Modifiche al provvedimento del 2 marzo 2010 recante “Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”
Modifiche al provvedimento del 2 marzo 2010 recante “Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” - pdf
Testo normativo
Prot. n. 2010/47831
Modifiche al provvedimento del 2 marzo 2010 recante “Modifiche al
modello della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”
ILDIRETTOREDELL’AGENZIADELLEENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone:
Modifiche al provvedimento del 2 marzo 2010
L’allegato 1 al provvedimento del 2 marzo 2010, pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate in data 4 marzo 2010, è sostituito con l’allegato unito al
presente provvedimento.
Motivazioni
In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 32-bis del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
con il provvedimento del 2 marzo 2010 è stato approvato un nuovo “Foglio
avvertenze” della cartella di pagamento relativa ai ruoli emessi dall’Agenzia delle
entrate, aventi ad oggetto somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi
e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento.
2
Considerato che in tale “Foglio avvertenze”, nella sezione denominata “Quando
e come presentare ricorso”, è erroneamente riportata la frase “I termini per proporre
ricorso sono sospesi di diritto dal 01 agosto al 15 settembre di ogni anno per il
periodo feriale”, si sostituisce il “Foglio avvertenze” allegato al provvedimento del 2
marzo 2010 con il nuovo “Foglio avvertenze” allegato al presente provvedimento.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo
1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi dell'atto
a) Ordinamento dell'Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1 e art. 62, commi 1 e 2).
b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:
legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4);
legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, comma 2, lettera a, b, c).
Roma, 24 marzo 2010
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera (*)
(*)Firmaautografasostituitaconindicazioneamezzostampa,aisensidell’art.3,comma2,delD.Lgs.39/1993
RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLEENTRATE
INMATERIADI
CONTRIBUTI EPREMI,INAPPLICAZIONEDELL’ART.32-BISDEL DECRETO
LEGGE29 NOVEMBRE2008,N. 185,CONVERTITO CONMODIFICAZIONI
DALLALEGGE28GENNAIO 2009,N.2.
RICHIESTADI INFORMAZIONI EDI RIESAMEIN AUTOTUTELA DEL RUOLO_
Per la presente cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni, oltre che ai Centri di
Assistenza Multicanale, all’ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nel “Dettaglio degli addebiti”. A
tale ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame in autotutela del ruolo, richiesta che,
comunque,noninterrompenésospendeiterminidiproposizionedell’eventualericorso.
IlresponsabiledelprocedimentodiiscrizionearuoloèilDirettoreditaleufficioounsuodelegato.
QUANDO ECOMEPRESENTARE RICORSO__________________________________
Quandopresentareil ricorso
Ilcontribuentechevuolecontestareilruoloe/olacartelladeveproporreopposizioneentroilterminedi
40 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento (art. 24, comma 5, Decreto legislativo
26.02.1999,n.46).
A chi presentare il ricorso
L’opposizione avverso l’iscrizione a ruolo per motivi di merito inerenti alla pretesa contributiva va
proposta contro l’Inps mediante ricorso intestato al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del
LavoronellacuicircoscrizionericadelaSedeInpsprepostaadesaminarelaposizionedelcontribuente.
Ilgiudizioèregolatodagliartt.442eseguentidelcodicediproceduracivile.
RICHIESTADI SOSPENSIONE DELPAGAMENTO_____________________________
Il contribuente può presentare domanda, in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento
all’ufficiochehaemessoilruoloindicatonel“Dettagliodegliaddebiti”.
Nel corso del giudizio di primo grado il Giudice del Lavoro, su istanza del contribuente, può
sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di
sospensioneall’AgentedellaRiscossionechehaemessolacartella(art.24commi6e7,D.lgs46/99).
RIMBORSI
Larichiestainerenteall’adozionedelprovvedimentoamministrativodirimborsodeveesserepresentata
allaSedeInpscompetenteadesaminarelaposizionedelcontribuente.
L'istanza,incartasemplice,devecontenereiseguentidati:
• generalitàdell’istante;
• codicefiscale;
• rappresentantelegale,setrattasidisocietàoente;
• residenzaosedelegaleodomicilioeventualmenteprescelto;
• motivazionidellarichiesta.
MODALITÀDI CALCOLO DEGLI ULTERIORI ONERI ACCESSORI____________
1)RegimesanzionatorioLeggen°388/2000,art.116comma8,lett.a)
Se è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva” gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o
interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, vanno calcolati come
segue:
- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di
pagamento;
- moltiplicare tale numero per il T.U.R. maggiorato del 5,5 e per l’importo del contributo e
dividereper36500;
- verificarechel'importoottenutosiainferioreougualeaquelloindicatocome“ulterioresomma
aggiuntiva”espostonellasezione“Dettagliodegliaddebiti”edeffettuareilversamento.
Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l’importo indicato come “ulteriore somma aggiuntiva” si
dovrà procedere ad un successivo conteggio, in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento,
al tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull’importo dovuto per contributi (vedi calcolo per
“interessidimora”)eprocederealversamento.
Se non è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva”, in quanto il tetto massimo previsto è già
stato raggiunto, occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al
punto3).Lostessocalcoloandràeffettuatonelcasoincuisiapresentelasolavoce“interessidimora”.
2)RegimesanzionatorioLeggen°388/2000,art.116,comma8,lett.b)
Se è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva”, gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o
interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, vanno calcolati come
segue:
- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di
pagamento;
- moltiplicare tale numero per 30 % in ragione d’anno, per l’importo del contributo e dividere
per36500;
- verificare che l’importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come “ulteriore
somma aggiuntiva” esposto nella sezione “Dettaglio degli addebiti” e provvedere al
pagamento.
Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l’importo indicato come “ulteriore somma aggiuntiva”, si
dovrà procedere ad un successivo conteggio in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento,
al tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull'importo dovuto per contributi (vedi calcolo per
“interessidimora”).
Se non è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva” occorre procedere al calcolo degli interessi
di morasecondoleistruzioni riportateal punto 3).Lo stesso calcolo andràeffettuato nel casoin cuisia
presentelasolavoce“interessidimora”.
3)CalcolodegliinteressidimoraLeggen° 388/2000,art.116,comma9
Gli interessi di mora per il ritardato pagamento per ogni contributo per il quale si sia già raggiunto il
tettomassimoprevistoperlesommeaggiuntive,vannocalcolaticomesegue:
- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra il giorno in cui è stato raggiunto il “tetto
massimo”eilgiornodipagamento;
- moltiplicare tale numero per il tasso stabilito per gli interessi di mora in ragione d’anno, per
l’importodelsolocontributoedividereper36500;
- sommarel’importocosìcalcolatoagliimportirichiestiincartellaedeffettuareilversamento.
Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle somme aggiuntive si dovrà fare riferimento
all’apposito provvedimento del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea con il quale viene
determinatoilTassoUfficialediRiferimento(T.U.R.).
Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si dovrà invece fare riferimento
all’appositodecretoministeriale.
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