Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 602/2010

Modifiche al provvedimento del 2 marzo 2010 recante “Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Modifiche al provvedimento del 2 marzo 2010 recante “Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” - pdf

Testo normativo

Prot. n. 2010/47831 Modifiche al provvedimento del 2 marzo 2010 recante “Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” ILDIRETTOREDELL’AGENZIADELLEENTRATE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone: Modifiche al provvedimento del 2 marzo 2010 L’allegato 1 al provvedimento del 2 marzo 2010, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in data 4 marzo 2010, è sostituito con l’allegato unito al presente provvedimento. Motivazioni In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 32-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il provvedimento del 2 marzo 2010 è stato approvato un nuovo “Foglio avvertenze” della cartella di pagamento relativa ai ruoli emessi dall’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento. 2 Considerato che in tale “Foglio avvertenze”, nella sezione denominata “Quando e come presentare ricorso”, è erroneamente riportata la frase “I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 01 agosto al 15 settembre di ogni anno per il periodo feriale”, si sostituisce il “Foglio avvertenze” allegato al provvedimento del 2 marzo 2010 con il nuovo “Foglio avvertenze” allegato al presente provvedimento. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Riferimenti normativi dell'atto a) Ordinamento dell'Agenzia delle Entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1 e art. 62, commi 1 e 2). b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1). c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi: legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4); legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, comma 2, lettera a, b, c). Roma, 24 marzo 2010 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Attilio Befera (*) (*)Firmaautografasostituitaconindicazioneamezzostampa,aisensidell’art.3,comma2,delD.Lgs.39/1993 RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLEENTRATE INMATERIADI CONTRIBUTI EPREMI,INAPPLICAZIONEDELL’ART.32-BISDEL DECRETO LEGGE29 NOVEMBRE2008,N. 185,CONVERTITO CONMODIFICAZIONI DALLALEGGE28GENNAIO 2009,N.2. RICHIESTADI INFORMAZIONI EDI RIESAMEIN AUTOTUTELA DEL RUOLO_ Per la presente cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni, oltre che ai Centri di Assistenza Multicanale, all’ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nel “Dettaglio degli addebiti”. A tale ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame in autotutela del ruolo, richiesta che, comunque,noninterrompenésospendeiterminidiproposizionedell’eventualericorso. IlresponsabiledelprocedimentodiiscrizionearuoloèilDirettoreditaleufficioounsuodelegato. QUANDO ECOMEPRESENTARE RICORSO__________________________________ Quandopresentareil ricorso Ilcontribuentechevuolecontestareilruoloe/olacartelladeveproporreopposizioneentroilterminedi 40 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento (art. 24, comma 5, Decreto legislativo 26.02.1999,n.46). A chi presentare il ricorso L’opposizione avverso l’iscrizione a ruolo per motivi di merito inerenti alla pretesa contributiva va proposta contro l’Inps mediante ricorso intestato al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del LavoronellacuicircoscrizionericadelaSedeInpsprepostaadesaminarelaposizionedelcontribuente. Ilgiudizioèregolatodagliartt.442eseguentidelcodicediproceduracivile. RICHIESTADI SOSPENSIONE DELPAGAMENTO_____________________________ Il contribuente può presentare domanda, in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento all’ufficiochehaemessoilruoloindicatonel“Dettagliodegliaddebiti”. Nel corso del giudizio di primo grado il Giudice del Lavoro, su istanza del contribuente, può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensioneall’AgentedellaRiscossionechehaemessolacartella(art.24commi6e7,D.lgs46/99). RIMBORSI Larichiestainerenteall’adozionedelprovvedimentoamministrativodirimborsodeveesserepresentata allaSedeInpscompetenteadesaminarelaposizionedelcontribuente. L'istanza,incartasemplice,devecontenereiseguentidati: • generalitàdell’istante; • codicefiscale; • rappresentantelegale,setrattasidisocietàoente; • residenzaosedelegaleodomicilioeventualmenteprescelto; • motivazionidellarichiesta. MODALITÀDI CALCOLO DEGLI ULTERIORI ONERI ACCESSORI____________ 1)RegimesanzionatorioLeggen°388/2000,art.116comma8,lett.a) Se è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva” gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, vanno calcolati come segue: - determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento; - moltiplicare tale numero per il T.U.R. maggiorato del 5,5 e per l’importo del contributo e dividereper36500; - verificarechel'importoottenutosiainferioreougualeaquelloindicatocome“ulterioresomma aggiuntiva”espostonellasezione“Dettagliodegliaddebiti”edeffettuareilversamento. Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l’importo indicato come “ulteriore somma aggiuntiva” si dovrà procedere ad un successivo conteggio, in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, al tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull’importo dovuto per contributi (vedi calcolo per “interessidimora”)eprocederealversamento. Se non è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva”, in quanto il tetto massimo previsto è già stato raggiunto, occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto3).Lostessocalcoloandràeffettuatonelcasoincuisiapresentelasolavoce“interessidimora”. 2)RegimesanzionatorioLeggen°388/2000,art.116,comma8,lett.b) Se è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva”, gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, vanno calcolati come segue: - determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento; - moltiplicare tale numero per 30 % in ragione d’anno, per l’importo del contributo e dividere per36500; - verificare che l’importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come “ulteriore somma aggiuntiva” esposto nella sezione “Dettaglio degli addebiti” e provvedere al pagamento. Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l’importo indicato come “ulteriore somma aggiuntiva”, si dovrà procedere ad un successivo conteggio in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, al tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull'importo dovuto per contributi (vedi calcolo per “interessidimora”). Se non è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva” occorre procedere al calcolo degli interessi di morasecondoleistruzioni riportateal punto 3).Lo stesso calcolo andràeffettuato nel casoin cuisia presentelasolavoce“interessidimora”. 3)CalcolodegliinteressidimoraLeggen° 388/2000,art.116,comma9 Gli interessi di mora per il ritardato pagamento per ogni contributo per il quale si sia già raggiunto il tettomassimoprevistoperlesommeaggiuntive,vannocalcolaticomesegue: - determinare il numero dei giorni intercorrenti tra il giorno in cui è stato raggiunto il “tetto massimo”eilgiornodipagamento; - moltiplicare tale numero per il tasso stabilito per gli interessi di mora in ragione d’anno, per l’importodelsolocontributoedividereper36500; - sommarel’importocosìcalcolatoagliimportirichiestiincartellaedeffettuareilversamento. Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle somme aggiuntive si dovrà fare riferimento all’apposito provvedimento del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea con il quale viene determinatoilTassoUfficialediRiferimento(T.U.R.). Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si dovrà invece fare riferimento all’appositodecretoministeriale.

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