Credito d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Definizione della misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza (ar
Credito d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Definizione della misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza (ar
Testo normativo
Prot. n. 91825/2015
Credito d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, istituito dall’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Definizione della misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai
soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel
2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza (art. 4,
commi 2 e 3, del decreto Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013 e
art. 1, comma 1, lett. b), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3
ottobre 2014)
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Definizione della misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai
soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel
2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza
La misura percentuale massima del credito d’imposta spettante è pari al 43,0133 per
cento dell’importo complessivo del credito d’imposta richiesto nel 2015, per i costi
agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate
in precedenza. L’importo risultante dall’applicazione della predetta misura percentuale
all’ammontare complessivo del credito richiesto nel 2015 deve essere troncato alla
seconda cifra decimale.
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2. Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i
servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di
versamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento. L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati su ciascun
modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato la
richiesta di attribuzione del credito d’imposta, oppure qualora l’importo del credito
utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante ai sensi
del punto 1, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha
trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate.
Motivazioni
L’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, istituisce un credito d’imposta a favore
dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e
svolgevano attività d’impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subìto la distruzione o
l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature
o di macchinari utilizzati per la loro attività.
Il decreto Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, recante le
disposizioni attuative del credito d’imposta, prevede per l’accesso al contributo la
presentazione di una istanza all’Agenzia delle Entrate e demanda alla medesima Agenzia
la determinazione della misura del credito d’imposta spettante per ciascun anno, calcolata
sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del credito
richiesto. Inoltre, il menzionato decreto prevede che la misura percentuale sia comunicata
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2014, con il quale è stato approvato il
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modello da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta e sono stati
stabiliti i termini di presentazione delle richieste nonché il termine iniziale di utilizzo del
credito d’imposta.
Successivamente, l’articolo 1, comma 9-septies, del decreto-legge 12 maggio 2014,
n. 74 (aggiunto in sede di conversione dalla legge 26 giugno 2014, n. 93) ha modificato
la disciplina del credito d’imposta, prevedendo l’ampliamento delle modalità di
attestazione del danno e della platea dei beneficiari nonché l’estensione al 31 dicembre
2014 del periodo agevolato.
Con il presente provvedimento è resa nota la misura percentuale massima del credito
d’imposta spettante relativa al credito richiesto nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti
nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza.
La misura del credito d’imposta è determinata sulla base del rapporto tra
l’ammontare delle risorse stanziate per il 2015, pari a euro 9.943.082, e l’ammontare
complessivo del credito richiesto per i costi sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati
nelle eventuali richieste presentate in precedenza, pari ad euro 23.116.292, risultante
dalle istanze validamente presentate nel 2015.
Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e impedire indebiti utilizzi, con il
presente provvedimento è inoltre stabilito che il credito d’imposta è utilizzabile ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di
pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate,
pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
così come indicato al punto 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
dell’11 aprile 2014.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
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Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese;
Decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
giugno 2014, n. 93, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-
Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi
alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del
Fondo per le emergenze nazionali;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, di attuazione dell’articolo 67-octies
del decreto-legge n. 83 del 2012;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2014, di integrazione e modifica del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2014 di
approvazione della richiesta di attribuzione del credito d’imposta per i soggetti
danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’articolo 67-octies del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134 e di definizione dei termini di presentazione delle domande;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 07/07/2015
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
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