indicare l’importo dell’ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso.Nel caso di omesso o insuf-
ficiente versamento dell’ICI indicare l’imposta “dovuta”anche se non versata o versata in misura inferiore.Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi,l’importo del-
l’ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.
La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei seguenti casi:
• esonero dal pagamento dell’ICI in presenza di cause di esenzione;
• in caso di immobili condominiali,qualora l’ICI sia stata versata dall’amministratore di condominio.
ATTENZIONE:a decorrere dall’anno 2008,per effetto dell’art.1 del Decreto legge 27 maggio 2008,n.93,è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità im-
mobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze.
Rigo RB11(Totale):indicare il totale degli importi della colonna 8.Tale importo dovrà essere riportato,unitamente ad eventuali altri redditi,nel rigo RN1.
5. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Righi RC1-RC2
Deve essere utilizzato il
In questi righi dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente,i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali la detra-
Modello UNICO ordinario
zione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno.Per tali detrazioni consultate le istruzioni relative ai righi RN10 e RN11.
in presenza di compensi
Colonna 1:la compilazione di questa colonna è obbligatoria.Indicare uno dei seguenti codici:
per lavori socialmente
‘1’ reddito di pensione.
utili agevolati
‘2’redditi di lavoro dipendente o assimilati,nonché trattamenti pensionistici integrativi (es.quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al
D.Lgs.n.124 del 1993).
Colonna 2:compilate questa colonna se dichiarate un reddito di lavoro dipendente.In tal caso indicare uno dei seguenti codici:
‘1’se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;
‘2’se il contratto di lavoro è a tempo determinato.
Colonna 3 (Redditi):indicare l’importo del reddito di lavoro dipendente,reddito di pensione e reddito assimilato,risultante dal punto 1 del CUD 2009 o del CUD 2008.
Se nel corso del 2008 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all’ultimo sostituto d’imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti,do-
vete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall’ultimo datore di lavoro.Se siete invece in possesso di un CUD 2009 o di un CUD 2008 che cer-
tifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio,compilate due distinti righi,individuando i relativi importi nel-
le annotazioni del CUD 2009 o del CUD 2008. In questo caso,nella colonna 1 del rigo RC6 riportare il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del
CUD 2009 o del CUD 2008 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2009 o del CUD 2008.
Rigo RC4 (Lavoro straordinario)
LAVORO STRAORDINARIO E PREMI DI PRODUTTIVITÀ - DECRETO LEGGE N.93 DEL 27 MAGGIO 2008
L’articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008,n.93,convertito nella legge 24 luglio 2008,n.126,prevede,in via sperimentale,che nel periodo compreso tra il 1°
luglio e il 31 dicembre 2008 venga applicata una tassazione agevolata sulle somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario,per prestazio-
ni di lavoro supplementare,ovvero in relazione ad incrementi di produttività,innovazione ed efficienza organizzativa.La misura agevolativa consiste nell’applicazio-
ne a dette somme,nel limite complessivo di 3.000 euro lordi,di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale,pari al dieci per cento.Le
nuove misure fiscali sono riservate ai lavoratori dipendenti del settore privato,i quali abbiano percepito nell’anno 2007 redditi di lavoro dipendente di ammontare non
superiore a 30.000 euro lordi.L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del
lavoratore.Le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività sono indicate nei punti 77,78 e 80 del CUD 2009.
ATTENZIONE:il presente rigo deve essere compilato solo in presenza di una delle specifiche ipotesi di seguito descritte.
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
• Prestazioni di lavoro straordinario assoggettate ad imposta sostitutiva per un importo complessivo superiore ad euro 3.000.Il contribuente è tenuto a far
concorrere al reddito complessivo,assoggettandoli a tassazione ordinaria, l’ammontaredegli straordinari,assoggettati ad imposta sostitutiva,che eccede l’impor-
to di euro 3.000.Tale situazione può verificarsi,ad esempio,nel caso di una pluralità di rapporti di lavoro con più CUD non conguagliati e qualora la somma degli
importi indicati nei punti 77 del diversi CUD 2009,per i quali risulta compilato anche il punto 78,sia superiore ad euro 3.000.
• Applicazione dell’imposta sostitutiva da parte del sostituto in assenza dei presupposti.In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a far con-
correre al reddito complessivo,assoggettandoli a tassazione ordinaria,i redditi che,per qualsiasi motivo,siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitu-
tiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (ad esempio reddito di lavoro dipendente percepito nel 2007 superiore a 30.000 euro).
COMPILAZIONE FACOLTATIVA: scelta di una tassazione diversa rispetto a quella applicata dal sostituto,in quanto ritenuta più conveniente.
• Applicazione in dichiarazione dell’imposta sostitutiva.L’imposta sostitutiva,ove non trattenuta dal sostituto (punti 77 e 80 del CUD 2009 compilati),può esse-
re applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi,purché ne ricorrano i presupposti.
• Applicazione in dichiarazione della tassazione ordinaria.Il contribuente,qualora lo ritenga più conveniente,può decidere di applicare in sede di dichiarazione
la tassazione ordinaria alla somme assoggettate dal sostituto ad imposta sostitutiva (punti 77 e 78 del CUD 2009 compilati).
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 6
Per la compilazione del rigo RC4 seguire le istruzioni sotto riportate.
1) OPZIONE O RETTIFICA IMPOSTA SOSTITUTIVA
Colonna 1:totale degli straordinari,risultanti dal punto 77 del CUD 2009,già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 80 del CUD barrato);
Colonna 2:totale degli straordinari,risultanti dal punto 77 del CUD 2009,già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 78 del CUD compilato);
Colonna 3:totale dell’imposta sostitutiva,risultante dal punto 78 del CUD 2009;
Colonna 5: barrare la casella (Opzione o rettifica imposta sostitutiva) per assoggettare ad imposta sostitutiva gli straordinari assoggettati dal sostituto a tassazio-
ne ordinaria ovvero per rideterminare l’imposta sostitutiva riconducendo l’ammontare degli straordinari nel limite di 3000 euro;
Colonna 6: compilare solose l’importo indicato in colonna 2 è maggiore di 3.000 (limite previsto dal D.L.93/2008).In questo casoindicare il risultato della seguen-
te operazione:RC4 colonna 2 – 3000
Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5.
Colonna 7: compilare solose l’importo indicato in colonna 2 è inferiore a 3.000.In questo caso:
– calcolarecapienza:3000 – RC4 colonna 2
– indicare il minore importo tra la capienza e l’importo di colonna 1.
Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5.
Colonna 8:riportare il totale dell’imposta sostitutiva a debito pari al 10 per cento dell’importo indicato in colonna 7.Tale importo deve essere versato,utilizzando l’ap-
posito codice tributo,con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.
Colonna 9: riportare l’ammontare dell’imposta sostitutiva eccedente il limite previstodal D.L.93/2008,pari al 10 per cento dell’importo indicato in colonna 6.Detto
importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10.
2) OPZIONE O RETTIFICA TASSAZIONE ORDINARIA
Colonna 1:totale degli straordinari,risultanti dal punto 77 del CUD 2009,già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 80 del CUD barrato);
Colonna 2:totale degli straordinari,risultanti dal punto 77 del CUD 2009,già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 78 del CUD compilato);
Colonna 3:totale dell’imposta sostitutiva,risultante dal punto 78 del CUD 2009;
Colonna 4: barrare la casella (Opzione o rettifica tassazione ordinaria) per ricondurre a tassazione ordinaria gli straordinari assoggettati dal sostituto ad imposta
sostitutiva;
Colonna 6: riportare l’ammontare degli straordinari già indicati in colonna 2.Detto importo deve essere considerato nel calcolo del rigo RC5;
Le colonne 7 e 8 non devono essere compilate.
Colonna 9: riportare il totale dell’imposta sostitutiva indicata in colonna 3 di questo rigo.Detto importo deve essere compreso insieme alle altre ritenute nel rigo RC10.
Rigo RC5 Totale: indicare il risultato della seguente operazione:RC1 + RC2 + RC4,col.6 – RC4,col.7
Riportare tale importo nel rigo RN1.
Rigo RC6 Periodo di lavoro
Nella colonna 1,indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato,per il quale è prevista la detrazione d’imposta (365 per l’intero an-
no).Vanno in ogni caso compresi le festività,i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione,nean-
che differita (ad esempio,in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).In caso di rapporto di lavoro part-time,le detrazioni spettano per l’in-
tero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.
Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro,riportate la cifra indicata nel punto 3 del CUD 2009 o del CUD 2008.
ATTENZIONE:se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati,esponete in questa colonna il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi,tenen-
do conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.
Nella colonna 2,indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d’imposta (365 per l’intero anno).Se avete indicato
un solo reddito di pensione,potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2009 o del CUD 2008 .
Se avete indicato più redditi di pensione,esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indi-
cati una volta sola.
ATTENZIONE:se sono presenti sia redditi di lavoro dipendente,sia redditi di pensione,la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare
365,tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
Rigo RC7Altri redditi assimilati
In questo rigo dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell’anno (per tali detra-
zioni consultate le istruzioni relative al rigo RN12).
Colonna 1:barrare la casella in presenza di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall’autorità giudiziaria.
Colonna 2:indicare il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante dal punto 2 del CUD 2009 o del CUD 2008.Riportare tale importo nel rigo RN1
Rigo RC10:indicare il totale delle ritenute IRPEF,relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati,risultante dal punto 5 del CUD 2009 o del CUD 2008.In questo rigo de-
ve essere compreso l’importo indicato nel rigo RC4 colonna 9.Riportare tale importo nel rigo RN30.
ATTENZIONE:se è presente il codice C nel punto 55 del CUD 2009,le ritenute presenti nel punto 5 dello stesso CUD devono essere riportate in questo rigo diminui-
te dell’importo risultante dalle annotazioni (codice BM).Tale importo infatti si riferisce all’ammontare dei crediti recuperati in sede di conguaglio da parte del sostitu-
to d’imposta con riferimento al credito per famiglie numerose e al credito per canoni di locazione riconosciuti dai precedenti datori di lavoro.
Rigo RC11indicare il totale dell’addizionale regionale all’IRPEFtrattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risultante dal punto 6 del CUD 2009 o del
CUD 2008.Riportare tale importo nel rigo RV3,colonna 3.
Rigo RC12:indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEFper l’anno 2008 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risultante dal punto 10 del CUD 2009
o del CUD 2008.Riportare tale importo nel rigo RV11,colonna 1.
Rigo RC13indicare il saldo dell’addizionale comunale all’IRPEFper l’anno 2008 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risultante dal punto 11 del CUD 2009
o del CUD 2008.Riportare tale importo nel rigo RV11,colonna 1.
Rigo RC14:indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2009 trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati risultante dal punto 13
del CUD 2009.Riportare tale importo nel rigo RV17,colonna 5.
6. QUADRO RL – ALTRI REDDITI
Righi RL14,RL15 e RL16
Per i redditi da indicare nei seguenti righi sono previste specifiche detrazioni determinate,se spettanti nel rigo RN12.
Nella colonna 1indicare i corrispettivi,nella colonna 2,le spese relative che possono essere portate in detrazione solo se inerenti la produzione dei relativi redditi.
Rigo RL14:indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Rigo RL15:indicare i compensi derivanti da attivitàdi lavoro autonomo,anche se svolte all’estero,non esercitate abitualmente.Nel medesimo rigo indicare i premi
attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici,scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d’imposta,con esclusione dei premi stessi corrisposti
a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
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Rigo RL16:indicare i corrispettivi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare,non fare o permettere (esempio:la c.d.indennità di rinuncia,percepita per la mancata
assunzione del personale,avviato al lavoro ai sensi della L.2 aprile 1968,n.482).
Rigo RL18:indicare,nelle rispettive colonne,la somma degli importi da rigo RL14 a rigo RL16.
Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare,ove previsto,nella colonna 2 dei righi da RL14 a RL16 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e,nel-
l’ambito di ciascun corrispettivo,quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d.in-
dennità di rinuncia all’assunzione obbligatoria riportata nel rigo RL16,colonna 2.
Rigo RL19:indicare l’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare lordo dei redditi (rigo RL18 colonna 1) e il totale delle deduzioni (rigo RL18,colonna 2) che,
sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell’Irpef,va riportato nel rigo RN1.
Rigo RL20:indicare l’ammontare delle ritenute d’acconto che sommato all’importo delle altre ritenute va riportato nel rigo RN30.
7. QUADRO RP – ONERI E SPESE
Questo quadro è destinato all’indicazione di specifici oneri che consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa
Deve essere utilizzato il Modello
sostenuta (oneri detraibili) ovvero permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda (oneri deducibili).
UNICO ordinario in presenza di:
– spese sanitarie per
SEZIONEI – Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19 per cento
patologie esenti sostenute
per familiari non a carico; ATTENZIONE:Nei righi da RP1 a RP18vanno compresi anche gli oneri indicati nelle annotazioni del CUD 2009 o del CUD 2008
– scelta della rateazione per spese con il codice corrispondente al rigo.
di cui ai righi da RP1 a RP5;
– contributi per previdenza Rigo RP1 Spese sanitarie: indicare le spese sanitarie per la parte che supera la franchigia di euro 129,11.La detrazione spet-
complementare; ta per le spese sanitarie,diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica,sostenute per prestazioni chi-
– canoni di locazione di unità rurgiche,analisi,indagini radioscopiche,ricerche e applicazioni,prestazioni specialistiche,acquisto o affitto di protesi sanitarie,
immobiliari adibite ad prestazioni rese da un medico generico (compresa l’omeopatia),ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze,ac-
abitazione principale per quisto di medicinali,spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio,apparecchio per aerosol o per la
cui spettano le detrazioni misurazione della pressione sanguigna),importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del
di cui all’art.16 del TUIR. Servizio sanitario nazionale.La stessa detrazione d’imposta spetta anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:as-
sistenza infermieristica e riabilitativa,prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assi-
stenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona,prestazioni rese da personale di coordinamento del-
le attività assistenziali di nucleo o con la qualifica di educatore professionale o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupaziona-
le.Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali,si precisa che a decorrere dal 1°gennaio 2008 la detrazione spetta se certificata da fattura
o da scontrino fiscale (c.d.“scontrino parlante”).
Rigo RP3 Spese sanitarie per disabili: indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento,deambulazione,locomozione,sollevamento dei disabi-
li,e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei disabili.Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.
Rigo RP4 Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili: indicare le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in
serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili,nonché di autoveicoli,anche non adattati,per il trasporto dei non vedenti,sordomuti,soggetti con
handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento,invalidi con grave limitazione della capacità
di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.La detrazione spetta una sola volta in quattro anni,salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pub-
blico registro automobilistico.La detrazione,nei limiti di spesa di euro 18.075,99,spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso
venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manuten-
zione,con esclusione,quindi,dei costi di esercizio (quali,ad esempio,il premio assicurativo,il carburante ed il lubrificante).
Rigo RP5 Spese per l’acquisto di cani guida:indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti.La detrazione spetta una sola volta in un pe-
riodo di quattro anni,salvo i casi di perdita dell’animale.La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.
Per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46(vedere le istruzioni al rigo RP51).
Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale: indicare gli interessi passivi,oneri accessori e quote di rivalutazione,dipendenti
da clausole di indicizzazione pagati per i mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.Da quest’anno la detrazione spetta su un importo massimo di
euro 4.000,00.In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi,oneri ac-
cessori e quote di rivalutazione sostenuti.Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire
della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario e
a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.
Rigo RP8 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili,stipulati prima del 1993: indicare,per un importo non superioreaeuro 2.065,83per cia-
scun intestatario del mutuo,gli interessi passivi,oneri accessori e quote di rivalutazione,dipendenti da clausole di indicizzazione,che avete pagato per mutui ipote-
cari,finalizzati all’acquisto di abitazioni diverse dalla principale,stipulati prima del 1993.
Rigo RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio: indicare gli importi degli interessi passivi,oneri accessori e quote di rivalutazione dipenden-
ti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione,restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di euro 2.582,28,e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è rife-
rito all’ammontare complessivo degli interessi,oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Rigo RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale: indicare gli importi degli interessi passivi,gli oneri accessori e le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobi-
liare da adibire ad abitazione principale.La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.
Rigo RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari: indicare gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori,nonché le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.L’importo dell’onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.
Rigo RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000,indicare i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni,anche se versati all’estero o a compa-
gnie estere.La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta
la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1°gennaio 2001,indicare i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte,di invalidità permanente
non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante),di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.Solo in quest’ultimo caso la detrazione spet-
ta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.
L’importo non deve superare complessivamente euro 1.291,14.
Rigo RP13 Spese di istruzione:indicare l’importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria,universitaria,di perfezionamento e/o di specializzazio-
ne universitaria,tenuti presso università o istituti pubblici o privati,italiani o stranieri.Le spese possono riferirsi anche a più anni,compresa l’iscrizione fuori corso,e per
gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
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Rigo RP14 Spese funebri: indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nelle istruzioni relative al prospetto dei
“Familiari a carico”.Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a euro 1.549,37.
Rigo RP15 Spese per addetti all’assistenza personale: indicare le spese,per un importo non superiore a euro 2.100,00,sostenute per gli addetti all’assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito comples-
sivo non supera euro 40.000,00.La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo “Familiari a carico”.Non è necessario tuttavia,
che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.Il li-
mite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti assistiti.Nel caso in cui più familiari han-
no sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare,il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ripartito tra di loro.Le spese devono risultare da ido-
nea documentazione,che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata,rilasciata dall’addetto all’assistenza.La documentazione deve contenere gli
estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza.Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare,nel-
la ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Rigo RP16 Spese per attività sportive praticate da ragazzi: indicare le spese,per un importo non superiore per ciascun ragazzo ad euro 210,00,sostenute per l’i-
scrizione annuale e l’abbonamento,per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni,ad associazioni sportive,palestre,piscine ed altre strutture ed impianti sportivi de-
stinati alla pratica sportiva dilettantistica.La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.Le spese devono risulta-
re da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale,oppure fattura,ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:i dati identi-
ficativi del soggetto che ha reso la prestazione; la causale del pagamento; l’attività sportiva praticata; l’importo corrisposto; i dati anagrafici del praticante l’attività
sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Rigo RP17 Spese per intermediazione immobiliare: indicare i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto del-
l’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00.Se l’unità immobiliare è acquistata
da più soggetti,la detrazione,nel limite di 1.000 euro,va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
Rigo RP18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede: indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso
di laurea presso un ateneo situato in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di affitto stipulati o rinnovati ai sensi del-
la legge 9 dicembre 1998 n.431.Da quest’anno,la detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità,nonché agli atti di assegnazione in godimento
o locazione,stipulati con enti per il diritto allo studio,università,collegi universitari legalmente riconosciuti,enti senza fini di lucro e cooperative.L’importo da indicare
non può essere superiore a euro 2.633,00.La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.Per fruire della detrazione
l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.
Righi RP19,RP20 e RP21 Altri oneri per i quali spetta la detrazione
Indicare gli oneri contraddistinti dai codici da 19 a 36 utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo,ad iniziare da RP19.
ATTENZIONE:nei righi da RP19 a RP21 vanno compresi anche gli oneri indicati nelle annotazioni del CUD 2009 o del CUD 2008 con il codice corrispondente.
Nella colonna 1indicare il codice e nella colonna 2il relativo importo.In particolare,indicare i codici relativi ai seguenti oneri:
– “19”(Erogazioni liberali ai partiti politici) le erogazioni liberali in denaro,effettuate mediante versamento postale o bancario,a favore dei movimenti e partiti po-
litici comprese tra euro 51,65e euro 103.291,38.
– “20”(Erogazioni liberali alle ONLUS) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS),delle iniziative umanitarie,religiose o laiche,gestite da fondazioni,associazioni,comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
ATTENZIONE: per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2008 è prevista,in alternativa alla detrazione,la
possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedi rigo RP28 “Altri oneri deducibili”).
– “21”(Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche) le erogazioni liberali in denaro,per un importo non superiore a euro 1.500,00,
effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
– “22”(Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso) i contributi associativi,fino a euro 1.291,14,versati dai soci alle società di mutuo soccorso che ope-
rano esclusivamente nei settori di cui all’art.1 della L.15 aprile 1886,n.3818,al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,di impotenza al lavoro o
di vecchiaia,ovvero,in caso di decesso,un aiuto alle loro famiglie.Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi,e non per i familiari;
– “23”(Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fi-
no a euro 2.065,83;
– “24”(Erogazioni liberali a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia”) le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura ”La Biennale di
Venezia”.La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo;
– “25”(Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico) le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione,protezione o restauro dei beni sog-
getti a regime vincolistico.Questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione,ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
– “26”(Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,delle regioni,degli enti locali territoriali,di enti o
istituzioni pubbliche,di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,di fondazioni e associazioni legal-
mente riconosciute senza scopo di lucro,che svolgono o promuovono attività di studio,di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che
organizzano e realizzano attività culturali,effettuate in base ad apposita convenzione,per l’acquisto,la manutenzione,la protezione o il restauro delle cose indivi-
duate ai sensi del D.Lgs.22 gennaio 2004 n.42 e del D.P.R.30 settembre 1963,n.1409 e successive modificazioni e integrazioni;
– “27”(Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo) le erogazioni liberali in denaro,per un importo non superiore al 2 per cento del reddito com-
plessivo dichiarato,a favore di enti o istituzioni pubbliche,fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente
attività nello spettacolo,effettuate per la realizzazione di nuove strutture,per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,nonché per la produzione nei
vari settori dello spettacolo;
– “28”(Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale) le erogazioni liberali in denaro,per un importo non superiore al 2 per cento del red-
dito complessivo dichiarato,a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale,per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di
diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs.29 giugno 1996,n.367.In particolari ipotesi il limite è elevato al 30 per cento;
– “29”(Spese veterinarie)le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.La detrazione del
19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro129,11e nel limite massimo di euro387,34;
– “30”(Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti ricono-
sciuti sordomuti ai sensi della L.26 maggio 1970 n.381.Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita prima del-
l’apprendimento della lingua parlata,purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra,di lavoro o di servizio;
– “31”(Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,sta-
tali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica,all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa;
– “32”(Spese sostenute dai docenti per l’autoaggiornamento e per la formazione) le spese sostenute da parte dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo,con incarico annuale,per l’autoaggiornamento e per la formazione,fino ad un importo massimo di 500,00 euro;
– “33”(Spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico)le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale,regionale ed interregionale,fino ad un importo massimo di 250,00 euro.La detrazione spetta anche se sostenuta nell’interesse di familiari a carico.Si preci-
sa che la detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito com-
plessivo (ad esempio,nel caso in cui il costo dell’abbonamento risulti inerente e quindi deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo);
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– “34”(Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea)i contributi versati nell’interesse del soggetto fiscalmente a
carico,il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato l’attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma obbligato-
ria di previdenza.Da quest’anno è prevista la possibilità di esercitare il riscatto del corso di laurea anche da parte delle persone che non hanno ancora iniziato l’at-
tività lavorativa e non sono iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.In questo caso i contributi versati possono essere detratti,nella misura del 19%,dal-
l’imposta dovuta dai contribuenti cui l’interessato risulta fiscalmente a carico.Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea co-
stituiscono oneri deducibili e vanno indicati nel rigo RP23;
– “35”(Altri oneri detraibili) gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.Con questo codice vanno comprese le somme relative agli “Al-
tri oneri detraibili”indicate con il codice 35 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2008.
– “36”(Spese per asili nido)le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non su-
periore a euro 632,00 annui per ogni figlio.Con questo codice vanno comprese le spese relative alla frequenza di asili nido riportate nel CUD.In particolare,si pre-
cisa che nelle annotazioni del CUD 2009 sono riportate con il codice 35 insieme alle spese relative agli “Altri oneri detraibili”, mentre nelle annotazioni del CUD
2008 sono riportate con il codice 33.
Rigo RP22 Totale degli oneri sul quale calcolare la detrazione: somma degli oneri detraibili indicati nei righi da RP1 a RP21.Per determinare la detrazione spet-
tante,dovete riportare nel rigo RN15 il 19 per cento di quanto indicato in questo rigo.
SEZIONE II – Oneri deducibili dal reddito complessivo
In questa sezione indicare gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo,ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a
formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.Questi oneri sono indicati nel punto 44 del CUD 2009 e/o nel
punto 37 del CUD 2008 nonché nel punto 45 del CUD 2009 e/o nel punto 38 del CUD 2008.
Rigo RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali: indicare l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge,non-
ché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscal-
mente a carico.Rientrano in questa voce ad esempio,i contributi sanitari per l’assistenza nell’ambito del S.S.N.versati con il premio assicurativo RC auto,i contributi
versati sia per la c.d. assicurazione casalinghe che per il riscatto degli anni di laurea.
Rigo RP24 Assegni periodici corrisposti al coniuge
Nella colonna 1indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non
sarà riconosciuta la deduzione;
Nella colonna 2indicare l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge,anche se residente all’estero,in conseguenza di separazione legale ed effettiva,o di
scioglimento o annullamento di matrimonio,o cessazione degli effetti civili del matrimonio,stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Non sono deducibili gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.Se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno
periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli,l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.Non sono deducibili le som-
me corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.
Rigo RP25 Contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali ed assistenziali ver-
sati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es.colf,baby sitter e assistenti delle persone anziane),per la parte a carico del datore
di lavoro,fino all’importo massimo di euro 1.549,37.
Rigo RP26 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
– Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
– Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7°giorno,per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evange-
lizzazione;
– Ente morale Assemblee di Dio in Italia,per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto,di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
– Chiesa Valdese,Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto,istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti
parte dell’ordinamento valdese;
– Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto,istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte
nell’Unione;
– Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
– Unione delle Comunità ebraiche italiane.Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.
Ciascuna di tali erogazioni (compresi,per le Comunità ebraiche,i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo massimo di euro 1.032,91.
Rigo RP27 Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili: indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai
disabili.Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative a:assistenza infermieristica e riabilitativa,personale in possesso della qualifica pro-
fessionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona,personale di coordinamen-
to delle attività assistenziali di nucleo,personale con la qualifica di educatore professionale,personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occu-
pazionale.I soggetti disabili possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento.
Rigo RP28 Altri oneri deducibili:nella colonna1indicare il codice identificativo di ciascun onere e nella colonna2il relativo importo.
“1”i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20.
“2”i contributi,le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee,che operano nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo.L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.Poiché le ONG sono comprese nella categoria del-
le ONLUS di diritto,è possibile usufruire delle più ampie agevolazioni previste per le ONLUS,indicando il codice 3 alle cui istruzioni si rimanda.Per visionare l’e-
lenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.
“3”le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale,di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e
associazioni riconosciute.Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato,e comunque nella misura mas-
sima di 70.000 euro,se erogate in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale; associazioni di promozione sociale; fondazioni e associazioni ricono-
sciute aventi per oggetto statutario la tutela,la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico,storico e paesaggistico; fondazioni e associazioni ri-
conosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
ATTENZIONE: per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2008 è prevista,in alternativa alla deduzione dal reddito comples-
sivo,la possibilità di detrarre il 19% delle stesse dall’imposta lorda (vedere le istruzioni della sezione I relativa agli oneri detraibili).
“4”le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari,di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali.Dette liberalità pos-
sono essere dedotte in favore di università,fondazioni universitarie; istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici,ovvero enti di ricerca vigilati dal Mi-
nistero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca scientifica; enti parco; enti parco regionali e nazionali.
“5”gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici,ad esempio i contributi ai consorzi obbligatori esclusi i contributi agricoli unificati e
le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione
Se dovete indicare diverse tipologie di oneri deducibili contraddistinti da codici diversi,va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare pro-
gressivamente la casella “Mod.N.”posta in alto a destra del Modello.
Rigo RP34 Totale degli oneri deducibili: riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP23 a RP28.Questa somma deve essere riportata nel rigo RN3.
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SEZIONEIII – Spese per il recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d’imposta del 41% o del 36%
1.Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
Deve essere utilizzato
Le speseper le quali è possibile fruire della detrazione sono:
il Modello UNICOordinario in
• le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari e sulle loro pertinenze;
presenza di spese sostenute
• le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
per interventi di manutenzione
• le spese di restauro e risanamento conservativo; e salvaguardia dei boschi
• altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico,alla sicurezza statica ed antisismica).
I soggettiche possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà,altro diritto rea-
le,concessione demaniale,locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.Ha diritto alla detrazione anche il fami-
liare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.Posso-
no usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati.Per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la
comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescarae avere effettuato i pagamentirelativi alle spese tramite bonifico bancario o postale.
La detrazione d’imposta prevista è pari al:
• 41 per centoper le spese sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1°gennaio al 30 settembre 2006;
• 36 per centoper le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1°ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle
emesse in data antecedente al 1°gennaio 2006 e per le spese sostenute nel 2007 e 2008.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale è di:
• euro 77.468,53per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
• euro 48.000,00per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2008,
Per le spese sostenute dal 1°ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effet-
tuati gli interventi di recupero e,quindi,in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione il limite di spesa di euro 48.000,00 va ripartito tra gli stessi.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavoriiniziati negli anni precedenti,sulla singola unità immobiliare,ai fini della determinazione del limite mas-
simo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.La detrazione deve essere ripartita in 10 ratedi pari importo.
In caso di venditao di donazioneprima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione,il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente
e al donatario.Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’eredeche conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall’inquilino o dal comodatario,la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla de-
trazione in capo all’inquilino o al comodatario.
2.Spese sostenute per l’acquisto,o l’assegnazione,di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
Dal 2002 la detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad inter-
venti di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento
del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile,risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
In particolare la detrazione spetta nella misura del:
• 41% se il rogito è avvenuto dal 1°gennaio 2006 al 30 settembre 2006;
• 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005,dal 1°ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 ovvero dal 1°gennaio 2007 al 30 giugno 2007,sempreché i lavori di ri-
strutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006,e se il rogito è avvenuto dal 1°gennaio 2008 al 30 giugno 2012 sempreché i lavori di ristrutturazione
siano stati eseguiti dal 1°gennaio 2008 al 31 dicembre 2011.
L’importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:
• euro 77.468,53 nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrut-
turati entro il 31 dicembre 2002;
• euro 48.000,00 nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 o nel 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i
cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002,ma non oltre il 31 dicembre 2006,nonché nel caso in cui l’acquisto o l’as-
segnazione sia avvenuta dal 1°gennaio 2008 al 30 giugno 2012 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1°gennaio 2008 al 31 dicembre 2011.Per gli
acquisti o assegnazioni effettuati dal 1°ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare.La detrazione
deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
Detrazione d’imposta del 41 per cento
I righi RP35 e RP36,vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1°gennaio al 30 settembre 2006.
Nella colonna 1 (Anno)indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese;
Nella colonna 2 (Codice fiscale)indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato,anche per conto del dichiarante,l’apposito Modello di comunicazione per fruire
della detrazione.La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali,deve essere in-
dicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa.
Nella colonna 3,che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte,indicare il codice:
“1”nel caso di spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1°gennaio al 30 settembre 2006 per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in corso in tale anno;
“4”nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati per i quali l’atto di acquisto è stato stipulato dal 1°gennaio al 30 settembre 2006 ovvero sono stati
versati acconti relativi a fatture emesse dal 1°gennaio al 30 settembre 2006 ed il rogito non era stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006.
Le colonne 4,5 e 6 sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che,con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti,intendono rideter-
minare nell’anno 2008 o hanno rideterminato negli anni 2005,2006 o 2007,il numero delle rate,nonché ai contribuenti che hanno ereditato,acquistato o ricevuto in
donazione l’immobile dai predetti soggetti.In particolare:
• nella colonna 4 (Codice)indicare uno dei seguenti codici:
“1”nel caso in cui il contribuente ha ereditato,acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che,avendo un’età non inferiore a 75 anni,aveva scel-
to di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
“2”nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nell’anno 2006 o 2007 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella preceden-
te dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
“3”nel caso in cui il contribuente ha ereditato,acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che,avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2006
o 2007 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva già rideterminato in 5 rate;
• nella colonna 5 (Anno) deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate.Se il contribuente ha compilato la colonna 4
indicandovi i codici “2”o “3”,e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione,deve indicare in questa colonna l’anno della prima ri-
determinazione;
• nella colonna 6 (Rideterminazione rate)deve essere indicato il numero delle rate (10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa.
Si precisa che,qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3,non è possibile optare per la rideterminazione delle rate e,pertanto,questa colon-
na non va compilata;
Nella colonna 7 (numero rate) indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3,5 o 10) il numero della rata che si utilizza per il 2008.Si ricorda
che i contribuenti di età non inferiore a 75 e a 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo.
Nella colonna 8 (Importo rata)indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute.Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta per il
numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7.
Rigo RP38Totale oneri:scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP35 e RP36.Riportare nel rigo RN16 il 41 per cento di quanto indicato in questo rigo.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
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Detrazione d’imposta del 36 per cento
I righi RP39 e RP40 vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 al 2005,per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1°ottobre 2006 e a quelle
emesse in data antecedente al 1°gennaio 2006 e per le spese sostenute nel 2007 e nel 2008.
Nella colonna 1(Anno),indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese.
Nella colonna 2 (Codice fiscale),indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato,anche per conto del dichiarante,l’apposito Modello di comunicazione per
fruire della detrazione.La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali,de-
ve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa.Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve es-
sere indicato il codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
Nella colonna 3,che deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte,indicare il codice:
“1”nel caso di spese sostenute dal 2002 al 2008 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
“2”nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002,e per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
“4”nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002,ma per i quali
l’atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003 nonché,nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al
31 dicembre 2007,ma per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2012.
Le colonne 4,5 e 6 sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che,con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti,intendono rideter-
minare nell’anno 2008 o hanno rideterminato negli anni 2005,2006 o 2007,il numero delle rate,nonché ai contribuenti che hanno ereditato,acquistato o ricevuto in
donazione l’immobile dai predetti soggetti.
• nella colonna 4(Codice)indicare uno dei seguenti codici:
“1”nel caso in cui il contribuente ha ereditato,acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che,avendo un’età non inferiore a 75 anni,aveva scel-
to di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
“2”nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2008 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazio-
ne aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell’anno 2006 o 2007 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nel-
la precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
“3”nel caso in cui il contribuente ha ereditato,acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che,avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2006
o 2007 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
• nella colonna 5 (Anno) deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate.Se il contribuente ha compilato la colonna 4
indicandovi i codici “2”o “3”,e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione,deve indicare in questa colonna l’anno della prima ri-
determinazione;
• nella colonna 6 (Rideterminazione rate) deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa;
la casella di colonna 6 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
Nella colonna 7 (numero rate) indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3,5 o 10) il numero della rata che si utilizza per il 2008.Si ricorda
che i contribuenti di età non inferiore a 75 e a 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo.
Nella colonna 8(Importo rata)indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute.Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta per il
numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 7.Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con ri-
ferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.
Rigo RP42 Totale oneri: scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP39 e RP40.Riportare nel rigo RN17 il 36 per cento di quanto indicato in questo rigo.
SEZIONEIV – Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 20%
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2008 per le quali spetta la detrazione d’imposta del 20 per cento.
Rigo RP43
Colonna 1Spese per la sostituzione di frigoriferi,congelatori e loro combinazioni:indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per la sostituzione di frigori-
feri,congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le
eventuali spese di smaltimento dell’elettrodomestico dismesso purchè debitamente documentati.
Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un apparecchio e per ognuno intendiate fruire della detrazione prevista,è necessario compilare un distinto rigo per
ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.L’importo non può essere superiore ad euro 1.000,00 in quanto la detrazione massima con-
sentita è di euro 200,00.Vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008 con il codice 1 della Tabella B presente nelle re-
lative istruzioni.Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
Colonna 2 Spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza: indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per l’acquisto ed installazione
di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw,anche in sostituzione di motori esistenti.Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più
di un motore e per ognuno intendete fruire della detrazione prevista,dovete compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.Per
usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l’indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la co-
pia della certificazione del produttore del motore.L’importo da indicare non può essere superiore ad euro 7.500,00 in quanto la detrazione massima consentita è di
euro 1.500,00.Vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2009 con il codice 2 e/o del CUD 2008 con il codice 3 della Tabella B presente nel-
le relative istruzioni.Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
Colonna 3 Spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità: indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per l’acquisto di variatori di velocità ov-
vero di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter).Qua-
lora nello stesso anno il contribuente abbia sostituito più di un motore e per ognuno intenda fruire della detrazione prevista,deve compilare un distinto rigo per ogni
motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.L’importo da indicare non può essere superiore ad euro 7.500,00 in quanto la detrazione massima consentita è di
euro 1.500,00.Vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2009 con il codice 3 e/o del CUD 2008 con il codice 4 della Tabella B presente nel-
le relative istruzioni.Riportare nel rigo RN18 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
SEZIONE V– Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55%
Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell’anno 2008 o negli anni precedenti per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti,di
qualsiasi categoria catastale anche rurale.Per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 55 per cento da ripartire:
• per le spese sostenute dal 1°gennaio 2008,in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci,a scelta irrevocabile del con-
tribuente,operata all’atto della prima detrazione;
• per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007,in tre rate annuali di pari importo.
La detrazione spetta entro il limite massimoprevisto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.
Le tipologie di interventipreviste sono:riqualificazione energetica di edifici esistenti; interventi sull’involucro di edifici esistenti; installazione di pannelli solari; so-
stituzione di impianti di climatizzazione invernale.
I soggettiche possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà,altro diritto reale,con-
cessione demaniale,locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di in-
terventi effettuati sulle parti comuni condominiali.Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’inter-
vento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
La detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi,come ad esempio la detrazione del 36 per cento per
il recupero del patrimonio edilizio.È compatibile,invece,con altre agevolazioni di natura non fiscale come contributi o finanziamenti.Il pagamentodelle spese deve
essere effettuato tramite bonifico bancario o postale.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 12
Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla
spesa,in ragione dell’importo effettivamente sostenuto.Entro 90 giorni dalla fine dei lavori,devono essere trasmessi all’ENEAtelematicamente (www.acs.enea.it),
i dati contenuti nell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica,nonchè la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire,su richiesta,all’amministrazione finanziaria l’asseverazione,la ricevuta dell’invio della docu-
mentazione all’ENEA,le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento.
Righi RP44 e RP45
Nella colonna 1 (Tipo intervento)indicare il codice relativo alla tipologia di intervento da effettuare:
“1” Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti:sono tali gli interventi che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in apposite tabelle.
“2”Interventi sull’involucro degli edifici esistenti: sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti),strutture opa-
che orizzontali (coperture e pavimenti),fornitura e posa in opera di materiale coibente,di materiale ordinario,di nuove finestre comprensive di infissi,migliora-
mento termico di componenti vetrati esistenti,demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo,nel rispetto dei requisiti richiesti in apposita tabella.
“3”Installazione di pannelli solari: sono tali gli interventi per l’installazione di pannelli solari,anche realizzati in autocostruzione,bollitori,accessori e componen-
ti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.
“4”Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: sono tali gli interventiconcernenti la sostituzione,integrale o parziale,di impianti di climatizzazione inver-
nale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.Dal 1°gennaio 2008 rientra in tale tipologia
anche la sostituzione,anche solo parziale,di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geo-
termici a bassa entalpia.
Nella colonna 2 (Anno)indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese.
Nella colonna 3 (Continuazione)barrare la casella nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 e ancora in corso nel 2008.
Nella colonna 4 (Rateazione)indicare il numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione.Si ricorda che per le spese sostenute a partire dall’anno 2008 la
detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci.La scelta del numero di rate è irrevocabile.
Nella colonna 5 (Numero rata)indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2008.
Nella colonna 6 (Spesa totale)indicare l’ammontare della spesa sostenuta entro i limitisottodescritti in relazione alla tipologia dell’intervento:
– Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice “1”) L’importo da indicare non può essere superiore a euro 181.818,18 in quanto la detrazione
massima consentita è di euro 100.000,00;
– Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice “2”) e Installazione di pannelli solari (codice “3”) L’importo da indicare non può essere superiore a euro
109.090,90 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 60.000,00;
– Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”) L’importo da indicare non può essere superiore a euro 54.545,45 in quanto la detrazione massima
consentita è di euro 30.000,00.
Nella colonna 7 (Importo rata)indicare l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute.Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta (co-
lonna 6),per il numero delle rate scelte indicato nella colonna 4.
Rigo RP48 (Totale)in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 7 dei righi RP44 e RP45.Su questa somma si determina la detrazione del 55
per cento che va riportata nel rigo RN19.
SEZIONEVII – Altre detrazioni
Rigo RP51 Altre detrazioni
Nella colonna 1indicare il codice e nella colonna 2il relativo importo:
– codice 1- Detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano: possono fruire di questo beneficio,pre-
visto a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione,i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale,secondo quanto
previsto dal D.P.C.M.n.106 del 14 febbraio 2001,pubblicato in G.U.n.84 del 10 aprile 2001.Riportare l’importo della detrazione nel rigo RN20;
– codice 2 - Detrazione per le donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova”: la detrazione spetta per le donazioni effettuate all’ente ospedalie-
ro “Ospedali Galliera di Genova”finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.La detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell’im-
posta lorda.Pertanto,nella colonna 2 deve essere indicato l’intero ammontare della donazione effettuata,mentre nel rigo RN20 deve essere indicato l’ammon-
tare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.
Nellacolonna 3Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guidabarrare la casella per fruire della detrazione forfetaria di euro 516,46.La detrazione
spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa ef-
fettivamente sostenuta.La detrazione deve essere indicata nel rigo RN20.
8. QUADRO RN - CALCOLO DELL’IRPEF
Questo quadro riassume tutti i dati utili per determinare l’imposta dovuta per l’anno d’imposta 2008 tenendo conto delle detrazio-
Deve essere utilizzato il Modello ni previste,degli acconti versati e delle ritenute d’acconto.
UNICO ordinario se si intende
fruire di crediti d’imposta Rigo RN1 Reddito complessivo:indicare la somma dei redditi risultante dalla seguente operazione:
RA11 col.9 + RA11 col.10 + RB11 + RC5 + RC7 + RL19
Rigo RN2 Deduzione per l’abitazione principale: per l’abitazione principale è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare del-
la rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.Indicare nel presente rigo la somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione
principale e relative pertinenze contraddistinti dai codici 1 o 5 nella colonna 2 del quadro RB.
Rigo RN3 Oneri deducibili:riportare la somma degli oneri deducibili,indicata nel rigo RP34.
Rigo RN4 Reddito imponibile:indicare il reddito imponibile risultante dalla seguente operazione:RN1 – RN2 – RN3.
Se il risultato è negativo,scrivere “0”(zero) nel presente rigo e nei righi RN5 (imposta lorda) e RN26 (imposta netta).
Rigo RN5 Imposta lorda:indicare l’imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4.Per determinare l’imposta utilizzate la seguente tabella.
CALCOLO DELL’IRPEF
REDDITO Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi
(per scaglioni) (per scaglioni) compresi negli scaglioni
finoa euro15.000,00 23 23% sull’intero importo
oltre euro15.000,00 e fino a euro28.000,00 27 3.450,00+ 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro28.000,00 e fino a euro55.000,00 38 6.960,00+ 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro55.000,00 e fino a euro75.000,00 41 17.220,00+ 41% parte eccedente 55.000,00
oltre euro75.000,00 43 25.420,00+ 43% parte eccedente 75.000,00
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 13
• Contribuenti con redditi di pensione non superiori ad euro 7.500
L’imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1) è costituito soltanto da redditi di pensione non superiori a 7.500,00 euro,ed eventualmente dai redditi derivan-
ti da abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore ad euro 185,92.In questo caso l’imposta lorda è pari a zero e non dovete
compilare questo rigo.Si precisa che i redditi di pensione devono essere goduti per l’intero anno (RC6 col.2 pari a 365).Se invece,non avete goduto per l’intero anno di tali
redditi di pensione,per verificare se l’imposta lorda è pari a zero dovete commisurare il reddito di pensione percepito all’intero anno operando come di seguito descritto:
Totale Reddito di pensione = somma degli importi indicati dei righi RC1 e RC2 per i quali è indicato il codice “1”nella colonna 1;
365
Reddito Pensione Annuale = x Totale Reddito di pensione
giorni di pensione (RC6 col.2)
Non è dovuta imposta se l’importo del Reddito Pensione Annualenon è superiore a euro 7.500,00 .
•Contribuenti con solo redditi di terreni e fabbricati non superiori ad euro 500
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati di importo complessivo non superiore a 500,00 euro,l’imposta non è do-
vuta e pertanto tale rigo non deve essere compilato.
Rigo RN6 Detrazione per coniuge a carico
Per il coniuge a carico è prevista una detrazione fino a euro 800 decrescente all’aumentare del reddito,che si azzera se il reddito supera euro 80.000.Tale detrazio-
ne si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a tre distinte fasce di reddito.La singola fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo
diminuito dal reddito derivante dall’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Reddito Netto = rigo RN1 – rigo RN2
La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico.
Determinare l’importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:
A) Reddito netto non superiore ad euro 15.000
Reddito Netto
Calcolare: Quoziente =
15.000
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Se il quoziente è pari a zero la detrazione non compete.Se il quoziente è diverso da zero effettuare il seguente calcolo:
mesi a carico
Detrazione spettante = [ 800 – (110 x Quoziente) ] x
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Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
B) Reddito netto superiore ad euro 15.000 ma inferiore o uguale ad euro 40.000
La detrazione spetta nella misura fissa di euro 690 da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata eventualmente degli incrementi previsti per alcune fasce
di reddito così come indicato nella tabella di seguito riportata.Si precisa che l’importo della maggiorazione spetta per intero non dovendo essere rapportato al nu-
mero di mesi a carico.Individuare l’eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di “Reddito Netto”:
Reddito Netto superiore ad euro Reddito Netto fino a euro Maggiorazione spettante
15.000 29.000 zero
29.000 29.200 10
29.200 34.700 20
34.700 35.000 30
35.000 35.100 20
35.100 35.200 10
35.200 40.000 zero
mesi a carico Detrazione spettante = 690 x + Maggiorazione (come sopra determinata)
12
Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito netto superiore ad euro 40.000 ma inferiore o uguale ad euro 80.000
80.000 – Reddito netto Calcolare: Quoziente =
40.000
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Detrazione spettante = 690 x Quoziente x mesi a carico
12
Riportare nel rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine, se il Reddito Netto è superiore ad euro 80.000 la detrazione per coniuge a carico è pari a zero.
Rigo RN7 Detrazione per figli a carico
Per ciascun figlio a carico è prevista una Detrazione Teorica pari a :
– 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
– 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (colonna 6 “minore di tre anni”del prospetto dei familiari a carico compilata);
La Detrazione Teorica è aumentata di un importo pari a:
– 220 euro per ciascun figlio portatore di handicap (casella D barrata nel prospetto dei “Familiari a carico”)
– 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo,per i contribuenti con più di tre figli a carico;
La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico (casella “mesi a carico”presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di
spettanza (casella “percentuale”presente nel prospetto dei familiari a carico) che può essere esclusivamente pari a 100,50 o zero.Si ricorda,come chiarito nelle istru-
zioni per la compilazione del prospetto dei familiari a carico,che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi.Tuttavia,i coniugi possono deci-
dere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.
Ad esempio,se avete un solo figlio a carico per l’intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre anni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a:
(900 x 8/12 + 800 x 4/12) x 50/100 = (600 + 266,66) x 50/100 = 433,00
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 14
Si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:
Importo Detrazione Teorica
Contribuente con un numero di figli inferiore o uguale a tre
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni 900,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni 800,00
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap 1.120,00 (900,00 + 220,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatoredi handicap 1.020,00 (800,00 + 220,00)
Importo Detrazione Teorica
Contribuente con un numero di figli superiore a tre
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni 1.100,00 (900,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni 1.000,00 (800,00 + 200,00)
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap 1.320,00 (900,00 + 220,00 + 200,00)
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap 1.220,00 (800,00 + 220,00 + 200,00)
Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di
figli a carico.Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Reddito Netto = rigo RN1– rigo RN2
2) Incremento = ( numero di figli a carico – 1 ) x 15.000
3) (95.000 + Incremento) – Reddito Netto Quoziente =
(95.000 + Incremento)
A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per figli a carico non compete.
B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:
Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente
Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun figlio.
Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali.
Riportare nel rigo RN7 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Con riferimento all’esempio precedente,ed ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di euro 30.000,00 ed una deduzione per abitazione princi-
pale pari ad euro 1.000,00,la detrazione spettante sarà determinata nel modo seguente:
Reddito Netto = 30.000,00 – 1.000,00 = 29.000,00
Incremento = (1 – 1) x 15.000 = 0
Quoziente = (95.000 – 29.000) / 95.000 = 66.000 / 95.000 = 0,6947
Detrazione Spettante = 433,00 x 0,6947 = 301,00
Detrazione spettante nel caso di coniuge mancante
Se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato per il primo figlio il valore “C”nel campo percentuale,in quanto il coniuge manca ovvero non ha riconosciuto i fi-
gli naturali ovvero il contribuente non è coniugato o,se coniugato,si è successivamente separato,per il primo figlio potete usufruire della detrazione prevista per il
coniuge a carico se più favorevole.
Rigo RN8 Ulteriore detrazione per figli a carico
Per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre,per i quali si applicano le detrazioni per figli a carico spetta un’ulteriore detrazione di euro 1.200.
Pertanto,se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione per figli a carico di cui al rigo
RN7,riportate in questo rigo l’ammontare dell’ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata alla percentuale indicata nel rigo 7 del citato prospetto.Si ricorda che la
detrazione per figli a carico diminuisce all’aumentare del reddito fino ad annullarsi.Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro reddito complessivo diminuito
della deduzione per abitazione principale è pari o superiore ad euro 140.000,00,essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico,non potete usufruire del-
l’ulteriore detrazione.Qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda,diminuita di tutte le detrazioni,è riconosciuto un credito pari alla quo-
ta di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.Tale credito va indicato nel rigo RN27 alle cui istruzioni si rimanda per la relativa determinazione.
Rigo RN9 Detrazione per altri familiari a carico
Per ogni altro familiare a carico (casella “A”barrata nel prospetto dei familiari a carico) è prevista una Detrazione teorica pari ad euro 750 da rapportare al nume-
ro di mesi a carico (casella “mesi a carico”compilata nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale”compilata nel pro-
spetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in quanto l’importo di quella effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuen-
te al netto della deduzione per abitazione principale.Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Reddito Netto = rigo RN1– rigo RN2
2) Quoziente = 80.000 – Reddito Netto
80.000
A) Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno la detrazione per altri familiari a carico non compete.
B) Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno effettuare il seguente calcolo:
Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica x Quoziente
Il Totale Detrazione teorica è pari alla somma delle detrazioni teoriche calcolate con riferimento a ciascun altro familiare a carico.
Per il Quoziente devono essere assunte le prime quattro cifre decimali .
Riportare nel rigo RN9 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Righi da RN10 a RN11 Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e di pensione
Le diverse tipologie di detrazioni non sono cumulabili tra loro.La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo
d’anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia di pensione.Invece,se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a pe-
riodi diversi dell’anno,spetteranno entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 15
Rigo RN10 Detrazione per redditi di lavoro dipendente
Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati indicati nei righi RC1 e RC2 per i quali è stato indicato nella co-
lonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente) ed è stata compilata la colonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente).
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:
Reddito Netto = rigo RN1 – rigo RN2
Determinare l’importo della detrazione spettante attenendosi alle istruzioni che seguono:
A) Reddito Netto fino ad euro 8.000
Se il reddito netto non è superiore ad euro 8.000 la detrazione spetta nella misura di euro 1.840 da rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente.L’ammonta-
re della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeter-
minato,ovvero ad euro 1.380 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato.Pertanto,calcolare la detrazione come segue:
N.Giorni Lav.Dip (rigo RC6 col.1)
Detrazione = 1.840 x
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto a tempo indeterminato (codice 1 nella col.2 dei righi
RC1 e RC2) la detrazione spettante è pari ad euro 690.Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rap-
porto a tempo determinato (codice 2 nella col.2 dei righi RC1 e RC2) la detrazione spettante è pari ad euro 1.380.Qualora abbiate percepito sia redditi di lavoro di-
pendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato,potete usufruire come de-
trazione minima di quella più favorevole pari ad euro 1.380.Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
B) Reddito netto superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto
7.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = [ 1.338 + (502 x Quoziente) ] x N.Giorni Lav.Dip (rigo RC6 col.1)
365
Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare
1) Quoziente = 55.000 – Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
N.Giorni Lav.Dip (rigo RC6 col.1)
2) Detrazione spettante = [ 1.338 x Quoziente x ]
365
3) Per importi del Reddito Netto superiori ad euro 23.000 e non superiori ad euro 28.000 la detrazione come sopra determinata deve essere aumentata di un impor-
to come descritto nella tabella che segue:
Reddito NettoM sAupGeGrioIOreR aAdZ eIOurNoE DETRRAeZdIdOitNo NE ePtEtoR fRinEoD aD eITuIr oD I LAVOROM DaIgPgEiNorDazEiNonTeE spettante
23.000 zero
23.000 24.000 10
24.000 25.000 20
25.000 26.000 30
26.000 27.700 40
27.700 28.000 25
28.000 zero
L’importo della maggiorazione individuata con riferimento alla fascia di reddito non deve essere rapportata al numero di giorni di lavoro dipendente e quindi spetta
per l’intero ammontare.Riportare nel rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000 la detrazione per lavoro dipendente e assimilati è pari a zero.
Rigo RN11 Detrazione per redditi di pensione
Compilare questo rigo se sono stati percepiti redditi di pensione indicati nei righi RC1 e RC2 per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 1 (pensione) ed è sta-
ta compilata la colonna 2 del rigo RC6 (giorni di pensione).Sono previste diverse detrazioni per redditi di pensione in relazione all’età del contribuente.
• Contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 non ha compiuto 75 anni di età
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.
Reddito Netto = rigo RN1 – rigo RN2
A) Reddito Netto fino ad euro 7.500
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725 da rapportare al numero di giorni di pensione.L’ammonta-
re della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690.
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
N.Giorni Pensione (RC6 col.2)
Detrazione = 1.725 x
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione minima prevista pari ad euro 690.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
15.000 – Reddito Netto
1) Quoziente =
7.500
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
N.Giorni Pensione (RC6 col.2)
2) Detrazione spettante = [1.255 + (470 X Quoziente) ] x
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 16
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
55.000 – Reddito Netto
1) Quoziente =
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
1.255 x Quoziente x N.Giorni Pensione (RC6 col.2)
2) Detrazione spettante =
365
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.
• Contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 ha compiuto 75 anni di età
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto:
Reddito Netto = rigo RN1– rigo RN2
A) Reddito Netto fino ad euro 7.750
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.750 la detrazione spetta nella misura di euro 1.783 da rapportare al numero di giorni di pensione.L’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713.Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1.783 x N.Giorni Pensione (RC6 col.2)
Detrazione =
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 713,00 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione minima prevista pari ad euro 713,00.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.750 e fino ad euro 15.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto
7.250
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
N.Giorni Pensione (RC6 col.2)
2) Detrazione spettante = [ 1.297 + (486 x Quoziente) ] x
365
Riportare nel rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:
55.000 – Reddito Netto
1) Quoziente =
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
N.Giorni Pensione (RC6 col.2)
2) Detrazione spettante = 1.297 x Quoziente x
365
Riportare nel rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.
Rigo RN12 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi
Compilare questo rigo se è stato percepito uno o più dei seguenti redditi:
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nel rigo RC7;
• redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare,non fare e permettere (righi RL14,
RL15 e RL16).
Per determinare la detrazione spettante,con riferimento ai redditi sopra indicati,con esclusione delle somme percepite per assegni periodici del coniuge,operare co-
me di seguito descritto:
Reddito Netto = rigo RN1 – rigo RN2
A) Reddito Netto fino ad euro 4.800
La detrazione,spetta nella misura fissa di euro 1.104.Pertanto riportare tale importo nel rigo RN12.
B) Reddito Netto superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000
Quoziente = 55.000 – Reddito Netto
50.200
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Detrazione spettante = 1.104 x Quoziente
Riportare nel rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per altri redditi è pari a zero.
Detrazione per assegni periodici corrisposti dal coniuge
Se nel rigo RC7 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico corrisposto dal coniuge) spetta una detrazione
d’imposta con le modalità di seguito descritte.
Reddito Netto = rigo RN1 – rigo RN2
A) Reddito Netto fino ad euro 7.500
Se il reddito netto non è superiore ad euro 7.500 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725. Riportare tale importo nella colonna 2 del rigo RN12 e barrare l’ap-
posita casella presente nella colonna 1.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000
1) Quoziente = 15.000 – Reddito Netto
7.500
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.255 + (470 x Quoziente)
Riportare nella colonna 2 del rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare l’apposita casella presente nella colonna 1.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 17
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
1) Quoziente = 55.000 – Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Detrazione spettante = 1.255 x Quoziente
Riportare nella colonna 2 del rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare l’apposita casella presente nella colonna 1.
Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione è pari a zero.
Rigo RN13 Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro: indicare la somma dei righi da RN6 a RN12.
Rigo RN15 Detrazione per oneri indicati nella Sezione I del Quadro RP: indicare il 19 per cento dell’importo indicato nel rigo RP22,relativo agli oneri detraibili.
Rigo RN16 Detrazione del 41% delle spese indicate nella sezione III del quadro RP: indicare il 41 per cento dell’importo indicato nel rigo RP38,relativo alle spe-
se per il recupero del patrimonio edilizio
Rigo RN17 Detrazione del 36% delle spese indicate nella sezione III del quadro RP: indicare il 36 per cento dell’importo indicato nel rigo RP42,relativo alle spe-
se per il recupero del patrimonio edilizio
Rigo RN18 Detrazione per oneri indicati nella Sezione IV del Quadro RP: indicare il 20 per cento della somma degli importi indicati nelle colonne 1,2 e 3 del rigo RP43.
Rigo RN19 Detrazione per spese indicate nella Sezione V del Quadro RP: indicare il 55 per cento dell’importo indicato nel rigo RP48,relativo alle spese per inter-
venti finalizzati al risparmio energetico.
Rigo RN20 Detrazione per oneri indicati nella Sezione VII del Quadro RP: riportare l’importo indicato nella colonna 2 del rigo RP51.Se è stata barrata la casella
di colonna 3 del rigo RP51,relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida,indicare euro 516,46 in questo rigo.
Rigo RN21 Totale detrazioni d’imposta: indicare la somma risultante dalla seguente operazione:RN13 + somma dei righi da RN15 a RN20.
Rigo RN26 Imposta netta: per compilare il presente rigo effettuare il seguente calcolo: RN5 – RN21.
Se il risultato è maggiore di zero,riportate l’importo così ottenuto.Se il risultato è negativo scrivere zero.
Rigo RN27 Crediti residui per detrazioni incapienti: in questo rigo deve essere indicato l’ammontare dell’ulteriore detrazione per figli a carico (rigo RN8) che non
ha trovato capienza nell’imposta lorda e che costituisce un credito da utilizzare nella presente dichiarazione.A tal fine calcolare:RN21 – RN5.
Se il risultato è maggiore di zero,tale importo deve essere indicato in questo rigo nei limiti di quanto indicato nel rigo RN8.
Se il risultato è minore o uguale a zero,l’ulteriore detrazione per figli a carico trova per intero capienza nell’imposta lorda (RN5) e pertanto questo rigo non deve es-
sere compilato.
Rigo RN30 Ritenute totali: indicare la somma degli importi dei righi RC10 e RL20.
Rigo RN31 DIFFERENZA: indicare l’importo che risulta dalla seguente operazione:RN26 – RN27 – RN30.
Se il risultato è negativo,indicare l’importo preceduto dal segno meno.
Rigo RN33 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione: se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di uti-
lizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod.F24 dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte,riportare nella colonna
1,anche l’eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 67 del prospetto di liquidazione Mod.730-3 2008 (colonna 2 per il dichiarante,colonna 4 per il co-
niuge) e nel rigo RN34 riportare l’eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione con il Mod.F24.L’importo indicato nella colonna 1 deve essere sommato agli
altri importi da indicare nella colonna 2 di questo rigo.
Nella colonna 2riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2008,relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso
nella precedente dichiarazione.Se nel 2008 avete fruito dell’assistenza fiscale ed il sostituto d’imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal
Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 26 del CUD 2009 o del CUD 2008.In questa colonna deve essere compreso anche
l’importo eventualmente indicato nella colonna 1.Indicare,inoltre,nella presente colonna,l’eccedenza dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti
e non richiesta a rimborso,nei casi in cui,ricorrendone le condizioni di esonero,non sia stata presentata la dichiarazione nell’anno successivo.
Rigo RN34 Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24: indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risul-
tante dalla precedente dichiarazione,già riportata nel rigo RN33,che avete utilizzato in compensazione nel mod.F24.Nel presente rigo deve essere compreso anche
l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.
Rigo RN35 Acconti: indicare la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna “Importi a debito versati”della
sezione “Erario”del mod.F24 (codici tributo “4033”e “4034”,anno di riferimento “2008”).Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o sie-
te ricorsi alla rateazione,non considerate le maggiorazioni dell’importo o gli interessi versati.Se per l’anno precedente avete fruito dell’assistenza fiscale e avete ver-
sato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare gli importi trattenuti da quest’ultimo,pari alla somma dei punti 21 e 22 del CUD 2009 o del CUD 2008.An-
che in questo caso l’importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell’acconto.
Rigo RN36 Restituzione bonus
Colonna 1 (Bonus incapienti):I contribuenti che hanno percepito il Bonus fiscale previsto dall’articolo 44 del Decreto Legge del 1°ottobre 2007 n.159,convertito,con
modificazioni,dalla legge 29 novembre 2007,n.222,consistente in un rimborso forfetario per soggetti a basso reddito,devono indicare in questa colonna l’importo non
spettante.La restituzione delle somme non spettanti deve essere effettuata da tutti i soggetti che per errore hanno richiesto il bonus non spettante o spettante in misura
inferiore nonché dai soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta (che lo ha erogato in via automatica o su richiesta) e che non hanno comunicato al so-
stituto d’imposta,per qualsiasi motivo,di non avervi diritto in tutto o in parte (ad esempio,perché è fallito il sostituto d’imposta o per cessazione del rapporto di lavoro).
Colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie):i contribuenti che hanno percepito il bonus straordinario per famiglie,lavoratori,pensionati e non autosufficienza previ-
sto dall’art.1 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185,devono indicare in questa colonna l’importo non spettante.I soggetti che hanno percepito il beneficio non spet-
tante,in tutto o in parte,sono tenuti infatti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione.
I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento
con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell’IRPEF.
Rigo RN37 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti: tale rigo è riservato all’esposizione degli importi eventualmente rimborsati dal sostituto d’im-
posta in sede di operazione di conguaglio relativi alla parte dell’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
In questo rigo va riportato l’importo indicato nel punto 32 del CUD 2009 relativo all’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta pari alla quota dell’ul-
teriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
Rigo RN39 Bonus straordinario per famiglie:indicare l’ammontare del bonus straordinario,di cui all’art.1 del D.L.n.185/2008,in relazione al numero dei compo-
nenti del nucleo familiare,degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008,ricavandolo dall’e-
lenco presente nelle istruzioni al riquadro “Bonus straordinario”,paragrafo “Misura del beneficio”.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 18
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Righi RN40 e RN41Imposta a debito o a credito
Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
RN31 – RN33 col.2 + RN34 + RN35 + RN36 col.1 + RN36 col.2 + RN37 – RN39
Imposta a debito
Se il risultato di tale operazione è positivo (DEBITO) riportare l’importo così ottenuto nel rigo RN40.
Imposta a credito
Se il risultato di tale operazione è negativo (CREDITO) e non è stato compilato il rigo RN39(Bonus straordinario per famiglie) riportare l’importo ottenuto,non pre-
ceduto dal segno meno,nel rigoRN41colonna 2.In tal caso non va indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RN41.L’importo indicato nella colonna 2 del ri-
go RN41 va riportato nella colonna 1 del rigo RX1.
Se invece è stato compilato il rigo RN39(Bonus straordinario per famiglie),si deve procedere come di seguito descritto:
• se l’importo indicato nel rigo RN39 è maggiore o uguale all’importo di “CREDITO”,riportare tale risultato nella colonna 1 del rigo RN41.In tal caso riportare l’impor-
to della colonna 1 del rigo RN41 nella colonna 1 del rigo RX5.La colonna 1 del rigo RX1 non deve essere compilata;
• se l’importo indicato nel rigo RN39 è minore dell’importo di “CREDITO”,riportare l’importo indicato nel rigo RN39 nella colonna 1 del rigo RN41 e nella colonna 2
dello stesso rigo indicare il risultato della seguente operazione: “CREDITO”– RN39.
In tal caso riportare l’importo della colonna 1 del rigo RN41 nella colonna 1 del rigo RX5 e l’importo della colonna 2 del rigo RN41 nella colonna 1 del rigo RX1.
ATTENZIONE:l’imposta non è dovuta oppure non è rimborsata ne può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00.
9. QUADRO RV – ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF
Le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute dai contribuenti per i quali,con riferimento all’anno 2008,risulti dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto le detra-
zioni d’imposta spettanti.Non siete obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF se avete un’imposta lorda (rigo RN5) che,al netto delle de-
trazioni riportate nei righi RN21 non supera euro 10,33.L’addizionale regionale si applica ai contribuenti in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008.Inoltre è
dovuta l’addizionale comunale all’IRPEF a saldo per il 2008,con riferimento al domicilio fiscale al 1°gennaio 2008,e in acconto per il 2009,con riferimento al domici-
lio fiscale al 1°gennaio 2009,sempreché il comune abbia deliberato l’aliquota dell’addizionale comunale.
ATTENZIONE:Il modello UNICO MINI 2009 può essere compilato solo da coloro che non hanno variato il domicilio fiscale a partire dal 1°novembre 2007 fino alla data di
presentazione della dichiarazione.
Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato,ai fini dell’IRPEF,al netto degli oneri deducibili.
In deroga alle disposizioni generali,che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l’aliquota dell’addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento,alcune regioni
hanno deliberato una maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale in vigore.Inoltre,sono state previste differenti condizioni soggettive per l’applicazione delle
varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.
L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l’hanno deliberata.Consultare l’apposita tabella dei comuni che han-
no deliberato l’addizionale comunale,presente nella parte finale delle istruzioni al Modello Unico ordinario.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta,tassa o contributo e devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per
il versamento del saldo dell’lRPEF.
Per l’addizionale comunale all’IRPEF è dovuto l’acconto per l’anno di imposta 2009 nella misura del 30%,determinato applicando al reddito imponibile relativo all’an-
no di imposta 2008 l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1°gennaio 2009.
SEZIONEI – Addizionale regionale all’IRPEF
Rigo RV1 Reddito imponibile: riportare l’importo del rigo RN4.
Rigo RV2 Addizionale regionale all’IRPEF dovuta
Coloro che hanno il domicilio fiscale nella regione Veneto e che si trovano in determinate condizioni di seguito descritte,per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,90
per cento,devono compilare la casella “Casi particolari addizionale regionale”di colonna 1.
La Regione Venetoha previsto l’applicazione di un’aliquota agevolata dello 0,90% a favore di:
a) soggetti disabili ai sensi dell’art.3,legge 5/2/92,n.104,con un reddito imponibile per l’anno 2008 non superiore ad euro 45.000,00;
b) contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104,fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00.In questo ca-
so qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,90% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone cui è a carico,
non sia superiore ad euro 45.000,00;
c)contribuenti aventi un reddito imponibile,ai fini dell’addizionale regionale,non superiore ad euro 50.000,00 e con tre figli fiscalmente a carico.Qualora i figli siano a
carico di più soggetti,l’aliquota dello 0,90% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale,non sia superiore ad
euro 50.000,00.La soglia di reddito imponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.Ad esempio con quattro figli a carico la soglia è pa-
ri ad euro 60.000,00.
Per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,90% dovete indicare nella casella di colonna 1 “Casi particolari addizionale regionale”il codice 1 se vi trovate nei casi
descritti nei punti a) e/o b) ovvero il codice 2 se vi trovate nel caso descritto nel punto c).
Nella colonna 2indicare l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008 e determinata applicando le ali-
quote previste dalle singole regioni all’importo indicato nel rigo RV1(reddito imponibile) con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabellaposta alla
fine delle presenti istruzioni.
Addizionale regionale
Rigo RV3 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta e versata:indicare l’importo del rigo RC11,relativo all’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta o da
trattenere dal sostituto d’imposta se nel 2008 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato.
Rigo RV4 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione
Nella colonna 1indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007,che trovate nella “Tabella Addizionali regionali all’IRPEF 2008”presente
nelle istruzioni di questo quadro RV.
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod.F24
dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte,riportare nella colonna 2,anche l’eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel ri-
go 61 del prospetto di liquidazione Mod.730-3 2008 (colonna 2 per il dichiarante,colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV5 riportare l’eventuale credito per addizio-
nale regionale utilizzato in compensazione con il Mod.F24.L’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di
questo rigo.
Nella colonna 3riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX2 del Modello UNICO 2008 relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso
nella precedente dichiarazione.Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3,indica-
re in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto 27 del CUD 2009 o del CUD 2008.In tale colonna deve essere compreso anche l’importo eventualmente in-
dicato nella colonna 2.
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Rigo RV5 Eccedenza di addizionale regionale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24: indicare la parte dell’ecceden-
za dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione,già riportata nel rigo RV4,che è stata utilizzata in compensazione nel mod.F24.
Righi RV7 e RV8 Addizionale regionale all’IRPEF a debito o a credito: per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:
RV2 colonna 2 – RV3 – RV4 colonna 3 + RV5
• se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV7;
• se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto,non preceduto dal segno meno,nel rigo RV8.
Riportare l’eventuale credito nel rigo RX2 colonna 1.
SEZIONEII-A – Addizionale comunale all’IRPEF
Rigo RV9 Aliquota dell’addizionale comunale deliberata dal Comune: indicare l’aliquota deliberata per l’anno 2008 dal Comune nel quale avete il vostro domi-
cilio fiscale alla data del 1 gennaio 2008.Tale aliquota è rilevabile nella colonna “Saldo 2008 - Aliquota”della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’ad-
dizionale comunale per gli anni 2008 e 2009 ”posta alla fine dell’appendice alle istruzioni del Modello UNICOordinario.
Rigo RV10 Addizionale comunale all’IRPEF dovuta: indicare nella colonna 2l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF determinato applicando all’importo ri-
portato al rigo RV1,l’aliquota indicata al rigo RV9,tenendo conto dell’eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune.Se l’importo del rigo RV1 è minore o ugua-
le all’importo indicato nella colonna “2008 – Esenzione ”della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2008 e 2009 ”
posta alla fine dell’appendice alle istruzioni del Modello UNICO ordinario,l’addizionale comunale per il 2008 (Saldo) non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non va
compilata; se invece, l’importo del rigo RV1 è maggiore all’importo indicato nella colonna esenzione,l’addizionale comunale è dovuta e l’aliquota indicata nel rigo
RV9 va applicata sull’intero importo del rigo RV1.Se nella colonna esenzione è riportato un asterisco “*”il comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferi-
mento a particolari condizioni reddituali.
Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione,dovete consultare il sito internet www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fi-
scalitalocale/addIRPEF/index.htm. Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili
dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l’importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali requisiti
dovete barrare la casella di colonna 1 (“Esenzione”) del presente rigo e non compilare la colonna 2.
Rigo RV11 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta o versata,indicare:
• nella colonna 1la somma degli importi indicati nei righi RC12 e RC13;
• nella colonna 2l’importo dell’addizionale comunale trattenuta in sede di assistenza fiscale se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008.Tale importo
è quello riportato nel punto 24 del CUD 2009;
• nella colonna 3l’importo dell’addizionale comunale versata con il modello F24 qualora lo scorso anno sia stato presentato il modello Unico 2008;
• nella colonna 6la somma degli importi indicati nelle colonne 1,2 e 3 di questo rigo.
Rigo RV12Eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione
Nella colonna 1indicare il codice comune relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007,rilevabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addiziona-
le comunale per gli anni 2008 e 2009”posta alla fine dell’appendice alle istruzioni del Modello Unico ordinario.Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008
ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod.F24 dell’Ici,ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte,
riportare nella colonna 2di questo rigo anche l’eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 62 del prospetto di liquidazione Mod.730-3
2008 (colonna 2 per il dichiarante,colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RV13 riportare l’eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il
Mod.F24.L ’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.
Nella colonna 3riportare l’importo di colonna 4 del rigo RX3 del Modello UNICO 2008 relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso
nella precedente dichiarazione.Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato,in tutto o in parte,il credito risultante dal Modello 730-3 indi-
care in questo rigo il credito non rimborsato di cui al punto 28 del CUD 2009 o del CUD 2008.In questa colonna deve essere compreso anche l’importo eventualmen-
te indicato nella colonna 2.
Rigo RV13 Eccedenza di addizionale comunale all’IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24: indicare la parte dell’ecce-
denza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione,già riportata nel rigo RV12,che è stata utilizzata in compensazione nel mod.F24.
Righi RV15 e RV16 Addizionale comunale all’IRPEF a debito o a credito
Per determinare l’imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:RV10 col.2 – RV11 col.6 – RV12 col.3 + RV13
• se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV15;
• se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto,non preceduto dal segno meno,nel rigo RV16.
Riportare l’eventuale credito nel rigo RX3,colonna 1.
SEZIONEII-B – Acconto addizionale comunale all’IRPEF per il 2009
Rigo RV17:per determinare l’acconto per l’addizionale comunale all’IRPEF per il 2009 effettuare le seguenti operazioni:
• applicare al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2008 (rigo RV17 col.2) l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla da-
ta del 1°gennaio 2009;
• calcolare il 30% dell’importo così determinato (acconto per il 2009);
• detrarre dal risultato ottenuto l’acconto per l’addizionale comunale 2009 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC14).
L’aliquota da applicare è quella deliberata per l’anno 2009,qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2008 ovvero quella vigente per l’an-
no di imposta 2008 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.Se il contribuente prevede (ad esempio,per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2009 o di mi-
nori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione,può versare un acconto per il 2009,di importo inferiore a quel-
lo determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione.In tal caso,tuttavia, l’importo da indicare nella colonna 7 di questo rigo deve essere
quello determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore importo versato o che si intende versare.
La rata di acconto dell’addizionale comunale può essere versata ratealmente.
Prima della determinazione dell’acconto dovuto per addizionale comunale 2009,dovete tenere conto dell’eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune e ripor-
tata nella colonna “Acconto 2009 – Esenzione”della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2008 e 2009”posta alla fine
dell’appendice alle istruzioni del Modello Unico ordinario.Se l’importo di colonna 2 di questo rigo è minore o uguale all’importo indicato nella colonna “Esenzione”del-
la citata tabella,l’acconto per addizionale comunale 2009 non è dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l’importo di colonna 2 è maggiore
dell’importo indicato nella colonna “Esenzione”della citata tabella,è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale 2009 e l’aliquota indicata nella colonna 3 di questo
rigo va applicata sull’intero importo di colonna 2.
Se nella colonna “Esenzione”della citata tabella è riportato un asterisco “*”il Comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizio-
ni reddituali.Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione,dovete consultare il sito internet www.finanze.gov.it/dipartimentopo-
litichefiscali/fiscalitalocale/addIRPEF/index.htm. Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive
non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l’ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali re-
quisiti dovete barrare la casella di colonna 1(“Esenzione”) del presente rigo e non compilare la colonna 4.
Colonna 1 (Esenzione):barrare la casella esclusivamente se si usufruisce dell’esenzione per il possesso di requisiti non desumibili dai dati presenti nella dichiara-
zione (ad esempio l’ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare).
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Colonna 2 (Imponibile):indicare l’imponibile relativo all’anno di imposta 2008,corrispondente a quello del rigo RV1.
Colonna 3 (Aliquota):indicare l’aliquota da applicare per la determinazione dell’acconto; si ricorda che tale aliquota è quella deliberata per l’anno 2009,qualora la pubbli-
cazione della delibera sia avvenuta entro il 31 dicembre 2008 ovvero quella vigente per l’anno di imposta 2008 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.L’aliquo-
ta è quella relativa al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1/1/2009 e che è indicata nella colonna “Acconto 2009 – Aliquota”della tabella “Co-
dici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2008 e 2009 posta alla fine dell’appendice alle istruzioni del Modello Unico ordinario.
Colonna 4 (Acconto dovuto):riportare il risultato della seguente operazione:
RV17 col.3
RV17 col.2 x x 0,3
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Se il comune ha deliberato una soglia di esenzione e siete nella condizione prevista per poterne fruire,non dovete compilare la presente colonna.Si rimanda a tal fi-
ne alle istruzioni precedentemente fornite.
Colonna 5(Addizionale comunale 2009 trattenuta dal datore di lavoro)riportare l’importo indicato nel rigo RC14.
Colonna 7 (Acconto da versare)riportare il risultato della seguente operazione:Rigo RV17 col.4 – Rigo RV17 col.5.
Se il risultato è negativo questa colonna non deve essere compilata.
10. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI
Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo.
I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso,utilizzati in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.n.241 del
1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.
ATTENZIONE: i crediti relativi all’IRPEF,alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione.
Con riferimento all’Irpef,all’addizionale regionale e comunale (righi da RX1 a RX3) si ricorda che l’importo di cui si richiede il rimborso e/o la compensazione non può
essere inferiore ad euro 13,00 (art.1 comma 137 Legge 23/12/2005 n.266 e successive modificazioni).Pertanto,qualora la somma degli importi indicati nelle co-
lonne 1 e 2 di ciascuno dei righi da RX1 a RX3 risulti inferiore ad euro 13,00 le colonne 3 e 4 dei medesimi righi non devono essere compilate.Si ricorda altresì,che
l’importo da indicare in ciascuna delle colonne 3 e 4 non può essere inferiore ad euro 13.
Nel caso in cui si intenda chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione e pertanto risulti compilata la colonna 3 di uno o più dei righi da RX1 a
RX3,il contribuente,per ridurre i tempi di erogazione del rimborso,può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate le proprie coordinate bancarie mediante i ca-
nali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale.
ATTENZIONE: il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.n.241 del 1997 è di euro 516.456,90,
per ciascun anno solare.
Nel presente quadro devono essere indicati i crediti d’imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo,nonché il relativo utilizzo.
Nella colonna 1,va indicato l’importo a credito risultante dalla presente dichiarazioneed in particolare:
– al rigo RX1 (IRPEF)l’importo a credito di cui al rigo RN41,colonna 2;
– al rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF)l’importo a credito di cui al rigo RV8;
– al rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF)l’importo a credito di cui al rigo RV16;
– al rigo RX5 (Bonus straordinario per famiglie)l’importo risultante dalla colonna 1 del rigo RN41.
Nella colonna 2(Eccedenza di versamento a saldo)va indicata,con riferimento alle diverse tipologie di imposte,l’eccedenza di versamento a saldo,ossia l’impor-
to eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.Per ciascun rigo la somma degli importi di colonna 1 e co-
lonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4,salvo quanto evidenziato con le istruzioni riferite ai righi da RX1 a RX3.
Nella colonna 3va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensa-
zione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
Nella colonna 4va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il Mod.F24ai sensi del D.Lgs.9 luglio 1997,n.241,ovvero,con riferimento all’IRPEF,in
diminuzione della medesima impostadovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Ad esempio,in caso di credito IRPEF,va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare utilizzando il Mod.F24,sia quella che vuole utilizzare in di-
minuzione dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2008 senza esporre la compensazione sul Mod.F24.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.
ATTENZIONE:se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa non è pre-
sentata perché ricorrono le condizioni di esonero,può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base
al domicilio fiscale.Se il contribuente nell’anno successivo,ricorrendo le condizioni di esonero,non presenta la dichiarazione,può comunque indicare il credito in que-
stione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
11. BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del D.P.R.n.445/2000
L’art.1 del decreto legge 29 novembre 2008,n.185,convertito dalla legge 28 gennaio 2009,n.2,ha previsto l’attribuzione di un bonus straordinario,per il solo an-
no 2009,ai soggetti residenti,componenti di un nucleo familiare a basso reddito.Ai fini dell’individuazione dei componenti il nucleo familiare si tiene conto del sog-
getto che richiede il beneficio,del coniuge non legalmente ed effettivamente separato,anche se non fiscalmente a carico,dei figli e degli altri familiari a carico (art.
12 del TUIR,alle condizioni ivi previste).Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all’art.8 del TUIR,con riferimento a cia-
scun componente il nucleo familiare.
La richiesta del bonus straordinario,nel caso in cui lo stesso non sia stato erogato dal sostituto d’imposta e dagli enti pensionistici,può essere presentata:
• con la presente dichiarazione o con il Mod.730/2009,relativo al periodo d’imposta 2008;
• da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno 2009,inviando telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposi-
to modello prelevabile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate wwww.agenziaentrate.gov.it.
SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia e aver conseguito,nell’anno 2008,ai sensi dell’art.1,comma 1
del citato decreto,esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:
a) redditi di lavoro dipendente (art.49,comma 1 del TUIR);
b) redditi di pensione (art.49,comma 2 del TUIR);
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art.50,comma 1,lettere a),c-bis),d),l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di
cui all’articolo 10,comma 1,lettera c),del TUIR,tra i quali,ad esempio:
• compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
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d) redditi diversi di cui all’art.67,comma 1 lettere i) e l) del TUIR,qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente,ovvero dal coniuge non a carico,ossia:
• redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
• redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
e) redditi fondiari di cui all’art.25 del TUIR,per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00,solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipenden-
te e/o di pensione.
Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare,degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare ri-
feriti al periodo d’imposta 2008.
MISURA DEL BENEFICIO
Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare,degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare ri-
feriti al periodo d’imposta 2008,per i seguenti importi:
• euro 200,00nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare,qualora il reddito complessivo non sia superiore ad
euro 15.000,00;
• euro 300,00per il nucleo familiare di due componenti,qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
• euro 450,00per il nucleo familiare di tre componenti,qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
• euro 500,00per il nucleo familiare di quattro componenti,qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
• euro 600,00per il nucleo familiare di cinque componenti,qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
• euro 1.000,00per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 22.000,00;
• euro 1.000,00per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art.12,comma 1,del TUIR con reddito com-
plessivo familiare non superiore ad euro 35.000,00.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al fine di poter fruire del beneficio previsto,il richiedente è tenuto a sottoscrivere,ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.28 dicembre 2000,n.445,una dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà con cui attesta:
• il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell’art.1 del decreto legge del 29 novembre 2008 n.185,descritti nel precedente paragrafo “Soggetti beneficiari”;
• che il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai familiari indicati nel “Prospetto dei familiari a carico”;
• il reddito complessivo familiare,risultante dalla seguente operazione:
Rigo 9(Totale redditi dei familiari) del Prospetto familiari a carico + Rigo RN1(Reddito complessivo)
• di trovarsi in una delle condizioni individuate nelle lettere da a) a g) prestampate nel riquadro per la richiesta del bonus.
• che il beneficio è richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità da parte del richiedente.
Si fa presente che il rilascio di dichiarazioni mendaci comporta per il firmatario responsabilità anche penali e la conseguente decadenza dai benefici concessi,ai sen-
si degli articoli 75 e 76 del nominato D.P.R.n. 445 del 2000.
ATTENZIONE:il bonus straordinario non deve essere richiesto con la presente dichiarazione qualora sia già stato richiesto mediante istanza al sostituto d’imposta o
agli enti pensionistici,ovvero mediante istanza presentata direttamente all’Agenzia delle entrate,con riferimento al periodo d’imposta 2007 o 2008.
12. DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
Potete destinare:
• l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
• il cinque per mille dell’IRPEF a determinate finalità di interesse sociale.
Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono,pertanto,essere entrambe espresse.Ta-
li scelte,da effettuare negli appositi riquadri presenti nel frontespizio,non determinano maggiore imposta dovuta.
Destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF
Potete destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF:
– allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
– alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
– all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7°giorno (per interventi sociali,assistenziali,umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia
attraverso un ente all’uopo costituito);
– alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
– alla Chiesa Valdese,Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale,assistenziale,umanitario o culturale);
– alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali,assistenziali,umanitari o culturali in Italia e all’estero,direttamente o attraverso le Comunità ad es-
sa collegate);
– all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia,per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei be-
ni culturali ebraici,con particolare riguardo alle attività culturali,alla salvaguardia del patrimonio storico,artistico e culturale,nonché ad interventi sociali e umani-
tari in special modo volti alla tutela delle minoranze,contro il razzismo e l’antisemitismo).
Potete scegliere una sola Istituzione.Indicate la vostra scelta firmando solo all’interno di una delle caselle,rispettando i confini della casella scelta.La ripartizione dei
fondi destinati alle diverse Istituzioni avviene in proporzione alle scelte espresse.Se non firmate,e quindi non indicate la vostra scelta,l’otto per mille dell’IRPEF vie-
ne comunque attribuito,sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse,alle Istituzioni indicate in questo modello.Tuttavia,le quote che spetterebbero alle As-
semblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese,Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.
Destinazione del cinque per mille dell’IRPEF
Potete destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità:
a) sostegno di:
• volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,n.460 e successive modificazioni;
• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali,regionali e provinciali,previsti dall’articolo 7,commi 1,2,3 e 4,della legge 7 dicembre 2000,n.383;
• associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10,comma 1,lett.a),del decreto legislativo 4 dicembre 1997,n.460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF.Per
alcune delle finalità avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF.
Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’IRPEF.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 22
13. FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente a pena di nullità,che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni
dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente barrando la casella “Invio avviso telematico all’intermediario”inserita in questo riquadro esercita la facoltà di far recapitare l’avviso telematico al-
l’intermediario.
L’intermediario,a sua volta,accetta di ricevere l’avviso telematico,barrando la casella “Ricezione avviso telematico”inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESEN-
TAZIONE TELEMATICA”.
Pertanto,qualora dal controllo delle dichiarazioni emerga un’imposta da versare o un minor rimborso,l’invito a fornire chiarimenti è inviato all’intermediario incarica-
to della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico,la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevi-
mento (comunicazione di irregolarità).
14. IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.L’intermediario deve riportare:il proprio codice fi-
scale,se si tratta di CAF,il proprio numero di iscrizione all’albo,la data (giorno,mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione e la firma.Inol-
tre,nella casella “Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione”,deve essere indicato il codice 1se la dichiarazione è stata predisposta dal contri-
buente ovvero il codice 2se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.Con riferimento alla casella “Ricezione avviso telematico”si rimanda alle indi-
cazioni fornite nel paragrafo precedente.
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
UNICO MINI - 23
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Istruzioni per la compilazione UNICO MINI
TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL’IRPEF 2008
Cod. Scaglioni di reddito Imposta dovuta sui redditi intermedi
REGIONE Aliquota NOTE
Reg. compresi negli scaglioni
oltre euro fino a euro
Abruzzo 01 Per qualunque reddito 1,40%
Basilicata 02 Per qualunque reddito 0,90%
Bolzano 03 Per qualunque reddito 0,90%
Calabria 04 Per qualunque reddito 1,40%
Campania 05 Per qualunque reddito 1,40%
Emilia Romagna 06 15.000,00 1,10% 1,10 % sull'intero importo
15.000,00 20.000,00 1,20% 1,20 % sull'intero importo
20.000,00 25.000,00 1,30% 1,30 % sull'intero importo
25.000,00 1,40% 1,40 % sull'intero importo
Friuli Venezia Giulia 07 Per qualunque reddito 0,90%
Lazio 08 Per qualunque reddito 1,40%
Liguria 09 25.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i contribuenti aventi almeno 4 figli
fiscalmente a carico l’aliquota prevista
è del 0,90%.
25.000,00 1,40% 1,40% sull’intero importo Per i redditi compresi tra 25.000,01 euro
e 25.126,77 euro l'imposta determinata
con l'aliquota dell'1,40 % è ridotta di un
importo pari al prodotto tra il coefficiente
0,986 e la differenza fra euro 25.126,77
ed il reddito imponibile ai fini
dell'addizionale regionale (Rigo RV1)
RV1 x 1,40 – 0,986 x (25.126,77 – RV1)
100
Lombardia 10 15.493,71 0,90% 0,90% sull’intero importo
15.493,71 30.987,41 1,30% 185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71
30.987,41 1,40% 387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41
Marche 11 15.500,00 0,90% 0,90% sull’intero importo
15.500,00 31.000,00 1,20% 139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500,00
31.000,00 1,40% 325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00
Molise 12 Per qualunque reddito 1,40%
Piemonte 13 15.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo
15.000,00 22.000,00 1,20% 1,20% sull’intero importo
22.000,00 1,40% 1,40% sull’intero importo
Puglia 14 28.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo
28.000,00 1,40% 252,00 + 1,40% sulla parte che eccede 28.000,00
Sardegna 15 Per qualunque reddito 0,90%
Sicilia 16 Per qualunque reddito 1,40%
Toscana 17 Per qualunque reddito 0,90%
Trento 18 Per qualunque reddito 0,90%
Umbria 19 15.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i redditi superiori a euro 15.000,00
l’aliquota del 1,10 % si applica
15.000,00 1,10% 1,10% sull’intero importo sull’interoammontare di reddito
e non solo sulla parte che eccede
euro 15.000,00.
Valle d’Aosta 20 Per qualunque reddito 0,90%
Veneto 21 29.500,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i redditi superiori a euro 29.500,00
l’aliquota del 1,40 % si applica sull’intero
29.500,00 1,40% 1,40% sull’intero importo ammontare del reddito e non solo sulla
parte che eccede euro 29.500,00.
Per i contribuenti aventi un reddito
imponibile ai fini dell’Addizionale
regionale all’Irpef compreso tra euro
29.501,00 e 29.650,00 (rigo RV1),
l’aliquota dell’addizionale regionale è
determinata in termini percentuali
sottraendo al coefficiente “1”il rapporto
tra l’ammontare di euro 29.235,00
ed il reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale.
Per i casi particolari si rinvia alle
precisazioni contenute nel rigo RV2.
UNICO MINI - 24
8
,00
,00
,00
,00
,00
QUADRO RA Reddito dominicale Titolo Reddito agrario giorni Possesso % C z o io n n ti e n u (* a ) - Redd im ito p o d n o i m bi i l n e icale Red im d p ito o n a ib g i r l a e rio
1 3 9 10
REDDITI DEI TERRENI
RA1
2 4 5 8
,00 ,00 ,00 ,00
RA2
,00 ,00 ,00 ,00
RA3
,00 ,00 ,00 ,00
RA11 Somma delle colonne 9 e 10 dei righi da RA1 a RA3; riportare i totali al rigo RN1 TOTALI
,00 ,00
QUADRO RB Utilizzo giorni Possesso % C ( a v n e o d n e e re d i i s t l r o u c z a i z o i n o i n ) e C z o io n n ti e n u (* a ) - Imponibile C C o o m d u ic n e e p IC er I d il o 2 v 0 u 0 ta 8
REDDITI DEI
RB1
FABBRICATI
RB2
RB3
RB11 Sommare gli importi di col. 8 dei righi da RB1 a RB3; riportare il totale al rigo RN1
TOTALE
QUADRO RC 1. Pensione 3
RC1 Redditi (punto 1 del CUD 2009)
REDDITI DI LAVORO 1 2. Lavoro dipendente ,00
DIPENDENTE E ASSIMILATI
RC2
RC5 Sommare (RC1 + RC2 + RC4 col. 6 – RC4 col. 7); riportare al rigo RN1
,00
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 2
Altri redditi assimilati (riportare al rigo RN1) 2 ,00
OTIUTARG
OLLEDOM
Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo
Data di presentazione
UNI
PERSONE FISICHE
2009
MINI COGNOME NOME
genzia
ntrate
CODICE FISCALE
Periodo d’imposta 2008
Mod. N.
DOMICILIO FISCALE Comune Provincia (sigla) Codice comune
Non variato dal 1/11/2007
alla data di presentazione
FAMILIARI A CARICO Percentuale BONUS STRAORDINARIO
BARRARE LA CASELLA: Relazione di parentela Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) a N c . a m ri e c s o i M tr i e n o a r n e n d i i d s e p tr e a tt z a i n o t n e e Red P d E it R o F c A o M m IG pl L e IE ssivo
C = CONIUGE 4 5
F F 1 = = P F R IG IM LI O O FIGLIO 1 1C CONIUGE
A = ALTRO FAMILIARE PRIMO
FIGLIO 6 7
2 F1 3D
3 F 2A D
4 F A D
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE 9 TOTALE REDDITI DEI FAMILIARI
Rendita catastale rivalutata del 5%
1 5 8 10
2 3 4 7 9 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00
CODICE CODICE 1. Indeterminato
2 2. Determinato
CODICE CODICE 3
1 2
,00
LAVORO STRAORDINARIO E PREMI DI PRODUTTIVITÀ(da compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)
Straordinari già assoggettati a tassazione Straordinari già assoggettati ad imposta Imposta Sostitutiva Opzione o rettifica Opzione o rettifica
ordinaria (Punto 77 CUD 2009) sostitutiva (Punto 77 CUD 2009) (Punto 78 CUD 2009) Tassazione Ordinaria Imposta Sostitutiva
RC4 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 5
Stra d o a rd a in ss a o ri g a g s e s tt o a g r g e e a tt a ta ti s s a a d z i i m on p e o o st r a d i s n o a s r ti i t a utiva Strao d rd a i n a a ss r o i g a g ss e o tt g a g re e tt a a d ti i a m t p a o ss s a ta z i s o o n s e tit u o t r i d va inaria Imposta sostitutiva a debito Ecced tr e a n t z te a n d ut i a i m e p /o o s v ta e r s s o a s ta titutiva
6 7 8 9
,00 ,00 ,00 ,00
TOTALE
Lavoro dipendente 1 Pensione
RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi (punto 2 del CUD 2009)
RC10 Ritenute subite ,00
RC11 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 6 del CUD 2009) ,00
RC12 Acconto addizionale comunale all’IRPEF 2008 trattenuta dal datore di lavoro (punto 10 del CUD 2009) ,00
RC13 Saldo addizionale comunale all’IRPEF 2008 trattenuta dal datore di lavoro (punto 11 del CUD 2009) ,00
RC14 Acconto Addizionale comunale all’IRPEF 2009 trattenuto dal datore di lavoro (punto 13 del CUD 2009) ,00
1
CODICE FISCALE
QUADRO RL
ALTRI REDDITI
QUADRO RP
RP1 Spese sanitarie
ONERI E SPESE
,00
Sezione I
RP3 Spese sanitarie per disabili
Detrazione
,00
d’imposta del19%
,00
Altri oneri
(codice onere)
RP22 TOTALE ONERI
,00
Sezione II
RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali RP26 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
Oneri deducibili
,00 ,00
Assegni periodici corrisposti al coniuge
Spese mediche e di assistenza per disabili
RP24
,00 Codice onere
RP25 Contributi addetti ai servizi domestici e familiari
,00
Sezione III
Detrazione
RP35 d’imposta del 41%
RP36
RP38 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 41%(Sommare gli importi dei righi RP35 e RP36)
,00
Detrazione
d’imposta del 36%
RP39
RP40
RP42 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36%(Sommare gli importi dei righi RP39 e RP40)
OTIUTARG
OLLEDOM
Mod. N.
Redditi Spese
RL14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ,00 ,00
RL15 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ,00 ,00
RL16 Compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ,00 ,00
RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RL14 a RL16) ,00 ,00
RL19 Reddito netto (col. 1 rigo RL18 – col. 2 rigo RL18. Riportare il totale al rigo RN1)
,00
RL20 Ritenute d’acconto ,00
RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
,00
RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
,00
RP4 Spese veicoli per disabili RP13 Spese di istruzione
,00
RP5 Spese per l’acquisto di cani guida RP14 Spese funebri
,00 ,00
Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto
RP7 RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
dell’abitazione principale
,00 ,00
Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto Spese per attività sportive
RP8 RP16
di altri immobili ,00 praticate da ragazzi ,00
Interessi per mutui contratti
RP9 RP17 Spese per intermediazione immobiliare
nel 1997 per recupero edilizio ,00 ,00
Interessi per mutui ipotecari per Spese per canoni di locazione sostenute RP10 RP18
la costruzione dell’abitazione principale ,00 da studenti universitari fuori sede ,00
2 2 2
Altri oneri Altri oneri
RP19 1 RP20 1 RP21 1
(codice onere) (codice onere)
,00 ,00 ,00
Codice fiscale del coniuge RP27
,00
1 2 2
RP28 Altri oneri deducibili
1
,00
TOTALE ONERI
RP34
(sommare da rigo RP23 a RP28) ,00
Anno Codice fiscale Importo rata
Numero rate
2 (vedere Ridetermina 8
istruzioni) Codice Anno zione rate 3 5 10
1 3 4 5 6 7 7 7 ,00
2
1
,00
Anno Codice fiscale Importo rata
Numero rate 2 (vedere Ridetermina 8
istruzioni) Codice Anno zione rate 3 5 10
1 3 4 5 6 7 7 7
,00
2
1
,00
,00
Sezione IV
Detrazione RP43 Sostituzione 1 Acquisto 2 Acquisto 3
d’imposta del 20% frigoriferi motori ad variatori
e congelatori ,00 elevata efficienza ,00 di velocità ,00
Sezione V Tipo Anno Continuazione Rateazione Numero Spesa totale Importo rata
intervento rata
Detrazione 6 7
d’imposta del 55% RP44 1 2 3 4 5
,00 ,00
RP45
,00 ,00
RP48 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55%(Sommare gli importi dei righi RP44 e RP45)
,00
Sezione VII 2
RP51
Altre detrazioni Altre detrazioni Codice detrazione 1 ,00 Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella) 3
2
QUADRORV
ADDIZIONALE REGIONALE RV1 REDDITO IMPONIBILE (indicare l’importo di rigo RN4)
E COMUNALE ALL’IRPEF ,00
Sezione I RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DOVUTA Casi particolari addizionale regionale 1 2 ,00
Addizionale RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (indicare l’importo di rigo RC11) ,00
regionale
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE 3
RV4
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2008) 1 2 ,00 ,00
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A DEBITO ,00
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A CREDITO (riportare al rigo RX2 col.1) ,00
Sezione II-A RV9 ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere istruzioni)
Addizionale RV10ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA 2 ,00
comunale
ADDIZIONALE COMUNALE RC12 + RC13 F24
RV11ALL’IRPEF TRATTENUTA
1 3 6
O VERSATA ,00 ,00 ,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE 3
RV12
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2008) ,00
RV13ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00
RV15ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A DEBITO ,00
RV16ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A CREDITO (riportare al rigo RX3 col. 1) ,00
Sezione II-B RV17 Acconto addizionale
comunale per il 2009
OTIUTARG
OLLEDOM
CODICE FISCALE
3
QUADRO RN
RN1 REDDITO COMPLESSIVO (RA11 col. 9 + RA11 col. 10 + RB11 + RC5 + RC7 + RL19)
,00
IRPEF
RN2 Deduzione per abitazione principale ,00
RN3 Oneri deducibili (indicare l’importo di rigo RP34) ,00
RN4 REDDITO IMPONIBILE (RN1 – RN2 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo) ,00
RN5 IMPOSTA LORDA ,00
RN6 Detrazione per coniuge a carico ,00
RN7 Detrazione per figli a carico ,00
RN8 Ulteriore detrazione per figli a carico ,00
RN9 Detrazione per altri familiari a carico ,00
RN10Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00
RN11Detrazione per redditi di pensione ,00
2
Detrazione per redditi assimilati
RN12
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi Assegno del coniuge 1 ,00
RN13TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12) ,00
RN15Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell’importo di rigo RP22) ,00
RN16Detrazioneper spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell’importo di rigo RP38) ,00
RN17Detrazioneper spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell’importo di rigo RP42) ,00
RN18Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro RP (20% dell’importo di rigo RP43) ,00
RN19Detrazione per gli oneri di cui alla sezione V del quadro RP (55% dell’importo di rigo RP48) ,00
RN20Detrazione per gli oneri di cui alla sezione VII del quadro RP ,00
RN21TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA (rigo RN13 + somma dei righi da RN15 a RN20) ,00
RN26IMPOSTA NETTA (RN5 – RN21; indicare zero se il risultato è negativo) ,00
RN27Crediti residui per detrazioni incapienti (ulteriore detrazione per figli a carico) ,00
RN30RITENUTE TOTALI (RC10 + RL20) 3 ,00
RN31DIFFERENZA (RN26 – RN27 – RN30) se tale importo è negativo vedere istruzioni ,00
di cui credito ICI 730 2008 2
RN33ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
1
,00 ,00
RN34ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00
RN35ACCONTI VERSATI 3 ,00
Bonus incapienti Bonus straordinario per famiglie
RN36Restituzione bonus
1 2
,00 ,00
RN37Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti (ulteriore detrazione per figli a carico) 3 ,00
RN39BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE ,00
Determinazione RN40IMPOSTA A DEBITO ,00
dell’imposta RN41IMPOSTA A CREDITO Bonus straordinario per famiglie 1 ,00 2 ,00
Cod. Regione di cui credito ICI 730 2008
Esenzione 1
730/2008
2
,00
Cod. Comune di cui credito ICI 730 2008
1 2 ,00
Esenzione Imponibile Aliquota Acconto dovuto 2 A 0 d 0 d 9 iz t i r o a n tt a e l n e u c ta o m (R u C n 1 a 4 le ) Acconto da versare
1 2 3 4 5 7
,00 ,00 ,00 ,00
QUADRO RX Importo a credito Credito da utilizzare
risultante dalla Eccedenza di Credito di cui si chiede in compensazione e/o
COMPENSAZIONI presente dichiarazione versamento a saldo il rimborso in detrazione
RIMBORSI RX1 IRPEF 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00
RX5 Bonus straordinario per famiglie ,00 ,00 ,00
RX14 Imposta sostitutiva di cui al rigo RC4 ,00 ,00 ,00
3
CODICE FISCALE
BONUS Il sottoscritto richiede di fruire del bonus straordinario di cui all’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
STRAORDINARIO dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,e a tal fine, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto
PER FAMIGLIE
DICHIARA
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA • di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell’anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:
ai sensi dell’art. 47 – lavoro dipendente, assimilati e pensione;
del D.P.R. n. 445/2000 – fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
– derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del
richiedente ovvero dal coniuge non a carico;
• che il nucleo familiare è composto dal sottoscritto e dai familiari indicati nel prospetto “Familiari a carico”;
• che il reddito complessivo familiare è pari ad euro
,00
• di essere in una delle seguenti condizioni:
a) unicocomponente del nucleo familiare titolare del reddito di pensione con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000,00;
b) nucleo familiare costituito da duecomponenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 17.000,00;
c) nucleo familiare costituito da trecomponenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 17.000,00;
d) nucleo familiare costituito da quattrocomponenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 20.000,00;
e) nucleo familiare costituito da cinquecomponenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 20.000,00;
f) nucleo familiare costituito da più di cinque componenticon reddito complessivo familiare non superiore ad euro 22.000,00;
g) nucleo familiare con componenti portatori di handicapper i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 12, comma 1, del Tuir
con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 35.000,00.
• che il beneficio è richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo
familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e
della conseguente decadenza del beneficio concesso sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
FIRMA
SCELTA PER LA Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7°giorno Assemblee di Dio in Italia
DESTINAZIONE
DELL’OTTO PER
MILLE DELL’IRPEF
per scegliere, FIRMARE in Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE,
LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D’IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI
UNO SOLO dei riquadri STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.
LE QUOTE NON ATTRIBUITE SPETTANTI ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN
ITALIA E ALLA CHIESA VALDESE UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E
VALDESI, SONO DEVOLUTE ALLA GESTIONE STATALE.
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
DEL CINQUE PER delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute Finanziamentodella ricerca scientifica
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e dell’università
MILLE DELL’IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri.
Per alcune delle finalità FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è possibile indicare
anche il codice fiscale Codice fiscale del Codice fiscale del
beneficiario (eventuale) beneficiario (eventuale)
di un soggetto beneficiario
Finanziamento della ricerca sanitaria Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenzadel contribuente
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
FIRMA DELLA CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE FIRMA delCONTRIBUENTE
Invio avviso telematico all’intermediario IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DICHIARAZIONE DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F.
TELEMATICA
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Ricezione avviso telematico
Riservato all’intermediario Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
4
OTIUTARG
OLLEDOM
UNICO
genzia
ntrate
Persone fisiche 2009
FASCICOLO 2
PERIODO D’IMPOSTA 2008
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
FASCICOLO 1
Quadro RP Oneri e spese
Dati personali Compilazione del frontespizio Quadro RN Calcolo dell’IRPEF
Familiari a carico Quadro RV Addizionale regionale
Quadro RA Redditi dei terreni e comunale all’IRPEF
Quadro RB Redditi dei fabbricati Quadro CR Crediti d’imposta
Quadro RC Redditi di lavoro dipendente Quadro RX Compensazioni e rimborsi
e assimilati Bonus straordinario per famiglie
UNICO MINI
UNICOMINIè una versione semplificatadel Modello UNICOPersone Fisiche,
ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse
FASCICOLO 2 Quadro RR Contributi previdenziali
Modulo RW Investimenti all’estero
QuadroRH Redditi di partecipazione
e/o trasferimenti
in società di persone
da,per e sull’estero
ed assimilate
Quadro AC Comunicazione
QuadroRL Altri redditi
QuadroRM Redditi soggetti a tassazione dell’amministratore
separata e ad imposta di condominio
sostitutiva Persone Guida alla
QuadroRT Plusvalenze di natura fisiche compilazione del Modello
finanziaria non residenti UNICO 2009
FASCICOLO 3 Quadro RD Allevamento di animali,
produzione di vegetali
ISTRUZIONI COMUNI AI
ed altre attività agricole
QUADRIRE - RF - RG - RD - RS
Quadro RS Prospetti comuni ai quadri RA,
Novità della disciplina
RD,RE,RF,RG,CM e RH
del reddito d’impresa e di lavoro autonomo
Quadro RQ Imposta sostitutiva
Quadro RE Lavoro autonomo derivante di cui all’art.8,comma 1,
dall’esercizio della L.n.342/2000
di arti e professioni Quadro RU Crediti di imposta concessi
Quadro EC Prospetto per a favore delle imprese
la deduzione extracontabile Quadro FC Redditi dei soggetti
dei componenti negativi controllati residenti
Quadro RF Impresa in contabilità ordinaria in Stati o territori
Quadro RG Impresa in regime di con regime fiscale privilegiato
contabilità semplificata Quadro CE Credito di imposta
Quadro CM Contribuenti minimi per redditi prodotti all’estero
INDICE UNICO 2009 Persone fisiche – FASCICOLO2
I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE III. PERSONE FISICHE NON RESIDENTI
DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE 3 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL
MODELLO UNICO 2009 32
1. Istruzioni per la compilazione del quadro RH 3
2. Istruzioni per la compilazione del quadro RL 6
APPENDICE 39
3. Istruzioni per la compilazione del quadro RM 11
TABELLA ALIQUOTA CONVENZIONALE
4. Istruzioni per la compilazione del quadro RT 19
MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI 44
II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L’ESTERO 45
DEI PROSPETTI VARI 25
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
1. Istruzioni per la compilazione del quadro RR 25
STIPULATE DALL’ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE 46
2. Istruzioni per la compilazione del modulo RW 29
3. Istruzioni per la compilazione del quadro AC 31 ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M.DEL 4 MAGGIO 1999 48
PARTE I: ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI
AL MODELLO BASE
Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Unico 2009, Persone Fisiche, FASCICOLO2.
Per facilitare l’elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile,
rispettando le caselle e le indicazioni date.
1. QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE
IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE
Generalità Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società ed
associazioni o imprese familiari o coniugali:
•dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR;
•dai collaboratori di imprese familiari;
•dal coniuge che partecipa all’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
•dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello
Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
•dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associa-
ta e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella per-
dita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la
tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all’art. 6,
comma 2, del TUIR.
Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a tassazione separata, questi ultimi de-
vono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quo-
ta, nel quadro RM.
Nel caso in cui dal prospetto rilasciato dai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR e dai GEIE o dai soggetti di cui
all’art. 116 del TUIR risultino imposte pagate all’estero in via definitiva, per poter usufruire del relativo credito
d’imposta occorre compilare il quadro CR, del FASCICOLO1 ovvero il quadro CE del FASCICOLO3.
Nel caso di crediti d’imposta dichiarati dalle società di cui all’art. 5 del TUIR nel quadro RU del rispettivo model-
lo Unico SP o dai soggetti di cui all’art. 116 del TUIR attribuiti ai soci, i suddetti crediti non vanno indicati nel
presente quadro. L’indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU del FASCICOLO3.
Si precisa che uno speciale regime di tassazione separata, da dichiarare nel quadro RM, è previsto per i red-
diti di partecipazione derivanti da società residenti in paesi in regime di fiscalità privilegiata (art. 167 e 168
del TUIR). Si ricorda a tal proposito che il socio al quale sia imputato il reddito riferibile a partecipazioni in un
soggetto estero localizzato in Stato o territorio a fiscalità privilegiata deve utilizzare il quadro RS (FASCICOLO3)
per evidenziare i crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Si ricorda che:
1. i redditi o le perdite sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmen-
te alla propria quota di partecipazione agli utili;
2. qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell’ambito dell’attività d’impresa e sia
indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217 del c.c., la quota di
reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del FASCICOLO3;
3. i collaboratori dell’impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l’impresa ab-
bia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili
ma non alle perdite dell’impresa. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrive-
re la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo
e prevalente. Si precisa che, nel caso in cui l’imprenditore nell’ambito dell’attività dell’impresa familiare, si
sia avvalso del regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, finanziaria per l’anno 2008) i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di
versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall’imprenditore, in quanto l’imposta sul reddito prodotto
dall’impresa familiare è stata versata interamente dall’imprenditore;
4. nel caso in cui l’azienda coniugale non sia gestita in forma societaria, il reddito o la perdita da imputare al
coniuge è pari al 50 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare od alla diversa quo-
ta stabilita ai sensi dell’art. 210 del codice civile;
5. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)
nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.
Nel presente quadro va compilata la sezione II per dichiarare il reddito (o la perdita) imputato al socio dalle
società che abbiano optato per la trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del TUIR. Il reddito è imputato in pro-
porzione alle rispettive quote di partecipazioni agli utili (o alle perdite) e concorre alla formazione del reddito
complessivo dell’anno in corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della società partecipata. Si preci-
sa che le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipa-
zione alle perdite dell’esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società
partecipata, determinate senza considerare la perdita dell’esercizio e tenendo conto di conferimenti effettuati
entro la data di approvazione del relativo bilancio. Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo
3
personale ma nell’ambito dell’attività d’impresa e sia indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario re-
datto ai sensi dell’art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì
nei quadri RF o RG del FASCICOLO3.
Il quadro si compone delle seguenti sezioni:
Sezione I– Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE;
SezioneII– Dati della società partecipata in regime di trasparenza;
SezioneIII– Determinazione del reddito;
SezioneIV– Riepilogo.
SEZIONE I Questa sezione è composta dai righi da RH1 a RH4: qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società
deve compilare più moduli.
DATI DELLA SOCIETÀ,
Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:
ASSOCIAZIONE,
•colonna 1, il codice fiscale della società o dell’associazione partecipata;
IMPRESA FAMILIARE,
AZIENDA CONIUGALE •colonna 2, uno dei seguenti codici:
O GEIE 1 – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, imprese fa-
miliari in contabilità ordinaria o GEIE;
2– se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti;
3– se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, imprese fa-
miliariin contabilità semplificata;
4– se trattasi di società semplici;
5– nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, im-
prese familiari, in contabilità ordinaria o GEIE abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso,
di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale,
una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto delle quote di patrimonio;
6– nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, im-
prese familiari, in contabilità semplificata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di
esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una
somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto delle quote di patrimonio;
7– nel caso in cui l’associazione partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di
esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una
somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio;
8– nel caso in cui la società semplice partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso,
di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale,
una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio.
Nel caso in cui la società semplice o l’associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota
di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società o associazione di diversa natura (ad esem-
pio a seguito di partecipazione in società in nome collettivo), occorre indicare separatamente le quote in ra-
gione del relativo codice (1, 2, 3, 4 oppure in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del
capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale 5, 6, 7, 8);
•colonna 3, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale. Nel ca-
so in cui nella colonna 2 sia stato indicato uno dei codici da 5 a 8, la presente colonna non deve essere
compilata;
•colonna 4, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al
dichiarante;
Vedere in APPENDICE •colonna 5, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo;
la voce “Perdite riportabili •colonna 6, la casella va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni deter-
senza limiti di tempo” minato nel quadro RA;
•colonna 7, va barrata se spetta la detrazione di cui all’art. 13, comma 5 del TUIR;
•colonna 8, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate non operati-
ve ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche, quale risulta dal pro-
spetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito
attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito “minimo”. Si ricorda che
detto reddito “minimo” non può essere compensato con perdite d’impresa di esercizi precedenti;
•colonna 9, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società partecipata, imputata al dichiarante;
•colonna 10, la quota dei crediti d’imposta spettante al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
•colonna 12, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante.
La casella di colonna 11va barrata qualora sia stato imputato reddito derivante dall’attività di ricerca imponi-
bile nella misura prevista dall’art. 3 del D.L. 269 del 2003.
SEZIONE II Questa sezione è composta dai righi da RH5 a RH6: qualora il dichiarante partecipi a più di due società de-
ve compilare più moduli.
DATI DELLA SOCIETÀ
Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:
PARTECIPATA IN REGIME
•colonna 1, il codice fiscale della società partecipata trasparente;
DI TRASPARENZA
•colonna 3, la quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale;
•colonna 4, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al
dichiarante;
Vedere in APPENDICE •colonna 5, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo;
la voce “Perdite riportabili •colonna 8, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate non operati-
senza limiti di tempo” ve ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle
stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indi-
cata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito “minimo”. Si ricorda che detto reddito “mini-
mo” non può essere compensato con le perdite d’impresa;
•colonna 9, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante;
•colonna 10, la quota dei crediti d’imposta spettanti al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
4
•colonna 11, la quota del credito per imposte pagate all’estero relative a redditi prodotti dalla società traspa-
rente nei periodi anteriori all’esercizio dell’opzione;
•colonna 12, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;
•colonna 13, la quota di eccedenza dell’IRES (quadro RX, rigo RX1, colonna 4, del Modello UNICO 2008
- SC) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata al
socio;
•colonna 14, la quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al socio.
SEZIONE III Questa sezione è composta dai righi daRH7 aRH18.
Nel compilare i righi da RH7 ad RH18, comuni alle sezioni I e II, il dichiarante qualora abbia compilato en-
DETERMINAZIONE
trambe le sezioni, procede a sommare gli importi esposti nei campi comuni.
DEL REDDITO DATI
Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.
COMUNI ALLA SEZIONE I
ED ALLA SEZIONE II Nelrigo RH7,colonna 2,va indicato l’importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4)
derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di co-
lonna 2 dei righi da RH1 a RH4), e delle quote attribuite nelle ipotesi di cui all’art. 20-bis del TUIR (codici 5 e
6), e la sommadelle quote di reddito (importi positivi)indicate nelle colonne 4, dei righi RH5 ed RH6, derivan-
ti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
Nelrigo RH7,colonna 1,va indicato l’importo complessivo delle quote di reddito “minimo” (importi di colon-
na 8)derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3
di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) e la sommadelle quote di reddito “minimo”indicate nelle colonne 8,
dei righi RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della traspa-
renza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
Vedere in APPENDICE Nelrigo RH8,va indicato l’importo complessivo (non preceduto dal segno meno) delle quote di perdite deri-
la voce “Perdite di impresa vanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria (codice 1 di colonna 2 dei righi da
e di lavoro autonomo” RH1 a RH4) e la sommadelle quote di perdite indicati nelle colonne 4, dei righi RH5 ed RH6 derivanti dalla
partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
Nel rigo RH9,colonna 2,va indicata la differenza, tra l’importo di rigo RH7 col. 2 e l’importo di rigo RH8.
Se il risultato è negativo, indicare zero e riportare tale importo nell’apposito prospetto delle perdite del quadro
RS, per la parte non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, distinguendo la parte riporta-
bile senza limiti di tempo.
In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all’eventuale importo indicato nella col. 1 del rigo RH7.
Nel rigo RH9,colonna 1, va indicata l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa in contabilità ordinaria non
compensate, derivanti dalla differenza tra l’importo indicato nel rigo RH8 e la differenza tra l’importo di rigo
RH7 col. 2 e quello di rigo RH9 col. 2. Tale perdita può essere computata in diminuzione degli eventuali red-
diti indicati nei quadri RD o RF o RG . L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa, va ri-
portata nel quadro RS distinguendo la parte riportabile senza limiti di tempo .
Se l’importo di rigo RH9,col. 2 è di segno positivo, nel rigo RH10 va indicato l’importo delle perdite d’impre-
sa in contabilità ordinaria del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (determinate nel quadro RF), fino a
concorrenza della differenza tra l’importo di rigo RH9, col. 2 e l’importo di rigo RH7 col. 1.
L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa, va riportata nel quadro RS.
Nel rigo RH11 deve essere indicata la differenza fra rigo RH9 colonna 2 e rigo RH10.
Nel rigo RH12, va indicata, fino a concorrenza di rigo RH11 l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa de-
gli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa prodotti nel periodo d’imposta. Si
ricorda che, in relazione alle perdite pregresse, la normativa vigente esclude la possibilità da parte dei soci di
una società partecipata di compensare i redditi attribuiti da quest’ultima con le perdite maturate nei periodi an-
tecedenti l’opzione per il regime di tassazione in trasparenza.
ATTENZIONE Qualora risulti compilata la colonna 1 del rigo RH7, nel rigo RH12 vanno indicate le perdite
d’impresa degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa dell’anno) fino a
concorrenza della differenza, se positiva, tra l’importo di rigo RH11 e l’importo indicato nella colonna 1 del
rigo RH7, in quanto per effetto dell’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 e successive modificazioni, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione
solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.
L’eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa,
va indicata nelle corrispondenti colonne del prospetto RS.
Nel rigo RH13, vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività
commerciali in contabilità semplificata (codice 3) dei righi da RH1 a RH4. Tale importo va indicato senza ri-
portare il segno “meno”.
Nel rigo RH14,colonna 2, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RH11 e la somma dei righi RH12 e
RH13. In caso di importo negativo riportare con il segno meno.
In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all’eventuale importo indicato nella col. 1 del rigo RH7.
Tale importo va riportato nel rigo RN1 del quadro RN.
Nel rigo RH14,colonna 1, va indicata l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa in contabilità semplificata
non compensate, derivanti dalla differenza tra, la somma degli importi indicati nei righi RH12 e RH13 e la
differenza tra gli importi di rigo RH11 e rigo RH14, colonna 2. Tale perdita va riportata nel, rigo RN1, del
quadro RN per abbattere il reddito complessivo al netto del reddito minimo.
Nel rigo RH15, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazio-
ne in associazioni fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 dei righi da RH1 a RH4).
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Se il risultato è positivo nel rigoRH16, vanno indicate le eventuali perdite di lavoro autonomo degli esercizi prece-
denti fino a concorrenza del rigo RH15 non utilizzate per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell’anno.
Nel rigoRH17,va indicata la differenza tra il rigo RH15 e il rigo RH16. Tale importo va riportato nel rigo RN1
del quadro RN. Se l’importo è negativo, tale perdita potrà essere utilizzata per abbattere il reddito complessi-
vo fino a concorrenza del reddito minimo.
Nel rigo RH18 l’importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4)derivanti dalla par-
tecipazione in società semplici (codice 4 e 8 dei righi da RH1 a RH4). Tale importo va riportato nel rigo RN1
del quadro RN.
SEZIONE IV Questa sezione è composta dai righi da RH19 a RH24.
In tale sezione va indicato il totale degli importi delle colonne da 9 a 14 dei righi da RH1 a RH6.
RIEPILOGO
Nel rigo RH19, va riportata la somma delle colonne 9 dei righi da RH1 a RH6.
Nel rigo RH20, colonna 2, va riportata la somma delle colonne 10 dei righi da RH1 a RH6. Si precisa che
nella colonna 1 di tale rigo va indicata l’importo del credito d’imposta sui fondi comuni di investimento. L’am-
montare spettante va desunto direttamente dal prospetto rilasciato dalla società partecipata.
Nel rigo RH21, va indicato il totale degli importi delle colonne 11 dei righi RH5 ed RH6.
Nel rigo RH22, va indicato il totale degli importi delle colonne 12 dei righi da RH1 a RH6.
Nel rigo RH23, va indicato il totale degli importi delle colonne 13 dei righi RH5 ed RH6.
Nel rigo RH24, va indicato il totale degli importi delle colonne 14 dei righi RH5 ed RH6.
2. QUADRO RL – ALTRI REDDITI
Generalità Questo quadro è composto da tre sezioni:
SezioneI– riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR;
Sezione II– riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR ed alle
erogazioni per l’esercizio di attività sportiva dilettantistica, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR;
Sezione III– riservata agli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR.
SEZIONE I-A La prima sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito com-
plessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires e quelli
REDDITI DI CAPITALE
distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2008,
senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
Si ricorda che non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti
nell’esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al
reddito d’impresa.
Si precisa che solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di
natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negozia-
ti in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi perce-
piti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società
emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppu-
re ad imposta sostitutiva.
I redditi prodotti all’estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti ov-
vero quando l’intervento degli intermediari non ha comportato l’applicazione della ritenuta alla fonte, devono
essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilan-
do il quadro RM.
Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero occorre com-
pilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO1 ovvero il quadro CE del FASCICOLO3, qualora siano stati pro-
dotti all’estero anche redditi d’impresa.
Si ricorda che nel presente quadro deve essere dichiarata la parte degli utili, derivanti dalla partecipazione in
società o altro ente residente o localizzato in Stati e territori con regime fiscale privilegiato (ai sensi dell’art.
167 o 168 del TUIR), che eccede il reddito indicato nella sezione VIII del quadro RM del presente modello ov-
vero nella corrispondente sezione presente nel quadro RM dei modelli degli anni precedenti.
Vedere in APPENDICE Nel primo rigo devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di
la voce “Utili prodotti capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l’ogget-
all’estero” to principale dell’attività. Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da sog-
getti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:
– la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una
partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o del-
l’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
– tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le rego-
le proprie vigenti nel Paese estero di residenza.
Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bi-
laterali contro le doppie imposizioni.
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzio-
ne del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il
prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del va-
lore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all’art. 47, comma 5, del
TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sotto-
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scrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di
rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).
Nella sezione, devono essere indicati anche gli utili da partecipazione di natura non qualificata, relativi a so-
cietà in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i proven-
ti di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società. In tal caso, gli utili
e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta del
12,50 per cento applicata su tali redditi è a titolo d’acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la pre-
detta ritenuta a titolo d’imposta qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpel-
lo prevista per tale fattispecie. Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non quali-
ficate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regola-
mentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta.
Nel rigo RL1, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capi-
tali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell’apposita certificazione. Tra gli utili ed i proventi
da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in
partecipazione, o dai contratti di cointeressenza, il cui apporto sia costituito da capitale o da capitale e da
opere e servizi nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquida-
zione anche concorsuale di società ed enti.
In particolare indicare:
•nella colonna 1:
– il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residen-
ti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato;
– il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residen-
ti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato;
– il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Sta-
ti o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni non qualificate i cui titoli non
sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero in-
dicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a se-
guito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del TUIR, tali importi dovranno essere indica-
ti nella sezione V del quadro RM;
– il codice 4, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è sta-
to rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art.
167, comma 5, del TUIR;
– il codice 5, in caso di utile e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residen-
ti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatesi con utili prodotti a par-
tire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
•nella colonna 2:
– il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2008 desumibili dalla
relativa certificazione ai punti 28, 30, 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
– il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2008 desumibili dal-
la certificazione ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5
– il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2008 da imprese residen-
ti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta black list), desumibili dalla re-
lativa certificazione ai punti 28, 30, 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.
ATTENZIONE l’elenco degli paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM21 novembre
2001 (cosiddetta black list) è desumibile in appendice alla voce “Paesi e territori aventi un regime fiscale
privilegiato”;
•nella colonna 3l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabile dal punto 37 della certifica-
zione.
Si precisa, al fine della compilazione del rigo RL1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più
certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, ripor-
tando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 3
la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codi-
ci occorrerà compilare distinti moduli.
Nel rigoRL2, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2008 al lordo delle eventuali ritenute a
titolo di acconto.
In particolare indicare:
•nella colonna 1:
– il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (de-
positi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali) compresa la differenza tra la somma percepita al-
la scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali
interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel ca-
so in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammonta-
re maturato nel periodo d’imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi
devono essere calcolati al saggio legale;
– il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o
per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni
annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
– il codice 3in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pe-
gni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
– il codice 4 in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nel-
l’interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o be-
ni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l’ammontare ricevuto
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alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organi-
smi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
– il codice 5 in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indi-
cati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall’impiego di capitale, nonché degli altri proven-
ti derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui posso-
no essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proven-
ti derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito com-
plessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a for-
mare il reddito complessivo del contribuente. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mo-
ra e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
– il codice 6in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della ces-
sione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento
di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
– il codice 7 in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui
all’art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormen-
te alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al d.lgs. n. 344 del 2003.
Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei con-
tratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque
anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cin-
que anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel quadro RM (ed assoggettati a tassazione separa-
ta salvo opzione per la tassazione ordinaria).
•nellacolonna2l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
•nella colonna 3l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.
Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.
Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L’im-
porto indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, co-
lonna 4, del quadro RN. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenute e
riportato nel rigo RN30, colonna 3, del quadro RN.
SEZIONE I-B Nel rigo RL4 vanno indicati gli importi sotto elencati, trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti di cui al-
l’art. 73, comma 2, del TUIR di cui lo stesso è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del
REDDITI DI CAPITALE
quadro RN. Nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più Trust deve essere compilato un
IMPUTATI DA TRUST
rigo distinto per ogni Trust, avendo cura di riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati in ciascun rigo.
In particolare, va indicato:
•in colonna 1, il codice fiscale del Trust;
•in colonna 2, il reddito imputato dal Trust;
•in colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi co-
muni di investimento;
•in colonna 4, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero;
•in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto;
•in colonna 6, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dal Trust trasparente o misto;
•in colonna 7, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
•in colonna 8, l’ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita al dichiarante.
SEZIONE II-A La seconda sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione dei redditi diversi. Nell’esposizione dei singoli
dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quel-
REDDITI DIVERSI
li per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corri-
spettivi e i proventida dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle som-
me effettivamente percepite nel 2008; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per
dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d’imposta, solo gli importi effettivamente ri-
scossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.
Vedere in APPENDICE NelrigoRL5, colonna1, indicare i corrispettivi percepiti, a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzio-
la voce “Lottizzazione” ne di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili, per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.
Nel rigoRL6,colonna 1, indicare i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili ac-
quistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per
successione previsti dall’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, e delle unità immobiliari urbane che per la mag-
gior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per dona-
zione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre fare riferimento alla data di acquisto o co-
struzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusva-
lenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva pre-
vista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a
titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al mo-
mento della cessione, vanno invece indicate nella sezione II del quadro RM.
Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi RL5, colonna 2(vendita di terreni ed edifici a seguito di lot-
tizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e RL6, colonna 2, (rivendita di beni immo-
bili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del
bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di
lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima
dell’inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto an-
no anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito
si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalen-
za. Si precisa che, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, all’art. 68, comma
1, del TUIR per gli immobili di cui alla lett. b) dell’art. 67 del TUIR acquisiti per donazione, si assume come
prezzo o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
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Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d’imposta, le spese vanno cal-
colate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, anche se già sostenute, con ulteriore
loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d’imposta in cui ha
luogo la relativa percezione.
Nel rigo RL7, colonna 1, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell’anno per la cessione a titolo oneroso di par-
tecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizza-
to il quadro RT. Le spese di cui al rigo RL7, colonna 2, sono costituite dal relativo prezzo d’acquisto.
Nel rigo RL8, colonna 1, indicarei proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più azien-
de precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d’impresa. In
questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parzia-
le, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito da familiari. Ai fini della determinazione delle plu-
svalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell’art. 58 del TUIR.
Si ricorda cheil trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo
di plusvalenze dell’azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’apertura
della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
Nella colonna 2indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui alla colonna1. In caso di suc-
cessiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari, l’azien-
da è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
Nelrigo RL9, indicare i proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto dell’unica o di tutte le azien-
de possedute.
Nelrigo RL10, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immo-
bili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.
Nelrigo RL11,indicarel’intero ammontare deiredditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi,
decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quel-
li dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.
Nelrigo RL12, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero, riportando l’ammontare netto as-
soggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2008 o, in caso di difformità dei periodi di imposi-
zione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest’ultimo non deve essere dichiarato
a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.
Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri si-
milari, indicare l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese even-
tualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo i cri-
teri stabiliti dall’art. 165 del TUIR. Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d’imposta per le impo-
ste pagate all’estero, occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO1, ovvero nel quadro CE del
FASCICOLO3, qualora siano stati prodotti all’estero anche redditi d’impresa.
Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel
Paese estero, indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di de-
duzione forfetaria delle spese.
Se tale redditoè soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare l’ammontare dichiarato in dettoStato senza
alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Nel rigo RL13,indicare i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti indu-
striali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale
o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore o inven-
tore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a ti-
tolo gratuito il reddito va dichiarato nell’intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo one-
roso va dichiaratol’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.
Si ricorda che i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industria-
li e simili da parte dell’autore o inventore, vanno dichiarati nella Sezione III del presente quadro.
Nel rigo RL14, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Nelrigo RL15,indicare i compensi derivanti da attivitàdi lavoro autonomo,anche se svolte all’estero, non eser-
citate abitualmente. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici,
scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d’imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a
cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.
I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o da collaborazioni a progetto van-
no invece dichiarati, nel quadro RC del FASCICOLO1.
Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichia-
rati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al la-
voro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti del-
l’artista o professionista.
Nelrigo RL16,indicare i corrispettivi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esem-
pio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sen-
si della L. 2 aprile 1968, n. 482);
Le spese di cui airighi RL9 (affitto e concessione in usufrutto di aziende),RL10 (utilizzazione da parte di terzi
di beni mobili e immobili),RL14 (attività commerciali occasionali),RL15 (attività occasionali di lavoro autono-
mo) RL16(assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se
specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.
Da quest’anno, inoltre, per i redditi indicati nei righi RL14, RL15 ed RL16 sono state previste delle detrazioni
dall’imposta lorda che saranno determinate, se spettanti, nel quadro RN del FASCICOLO1.
Nel rigo RL17, indicare i redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai sensi dell’art. 71, comma 2-bis)
del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non abi-
tuale di attività agricole connesse, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c) dell’articolo 32 del TUIR.
Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere determinati in misura pa-
ri al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attività di servi-
zi) dei corrispettivi.
9
Nel rigo RL17, colonna1, indicare l’importo complessivo dei corrispettivi percepiti; nella colonna2, indicare
l’importo delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1.
In presenza di entrambe le tipologie di reddito nelle rispettive colonne indicare l’ammontare complessivo dei
corrispettivi e delle deduzioni forfetarie spettanti.
Nel rigo RL18, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL5 a rigo RL17.
Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare, ove previsto nella colonna 2 dei righi da RL5 a RL17 non pos-
sono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognu-
na delle operazioni eseguite.
Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all’assunzione
obbligatoria riportata nel rigo RL16, colonna 2.
Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamen-
te per ciascuno dei redditi di cui alle colonne 2 dei righi RL5, RL6, RL7, RL8, RL9, RL10, RL14, RL15, RL16 e
RL17, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l’importo del-
le spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esi-
bito o trasmesso all’ufficio tributario competente, su richiesta di quest’ultimo.
Nel rigo RL19, indicare l’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare lordo dei redditi (rigo RL18 colon-
na 1) e il totale delle deduzioni (rigo RL18, colonna 2) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell’Ir-
pef, va riportato nel rigo RN1, colonna 4, del quadro RN.
Nel rigo RL20, indicare l’ammontare delle ritenute d’acconto, comprese quelle eventualmente sospese che,
sommato all’importo delle altre ritenute va riportato nel rigo RN30, colonna 4, del quadro RN.
SEZIONE II-B In questa sezione dovete dichiarare:
– le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti dai direttori artistici e dai col-
ATTIVITÀ SPORTIVE
laboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodramma-
DILETTANTISTICHE
tiche che perseguono finalità dilettantistiche (art. 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
E PRESTAZIONI RESE
– le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi percepiti per l’esercizio di attività
A FAVORE DI CORI,
BANDE MUSICALI sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’unione nazionale per l’in-
E FILODRAMMATICHE cremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comun-
que denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
– le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione a rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale
resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicem-
bre 2002 n. 289).
Per tali compensi, percepiti nel 2008, è prevista la seguente modalità di tassazione:
– i primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione
del reddito;
– sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
– sulle somme eccedenti l’importo complessivo di euro 28.158,28, viene operata una ritenuta a titolo d’ac-
conto (con aliquota del 23%).
Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al
viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che per-
tanto non devono essere indicati in questa sezione.
Per facilitare la compilazione dei righi RL21, RL22, RL23 e RL24 è necessario utilizzare il seguente prospetto.
Prospetto per i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive
dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche
rese da direttori e collaboratori tecnici
Compensi percepiti 5 Ritenute operate 8 Addizionale
nel 2008 sui compensi percepiti trattenuta sui
nel 2008 compensi percepiti
1 nel 2008
Totale compensi
Compensi esenti 2 6 Ritenute a 9 Addizionale
titolo d’imposta trattenuta sulla parte
(fino a euro 7.500,00)
(casella 3 X 23%) di reddito con ritenuta
a titolo d’imposta
Compensi con ritenuta 3 (casella 3 X aliquota vigente*)
a titolo d’imposta
4 7 Ritenute a 10 Addizionale
titolo d’acconto trattenuta sulla parte
Imponibile (casella 5 - casella 6) di reddito con ritenuta
(con ritenuta a titolo d’acconto
a titolo d’acconto) (casella 8 - casella 9)
*Per l’applicazione delle aliquote vigenti vedere la tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV
del Fascicolo 1.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO
Indicare in:
– casella 1, il totale dei compensi percepiti;
– casella 2, i compensi percepiti fino ad un importo massimo di euro 7.500,00;
– casella 3, i compensi percepiti eccedenti l’importo di euro 7.500,00 per un importo massimo di euro
20.658,28;
– casella 4, la differenza tra l’importo della casella 1 e la somma degli importi indicati nelle caselle 2 e 3. Ad
esempio se nel corso del 2008 sono stati percepiti compensi per attività sportive dilettantistiche, per comples-
10
sivi euro 35.000,00, al punto 1 del prospetto verrà indicato l’importo di euro 35.000,00, al punto 2 euro
7.500,00, al punto 3 euro 20.658,28 e al punto 4 euro 6.841,72;
– casella 5, il totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
– casella 6, il 23% dell’importo indicato nella casella 3;
– casella 7, la differenza tra l’importo indicato nella casella 5 e l’importo indicato nella casella 6; se tale dif-
ferenza è negativa indicare zero;
– casella 8, il totale dell’addizionale regionale trattenuta risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto
che ha erogato i compensi;
– casella 9, con riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre 2008, applicare all’importo indicato nella ca-
sella 3, le aliquote previste dalle singole regioni per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF.
L’elenco di tali aliquote può essere desunto dalla tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del FA-
SCICOLO1;
– casella 10, la differenza tra l’importo indicato nella casella 8 e l’importo indicato nella casella 9; se tale dif-
ferenza è negativa indicare zero.
Nel rigo RL21indicare:
•a colonna 1, l’importo di casella 1 del prospetto;
Nel rigo RL22riportare:
•a colonna 1, l’importo di casella 3 del prospetto. L’indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della
determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni per la compilazione del
rigo RN4 del quadro RN);
•a colonna 2, l’importo di casella 4 del prospetto; tale importo sommato agli altri redditi Irpef, deve essere ri-
portato nel rigo RN1 colonna 4.
Nel rigo RL23indicare:
•a colonna 1, l’importo della casella 5 del prospetto;
•a colonna 2, l’importo della casella 7 del prospetto; tale importo deve essere sommato alle ritenute relative
agli altri redditi e riportato nel rigo RN30, colonna 3, del quadro RN.
Nel rigo RL24 indicare:
•a colonna 1, l’importo della casella 8 del prospetto;
•a colonna 2, l’importo della casella 10; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.
SEZIONE III In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR.
Si ricorda che da quest’anno per i redditi indicati in questa sezione spetta una detrazione dall’imposta lorda
ALTRI REDDITI DI
LAVORO AUTONOMO
che sarà determinata, se spettante, nel quadro RN del FASCICOLO1.
Nel rigo RL25, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di in-
venzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi
alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasiona-
le (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.). Se i citati
proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo
oneroso da terzi, vanno dichiarati nella seconda sezione del presente quadro.
Nel rigo RL26, indicare i compensi lordi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari co-
munali.
Nel rigo RL27, indicare l’ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in
caso di cointeressenza agli utili di cui all’art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni
di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e
a responsabilità limitata.
TOTALE COMPENSI, Nel rigo RL28, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da rigo RL25
PROVENTI E REDDITI a rigo RL27.
Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26
Nel rigo RL29, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
•25 per cento ovvero, se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni, il 40 per cento
dei proventi di rigo RL25;
•15 per cento dei compensi di rigo RL26.
Totale netto compensi, proventi e redditi
Nel rigo RL30, indicare la differenza tra l’importo di rigo RL28e quello di rigo RL29.
Sommare l’importo di rigo RL30agli altri redditi dichiarati ai fini dell’Irpef e riportare il totale al rigo RN1, co-
lonna 4, del quadro RN.
Ritenute d’acconto
Nel rigo RL31, indicare l’ammontare delle ritenute d’acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui com-
pensi e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN30,colonna 3,
del quadro RN.
3. QUADRO RM – REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
Generalità In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati nell’art. 7, comma 3,
art. 15, comma 1, lett. f), e art. 17 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all’estero, ai quali si
applica la disposizione dell’art. 18 del TUIR e i redditi di capitale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 1°aprile 1996,
n. 239, sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva.
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Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il
diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell’esercizio di im-
prese commerciali:
•se percepiti nell’esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola as-
soggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del
reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l’ammontare conseguito o imputato nell’anno in cui avvie-
ne il conseguimento o l’imputazione;
•se percepiti al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di im-
prese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e
le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la fa-
coltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata.
Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali so-
no maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla
L. 28 febbraio 1997, n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a
tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 17 del TUIR) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non sog-
getti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione VI.
Il quadro si articola in dodici sezioni.
SEZIONE I Nella SezioneIvanno indicate:
a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia del-
INDENNITÀ E
le persone fisiche;
ANTICIPAZIONI DI CUI
b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
ALLE LETTERE D), E), F)
DELL’ART. 17, DEL TUIR c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività
sportiva, ai sensi dell’art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità
indicate nell’art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR.
Ciò premesso nei righi RM1e RM2, indicare:
•nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione sopra riportata;
•nella colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l’anno 2008;
•nella colonna 3, l’ammontare dell’indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
•nella colonna 4, la somma degli importi percepiti nel 2008 e in anni precedenti relativamente allo stesso
rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l’importo di colonna 3;
•nella colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto subite nel 2008 (comprese quelle eventualmente sospese);
•nella colonna 6, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (com-
prese quelle eventualmente sospese).
Nella colonna 7, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo
RM15). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tas-
sazione originariamente prescelto.
SEZIONE II Nella Sezione II vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate (si ricorda che per i
seguenti redditi il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria):
INDENNITÀ,
a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
PLUSVALENZE E REDDITI
DI CUI ALLE LETTERE G), possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
G-BIS), G-TER), H), I), L) di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
E N) DELL’ART. 17, b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificato-
COMMA 1, DEL TUIR ria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terre-
ni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolato-
re generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plu-
svalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acqui-
stato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di
cui agli ultimi due periodi dell’art. 68, comma 2, del TUIR (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE,
voce “Calcolo delle plusvalenze”);
c) le plusvalenze e le altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413,
percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ri-
corda che la compilazione di questo rigo interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assogget-
tate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei mo-
di ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la
predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto (per maggiori chiarimenti vedere in APPEN-
DICE, voce “Indennità di esproprio”);
d) le indennità per la perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdi-
ta di redditi relativi a più anni;
f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indi-
cate nell’art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di mor-
te del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stes-
se, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o del-
l’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione, è su-
periore a cinque anni. In caso di opzione per la tassazione ordinaria detti redditi devono essere dichiara-
ti nel quadro RH del presente fascicolo;
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g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei tito-
li di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superio-
re a cinque anni;
h) i redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comun-
que riferibile all’attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo
d’imposta.
Ciò premesso, nei righida RM3a RM7, indicare:
•nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione sopra riportata;
•nella colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lette-
ra a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente
lettera f), l’anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
•nella colonna 3, l’ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
•nella colonna 4, l’importo delle ritenute subite nel 2008 (comprese quelle eventualmente sospese);
•nella colonna 5, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di ri-
go RM15).
SEZIONE III Nella Sezione III vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il
CSSN, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta preceden-
IMPOSTE E
ti e che nell’anno 2008 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma
ONERI RIMBORSATI
di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Non vanno indicate in questa sezione le spese
sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicura-
zione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono dedu-
cibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.
Ciò premesso, nel rigoRM8indicare:
•nellacolonna1, l’anno in cui si è fruito della detrazione dall’imposta;
•nella colonna 2:
– il codice 1 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno diritto ad una detrazione. Tra que-
sti ad esempio:
a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d’impo-
sta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi pas-
sivi senza tener conto dei predetti contributi;
Vedere in APPENDICE, b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fron-
voce “Imposte ed oneri te di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire
rimborsati - casi ad abitazione principale, riferito all’importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione;
particolari” – il codice 2 per i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1,
legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni prece-
denti a fronte delle spese direttamente sostenute.
•nella colonna 3, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dal-
l’imposta; si precisa che va indicato l’importo dell’onere rimborsato e non l’ammontare della detrazione;
•nella colonna 4, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di ri-
go RM15).
Nel rigo RM9indicare:
•nella colonna 2, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
•nella colonna 3, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di ri-
go RM15).
Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l’importo del CSSN, dedotti in anni precedenti e restituiti nel 2008.
SEZIONE IV Nella Sezione IVvanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2008 in caso di morte
dell’avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a),
REDDITI PERCEPITI
b) e c) del TUIR, erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di sti-
IN QUALITÀ DI EREDE
pendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti
O LEGATARIO
di fine rapporto e le indennità indicati nell’art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, erogati da soggetti non obbli-
gati all’effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella Sezione XI del presente quadro. In tal
caso, nel rigo RM24, indicare nella colonna 4 la percentuale del reddito spettante all’erede e nella colonna 5
il codice fiscale del defunto.
I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della ca-
tegoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.
I curatori di eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di
nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all’art. 7, comma
3, del TUIR, i quali, se il chiamato all’eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati se-
paratamente con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l’accettazione del-
l’eredità.
Ciò premesso, compilare i righi RM10e RM11, indicando:
•nella colonna 1, l’anno di apertura della successione;
•nella colonna 2, il reddito percepito, al lordo della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al cre-
dito indicato nella relativa dichiarazione;
•nella colonna 3, la quota dell’imposta sulle successioni;
•nella colonna 4, le ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati;
•nella colonna 5, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di ri-
go RM15).
Per quanto riguarda l’esposizione dei redditi derivanti da utili di partecipazioni, si fa riferimento alle istruzioni
del rigo RL1. Ad esempio nel caso di utili derivanti da partecipazioni di natura qualificata corrisposti da impre-
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se residenti in Italia indicare nella colonna 3, il 40% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2008 desu-
mibili dalla relativa certificazione.
Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessa-
zione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che gli eredi devono indi-
care nella presente sezione, l’Agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo l’imposta dovuta senza appli-
cazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione or-
dinaria se più favorevole per il contribuente. Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l’opzione per la
tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la ces-
sazione da funzioni notarili, ecc.).
SEZIONE V Nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare
il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal
REDDITI DI CAPITALE
contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nel-
SOGGETTI AD
la stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art.
IMPOSIZIONE
18 del TUIR).
SOSTITUTIVA
Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il cre-
dito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in parte-
cipazione) qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tassa-
zione ordinaria. Resta inteso che i predetti utili relativi a partecipazione di natura qualificata dovranno essere
indicati nel quadro RL, Sezione I.
Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o ter-
ritori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni quadro RL.
In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simila-
ri, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1°aprile 1996, n.
239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata,
in modo esplicito o implicito, nel periodo d’imposta. Per effetto delle disposizioni dell’art. 4, comma 2, del ci-
tato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria.
Per effetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, i proventi di cui al-
la lett. g) dell’art. 44, comma 1, del TUIR, sono determinati valutando le somme impiegate apportate o affida-
te in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cam-
bio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.
I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termi-
ni e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.
Ciò premesso, nel rigoRM12, indicare:
•nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata in APPENDICE al-
la voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”;
•nellacolonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICEal FASCICO-
LO1, la tabella “Elenco Paesi e Territori esteri”);
•nella colonna 3, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il red-
dito è stato prodotto;
•nella colonna 4, l’aliquota applicabile;
•nella colonna 5, l’imposta dovuta.
Nella colonna 6, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo
RM15). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero.
Nel rigo RM13, con riferimento ai redditi di capitale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 1°aprile 1996, n. 239, indicare:
•nella colonna 1, l’ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva;
•nella colonna 2, l’imposta dovuta.
SEZIONE VI La presente sezione costituisce un riepilogo delle sezioni da I a V. Per i redditi soggetti a tassazione separata
esposti in tali sezioni, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta
RIEPILOGO DELLE
alla fonte, l’art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n.
SEZIONI DA I A V
30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento, da effettuarsi mediante utilizzo del mod. F24, utilizzan-
do il codice tributo 4200, è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assog-
gettati a ritenuta alla fonte:
•plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di impre-
se commerciali esercitate da più di cinque anni;
•plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbani-
stici vigenti al momento della cessione;
•indennità per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immo-
bili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al
precedente titolare;
•indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di
redditi relativi a più anni;
•redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque
riferibile all’attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi in un’unica soluzione;
•redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone
nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi im-
putati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo
intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazio-
ne di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
14
•somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si
è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
•redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell’avente diritto, ad esclusione dei reddi-
ti fondiari o di impresa;
•contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR detenuti
per più di cinque anni i cui costi sono stati dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti ante-
riormente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.
È importante sapere che l’acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione V per i quali si applica
l’imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell’imposta a titolo definitivo.
Ciò premesso, nel rigo RM14, indicare:
•a colonna 1, il totale dei redditi sopra elencati, assoggettati a tassazione separata, per i quali non sono sta-
te applicate ritenute alla fonte;
•a colonna 2, l’acconto dovuto determinato applicando l’aliquota del 20 per cento all’ammontare imponibi-
le dei redditi indicato nella colonna 1.
Redditi a tassazione ordinaria
Nel rigo RM15, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, in-
dicare:
•nella colonna 1, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l’opzione;
•nella colonna 2, l’ammontare delle ritenute relative a tali redditi.
Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli
altri redditi assoggettati all’Irpef e riportato nel rigo RN1,colonna 4,delquadro RN; le relative ritenute devo-
no essere sommate alle altre ritenute e riportati nel rigo RN30, colonna 3.
SEZIONE VII Nella Sezione VIIvanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli di-
versi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti conces-
PROVENTI DERIVANTI DA
si a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri inter-
DEPOSITI A GARANZIA
mediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cen-
Per ulteriori informazioni
to, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi pre-
vedi in APPENDICE“Proventi
visto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte ri-
derivanti da depositi a
sultanti dalla dichiarazione modello UNICO 2009 Persone Fisiche.
garanzia di finanziamenti”
e “Versamenti”, e il
Ciò premesso, nel rigo RM16, indicare:
paragrafosulle rateizzazioni
•nella colonna 1, l’ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
nelle Istruzioni generali
•nella colonna 2, l’importo della somma dovuta.
del FASCICOLO1
SEZIONE VIII La presente sezione deve essere compilata:
REDDITI ASSOGGETTATI
a) dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FCdel FASCICOLO3il reddito di una società o di altro ente, residen-
te o localizzato in stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d.controlled foreign companies o cfc) di cui
A TASSAZIONE
detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed
SEPARATA DERIVANTI
al quale risulti imputato il reddito della cfc nel predetto quadro FCdel presente modello UNICO2009;
DA PARTECIPAZIONE
IN IMPRESE ESTERE b) nel caso di cui all’art. 168 del TUIR in cui al dichiarante siano imputati i redditi del soggetto estero collega-
(ART. 167 E 168 to come determinati nella sezione III del quadro FC, in dipendenza della sua partecipazione agli utili del
DEL TUIR) soggetto estero;
c) dai soci o associati di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR, ai quali sia stato imputato il reddito di una so-
cietà o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
d) nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società tra-
sparente ex art. 116 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una società o di altro
ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. In tal caso il dichiarante deve
indicare il reddito imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili.
I redditi imputati a tali soggetti sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d’imposta in corso alla da-
ta di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati
o territori con regime fiscale privilegiato con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comun-
que non inferiore al 27 per cento.
Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più soggetti esteri dei quali possiede partecipazio-
ni, devono essere utilizzati più quadri RM, avendo cura di numerarli progressivamente compilando la casella
“Mod.N.” posta in alto a destra di ogni quadro.
Pertanto, nel rigo RM17, deve essere indicato:
•in colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della società o di altro ente residen-
te o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC. Qualora vi sia coincidenza
tra il soggetto che ha dichiarato il reddito della società non residente ed il soggetto dichiarante, quest’ultimo
deve indicare il proprio codice fiscale;
•in colonna 2:
– nelle ipotesi a) e b), il reddito dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 del presente modello, in propor-
zione alla propria partecipazione nel soggetto estero partecipato;
– nell’ipotesi c), il reddito imputato dal soggetto di cui all’art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qua-
lità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
– nell’ipotesi d), il reddito imputato dalla società trasparente di cui all’art. 116 del TUIRcui il dichiarante par-
tecipa in qualità di socio per, la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
•in colonna 3, l’aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rappor-
to tra l’importo indicato nel rigo RN5 e quello di cui al rigo RN4 e comunque non inferiore al 27 per cento;
•in colonna 4, l’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota di colonna 3 al reddito di colonna 2;
•in colonna 5,l’imposta pagata all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente sul reddito indicato in
colonna 2 fino a concorrenza dell’importo di colonna 4, per la parte riferibile al dichiarante;
•in colonna 6, l’imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l’importo di colonna 4 e quello di colonna 5.
15
Nel rigo RM18, deve essere indicato:
•in colonna 1, il valore di colonna 6 del rigo RM17. nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati reddi-
ti riferibili a più di un soggetto estero, per i quali si rende necessario l’utilizzo di più moduli, deve essere in-
dicata la somma degli importi indicati nella colonna 6 del rigo RM17di tutti i moduli compilati;
•in colonna 2, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l’uti-
lizzo in compensazione (rigoRX8);
•in colonna 3, l’importo dell’eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del D.L. n.
241 del 1997;
•in colonna 4, l’importo degli acconti versati con mod.F24. (per il calcolo degli acconti vedi appendiceal-
la voce “acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate”);
•incolonna 5,l’importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati
nelle colonne da 1 a 4.
Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l’importo a credito in colonna 6 (senza farlo precedere
dal segno “–”) e riportare lo stesso nel rigo RX7, del quadro RX, della presente dichiarazione.
I versamenti delle imposte relative ai redditi della presente sezione devono essere effettuati entro i termini e con
le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. per il ver-
samento dell’imposta (IRPEF) dovuta a saldo, è stato istituito il codice tributo 4722 e per quello relativo al pri-
mo acconto, il codice tributo 4723.
SEZIONE IX NellaSezione IXva indicato l’ammontare dei versamenti integrativi per i quali si è fruito della detrazione di im-
PREMI posta relativi a contratti di assicurazione sulla vita del contribuente stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000
PER ASSICURAZIONI e successivamente integrati senza che ciò configuri una novazione oggettiva (cfr. Ris. n. 378/E del 2002) nel-
SULLA VITA IN CASO l’ipotesi di riscatto nel corso dei cinque anni successivi alla data della predetta integrazione del contratto.
DI RISCATTO Ciò premesso, nel rigo RM19, indicare:
DEL CONTRATTO •nella colonna 1, l’anno d’imposta relativo all’ultima dichiarazione nella quale il contribuente ha usufruito del-
la detrazione;
•nella colonna 2, l’ammontare dei premi integrativi per i quali si è fruito della detrazione d’imposta;
•nella colonna 3, l’ammontare delle ritenute d’acconto subite nel 2008 (comprese quelle eventualmente so-
spese), risultante dalla certificazione consegnata dall’impresa assicuratrice.
SEZIONE X Nella Sezione X vanni indicati i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del TUIR rideterminati ai
RIVALUTAZIONE DEL sensi dell’art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 feb-
VALORE DEI TERRENI braio 2003, n. 27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall’art. 7, legge n. 448 del 2001.
AI SENSI DELL’ART. 2, Nei righi da RM20 a RM22 devono essere distintamente indicate, per il periodo d’imposta 2008, le opera-
D.L. N. 282/2002 E zioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di
SUCCESSIVE lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed
MODIFICAZIONI è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva del 4% su tale importo.
Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1°gennaio 2008 per i quali l’imposta
sostitutiva è stata versata sino al 31 ottobre 2008.
Si ricorda che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli apposi-
ti campi dei quadri RL e/o RM.
Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla abse di una perizia giurata di stima, cia-
scun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento del-
l’imposta sostitutiva dovuta.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il va-
lore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:
•nella colonna 1, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
•nella colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta;
•nella colonna 3, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
•nella colonna 4,deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta indicata nella co-
lonna 2 è parte di un versamento cumulativo.
SEZIONE XI NellaSezione XI devono essere indicati i redditi erogati ad esempio da un soggetto che non riveste la qualifi-
ca di sostituto d’imposta assoggettabili a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) e gli ar-
REDDITI CORRISPOSTI
retrati di lavoro dipendente percepiti da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti (contratti di collaborazio-
DA SOGGETTI NON
ne domestica).
OBBLIGATI PER LEGGE
Vanno altresì indicate in tale sezione le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coor-
ALLA EFFETTUAZIONE
DELLE RITENUTE dinata e continuativa, in cui il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
D’ACCONTO
Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto imponibile è utile sapere che i decreti legislativi n.
47 del 18 febbraio 2000 e n. 168 del 12 aprile 2001, hanno previsto una diversa modalità di determina-
zione per il TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2001. Pertanto, ai fini del calcolo dell’ammontare imponi-
bile è necessario distinguere la quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000 dalla quota di TFR maturato dal
1 gennaio 2001.
Si precisa che nel caso in cui siano stati percepiti più TFR erogati dallo stesso o da diversi datori di lavoro è
necessario compilare distinte sezioni X (utilizzando più moduli del quadro RM).
Quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000: occorre ridurre l’ammontare del TFR erogato di una somma pa-
ri a euro 309,87 (ovvero a euro 258,23 se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) per
ciascun anno preso a base di commisurazione (colonne da 6 a 20). L’importo annuo di euro 309,87 deve es-
sere rapportato a mese per i periodi inferiori all’anno e deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui
il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro
(periodi di part-time).
16
Quota di TFR maturato dal 1°gennaio 2001: l’importo erogato deve essere considerato al netto delle rivalu-
tazioni assoggettate ad imposta sostitutiva dell’11 per cento (colonne da 21 a 39).
È riconosciuta una detrazione d’imposta di euro 61,97 annue se il TFR erogato è relativo a rapporti di lavoro
a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter TUIR).
Per i periodi inferiori all’anno le suddette detrazioni devono essere rapportate al relativo numero di mesi; se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (pe-
riodi di part-time), le detrazioni devono essere proporzionalmente ridotte.
L’importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l’imposta calcolata sul TFR erogato riferibile alla quo-
ta maturata dall’1/1/2001.
Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR.
Nel rigo RM24, indicare le somme percepite nel corso del 2008 a titolo di trattamento di fine rapporto e le
altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese
legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimen-
ti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Nelle colonne da 1 a 3 vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro.
In particolare:
•nella colonna 1, indicare la data di inizio del rapporto di lavoro;
•nella colonna 2, indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di anticipazione del TFR va indicata la data della richiesta dell’anticipazione, o, in alternativa, il
31/12/2007;
•nella colonna 3, indicareil periodo compreso tra l’inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso in
anni e mesi. In caso di anticipazione del TFR va indicato il periodo compreso tra la data di inizio del rap-
porto di lavoro e la data di richiesta dell’erogazione, o in alternativa il 31 dicembre dell’anno precedente
la medesima data;
•nella colonna 4,indicare la percentuale del reddito spettante all’erede; in tal caso, nelle successive colonne
indicare l’indennità complessivamente erogata nell’anno o in anni precedenti a tutti i coeredi (o al de cuius)
e gli acconti complessivamente versati dai medesimi (o dal de cuius) in anni precedenti. Gli acconti da ver-
sare (colonne 20 e 37) dovranno invece essere commisurati alla percentuale di colonna 4;
•nella colonna 5, indicare il codice fiscale del dipendente deceduto;
TFR ed altre indennità •nella colonna 6, indicare l’ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000, inteso come importo dispo-
maturate al 31/12/2000 nibile presso il datore di lavoro a tale data, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già
(colonne da 6 a 20) erogati;
•nella colonna 7,indicare l’ammontare del TFR erogato nel corso del 2008 e riferito al TFR maturato al 31
dicembre 2000;
•nella colonna 8,indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto.
•nella colonna 9, indicare l’ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in an-
ni precedenti riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000.
Nelle seguenti colonne 10, 11 e 12 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni:
•nella colonna 10,indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno;
•nella colonna 11, indicare l’eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale al
31 dicembre 2000, specificando nella successiva colonna 12 la relativa percentuale (da calcolare con la
seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);
•nella colonna 13, indicare l’ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei
contributi previdenziali obbligatori per legge maturato al 31 dicembre 2000;
•nella colonna 14,indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
•nella colonna 15, indicare l’ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità ero-
gato in anni precedenti riferibile al maturato al 31 dicembre 2000;
•nella colonna 16, indicare l’importo della riduzione complessivamente spettante sul TFR maturato al 31 di-
cembre 2000. Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 309,87 (ovvero euro 258,23 se il rap-
porto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) per gli anni presi a base di commisurazione conside-
rati fino al 31 dicembre 2000 (colonne 10, 11 e 12).
La cifra di euro 309,87 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all’anno e deve essere propor-
zionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario
previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Ad esempio, se nella colonna 10 sono stati indicati due anni e tre mesi, nella colonna 11 un anno e nella
colonna 12 la percentuale del 50%, l’importo da evidenziare nella colonna 16 sarà dato da (309,87 x 2)
+ (309,87 x 3/12) + (309,87 x 50%) e sarà quindi pari a euro 852,00.
Si precisa che l’importo della colonna 16 non può eccedere la somma degli importi delle colonne 7 e 9;
•nella colonna 17, indicare il risultato della seguente operazione:
(colonna 7 + colonna 9 – colonna 16) + (colonna 13 + colonna 15)
•nella colonna 18, indicare l’importo pari al 20 per cento dell’imponibile riportato nella precedente colonna 17.
•nella colonna 19, indicare l’ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti
in relazione alle somme evidenziate nei punti 9 e 15.
•nella colonna 20, indicare l’acconto da versare derivante dalla seguente operazione:
colonna 18 – colonna 19
17
Se il risultato è minore di zero indicare zero.
Si precisa che in caso di somme percepite dall’erede, l’importo da evidenziare nella presente colonna deve
essere commisurato alla percentuale di colonna 4 (vedere in proposito le precisazioni contenute a colonna 4).
Si ricorda che l’importo dell’acconto risultante dalla colonna 20 deve essere versato utilizzando nella dele-
ga di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200;
TFR ed altre indennità •nella colonna 21, indicare l’ammontare del TFR maturato dal 1°gennaio 2001 disponibile presso il dato-
maturate al 1°/1/2001 re di lavoro, comprensivo delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e ridotto delle riva-
(colonne da 21 a 39) lutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
•nella colonna 22,indicare l’ammontare del TFR erogato nel corso del 2008 riferibile al TFR maturato dal 1°
gennaio 2001 ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
•nella colonna 23,indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
•nella colonna 24,indicare l’ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in an-
ni precedenti riferibile al TFR maturato dal 1°gennaio 2001;
•nella colonna 25,barrare la casella se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato con durata effetti-
va non superiore ai due anni. Per durata effettiva s’intende il periodo compreso tra la data di inizio e quella
di cessazione del rapporto di lavoro con esclusione dei periodi di sospensione del rapporto stesso ai sensi
dell’art. 2110 c.c. (ad es. in caso di infortunio o gravidanza) che possono rendere il periodo di commisura-
zione superiore ai due anni.
Nelle seguenti colonne 26, 27 e 28 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni:
•nella colonna 26,indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno dal 1° gen-
naio 2001, per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato.
•nella colonna 27, indicare l’eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale
dal 1° gennaio 2001 per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato, specificando nella
successiva colonna 28 la relativa percentuale (calcolata con la seguente operazione: numero ore lavorate
diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);Ai fini della compilazione si precisa che:
– non devono essere considerati i periodi di sospensione dal lavoro (ad es. infortunio o gravidanza);
– le colonne non devono essere compilate nel caso di erogazione nell’anno di anticipazione sul TFR (punto
23 compilato con il codice A).
•nella colonna 29, indicare l’ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei
contributi previdenziali obbligatori per legge maturato dal 1°gennaio 2001;
•nella colonna 30,indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
•nella colonna 31, indicare l’ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità ero-
gato in anni precedenti riferibile al maturato dal 1°gennaio 2001;
•nella colonna 32, indicare il risultato della seguente operazione:
colonna 22 + colonna 24 + colonna 29 + colonna 31
•nella colonna 33, indicare il 20 per cento dell’imponibile riportato nella precedente colonna 32;
•nella colonna 34, indicare l’importo delle detrazioni complessivamente spettanti sul TFR maturato dal 1°gen-
naio 2001.
Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 61,97 per gli anni presi a base di commisurazione con-
siderati dal 1°gennaio 2001 (colonne 26, 27 e 28). La cifra di euro 61,97 deve essere rapportata a me-
se per i periodi inferiori all’anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è
svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro. Ad esempio,
se nella colonna 26 sono stati indicati due anni e tre mesi, nella colonna 27 un anno e sei mesi e nella co-
lonna 28 la percentuale del 50%, l’importo da indicare nella colonna 34 è dato da (61,97 x 2) + (61,97
x 3/12) + (61,97 x 50%) + (61,97 x 6/12 x 50%) e sarà quindi pari a euro 186,00.
Si precisa che:
– l’importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l’imposta dovuta sul TFR erogato riferibile al ma-
turato dall’1/1/2001 (pari al 20 per cento dell’importo di colonna 22 + 24);
– le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR;
•nella colonna 35, indicare l’ammontare della detrazione spettante ai sensi dell’art. 1 del decreto 20 marzo
2008 sul TFRe sulle indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. Tale detrazione non
compete sulle anticipazioni;
•nella colonna 36, indicare l’ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti
in relazione alle somme evidenziate nei punti 24 e 31;
•nella colonna 37,indicare il risultato della seguente operazione:
colonna 33 – colonna 34 – colonna 35 – colonna 36
Se il risultato è minore di zero indicare zero.
Si precisa che in caso di somme percepite dall’erede, l’importo dell’acconto deve essere commisurato alla
percentuale di colonna 4 (vedere in proposito le precisazioni contenute a colonna 4).
Si ricorda che l’imposta risultante dalla colonna 37 deve essere versata utilizzando nella delega di paga-
mento (modello F24) il codice tributo 4200;
•nella colonna 38, con riferimento alle somme erogate nell’anno, indicare l’importo della rivalutazione del TFR
maturato dal 1° gennaio 2001 ai sensi dell’art. 2120 c.c. assoggettata all’imposta sostitutiva del 11 per
cento;
18
•nella colonna 39, indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dell’11 per cento calcolata sull’importo di co-
lonna 38. Si precisa che in caso di somme percepite dall’erede, l’importo deve essere commisurato alla per-
centuale di colonna 4.
Si ricorda che l’imposta sostitutiva risultante a colonna 39 va versata con modello F24 con il codice tributo 1714.
Nel rigo RM25, indicare:
•nella colonna 1 l’importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
•nella colonna 2, indicare il 20 per cento dell’importo di colonna 1.
Si ricorda che per i redditi indicati in questa sezione l’Agenzia delle Entrate provvede a richiedere l’imposta
dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applica-
re la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.
Si ricorda che l’imposta risultante dalla colonna 2 del rigo RM25 deve essere versata utilizzando nella delega
di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.
Nel rigo RM26, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione sepa-
rata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all’inizio
del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche
se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria
o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:
•nella colonna 1, l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l’anno 2008;
•nella colonna 2, l’importo delle somme percepite nell’anno;
•nella colonna 3, l’ammontare complessivo dell’importo maturato;
•nella colonna 4,il 20 per cento dell’importo di colonna 2.
Si ricorda che l’imposta risultante dalla colonna 4 del rigo RM26 deve essere versata utilizzando nella delega
di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.
SEZIONE XII La presente sezione deve essere compilata, per effetto del comma 11 dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del
2008, in caso di imputazione ai sensi dell’art. 5 del TUIR della quota di riallineamento dei valori fiscali ai mag-
ART. 15, COMMA 11
giori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nel comma 10 del predetto art. 15.
DEL DECRETO LEGGE
Tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, del-
N. 185/2008
l’IRPEF separatamente dall’imponibile complessivo.
A tal fine nel rigo RM27, indicare:
• in colonna 1, la quota imputata dei maggiori valori;
• in colonna 2, l’aliquota ordinaria dell’IRPEF e in colonna 3 la rispettiva imposta
• in colonna 4 l’aliquota maggiorata dell’IRPEF e in colonna 5 la rispettiva imposta
• in colonna 6 il totale dell’imposta dovuta pari alla somma delle colonne 3 e 5.
La predetta imposta deve essere versata in una unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, di cui al comma 10 del-
l’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008.
4. QUADRO RT – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA
SEZIONE I Nella presente sezione vanno indicate le plusvalenze, realizzate dal 22 agosto 2008, derivanti dalla cessio-
ne a titolo oneroso di quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari di
PLUSVALENZE
cui all’art. 82, comma 18-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le quali è dovuta l’imposta so-
ASSOGGETTATE AD
stitutiva nella misura del 20 per cento e per le quali non sia stata esercitata opzione di cui agli artt. 6 e 7 del
IMPOSTA SOSTITUTIVA
DEL 20% Decreto Legislativo n. 461 del 1997.
Le plusvalenze in argomento non possono essere compensate con l’eventuale eccedenza delle minusvalenze de-
rivanti da partecipazioni le cui plusvalenze sono soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50 per cen-
to. Diversamente le minusvalenza realizzate mediante la cessione delle quote di partecipazione ai fondi immobi-
liari a ristretta base partecipativa o familiari possono essere compensate con le plusvalenze di cui alla sezione II.
Inoltre, in questa sezione, si deve provvedere alla liquidazione della differenza tra l’imposta sostitutiva applica-
ta dall’intermediario nella misura del 12,50 per cento e quella dovuta nella misura del 20 per cento in relazio-
ne alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione a fondi a ristretta base partecipativa e familiare.
