Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0016/2022

Regolamento delegato (UE) 2022/16 della Commissione del 22 ottobre 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima

Pubblicato: 22/10/2021 In vigore dal: 22/10/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2022/16 della Commissione del 22 ottobre 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/16 of 22 October 2021 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) 2019/934 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards wine-growing areas where the alcoholic strength may be increased, authorised oenological practices and restrictions applicable to the production and conserv

Testo normativo

10.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 5/1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/16 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Le versioni in lingua francese, lettone, polacca, rumena e spagnola del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/934 ( 2 ) contengono un errore nell’undicesimo trattino della parte B, punto A.2, lettera e), dell’allegato I per quanto riguarda i vini originari del Canada con un tenore massimo di anidride solforosa di 400 mg/l. (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua francese, lettone, polacca, rumena e spagnola del regolamento delegato (UE) 2019/934. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 (non riguarda la versione italiana) Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV ( GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1 ).

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