Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea ai sensi dell’articolo 1, commi 725 e 726, Legge 2 dicembre 2019, n. 160, modificato dall’ articolo 48, comma 7
Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea ai sensi dell’articolo 1, commi 725 e 726, Legge 2 dicembre 2019, n. 160, modificato dall’ articolo 48, comma 7
Testo normativo
Prot.n. 341339/2020
Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies,
comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei
a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione
europea ai sensi dell’articolo 1, commi 725 e 726, Legge 2 dicembre 2019, n. 160,
modificato dall’ articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
228 del 14 settembre 2020)
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:
a) per “imbarcazione da diporto” s’intende ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, escludendo i
natanti da diporto a remi, le moto d’acqua e le imbarcazioni con scafo di lunghezza
inferiore a 10 metri senza obbligo di registrazione;
b) per “fornitore” s’intende il soggetto che mette a disposizione l’imbarcazione da
diporto sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri
contratti simili aventi le medesime finalità di utilizzo;
c) per “utilizzatore dell’imbarcazione da diporto” s’intende il soggetto che utilizza
l’imbarcazione sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed
altri contratti simili aventi le medesime finalità di utilizzo;
d) per contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili aventi
le medesime finalità di utilizzo s’intende un contratto in cui è previsto il possesso o
l'uso ininterrotto dell’imbarcazione per un periodo definito;
e) per utilizzo della imbarcazione da diporto nell’ambito dei contratti di locazione,
anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s’intendono le
settimane in cui l’imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi
gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra
cantieri o porti per motivi tecnici;
f) per “mezzo di prova” s’intende la documentazione ufficiale, su supporti cartacei e/o
digitali, proveniente dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto o dal soggetto che
ne ha la responsabilità (ad esempio il comandante), idonea a dimostrare l’effettiva
utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione
europea, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera e) e dell’articolo 7-sexies,
comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. La documentazione comprovante l’effettiva utilizzazione e fruizione
dell’imbarcazione da diporto è la seguente:
i. la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di
navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il
sistema A.I.S., “Automatic Identification System”, per le imbarcazioni che lo
adottano);
ii. il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave,
sul quale vengono registrati tutti i dati ed i fatti relativi alla navigazione (cfr.
articoli 169, 173 e 174 del codice della navigazione) o il registro vidimato
attestante le ore di moto dell’imbarcazione da diporto;
iii. il dispositivo conta ore di moto dell’imbarcazione da diporto;
iv. la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi
di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di
fuori dell’Unione europea;
v. la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di
pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori
2
dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea
dell’imbarcazione da diporto;
vi. il contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili.
2. Ambito applicativo
Le disposizioni del presente Provvedimento, dando attuazione all’articolo 1, comma 725
della legge 2 dicembre 2019 n. 160, modificato dall’articolo 48, comma 7, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020,
n. 120, individuano i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l’utilizzazione e la
fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea, ai sensi
dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera e) e dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis)
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Modalità di prova dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione da diporto
L’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione
europea si evince dal contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti
simili, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa
sotto la propria responsabilità al momento della messa a disposizione dell’imbarcazione.
Il contratto deve essere supportato dai mezzi di prova di cui al punto 1, lettera f), secondo
il regime di cui ai punti 4 e 5.
4. Regime di prova dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione da diporto per i contratti
di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili a breve termine
4.1 Prova del tempo di navigazione al di fuori dell’Unione europea
Dai mezzi di prova di cui al punto 1, lettera f) delle definizioni deve risultare che
l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea.
3
4.2 Imbarcazioni da diporto equipaggiate con sistemi di navigazione satellitare
La prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione
da diporto, dotata di sistemi di navigazione satellitare o di trasponder è fornita attraverso i
dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso. I dati e le informazioni
devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime
effettuate dall’imbarcazione da diporto.
Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e delle informazioni in oggetto è di
per sé idonea a provare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di
fuori dell’Unione europea.
4.3 Imbarcazioni da diporto prive di sistemi di navigazione satellitare
La prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione
da diporto, non dotata di sistemi di navigazione satellitare, è fornita attraverso
l’esibizione del contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili,
a breve termine, accompagnata dalla produzione di almeno due dei seguenti mezzi di
prova:
i. i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo;
ii. le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata
da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due, per ogni
settimana di navigazione;
iii. la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi
di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di
fuori dell’Unione europea;
iv. la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di
pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori
dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea
dell’imbarcazione da diporto.
Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e dei documenti indicati è idonea a
comprovare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori
dell’Unione europea.