Nel rigo RT1indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni a titolo oneroso di quote di partecipazione in fon-
di immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari.
Nel rigo RT2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazione
in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari.
Nel rigo RT3, colonna 2, indicare l’importo della plusvalenza che si ottiene per differenza fra l’importo del ri-
go RT1 e quello del rigo RT2, se positivo. Se il risultato è negativo riportare tale differenza in colonna 1.
Nel rigo RT4indicare l’imposta sostitutiva versata nella misura del 20 per cento del rigo RT3, colonna 2.
Nel rigo RT5, colonna 2, indicare la maggiore imposta sostitutiva dovuta rispetto a quella ordinaria già appli-
cata dall’intermediario (indicata in colonna 1). L’importo da indicare nel rigo RT5, colonna 2, deve essere ugua-
le alla seguente operazione: RT4 – RT5, colonna 1.
SEZIONE II La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per
dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-
PLUSVALENZE
bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Ai fini del-
ASSOGGETTATE AD
l’individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non resi-
IMPOSTA SOSTITUTIVA
12,50% denti si veda la voce di Appendice “Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti”.
Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione sono quelli derivanti da:
•cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (partecipazioni, titoli o diritti che rappresentino una
percentuale complessiva di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pari o inferiore al 2 o al 20 per
cento, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5 o al 25 per
19
cento, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipa-
zioni). Non rientra in questa sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non nego-
ziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddet-
ta “Black list” (individuati dal D.M. 21 novembre 2001) sempreché non sia dimostrato tramite l’esercizio del
diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non sia conseguito l’effetto di localizzare i
redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vi rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio,
sempreché non convertibili, e quote di partecipazione in enti non commerciali residenti (indipendentemente,
per queste ultime due ipotesi, dalla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio che le stesse rap-
presentano). Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni in sog-
getti esteri nonché titoli e strumenti finanziari di natura non qualificata di cui all’art. 44, comma 2 lett. a) del
TUIR. Vale a dire, i titoli nonché gli strumenti finanziari in ordine ai quali la relativa remunerazione deve esse-
re costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici
della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli stru-
menti finanziari sono stati emessi). Inoltre, nel caso di titoli strumenti emessi da soggetti esteri tale remunerazio-
ne deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti
nel Paese estero di residenza. Devono, inoltre, essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a con-
tratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell’apporto di capitale sia pari
o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bi-
lancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono nego-
ziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni ovvero qualora il valore dell’apporto sia pari o inferio-
re al 25 per cento dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al
netto dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore (art. 67, comma 1, lett. c-bis);
•cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato),
nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti corren-
ti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo
dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrat-
tenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67, comma 1,
lett. c-ter) e comma 1-ter);
•contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo general-
mente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma
differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 67, comma 1, lett. c-quater);
•cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rap-
presentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono esse-
re conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett. c-quinquies).
Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell’art. 67, si com-
prendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indi-
cati sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67,
comma 1-quater del TUIR).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i
requisiti di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle qua-
li si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67, rientrano nell’ambito applicativo del-
le disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) delle stesso articolo.
Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istruzioni alla sezione III.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nu-
da proprietà, si veda la voce di APPENDICE“Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni”.
Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l’art. 68, comma 6, del TUIR, prevede
che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore nor-
male dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro
produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazio-
ne, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quel-
lo dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore
normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ot-
tobre 2001 si deve assumere come costo quello sostenuto dal de cuius.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il
donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria di cui ab-
bia il possesso, l’avesse ceduta a titolo oneroso.
Nel caso di attività finanziarie per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto “scudo fi-
scale”) di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l’importo indicato nella stessa dichiarazione.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in na-
tura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da
parte dei soci o partecipanti.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5 del TUIR, il comma 6 dell’art. 68 del TUIR stabilisce che
il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a
concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati in
capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Il costo o valore d’acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procede-
re all’adeguamento di cui all’abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1°luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenen-
do conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualo-
ra il contribuente se ne sia avvalso.
20
In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e
dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente utilizza il valore rideterminato
della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto.
A decorrere dal 25 giugno 2008, le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1 lettera c-bis) del TUIR, derivanti dal-
la cessione di partecipazioni al capitale in società di persone e di capitale, residenti nel territorio dello Stato, co-
stituite da non più di sette anni e possedute da almeno tre anni (start up), non concorrono alla formazione del red-
dito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano rein-
vestite in società che svolgono la medesima attività sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a ter-
mine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla da-
ta di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è
pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico cal-
colato sulla base del criterio “L.I.F.O.”, costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia pos-
sibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili
determinati con l’apposito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da
quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcola-
to sulla base del criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi
dall’esercizio in forma specifica di una “opzione”, la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pa-
gato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo one-
roso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 dell’art. 68 del TUIR, dal corrispettivo
percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quin-
di sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organi-
smi d’investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessio-
ne di partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in quanto tali utili sono sem-
pre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la
qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della
valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a tito-
lo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono deter-
minate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato
che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed one-
ri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposi-
zione dell’art. 67, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei
redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell’ambito della disposizione in rassegna. Ai fini del-
l’applicazione dell’imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il
contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali paga-
menti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell’attività sottostante sia ese-
guito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va de-
terminato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a tito-
lo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata median-
te l’utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 67, lett.
c-quater), del TUIR, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che
differenziale, in quanto anch’essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 8 dell’art. 68 del
TUIR, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d’imposta in cui
essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d’imposta in cui l’opzione è stata esercitata ovvero è scaduto
il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell’opzione che può considerarsi effettiva-
mente compiuta l’operazione economica ad essa sottesa.
L’applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l’opzione sia stata chiusa anticipatamen-
te mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l’op-
zione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell’imputazione dei premi non è necessario attende-
re la scadenza del termine stabilito per l’esercizio del diritto d’opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i
premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso
o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso
di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono esse-
re conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all’art. 67, comma 1, lette-
ra c-quinquies), del TUIR, il comma 9 dell’art. 68 del TUIR stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le som-
me corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da
ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi),
indicate nella presente sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei
periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, va-
lute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari non possono essere portate in deduzione dal-
le plusvalenze di partecipazioni qualificate e viceversa.
21
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna del-
le operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calco-
lo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
Modalità di compilazione della Sezione II
I righi da RT6 a RT15 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e
altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, va-
lute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel
corso del 2008.
Nel rigo RT6, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dal-
la cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. La casella
di colonna 1 del rigo RT7 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del
costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del
2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT7, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, me-
talli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite, tenendo conto anche delle
disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avval-
so ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo
di acquisto, indicare il 75 per cento dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT6.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni, in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28
dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del va-
lore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inol-
tre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valo-
re di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di ridetermi-
nazione parziale del costo della partecipazione.
Nelrigo RT8, colonna 3, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT6 e l’importo di rigo RT7, col.
2, se positivo. La quota della plusvalenza esente, formatesi dal 25 giugno 2008 determinata nei limiti e nel ri-
spetto delle condizioni di cui all’art. 68, commi 6 bis e 6 ter del TUIR, introdotti con l’art. 3 del D.L. n. 112
del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 deve essere indicata in colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1ed indicare zero nella colonna 3. La minusvalenza
potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’im-
posta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT15. Tali minusvalenze non
possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro.
Nel rigo RT9, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT15 del quadro RT del Modello UNI-
CO 2008 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione.
In questo rigo possono essere portate in compensazione anche le eventuali minusvalenze derivanti dalla ces-
sione delle quote dei fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, indicate nel rigo RT3, colonna 1; che non
sono state compensate con le plusvalenze della sezione I.
Nel rigo RT10,colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermedia-
ri anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1).
La somma degli importi di cui ai righi RT9, e RT10, colonna 2, non può essere superiore all’importo di cui al
rigo RT8, colonna 3, al netto del rigo RT8 colonna 2.
Nel rigo RT11, il risultato della seguente operazione: RT8, col. 3 – RT8, col. 2 – RT9 – RT10, col. 2.
Nel rigo RT12, indicare l’imposta sostitutiva, pari al 12,50 per cento dell’importo di rigo RT11.
Nel rigo RT13, indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a con-
correnza dell’importo indicato nel rigo RT12. A tal fine si deve tener conto dell’eccedenza dell’imposta sostitu-
tiva riportata nel rigo RX6, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO 2008, Persone fisiche, al netto del-
l’importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
Nel rigo RT14, indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari alla differenza tra l’importo del
rigo RT12 e l’importo del rigo RT13.
Nel rigo RT15, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle minusvalen-
ze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2004, 2005, 2006, 2007 e dalla presente di-
chiarazione, che non si sono potute compensare nella presente Sezione. Si precisa che in tale rigo non devo-
no essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.
SEZIONE III La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti
per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lette-
PLUSVALENZE DERIVANTI
ra c) del TUIR, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del lo-
DALLA CESSIONE
ro ammontare. Ai fini dell’individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in
DI PARTECIPAZIONI
Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice “Plusvalenze e redditi diversi di natura finanzia-
QUALIFICATE
ria dei soggetti non residenti”. Si tratta delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipa-
zioni qualificate (partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 2 o al 20 per cen-
to dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del pa-
trimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di
altre partecipazioni) costituite dalla cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra parte-
cipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato
(ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel terri-
torio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito sono com-
presi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali). Le partecipazioni al capitale
o al patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sus-
sistono le condizioni di cui all’art. 44, comma 2 lett. a) del TUIR (vedi istruzioni alla sezione I). Sono sempre
22
assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la ces-
sione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 44 del TUIR (vedi istruzioni alla sezione I)
quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio. Devono essere indicate in questa sezione le plu-
svalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell’appor-
to sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono ne-
goziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia superiore al
25 per cento dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto
dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nu-
da proprietà, si veda la voce di Appendice “Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni”.
Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall’articolo 68,
illustrati nel paragrafo “Determinazione della base imponibile” relativo alla sezione I, a cui si rinvia.
Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 2003 al comma 3 dell’articolo 68 del
TUIR, concorre alla formazione del reddito complessivo il 40 per cento delle plusvalenze derivanti dalla ces-
sione di partecipazioni qualificate, e quelle ad esse assimilate, sommato algebricamente al 40 per cento del-
le relative minusvalenze.
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni quali-
ficate, il comma 4 dell’articolo 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del
contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privi-
legiato di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma
4, del TUIR. In relazione a quest’ultime plusvalenze dovrà essere compilata la Sezione III del presente quadro.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), in-
dicate nella presente sezione, il 40 per cento dell’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dal
40 per cento delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale si-
tuazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere portate in deduzio-
ne dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa.
A decorrere dal 25 giugno 2008, le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1 lettera c-bis) del TUIR, derivanti dal-
la cessione di partecipazioni al capitale in società di persone e di capitale, residenti nel territorio dello Stato, co-
stituite da non più di sette anni e possedute da almeno tre anni (start up), non concorrono alla formazione del red-
dito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano rein-
vestite in società che svolgono la medesima attività sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna del-
le operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calco-
lo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
Modalità di compilazione della Sezione III
I righi da RT16 a RT22 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2008.
Nel rigo RT16, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
La casella di colonna 1del rigo RT17va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla ridetermi-
nazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L.
n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT17,colonna 2indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazio-
ni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle disposizio-
ni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero
del costo rideterminato.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28
dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del va-
lore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inol-
tre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il
valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di ride-
terminazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT18,colonna 3, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del ri-
go RT16 e quello del rigo RT17, colonna 2, se positivo. La quota della plusvalenza esente, formatesi dal 25
giugno 2008 determinata nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 68, commi 6 bis e 6 ter del
TUIR, introdotti con l’art. 3 del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008
deve essere indicata in colonna 2. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1ed indicare
zero nella colonna 3. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della
medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata
nella colonna 5 del rigo RT29. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze,
indicate nelle Sezioni II e IV del presente quadro.
Nel rigo RT19, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT29 del quadro RT del Modello
UNICO 2008 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni
qualificate della presente sezione.
Nel rigo RT20, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT18, colonna 3, al netto del rigo RT18, colonna
2 e quello del rigo RT19.
Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT29, suddivise per ciascun periodo d’imposta.
Nel rigo RT21, indicare l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1,
colonna 4, costituito dal 40 per cento dell’importo del rigo RT20.
23
Nel rigo RT22, indicare l’imposta sostitutiva versata nella misura del 12,50 per cento anche mediante un in-
termediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con rife-
rimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.
SEZIONE IV Lapresente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze
ed i proventi indicati nell’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR derivanti da partecipazioni in società o enti re-
PLUSVALENZE DERIVANTI
DALLA CESSIONE sidentio localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta “black list” ed individuati nel D.M. 21 novembre
DI PARTECIPAZIONI 2001, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro am-
IN SOCIETÀ O ENTI montare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in par-
RESIDENTI O LOCALIZZATI tecipazione e cointeressenza e da strumenti di natura qualificata stipulati e emessi da tali società ed enti.
IN STATI O TERRITORI In ogni caso, a norma del comma 4 dell’articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un sogget-
AVENTI UN REGIME to residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltra-
FISCALE PRIVILEGIATO re all’Agenziadelle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l’effetto di lo-
calizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
In questa sezione vanno indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni
non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori in-
dicati nella cosiddetta “black list” (individuati dal D.M. 21 novembre 2001) sempreché non sia dimostrato tramite
l’esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non qualificate non sia conseguito
l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a
contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell’associante.
Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle mi-
nusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella sezione III.
Modalità di compilazione della Sezione IV
Vedere in APPENDICE I righi da RT23 a RT28 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze
la voce “Paesi e territori derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori
aventi un regime fiscale
elencati nella cosiddetta “black list”ovvero, con riferimento alle predette società ed enti, derivanti dalla cessio-
privilegiato”
ne di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, i cui corrispettivi sono stati per-
cepiti nel corso del 2008.
Nel rigoRT23, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni.
La casella di colonna 1del rigo RT24va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla ridetermi-
nazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L.
n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigoRT24, colonna 2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazio-
ni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n.
461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia
avvalso ovvero del costo rideterminato.
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28
dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del va-
lore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inol-
tre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valo-
re di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di ridetermi-
nazione parziale del costo della partecipazione.
Nel rigo RT25, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del ri-
go RT23e quello del rigo RT24, colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 2. La minusva-
lenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei
periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT30. Tali minusvalenze non
possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I e II del presente quadro.
Nel rigo RT26, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT29 (eccedenze fino all’anno 2004)
e nel rigo RT30 del quadro RT del Modello UNICO 2008 Persone fisiche, da portare in compensazione con
le plusvalenze derivanti da partecipazioni della presente sezione.
Nel rigo RT27, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT25, colonna 2 e quello del rigo RT26. Tale impor-
to costituisce l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 4.
Nel rigo RT28, indicare l’imposta sostitutiva pagata nella misura del 12,50 per cento, anche mediante un in-
termediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con rife-
rimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata e non qualificata.
Minusvalenze non compensate nell’anno
Nel rigo RT29, colonne da 1 a 4, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue del-
le minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2004, che non si sono potute compensa-
re nella Sezione III e IV, quelle relative ai periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007 che non si sono potute compen-
sare nella sezione II e nella colonna 5 le minusvalenze della sez. III derivanti dalla presente dichiarazione.
Nel rigoRT30, nelle colonne da 1 a 4, indicare, l’eventuale quota residua delle minusvalenze risultante dalla
dichiarazione relativa ai periodi d’imposta 2004, 2005, 2006 e 2007 e nella colonna 5 le minusvalenze
della sezione III derivanti dalla presente dichiarazione.
Riepilogo importi a credito
Nel rigo RT31, indicare:
•a colonna 1,l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e ri-
portata nel rigo RX5, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2008;
24
•a colonna 2, la parte dell’eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il mo-
dello F24;
•a colonna 3,l’eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX6 del quadro RX, costituito dal risultato del-
la seguente operazione:
RT31 col. 1 – RT31 col. 2 – RT13
Nel rigo RT32, indicare l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze
relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli importi indicati nei righi RT22 e
RT28. Tale importo deve essere riportato nel rigo RN30, colonna 3, del quadro RN.
Rideterminazione del valore delle partecipazioni di cui all’art. 67, comma 1, lett. c e c-bis del TUIR ai sensi
dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni
Nei righida RT33a RT37devono essere distintamente indicate le operazioni poste in essere ai sensi dell’art.
2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, relativo alla rideterminazione del valore delle partecipazio-
ni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, convertito con modificazioni dalla legge 21 feb-
braio 2003, n. 27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall’art. 5, legge n. 448 del
2001, posseduti alla data del 1° gennaio 2008 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla
base di una perizia giurata di stima ed è stata effettuata sino al 31 ottobre 2008 il relativo versamento dell’im-
posta sostitutiva (ovvero della prima rata).
Si fa presente che la plusvalenza conseguita per la cessione di tali partecipazioni dovrà essere regolarmente
indicata nelle apposite sezioni II, III o IV del quadro RT qualora il relativo corrispettivo sia stato percepito nel
corso del 2008.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamen-
te indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva do-
vuta su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più modelli RT.
Per compilazione del rigo, in particolare, indicare:
•nella colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
•nella colonna 2,l’aliquota:
– del 4% per le partecipazioni qualificate;
– del 2% per le partecipazioni non qualificate
•nella colonna 3,l’imposta sostitutiva dovuta;
•nella colonna 4,deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
•nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta indicata nella co-
lonna 3 è parte di un versamento cumulativo.
PARTE II: ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI VARI
1. QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Generalità Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni pre-
videnziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestio-
ne separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi pre-
videnziali dovuti all’Inps.
SEZIONE I La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari
di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento
CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI DOVUTI dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa
DA ARTIGIANI nell’impresa (familiari collaboratori).
E COMMERCIANTI Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione del-
l’avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del “codice azienda”.
La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla
gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d’impresa posseduti per l’anno 2008. Per i soci delle S.r.l. iscrit-
ti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, al-
tresì, dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancor-
ché non distribuiti ai soci. Nel caso in cui il titolare dell’impresa familiare abbia adottato il “Regime dei contri-
buenti minimi” il reddito prodotto nell’ambito di tale regime concorre alla determinazione della base imponibi-
le per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Per l’anno 2008:
– il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 13.819,00
(reddito minimale);
– il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 67.942,00 (reddito imponibi-
le massimo).
Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l’intero anno, sia
per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.
Per coloro che svolgono l’attività di affittacamere nonché per i produttori di assicurazione di terzo e quarto grup-
po non opera il minimale ma solamente il massimale.
25
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1°gen-
naio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in euro 88.669,00 non
può essere rapportato ai mesi di attività.
Qualora nel corso dell’anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o vi-
ceversa, oppure, pur permanendo l’obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall’INPS un
nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell’attività in altra provincia, devono essere compilati due di-
stinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione o al singolo codice azienda.
Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:
– per la Gestione Artigiani:
– 20,00 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 13.819,00 ed euro 40.765,00;
– 21,00 per cento per i redditi superiori ad euro 40.765,00 fino al massimale di euro 67.942,00 o fino al
massimale di euro 88.669,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
– per la Gestione Commercianti:
– 20,09 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 13.819,00 ed euro 40.765,00;
– 21,09 per cento per i redditi superiori ad euro 40.765,00 fino al massimale di euro 67.942,00 o fino al
massimale di euro 88.669,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
Si ricorda che coloro che svolgono l’attività di affittacamere nonché i produttori di assicurazione di terzo e quar-
to gruppo sono iscritti alla gestione commercianti.
Come si compila Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell’impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun sog-
la Sezione I getto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all’imponibile e ai contributi, anche
le eccedenze, i debiti e i crediti.
Nel caso emerga un credito, deve altresì indicare la parte che intende chiedere a rimborso e quella che vuo-
le utilizzare in compensazione.
Nel rigoRR1riportare il codice azienda attribuito dall’Inps (otto caratteri numerici e due alfabetici).
La casella “Attività particolari” (colonna 2) deve essere compilata con le seguenti modalità:
– indicare il codice 1nel caso in cui il contribuente svolga l’attività di affittacamere;
– indicare il codice 2 qualora il contribuente svolga l’attività di produttore di assicurazione di terzo e quarto
gruppo.
Il rigo RR1 colonna 3 è riservato ai soci lavoratori di s.r.l. per l’esposizione della parte del reddito d’impresa
dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.
Il titolare dell’impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati relati-
vi ai collaboratori e pertanto l’importo indicato nella colonna 3 del rigo RR2 è comprensivo dell’importo indi-
cato in questa colonna.
I righi RR2e RR3sono riservati all’indicazione dei dati contributivi del titolare dell’impresa e dei collaboratori.
Ciascun rigo è predisposto per l’indicazione di tre gruppi di dati:
1. le colonne da 1a9sono riservate all’indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
2. le colonne da10a21sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
3. le colonne da 22 a 34 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il
minimale.
Coloro che svolgono attività di affittacamere nonché i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non de-
vono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 21 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente per-
cepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e da 22 a 34.
Per la compilazione delle singole colonne del rigo procedere nel seguente modo:
•a colonna 1, indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale;
•a colonna 2 indicare il codice Inps di 17 caratteri relativo all’anno 2008 che individua la posizione contri-
butiva del singolo soggetto e utilizzato nel modello F24 per i versamenti eccedenti il minimale;
•a colonna 3, il totale dei redditi d’impresa al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, posseduti per l’an-
no 2008, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di S.r.l. (di cui al rigo RR1, colonna
3) e della quota derivante nell’ambito del regime dei contribuenti minimi. Qualora l’importo da indicare è ne-
gativo (perdita di impresa), l’importo indicato deve essere preceduto dal segno meno;
•nelle colonne 4 e 5, indicare rispettivamente l’inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contribu-
ti relativi al 2008 (ad es. per l’intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell’iscrizione dal mese di
maggio, da 05 a 12, ecc.);
•a colonna 6, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 di-
cembre 1995, iscritto a decorrere dal 1°gennaio 1996;
•a colonna 7, indicare uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni)
riconosciute dall’INPS:
A art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessan-
tacinquenni;
B art. 1, c. 2, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell’aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età non
superiore a 21 anni (ad es. l’aliquota del 20,00 si riduce al 17,00 per gli artigiani e dal 20,09 al
17,09 per i commercianti); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collabo-
ratore interessato compie i 21 anni;
•nelle colonne 8e 9, indicare rispettivamente l’inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione (ad
es. per l’intero anno, da 01 a 12);
•a colonna 10, indicare il reddito minimale. Qualora il reddito d’impresa sia di importo inferiore al minima-
le (ad esclusione di quello derivante dall’attività di affittacamere o di produttore di assicurazione di terzo e
quarto gruppo che deve essere indicato nella colonna 22), in tale colonna va indicato l’importo corrispon-
dente al predetto minimale.
Nel caso di attività svolta per parte dell’anno, il reddito minimale deve essere rapportato ai mesi di attività;
•a colonna 11, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato
nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di
eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nel-
la determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
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•a colonna 12, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili;
•a colonna 13, indicare gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
•acolonna 14,indicare il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme cor-
risposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (colonne 12 e 13), sommando anche i
contributi con scadenze successive all’atto della presentazione della dichiarazione modello UNICO 2009 PF;
•acolonna 15, indicare l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale com-
pensati senza l’utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma ricono-
sciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
•acolonna 16,riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva rife-
rito al reddito minimale dell’anno precedente, indicato nella colonna 21 del rigo riferito al medesimo sog-
getto, presente nel quadro RR del modello UNICO PF 2008;
•acolonna 17,indicare la parte del credito già esposto a colonna 16 e compensato nel modello F24.
Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, effettuare la seguenteoperazione:
col. 11 + col. 12 + col. 13 – col. 14 – col. 15 – col. 16 + col. 17
– se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella co-
lonna 18;
– se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione del
segno meno) nella colonna 19;
•alle colonne 20 e21, indicare, rispettivamente, la quota di credito di colonna 19 che si intende chiedere a
rimborso e quella da utilizzare in compensazione. Si precisa che il credito di colonna 21 deve essere utiliz-
zato in compensazione esclusivamente nel mod. F24;
•acolonna 22, indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di euro 67.942,00.
Nel caso di attività svolta per parte dell’anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 6 barrata),
il massimale è di euro 88.669,00 e non deve essere rapportato ai mesi di attività.
Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo (casella
del rigo RR1, colonna 2 compilata) devono indicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito ecce-
dente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;
•acolonna 23, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al red-
dito indicato nella colonna 22, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenen-
za (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7.
Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si
deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
•acolonna 24,coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quar-
to gruppo devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;
•acolonna 25, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale.
Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, devo-
no indicare in tale campo anche l’importo versato per il contributo di maternità;
•acolonna 26 indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono an-
cora scaduti all’atto di presentazione del modello UNICO PF 2009;
•acolonna 27,indicare l’ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il
minimale e compensati senza l’utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazio-
ne, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
•acolonna 28,riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva rife-
rito al reddito eccedente il minimale dell’anno precedente, indicato nella colonna 34 del rigo riferito al me-
desimo soggetto, presente nel quadro RR del modello UNICO PF 2008;
•acolonna 29,indicare la parte del credito già esposto a colonna 28 e compensato nel modello F24.
Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito eccedente il minimale, effettuare la seguen-
te operazione:
col. 23 + col. 24 – col. 25 – col. 26 – col. 27 – col. 28 + col. 29
– se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella co-
lonna 30;
– se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione del
segno meno) nella colonna 31;
•a colonna 32 indicare l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in ecceden-
za rispetto alla somma dovuta in riferimento alla singola posizione contributiva.
La somma degli importi delle colonne 31 e 32 deve essere ripartita tra le colonne 33 e/o 34 e pertanto riportare:
•a colonna 33il credito di cui si chiede a rimborso;
•a colonna 34 il credito da utilizzare in compensazione con il mod. F24. Si ricorda che per quanto concer-
ne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all’INPS.
Si precisa che il credito di colonna 34 deve essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel mod. F24.
Qualora irighi RR2 e RR3 non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizza-
re un ulteriore modulo.
Il rigo RR4è riservato alla indicazione del totale dei crediti. In particolare:
•a colonna 1riportare la somma degli importi indicati alle colonne 19 e 31di tutti i righi compilati;
•a colonna 2riportare la somma degli importi indicati alla colonna 32di tutti i righi compilati;
•a colonna 3riportare la somma degli importi indicati alle colonne 20 e 33di tutti i righi compilati;
•a colonna 4riportare la somma degli importi indicati alle colonne 21 e 34di tutti i righi compilati.
Qualora il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR, deve compilare il rigo RR4 solo nel primo di essi.
Qualora nel corso dell’anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o vi-
ceversa, oppure, pur permanendo l’obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall’INPS un
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nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell’attività in altra provincia, e quindi si compilano quadri RR
distinti, ognuno riferito alla singola gestione o codice azienda, il rigo RR4 deve essere compilato una sola vol-
ta nel primo modulo e comprendere i dati delle due gestioni o dei vari codici azienda.
Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce “INPS - Modalità di calcolo degli acconti”.
SEZIONE II La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 53, com-
ma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26,
CONTRIBUTI
della L. 8 agosto 1995, n. 335.
PREVIDENZIALI DOVUTI
DAI LIBERI PROFESSIONISTI
ISCRITTI ALLA GESTIONE Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’Inps e, quindi,
SEPARATA DELL’INPS alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamen-
te ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavo-
ro autonomo, siano assoggettati, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche
iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals, ecc.).
La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno cui
la contribuzione si riferisce.
Per l’anno 2008 il contributo, entro il massimale di euro 88.669,00 deve essere calcolato applicando all’im-
ponibile le seguenti aliquote:
– 17 per i professionisti già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o
non diretta (indiretta, di reversibilità);
– 24,72 per i professionisti privi di un’altra tutela previdenziale obbligatoria (dal 7 novembre 2007).
Nei righi da RR5 a RR7 devono essere riportati i seguenti dati:
•a colonna 1, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limi-
te del massimale. Gli amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 devono indicare il red-
dito imponibile al netto dell’importo di euro 13.819,00, per il quale l’amministrazione di appartenenza è
tenuta al versamento della quota forfetaria. Per i mandati di durata inferiori all’anno la somma di euro
13.819,00, deve essere rapportata a mese;
•nelle colonne 2e 3, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma “dal mese” e “al mese”;
•a colonna 4, indicare il codice corrispondente all’aliquota applicata; in particolare:
Aaliquota del 17%;
Baliquota del 24,72%;
•la compilazione della colonna 5, è riservata agli amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio
2001. In tale colonna riportare il numero di mesi di durata del mandato (indicare 12 per l’intero anno);
•a colonna 6, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l’aliquota di colonna 4;
•a colonna 7, l’acconto versato.
Qualora si modifichi in corso d’anno la misura dell’aliquota contributiva da applicare (ad esempio dal 24,72%
al 17%) per l’inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di
maggio, devono essere compilati sia il rigo RR5 sia il rigo RR6.
Proseguendo nell’esempio, nel rigo RR5 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell’anno nel qua-
le non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01
a 04, e il codice B.
Nel rigo RR6 saranno riportati l’imponibile relativo alla restante parte dell’anno, nella misura di 8/12 del reddi-
to annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12, e il codice A. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superio-
re a 88.669,00 euro, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rappor-
tata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell’esempio, il reddito da indicare nei righi RR5 e RR6
sarà pari, rispettivamente, a euro 29.556,00 e ad euro 59.113,00.
Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l’intero anno i contributi sono comunque dovuti entro
il predetto massimale di euro 88.669,00
Nel rigo RR8 riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle colon-
ne 6 e 7.
Nel rigo RR9riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione. Ta-
le dato è desumibile dal rigo RR11, colonna 4 del quadro RR del modello UNICO 2008 PF.
Nel rigo RR10riportare la parte del credito già indicato al rigo RR9 compensata con il Mod. F24.
Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:
RR8 col. 6 – RR8 col. 7 – RR9 + RR10
– se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel rigo RR11;
– se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione
del segno meno) nella colonna 1del rigo RR12.
Nella colonna 2, indicare l’eccedenza di versamento a saldo ossia l’importo eventualmente versato in ecce-
denza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
La somma degli importi delle colonne 1 e 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4 e pertanto riportare:
•a colonna 3il credito di cui si chiede a rimborso;
•a colonna 4 il credito da utilizzare in compensazione con il mod. F24.
Si ricorda che per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata
anche specifica istanza all’INPS.
Qualora i righi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con di-
versa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i righi da RR8 a RR12 solo nel
primo quadro.
Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce “INPS - Modalità di calcolo degli acconti”.
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2. MODULO RW – INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O TRASFERIMENTI
DA, PER E SULL’ESTERO
Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto
previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs.
21 novembre 1997, n. 461,devono indicare:
a) i trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso sogget-
ti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l’ammontare complessivo di tali trasferimenti nel
corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 10.000,00. Nell’ammontare complessivo vanno
computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l’estero che quelli dall’estero;
b) gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti red-
diti di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l’ammontare complessi-
vo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 10.000,00. Que-
st’obbligo sussiste anche se nel corso dell’anno non siano intervenute movimentazioni.
Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti
non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.
Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi
dell’art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti
correnti bancari costituiti all’estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti).
Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, com-
presi quelli di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all’estero, soggetti all’imposta sosti-
tutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell’art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell’art. 18 del TUIR;
Tipo di attività detenuta all’estero Obbligo di compilazione del quadro RW
Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, – in ogni caso
compresi titoli pubblici italiani emessi all’estero)
Immobili all’estero – se sono assoggettati ad imposte sui redditi
nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto
– in caso di cessione suscettibile di generare
una plusvalenza imponibile in base all’articolo 67,
comma 1, lettere a) e b) del TUIR
Preziosi ed opere d’arte – solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi
imponibili in Italia
Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, – in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare
compresi titoli degli enti e organismi internazionali plusvalenze imponibili in base all’articolo 67,
equiparati ai titoli di stato) comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR
Polizza di assicurazione sulla vita – qualora il contratto non è concluso per il tramite
e di capitalizzazione contratte con società di intermediario finanziario italiano o le prestazioni non
assicuratrici non residenti sono pagate attraverso un intermediario italiano
c) i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività,
se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno, computato tenendo conto anche dei di-
sinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000,00. Quest’obbligo sussiste anche se al termine del periodo
d’imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in
quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari.
Si precisa che l’obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualun-
que sia l’origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero (ad esempio donazione o successio-
ne) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraver-
so intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
L’obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interes-
sati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli ob-
blighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull’estero
di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all’intero
anno solare.
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indica-
to nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in corso di approvazione.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie
o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed
agli altri intermediari professionali indicati nell’art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraver-
so il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che
i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli interme-
diari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previ-
ste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non
sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri se-
condo le istruzioni ivi fornite.
Si ricorda che l’art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di frut-
tuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d’imposta, con ri-
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guardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all’estero, senza che
ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di red-
diti la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta.
Se le attività e gli investimenti sono detenuti all’estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indi-
care la quota parte di propria competenza.
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2009 Persone fisiche, il presente modu-
lo deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2009, il mo-
dulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamen-
te al frontespizio del modello UNICO 2009 Persone fisiche debitamente compilato.
Il riquadro identificativo in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del con-
tribuente.
Il presente modulo si compone di tre sezioni:
•nella Sezione Ivanno indicati i trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro, certi-
ficati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residen-
ti, per ragioni diverse dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria. I trasferimenti al-
l’estero o dall’estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito, non vanno indicati nella presente sezione;
•nella Sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute al-
l’estero al termine del periodo di imposta;
•nella Sezione IIIvanno indicati i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dal-
l’estero sull’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti,
attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri
ed attività estere di natura finanziaria.
SEZIONE I Nella Sezione Iindicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:
•nelle colonne 1 e2,le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazio-
TRASFERIMENTI DA
ne, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata
O VERSO L’ESTERO
effettuata l’operazione;
DI DENARO, CERTIFICATI
IN SERIE O DI MASSA •nella colonna 3, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella
O TITOLI ATTRAVERSO “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICEal FASCICOLO1;
NON RESIDENTI, PER •nella colonna4, la tipologia dell’operazione, indicando il codice:
CAUSE DIVERSE DAGLI 1 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’estero verso l’Italia;
INVESTIMENTI ESTERI 2 se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’Italia verso l’estero;
E DALLE ATTIVITÀ ESTERE •nella colonna 5, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in AP-
DI NATURA FINANZIARIA PENDICEal FASCICOLO1;
•nellacolonna 6, il mezzo di pagamento impiegato per l’effettuazione dell’operazione indicando il codice:
1 se denaro;
2 se altro mezzo;
•nella colonna 7, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici operazioni con l’este-
ro” posta in APPENDICE;
•nella colonna 8, la data dell’operazione;
•nella colonna 9, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il contro-
valore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2008, sulla base dei valori di cambio riporta-
ti nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di approvazione.
SEZIONE II Nella Sezione IIindicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria,
distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all’estero al
INVESTIMENTI
termine del periodo di imposta. In particolare indicare:
ALL’ESTERO OVVERO
ATTIVITÀ ESTERE DI
•nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in AP-
NATURA FINANZIARIA PENDICEal FASCICOLO1;
AL 31/12/2008 •nella colonna 2, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici operazioni con l’este-
ro” posta in APPENDICE;
•nella colonna 3, l’importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisa-
to in riferimento alla colonna 9 della Sezione I; inoltre la valorizzazione degli investimenti e delle attività de-
tenute all’estero dovrà essere effettuata secondo il cambio del paese dove tali investimenti sono detenuti, pre-
scindendo dalla valuta dello Stato di emissione delle attività;
•nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o
di massa o titoli verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta.
SEZIONE III Nella Sezione IIIindicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in se-
rie o di massa o titoli da, verso e sull’estero, i seguenti dati:
TRASFERIMENTI DA,
VERSO E SULL’ESTERO
•nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in AP-
CHE HANNO PENDICEal FASCICOLO1;
INTERESSATO •nella colonna 2, la tipologia dell’operazione indicando il codice:
GLI INVESTIMENTI 1 per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia;
ALL’ESTERO OVVERO 2 per i trasferimenti dall’Italia verso l’estero;
LE ATTIVITÀ ESTERE DI 3 per i trasferimenti dall’estero sull’estero;
NATURA FINANZIARIA •nella colonna 3, il codice dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici operazioni con l’estero” posta in AP-
NEL CORSO DEL 2008 PENDICE;
•nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca;
•nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT
•nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato;
•nella colonna 7, la data in cui è intervenuta l’operazione;
•nella colonna 8, l’importo dell’operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colon-
na 9 della Sezione I.
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Per le operazioni da e verso l’Italia, indicare gli estremi dell’intermediario italiano; nel caso in cui per una stes-
sa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell’art. 1 del D.L.
n. 167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all’intermediario che per primo è
intervenuto nell’operazione di trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di trasferimento verso l’I-
talia. Nel caso di operazioni estero su estero indicare gli estremi del conto di destinazione.
Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento
dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro, certificati in serie o di mas-
sa o titoli mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di
trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l’ammonta-
re complessivo dei trasferimenti effettuati dall’estero (codice 1), dall’Italia (codice 2) e sull’estero (codice 3), in-
dicandone l’importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare
altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nel-
la apposita casella posta nella prima pagina del modulo.
3. QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre
2008, per effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e ser-
vizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di
amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di quattro condomini.
Si precisa che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomì-
ni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme supe-
riori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati:
•gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
•gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVAgra-
vante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore. In tal caso non de-
vono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
•gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di
somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere espo-
sti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2008.
Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del con-
dominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utiliz-
zando il campo “Mod. N.”, con un’unica numerazione progressiva.
Nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei red-
diti o nel caso di presentazione del Mod. 730/2009, il quadro AC deve essere presentato unitamente al fronte-
spizio del Mod. UNICO 2009 con le modalità e i termini previsti per la presenta zione di quest’ultimo modello.
Dati identificativi Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
del condominio •nel punto 1, il codice fiscale;
•nel punto 2, l’eventuale denominazione;
•nei punti da3 a5, l’indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).
Dati relativi Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare comples-
ai fornitori sivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare.
e agli acquisti La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferi-
mento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.
di beni e servizi
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell’art. 6
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al
momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedi-
zione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del cor-
rispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest’ultimo
sia stato pagato parzialmente, l’operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della
fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato.
In particolare, devono essere indicati:
•nel punto 1, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
•nel punto 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se sog-
getto diverso da persona fisica;
•nei punti da 3 a 7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamen-
te, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
•nei punti da 8 a 10, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale
del fornitore;
•nel punto 11, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato lo Stato estero di residenza (ve-
dere nel FASCICOLO1 in APPENDICEla tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri”);
•nel punto 12, deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal con-
dominio nell’anno solare.
31
PARTE III: PERSONE FISICHE
NON RESIDENTI
GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DEL MODELLO UNICO 2009
Queste istruzioni sono dedicate alle persone fisiche non residenti che sono comunque tenute a presentare la di-
chiarazione dei redditi per l’anno 2008 in Italia.
Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si riferiscono alle tipologie di reddito più fre-
quenti esposte nel FASCICOLO1.
Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le istruzioni fornite per i contribuenti residen-
ti e contenute nel FASCICOLO1.
Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
In ottemperanza con quanto sancito dall’art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al
contribuente residente all’estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:
•i siti Internetdel Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it);
•gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Bue-
nos Aires);
•le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo ma anche sul sito Internet dell’Agen-
zia delle Entrate in formato pdf.
La dichiarazione Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto
dei non residenti a dichiararli all’amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. I non residenti, do-
vranno utilizzare il Modello UNICO 2009 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia.
Dovranno presentare la dichiarazione UNICO 2009, qualificandosi come non residenti, le persone fisiche che nel
2008 erano residenti all’estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia.
1. LA PRIMA COSA DA FARE
La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione.
Nel capitolo 3 sono indicati alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione,
sono esonerati da quest’obbligo. Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, si tratti di persone resi-
denti o non residenti, si dovrà fare riferimento al FASCICOLO 1, capitolo 4, della PARTE I “Chi è esonerato dal-
la presentazione della dichiarazione”.
Anche nel caso in cui non siete tenuti, potete presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali
oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dal-
la dichiarazione presentata nel 2008 o da acconti versati nello stesso anno.
2. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE
Una volta verificato che avete l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) do-
vete controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti “non residenti”. A questo scopo do-
vrete prima di tutto stabilire se nel 2008 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle im-
poste dirette.
‘Domicilio’ è il luogo Per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2008 nelle seguenti condizioni:
in cui le persone hanno •non dovete essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e
stabilito la sedeprincipale cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
dei loro affari e interessi,
•non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
anche morali e familiari
•non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.
Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini ita-
liani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fisca-
le privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in una tabella po-
sta in APPENDICE.
Quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate ef-
fettivamente ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero.
Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio
la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo
familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo
svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’eser-
cizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere
utile consultare sui siti Internet dell’Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre
1997 e 140 del 24 giugno 1999).
Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui
redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle pro-
prie leggi.
32
Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Ammi-
nistrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni
sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche
nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo www.finanze.gov.it nella sezione “Fi-
scalità internazionale”).
3. REDDITI DA NON DICHIARARE
Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO1, capitolo 4, della PAR-
TE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quin-
di, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’am-
ministrazione fiscale italiana:
•redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ri-
tenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale
o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
•i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché pro-
cessi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifi-
co sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle con-
venzioni per evitare le doppie imposizioni.
4. RIMBORSI DI IMPOSTA IN BASE A CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Se avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una convenzione internazionale, non dovete
chiederlo compilando questa dichiarazione ma presentando un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.
Domanda Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla convenzione per evitare le
di rimborso doppie imposizioni vigente tra l’Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte paga-
te in eccedenza.
Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi decorrenti dal momen-
to in cui è stata effettuata la ritenuta, direttamente da amministrazioni dello Stato o da altro sostituto.
L’istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che
ha effettuato la ritenuta.
Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità
fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisi-
ti previsti dalla convenzione stessa.
5. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
A chi e dove presen- I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall’Italia, possono avvalersi
tare la dichiarazione delle modalità indicate nel FASCICOLO1, capitolo 5, della PARTE I “Modalità e termini di presentazione della di-
chiarazione”.
Dichiarazione I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’este-
spedita dall’estero ro, potranno avvalersi:
•dell’invio entro il 31 luglio 2009 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo
le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”;
•della trasmissione telematica entro il 31 luglio 2009 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.
Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via
web, collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Se non sei ancora registrato
ai servizi”.
I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare, devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della
predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento
di riconoscimento.
I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la
verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato dove esibiranno un valido documen-
to di riconoscimento.
Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la rela-
tiva password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito http://te-
lematici.agenziaentrate.gov.it.
ATTENZIONE I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere
il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la se-
conda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia del-
le Entrate.
33
6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI
Pagamento Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6,
dall’estero PARTE I “Modalità e termini di versamento”, sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai soli
contribuenti non residenti:
•effettuazione del versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità di pa-
gamento è necessario essere titolari di un codice Pin e di un conto corrente presso una delle banche convenzio-
nate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, o
presso le Poste Italiane S.p.A.
•per i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale non titolari di conti correnti presso banche in Italia o
presso le Poste Italiane S.p.A., effettuazione dei versamenti tramite bonifico, attraverso una banca estera, a
favore di una corrispondente banca italiana.
Nel bonifico, nello spazio causale, è necessario evidenziare i seguenti dati:
– il codice fiscale;
– l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento;
– la dicitura “capitolo xxxx – articolo yy Bilancio Stato”.
A titolo esemplificativo, di seguito si fornisce un elenco dei capitoli e articoli del Bilancio dello
Stato di più frequente utilizzo:
•capitolo 1023 – articolo 13 – Irpef saldo
•capitolo 1023 – articolo 14 – Irpef 1°e 2°acconto
•capitolo 1024 – articolo 02 – Ires saldo
•capitolo 1024 – articolo 08 – Ires 1°e 2°acconto
•capitolo 1026 – articolo 06 – Ritenute interessi di capitale (non residenti)
•capitolo 1027 – articolo 00 – Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede
legale all’estero
•capitolo 1203 – articolo 01 – Iva scambi interni.
Ad esempio, il campo causale del bonifico per il versamento del saldo Irpef 2008 andrà compilato come se-
gue: “codice fiscale, anno d’imposta 2008, capitolo 1023 – articolo 13 Bilancio Stato”.
Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.
GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER I NON RESIDENTI
1. DATI PERSONALI
Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata “Residente all’estero”.
Residente all’estero Scrivere nel settore, per esteso, in quest’ordine:
•il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla le-
gislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza socia-
le, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codi-
ce identificativo lasciare la casella in bianco;
•il nome dello Stato estero;
•il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi inte-
ressa consultando l’elenco nell’APPENDICEal FASCICOLO1;
•lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strut-
turato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggio-
re (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Sta-
to federato);
•la località di residenza e il vostro indirizzo completo.
Nazionalità Barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:
•la casella 1se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in
base alla legge di quel Paese;
•la casella 2se possedete la nazionalità italiana.
Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.
Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.
Domicilio fiscale Nella sezione “Residenza anagrafica” del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo
in Italia di domicilio in Italia.
Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In
base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è pro-
dotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione,
nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fisca-
le privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza
in Italia.
L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato
individuato il domicilio fiscale.
Per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio fi-
scale” ed al “Domicilio per la notificazione degli atti”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE
II, capitolo 3.
34
Dichiarazione Utilizzare la sezione “Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri” facendo riferimento alle istruzioni
presentata dall’erede fornite nel FASCICOLO1, PARTE II, capitolo 3.
Se l’erede che presenta la dichiarazione è residente all’estero:
•nella casella “Comune” relativo alla Residenza anagrafica indicherà lo Stato estero di residenza;
•nella casella “Frazione, via o numero civico” il luogo ove risiede (città, comune, ecc.) e di seguito l’indirizzo.
2. QUADRI RA E RB – REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI
SITUATI IN ITALIA
Quadro RB Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili
in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.
Precisazioni
Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all’Italia da una convenzione per evitare le doppie im-
sull’abitazione
posizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia im-
principale posizione.
I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati.
Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato come abitazione principale. Si
considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residente
non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l’abitazione principale. Conseguentemente nella
colonna 2(Utilizzo) del quadro RB, non devono essere indicati i codici 1,5 e 6.
Si ricorda altresì che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal soggetto non
residente non si applica, limitatamente ad una di esse, l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata.
3. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Quali redditi Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i
i soggetti redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all’estero:
•erogati al residente di un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
non residenti
•erogati al residente di un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base al-
devono dichiarare
la quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.
in questo quadro
In APPENDICE è riportato l’elenco delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia ed at-
tualmente in vigore.
Qui di seguito si indicano le modalità di tassazione che riguardano i redditi percepiti da contribuenti residen-
ti in alcuni Stati esteri.
Per il trattamento di redditi percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le singole con-
venzioni (i testi delle convenzioni sono reperibili nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
all’indirizzo www.finanze.gov.it nella sezione “Fiscalità internazionale”).
Borse di studio Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle convenzioni per evitare le doppie imposizio-
ni, che le somme che sono percepite da studenti ed apprendisti allo scopo di sopperire al loro mantenimento,
istruzione e formazione non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
– siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel
nostro Paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
– provengano da fonti estere.
Stipendi Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tut-
te le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito,
Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando
esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
•il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
•le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero;
•l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.
In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.
Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel ter-
ritorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.
Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pen-
sioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o
di pensioni private.
Pensioni Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrati-
va o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all’erogazio-
ne del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza
del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pub-
blici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:
Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assog-
gettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.
Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.
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Belgio
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la na-
zionalità belga e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia.
Francia
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assog-
gettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.
Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia. Tuttavia le pensioni che
la vigente Convenzione Italia-Francia considera pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza socia-
le” sono imponibili in entrambi gli Stati.
Germania
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato
estero di residenza e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono di regola assoggettate a tassazione in Italia.
Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.
Canada
Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l’ammontare non supera il
più elevato dei seguenti importi:10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.
Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.
Svizzera
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la na-
zionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la
nazionalità italiana.
Collaborazioni Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, se questi non sono imponi-
Coordinate e bili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d’imposta italiano può applicare direttamen-
te l’esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali.
Continuative
Quando invece il reddito risulta imponibile in Italia l’imposizione avviene secondo le disposizioni della norma-
tiva nazionale in materia. Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d’imposta sulla parte imponibile del
reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.
SEZIONE I Chi deve compilare la Sezione I del quadro RC
Sezione I: in questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e
REDDITI IMPONIBILI
i redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
IN ITALIA PER I QUALI
LA DETRAZIONE
È RAPPORTATA In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di convenzioni che prevedono la
AL PERIODO tassazione solo in Italia od in entrambi i Paesi la normativa italiana prevede che devono compilare la prima
DI LAVORO NELL’ANNO sezione del quadro RC:
•i non residenti che hanno prestato attività nel territorio dello Stato.
In questa sezione, indicare, tra gli altri:
– i redditi di lavoro dipendente;
– le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa,
e le altre retribuzioni sulle quali,in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
– i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasforma-
zione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
– le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svol-
ti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati
al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
•i non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività. Questi ultimi devono indicare in que-
sta sezione alcuni compensi e indennità nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da sog-
getti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano, tra cui:
– redditi di pensione;
– le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di adde-
stramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inseri-
mento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia pre-
vista una specifica esenzione;
– i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizio-
ni normative;
– i trattamenti periodici integrativi di cui al previgente D.Lgs. n. 124 del 1993 corrisposti dai Fondi Pensio-
ne nonché l’ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1°gennaio 2001 al 31 dicem-
bre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del previgente D.Lgs.
124/93 che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario).
36
SEZIONE II Chi deve compilare la Sezione II del quadro RC
I non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività, devono indicare in questa sezione i
REDDITI IMPONIBILI
seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territo-
IN ITALIA PER I QUALI
rio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:
LA DETRAZIONE NON
•assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conse-
È RAPPORTATA
guenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
AL PERIODO
•assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse
DI LAVORO NELL’ANNO
le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
•i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di
pubbliche funzioni;
•i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
•le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pub-
bliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
•rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze ri-
sultanti dai relativi titoli.
4. FAMILIARI A CARICO
A seguito delle disposizioni introdotte all’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per i soggetti non residenti le detrazioni per carichi di famiglia spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a
condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione individuata con il decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze n. 149 del 2 agosto 2007, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non
possiedano un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili per i quali è
possibile fruire delle deduzioni, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel
paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
Per la compilazione del prospetto dei familiari a carico si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO1, PARTE II,
capitolo 4.
Conseguentemente, qualora risultino spettanti le detrazioni per carichi di famiglia e nel prospetto dei familiari
a carico risulti pertanto compilata anche la colonna relativa alla percentuale, dovranno essere compilati anche
uno o più righi nel quadro RN (righi da RN6 a RN9) in relazione alla specifica situazione del contribuente.
5. QUADRO RP – ONERI E SPESE
Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito
complessivo soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della Parte III “Gui-
da alla compilazione del Modello UNICO 2009”.
Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.
Gli eredi residenti all’estero non hanno diritto né alla detrazione d’imposta né alla deduzione per le spese sa-
nitarie del defunto, da loro sostenute dopo il decesso.
Si elencano qui di seguito le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito complessivo che spettano ai sog-
getti non residenti.
Oneri detraibili Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (da rigo RP7 a rigo
RP11).
Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per l’ac-
quisto dell’abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’im-
mobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell’immobile acquistato, possono
fruire della detrazione solo per il periodo d’imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
– le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei
beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della Società di cultura “La Biennale di
Venezia” (darigo RP19 arigo RP21 concodice 24);
– le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo ar-
tistico (darigo RP19 arigo RP21 concodice 25);
– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (darigo RP19
arigo RP21 concodice 26);
– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (da rigo RP19 a rigo
RP21 concodice 27);
Queste spese danno diritto a detrazione solo se sostenute nell’interesse proprio e non per altri.
Infine, danno diritto a una detrazione del 41% (darigo RP35 arigo RP38) o del 36% (darigo RP39 arigo
RP42) alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e ad una detrazione del 55% (da rigo
RP44a rigo RP48) alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.
Oneri deducibili Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:
– le somme date spontaneamente a istituti religiosi e Paesi in via di sviluppo (rigo RP28 concodice 2);
– i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (rigo RP28 concodice 5);
– le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell’avviamento (rigo RP28 concodice 5);
37
– le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (rigo RP28
concodice 5);
– le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che
invece sono state tassate (rigo RP28 concodice 5);
– il 50% delle imposte arretrate (rigo RP28 concodice 5).
I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d’imposta oppure di dedurre dal
proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, proporzionalmente alla quota di parteci-
pazione agli utili. Tuttavia, i soci residenti all’estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle deduzioni
ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.
6. QUADRO RN – CALCOLO DELL’IRPEF
I soggettinon residenti non possono compilare il rigo RN2 che si riferisce alla deduzione per l’abitazione prin-
cipale.
Nei casi in cui il soggetto non residente possa usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, dovranno esse-
re compilati anche uno o più righi nel quadro RN (righi da RN6 a RN9) in relazione alla specifica situazione
del contribuente.
7. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF
Chi è tenuto Sono obbligati al pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF e, se deliberata dal comune di domicilio fi-
al pagamento scale, dell’addizionale comunale all’IRPEF (saldo e acconto), anche i non residenti nel territorio dello Stato se,
con riferimento al 2008, risulta dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d’imposta spet-
tanti e dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero che, sempre all’estero, hanno subìto il pagamento di
imposte a titolo definitivo.
Come si determina Per le persone fisiche non residenti le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota
al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’IR-
PEF stessa (art. 24 del TUIR).
Domicilio fiscale Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il
reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.
38
APPENDICE – Fascicolo 2
Abbreviazioni Si tratta di:
• redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o
Art. Articolo dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di pro-
ASI Agenzia Spaziale Italiana cessi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in cam-
ASL Azienda Sanitaria Locale po industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in
BOT Buoni ordinari del Tesoro cui non siano conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. Rien-
trano, quindi, tra i diritti d’autore le collaborazioni rese a giornali, ri-
CAF Centro di Assistenza Fiscale
viste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di
c.c. Codice civile
un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore;
c.d. cosiddetto
• redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti
CEE Comunità Economica Europea
di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza
CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
agli utili, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla presta-
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
zione di lavoro;
DIT Dual Income Tax
• redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori
D.L. Decreto Legge
e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azio-
D.Lgs. Decreto Legislativo
ni e a responsabilità limitata;
D.M. Decreto Ministeriale • indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri • redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai se-
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica gretari comunali.
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U. Gazzetta Ufficiale
Calcolo delle plusvalenze
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
ICI Imposta Comunale sugli Immobili
Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizza-
ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
zione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di ac-
ILOR Imposta Locale sui Redditi
quisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consu-
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
mo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale e rivalutato va poi sommata l’eventuale Invim pagata. Se si tratta di
INVIM Imposta Comunale sull’Incremento di Valore degli Immobili terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume co-
IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive me prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed
IRES Imposta sul reddito delle società atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche costo inerente, dell’Invim e dell’imposta di successione pagate.
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche Ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d’ac-
ISTAT Istituto Centrale di Statistica quisto o del valore dei terreni edificabili, dal 2002 è consentito as-
IVA Imposta sul Valore Aggiunto sumere, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di sti-
L. Legge ma, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 4%. L’amministra-
Lett. Lettera zione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei
Mod. Modello dati identificativi dell’estensore richiedendoli al contribuente il quale,
pertanto, è tenuto a conservarli.
N. Numero
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati ef-
ONG Organizzazione Non Governativa
fettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono es-
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
sere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del cal-
PRA Pubblico registro automobilistico
colo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.
S.O. Supplemento Ordinario
TOSAP Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine Nel caso di cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del
diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga
titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione,
Acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessio-
partecipate ni di partecipazioni non qualificate quelle che rappresentano una per-
centuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società
Per i termini e le modalità di versamento dell’acconto dell’imposta do- partecipata pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che
vuta sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percen-
in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (ai sensi dell’art. 167 e 168 tuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta
del Tuir), assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della pre- va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle par-
sente dichiarazione, occorre fare riferimento a quanto previsto per il tecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell’usufrutto o del-
versamento dell’acconto IRPEF nelle istruzioni alla presente dichiara- la nuda proprietà e il valore della piena proprietà.
zione contenuta nella Parte I, capitolo 6 del FASCICOLOI.
Si ricorda che l’acconto va tuttavia determinato autonomamente rispet- valore usufrutto o nuda proprietà
Percentuale ceduta = valore nominale azioni x
to a quello dovuto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRPEF. valore piena proprietà
Per il versamento dell’acconto sono stati istituiti i seguenti codici tribu- Il valore dell’usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano se-
to: primo acconto, cod. 4723, secondo acconto, cod. 4724. condo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
Viceversa costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle
Altri redditi di lavoro autonomo che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al
patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cen-
Il comma 2 dell’art. 53 del TUIR elenca gli altri redditi di lavoro auto- to, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati rego-
nomo, diversi da quelli derivanti dall’esercizio di un’arte o professione. lamentati.
39
Esercizio di arti e professioni la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si ap-
plica la ritenuta di cui all’art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del
L’art. 53, comma 1, del TUIR definisce redditi di lavoro autonomo 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali in-
quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’esercizio dennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fab-
per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro bricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai
autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mez-
in forma associata. zadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in es- Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chia-
sere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico rimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n.
scopo con regolarità, stabilità e sistematicità. 194/E del 24 luglio 1998.
L’abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest’ultima im- Con decorrenza dal 30 giugno 2003 le norme in materia di esproprio
plica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate. sono contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro au- mentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con
tonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE del FASCICOLO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal D.Lgs. 27 di-
3 ovvero per i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 2 cembre 2002, n. 302.
del TUIR, nel quadro RL,Sezione III, dai redditi di lavoro autonomo
occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati
nel quadro RL,Sezione II-A. INPS - Modalità di calcolo degli acconti
1- Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2009, il
contribuente è tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da
Se l’onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella pre- effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF rela-
cedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro ra- tivi allo stesso anno d’imposta.
te, in questo rigo deve essere riportato l’importo rimborsato diviso Per l’individuazione dell’importo complessivo degli acconti dovuti è
quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferi-
RP6 del quadro RP del FASCICOLOI, a partire dalla presente dichiara- mento al reddito d’impresa dell’anno 2008, utilizzando i minimali e
zione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato. massimali previsti per l’anno 2009.
Se l’onere rimborsato è relativo a spese per interventi di recupero del Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere in-
patrimonio edilizio, va riportata la parte della somma rimborsata per fine applicate le aliquote previste per l’anno 2009, tenendo conto di
la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.
2- Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti
Indennità di esproprio alla gestione separata
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2009, i
Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre som- soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due
me di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previ-
413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel ste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta.
corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione ac- L’ammontare complessivo degli acconti dovuti è determinato appli-
quisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. cando le aliquote previste per l’anno 2009 sull’80% del reddito di la-
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all’e- voro autonomo relativo all’anno 2008, tenendo conto del massimale
spropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, oc- stabilito per il 2009.
cupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibil-
mente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la
emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato Lottizzazione
una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devo- Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le
no essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relati- plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), del TUIR.
vamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è de-
infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D sumibile dall’art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha so-
di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di stituito i primi due commi dell’art. 28 della legge urbanistica 17 ago-
interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare sto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967
di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato
le indennità percepite in relazione all’esproprio di aree diverse da che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma
quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall’u- qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazio-
so cui sono destinate. namento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizza-
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio zione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo
o ad altro titolo nell’ambito del procedimento espropriativo, nonché residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la
quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le ne-
di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d’urgenza dive- cessità primarie e secondarie dell’insediamento.
nute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione
danno luogo a plusvalenze ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L. 30 obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d’opere
dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i cri- per l’edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in con-
teri di cui all’art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del TUIR. Vedere in trasto con i vincoli urbanistici.
questa APPENDICEla voce “Calcolo delle plusvalenze”. A tal fine si richiama l’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, di- che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edi-
verse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque do- lizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta
vuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luo- attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
go, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione
a redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR e vanno pertanto assunti a alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti ur-
tassazione per il loro intero ammontare. banistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di in- urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, de-
dennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva nuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
40
Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla lo-
cale legge del 31 luglio 1929;
Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da
riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e ter- fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Cen-
ritori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla for- tre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle
mazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei società di cui al Malta Freeport Act;
casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 per cento. 11) Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occu-
Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei pano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turisti-
predetti Stati o territori gli utili concorrono alla formazione del reddito ca, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Cor-
per il 40 per cento se, tramite l’esercizio dell’interpello, sia stato di- porate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle In-
mostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, del- ternational Companies;
l’articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia sta- 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie
to conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di lo- ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del
calizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fi- 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
scali privilegiati. 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da
fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società si-
Attenzione: Gli utili provenienti da soggetti non residenti non con- tuate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export
corrono alla formazione del reddito se sono gia stati imputati al socio Processing Zones;
residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle impo-
estere controllate (cosiddette CFC). ste cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie
e “di domicilio”;
Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. “black list”) indivi- 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e
dua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato: alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aru-
ba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro,
Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala,
Perdite d’impresa e di lavoro autonomo
Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Iso-
la di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Cai-
Il comma 27, dell’art. 36 del D.L. 223/06, ha modificato l’art. 8 del
cos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del
Tuir prevedendo, anche per i lavoratori autonomi e le imprese minori,
Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Ma-
come già avveniva per i soggetti in contabilità ordinaria, la possibi-
cao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia,
lità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa catego-
Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa,
ria di quella che le ha generate. Tali disposizioni si rendono applica-
Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Ca-
bili ai redditi ed alle perdite realizzati dal periodo di imposta in cor-
nale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
so alla data del 4 luglio 2006.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del Tuir, le perdite derivanti dall’e-
Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori
sercizio di attività commerciali e quelle derivanti da partecipazioni in
aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i
società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle
seguenti Stati:
derivanti dall’esercizio di arti e professioni anche esercitate attraver-
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di
so società semplici e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, possono
esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
essere compensate in ciascun periodo d’imposta con i relativi redditi
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei set-
derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità
tori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
ordinaria che semplificata) e limitatamente all’importo che trova ca-
3) Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizza-
pienza in essi. L’eccedenza può essere portata in diminuzione dei re-
no almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
lativi redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli
Sono infine considerati appartenenti alla predetta “black list” anche i
esercizi successivi ma non oltre il quinto.
seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per cia-
La descritta compensazione delle perdite d’impresa e di lavoro auto-
scuno di essi indicate:
nomo con i redditi d’impresa e di lavoro autonomo conseguiti dallo
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenu-
stesso soggetto si effettua, nel quadro RE, RF o RG, e/o RH, e/o RD,
to l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di
in cui è stato conseguito un reddito.
esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’eco-
Si fa presente che la compensazione con il reddito conseguito nel pe-
nomia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Invest-
riodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le per-
ment Code;
dite conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non
2) Antigua, con riferimento alle international business companies,
compensata, con l’eventuale eccedenza di perdite non compensate
esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali
nei precedenti periodi d’imposta.
quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del
Le perdite d’impresa (comprese le eccedenze dei periodi d’imposta
1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferi-
precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD do-
mento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quel-
vranno essere riportate nel relativo “Prospetto delle perdite d’impresa
li di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche
non compensate nell’anno”, contenuto nel quadro RS; le perdite di la-
e integrazioni;
voro autonomo non compensate nei quadri RE e/o RH dovranno es-
3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle
agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; sere riportate nel relativo “Prospetto delle perdite di lavoro autonomo
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono non compensate nell’anno”, contenuto nel quadro RS; secondo le
da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti atti- istruzioni ivi previste.
vità ad alta tecnologia; In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, vedi
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti la successiva voce.
l’attività all’estero;
6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zo-
nes che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi; Perdite riportabili senza limiti di tempo
7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’e-
sportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Indu- Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del Tuir, le perdite realizzate nei pri-
stry Encourage Act e alle società localizzate nei territori indivi- mi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere
duati dal Jamaica Export Free Zone Act; computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successi-
8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Proces- vi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una
sing Zones; nuova attività produttiva.
41
Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria soggetto all’Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Ita-
dei soggetti non residenti lia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di so-
stituto d’imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fon-
Per i soggetti non residenti costituiscono plusvalenze e redditi diversi te a titolo d’imposta.
di natura finanziaria quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Tali redditi vengono assoggettati ad un’imposizione sostituiva nella
partecipazioni in società residenti (presunzione assoluta di territoria- misura della ritenuta o in taluni casi specificatamente individuati del-
lità - art. 23 del TUIR). l’imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura
Per i titoli diversi da quelli rappresentativi di una partecipazione in so- (art. 18 del TUIR).
cietà residenti, ai fini di individuarne il regime impositivo, occorre ve- Solitamente per tali categorie di redditi è prevista la facoltà per il con-
rificare se gli stessi si trovino o meno nel territorio dello Stato. tribuente di optare per la tassazione ordinaria.
La presunzione assoluta di territorialità non opera per le plusvalenze de- Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere le seguenti
rivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate tipologie:
di cui alla lett. c-bis), comma 1, dell’art. 67 del TUIR, in società italiane A gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli
se le stesse sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plu- di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con
svalenze non si considerano prodotte nel territorio dello Stato, anche se regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 set-
le partecipazioni sono detenute in Italia. Detta non imponibilità riguar- tembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbli-
da anche le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere ac- gazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengo-
quisite le predette partecipazioni, a condizione che siano anch’essi ne- no riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo
goziati in mercati regolamentati.Non sono imponibili per carenza del di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali cate-
presupposto territoriale neanche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) gorie di redditi non è prevista l’opzione per la tassazione ordinaria;
dell’art. 67 del TUIR derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal B i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di ces-
rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa ne-
sione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto,
goziati nei mercati regolamentati, nonché dalla cessione o dal prelievo
derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collet-
di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti.
tivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri del-
L’esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-
la UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fi-
quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, an-
siche senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella mi-
che attraverso l’intervento di intermediari, in mercati regolamentati.
sura del 12,50 per cento;
L’irrilevanza delle predette operazioni riguarda sia le plusvalenze ed i
C i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mo-
differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che,
biliari di cui all’art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito
pertanto, non possono più essere computati in diminuzione dalle plu-
dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non re-
svalenze derivanti da altre operazioni imponibili. Si ricorda inoltre che,
sidenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito di-
ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, non rile-
venuti esigibili a partire da 1°luglio 1998;
vano le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-bis) a c-
D i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine
quinquies) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR realizzate da enti ed or-
su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1°luglio 1998, sem-
ganismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi
preché corrisposti da soggetti non residenti;
esecutivi in Italia, da investitori istituzionali esteri ancorché privi di sog-
E i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di con-
gettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scam-
tratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi
bio di informazioni nonché da soggetti che risiedono in detti Paesi: si
relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previ-
tratta degli Stati elencati nella cosiddetta “white list” di cui al decreto
denziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di
ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche o integrazioni
assicurazione non residenti, come previsto dall’art. 44, comma 1,
(decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del
lettere g-quater) e g-quinquies) del TUIR;
17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del
F i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di
14 dicembre 2000). In ogni caso, qualora più favorevoli al contri-
altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti
buente, possono trovare applicazione le disposizioni in materia, con-
tenute nelle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni. non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese resi-
denti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il trami-
te di intermediari;
Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti Ggli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti
bancari costituiti all’estero;
L’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996, convertito in leg- H gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate di
ge n. 425 del 1996, ha introdotto l’obbligo di un prelievo pari al 20 cui alla lettera c-bis) dell’art. 67 del Tuir assoggettati a ritenuta a ti-
per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mo- tolo d’imposta del 12,5 per cento. La predetta ritenuta, a titolo de-
biliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da finitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti
taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese resi- da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza,
denti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di red-
e non vi sia l’intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il pre- diti non è possibile esercitare l’opzione per la tassazione ordinaria;
lievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei I altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a for-
proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel mare il reddito complessivo del contribuente.
periodo d’imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il con-
tribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione – Utili e proventi equiparati prodotti all’estero
nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza
del depositario stesso – attestante che il deposito non è finalizzato, Per utili e proventi equiparati prodotti all’estero e percepiti da residenti
direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a im- in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da so-
prese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di sog- cietà o enti residenti all’estero.
getti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata en- L’importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relati-
tro i termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. vo a partecipazioni qualificate al lordo delle eventuali ritenute ope-
600 ed esibita o trasmessa su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. rate all’estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d’acconto. Tale im-
porto è desumibile nei punti da 28 a 34 della certificazione relativa
agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2008.
Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione
sostitutiva Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un
credito d’imposta per le imposte pagate all’estero; è utile precisare che:
Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di red- • tale credito d’imposta consiste nella detrazione dalle imposte do-
diti di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, vute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle impo-
l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo ste pagate all’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
42
• la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all’estero con- toposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, de-
corrono a formare il reddito complessivo dichiarato; vono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini pre-
• la detrazione spetta in proporzione alla parte imponibile del di- visti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.
videndo;
• la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell’imposta ita- 1. Proventi derivanti da depositi a garanzia
liana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da de-
reddito complessivo dichiarato; positi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di
• la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiara- banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal
zione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte este- contribuente utilizzando il codice tributo “1245 - proventi derivan-
re sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito pro- ti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2,
dotto all’estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un D.L. n. 323/1996”.
anno, ma detto reddito è stato tassato all’estero in via definitiva l’an-
no successivo, il credito d’imposta spetta nell’anno successivo. In tal 2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti
caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappre- residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d’imposta
sentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla L’art. 18 del TUIR dispone il versamento di un’imposta sostitutiva con
base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il red- la stessa aliquota delle ritenute a titolo d’imposta. Detta imposta so-
dito ha concorso a formare il reddito complessivo. stitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo “1242 - im-
Si precisa che la determinazione del credito d’imposta per gli utili pa- posta sostitutiva sui redditi di fonte estera”.
gati all’estero deve essere effettuata sulla base dei dati indicati nella
sezione I del quadro CR, ovvero nel quadro CE del FASCICOLO3, qua- 3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
lora siano stati prodotti all’estero anche redditi d’impresa. Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simila-
In presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal- ri, pubblici e privati, non assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al
l’Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l’obbligo deve essere assolto me-
in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato, la maggiore impo- diante versamento utilizzando il codice tributo “1239 - imposta sosti-
sta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito tutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simila-
e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il cre- ri di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96”.
dito d’imposta determinabile compilando il quadro CR sezione I, ben-
sì mediante un’istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali 4. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. L’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 47 del 2000 ha introdotto un’impo-
In tali casi il contribuente può usufruire, presentando la dichiara- sta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Tale imposta deve essere ver-
zione dei redditi, esclusivamente del credito d’imposta sulla base sata utilizzando il codice tributo “1714 - Imposta sostitutiva sui reddi-
delle aliquote convenzionali riportate nella “Tabella aliquota con- ti derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata
venzionale massima applicabile sui dividendi esteri”. dal soggetto percettore in dichiarazione - art. 11, commi 3 e 4, del
La documentazione relativa alle imposte pagate all’estero in via defi- D.Lgs. 47 del 2000”.
nitiva va conservata a cura del contribuente ed esibita a richiesta de-
gli uffici finanziari. 5. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tas-
La certificazione degli utili può validamente sostituire la predetta do- sazione separata
cumentazione qualora in essa sia riportata non solo l’imposta effetti- Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il co-
vamente subita in via definitiva, ma anche l’aliquota di tassazione nel- dice tributo “4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi sogget-
la misura convenzionale. ti a tassazione separata - art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre
1996, n. 669”.
Versamenti 6. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT
Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze di-
I versamenti relativi all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate chiarate nella sezione I del quadro RT deve essere utilizzato il codice
nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all’impo- tributo 1100, per le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da
sta sostitutiva sui redditi di capitale,nonché all’acconto sui redditi sot- c-bis) a c-quinquies) del TUIR.
43
TABELLA ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI
Paesi Aliquota massima
Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Singapore, 10%
Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, 15%
Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia,
Marocco,Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal,
Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia,Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia
Costa d’Avorio 15-18% (1)
Emirati Arabi 5-15% (2)
Grecia 15-35% (3)
Malta 0-15% (4)
Mauritius 15-40% (5)
Georgia, Siria 5-10% (6)
India, Pakistan 25%
Trinidad e Tobago 20%
AttenzionePer ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sul-
la home page selezionare “Fiscalità internazionale” e quindi “Convenzioni e accordi”.
(1) Il 18 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall’imposta pagata sugli uti-
li o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(2) Il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i di-
videndi e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
(4) Il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è pre-
vista imposizione in tutti gli altri casi.
(5) Il 40 per cento del l’ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi so-
no ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(6) Il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario possiede almeno il 25 per cento del capitale della società.
