Modifiche ed integrazioni alle disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, del provvedimento del 12 novembre 2007 e del provvedimento del 20 giugno 2012
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, del provvedimento del 12 novembre 2007 e del provvedimento del 20 giugno 2012
Testo normativo
PROT.N. 90677
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 22 dicembre 2005, del provvedimento del 12 novembre 2007 e del
provvedimento del 20 giugno 2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Registro degli indirizzi elettronici
1.1. L’Agenzia delle Entrate gestisce la sezione dell’anagrafe tributaria denominata
“Registro Elettronico degli Indirizzi”, nel seguito definito “REI” o “Registro”,
articolato in sezioni distinte in funzione dell’obbligo previsto a carico delle
categorie di soggetti elencate al successivo punto 2.
1.2. Il REI contiene l’elenco di tutte le caselle di posta elettronica certificata, censite ai
sensi del presente provvedimento, nonché le altre informazioni elencate al
successivo punto 1.3.
1.3. Alla casella di posta elettronica certificata sono associate le seguenti informazioni:
a) codice fiscale del soggetto obbligato e della struttura accentrata, come definita
negli articoli 32, d.P.R. 600/1973 e 51, d.P.R. n.633/1972, se presente;
b) denominazione del soggetto obbligato e della struttura accentrata se presente;
c) tipo operatore del soggetto obbligato desunto dalla tabella allegata al presente
provvedimento;
d) sede legale del soggetto obbligato;
e) codice fiscale e dati anagrafici del responsabile del soggetto obbligato indicato
nella precedente lettera a);
f) dati di contatto del responsabile o della struttura di appartenenza del
responsabile di cui alla precedente lettera e);
g) data di eventuale variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione al Registro Elettronico degli
Indirizzi
2.1 Sono destinatari dell’obbligo di comunicazione al REI i seguenti soggetti per le
rispettive sezioni di appartenenza:
a) gli operatori finanziari già tenuti agli adempimenti in materia di indagini
finanziarie previsti dal provvedimento prot. n. 188870 del 22 dicembre 2005 e
successive modifiche ed integrazioni sono tenuti ad iscriversi nella sezione
REI denominata “REI Indagini”;
b) i destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b)
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 6
agosto 2013, n. 97, attuato con Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle
Entrate e della Guardia di Finanza prot. n. 105953 dell’8 agosto 2014 sono
tenuti ad iscriversi nella sezione REI denominata “REI Monitoraggio”;
c) le “Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione” individuate
dall’articolo 1, comma 1, numero 7.1., del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 6 agosto 2015 e dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 in
materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale,
fatte salve le eccezioni previste dai medesimi decreti, sono tenute ad iscriversi
nella sezione REI denominata “REI FATCA/CRS”.
2.2 Le sezioni del Registro elencate al precedente punto 2.1, con l’indicazione
dettagliata delle tipologie di soggetti obbligati che possono iscriversi in ciascuna
sezione, sono schematizzate nella tabella allegato n. 3 al presente provvedimento.
3. Particolari disposizioni relative al popolamento iniziale delle diverse sezioni del
Registro Elettronico degli Indirizzi
3.1. Per gli operatori finanziari di cui alla lettera a) del punto 2.1 che hanno trasmesso
le informazioni della casella di posta elettronica certificata in base alle specifiche
tecniche precedenti, in assenza di nuova comunicazione, si intende confermata, per
la sezione “REI Indagini”, la casella di posta elettronica certificata già comunicata.
3.2. Per gli operatori finanziari di cui alla lettera b) del punto 2.1 che non hanno inviato
la comunicazione prevista al punto 6.3 del Provvedimento prot. 105953 dell’8
agosto 2014 entro il termine ivi previsto, si intende confermata, per la sezione
“REI Monitoraggio”, la casella di posta elettronica certificata già comunicata per
la sezione “REI Indagini”.
3.3. I soggetti di cui al precedente punto 3.2 che abbiano già effettuato,
precedentemente all’emanazione del presente provvedimento, la comunicazione
della casella PEC nella sezione “REI Monitoraggio”, classificandosi con il tipo
operatore 16 (codice residuale per “Altri Intermediari”), saranno riclassificati
d’ufficio nella categoria specifica di appartenenza.