4
5. Regime di prova dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione da diporto per i contratti
di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine
5.1 Prova della navigazione al di fuori dell’Unione europea
Dai mezzi di prova di cui al punto 1, lettera f) delle definizioni deve risultare, per ciascun
anno di durata del contratto, la quota dell’utilizzo dell’imbarcazione da diporto al di fuori
dell’Unione europea.
5.2 Mezzi di prova
La prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione
da diporto è fornita attraverso l’esibizione del contratto di locazione, anche finanziaria,
noleggio, ed altri contratti simili, non a breve termine, nonché attraverso l’esibizione dei
dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o, in
assenza di questi ultimi, di un registro vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati,
le relative ore di moto, comprovate dall’apposito dispositivo conta ore, di inizio e fine di
ciascun spostamento e, eventualmente, i trasferimenti effettuati per prove e/o spostamenti
tecnici o attinenti a manutenzioni.
Inoltre, è necessario esibire almeno uno dei seguenti mezzi di prova:
i. i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione satellitare o di
trasponder (ad esempio, sistema A.I.S., “Automatic Identification System”) in uso;
ii. le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata
da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni
settimana di navigazione;
iii. la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi
di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di
fuori dell’Unione europea;
5
iv. la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di
pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di
fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea.
Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e dei documenti indicati è idonea a
comprovare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori
dell’Unione europea.
5.3 Dichiarazione di non imponibilità anticipata e responsabilità del dichiarante.
In caso di dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto, circa la
navigazione della stessa al di fuori dell’Unione europea per ogni anno di durata del
contratto, la quota di non assoggettabilità all’imposta di cui al punto 5.1 s’intende
provvisoriamente calcolata ed il fornitore potrà emettere la fattura in regime di parziale o
integrale esclusione.
Tuttavia, il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato anticipatamente e
comunicare al proprio fornitore l’eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in
base ai conteggi effettuati a consuntivo.
In tal caso, il fornitore dovrà, a sua volta, effettuare le necessarie variazioni in aumento o
diminuzione dell’imposta ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procedendo, se del caso, a versare la maggiore
imposta dovuta e gli interessi di mora, senza alcun pagamento di sanzioni in applicazione
dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, per la propria condotta
diligente.
6. Conservazione della documentazione relativa all’effettivo utilizzo
dell’imbarcazione da diporto
Il fornitore e l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto sono tenuti a conservare la
documentazione comprovante l’effettivo utilizzo e fruizione dell’imbarcazione da diporto
al di fuori dell’Unione europea per il periodo di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documentazione
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deve essere messa a disposizione su richiesta degli organi dell’Amministrazione
finanziaria.
7. Applicabilità
La disciplina di cui al presente Provvedimento si applica ai contratti di locazione, anche
finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, conclusi successivamente alla pubblicazione
del presente Provvedimento.
Motivazioni
Ai sensi dell’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il luogo della
prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e) del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle imbarcazioni da diporto
si considera al di fuori dell’Unione europea se è dimostrato sulla base di adeguati mezzi
di prova che l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio avvengono al di
fuori dell’Unione Europea.
La richiamata disposizione è stata introdotta a seguito del parere motivato con cui (in data
25 luglio 2019) la Commissione europea, ai sensi dell’art. 258, primo comma, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha contestato all’Italia la violazione
delle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) che determinano la
“territorialità” delle operazioni di locazione e noleggio a breve termine, vale a dire per
un periodo non superiore a novanta giorni, delle imbarcazioni da diporto.
In particolare, nel predetto parere motivato la Commissione europea ha specificato che
dall’articolo 56 della Direttiva IVA si evince che, in via generale, il luogo della
prestazione di servizi costituita dalla locazione o dal noleggio di un’imbarcazione da
diporto, qualora sia a breve termine o fornita dal prestatore del servizio a partire dalla
sede della sua attività economica o da una stabile organizzazione situata in detto luogo,
deve essere il luogo in cui l’imbarcazione è effettivamente messa a disposizione del
destinatario.
L’articolo 59 bis, lettera a), della richiamata Direttiva IVA consente agli Stati membri, al
fine di evitare i casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di
7
concorrenza, di spostare il luogo di imposizione al di fuori dell’Unione europea qualora
l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi avvengano al di fuori
dell’Unione europea.
Secondo la Commissione, l’articolo 59 bis può essere applicato a causa di un rischio di
doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della concorrenza e non può
costituire la base giuridica di una normativa che preveda l’applicazione di percentuali
forfettarie senza che sia dimostrato, caso per caso, il luogo dell’effettiva utilizzazione o
dell’effettiva fruizione. Se non sono soddisfatte le rigorose condizioni d’applicazione
dell’articolo 59 bis della Direttiva IVA, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la
regola generale di cui all’articolo 56 della stessa Direttiva.