44
TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L’ESTERO
OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI segueOPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI segueOPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI
A -ACQUISTO Dl MERCE NON IMPORTATA................................A001 • liquidazione per differenza su altre operazioni a termine...... 6811 • invio di tecnici ed esperti.................................................... 1109
B - VENDITE • altre liquidazioni per differenza.......................................... 6812 • studi tecnici ed engineering................................................ 1111
• vendita di merce “allo stato estero”..................................... B001 • altri depositi e cauzioni su contratti a termine....................... 6804 • altri regolamenti tecnologia................................................ 1112
• vendita di merce che non viene esportata............................ B002 N -SERVIZI AZIENDALI T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE
• vendita diretta a turisti non residenti ................................... B003 • ricerche di mercato............................................................ 6679 • contributi ad organismi internazionali................................. 6620
C -IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO...........C001 • servizi di consulenza fiscali e contabili................................. 6680 • spese effettuate in relazione all’intervento di aiuto a P.V.S..... 6617
D -IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA • servizi legali...................................................................... 6681 • spese per consolati, ambasciate, etc.................................... 6618
• “a fermo”..........................................................................D001 • servizi pubblicitari............................................................. 6682 • altre transazioni governative............................................... 6619
• “in conto commissione”......................................................D002 • servizi ricerca e sviluppo.................................................... 6683 U -TRASPORTI
• “in conto deposito”............................................................D003 • spese per rappresentanza................................................... 6684 • biglietti aerei..................................................................... 0204
• annullamento di contratto...................................................D004 • altri servizi aziendali.......................................................... 6685 • biglietti marittimi................................................................ 0202
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto). D005 O -SERVIZI CULTURALI • biglietti terrestri.................................................................. 0212
• donazione, eredità, legati ..................................................D006 • opere letterarie (diritti d’autore)........................................... 1202 • bunkeraggi e provviste di bordo.......................................... 0218
• investimento con apporto di merce......................................D007 • opere musicali (diritti d’autore)............................................ 1201 • noli e noleggi aerei............................................................ 0203
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)................D008 • altri diritti d’autore............................................................. 1203 • noli e noleggi marittimi....................................................... 0201
• prestiti d’uso......................................................................D009 • sfruttamento cinematografico.............................................. 1300 • noli e noleggi terrestri......................................................... 0205
• restituzione o sostituzione...................................................D010 • sfruttamento televisivo......................................................... 1301 • noli e noleggi vari.............................................................. 0207
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI....... E001 • spese di produzione cinematografica.................................. 1303 • servizi di assistenza e spese varie....................................... 0219
F - LEASING.............................................................................. F001 • spese di produzione televisiva............................................. 1304 • trasporti aerei.................................................................... 0213
G -IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA • diritti d’immagine............................................................... 1305 • trasporti altri...................................................................... 0214
O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE • altri servizi culturali............................................................ 1306 • trasporti ferroviari.............................................................. 0215
DEFINITIVA) P - SERVIZI Dl INTERMEDIAZIONE • trasporti marittimi.............................................................. 0216
• esecuzione lavori in Italia o all’estero..................................G001 • compensi di mediazione..................................................... 6632 • trasporti stradali............................................................... 0217
• manifestazione pubblicitaria/propaganda...........................G002 • compensi per contratti agenzia........................................... 6633 V -VIAGGI ALL’ESTERO
• partecipazione a mostre, gare, fiere....................................G003 • compensi per contratti di commissione................................. 6634 • buoni benzina turistici........................................................ 0318
H -IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA • compensi vari.................................................................... 6631 • trasferimenti di banconote italiane....................................... 0302
(RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA) Q -SERVIZI INFORMATICI • regolamenti tra enti emittenti carte di credito........................ 0319
• “traffico internazionale” in genere......................................H001 • manutenzione e riparazione computers............................... 1113
• viaggi per affari................................................................ 0304
• noleggio............................................................................H002 • servizi di data processing e data base................................. 1114
• viaggi per cura.................................................................. 0305
• per tentare la vendita ........................................................H003 • servizi vari informatici........................................................ 1115
• viaggi per studio................................................................ 0306
R - SERVIZI VARI
• viaggi per turismo.............................................................. 0303
OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI • assegni effetti altri valori cambiari non onorati..................... 6686 • storno viaggi affari............................................................ 0314
• canoni o fitti...................................................................... 6630
• storno viaggi per cura........................................................ 0315
I - ASSICURAZIONI • contributi previdenziali....................................................... 6605
• storno viaggi per studio...................................................... 0316
• premi lordi su assicurazioni vita.......................................... 6671 • depositi cauzionali............................................................. 6660
• storno viaggi per turismo.................................................... 0313
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni.................. 6672 • escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili.......... 6666
• altri servizi turistici............................................................. 0312
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni................. 6674 • escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili... 6667
• storno di altri servizi turistici............................................... 0317
• risarcimenti su assicurazioni vita......................................... 6673 • escussione fidejussioni - operazioni finanziarie.................... 6668
• indennizzi SACE ............................................................... 6675 • espatrio o reimpatrio definitivo........................................... 6624
OPERAZIONI FINANZIARIE
J - COMUNICAZIONI • imposte o tasse.................................................................. 6636
• servizi di telecomunicazioni................................................ 6676 • indennizzi, penali, risarcimento danni................................. 6638
W -INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI
• servizi postali.................................................................... 6677 • ingaggio e premi a sportivi................................................. 6661
• servizi vari di comunicazioni.............................................. 6678 • operazioni di transito......................................................... 6612 • investimenti in azioni.......................................................... 0721
K - INTERESSI ED UTILI • parcelle professionali......................................................... 6687 • investimenti in altri valori mobiliari...................................... 0722
• interessi su operazioni correnti mercantili............................. 0513 • pensioni............................................................................ 6601 • partecipazioni non rappresentate da titoli............................ 0723
• interessi su operazioni correnti non mercantili...................... 0514 • perdite di esercizio............................................................. 6690 • beni e diritti immobiliari..................................................... 0724
• redditi su valori mobiliari ................................................... 0515 • recupero crediti................................................................. 6688 • altri investimenti................................................................. 0725
• redditi su partecipazioni..................................................... 0516 • ricerche petrolifere............................................................. 6629 • disinvestimenti di azioni..................................................... 0727
• altri redditi ....................................................................... 0517 • rimborso spese.................................................................. 6606 • disinvestimenti di altri valori mobiliari.................................. 0728
• interessi su prestiti.............................................................. 0512 • rimesse emigrati/immigrati................................................. 6689 • disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli.. 0729
L - LAVORI • salari e stipendi................................................................. 6602 • disinvestimenti di beni e diritti immobiliari............................ 0730
• grandi lavori ed impianti.................................................... 0108 • saldi operazioni di compensazione..................................... 6647 • altri disinvestimenti............................................................. 0731
• lavori di costruzione e riparazione...................................... 0107 • scioglimento di contratto, pagamenti indebiti....................... 6691 • redditi su valori mobiliari.................................................... 0515
• altri lavori......................................................................... 0109 • storni - operazioni correnti mercantili.................................. 0801 • redditi su partecipazioni..................................................... 0516
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI • storni - operazioni correnti non mercantili............................ 0802 • altri redditi........................................................................ 0517
• margini su futures di merci.................................................. 6800 • storni - operazioni finanziarie............................................. 0803 X - PRESTITI
• margini su futures di titoli................................................... 6801 • successioni e donazioni...................................................... 6693 • erogazione di prestiti......................................................... 0726
• margini su futures di indici azionari.................................... 6802 • sussidi e regalie................................................................. 6635 • ammortamento di prestiti.................................................... 0732
• margini su altri futures........................................................ 6803 • trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali......... 6692 • interessi su prestiti.............................................................. 0512
• margini iniziali su futures trattati sul mercato • servizi non classificati......................................................... 6650
regolamentato italiano....................................................... 0750 S - TECNOLOGIA Y -CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri................ 0751 • brevetti.............................................................................. 1100 E RELATIVI UTILI.................................................................... 0733
• premi per opzioni su titoli (investimenti)............................... 6805 • disegni.............................................................................. 1105
• premi per opzioni su valuta (investimenti)............................ 6806 • invenzioni......................................................................... 1106 OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI,
• premi per opzioni su altri (investimenti)................................ 6807 • know-how......................................................................... 1102 CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE
• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)........................... 6820 • licenze su brevetti............................................................... 1101 NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)........................ 6821 • licenze su know-how.......................................................... 1103
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti)........................... 6822 • marchi di fabbrica............................................................. 1104 Z - ALTRE OPERAZIONI
• premi su altre operazioni finanziarie................................... 6808 • software............................................................................ 1107 • Altre operazioni correnti mercantili..................................... Z001
• liquidazione differenza su opzioni...................................... 6809 • assistenza tecnica connessa................................................ 1108 • Altre operazioni correnti non mercantili............................... Z002
• liquidazione differenza su futures........................................ 6810 • formazione del personale................................................... 1110 • Altre operazioni finanziarie................................................ Z003
45
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL’ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE
PAESE FIRMA RATIFICA IN VIGORE DAL
Albania Tirana - 12.12.94 L. 21.5.98, n. 175 21.12.99
(G.U. so n. 107/L, 6.6.98) (G.U. n. 151, 30.6.2000)
Algeria Algeri - 30.02.91 L. 14.12.94, n. 711 30.06.95
(G.U. n. 170, 27.12.94) (G.U. n. 166, 18.7.95)
Argentina Roma - 15.11.79 L. 27.4.82, n. 282 15.12.83
(G.U.so n. 144, 27.5.82) (G.U. n. 49, 18.2.84)
Australia Camberra - 14.12.82 L. 27.5.85, n. 292 5.11.85
(G.U.so n.145, 21.6.85) (G.U. n. 275, 22.11.85)
Austria Vienna - 29.6.81 L. 18.10.84, n. 762 6.4.85
(G.U.so n. 311, 12.11.84) (G.U. n. 50, 27.2.85)
+ Prot. Aggiuntivo Roma - 17.4.87 L. 16.10.89, n. 365 1.5.90
(G.U.so n. 261, 8.11.89) (G.U. n. 50, 1.3.90)
Bangladesh Roma - 20.3.1990 L. 5.7.1995, n. 301 7.7.96
(G.U. so n. 91, 25.7.95) (G.U. n. 177, 30.7.96)
Belgio Roma - 29.4.83 L. 3.4.89, n. 148 29.7.89
(G.U.so n. 97, 27.4.89) (G.U. n. 183 7.8.89)
Brasile Roma - 3.10.78 L. 29.11.80, n.844 24.4.81
(G.U.so n. 342., 15.12.80) (G.U. n. 127, 11.5.81)
Bulgaria Sofia - 21.9.88 L. 29.11.90, n. 389 10.6.91
(G.U.so n. 297, 21.12.90 (G.U. n. 205, 2.9.91)
Canada Toronto - 17.11.77 L. 21.12.78, n. 912 24.12.80
(G.U.so n. 23, 24.1.79) (G.U. n. 18, 20.1.81)
+ Prot. di modifica Ottawa - 20.3.89 L. 7.6.93, n. 194 22..2.1994
(G.U. so 18.6.93, n. 141) (G.U. n. 64, 18.3.1994)
Cecoslovacchia Praga - 5.5.81 L. 2.5.83, n. 303 26.6.84
(G.U.so n. 174, 27.6.83) (G.U. n. 194, 16.7.84)
Cina Pechino - 31.10.86 L.31.10.89, n. 376 13.12.90
(G.U.so n. 274,23.11.89) (G.U. n. 277, 27.11.90)
Cipro Nicosia - 24.4.74 L.10.7.82, n. 564 9.6.83
(G.U. n. 224, 16.8.82) (G.U. n. 248, 9.9.83)
Corea del Sud Seul - 10.1.89 L. 10.2.92, n. 199 14.7.92
(G.U.so n. 53, 4.3.92) (G.U. n. 183, 5.8.92)
Costa d’Avorio Abidjan - 30.7.82 L.27.5.85, n. 293 15.5.87
(G.U.so n.145, 21.6.85) (G.U. n. 96, 27.4.87)
Danimarca Copenaghen - 26.2.80 L. 7.8.82, n. 745 25.3.83
(G.U.so n. 284,14.10.82) (G.U. n. 137, 20.5.83)
+ Prot. di modifica Copenaghen - 25.11.88 L. 7.1.92, n. 29 28.7.92
(G.U.so n. 21, 27.1.92) (G.U. n. 236, 7.10.92)
Copenaghen - 5.5.99 L. 11.7.2002, n. 170 27.01.2003
(G.U.so n. 184/L, 7.8.2002) (G.U. n. 49, 28.02.2003)
Ecuador Quito - 23.5.84 L. 31.10.89, n. 377 1.2.90
(G.U.so n. 274,23.11.89) (G.U. n. 31, 7.2.90)
Egitto Roma - 7.5.79 L. 25.5.81, n. 387 28.04.82
(G.U.so n. 202, 24.7.81) (G.U. n. 177, 30.6.82)
Emirati Arabi Uniti Abudabi 22.1.1995 L. 28.81997, n. 309 5.11.97
(G.U.so n. 218, 18.9.97) (G.U. n. 269, 18.11.97)
Estonia Tallin - 20.3.97 L. 19.10.99, n. 427 22.2.2000
(G.U.so n. 201/L, 18.11.99) (G.U. n. 102, 4.5.2000)
Etiopia Roma - 8.4.97 L. 19.08.2003, n. 242 09.08.2005
Federazione Russa Roma - 9.4.96 L. 9.10.97, n. 370 30.11.98
(G.U.so n. 254, 30.10.97) (G.U. n. 24, 30.1.99)
Filippine Roma - 5.12.80 L. 28.8.89, n. 312 15.6.90
(G.U.so n. 207, 5.9.89) (G.U. n. 233, 5.10.90)
Finlandia Helsinki - 12.6.81 L. 25.1.83, n. 38 23.10.83
(G.U.so n. 48, 18.2.83) (G.U. n. 290, 21.10.83)
Francia Venezia - 5.10.89 L. 7.1.92, n. 20 1.5.92
(G.U.so n. 18, 23.1.92) (G.U. n. 110, 13.5.92)
Georgia Roma - 31.10.00 L. 11.7.2003, n. 205 19.2.04
(G.U. n. 181, 6.8.03, so n. 127) (G.U. n. 108, 19.2.04)
Germania Bonn - 18.10.89 L. 24.11.92, n. 459 26.12.92
(G.U.so n. 280, 27.11.92) (G.U. n. 293, 14.12.92)
Ghana Accra - 19.02.2004 L. 06.02.2006, n. 48 05.07.2006
46
Giappone Tokio - 20.3.69 L. 18.12.72, n. 855 17.3.73
(G.U. n. 76, 8.1.73) (G.U. n. 97, 13.4.73)
+ Prot. di modifica Roma - 14.2.80 L. 25.5.81, n. 413 28.1.82
(G.U. n. 211, 3.8.81) (G.U. n. 66, 9.3.82)
Grecia Atene - 3.9.87 L. 30.12.89, n. 445 20.9.91
(G.U.so n. 17, 22.1.90) (G.U. n. 244, 17.10.91)
India New Delhi - 19.02.93 L. 14.7.95, n. 319 23.11.95
(G.U.so n. 95, 1.8.95) (G.U. n. 282, 2.12.95)
Indonesia Giacarta - 18.02.90 L. 14.12.94 2.09.95
(G.U.so n. 170, 27.12.94) (G.U. n. 234, 6.10.95)
Irlanda Dublino - 11.6.71 L. 9.10.74, n. 583 14.2.75
(G.U. n. 310, 28.11.74) (G.U. n. 56, 27.2.75)
Israele Roma - 8.9.95 L. 9.10.97, n. 371 6.8.98
(G.U.so n. 224, 30.10.97) (G.U. n. 205, 3.9.98)
Jugoslavia Belgrado - 24.2.82 L. 18.12.84, n. 974 3.7.85
(G.U.so n. 24, 29.1.85) (G.U. n. 144, 20.6.85)
Kazakhstan Roma - 22.9.94 L. 12.3.96, n. 174 26.2.97
(G.U.so 30.3.96, n. 57 (G.U. 26.3.97, n. 71)
Kuwait Roma - 17.12.87 L. 7.1.92, n. 53 11.1.93
(G.U.so 4.2.92, n. 28) (G.U. 3.2.93, n. 27)
+ Prot. di modifica Kuwait City - 17.3.98 L. 28.10.99, n. 413 13.11.99
(G.U. 12.11.99)
Lituania Vilnius - 4.4.96 L.9.2.99, n. 31 3.6.99
(G.U.so23.2.99, n. 44) (G.U. 23.6.99, n. 145)
Lussemburgo Lussemburgo - 3.6.81 L. 14.8.82, n. 747 4.2.83
(G.U.so14.10.82, n. 284) (G.U. 19.3.83, n. 77)
Macedonia Roma - 20.12.1996 L. 19.10.99, n. 428 8.6.2000
(G.U.so 18.12.99, n. 271)
Malaysia Kuala Lumpur - 28.1.84 L. 14.10.85, n. 607 18.4.86
(G.U.so 7.11.85, n. 262) (G.U. 13.5.86, n. 109)
Malta La Valletta - 16.7.81 L. 2.5.83, n. 304 8.5.85
(G.U.so 27.6.83, n. 174) (G.U. 24.5.85, n. 121)
Marocco Rabat - 7.6.72 L. 5.8.81, n. 504 10.3.83
(G.U.so 11.9.81, n. 250) (G.U. 21.4.83, n. 109)
Mauritius Port Louis - 9.3.90 L. 14.12.94, n.712 28.4.95
(G.U.so 27.12.94, n. 170) (G.U. 17.5.95, n. 113)
Messico Roma - 8.7.91 L. 14.12.94, n. 710 12.3.95
(G.U.so 27.12.94, n. 170) (G.U.28.2.95, n. 49)
Mozambico Maputo - 14.12.98 L. 23.4.03 n. 110 6.8.04
(G.U. n. 116, 21.5.03, so n. 80/L) (G.U. 2.9.04 n. 206)
Norvegia Roma - 17.6.85 L. 2.3.87, n. 108 25.5.87
(G.U.so 25.3.87, n. 70) (G.U. 1.7.87, n. 151)
Nuova Zelanda Roma - 6.12.79 L. 10.7.82, n. 566 23.3.83
(G.U. 16.8.82, n. 224) (G.U. 28.5.83, n. 145)
Oman Mascate - 6.5.98 L. 11.3.02, n. 50 22.10.02
(G.U. 8.4.02, n. 82) (G.U. 5.6.03, n. 128)
Paesi Bassi L’Aja - 8.5.90 L. 26.7.93, n. 305 3.10.93
(G.U.so 19.8.93, n. 194) (G.U. 25.9.93, n. 226)
Pakistan Roma - 22.6.84 L.28.8.89, n. 313 27.2.92
(G.U.so 5.9.89, n. 207) (G.U. 16.5.92, n. 113)
Polonia Roma - 21.6.85 L. 21.2.89, n. 97 26.9.89
(G.U.so 20.3.89, n. 66) (G.U. 6.10.89, n. 234)
Portogallo Roma - 14.5.80 L. 10.7.82, n. 562 15.1.83
(G.U.so 16.8.82, n. 224) (G.U. 7.2.83, n. 36)
Regno Unito Pallanza - 21.10.88 L. 5.11.90, n. 329 31.12.90
(G.U.so 15.11.90, n. 267) (G.U. 24.1.91, n. 20)
Romania Bucarest - 14.1.77 L. 18.10.78, n. 680 6.2.79
(G.U.so 8.11.78, n. 312) (G.U. 5.3.79, n. 63)
Senegal Roma - 20.7.98 L. 20.12.00, n. 417 24.10.01
(G.U.so 19.1.01, n. 11/L) (G.U. 14.12.01, n. 290)
Singapore Singapore - 29.1.77 L. 26.7.78, n. 575 12.1.79
(G.U.so 27.9.78, n. 270) (G.U. 17.2.79, n. 48)
Siria Damasco - 23.1.2000 L. 28.4.04, n. 130
Spagna Roma - 8.9.77 L. 29.9.80, n. 663 24.11.80
(G.U.so 23.10.80, n. 292) (G.U. 17.1.81, n. 16)
47
Sri Lanka Colombo - 28.3.84 L. 28.8.89, n. 314 9.5.91
(G.U.so 5.9.89, n. 207) (G.U.23.5.91, n. 119)
Stati Uniti Roma - 17.4.84 L. 11.12.85, n. 763 30.12.85
(G.U.so 27.12.85, n. 303) (G.U. 8.2.86, n. 32)
Sud Africa Roma - 16.11.95 L. 15.12.98, n. 473 2.3.99
(G.U. 12.1.99, n. 8) (G.U. 8.4.99, n. 81)
Svezia Roma - 6.3.80 L. 4.6.82, n. 439 5.7.83
(G.U.so 15.7.82, n. 193) (G.U. 2.9.83, n. 241)
Svizzera Roma - 9.3.76 L. 23.12.78, n. 943 27.3.79
(G.U. 12.2.79, n. 42) (G.U. 24.4.79, n. 113)
Tanzania Dar Es Salam - 7.3.73 L. 7.10.81, n. 667 6.5.83
(G.U. 25.11.81, n. 324) (G.U. 14.4.84, n. 105)
Thailandia Bangkok - 22.12.77 L. 2.4.80, n. 202 31.5.80
(G.U. 31.5.80, n. 148) (G.U. 8.7.80, n. 185)
Trinidad e Tobago Port of Spain - 26.3.71 L. 20.3.73, n. 167 19.4.74
(G.U. 7.5.73, n. 116) (G.U. 4.6.74, n. 144)
Tunisia Tunisi - 16.5.79 L. 25.5.81, n. 388 17.9.81
(G.U.so 24.7.81, n. 202) (G.U. 22.10.81, n. 291)
Turchia Ankara - 27.7.90 L. 7.6.93, n. 195 1.12.93
(G.U.so 18.6.93, n. 141) (G.U. 2.11.93, n. 257)
Ucraina Kiev - 26.2.97 L. 11.7.02, n. 169 25.02.03
(G.U. 7.8.02, n. 184 so. n.164/L) (G.U. 25.3.03, n. 70)
Uganda Kampala - 06.10.2000 L. 10.02.2005, n. 18 18.11.2005
Ungheria Budapest - 16.5.77 L. 23.7.80, n. 509 1.12.80
(G.U.so 3.9.80, n. 241) (G.U. 19.1.81, n. 17)
Unione Sovietica Roma - 26.2.85 L. 19.7.88, n. 311 30.7.89
(G.U.so 4.8.88, n. 182) (G.U. 21.9.89, n. 221)
Uzbekistan Roma 21.11.00 L. 10.1.04, n. 22 26.5.04
(G.U. n. 26, 2.2.04, so n. 19/L (G.U. 22.7.04, n. 170)
Venezuela Roma - 5.6.90 L. 10.2.92, n. 200 14.9.93
(G.U.so 4.3.92, n. 53) (G.U. 15.10.93, n. 243)
Vietnam Hanoi - 26.11.96 L. 15.12.98, n. 474 22.2.99
(G.U.so 12.1.98, n. 8) (G.U. 17.3.99, n. 63)
Zambia Lusaka - 27.10.72 L. 27.4.82, n. 286 30.3.90
(G.U. 27.5.82, n. 144) (G.U. 19.4.90, n. 91)
ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999)
– PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 2, 2BIS DEL TUIR
Alderney Emirati Arabi Uniti Liberia Sark
Andorra Ecuador Liechtenstein Seicelle
Anguilla Filippine Macao Singapore
Antigua e Barbuda Gibilterra Malaysia
Saint Kitts e Nevis
Antille Olandesi Gibuti Maldive
Saint Lucia
Aruba Grenada Malta
Saint Vincent e Grenadine
Bahama Guernsey Maurizio
Svizzera
Bahrein Hong Kong Monserrat
Taiwan
Barbados Isola di Man Nauru
Tonga
Belize Isole Cayman Niue
Turks e Caicos
Bermuda Isole Cook Oman
Tuvalu
Brunei Isole Marshall Panama
Cipro Isole Vergini Britanniche Polinesia Francese Uruguay
Costa Rica Jersey Monaco Vanuatu
Dominica Libano San Marino Samoa
48
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RH
Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate Mod. N.
Sezione I
Dati della società, Codice fiscale società o associazione partecipata Tipo Quota di partecipazione Quota reddito (o perdita) P ill e im rd i i t t a e te R d e e d i t d e i r to reni Detrazioni
associazione,
1 2 3 4 5 6 7
impresa familiare,
azienda coniugale o RH1 % ,00
GEIE
2 3
%
2 3
%
2 3
%
3
%
3
%
Sezione III RH7 Redditi di partecipazione in società esercenti attività d’impresa 1 ,00 2 ,00
Determinazione
del reddito RH8 Perdite di partecipazione in società esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria ,00
Dati comuni RH9 Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) 1 ,00 ,00
alla sez. I ed alla sez. II RH10Perdite d’impresa in contabilità ordinaria ,00
RH11Differenza tra rigo RH9 e RH10 ,00
RH12Perdite d’impresa di esercizi precedenti ,00
Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti
RH14
attività d’impresa (riportare tale importo nel rigo RN1) 1 ,00 ,00
RH15 ,00
RH16Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti ,00
RH17Totale reddito (o perdita) di patecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1) ,00
Sezione IV RH19Totale ritenute d’acconto ,00
Riepilogo
2
RH20Totale crediti d’imposta
1
,00 ,00
RH21Totale credito per imposte estere ante opzione ,00
RH22Totale oneri detraibili 2 ,00
RH23Totale eccedenza ,00
RH24Totale acconti ,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2008
PERSONE FISICHE
2009
genzia
ntrate
Quota redd. società non operative Quota ritenute d’acconto Quota crediti d’imposta Ricercatori Quota oneri detraibili
8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00 ,00
1 4 5 6 7
,00
RH2
8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00 ,00
1 4 5 6 7
,00
RH3
8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00 ,00
1 4 5 6 7
,00
RH4
8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00 ,00
Sezione II
Dati della società Codice fiscale società partecipata Quota di partecipazione Quota reddito (o perdita) P ill e im rd i i t t a e te
partecipata in regime
1 4 5
di trasparenza
,00
Quota redd. società non operative Quota ritenute d’acconto Quota crediti d’imposta Quota credito imposte estere ante opzione Quota oneri detraibili
RH5 8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Quota eccedenza Quota acconti
13 14
,00 ,00
1 4 5
,00
RH6 8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
13 14
,00 ,00
(Reddito minimo )
(Perdite non compensate da contabilità ordinaria ) 2
RH13Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata ,00
2
(Perdite non compensate da contabilità semplificata )
Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti
RH18Totale reddito di patecipazione in società semplici (riportare tale importo nel rigo RN1) ,00
Crediti d’imposta
sui fondi comuni di investimento
CODICE FISCALE
Altri redditi
SEZIONE I-A
Redditi di capitale RL1 Utili ed altri proventi equiparati 2 ,00 3 ,00
RL2 Altri redditi di capitale ,00 ,00
RL3
SEZIONE II-A
RL5 Corrispettivi di cui all’art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) 1 ,00 2 ,00
Redditi diversi
RL6 Corrispettivi di cui all’art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) ,00 ,00
RL7 Corrispettivi di cui all’art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali) ,00
RL8 Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all’art. 67,
lett. h) e h-bis) del Tuir ,00
RL9 Proventi di cui all’art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall’affitto e dalla concessione
in usufrutto di aziende ,00
RL10 Proventi di cui all’art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall’utilizzazione da parte di terzi
di beni mobili ed immobili ,00
RL11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.)
e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli
RL12 Redditi di beni immobili situati all’estero
RL13 Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti
industriali, ecc. non conseguiti dall’autore o dall’inventore
Redditi diversi RL14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente
per i quali RL15 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
è prevista
la detrazione RL16 Compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
RL17 Redditi determinati ai sensi dell’art. 71, comma 2-bis del Tuir
RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)
RL19 Reddito netto (col. 1 rigo RL18 – col. 2 rigo RL18; sommare l’importo di rigo RL19 agli altri redditi
Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 4)
RL20 Ritenute d’acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN30 col. 3)
SEZIONE II-B
RL21 Compensi percepiti
Attività sportive
dilettantistiche Reddito imponibile
e collaborazioni RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d’imposta (sommare agli altri redditi Irpef e
con cori, bande e riportare il totale al rigo RN1 col. 4)
filodrammatiche Totale ritenute operate sui compensi Ritenute a titolo d’acconto
RL23 (sommare tale importo alle altre ritenute
percepiti nel 2008
e riportare il totale al rigo RN30 col. 3)
Totale addizionale regionale trattenuta Addizionale regionale
RL24
sui compensi percepiti nel 2008 (da riportare nel rigo RV3 col. 3)
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2008
PERSONE FISICHE
2009 REDDITI
genzia QUADRO RL
ntrate
Mod. N.
Tipo reddito Redditi Ritenute
1
Totale (sommare l’importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col.4;
sommare l’importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN30 col. 3) ,00 ,00
SEZIONE I-B Codice fiscale del Trust Reddito fond C i r c e o d m iti u d n i i i d m i p in o v s e ta st i s m ui e nto Crediti per imposte pagate all’estero Ritenute
Redditi di capitale 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00
imputati da Trust RL4
Eccedenze di imposta Altri crediti Acconti versati
6 7 8
,00 ,00 ,00
Redditi Spese
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
1
,00
1 2
,00 ,00
1 2
,00 ,00
1 2
,00 ,00
SEZIONE III
Altri redditi di lavoro RL25 Proventi lordi per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall’autore o inventore ,00
autonomo RL26 Compensi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ,00
Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l’apporto è costituito esclusivamente
RL27 da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata ,00
RL28 Totale compensi, proventi e redditi(sommare gli importi da rigo RL25 a RL27) ,00
RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26 ,00
RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 – RL29; sommare l’importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col.4) ,00
RL31 Ritenute d’acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN30 col. 3) ,00
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RM
Redditi soggetti a tassazione separata
e ad imposta sostitutiva. Mod. N.
Art. 15, comma 11 D.L. 185/2008
Sez. I - Indennità e Tipo Anno Reddito nell’anno Reddito totale Ritenute nell’anno Ritenute totali Opzione per la
anticipazioni di cui RM1 1 2 3 4 5 6 tassazione ordinaria
7
alle lettere d), e), f) ,00 ,00 ,00 ,00
dell’art. 17, del Tuir RM2 ,00 ,00 ,00 ,00
Sez. II - Indennità, Tipo Anno Reddito Ritenute Opzione per la
plusvalenze e redditi RM3 1 2 3 4 tassazione ordinaria
5
di cui alle lettere g), ,00 ,00
g e - n b ) i s d ), e l g l’ - a te r r t. ) , 1 h 7 ) , , i), l) RM4 ,00 ,00
comma 1, del Tuir RM5 ,00 ,00
RM6 ,00 ,00
RM7 ,00 ,00
Sez. III - Imposte e RM8 Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri 1 Anno 2 Codice 3 Somme percepite tas O sa p z z io io n n e e o p rd er in l a a ria
oneri rimborsati per i quali si è fruito della detrazione dall’imposta 4
,00
RM9 Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo ,00
Sez. IV - Redditi Anno Reddito Q s u u o ll t e a s d u e c l c l’ e im ss p io o n s i ta Ritenute
percepiti in qualità di
1 2 3 4 5 erede o legatario ,00 ,00 ,00
RM11 ,00 ,00 ,00
Sez. V - Redditi Codice stato estero Ammontare reddito Aliquota % Imposta sostitutiva dovuta Opzione per la
di capitale soggetti
RM121 2 3 4 5 tassazion
6
e ordinaria
ad imposizione ,00 ,00
sostitutiva RM13 Proventi delle obbligazioni non assoggettabili 1 Ammontare reddito 2 Imposta sostitutiva dovuta
all’imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96
,00 ,00
Totale redditi per i quali è
dovuto l’acconto del 20% Acconto dovuto
Sez. VII - Proventi Somma dovuta
derivanti da depositi RM16Proventi derivanti da depositi a garanzia 2
a garanzia ,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2008
PERSONE FISICHE
2009
genzia
ntrate
Opzione per la tassazione ordinaria
RM10
Tipo
Sez. VI - Riepilogo
delle sezioni da I a V
RM14Tassazione separata
1 2
,00 ,00
Tassazione ordinaria(sommare l’importo di col. 1 agli altri redditi Reddito Ritenute
RM15e riportare il totale al rigo RN1 col. 4 sommare l’importo di col. 2
1 2
alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN30 col. 3)
,00 ,00
Ammontare
1
,00
Sez. VIII - Redditi Codice fiscale controllante Reddito Aliquota Imposta Imposta pagata all’estero Imposta dovuta
derivanti da imprese 1 2 3 4 5 6
estere partecipate RM17 ,00 % ,00 ,00 ,00
Imposta da versare
RM18 Imposta dovuta Eccedenza pregressa Eccedenza compensata Acconti versati Imposta da versare Imposta a credito
1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Sez. IX- Premi per
assicurazioni sulla vita Anno Reddito Ritenute
in caso di riscatto RM19Premi per i quali si è fruito della detrazione dall’imposta 1 2 3
del contratto ,00 ,00
Sez. X - Rivalutazione Valore rivalutato Imposta sostitutiva dovuta Rateizzazione Versamento cumulativo
d a e i l s e v n a s lo i r d e e d ll’ e a i r t t e . r 2 re D n . i L. RM20 1 ,00 2 ,00 3 4
n. 282 del 2002 e RM21 ,00 ,00
successive modificazioni
RM22 ,00 ,00
RM23 ,00 ,00
Sez. XI - Redditi DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO EREDE
corrisposti da Data inizio rapporto di lavoro Data fine rapporto di lavoro Periodo di commisuraz. Percentuale erede Codice fiscale del deceduto
soggetti non 1giorno mese anno 2 giorno mese anno 3 anni mesi 4 5
obbligati per legge
alla effettuazione
delle ritenute TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000
d’acconto
TFR Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni
TFR maturato TFR erogato nel 2008 Titolo TFR erogato in anni precedenti Tempo pieno Tempo parziale % tempo parziale
6 7 8 9 10 anni mesi 11 anni mesi 12
,00 ,00 ,00
Altre indennità
Ammontare erogato nel 2008 Titolo Erogato in anni precedenti
13 14 15
,00
Acconti versati
Riduzioni Totale imponibile Acconto del 20% in anni precedenti Acconto da versare
16 17 18 19 20
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RM24
TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001
TFR Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni
Tempo
TFR maturato TFR erogato nel 2008 Titolo TFR erogato in anni precedenti determinato Tempo pieno Tempo parziale % tempo parziale
21 22 23 24 25 26 anni mesi 27 anni mesi 28
,00 ,00 ,00
Altre indennità
Ammontare erogato nel 2008 Titolo Erogato in anni precedenti
29 30 31
,00
Detrazioni di cui Acconti versati
Totale imponibile Acconto del 20% Detrazione d’imposta al decreto 20/03/2008 in anni precedenti
32 33 34 35 36
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001
Acconto da versare Importo rivalutazioni Imposta sostitutiva 11%
37 38 39
,00 ,00 ,00
Reddito Acconto dovuto
RM25Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti 1 2
,00 ,00
Anno Reddito nell’anno Reddito totale Acconto dovuto
RM26 Indennità ed anticipazioni per la cessazione 1 2 3 4
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
,00 ,00 ,00
Sez. XII - Art. 15, Aliquota Aliquota
comma 11, Quota maggiori valori ordinaria Imposta maggiorata Imposta Totale imposta
del decreto legge n. RM27 1 2 3 4 5 6
185/2008 ,00 % ,00 % ,00 ,00
CODICE FISCALE
Mod. N.
Plusvalenze di natura finanziaria
SEZIONEI
Plusvalenze assoggettate
a imposta sostitutiva
del 20%
SEZIONEII RT6 Totale dei corrispettivi ,00
Plusvalenze assoggettate RT7 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) 2 ,00
a imposta sostitutiva
del 12,50% RT8 Plusvalenze (RT6 – RT7 col. 2) (ovvero Minusvalenze 1 , 0 0 ) (di cui esenti 2 , 0 0 ) 3 ,00
RT9 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00
RT10 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti 1 ,00 ) 2 ,00
RT11 Differenza (RT8 col. 3 – RT8 col.2 – RT9 – RT10 col. 2) ,00
RT12 Imposta sostitutiva (12,50% dell’importo di rigo RT11) ,00
RT13 Eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata ,00
RT14 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA
,00
1 ,00 2 ,00
Riepilogo Imposta
importi a credito RT31 a credito 1 2
,00 ,00
RT32 Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (RT22 + RT28; da riportare nel rigo RN30, col. 3)
,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2008
PERSONE FISICHE
REDDITI
2009
QUADRO RT
genzia
ntrate
RT1 Totale dei corrispettivi ,00
RT2 Totale dei costi o dei valori di acquisto ,00
RT3 Plusvalenze (RT1 – RT2) (ovvero Minusvalenze 1 , 0 0 ) 2 ,00
RT4 Imposta sostitutiva (20% dell’importo di rigo RT3) ,00
RT5 Maggiore imposta sostitutiva (vedi istruzioni 1 ,0 0 ) 2 ,00
Minusvalenze
non Eccedenza relativa al 2004 Eccedenza relativa al 2005 Eccedenza relativa al 2006 Eccedenza relativa al 2007 Eccedenza relativa al 2008
RT15 compensate1 2 3 4 5
nell’anno ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
SEZIONEIII RT16 Totale dei corrispettivi delle cessioni ,00
Plusvalenze derivanti RT17 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) 2 ,00
dalla cessione di
partecipazioni RT18 Plusvalenze (RT16 – RT17) (ovvero Minusvalenze ) (di cui esenti ) 3 ,00
qualificate RT19 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00
RT20 Differenza (RT18 col. 3 – RT18 col. 2 – RT19) ,00
RT21 Imponibile (40% dell’importo di rigo RT20) ,00
RT22 Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97) ,00
SEZIONEIV RT23 Totale dei corrispettivi delle cessioni ,00
Plusvalenze derivanti RT24 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) 2 ,00
dalla cessione di
partecipazioniin società RT25 Plusvalenze (RT23 – RT24 col. 2) (ovvero Minusvalenze 1 ,00 ) 2 ,00
o enti residenti o RT26 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00
localizzati in Stati o
RT27 Imponibile (RT25 col. 2 – RT26) ,00
territori aventi un regime
fiscale privilegiato RT28 Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97) ,00
Minusvalenze non
compensate Eccedenza relativa al 2004 Eccedenza relativa al 2005 Eccedenza relativa al 2006 Eccedenza relativa al 2007 Eccedenza relativa al 2008
nell’anno RT29 SEZ. III 1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Eccedenza relativa al 2004 Eccedenza relativa al 2005 Eccedenza relativa al 2006 Eccedenza relativa al 2007 Eccedenza relativa al 2008
RT30 SEZ. IV
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Eccedenza d’imposta sostitutiva precedente dichiarazione di cui già compensata nel Mod. F24 Credito residuo
3
,00
P ri a v r a t l e u c t i a p t a e zioni Valore della partecipazione Aliquota Imposta dovuta Rateizzazione V c e u r m sa u m la e ti n v t o o
art. 2, D.L. n. 282 RT33 1 2 3 4 5
del 2002 e successive ,00 ,00
modificazioni
RT34
,00 ,00
RT35
,00 ,00
RT36
,00 ,00
RT37
,00 ,00
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RR
Contributi previdenziali Mod. N.
Sezione I CODICE AZIENDA I.N.P.S. Attività particolari Quote di partecipazione
1
Contributi RR1 2 3
previdenziali dovuti
da artigiani e
commercianti DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
Codice fiscale Codice INPS Reddito d’impresa (o perdita)
1 2 3
,00
Perio c d o o n t i r m ib p u o ti s v i a zione an L z a i v a o n r i a tà to c r o i n p t r r i i v b i u d ti i v a Tipo Periodo riduzione
dal al al 31/12/95 riduzione dal al
4 5 6 7 8 9
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE
Contributi versati sul minimale compresi
quelli con scadenza successiva alla
Reddito minimale Contributi IVS dovuti sul reddito minimale Contributi maternità Quote associative e oneri accessori presentazione della dichiarazione
10 11 12 13 14
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RR2 previde C n o z n ia tr l i i b s u e t n i z co a m e p sp e o n s s i a z t i i o c n o e n n c e r l e m di o ti d . F24 Credito del precedente anno C c r o e m di p to e n d s e a l t p o r n ec e e l d M e o n d te . a F2 n 4 no s C u o l n re tr d ib d u it t o o m a i d ni e m b a ito le s C u o l n r t e r d ib d u it t o o m a i c n r i e m d a it l o e
15 16 17 18 19
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Credito di cui si chiede il rimborso Credito da utilizzare in compensazione
20 21
,00 ,00
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE
Contributi sul reddito eccedente il
Contributo IVS dovuto sul reddito Contributo maternità Contributi versati sul reddito che minimale con scadenza successiva
che eccede il minimale (vedere istruzioni) eccede il minimale alla presentazione della dichiarazione
22 23 24 25 26
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Contributi compensati con crediti Credito del precedente anno Contributo a debito Contributo a credito
previdenziali senza esposizione nel mod. F24 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 sul reddito che eccede il minimale sul reddito che eccede il minimale
27 Reddito eccedente il minimale 28 29 30 31
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Eccedenza di versamento a saldo Credito di cui si chiede il rimborso
32 33 34
,00 ,00 ,00
1 2 3
,00
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
15 16 17 18 19
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RR3
20 21
,00 ,00
22 23 24 25 26
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
27 28 29 30 31
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
32 33 34
,00 ,00 ,00
Totale credito Totale credito
RR4 Totale credito Eccedenza di versamentoa saldo di cui si chiede il rimborso da utilizzare in compensazione
Riepilogo crediti 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2008
PERSONE FISICHE
2009
genzia
ntrate
Reddito eccedente il minimale
Credito da utilizzare in compensazione
Sezione II Reddito imponibile Periodo imponibile Codice is V tr e u d z e io re ni Contributo dovuto Acconti versati
Contributi 1 2 dal 3 al 4 5 6 7
previdenziali dovuti RR5
dai liberi professioni- ,00 ,00 ,00
sti iscritti alla RR6 ,00 ,00 ,00
gestione separata di
cui all’art. 2, comma RR7 ,00 ,00 ,00
26, della L. 335/95 RR8 Totali ,00 ,00
RR9 Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione ,00
RR10 Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24 ,00
RR11 CONTRIBUTO A DEBITO ,00
RR12 Totale credito Eccedenz a a s d a i l d ve o rsamento di cui s T i o c ta h l i e e d c e re i d l i r t i o mborso da utilizz T a o r t e a l i e n c c r o e m d p ito ensazione
CONTRIBUTO A CREDITO 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
CODICE FISCALE
MODULO RW
Investimenti all’estero e/o
trasferimenti da, per e sull’estero
Mod. N.
d Se a z o . I v - e r T s r o a s l f ’ e e r s i t m er e o n d ti i Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento C es o te d r i o ce d S i t r a e t s o idenza T tr i a p s o f erimento
denaro, certificati in 1 cognome o denominazione 2 nome 3 4
serie o di massa o
titoli attraverso non RW1
residenti, per cause C de o l d t i r c a e s f S e t r a im to e e n s to tero C di o p d a ic g e a m m e e z n z to o C co o n d i e c s e te o ro perazioni Data Importo
diverse dagli
investimenti esteri e 5 6 7 8 giorno mese anno 9
dalle attività estere di ,00
natura finanziaria
1 2 3 4
RW2
5 6 7 8 9
,00
1 2 3 4
RW3
5 6 7 8 9
,00
1 2 3 4
RW4
5 6 7 8 9
,00
1 2 3 4
RW5
5 6 7 8 9
,00
1 2 3 4
RW6
5 6 7 8 9
,00
Sez. II - Investimenti
a a l t l t ’ i e vi s t t à e r e o s t o e v re ve d ro i RW7 Codice Stato estero C co o n d i e c s e te o ro perazioni Importo is V tr e u d z e io re ni
natura finanziaria
al 31/12/2008 1 2 3 4
,00
RW8 1 2 3 4
,00
RW9 1 2 3 4
,00
RW10 1 2 3 4
,00
S d e a z , . v I e I r I s - o T r e a s s u fe ll r ’e im st e e n ro ti C es o te d r i o ce Stato T tr i a p s o f erimento C co o n d i e c s e te o ro perazioni Codice ABI/CAB
che hanno interessato 1 2 3 4
gli investimenti
all’estero ovvero le RW11
attività estere di Numero del conto corrente Data Importo
natura finanziaria nel
corso del 2008 6 7 giorno mese anno 8
,00
RW12
6 7 8
,00
RW13
6 7 8
,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2008
PERSONE FISICHE
2009
genzia
ntrate
Cod.Id.Internazionale BIC/SWIFT
5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
CODICE FISCALE
QUADRO AC
Comunicazione dell’amministratore
di condominio Mod. N.
DATI
IDENTIFICATIVI Codice fiscale Denominazione
1 2
DEL
CONDOMINIO AC1
Provincia
Comune del domicilio fiscale (sigla) Via e numero civico
3 4 5
DATI RELATIVI
AI FORNITORI Codice fiscale Cognome ovvero Denominazione
1 2
E AGLI
ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI Sesso Prov. nasc.
Nome (solo per le persone fisiche) (M o F) Data di nascita Comune (o Stato estero)di nascita (sigla)
3 4 5 giorno mese anno 6 7
AC2
Provincia
Comune del domicilio fiscale (sigla) Via e numero civico Cod. Statoestero
8 9 10 11
Importo complessivo
degli acquisti di beni e servizi
12
,00
1 2
3 4 5 6 7
AC3
8 9 10 11
12
,00
1 2
3 4 5 6 7
AC4
8 9 10 11
12
,00
1 2
3 4 5 6 7
AC5
8 9 10 11
12
,00
1 2
3 4 5 6 7
AC6
8 9 10 11
12
,00
OTIUTARG
OLLEDOM
PERIODO D’IMPOSTA 2008
PERSONE FISICHE
2009
genzia
ntrate
OTIUTARG
OLLEDOM
UNICO
genzia
ntrate
Persone fisiche 2009
FASCICOLO 3
PERIODO D’IMPOSTA 2008
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
FASCICOLO 1
Quadro RP Oneri e spese
Dati personali Compilazione del frontespizio Quadro RN Calcolo dell’IRPEF
Familiari a carico Quadro RV Addizionale regionale
Quadro RA Redditi dei terreni e comunale all’IRPEF
Quadro RB Redditi dei fabbricati Quadro CR Crediti d’imposta
Quadro RC Redditi di lavoro dipendente Quadro RX Compensazioni e rimborsi
e assimilati Bonus straordinario per famiglie
UNICO MINI
UNICOMINIè una versione semplificatadel Modello UNICOPersone Fisiche,
ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse
FASCICOLO 2 Quadro RR Contributi previdenziali
Modulo RW Investimenti all’estero
QuadroRH Redditi di partecipazione
e/o trasferimenti
in società di persone
da,per e sull’estero
ed assimilate
Quadro AC Comunicazione
QuadroRL Altri redditi
QuadroRM Redditi soggetti a tassazione dell’amministratore
separata e ad imposta di condominio
sostitutiva Persone Guida alla
QuadroRT Plusvalenze di natura fisiche compilazione del Modello
finanziaria non residenti UNICO 2009
FASCICOLO 3 Quadro RD Allevamento di animali,
produzione di vegetali
ISTRUZIONI COMUNI AI
ed altre attività agricole
QUADRIRE - RF - RG - RD - RS
Quadro RS Prospetti comuni ai quadri RA,
Novità della disciplina
RD,RE,RF,RG,CM e RH
del reddito d’impresa e di lavoro autonomo
Quadro RQ Imposta sostitutiva
Quadro RE Lavoro autonomo derivante di cui all’art.8,comma 1,
dall’esercizio della L.n.342/2000
di arti e professioni Quadro RU Crediti di imposta concessi
Quadro EC Prospetto per a favore delle imprese
la deduzione extracontabile Quadro FC Redditi dei soggetti
dei componenti negativi controllati residenti
Quadro RF Impresa in contabilità ordinaria in Stati o territori
Quadro RG Impresa in regime di con regime fiscale privilegiato
contabilità semplificata Quadro CE Credito di imposta
Quadro CM Contribuenti minimi per redditi prodotti all’estero
INDICE UNICO 2009 Persone fisiche – FASCICOLO3
I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 8. Istruzioni per la compilazione
DEI QUADRI AGGIUNTIVI del quadro RD 38
AL MODELLO BASE 3
9. Istruzioni per la compilazione
1. Istruzioni comuni ai quadri del quadro RS 42
RE - RF - RG - RD - RS 3
10. Istruzioni per la compilazione
2. Le novità della disciplina del reddito del quadro RQ 47
d’impresa e di lavoro autonomo 5
11. Istruzioni per la compilazione
del quadro RU 52
3. Istruzioni per la compilazione
del quadro RE 8
12. Istruzioni per la compilazione
del quadro FC 76
4. Istruzioni per la compilazione
del quadro EC 14 13. Istruzioni per la compilazione
del quadro CE 81
5. Istruzioni per la compilazione
del quadro RF 15 II. ISTRUZIONI PARTICOLARI
PER LA COMPILAZIONE
6. Istruzioni per la compilazione DELLA DICHIARAZIONE IVA 2009
del quadro RG 27 DA PRESENTARE NELL’AMBITO
DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA 93
7. Istruzioni per la compilazione
del quadro CM 35 APPENDICE 95
PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE
1. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RD-RS
Generalità Cause di esclusione dall’applicazione dei parametri e degli studi di settore
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione dei parametri
di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovve-
ro degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l’apposita casella po-
sta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:
1. inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla let-
tera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a
5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (tale codice può essere utilizzato esclusivamente
dai soggetti interessati dall’esclusione dagli studi di settore);
4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla let-
tera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 mi-
lioni di euro ovvero, in caso di esclusione dall’applicazione dei parametri, superiore a
5.164.569 euro;
5. periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione or-
dinaria;
6. periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coat-
ta amministrativa o fallimentare;
7. altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività;
8. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla
circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi (fattispecie vali-
da solo per i soggetti che svolgono un’attività rientrante nell’ambito di applicazione dei pa-
rametri);
9. determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
10. incaricati alle vendite a domicilio;
11. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli ele-
menti contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’ap-
plicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata;
12. modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui le due atti-
vità siano soggette a due differenti studi di settore.
Si precisa che sono esclusi dall’applicazione degli di settore e dei parametri i contribuenti che
adottano il regime dei minimi, come disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge
n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria per il 2008).
Si ricorda che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di ces-
sazione dell’attività. Costituisce causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore an-
che la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprendi-
tore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria”
(codice attività - 46.32.20 - compreso nello studio di settore UM21E)e da maggio in poi quel-
la di “Trasporto con taxi” (codice attività - 49.32.10 - compreso nello studio di settore
UG72A).
L’art. 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modi-
ficando l’art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto inoltre che non costituisce causa di
esclusione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi
dalla data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prose-
cuzione di attività svolte da altri soggetti.
Inoltre, il comma 23, dell’art. 1, della citata legge n. 296 del 2006, modificando l’art. 10 della
legge n. 146 del 1998, ha sancito che, per i soggetti nei cui confronti trovano applicazione gli
studi di settore, non costituisce causa di esclusione un periodo d’imposta diverso dai dodici mesi.
3
Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione degli studi di settore e dei
parametri nonché alla compilazione dei relativi modelli per la comunicazione dei dati rilevan-
ti ai fini dell’applicazione degli stessi:
a) i soggetti che hanno cessato l’attività e che successivamente l’hanno nuovamente iniziata en-
tro sei mesi dalla data di cessazione. L’ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessa-
zione dell’attività è avvenuta anteriormente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2008 e l’inizio dell’attività sia avvenuto nel corso del periodo d’imposta 2008, ferma re-
stando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa co-
stituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti;
c) i soggetti che hanno un periodo d’imposta diverso dai dodici mesi (fattispecie rilevante esclu-
sivamente per i contribuenti interessati dagli studi di settore).
Non costituisce, comunque, causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività eser-
citata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di
attività compresi nel medesimo studio di settore.
In riferimento al codice 7, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento
dell’attività:
a) i periodi nei quali l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto
sociale, ad esempio perché:
– la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre
il primo periodo d’imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento del-
l’attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
– viene svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra at-
tività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la
produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
b) il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa della ristrut-
turazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i
locali in cui viene esercitata l’attività;
c) il periodo in cui l’imprenditore individuale ha affittato l’unica azienda;
d) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunica-
zione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività
professionali, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte
dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari.
ATTENZIONE:il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione de-
gli studi di settore deve essere compilato anche:
1 – dai contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui
alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compen-
si di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fi-
no ad euro 7.500.000;
2 – dai contribuenti che dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nel-
le ipotesi di cessazione dell’attività, liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgi-
mento dell’attività.
Per i contribuenti di cui al punto 1), la compilazione dell’allegato è necessaria al fine di racco-
gliere le relative informazioni utili ai fini dell’elaborazione degli studi di settore applicabili an-
che ai contribuenti medesimi, in vista dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 10,
comma 4, lett. a), della legge n. 146 del 1998, come modificato dall’articolo 1, comma 16,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007).
Nei confronti dei contribuenti di cui al punto 2, l’articolo 1, comma 19 della medesima legge
296 del 2006 ha invece previsto, ferma restando l’esclusione dall’applicazione degli studi di
settore, la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione
degli studi di settore, al fine di individuare specifici indicatori di normalità economica, idonei a
rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.
Si ricorda che i contribuenti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di setto-
re devono:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro “Tipo
di dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi modelli.
4
Cause di inapplicabilità degli studi di settore
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono
barrare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG.
Per ulteriori chiarimenti in merito alla cause di esclusione dall’applicazione degli studi di setto-
re e dei parametri, nonché in riferimento alle cause di inapplicabilità dagli studi di settore si rin-
via alle istruzioni per la compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fi-
ni dell’applicazione degli studi e dei parametri.
2. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO
D’IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO
Generalità I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2006, nel 2007 e nel 2008 che hanno interessato la
disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo e che possono riguardare la presente di-
chiarazione sono i seguenti:
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)”;
– Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2008)”
– Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31;
– Decreto del 2 gennaio 2008, recante le “Modalità applicative per i regime dei contribuen-
ti minimi in attuazione dell’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244”;
– Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008 , n. 133;
– Decreto legge n.171 del 3 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 205;
– Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
I commi da 344 a 349 dell’articolo 1 hanno introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la
realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su
edifici esistenti. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta nella
misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in tre rate annuali di pari importo,
entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi
previsti. Gli interventi agevolati, individuati dai commi 344, 345, 346 e 347, sono definiti
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, il quale riporta in
allegato le tabelle di riferimento per la valutazione tecnica dell’intervento. La procedura per frui-
re della detrazione del 55 per cento è disciplinata nell’art. 4 del predetto decreto. L’art. 1, com-
ma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ha esteso l’agevolazio-
ne anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 ed ha stabilito che le disposizioni di
cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di
impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre
2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il
riconoscimento dei benefici. Ai sensi del comma 24, lett. b), del citato articolo 1, per tutti gli
interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non
inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto
della prima detrazione.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
Art. 1
Il comma 29, ha sostituito l’art. 8 del TUIR. Il nuovo comma 1 consente di dedurre dal reddito
complessivo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità semplifica-
ta e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni indipendentemente dalla loro natura. Il
comma 3 prevede tuttavia che le stesse, in caso di mancato utilizzo, non possono essere ripor-
tate a nuovo.
L’art. 1, comma 33, ha apportato rilevanti modifiche al TUIR. In particolare:
– le lettere b) e c) hanno modificato la disciplina della deducibilità degli interessi passivi abro-
gando gli artt. 62 e 63 del TUIR, concernenti il pro-rata patrimoniale e la thin cap, ed inse-
rendo un nuovo comma 1 nell’art. 61, nel quale è stabilito che gli interessi passivi “inerenti”
5
l’esercizio dell’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammon-
tare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi con-
corrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
– la lettera n), al numero 1), ha soppresso il comma 3 dell’art. 102 del TUIR eliminando quindi
la facoltà di operare ammortamenti accelerati o anticipati sui beni materiali; il numero 2) del-
la medesima lettera ha poi sostituito il comma 7 del citato art. 102: è ora previsto, per l’im-
presa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la dedu-
zione dei suddetti canoni a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due ter-
zi del periodo di ammortamento. Tale limite sostituisce il precedente, pari alla metà del perio-
do di ammortamento. In caso di beni immobili, qualora l’applicazione del metodo preceden-
te determini un risultato inferiore ad undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione
è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pa-
ri almeno a diciotto anni. La disposizione concernente la durata minima dei contratti di loca-
zione finanziaria si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008;
– la lettera p) ha modificato il comma 2 dell’art. 108 del TUIR stabilendo che le spese di rap-
presentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisi-
ti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del vo-
lume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impre-
sa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore uni-
tario non superiore a euro 50;
– la lettera q), al numero 1), ha disposto la soppressione della facoltà prevista dall’art. 109,
comma 4, lett. b), del TUIR, in materia di deduzioni extracontabili dei componenti negativi,
ferma restando l’applicazione in via transitoria delle disposizioni del terzo, quarto e quinto
periodo dell’anzidetta norma per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Il comma 34 prevede che, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2007, non si applica la riduzione a metà per il primo esercizio della quota di ammor-
tamento per i nuovi beni acquistati ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli in-
dicati nella lettere b) del comma 1 dell’art. 164 e nel comma 7, primo periodo, dell’art.102-
bis del TUIR. L’eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella
dichiarazione dei redditi. Detta disposizione non rileva ai fini del versamento degli acconti re-
lativi al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Il comma 38, al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plu-
svalenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota dell’Ires disposta dal precedente comma 33,
stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2008 sono
state proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, com-
ma 2, 59 e 68, comma 3, del Tuir.
Il comma 48, dispone che l’eccedenza dedotta ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b), del
TUIR, possa essere recuperata a tassazione optando per l’applicazione di un’imposta sostituti-
va delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’applicazione di tale imposta può essere anche parzia-
le e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 marzo 2008 sono state adottate le
disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio
dell’opzione.
Il comma 58, lettera c), ha modificato la lett. a) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, preveden-
do come primo requisito per fruire dell’esenzione sulle plusvalenze l’ininterrotto possesso dal pri-
mo giorno del dodicesimo (invece che del diciottesimo) mese precedente quello dell’avvenuta
cessione.
L’art. 1, comma 130 ha modificato l’articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460. Il comma 3 del predetto art. 13, prevede che qualora siano ceduti gratuitamente alle On-
lus successivamente al 1°gennaio 2008, i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scam-
bio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfe-
zioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consen-
tono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o
la distruzione, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o
l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non
si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85,
comma 2, del TUIR.
6
Il comma 168 ha affermato che le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti im-
pianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 di-
cembre 2008.
Il comma 286, ha previsto che le disposizioni per il risparmio energetico di cui all’art. 1, com-
ma 347, della legge n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e alle condizioni previste,
anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe
di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
I commi 338 e 339 hanno previsto, per il periodo d’imposta 2008, la non concorrenza alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette:
– degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li im-
piegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e
6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sen-
si dell’articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana;
– nel limite massimo del 30 per cento, degli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in setto-
ri diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di
produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribu-
zione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’art. 5 del citato decreto legislativo.
Tali benefici sono concessi solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli
articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
Le disposizioni applicative sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività cultu-
rali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello svilup-
po economico.
Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31
L’art. 22 ter, comma 1, stabilisce che al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il pas-
saggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio
2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all’esito della
concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica,
prevista dall’articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, l’esecuzione dei provvedimenti di ri-
lascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 del-
l’articolo 1 della stessa legge, e’ sospesa fino al 15 ottobre 2008. Con successivo decreto
legge n. 158 del 20 ottobre 2008 la sospensione è stata ulteriormente differita al 30 giu-
gno 2009, limitatamente ai comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27
maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.
Il successivo comma 2, stabilisce che fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 conti-
nuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge
n. 9 del 2007 e i benefici fiscali di cui all’articolo 2 della stessa legge.
Decreto del 2 gennaio 2008
Il presente decreto reca le “Modalità applicative per i regime dei contribuenti minimi” in at-
tuazione dell’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( Fi-
nanziaria 2008).
I soggetti che posseggono i requisiti per accedere a tale regime fiscale dovranno compilare il
nuovo quadro di determinazione del reddito denominato CM.
Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008 , n. 133
Art. 81
Il comma 19 aggiunge al Tuir l’art. 92-bis, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al-
la data del 25 giugno 2008, concernente la valutazione delle rimanenze di alcune categorie
di imprese. In particolare è previsto, per le imprese esercenti le attività di ricerca e coltivazio-
ne di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione petrolio, produzione o commercializza-
zione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio lique-
fatto e di gas naturale, il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli
studi di settore, che la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all’articolo 85, com-
ma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «primo entra-
to primo uscito», anche se non adottati in bilancio.
7
Il successivo comma 21, stabilisce che il maggior valore delle rimanenze finali che si determi-
na per effetto della prima applicazione dell’articolo 92-bis del Tuir non concorre alla for-
mazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 16 per cento.
Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dal-
l’esercizio successivo a quello di prima applicazione dell’articolo 92-bis del Tuir.
Decreto legge n.171 del 3 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 205 recante: «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore
agroalimentare»
L’ articolo 1, modifica le disposizioni dei commi 1088, 1089 e 1090 dell’articolo 1 della leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Per effetto di tale modifica, l’agevolazio-
ne alle imprese agricole e agroalimentari e ai consorzi o raggruppamenti di imprese agroali-
mentari per investimenti in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri prevista dalla
legge n. 296 del 2006 si sostanzia in un credito d’imposta e non in una esclusione dal reddi-
to d’impresa come originariamente previsto. Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni
2008 e 2009
Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2
L’articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa, ai sensi dell’ar-
ticolo 99, comma 1, del TUIR, un importo pari al 10 per cento dell’IRAP determinata ai sensi
degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetaria-
mente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati
al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipenden-
te e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a),
1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto. La disposizione si applica a decorrere dal perio-
do d’imposta in corso al 31dicembre 2008.
L’art. 15, commi da 16 a 23, ha previsto la facoltà, anche in deroga all'art. 2426 del codi-
ce civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, di rivalutare i beni immobili,
ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società
di una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP e di eventuali addizionali.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle
imposte sul reddito e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimen-
to al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva delle im-
poste sul reddito e dell'IRAP e di eventuali addizionali da computare in diminuzione del saldo
attivo della rivalutazione.
L’articolo 31, comma 3, prevede che l'addizionale del 25 per cento di cui all'articolo 1, com-
ma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche al reddito proporzional-
mente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti
dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto nonché ai soggetti che uti-
lizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pub-
blico attraverso numeri telefonici a pagamento.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali sono definite le modalità per l’attuazione della disposizione.
3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RE
Generalità Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e pro-
fessioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico, i redditi rien-
Vedere in APPENDICE, tranti nel regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388,
voce “Esercizio di arti nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizza-
e professioni”
zioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall’assunzione di obblighi riconducibili ad un
rapporto di lavoro autonomo.
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Gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR vanno dichiara-
ti nel quadro RL.
Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 269 del 2003, i redditi di lavoro autonomo prodotti da ricercato-
ri che, residenti non occasionalmente all’estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia, so-
no imponibili nella misura del 10 per cento. Detto incentivo si applica nel periodo d’imposta
in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due successivi, sempre che per-
manga la residenza.
Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che per l’anno d’imposta 2008
hanno adottato il regime dei contribuenti minimi previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117 del-
la legge finanziaria 2008, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro CM.
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
Nel rigo RE1,colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dal-
la tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella
dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul si-
to Internet dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it unitamente al volume d’ausilio contenente le
note esplicative e la tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.
La colonna 2 del rigo RE1 va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di setto-
re o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore de-
vono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo
di dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi modelli.
Per la compilazione della colonna 2 si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo
“Generalità” del capitolo I delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS”.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Nel rigo RE2, colonna 1, vanno indicati i compensi convenzionali di cui all’art. 54, comma
8 bis, del TUIR percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG,
riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28, L. n. 49/1987, come stabiliti dal decreto 17 settem-
bre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell’11 ottobre 2002, emanato dal Ministero degli
Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Per detti compensi non
è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l’importo indicato deve essere riportato
nel rigo RE23.
Nel rigo RE2, colonna 2, va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro
e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività
professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’este-
ro. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio del-
l’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particola-
re competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compen-
si percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provin-
ciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sin-
daco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere ammi-
nistratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi
previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai
committenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996,
non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integran-
te dei compensi da indicare nel presente rigo. Non deve essere riportato in questa colonna
l’importo eventualmente indicato in colonna 1.
Nel rigo RE3, va indicato, l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi. In particolare:
• gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;
• i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e del-
le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consisten-
ti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanen-
te o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le qua-
li è prevista la tassazione separata).
Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro au-
tonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali co-
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munque riferibili all’attività artistica o professionale. Tuttavia, ai sensi della lettera g-ter, del com-
ma 1 dell’art. 17 del TUIR, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della cliente-
la o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d’imposta, il contribuente può
scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata.
Nel rigo RE4, indicare, ai sensi dell’art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, le plusvalenze dei
beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007 e nel 2008, ed esclusi gli oggetti
d’arte, di antiquariato o da collezione se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o me-
diante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei be-
ni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la
professione o a finalità estranee all’arte o professione.
Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle let-
tere a) e b) del comma 1-bis del medesimo articolo e vanno indicate nel successivo rigo RE18
Nel rigo RE5 , colonna 3, va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle
scritture contabili comprensivo degli importi indicati in colonna 1, qualora il contribuente si sia
avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:
Vedere in APPENDICE, adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della
voce “Parametri presuntivi legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in colonna 1;
di ricavi e compensi”
Vedere in APPENDICE, voce adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore (art. 10, della legge
“Studi di settore” 8 maggio 1998, n.146), il cui importo va evidenziato in colonna 1.
In colonna 2 va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, com-
ma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n.
311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine
per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito (codice tributo 4726).
TOTALE COMPENSI Nel rigo RE6 va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, colonna 2, RE3,
RE4, e RE5 colonna 3.
Nel rigo RE7 vanno indicati:
• le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario
non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono
utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o
familiare del contribuente;
• l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili
strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione, deter-
minate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cen-
to di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
• l’80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servi-
zi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’ar-
ticolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259;
• il 40 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acqui-
sto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i mo-
tocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori
• il 90 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promi-
scuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e
imbarcazioni da diporto.
Nel rigo RE8 vanno indicati:
• i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumenta-
li a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammor-
tamento corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50
per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’ar-
te o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente;
• il 40 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomo-
tori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell’ammontare dei ca-
noni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99
per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ci-
clomotori, ragguagliati ad anno; si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di lea-
sing stipulati dal 1° gennaio 2007 è condizionata al rispetto del requisito della durata mini-
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ma del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali;
• il 90 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso pro-
miscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
• l’80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 del-
l’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto
2003, n. 259.
Nel rigo RE9 vanno indicati:
• l’80 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi ad apparecchiature termina-
li per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma
1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 ago-
sto 2003, n. 259;
• i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di
detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della pro-
fessione e per l’uso personale o familiare del contribuente;
• il 40 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell’ammontare dei
canoni che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i mo-
tocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
• il 90 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in
uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aero-
mobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.
Nel rigo RE10 vanno indicati:
• il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usu-
frutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della profes-
sione e per l’uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest’ultimo non
disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio del-
l’arte o della professione; ovvero in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche fi-
nanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing sti-
pulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50 per cento della rendita catastale.
Vedere in APPENDICE,voce • l’ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto
“Ammortamento degli immobili o di costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990,
strumentali per l’esercizio
ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2008; si precisa che per
di arti e professioni”
gli immobili strumentali acquistati nel 2007 e nel 2008 gli importi deducibili delle quote di
ammortamento devono essere ridotti ad un terzo;
• l’ammontare del canone di locazione corrisposto nell’anno 2008 per l’immobile utilizzato
esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione;
• la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finan-
ziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giu-
gno 1990, ovvero nel periodo 1°gennaio 2007 – 31 dicembre 2008. Per i contratti stipu-
lati nel 2007 e nel 2008, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contrat-
to non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente sta-
bilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e comunque con un minimo di
otto anni e un massimo di quindici avendo per oggetto beni immobili; si precisa che per i
contratti di locazione finanziaria stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre
2008 la deduzione dei canoni di leasing è consentita nella misura di un terzo;
• l’ammontare deducibile nell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manu-
tenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’ar-
te o della professione, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie so-
stenute negli esercizi precedenti;
• le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione
della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
• il 50 per cento delle spese per servizi e dell’ammontare della quota deducibile nell’anno del-
le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento
del costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della profes-
sione e all’uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a con-
tratto di locazione anche finanziaria , nonché le quote di competenza delle predette spese
straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.
Nel rigo RE11 vanno indicati, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
• l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi
assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell’INPS) a
carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
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• le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel perio-
do d’imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non co-
perta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
• i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddet-
te quote maturate nell’anno.
Vedere in APPENDICE,voce Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
“Spese per trasferte” lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un am-
montare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23
per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsa-
te a piè di lista.
Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affilia-
ti, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro
prestato o l’opera svolta, nei confronti dell’artista o professionista, in qualità di lavoratore di-
pendente o assimilato. L’indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e
previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tut-
to o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d’imposta. Rimangono deducibi-
li, invece, i contributi previdenziali e assistenziali versati dall’artista o professionista per i fa-
miliari sopra indicati.
Nel rigo RE12 va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per pre-
stazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contri-
buente.
Nel rigo RE13va indicato l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per
finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto
dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’ar-
te o professione. Ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993, non sono dedu-
cibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA.
Nel rigo RE14 vanno indicati i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato
in esame, va considerato l’ammontare deducibile delle spese sostenute nell’anno per servizi te-
lefonici compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica.
Nel rigo RE15, colonna 1, va indicato l’ammontare delle spese relative a prestazioni alber-
ghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committen-
te per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, integralmente deducibili dal
reddito di lavoro autonomo ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del TUIR. In colonna 2 va indi-
cato l’intero ammontare delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista. In colon-
na 3, va indicato l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 più colonna
2. L’importo deducibile di colonna 2 non può essere superiore al 2% dell’ammontare dei com-
pensi percepiti (risultante dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indica-
to nel rigo RE4).
Nel rigo RE16, colonna 2, va indicato l’ammontare delle spese di rappresentanza effettiva-
mente sostenute e idoneamente documentate per un importo non superiore all’1 per cento del-
l’ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6,
e l’importo indicato nel rigo RE4). Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle
sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, an-
che se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, nonché quel-
le sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
Nella colonna 1 del rigo RE16 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle spese
sostenute.
Nel rigo RE17 va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congres-
si e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l’even-
tuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.
Nel rigo RE19, colonna 2, indicare anche:
• l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1
del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
• il 40 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo veicolo,
per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati
esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan , ciclomotori e motocicli, nonché
il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
• il 40 per cento delle altre spese,(diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lu-
brificanti e simili), utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veico-
lo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 90 per cento di
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tali spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la mag-
gior parte del periodo d’imposta;
• il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio
dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in ba-
se a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
• l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica effettivamente sostenu-
te e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenen-
do presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deduci-
bili nella misura del 50 per cento;
• l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e
8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all’imposta
dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interes-
si attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis,
4-bis.1 del medesimo decreto, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma
1 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008. Tale ammontare va indicato anche
in colonna 1.
Si ricorda che ai sensi dell’art.2, comma 8, della legge n.289 del 2002 non sono ammesse
in deduzione le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.
TOTALE SPESE Nel rigo RE20va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19.
Differenza
Nel rigo RE21, colonna 2, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20.
I ricercatori che intendono avvalersi dell’agevolazione prevista dall’art. 3 del D.L. 269 del
2003, devono indicare nella colonna 1 del rigo RE21 i redditi derivanti esclusivamente da rap-
porti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella colonna 2 del medesimo rigo.
Vedere in APPENDICE, Ilrigo RE22 deve essere compilato se il contribuente si è avvalso del regime sostitutivo per le
voce “Regime fiscale nuove iniziative produttive.L’art.13 della Legge 388 del 2000 ha previsto per le persone fi-
agevolato per le nuove
siche che intraprendono un’attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi, per il perio-
iniziative imprenditoriali
e di lavoro autonomo” do di imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato
che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura del 10 per cento ap-
plicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Nel rigo RE22, pertanto, va indicato in colonna 1 il codice 1 in riferimento all’adozione del
regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, in colonna 2 va indicato in caso di
codice 1, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’importo di rigo RE21, colonna 2. Tale
imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il codice tributo 4025.
Qualora l’importo di rigo RE21, colonna 2, sia negativo va compilata esclusivamente la colonna 1.
Reddito (o perdita) delle Nel rigo RE23, qualora non sia stato compilato il rigo RE22, va indicata la somma tra:
attività professionali – l’importo di rigo RE21, colonna 2, al netto di quello eventualmente indicato nella colonna 1
ed artistiche del medesimo rigo;
– il 10 per cento dell’importo di rigo RE21, colonna 1;
– l’importo di rigo RE2, colonna 1.
In caso di risultato negativo l’importo deve essere preceduto dal segno “–“ . Nell’ipotesi in cui,
invece, sia stato compilato il rigo RE22, nel presente rigo va indicato l’importo di rigo RE2, co-
lonna 1.
Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche
Nel rigo RE24 deve essere indicata l’eventuale eccedenza di perdite degli esercizi preceden-
ti, non utilizzata per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell’anno fino a concorrenza
dell’importo indicato nel rigo RE23, se positivo .
Nel rigo RE25 indicare la differenza tra l’importo di rigo RE23 ed il rigo RE24. Tale importo
va sommato agli altri redditi Irpef e riportato nel quadro RN.
Si ricorda che l’art. 1, comma 29 della legge finanziaria del 2008, ha riformulato l’art. 8 del
TUIR in materia di perdite di lavoro autonomo e di imprese minori (vedere nelle novità del red-
dito d’impresa e di lavoro autonomo), pertanto nel caso in cui nel rigo RE25 sia indicata una
perdita, dovrà essere scomputata dal reddito complessivo nel quadro RN.
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Ritenute d’acconto Nel rigo RE26 va indicato l’ammontare delle ritenute d’acconto (comprese quelle
eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione da riportare,
sommato alle altre ritenute, nell’apposito rigo del quadro RN.
4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO EC
Premessa A seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 2426 del codice civile, per opera
del D.Lgs. n. 6 del 2003 (recante riforma del diritto societario), non è più consentito imputare
al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali.
L’109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, nella versione precedente alle modifi-
che apportate dall’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finan-
ziaria 2008), prevedeva , tuttavia che, in caso di imputazione al conto economico di rettifi-
che di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del
reddito di impresa, fosse ugualmente possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che
la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico fosse indicata in un ap-
posito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti di-
vergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.
Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il pre-
detto art. 1, comma 33, lettera q), della legge finanziaria 2008 ha previsto la soppressione
della facoltà per il contribuente di dedurre nell’apposito prospetto gli ammortamenti dei beni
materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi
e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102,
comma 7 del TUIR, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanzia-
ria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico, per
i soggetti che contabilizzano i predetti contratti secondo il c.d. metodo finanziario.
La deducibilità di tali componenti negativi non imputati al conto economico non richiedeva l’ap-
posizione di un vincolo su di una specifica voce del patrimonio netto; il citato art. 109, com-
ma 4, lett. b), terzo periodo, si limitava, infatti, a porre la condizione che, in caso di prelievo
di riserve preesistenti o di utili di esercizio, anche se prodotti in epoca successiva al periodo
d’imposta di avvenuta deduzione extracontabile dei componenti negativi, l’ammontare delle re-
stanti riserve di patrimonio netto e degli utili dell’esercizio portati a nuovo non scendesse al di
sotto dell’importo complessivo residuo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente (im-
porto da assumere al netto del fondo imposte differite correlativamente stanziato in bilancio).
Qualora, infatti, si fosse verificata tale evenienza, l’importo delle riserve e/o degli utili dell’e-
sercizio prelevati che avesse intaccato tale livello minimo, aumentato dell’ammontare delle re-
lative imposte differite, avrebbe concorso a formare il reddito imponibile, con conseguente e
corrispondente riassorbimento (“decremento”) dell’eccedenza di componenti negativi dedotti
extracontabilmente.
In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 109, comma 4, let-
tera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla pre-
detta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Il presente prospetto consente, a partire dal periodo d’imposta 2008, la rilevazione degli even-
tuali riassorbimenti (c.d. “decrementi”) delle eccedenze complessivamente indicate nel quadro
EC del modello Unico 2008.
Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell’eccedenza pregressa l’affran-
camento della stessa mediante applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, comma
48, della legge n. 244 del 2007 (vedere quadro RQ).
Istruzioni Il presente prospetto è suddiviso in quattro sezioni.
per la compilazione Le prime tre sono destinate all’indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di
componenti negativi cui è specificamente riferita la disciplina di deduzione exta-contabile.
In particolare, la prima sezione (righi da EC1 a EC7) riguarda gli ammortamenti dei beni (ma-
teriali e immateriali) strumentali ai fini fiscali, le spese relative a studi di ricerca e sviluppo non-
ché l’avviamento (sempreché, beninteso, fiscalmente riconosciuto e ammortizzato in sede con-
tabile per quote inferiori a un diciottesimo del relativo costo).
La seconda sezione (righi da EC8 a EC12) riguarda le altre rettifiche dei beni diversi da quel-
li ammortizzabili.
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La terza sezione (righi da EC13 a EC18) riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi ed one-
ri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d’impresa.
Nel dettaglio, ai fini della compilazione di tali sezioni, occorre tenere conto delle seguenti in-
dicazioni:
– in colonna 1 va riportata la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 (ecce-
denza pregressa) e 2 (eccedenza di periodo) e 3 (decrementi) nel quadro EC del modello
Unico 2008.
– in colonna 2 (decrementi) vanno indicati gli importi degli eventuali riassorbimenti delle ecce-
denze pregresse. Si precisa che costituiscono decrementi dell’eccedenza pregressa gli am-
mortamenti, le maggiori plusvalenze, o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che con-
corrono a formare il reddito d’impresa. L’importo indicato in colonna 2, rispettivamente, dei
righi EC7, EC12 ed EC18 va riportato nelle colonne 1, 2 e 3 nel rigo RF4.
– nelle colonne 3 e 4 delle prime tre sezioni vanno indicati, per ciascuna voce, i valori com-
plessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi. Si precisa che, in caso di beni iscritti in bilancio
a un costo superiore a quello fiscale (per effetto, ad esempio, di rivalutazioni volontarie fiscal-
mente non riconosciute), il dato da indicare in colonna 3 non dovrà tener conto di tale mag-
gior valore. La differenza tra tali due importi deve corrispondere alla somma algebrica degli
importi indicati nelle colonne 1 e 2.
Nella quarta sezione nel rigo EC19, colonne da 1 a 4, va riportata la somma degli importi
indicati nelle rispettive colonne dei righi EC7, EC12 ed EC18. La somma algebrica degli im-
porti esposti nelle colonne 1 e 2, del rigo EC19 va indicata in colonna 1 del rigo EC20. In
colonna 2 del rigo EC20, va indicato l’ammontare delle imposte differite calcolate a fronte del-
l’importo complessivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In colonna 3 del ri-
go EC20, va indicato l’ammontare complessivo delle riserve e dell’utile di esercizio cui si rife-
risce la dichiarazione accantonato a riserva.
5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RF
Generalità Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di con-
tabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e deter-
minare il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.
Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che per l’anno d’imposta 2008
hanno adottato il regime dei contribuenti minimi previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117 del-
la legge finanziaria 2008, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro CM.
L’artigiano iscritto nell’apposito albo deve barrare la casella “Artigiani”.
Il quadro RF si compone del riquadro
• “Determinazione del reddito”;
dei seguenti prospetti:
• importi ricevuti;
• dati di bilancio;
• conferimenti agevolati;
• prospetto dei crediti.
Nelrigo RF1,colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dal-
la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Si precisa che la tabella
dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul si-
to Internet dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it unitamente alla tavola di raccordo tra le tabel-
le ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.
Le colonne 2 e 3 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i
parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore de-
vono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio, nel rigo “Tipo
di dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi modelli.
Per la compilazione delle colonne 2 e 3 si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al para-
grafo “Generalità” del capitolo I delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS”.
In colonna 4 va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore annotati nelle scritture contabili.
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Determinazione Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile (o alla perdita) risultante dal conto eco-
del reddito nomico, da indicare rispettivamente nel rigo RF2 o RF3, le variazioni in aumento e in diminu-
zione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.
La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.
Per effetto della modifica dell’art. 109, comma 4, lett. b), del Tuir con l’art. 1, comma 33, lette-
ra q), numero 1, della legge finanziaria 2008, a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 non sono più ammesse deduzioni extracontabili a titolo di
ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti; resta ferma la deducibilità dei costi im-
putati al conto economico pur sempre entro i limiti massimi ammessi dalla normativa fiscale.
Pertanto , nel rigo RF4 vanno indicati gli ammortamenti, le (maggiori) plusvalenze o le (minori)
minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’ art. 109,
comma 4, lett. b), quarto periodo nel testo previgente alle predette modifiche. In particolare,
in colonna 4, va indicato l’importo complessivo di tali componenti (decremento dell’ecceden-
za pregressa), corrispondente a quello indicato nel rigo EC19, colonna 2, e nelle colonne 1,
2 e3, la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammor-
tizzabili (importo del rigo EC7, colonna 2), agli altri beni (importo del rigo EC12, colonna 2)
e agli accantonamenti (importo del rigo EC18, colonna 2).
Con riferimento alla colonna 1,delrigo RF5, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma
4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’eserci-
zio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al-
l’art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in
quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenien-
ze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 86 del TUIR, conse-
guite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, che devono essere indicate nel rigo RF5, colonna 2, comprensive dell’importo indi-
cato in colonna 1 .
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nel-
la dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le
sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e so-
pravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF26, co-
lonna 1 e/o colonna 2, per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle soprav-
venienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RS2 del predetto prospetto, ed una variazione
in aumento, da indicare nel rigo RF5, per l’ammontare della quota costante evidenziata nel ri-
go RS3 del prospetto stesso.
Nello stesso rigo RF5 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito
dell’esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di
rateazione in precedenti periodi d’imposta.
Vedere in APPENDICE, Con riferimento al rigo RF6, si fa presente che ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR
voce “Contributi o liberalità” i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contribu-
ti di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell’art. 85 dello stesso TUIR, e quelli per l’acquisto
di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a
formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in
quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nel-
la dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati,
compilando il prospetto delle “Plusvalenze e sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.
L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS4 del predetto pro-
spetto, va indicato nel rigo RF27 e quello della quota costante, evidenziata nel rigo RS5 del
prospetto stesso, va indicato nel rigo RF6 unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito
dell’esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione
nei precedenti periodi d’imposta.
Redditi dei terreni I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’im-
e dei fabbricati presa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono
a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Sta-
to e, a norma dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero.
Ai sensi dell’art. 90 del TUIR in caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto,
fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, ri-
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sulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in mi-
sura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione.
Si ricorda che, per l’anno 2008, per espressa previsione dell’art. 22-ter, comma 1, del D.L.
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, si rendono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 1, commi 4, 5 e 6 e 2 della leg-
ge 8 febbraio 2007, n. 9 (vedere la voce “ Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248” nel-
le “Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”).
Nei righi RF8e RF30vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel ri-
go RF7 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra
menzionate, tenendo conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a di-
sposizione.
Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrut-
to o altro diritto reale, nel rigo RF7 va indicato anche il reddito dominicale.
I soggetti che esercitano sui terreni le attività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 32 del TUIR ec-
cedenti i limiti stabiliti dal medesimo articolo, e che hanno optato per la determinazione ana-
litica del reddito, devono indicare:
• nel rigo RF7, il reddito agrario, per l’attività compresa nei limiti;
• nel rigo RF8, la parte dei costi imputabili all’attività compresa nei limiti;
• nel rigo RF30, i soli ricavi riferibili all’attività compresa nei limiti.
Nel rigo RF9,colonna 3, vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili, compren-
sivi degli importi esposti in colonna 1, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposi-
zioni riguardanti:
Vedere in APPENDICE,voce Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della leg-
“Parametri presuntivi ge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in colonna 1;
di ricavi e compensi”
Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore(art. 10 della legge 8 mag-
Vedere in APPENDICE,voce
gio 1998, n.146), il cui importo va evidenziato in colonna 1.
“Studi di settore”
In colonna 2va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, com-
ma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il ter-
mine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito (codice tributo 4726).
Nel rigo RF10 deve essere indicato l’ammontare delle rimanenze finali che concorrono a for-
mare il reddito a norma, rispettivamente degli artt. 92, 92 bis ,93 e 94, del TUIR, qualora non
siano state imputate al conto economico o la differenza nel caso siano state imputate per im-
porti inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli.
Per le rimanenze di cui all’art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare distin-
tamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto da cui risulti l’indicazione degli
estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza previ-
sta, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell’im-
presa. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al termine entro il
quale l’Agenzia delle Entrate può esercitare l’azione accertatrice.
Nel rigo RF11, colonne 1 va indicato l’ammontare degli interessi passivi indeducibili ai sensi
dell’art. 61 del TUIR. In colonna 2va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare de-
gli altri interessi passivi indeducibili (come ad esempio gli interessi di mora indeducibili, in
quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, comma 7, del TUIR o degli interessi do-
vuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l’Iva, indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma
11, del D.L. n. 331 del 1993).
Nel rigo RF12vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è sta-
to effettuato il pagamento.
Nel rigo RF13, colonna 1, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al
conto economico, ad esclusione di quelle previste dall’art. 100, comma 2, lett. f), h), se di im-
porto non superiore a euro 2.065,83, l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, m),
n), o).
Nel rigo RF13, colonna 2, oltre l’importo di colonna 1, vanno indicate le spese relative ad
opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipen-
denti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazio-
ne, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l’im-
porto deducibile per effetto dell’art. 100 comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indi-
cate le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utiliz-
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zati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l’importo
deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i) del TUIR.
Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore
al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla
dichiarazione dei redditi.
Nel rigo RF14, va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti ne-
gativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dal-
l’art. 164 del TUIR.
Nel rigo RF15, colonna 2, vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili
in base agli artt. 94 e 101 del TUIR, nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze pas-
sive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR, e/o l’eccedenza di
quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle predette di-
sposizioni. Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili.
In tale colonna va indicato anche l’importo delle minusvalenze, realizzate, a norma dell’art. 101
del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requi-
siti di cui all’art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ov-
vero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi. dell’ art. 109,
commi 3 bis e 3 ter del TUIR.
Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art.
85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.
Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azio-
ni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esen-
zione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR.
Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in colonna 1.
Vedere in APPENDICE,voce In colonna 2 di tale rigo vanno altresì indicate qualora il contribuente non abbia ottemperato
“Minusvalenze patrimoniali da all’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di con-
cessioni di partecipazioni” sentire l’accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell’art.
37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 :
• le minusvalenze imputate al conto economico di ammontare complessivo superiore a
5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobiliz-
zazioni finanziarie;
• le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lett.
c) e d), del TUIR e i relativi costi, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da ope-
razioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regola-
mentati italiani o esteri.
Nel rigo RF16 va indicata la quota indeducibile:
• delle minusvalenze realizzate, relative a partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87,
comma 1, del TUIR;
• delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni
di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressen-
za, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ove sussistano i requisiti di esenzio-
ne di cui sopra;
• della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di riparti-
zione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto del-
le azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di
società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di
esenzione di cui sopra.
Per tali componenti negativi si applica la disposizione dell’art. 64, comma 1, del TUIR, che ne
prevede l’indeducibilità in misura pari al 60 per cento del loro ammontare.
Nel rigo RF17 vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateria-
li e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 102, 103 e 104 del TUIR,
eccedenti la misura fiscalmente deducibile. In tale rigo va anche indicato l’ammontare della
quota di ammortamento indeducibile, relativa alle plusvalenze iscritte su beni patrimoniali, a
decorrere dal periodo d’imposta 1997.
Si ricorda che gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli uti-
lizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integral-
mente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Nel rigo RF18, colonna 2, vanno indicate le spese di cui all’art. 108 e quelle di competenza
di altri esercizi ai sensi dell’art. 109, comma 4, del TUIR. In colonna 1, va evidenziato l’inte-
ro importo imputato a conto economico delle spese di rappresentanza , di cui all’art. 108,
comma 2, secondo periodo, del TUIR, come modificato dal comma 33, lett. p), dell’art. 1 del-
18
la legge n. 244 del 2007 (vedere la voce “Legge 24 dicembre 2007, n. 244” nelle “Novità
alla disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”). Si ricorda che ai sensi del suddet-
to comma 2 dell’art. 108, tali spese sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se
rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che sono stati definiti con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del De-
creto ministeriale sopra citato, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentan-
za sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, pos-
sono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal
caso occorre riportare l’importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d’im-
posta nel quadro RS, rigo RS29.
Nel rigo RF32, colonna 1, vanno indicate, le spese di rappresentanza deducibili ai sensi del-
l’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR comprese le quote deducibili nell’esercizio
relative ai periodi d’imposta precedenti alle modifiche all’art. 108, comma 2, del TUIR appor-
tate dal comma 33 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (vedere la voce “Leg-
ge 24 dicembre 2007, n. 244” nelle “Novità alla disciplina del reddito d’impresa edi lavoro
autonomo”). In colonna 2 oltre all’importo di colonna 1 vanno altresì indicate le quote delle
spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché
le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando impu-
tati al conto economico concorrono a formare il reddito dell’esercizio, se dette spese e oneri
risultano da elementi certi e precisi (cfr. art. 109, comma 4, del TUIR).
Nel rigo RF19 va indicato l’ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammoder-
namento e trasformazione eccedente la quota deducibile a norma dell’art. 102, comma 6, del
TUIR; l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote del-
le eccedenze pregresse imputabili al reddito dell’esercizio vanno indicate nel rigo RF38.
Nel rigo RF20, colonna 1, va indicato l’importo degli accantonamenti di quiescenza e previ-
denza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell’art. 105 del
TUIR. In colonna 2va indicata l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamen-
ti per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all’importo deducibile ai sensi del-
l’art. 106 del TUIR. In colonna 3 va indicato l’importo degli altri accantonamenti imputati al
conto economico non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell’art. 107 del TUIR, nonché la
somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.
Nel rigo RF21 va indicata, ai sensi dell’art. 109, comma 5, l’ammontare delle spese ed altri
componenti negativi afferenti indistintamente l’attività o i beni produttivi di proventi computabi-
li e l’attività o i beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazio-
ne del reddito, che eccede la parte deducibile corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quan-
to esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini di detto rapporto non rileva-
no le plusvalenze esenti di cui all’art. 87 del TUIR.
Nel rigo RF22 vanno indicate le perdite su cambi imputate al conto economico derivanti dal-
la valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera se-
condo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia co-
perto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiu-
sura dell’esercizio (v. art. 110, comma 3 del TUIR). In tale rigo va altresì indicata, all’atto del
realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quel-
lo fiscale.
Vedere in APPENDICE,voce Nel rigo RF23 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni
“Indeducibilità delle spese e intercorse con soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o territori extracomunitari con regime fi-
degli altri componenti negativi scale privilegiato, di cui all’art. 110, comma 10 e12 bis del TUIR per le quali, per effetto del-
sostenuti in Stati o territori
l’esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai
extra-comunitari con regime
commi 10 e 12 bisdel medesimo articolo.
fiscale privilegiato”
Nel rigo RF24, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle sopra elencate.
Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente
quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
• codice 1, il 40 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed
incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
• codice 2,la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambien-
tali, di cui all’art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d’im-
posta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i be-
ni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d’imposta;
19
• codice 3,le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio co-
munale dai lavoratori dipendenti e assimilati, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall’art.
95, comma 3 del TUIR;
• codice 4, l’ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle
spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
Vedere in APPENDICE, voce • codice 5, il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’impren-
“Beni la cui cessione non ditore o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
è considerata destinazione • codice 6, l’ammontare delle eventuali svalutazioni imputate al conto economico delle parte-
a finalità estranee all’esercizio
cipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico
dell’impresa”
– residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;
• codice 7, i redditi imputati da trust trasparenti o misti;
• codice 9, i contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime
dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007) devono indicare, per
la parte eccedente l’ammontare di cinquemila euro, la somma algebrica dei componenti po-
sitivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo re-
gime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità
alle disposizioni del TUIR;
• codice 10, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del ter-
zo periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma
48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di rialli-
neamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze 3 marzo 2008 (si veda la voce “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria
2008)” nelle “Novità alla disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”);
• codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nel quadro, tra le qua-
li, a titolo esemplificativo:
– le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e
88 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputa-
te in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal
caso della differenza;
– la remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione
e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ai sensi dell’art. 109,
comma 9, lett. b), del TUIR;
– la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo conta-
bilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o
dei servizi ricevuti), nell’ipotesi di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR;
Nella colonna 19, del rigo RF24 va indicato il totale degli importi indicati nelle colonne 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 del medesimo rigo.
Nel rigo RF25va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli im-
porti indicati nei righi da RF5 a RF24.
Nel rigo RF29 va indicato l’intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto econo-
mico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza. L’integra-
le esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga suc-
cessivamente ai periodi di efficacia dell’opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci
percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che
rientrino pur sempre tra i soggetti di cui all’art. 14 del DM 23 aprile 2004.
Nel rigo RF31 vanno indicate le quote di utili dell’esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti
e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deduci-
bili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.
Nel rigo RF33 vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali com-
ponenti positivi che, in base all’art. 91 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito
di impresa, compresi i componenti positivi già assoggettati ad imposta sostitutiva.
Nel rigo RF34 va indicata la quota esente:
– delle plusvalenze realizzate, relative a partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
– delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui
all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allor-
ché sia previsto un apporto di capitale o misto se sussistono i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR;
– della differenza positiva imputata a conto economico tra le somme o il valore normale dei be-
ni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di
recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liqui-
dazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della parteci-
pazione, avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR, (cfr. comma 6 del medesimo articolo).
20
Per tali componenti positivi si applica la disposizione dell’art. 58 del TUIR, che ne prevede l’e-
senzione in misura pari al 60 per cento del loro ammontare.
Nel rigo RF35 va indicato il 60 per cento:
– degli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di
cui all’art. 73 del TUIR;
– degli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR;
– delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve di uti-
li anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per
esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, di cui all’art. 47, com-
ma 7 del TUIR;
– della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione
e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto. Si precisa che ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lett o) del D.Lgs. n. 344 del 2003, il limitato concorso alla formazio-
ne del reddito non si applica alle remunerazioni dedotte nella determinazione del reddito im-
ponibile dell’associante in base alla previgente disciplina;
– degli utili provenienti da soggetti esteri, non residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti
in stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora si sia dimostrato a seguito di istan-
za di interpello che dalle partecipazioni non sia conseguito l’effetto di localizzare reddito
in tali stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione.