3.4. Gli indirizzi di casella di posta elettronica certificata iscritti secondo quanto
indicato nei precedenti punti da 3.1 a 3.3 sono in ogni caso suscettibili di modifica
secondo le modalità previste al punto 5.
4. Specifiche tecniche per la comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi
4.1. A partire dal 1 giugno 2017 la comunicazione al REI è effettuata esclusivamente
attraverso il tracciato record allegato n. 1 al presente provvedimento.
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4.2. Alla medesima data di cui al punto precedente, il tracciato allegato n. 5 al
provvedimento del 12 novembre 2007 è dismesso.
4.3. Le modalità di trasmissione della comunicazione al Registro dell’indirizzo di
posta elettronica certificata sono descritte nell’allegato n. 2 al presente
provvedimento.
5. Termini per la comunicazione delle informazioni al Registro Elettronico degli
Indirizzi
5.1. I soggetti di nuova costituzione o per i quali sopravvengano i requisiti soggettivi e
oggettivi che determinano l’obbligo di iscrizione al REI, comunicano le
informazioni al Registro di cui al punto 1 entro 30 giorni dall’evento.
5.2. Ogni modifica intervenuta in una delle informazioni previste dal precedente punto
5.1 va effettuata entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento
modificativo. La comunicazione di aggiornamento o variazione ha effetto dal
trentesimo giorno successivo alla data della stessa.
5.3. La comunicazione al REI di un indirizzo di posta elettronica certificata non idonea
perché non valida o non attiva, equivale al mancato invio dell’indirizzo.
5.4. I soggetti che cessano l’attività o per i quali viene meno l’obbligo della tenuta
della casella di posta elettronica certificata richiedono, entro 30 giorni dal
verificarsi dell’evento presupposto, la cancellazione dal REI indicando lo specifico
motivo di cessazione. In caso di cessazione per confluenza in altro soggetto
obbligato il termine è di 60 giorni. La richiesta di cancellazione al REI per cui il
competente Ufficio dell’Agenzia accerta l’assenza dei presupposti non è accolta e
permangono gli obblighi in capo al soggetto.
5.5. La cancellazione di cui al punto precedente ha effetto dopo 30 giorni dalla data
indicata nella ricevuta rilasciata dal servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Fino alla decorrenza di tale termine i soggetti iscritti non possono procedere alla
dismissione della casella di posta elettronica certificata e sono tenuti a dare
riscontro alle richieste pervenute dagli organi procedenti.
5.6. Le richieste e le comunicazioni inviate ai soggetti di cui al punto 2 dagli enti ed
organismi della pubblica amministrazione, ai sensi delle disposizioni di legge in
relazione alle quali è obbligatoria la comunicazione dell’indirizzo di PEC per le
rispettive sezioni del REI, si intendono comunque regolarmente trasmesse, sulla
base delle informazioni presenti nel Registro al momento dell’invio, nel caso in
cui la modifica delle predette informazioni non sia comunicata nel termine di cui
ai punti 5.2 e 5.4.
6. Trattamento dei dati
6.1. I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e
nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi
informativi dell’anagrafe tributaria.
6.2. I dati archiviati sono utilizzati secondo quanto previsto dalle disposizioni che
regolano gli obblighi di comunicazione delle categorie di soggetti elencate al
precedente punto 2.
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7. Sicurezza dei dati
7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 3, è garantita dal sistema
dell’invio telematico dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure
riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli
archivi.
7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è
garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di
conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del
controllo fiscale.
8. Allegati
8.1. Gli allegati fanno parte integrante del presente provvedimento. L’allegato 1 è il
tracciato record da utilizzare per la comunicazione dell’indirizzo di PEC al
Registro, l’allegato 2 riporta le specifiche tecniche relative alle modalità di
trasmissione, l’allegato n. 3 è la tabella che riporta le distinte sezioni del REI e le
tipologie di soggetti correlate.
