Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 81380/2010

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, protocollo n. 81380/2010 del 10 settembre 2010, di approvazione della comunicazione contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007, ammissibili

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'agevolazione fiscale per gli investimenti in ricerca e sviluppo prevista dal decreto legge 40/2010?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 81380/2010 (modificato dal protocollo 174077/2010) disciplina un'agevolazione fiscale destinata alle imprese che operano nel settore della fabbricazione di bottoni e attività correlate (divisioni ATECO 13, 14, 15 e 32.99.20). L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa degli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di campionari realizzati nell'Unione europea, nel limite complessivo di 70 milioni di euro. La fruizione è riservata al saldo delle imposte sui redditi del periodo d'imposta in cui gli investimenti sono effettuati, mentre gli acconti successivi si calcolano come se l'agevolazione non esistesse. Per accedere al beneficio, le imprese devono presentare telematicamente una comunicazione (modello CRT) all'Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2010, indicando l'ammontare degli investimenti agevolabili e il relativo risparmio d'imposta. La comunicazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa e può essere trasmessa direttamente, tramite intermediari abilitati o attraverso società del gruppo. L'agevolazione è subordinata al rispetto dei limiti comunitari: l'impresa non deve versare in difficoltà alla data 30 giugno 2008, non deve aver ricevuto aiuti da recuperare e deve rispettare il limite di 500.000 euro di aiuti nel triennio 2008-2010.

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Riferimento normativo

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, protocollo n. 81380/2010 del 10 settembre 2010, di approvazione della comunicazione contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007, ammissibili