Tale limitato concorso alla formazione del reddito si applica in presenza di partecipazioni
al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti ai sensi dell’art. 44, comma 2,
lett. a) del TUIR.
Nel rigo RF36vanno indicati gli utili su cambi imputati al conto economico derivanti dalla valu-
tazione dei crediti e dei debiti anche sotto forma di obbligazioni in valuta estera secondo il cam-
bio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contrat-
ti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio
(v. art. 110, comma 3 del TUIR). In tale rigo va altresì indicato, all’atto del realizzo, il minor uti-
le o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.
Vedere in APPENDICE,voce Nel rigo RF37vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni in-
“Indeducibilità delle spese e tercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori extracomunitari con regime fi-
degli altri componenti negativi scale privilegiato, di cui all’art. 110, comma 10 e12 bis del TUIR per le quali, per effetto del-
sostenuti in Stati o territori
l’esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai
extra-comunitari con regime
commi 10 e 12 bisdel medesimo articolo.
fiscale privilegiato”
Nel rigo RF38 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle sopra elencate.
Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente
quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il:
• codice 1, gli utili imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta og-
getto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
• codice 2, per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti
giacimenti marginali, l’ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro
ammortamento, ammessa in deduzione, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 164 del 2000;
Vedere in APPENDICE, voce •codice 3, l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte
“Spese per trasferte” all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’autotra-
sporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese soste-
nute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;
Vedere in APPENDICE, voce • codice 4, l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a for-
“Accontanamenti ai fondi me pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell’art. 105, comma 3 , del TUIR, non-
di previdenza” ché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella mi-
sura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assog-
gettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine del-
l’esercizio precedente all’erogazione delle prestazioni;
• codice 5, le somme distribuite dal trust;
• codice 6,le quote delle eccedenze pregresse delle spese di manutenzione, riparazione, am-
modernamento e trasformazione imputabili al reddito dell’esercizio;
• codice 10,i contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime
dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007) devono indicare l’am-
montare della somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad eser-
cizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui
tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 917/1986;
• codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nel quadro, tra le
quali, a titolo meramente esemplificativo:
– l’importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109, comma 9,
lett. b), contabilizzato per competenza non ancora percepito;
21
– le plusvalenze, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente, per la parte eccedente
le minusvalenze dedotte;
– gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati fino a
concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (art. 167, comma 7, del TUIR
e art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001) nonché ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
D.M. n. 268 del 2003;
– la deduzione forfetaria, prevista dall’art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, co-
me prorogata dal comma 168, art.1, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, riconosciu-
ta, per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, agli esercenti im-
pianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata
applicando le seguenti percentuali all’ammontare lordo dei ricavi di cui all’art. 85, comma
1, lett. a), del TUIR:
• 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
• 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
• 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.
I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di dedu-
zione forfetaria sono soltanto quelli relativi all’attività di cessione di carburante. Restano,
quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate
(quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
– il 36 per cento dei costi sostenuti dai soggetti esercenti attività d’impresa nel settore del
commercio che hanno effettuano determinati interventi di efficienza energetica per l’illumi-
nazione;
– qualora imputato al conto economico, l’ammontare del credito d’imposta relativo ai pro-
venti percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento immobiliare.
Gli anzidetti crediti d’imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell’imposta netta in-
dicandoli nel quadro RN;
– le svalutazioni riprese a tassazione nel periodo di imposta 2003 e in quello precedente,
se realizzate entro il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 344 del 2003. Ai fini dell’applicazione della
richiamata lettera d), le svalutazioni, per le quali continuano ad applicarsi i criteri di dedu-
zione pro quota stabiliti dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 209 del 2002, si consi-
derano integralmente dedotte nel periodo di imposta 2003;
– per le imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria
per opzione, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all’art. 13, comma
4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n.165;
– la quota di ammortamento non imputata al conto economico per effetto di quanto previsto
dall’art. 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, derivante dalla mancata
riduzione alla metà del coefficiente tabellare prevista dall’art. 102, comma 2, del TUIR,
per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nel periodo d’imposta oggetto della presen-
te dichiarazione, ad esclusione dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR. La
disposizione di cui al citato comma 34 ha effetto esclusivamente con riferimento al perio-
do d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (vedere la voce “Legge
24 dicembre 2007, n. 244” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa e di la-
voro autonomo”).
Nella colonna 17 del rigo RF38 va indicato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14 e 16.
Vedere in APPENDICE, voce Nel rigo RF39, colonna 1, deve essere indicata la quota di reddito delle piccole e medie im-
“Detassazione degli prese destinata ad investimenti ambientali come definiti dall’art. 6, comma 15, della legge n.
investimenti ambientali” 388 del 2000 corrispondente all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali
realizzati nei due periodi d’imposta precedenti. Tale importo va riportato anche in colonna 2.
Nella colonna 2 va indicato, oltre all’importo della colonna 1:
Vedere in APPENDICE, voce • l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazio-
“Navi iscritte nel registro inter- nale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio
nazionale ed imprese armato- 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre
riali che esercitano la pesca”
gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complemen-
tari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da ter-
zi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivanti dall’attività di escursio-
ne comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore;
•il 56 per cento (pari al 70 per cento dell’80 per cento) del reddito delle imprese che eserci-
tano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.
22
Nel rigo RF40 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma de-
gli importi indicati nei righi da RF26 a RF39.
Nel rigo RF41 va indicato il risultato della seguente somma algebrica:
(A o B) + C + D – E
Se il risultato è negativo l’importo deve essere preceduto dal segno meno.
Redditi derivanti da partecipazioni in società
Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE –
Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti
con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata al-
l’impresa dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell’art. 11, comma 4, del
D.Lgs. n. 240 del 1991, da indicare nel rigo RF42, col. 1 (o, in caso di perdita, nel rigo RF43,
col. 1 ), mentre l’ammontare degli utili imputati al conto economico nonché delle riprese di valo-
re delle partecipazioni va indicato nel rigo RF28, (le svalutazioni delle partecipazioni detenute
in tali soggetti vanno indicate, invece, nel rigo RF24, tra le altre variazioni in aumento).
In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 116 del TUIR,
nel rigoRF42, col. 2 (o, in caso di perdita, nel rigo RF43, col. 2) va indicato, l’ammontare del
reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota
di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, indicando separatamente
la somma delle quote di reddito dalla sommma delle quote di perdita così come risultante nel-
l’apposito prospetto nel quadro RS.
Nel rigo RF42, col. 3, va indicata la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazio-
ne in società considerate non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 e successive modifiche, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società.
Nel rigo RF42, col. 4, va indicata la somma dell’importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.
Nel rigo RF43, col. 3, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.
Nel rigo RF44, col. 2 va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica:
RF41 + RF42 col. 4 – RF43 col. 3
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“.
Si precisa che, nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RF42, l’importo da in-
dicare nel rigo RF44 col. 2 non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso si dovrà
procedere alla compilazione della colonna 1, delrigo RF44 che contienel’eventuale ecceden-
za di perdite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle so-
cietà non operative di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicem-
bre 1994, n. 724. Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula algebrica:
RF 43 col. 3 – (RF41 + RF42 col. 4 – RF44 col. 2)
Tale perdita può essere computata in diminuzione degli eventuali redditi indicati nei quadri RD e/o
RH. L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa, va riportata nel quadro RS.
Nel rigo RF45 va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d’impresa
dichiarato. L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentua-
li indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF44, colonna 2, assunto al
netto delle erogazioni stesse.
Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere h) e l) dell’art. 100, comma 2, del
TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e 1.549,37.
Qualora applicando le percentuali al reddito dichiarato si determini altresì un importo inferiore
ai limiti di cui alla lettera h) e l), la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.
Nel caso in cui nel rigo RF44, colonna 2sia indicata una perdita e l’impresa abbia consegui-
to proventi esenti, nel rigo RF46 deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede
i componenti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 96 e 109, commi 5
e 6, del TUIR.
Nel rigo RF47, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF44, colonna 2 e le erogazio-
ni liberali di rigo RF45. Qualora nel rigo RF44, colonna 2 sia indicata una perdita, nel rigo
RF47, deve essere esposta la perdita ridotta dell’importo del rigo RF46.
23
Nel rigo RF48, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge parte-
cipante ad azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell’impresa familiare non può es-
sere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Nel rigo RF49 va indicata la differenza tra gli importi esposti nei righi RF47 e RF48.
Si fa presente che l’eventuale perdita di rigo RF49,può essere utilizzata per compensare l’even-
tuale reddito d’impresa dichiarato nel quadro RH e/o nel quadro RD. Altrimenti tale perdita deve
essere indicata nel campo 6 del rigo RS12 del prospetto delle perdite d’impresa se riportabile
con limiti temporali, ovvero nel rigo RS13 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo.
Vedere in APPENDICE,voci Se l’importo di rigo RF49, è positivo, nel rigo RF50, colonna 2, va indicato fino a concorren-
“Perdite di impresa e za, l’ammontare delle perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed assimilate
di lavoro autonomo esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria nonché da partecipazione in società che ab-
e “Perdite riportabili
biano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR (quadro RH), aumen-
senza limiti di tempo”
tato dell’eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzato per compen-
sare altri redditi d’impresa dell’anno, da evidenziare in colonna 1. Si precisa che nel caso in
cui risulti compilata la col. 3 del rigo RF42 le perdite non potranno essere utilizzate per com-
pensare il reddito minimo. Si ricorda che l’articolo 36, comma 9, del decreto legge n. 223
del 4 luglio 2006 ha modificato il comma 3 dell’articolo 115 del TUIR, stabilendo che le per-
dite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’’inizio della tassazione per trasparenza non
possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.
L’eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell’apposito prospetto del quadro RS
relativo alle perdite di impresa non compensate nell’anno.
Nel rigo RF51,va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF49 e quello di rigo RF50, colonna 2.
Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN.
Nel rigo RF52 vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN. Qualo-
ra il contribuente partecipi ad una società trasparente ai sensi dell’art. 116 del TUIR, ovvero
sia beneficiario di un Trust trasparente o misto, in tale rigo vanno indicati gli importi eventual-
mente trasferiti dalla suddetta società o dal Trust.
Ciò premesso nel rigo RF52 va indicato:
• in colonna 1, uno dei seguenti codici:
“1” qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;
“2” qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;
“3” qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti;
• in colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM
e a fondi comuni di investimento;
• in colonna 3, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero;
• in colonna 4, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
• in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto;
• in colonna 6, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal Trust;
• in colonna 7, l’ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente o dal Trust per
la parte trasferita al dichiarante.
Dati di bilancio In questo prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimoniale,
redatto alla fine dell’esercizio, secondo i criteri indicati nell’articolo 2424 del cod. civ., con l’av-
vertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.
In particolare, in ordine alle modalità di indicazione di tali voci, si precisa quanto segue.
Nel rigo RF53 va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento,
dei beni di proprietà dell’impresa privi di consistenza fisica la cui utilità si protrae per più eser-
cizi. In questo rigo vanno indicati, ad esempio: i costi di impianto; i costi di ricerca, sviluppo
e pubblicità, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno; i co-
sti relativi a brevetti industriali e per know how; le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti si-
mili; licenze d’uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali i diritti di usu-
frutto, diritti di superficie, indennità pagate per perdite di avviamento.
Nel rigo RF54, colonna 2, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di am-
mortamento, dei beni materiali la cui utilità si protrae per più esercizi, quali, ad esempio: ter-
reni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi ad
immobilizzazioni materiali non ancora ultimati. In colonna 1 va indicata la somma delle quo-
te di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell’esercizio corrente
e di quelli pregressi.
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Nel rigo RF55 va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l’ac-
quisto di titoli o di altri diritti di credito, rappresentativi di quote di proprietà e destinati a per-
manere durevolmente nel patrimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazio-
ni in imprese controllate, collegate e in altre imprese; i crediti considerati immobilizzazioni, os-
sia a termine medio-lungo dovuto al rapporto esistente con il debitore (ad esempio società con-
trollate e collegate) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investimento durevole.
Nel rigo RF56 va indicato il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a materie
prime, sussidiarie, materiali di consumo (costituiti da materiali usati indirettamente nella produ-
zione); prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti
finiti e merci; acconti per forniture da ricevere.
Nel rigo RF57 va indicato l’importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e de-
rivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi che rientrano nell’attività propria del-
l’azienda.
Nel rigo RF58 va indicato l’importo dei crediti, che, non rispondendo ad un logica di investi-
mento duraturo, non possono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno in-
dicati in questo rigo i crediti di natura finanziaria e commerciale verso imprese controllate, col-
legate e crediti verso altri come, ad esempio, i crediti verso il personale dipendente, i crediti
verso l’erario, i crediti derivanti dalla vendita di titoli, i crediti per risarcimenti, i crediti per ope-
razioni di pronti contro termine.
Nel rigo RF59 va indicato il valore dei titoli che l’azienda ha acquisito con l’obiettivo di inve-
stimento temporaneo.
Nel rigo RF60 va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldi relativi a conti corren-
ti bancari, depositi bancari e postali, libretti di risparmio nominativi e al portatore), assegni (am-
montare degli assegni circolari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà dell’azien-
da e depositati in cassa alla chiusura dell’esercizio), denaro e valori in cassa.
Nel rigo RF61 va indicato l’importo dei ratei e dei risconti attivi.
Nel rigo RF62 va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale.
Nel rigo RF63 va indicato, in colonna 1, il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio
all’inizio dell’esercizio e, in colonna 2, quello risultante alla fine dell’esercizio. Quest’ultimo va-
lore è pari al valore iniziale maggiorato degli apporti del titolare (o diminuito dei prelievi) e
maggiorato dell’ utile (o diminuito della perdita) di esercizio. Nel caso in cui tale valore risulti
di segno negativo, l’importo da indicare va preceduto dal segno meno “–”.
Nel rigo RF64 va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quie-
scenza e obblighi simili, fondi per imposte e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri.
Nel rigo RF65 va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rapporto,
con riferimento al lavoro dipendente.
Nel rigo RF66 va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finan-
ziatori esigibili entro l’esercizio successivo.
Nel rigo RF67 va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finan-
ziatori esigibili oltre l’esercizio successivo.
Nel rigo RF68 va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti
dalla acquisizione di beni e servizi. Nell’importo da indicare in tale rigo, sono compresi i
debiti verso fornitori nazionali ed esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fat-
ture da ricevere.
Nel rigo RF69 vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a
fronte di future forniture di merci o servizi), i debiti rappresentati da titoli di credito (cambiali
passive e titoli similari derivanti da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese con-
trollate e collegate derivanti sia da rapporti di natura commerciale che finanziaria, debiti tribu-
tari, i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, e altri debiti.
Nel rigo RF70 va indicato l’importo dei ratei e dei risconti passivi.
Nel rigo RF71 va indicata la somma delle passività iscritte nello stato patrimoniale.
Nel rigo RF72 va indicato l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art.
85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui pro-
duzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di ma-
terie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acqui-
stati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
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Nel rigo RF73, colonna 2, va indicato l’ammontare degli altri oneri di produzione e vendita; in
colonna 1 deve essere indicata la quota di tali oneri relativa al lavoro dipendente e assimilato.
Conferimenti agevolati Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti
agevolati ai sensi dell’art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall’art. 10
della legge 16 dicembre 1977, n. 904).
Quanto ai dati da indicare nel rigo RF74, nelle colonne da 1 a 4, si precisa che:
• nella colonna 1 va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
• nella colonna 2 va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiu-
sura dell’esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività
conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti
alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell’importo del fondo in cui è stata ac-
cantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d’imposta), acquisito a tassa-
zione in precedenti esercizi;
• il valore da indicare nella colonna 3 è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla
data di chiusura dell’esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
• l’importo da indicare nella colonna 4 è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell’e-
sercizio.
In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n.
9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plu-
svalenza in sospensione d’imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
• la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
• la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa;
• la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bi-
lancio per effetto del conferimento.
Prospetto dei crediti La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le
svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all’art. 106, commi 1 e 2, per il computo del
limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantona-
menti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nomi-
nale o di acquisizione dei crediti, ancorché le norme civilistiche prevedano che i crediti deb-
bano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le sva-
lutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel rigo RF75 va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e
degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio precedente e, in co-
lonna 2, l’ammontare fiscalmente dedotto.
Nel rigo RF76 va indicato, in colonna 1, l’ammontare delle perdite su crediti dell’esercizio e,
in colonna 2, quello delle perdite dedotte ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR che è com-
prensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le
quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.
Nel rigo RF77va indicata la differenza degli importi dei righi RF75 e RF76. Se l’importo di ri-
go RF76 è superiore a quello di rigo RF75 va indicato zero.
Nel rigo RF78va indicato, in colonna 1, l’importo delle svalutazioni dei crediti e degli accan-
tonamenti per rischi su crediti dell’esercizio, e in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal
fine l’importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle riprese di va-
lore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi.
Si fa presente che l’importo di colonna 2 di rigo RF78 non può eccedere il limite dello 0,50
per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF80 della medesima colonna.
Nel rigo RF79va indicato, colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e de-
gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio e, in colonna 2, l’im-
porto fiscalmente dedotto ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR.
Si fa presente che l’importo di rigo RF79, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cen-
to dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF80 della medesima colonna.
Nel rigo RF80 va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in colonna
2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma
1 dell’art. 106, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
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6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RG
Generalità Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità
semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Gli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai
sensi dell’art. 66 del TUIR se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi per un
ammontare non superiore:
• a euro 309.874,14, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
• a euro 516.456,90, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività;
sempre che non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa
riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, a condizione che i ricavi sia-
no annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle pre-
stazioni di servizi.
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Il presente quadro va compilato anche:
– dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti conta-
bili ai sensi dell’art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
– dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoria-
li, ai sensi dell’art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Il quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l’esercizio di impre-
sa commerciale nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione, adottando il re-
gime di contabilità semplificata.
Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel precedente perio-
do di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nel pe-
riodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione al regime previsto dall’art. 66 del TUIR,
devono osservare, per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 27 settembre
1989, n. 352.
I produttori agricoli che oltre alle attività rientranti nei limiti di cui all’art. 32 del TUIR svolgo-
no anche attività produttive di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, compilano il
presente quadro con riferimento alle risultanze contabili relative alle attività commerciali e a
quelle agricole eccedenti i predetti limiti e per le quali è stata esercitata l’opzione per la de-
terminazione analitica del reddito. Resta ferma, in tale ipotesi, l’indicazione dei redditi fon-
diari nel quadro RA.
I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare la casella
“Artigiani”.
Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che per l’anno d’imposta 2008
hanno adottato il regime dei contribuenti minimi previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117 del-
la legge finanziaria 2008, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro CM.
Dati relativi all’attività Nel rigo RG1,colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dal-
la tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella
dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul
sito Internet dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.itunitamente alla tavola di raccordo tra le tabel-
le ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.
Le colonne 2 e 3 del rigo RG1 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi
di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore de-
vono invece:
• barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo “Tipo di
dichiarazione”;
• compilare ed allegare gli appositi modelli.
Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo
“Generalità” del capitolo 1 “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS”.
Determinazione Nel rigo RG2,colonna 2, va indicato l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del com-
del reddito ma 1 dell’art. 85 del TUIR, costituiti dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi del-
le cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli stru-
mentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
27
Vedere in APPENDICE, voce Ai sensi dell’art. 57 e del comma 2 dell’art. 85 del TUIR, si comprende tra i ricavi anche il va-
“Beni la cui cessione non lore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, o
è considerata destinazione destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
a finalità estranee
Incolonna 1dello stesso rigo va indicato l’ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura.
all’esercizio dell’impresa”
Nel rigo RG3 va indicato l’ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, al comma 2 del medesimo articolo e al-
l’art. 57.
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello
stesso articolo 85, ma soltanto l’utile netto derivante dalla negoziazione dei titoli ivi indicati.
Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle ces-
sioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del
costo di acquisto degli stessi. Si precisa che nella determinazione dell’utile netto va tenuto con-
to delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3bise 3ter dell’art. 109 del TUIR (c.d. Divi-
dend washing).
Nel rigo RG4, colonna 3, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture con-
tabili, comprensivi degli importi esposti in colonna 1, qualora il contribuente intenda avvalersi
delle disposizioni riguardanti:
Vedere in APPENDICE,voce Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della leg-
“Parametri presuntivi ge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in colonna 1;
di ricavi e compensi”
Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore(art. 10 della legge 8 mag-
Vedere in APPENDICE,voce gio 1998, n.146), il cui importo va evidenziato in colonna 1.
“Studi di settore”
In colonna 2, va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2,
comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata en-
tro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito (codice tributo 4726).
Vedere inAPPENDICE, voce Nel rigo RG5, colonna 1, va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art.
“Beni la cui cessione non 86 del TUIR, afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
è considerata destinazione Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del
a finalità estranee
comma 2 dello stesso art. 86, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’eser-
all’esercizio dell’impresa”
cizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non infe-
riore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successi-
vi, ma non oltre il quarto.
Incolonna 2, va indicato, oltre all’importo indicato in colonna 1, l’importo delle sopravvenien-
ze attive di cui all’art. 88 comma 2 del Tuir , costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del
comma 1 dell’art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a forma-
re il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relati-
va all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono sta-
te conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive”, con-
tenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate e del-
le sopravvenienze conseguite nell’anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS3 del
quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS2, che si intendono rateizzare; inoltre,
vanno indicate nello stesso rigo RG5, colonna 1 e/o 2, le quote costanti delle plusvalen-
ze realizzate e delle sopravvenienze conseguite, oggetto di rateazione in precedenti perio-
di d’imposta.
Ai sensi dell’art. 58, comma 1, secondo periodo, del TUIR, il trasferimento di azienda per cau-
sa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa.
Nel rigo RG6 va indicato l’ammontare delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR,
ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5, colonna 2).
Vedere in APPENDICE, voce I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contribu-
“Contributi o liberalità” ti di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni am-
mortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il red-
dito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successi-
vi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relati-
va all’esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle “Plu-
svalenze e delle sopravvenienze attive”. Relativamente ai proventi incassati nel periodo d’im-
posta oggetto della presente dichiarazione, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS4, la scelta
va effettuata indicando nel rigo RS5 del predetto quadro la quota costante.
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In tal caso, l’importo della quota costante, evidenziata nel rigo RS5 del prospetto, va indicata
nel rigo RG6 unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi
conseguiti nei precedenti periodi d’imposta ed oggetto di rateazione.
Nel rigo RG7 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
• materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 92, comma 1 e 92 bis del TUIR);
• prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR).
Nel rigo RG8 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR).
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, forni-
tura o servizio, l’indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del
committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della
collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa.
Tale prospetto va conservato dal contribuente fino al termine entro il quale l’Agenzia delle En-
trate può esercitare l’attività di accertamento.
Nel rigo RG9,colonna 1, vanno indicati gli utili provenienti da un soggetto estero residente in
Stati o territori a fiscalità privilegiata, direttamente ovvero attraverso un’impresa, società o ente
non residente per l’importo non assoggettato a tassazione separata (quadro RM).
Tale importo deve essere riportato nel totale esposto a colonna 3.
Nel rigo RG9, colonna 2, va indicato l’ammontare del reddito imputato da Trust trasparenti o
misti di cui l’impresa risulta beneficiaria. Tale importo deve essere riportato nel totale esposto
a colonna 3.
Nel rigo RG9, colonna 3, vanno indicati, oltre agli importi di cui alle colonne 1, 2, gli altri
componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
• i dividendi (diversi da quelli indicati in colonna 2), e gli interessi attivi di cui all’art. 89 del
TUIR. Si precisa che gli utili comunque distribuiti dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, del
TUIR rilevano per il 40 per cento del loro ammontare. La stessa concorrenza limitata si ap-
plica alla remunerazione percepita relativamente ai contratti di associazione in partecipazio-
ne e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
• i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’eserci-
zio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa
medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in ba-
se alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o
ai sensi dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero. In caso di immobili lo-
cati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spe-
se documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’u-
nità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di ta-
le riduzione, ai sensi dell’art. 90 del TUIR. Si ricorda che, per l’anno 2008, per espressa
previsione dell’art. 22-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si rendono applicabili le disposizioni
previste dagli artt. 1, commi 4, 5 e 6 e 2 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (vedere la vo-
ce “ Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248” nelle “Novità della disciplina del reddito
d’impresa e di lavoro autonomo”).
• i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni (c.d. “strumentali per natura”), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i
beni dell’impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fi-
ni dell’IVA. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d’impresa
senza alcun abbattimento;
• i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e
le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti
nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più
anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipen-
denti da invalidità permanente o da morte;
Vedere in APPENDICE, voce • la quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili nell’ipotesi in cui il costo
“Contributi o liberalità” dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti;
• interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi,
premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell’esercizio di attività commerciali che so-
no stati assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a formare il reddito d’impresa e l’im-
posta sostitutiva si intende versata a titolo d’acconto;
• i contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime dei mini-
mi (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007) devono indicare, per la par-
te eccedente l’ammontare di cinquemila euro, la somma algebrica dei componenti positivi e
negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime,
ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle di-
sposizioni del TUIR.
29
Nel rigo RG10va indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli impor-
ti indicati nei righi da RG2 a RG9.
Nel rigo RG11vanno indicate le esistenze iniziali al 1°gennaio del periodo d’imposta ogget-
to della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e pro-
dotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale.
Nel rigo RG12vanno indicate le esistenze iniziali al 1°gennaio del periodo d’imposta ogget-
to della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
Nel rigo RG13 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e
merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa.
Vedere in APPENDICE, Nel rigo RG14 va indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, as-
voce “Spese per similato ed autonomo.
prestazioni di lavoro”
In particolare:
• l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipenden-
te e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati al-
la gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché
delle ritenute fiscali;
• le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel perio-
do d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non co-
perta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
Vedere in APPENDICE, voce • l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensio-
“Accantonamenti ai fondi di nistiche complementari (art. 105, comma 3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscrit-
previdenza”
ti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente
al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consisten-
za complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’eroga-
zione delle prestazioni;
•i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddet-
te quote maturate nell’anno;
Vedere in APPENDICE, voce • le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assi-
“Spese per trasferte” milati, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del
TUIR. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto di
merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle tra-
sferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un im-
porto di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto del-
le spese di viaggio e di trasporto;
• le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno
trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’at-
tività, integralmente deducibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento del di-
pendente e per i due successivi. Per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono consi-
derati strumentali ai fini delle imposte sui redditi (artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del TUIR).
Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli
ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’art. 5 del TUIR.
Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qua-
lora si sia provveduto globalmente all’annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste
dall’articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella conta-
bilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.
Nel rigo RG15 vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di
solo lavoro.
Nel rigo RG16va indicato l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo dei
beni materiali ed immateriali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinato ai sensi de-
gli artt. 102 e 103 del TUIR.
Si ricorda che, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 34, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Finanziaria 2008), per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo,
esclusi quelli indicati nell’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, non si applica la riduzione al-
la metà del coefficiente tabellare prevista dall’art. 102, comma 2, del TUIR, (vedere la voce
“Legge 24 dicembre 2007, n. 244” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa e di
lavoro autonomo”).
Nel rigo RG17 vanno indicate le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non
superiore a euro 516,46.
30
Nel rigo RG18vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali.
Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanzia-
ria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’im-
presa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR
Vederein APPENDICE,voce Nel rigo RG19 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni
“Indeducibilità delle spese e intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori extracomunitari con regime
degli altri componenti negativi fiscale privilegiato, di cui all’art. 110, comma 10 e12bisdel TUIR per le quali, per effetto del-
sostenuti in Stati o territori
l’esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai
extra-comunitari con regime
commi 10 e 12 bisdel medesimo articolo.
fiscale privilegiato”
Nel rigo RG20, colonna 3 vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati
nei precedenti righi, tra i quali:
• la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società
ed enti di cui all’art. 73 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di stru-
menti finanziari similari alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale
perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo
di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e del-
le relative rimanenze finali. Si precisa che nella determinazione della perdita netta va tenu-
to conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3bise 3terdell’art. 109 del TUIR (c.d.
Dividend washing);
• la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell’art. 61 del TUIR, corrispondente al rap-
porto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’im-
presa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi;
• le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all’art. 101 del
TUIR. Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a fi-
nalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili;
• i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finan-
ziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG18;
• le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
• le spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda, ed altre spese relative a più
esercizi.
Ai sensi dell’art. 108 del TUIR, in tale voce vanno compresi:
– l’intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e
propaganda;
– la quota imputabile all’esercizio delle altre spese relative a più esercizi.
Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all’esercizio relative
alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
• la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66,
comma 4, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività
indicate al primo comma dell’art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcola-
ta applicando all’ammontare dei ricavi le seguenti percentuali: 3 per cento dei ricavi fino a
6.197,48 euro; 1 per cento dei ricavi oltre 6.197,48 euro e fino a 77.468,53 euro; 0,50
per cento dei ricavi oltre 77.468,53 euro e fino a 92.962,24 euro;
Vedere in APPENDICE, • la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR
voce “Disposizioni a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2008, tale
in materia di autotrasporto”
deduzione è di euro 56 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il co-
mune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di eu-
ro 92 per quelli effettuati oltre tale ambito.
Limitatamente al periodo d’imposta 2008, la deduzione forfetaria di spese non documenta-
te di cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, spetta anche per i trasporti per-
sonalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un
importo pari a 19,60 euro.
Alle medesime imprese compete l’ulteriore deduzione in misura forfetaria annua di euro
154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell’attività d’impresa, avente mas-
sa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
•la deduzione forfetaria prevista dall’art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riconosciu-
ta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, prorogata dal-
l’art.1, comma 168, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, riconosciuta, per il periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008. Tale deduzione va calcolata applicando
le seguenti percentuali all’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR:
– 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
– 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
– 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.
31
La deduzione spetta per le imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fat-
to che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.
I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di dedu-
zione forfetaria sono soltanto quelli relativi all’attività di cessione di carburante. Restano, quin-
di, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal sog-
getto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
• la deduzione dal reddito d’impresa prevista dall’art. 1, comma 354, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, riconosciuta, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2006, ai soggetti esercenti attività d’impresa rientrante nel settore del commer-
cio che effettuano determinati interventi di efficienza energetica per l’illuminazione. La dedu-
zione spetta nella misura del 36 per cento dei costi sostenuti;
• le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui
derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono
indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni pro-
duttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono
deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 6 dell’art. 109 del TUIR;
• le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere e), f), i), m), o) del comma 2 dell’art. 100
del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera i) prevede che le
spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati
per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per
mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così co-
me risultano dalla dichiarazione dei redditi. Sono altresì deducibili dal reddito, ai sensi del-
la lett. n), le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riser-
ve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale pae-
sistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché ge-
stita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 4 dell’art. 154
del TUIR effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, e
sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali
ambiti protetti;
• le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di ca-
lamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite
di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti;
• le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad
incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si rife-
riscono – deducibili a norma dell’art. 102, comma 6, del TUIR;
• la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamen-
te per l’esercizio dell’impresa e per uso personale o familiare dell’imprenditore, a condizio-
ne che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio del-
l’impresa;
• i contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del regime dei mini-
mi (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007) devono indicare l’ammonta-
re della somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi
precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime ,ove sia di segno negativo, la cui tas-
sazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 917/1986;
• l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e
8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all’imposta
dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi
attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto
delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1
del medesimo decreto, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legge
n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, tale importo deve essere evidenziato anche in colonna 2;
• le spese di rappresentanza deducibili ai sensi dell’art. 108, comma 2, secondo periodo,
del TUIR, come modificato dal comma 33, lett. p), dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007
(vedere la voce “Legge 24 dicembre 2007, n. 244” nelle “Novità alla disciplina del red-
dito d’impresa e di lavoro autonomo”); tale importo va evidenziato anche in colonna 1.
Si ricorda che ai sensi del suddetto comma 2 dell’art. 108, tali spese sono deducibili nel
periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che
sono stati definiti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novem-
bre 2008. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto ministeriale sopra citato, per le impre-
se di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta ante-
riori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal
reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso in questa colonna deve esse-
32
re anche riportata la quota delle suddette spese, indicate nel quadro RS, rigo RS29, dive-
nute deducibili nel presente periodo d’imposta.
Vedere in APPENDICE, voce Nel rigo RG21, vanno indicati:
“Navi iscritte nel registro • l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazio-
internazionale ed imprese nale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, e del reddito prodotto dalle im-
armatoriali che esercitano
prese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da
la pesca”
crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla presta-
zione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore.
Per i redditi derivanti dall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si appli-
ca solo nei confronti dell’armatore;
• il 56 per cento (pari al 70 per cento dell’80 per cento) del reddito delle imprese che eserci-
tano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.
Nel rigo RG22 va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli im-
porti indicati nei righi da RG11 a RG21.
Nel rigo RG23 va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo
RG10, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG22.
In caso di risultato negativo l’importo da indicare deve essere preceduto dal segno “–“.
Redditi derivanti da partecipazioni in società
Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE –
Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residen-
ti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputa-
ta all’impresa dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell’art. 11, comma 4,
del D.Lgs. n. 240 del 1991, da indicare nel rigo RG24, col. 1 (o, in caso di perdita, nel ri-
go RG25, col. 1).
In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 116 del TUIR,
nel rigo RG24, col. 2 (o, in caso di perdita, nel rigo RG25, col. 2) va indicato, l’ammontare
del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua
quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, indicando separata-
mente la somma delle quote di reddito dalla sommma delle quote di perdita così come risultan-
te nell’apposito prospetto nel quadro RS.
Nel rigo RG24, col. 3, va indicata la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazio-
ne in società considerate non operative ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 e successive modifiche, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società.
Nel rigo RG24, col. 4, va indicata la somma dell’importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.
Nel rigo R25, col. 3, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.
Nel rigo RG26, col. 2 va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica :
RG23 + RG24 col. 4 – RG25 col. 3
Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“.
Si precisa che, nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RG24, l’importo da
indicare nel rigo RG26 col. 2 non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso si do-
vrà procedere alla compilazione della colonna 1, del rigo RG26 che contiene l’eventuale ec-
cedenza di perdite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina
delle società non operative di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23
dicembre 1994, n. 724. Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula alge-
brica:
RG25 col. 3 – (RG23 + RG24 col. 4 – RG26 col. 2)
La perdita non compensata indicata nella colonna 1 del rigo RG26 deve essere riportata nel
quadro RN per abbattere il reddito complessivo al netto del reddito minimo.
Nel rigo RG27 va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impre-
sa dichiarato. L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percen-
tuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG26, colonna 2 assunto
al netto delle erogazioni stesse. In relazione alle erogazioni liberali di cui alle lett. h) ed l) del
33
comma 2 dell’art. 100 del TUIR, è riconosciuto l’importo superiore tra quello determinato dal-
l’applicazione della percentuale prevista e rispettivamente euro 2.065,83 e 1.549,37.
Nel caso in cui nel rigo RG26, colonna 2 sia indicata una perdita e l’impresa abbia conse-
guito proventi esenti, nel rigo RG28 deve essere indicata la parte del loro ammontare che ec-
cede i componenti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 61 e 109, com-
ma 5, del TUIR.
Nel rigo RG29, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RG26, colonna 2 e le erogazio-
ni liberali di rigo RG27. Qualora nel rigo RG26, colonna 2 sia indicata una perdita, nel rigo
RG29, deve essere esposta la perdita ridotta dell’importo del rigo RG28.
Il rigo RG30 deve essere compilato nel seguente caso.
Vedere in APPENDICE, Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali.L’art.13 della Legge 388 del 2000
voce “Regime fiscale ha previsto, per le persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa la possibilità di av-
agevolato per le nuove
valersi per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi di un regime fi-
iniziative imprenditoriali
e di lavoro autonomo” scale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura del
10 per cento applicata sul reddito di impresa determinato ai sensi dell’art. 66 del TUIR.
Pertanto in colonna 1 va indicato il codice 1 in riferimento all’adozione del regime agevolato
per le nuove iniziative imprenditoriali.
In colonna 2 va indicato in caso di codice 1, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’im-
porto del rigo RG29. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il
codice tributo 4025.
Qualora l’importo di rigo RG29 sia negativo va compilata esclusivamente la colonna 1.
Si ricorda che i righi successivi non devono essere compilati dai contribuenti che si sono avval-
si del predetto regime agevolato.
Nel rigo RG31, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di
azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall’apposito prospetto contenuto
nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell’impre-
sa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49
per cento.
Nel rigo RG32, va indicata la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG29 e RG31. Qua-
lora nel rigo RG32, sia indicata una perdita, deve essere preceduta dal segno “meno”.
Se l’importo di rigo RG32, è positivo, nel rigo RG33, colonna 2, va indicato fino a concor-
renza di tale importo, l’ammontare delle perdite derivanti da partecipazione in società di per-
sone ed assimilate esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria nonché da partecipazio-
ne in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR
(quadro RH), aumentato dell’eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non uti-
lizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, da evidenziare in colonna 1. Si pre-
cisa che le perdite non possono essere utilizzate per compensare i redditi indicati in colonna
3 del rigo RG24. L’eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell’apposito prospet-
to del quadro RS relativo alle perdite di impresa non compensate nell’anno, secondo le istru-
zioni ivi riportate.
Si ricorda che l’articolo 36, comma 9, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha mo-
dificato il comma 3 dell’articolo 115 del TUIR, stabilendo che le perdite fiscali dei soci relati-
ve agli esercizi anteriori all’’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utiliz-
zate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.
Nel rigo RG34, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RG32, e quello di rigo RG33,
colonna 2.
Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN.
Nel rigo RG35, vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN. Qua-
lora il contribuente partecipi ad una società trasparente ai sensi dell’art. 116 del TUIR, ovvero
sia beneficiario di un Trust trasparente o misto, in tale rigo vanno indicati anche gli importi even-
tualmente trasferiti dalla suddetta società o dal Trust.
Ciò premesso nel rigo RG35 va indicato:
• in colonna 1, uno dei seguenti codici:
1 - qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;
2 - qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;
3 - qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti;
34
• in colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM
e a fondi comuni di investimento;
• in colonna 3, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero;
• in colonna 4, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
• in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto;
• in colonna 6, l’eccedenza d’imposta trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal
Trust;
• in colonna 7, l’ammontare degli acconti d’imposta versati dalla società trasparente o dal Trust
per la parte trasferita al dichiarante.
7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO CM
Generalità Il presente quadro deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di at-
tività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell’art. 1, commi
da 96 a 117 della legge finanziaria 2008 (cfr. circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008 e cir-
colare n. 13/E del 26 febbraio 2008) .
Ai fini dell’applicazione del presente regime, si considerano contribuenti minimi le persone fi-
siche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell’anno solare precedente:
– hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non su-
periori a 30.000 euro. Nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività
il limite va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività ;
– non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
– non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con appor-
to costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2 lett. c) del TUIR;
– non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la moda-
lità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli
61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto
forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del-
lo stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche me-
diante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo
superiore a 15.000 euro.
Sono invece esclusi dall’applicazione di tale regime:
– i soggetti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato;
– coloro che si avvalgono dei regimi speciali per la determinazione dell’imposta sul valore ag-
giunto;
– coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbri-
cato e terreni edificabili , ovvero di mezzi di trasporto nuovi;
– coloro che pur svolgendo attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individua-
le partecipano, contemporaneamente, a società di persone o ad associazioni professionali
ovvero a società a responsabilità limitata a ristretta base societaria che hanno optato per la
trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
I contribuenti minimi:
a) sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione prevista dal-
l’art. 19 del citato decreto legislativo;
b) sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427 e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dalla com-
pilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.
Dati relativi all’attività Nel rigo CM1 (codice attività) va indicato il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella di
classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella dei codici
attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet
dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero dell’Economia
e delle Finanze www.finanze.gov.it unitamente alla tavola di raccordo tra le tabelle ATECO-
FIN 2004 e ATECO 2007.
35
I soggetti che svolgono un’attività d’impresa, devono barrare la casella “Impresa”, allo stesso mo-
do i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo”.
Determinazione Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in esame è co-
del reddito stituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta
e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’ar-
te o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minu-
svalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione.
L’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettua-
ta sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva
percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.
Tale principio, che sottende comunemente alla determinazione dei redditi derivanti dall’eserci-
zio di arti o professione, trova applicazione anche nella determinazione del reddito d’impresa
prodotto dai contribuenti minimi.
Nel rigo CM2 (totale componenti positivi), va indicato :
– l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, costituito
dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o pro-
dotti per essere impiegati nella produzione;
– l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno,
compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi de-
rivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività at-
tribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti
nell’oggetto dell’arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità
di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di apparte-
nenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in
società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società
edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assi-
stenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda
che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via defi-
nitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato
alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi
da indicare nel presente rigo;
– l’ammontare delle sopravvenienze attive realizzate;
– l’ammontare delle plusvalenze attiveconseguite. In particolare, l’ammontare delle plusvalen-
ze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR, afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quel-
li la cui cessione genera ricavi; l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali determinate ai sen-
si dell’art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, afferenti i beni strumentali compresi gli immobi-
li acquistati nel 2007 e nel 2008, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da colle-
zione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano desti-
nati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estra-
nee all’arte o professione. Le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate mediante ces-
sione a titolo oneroso e mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento dei beni e vanno indicate nel successivo rigo CM5 (totale componenti
negativi);
– l’ammontare degli altri componenti positivi incassati nel presente periodo d’imposta, che
concorrono a formare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
ATTENZIONE: si precisa che in applicazione del principio di cassa, la plusvalenza realizza-
ta per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime dei
minimi sarà pari all’intero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza concorrerà integral-
mente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo. In
caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal qua-
le decorre il regime, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, ai sensi degli ar-
ticolo 86 e 101 del Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non
ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’eser-
cizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispet-
tivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto
della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra
la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo (art. 4, comma 1,
lett. b), decreto 2 gennaio 2008).
36
Nel rigo CM3 (rimanenze finali 2007), vanno indicate le rimanenze finali relative al periodo
d’imposta 2007. Si precisa che le rimanenze finali formatesi prima dell’ingresso nel regime dei
minimi costituiscono un componente negativo che nel primo anno di applicazione del regime va
prioritariamente dedotto dall’ammontare dei componenti positivi e fino a capienza degli stessi.
L’eventuale eccedenza del valore delle rimanenze rispetto ai componenti positivi, deve essere in-
dicata nel rigo CM17, e rileva nei periodi d’imposta successivi con le stesse regole.
Nel rigo CM4, va indicata la differenza tra l’importo dei righi CM2 e CM3, se l’importo è ne-
gativo indicare zero.
Nel rigo CM5, (totale componenti negativi) va indicato l’ammontare :
– degli acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, pagate nel presente pe-
riodo d’imposta;
– delle spese relative a beni ad uso promiscuoche, indipendentemente dalle specifiche limi-
tazioni previste dalle norme del TUIR, sono deducibili nella misura del 50% dell’importo cor-
risposto. Per i contribuenti minimi si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, auto-
caravan, ciclomotori, motocicli e telefonia, pertanto tutte le spese ad essi inerenti (lubrifican-
ti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefo-
nia) sono deducibili al 50%;
– dei canoni di leasing pagati nel presente periodo d’imposta. Si precisa che detti canoni so-
no integralmente deducibili, salvo la limitata deducibilità se relativi a beni promiscui;
– delle spese per omaggi, vitto e alloggio. Dette spese possono essere portate in deduzione
per l’intero importo pagato se inerenti all’esercizio dell’attività;
– del costo di acquisto dei beni strumentali per i quali il pagamento è avvenuto nel presente
periodo d’imposta;
– delle sopravvenienze passive realizzate nel presente periodo d’imposta;
– delle altre spese sostenute nel presente periodo d’imposta.
ATTENZIONE:si precisa che, le deduzioni forfetarie per spese non documentate non trova-
no applicazione nell’ambito del regime dei contribuenti minimi in quanto detto regime si fon-
da sul principio di cassa, che prevede la rilevanza delle sole spese sostenute.
Nel rigo CM6 (reddito lordo o perdita), va indicato il reddito lordo (o perdita) derivante dal-
la differenza tra i righi CM4 e CM5, se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal se-
gno meno.
Le perdite fiscali sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impre-
sa, arte o professione per l’intero importo che trova capienza in essi e pertanto dovranno es-
sere indicate nel rigo CM19, colonna 1, se riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non
oltre il quinto, ovvero nella colonna 2 del medesimo rigo, se riportabili senza limite di tempo
ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’art. 8, comma 3, del TUIR.
Se l’importo indicato nel rigo CM6 è positivo, nel rigo CM7 (contributi previdenziali e assi-
stenziali), colonna 1,va indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versa-
ti nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito che sca-
turisce dal regime dei contribuenti minimi, si devono dedurre per intero i contributi previden-
ziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a
carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercita-
to il diritto di rivalsa. Nella colonna 2, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che
trova capienza nel reddito indicato nel rigo CM6.
L’eventuale eccedenza, deve essere indicata nel rigo CM18, ed è deducibile dal reddito com-
plessivo ai sensi dell’art. 10 del testo unico.
Nel rigo CM8 (reddito netto), va indicata la differenza, tra l’importo di rigo CM6 se positivo
e l’importo di rigo CM7, colonna 2.
Per quanto riguarda le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel regime
dei minimi le stesse possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del
regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR. Pertanto nel caso di esercizio d’impresa,
nel rigo CM9 (perdite pregresse), vanno indicate le eventuali perdite di impresa pregresse fino
a concorrenza dell’importo di rigo CM8, indicate nei righi RS12 o RS13 del Modello Unico PF
2008, nel caso di esercizio di arti o professioni, vanno indicate le eventuali perdite pregresse
di lavoro autonomo indicate nei righi RS10 o RS11 del Modello Unico PF 2008.
Nel rigo CM10(reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva)va indicata la
differenza tra l’importo indicato nel rigo CM8 e l’importo di rigo CM9.
37
Si precisa che detto reddito rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico per
il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12, comma 2 del TUIR
(art. 9 , comma 1 del decreto del 02 gennaio 2008). Inoltre, detto reddito rileva per la deter-
minazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (qua-
dro RR, Modello Unico PF, secondo fascicolo).
Nel rigo CM11 (imposta sostitutiva), va indicata l’imposta sostitutiva pari al 20 per cento del-
l’importo di rigo CM10, se positivo.
Nel rigo CM12 (crediti d’imposta), colonna 1, va indicato fino a concorrenza dell’importo di
rigo CM11, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2
del rigo CR7 del quadro CR) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non
ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella co-
lonna 1 del rigo CR7 del quadro CR). In tale caso riportare in questo rigo la somma dei credi-
ti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 del quadro CR diminuita dell’importo eventualmen-
te utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7.
La colonna 2 è riservata a coloro che hanno pagato delle imposte all’estero per redditi ivi pro-
dotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d’imposta spettanti.
Nella colonna 3, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta relativi agli inve-
stimenti in fondi comuni.
Nella colonna 4, vanno indicati gli altri crediti d’imposta.
Nella colonna 5, va indicata la somma dei crediti d’imposta indicati nelle colonne da 1 a 4.
ATTENZIONE: qualora sia stato compilato il quadro RN gli importi da indicare nelle colonne
da 1 a 4 del rigo CM12 va diminuito degli importi indicati rispettivamente nei righi RN23,
RN28 colonna 2, RN29 colonna 1 e RN29 colonna 2.
Nel rigo CM13 (imposta netta), va indicata l’imposta netta pari alla differenza tra l’importo in-
dicato nel rigo CM11 e l’importo di rigo CM12, colonna 5.
Nel rigo CM14 (ritenute d’acconto), va indicato l’ammontare delle ritenute d’acconto subite.
I righi CM15 (imposta a debito) e CM16 (imposta a credito), vanno compilati per indicare
l’imposta sostitutiva a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica :
CM13 – CM14
Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nel rigo CM15 (imposta a debito). Tale impo-
sta va versata utilizzando l’apposito codice tributo.
Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nel rigo CM16 (imposta a credito). Tale ec-
cedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art.17 del Dlgs. n.241 del 1997, per-
tanto deve essere riportata nel rigo RX17, colonna 1 (Modello Unico PF, primo fascicolo).
Nel rigo CM17 (eccedenza di rimanenze di cui al rigo CM3), va indicato il risultato della se-
guente operazione, solo se positivo
CM3 – CM2
Nel rigo CM18, va indicata l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenzia-
li data dalla differenza tra gli importi indicati in colonna 1 e colonna 2 del rigo CM7. Tale ec-
cedenza può essere dedotta dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del testo unico, da
riportare nel rigo RP23 del quadro RP (Modello Unico PF, primo fascicolo).
Nel rigo CM19 (perdite non compensate), va indicata l’eventuale perdita indicata nel rigo
CM11 in colonna 1,, se la stessa è riportabile negli anni successivi ai sensi dell’art. 8, comma
3, del TUIR, in colonna 2, se l’eventuale perdita indicata nel rigo CM11 è riportabile senza limi-
te di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’art. 8, comma 3, del TUIR.
8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RD
Generalità Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’attività di allevamen-
to di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui all’art.
32, comma 2, lett. b), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 5
dell’art. 56 (Sezione I) e/o del comma 1 dell’art. 56-bis (Sezione II). La Sezione III deve esse-
re utilizzata per dichiarare i redditi derivanti dalle altre attività agricole di cui ai commi 2 e 3
dell’art. 56-bis, del TUIR, nonché quelli dei soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui
alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti
dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.
38
Il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui al presente quadro non
è esclusivo, in quanto il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle
sezioni del presente quadro. In tal caso, l’opzione o la revoca per la determinazione del red-
dito relativo alle predette attività oltre i limiti va esercitata in sede di dichiarazione, determinan-
do il reddito nei relativi quadri di determinazione del reddito d’impresa.
Si ricorda che qualora il contribuente eserciti anche attività che producono reddito d’impresa
di cui all’art. 55 del TUIR, da dichiarare nei quadri RF o RG, ai fini della compilazione dei pre-
detti quadri non dovrà tenere conto dei componenti afferenti l’attività i cui redditi sono dichia-
rati nel presente quadro. Pertanto, in caso di compilazione del quadro RF occorrerà effettuare
le corrispondenti variazioni in aumento e in diminuzione dei componenti imputati a conto eco-
nomico, rispettivamente nei righi RF8 e RF30.
Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che per l’anno d’imposta 2008
hanno adottato il regime dei contribuenti minimi previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117 del-
la legge finanziaria 2008, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro CM.
Al fine di indicare nelrigo RD1 il codice di attività svolta in via prevalente,i contribuenti devo-
no utilizzare la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007. La predetta
tabella è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sui siti internet
dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze www.finanze.gov.it.
SEZIONE I Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui all’art. 32 con-
corre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo al-
Allevamento
levato in eccedenza il valore medio del reddito agrario, moltiplicato per un coefficiente idoneo
di animali
a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stati stabiliti, per il biennio 2007 – 2008,
con Decreto del 27 maggio 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Al riguardo è stabilito:
• il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
• il coefficiente moltiplicatore di cui al comma 5 dell’ art. 56 del TUIR, ai fini della determina-
zione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.
Il computo del numero di animali allevabili nell’ambito dell’attività agraria e il valore medio di
reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato in base al-
le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concer-
to con il Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 aprile 2006 e alle tabelle 1, 2
e 3 allegate al predetto decreto . Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del nume-
ro dei capi allevabili entro il limite dell’art. 32 del TUIR, sia dell’imponibile da attribuire a cia-
scun capo eccedente il predetto limite, riguardano:
• la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
• la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
• i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi del richiamato comma 5, si rende applica-
bile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di
contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguen-
ti requisiti:
• che l’impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario;
• che l’allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.
Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve es-
sere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto
di dichiarazione. negli appositi quadri di determinazione del reddito d’impresa.
Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto
uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normaliz-
zato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all’unità di misura.
Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:
• nella sezione 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l’applicazione dei coef-
ficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato
alla VI fascia (totale A);
• nellasezione 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l’applicazione dei
coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all’unità di mi-
sura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore
deve essere riportato al rigo RD2 del presente quadro.
39
Sezione 1
• nelle colonne 1e 2devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei
terreni sui quali viene esercitato l’allevamento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichia-
rante che, in caso di comunione legale, dal coniuge;
• nella colonna 3 va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
• nella colonna 4 deve essere indicato il risultato del prodotto tra l’importo di colonna 3 e il
coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normaliz-
zato del terreno suddiviso per fasce di qualità.
Ai sensi dell’art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazio-
ne delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall’applicazione delle tariffe d’estimo, so-
no rivalutati del 70 per cento.
Sezione 2
• nelle colonne 1 e 3 deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse spe-
cie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui
tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i li-
miti dell’art. 32 del TUIR;
• nelle colonne 2 e 4 deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il
coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.
Per determinare il reddito ai sensi del comma 5 dell’art. 56 del TUIR, deve essere indicato:
• nel rigo RD2, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della sezione
2 del predetto schema di calcolo;
SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL’UNITA’ DI MISURA
Sez.1 Ripartizione del reddito Reddito Agrario (**) Coefficiente di Reddito agrario
Determinazione agrario per fasce Dichiarante Coniuge Totali (col. 1 + col. 2) normalizzazione normalizzato
del reddito agrario di qualità
normalizzato alla 1 2 3 4
fascia base (*) I x 56,389
II x 32,222
III x 37,593
(*) IRedditi della Sezione 1
non vanno arrotondati.
IV x 13,426
(**)Vanno riportati in questa
colonna i redditi agrari
d es e e i r t c e i r ta re to n i l’ s a u l i l e q v u a a m li e v n i t e o n , e V x 11,934
posseduti sia dal
dichiarante che, in caso
di comunione legale, VI x 1,00
dal coniuge o condotti
in affitto.
TOTALE A reddito agrario normalizzato
S D e e z te . r 2 minazione Specie animale c N a u p m i e a r l o le v d a e t i i d C i o n e o ff r i m ci a e l n iz te . cap N i u n m o e rm ro a l d iz e z i ati
del numero di animali Bovini e bufalini da riproduzione 1 1.750,000 2 3 4
normalizzato
alla specie base Vitelloni 1.050,000 Starne, pernici e coturnici 3,000
Manze 600,000 Piccioni e quaglie da riproduzione 9,500
Vitelli 250,000 Piccioni, quaglie e altri volatili 1,000
Suini da riproduzione 700,000 Conigli e porcellini d’India da riprod. 21,500
Suinetti 20,000 Conigli e porcellini d’India 3,375
Suini leggeri da macello 200,000 Lepri, visoni, nutrie e cincillà 25,000
Suini pesanti da macello 300,000 Volpi 115,000
Polli e fagiani da riproduzione 29,500 Ovini e caprini da riproduzione 230,000
Galline ovaiole 18,500 Agnelloni e caprini da carne 36,500
Polli da allevamento e fagiani 3,500 Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***) 320,000
Polli da carne 2,375 Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***) 200,000
Galletti e polli da carne leggeri 1,000 Cinghiali e cervi 250,000
Tacchini da riproduzione 48,000 Daini, caprioli e mufloni 125,000
Tacchini da carne leggeri 8,500 Equini da riproduzione 1.300,000
Tacchini da carne pesanti 20,000 Puledri 500,000
Anatre e oche da riproduzione 32,000 Alveari (famiglia) (***) 200,000
Anatre, oche, capponi 10,000 Lumache consumo q.li (***) 200,000
(***) Per le specie pesci, Faraone da riproduzione 14,500 Struzzi da riproduzione 175,000
crostacei, molluschi e Faraone 3,000 Struzzi da carne 125,000
lumache l’unità di
allevamento è riferita al Starne, pernici e coturnici da rip. 9,500 Cani 240,000
quintale, per gli alveari
alla famiglia. Totale parziale (riportare a col. 4) T (r o ip ta o l r e ta B re n a u l m ri e g r o o R d D e 2 i ) capi normalizzati
40
• nel rigo RD3, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario nor-
malizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della sezione 1, dello schema di calcolo) mol-
tiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il nume-
ro di capi allevabile entro il limite previsto dall’art. 32 del TUIR;
• nel rigo RD4, il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi
allevati nella misura normalizzata risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui
al rigo RD3;
• nel rigo RD5, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD4 e il coef-
ficiente 0,058532. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun ca-
po eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente moltiplicatore (pari a 2)
previsto dal citato decreto. Detto coefficiente moltiplicatore 2 non deve applicarsi nel caso di
allevatori che si avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari quando, per la natura
del rapporto, non si configuri l’impresa familiare. In tal caso in luogo di 0,058532 si applica
il parametro 0,029266 e va barrata la casella “Impiego propri familiari”.
SEZIONE II La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzio-
ne di vegetali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qua-
lora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 56-bis del TUIR.
Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte ecceden-
te che concorre a formare il reddito di impresa, nel rigo RD6,colonna 1, va indicata la super-
ficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, dei ripiani, ecc.) e in colonna 2
la superficie del terreno su cui insiste la produzione stessa; quest’ultima, si ricorda, è quella con-
siderata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b) dell’art. 32, com-
ma 2, del TUIR.
Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1)
e il doppio del valore indicato in RD6, colonna 2.
Nel rigo RD8 va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produ-
zione, determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo.
Nel rigo RD9 va determinato, secondo la seguente formula, il reddito derivante dall’attività
agricola eccedente: RD7 X RD8 / RD6, colonna 2.
SEZIONE III La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle seguenti attività:
• di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, per la quale il reddito è de-
Vedere in APPENDICE, voce
terminato secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;
“Attività agricole connesse”
• dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializ-
zazione di prodotti diversi da quelli indicati dall’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenu-
ti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali
(art. 56-bis, comma 2, del TUIR);
• dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c. (art. 56-bis, comma
3, del TUIR).
Nel rigo RD10 va indicato:
• in colonna 1, l’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di agriturismo di cui
alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006;
• in colonna 2, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registra-
zione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di all’art. 56-bis,
comma 2, del TUIR;
• in colonna 3, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registra-
zione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-
bis, comma 3, del TUIR;
• in colonna 4, l’ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento
dell’importo di colonna 1, il 15 per cento dell’importo di colonna 2 e il 25 per cento del-
l’importo di colonna 3.
SEZIONE IV Nel rigo RD11 va riportata la somma dei righi RD5, RD9 e RD10, colonna 4.
Nel rigo RD12vanno dedotte le eventuali quote del reddito di cui al rigo RD11 spettanti ai col-
laboratori familiari o al coniuge di azienda non gestita in forma societaria.
Nel rigo RD13 deve essere indicato il reddito di spettanza del titolare, pari alla differenza tra
l’importo del rigo RD11 e l’importo del rigo RD12.
41
Nel rigo RD14, colonna 2, deve essere indicato l’importo delle perdite derivanti da partecipa-
zioni in società di persone e soggetti equiparati esercenti attività d’impresa in contabilità ordi-
naria nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai
sensi dell’art. 116 del TUIR (quadro RH) e di quelle risultanti dal quadro RF (se non già utilizza-
te), fino a concorrenza dell’importo di rigo RD13. Se tali perdite sono inferiori all’importo di ri-
go RD13 può essere effettuata la compensazione con l’eventuale eccedenza di perdite degli
esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, indicando
quest’ultima anche in colonna 1.
Nel rigo RD15 va indicata la differenza tra i righi RD13 e RD14, colonna 2.
L’importo di rigo RD15 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel quadro RN.
Nel rigo RD16 va indicato l’ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto subite dal-
l’imprenditore, da riportare nell’apposito rigo del quadro RN.
9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RS
Prospetti comuni Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD,RE, RF, RG,
ai quadri RA, RD, RE, RH e CM:
RF, RG, RH e CM • Plusvalenze e sopravvenienze attive;
• Imputazione del reddito dell’impresa familiare;
• Perdite di lavoro autonomo non compensate nell’anno;
• Perdite d’impresa non compensate nell’anno;
• Prospetto per la rideterminazione del reddito imponibile imputato per trasparenza;
• Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero;
• Acconto ceduto per interruzione del regime art.116 del TUIR;
• Tassa etica;
• Ammortamento dei terreni;
• Rideterminazione dell’acconto dovuto;
• Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione.
Nel rigo RS1 va indicato il quadro di riferimento.
Prospetto delle Per la compilazione del prospetto relativo alle plusvalenze e sopravvenienze attive si rinvia al-
plusvalenze e le istruzioni fornite relativamente ai righi RG5 e RG6 del quadro RG e dei righi RF5 colonna
sopravvenienze attive 2, RF6, RF26 colonna 2 e RF27 del quadro RF.
Prospetto di Per compilare il prospetto di imputazione del reddito dell’impresa familiare si precisa che, ri-
imputazione del reddito correndo le condizioni specificate al paragrafo “Impresa familiare” contenuto nelle “Istruzioni
comuni ai quadri RE, RF, RG, RD, CM e RS”, il titolare dell’impresa può diminuire il reddito d’im-
dell’impresa familiare
presa dell’ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non
distribuite o distribuite solo in parte, tenendo conto che, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai colla-
boratori dell’impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamen-
te superiore al 49 per cento.
Il titolare dell’impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione
del reddito dell’impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore:
• in colonna 1, il codice fiscale;
• in colonna 2, la quota di partecipazione all’impresa familiare espressa in percentuale;
• in colonna 3, la quota di reddito;
• in colonna 4, la quota delle ritenute d’acconto.
Il titolare dell’impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio oltre a sottoscrivere la di-
chiarazione, attesta anche che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono
proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo
continuativo e prevalente.
Nel caso in cui il titolare dell’impresa familiare, abbia adottato il “regime dei contribuenti
minimi” deve comunque compilare il presente prospetto anche se i collaboratori non riporte-
ranno tali dati nel quadro RH del proprio modello Unico in quanto l’imposta sostitutiva è sta-
ta interamente assolta dal titolare dell’impresa familiare, tuttavia detto reddito rileva sia ai fi-
ni dell’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 12, comma 2 del TUIR, sia ai fini del-
la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali (quadro RR).
42
Perdite di lavoro Il prospetto è riservato ai soggetti che hanno subito una perdita di lavoro autonomo da quadro
autonomo non RE e da quadro RH, nei periodi d’imposta 2006 e 2007, ai fini del riporto della stessa negli
anni successivi ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUIR, nella formulazione precedente alle mo-
compensate nell’anno
difiche apportate dall’art. 1, comma 29, della legge n. 244/2007.
Pertanto, nel rigo RS10 , nella colonna 1 e 2, devono essere riportate le perdite di lavoro au-
tonomo non compensate dei periodi indicati nel prospetto, rispettando l’anno di formazione
delle medesime.
Nel rigo RS11, vanno indicate le perdite di lavoro autonomo non compensate nell’anno ripor-
tabili senza limite di tempo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall’ex art. 8,
comma 3, del TUIR.
Prospetto delle perdite Il presente prospetto è riservato ai contribuenti che hanno subito perdite derivanti dall’esercizio
d’impresa non di imprese commerciali indicate nel quadro RF e ai soci di società in nome collettivo e in acco-
mandita semplice (indicate nel quadro RH, Sezione I - codice 1) e/o in società che abbiano op-
compensate nell’anno
tato per la trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR (indicate nel quadro RH, Sezione II) per la
parte non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa dell’anno, distinguendo le perdite rea-
lizzate nei primi tre periodi d’imposta dal contribuente ovvero nella società in cui partecipa.
Inoltre, le perdite indicate nelle colonne 4 e 5 del rigo RS12 e nella colonna 1 del rigo RS13
possono riguardare perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali indicate nel quadro
RG e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (indicate
nel quadro RH, Sezione I - codice 3).
Pertanto nel rigo RS12, nelle colonne da 1 a 6, devono essere riportate le perdite non com-
pensate dei periodi indicati nel prospetto, rispettando l’anno di formazione delle medesime.
Vedere in APPENDICE, Nel rigo RS13, colonna 2, va indicato il totale delle perdite realizzate nei primi tre periodi
voce “Perdite riportabili senza d’imposta non compensate nell’anno (art. 84, comma 2, del TUIR), compreso l’importo indica-
limiti di tempo”
to in colonna 1, relativo alle perdite maturate nell’anno non compensate.
Prospetto del reddito Il presente prospetto interessa i soci di società aderenti al regime opzionale di tassazione per
imponibile imputato trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR, qualora tenuti, ai sensi del comma 11 dell’articolo
per trasparenza ex 115 e delle relative disposizioni attuative recate dall’art. 11 del D.M. 23 aprile 2004, alla
rideterminazione del reddito imputato per trasparenza. Di seguito si forniscono le istruzioni di
art.116 del TUIR e dei
compilazione del prospetto, alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare
dati per la relativa
dell’Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004.
rideterminazione
Il dichiarante deve compilare un apposito schema al fine di confrontare, per ogni periodo d’im-
posta, la quota di perdita della società partecipata rilevante ai fini del riallineamento e la cor-
relata svalutazione della partecipazione operata dal socio.
Determinato il minore tra i due importi, il contribuente deve procedere alla somma degli am-
montari così individuati per ciascun periodo rilevante; detta somma costituisce l’importo del rial-
lineamento nel limite della quota del totale dei disallineamenti rilevati in capo alla società par-
tecipata al termine del periodo d’imposta antecedente l’esercizio dell’opzione.
Si precisa che, ai fini del riallineamento, rilevano:
• le perdite che hanno generato riduzioni patrimoniali della società partecipata, legittimanti le
svalutazioni operate dal socio, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accanto-
namenti temporaneamente indeducibili. Rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all’impu-
tazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in
quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale
negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee);
• le svalutazioni della partecipazione detenuta nella società trasparente fiscalmente dedotte
dal socio nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di adozione del regi-
me di tassazione per trasparenza), che il socio non avrebbe effettuato in assenza di tali ret-
tifiche e accantonamenti (art. 11, comma 3, lett. a), - 2) del D.M. 23 aprile 2004). In ba-
se a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 11 del citato D.M. 23 aprile 2004, l’importo
delle svalutazioni deve essere assunto al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni as-
soggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito) e comprende
anche le svalutazioni deducibili pro-quota ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs.
n. 344 del 2003.
Nel rigo RS14 va indicato il codice fiscale della società trasparente.
Nel rigo RS15 va indicato l’importo del reddito (o della perdita) della società trasparente im-
putato al socio.
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Nel rigo RS16 va indicato:
– in colonna 1, l’importo complessivo delle svalutazioni operate dal dichiarante;
– in colonna 2, l’ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società traspa-
rente di ciascuno dei periodi d’imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione della parte-
cipazione operata dal dichiarante. Detto dato è rilevabile dallo schema di cui sopra;
– in colonna 3, la quota dell’ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile e
valore fiscale degli elementi dell’attivo e dei fondi per rischi ed oneri della società trasparen-
te, così come rilevabili alla chiusura del periodo di imposta anteriore a quello di avvio del
regime di tassazione per trasparenza; a tal fine, si precisa che assumono rilievo i soli disal-
lineamenti presenti a tale data e che si siano generati a causa di rettifiche di valore ed ac-
cantonamenti temporaneamente indeducibili agli effetti fiscali, anche se diversi da quelli im-
putati al conto economico degli esercizi in perdita;
– in colonna 4, va riportato l’ammontare indicato in colonna 2 entro i limiti dell’ammontare
esposto in colonna 3.
Agli effetti della procedura di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e valori fisca-
li esistenti presso la società trasparente, assume rilievo l’importo indicato nella colonna 4 del
rigo RS16. In particolare, tale importo dovrà essere allocato sugli elementi divergenti in base
alla proporzione indicata dall’art. 11 del richiamato D.M. 23 aprile 2004. La procedura di
riallineamento dei valori va comunque effettuata dai soci nella dichiarazione riferita al periodo
d’imposta di avvio del regime di trasparenza. Per converso, la rideterminazione della quota di
reddito (o perdita) imputata per trasparenza dovrà essere in concreto operata dal socio, per la
quota di sua pertinenza, in ogni periodo d’imposta di validità del regime di trasparenza, in cui
le divergenze tra valori contabili e fiscali abbiano dato origine, nella dichiarazione presenta-
ta dalla società partecipata a variazioni in diminuzione del reddito.
Ai fini della compilazione dei righi da RS17 a RS19 il contribuente deve evidenziare nel cita-
to schema (redatto sulla base delle indicazioni fornite nell’allegato tecnico alla circolare dell’A-
genzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004), il disallineamento tra il valore fiscale e il
valore civile di ciascun elemento o fondo interessato, secondo la quota di spettanza. I dati di
detto schema vanno riportati per categorie omogenee nei righi da RS17 a RS19.
In detti righi va indicato:
– nelle colonne 1 e 2, rispettivamente, il valore contabile relativo all’esercizio precedente al-
l’avvio del regime di trasparenza ed il valore fiscale degli elementi considerati, riconosciuto
presso la società trasparente;
– nella colonna 3, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citato sche-
ma, fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di ciascun
elemento considerato;
– nella colonna 4, l’importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società trasparente
e collegate alla differenza tra valore civile e fiscale dei singoli elementi;
– nella colonna 5, l’importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzio-
ne per effetto del riallineamento.
Si precisa che le colonne da 1 a 3 vanno compilate non solo nel primo esercizio in cui è va-
lida l’opzione, ma anche per tutto il periodo di adozione del regime. Negli esercizi successi-
vi a quello di prima applicazione l’ammontare da indicare nella colonna 2 va modificato, te-
nendo conto di quanto esposto nella colonna 4 del prospetto dell’esercizio precedente, men-
tre l’ammontare esposto nella colonna 3 va ridotto di quanto esposto nella colonna 5 del pro-
spetto dell’esercizio precedente. Tali variazioni saranno desumibili dall’aggiornamento dello
schema redatto dal contribuente.
Nel rigo RS20, va indicato il reddito (o la perdita) della società trasparente rideterminato di
spettanza del socio corrispondente all’importo indicato nel rigo RS15 incrementato della som-
ma degli importi eventualmente esposti nelle colonne 5 dei righi da RS17 a RS19.
Tale importo costituisce il reddito rideterminato, da riportare nel rigo RF42 col. 2 o RG24 col.
2, ovvero, se trattasi di perdita, nel rigo RF43 col. 2 o RG25 col. 2.
Si precisa che tale prospetto va compilato anche nel caso in cui il contribuente non debba ap-
plicare la disciplina transitoria di cui al comma 11 del citato art. 115 del TUIR. In tal caso va
indicato nel rigo RS14, il codice fiscale della società trasparente partecipata e nel rigo RS15,
la relativa quota di reddito (o perdita) imputata.
Si avverte che, in caso di partecipazione a due o più società “trasparenti”, si renderà neces-
sario utilizzare più moduli per l’eventuale compilazione dei prospetti in questione, avendo cu-
ra di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella
casella posta in alto a destra. In tal caso, ferma restando l’autonoma procedura di ridetermina-
zione del reddito derivante dalle singole partecipazioni, nel quadro RF o RG andrà riportata
separatamente la somma dei redditi e la somma delle perdite così rideterminati.
44
Utili distribuiti Soggetti tenuti alla compilazione del prospetto
da imprese estere Il presente prospetto deve essere compilato nei seguenti casi:
partecipate e crediti • dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell’art. 167, del TUIR e
d’imposta per delle disposizioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i
redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regi-
le imposte pagate
me fiscale privilegiato (c.d. Controlled foreign companieso CFC), dei quali i medesimi pos-
all’estero
siedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
• dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell’art. 168 del TUIR e delle disposi-
zioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268, i redditi di una o più
imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegia-
to, dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
• dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti
non residenti da parte di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR;
• dal socio di una società trasparente ex art. 116 del TUIR cui sia stato imputato il reddito di
una CFC.
Il prospetto è finalizzato a determinare gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente residen-
te o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non re-
sidente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto resi-
dente dichiarante ai sensi del comma quarto, art. 3, del D. M. n. 429 del 2001 o ai sensi
del comma terzo, art. 3, del D.M. n. 268 del 2006 nonché a determinare il credito d’impo-
sta eventualmente spettante per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo,dallo stesso di-
chiarante o dai soggetti di cui agli artt. 5 o 116 del TUIR cui il dichiarante partecipi, sui pre-
detti utili distribuiti.
Il presente prospetto deve essere compilato anche nell’ipotesi in cui nel periodo d’imposta cui
si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.
Modalità di compilazione
Per ciascuna impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privile-
giato cui il dichiarante partecipi, deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nelle co-
lonne previste i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i righi non siano sufficienti in relazione
alle CFC interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo
progressivamente compilando la casella “Mod. N.” posta in alto a destra.
In particolare, il campo 1 di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riporta-
te, indicando il relativo codice:
1. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 5 del TUIR;
2. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 116 del TUIR.
Nelle altre ipotesi il campo 1 non va compilato.
Nel caso in cui nel campo 1 siano stati indicati i codici “1” o “2” devono essere compilati so-
lo i campi da 1 a 4 e da 9 a 13, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dal-
la società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest’ultima indicati nel Prospetto
da rilasciare ai soci od associati.
Nei campi da 2 a 13, dei righi RS21 e RS22 va indicato:
– nel campo 2, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell’impresa, società
od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro
FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell’impresa, società o
ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest’ultimo deve indicare il proprio codice fi-
scale;
– nel campo 3, la denominazione dell’impresa, società od ente residente o localizzata in Sta-
ti o territori con regime fiscale privilegiato;
– la casella 4, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il trami-
te di soggetti non residenti;
– nel campo 5, relativamente ad ogni impresa, società od ente residente o localizzata in Sta-
ti o territori con regime fiscale privilegiato, l’importo indicato nel campo 8 del corrisponden-
te rigo del quadro RS del Mod. UNICO 2008-PF;
– nel campo 6, il reddito del soggetto estero assoggettato a tassazione separata, in relazio-
ne alla propria quota di partecipazione diretta o indiretta, desunto dal campo 2 del corri-
spondente rigo del quadro RM della presente dichiarazione;
– nel campo 7, gli utili distribuiti al dichiarante dal soggetto estero o dal soggetto non residen-
te direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito per effetto delle disposi-
zioni previste dall’art. 167, comma 7, del TUIR e dell’art. 3, comma 4, del decreto n. 429
del 2001 nonché ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma terzo, del D.M. n. 268 del
2006; tale importo, da indicare nel rigo RF37 della presente dichiarazione, non può ecce-
45
dere la somma dei campi 5 e 6. Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dall’impresa, società
od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concor-
rono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente
all’ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata.
Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (vedere ca-
sella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di de-
libera di distribuzione da parte dell’impresa, società od ente residente o localizzata in Stati
o territori con regime fiscale privilegiato;
– nel campo 8, la differenza, da riportare all’anno successivo, tra la somma dei valori dei cam-
pi 5 e 6 e l’importo di campo 7;
– nel campo 9, l’importo evidenziato, per ogni CFC, nel campo 13 del corrispondente rigo
del quadro RS del modello di dichiarazione UNICO 2008-PF; nell’ipotesi in cui nel campo
1 sia stato indicato il codice “2”, dovrà essere riportato, pro quota, l’importo eventualmente
risultante dal campo 13 del Mod. UNICO 2008-SC della società partecipata, come comu-
nicato al dichiarante nel Prospetto da rilasciare ai soci;
– nel campo 10, l’importo di campo 6 del corrispondente rigo del quadro RM della presente
dichiarazione;
– nel campo 11, le imposte sul reddito pagate all’estero dell’impresa, società od ente residente
o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato relative al reddito dei periodi
d’imposta precedenti e divenute definitive nel 2008, ammesse in detrazione in relazione alla
propria partecipazione nel soggetto estero e fino a concorrenza dell’importo di campo 9;
– nel campo 12, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli
utili percepiti, indicati nella campo 7; l’importo di tali imposte deve essere indicato fino a
concorrenza dell’importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 9 + campo 10
– campo 11; le predette imposte costituiscono infatti credito d’imposta nei limiti delle impo-
ste complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddi-
to pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto localizzato in Stati o territori con regime fi-
scale privilegiato. Si ricorda che il totale dei crediti esposti nei campi 11 e 12 di ciascuno
dei righi RS21 ed RS22 compilati nel presente quadro RS deve essere riportato nel rigo
RN28, campo 2, quadro RN, della presente dichiarazione;
– nel campo 13, la differenza, da riportare all’anno successivo, tra la somma degli importi dei
campi 9 e 10 e la somma degli importi dei campi 11 e 12.
Acconto ceduto Nei righi RS23 e RS24, il contribuente partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza,
per interruzione deve indicare:
del regime – in colonna 1, il codice fiscale della società già trasparente;
ex art. 116 del TUIR – in colonna 2, il codice “1” se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice “2”,
nel caso in cui il dichiarante deve integrare l’acconto da versare;
– in colonna 3, la data della perdita di efficacia dell’opzione;
– in colonna 4, in caso di codice “1”, l’importo dell’acconto ceduto; in caso di codice “2”,
l’importo del maggior acconto dovuto.
Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice “1” (cessione dell’acconto), l’importo di co-
lonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN35, col. 1 del presente modello.
Tassa etica Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che esercitano le attività di produzio-
ne, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla
violenza ai fini della determinazione dell’addizionale alle imposte sui redditi istituita con il com-
ma 466 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), come da
ultimo modificato dall’art. 31 comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. A tal fine alla colonna 1 del
rigo RS25va indicato l’ammontare del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispon-
dente all’ammontare dei ricavi derivanti dalle predette attività. Si ricorda che ai fini della de-
terminazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a
beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in
base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi e l’ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi. Nella colonna 2 va indicato l’ammontare dell’addizionale, pari al 25
per cento dell’importo di cui alla colonna 1.
Il medesimo art. 31 del decreto legge n. 185 del 2008 ha, inoltre, modificato il citato comma
466, disponendo che per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodi-
ci, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audio-
visiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in
cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti
46
consenzienti, come determinati con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.
Ammortamento L’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 223 del 2006, ha stabilito che, ai fini del calcolo
dei terreni delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbrica-
ti strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono.
Vedere in APPENDICE, voce
La presente sezione va compilata al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato nel va-
“Fabbricati”
lore del predetto fabbricato. A tal fine nella colonna 1del rigoRS26va indicato il numero dei
fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorpo-
rato il valore del terreno. In colonna 2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di
cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da
cui è stato scorporato il valore del terreno e nella colonna 4il valore complessivo dei terreni su
cui i predetti fabbricati insistono.
Nella colonna 1 del rigo RS27 va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in
forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In co-
lonna 2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella co-
lonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il
valore del terreno e nella colonna 4 il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbrica-
ti insistono.
Rideterminazione Nel rigo RS28 va indicato l’ammontare dell’acconto rideterminato relativo al periodo d’impo-
dell’acconto sta 2008, utilizzando il metodo storico, per effetto dell’applicazione dell’art. 1, comma 355,
della legge n. 296 del 2006. In base a tale disposizione nella determinazione dell’acconto
dovuto per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
senza tenere conto delle disposizioni del comma 354 delle medesima legge n. 296 (ulteriore
deduzione per interventi di efficienza energetica per l’illuminazione).
In particolare nel rigo RS28, va indicato:
• in colonna 1, il reddito relativo al periodo d’imposta precedente rideterminato; in tale rigo
va considerato anche l’importo del reddito rideterminato da parte della società che ha impu-
tato il reddito ai sensi dell’articolo 5 e/o dell’articolo 116 del TUIR;
• in colonna 2, l’imposta del periodo d’imposta precedente rideterminata;
• in colonna 3, l’importo dell’acconto relativo al presente periodo d’imposta, calcolato con il
metodo storico, sulla base dell’imposta indicata in colonna 2.
Spese Nel rigo RS29 vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, del
di rappresentanza TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d’impresa per
per le imprese mancanza di ricavi e che ai sensi dell’art. 1, comma 3, decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 19 novembre 2008, possono essere portate in deduzione dal reddito d’im-
di nuova costituzione
presa del periodo d’imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se e nel-
D.M. del 19/11/2008
la misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.
art. 1 comma 3
10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RQ
SEZIONE I La presente sezione va compilata dai soggetti che optano per l’applicazione dell’imposta so-
stitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di conferimento di beni o
Conferimenti di beni
aziende, indicate nell’art. 8, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei
o aziende in favore
centri di assistenza fiscale.
di CAF L’opzione per l’imposta sostitutiva è esercitata compilando la presente sezione.
(art. 8, comma 1 Nel caso in cui i righi non siano sufficienti in relazione alle imposte sostitutive interessate, do-
della L. n. 342/2000) vrà essere utilizzato un ulteriore quadro RQ avendo cura di numerarlo progressivamente com-
pilando la casella “Mod. N.” posta in alto a destra.
Nel rigo RQ1vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favo-
re dei centri di assistenza fiscale. Ai sensi del comma citato, si considera valore di realizzo quel-
lo attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito ovvero, se superiore, quel-
lo attribuito all’azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
Nel rigo RQ2 va indicata l’imposta sostitutiva dovuta risultante dall’applicazione dell’aliquota
del 19 per cento sull’ammontare del rigo precedente che può essere compensata, in tutto o in
parte, con i crediti di imposta e l’eccedenza Irpef da indicare nei righi successivi.
47
Nel rigo RQ3 vanno indicati i crediti d’imposta concessi alle imprese di cui al quadro RU.
Nel rigo RQ4 va indicata l’eventuale eccedenza Irpef di cui al rigo RN41, colonna 2 fino a
concorrenza della differenza tra i righi RQ2 e RQ3.
Nel rigo RQ5 va indicata l’imposta sostitutiva a debito da versare (RQ2 – RQ3 – RQ4).
Per il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere utilizzato il codice tributo 2728.
SEZIONE II La presente sezione va compilata dai soggetti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito finanziaria 2007), in alternati-
Imposta sostitutiva
va alle ordinarie regole di tassazione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui
per conferimenti in
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nel caso in cui abbiano realizzato una
società SIIQ e SIINQ plusvalenza a seguito del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che
(art. 1, commi da 119 a abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del qua-
141 della L. n. 296/2006) le è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141 del-
la legge finanziaria 2007. Tra i soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni
residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch’esse in via prevalente attività di
locazione immobiliare, di cui al comma 125, art. 1 della legge finanziaria 2007.
Le disposizioni del citato comma 137 si applicano, inoltre:
– agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
– ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territo-
rio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di parte-
cipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati entro la data di chiusura
del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre
che, entro la stessa data, le medesime società abbiano optato per il regime speciale.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre
2007 n. 174, la suddetta imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione a immobili non
destinati alla locazione.
Si ricorda che, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte del-
la società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni.
A tal fine nei righi da RQ6 a RQ8 va indicato:
– in colonna 1 il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su im-
mobili;
– in colonna 2, l’importo delle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di
diritti reali su immobili.
Nel rigo RQ9, colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20
per cento sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento, dato dalla somma degli importi
di cui alle colonne 2 dei righi da RQ6 a RQ8; l’imposta da versare va indicata in colonna 2.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo,
la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento.
In tal caso nel rigo RQ10, va indicato l’importo della prima rata.
L’importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si precisa che in caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applica-
no gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versa-
re contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.
SEZIONE III L’art. 1, comma 33, lett.q), della legge 24 dicembre 2007 n.244 (Finanziaria 2008) ha mo-
dificato l’art. 109, comma 4, lett. b) del Tuir, col quale si dispone, con effetto dal periodo d’im-
Imposte sostitutive
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la soppressione della facoltà per il
sulle deduzioni
contribuente di dedurre nell’apposito prospetto della presente dichiarazione, quadro EC, gli
extracontabili ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti,
(art. 1, comma 33, lett. q), 34 le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finan-
e 48 della L. n. 244/2007) ziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in
locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a con-
to economico. La predetta disposizione disciplina l’eliminazione dal bilancio d’esercizio dei
medesimi componenti negativi che, anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma
del diritto societario (Decreto legislativo n. 6 del 2003), erano stati dedotti applicando il se-
condo comma dell’art. 2426 del codice civile, dando luogo alle c.d. eccedenze pregresse
(si vedano le istruzioni al quadro EC del presente modello). La norma prevede, inoltre, fino a
concorrenza dell’importo complessivo delle predette eccedenze, un regime di sospensione di
imposta “per massa” delle riserve di patrimonio netto e degli utili dell’esercizio.