9. Riferimenti al Provvedimento del 22 dicembre 2005
9.1. I punti 6.4, 6.5, 6.6 e 7 del Provvedimento 188870 del 22 dicembre 2005 sono
soppressi. Ogni riferimento ai predetti punti e al tracciato record di cui all’allegato
5 del Provvedimento 188870 del 22 dicembre 2005 è da intendersi riportato alle
disposizioni previste dal presente provvedimento e suoi allegati.
10. Correzioni alle specifiche tecniche
10.1. Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche allegate al presente
provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
10.2. Per le finalità di cui al punto precedente, le implementazioni delle specifiche
tecniche potranno riguardare l’adeguamento ovvero l’integrazione delle sezioni
del Registro in conseguenza a nuovi obblighi di comunicazione al REI.
Motivazioni
Con le disposizioni contenute nel presente provvedimento viene stabilito che il REI,
costituito con Provvedimento 188870 del 22 dicembre 2005 per accogliere gli indirizzi PEC
dei soggetti obbligati alle risposte alle Indagini finanziarie, è articolato in sezioni distinte,
destinate ad accogliere gli indirizzi PEC dei soggetti obbligati alla comunicazione.
Il presente provvedimento, pertanto, costituisce nuovo ed unico riferimento normativo
nella definizione delle regole di trasmissione degli indirizzi PEC al REI. Nello specifico
interviene su quanto disposto dai seguenti provvedimenti:
1. il Provvedimento 188870 del 22 dicembre 2005 è superato nei punti 6.4, 6.5, 6.6, 7.1 e
7.2 per la definizione di regole comuni a tutte le sezioni del REI di nuova costituzione;
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2. il Provvedimento 12 novembre 2007 è superato nel punto 5 e nel tracciato record
allegato n. 5;
3. il Provvedimento 50136 del 20 giugno 2012 è superato nel punto 1.1 in conseguenza
alla pubblicazione di nuova tabella degli operatori operata con il presente
provvedimento.
Al punto 1 del presente provvedimento sono indicate le informazioni associate alla
casella di posta elettronica certificata che devono essere comunicate. Tra queste troviamo il
codice fiscale e la denominazione della struttura accentrata, ove presente, come definita
negli articoli 32, d.P.R. 600/1973 e 51, d.P.R. n.633/1972, che gestisce in maniera
accentrata il servizio di ricezione delle richieste di indagine finanziaria e di trasmissione
delle risposte per tutti gli operatori del gruppo rappresentati.
Al punto 2 vengono definiti, quali destinatari dell’obbligo di comunicazione al REI, per
le rispettive sezioni di appartenenza:
- Gli operatori finanziari già tenuti agli adempimenti in materia di indagini finanziarie
previsti dal provvedimento del 22 dicembre 2005;
- I destinatari delle richieste in materia di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a) e lettera b) del decreto-legge n. 167/1990 attuato con Provvedimento
congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza dell’8 agosto 2014;
- Le Istituzioni finanziarie italiane tenute ad effettuare la comunicazione ai fini dello
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale individuate
dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro delle finanze del 28
dicembre 2015 e dall’articolo 1, comma 1, numero 7. 1., del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2015.
Al punto 3, con riguardo al popolamento iniziale delle sezioni del Registro, in continuità
con quanto sinora disposto, viene stabilito che:
- in materia di indagini finanziarie: per gli operatori finanziari destinatari delle richieste che
hanno trasmesso le informazioni della casella di posta elettronica certificata in base alle
specifiche tecniche precedenti, in assenza di nuova comunicazione si intende confermata,
per la sezione “REI Indagini”, la casella di posta elettronica certificata già comunicata;
- in materia di monitoraggio fiscale:
per gli operatori finanziari destinatari delle richieste che non hanno inviato la
comunicazione prevista al punto 6.3 dal Provvedimento dell’8 agosto 2014 entro il
termine ivi previsto, si intende confermata, per la sezione “REI Monitoraggio”, la
casella di posta elettronica certificata già comunicata e valida per la sezione
denominata “REI Indagini”;
tutti i soggetti che abbiano effettuato, precedentemente all’emanazione del presente
provvedimento, la comunicazione della casella PEC ai fini del monitoraggio fiscale
classificandosi con il tipo operatore 16, vengono riclassificati d’ufficio, nella sezione
“REI Monitoraggio”, nella categoria specifica di appartenenza.