L’Italia si è avvalsa della deroga di cui al richiamato articolo 59 bis, lettera a),
prevedendo, all’articolo 7-quater, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica
italiana 26 ottobre 1972, n. 633, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, «le
prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine,
di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel
territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della
Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del
territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato».
Tuttavia, date le difficoltà a seguire i movimenti delle imbarcazioni da diporto, con
circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 sono state stabilite delle percentuali indicative di
presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione
europea in considerazione della lunghezza e del tipo di propulsione dell’imbarcazione
utilizzata.
La Commissione evidenzia che il ricorso a tali percentuali non risulta compatibile con le
disposizioni unionali richiamate e, pertanto, ha invitato la Repubblica italiana ad adottare
le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato.
L’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 intende quindi adeguare
l’ordinamento interno alle disposizioni della direttiva IVA, in relazione alla tassazione
dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine di cui all’articolo 7-quater,
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primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, delle imbarcazioni da diporto, secondo quanto richiesto dalla Commissione.
A tal fine la disposizione esplicita che il ricorso al criterio di territorialità dettato
dall’articolo 7-quater, lettera e), del DPR n. 633 del 1972 risponde alla finalità di
prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza.
L’articolo 7-quater, lettera e) citato, è stato, infatti, adottato in applicazione della facoltà
di cui all’articolo 59 bis della direttiva IVA che consente, in deroga all’articolo 56 della
medesima direttiva IVA, di tassare il solo utilizzo e fruizione dell’imbarcazione nelle
acque territoriali UE, per conseguire le finalità sopra citate. Considerata la sua
conformazione geografica, l’Italia è concretamente e attualmente esposta al rischio di
concorrenza da parte di Stati terzi, in cui l’imbarcazione da diporto potrebbe essere messa
a disposizione dell’utilizzatore, in particolare quando anch’esso provenga da Paesi Terzi.
È necessario pertanto determinare l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione di tali
servizi, con modalità che assicurino da un lato la proporzionalità negli oneri da
adempimento e dall’altro consentano di non vanificare la volontà del legislatore, al fine di
determinare quale parte del servizio in parola sia imponibile in Italia.
La disposizione, inoltre, in linea con la previsione dell’articolo 59 bis della direttiva IVA,
dispone che il servizio di locazione, noleggio e simili, a breve termine di cui all’articolo
7-quater, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato fuori dalle acque
territoriali dell’Unione europea se è dimostrato sulla base di adeguati mezzi di prova che
l’imbarcazione è effettivamente utilizzata e fruita al di fuori delle acque territoriali
dell’Unione europea. È quindi previsto che con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate siano individuati le modalità e i criteri di determinazione di
tale effettivo utilizzo.
Con l’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l’articolo 1,
commi 725 e 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inserendo nel testo della
disposizione anche il riferimento alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-sexies,
comma 1, lettera e-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
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633, si è stabilito che, per le operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020, anche
in relazione ai servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, non a
breve termine, (al pari di quanto previsto per quelli a breve termine), il luogo della
prestazione degli stessi si considera al di fuori dell’Unione europea qualora, attraverso
adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del
servizio al di fuori dell’Unione stessa.
Il presente Provvedimento, in attuazione della norma primaria, individua le modalità e i
mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione al
di fuori dell’Unione europea.
In particolare, il Provvedimento prevede le definizioni di imbarcazione da diporto, di
fornitore, di utilizzatore dell’imbarcazione da diporto, di mezzo di prova, di contratto di
locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di “utilizzo” della imbarcazione da
diporto nell’ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti
simili non a breve termine, valevoli ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra
menzionate. Per quanto riguarda le modalità di prova, l’effettiva utilizzazione e fruizione
dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea si evince dal contratto di
locazione, noleggio, ed altri contratti simili, anche sulla base della dichiarazione resa
dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa, sotto la propria responsabilità. Il contratto deve
essere supportato dai mezzi di prova individuati dal Provvedimento.
Con particolare riguardo alla prova, il Provvedimento individua i mezzi di prova idonei a
comprovare l’effettivo utilizzo della imbarcazione al di fuori delle acque territoriali
dell’Unione europea distinguendo la locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve
termine da quella non a breve termine.