48
In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 109, comma 4, let-
tera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla pre-
detta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
L’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) interviene sul
regime fiscale delle predette deduzioni extracontabili prevedendo che le differenze tra il valo-
re civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC possano esse-
re recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimo-
nio netto, mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti e dell’IRAP, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel li-
mite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 5 mi-
lioni di euro e fino a dieci milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che
eccede i 10 milioni di euro. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale
e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili corrispon-
denti ai righi di ciascuna sezione del suddetto quadro EC.
Si precisa che nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente
in più periodi d’imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della deter-
minazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di va-
lori assoggettate a imposta sostitutiva nei precedenti periodi d’imposta.
L’assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque l’intero ammontare delle differenze
civili e fiscali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in corso e dei
successivi periodi al 31 dicembre 2007.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adotta-
te le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’eser-
cizio dell’opzione.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto del 3 marzo 2008 l’opzione per l’imposta sostitutiva
comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, del-
le disposizioni di cui al comma 51, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge finanziaria
2008, concernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli ef-
fetti dell’Irap e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d’imposta.
Il presente prospetto va compilato per effettuare il recupero a tassazione delle differenze origi-
nate dalle deduzioni extracontabili.
Nei righi da RQ11 a RQ13 vanno indicati gli ammontari delle deduzioni extracontabili corri-
spondenti per rigo (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili e ac-
cantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamente ammessa
dalla disciplina del reddito d’impresa) e precisamente i singoli importi relativi:
– nel rigo RQ11, colonna 1, ai beni materiali, colonna 2, agli impianti e macchinari, colon-
na 3, ai fabbricati strumentali, colonna 4, ai beni immateriali, colonna 5, alle spese di ricer-
ca e sviluppo e, colonna 6, all’avviamento;
– nel rigo RQ12, colonna 3, alle opere e servizi ultrannuali, colonna 4, ai titoli obbligaziona-
ri e similari, colonna 5, alle partecipazioni immobilizzate e, colonna 6, alle partecipazioni
del circolante;
– nel rigo RQ13, colonna 1, al fondo rischi e svalutazione crediti, colonna 2, al fondo spese
lavori ciclici, colonna 3, al fondo spese ripristino e sostituzione, colonna 4, al fondo opera-
zioni e concorsi a premio e, colonna 5, al fondo per imposte deducibili.
Nella colonna 7 dei righi da RQ11 a RQ13 va indicato l’importo corrispondente alla somma
delle colonne da 1 a 6 dei predetti singoli righi. Nel caso in cui l’opzione per l’imposta sosti-
tutiva sia stata già esercitata in parte dal contribuente nei periodi d’imposta precedenti, ai fini
della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le dif-
ferenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva.
In tal caso nel rigo RQ14, colonna 1, va indicato il totale delle differenze tra valori civili e fi-
scali assoggettati ad imposta sostitutiva corrispondenti alla somma delle colonne 7 dei righi da
RQ11 a RQ13. In colonna 2, va indicato l’ammontare delle differenze tra valori civili e fisca-
li assoggettati ad imposta sostitutiva nei periodi d’imposta precedenti ed in colonna 3 va indi-
cata l’imposta sostitutiva dovuta relativa all’importo indicato in colonna 1. L’imposta sostitutiva
dovuta va determinata complessivamente applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento
agli scaglioni previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007; si precisa che tali scaglio-
ni vanno applicati alla somma degli importi indicati nelle colonne 1e 2 del presente rigo.
Si fa presente, inoltre, che se l’applicazione dell’imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e
immateriali indicati nel rigo RQ11 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d’im-
posta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le diffe-
renze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell’im-
posta sostitutiva.
49
L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, la prima, pari al
30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relati-
ve al periodo d’imposta con riferimento al quale è stata esercitata l’opzione; la seconda, pari
al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine rispettivamente previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi; sulla
seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali.
A tal fine nel rigo RQ15 va indicato l’importo della prima rata annuale pari al 30 per cento
dell’importo indicato al rigo RQ14, colonna 3.
Si fa presente che le modalità di versamento restano immutate in caso di opzioni parziali eser-
citate in periodi d’imposta diversi.
Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all’applicazione dell’imposta sostitutiva
produce effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale, ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 4, del decreto del 3 marzo 2008 si considera effettuata l’opzione per la di-
sciplina. A partire dalla stessa data, opera l’eliminazione del corrispondente vincolo di dispo-
nibilità gravante sulle riserve in sospensione d’imposta.
SEZIONE IV Il presente prospetto va compilato dai soggetti che esercitano le attività di ricerca e coltivazione
di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di
Imposta sostitutiva sul
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas
maggior valore delle
naturale, il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore.
rimanenze finali Ai sensi dell’art. 81, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
(art. 81, decreto legge 25 modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato introdotto l’art. 92-bis del Tuir, con
giugno 2008, n. 112, con- decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data del 25 giugno 2008.
vertito, con modificazioni, Per i soggetti interessati la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all’art. 85, com-
dalla legge 6 agosto
ma 1, lettere a) e b), del Tuir è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «pri-
2008, n. 133)
mo entrato primo uscito» (c.d. FIFO), anche se non adottati in bilancio.
Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione
dell’art. 92-bis del Tuir è soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito e dell’impo-
sta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 16 per cento.
A tal fine nel rigo RQ16, colonna 1, va indicato l’importo corrispondente alla differenza posi-
tiva risultante dalla applicazione del metodo della media ponderata o del FIFO ai beni sopra
indicati rispetto al diverso metodo eventualmente adottato, che non concorre alla formazione
del reddito di cui al quadro RF in quanto escluso; in colonna 2 va indicato l’importo risultante
dall’applicazione dell’aliquota del 16 per cento applicato all’importo di colonna 1.
Si precisa che ai sensi dell’art. 81, comma 22, del decreto legge n. 112 del 2008, l’impo-
sta sostitutiva dovuta è versata in un’unica soluzione contestualmente al saldo dell’imposta per-
sonale dovuta per l’esercizio di prima applicazione dell’art. 92-bis del Tuir.
Alternativamente, il contribuente può versare l’imposta sostitutiva in tre rate di eguale importo
contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all’esercizio di prima applicazione
del predetto art. 92-bis del Tuir e dei due esercizi successivi. A tal fine va compilato il rigo
RQ17 indicando l’importo della prima rata.
Si ricorda che in caso di rateizzazione sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso
annuo semplice del 3 per cento.
Tuttavia poiché fino al terzo esercizio successivo all’applicazione della citata disposizione le
svalutazioni determinate in base all’articolo 92, comma 5, del Tuir fino a concorrenza del mag-
gior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sul reddito e dell’Irap, le predette svalutazioni determinano la riliquidazione
della stessa imposta sostitutiva.
In tal caso l’importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminu-
zione delle rate di eguale importo ancora da versare; l’eccedenza è compensabile a valere
sui versamenti a saldo ed in acconto dell’imposta sul reddito.
SEZIONI V E VI Ai sensi dell’art. 15, comma 23, del decreto legge n. 185 del 2008, si applicano, in quan-
to compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre
Rivalutazione dei beni
2000, n. 342 e quelle previste dal decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162
d’impresa e e dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
affrancamento del
saldo di rivalutazione Pertanto, le sezioni V e VI devono essere compilate, ai sensi dell’art. 15 del decreto legge 29
applicazione novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2,
dell’imposta dai soggetti in regime d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata, che abbiano optato,
sostitutiva (art. 15, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vi-
gente in materia, di rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli im-
commi da 16 a 23,
mobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio
del d.l. 185/2008)
in corso al 31 dicembre 2007.
50
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Si
intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammor-
tizzabili.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accanto-
nato in una speciale riserva che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta so-
stitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 7 per
cento e del 4 per cento a seconda che si tratti di beni immobili ammortizzabili o beni immo-
bili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione ed
è indeducibile.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferi-
mento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
Nel caso di cessione a titolo oneroso o di destinazione a finalità estranee all’esercizio del-
l’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data
anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivaluta-
zione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha ri-
guardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l’applicazione di una imposta so-
stitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per
cento. Il saldo di rivalutazione assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre, in caso di di-
stribuzione, alla formazione del reddito imponibile del soggetto dichiarante.
L’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni immobili e per l’affrancamento del saldo atti-
vo della rivalutazione devono essere versate a scelta del contribuente:
– in un’unica soluzione entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovu-
te per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
– in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza indicata al punto precedente; e le al-
tre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle im-
poste sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali
nella misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di cia-
scuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva vanno utilizzati gli appositi codici tributo.
A tal fine, nella sezione V vanno indicati:
– nel rigo RQ18, colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti agli immobili ammor-
tizzabili e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 7 per cento dell’importo indicato in co-
lonna 1;
– nel rigo RQ19, colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti agli immobili non am-
mortizzabili e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 4 per cento dell’importo indicato in
colonna 1;
– nel rigo RQ20 la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RQ18 e RQ19, cor-
rispondente all’importo dell’imposta da versare;
– nel rigo RQ21, in caso di scelta per il versamento in forma rateale, l’importo corrispondente
alla prima delle tre rate previste ai sensi del comma 22, dell’art. 15 del decreto legge n.
185 del 2008, dell’imposta di cui al rigo RQ20
Nella sezione VI vanno indicati:
– nel rigo RQ22, colonna 1, l’ammontare del saldo di rivalutazione da assoggettare ad im-
posta sostitutiva e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’importo di co-
lonna 1;
– nel rigo RQ23, in caso di scelta per il versamento in forma rateale, l’importo corrispondente
alla prima delle tre rate previste ai sensi del comma 22, dell’art. 15 del decreto legge n.
185 del 2008, dell’imposta di cui al rigo RQ22, colonna 2.
51
11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RU
Premessa Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta deri-
vanti da agevolazioni concesse alle imprese.
Nel quadro sono previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, alcune sezioni
multimodulo, cosiddette “pluricredito”, nelle quali devono essere indicati i crediti d’imposta
aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.
Modalità di compilazione I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni “pluricredito” dovranno compi-
delle sezioni “pluricredito” lare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d’imposta, riportando in
ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice credito desumibile
dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro) ed i relativi dati. In tal caso
dovranno indicare nell’apposito campo “Mod. N.“ posto in alto a destra del presente quadro
il numero dei moduli compilati.
Si segnalano di seguito i crediti d’imposta di recente istituzione:
• credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il recupero di quota parte della tassa
automobilistica pagata per l’anno 2008, istituito dall’art. 83-bis, comma 26, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, da indicare nella sezione XIX;
• credito d’imposta per l’adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti, previsto dall’art.
1, commi da 228 a 232, della legge n. 244 del 2007, da indicare nella sezione XIX;
• credito d’imposta a favore dei rivenditori di generi di monopolio per l’acquisto e l’installazio-
ne di impianti di sicurezza, previsto dall’art. 1, commi da 233 a 237, della legge n. 244
del 2007, da indicare nella sezione XIX;
• credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, previsto dall’art. 2, commi da 539 a
547, della legge n. 244 del 2007, come modificata dal decreto legge n. 248 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, da indicare nella sezione XIX;
• credito d’imposta per la rottamazione degli autoveicoli per il trasporto promiscuo, previsto
dall’art. 29, comma 1, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni
dalla legge n. 31 del 2008, che ha prorogato per l’anno 2008 il contributo di cui all’art.
1, comma 224, della legge n. 296 del 2006, da indicare nella sezione XIX;
• credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli, previsto dall’art. 29, comma
2, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del
2008, che ha prorogato per l’anno 2008 il contributo di cui all’art. 1, comma 236, della
legge n. 296 del 2006, da indicare nella sezione XIX;
• credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il traspor-
to promiscuo, previsto dall’ art. 29, comma 3, del decreto legge n. 248 del 2007, conver-
tito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, da indicare nella sezione XIX;
• credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri, previsto dall’art. 29, comma
4, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del
2008, da indicare nella sezione XIX;
• credito d’imposta per investimenti in agricoltura, previsto dall’art. 1, comma 1075, della leg-
ge n. 296 del 2006, da indicare nella sezione XVII.
Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n.
244 del 2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta da indicare nel presente qua-
dro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme isti-
tutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. L’ammontare eccedente è riportato in
avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è
comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quel-
lo in cui si genera l’eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero del-
l’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000
euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall’articolo 25, comma 2,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (516.456,90 euro). La medesima risoluzione,
inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per
un importo inferiore al limite di euro 516.456,90, i crediti da quadro RU possono essere uti-
lizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utiliz-
zata del limite generale.
Il predetto limite non si applica al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 280, della leg-
ge n. 296 del 2006 (Ricerca e sviluppo) nonché, a partire dal 1º gennaio 2010, al credito
d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 271, della citata legge n. 296 del 2006. Il limite
di utilizzo non si applica, altresì, agli incentivi previsti o prorogati dall’art. 29 del decreto leg-
ge 31 dicembre 2007, n. 248 (Incentivi per la rottamazione e per l’acquisto, con rottamazio-
ne, di autoveicoli e motocicli). Inoltre, il citato tetto non trova applicazione con riferimento alle
52
imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, hanno presentato all’A-
genzia delle entrate un’apposita istanza preventiva ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del
2000. Ai fini della verifica dell’anzidetto limite di utilizzo e della determinazione dell’ammon-
tare eccedente deve essere compilata la sezione XXV.
Si rammentano, inoltre, le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta:
– salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completa-
mente utilizzati;
– possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole age-
volazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in diminuzione delle
imposte e ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive;
– in caso di utilizzo del credito d’imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si ren-
dono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi degli
artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cen-
to dell’importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471
del 1997). Si rammenta, altresì, che l’importo del credito indebitamente utilizzato può esse-
re versato, a seguito di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data della commessa violazione ovvero entro il termine di pre-
sentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, unita-
mente ai relativi interessi e sanzioni (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002).
Si segnala inoltre che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi
che i crediti d’imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.
Si evidenzia, infine, che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle se-
zioni e dei righi è identica in tutti i modelli UNICO 2009 con la conseguenza che, non essen-
do presenti gli stessi crediti in tutti i modelli, la numerazione sia delle sezioni che dei righi non
è consecutiva.
SEZIONE I Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica
(art. 8, c.10, L. n. 448/98; art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L.
Teleriscaldamento
388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 1, c. 394, lett. d), L. 296/2006; art. 1, c. 240, L.
con biomassa ed
244/2007; art. 2, c. 12, L. 203/2008)
energia geotermica Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta spettante, ai sensi dell’art. 8,
comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’art. 60 del-
Codice credito 01
la legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con bio-
massa e con energia geotermica.
Il credito d’imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa
presentazione di un’autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell’Agenzia delle
entrate. Il credito d’imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso
nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Nella sezione va altresì indicato il credito d’imposta previsto a favore dei medesimi gestori dal-
l’art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.
Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell’Agenzia delle En-
trate n. 95 del 31 ottobre 2001.
Nella sezione va indicato:
– nelrigo RU1,l’ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui
al rigo RU7, colonna 2, del quadro RU del Mod. UNICO 2008;
– nelrigo RU2,colonna 1, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si rife-
risce la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 29 della legge n. 388 del 2000;
– nelrigo RU2,colonna 2, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si rife-
risce la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 8 della legge n. 448 del 1998;
– nelrigo RU3,l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tri-
buto “6737”.
– nel rigo RU4, l’ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento
nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presenta-
zione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
– nel rigo RU5, la differenza tra la somma dei righi RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l’im-
porto indicato nel rigo RU3;
– nel rigo RU6, l’importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso;
– nel rigo RU7, l’ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l’importo di rigo
RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del
1997, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichia-
razione.
53
SEZIONE II Credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche
(art. 20, D.Lgs. 60/99; D.I. 310/2000)
Esercenti sale
Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale ci-
cinematografiche
nematografiche, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 e disciplinato con
Codice credito 02 decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000.
Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell’IVA, può essere utilizzato nei periodi suc-
cessivi al trimestre o semestre solare di riferimento, in diminuzione dell’IVA dovuta in sede di li-
quidazione o mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
In particolare va indicato:
– nel rigo RU8, l’ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di
cui al rigo RU12 del Mod. UNICO 2008;
– nel rigo RU9, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione;
– nel rigo RU10, colonna 1, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU8 e RU9
utilizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell’acconto dell’IVA dovuta per l’anno
2008;
– nel rigo RU10, colonna 2, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU8 e RU9
utilizzato in diminuzione del versamento del saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2008;
– nel rigo RU10, colonna 3, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997 nelperiodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tra-
mite il codice tributo “6604”;
– nel rigo RU11, l’ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 3, versato a seguito di
ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data
di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU12, l’ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei
righi RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1, 2 e 3,
utilizzabile in diminuzione dell’IVA ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del
1997, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichia-
razione.
SEZIONE III Incentivi occupazionali
(art. 7, L. 388/2000; art. 2, D.L. 209/2002; art. 63, L. 289/2002; art. 1, c. 412, lett. b),
Incentivi occupazionali
L. 266/2005)
ex art. 7 L. 388/2000
Nella presente sezione deve essere indicato il credito residuo relativo:
e art. 63 L. 289/2002
– al credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 63, comma
Codice credito 03 1, lett. a), primo periodo, della legge n. 289 del 2002, fruibile in forma automatica;
– al credito d’imposta di cui all’art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b)
della legge n. 289 del 2002, fruibile previo assenso dell’Agenzia delle entrate.
Si rammenta che il credito d’imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate è fruibile nel ri-
spetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel rigo RU13, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della
precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 1 e 2 del rigo RU17 del
Mod. UNICO 2008.
Nel rigo RU14, va indicato:
– nella colonna 1, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i co-
dici tributo “6732” – “6733” – “6744” – “6745” – “6751” – “6758”;
– nella colonna 2, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i co-
dici tributo “6752” – “6753” – “6754” – “6755” – “6756” – “6757”.
Nel rigo RU15, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito di cui al rigo RU14 delle
corrispondenti colonne, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce
la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relati-
vi interessi e sanzioni.
Nel rigo RU16, colonne 1 e2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta per il quale si è
verificata la decadenza, a seguito del mancato utilizzo del credito entro i limiti temporali pre-
visti dalla sopra citata normativa e illustrati nella circolare n. 16 del 9 aprile 2004.
Nel rigo RU17, colonne 1 e 2, va indicata la differenza fra la somma degli importi di cui ai
righi RU13 e RU15 e la somma degli importi indicati nei righi RU14 e RU16 delle corrispon-
denti colonne; il credito residuo può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presen-
te dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa e illustrati nella cir-
colare n. 16 del 9 aprile 2004.
54
SEZIONE IV Credito d’imposta a favore dell’editoria
(art. 8, L. 62/2001; DPCM 143/2002; D.M. 7 febbraio 2003; art. 1, c. 464, L. 266/2005)
Investimenti delle
L’art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno
imprese editrici
2002, n. 143, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produt-
Codice credito 04 trici di prodotti editoriali per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004. Il credito è
pari al 3 per cento del costo sostenuto con riferimento al periodo d’imposta in cui l’investimen-
to è effettuato e spetta, nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d’imposta suc-
cessivi.
L’eventuale eccedenza del credito che non trova capienza nel periodo d’imposta in cui è con-
cesso è utilizzabile nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.
In particolare:
– nel rigo RU18, colonna 1, va riportato l’importo indicato, nella colonna 2 del rigo RU18
del modello UNICO 2008;
– nelrigoRU19,colonna 5, va indicatol’ammontare del credito spettante nel periodo d’impo-
sta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione al costo degli investimenti indicato
nel rigo RU18, colonna 1;
– nel rigo RU20,colonne 1, 2, 3 e 4,riportare l’ammontare del credito d’imposta residuo del-
la precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo
RU23 del modello UNICO 2008;
– nelrigoRU21,colonne 1, 2,3, 4 e 5,indicare l’ammontare del credito utilizzato in compen-
sazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione, tramite i codici tributo “6746” e “6765”;
– nelrigoRU22,colonne 1, 2,3, 4 e 5,indicarel’ammontare del credito di cui alle corrispon-
denti colonne del rigo RU21 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si
riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al net-
to dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU23, colonna 2, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi
RU20 e RU22 e l’importo indicato nel rigo RU21, della corrispondente colonna, che potrà
essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d’im-
posta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU23, colonna 3, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi
RU20 e RU22 e l’importo indicato nel rigo RU21, della corrispondente colonna, che potrà
essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo pe-
riodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU23, colonna 4, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi
RU20 e RU22 e l’importo indicato nel rigo RU21, della corrispondente colonna che potrà es-
sere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il terzo periodo
d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU23, colonna 5, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi
RU19 e RU22 e l’importo indicato nel rigo RU21, della corrispondente colonna che potrà es-
sere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il quarto perio-
do d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE V Credito d’imposta concesso ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi
(art. 20, D.L. 331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000)
Esercizio di servizio
Nella presente sezione va indicato il credito d’imposta a favore delle imprese titolari di licen-
di taxi
za per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleg-
Codice credito 05 gio con conducente.
Le modalità di attribuzione sono state fissate con i decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 set-
tembre 1995. L’agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata este-
sa, dal 1°gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. Il credito d’imposta
concesso per l’anno 2008 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichia-
razione dei redditi.
Il credito residuo, relativo a quello concesso fino al 31 dicembre 2000, può essere utilizzato
in diminuzione dell’IRPEF, dell’IVA, dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000,
nonché in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui
compensi di lavoro autonomo, oltre che in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
241 del 1997, ovvero recuperato mediante buono d’imposta.
Il credito d’imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in
compensazione ai sensidell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il
rilascio di buoni d’imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del
D.M. 27 settembre 1995.
55
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU24, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ri-
sultante dal rigo RU30 del Mod. UNICO 2008;
– nel rigoRU25, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licen-
za o autorizzazione ha presentato l’istanza di concessione;
– nel rigo RU26, colonna 1, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im-
porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte
sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo dovute per l’anno 2008;
– nel rigo RU26, colonna 2, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im-
porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dei versamenti periodi-
ci e dell’acconto dell’Iva dovuta per l’anno 2008;
– nel rigo RU26, colonna 3, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im-
porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione del versamento a saldo
dell’IVA dovuta per l’anno 2008;
– nel rigo RU26,colonna 4, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im-
porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione degli acconti dell’Irpef
relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU26, colonna 5 l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im-
porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione del saldo dell’Irpef re-
lativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU26,colonna 6, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im-
porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva
di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente
dichiarazione;
– nel rigo RU26, colonna 7 l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tra-
mite i codici tributo “6715” e “6731”;
– nel rigo RU27, l’ammontare del credito di cui al rigo RU26, colonna 7, versato a seguito di
ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data
di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigoRU28, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU24, RU25 e RU27
e la somma degli importi indicati nel rigo RU26, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
– nel rigo RU29, l’ammontare del credito d’imposta residuo di cui al rigo RU28 per il quale si
chiede il rilascio del buono d’imposta;
– nel rigo RU30, la differenza tra l’importo del rigo RU28 e quello del rigo RU29, da utilizza-
re successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiara-
zione, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata.
SEZIONE VII Credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate
(art. 61, c. 13, L. 289/2002; delibera CIPE 53/2003)
Campagne pubblicitarie
L’art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha avuto attuazione con
Codice credito 07 la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, ha previsto un credito d’imposta a favore del-
le imprese che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attra-
verso mezzi locali certificati e, nel limite del 12 per cento di tale incremento, anche mediante
attività locali non certificate.
Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l’assenso dell’Agenzia delle entrate
in relazione all’istanza presentata utilizzando il modello “ICAP”.
Il credito è utilizzabile nel periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza in misura pari al 30
per cento del contributo riconosciuto in via provvisoria e, nei due periodi d’imposta successivi,
rispettivamente nelle misure del 43 e 57 per cento del credito residuo, determinato detraendo
dall’importo del contributo riconosciuto in via definitiva, a seguito della presentazione del Mod.
RICAP, la quota (30 per cento) del contributo fruibile nel periodo d’imposta di presentazione
dell’istanza.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU34, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente
dichiarazione risultante dalle colonne 3 e 4 del rigo RU38 del Mod. UNICO 2008;
– nel rigo RU35, colonna 2, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si ri-
ferisce la presente dichiarazione corrispondente alla misura massima di utilizzo prevista dal-
la citata delibera del Cipe n. 53 del 25 luglio 2003, in relazione all’anno di presentazione
dell’istanza;
– nel rigo RU36, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi
del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
tramite i seguenti codici tributo: “6772”, per l’utilizzo del credito spettante in relazione all’i-
56
stanza presentata a valere sui fondi 2005 e “6791”, per l’utilizzo del credito spettante in re-
lazione all’istanza presentata a valere sui fondi 2006;
– nel rigo RU37,colonne 1 e2, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del
rigo RU36 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi in-
teressi e sanzioni;
– nel rigo RU38, colonna 2, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU34,
RU35 e RU37 e l’importo indicato nel rigo RU36 della corrispondente colonna, che potrà es-
sere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il pe-
riodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE VIII Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci
(art. 12 D.L. 81/2007; D.P.R. 227/2007)
Imprese di
L’articolo 12 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla leg-
autotrasporto merci
ge 3 agosto 2007, n. 127, ha previsto la concessione alle imprese di autotrasporto di misu-
Codice credito 51 re di sostegno fruibili anche sotto forma di credito di imposta. Il regolamento approvato con
D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227, ha individuato le risorse finanziarie da assegnare median-
te credito d’imposta e la tipologia di spese ammissibili. Con decreto del Ministero dei traspor-
ti n. 206 del 14 dicembre 2007 sono state definite le modalità di accesso al beneficio, pre-
vedendo l’obbligo della presentazione di apposita istanza al Ministero medesimo. Inoltre, il de-
creto del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 5
marzo 2008 ha disciplinato le modalità di fruizione del credito d’imposta.
Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite il codice tributo “6810”.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU39, l’ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d’imposta per gli in-
vestimenti agevolabili;
– nel rigo RU40, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione;
– nel rigo RU41, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigoRU42, l’ammontare del credito di cui al rigo RU41 versato, a seguito di ravvedimen-
to, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presen-
tazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU43, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli im-
porti indicati nei righi RU40 e RU42 e l’importo indicato nel rigo RU41, utilizzabile in com-
pensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo
d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE IX Credito d’imposta per investimenti in agricoltura
(art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002)
Investimenti
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta residuo relativo agli investi-
in agricoltura
menti in agricoltura, realizzati entro il 31 dicembre 2006 ed indicati nell’istanza accolta dal-
ex art. 11 D.L. 138/2002 l’Agenzia delle Entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004. Si rammenta che il credito d’impo-
e art. 69 L. 289/2002 sta residuo riferito agli investimenti avviati anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 deve es-
sere esposto nella sezione X indicando il codice credito “VS”.
Codice credito 09
La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio a seguito del ve-
rificarsi delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000; in tal caso,
deve essere compilato solo il rigo RU45.
Nel rigo RU44,colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dal
rigo RU44, colonna 4, del modello UNICO 2008;
Nel rigo RU44, colonna 2, va indicato l’importo del credito utilizzato in compensazione, ai
sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presen-
te dichiarazione, tramite il codice tributo “6743”.
Nel rigo RU44,colonna 3, va indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato
a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fi-
no alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Nel rigo RU44, colonna 4, va indicato l’ammontare del credito residuo risultante dalla diffe-
renza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 3 del presente rigo e l’importo in-
dicato nella colonna 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi
d’imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Il rigo RU45 è riservato all’indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d’im-
posta, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive).
57
In particolare:
• nellecolonne 1, 2, 3, 4 e5, va indicato, in corrispondenza dell’anno in cui è stato effettua-
to l’investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d’imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro
il quinto periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ce-
duti, dismessi, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, o destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione ovvero, nell’ipotesi di
rimpiazzo dei beni agevolati, l’eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito ri-
spetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
• nellacolonna 6 va indicato l’importo del minor credito spettante, risultante dalla ridetermina-
zione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall’art. 20 del
D.P.R. n. 602/73, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle impo-
ste risultanti dalla presente dichiarazione;
• nella colonna 7 va indicato l’importo di cui alla colonna 6 versato entro il suddetto termine
ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al net-
to dei relativi interessi e sanzioni.
SEZIONE X Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate
(art. 8, L. 388/2000; art. 10, D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002; art. 1, c. 412, L.
Investimenti aree
266/2005)
svantaggiate
Nella presente sezione deve essere indicato il credito residuo relativo:
– al credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’art. 8 della legge
n. 388 del 2000 e successive modifiche;
– al credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura, limitatamente agli investimenti avviati
anteriormente alla data dell’8 luglio 2002. I dati del credito d’imposta residuo relativo agli
investimenti in agricoltura indicati nell’istanza accolta dall’Agenzia delle entrate negli anni
2002, 2003 e/o 2004 devono essere indicati nella sezione IX.
La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio a seguito del ve-
rificarsi delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000.
In particolare, nella sezione deve essere indicato il credito d’imposta residuo relativo ai regimi
agevolativi contraddistinti dai codici credito di seguito riportati.
I soggetti che hanno fruito dei crediti residui riferiti a regimi differenti devono compilare più se-
zioni, indicando in ognuna di esse il relativo codice credito.
Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate nel-
la premessa.
Investimenti 1) Codice credito “VS” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
ex art. 8 L. 388/2000
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l’indicazione del credito residuo relativo
agli investimenti avviati anteriormente alla data dell’8 luglio 2002.
Codice credito VS
Il credito d’imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del
CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, utilizzando il codice tribu-
to “6734”.
Per ulteriori approfondimenti in ordine alle misure di utilizzo del credito, si rinvia alla circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 51 del 29 novembre 2005.
Investimenti 2) Codice credito: “TS” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 138 del 2002
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all’istanza presen-
ex art. 10 D.L. 138/2002
tata nel 2002.
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l’indicazione del credito residuo relativo
Codice credito TS
agli investimenti avviati a decorrere dall’8 luglio 2002 ed indicati nell’istanza presentata nel
2002. Il credito d’imposta è fruibile, utilizzando il codice tributo “6742”.
Investimenti 3) Codice credito: “S3” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 dalla legge n. 289 del
2002 in relazione all’istanza presentata nel 2003.
ex art. 62 L. 289/2002
Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo all’i-
Istanza 2003
stanza di attribuzione (modelli ITS e RTS) presentata nell’anno 2003.
Tale codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito riversa-
Codice credito S3
to, utilizzando i codici tributo “6759”, per gli investimenti effettuati nel Sud, e “6773”,per gli
investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si ri-
ferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n.
388 del 2000 (clausole antielusive); in tal caso, dove essere compilato solo il rigo RU49.
58
Investimenti 4) Codice credito “S4” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della legge n. 289 del
2002 in relazione all’istanza presentata nel 2004.
ex art. 62 L. 289/2002
Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo all’
Istanza 2004
istanza di attribuzione (modelli ITS e RTS) presentata nell’anno 2004.
Tale codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito riversa-
Codice credito S4
to, utilizzando i codici tributo “6760”, per gli investimenti effettuati nel Sud, e “6774”,per gli
investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si ri-
ferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n.
388 del 2000 (clausole antielusive); in tal caso, dove essere compilato solo il rigo RU49.
Investimenti 5) Codice credito “S5” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della legge n. 289 del
2002 in relazione all’istanza presentata nel 2005.
ex art. 62 L. 289/2002
Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo alle
Istanza 2005
istanze presentate nel 2005 (modelli ITS e RTS).
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito ri-
Codice credito S5
versato utilizzando il codice tributo“6761” per gli investimenti effettuati nel Sud e “6775”per
gli investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi nel periodo d’imposta cui si
riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n.
388 del 2000 (clausole antielusive); in tal caso, deve essere compilato solo il rigo RU49.
Investimenti 6) Codice credito “S6” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della legge n. 289 del
2002 in relazione all’istanza presentata nel 2006.
ex art. 62 L. 289/2002
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l’indicazione del credito residuo relativo al-
Istanza 2006
le istanze presentate nel 2006 (modelli ITS e RTS).
Il credito è fruibile, nei limiti previsti dall’art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, uti-
Codice credito S6
lizzando i codici tributo “6762” per gli investimenti effettuati nel Sud e “6776’’ per gli investi-
menti effettuati nel Centro Nord.
Investimenti 7) Codice credito “RC” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della Legge n. 289 del
2002 in relazione all’istanza presentata nel 2006 - Credito d’imposta finanziato dalla Re-
ex art. 62 L. 289/2002
gione Campania.
Regione Campania
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l’indicazione del credito residuo relativo al-
le istanze accolte a seguito del finanziamento della Regione Campania.
Codice credito RC
Il credito è fruibile, nei limiti previsti dall’art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, uti-
lizzando il codice tributo “3891”.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che
con riferimento ai codici credito “S3”, “S4” e “S5” può essere compilato solo il rigo RU49.
Nel rigo RU46, va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell’anno di
presentazione dell’istanza, in base alle indicazioni sopra riportate.
Nel rigo RU47, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della pre-
cedente dichiarazione, relativo alla medesima tipologia del credito fruito, risultante dal rigo
RU47, colonna 4, del Mod. UNICO 2008.
Nel rigo RU47, colonna 2, va indicato l’importo del credito utilizzato in compensazione, ai
sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presen-
te dichiarazione.
Nel rigo RU47,colonna 3, va indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato
a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fi-
no alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Nel rigo RU47,colonna 4, va indicato l’importo risultante dalla differenza tra la somma degli
importi indicati nelle colonne 1 e 3 e l’importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo po-
trà essere utilizzato in compensazione nei periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce
la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione
ai singoli regimi agevolativi. La colonna non deve essere compilata nel caso in cui nel rigo
RU46 sia stato indicato il codice credito “S6” o “RC”.
Il rigo RU49 è riservato all’indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d’im-
posta, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive).
In particolare:
• nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6, va indicato, in corrispondenza dell’anno in cui è stato effet-
tuato l’investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d’impo-
sta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che,
entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono sta-
ti ceduti, dismessi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a struttu-
re produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione ovvero, nell’ipotesi di
59
rimpiazzo dei beni agevolati, l’eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito ri-
spetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
• nella colonna 7, va indicato l’importo del minor credito spettante, conseguente alla rideter-
minazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall’art. 20
del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo
delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
• nellacolonna 8, va indicato l’importo di cui alla colonna 7 versato entro il suddetto termine
ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al net-
to dei relativi interessi e sanzioni.
SEZIONE XI Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta contraddistinti dai codici 10
- 11 - 12 e 13 aventi le medesime modalità di gestione.
I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito (vedere in Appendice la voce
“Contributi e liberalità”) e devono essere indicati, a pena di decadenza – e quindi anche nel
caso in cui essi non vengano utilizzati – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta nel corso del quale il beneficio é concesso oppure, ai sensi dell’art. 11 della legge n.
317 del 1991 così come modificato dall’art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichia-
razione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate nel-
la premessa.
Investimenti innovativi Investimenti innovativi (artt. 5 e 6, L. 317/91)
Spese di ricerca (art. 8, L. 317/91)
Codice credito 10 La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall’art. 3 della legge 7 agosto 1997, n.
266, ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d’imposta per investimenti inno-
Spese di ricerca vativi e spese di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai de-
creti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997 e 23 di-
Codice credito 11
cembre 1997. Per la compensazione in F24 sono utilizzabili, rispettivamente, i codici tributo
“6713” e “6714”.
Commercio e turismo Incentivi al settore del commercio e del turismo per l’acquisto di beni strumentali
(art. 11, L. 449/97; artt. 53 e 54, L. 448/98; art. 7, L. 488/99; art. 3 DPCM 26 maggio
Codice credito 12
2000; art. 145, c. 74, L. 388/2000)
La disciplina del credito d’imposta introdotta dall’art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successivamente modificata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicem-
bre 1998, n. 448, e dall’art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n.
488, prevede un credito d’imposta a favore delle piccole e medie imprese per l’acquisto di
determinati beni strumentali. Il credito d’imposta è fruibile nel rispetto della regola “de minimis”
di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001.
Per la compensazione in F24 sono utilizzabili i codici tributo: “6703” e “3887”.
Strumenti per pesare Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti per la pesatura
(art. 1, L. 77/97)
Codice credito 13
Il credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato in-
trodotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capita-
le, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6717”.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU50, il codice identificativo del credito d’imposta fruito, indicato in corrisponden-
za della descrizione di ciascun credito;
– nelrigoRU51, colonne 1,2,3e 4,l’ammontare del credito d’imposta residuo della preceden-
te dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo RU60 del Mod.
UNICO 2008, avendo cura di riportare l’importo residuo relativo al medesimo credito fruito;
– nel rigo RU52, colonna 4, l’ammontare del credito concesso nel periodo d’imposta prece-
dente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione re-
lativa al periodo d’imposta in cui è stato concesso;
– nel rigo RU52, colonna 5, l’ammontare del credito concesso nel periodo d’imposta cui si ri-
ferisce la presente dichiarazione. Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più
operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento
di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d’imposta
cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigoRU53, colonne 1,2,3,4e 5,l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti co-
lonne del rigo RU51 e del rigo RU52, utilizzato in diminuzione degli acconti dell’Irpef relati-
va al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
60
– nel rigoRU54, colonne 1,2,3,4e 5,l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti co-
lonne del rigo RU51 e del rigo RU52 utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell’Ir-
pef relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nelrigoRU55,colonne 1,2,3 e4,l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colon-
ne del rigo RU51, utilizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell’acconto dell’IVA
dovuta per l’anno 2008. Si rammenta che il credito d’imposta può essere utilizzato in dimi-
nuzione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei red-
diti nella quale il credito è stato indicato;
– nelrigoRU56,colonne 1,2,3 e4,l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colon-
ne del rigo RU51, utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell’IVA dovuta per l’an-
no 2008. Si rammenta che il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione dei ver-
samenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il
credito è stato indicato;
– nel rigoRU57,colonne 1,2,3,4e 5, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti co-
lonne del rigo RU51 e del rigo RU52, utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui
alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichia-
razione;
– nel rigo RU58, colonne 1,2,3,4 e 5, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione
ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichia-
razione;
– nel rigoRU59, colonne 1,2,3,4e 5, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti co-
lonne del rigo RU58 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferi-
sce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei
relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU60, colonna 2, la differenza tra la somma dei righi RU51 e RU59 e la somma
degli importi dei righi RU53, RU54, RU55, RU56, RU57 e RU58 della medesima colonna,
che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai
sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d’imposta successivo a quello cui si rife-
risce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU60, colonna 3, la differenza tra la somma dei righi RU51 e RU59 e la somma
degli importi dei righi RU53, RU54, RU55, RU56, RU57 e RU58 della medesima colonna,
che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compen-
sazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d’imposta successi-
vo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU60, colonna 4, la differenza tra la somma dei righi RU51, RU52 e RU59 e la
somma degli importi dei righi RU53, RU54, RU55, RU56, RU57 e RU58 della medesima
colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compen-
sazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d’imposta successivo a
quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU60, colonna 5, la differenza tra la somma dei righi RU52 e RU59 e la somma
degli importi dei righi RU53, RU54, RU57 e RU58 della medesima colonna, che può esse-
re utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferi-
sce la presente dichiarazione.
SEZIONE XII Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta contraddistinti dai codici
17 e 20.
Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate nel-
la premessa.
Incentivi per la Credito di imposta per la ricerca scientifica
ricerca scientifica (art. 5, L. 449/97; D.I. 275/98; D.Lgs. 297/99, art. 14 D.M. 593/2000)
L’art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l’attività di ricerca, pre-
Codice credito 17
vede a favore delle piccole e medie imprese un contributo, le cui modalità di concessione so-
no state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con Decreto del Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 593 del 2000. Il credito di imposta deve
essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’im-
posta nel quale il credito è concesso.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6701”.
Veicoli elettrici, Credito di imposta per l’acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL
a metano o a GPL e per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL
(art. 1, c. 2, D.L. 324/97; D.M. 256/1998; art. 6, c. 4, L. 140/1999; art. 145, c. 6, L.
Codice credito 20
388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28, L. 273/2002; D.M. 183/2003; art. 1, c. 53 e 54,
61
L. 239/2004; art. 5 sexies, D.L. 203/2005; D.I. 2 marzo 2006; art. 2, c. 59, D.L.
262/2006, come sostituito dall’art. 1, c. 238, L. 296/2006)
Beneficiano del credito d’imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impian-
ti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell’importo del contributo statale ri-
conosciuto alle persone fisiche per l’acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, moto-
cicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l’installazione di un im-
pianto alimentato a metano o GPL. L’art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239
ha esteso l’erogazione del contributo anche a favore delle persone giuridiche. Il contributo pre-
visto per l’installazione di impianti a metano o GPL può essere recuperato, per effetto di quan-
to previsto dall’art. 5 sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, anche dai sogget-
ti appartenenti alla filiera di settore, secondo le modalità definite con accordo di programma
tra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentati-
ve, allegato al decreto interministeriale 2 marzo 2006.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6709”.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU61, il codice identificativo del credito d’imposta fruito, indicato in corrisponden-
za della descrizione di ciascun credito;
– nelrigo RU62, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ri-
sultante dal rigo RU66 del Mod. UNICO 2008, avendo cura di riportare l’importo residuo
relativo al medesimo credito fruito;
– nel rigo RU63, l’ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione;
– nel rigo RU64, colonna 1, da compilare esclusivamente nel caso in cui nel rigo RU61 sia
stato indicato il codice credito 20, l’ammontare del credito di cui alla somma degli importi
indicati nei righi RU62 e RU63 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribu-
zioni dei dipendenti dovute per l’anno 2008;
– nel rigoRU64, colonna2, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63 uti-
lizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell’acconto dell’IVA dovuta per l’anno 2008;
– nel rigo RU64, colonna3, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63
utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2008;
– nel rigoRU64, colonna 4, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63
utilizzato in diminuzione degli acconti dell’Irpef relativa al periodo d’imposta cui si riferisce
la presente dichiarazione;
– nel rigoRU64, colonna 5, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63
utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell’Irpef relativa al periodo d’imposta cui si
riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU64, colonna 6, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63
utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, relativa
al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU64, colonna 7, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU65 l’ammontare del credito di cui al rigo RU64, colonna 7 versato, a seguito di
ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla da-
ta di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU66, la differenza fra la somma dei righi RU62, RU63 e RU65 e la somma degli
importi indicati nel rigo RU64, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, utilizzabile in diminuzione del-
le suddette imposte dovute per i periodi d’imposta successivi, ovvero in compensazione ai
sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui
si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE XIII Credito d’imposta per il gasolio per autotrazione (Caro petrolio)
(art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L.
Caro petrolio 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, cc. 515, 516 e 517
L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs.
Codice credito 23 26/2007)
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta previsto dal D.L. 26 settembre
2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, a favo-
re di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercen-
ti autoservizi e trasporti a fune con riferimento ai consumi di gasolio.
Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal DPR
9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un’apposita dichiarazione ai competenti uf-
fici dell’Agenzia delle dogane. L’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il
semestre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
62
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo: “6740”.
Nel prospetto va indicato:
– nel rigo RU67, l’ammontare del credito concesso nell’anno 2008;
– nel rigo RU68, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nell’anno 2008;
– nel rigo RU69, l’ammontare del credito di cui al rigo RU68 versato, a seguito di ravvedimen-
to, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presen-
tazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nelRU70, l’importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra la somma de-
gli importi indicati nei righi RU67 e RU69 e l’importo indicato nel rigo RU68 da richiedere
a rimborso con le modalità sopra indicate.
SEZIONE XIV Credito d’imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione
(art. 9, D.L. 35/2005; art. 1, c. 419, L. 266/2005)
Premio concentrazione L’art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
ex art. 9 D.L. 35/2005 14 maggio 2005, n. 80, ha riconosciuto, alle imprese rientranti nella definizione comunitaria
di microimprese, piccole imprese e medie imprese, di cui alla Raccomandazione n.
Codice credito 36
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di
concentrazione, un contributo nella forma di credito d’imposta pari al cinquanta per cento del-
le spese sostenute per studi e consulenze inerenti l’operazione di concentrazione. Il contributo
è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001.
Possono fruire del credito d’imposta i soggetti che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza
(Mod. “ICC”) presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento
del contributo da parte del Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU71, colonne 1, 2 e3, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente
dichiarazione risultante dalle corrispondenti colonne del rigo RU75 del Mod. UNICO 2008,
avendo cura di riportare nella colonna 1l’importo residuo del credito concesso in relazione al-
l’istanza presentata a valere sui fondi 2005, nella colonna 2l’importo residuo del credito con-
cesso in relazione all’istanza presentata a valere sui fondi 2006 e nella colonna 3l’importo re-
siduo del credito concesso in relazione all’istanza presentata a valere sui fondi 2007;
– nel rigo RU72,colonne 1, 2 e3 l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sen-
si del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazio-
ne, tramite i codici tributo “6786” per l’utilizzo del credito spettante in relazione all’istanza
presentata a valere sui fondi 2005; “6792”, per l’utilizzo del credito spettante in relazione
all’istanza presentata a valere sui fondi 2006 e “6799”per l’utilizzo del credito spettante in
relazione all’istanza presentata a valere sui fondi 2007;
– nel rigo RU73, colonne 1, 2 e 3, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne
del rigo RU72versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi in-
teressi e sanzioni;
– nelrigo RU74,colonne 1, 2 e3, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU71
e RU73 e l’importo indicato nel rigo RU72delle corrispondenti colonne, che potrà essere uti-
lizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusu-
ra del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE XV Credito d’imposta per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori
(art. 1, c. 103, L. 266/2005, art. 1, c. 396, L. 296/2006; art. 1, comma 169, L. 244/2007;
Recupero contributo art. 2, comma 3, L. 203/2008)
S.S.N. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, comma 103, ha previsto che le som-
me versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Naziona-
Codice credito 38
le sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circola-
zione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno
carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Am-
biente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possono essere recuperate, fino al-
la concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 di-
cembre 2006.
La legge n. 244 del 2007 ha esteso il beneficio anche con riferimento alle somme versate nel
periodo d’imposta 2007, consentendo la compensazione con i versamenti effettuati dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
63
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU76, l’ammontare del credito spettante in relazione alle somme versate nell’anno
2007;
– nel rigo RU77, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il co-
dice tributo “6793”;
– nel rigo RU78,l’ammontare del credito di cui al rigo RU77 versato, a seguito di ravvedimen-
to, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presen-
tazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
SEZIONE XVI Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
(art. 1, commi da 280 a 283, L. 296/2006; art. 1, comma 66, L. 244/2007)
Ricerca e Sviluppo La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, commi da 280 a 283, come modificata
dall’articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto l’attribuzione
Codice credito 49
alle imprese di un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca e svi-
luppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006
e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Il credi-
to spetta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti; detta misura è elevata al 40 per cen-
to se i costi di ricerca e sviluppo si riferiscono a contratti stipulati con Università ed Enti pubbli-
ci di ricerca. Ai fini della determinazione del credito d’imposta, i costi non possono superare
l’importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze n. 76 del 28 marzo 2008 è stato adottato il regolamento recante “disposizio-
ni per l’adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le moda-
lità di accertamento e verifica delle spese per il credito d’imposta inerente le attività di ricerca
e di sviluppo”.
Per effetto di quanto disposto dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall’anno 2009 possono be-
neficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato il formulario contenente i dati
degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, utilizzando l’apposito modello, ed hanno ot-
tenuto dall’Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito. I soggetti ammessi al be-
neficio possono utilizzare il credito d’imposta, secondo le modalità previste dalla norma istitu-
tiva, a decorrere dall’anno per il quale il credito è concesso.
Il credito d’imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese sono state so-
stenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese suc-
cessivo al termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel
quale il credito è maturato.
Al credito d’imposta da indicare nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo an-
nuale introdotto dall’art. 1, comma 53, della citata legge n. 244 del 2007.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel rigo RU80, devono essere indicati i costi sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la
presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo, sulla base dei quali è determinato l’am-
montare del credito d’imposta spettante. In particolare, indicare:
– nella colonna 1, l’ammontare dei costi riguardanti il personale, limitatamente a ricercatori e
tecnici impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 2l’ammontare
dei predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 1, riferiti a contratti stipulati con Uni-
versità ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 3, l’ammontare dei costi riguardanti gli strumenti e le attrezzature di laborato-
rio impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 4l’ammontare dei
predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 3, riferiti a contratti stipulati con Univer-
sità ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 5, l’ammontare dei costi riguardanti i fabbricati per la realizzazione di centri
di ricerca, specificando nella colonna 6l’ammontare dei predetti costi, già compresi nell’im-
porto di colonna 5, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 7, l’ammontare dei costi riguardanti la ricerca contrattuale, le competenze tec-
niche e i brevetti, specificando nella colonna 8 l’ammontare dei predetti costi, già compresi
nell’importo di colonna 7, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 9, l’ammontare dei costi riguardanti i servizi di consulenza utilizzati per l’atti-
vità di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 10 l’ammontare dei predetti costi, già
compresi nell’importo di colonna 9, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici
di ricerca;
64
– nella colonna 11, l’ammontare dei costi riguardanti le spese generali, specificando nella co-
lonna 12 l’ammontare dei predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 11, riferiti a
contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
– nella colonna 13, l’ammontare dei costi riguardanti i materiali, forniture e prodotti analoghi,
utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 14 l’ammontare dei
predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 13, riferiti a contratti stipulati con Univer-
sità ed Enti pubblici di ricerca;
– nelle colonne 15 e16, l’ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d’imposta cui
si riferisce la presente dichiarazione, riportando nella colonna 15 la somma degli importi del-
le colonne 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 e nella colonna 16 la somma degli importi delle colonne
2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14.
Nel rigo RU81, va indicato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si rife-
risce la presente dichiarazione, in relazione ai costi sostenuti indicati nel rigo RU80. Tale am-
montare non può essere superiore all’importo del credito concesso.
Nel rigo RU82, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichia-
razione risultante dal rigo RU84 del Mod. UNICO 2008.
Nel rigo RU83, indicare:
– nellacolonna 1, l’importo del credito di cui al rigo RU81 utilizzato in diminuzione dell’IRPEF
dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nella colonna 2, l’importo del credito di cui al rigo RU81 utilizzato in diminuzione dell’IRAP
dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nellacolonna 3, l’importo del credito di cui al rigo RU82 utilizzato in compensazione ai sen-
si del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazio-
ne, mediante il codice tributo “6808”;
Nel rigo RU84 indicarel’ammontare del credito di cui al rigo RU83, colonna 3, versato a se-
guito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino al-
la data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
Nel rigo RU85, va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva di-
chiarazione. In particolare, indicare:
– nella colonna 1, il credito residuo, relativo agli investimenti realizzati nel periodo d’imposta
precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, risultante dalla differenza tra la
somma degli importi indicati nei righi RU82 e RU84 e l’importo indicato nel rigo RU83, co-
lonna 3. Tale credito è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 suc-
cessivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nella colonna 2, il credito residuo, relativo agli investimenti realizzati nel periodo d’imposta
cui si riferisce la presente dichiarazione, risultante dalla differenza tra l’importo indicato nel
rigo RU81 e la somma degli importi indicati nel rigo RU83, colonne 1 e 2. Tale credito è uti-
lizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal mese suc-
cessivo al termine stabilito per la presentazione della presente dichiarazione dei redditi.
SEZIONE XVII Credito d’imposta in agricoltura – anno 2007
(art. 1, comma 1075, L. 296/2006; D.M. 6 luglio 2007)
Agricoltura 2007 L’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto a favore de-
ex art. 1, c 1075, gli imprenditori agricoli di cui all’ art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l’at-
L. 269/2006 tribuzione del credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura ed ha disposto che lo stesso
si applichi con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, con-
Codice credito 50 vertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007 ha discipli-
nato le modalità di riconoscimento della predetta agevolazione per l’anno 2007 ed ha stabi-
lito, tra l’altro, un limite massimo di accesso al credito d’imposta, fissando detto limite in euro
200.000 per ciascun imprenditore. Inoltre, il citato decreto ha previsto l’obbligo della presen-
tazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate.
Possono, pertanto, beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno ottenuto dall’Agen-
zia delle entrate l’accoglimento dell’istanza di attribuzione del credito (Mod. IIA).
Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del me-
desimo.
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU86, colonna 1, l’ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati, costi-
tuito dal costo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolati;
– nel rigo RU86, colonna 2, l’ammontare complessivo dell’investimento agevolabile;
– nel rigo RU86, colonna 4, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si ri-
ferisce la presente dichiarazione, in relazione agli investimenti realizzati e nei limiti del con-
tributo riconosciuto con l’atto di assenso dalla Agenzia delle entrate;
65
– nel rigo RU86, colonna 5, l’importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU86, colonna 6, l’ammontare del credito di cui alla colonna 5 versato, a seguito
di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla
data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU86, colonna 7, va indicato l’ammontare del credito residuo risultante dalla diffe-
renza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 6 del presente rigo e l’importo in-
dicato nella colonna 5 del presente rigo. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compen-
sazione nei periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE XVIII Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
(art. 1, commi 271- 279, L. 296/2006; D.L. 97/2008)
Nuovi investimenti L’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l’attribuzio-
nelle aree svantaggiate ne di un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture
ex art. 1, comma 271, produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettere
L 296/2006 a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea (di seguito Trattato CE), ubicate nelle re-
gioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Codice credito 62 L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a fina-
lità regionale 2007-2013 e spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto d’investimen-
to iniziale realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Sono agevola-
bili i beni strumentali nuovi, espressamente individuati dal comma 273 della citata legge, ap-
partenenti alle seguenti categorie: macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, attrez-
zature varie, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e program-
mi informatici, limitatamente alle piccole e medie imprese.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008 n. 97, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, possono beneficiare del credito
d’imposta i soggetti che hanno presentato il formulario contenente i dati degli investimenti age-
volabili, utilizzando il modello FAS, ed hanno ottenuto dall’Agenzia delle entrate il nulla osta
alla fruizione del credito. I soggetti ammessi al beneficio possono utilizzare il credito d’impo-
sta, secondo le modalità previste dalla norma istitutiva, a decorrere dall’anno per il quale il cre-
dito è concesso.
Il credito d’imposta è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione “interna”, delle
imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d’imposta in cui sono effettua-
ti gli investimenti e per i periodi d’imposta successivi; l’eventuale eccedenza può essere fruita
in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e succes-
sive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione del-
la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale l’investimento è realizzato.
Al credito d’imposta si applica, fino al 31 dicembre 2009, il limite di utilizzo introdotto dal-
l’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.
La sezione deve essere compilata dai soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2007
e/o 2008 ed hanno ottenuto il nulla-osta alla fruizione del credito per l’anno 2008 e/o per
l’anno 2009.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel rigo RU87, colonne 1 e 2, va indicato, in corrispondenza della colonna relativa al perio-
do d’imposta nel corso del quale è stato realizzato l’investimento, l’ammontare complessivo dei
costi di acquisto o di costruzione dei beni ammessi a fruire dell’agevolazione. Si segnala che
nel rigo deve essere riportato il costo complessivo degli investimenti effettivamente realizzati an-
che se il relativo credito d’imposta è utilizzabile solo in parte a decorrere dall’anno 2008. I
soggetti che hanno indicato il credito nella dichiarazione dei redditi UNICO 2008 devono ri-
portare nella colonna 1, relativa ai costi sostenuti nel periodo d’imposta 2007, l’importo indi-
cato nel rigo RU86, colonna 1, del Mod. UNICO 2008.
Nel rigo RU88, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare complessivo dei costi agevolabili, ri-
feriti agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU87. Si rammenta che il costo
agevolabile è costituito dal costo complessivo delle acquisizioni dei beni agevolabili, decurta-
to degli ammortamenti dedotti relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nel-
la quale è stato realizzato il nuovo investimento. Sono esclusi dal computo gli ammortamenti
dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta del-
la loro entrata in funzione. I soggetti che hanno indicato il credito nella dichiarazione dei red-
diti UNICO 2008 devono riportare nella colonna 1, relativa ai costi sostenuti nel periodo d’im-
posta 2007, l’importo indicato nel rigo RU86, colonna 2, del Mod. UNICO 2008.
Nei righi RU89 e RU90, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta ma-
turato con riferimento agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU88. Tale
ammontare è determinato applicando all’investimento agevolabile i massimali di aiuto stabi-
66
liti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. In parti-
colare, indicare:
• nel rigo RU89, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito maturato con riferimento agli investi-
menti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU88, fino a concorrenza dell’importo fruibile
a decorrere dall’anno 2008. La colonna 1 non deve essere compilata dai soggetti che han-
no esposto il credito spettante nel rigo RU86, colonna 3, del Mod. UNICO 2008;
• nel rigo RU90, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito maturato con riferimento agli investi-
menti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU88, fino a concorrenza dell’importo fruibile
a decorrere dall’anno 2009.
Nel rigo RU92, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della prece-
dente dichiarazione, risultante dal rigo RU86, colonna 6, del modello UNICO 2008 (se è
compilata la presente colonna non può essere compilato il rigo RU89, colonna 1).
Nel rigo RU93, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta di cui ai righi
RU89 e RU92 delle rispettive colonne utilizzato in diminuzione dei versamenti degli acconti IR-
PEF dovuti per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Nel rigo RU94, colonne 1 e 2,va indicato l’ammontare del credito d’imposta di cui alle rispet-
tive colonne dei righi RU89, RU90 e RU92 utilizzato in diminuzione del versamento del saldo
IRPEF dovuto per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
Si segnala che i righi RU95 e RU96 non possono essere compilati.
Nel rigo RU97, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella suc-
cessiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi
RU89, RU90 e RU92 e la somma degli importi indicati nei righi RU93 e RU94. Tale credito è
utilizzabile ai fini dei versamenti dell’imposta sui redditi dovuta per i periodi d’imposta successi-
vi a quello nel quale sono stati realizzati gli investimenti nonché in compensazione ai sensi del
D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale sono stati realizzati gli investimenti.
Nel rigo RU97, colonna 2, va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella suc-
cessiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi
RU89 e RU90 e la somma degli importi indicati nei righi RU93 e RU94. Tale credito è utilizza-
bile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi nonchè in compensazione ai sensi del D.Lgs.
n. 241 del 1997 a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della
presente dichiarazione.
SEZIONE XIX Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta contraddistinti dai codici 24
– 28 – 30 – 34 - 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 53 – 54 – 55 – 57 – 58 – 59 – 60 e 63.
Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate nel-
la premessa.
Assunzione detenuti Credito d’imposta assunzione lavoratori detenuti
(art. 4, L. 193/2000; DI 87/2002)
Codice credito 24
La legge 22 giugno 2000, n. 193, ha previsto un credito d’imposta per le assunzioni di lavo-
ratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministero
della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2002.
Il credito in questione, cumulabile con altri benefici, è utilizzabile in compensazione ai sensi
del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il codice tributo: “6741”.
Mezzi antincendio Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato
e autoambulanze ed ONLUS
(art. 20, D.L. 269/2003)
Codice credito 28
L’articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contri-
buto previsto dall’art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle as-
sociazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l’acquisto di autoambulanze e mez-
zi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante cor-
rispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.
Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante com-
pensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, utilizzando il codice tributo “6769”.
Regimi fiscali agevolati Credito d’imposta per l’acquisto delle apparecchiature informatiche
(artt. 13 e 14, L. 388/2000; art. 1, D.M. 7 febbraio 2003)
Codice credito 30
La legge n. 388 del 2000, agli articoli, comma 5, e 14, comma 8, ha previsto un credito
d’imposta, fruibile in via automatica, per l’acquisto delle apparecchiature informatiche a favo-
re delle persone fisiche che, avendo optato per i regimi fiscali agevolati per le nuove iniziati-
ve imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali, si avvalgono dell’assisten-
za fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
67
Per la fruizione del beneficio sono utilizzabili, rispettivamente, i codici tributo “6735”e “6738”.
Per i crediti d’imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del D.M. 7 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all’accoglimento
dell’istanza presentata utilizzando l’apposito modello “IPC”. Per la fruizione del beneficio sono
utilizzabili i codici tributo “6763” e “6764”.
Si evidenzia che dal 1° gennaio 2008 il regime agevolato per le attività marginali non è più
vigente, a seguito dell’abrogazione dell’art. 14 della citata legge n. 388/2000 disposta dal-
l’articolo 1, comma 116, legge n. 244/2007. Pertanto, nella sezione vanno esposti solo gli
utilizzi relativi al credito residuo.
Software per farmacie Credito d’imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l’acquisto del software
(art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004)
Codicecredito 34
L’articolo 50, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 282 del 29
novembre 2004 ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d’imposta,
in misura pari a euro 250, per l’acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissio-
ne dei dati delle ricette mediche. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi
del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell’avviso di cor-
retta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze, mediante il codice tributo “6779”.
Rottamazione Credito d’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo
autoveicoli (art. 1, comma 224, L. 296/2006; art. 13, D.L. 7/2007)
per il trasporto La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 224, al fine di incentivare la ridu-
promiscuo zione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1», ha previ-
sto, per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre
ex art. 1, c. 224,
2007, la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rila-
L. 296/2006
sciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di
Codicecredito 41 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato
la rottamazione il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d’imposta da utiliz-
zare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6794”.
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il
rottamazione trasporto promiscuo
autovetture ed (art. 1, comma 226, L. 296/2006)
autoveicoli La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 226, al fine di incentivare la so-
stituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto pro-
ex art. 1, c. 226,
miscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture nuove immatricolate come «eu-
L. 296/2006
ro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, ha previsto la
Codicecredito 42 concessione di un contributo di euro 800 per l’acquisto di detti autoveicoli.
L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre
2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008.
Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim-
borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con-
tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6795”.
Acquisto e Creditod’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri
rottamazione (art. 1, comma 227, L. 296/2006)
autocarri La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 227, allo scopo di favorire il rin-
ex art. 1, c. 227, novo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizio-
ne, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore impatto am-
L. 296/2006
bientale, ha previsto la concessione di un contributo di euro 2.000 per ogni autocarro di pe-
Codicecredito 43 so complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5».
L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre
2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008.
Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim-
borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con-
tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6796”.
68
Acquisto veicoli Credito d’imposta per l’acquisto di autovetture ed autocarri elettrici, ovvero alimentati ad
ecologici idrogeno, a metano o a GPL
ex art. 1, c. 228, (art. 1, comma 228, L. 296/2006)
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 228, ha previsto, per l’acquisto
L. 296/2006
di autovetture e di autocarri, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante
Codicecredito 44 alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante ali-
mentazione elettrica ovvero ad idrogeno, la concessione di un contributo pari ad euro 1.500,
incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi
considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.
L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre
2006 e fino al 31 dicembre 2009, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2010.
Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim-
borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con-
tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6797”.
Acquisto e Creditod’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli
rottamazione (art. 1, comma 236, L. 296/2006)
motocicli La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 236, ha previsto, in caso di acqui-
sto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo ap-
ex art. 1, c. 236,
partenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione, la concessione di un con-
L. 296/2006
tributo pari al costo di rottamazione, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo.
Codicecredito 45 L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1°dicembre
2006 e fino al 31 dicembre 2007, di motocicli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008.
Tale contributo è anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d’imposta da uti-
lizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6798”.
Misure Creditod’imposta per l’adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti
sicurezza PMI (art. 1, commi da 228 a 232, L. 244/ 2007)
L’art. 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede per cia-
Codicecredito 53
scuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010 l’attribuzione di un credito d’imposta per le
spese sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di at-
ti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza. Il de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 febbraio 2008 disciplina le modalità di ri-
conoscimento del credito d’imposta.
L’agevolazione è riconosciuta a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al
dettaglio e all’ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e spetta nella mi-
sura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000
euro per ciascun beneficiario. Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto dall’A-
genzia delle entrate l’assenso in relazione all’istanza presentata utilizzando il modello “IMS”.
L’agevolazione compete nel rispetto della regola “de minimis”di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi rela-
tiva al periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni dei reddi-
ti relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è stato utilizzato.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6804”.
Misure sicurezza Creditod’imposta a favore dei rivenditori di generi di monopolio per le spese relative agli
rivenditori generi impianti di sicurezza
monopolio (art. 1, commi da 233 a 237, L n. 244/ 2007)
L’art. 1, commi da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’attribu-
Codicecredito 54 zione di un credito d’imposta agliesercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operan-
ti in base a concessione amministrativa, per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazio-
ne di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di paga-
mento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 febbraio 2008 sono disciplinate le
modalità di riconoscimento del credito d’imposta.
Il credito spetta, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, nella misura dell’80
per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per cia-
scun beneficiario a ciascun periodo d’imposta. Hanno diritto al contributo i rivenditori di gene-
ri di monopolio che hanno ottenuto dall’Agenzia delle entrate l’assenso in relazione all’istanza
presentata utilizzando il modello “IMS”.
69
L’agevolazione compete nel rispetto della regola “de minimis”di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazio-
ni relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è stato utilizzato.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997 mediante il codice tributo “6805”.
Incremento Creditod’imposta a favore dei datori di lavoro per l’incremento dell’occupazione
occupazione ex (art. 1, commi da 539 a 547, L n. 244/ 2007)
art. 2 L. 244/2007 L’art. 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal
decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008,
Codicecredito 55 prevede l’attribuzione di un credito d’imposta aidatori di lavoro che, nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dal-
l’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il cre-
dito spetta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di euro 333 per ciascun lavorato-
re assunto e per ciascun mese e, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di la-
voratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, nella misura di euro 416 per ciascu-
na lavoratrice e per ciascun mese.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2008 sono disciplinate le
modalità di riconoscimento dell’agevolazione.
Beneficiano dell’agevolazione i datori di lavoro che hanno presentato all’Agenzia delle entra-
te l’istanza di attribuzione del credito, utilizzando il modello IAL, e ne hanno ottenuto l’accogli-
mento. La fruizione del credito d’imposta concesso per gli anni 2009 e 2010 è subordinata
alla presentazione da parte dei predetti soggetti, dal 1°febbraio al 31 marzo di ciascuno de-
gli anni 2009, 2010 e 2011, della comunicazione (mod. C/IAL) attestante il mantenimento
del livello occupazionale annuale.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6807”.
Rottamazione Creditod’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo 2008
autoveicoli 2008 (art. 29, comma 1, D.L. 248/2007)
ex art. 29, c. 1, Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, all’articolo 29, comma 1, ha prorogato fino al
31 dicembre 2008 l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 224, della legge n. 296 del
D.L. 248/2007
2006 ed ha esteso il contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
Codicecredito 57 promiscuo di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Inoltre, il predet-
to decreto legge ha elevato a 150 euro la misura del contributo ed ha previsto che con decre-
to del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di conces-
sione dell’agevolazione.
L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Il contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupe-
ra il corrispondente importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6800”.
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli 2008
rottamazione (art. 29, c. 2, D.L. 248/2007)
motocicli 2008 Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31
del 2008, all’articolo 29, comma 2, ha prorogato fino alla data di entrata in vigore della leg-
ex art. 29, c. 2,
ge di conversione del decreto legge medesimo l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma
D.L. 248/2007
236, della legge n. 296 del 2006 per l’acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro
Codicecredito 58 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realiz-
zata attraverso la demolizione. Inoltre, il citato decreto legge ha previsto, a decorrere dalla da-
ta di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso e fino al 31 dicembre 2008, la
concessione di un contributo di euro 300 per l’acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri
cubici di cilindrata nuovo di categoria “euro 3”, con contestuale sostituzione di un motociclo o
di un ciclomotore di categoria “euro 0”.
L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Tale contributo è anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d’imposta da
utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, tramite il codice tributo “6801”.
70
Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli
rottamazione per il trasporto promiscuo
autovetture ed (art. 29, c. 3, D.L. 248/2007)
Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31
autoveicoli 2008
del 2008, all’articolo 29, comma 3, ha previsto la concessione di un contributo per la sostitu-
ex art. 29, c. 3,
zione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promi-
D.L. 248/2007
scuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997,
Codicecredito 59 con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi
di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a
diesel. Il contributo è concesso nella misura di euro 700, se il veicolo rottamato appartiene al-
la categoria «euro 0», ed è aumentato di euro 100, in caso di acquisto di autovetture nuove
di categoria «euro 4» o «euro 5» che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro,
e di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenen-
ti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché
conviventi.
L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Il contributo spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio
2008 e fino al 31 dicembre 2008, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2009.
Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim-
borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con-
tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6802”.
Acquisto e Creditod’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri 2008
rottamazione (art. 29, comma 4, D.L. 248/2007)
autocarri 2008 Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31
del 2008, all’articolo 29, comma 4, ha previsto la concessione di un contributo per la sostitu-
ex art. 29, c. 4,
zione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere
D.L. 248/2007
c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a
Codicecredito 60 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio
1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesi-
mo limite di massa. Il contributo è concesso nella misura di euro 1.500, se il veicolo è di mas-
sa massima inferiore a 3000 chilogrammi, e di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima
da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.
L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gen-
naio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
Il contributo compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».
Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim-
borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con-
tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6803”.
Tassa Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa
automobilistica automobilistica
autotrasportatori (art. 83-bis, comma 26, D.L. 112/2008; art. 2, c. 19, L. 203/2008)
L’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
Codicecredito 63 dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riconosce alle imprese autorizzate all’auto-
trasporto di merci un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato qua-
le tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la pre-
detta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. Con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 ottobre 2008 n. 146981/2008 è stata determinata la
misura del credito d’imposta spettante, pari:
• al 35 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per cia-
scun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate;
• al 70 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per cia-
scun veicolo di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate.
Il credito d’imposta compete nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commis-
sione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti d’importanza minore «de minimis», entro il limi-
te complessivo di euro 100.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del
1997, mediante il codice tributo “6809”.
Nella sezione va indicato:
– nel rigoRU98, il codice identificativo del credito d’imposta fruito indicato in corrispondenza
della descrizione di ciascun credito;
71
– nelrigo RU99,l’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dal rigo RU97 del Mod.
UNICO 2008, avendo cura di riportare l’importo residuo relativo al medesimo credito frui-
to. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti “tassa automobilistica autotra-
sportatori”, “misure sicurezza PMI”, “misure sicurezza rivenditori generi monopolio”, “incre-
mento occupazione ex art. 2, comma legge n. 244/2007”, “rottamazione autoveicoli
2008 ex art. 29, c. 1, D.L. 248/2007”, “acquisto e rottamazione motocicli 2008 ex art.
29, c. 2, D.L. 248/2007”, “acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli 2008 ex
art. 29, c. 3, D.L. 248/2007”,“acquisto e rottamazione autocarri 2008 ex art. 29, c. 4,
D.L. 248/2007”;
– nel rigo RU100, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la
presente dichiarazione. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti “rottama-
zione autoveicoli per il trasporto promiscuo ex art. 1, c. 224, L. 296/2006”, “acquisto e
rottamazione autovetture ed autoveicoli ex art. 1, comma 226, L. 296/2006”, “acquisto
e rottamazione autocarri ex art. 1, comma 227, L. 296/2006” e “acquisto e rottamazione
motocicli ex art. 1, comma 236, L. 296/2006”;
– nel rigo RU101, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.
241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU102, l’ammontare del credito di cui al rigo RU101 versato, a seguito di ravvedi-
mento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di pre-
sentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU103, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli
importi indicati nei righi RU99, RU100 e RU102 e l’importo indicato nel rigo RU101, utiliz-
zabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusu-
ra del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
SEZIONE XXI Questa sezione è riservata all’indicazione di eventuali crediti di imposta non più riportati spe-
cificatamente nel presente quadro.
Altri crediti d’imposta
Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d’imposta da indica-
Codicecredito 99 re nella presente sezione:
• credito relativo ai compensi in natura, previsto dall’art. 6 della L. n. 488/1999, utilizzabi-
le tramite il codice tributo “6606”;
• credito concesso ai datori di lavoro per l’incremento della base occupazionale di cui al D.L.
357 del 1994, utilizzabile tramite il codice tributo “6716”;
• credito per la promozione dell’imprenditoria femminile, previsto dall’art. 5 della legge n.
215 del 1992, utilizzabile tramite il codice tributo “6718”;
• credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, pre-
visto dall’art. 29 della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite i codici tributo “6710”
e “6712”;
• credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, pre-
visto dall’art. 17, c. 34 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo
“6711”;
• credito d’imposta per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall’art. 6 della
legge n. 73 del 1998, utilizzabile tramite il codice tributo “6708”.
• credito d’imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall’art. 4
della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo ”6700”;
• credito d’imposta per incentivi occupazionali, previsto dall’art. 4 della legge n. 448 del
1998, utilizzabile tramite il codice tributo ”6705”;
• credito d’ imposta per la cessione di attività regolarizzate, previsto dall’art. 14, comma 6,
della legge n. 289 del 2002, come sostituito dall’art. 5-bis del decreto legge n. 282 del
2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, utilizzabile esclusivamente ai fini dei versa-
menti dell’ IRPEF e dell’IRES;
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU109, l’ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal
rigo RU107 del Mod. UNICO 2008;
– nel rigo,RU110l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti a seguito dell’accoglimento di ri-
corsi nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel rigo RU111, rispettivamente nelle colonne 1,2,3, 4, 5, 6 e 7 l’importo del credito di cui
alla somma degli importi indicati nei righi RU109 e RU110 utilizzato in diminuzione delle ri-
tenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autono-
mo, dei versamenti periodici e in acconto dell’IVA, del versamento a saldo dell’Iva, dei ver-
samenti in acconto dell’Irpef, del versamenti a saldo dell’Irpef e dell’imposta sostitutiva ex
legge n. 342 del 2000 dovute per l’anno 2008 nonché l’ammontare del credito utilizzato
in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241/1997 nell’anno 2008;
72
– nel rigo RU112, l’ammontare del credito di cui al rigo RU111, colonna 7, versato, a segui-
to di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino al-
la data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel rigo RU113, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli
importi indicati nei righi RU109, RU110 e RU112 e la somma degli importi indicati nel rigo
RU111, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte do-
vute per i periodi d’imposta successivi ovvero, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241
del 1997successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente di-
chiarazione, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione.
SEZIONE XXII Richiesta di sospensione dei versamenti d’imposta dei creditori verso l’EFIM
(art. 1, D.L. 532/93; art. 8, D.L. 26/95; art. 6, D.L. 415/95)
Creditori verso EFIM
La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e
Codicecredito 32 delle società dal medesimo controllate, che beneficiano, per effetto dell’art. 1 del D.L. 23 di-
cembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione
dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, non-
ché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d’imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Cir-
colare n. 110/E del 18 luglio 1994).
Nella sezione va indicato:
– nel rigo RU114, l’importo residuo del credito vantato nei confronti del soppresso EFIM e del-
le società dal medesimo controllate, risultante dal rigo RU111 del Mod. UNICO 2008;
– nel rigo RU115, l’importo del credito eventualmente rimborsato;
– nel rigo RU116, colonna 1, l’importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d’imposta
per l’anno 2008 per le quali si fruisce della sospensione;
– nel rigo RU116,colonna 2, l’importo dell’IVA dovuta per l’anno 2008 per la quale si fruisce
della sospensione;
– nel rigo RU116, colonna 3, l’importo dell’Irpef dovuta per il periodo d’imposta cui si riferi-
sce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel rigo RU116, colonna 4, l’importo complessivo delle somme iscritte a ruolo, relative alle
ritenute, all’IVA ed all’Irpef, per le quali si fruisce della sospensione;
– nelrigo RU117,la differenza tra l’importo di rigo RU114 e la somma degli importi dei righi
RU115 e RU116, colonne 1, 2, 3 e 4.
SEZIONE XXIII Questa sezione va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società
di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, hanno dagli stessi ricevu-
Crediti d’imposta
to uno o più crediti d’imposta.
ricevuti
Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla in-
dicata nella propria dichiarazione. Si rammenta altresì che i crediti d’imposta relativi al “caro
petrolio” (codice credito 23) ed ai “creditori verso EFIM” (codice credito 32), non possono es-
sere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).
La sezione va, altresì, utilizzata dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sen-
si dell’art. 116 del TUIR, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d’imposta
(vedere al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004).
Inoltre sono tenuti alla compilazione della presente sezione i soggetti beneficiari di Trust per l’in-
dicazione dei crediti d’imposta imputati dai Trust medesimi.
In particolare, nei righi da RU118 a RU122, vanno riportati per ogni credito d’imposta, per
ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:
– nella colonna 1, il codice del credito ricevuto, desunto dalla tabella sotto riportata;
– nella colonna 2, l’anno di insorgenza del credito;
– nella colonna 3, il codice fiscale del soggetto cedente;
– nella colonna 4, l’ammontare del credito ricevuto.
L’importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezio-
ne relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamen-
te a quello del credito che il contribuente ha maturato nel periodo d’imposta, deve essere indi-
cato nel rigo “credito d’imposta spettante nel periodo”. Qualora nella sezione relativa al cre-
dito ricevuto non è previsto il rigo “credito spettante nel periodo d’imposta” ovvero non ne è
consentita la compilazione, l’importo del credito ricevuto va indicato nel rigo “credito d’impo-
sta residuo della precedente dichiarazione”. Con riferimento ai crediti da indicare nella sezio-
ne XXI, il credito ricevuto va riportato nel rigo RU109. Nel caso in cui il credito ricevuto sia ma-
turato in capo all’avente diritto in periodi d’imposta precedenti a quello cui si riferisce la pre-
sente dichiarazione e la sezione nella quale deve essere riportato sia strutturata in colonne con
diverse annualità, ovvero con diversi regimi agevolativi, l’importo del credito va indicato nel ri-
go “credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione”, in corrispondenza della colon-
na relativa all’anno di insorgenza del credito ovvero della colonna relativa al regime agevola-
73
tivo interessato. Il credito d’imposta “ricerca e sviluppo” deve essere indicato nel rigo RU82 se
lo stesso è maturato nel periodo d’imposta 2007 mentre deve essere riportato nel rigo RU81
se il credito è maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione. Si se-
gnala, inoltre, che il credito d’imposta “nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c.
271, L. 296/2006” deve essere indicato nella colonna relativa all’anno di realizzazione de-
gli investimenti e nel rigo riferito all’anno di decorrenza dell’ utilizzo.
Qualora la tipologia del credito ricevuto non sia presente nel quadro RU della presente dichia-
razione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione “Altri crediti d’imposta”.
Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all’indicazione dei
dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.
SEZIONE XXV La presente sezione deve essere compilata ai fini della verifica del limite di utilizzo dei crediti
d’imposta previsto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007 e della de-
Limite di utilizzo
terminazione dell’ammontare eccedente il predetto limite.
Per effetto di quanto disposto dai citati commi, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’impo-
sta da indicare nel presente quadro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizio-
ni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. L’am-
montare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto
dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a parti-
re dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF
del 3 aprile 2008 il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha
precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni di
cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (euro
516.456,90). La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determina-
to anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite di euro 516.456,90,
i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 eu-
ro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.
La sezione è suddivisa in tre parti:
• la parte I contiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti;
• la parte II deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazio-
ne interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d’imposta in-
dicati nel presente quadro;
• la parte III deve essere compilata dai soggetti per i quali l’ammontare complessivo dei cre-
diti d’imposta indicati nel presente quadro, relativi all’anno 2008, risulta superiore al limite
di utilizzo.
Parte I – Dati generali
La casella 1 del rigo RU128 deve essere barrata dai soggetti esonerati dal rispetto del limite
di utilizzo ai sensi dell’art. 1, commi 54 e 55 della citata legge n. 244/2007; detti sogget-
ti non devono compilare i righi da RU129 a RU145 della presente sezione.
Il rigo 129 deve essere compilato da tutti i soggetti diversi da quelli esonerati dal rispetto del
limite di utilizzo previsto dai commi 54 e 55 dell’art. 1 della legge n. 244/2007. In partico-
lare, va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti residui al 1° gennaio 2008. Tale va-
lore è determinato dalla somma degli importi indicati nei righi o nelle colonne “credito d’im-
posta residuo della precedente dichiarazione” del presente quadro, dell’importo indicato nel
rigo RU128 colonna 4 del Mod. UNICO 2008 e degli importi utilizzati in compensazione
interna dal 1°gennaio 2008 per i versamenti dell’IVA e delle Ritenute relativi all’anno 2007
(già compresi nelle colonne o nei righi “IVA (Periodici e acconti)” e “Versamento delle ritenu-
te” e dell’importo indicato nelle colonne o righi “IVA/(Saldo”) in caso di dichiarazione IVA
presentata in forma autonoma;
• nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2008. Tale valore è de-
terminato dalla somma degli importi indicati nei righi o nelle colonne “credito d’imposta spet-
tante” del presente quadro;
• nella colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti relativi all’anno 2008, risultante dal-
la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. Se l’importo indicato nella presente co-
lonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilati i righi da 130 a 132 e da
140 a 145.
Nel rigo RU130, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del
quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell’anno 2008.
Nel rigo RU131, indicare il limite di utilizzo calcolato nel seguente modo:
250.000,00 + la differenza, se positiva, tra 516.457,00 e l’importo indicato nel rigo RU130.
74
Nel rigo RU132, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta eccedenti il limite di
utilizzo per l’anno 2008. Tale valore è pari alla differenza tra l’importo indicato nel rigo
RU129, colonna 3, e quello indicato nel rigo RU131.
L’ammontare eccedente di cui al rigo RU132 deve essere imputato ai crediti d’imposta che han-
no generato l’eccedenza. A tal fine deve essere compilata la parte III.
Parte II - Verifica del limite ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione interna
La presente sezione deve essere compilata, come indicato nella premessa, dai soggetti che in-
tendono utilizzare i crediti d’imposta indicati nel presente quadro, qualora previsto dalle nor-
me istitutive delle singole agevolazioni, in diminuzione dei versamenti dovuti a saldo dell’IRPEF,
dell’IVA in caso di dichiarazione annuale IVA compresa nel modello UNICO 2009, e dell’im-
posta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, sempre che la suddetta modalità di utiliz-
zo sia prevista dalle norme istitutive delle singole agevolazioni.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Si precisa che nella compilazione dei righi da RU133 a RU135 devono essere indicati, oltre
agli utilizzi dei crediti d’imposta che hanno trovato esposizione nel presente quadro RU, anche
gli utilizzi relativi ai crediti non previsti nel presente quadro in quanto istituiti da norme emana-
te successivamente all’approvazione del modello UNICO 2009 ovvero concessi per periodi
d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2008. Devono, invece, essere esclusi
dal computo i crediti d’imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo (si veda al riguardo
la premessa al quadro RU).
Nel rigo RU133 indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com-
pensazione con il mod. F24 dal 1°gennaio 2009 e fino alla data di presentazione della pre-
sente dichiarazione.
Nel rigo RU134 indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com-
pensazione interna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d’imposta effettuato dal
1° gennaio 2009 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST
del modello 770).
Nel rigo RU135 indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com-
pensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1° gennaio 2009 e fino alla data
di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA).
Nel rigo RU137 riportare la somma degli importi indicati nei righi RU133, RU134 e RU135.
Nel rigo RU138, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del
quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2009 al-
la data di presentazione della presente dichiarazione.