Si fa presente che, per i soggetti diversi dagli operatori finanziari, si continua ad
applicare quanto previsto nella Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014, e pertanto, “in
un’ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle
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informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e
sull’identità dei relativi titolari” l’indirizzo PEC è acquisito direttamente dal pubblico
elenco denominato INI-PEC
Al punto 4 viene disposto che a partire dal 1giugno 2017 la comunicazione al REI è
effettuata esclusivamente attraverso il tracciato record e le specifiche tecniche allegate al
presente provvedimento. Contestualmente, non potrà più essere utilizzato il tracciato record
allegato n. 5 al provvedimento del 12 novembre 2007.
Al punto 5 viene stabilito il termine di 30 giorni entro cui i soggetti, di nuova
costituzione o per i quali sopravvengano i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano
l’obbligo di iscrizione al REI, comunicano le informazioni al Registro.
Parimenti va comunicata entro il termine di 30 giorni ogni modifica intervenuta in una
delle informazioni registrate. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di iscrizione o
di modifica dei dati iscritti, le richieste e comunicazioni inviate all’indirizzo PEC
dell’operatore si intendono comunque regolarmente trasmesse, sulla base delle informazioni
presenti.
Viene disposto altresì che la comunicazione al REI di una casella di posta elettronica
certificata non valida o non attiva, costituisce violazione dell’obbligo di comunicazione.
Per i soggetti che cessano l’attività o per i quali viene meno l’obbligo della tenuta della
casella di posta elettronica certificata è fissato il termine di 30 giorni per la cancellazione
dalla sezione del REI per cui vigeva l’obbligo di iscrizione, con indicazione del motivo di
cessazione. Per le necessarie operazioni di chiusura della posizione precedente e
manutenzione delle utenze attive sui canali telematici, in caso di cessazione per confluenza
in altro soggetto obbligato il termine è aumentato a 60 giorni.
Peraltro, per quanto disposto nello stesso punto 5, la richiesta di cancellazione al REI
non esplica automatica efficacia. La richiesta di cancellazione per cui il competente Ufficio
dell’Agenzia accerta l’assenza dei presupposti non è accolta e permangono gli obblighi in
capo al soggetto. La cancellazione, una volta acquisita, ha effetto dopo 30 giorni dalla data
indicata nella ricevuta rilasciata dal servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate. Fino alla
decorrenza di tale termine, i soggetti iscritti non possono procedere alla dismissione della
casella di posta elettronica certificata e sono tenuti a dare riscontro alle richieste pervenute
dagli organi procedenti.
Al punto 6 si prevede che il contenuto informativo delle sezioni del REI sia utilizzato,
secondo quanto previsto dalle norme che prevedono il relativo obbligo di comunicazione.
Al punto 8 sono riassunti gli allegati parte integrante del presente provvedimento.
Al punto 9 si dà continuità alla regolamentazione concernente il REI.
Al punto 10 sono previste le modalità di pubblicazione di eventuali correzioni o
implementazioni al tracciato record ed alle specifiche tecniche in ragione della necessità di
miglioramento delle regole di compilazione e trasmissione dei dati.
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Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 51, secondo
comma, numero 7);
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, sesto e
undicesimo comma).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, prot. n.
2005/188870, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con
provvedimento del 21 dicembre 2005.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003.
Deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13
dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro Nazionale per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 2004.
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16
maggio 2005.
Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15
novembre 2005.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998 .
Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001.
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 Aprile 2006, pubblicato
nella G. U. n. 7 del 10 gennaio 2006, come modificato dal provvedimento del 24 febbraio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006.
Legge 18 giugno 2015, n. 95, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare
la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign
Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché
disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini
dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e
da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri di ratifica dell’accordo FATCA”.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2015 di attuazione della
legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance
fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, con allegati, fatto a Roma il
10 gennaio 2014.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 di attuazione
della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9
dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2007 - Supplemento Ordinario.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010, prot. n.
2010/174173.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015, prot. n.
2015/ 18269.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 10/05/2017
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
Firmato digitalmente
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