Testo normativo

Protocollo n. 174077/2010 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, protocollo n. 81380/2010 del 10 settembre 2010, di approvazione della comunicazione contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007, ammissibili all’agevolazione di cui all’articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (mod. CRT). IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del 9-12-2010 - 17.00 - 2-3-16 presente provvedimento DISPONE 1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 81380/2010 del 10 settembre 2010. 1.1 Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 81380/2010 del 10 settembre 2010, di approvazione della comunicazione contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007, ammissibili all’agevolazione di cui all’articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (mod. CRT), ivi comprese le istruzioni per la compilazione del citato modello, la data “20 gennaio 2011”, ovunque ricorra, è sostituita da quella del “31 dicembre 2010”. 2 Motivazioni Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 settembre 2010 ha previsto la data del 20 gennaio 2011 come termine ultimo per la presentazione della comunicazione contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007, ammissibili all’agevolazione di cui all’articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (modello CRT). La nuova Comunicazione della Commissione europea, resa nota il 2 dicembre 2010, prevede che il regime di aiuto temporaneo di importo limitato possa essere concesso entro il 31 dicembre 2011 a condizione che i potenziali beneficiari abbiano sottoposto alle autorità competenti la domanda entro il 31 dicembre 2010. 9-12-2010 - 17.00 - 2-3-16 A motivo di tale ultima comunicazione della Commissione europea, al fine di non precludere l’applicazione dell’agevolazione, la comunicazione (modello CRT) approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 settembre 2010 dovrà essere pertanto presentata all’Agenzia delle entrate inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010 (e non più entro il termine del 20 gennaio 2011 precedentemente indicato). Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 3 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della 9-12-2010 - 17.00 - 2-3-16 riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto; Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 settembre 2010: approvazione della comunicazione contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di 4 campionari fatti nell’Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007, ammissibili all’agevolazione di cui all’articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (mod. CRT). La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 9 dicembre 2010 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Attilio Befera 9-12-2010 - 17.00 - 2-3-16 genzia ntrate COMUNICAZIONE CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO Articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Premessa L’articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, prevede la concessione di un’agevolazione consistente nell’esclusione dall’im- posizione sul reddito d’impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nel- l’Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazio- ne all’attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007 a decorrere dal periodo d’imposta succes- sivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovu- te per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l’acconto dell’Irpef e dell’Ires è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle citate disposizioni. L’agevolazione è fruibile nei limiti di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009. Per accedere alla fruizione dell’agevolazione in commento, i soggetti interessati devono presentare all’Agen- zia delle entrate, in via telematica, una comunicazione contenente i dati delle attività di ricerca e sviluppo age- volabili ed il relativo risparmio d’imposta. 9-12-2010 - 17.00 - 2-3-16 Soggetti La comunicazione deve essere presentata dalle imprese che effettuano gli investimenti agevolabili di cui al com- interessati alla ma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 40 del 2010. presentazione Nell’ipotesi di imprese che attribuiscono il reddito per trasparenza ai propri soci o associati o collaboratori del- della l’impresa familiare, la comunicazione va presentata dalle predette imprese anche se il risparmio d’imposta non comunicazione è da queste realizzato. In caso di opzione per il consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR la presente comunica- zione va presentata dalle singole società partecipanti anche se il risparmio d’imposta è realizzato dalla con- solidante per il gruppo. Reperibilità Il modello da utilizzare per la redazione della comunicazione è reperibile in formato elettronico sul sito internet della www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente. Il modello può essere prelevato an- comunicazione che da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l’in- dirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la intelligibilità del modello nel tempo. Modalità La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzan- e termini do il presente modello, dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2010. di presentazione La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere eseguita: della (cid:129) direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate; comunicazione (cid:129) tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedu- te dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale; (cid:129) tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abili- tati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti. In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezio- 1 ne della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esso contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sotto- scrizione dell’intermediario ed all’indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico ri- quadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione. L’intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente ad una copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione. Si ricorda che la comunicazio- ne si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle en- trate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione della comunicazione a conferma dei dati ivi indicati. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informati- co denominato “AGEVOLAZIONECRT”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 20 novembre 2010. Compilazione La comunicazione è composta dal: della (cid:129) frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali ed i dati identificativi dell’impresa ri- comunicazione chiedente, nonché la sottoscrizione della comunicazione da parte della stessa; (cid:129) quadro A, contenente i dati relativi all’ammontare dei costi agevolabili e al risparmio d’imposta. Gli importi da indicare nella comunicazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all’unità, secondo il cri- terio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56); per difetto, se inferiore a detto limite (es.: 55,49 diventa 55). FRONTESPIZIO ATTENZIONECiascuna impresa deve presentare un’unica comunicazione anche in caso di più progetti d’investi- mento. Se la medesima impresa presenta più comunicazioni, sarà ritenuta valida esclusivamente l’ultima trasmes- sa nei termini. Decorso il termine ultimo di presentazione della comunicazione saranno prese in esame soltanto quelle contenenti le rinunce totali o parziali; sono da considerarsi rinunce parziali quelle comunicazioni riportanti un risparmio d’imposta complessivo inferiore a quello indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata. Codice fi9sca-le12-2010 - 17.00 - 2-3-16 Deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa richiedente l’agevolazione. Codice attività Deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche. Si pre- cisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate ed è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia dell’entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze www.finanze.gov.it. Si precisa che il codice attività deve essere uno di quelli rientranti nelle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO 2007. In caso di esercizio di più attività deve essere comunque indicato un codice appartenente ad una delle suddet- te divisioni, anche se la relativa attività non è svolta in via prevalente. Dati relativi alle persone fisiche Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il co- mune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all’estero, nello spazio riservato all’indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita. Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, vanno indicate la denominazione, o la ragione sociale risultante dal- l’atto costitutivo, e le date di inizio e fine del periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti agevolabi- li. Si precisa che la denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giu- ridica che deve essere indicata in forma abbreviata (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice). Il “periodo d’imposta” deve essere indicato anche nel caso in cui lo stesso sia coincidente con l’anno solare. Il codice corrispondente alla “natura giuridica” dell’impresa richiedente, da indicare nell’apposita casella, deve es- sere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale dell’impresa richiedente o, in mancanza, a chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione e, nell’ipotesi in cui il rappresentante legale dell’impresa richiedente sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest’ultima. 2 Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzio- ni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della co- municazione e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Referente da contattare Possono essere indicati il cognome e il nome del referente incaricato a fornire chiarimenti o ulteriori informazio- ni in ordine alle attività di ricerca e sviluppo. Si segnala che la compilazione del riquadro non è obbligatoria. Recapiti Vanno indicati i recapiti telefonici nonché l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa richiedente. Si evidenzia che l’indicazione dei dati previsti nel riquadro non è obbligatoria. Indicando il numero di telefono, di cellulare, di fax e l’indirizzo di posta elettronica, l’impresa potrà essere contat- tata dall’Agenzia delle entrate per eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai dati esposti nella comunicazione. Richiesta di rinuncia all’agevolazione Nell’ipotesi in cui l’impresa per qualsiasi motivo intenda annullare totalmente gli effetti di una comunicazione precedentemente inviata deve presentare apposita rinuncia, utilizzando il presente modello, nel quale deve compilare solamente il frontespizio (il quadro A non va compilato), barrando l’apposita casella presente nel ri- quadro “RINUNCIA ALL’AGEVOLAZIONE”. Si evidenzia che, in caso di rinuncia totale, il soggetto perde ogni diritto derivante dalla comunicazione pre- cedentemente inviata. ATTENZIONE Nell’ipotesi in cui l’impresa per qualsiasi motivo intenda rinunciare parzialmente all’agevolazio- ne indicata in una comunicazione precedentemente inviata deve presentare una nuova comunicazione che so- stituisce quella precedentemente inviata. In tal caso, deve essere compilato sia il frontespizio sia il quadro A. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 Ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla leg- ge 22 maggio 2010, n. 73, l’agevolazione è fruibile nei limiti di cui all’articolo 3 del DPCM 3 giugno 2009 e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009. Pertanto, l’impresa richie- dente, mediante sottoscrizione della presente sezione, con valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai 9-12-2010 - 17.00 - 2-3-16 sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesta che: – non versava in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 (art. 2, c. 2, del DPCM 3 giugno 2009); – non rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto blocca- to gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Com- missione europea (art. 2, c. 4, del DPCM 3 giugno 2009); – rispetta il limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determina- to tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all’art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti “de mi- nimis” (art. 3, c. 1, lett. c, del DPCM 3 giugno 2009). Sottoscrizione Con la sottoscrizione della comunicazione, l’impresa richiedente l’agevolazione elegge il domicilio presso l’interme- diario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica ai fini di ogni avviso inerente la presente comunicazione. Impegno alla presentazione telematica Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo “Modalità e ter- mini di presentazione della comunicazione”. QUADRO A Nel presente quadro va indicato l’ammontare degli investimenti agevolabili e del relativo risparmio d’imposta, nonché i luoghi di svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo. Ammontare degli investimenti Nel rigo A1, colonna 1, va indicato l’ammontare degli investimenti agevolabili effettuati o da effettuare a de- correre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del pe- riodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. In colonna 2, va indicato il risparmio d’imposta complessivo conseguente agli investimenti indicati nella prece- dente colonna. Luogo di svolgimento dell’attività di ricerca I righi da A2 a A4 sono riservati all’esposizione dei dati relativi alla sede o alle sedi presso le quali è svolta l’attività di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui detta attività venga svolta in più di tre sedi, devono essere ripor- tati i dati relativi alle sedi di maggior rilevanza per l’attività di ricerca e sviluppo. 3

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L'agevolazione per ricerca e sviluppo si applica secondo le regole del decreto legge 40/2010 convertito in legge 73/2010, con riferimento ai regolamenti comunitari sulla compatibilità degli aiuti di Stato e al regime de minimis. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare l'ammissibilità in base alla classificazione ATECO, al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, alla deducibilità dei costi e al cumulo con altri aiuti pubblici, considerando anche le disposizioni sulla trasparenza fiscale e il consolidato fiscale.

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