Nel rigo RU139 indicare l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione
interna nella presente dichiarazione per il versamento del saldo Irpef, del saldo IVA, nel caso
di dichiarazione IVA presentata in forma unificata, e per il versamento dell’imposta sostitutiva
di cui alla legge n. 342 del 2000; detto ammontare, da riportare nella colonna 4 del pre-
sente rigo, non può essere superiore alla differenza tra euro 766.457,00 e la somma de-
gli importi indicati nei righi RU137 e RU138.e l’importo indicato nel rigo RU127. Nell’ipo-
tesi in cui l’importo indicato nel rigo RU138 sia superiore a euro 516.457,00, l’ammontare
da utilizzare in compensazione interna non può essere superiore alla differenza, se positiva,
tra euro 250.000,00 e l’importo di rigo RU137. In particolare, riportare:
• nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione inter-
na per il saldo Irpef. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne
“Irpef (Saldo)” di tutte le sezioni compilate, esclusa la sezione XVI relativa al credito d’impo-
sta “Ricerca e Sviluppo” e la sezione XXII riservata ai “Creditori verso Efim”;
• nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione inter-
na per il saldo IVA nel caso di dichiarazione IVA presentata in forma unificata. Tale ammon-
tare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “IVA (Saldo)” di tutte le sezioni
compilate, esclusa la sezione XXII riservata ai “Creditori verso Efim”;
• nella colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione inter-
na per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000. Tale ammon-
tare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “Imposta sostitutiva” di tutte le se-
zioni compilate;
• nella colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3.
Parte III – Eccedenze 2008
La parte III deve essere compilata nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’impo-
sta spettanti nell’anno 2008 risulti superiore al limite di utilizzo e, pertanto, risulti compilato il
rigo RU132.
75
L’ammontare eccedente di cui al rigo RU132 deve essere imputato ai crediti d’imposta che han-
no generato l’eccedenza. A tal fine, nei righi da RU140 a RU145 indicare:
• nella colonna 1, il codice credito cui si riferisce l’eccedenza;
• nella colonna 2, l’anno di insorgenza (maturazione) del credito d’imposta;
• nella colonna 3, l’ammontare eccedente.
TABELLA CODICI CREDITI D’IMPOSTA
Credito Codice Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica 01 I
Esercenti sale cinematografiche 02 II
Incentivi occupazionali 03 III
Investimenti delle imprese editrici 04 IV
Esercizio di servizio di taxi 05 V
Giovani calciatori 06 VI
Campagne pubblicitarie 07 VII
Investimenti in agricoltura 09 IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000 VS X
Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002 TS X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2003 S3 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2004 S4 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2005 S5 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2006 S6 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Regione Campania RC X
Investimenti innovativi 10 XI
Spese di ricerca 11 XI
Commercio e turismo 12 XI
Strumenti per pesare 13 XI
Incentivi per la ricerca scientifica 17 XII
Veicoli elettrici, a metano o a GPL 20 XII
Caro petrolio 23 XIII
Assunzione detenuti 24 XIX
Mezzi antincendio e autoambulanze 28 XIX
Regimi fiscali agevolati 30 XIX
Creditori verso EFIM 32 XXII
Software per farmacie 34 XIX
Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005 36 XIV
Recupero contributo SSN 38 XV
Rottamazione autoveicoli per il trasporto promiscuo ex art. 1, c. 224, L. 296/2006 41 XIX
Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli ex art. 1, c. 226, L. 296/2006 42 XIX
Acquisto e rottamazione autocarri ex art. 1, c. 227, L. 296/2006 43 XIX
Acquisto veicoli ecologici ex art. 1, c. 228, L. 296/2006 44 XIX
Acquisto e rottamazione motocicli ex art. 1, c. 236, L. 296/2006 45 XIX
Produzione opere musicali 46 XX
Spese per certificazioni imprese agricole 47 XX
Promozione pubblicitaria imprese agricole 48 XX
Ricerca e Sviluppo 49 XVI
Agricoltura 2007 50 XVII
Imprese di autotrasporto merci 51 VIII
Aggregazioni professionali 52 XIX
Misure sicurezza PMI 53 XIX
Misure sicurezza rivenditori generi monopolio 54 XIX
Incremento occupazione ex art. 2, c. 539, l. 244/2007 55 XIX
Formazione sicurezza sul lavoro 56 XX
Rottamazione autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 1, D.L. 248/2007 57 XIX
Acquisto e rottamazione motocicli 2008 ex art. 29, c. 2, D.L. 248/2007 58 XIX
Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 3, D.L. 248/2007 59 XIX
Acquisto e rottamazione autocarri 2008 ex art. 29, c. 4, D.L. 248/2007 60 XIX
Formazione superiore internazionale 61 XIX
Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L 296/2006 62 XVIII
Tassa automobilistica autotrasportatori 63 XIX
Imprese di produzione cinematografica 64 XIX
Imprese di produzione esecutiva e di post produzione 65 XIX
Apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche 66 XIX
Imprese di distribuzione cinematografica 67 XIX
Imprese di esercizio cinematografico 68 XIX
Altri crediti d’imposta 99 XXI
12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO FC
Premessa L’art. 167 del TUIR reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (controlled foreign
companies), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione da parte di soggetti residenti
76
in Italia di imprese partecipate controllate in Paesi o territori caratterizzati da regimi fiscali
privilegiati (cc.dd. “paradisi fiscali”), individuati in via preventiva con apposito decreto
ministeriale.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, sono sta-
te inoltre dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina.
Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR sono
stati individuati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre
2001, e con decreto 27 dicembre 2002.
Con l’art. 168 del TUIR sono previste specifiche disposizioni in relazione alle ipotesi in cui il
soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fidu-
ciarie o per interposta persona, partecipazioni di collegamento in un’impresa, una società o
in un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Le di-
sposizioni attuative di cui 1al comma 4 dell’art. 168 del T.U.I.R. sono contenute nel decreto 7
agosto 2006, n. 268. L’art. 6 di tale decreto rinvia al decreto n. 429 del 2001 con riferimen-
to a tutto quanto non espressamente disciplinato nei primi cinque articoli di tale decreto.
Per la verifica dei presupposti applicativi della disciplina contenuta nell’art. 168 del T.U.I.R. rile-
va esclusivamente una partecipazione agli utili non inferiore al venti per cento ovvero al dieci
per cento nel caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, tenendo conto
dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. La norma in esame non si
applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente
ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.
Si precisa che l’art. 1, comma 83, lett. l) ed m), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha
modificato i predetti artt. 167 e 168 del TUIR, abrogando, in particolare, il comma 4 del ci-
tato art. 167 e disponendo che, ai fini dell’applicazione della disciplina in argomento, deb-
ba farsi riferimento non più agli Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ma agli Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze da ema-
narsi ai sensi dell’art. 168-bis del medesimo testo unico.
Con il successivo comma 88 dell’art. 1 della citata legge n. 244 del 2007, è stato previsto
che le predette modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successi-
vamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedel decreto del Ministro dell’Eco-
nomia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168- bis del TUIR. Fino al periodo d’imposta
precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
Soggetti tenuti Il presente quadro va compilato, ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 429 del 2001, dai sog-
alla compilazione getti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fidu-
ciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, resi-
del quadro
dente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito
di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell’art. 167 del TUIR.
Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fi-
scale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso
deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro.
Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di partico-
lari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.
In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tra-
mite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del de-
creto n. 429 del 2001 devono essere assolti da quest’ultimo soggetto che dovrà pertanto prov-
vedere a compilare il presente quadro FC.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto n. 429 del 2001, in caso di controllo esercitato da
un soggetto non titolare di reddito d’impresa, i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo,
concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d’imposta in corso alla data di chiu-
sura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente e debbono
pertanto essere dichiarati dal controllante secondo le istruzioni generali fornite nel modello di
dichiarazione cui si riferiscono.
Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima,
campo 8, del presente quadro.
Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 268 del 2006, il quadro FC deve essere compilato an-
che dal soggetto partecipante residente tenuto a dichiarare i redditi del soggetto estero colle-
gato, utilizzando l’apposito prospetto di cui alla sezione III.
Il soggetto che detiene partecipazioni di collegamento in più imprese, società o enti residenti
in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascun sogget-
77
to estero partecipato, numerando progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a de-
stra del quadro.
Inoltre, è necessario compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato anche
nella particolare ipotesi in cui il dichiarante possegga sia partecipazioni di controllo in una
CFC (art. 167 del TUIR) che partecipazioni di collegamento in altro soggetto estero di cui al-
l’art. 168 del TUIR. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.”
posta in alto a destra del quadro e, per la determinazione del reddito del soggetto estero, oc-
corre compilare, rispettivamente, la sezione II-A (determinazione del reddito della CFC), oppu-
re la sezione III (determinazione del reddito delle imprese estere collegate).
Istruzioni Il presente quadro si compone di cinque sezioni:
per la compilazione – la sezione I, riservata all’indicazione dei dati identificativi del soggetto estero residente in
uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata;
– la sezione II-A, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
– la sezione II-B, riservata alle perdite d’impresa non compensate dalla CFC;
– la sezione III, riservata alla determinazione del reddito delle imprese estere collegate;
– la sezione IV, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e del-
le imposte su tale reddito assolte all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente;
– la sezione V, riservata alle attestazioni richieste dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del
2001 ovvero dall’art. 2, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006.
SEZIONE I Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto estero controlla-
to o collegato , localizzato in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, nonché i dati rela-
Dati identificativi
tivi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC.
del soggetto
non residente Nel rigo FC1, con riferimento al menzionato soggetto estero, devono essere indicati:
• nel campo 1, la denominazione;
• nelcampo 2, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’autorità fiscale del paese di
residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa;
• nel campo 3, la data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione;
• nel campo 4, l’indirizzo completo della sede legale (via, piazza, numero, città). Tale cam-
po deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria atti-
vità in uno dei paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizza-
ta. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della
stabile organizzazione;si fa presente che tale ipotesi non è contemplata con riferimento al
caso di cui all’art.168 del TUIR;
• nel campo 5, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabellaElenco dei Paesi
e territori esteririportata in Appendice – Fascicolo 1);
• nelcampo 6,nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità
privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l’indirizzo completo (via, piazza,
numero, città) della sede della stabile organizzazione;
• nelcampo 7,il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dal-
la TabellaElenco dei Paesi e territori esteririportata in Appendice – Fascicolo 1).
Nelcampo 8,relativo alla tipologia del controllo,deve essere indicato uno dei seguenti codici:
“1” – se il soggetto controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria della CFC;
“2” – se il soggetto controllante dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominan-
te nell’assemblea ordinaria della CFC;
“3” – se il soggetto controllante esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli
contrattuali con la CFC.
Per le ipotesi di cui ai codici “1” e “2”, si computano anche i voti spettanti a società controlla-
te, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per con-
to di terzi.
In caso di controllo attribuibile a persone fisiche, devono essere considerati anche i voti spet-
tanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, così come indi-
viduati dall’art. 5, comma 5, del TUIR.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.1, comma 3, del decreto n. 429 del 2001, per la verifica del-
la sussistenza del controllo rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o pe-
riodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né
dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell’eser-
cizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d’impo-
sta del soggetto residente controllante.
78
Nel campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno
dei seguenti codici:
“1” – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
“2” – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
“3” – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia
tramite soggetti non residenti;
“4” – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organiz-
zazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
“6” – se il controllo sulla CFC è esercitato da una persona fisica anche attraverso i voti spet-
tanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5, del TUIR (dell’art.1, comma 3, del decreto n.
429 del 2001).
“7” – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.
Nel campo 11, riservato alle ipotesi di partecipazioni di collegamento indiretto, deve essere
indicato uno dei seguenti codici:
“1” in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti;
“2” in caso di partecipazione per il tramite di soggetti non residenti;
“3” in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti e di soggetti non residenti;
“4” nei casi diversi da quelli sopra elencati.
SEZIONE II-A Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illu-
strati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare nella propria dichiara-
Determinazione
zione dei redditi, ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC deter-
del reddito della CFC
minato in base alle disposizioni dell’art. 2 del medesimo decreto.
Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi sulla base del prospetto contenuto nella pre-
sente sezione, si applicano le disposizioni del titolo II, capo II del TUIR, ad eccezione di
quelle dell’ articolo 86, comma 4, nonché le disposizioni comuni del titolo III e quelle degli
artt. 84, 89, 111 e 112 del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzio-
ne dei redditi della stessa CFC ai sensi dell’art. 84 del TUIR (e non dei redditi dei soggetti
partecipanti).
I redditi, determinati ai sensi del citato art. 2, devono essere convertiti secondo il cambio del
giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC.
Per quanto attiene ai “valori di partenza fiscali” degli elementi patrimoniali dell’impresa estera
controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità
di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è
localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto,
dovrà essere tenuto a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dal soggetto residente con-
trollante per i necessari controlli.
Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all’esercizio della CFC an-
teriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui all’art.167 del TUIR, è su-
bordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall’ap-
plicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata
la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88 (Registro dei Revisori contabili).
A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della Sezione V del presente mo-
dello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.
Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il
soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità
alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002,
n.18/E).
In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione
dei costi di acquisizione dei beni relativi all’attività esercitata nonché delle componenti reddi-
tuali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richie-
sta dell’Amministrazione finanziaria.
Il reddito è determinato, quindi, apportando all’utile o alla perdita dell’esercizio o periodo di
gestione della CFC - da indicare nel rigoFC2o FC3 del presente quadroe risultante dal bilan-
cio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello
Stato o territorio di residenza della CFC, o dall’apposito prospetto redatto in conformità alle
norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità
di esercizio) - le relative variazioni in aumento e in diminuzione.
L’eventuale perdita va indicata senza il segno meno.
79
Variazioni in aumento Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento
e in diminuzione e in diminuzione compresi nella presente sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei cor-
rispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2009 - Società di capitali, ad eccezione
dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all’art. 167 del TUIR.
Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:
• nel rigo FC19, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra
la CFC e soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di
cui all’art. 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR;
• nel rigo FC20, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.
In tale rigo va indicato, tra l’altro:
– la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo conta-
bilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o
dei servizi ricevuti), nell’ipotesi di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR;
– l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di
trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR;
• nel rigo FC30, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra
la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per
le quali, per effetto della esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’in-
deducibilità prevista dai commi 10 e 12-bisdel medesimo articolo;
• nel rigo FC31, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
In tale rigo vanno indicate, tra l’altro:
– l’importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
– le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando
imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d’esercizio, se dette spese e
oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR);
• nel rigo FC33, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l’utile (o la perdi-
ta) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminu-
zione. Nell’ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto
delle eventuali erogazioni liberali di cui al rigo FC34, va riportato nel rigo FC35.
Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza esse-
re preceduta dal segno “–”;
• nel rigo FC36, vanno riportate le perdite del periodo d’imposta precedente fino a concor-
renza dell’importo indicato nel rigo FC35.
• nel rigo FC37, la differenza tra l’importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36.
• nel rigo FC39, le imposte pagate all’estero dalla CFC sul reddito di esercizio.
SEZIONE II-B Neirighi da FC40 a FC45 vanno indicate, secondo il periodo d’imposta di formazione, a par-
tire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito
Perdite
dei cinque periodi d’imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la com-
non compensate
pensazione effettuata nel rigo FC36 del presente quadro.
Nel rigo FC46 vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell’art.
84 , comma 2, del TUIR.
SEZIONE III Agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 268 del 2006,
il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai soggetti partecipan-
Determinazione del
ti residenti, è costituito dall’utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente
reddito delle imprese
anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito, ovvero, se mag-
estere collegate
giore, dal reddito determinato in via presuntiva ai sensi del successivo comma 2. A tali fini,
ai sensi dell’art. 2, comma 3, del menzionato decreto, l’utile lordo di bilancio e la congruità
dei valori degli elementi dell’attivo, devono essere attestati da uno o più soggetti iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Pertanto, si rinvia alla compilazione della sezione V del presente quadro.
Nel rigo FC47 va indicato l’utile di bilancio redatto del soggetto non residente, al lordo delle
imposte sul reddito.
Per la determinazione in via presuntiva dei componenti positivi utili al raffronto di cui al comma
1, art. 2, del D.M. n. 268 del 2006 è necessario applicare al valore degli elementi dell’atti-
vo, anche se detenuti in locazione finanziaria, indicati nella colonna 1 di cui ai righi da FC48
a FC50, le percentuali prestampate sul prospetto.
Pertanto nel rigo FC48, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all’art. 85, comma
1, lettera c), d) ed e) del TUIR, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, non-
ché dei crediti.
Nel rigo FC49, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni im-
mobili e beni di cui articolo 8-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel rigo FC50, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni.
80
Nella colonna 2, dei righi FC48, FC49 ed FC50 vanno indicati i componenti positivi deter-
minati in via presuntiva, applicando al valore di cui a colonna 1, rispettivamente, una percen-
tuale pari all’1%, al 4% ed al 15%.
Nel rigo FC51, va indicato l’importo risultante dalla somma dei valori indicati nella colonna 2
dei righi da FC48 a FC50.
Nel rigo FC52, va riportato il reddito del soggetto non residente, determinato ai sensi dell’art.
168, comma 2, del TUIR, dato dal maggiore tra gli importi indicati nel rigo FC47 ed FC51.
Nel rigo FC53, vanno indicate le imposte pagate all’estero sul reddito di esercizio dall’impre-
sa estera collegata.
SEZIONE IV I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato:
– nel caso di cui all’art.167 del TUIR, sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo
Imputazione
alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quo-
del reddito
ta di partecipazione agli utilidiretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite
di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il
reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;
– nel caso di cui all’art. 168 del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti
partecipanti residenti, nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o
periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente.
Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito (compreso even-
tualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato
nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:
• in colonna 1, il codice fiscale;
•in colonna 2, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili del sog-
getto estero partecipato.
Si riportano di seguito alcuni esempi:
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: in-
dicare 60 per cento;
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 15 per cento in una società
residente in uno stato o territorio a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in un mer-
cato regolamentato: indicare il 15 per cento;
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società
non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC:
indicare 63 per cento;
– soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento
e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascu-
na, in una CFC: indicare 78 per cento;
•incolonna 3,la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 , a se-
conda dei casi, al reddito di rigo FC38 o di rigo FC52;
•incolonna 4,la quota di imposte pagate all’estero a titolo definitivo che il soggetto residen-
te può detrarre dall’imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando, a secon-
da dei casi, il coefficiente di colonna 2 all’imposta di rigo FC40 o di FC53.
Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell’im-
posta pagata all’estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. UNICO -SC o del Mod.
UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.
SEZIONE V La presente sezione va compilata:
• solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel de-
Attestazioni sulla
creto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel
conformità o
rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente
congruità dei valori
(cosiddetti valori “di partenza”) risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei crite-
di bilancio ri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la con-
gruità da uno o più soggetti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2);
• nell’ipotesi disciplinata dall’art. 168 del TUIR, (casella 3) tale casella va compilata per di-
chiarare che l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell’attivo sono
stati attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
13. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL QUADRO CE
Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi qualificati in Ita-
lia come redditi d’impresa per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determi-
nare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
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Come chiarito nelle istruzioni al quadro CR presenti nel primo fascicolo, qualora il contribuente
abbia prodotto all’estero esclusivamente redditi diversi da quelli di impresa, il presente quadro
non va utilizzato e deve essere compilato il quadro CR. Qualora, invece, siano stati prodotti al-
l’estero sia redditi d’impresa che redditi diversi da quelli di impresa, le sezioni I-A e I-B del qua-
dro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE. In tale caso
dovranno essere utilizzati due distinti righi della sezione I-A, uno riservato all’esposizione dei red-
diti diversi da quelli di impresa ed uno riservato all’esposizione dei redditi d’impresa.
Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della
presente dichiarazione, ovvero per i redditi di impresa prodotti all’estero mediante stabile or-
ganizzazione e nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’ art. 165 del TUIR, entro il termi-
ne di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Si considerano pagate a titolo
definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte
pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimbor-
so totale o parziale.
Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clauso-
le particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un
determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque
diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente paga-
ta (imposte figurative).
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla
formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l’imposta estera va
ridotta in misura corrispondente.
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del red-
dito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uf-
fici finanziari.
La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Sta-
to estero ed al singolo anno di produzione.
Il presente quadro si compone di tre sezioni:
– la prima è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del cre-
dito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR;
– la seconda è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione
delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma
6 del citato art. 165 del TUIR e dell’eventuale credito spettante;
– la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.
Nel caso in cui i righi presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere
utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella
“Mod. N” posta in alto a destra del quadro.
SEZIONE I In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presenta-
zione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già in-
Credito d’imposta
dicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
di cui al comma 1
Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR è necessario
dell’art. 165 del TUIR
compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.
– la sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del credi-
to d’imposta teoricamente spettante;
– la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.
Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota
d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddi-
to complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione
e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del red-
dito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già
utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.
Per la determinazione del credito d’imposta spettante è necessario pertanto:
– ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e re-
lativa ad un singolo anno d’imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italia-
na (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) even-
tualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato
estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione
I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
– ricondurre ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminui-
ta dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso perio-
do d’imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono
relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.
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Qualora il reddito estero d’impresa, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a ze-
ro pur in presenza di imposta pagata all’estero, tale reddito non deve essere indicato nella pre-
sente sezione I; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lor-
da italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il cre-
dito d’imposta di cui al comma 1.
Sezione I-A
Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario com-
pilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono
relative a redditi prodotti in periodi diversi.
Qualora, oltre al reddito d’impresa siano stati prodotti all’estero anche altri redditi, dovranno
essere utilizzati due distinti righi della sezione I-A, uno per il reddito d’impresa ed uno per gli
altri redditi (barrando la relativa casella di col. 13), riportando nella rispettiva colonna 4 l’im-
porto della relativa imposta estera.
Si precisa tuttavia che, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo perio-
do ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, va compilato un
unico rigo, sommando i relativi importi.
Qualora l’imposta pagata all’estero sia complessivamente riferita sia a redditi d’impresa che
ad altri redditi, nella colonna 4 va indicata l’imposta estera corrispondente alla quota riferibi-
le al reddito indicato in ciascun rigo. Ad esempio, per i redditi d’impresa la relativa quota di
imposta estera deve essere così determinata
Quota d’imposta estera = Reddito estero d’impresa x Imposta estera
relativa al reddito d’impresa Reddito estero
Si precisa che al fine dell’individuazione della quota di imposta estera relativa al reddito di im-
presa prodotto all’estero, gli importi del reddito d’impresa estero e del reddito estero sono quel-
li originari senza tenere conto della rideterminazione secondo la normativa fiscale italiana.
In particolare nei righi da CE1 a CE3 va indicato:
• nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice
è rilevabile dall’elenco dei Paesi e territori esteri contenuto in appendice al primo fascicolo;
• nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;
• nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito comples-
sivo in Italia. Nel caso di reddito d’impresa, l’importo da esporre è quello rideterminato con
riferimento alla normativa fiscale italiana; qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia
inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato.
• nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione
della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti di-
chiarazioni.
Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero nel 2007 nello Stato A, si è resa definitiva una
imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 30/09/2008
e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il
31/07/2009, nella colonna 4 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta
resasi definitiva entro il 31/07/2009 (termine di presentazione della presente dichiarazione).
I contribuenti che, avendo prodotto all’estero redditi d’impresa mediante stabile organizza-
zione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono
indicare in questa colonna anche la quota d’imposta relativa alle imposte pagate all’estero
che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione
dei redditi.
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del
comma 1 dell’art. 165 del TUIR, non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italia-
na determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale (riferita al proprio reddito
imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti
nel 2008 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l’importo di questa colonna 4
non può essere superiore al 27% dell’importo di col. 3 (reddito estero).
Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;
• nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2,
eventualmente aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni, al netto delle perdite dei pre-
cedenti periodi d’imposta;
• nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;
• nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relati-
vo ai redditi prodotti all’estero nel periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendente-
mente dallo Stato di produzione del reddito estero;
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• nella colonna 9 il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello
stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamen-
te pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si
è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:
Credito utilizzato
Imposta di cui resasi di cui resasi nella precedente
Stato Anno di Reddito
pagata definitiva nel corso definitiva nel corso dichiarazione relativo
estero produzione estero
all’estero del 2008 del 2009 all’imposta resasi
definitiva nel 2008
A 2007 1.000 350 200 150 200
B 2007 2.000 600 600 600
Con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 +
600) e l’importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;
• nella colonna 10la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente ope-
razione:
(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6
Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore mag-
giore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;
• nella colonna 11 l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della
quota d’imposta lorda; quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiara-
zioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo
tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:
colonna 10 – colonna 9
La colonna 12, è riservata ai contribuenti che, avendo prodotto all’estero redditi d’impresa me-
diante stabile organizzazione, si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del
TUIR di usufruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero anche per le imposte che
si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei red-
diti. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d’imposta, già com-
presa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro
il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
La casella di colonna 13 va barrata qualora nel rigo sia stato esposto un reddito estero diver-
so da quello di impresa.
Sezione I-B
Con riferimento all’importo indicato in colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è
necessario, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero, ricondurre, ove ec-
cedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3)
tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo
d’imposta di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli
importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzio-
ne del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente se-
zione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre righi di cui i primi due rela-
tivi all’anno 2007 ed il terzo rigo all’anno 2008, nella sezione I-B dovranno essere compila-
ti due distinti righi, uno per l’anno 2007 ed uno per l’anno 2008).
In particolare nei righi CE4 e CE5 va indicato:
• nella colonna 1, l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati pro-
dotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno);
• nella colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 ri-
feriti all’anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
• nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta (colonna 7) diminuito del credito già utilizzato
nelle precedenti dichiarazioni (colonna 8) dei righi della sezione I-A riferiti all’anno indicato
nella colonna 1 di questo rigo;
• nella colonna 4, l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.
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A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo.
L’importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE23.
SEZIONE II La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d’imposta di cui all’art. 165 com-
ma 6, del TUIR per i redditi esteri qualificati come redditi d’impresa in Italia.
Credito d’imposta di
Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l’imposta
cui al comma 6
estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana rela-
dell’art. 165 del TUIR
tiva al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell’ecce-
denza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in rela-
zione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo.
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza del-
l’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere uti-
lizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta
italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d’impresa prodotto all’estero.
La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di im-
presa prodotti a partire dal primo periodo d’imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio
2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi
prodotti in periodi d’imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, an-
che se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.
Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata
anche nei seguenti casi:
– reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d’imposta
pagata all’estero;
– reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
– reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa im-
posta estera.
Qualora, oltre al reddito d’impresa siano stati prodotti all’estero anche altri redditi, l’imposta
estera da indicare è quella riferita al solo reddito d’impresa. Come già precisato, se l’impo-
sta pagata all’estero è complessivamente riferita sia a redditi d’impresa che ad altri redditi, nel-
la colonna 4 va indicata l’imposta estera corrispondente al reddito d’impresa da determinare
con la seguente modalità:
Quota d’imposta estera = Reddito estero d’impresa x Imposta estera
relativa al reddito d’impresa Reddito estero
Si precisa che al fine dell’individuazione della quota di imposta estera relativa al reddito di im-
presa prodotto all’estero, gli importi del reddito d’impresa estero e del reddito estero sono quel-
li originari senza tenere conto della rideterminazione secondo la normativa fiscale italiana.
Sezione II-A
Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario com-
pilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono
relative a redditi prodotti in periodi diversi.
Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d’imposta ma in Stati di-
versi, la somma dell’importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di
imposta nazionale non può eccedere l’importo dell’imposta netta relativo al periodo d’impo-
sta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate
potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la
somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità di seguito espo-
ste dovrà essere ricondotta all’ammontare dell’imposta netta diminuito del credito di cui al
comma 1.
In particolare nei righi da CE6 a CE8 va indicato:
• nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
• nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;
• nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla
normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A dif-
ferenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui
assuma valori negativi.
• nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione
della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel-
la sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell’anno indicati nel rigo (col.
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1 e col. 2), va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, com-
prensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle preceden-
ti dichiarazioni del credito d’imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qua-
lora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte
entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la da-
ta di presentazione della presente dichiarazione);
• nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2,
aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti perio-
di d’imposta;
• nellacolonna 6, l’importo del credito d’imposta determinato ai sensi del comma 1 per la par-
te non fruibile in quanto eccedente il limite dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza
nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;
ad esempio:
Imposta estera = 120
quota di imposta lorda = 100
Imposta netta = 70
credito spettante ai sensi del comma 1 = 70
importo da indicare nella colonna 6 = 30 (= 100 – 70)
• nella colonna 7, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
• nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazio-
ne della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positi-
vi o valori negativi.
Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l’eccedenza corrisponde al risultato della
seguente operazione:
col. 3 x col. 7 – col. 4
( )
col. 5
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore
maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la co-
lonna 8 non va compilata.
Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno,
l’eccedenza negativa d’imposta nazionale corrispondente al risparmio d’imposta ottenuto
per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera.
Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:
col. 3
( x col. 7)
col. 5
In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può ri-
sultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).
Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare
l’eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di
calcolo:
1) se l’importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto)
occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.
Su detta differenza va calcolata la maggiore imposta lorda che risulterebbe dovuta se il
reddito estero non avesse concorso al reddito complessivo. L’importo così determinato va
riportato, preceduto dal segno meno, in col. 8;
2) se l’importo di col. 5, in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va
calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.
L’importo dell’eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente al-
la minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al red-
dito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta
nazionale;
• nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione del-
la suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o va-
lori negativi.
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Nel caso di reddito estero positivo, l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente opera-
zione:
col. 4 – col. 3 x col. 7
( )
col. 5
Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore mag-
giore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta este-
ra, nella colonna 9 va indicato solo l’eventuale importo di colonna 6.
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è
maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credi-
to di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.
Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l’eccedenza di imposta estera da riportare
in questa colonna è costituita dall’importo dell’imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso,
infatti, per l’imposta pagata all’estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.
Colonne da 10 a 17
Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di
col. 1 ed all’anno di col. 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una ecceden-
za di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circo-
stanza può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio
una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte en-
tro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel
caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state com-
pensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In ta-
le caso per effetto dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione
delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.
Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l’eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata
nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che
nella presente dichiarazione, a seguito dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo
dell’eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi
una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sus-
sistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente di-
chiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d’imposta di cui al comma 1 e com-
ma 6 maturati nella presente dichiarazione.
Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne
da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d’im-
posta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da ripor-
tare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di
imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ri-
durre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.
In particolare nelle colonne da 10 a 17 dei righi da CE6 a CE8 va indicato:
• nella colonna 10, l’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed
all’anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
• nella colonna 11, l’eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Sta-
to estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dal-
l’eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest’ultima
(riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze
di imposta estera.
Si precisa che l’importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere pre-
ceduto dal segno meno.
• nella colonna 12, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi
del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10
con eccedenze di imposta estera;
• nella colonna 13, l’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all’an-
no di col. 2 risultante dalla precedenti dichiarazioni;
• nella colonna 14, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi
del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta estera indicata nella col. 13
con eccedenze di imposta nazionale;
• nella colonna 15, l’eccedenza di imposta nazionale tenendo conto del credito già utilizza-
to e riportato nella colonna 12.
A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quel-
lo nel quale tale colonna non è stata compilata.
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Colonna 11 non compilata
Se l’importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale
importo nella colonna 15, preceduto dal segno meno; qualora l’eccedenza negativa di impo-
sta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l’eccedenza di im-
posta nazionale di valore positivo, indicare l’eventuale residuo di eccedenza negativa di im-
posta nazionale.
Se l’importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:
col. 8 – col. 12
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari
a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va ri-
portata nella colonna 17;
Colonna 11 compilata
La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata ec-
cedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che,
prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da
eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell’eccedenza
di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.
Calcolare: Capienza = col. 8 – col. 11
Se il risultato di tale operazione è minore di zero:
– la colonna 15 non va compilata;
– riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del cre-
dito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
– riportare l’importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione “Determinazione del
credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla
dichiarazione in cui è stata generata l’eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo CE12
o CE18);
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti di-
chiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a se-
guito della rideterminazione.
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del
credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla di-
chiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).
Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:
– la colonna 15 non va compilata;
– riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del cre-
dito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti di-
chiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a se-
guito della rideterminazione.
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del
credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla di-
chiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).
Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:
CalcolareLimiteCredito = Capienza – col. 12(l’importo della Capienza è quello come sopra
determinato)
Se LimiteCredito è minore di zero:
– la colonna 15 non va compilata;
– riportare nella colonna 17 l’ importo di LimiteCredito non preceduto dal segno meno; tale
importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
– infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti di-
chiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a se-
guito della rideterminazione.
Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del
credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla di-
chiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19);
Se LimiteCredito è uguale a zero:
– la colonna 15 non va compilata;
– nella colonna 17 non va riportato alcun importo;
88
Se LimiteCredito è maggiore di zero:
– nella colonna 15 va riportato l’importo di LimiteCredito come sopra determinato;
– nella colonna 17 non va riportato alcun importo;
• nella colonna 16, l’eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e
riportato nella colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza:
col. 9 – col. 14
Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la
colonna 16 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nel-
la colonna 17;
• nella colonna 17, l’importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne
15 e 16; l’importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25.
Sezione II-B
Tale sezione è riservata all’esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezio-
ne II-A le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall’anno di
produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate ec-
cedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l’importo del cre-
dito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze
di imposta residua.
In particolare nei righi da CE9 a CE10 va indicato:
• nella colonna 1, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le ec-
cedenze di imposta nazionale e/o estera;
• nella colonna 2, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a
CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1 indipendentemente dall’anno di produzione del
reddito estero.
Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 17,
l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
• nella colonna 3, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti al-
lo stesso Stato estero di col.1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero.
Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 17,
l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16;
• nella colonna 4, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazio-
nale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo
in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l’eventuale
residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio:
Caso 1 col. 2 = 1.200 col. 3 = 1.000
col. 4 = 1.000 col. 5 = 200 col. 6 = 0
Caso 2 col. 2 = 800 col. 3 = 1.300
col. 4 = 800 col. 5 = 0 col. 6 = 500
Caso 3 col. 2 = – 500 col. 3 = 600
col. 4 = 0 col. 5 = – 500 col. 6 = 600
Sezione II-C
Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di
imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di impo-
sta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sen-
si del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano
state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella se-
zione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla prece-
dente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l’esposizione di eccedenze
di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l’eventuale
determinazione dell’ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l’esposizione dei resi-
dui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione
dei redditi distintamente per periodo di formazione.
Come già precisato, la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltan-
to per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d’imposta iniziato a decorrere
dal 1° gennaio 2004, pertanto ordinariamente il numero di esercizi, per i quali può verificar-
89
si il presupposto per l’applicazione del comma 6 del citato articolo 165, risulta al massimo pa-
ri a cinque.
Le colonne da 6 a 8 dei righi da CE12 a CE15 non sono compilabili in quanto riferite a pe-
riodi d’imposta successivi a quello a cui si riferisce la presente dichiarazione (salvo nell’ipotesi
descritta con riferimento alle istruzioni della colonna 2 del rigo CE11).
Nella colonna 1 del rigo CE11 va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al qua-
le si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.
Istruzioni relative alla casella di colonna 2 del rigo CE11
La casella di colonna 2 del rigo CE11 va barrata per consentire la compilazione di un nume-
ro di colonne superiore a cinque qualora, ad esempio, nel corso dell’anno 2008 sia iniziata
la liquidazione volontaria dell’impresa individuale, ovvero debba utilizzare due colonne con ri-
ferimento ad un medesimo anno. In tal caso, per ogni colonna del prospetto deve essere indi-
cato nel rigo “Dichiarazione Anno d’imposta” il periodo di imposta relativo al modello Unico
PF nel quale sono state determinate le eccedenze da riportare, come residuo, nelle corrispon-
denti colonne dei righi da CE12 a CE15. Pertanto, il prospetto deve essere compilato con ri-
ferimento agli anni indicati nel rigo “Dichiarazione Anno d’imposta” e non a quelli preimpo-
stati nelle colonne del presente prospetto. Si precisa che il rigo “Dichiarazione Anno d’impo-
sta” deve essere compilato a partire dal periodo d’imposta 2004 fino al periodo d’imposta
cui si riferisce la presente dichiarazione, anche nel caso in cui non ci siano dati da indicare
in una o più colonne. Si precisa inoltre che, qualora la casella di colonna 2 non sia stata bar-
rata, il rigo “Dichiarazione Anno d’imposta” non deve essere compilato.
Ad esempio, qualora con riferimento all’anno 2006 sia necessario utilizzare due colonne si
dovrà così procedere nella compilazione della sezione II-C:
CE11 Codice Stato estero 1 Vedere istruzioni 2
Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2004 anno d’imposta 2005 anno d’imposta 2006 anno d’imposta 2007
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 1 2004 2 2005 3 2006 4 2006
CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00
CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
segue Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2008 anno d’imposta 2009 anno d’imposta 2010 anno d’imposta 2011
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 5 2007 6 2008 7 8
CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 5 ,00 6 500 ,00 7 ,00 8 ,00
CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 500 ,00 ,00 ,00
CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
Nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo CE12 va riportata l’eccedenza di imposta nazionale rela-
tiva allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella co-
lonna 5 l’eventuale eccedenza d’imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.
In particolare:
• nella colonna 1 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 1 del modello Uni-
co PF 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 2 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 2 del modello Uni-
co PF 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 3 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 3 del modello Uni-
co PF 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 4 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 4 del modello Uni-
co PF 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 5 del rigo CE12 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta nazionale
relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione
e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella
colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.
Nelle colonne da 1 a 4 del rigo CE13 va riportata l’eccedenza di imposta estera relativa allo
Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 5
l’eventuale eccedenza d’imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.
90
In particolare:
• nella colonna 1 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15, col. 1 del modello Uni-
co PF 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 2 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 2 del modello Uni-
co PF 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 3 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 3 del modello Uni-
co PF 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 4 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 4 del modello Uni-
co PF 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
• nella colonna 5 del rigo CE13 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta estera rela-
tiva allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non
utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colon-
na 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.
Si precisa che, qualora l’eccedenza di imposta derivante dalle precedenti dichiarazioni, riferi-
ta ad un determinato Stato, sia oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ul-
teriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 4 dei righi CE12 e
CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quo-
ta della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è re-
sa definitiva ulteriore imposta estera.
Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta
nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.
Rigo CE16 - Calcolo del credito
Nella colonna 1 del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle ec-
cedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 5 del rigo CE12;
Nella colonna 2 del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di
imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 5 del rigo CE13;
Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l’im-
porto indicato nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto
per la maturazione di un credito d’imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli im-
porti delle diverse eccedenze; pertanto, nella colonna 3 del rigo CE16 va indicato il relativo
credito maturato. Nella colonna 4 del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente opera-
zione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nel-
le colonne da 1 a 5 del rigo CE12 + col. 3 del rigo CE16.
Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d’im-
posta nazionale ed estera da riportare nei righi CE14 e CE15.
Qualora, non sia maturato alcun credito (CE16, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi
CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi CE12 e CE13; in
presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.
Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera
Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occor-
re tener conto degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che:
– il credito d’imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle
eccedenze d’imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
– le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive
di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.
Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed este-
ra vanno seguite le successive istruzioni.
RIGO CE14
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 1 e l’importo indicato nel ri-
go CE16, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel
rigo CE14, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 1 non va com-
pilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va uti-
lizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 2 e l’importo del RIPORTO
A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 2 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utiliz-
zato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 3 e l’importo del RIPORTO
A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
91
CE14, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 3 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utiliz-
zato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 4 e l’importo del RIPORTO
A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE14, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 4 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utiliz-
zato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE14;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 5 e l’importo del RIPORTO
A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE14, col. 5. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, col. 5 non va compilato.
Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un im-
porto negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14
non va compilata.
RIGO CE15
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 1 e l’importo nel rigo CE16,
col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo riportare
detto ammontare nel rigo CE15, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15,
col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RI-
PORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 2 e l’importo del RIPORTO
B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE15, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 2 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizza-
to per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 3 e l’importo del RIPORTO
B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE15, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 3 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizza-
to per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 4 e l’importo del RIPORTO
B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE15, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 4 non va compila-
to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizza-
to per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE15;
• effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 5 e l’importo del RIPORTO
B4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo
CE15, col. 5. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, col. 5 non va compilato.
Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del
rigo CE15 non va compilata.
Si propone il seguente esempio:
CE11 Codice Stato estero 1 Vedere istruzioni 2
Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2004 anno d’imposta 2005 anno d’imposta 2006 anno d’imposta 2007
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 1 2 3 4
CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 1 100 ,00 2 90 ,00 3 – 80 ,00 4 10 ,00
CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 70 ,00 ,00
CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 40 ,00 ,00 10 ,00
CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
segue Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2008 anno d’imposta 2009 anno d’imposta 2010 anno d’imposta 2011
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 5 6 7 8
CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 5 30 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00
CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
CE14 Residuo d’imposta nazionale 30 ,00 ,00 ,00 ,00
CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
Totale eccedenze Totale eccedenze Credito da utilizzare nella Valore
di imposta nazionale di imposta estera presente dichiarazione di riferimento
CE16 1 150 ,00 2 70 ,00 3 70 ,00 4 150 ,00
92
Sulla base dei dati esposti nei righi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai
fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche
dell’ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell’esem-
pio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150
(Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo CE16).
Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della
determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:
• CE14, col. 1 calcolare (CE12, col. 1 – CE16, col. 4) = 100 –150 = –50; trattandosi di
un valore negativo, colonna 1 non va compilata e RIPORTO A1 = 50;
• CE14, col. 2 calcolare (CE12, col. 2 – RIPORTO A1) = 90 – 50 = 40 (residuo d’imposta
nazionale), con RIPORTO A2 = 0;
• CE14, col. 3, essendo il CE12, col. 3 negativo, la colonna 3 del rigo CE14 non va com-
pilata; in questo caso RIPORTO A3 è pari a RIPORTO A2;
• CE14, col. 4 calcolare (CE12, col. 4 – RIPORTO A3) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta
nazionale) con RIPORTO A4 = 0;
• CE14, col. 5 calcolare (CE12, col. 5 – RIPORTO A4) = 30 – 0 = 30 (residuo d’imposta
nazionale).
La casella “Casi particolari” va barrata nel caso in cui, all’ammontare delle eccedenze di im-
posta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze
trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termi-
na in una data compresa nel periodo d’imposta del soggetto che produce la presente dichia-
razione. L’ipotesi può ad esempio riguardare eccedenze trasferite da società trasparente ai sen-
si dell’art. 116 del TUIR, relativamente a redditi prodotti in periodi d’imposta anteriori all’op-
zione per il regime della trasparenza.
Conseguentemente l’ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 5 dei righi CE12 e
CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione
e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.
Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colon-
ne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 dei righi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di forma-
zione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione pre-
cedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 dei righi CE12 e CE13), la casella
“Casi particolari” non va barrata.
Le istruzioni fornite per i righi da CE11 a CE16 valgono anche per i righi da CE17 a CE22.
SEZIONE III In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del
comma 6 dell’art. 165, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione
del credito d’imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell’eventuale
importo evidenziato nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A.
Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusiva-
mente nel primo modulo.
Nel rigo CE23, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella
presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indi-
cati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.
Nel rigo CE24, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella
presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indi-
cati nella colonna 4 dei righi CE9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16
e CE22 relativi a tutti i moduli compilati.
Nel rigo CE25, va indicato l’ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17
dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.
Nel rigo CE26, va indicato il risultato della seguente operazione:
CE23 + CE24 – CE25
L’importo così determinato va riportato nel rigo RN28, colonna 2 del quadro RN.
PARTE II: ISTRUZIONI PARTICOLARI
PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
IVA 2009 DA PRESENTARE NELL’AMBITO
DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA
Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2009 (approvate con prov-
vedimento del 15 gennaio 2009 sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione
della dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO 2009, sia ai soggetti tenuti a presen-
93
tare detta dichiarazione in via “autonoma” (per l’elenco di questi ultimi soggetti si veda il pa-
ragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2009).
In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel Modello UNI-
CO, si precisa quanto segue:
• i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unifi-
cata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad ecce-
zione del frontespizio. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Mo-
dello UNICO 2009 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest’ultimo modello. Inoltre i
dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta) de-
vono essere invece indicati nel quadro RX del modello unificato. Pertanto si deve fare riferi-
mento alle istruzioni di quest’ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamen-
te del quadro RX;
• anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il Modello UNICO 2009 compren-
dente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito
IVA, il modello VR-2009 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ri-
corda che detto modello deve essere presentato all’agente della riscossione in due esempla-
ri (uno per l’agente della riscossione ed uno per l’Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.
94
APPENDICE – Fascicolo 3
Accantonamenti ai fondi di previdenza sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c) del TUIR, bensì reddito
di impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR (si veda in proposito
Gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipen- la relazione di accompagnamento al decreto ministeriale del 19
dente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio marzo 2004). E’ da sottolineare comunque che le predette attività
in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che rego- rientrano senz’altro nell’ambito di applicazione dell’articolo 32
lano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, sempre che tali fon- del TUIR quando riguardano prodotti propri, ossia ottenuti dall’e-
di risultino istituiti ai sensi dell’art. 2117 del cod. civ. e costituiti in sercizio dell’attività agricola principale (coltivazione del fondo,
conti individuali dei singoli dipendenti. del bosco, allevamento) dell’imprenditore agricolo. Nel caso in
È deducibile un importo non superiore al 4 per cento delle quote cui l’attività di conservazione, commercializzazione e valorizza-
di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionisti- zione abbia ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi non
che complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori di- possono essere assoggettate al regime di determinazione del red-
pendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui dito previsto dall’articolo 32 del TUIR. Considerato che, quando
all’art. 2120 del Codice Civile; per le imprese con meno di 50 tali attività non sono esercitate congiuntamente ad un processo di
addetti, tale importo è elevato al 6 per cento. manipolazione o trasformazione viene a mancare ogni connes-
sione con l’attività agricola principale, da esse derivano redditi
da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni
Ammortamento degli immobili strumentali per l’esercizio in tema di redditi d’impresa contenute nell’articolo 56 del TUIR e
di arti e professioni sono, quindi, escluse anche dall’applicazione del regime forfeta-
rio di cui allo stesso articolo 56-bis del TUIR. È il caso di sottoli-
Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili neare, infatti, che la norma di cui all’articolo 56-bis trova appli-
strumentali per l’esercizio di arti o professioni è diverso a secon- cazione con riguardo alle stesse attività connesse (di manipola-
da della data di acquisto dell’immobile. Specificamente: zione e trasformazione) richiamate nel disposto dell’articolo 32
• per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non del TUIR, rispetto al quale tuttavia si differenzia in quanto presup-
è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli pone che le stesse attività abbiano ad oggetto tipologie di beni
stessi non è, peraltro, più consentita, dall’anno 1993, la dedu- diverse da quelle elencate nel decreto ministeriale.
cibilità di una somma pari alla rendita catastale; Si segnala che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma
• per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria
consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per 2006), la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti
gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costi-
ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver tuiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, del
riguardo alla data dell’acquisto o della costruzione, tenuto con- codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
to, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di am- Le attività di trasformazione riconducibili al regime previsto dal-
mortamento maturate prima del 1°gennaio 1985; l’articolo 56-bis del TUIR sono quelle attività che concernono le
• per gli immobili acquistati o costruiti dal 2007, utilizzati promi- trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella
scuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel allegata al decreto ministeriale citato. Devono, in particolare, ri-
medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente al- tenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 56-bis ci-
l'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pa- tato le attività di trasformazione non usualmente esercitate nel-
ri al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili ac- l’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase suc-
quisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari cessiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto mini-
al 50 per cento del relativo canone. Le spese per i servizi rela- steriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a
tivi a tali immobili comprese quelle relative all'ammodernamen- realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l’atti-
to, ristrutturazione e manutenzione, che per le loro caratteristi- vità agricola principale ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ..
che non possono essere portate ad incremento del costo del- Infine si precisa che nei regimi dei redditi agrari (articolo 32) e
l’immobile (cd. spese capitalizzabili) sono deducibili nella stes- dei redditi d’impresa forfettizzati (articolo 56-bis) possono rientra-
sa misura. In tema di deduzione dell'ammortamento o dei ca- re anche i redditi prodotti da attività agricole connesse di mani-
noni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'e- polazione e trasformazione realizzate utilizzando prodotti acqui-
sercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili stati da terzi al fine di ottenere anche un mero aumento quantita-
acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre tivo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttu-
2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel mede- ra produttiva. Possono, inoltre, essere ricondotti ai citati regimi im-
simo periodo. Inoltre, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e positivi anche i redditi prodotti nell’esercizio di attività connesse
2009, gli importi deducibili delle quote di ammortamento e dei che comportino l’utilizzo di prodotti acquistati da terzi per un mi-
canoni di leasing devono essere ridotti a un terzo. glioramento della gamma di beni complessivamente offerti dal-
La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di l’impresa agricola, semprechè i beni acquistati siano riconducibi-
costruzione se l’immobile è stato edificato direttamente dall’eser- li al comparto produttivo in cui opera l’imprenditore agricolo (ad
cente l’arte o professione, aumentato delle spese incrementative, esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura).
se sostenute e debitamente documentate. Per ulteriori precisazioni si possono consultare le circolari del 14
maggio 2002, n. 44, e del 15 novembre 2004, n.44, dell’A-
genzia delle Entrate.
Attività agricole connesse
Le attività connesse a quella agricola principale relative alla con- Beni ad uso promiscuo relativi all’impresa
servazione, commercializzazione e valorizzazione, considerate
autonomamente, non possono dar luogo ad attività connesse di- Per effetto dell’art. 64, comma 2, del Tuir, le spese relative al-
versamente da quelle che realizzano una sostanziale “manipola- l’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio del-
zione” o “trasformazione” dei prodotti agricoli. Le attività di con- l’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore sono
servazione, commercializzazione e valorizzazione prese di per ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misu-
sé singolarmente non possono mai produrre reddito agrario ai ra sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo uni-
95
tario non è superiore a 516,46 euro, nonché il canone di loca- Contributi o liberalità [art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir]
zione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei men-
zionati beni. Devono considerarsi “contributi per l’acquisto di beni ammortiz-
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una som- zabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato” quel-
ma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di li la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge
locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non all’acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia
disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in
dell’impresa. denaro, riconoscimento di crediti d’imposta, ecc.).
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanzia- L’esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi co-
ria o di noleggio e le spese d’impiego e manutenzione delle ap- stituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla for-
parecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terre- mazione del reddito secondo le regole di competenza economi-
stre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della ca ai sensi dell’art. 109 del Tuir.
tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per
misura del 50 per cento (il n. 131 della tariffa corrisponde all’art. l’acquisto di beni ammortizzabili riguardano solo i contributi per
21 della vigente tariffa). l’acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in
esercizi anteriori risultino incassati nell’esercizio in corso al 1°
gennaio 1998 o in esercizi successivi.
Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a di-
estranee all’esercizio dell’impresa retta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il con-
corso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto
Non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio del- forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi
l’impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ri- d’imposta di durata del processo di ammortamento.
cavi o plusvalenze: Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell’attivo al lordo del
• i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d’im-
calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti presa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con
in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comita- il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineri-
ti e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che in- scono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmen-
teressano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno te corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun
2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per esercizio.
quelli relativi ad altri Stati ( cfr. art. 27, commi 2 e 4, della leg- In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammorta-
ge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del mento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente
costo di tali beni; ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio
• le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzio- della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassa-
ne o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, che, in alter- zione della parte di contributo imputata al conto economico ad
nativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, ven- essa proporzionalmente corrispondente.
gono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, Per converso, ove l’ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti
del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del co- superiore a quello stanziato in sede civilistica – come avviene nel-
sto di tali beni; l’ipotesi dell’ammortamento anticipato non imputato al conto eco-
• i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell’art. 13 del nomico ed effettuato tramite la costituzione di un’apposita riserva
D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La in sospensione d’imposta – concorrerà alla formazione del reddi-
cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al co- to imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente cor-
sto specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 eu- rispondente a tale maggiore ammortamento benché anch’essa
ro, sostenuto per la produzione o per l’acquisto, si considera non imputata al conto economico.
erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. h) del com- Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel
ma 2 dell’art. 100 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contri-
del 1997). L’art. 1, comma 130, della legge finanziaria buti ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si
2008, ha modificato l’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 verifica l’incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l’ammorta-
del 1997, prevedendo che i beni non di lusso che presentino mento sia già iniziato anteriormente all’esercizio in corso al 1°
vizi tali da non consentirne la commercializzazione, qualora gennaio 1998 l’importo del contributo da incassare a decorre-
siano ceduti gratuitamente alle ONLUS per un importo corri- re da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad ab-
spondente al costo specifico sostenuto per la produzione o battimento del costo residuo da ammortizzare nell’esercizio in
l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del corso al 1°gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in
reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a fi- cui l’importo del contributo risulti superiore al costo residuo da
nalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, ammortizzare l’eccedenza concorrerà per intero a formare il
comma 2, del TUIR. La possibilità di fruire delle agevolazioni reddito nell’esercizio d’incasso. Si precisa che analoghe solu-
recate dalle citate disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. n. 460 zioni valgono anche per l’ipotesi in cui il contributo risulti incas-
del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali sato parte in precedenza e parte a decorrere dall’esercizio in
previsti dal comma 4 di tale articolo; corso al 1° gennaio 1998.
• la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e Per quanto attiene i contributi diversi da quelli per l’acquisto di be-
pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religio- ni ammortizzabili – nonché, comunque, da quelli spettanti in ba-
si di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più com- se a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. g) ed h) del-
mercializzati e non più idonei alla commercializzazione (cfr. l’art. 85 del Tuir – e le liberalità, la modifica apportata dalla ci-
art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma tata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione
la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del del beneficio della sospensione d’imposta fruibile fino a un mas-
citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. simo del cinquanta per cento per quei contributi incassati a parti-
264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di re dall’esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se conces-
dotazione informatica e quella di prodotto non più commercia- si in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per quel-
lizzato o non idoneo alla commercializzazione. li incassati negli esercizi precedenti.
96
Resta invece ferma per tali proventi l’imputazione in base al crite- Disposizioni in materia di autotrasporto
rio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote
costanti, nell’arco di cinque periodi a partire da quello d’incasso. Il comma 5 dell’art. 66 del Tuir prevede un’ulteriore deduzione dal
Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a pia- reddito a favore della imprese autorizzate all’autotrasporto di mer-
ni di investimento complessi che comprendono sia spese di ac- ci per conto di terzi.
quisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa La deduzione è prevista in misura forfetaria annua di euro
natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mer- 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell’at-
cato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in tività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non su-
conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato periore a 3.500 chilogrammi. Tale deduzione, che spetta per cia-
come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad scun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli
altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l’una e posseduti a titolo diverso dalla proprietà), non esclude la possibi-
l’altra categoria di spesa, l’intero importo del contributo stesso va lità di fruire dell’altra deduzione forfetaria già prevista dall’art.
assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell’art. 88 66, comma 5, del Tuir a fronte di spese non documentate per i
del Tuir. trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore.
Si precisa che l’eliminazione del regime di sospensione si appli-
ca ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall’esercizio
in corso al 1°gennaio 1998, anche se concessi in esercizi ante- Esercizio di arti e professioni
riori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati
negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui L’art. 53, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo
incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica al- quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’eserci-
le quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in zio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di
lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se
corso al 1°gennaio 1998.
esercitate in forma associata.
Si ricorda che per espressa previsione della lett. b) del comma 3
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone
del citato art. 88 del Tuir, resta ferma l’applicazione delle agevo-
in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un
lazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi con-
identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
cesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n.
L’abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest’ultima
97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi su-
implica attività episodiche, saltuarie e comunque non program-
gli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n.
mate.
218, per la decorrenza prevista al momento della concessione.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro
Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile,
autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE o nel qua-
oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del
dro CM se si tratta di contribuenti che adottano il regime previsto
1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per
dall’art. 1 commi da 96 a 117 della legge finanziaria 2008, dai
effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n.
redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati
415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favo-
redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL.
re degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svan-
taggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in osse-
quio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa al-
Fabbricati
tresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in ogget-
to, per momento di concessione deve intendersi quello in cui vie-
Immobili strumentali all’impresa
ne adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura
Per immobili strumentali che rientrano nella nozione di fabbricato
istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regola-
ai sensi dell’articolo 25 del TUIR, si considerano gli immobili si-
mento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive modifi-
tuati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con
cazioni).
attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché a quel-
li situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare; tra
questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, spe-
Detassazione degli investimenti ambientali
ciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per l’attri-
buzione delle rendite catastali dei fabbricati.
L’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a fa-
Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell’art. 36, del decreto
vore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti
legge n. 223 del 2006, si applicano, pertanto, anche agli im-
ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non
pianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realiz-
concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle zino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità im-
imposte sul reddito. In base al comma 19 del citato art. 6, la quo- mobiliare iscrivibile nel catasto urbano in quanto rientrante nelle
ta di reddito detassata corrisponde all’eccedenza rispetto alla me- predette categorie catastali.
dia degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d’im- Le citate disposizioni operano nei confronti di tutti i soggetti per i
posta precedenti. quali detti immobili costituiscono un bene relativo all’impresa e so-
Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento am- no conseguentemente applicabili nei confronti di tutti i titolari di
bientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazio- reddito d’impresa; esse trovano applicazione a prescindere dai
ni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, neces- principi contabili (nazionali o internazionali) di redazione del bi-
sarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, lancio adottati. In particolare, le disposizioni si applicano anche
con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obbli- alle singole unità immobiliari presenti all’interno di un fabbricato
ghi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bi- ossia anche per gli immobili che non possono essere definiti “cie-
lancio separatamente dagli altri beni. Tenuto conto della lettera lo - terra”, per i quali i principi contabili internazionali non richie-
della norma, sono esclusi dall’agevolazione in esame i costi so- dono la separata indicazione in bilancio del valore del terreno.
stenuti in dipendenza di contratti che non comportano l’acquisto Si definiscono immobili “cielo - terra” quelli che occupano tutto lo
dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.). spazio edificabile con un’unica unità immobiliare, come nel caso
Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielu- di un capannone industriale. Le norme trovano applicazione an-
siva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investi- che nei confronti dei soggetti in contabilità semplificata, per i qua-
menti agevolati entro il secondo periodo d’imposta successivo a li assumono rilievo i valori degli immobili risultanti dal registro dei
quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati. beni ammortizzabili (o dalle relative annotazioni sui registri IVA).
97
Fabbricati industriali Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 maggio
Sono fabbricati industriali - ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2003 è stabilito che la comunicazione deve essere effettuata:
7, dell’art. 36 del decreto legge n. 223 del 2006 - quelli desti- • alla Direzione regionale delle entrate competente in relazione
nati alla produzione o alla trasformazione di beni, tenendo conto al domicilio fiscale del contribuente;
della loro effettiva destinazione e prescindendo dalla classifica- • in carta libera, mediante consegna o spedizione a mezzo pli-
zione catastale o contabile attribuita ai medesimi. Non rientrano, co raccomandato con avviso di ricevimento;
quindi, tra i fabbricati industriali gli immobili destinati ad una atti- • entro 5 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
vità commerciale, quali ad esempio negozi, locali destinati al de- dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale le
posito o allo stoccaggio di merci. Nel caso di immobili all’interno cessioni sono state effettuate (fa fede la data di spedizione).
dei quali si svolge sia un’attività di produzione o trasformazione La comunicazione tardiva si considera omessa.
di beni che attività diverse da questa (ad esempio attività com- In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la mi-
merciale o di stoccaggio) l’intero immobile potrà considerarsi in- nusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.
dustriale qualora gli spazi, espressi in metri quadri, utilizzati per Inoltre, ai sensi dell’art. 5-quinquìes del decreto-legge 30 settem-
l’attività di produzione o trasformazione siano prevalenti rispetto a bre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
quelli destinati ad altra attività. dicembre 2005, n. 248, è stato previsto l’obbligo di comunica-
Per i fabbricati acquisiti o costruiti dopo l’entrata in vigore della re all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minu-
norma, l’utilizzo rilevante ai fini della classificazione del fabbri- svalenze e alle differenze negative di ammontare superiore a
cato tra quelli industriali o meno, deve essere verificato con riferi- 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli nego-
mento al periodo di imposta in cui il bene è entrato in funzione. ziati, che non possiedono i requisiti di esenzione di cui sopra, an-
Per i fabbricati già posseduti rileva l’utilizzo del bene nel periodo che a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani
di imposta precedente a quello in corso al 4 luglio 2006. o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d’imposta cui si ap-
La qualificazione del fabbricato, ai fini dell’applicazione della plicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
norma in esame, non può essere successivamente modificata nel n. 344. Termini e modalità della comunicazione sono stabiliti con
caso di un suo diverso utilizzo, neanche a seguito di variazione provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 mar-
catastale della destinazione d’uso. Si precisa che in caso di im- zo 2007.
mobili dati in locazione, anche finanziaria, o in comodato, ai fi-
ni della determinazione del valore ammortizzabile, il proprietario
dell’immobile dovrà tener conto del concreto utilizzo dell’immobi- Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese
le da parte dell’utilizzatore. armatoriali che esercitano la pesca
Per ulteriori chiarimenti si vedano la circolare del 4 agosto 2006
n. 28 e la circolare del 19 gennaio 2007 n. 1 dell’Agenzia del- L’art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, conver-
le Entrate. tito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento del-
l’occupazione”, dispone che a partire dal periodo d’imposta in
Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall’utilizzazione
sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari
fiscale privilegiato al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile
all’IRES.
Per effetto dell’art. 110, commi 10 e 12 bis del Tuir, le spese e Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che eser-
gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra citano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quel-
imprese residenti e soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o terri- le che esercitano la pesca mediterranea.
tori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeduci- L’art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che
bili indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di controllo. l’agevolazione di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del
Il successivo comma 11 dispone che l’indeducibilità delle spese 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, si applica anche
e degli altri componenti negativi non opera se l’impresa residente ai redditi derivanti dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, del-
in Italia fornisce la prova che l’impresa estera svolge prevalente- le attività commerciali complementari, accessorie o comunque re-
mente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni lative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in
poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivanti
che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. dall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si
Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l’o- applica solo nei confronti dell’armatore. Tale disposizione si ap-
nere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi plica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di en-
l’importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione. trata in vigore della legge n. 488 del 1999.
Il comma 12 dispone, infine, che le disposizioni dei commi 10 e L’art. 1, comma 172, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fi-
11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non nanziaria 2008), proroga per l’anno 2008, le predette disposi-
residenti cui risulti applicabile il particolare regime di imposizione zioni nel limite dell'80% alle imprese che esercitano la pesca co-
del reddito delle CFC. stiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.
Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni Parametri presuntivi di ricavi e compensi
L’art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre introdotta dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successiva-
2002, n. 265, dispone che, relativamente alle minusvalenze di mente modificata dall’art. 3, comma 125, della legge 23 di-
ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro e che cembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29
derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobi- gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997,
lizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di di- possono essere utilizzati per l’accertamento ai sensi dell’art. 39,
sposizione, il contribuente comunica all’Agenzia delle entrate i 1°comma , lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei
dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento del- ricavi di cui all’art. 85 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dal-
la conformità dell’operazione di cessione con le disposizioni an- le lettere c), d), e) del comma 1 dello stesso articolo, e dei com-
tielusive dell’art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973. pensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR.
98
Per il periodo d’imposta 2008 i parametri si applicano nei con- Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determina-
fronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa, per le quali non to con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare
sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur es- la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle
sendo stati approvati, ricorrano una o più cause di inapplicabilità, imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parame- Ulteriori precisazioni relative all’applicazione dei parametri sono
tri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano atti- contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio
vità economiche per le quali sono stati approvati studi di settore 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.
con carattere sperimentale.
I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri so-
no tenuti alla compilazione dell’apposito modello dei dati rilevanti Perdite d’impresa e di lavoro autonomo
ai fini dell’applicazione dei parametri.
In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica Il comma 27, dell’art. 36 del D.L.223/06, ha modificato l’art. 8
la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad del Tuir prevedendo, anche per i lavoratori autonomi e le imprese
un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine minori, come già avveniva per i soggetti in contabilità ordinaria,
per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel cor- la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della
so del quale è stata commessa la violazione. stessa categoria di quella che le ha generate. Tali disposizioni si
I contribuenti che intendono evitare l’accertamento in base ai pa- rendono applicabili ai redditi ed alle perdite realizzati dal perio-
rametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e in- do di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 e fino al 31
teressi, i propri ricavi e compensi utilizzando l’apposito rigo pre- dicembre 2007.
visto nei quadri RE, RF e RG.
Ai fini dell’IVA l’adeguamento al volume d’affari risultante dall’appli- In base all’art. 8, comma 1, del Tuir, come modificato dall’art. 1,
cazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di comma 29, della legge finanziaria 2008, il reddito complessivo
sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta si determina sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, uti- perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’art.
lizzando il codice tributo 6493. I maggiori corrispettivi vanno anno- 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Ai sensi del
tati, entro il suddetto termine, in un’apposita sezione del registro di comma 3 dell’art. 8, le perdite derivanti dall’esercizio di attività
cui all’art. 23 e all’art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società
Qualora, a seguito del predetto adeguamento, l’ammontare dei in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordi-
ricavi relativi all’anno 2007 superi i limiti previsti per la tenuta del- naria, e da partecipazioni in società trasparenti ex art. 116 del Tuir
la contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, ri- possono essere compensate in ciascun periodo d’imposta con i
spettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di ser- redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in
vizi ovvero aventi per oggetto altre attività), per il periodo di im- contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all’importo
posta successivo non sorge l’obbligo di osservare gli adempi- che trova capienza in essi. L’eccedenza può essere portata in di-
menti previsti per il regime ordinario di contabilità. minuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o parteci-
Per conoscere l’ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sul- pazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
la base dei parametri i contribuenti possono utilizzare il program- La descritta compensazione delle perdite d’impresa in contabilità
ma software per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratui- ordinaria con i redditi d’impresa conseguiti dallo stesso soggetto
tamente disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, al- si effettua, nel quadro RF o RG o CM, e/o RH, e/o RD, in cui è
l’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. stato conseguito un reddito d’impresa positivo.
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa
righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini del- conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata prelimi-
l’applicazione dei parametri, da prendere a base per la determi- narmente con le perdite d’impresa in contabilità ordinaria conse-
nazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini del- guite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non com-
l’applicazione dei parametri. pensata, con l’eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordi-
L’accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con naria non compensate nei precedenti periodi d’imposta.
ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a Le perdite d’impresa in contabilità ordinaria (comprese le ecce-
5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di im- denze dei periodi d’imposta precedenti) non compensate nei qua-
presa va fatto riferimento ai ricavi di cui all’art. 85 del TUIR, ad dri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel “Pro-
eccezione di quelli previsti dalle lett. c), d), e) ed f) dello stesso spetto delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria non com-
articolo. pensate nell’anno”, contenuto nel quadro RS, secondo le istruzio-
Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e ni ivi previste.
periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distribu- Le perdite generatesi nell’ambito del regime dei contribuenti mini-
tori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prez- mi (quadro CM) non dovranno essere riportate nel quadro RS, in
zo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effet- quanto il riporto delle stesse è previsto nell’ambito del medesimo
tuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, mar- quadro.
che assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spet- In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, ve-
tanti ai rivenditori. di la successiva voce.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l’accertamento
in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica
sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri sta- Perdite riportabili senza limiti di tempo
biliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre
1996, n. 570. Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del Tuir, le perdite d’impresa in
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei con- contabilità ordinaria realizzate nei primi tre periodi di imposta dal-
tribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto al- la data di costituzione possono essere computate in diminuzione
la elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termi- del reddito d’impresa dei periodi d’imposta successivi senza al-
ne “esclusa” nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 cun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova
gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque appli- attivita’ produttiva. La medesima regola si applica alle perdite de-
cazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di rivanti dal regime dei contribuenti minimi nonché a quelle derivanti
esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall’attività d’impresa e in contabilità semplificata o di lavoro au-
dall’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. tonomo se prodotte negli 2006 e/o 2007.
99
Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative pendenti fuori del territorio comunale o all’estero, un importo for-
imprenditoriali e di lavoro autonomo fetario pari, rispettivamente, a euro 59,65 e a euro 95,80 al gior-
no al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettua-
L’art. 13 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particola- re la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.
re regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali
e di lavoro autonomo.
In particolare sul reddito di lavoro autonomo o di impresa, deter- Studi di settore
minato rispettivamente ai sensi degli artt. 54 e 66 del Tuir, realiz-
zato dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale L’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, conver-
agevolato, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito tito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha
delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. previsto, da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’elaborazio-
Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitu- ne di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economi-
tiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito com- ci. L’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha stabilito le
plessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l’ap- modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accerta-
plicazione delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone mento.
fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA Il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha stabilito che le disposizioni
e di IRAP. di cui all’art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998
Il regime agevolato, che si applica per il periodo d’inizio attività si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’im-
e per i due successivi, può essere usufruito esclusivamente dalle posta nel quale sono in vigore gli studi di settore. A partire dal-
persone fisiche e dalle imprese familiari di cui all’art. 5, comma l'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
4, del Tuir. Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel
quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al pe-
riodo precedente è fissato al 31 dicembre.
Spese per prestazioni di lavoro Per conoscere l’ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla ba-
se degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il pro-
Per effetto degli artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del Tuir: gramma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici
• le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in dell’Agenzia delle Entrate.
uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagra- Per i periodi d’imposta in cui trovano applicazione gli studi di
fica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività settore, ovvero le modifiche conseguenti all’evoluzione dei me-
sono integralmente deducibili, per il periodo d’imposta in cui si desimi, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei
verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi; contribuenti che indicano, nelle dichiarazioni di cui all’art. 1
• per il medesimo periodo di tempo, gli immobili in questione ven- del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazio-
gono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi. ni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per
adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta regionale sulle at-
tività produttive, a quelli derivanti dall’applicazione dei pre-
Spese per trasferte (art. 95, commi 3 e 4, del Tuir) detti studi di settore.
Per i periodi d’imposta di cui al punto precedente, ai fini dell’im-
Ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Tuir le spese di vitto e allog- posta sul valore aggiunto è possibile adeguarsi alle risultanze de-
gio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comuna- rivanti dall’applicazione degli studi di settore senza il pagamen-
le dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collabora- to di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relati-
zione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per va imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo del-
un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il pre- l’imposta sul reddito, utilizzando il codice tributo “6494”.
detto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all’estero. L’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, in-
Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè trodotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge Finan-
di lista e, qualora l’alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del ziaria per il 2005) ha previsto che l’adeguamento agli studi di set-
computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici tore, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui trova applica-
sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi zione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti
specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il con-
massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta ef- tribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sul-
fettuata nell’anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifi- la differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione de-
ci relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati gli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiora-
a dipendenti in trasferta. zione deve essere versata entro il termine per il versamento a sal-
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autoriz- do dell’imposta sul reddito, utilizzando, mediante l’apposito mod.
zato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleg- F24, il codice tributo “4726”, per le persone fisiche, oppure il co-
giato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è con- dice tributo “2118”, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La
sentito portare in deduzione dal reddito d’impresa un importo non maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è su-
superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall’appli- periore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scrit-
cazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di poten- ture contabili.
za non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. L’adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti
Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, dall’applicazione dello studio di settore preclude l’attività di ac-
esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collabo- certamento da parte dell’Agenzia delle Entrate prevista dall’art.
ratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o 10 della citata legge n. 146 del 1998.
un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all’e- Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi
stero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducen- settore è tenuto alla compilazione dell’apposito modello per la co-
te. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si municazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi
deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovet- di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello,
ture appositamente calcolata dall’Automobile Club d’Italia ovve- si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065,
ro, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio. ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro
Per effetto del comma 4, le imprese autorizzate all’autotrasporto il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’an-
di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri di- no nel corso del quale è stata commessa la violazione.
100
Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istru- plica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabi-
zioni alla compilazione dei predetti modelli. le organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano di-
stolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale,
Trasferimento all’estero della residenza (art. 166 del Tuir) le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all’estero. Per le
imprese individuali e le società di persone si applica l’articolo 17,
Il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che eserci- comma 1, lettera g) e l).
tano imprese commerciali, che comporti la perdita della residen- I fondi in sospensione d’imposta, inclusi quelli tassabili in caso di
za ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore distribuzione, iscritti nell’ultimo bilancio prima del trasferimento
normale, dei componenti dell’azienda o del complesso azienda- della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui
le, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organiz- non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile or-
zazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si ap- ganizzazione situata nel territorio dello Stato.
101
TABELLE ALLEGATE AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 20 APRILE 2006
TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ
Prima fascia Bosco misto Uliveto sughereto Pistacchieto
Seminativo irriguo Bosco d’alto fusto Uliveto mandorleto Pometo
Seminativo arborato irriguo Incolto produttivo Uliveto mandorleto pistacchieto Querceto
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato Frutteto Querceto da ghianda
Prato irriguo Frutteto irriguo Saliceto
Prato irriguo arborato Quarta fascia Agrumeto Salceto
Prato a marcita Risai Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci) Sughereto
Prato a marcita arborato Risaia stabile Agrumeto irriguo
Marcita Orto Agrumeto uliveto
Orto irriguo Aranceto
Orto arborato Carrubeto Quinta fascia
Seconda fascia Orto arborato (o orto alberato) irriguo Castagneto Canneto
Seminativo Orto irriguo arborato Castagneto da frutto Cappereto
Seminativo arborato Orto frutteto Castagneto frassineto Noccioleto
Seminativo pezza e fosso Orto pezza e fosso Chiusa Noccioleto vigneto
Seminativo arborato pezza e fosso Vigneto Eucalipteto Sommaccheto
Arativo Vigneto irriguo Ficheto Sommaccheto arborato
Prato Vigneto arborato Ficodindieto Sommaccheto mandorleto
Prato arborato (o prato alberato) Vigneto per uva da tavola Ficodindiedo mandorlato Sommaccheto uliveto
Vigneto frutteto Frassineto Bosco ceduo
Vigneto uliveto Gelseto
Terza fascia Vigneto mandorleto Limoneto
Alpe Uliveto Mandorleto
Pascolo Uliveto agrumeto Mandorleto ficheto Sesta fascia
Pascolo arborato Uliveto ficheto Mandorleto ficodindieto Vivaio
Pascolo cespugliato Uliveto ficheto mandorleto Mandarineto Vivaio di piante ornamentali e floreali
Pascolo con bosco ceduo Uliveto frassineto Noceto Giardini
Pascolo con bosco misto Uliveto frutteto Palmeto Orto a coltura floreale
Pascolo con bosco d’alto fusto Uliveto sommaccheto Pescheto Orto irriguo a coltura floreale
Bosco Uliveto vigneto Pioppeto Orto vivaio con coltura floreale
TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO
Numero capi Numeri capi
Tariffa media Unità foraggere Numero capi corrispondenti a tassabili ex. art. 32
FASCE DI QUALITÁ di R.A. pr p o e d r u H ci a bili a p ll e e r v a H b a ili Euro c 5 1 x , 6 5 4 1 5 ,6 6 4 9 5 d 6 i 9 R.A. Euro d 5 e 1 l , T 6 .U 4 . 5 I. 6 R. 9 p d e i r R.A.
a (d x 4)
a b c d e
1a(v. tabella 1)...................................................... 87,79767 10.500 v. tabella 3 v. tabella 3 v. tabella 3
2a(v. tabella 1)...................................................... 74,62802 5.100 v. tabella 3 v. tabella 3 v. tabella 3
3a(v. tabella 1)...................................................... 13,16965 1.050 v. tabella 3 v. tabella 3 v. tabella 3
4a(v. tabella 1)...................................................... 158,03581 4.500 v. tabella 3 v. tabella 3 v. tabella 3
5a(v. tabella 1)...................................................... 39,50895 1.000 v. tabella 3 v. tabella 3 v. tabella 3
6a(v. tabella 1)...................................................... 1.273,06626 2.700 v. tabella 3 v. tabella 3 v. tabella 3
TABELLA 3
Durata Unità (A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) (B) CAPI CORRISPONDENTI A EURO 51,64569 DI R.A. (C) CAPI TASSABILI EX ART. 32 PER EURO 51,64569 DI R.A. (D)
CATEGORIE DI ANIMALI de m l c e i d cl i o a di f c o o ra n g su g m er o e Fasce di qualità Fasce di qualità Fasce di qualità Im p p e c r o a n o p i g o b n il i e
produzione annuale R.A. R.A. R.A. R.A. R.A. R.A. eccedente
(1) 87,7 1 976774,6 2 280213,1 3 6965158,0 4 358139,5 5 08951.273, 6 06626 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 (3)
Bovini e bufalini da riproduzione 3.500 3,00 1,46 0,30 1,29 0,29 0,77 1,76 1,01 1,18 0,42 0,38 0,03 7,04 4,04 4,72 1,68 1,52 0,1251,115082
Vitelloni 2.100 5,00 2,43 0,50 2,14 0,48 1,29 2,94 1,68 1,96 0,70 0,63 0,05 11,76 6,72 7,84 2,80 2,52 0,2030,711119
Manze 1.200 8,75 4,25 0,88 3,75 0,83 2,25 5,15 2,94 3,45 1,23 1,08 0,09 20,60 11,76 13,80 4,92 4,32 0,3617,559534
Vitelli 6 mesi 1.000 21,00 10,20 2,10 9,00 2,00 5,40 12,35 7,06 8,24 2,94 2,61 0,22 49,40 28,24 32,96 11,76 10,44 0,88 7,316473
Suini da riproduzione 1.400 7,50 3,64 0,75 3,21 0,71 1,93 4,41 2,52 2,94 1,05 0,93 0,08 17,64 10,08 11,76 4,20 3,72 0,3220,502203
Suinetti 3 mesi 160 262,50 127,50 26,25 112,50 25,00 67,50 154,41 88,24 102,94 36,76 32,68 2,74 617,64 352,96 411,76 147,04 130,72 10,96 0,585318
Suini leggeri da macello 6 mesi 800 26,25 12,75 2,63 11,25 2,50 6,75 15,44 8,82 10,31 3,68 3,27 0,27 61,76 35,28 41,24 14,72 13,08 1,08 5,853178
Suini pesanti da macello 9 mesi 800 17,50 8,50 1,75 7,50 1,67 4,50 10,29 5,88 6,86 2,45 2,18 0,18 41,16 23,52 27,44 9,80 8,72 0,72 8,779767
Polli e fagiani da riproduzione 59 177,97 86,44 17,80 76,27 16,95 45,76 104,69 59,82 69,80 24,92 22,16 1,86 418,76 239,28 279,20 99,68 88,64 7,44 0,863351
Galline ovaiole 37 283,78 137,84 28,38 121,62 27,03 72,97 166,93 95,39 111,29 39,75 35,33 2,96 667,72 381,56 445,16 159,00 141,32 11,84 0,541410
Polli da allevamento e fagiani 6 mesi 14 1500,00 728,57 150,00 642,86 142,86 385,71 882,35 504,20 588,24 210,08 186,75 15,65 3529,40 2016,80 2352,96 840,32 747,00 62,60 0,102431
Polli da carne 3 mesi 19 2210,53 1073,68 221,05 947,37 210,53 568,42 1300,31 743,03 866,86 309,60 275,20 23,06 5201,24 2972,12 3467,44 1238,40 1100,80 92,24 0,069507
Galletti e polli da carne leggeri 2 mesi 12 5250,00 2550,00 525,00 2250,00 500,00 1350,00 3088,24 1764,71 2058,82 735,29 653,59 54,7712352,96 7058,84 8235,28 2941,16 2614,36 219,08 0,029266
Tacchini da riproduzione 96 109,38 53,13 10,94 46,88 10,42 28,13 64,34 36,77 42,90 15,32 13,62 1,14 257,36 147,08 171,60 61,28 54,48 4,56 1,404631
Tacchini da carne leggeri 4 mesi 51 617,65 300,00 61,76 264,71 58,82 158,82 363,32 207,61 242,20 86,51 76,89 6,44 1453,28 830,44 968,80 346,04 307,56 25,76 0,248760
Tacchini da carne pesanti 6 mesi 80 262,50 127,50 26,25 112,50 25,00 67,50 154,41 88,24 102,94 36,76 32,68 2,74 617,64 352,96 411,76 147,04 130,72 10,96 0,585318
Anatre e oche da riproduzione 64 164,06 79,69 16,41 70,31 15,63 42,19 96,51 55,15 64,35 22,98 20,43 1,71 386,04 220,60 257,40 91,92 81,72 6,84 0,936479
Anatre, oche e capponi 6 mesi 40 525,00 255,00 52,50 225,00 50,00 135,00 308,82 176,47 205,88 73,53 65,36 5,48 1235,28 705,88 823,52 294,12 261,44 21,92 0,292659
Faraona da riproduzione 29 362,07 175,86 36,21 155,17 34,48 93,10 212,98 121,70 142,00 50,71 45,07 3,78 851,92 486,80 568,00 202,84 180,28 15,12 0,424360
Faraona 4 mesi 18 1750,00 850,00 175,00 750,00 166,67 450,00 1029,41 588,24 686,27 245,10 217,87 18,26 4117,64 2352,96 2745,08 980,40 871,48 73,04 0,087798
Starne, pernici e coturnici da riproduzione 19 552,63 268,42 55,26 236,84 52,63 142,11 325,08 185,76 216,71 77,40 68,80 5,77 1300,32 743,04 866,84 309,60 275,20 23,08 0,278027
Starne, pernici e coturnici 6 mesi 12 1750,00 850,00 175,00 750,00 166,67 450,00 1029,41 588,24 686,27 245,10 217,87 18,26 4117,64 2352,96 2745,08 980,40 871,48 73,04 0,087798
Piccioni e quaglie da riproduzione 19 552,63 268,42 55,26 236,84 52,63 142,11 326,08 185,76 216,71 77,40 68,80 5,77 1300,32 743,04 866,84 309,60 275,20 23,08 0,278027
Piccioni, quaglie e altri volatili 2 mesi 12 5250,00 2550,00 525,00 2250,00 500,00 1350,00 3088,24 1764,71 2058,82 735,29 653,59 54,7712352,96 7058,84 8235,28 2941,16 2614,36 219,08 0,029266
Conigli e porcellini d’India da riproduzione 43 244,19 118,60 24,42 104,65 23,26 62,79 143,64 82,08 95,76 34,20 30,41 2,55 574,56 328,32 383,04 136,80 121,64 10,20 0,629241
Conigli e porcellini d’India 3 mesi 27 1555,56 755,56 155,56 666,67 148,15 400,00 915,04 522,88 610,04 217,87 193,66 16,23 3660,16 2091,52 2440,16 871,48 774,64 64,92 0,098772
Lepri, visoni, nutrie e cincillà 50 210,00 102,00 21,00 90,00 20,00 54,00 123,53 70,59 82,35 29,41 26,14 2,19 494,12 282,36 329,40 117,64 104,56 8,76 0,731647
Volpi 230 45,65 22,17 4,57 19,57 4,35 11,74 26,85 15,34 17,92 6,40 5,69 0,48 107,40 61,36 71,68 25,60 22,76 1,92 3,366171
Ovini e caprini da riproduzione 460 22,83 11,09 2,28 9,78 2,17 5,87 13,43 7,67 8,94 3,20 2,84 0,24 53,72 30,68 35,76 12,80 11,36 0,96 6,729307
Agnelloni e caprini da carne 6 mesi 146 143,84 69,86 14,38 61,64 13,70 36,99 84,61 48,35 56,39 20,14 17,91 1,50 338,44 193,40 225,56 80,56 71,64 6,00 1,068251
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*) 640 16,41 7,97 1,64 7,03 1,56 4,22 9,65 5,52 6,43 2,30 2,04 0,17 38,60 22,08 25,72 9,20 8,16 0,68 9,363616
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*) 400 26,25 12,75 2,63 11,25 2,50 6,75 15,44 8,82 10,31 3,68 3,27 0,27 61,76 35,28 41,24 14,72 13,08 1,08 5,853178
Cinghiali e cervi 500 21,00 10,20 2,10 9,00 2,00 5,40 12,35 7,06 8,24 2,94 2,61 0,22 49,40 28,24 32,96 11,76 10,44 0,88 7,316473
Daini, caprioli e mufloni 250 42,00 20,40 4,20 18,00 4,00 10,80 24,71 14,12 16,47 5,88 5,23 0,44 98,84 56,48 65,88 23,52 20,92 1,76 3,658236
Equini da riproduzione 2600 4,04 1,96 0,40 1,73 0,38 1,04 2,36 1,36 1,57 0,57 0,50 0,04 9,52 5,44 6,28 2,28 2,00 0,1638,075520
Puledri 1000 10,50 5,10 1,05 4,50 1,00 2,70 6,18 3,53 4,12 1,47 1,31 0,11 24,72 14,12 16,48 5,88 5,24 0,4414,632945
Alveari (famiglia) 400 26,25 12,75 2,63 11,25 2,50 6,75 15,44 8,82 10,31 3,68 3,27 0,27 61,76 35,28 41,24 14,72 13,08 1,08 5,853178
Lumache consumo q.li 400 26,25 12,75 2,63 11,25 2,50 6,75 15,44 8,82 10,31 3,68 3,27 0,27 61,76 35,28 41,24 14,72 13,08 1,08 5,853178
Struzzi da riproduzione 350 30,00 14,57 3,00 12,86 2,86 7,71 17,55 10,08 11,76 4,20 3,74 0,31 70,60 40,32 47,04 16,80 14,96 1,24 5,122033
Struzzi da carne 250 42,00 20,40 4,20 18,00 4,00 10,80 24,71 14,12 16,47 5,88 5,23 0,44 98,84 56,48 65,88 23,52 20,92 1,76 3,658236
(*) Allevati in mare e in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenza inferiore all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura (redditi agrari rivalutati ex art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Tutti gli importi devono essere arrotondati così come descritto nella premessa delle istruzioni al fascicolo 1. I calcoli richiesti devono essere effettuati sul-
la base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali, utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione 1
dello schema di calcolo nel quadro RD.
