Regolamento di esecuzione (UE) 2019/13 della Commissione, del 4 gennaio 2019, che rettifica la versione in lingua neerlandese dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Qual è lo scopo del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/13 e a quale periodo si applica retroattivamente?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/13 della Commissione europea del 4 gennaio 2019 è un provvedimento correttivo che riguarda esclusivamente la versione in lingua neerlandese (olandese) dell'Allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e sulla tariffa doganale comune. Il regolamento interviene per correggere un errore tecnico presente nella descrizione delle cartucce di toner termoplastiche ed elettrostatiche, classificate nel codice NC 3707 90 20, errore che era stato introdotto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1047 del 28 giugno 2016. Sebbene l'errore sia stato successivamente eliminato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 a partire dal 1° gennaio 2017, il testo errato poteva ancora produrre effetti giuridici per le situazioni verificatesi nel periodo intermedio. Per questo motivo, il regolamento correttivo ha effetto retroattivo dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016, periodo durante il quale il testo difettoso era in vigore. La correzione riguarda solo la versione neerlandese e non incide sulle altre versioni linguistiche del regolamento.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/13 della Commissione, del 4 gennaio 2019, che rettifica la versione in lingua neerlandese dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/13 of 4 January 2019 correcting the Dutch language version of Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Testo normativo
7.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 3/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/13 DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2019
che rettifica la versione in lingua neerlandese dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
(
1
)
, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e d),
considerando quanto segue:
(1)
A seguito della modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1047 della Commissione
(
2
)
, la versione in lingua neerlandese del testo della nota in calce 8 relativa ai prodotti che rientrano nel codice NC 3707 90 20 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, applicabile dal 1
o
luglio 2016 al 31 dicembre 2016, conteneva un errore riguardante la descrizione delle cartucce di toner termoplastiche e elettrostatiche. A decorrere dal 1
o
gennaio 2017, tale allegato è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione
(
3
)
e l'errore è stato eliminato.
(2)
Poiché il testo contenente l'errore può ancora produrre effetti giuridici per quanto riguarda determinate situazioni verificatesi tra il 1
o
luglio 2016 e il 31 dicembre 2016, è opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua neerlandese dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 che era applicabile in quel periodo. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(3)
Dato che il testo contenente l'errore ha una portata temporale limitata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1
o
luglio 2016 al 31 dicembre 2016 ed entrare in vigore con urgenza.
(4)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica dal 1
o
luglio 2016 al 31 dicembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1047 della Commissione, del 28 giugno 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 170 del 29.6.2016, pag. 36
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1
).
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Il Regolamento (UE) 2019/13 è rilevante per chi opera nel settore doganale e della classificazione tariffaria, in particolare per la nomenclatura combinata (NC), la tariffa doganale comune e la corretta classificazione delle merci. Professionisti del commercio estero, spedizionieri e consulenti doganali consultano la nomenclatura tariffaria e statistica per determinare i dazi applicabili e gli obblighi dichiarativi nelle transazioni transfrontaliere.
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