Per quanto riguarda la locazione a breve termine, il Provvedimento (punto n. 4) distingue
le imbarcazioni da diporto dotate di sistema satellitare di navigazione (ad es. A.I.S.) da
quelle non provviste di tale strumentazione.
Per le imbarcazioni da diporto dotate di sistema satellitare di navigazione l’effettivo
utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell’Unione europea potrà essere provato
attraverso la fornitura dei soli dati estraibili e/o desumibili dai sistemi di navigazione in
uso.
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Per le imbarcazioni da diporto prive dei suddetti sistemi di navigazione satellitare
l’effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell’Unione europea potrà essere
provato attraverso il contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve
termine. Oltre a tale mezzo di prova, occorrerà fornire almeno due tra gli ulteriori
documenti di prova indicati in elenco (es. le fotografie digitali del punto nave per ogni
settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una
frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione oppure la documentazione
comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio
dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea, nonché
acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione
europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da
diporto).
Per entrambe le tipologie di imbarcazione – dotate o meno di sistemi di navigazione
satellitare – resta salva la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di accertare
fenomeni di frode o abuso in relazione ai mezzi di prova adottati per dimostrare
l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione nelle acque territoriali esterne all’Unione europea.
Per quanto riguarda la locazione non a breve termine, il Provvedimento (punto n. 5)
prevede che dai mezzi di prova di cui al punto 1, lettera f) delle definizioni deve risultare,
per ciascun anno di durata del contratto, la quota dell’utilizzo dell’imbarcazione da
diporto al di fuori dell’Unione europea.
Il Provvedimento (punto n. 5.2) stabilisce che la prova dell’utilizzo e della fruizione al di
fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da diporto è fornita attraverso l’esibizione
del contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, non a
breve termine, nonché attraverso l’esibizione dei dati cartacei o digitali del giornale di
navigazione o del giornale ufficiale di bordo o, in assenza di questi ultimi, di un registro
vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati, le relative ore di moto, comprovate
dall’apposito dispositivo conta ore, di inizio e fine di ciascun spostamento e,
eventualmente, i trasferimenti effettuati per prove e/o spostamenti tecnici o attinenti a
manutenzioni. Oltre ai suddetti mezzi di prova, per la prova dell’utilizzo e della fruizione
al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da diporto è necessario fornire almeno
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uno tra gli ulteriori documenti di prova indicati in elenco (i dati e le informazioni estratte
dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder in uso, le fotografie digitali del punto
nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata
con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione, la documentazione
comprovante l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori
dell’Unione europea, nonché acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali
ubicati al di fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea
dell’imbarcazione).
Anche in tal caso, resta salva la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di accertare
fenomeni di frode o abuso in relazione ai mezzi di prova adottati per dimostrare
l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione nelle acque territoriali esterne all’Unione europea.
Il Provvedimento (punto n. 5.3), inoltre, regolamenta l’ipotesi in cui la quota di
navigazione al di fuori dell’Unione europea sia provvisoriamente determinata
dall’utilizzatore mediante una dichiarazione anticipata rilasciata al fornitore. In tale
ipotesi, la predetta quota s’intende provvisoriamente calcolata ed il fornitore potrà
emettere la fattura in regime di parziale o integrale esclusione.
Tuttavia, il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato anticipatamente e
comunicare al proprio fornitore l’eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in
base ai conteggi effettuati a consuntivo. In tal caso, il fornitore dovrà, a sua volta,
effettuare le necessarie variazioni in aumento o diminuzione dell’imposta ai sensi
dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, procedendo se del caso a versare la maggiore
imposta dovuta e gli interessi di mora, senza alcun pagamento di sanzioni in applicazione
dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 per la propria condotta
diligente.
Al punto n. 6, il Provvedimento regolamenta l’obbligo di conservazione della
documentazione, attestante l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione.
Infine, il Provvedimento individua la decorrenza degli effetti delle disposizioni in esso
contenute, disponendo che le stesse si applicano ai contratti di locazione, noleggio ed altri
contratti simili, conclusi successivamente all’entrata in vigore dello stesso (punto n. 7).
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Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73,
comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1)
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001
b) Riferimenti normativi
Articolo 1, comma 725 e 726, Legge 2 dicembre 2019, n. 160
Articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l’articolo
1, commi 725 e 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 il quale individua i criteri di territorialità dei servizi di
locazione noleggio e simili a breve termine, tra l’altro, delle imbarcazioni da
diporto
Articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il quale individua i criteri di territorialità dei
servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, delle
imbarcazioni da diporto
Articolo 56 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
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Articolo 59-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 29 ottobre 2020
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
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