102
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2009
QUADRO RE
genzia
Reddito di lavoro autonomo derivante
ntrate
dall’esercizio di arti e professioni
RE1 Codice attività 1 parametri e studi di settore: cause di esclusione 2
Determinazione RE2 Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica 1 ,00 2 ,00
del reddito
RE3 Altri proventi lordi ,00
RE4 Plusvalenze patrimoniali ,00
3
Parametri e studi di settore Maggiorazione
RE5 Compensi non annotati nelle scritture contabili
1 2
,00 ,00 ,00
RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3) ,00
RE7 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00
RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili ,00
RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio ,00
RE10 Spese relative agli immobili ,00
RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato ,00
RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o artistica ,00
RE13 Interessi passivi ,00
RE14 Consumi ,00
Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi 3
RE15
(Spese addebitate 1 2
ai committenti ,00 Altre spese ,00 ) Ammontare deducibile ,00
Spese di rappresentanza 2
RE16
1
(Ammontare sostenuto ,00 ) Ammontare deducibile ,00
RE17 50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale ,00
RE18 Minusvalenze patrimoniali ,00
RE19 Altre spese documentate 1 ,00 2 ,00
RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) ,00
RE21 Differenza (RE6 – RE20) (di cui reddito attività ricercatori 1 , 0 0 ) 2 ,00
RE22 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) 1 Imposta sostitutiva 2 ,00
RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche
,00
RE24 Perdite pregresse di lavoro autonomo da portare in diminuzione ,00
Totale reddito (o perdita) di lavoro autonomo
RE25
(sommare l’importo agli altri redditi e riportare il totale nel quadro RN) ,00
RE26 Ritenute d’acconto
,00
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2009
QUADRO EC
Prospetto per il riallineamento
genzia
ntrate dei valori civili e fiscali
Sez. I - Ammortamenti
Eccedenza pregressa Decrementi Valore civile Valore fiscale
Beni materiali
EC1 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Impianti e macchinari
EC2 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fabbricati strumentali
EC3 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Beni immateriali
EC4 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Spese di ricerca e
sviluppo EC5 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Avviamento
EC6 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
TOTALI
EC7 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Sez. II - Altre rettifiche
Opere e servizi
ultrannuali EC8 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Titoli obbligazionari
e similari EC9 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Partecipazioni
immobilizzate EC10 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Partecipazioni
del circolante EC11 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
TOTALI
EC12 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Sez.III-Accantonamenti
Fondo rischi e
svalutazione crediti EC13 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fondo spese lavori
ciclici EC14 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fondo spese ripristino
e sostituzione EC15 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fondo operazioni
e concorsi a premio EC16 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Fondo per imposte
deducibili EC17 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
TOTALI
EC18 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Sez. IV - Totali
complessivi, imposte EC19 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
differite e riserve
Ammontare complessivo Ammontare delle imposte Ammontare delle riserve
delle eccedenze extracontabili differite calcolate e degli utili a nuovo
EC20 1 ,00 2 ,00 3 ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2009
QUADRO RF
genzia
ntrate
Reddito di impresa in contabilità ordinaria
RF1 Codice attività 1 parametr c i a e u s s e tu d d i i e d s i c s lu e s tt i o o r n e e : 2 cause di s i t n u a d p i d p i li c s a et b to il r it e à : 3 compo n n e e ll n e t i s c p r o it s tu it r iv e i c a o n n n ta ot b a i t l i i 4 ,00
Determinazione RF2 A) Utile risultante dal conto economico ,00
del reddito RF3 B) Perdita risultante dal conto economico ,00
C) COMPONENTI POSITIVI INDICATI NEL QUADRO EC
RF4
Ammortamenti 1 ,00 Altre rettifiche 2 ,00 Accantonamenti 3 ,00 4 ,00
Variazioni RF5 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio 1 ,00 2 ,00
in aumento RF6 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lett. b)) ,00
RF7 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa ,00
Artigiani RF8 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7 ,00
Parametri e studi di settore Maggiorazione
RF9 Ricavi non annotati 1 2 3
,00 ,00 ,00
RF10 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92 bis, 93, 94) ,00
RF11 Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00
RF12 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00
RF13 Oneri di utilità sociale Erogazioni liberali 1 ,00 2 ,00
RF14 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR ,00
RF15 Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1 ,00 2 ,00
RF16 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00
RF17 Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 102,103 e 104) ,00
RF18 Spese di cui all’art. 108o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) 1 ,00 2 ,00
RF19 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00
art. 105 art. 106
RF20 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte
1 2 3
,00 ,00 ,00
RF21 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 ,00
RF22 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
RF23 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00
1 2 3 4 5 6
Altre ,00 ,00 ,00
RF24 variazioni 7 8 ,00 9 10 ,00 11 12 ,00
in aumento 13 14 15 16 17 18 19
,00 ,00 ,00 ,00
RF25 D) Totale delle variazioni in aumento (sommare gli importi da rigo RF5 a RF24) ,00
Variazioni in RF26 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti 1 ,00 2 ,00
diminuzione RF27 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lett. b)) ,00
RF28 Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF42 colonna 1 ,00
RF29 Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF42 colonna 2, formatisi in regime di trasparenza ,00
RF30 Proventi degli immobili di cui al rigo RF7 ,00
RF31 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) ,00
RF32 Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico1 ,00 2 ,00
RF33 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00
RF34 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ,00
RF35 Quota esclusa degli utili distribuiti ,00
RF36 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
RF37 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00
1 2 3 4 5 6
Altre ,00 ,00 ,00
RF38 variazioni 7 8 ,00 9 10 ,00 11 12 ,00
in diminuzione13 14 15 16 17
,00 ,00 ,00
RF39 Reddito detassato 1 ,00 2 ,00
RF40 E) Totale delle variazioni in diminuzione(sommare gli importi da rigo RF26 a RF39) ,00
Codice fiscale (*)
Determinazione RF41 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D – E ,00
del reddito RF42 Redditi da partecipazione 1 ,00 2 ,00 reddito minimo3 ,00 4 ,00
RF43 Perdite da partecipazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00
RF44 Reddito d’impresa lordo (o perdita) perdite non compensate 1 ,00 2 ,00
RF45 Erogazioni liberali ,00
RF46 Proventi esenti ,00
RF47 Reddito d’impresa (o perdita) ,00
RF48 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria ,00
RF49 Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore ,00
RF50 Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti 1 ,00) 2 ,00
Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa
RF51
(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) ,00
Importi ricevuti Crediti di imposta sui Crediti per imposte Ritenute
Situazione fondi comuni di investimento pagate all’estero Altri crediti
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00
RF52 Dati da riportare nel quadro RN
Eccedenze di imposta Acconti versati
6 7
,00 ,00
Dati di bilancio RF53 Immobilizzazioni immateriali ,00
RF54 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 1 ,00 2 ,00
RF55 Immobilizzazioni finanziarie ,00
RF56 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti ,00
RF57 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante ,00
RF58 Altri crediti compresi nell'attivo circolante ,00
RF59 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ,00
RF60 Disponibilità liquide ,00
RF61 Ratei e risconti attivi ,00
RF62 Totale attivo ,00
RF63 Patrimonio netto Saldo iniziale 1 ,00 2 ,00
RF64 Fondi per rischi e oneri ,00
RF65 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ,00
RF66 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo ,00
RF67 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo ,00
RF68 Debiti verso fornitori ,00
RF69 Altri debiti ,00
RF70 Ratei e risconti passivi ,00
RF71 Totale passivo ,00
RF72 Ricavi delle vendite ,00
RF73 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 1 , 0 0 )2 ,00
C ag o e n v fe o r l i a m ti enti Codice fiscale della società conferitaria Valo a r l e la f i c s h ca iu p le s r u e d r c e a e l l d a d e e p n ll a t ’ e e rt s e e c r i c p i a z z io ione Valor d i e n e l d b l’ e e il l a s la e n r p c c i a i o z r i t a o ec l l p i a p r a e ch z ce i i o u d n s e u e n r i t a s e critto n P e lu l s c v o a r l s e o n z d e e l r l’ e e a s l e iz rc z i a z t i e o
RF74
1 2 3 4
,00 ,00 ,00
Prospetto Valore di bilancio Valore fiscale
dei crediti 1 2
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
RF75
risultanti al termine dell’esercizio precedente ,00 ,00
RF76 Perdite dell’esercizio
,00 ,00
RF77 Differenza
,00 ,00
RF78 Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio
,00 ,00
Ammontare complessivo delle svalutazionidirette e degli accantonamenti
RF79
risultanti a fine esercizio ,00 ,00
RF80 Valore dei crediti risultanti in bilancio
,00 ,00
(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2009
QUADRO RG
genzia
ntrate
Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata
RG1 Codice attività 1 parametri e studi di settore: cause di esclusione 2 studi di settore: cause di inapplicabilità 3
Determinazione 2
del reddito RG2 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art 85 1 con emissione di fattura
(di cui ,00 ) ,00
RG3 Altri proventi considerati ricavi ,00
3
Parametri e studi di settore Maggiorazione
Artigiani RG4 Ricavi non annotati nelle scritture contabili
1 2
,00 ,00 ,00
RG5 Plusvalenze patrimoniali (di cui 1 ,00 ) 2 ,00
RG6 Sopravvenienze attive ,00
RG7 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale ,00
RG8 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00
utili distribuiti 3
RG9 Altri componenti positivi da soggetto estero reddito da trust
1 2
(di cui: ,00 ,00 ,00
RG10A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9) ,00
RG11Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale ,00
RG12Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00
RG13Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci ,00
RG14Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo ,00
RG15Utili spettanti agli associati in partecipazione ,00
RG16Quote di ammortamento ,00
RG17Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00
RG18Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00
RG19Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (art. 110, comma 11) ,00
RG20Altri componenti negativi 1 ,00 2 ,00 3 ,00
RG21Reddito detassato ,00
RG22B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG11 a RG21) ,00
RG23Somma algebrica (A – B) ,00
RG24Redditi da partecipazione 1 ,00 2 ,00reddito minimo 3 ,00 4 ,00
RG25Perdite da partecipazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00
RG26Reddito d’impresa lordo (o perdita) Perdite non compensate 1 ,00 2 ,00
RG27Erogazioni liberali ,00
RG28Proventi esenti ,00
RG29Reddito d’impresa (o perdita) ,00
RG30Imposta sostitutiva (vedere istruzioni) 1 2 ,00
RG31Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria
,00
RG32Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore
,00
2
RG33Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito
1
(di cui degli anni precedenti ,00 ) ,00
Reddito (o perdita) d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa
RG34
(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) ,00
Importi ricevuti Situazione fond C i r c e o d m iti u d n i i i d m i p in o v s e ta st i s m u e i nto C p re a d g i a ti t e p e a r l l’ i e m s p te o r s o te Altri crediti Ritenute
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00
RG35Dati da riportare nel quadro RN
Eccedenze di imposta Acconti versati
6 7
,00 ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2009
QUADRO CM
genzia Reddito dei soggetti con regime dei minimi
ntrate
(Legge finanziaria 2008)
Determinazione CM1 Codice attività
del reddito CM2 Totale componenti positivi ,00
CM3 Rimanenze finali 2007 ,00
Impresa CM4 Differenza (CM2 – CM3) ,00
CM5 Totale componenti negativi ,00
CM6 Reddito lordo (o perdita) ,00
Autonomo CM7 Contributi previdenziali e assistenziali 1 ,00 2 ,00
CM8 Reddito netto ,00
CM9 Perdite pregresse ,00
CM10Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva ,00
Determinazione CM11Imposta sostitutiva 20% ,00
dell’imposta Riacquisto prima casa Redditi prodotti all’estero Fondi comuni Altri crediti d’imposta 5
CM12Crediti di imposta
1 2 3 4
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
CM13Imposta netta ,00
CM14Ritenute d’acconto ,00
CM15Imposta a debito ,00
CM16Imposta a credito ,00
CM17Eccedenza di rimanenze di cui al rigo CM3 ,00
CM18Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo CM7 (riportare tale importo nel quadro RP) ,00
Perdite
CM19 Perdite relative al periodo d’imposta 1 Perdite riportabili 2
non compensate cui si riferisce la presente dichiarazione ,00 senza limiti di tempo ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2009 QUADRO RD
Reddito di allevamento di animali
genzia
e reddito derivante da produzione di vegetali
ntrate
e da altre attività agricole
RD1 Codice attività
SEZ. I
RD2 Numero dei capi normalizzati
Allevamento
di animali
RD3 Numero capi allevabili nei limiti dell’art. 32 del Tuir
Impiego
propri familiari
RD4 Numero dei capi eccedenti (RD2 - RD3)
RD5 Reddito di allevamento eccedente
,00
SEZ. II 1 2
Superficie del terreno su
Produzione di RD6 Superficie totale di produzione , cui insiste la produzione ,
vegetali
RD7 Superficie eccedente ,
RD8 Ammontare del reddito agrario
,00
Reddito derivante dall’attività agraria eccedente
RD9 ,00
SEZ. III Agriturismo Produzione di beni Fornitura di servizi
Reddito derivante da
Altre attività agricole 1 2 3 4
connesse RD10 attività agricole connesse
,00 ,00 ,00 ,00
SEZ. IV
Determinazione RD11 TOTALE REDDITO (rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 4)
,00
del reddito
RD12Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria
,00
RD13Reddito dell’impresa di spettanza dell’imprenditore
,00
2
Perdite d’impresa portate in diminuzione dal reddito
RD14
(di cui degli anni precedenti 1 ,00) ,00
RD15Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa
,00
RD16Ritenute d’acconto subite di spettanza dell’imprenditore
,00
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2009
QUADRO RS
genzia Prospetti comuni ai quadri
ntrate
RA, RD, RE, RF, RG, RH e CM Mod. N.
RS1 Quadro di riferimento 1
Plusvalenze RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4, e 88, comma 2, del Tuir 1 ,00 2 ,00
e sopravvenienze RS3 Quota costante dell’importo di cui al rigo RS2 1 ,00 2 ,00
attive
RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir ,00
RS5 Quota costante dell’importo di cui al rigo RS4 ,00
Imputazione Quota di Quota delle ritenute
del reddito Codice fiscale partecipazione Quota di reddito d’acconto
RS6
dell’impresa 1 2 3 4
familiare % ,00 ,00
RS7 1 2 3 4
% ,00 ,00
RS8 1 2 3 4
% ,00 ,00
RS9 1 2 3 4
% ,00 ,00
Perdite di lavoro Eccedenza 2006 Eccedenza 2007
autonomo non RS10 1 2
compensate nell’anno ,00 ,00
RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
,00
Perdite d’impresa Eccedenza 2003 Eccedenza 2004 Eccedenza 2005 Eccedenza 2006 Eccedenza 2007 Eccedenza 2008
RS12 1 2 3 4 5 6
non compensate
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
nell’anno
2
RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
(di cui relative al presente anno 1 ,00) ,00
Prospetto RS14 Codice fiscale della società trasparente
del reddito RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente ,00
imponibile imputato
per trasparenza ex Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante
art. 116 del Tuir e dei RS16 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
dati per la relativa
rideterminazione Variazioni in diminuzione
Valori contabili Valori fiscali Rettifica società partecipata Deduzioni non ammesse
RS17 Beni ammortizzabili 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00
RS18 Altri elementi dell’attivo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RS19 Fondi di accantonamento ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RS20 Reddito (o perdita) rideterminato ,00
Utili distribuiti DATIDELSOGGETTORESIDENTEEDELL’IMPRESAESTERA
da imprese estere
Trasparenza Codice fiscale controllante Denominazione dell’impresa estera partecipata
partecipate
1 2 3
e crediti d’imposta
per le imposte UTILIDISTRIBUITICHENONCONCORRONOALLAFORMAZIONEDELREDDITO
pagate all’estero
Soggetto non residente Saldo iniziale Reddito imputato Utili distribuiti Saldo finale
RS21
4 5 6 7 8
,00 ,00 ,00 ,00
CREDITIPERLEIMPOSTEPAGATEALL’ESTERO
Crediti d’imposta
Saldo iniziale Imposta dovuta sui redditi sugli utili distribuiti Saldo finale
9 10 11 12 13
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3
RS22
4 5 6 7 8
,00 ,00 ,00 ,00
9 10 11 12 13
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Acconto ceduto
per interruzione Codice fiscale Codice Data Importo
del regime RS23 1 2 3 4
,00
art. 116 del TUIR
RS24 1 2 3 4
,00
Tassa etica Reddito Imposta
RS25 Tassa etica 1 ,00 2 ,00
Ammortamento Numero Importo Numero Importo
dei terreni RS26 Fabbricati strumentali industriali 1 2 ,00 3 4 ,00
RS27 Altri fabbricati strumentali ,00 ,00
Rideterminazione Reddito complessivo Imposta Acconto
dell’acconto RS28 rideterminato rideterminata rideterminato
1 2 3
,00 ,00 ,00
Spese di
rappresentanza
per le imprese di
nuova costituzione Spese non deducibili
D.M. del 19/11/2008
art. 1 comma 3 RS29 ,00
(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2009
QUADRO RQ
genzia
ntrate Imposte sostitutive Mod. N.
SEZIONE I
RQ1 Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende
Conferimenti di beni
,00
o aziende in
favore di CAF RQ2 Imposta sostitutiva dovuta
(art. 8, comma 1 ,00
della L. n. 342/2000)
RQ3 Crediti d’imposta concessi alle imprese
,00
RQ4 Eccedenza Irpef
,00
RQ5 Imposta sostitutiva da versare
,00
SEZIONE II
Imposta sostitutiva Codice fiscale Plusvalenze
1 2
per conferimenti RQ6
in SIIQ e SIINQ (art. 1, ,00
commi 119 e ss. 1 2
della L. n. 296/2006) RQ7
,00
1 2
RQ8
,00
Imponibile Imposta da versare
RQ9 Totale 1 20% 2
,00 ,00
RQ10Prima rata imposte versate
,00
SEZIONE III RQ11 1 2 3 4 5 6 7
Imposte sostitutive ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
per riserve in
sospensione RQ12 3 4 5 6 7
e deduzioni ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
extracontabili RQ13 1 2 3 4 5 7
(art. 1, commi 33,
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
lett. q), 34 e 48,
Imponibile del periodo Imponibile periodi
della L. n. 244/2007) d’imposta d’imposta precedenti
RQ14Totale imposta su deduzioni extracontabili 1 2 3
,00 ,00 ,00
RQ15Prima rata imposte versate su deduzioni extracontabili
,00
SEZIONE IV
Imponibile Aliquota Imposta
Imposta sostitutiva
sulle rimanenze finali RQ16Maggior valore 1 16% 2
,00 ,00
(D.L. 25/6/08 n. 112)
RQ17Prima rata imposte versate
,00
SEZIONE V
Importo Aliquota Imposta
Rivalutazione 1 2
RQ18 Immobili ammortizzabili 7%
dei beni ,00 ,00
(D.L. 185/2008)
RQ19 Immobili non ammortizzabili 4%
,00 ,00
RQ20 Totale imposta da versare
,00
RQ21 Prima rata di imposta da versare
,00
SEZIONE VI
1 2
RQ22 Saldo di rivalutazione 10%
,00 ,00
Affrancamento del
saldo di rivalutazione
RQ23 Prima rata di imposta da versare
(D.L. 185/2008) ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2009
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore
genzia
delle imprese
ntrate
Mod. N.
SEZIONE I RU1 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 2 ,00
Teleriscaldamento RU2 Credito d’imposta spettante nel periodo ex art. 29 L. 388/2000 1 ,00 ex art. 8 L. 448/1998 ,00
con biomassa ed RU3 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
energia geotermica
RU4 Credito d’imposta riversato ,00
RU5 Differenza ,00
RU6 Credito d’imposta richiesto a rimborso ,00
RU7 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE II RU8 Credito d’imposta residuo dalla precedente dichiarazione ,00
Esercenti sale RU9 Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
cinematografiche
RU10Credito utilizzato ai fini Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo) Compensaz. D.Lgs. 241/97
1 ,00 2 ,00 3 ,00
RU11Credito d’imposta riversato ,00
RU12Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE III Automatico Istanza
Incentivi RU13Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00
occupazionali RU14Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00
ex art. 7 L. 388/2000
e art. 63 L. 289/2002 RU15Credito d’imposta riversato ,00 ,00
RU16Decadenza dal contributo ,00 ,00
RU17Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 ,00
SEZIONE IV 2004 2005 2006 2007 2008
Investimenti RU18Costo degli investimenti agevolati 1 ,00
delle imprese RU19Credito d’imposta spettante nel periodo 5 ,00
editrici RU20Credito d’imposta residuo della prec. dich. ,00 ,00 ,00 4 ,00
RU21Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU22Credito d’imposta riversato ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU23Credito residuo (da riportare nella successiva dich.) ,00 ,00 ,00 ,00
SEZIONE V RU24Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
Esercizio di RU25Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
servizio ditaxi Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo)
1 ,00 2 ,00 3 ,00
RU26Credito utilizzato ai fini
Irpef (Acconti) Irpef (Saldo) Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. 241/97
4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00
RU27Credito d’imposta riversato ,00
RU28Differenza ,00
RU29Credito d’imposta residuo da convertire in buono d’imposta ,00
RU30Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE VII Istanza fondi 2005 Istanza fondi 2006
Campagne RU34Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00
pubblicitarie RU35Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
RU36Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00
RU37Credito d’imposta riversato ,00 ,00
RU38Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE VIII RU39 Costo degli investimenti ,00
Imprese di RU40 Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
autotrasporto merciRU41 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
RU42 Credito d’imposta riversato ,00
RU43 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE IX RU44Dati relativi al credito d’imposta Residuo prec. dichiarazione p C en re s d a i z to io u n t e il i D zz .L a .g to s i 2 n 4 c 1 o / m 9 - 7 Credito riversato Residuo da riportare
1 2 3 4
Investimenti ,00 ,00 ,00 ,00
in agricoltura 2002 2003 2004 2005 2006
ex art. 11 D.L. 138/2002 1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
e art. 69 L. 289/2002 RU45Rideterminazione del credito
Diminuzione credito Importo versato
6 7
,00 ,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
SEZIONE X
Investimenti aree RU46Codice credito
svantaggiate Residuo prec. dichiarazione Compensaz. D.L.gs 241/97 Credito riversato Residuo da riportare
ex art. 8 L. 388/2000 RU47Dati relativi al credito d’imposta 1 2 3 4
,00 ,00 ,00 ,00
e art. 62 L. 289/2002
2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 2 3 4 5 6
Rideterminazione ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU49
del credito Diminuzione credito Importo versato
7 8
,00 ,00
SEZIONE XI RU50Codice credito
Investimenti innovativi RU51 Credito d’imposta residuo 2004 2005 2006 2007 2008
della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Spese di ricerca
RU52Credito d’imposta spettante ,00 5 ,00
Commercio e turismoRU53Credito utilizzato ai fini Irpef (Acconti) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU54Credito utilizzato ai fini Irpef (Saldo) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Strumenti per pesare
RU55Credito utilizzato ai fini Iva (Periodici e acconto) ,00 ,00 ,00 ,00
RU56Credito utilizzato ai fini Iva (Saldo) ,00 ,00 ,00 ,00
RU57Credito utilizzato ai fini dell’imposta sostitutiva ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU58Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU59Credito d’imposta riversato ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
RU60Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 ,00 ,00 ,00
SEZIONE XII RU61Codice credito
Incentivi per RU62Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
la ricerca scientifica RU63Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo)
Veicoli elettrici, 1 ,00 2 ,00 3 ,00
a metano o a GPL RU64Credito utilizzato ai fini
Irpef (Acconti) Irpef (Saldo) Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. 241/97
4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00
RU65Credito d’imposta riversato ,00
RU66Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE XIII RU67Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
Caro petrolio RU68Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
RU69Credito d’imposta riversato ,00
RU70Importo richiesto a rimborso ,00
SEZIONE XIV Istanza fondi 2005 Istanza fondi 2006 Istanza fondi 2007
Premio RU71 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00 ,00
concentrazione RU72 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00 ,00
ex art. 9 D.L. 35/2005
RU73 Credito d’imposta riversato ,00 ,00 ,00
RU74 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 ,00 ,00
SEZIONE XV Somme versate nel 2007
Recupero RU76 Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
contributo SSN RU77 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
RU78 Credito d’imposta riversato ,00
SEZIONE XVI Ricercatori e tecnici Attrezzature e strumenti di laboratorio Fabbricati per centri di ricerca
Ricerca e sviluppo Costi per 1 ,00 (2 ,00) 3 ,00 (4 ,00) 5 ,00 (6 ,00)
ex art. 1, comma 280, attività di Ricerca contrattuale e brevetti Servizi di consulenza Spese generali
RU80
L. 296/2006 ricerca 7 ,00 (8 ,00) 9 ,00 (10 ,00) 11 ,00 (12 ,00)
e sviluppo
Materiali TOTALE
13 ,00 (14 ,00) 15 ,00(di cui per contratti con Università /Enti 16 ,00)
RU81 Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
RU82 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
Irpef Irap Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU83 Credito utilizzato ai fini
1 ,00 2 ,00 3 ,00
RU84 Credito d’imposta riversato ,00
RU85 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) 1 ,00 2 ,00
SEZIONE XVII
Investimento lordo Investimento netto
Agricoltura 2007 1 ,00 2 ,00
RU86
ex art. 1, comma 1075, Cre n d e i l t o p e s r p io et d ta o nte p C en re s d a i z to io u n t e il i D zz .L a .g to s i 2 n 4 c 1 o / m 9 - 7 Credito riversato Residuo da riportare
L. 296/2006 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
SEZIONE XVIII
2007 2008
Nuovi investimenti RU87Costi complessivi 1 ,00 2 ,00
nelle aree svantaggiate
ex art. 1, comma 271, RU88Costi agevolabili ,00 ,00
L. 296/2006 RU89Credito d’imposta spettante (utilizzabile dal 2008) ,00 ,00
RU90Credito d’imposta spettante (utilizzabile dal 2009) ,00 ,00
RU92Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00 ,00
RU93Credito d’imposta utilizzato ai fini Irpef (Acconti) ,00 ,00
RU94Credito d’imposta utilizzato ai fini Irpef (Saldo) ,00 ,00
RU95Credito d’imposta utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00
RU96Credito d’imposta riversato ,00 ,00
RU97Creditod’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 ,00
SEZIONE XIX RU98 Codice credito
Assunzione detenuti RU99 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00
Mezzi antincendio e
autoambulanze RU100Credito d’imposta spettante nel periodo ,00
Regimi fiscali agevolati
Software per farmacie RU101Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00
R ve o i t c ta ol m i e a x z i a o r n t e . 1 e c a o c m qu m is i t o da RU102Credito d’imposta riversato ,00
224 a 236 L. 296/2006 RU103Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
Misure sicurezza PMI
Misure sicurezza rivenditori
generi monopolio
Incremento occupazione
ex art. 2 c. 539 L. 244/2007
Rottamazione veicoli 2008
Tassa automobilistica
autotrasportatori
SEZIONE XXI RU109Crediti d’imposta residui della precedente dichiarazione ,00
Altri crediti d’impostaRU110Crediti d’imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi ,00
Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo)
1 ,00 2 ,00 3 ,00
RU111Credito utilizzato ai fini
Irpef (Acconti) Irpef (Saldo) Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. 241/97
4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00
RU112Crediti d’imposta riversati ,00
RU113Crediti d’imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE XXII RU114Credito residuo della precedente dichiarazione ,00
Creditori verso EFIM RU115Credito rimborsato ,00
RU116Sospensione Versamento delle ritenute Iva Irpef Iscrizione a ruolo
1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
RU117Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00
SEZIONE XXIII
Codice credito Anno di riferimento Codice fiscale soggetto cedente Importo ricevuto
RU118
Crediti d’imposta 1 2 3 4 ,00
ricevuti RU119 ,00
RU120 ,00
RU121 ,00
RU122 ,00
SEZIONE XXV RU128Soggetti esonerati dal rispetto del limite di utilizzo, ai sensi dellart. 1, commi 54 e 55, L. 244/2007
Limite di utilizzo Credito residuo Credito spettante
RU129Totale crediti da quadro RU anno 2008 al 1/1/2008 nel 2008 TOTALE
Parte I 1 ,00 2 ,00 3 ,00
Dati generali
RU130Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell’anno 2008
,00
RU131Limite di utilizzo[250.000,00 + (516.457,00 – RU130)]
,00
RU132Eccedenza
,00
Parte II Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24
RU133
Verifica del limite di dal 1/1/2009 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione ,00
utilizzo in compensazione
interna Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato
RU134
dal 1/1/2009 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770) ,00
Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati
RU135
dal 1/1/2009 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA) ,00
RU137Totale dei crediti da quadro RUutilizzati (RU133 + RU134 + RU135)
,00
Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24
RU138
dal 1/1/2009 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione ,00
Totale dei crediti da utilizzare in compensazione
interna nella presente dichiarazioneper i versamenti
RU139del saldo Irpef, per il versamento dell'IVA
di cui
dovuta in sede di dichiarazione IVA presentata di cui ai fini Irpef di cui ai fini Iva per imposta sostitutiva TOTALE
in forma unificata e per imposta sostitutiva 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Parte III
RU140 Codice credito Anno di riferimento Ammontare eccedente
Eccedenze 2008 1 2 3 ,00
RU141 ,00
RU142 ,00
RU143 ,00
RU144 ,00
RU145 ,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE REDDITI
2009
QUADRO FC
genzia Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati
ntrate o territori con regime fiscale privilegiato
Mod. N.
SEZIONE I Denominazione
Dati 1
identificativi
del soggetto Codice identificativo estero Data di chiusura esercizio
non residente 2 3
Sede legale, indirizzo Cod.Stato estero
FC1 4 5
Sede della stabile organizzazione, indirizzo Cod.Stato estero
6 7
Collegamento
Tipologia controllo Controllo indiretto Codice fiscale controllante indiretto
8 9 10 11
SEZIONE II-A FC2 A) UTILE DELL’ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE ,00
Determinazione FC3 B) PERDITA DELL’ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE ,00
del reddito
della CFC FC4 Variazioni delle rimanenze (artt. 92, 92-bis, 93, 94) ,00
FC5 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) ,00
V in a a ri u a m zi e o n n t i o FC6 Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00
FC7 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00
FC8 Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all’art. 100, commi 1 e 2, lett. i) ,00
FC9 Erogazioni liberali ,00
FC10 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1 ,00 2 ,00
FC11 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00
FC12 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102 e 103 1 ,00 ex art. 104 2 ,00 3 ,00
FC13 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00
art. 105 art. 106
FC14 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte
1 2 3
,00 ,00 ,00
FC15 Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3) ,00
FC16 Spese di cui all’art 108 o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) 1 ,00 2 ,00
FC17 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 ,00
FC18 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
FC19 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00
FC20 Altre variazioni in aumento ,00
FC21 C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO ,00
Variazioni Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti,
FC22
in diminuzione compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)
,00
FC23 Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all’esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione) ,00
FC24 Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico 1 ,00 2 ,00
FC25 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00
FC26 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ,00
FC27 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89) ,00
FC28 Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo ,00
FC29 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
FC30 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00
FC31 Altre variazioni in diminuzione ,00
FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ,00
FC33 REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (somma algebrica tra A o B e (C – D)) ,00
FC34 Erogazioni liberali ,00
FC35 REDDITO ,00
FC36 Perdite del periodo d’imposta precedente ,00
FC37 Reddito imponibile ,00
FC38 PERDITA ,00
FC39 Imposte pagate all’estero dalla CFC ,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
SEZIONE II-B FC40 Perdite relative al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ,00
Perdite non
FC41 Perdite relative al primo periodo d’imposta precedente ,00
compensate
FC42 Perdite relative al secondo periodo d’imposta precedente ,00
FC43 Perdite relative al terzo periodo d’imposta precedente ,00
FC44 Perdite relative al quarto periodo d’imposta precedente ,00
FC45 Perdite relative al quinto periodo d’imposta precedente ,00
FC46 Perdite riportabili senza limite di tempo (art. 84, comma 2) ,00
SEZIONE III FC47 Utile di bilancio del soggetto non residente ,00
Determinazione
Valori degli elementi dell’attivo Componenti positivi
del reddito
delle imprese FC48 Titoli e crediti 1 ,00 1% 2 ,00
estere collegate FC49 Immobili ed altri beni ,00 4% ,00
FC50 Altre immobilizzazioni ,00 15% ,00
FC51 Reddito determinato in via presuntiva ,00
FC52 Reddito del soggetto non residente ,00
FC53 Imposte pagate all’estero dall’impresa estera collegata ,00
SEZIONE IV Codice fiscale Q pa u r o te ta ci p d a i zione Reddito Imposta pagata all’estero
Imputazione FC54 1 2 % 3 ,00 4 ,00
del reddito
e delle imposte FC55 ,00 ,00
pagate dal soggetto FC56 ,00 ,00
non residente FC57 ,00 ,00
FC58 ,00 ,00
FC59 ,00 ,00
FC60 ,00 ,00
FC61 ,00 ,00
FC62 ,00 ,00
FC63 ,00 ,00
SEZIONE V
Attestazioni Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all’esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall’applicazione
1
ai sensi dell’art. 2,
dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.
comma 2, del
D.M. n. 429/2001 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all’esercizio precedente è stata attestata con perizia del
e dell’art. 2, 2 giorno mese anno
comma 3, del D.M. , effettuata dal seguente soggetto:
n. 268/2006
Cognome Nome
Codice fiscale
Si dichiara che l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell’attivo sono stati attestati con perizia del
3 giorno mese anno
, effettuata dal seguente soggetto:
Cognome Nome
Codice fiscale
(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.
PERIODO D’IMPOSTA 2008
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE
2009
QUADRO CE
Credito di imposta per redditi
genzia
ntrate prodotti all’estero
Mod. N.
SEZIONEI
Codice
Credito d’imposta Stato estero Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo
per redditi prodotti 1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00
all’estero comma 1,
art. 165 Tuir
Credito utilizzato di cui relativo
CE1 Imposta lorda Imposta netta nelle precedenti dichiarazioni allo Stato estero di colonna 1 Quota di imposta lorda
6 7 8 9 10
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Sezione I-A
art.165, comma 1 Imposta estera entro il limite Imposta estera di cui all’art.
Dati relativi al credito della quota d’imposta lorda 165 comma 5 del TUIR Altri redditi
d’imposta per redditi 11 12 13
,00 ,00
prodotti all’estero
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00
CE2
6 7 8 9 10
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
11 12 13
,00 ,00
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00
CE3
6 7 8 9 10
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
11 12 13
,00 ,00
Sezione I-B CE4 Anno r T if o e t r a i l t e e c a o ll l o . 1 st 1 e s s s e o z a . n I- n A o Capienza nell’imposta netta nella C r p e r d e i s t e o n d te a d u i t c i h li i z a z r a a r z e i one
art.165, comma 1 1 2 3 4
,00 ,00 ,00
Determinazione
del credito d’imposta CE5
per redditi prodotti all’estero 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00
SEZIONEII Credito di cui
Codice all’art. 165, comma 1
Credito d’imposta Stato estero Anno Reddito d’impresa estero Imposta estera Reddito complessivo eccedente l’imposta netta
per redditi prodotti 1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00
all’estero comma 6,
art. 165 Tuir Imposta lorda Eccedenza imposta nazionale Eccedenza imposta estera Ecc p e r d e e c n e z d a e n i t m i p d o ic s h ta ia n ra a z z i i o o n n i ale E n c a c z e io d n e a nz le a n i e m g p a o ti s v t a a
7 8 9 10 11
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
CE6
Credito comma 6 relativo Credito comma 6 relativo
all’eccedenza di col. 10 utilizzato Eccedenza imposta estera all’eccedenza di col. 13 utilizzato Eccedenza Eccedenza
Sezione II-A nelle precedenti dichiarazioni precedenti dichiarazioni nelle precedenti dichiarazioni imposta nazionale residua imposta estera residua
art. 165 comma 6 12 13 14 15 16
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Dati relativi
alla determinazione Credito già utilizzato
del credito 17 ,00
1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00
7 8 9 10 11
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
CE7
12 13 14 15 16
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
17
,00
1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00
7 8 9 10 11
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
CE8
12 13 14 15 16
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
17
,00
Sezione II-B
Codice Totale eccedenza Totale eccedenza Eccedenza imposta Eccedenza imposta
art.165, comma 6 CE9 Stato estero imposta nazionale imposta estera Credito nazionale residua estera residua
Determinazione del 1 2 3 4 5 6
credito con riferimentoad ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
eccedenze maturate nella
presente dichiarazione CE10 1 2 3 4 5 6
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Sezione II-C
art.165, comma 6 CE11 Codice Stato estero 1 Vedere istruzioni 2
Determinazione del
credito con riferimentoad Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
eccedenze maturate nelle anno d’imposta 2004 anno d’imposta 2005 anno d’imposta 2006 anno d’imposta 2007
precedenti dichiarazioni
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 1 2 3 4
CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00
Casi particolari CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
segue Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2008 anno d’imposta 2009 anno d’imposta 2010 anno d’imposta 2011
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 5 6 7 8
CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00
CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00
CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
Totale eccedenze Totale eccedenze Credito da utilizzare nella Valore
di imposta nazionale di imposta estera presente dichiarazione di riferimento
CE16 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
CE17 Codice Stato estero 1 Vedere istruzioni 2
Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2004 anno d’imposta 2005 anno d’imposta 2006 anno d’imposta 2007
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 1 2 3 4
CE18 Eccedenza d’imposta nazionale 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
CE19 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
Casi particolari CE20 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00
CE21 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
segue Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione
anno d’imposta 2008 anno d’imposta 2009 anno d’imposta 2010 anno d’imposta 2011
Rigo Dichiarazione anno d’imposta 5 6 7 8
CE18 Eccedenza d’imposta nazionale 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00
CE19 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00
CE20 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00
CE21 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00
Totale eccedenze Totale eccedenze Credito da utilizzare nella Valore
di imposta nazionale di imposta estera presente dichiarazione di riferimento
CE22 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00
Sezione III CE23 Credito di cui all’art. 165, comma 1 1 ,00
Riepilogo CE24 Credito di cui all’art. 165, comma 6 ,00
CE25 Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della sez. II-A ,00
CE26 Credito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 – CE25) ,00
(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.
genzia
ntrate
2009
PERIODO D’IMPOSTA 2008
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dei parametri
Esercenti arti e professioni
MODELLO DEI DATI RILEVANTI
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI
ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2009 devono es-
sere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M.
29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti
arti e professioni per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni “par-
te generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore l’elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano
condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di ap-
provazione degli studi stessi.
Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d’imposta 1998, i parametri non trovano in
ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione
dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso del 2008
impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui pa-
rametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge Finanziaria 2007.
L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), mo-
dificando l’art. 10 della legge n.146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclu-
sione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla
data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti.
Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri:
a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’i-
potesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormente
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e l’inizio attività sia avvenuto nel cor-
so del periodo d’imposta 2008, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di
cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa co-
stituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione
amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazio-
ne avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione.
ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei pa-
rametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i com-
ponenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni vanno assunte te-
nendo conto del dettato dell’art. 164 del citato testo unico).
Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell’attività prevalente.
Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei com-
pensi conseguiti nel 2008.
Al fine del corretto funzionamento del softwaredi calcolo“Parametri 2009”, deve essere indi-
cato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECO 2007, anche il codice secon-
do la classificazione ATECOFIN 1993.
Si precisa che la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è consulta-
bile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia del-
l’Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze
www.finanze.gov.it unitamente alla tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 2004 e ATE-
CO 2007.
Il modello è composto da quattro sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che
dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, vanno indicati gli elementi con-
tabili relativi alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utiliz-
zare per la determinazione presuntiva dei compensi; nella Sezione II, riservata ai soggetti te-
2
nuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate, van-
no indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci o associati.
Nella sezione III va riportato l’ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indi-
cato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di
arti e professioni ai fini dell’adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri.
Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per ec-
cesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se in-
feriore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due ze-
ri finali dopo la virgola.
SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI
La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti
e professioni, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.
Imposte sui redditi
Indicare:
– nel rigo Q01, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni pro-
fessionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente. A ti-
tolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un esercente
arti e professioni per prestazioni rese da un altro esercente arti e professioni che per un perio-
do lo ha sostituito nella gestione dell’attività. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i com-
pensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni diretta-
mente correlate all’attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura;
– nel rigo Q02, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’am-
montare deducibile delle spese sostenute nell’anno per:
1.i servizi telefonici compresi quelli accessori;
2.i consumi di energia elettrica;
3.carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo
rigo vanno indicati:
• l’ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d’imposta, comprensive di quel-
le relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che
se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nell’ammontare
fiscalmente previsto. Le spese d’impiego relative ad apparecchiature terminali per i servi-
zi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 del-
l’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 ago-
sto 2003, n. 259 vanno sempre computate per l’ammontare deducibile fiscalmente;
• l’ammontare della spesa sostenuta nel periodo d’imposta per il consumo di energia elet-
trica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa
va indicata nella misura del 50 per cento;
• l’ammontare deducibile della spesa sostenuta nel periodo d’imposta per l’acquisto di car-
buranti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la
trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l’ammon-
tare deducibile delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai di-
pendenti.
Le spese sostenute per l’utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle “Altre spe-
se documentate”, vanno incluse nel rigo Q10;
– nel rigo Q03, l’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del va-
lore da indicare nel rigo Q04.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammor-
tizzabili ai sensi dell’art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche
successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell’immissione nell’attività, dei beni acquisiti in comodato
ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
• non si tiene conto degli immobili;
• va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 an-
corché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro
degli inventari;
3
• le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e
professione e all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
• le spese relative all’acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, del-
le autovetture e degli autocaravan, indicati nell’art. 164 del TUIR, si assumono nei limiti
del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza
di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fi-
scalmente rilevante per l’acquisto.
Il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di
possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.
I beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la rela-
tiva quota di ammortamento, possono non essere considerati ai fini della determinazione del
valore dei beni strumentali.
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per la
dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633
del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19-
bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singole ope-
razioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimen-
to, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè
di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
– nel rigo Q04, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi
i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994.Nel-
l’indicare tale valore non si deve tenere conto della riduzione del 20 per cento prevista per
tutti i contribuenti dall’art. 2, comma 1, del DPCM 27 marzo 1997 in quanto la stessa vie-
ne automaticamente attribuita dal programma di calcolo distribuito dalla Amministrazione fi-
nanziaria. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore
da riportare nel rigo Q03;
– nel rigo Q05, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:
• l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta al lordo dei contributi previ-
denziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla ge-
stione separata presso l’Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi cor-
risposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro
non direttamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa vo-
ce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal
territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
• le quote di accantonamento maturate nel periodo d’imposta relative alle indennità per ces-
sazione del rapporto di collaborazione;
• i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud-
dette quote maturate nell’anno;
– nel rigo Q06, relativamente ai lavoratori dipendenti:
• l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipen-
dente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assisten-
ziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal terri-
torio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno conside-
rate per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è ele-
vato a euro 258,23 per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusiva-
mente alle spese rimborsate a piè di lista;
• le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel pe-
riodo d’imposta;
• i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud-
dette quote maturate nell’anno.
ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il
lavoro prestato o l’opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coor-
dinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati,
minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L’indeducibilità si
riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati al-
le compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamen-
ti maturati nel periodo d’imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assi-
stenziali versati dall’artista o professionista per i familiari sopra indicati;
– nel rigo Q07:
• le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unita-
rio non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni
sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale
o familiare del contribuente;
4
• l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili
strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione, determina-
te secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del
1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente
a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promi-
scuamente;
• l’ammontare deducibile fiscalmente delle quote di ammortamento del costo relativo ad ap-
parecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
• l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ci-
clomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di
costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro
4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori;
• l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti.
ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicate, le quote di ammortamento
relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto;
– nel rigo Q08:
• i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per l’importo fiscalmente
deducibile;
• l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocara-
van, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto del-
l’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che ec-
cede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli
e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
• l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promi-
scuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
• l’ammontare deducibile fiscalmente del canone di locazione finanziaria di apparecchia-
ture terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera
gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al de-
creto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
– nel rigo Q09, l’ammontare complessivo degli oneri finanziari relativi ai canoni indicati al ri-
go Q08. I contribuenti che non sono a conoscenza dell’ammontare degli oneri finanziari gra-
vanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei me-
desimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fi-
scalmente rilevanti del periodo d’imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo so-
stenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del
“valore dei beni strumentali” da indicare al rigo Q03) diviso il numero dei giorni di durata
del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d’im-
posta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;
– nel rigo Q10, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
• per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.
Va indicato l’ammontare fiscalmente deducibile;
• di rappresentanza. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione al-
le spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessi-
vo non superiore all’1 per cento dell’ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che
sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’im-
portazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come be-
ni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto
o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
• per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento pro-
fessionale comprese quelle sostenute per l’eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata
partecipazione. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50
per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
• per la manutenzione di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettroni-
ca ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle co-
municazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Va indica-
to l’ammontare deducibile fiscalmente in relazione alle spese effettivamente sostenute nel
periodo d’imposta;
• per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitata-
mente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motoci-
cli, nella misura deducibile fiscalmente;
5
• di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e
all’uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria o di noleggio. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante in rela-
zione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta;
• inerenti l’attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documen-
tate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spe-
se afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno con-
seguentemente indicate, nella misura del 50 per cento;
– nel rigo Q11, l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professionale o
artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero, nonché i
compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che com-
portano lo svolgimento di attività rientranti nell’oggetto proprio della professione. I citati com-
pensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla
legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai
committenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costi-
tuisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
Imposta sul valore aggiunto
Indicare:
– nel rigo Q12, barrando la relativa casella, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
– nel rigo Q13, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72, l’ammontare complessivo delle pre-
stazioni effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle varia-
zioni di cui all’art. 26 del citato decreto;
– nel rigo Q14, l’ammontare delle altre operazioni, effettuate nell’anno 2008, che hanno da-
to luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
1.operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA, (ad esempio, artt. 2, ultimo comma,
3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72);
2.operazioni non soggette a dichiarazione di cui all’art. 36 bis del DPR n. 633/72.
– nel rigo Q15, l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili;
– nel rigo Q16, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa:
1.alle cessioni di beni ammortizzabili;
2.ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo comma,
del DPR n. 633/72;
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi
Indicare:
– nel rigo Q17, barrando l’apposita casella, se l’attività è stata intrapresa da meno di cinque
periodi d’imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive
già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando
soltanto quelli maturati anteriormente all’inizio del periodo d’imposta 2008e assumendo co-
me anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l’attività.
SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA
La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del
modello Unico società di persone ed equiparate.
L’indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci o agli asso-
ciati con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retri-
buzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo associato sia della sua
età anagrafica. A tal fine si precisa che:
1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell’attività complessivamente svolta in forma indivi-
duale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d’imposta.
Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati
Indicare:
– nel rigo Q18, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che ri-
sultano in attività da non più di cinque anni;
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– nel rigo Q19, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che ri-
sultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel rigo Q20, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che ri-
sultano in attività da oltre dieci anni;
– nel rigo Q21, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati con
età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d’imposta.
SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI
Nel rigo Q22 deve essere riportato l’ammontare dei compensi non annotati nelle scritture con-
tabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dal-
l’esercizio di arti e professioni, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardan-
ti l’adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662).
SEZIONE IV
DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ
(art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998)
Si fa presente che, in questa sezione, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previ-
ste dall’art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998, così come modificato dalla legge n.
296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Si precisa che tali informazioni dovranno es-
sere fornite nel caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, en-
tro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecu-
zione di attività svolte da altri soggetti.
In particolare, nel rigo Q23 deve essere indicato:
– nel primo campo:
• il codice 1, se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso
soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d’imposta. Il
codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 5 mar-
zo 2008 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2008;
• il codice 2, se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008 e nuovamente iniziata, da
parte dello stesso soggetto, nel periodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei me-
si dalla sua cessazione. Il codice 2 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’at-
tività sia cessata il 28 dicembre 2007 e nuovamente iniziata il 30 marzo 2008;
• il codice 3, se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2008 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso
soggetto, nel periodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessa-
zione. Il codice 3 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessa-
ta il 2 novembre 2008 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2009;
• il codice 4, se l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale
fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in so-
stanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sot-
to l’aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi “mera prosecuzio-
ne di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
– acquisto o affitto d’azienda;
– successione o donazione d’azienda;
– operazioni di trasformazione;
– operazioni di scissione e fusione d’azienda.
Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “inizio/cessazione attività” (codici 1, 2 e 3), e di “me-
ra prosecuzione dell’attività” (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’atti-
vità rispetto a quella preesistente;
– nel secondo campo, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero com-
plessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività nel corso del periodo d’imposta.
7
CODICE FISCALE
PARAMETRI PROFESSIONI
2009 Codice dell’attività esercitata
ATECO 2007
genzia Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
Codice dell’attività esercitata
ntrate
dei parametri - Esercenti arti e professioni ATECOFIN 1993
SEZIONE I Imposte sui redditi
Elementi contabili
Q01 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica ,00
Q02 Consumi ,00
Q03 Valore complessivo dei beni strumentali ,00
Q04 Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche ,00
Q05 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa ,00
Q06 Spese per prestazioni di lavoro dipendente ,00
Q07 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00
Q08 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00
Q09 Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali ,00
Q10 Altre spese ,00
Q11 Compensi dichiarati ,00
Imposta sul valore aggiunto
Q12 Esenzione IVA Barrare la casella
Q13 Volume d’affari ,00
Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo
Q14
e operazioni non soggette a dichiarazione ,00
Q15 IVA sulle operazioni imponibili ,00
Q16 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni) ,00
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi
Q17 Nuove iniziative produttive Barrare la casella
SEZIONE II Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati
Riservata ai soggetti
che svolgono l’attività Q18 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da non più di 5 anni Numero mesi di attività
in forma associata Q19 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni Numero mesi di attività
Q20 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 10 anni Numero mesi di attività
Q21 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati con età superiore a 65 anni Numero mesi di attività
SEZIONE III Q22 Compensi non annotati nelle scritture contabili ,00
Adeguamento
ai compensi determinati
sulla base dei parametri
SEZIONE IV Q23 Codice Numero giorni
Dati inizio/cessazione
attività (art. 10, comma 4,
lett. b), legge 146/98)
genzia
ntrate
2009
PERIODO D’IMPOSTA 2008
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione dei parametri
Esercenti attività d’impresa
MODELLO DEI DATI RILEVANTI
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI
ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA
Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2009, devono es-
sere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29
gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i
parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa per i quali
non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni “parte generale” dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore l’elenco degli stu-
di di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non
estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
I parametri sono applicabili, inoltre, ai contribuenti che esercitano oltre ad attività per le quali
risultano applicabili gli studi di settore, anche attività per le quali si applicano i parametri ed
abbiano volontariamente proceduto all’annotazione separata prevista dal decreto dirigenzia-
le del 24 dicembre 1999, qualora i ricavi relativi a queste ultime attività siano di ammontare
superiore al 20% dei ricavi complessivi. Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d’im-
posta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per
i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste
dall’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’inizio o la cessa-
zione dell’attività nel corso del 2008 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento ba-
sata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti
dalla legge Finanziaria 2007.
L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), mo-
dificando l’art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclu-
sione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla
data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione
di attività svolte da altri soggetti.
Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri:
a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’i-
potesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormen-
te al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e l’inizio attività sia avvenuto nel cor-
so del periodo d’imposta 2008, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di
cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa co-
stituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione
amministrativa da euro 258 a euro 2.065 ridotta ad un quinto del minimo se la presentazio-
ne avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione.
ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei para-
metri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i com-
ponenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’eser-
cizio dell’impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell’art. 164 del citato testo unico).
Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il codice dell’attività prevalente e la
relativa percentuale sui ricavi (nel caso in cui il contribuente non svolga altre attività va riporta-
to il valore 100).
Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ri-
cavi conseguiti nel 2008.
Al fine del corretto funzionamento del softwaredi calcolo“Parametri 2009”, deve essere indi-
cato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECO 2007, anche il codice secon-
do la classificazione ATECOFIN 1993.
Si precisa che la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è consultabi-
le presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia dell’Entra-
te www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finan-
ze.gov.it unitamente alla tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.
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Il modello è composto da sei sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che di-
chiarano redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa, vanno indicati gli elementi conta-
bili relativi alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizza-
re per la determinazione presuntiva dei ricavi; nella Sezione II, riservata ai soli soggetti tenuti
alla presentazione del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi necessa-
ri per la determinazione delle quote spettanti ai soci.
Nella sezione III va riportato l’ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indi-
cato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’a-
deguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri.
Nella sezione IV vanno indicati ulteriori dati contabili oltre quelli già riportati nella sezione I.
Nel caso di esercizio di altre attività, nella sezione V bisogna riportare, per ogni attività secon-
daria, il codice ATECO 2007 e la relativa percentuale sui ricavi.
Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per ec-
cesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se in-
feriore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due ze-
ri finali dopo la virgola.
SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI
La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di atti-
vità d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.
Imposte sui redditi
Indicare:
– nel rigo P01, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidia-
rie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi
non di durata ultrannuale;
– nel rigo P02, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l’am-
montare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P01;
– nel rigo P03, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servi-
zi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
– nel rigo P04, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ul-
trannuale valutate, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del TUIR nel testo vigente anteriormente all’a-
brogazione della norma operata dall’art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Tale valutazione delle esistenze iniziali, ai sensi della citata norma abrogativa, può ope-
rarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale con inizio di
esecuzione non successivo al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare
nel rigo P03;
– nel rigo P05, il valore complessivo delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR);
– nel rigo P06, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l’am-
montare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P05;
– nel rigo P07, il valore complessivo delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servi-
zi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR);
– nel rigo P08, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ul-
trannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell’art. 93, comma 5, dello stesso TUIR,
nel testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, comma 70
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi del-
la citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e ser-
vizi di durata ultrannuale con inizio di esecuzione non successivo al periodo d’imposta in cor-
so alla data del 31 dicembre 2006.
Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare
nel rigo P07;
– nel rigo P09, l’ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati
e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa;
– nel rigo P10, l’ammontare dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi strettamente correla-
ti alla produzione dei ricavi che originano dall’attività di impresa esercitata.
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Non vanno considerati ai fini della compilazione di questo rigo i costi di tipo gestionale che
riguardano il complessivo svolgimento dell’attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tas-
se di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in ge-
nere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fa-
re, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute
dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di com-
mercio e dai titolari di licenza per l’esercizio taxi; le spese per l’appalto di trasporti commissio-
nati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l’acquisto dei prodotti utilizzati dai bar-
bieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la
cura dei capelli); i costi sostenuti per l’acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impian-
ti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il paga-
mento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi
autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere
incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appalta-
ta, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore
da indicare al rigo P12 “spese per acquisti di servizi”. Tuttavia, qualora in contabilità le spese
sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state
rilevate separatamente da quelle sostenute per l’energia non direttamente utilizzata nell’attività
produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso
in cui un’impresa utilizzi energia elettrica per “usi industriali” ed energia elettrica per “usi civili”
e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l’energia ad uso in-
dustriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– nel rigo P11, l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi
Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendi-
sti che abbiano prestato l’attività per l’intero anno o per parte di esso, comprensive degli
stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quie-
scenza e previdenza maturate nell’anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad ecce-
zione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l’attività, eventualmente de-
dotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quel-
le sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), diret-
tamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di inden-
nità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di im-
posta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l’attività,
eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro
di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esa-
me si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all’attività svolta dal
contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell’esercizio di un’atti-
vità commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l’attività svolta dal
contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si con-
siderano spese direttamente afferenti l’attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da
un’impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un labora-
torio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbrican-
te di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all’attività quelle soste-
nute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un pro-
cedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell’esercizio di un’attività
d’impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni cor-
risposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infi-
ne, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al ri-
go P12 “Spese per acquisti di servizi” quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti
per la tenuta della contabilità;
– nel rigo P12, l’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto di servizi inerenti all’ammini-
strazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all’acquisto o alla vendi-
ta; i premi di assicurazione relativi all’attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i
consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all’autotrazione.
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Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
• le spese per l’acquisto di servizi inerenti all’amministrazione non includono le spese di pub-
blicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l’acquisto di beni, quali quelli di
cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle ca-
se mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di
assicurazione ai propri sub-agenti;
• le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la
compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad
esempio, per l’assistenza in sede contenziosa;
• le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stes-
se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
• non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché
l’obbligatorietà sia correlata all’esercizio dell’attività d’impresa (quali, ad esempio, i pre-
mi riguardanti l’assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di sem-
plificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi INAIL relativi all’im-
prenditore, e ai collaboratori familiari);
• tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d’imposta per qual-
siasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consen-
tire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamen-
to dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per
i natanti delle imprese esercenti l’attività di pesca;
• i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli auto-
mezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappre-
sentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del “Costo per la pro-
duzione dei servizi” da indicare al rigo P10;
– nel rigo P13,l’ammontare complessivo delle quote spettanti ai collaboratori familiari o al co-
niuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in
cui i collaboratori familiari hanno svolto l’attività nell’ambito dell’impresa. Nel caso di più col-
laboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l’at-
tività nell’impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavo-
ro nell’ambito dell’impresa per l’intero anno e l’altro soltanto per due mesi, dovrà essere in-
dicato il numero 14.
– nel rigo P14, gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente
lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in
concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli
associati, che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l’attività nell’ambito dell’impresa.
Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato
ha svolto l’attività nell’impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha pre-
stato prevalentemente lavoro nell’ambito dell’impresa per l’intero anno e l’altro soltanto per
sei mesi, dovrà essere indicato il numero 18;
– nel rigo P15, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventua-
li contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili
ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, da indicare nel registro dei beni am-
mortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle
eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle dispo-
sizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di con-
tratti di locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non as-
sume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione
di acquisto;
c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ov-
vero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto
d’azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di co-
stituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al
momento di stipula dell’atto.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
• non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
• va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, an-
corché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro
degli inventari;
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• le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impre-
sa ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
• il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di pos-
sesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni;
• i beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la re-
lativa quota di ammortamento, possono non essere considerati.
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per
la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n.
633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui al-
l’art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle
singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce.
Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiun-
to rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della
voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far ri-
ferimento alla nozione di costo di cui all’art. 110 del TUIR.
Per i beni strumentali acquistati nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) so-
no ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli eser-
centi attività di impresa e, quindi, anche a coloro che, di fatto, non hanno fruito dell’agevo-
lazione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle impre-
se costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati);
– nel rigo P16, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i
computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini
della determinazione del valore dei beni in esame occorre fare riferimento alle disposizioni di
cui all’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione pre-
cedentemente indicate nel rigo P15, per quanto applicabili), senza tenere conto della riduzio-
ne (pari al venti per cento) di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riporta-
re nel rigo P15;
– nel rigo P17, il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le at-
tività indicate alle lettere da a) ad f) dell’elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni
strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all’art. 16 del D.P.R.
n. 600 del 1973, senza tenere conto dell’anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che
svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
I codici delle attività e dei servizi sopraindicati sono desunti dalla classificazione ATECOFIN
1993.
Nella determinazione del valore in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al-
l’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione prece-
dentemente indicate nel rigo P15), senza tenere conto della riduzione di cui all’art. 2, com-
ma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997 (pari al venti per cento del valore complessivo degli
autoveicoli, ovvero, del valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima catego-
ria omogenea utilizzati dai soggetti rispettivamente indicati alle lettere da a) ad f) e g) ed h),
ed applicabile a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino al-
meno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali).
Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riporta-
re nel rigo P15;
– nel rigo P18, l’ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed im-
materiali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinate ai sensi degli artt. 102, 102-
bis e 103 del TUIR nonché le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non
superiore ad euro 516,46. Con riferimento alle spese relative all’acquisto di beni mobili adi-
biti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprendito-
re, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella misu-
ra deducibile sono computabili le quote di ammortamento relative ai servizi di comunica-
zione elettronica ad uso pubblico di cui all’art. 102, comma 9, del TUIR;
– nel rigo P19, l’ammontare della quota di ammortamento relativa al valore di avviamento;
– nel rigo P20, l’ammontare della quota di ammortamento relativa al valore degli immobili;
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– nel rigo P21, l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni mo-
bili strumentali;
– nel rigo P22, l’ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione ai contratti di locazio-
ne finanziaria di beni mobili strumentali. I contribuenti che non sono a conoscenza dell’am-
montare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di
semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza
tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo:
costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazio-
ne del “valore dei beni strumentali”) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di lo-
cazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d’imposta compresi
nel periodo di durata del contratto di leasing.
L’ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione all’acquisto di beni mobili adibiti pro-
miscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore ed al-
le apparecchiature terminali per il servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico di
cui all’art. 102, comma 9, del TUIR, vanno determinati in relazione all’ammontare deducibi-
le dei relativi canoni di locazione finanziaria;
– nel rigo P23, l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR
cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o pro-
dotti per essere impiegati nella produzione.
Non si deve tenere conto, invece:
• dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti
indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, comprese quelle non rap-
presentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non co-
stituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio
è diretta l’attività dell’impresa;
• delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la per-
dita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.
Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a for-
mare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’eserci-
zio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risar-
cimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipen-
denti da invalidità permanente o da morte.
Nel primo campo interno, il contribuente ha facoltà di indicare l’ammontare di detti ricavi
per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d’imposta.
Nel secondo campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri
e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, l’am-
montare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l’ammontare indica-
to nei due campi interni, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
– nel rigo P24, l’ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del Tuir, evidenziando nell’apposito spa-
zio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell’art. 85 (indennità conseguite a tito-
lo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni
da cui originano ricavi).
Imposta sul valore aggiunto
Indicare:
– nel rigo P25, barrando la relativa casella, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
– nel rigo P26, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72, l’ammontare complessivo delle ces-
sioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell’anno, registrate o soggette a registra-
zione, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 del citato decreto;
– nel rigo P27, l’ammontare delle altre operazioni, effettuate nell’anno 2008, che hanno da-
to luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
• operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA (ad. es.: artt. 2, ultimo comma, 3, quar-
to comma, 7 e 74, 1° comma del DPR n. 633/72);
• operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6°comma, del DPR
n. 633/72;
– nel rigo P28, l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili;
– nel rigo P29, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di
cui all’art. 74, 6° comma, del DPR n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel rigo P30, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa:
• alle cessioni di beni ammortizzabili;
• ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo comma,
del DPR n. 633/72;
7
• ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intratteni-
menti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi
Indicare:
– nel rigo P31, barrando l’apposita casella, se l’attività è stata intrapresa da meno di cinque
periodi d’imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive
già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando
soltanto quelli maturati anteriormente all’inizio del periodo d’imposta 2008 e assumendo co-
me anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l’attività.
SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO
DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE
La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico
Società di persone ed equiparate.
L’indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci con occupa-
zione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa
che tiene conto sia degli anni di attività del singolo socio sia della sua età anagrafica. A tal fi-
ne si precisa che:
1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell’attività complessivamente svolta in forma indi-
viduale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d’imposta.
Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci
Indicare:
– nel rigo P32, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività
da non più di cinque anni;
– nel rigo P33, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività
da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel rigo P34, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività
da oltre dieci anni;
– nel rigo P35, il numero dei mesi di attività prevalente, riferibile ai soci con età superiore a
sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d’imposta.
SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI
Nel rigo P36 deve essere riportato l’ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabi-
li, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d’impresa, qualo-
ra il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l’adeguamento ai ricavi determinati
sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
SEZIONE IV
ALTRI ELEMENTI CONTABILI
In tale sezione devono essere indicati gli ulteriori elementi che hanno contribuito alla determi-
nazione del reddito d’impresa.
– nel rigo P37, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai
costi che l’impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e
immateriali;
– nel rigo P38, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione
accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica
dell’impresa.
Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
• i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’eserci-
zio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impre-
sa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in
base alle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territo-
8
rio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all’estero;
• i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quin-
di, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno as-
sunti nella determinazione del reddito d’impresa senza alcun abbattimento;
• le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
• la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all’art. 86 e 58
del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi
non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di ti-
po straordinario).
Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l’importo delle plusvalenze derivanti dalla de-
stinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai
fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore ov-
vero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette
plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d’im-
posta in esame.
In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura fi-
nanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimen-
to di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);
– nel rigo P39, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
• i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall’utilizzo di beni immobi-
li, beni mobili e concessioni;
• i canoni di noleggio;
• i canoni d’affitto d’azienda.
Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, au-
tocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’impresa va tenuto conto delle
disposizioni di cui all’art. 164 del T.U.I.R.;
– nel rigo P40, l’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisto di servizi che non sono stati inclu-
si nei righi P10 e P12, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese
per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pu-
lizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordina-
ria di cui all’art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusio-
ne di quelle relative al personale già indicate nel rigo P11), costi per i servizi eseguiti da ban-
che ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professiona-
le dei dipendenti;
– nel rigo P41, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i con-
tributi ad associazioni di categoria, l’abbonamento a riviste e giornali, l’acquisto di libri, spe-
se per cancelleria, spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali, gli oneri di utilità so-
ciale di cui all’art. 100, comma 1 e 2, lett. c), e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalen-
ze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manu-
tenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spe-
se generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove
classificati;
– nel rigo P42, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che
hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi pre-
cedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in parteci-
pazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste
da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate
riconosciuta per effetto dell’art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentan-
ti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell’art. 1 del D.M. 13
ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66,
comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per con-
to terzi; ecc.);
– nel rigo P43, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di
capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett.
c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivan-
te dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi fi-
nanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizza-
zioni e nell’attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza
quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel
caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l’importo da indicare
va preceduto dal segno meno “–”;
– nel rigo P44, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i co-
sti per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazio-
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nari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti as-
sistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
– nel rigo P45, i proventi straordinari. La natura “straordinaria” deve essere intesa, con riferimen-
to, non tanto alla eccezionalità o all’anormalità del provento conseguito, bensì alla “estraneità”
dell’attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze
derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, ces-
sione di rami d’azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei
alla gestione dell’impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusio-
ne di quelli previsti nella lett. f) dell’art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo P24);
– nel rigo P46, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura “straor-
dinaria” al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferi-
mento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura
straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad
esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);
– nel rigo P47, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d’imposta risultante dalla diffe-
renza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nel presente modello e
rilevanti ai fini fiscali. L’importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indica-
to nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2009.
In particolare, dovrà coincidere:
• per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo
RF47 del quadro RF ovvero RG26 del quadro RG di Unico persone fisiche;
• per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo
RF52 del quadro RF ovvero RG27 del quadro RG di Unico Società di persone;
• per le società di capitali con il rigo RF59 del quadro RF di Unico Società di capitali.
SEZIONE V
ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE
Nella presente sezione devono essere indicati i codici attività, secondo la classificazione ATE-
CO 2007, riferibili alle attività secondarie, indicando per ciascuna la relativa percentuale dei
ricavi riferibili.
SEZIONE VI
DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ
(art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998)
Si fa presente che, in questa sezione, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previ-
ste dall’art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998, così come modificato dalla legge n.
296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Si precisa che tali informazioni dovranno es-
sere fornite nel caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, en-
tro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzio-
ne di attività svolte da altri soggetti.
In particolare, nel rigo P52 deve essere indicato:
– nel primo campo:
• il codice 1, se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso
soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d’imposta. Il
codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 5 mar-
zo 2008 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2008;
• il codice 2, se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008 e nuovamente iniziata, da
parte dello stesso soggetto, nel periodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei me-
si dalla sua cessazione. Il codice 2 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’at-
tività sia cessata il 28 dicembre 2007 e nuovamente iniziata il 30 marzo 2008;
• il codice 3, se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2008 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso
soggetto, nel periodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessa-
zione. Il codice 3 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessa-
ta il 2 novembre 2008 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2009;
• il codice 4, se l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale
fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostan-
ziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l’a-
10
spetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi “mera prosecuzione di
attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
– acquisto o affitto d’azienda;
– successione o donazione d’azienda;
– operazioni di trasformazione;
– operazioni di scissione e fusione d’azienda.
Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “inizio/cessazione attività” (codici 1, 2 e 3), e di “me-
ra prosecuzione dell’attività” (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’atti-
vità rispetto a quella preesistente;
– nel secondo campo, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero com-
plessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività nel corso del periodo d’imposta.
11
CODICE FISCALE
PARAMETRI IMPRESA
2009 Codice dell’attività esercitata
ATECO 2007
genzia Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
Codice dell’attività esercitata
ntrate
dei parametri - Esercenti attività d’impresa ATECOFIN 1993
% sui ricavi
SEZIONE I Imposte sui redditi
Elementi contabili P01 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00
P02 Esistenze iniziali relative a prodotti finiti ,00
P03 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale ,00
P04 Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR ,00
P05 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00
P06 Rimanenze finali relative a prodotti finiti ,00
P07 Rimanenze finali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale ,00
P08 Rimanenzefinali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR ,00
P09 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci ,00
P10 Costo per la produzione di servizi ,00
P11 Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all’attività d’impresa ,00
P12 Spese per acquisti di servizi ,00
Quote dei collaboratori dell’impresa familiare e del coniuge dell’azienda coniugale
P13
non gestita in forma societaria N. mesi ,00
P14 Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro N. mesi ,00
P15 Valore complessivo dei beni strumentali ,00
P16 Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche ,00
P17 Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste) ,00
P18 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00
P19 Quote di ammortamento del valore di avviamento ,00
P20 Quote di ammortamento accelerato ,00
P21 Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00
P22 Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali ,00
Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR
P23
di cui con emissione di fattura ,00di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,00 ,00
Altri proventi considerati ricavi
P24
di cui all’art. 85, comma 1, lettera f) del TUIR ,00 ,00
Imposta sul valore aggiunto
P25 Esenzione IVA Barrare la casella
P26 Volume d’affari ,00
Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4°c., art. 7 e art.
P27
74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6°c., del D.P.R. 633/72) ,00
P28 IVA sulle operazioni imponibili ,00
P29 IVAsulle operazioni di intrattenimento ,00
P30 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) ,00
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi
P31 Nuove iniziative produttive Barrare la casella
SEZIONE II Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci
Riservata ai soggetti P32 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni Numero mesi
tenuti alla presentazione di attività
del modello Unico delle P33 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni N di u a m tt e iv r i o tà mesi
Società di persone ed P34 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni Numero mesi
equiparate di attività
P35 Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni Numero mesi
di attività
SEZIONE III P36 Ricavi non annotati nelle scritture contabili ,00
Adeguamento ai ricavi
determinati sulla base
dei parametri
SEZIONE IV P37 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ,00
Altri elementi contabili P38 Altri proventi e componenti positive ,00
P39 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) ,00
P40 Altri costi per servizi ,00
P41 Oneri diversi di gestione ,00
P42 Altre componenti negative ,00
P43 Risultato della gestione finanziaria ,00
P44 Interessi e altri oneri finanziari ,00
P45 Proventi straordinari ,00
P46 Oneri straordinari ,00
P47 Reddito d’impresa (o perdita) ,00
SEZIONE V
Altre attività esercitate Attività secondarie
P48 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi
P49 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi
P50 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi
P51 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi
SEZIONE VI P52 Codice Numero giorni
Dati inizio/cessazione
attività (art. 10, comma 4,
lett. b), legge 146/98)
genzia
ntrate
2009
PERIODO D’IMPOSTA 2008
UNICO Persone fisiche
INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA
UNICO PERSONE FISICHE
L’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007)
ha previsto, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per
i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, specifici indicatori di normalità economi-
ca, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di la-
voro irregolare.
Al fine di procedere all’applicazione di tali indicatori, che saranno successivamente individua-
ti e utilizzati dall’amministrazione finanziaria per la selezione dei predetti soggetti da sottopor-
re a controllo, vengono richieste alcune informazioni contenute nel seguente allegato al model-
lo UNICO PF - PERSONE FISICHE.
Il presente allegato deve essere compilato dai soggetti per i quali non si rendono applicabili
gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e che, comunque, non sono tenuti alla com-
pilazione del relativo modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione de-
gli studi di settore.
ATTENZIONE
In base a quanto previsto dal comma 113 dell’art. 1 della Legge n. 244 del 24/12/2007
(Legge Finanziaria per il 2008), sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i con-
tribuenti persone fisiche rientranti nel regime dei “minimi”, disciplinato dall’art. 1, commi
da 96 a 117 della citata disposizione. Tali soggetti sono, altresì, esonerati dall’obbligo di
invio del presente modello.
In particolare, devono compilare il presente allegato i contribuenti che:
• hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta 2008;
• esercitano un’attività per la quale non risultano approvati né gli studi di settore né i parame-
tri;
• sono tenuti all’applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come mo-
dificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997;
• esercitano un’attività per la quale si rendono applicabili i parametri e si trovano in una delle
seguenti situazioni:
– sono in un periodo di non normale svolgimento dell’attività;
– sono in liquidazione ordinaria;
– hanno un periodo d’imposta diverso da dodici mesi;
– hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta 2008;
– hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c),
d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all’art.
54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
• esercitano un’attività per la quale si rendono applicabili gli studi di settore e hanno dichiara-
to ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR,
approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del
TUIR, di ammontare superiore a euro 7.500.000.
Si ricorda che i soggetti che esercitano un’attività compresa negli studi di settore e si trovano
nel periodo d’imposta 2008 in una delle seguenti situazioni:
• dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e)
del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all’art. 54, com-
ma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;
• dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione
dell’attività, liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività;
non devono compilare il presente allegato, poiché, come già precisato nel paragrafo relativo
alle istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS, ancorché tali soggetti sono esclusi dall’appli-
cazione degli studi, gli stessi sono comunque tenuti a compilare il modello per la comunicazio-
ne dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Non devono comunque compilare il presente allegato i soggetti che determinano il reddito for-
fetariamente.
2
Il presente allegato è composto da tre sezioni:
– la Sezione I dovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità semplificata che
compilano il quadro RG;
– la Sezione IIdovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità ordinaria che com-
pilano il quadro RF;
– la Sezione III dovrà essere compilata dai soggetti che conseguono redditi di lavoro autono-
mo derivanti dall’esercizio di arti e professioni e che compilano il quadro RE.
SEZIONE I
Nel rigo NS1 va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali
contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai
sensi degli artt. 64, 102, 103 e 164 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammor-
tizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lor-
do degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate
prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 no-
vembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun ri-
lievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ov-
vero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d’a-
zienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzio-
ne in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momen-
to di stipula dell’atto.
ATTENZIONE
Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato
ai giorni di possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari
a 365 giorni.
Ne deriva che il bene acquistato il 1°dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del va-
lore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo
storico.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 eu-
ro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel
libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa
ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per la
dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633
del 1972, e nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19-bis,
dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singole opera-
zioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento,
invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di va-
lore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far rife-
rimento alla nozione di costo di cui all’art. 110, comma 1, del T.U.I.R.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono
ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti
attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell’agevolazione
prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costitui-
te dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati);
Personale addetto all’attività
Nel rigo NS2, va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:
– ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto
di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti
a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2008;
– agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli DM10 relativi al
2008;
3
– al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il nu-
mero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese
fornitrici o di somministrazione;
– agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro ripartito o con contratto
di lavoro intermittente determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane
utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a
quanto comunicato all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denun-
cia telematica denominato “EMens”, relativo al 2008.
Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti
all’attività dell’impresa distaccataria e non tra quelli dell’impresa distaccante.
Nel rigo NS3, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta, il
numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis),
del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa interessata alla compilazio-
ne del modello.
ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 50, comma 1,
lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità ri-
conducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss.
del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che in-
trattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della norma-
tiva richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro
a progetto, a programma o a fase di programma.
Nel rigo NS4, nella prima colonna, va indicato il numero dei collaboratori dell’impresa fami-
liare di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell’azienda coniugale non ge-
stita in forma societaria e il numero dei familiari diversi da quelli precedentemente indicati che
prestano la loro attività nell’impresa (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i
quali vengono versati i contributi previdenziali)
Nel rigo NS5, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del
periodo d’imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nell’im-
presa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli associa-
ti in partecipazione che apportano esclusivamente capitale.
Nei righi NS4 e NS5, nella seconda colonna, vanno indicate le percentuali complessive del-
l’apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di cia-
scun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno da parte di
un dipendente che lavora per l’intero anno. Considerata, ad esempio, un’attività nella quale il
titolare dell’impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l’atti-
vità a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel ri-
go in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di appor-
to di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di in-
dicazione della percentuale da indicare per l’apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riporta-
te al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005.
SEZIONE II
Nel rigo NS6 va indicato il valore delle esistenze iniziali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 92, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del
TUIR).
Nel rigo NS7 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del
TUIR).
Nel rigo NS8 va indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e as-
similato.
In particolare:
• l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipenden-
te e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati al-
la gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché
delle ritenute fiscali;
4
• le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel perio-
do d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non co-
perta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
• l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensio-
nistiche complementari (art. 105, comma 3, del T.U.I.R.), nonché le somme erogate agli
iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispon-
dente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la con-
sistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’e-
rogazione delle prestazioni;
• i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddet-
te quote maturate nell’anno;
• le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assi-
milati, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del
TUIR. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto di
merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle tra-
sferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un im-
porto di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto del-
le spese di viaggio e di trasporto;
• le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che han-
no trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano
l’attività, integralmente deducibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento del
dipendente e per i due successivi. Non devono essere indicate le somme corrisposte a tito-
lo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affi-
liati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai fami-
liari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’art. 5 del T.U.I.R.
Nel rigo NS9 vanno indicati gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo devo-
no essere ricompresi gli interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su pre-
stiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Era-
rio ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc.
Nel rigo NS10 va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali
contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai
sensi degli artt. 64, 102, 103 e 164 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammor-
tizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lor-
do degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate
prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 no-
vembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun ri-
lievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ov-
vero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d’a-
zienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzio-
ne in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momen-
to di stipula dell’atto.
ATTENZIONE
Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato
ai giorni di possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari
a 365 giorni.
Ne deriva che il bene acquistato il 1°dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del va-
lore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo
storico.
Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabi-
lità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 eu-
ro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel
libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa
ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.
5
Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per
la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n.
633 del 1972, e nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art.
19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singo-
le operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con ri-
ferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevan-
te (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esa-
me.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far rife-
rimento alla nozione di costo di cui all’art. 110, comma 1, del T.U.I.R.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono
ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti
attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell’agevolazione
prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costitui-
te dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati).
Personale addetto all’attività
Nel rigo NS11 va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:
– ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto
di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti
a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2008;
– agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli DM10 relativi al
2008;
– al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il nu-
mero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese
fornitrici o di somministrazione;
– agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con con-
tratto di lavoro ripartito, determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settima-
ne utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a
quanto comunicato all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denun-
cia telematica denominato “EMens”, relativo al 2008.
Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti
all’attività dell’impresa distaccataria e non tra quelli dell’impresa distaccante.
Nel rigo NS12va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta,il
numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis),
del T.U.I.R, che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa interessata alla compila-
zione del modello.
ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 50, comma 1,
lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità ri-
conducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss.
del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che in-
trattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della norma-
tiva richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro
a progetto, a programma o a fase di programma.
Nel rigo NS13, nella prima colonna, va indicato il numero dei collaboratori dell’impresa fa-
miliare di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell’azienda coniugale non
gestita in forma societaria e il numero dei familiari diversi da quelli precedentemente indicati
che prestano la loro attività nell’impresa (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti
per i quali vengono versati i contributi previdenziali).
Nel rigo NS14, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura
del periodo d’imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nel-
l’impresa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli as-
sociati in partecipazione che apportano esclusivamente capitale.
Nei righi NS13 e NS14, nella seconda colonna, vanno indicate le percentuali complessive
dell’apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di cia-
scun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno da parte di
6
un dipendente che lavora per l’intero anno. Considerata, ad esempio, un’attività nella quale il
titolare dell’impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l’atti-
vità a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel ri-
go in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di appor-
to di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di in-
dicazione della percentuale da indicare per l’apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riporta-
te al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005.
SEZIONE III
Personale addetto all’attività
Nel rigo NS15 va indicato il numero delle ore settimanali dedicate all’esercizio dell’attività.
Nel rigo NS16 va indicato il numero complessivo delle settimane dedicate all’attività nel cor-
so dell’anno.
Nel rigo NS17 va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:
– ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto
di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti
a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2008;
– agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli DM10 relativi al
2008;
– al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il nu-
mero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese
fornitrici o di somministrazione;
– agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro ripartito o con contratto
di lavoro intermittente determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane
utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a
quanto comunicato all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denun-
cia telematica denominato “EMens”, relativo al 2008.
Nel rigo NS18, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta,
il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis),
del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nello studio professionale.
ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 50, comma 1,
lett. c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità
riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e
ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che
intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della nor-
mativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavo-
ro a progetto, a programma o a fase di programma.
7
CODICE FISCALE
INDICATORI
2009
Indicatori di normalità economica
genzia
ntrate UNICO Persone fisiche
SEZIONE I NS1 Valore dei beni strumentali
Imprese Numero giornate
Personale addetto all’attività
in contabilità semplificata retribuite
(quadro di NS2 Dipendenti
riferimento RG)
Percentuale di
NS3 Numero lavoro prestato
Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa
NS4 Familiari che prestano attività nell'impresa
NS5 Associati in partecipazione
SEZIONE II NS6 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00
NS7 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00
Imprese
in contabilità ordinaria NS8 Spese per lavoro dipendente e assimilato ,00
(quadro di NS9 Interessi e altri oneri finanziari ,00
riferimento RF)
NS10 Valore dei beni strumentali ,00
Numero giornate
Personale addetto all’attività retribuite
NS11 Dipendenti
Percentuale di
Numero lavoro prestato
NS12 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa
NS13 Familiari che prestano attività nell'impresa
NS14 Associati in partecipazione
SEZIONE III Personale addetto all’attività
Titolare
Redditi di lavoro
autonomo derivanti NS15 Ore settimanali dedicate all’attività
dall’esercizio di arti NS16 Settimane di lavoro nell’anno
e professioni
(quadro di
Numero giornate
riferimento RE)
retribuite
NS17 Dipendenti
Numero
NS18 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio
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