Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni
Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni
Testo normativo
Prot.n. 670294
Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione
del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a
far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e
del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di
comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la
fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi
sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
1.1. I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per gli
investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di
cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (di seguito “credito d’imposta sisma”),
e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (di seguito “credito d’imposta ZES”), presentano
all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione, avvalendosi del modello
approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile
2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 29 dicembre 2017, che a tal fine è aggiornato e sostituito con il modello allegato
al presente provvedimento.
1.2. Il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno, con le relative istruzioni, nella versione aggiornata
che fa parte integrante del presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 25
settembre 2019. A decorrere dalla predetta data è consentita la presentazione della
comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e del credito d’imposta
ZES.
1.3. La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito
d’imposta sisma e del credito d’imposta ZES è effettuata utilizzando la versione
aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile
gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La versione aggiornata del
software è resa disponibile a partire dal 25 settembre 2019.
2. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito
d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, approvato con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017
2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile
2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 29 dicembre 2017, sono apportate le modifiche contenute nel modello e nelle
relative istruzioni facenti parte integrante del presente provvedimento.
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3. Definizione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta
sisma e del credito d’imposta ZES
3.1. Il credito d’imposta sisma e il credito d’imposta ZES sono utilizzabili in
compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate
sono istituiti i relativi codici tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le
istruzioni per la compilazione del modello stesso.
Motivazioni
L’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successivamente modificato
dall’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso alle imprese localizzate
nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.
In particolare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 18-quater, il credito d’imposta
per gli investimenti nei territori del sisma è attribuito, fino al 31 dicembre 2019, nella
misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e
del 45 per cento per le piccole imprese.
Con la decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018, pubblicata sul sito
Internet della DG Concorrenza il 15 maggio 2018, la Commissione europea ha
autorizzato il regime di aiuti di cui al citato articolo 18-quater del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8.
L’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, prevede benefici fiscali e altre
agevolazioni a favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che avviano
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un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona
Economica Speciale (ZES).
In particolare, il comma 2 del citato articolo 5 amplia, in relazione agli
investimenti effettuati nelle ZES, la portata del credito d’imposta per gli investimenti
nel Mezzogiorno. In primo luogo, è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020,
la possibilità di usufruire di tale agevolazione. In secondo luogo, è elevato a 50
milioni di euro l’ammontare massimo del costo complessivo dei beni acquisiti, per
ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta.
Atteso il rinvio operato dal comma 2 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, e dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, alle norme che disciplinano il credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, anche per l’accesso alle predette misure agevolative va presentata la
comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Al fine, pertanto, di dare attuazione al credito di imposta sisma e al credito di
imposta ZES, attese le peculiarità previste dai rispettivi quadri normativi rispetto al
credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (differente ambito territoriale,
“maggiorazione” del limite massimo agevolabile per ciascun progetto d’investimento
nelle ZES, diverso periodo agevolato, esclusione delle imprese operanti nei settori
dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura), è necessario un aggiornamento della
procedura attualmente utilizzata per richiedere l’autorizzazione alla fruizione di tale
ultimo credito d’imposta.
Con il presente provvedimento sono, pertanto, definite le modalità di
presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e per
la fruizione del credito d’imposta ZES.
In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all’Agenzia delle
entrate utilizzando il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta
per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, e che il predetto
modello e le relative istruzioni, al fine di adeguarli alla disciplina del credito di
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imposta sisma e del credito d’imposta ZES, sono sostituiti dal modello e dalle
istruzioni facenti parte integrante del presente provvedimento.
In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’aggiornamento delle
procedure informatiche, tenuto anche conto degli adempimenti connessi
all’assolvimento degli obblighi unionali relativamente al credito d’imposta ZES, la
data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione della comunicazione per gli
investimenti nei comuni colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016 e della comunicazione
per gli investimenti nelle ZES, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del
modello, è fissata al 25 settembre 2019.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art.
62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73,
comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni
recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale
provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73
e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016 e del 2017” (art. 18-quater);
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo” (art. 44, comma 1);
Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno” (art. 5);
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Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016” (allegati 1, 2 e 2-bis);
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (art. 1, commi da 98 a 108);
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato;
Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che
modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle
infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla
cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e
alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità
regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il Regolamento
(UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
Decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018 della Commissione europea;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017,
recante “Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del
credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1,
commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art.
7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n.18”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017,
recante “Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito
d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98
a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo
1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 9 agosto 2019
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
Firmato digitalmente
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