Modalità di fruizione del credito d’imposta, in caso di accesso al finanziamento agevolato, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
Modalità di fruizione del credito d’imposta, in caso di accesso al finanziamento agevolato, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - pdf
Testo normativo
2013/4047
(cid:1)
Modalità di fruizione del credito d’imposta, in caso di accesso al finanziamento agevolato,
per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa
e ad uso produttivo a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Credito d’imposta nei casi di accesso al finanziamento agevolato
1.1. Il credito d’imposta previsto dall’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, nel caso di accesso al finanziamento agevolato di cui allo stesso articolo 3-
bis, comma 1, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è commisurato, per ciascuna scadenza di
rimborso del finanziamento, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli
interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti.
1.2. Il credito d’imposta di cui al punto 1.1 è utilizzato dal beneficiario del
finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.
A tal fine la banca recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi nonché
delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento
mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante la cessione del credito secondo
quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. La compensazione è esercitata a partire dal giorno
successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.
1.3. Per la compensazione di cui al punto 1.2 non si applica il limite di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ovvero di quello previsto dall’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1.4. Il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo è effettuato ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
2. Trasmissione dei dati
2.1. La banca finanziatrice comunica all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via
telematica, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento
concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate, secondo
le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
Motivazioni
A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato i
territori di cui all’articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, l’articolo 3, comma 1, lettera a), del citato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ha previsto che per soddisfare le esigenze della
popolazione colpita dal sisma può essere disposta la concessione di contributi per la
riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso
produttivo, in relazione al danno effettivamente subito.
L’articolo 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che i contributi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), del citato decreto-legge n. 74 del 2012, sono alternativamente(cid:1) concessi su
apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato, e
nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In
caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito
d’imposta pari per ciascuna scadenza di rimborso all’importo ottenuto sommando alla sorte
capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti.
Il presente provvedimento, emanato ai sensi del comma 2 del citato articolo 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, individua le modalità di utilizzo del credito d’imposta nel
caso in cui i contribuenti abbiano scelto il finanziamento agevolato quale modalità di
fruizione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.
In particolare è previsto che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento
avvenga mediante il credito d’imposta di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del citato decreto-
legge n. 95 del 2012 e che le banche recuperano l’importo della rata attraverso l’istituto
della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza
applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero mediante cessione
secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
Il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente è assicurato
dal Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in sede di attuazione del
protocollo di intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle predette
regioni, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, come previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213.
Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica da parte delle banche all’Agenzia delle entrate, degli elenchi dei
soggetti beneficiari, dell’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del
numero e dell’importo delle singole rate.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1,
71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le
modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo provvisorio del personale
dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, concernente
sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei
termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma
del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio
Emilia, Mantova e Rovigo;
Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.130 del6 giugno 2012;
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario;
Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, concernente disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 11 gennaio 2013
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera(cid:1)
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