Regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione del 22 dicembre 2021 che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache, e che ab
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione del 22 dicembre 2021 che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/34 of 22 December 2021 amending Annexes III, VIII, IX and XI to Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union of certain wild game birds intended for human consumption, of consignments of certain bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods, of certain fishery products, and of
Testo normativo
13.1.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 8/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/34 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2021
che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
(
1
)
, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
(
2
)
, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione
(
3
)
stabilisce le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare l'ingresso nell'Unione di tali merci e animali è soggetto alla condizione che provengano da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
(2)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione
(
4
)
istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
(3)
Ai fini dell'inclusione negli elenchi, un paese terzo o una sua regione deve soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625 e quelle di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
(4)
L'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l'inclusione di paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. La decisione 2011/163/UE della Commissione
(
5
)
ha approvato i piani di sorveglianza dei residui presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione.
(5)
La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315
(
6
)
ha soppresso l'approvazione del piano di sorveglianza dei residui della Tunisia per la selvaggina selvatica. È pertanto opportuno sopprimere la Tunisia dall'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. La Tunisia è stata informata di conseguenza.
(6)
La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato il piano di sorveglianza dell'Ucraina per i gasteropodi marini all'interno della sottocategoria «molluschi». Dal momento che l'Ucraina ha fornito prove e garanzie adeguate del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di gasteropodi marini provenienti dall'acquacoltura, è opportuno aggiungere tale paese terzo all'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Ucraina è stata informata di conseguenza.
(7)
La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha suddiviso la categoria «prodotti dell'acquacoltura» che figura nell'allegato della decisione 2011/163/UE nelle quattro sottocategorie «pesci», «prodotti ottenuti dai pesci», ad es. il caviale, «crostacei» e «molluschi». Per motivi di chiarezza e di coerenza, è opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 al fine di specificare, se del caso, le sottocategorie dei prodotti dell'acquacoltura per le quali i paesi terzi sono autorizzati.
(8)
La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Albania, Argentina, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Cile, Isole Falkland, Isole Fær Øer, Isola di Man, Israele, Giappone, Kenya, Maurizio, Moldova, Montenegro, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uganda, Ucraina, Regno Unito e Uruguay, se del caso, tra l'altro, in relazione alla sottocategoria «pesci». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.
(9)
La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Bangladesh, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Marocco, Myanmar/Birmania, Panama, Perù, Filippine, Arabia Saudita, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Stati Uniti e Vietnam, se del caso, tra l'altro, in relazione alle sottocategorie «pesci» e «crostacei». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.
(10)
La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Belize, Brunei, Cuba, Guatemala, Mozambico, Nuova Caledonia, Nicaragua, Nigeria, Tanzania e Venezuela in relazione alla sottocategoria «crostacei». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.
(11)
La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato il piano di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura dell'Iran in relazione alle sottocategorie «prodotti ottenuti dai pesci (caviale)» e «crostacei». Dal momento che l'Iran ha fornito prove e garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti ottenuti dai pesci (caviale) e di crostacei provenienti dall'acquacoltura, è opportuno modificare la voce relativa a tale paese nell'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Iran è stato informato di conseguenza.
(12)
La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha revocato l'approvazione del piano di sorveglianza dei residui dell'Oman per i pesci. È pertanto opportuno sopprimere l'Oman dall'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Oman è stato informato di conseguenza.
(13)
L'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 stabilisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache. È pertanto opportuno aggiungere la Georgia e la Russia a tale elenco per quanto riguarda le lumache in quanto hanno fornito prove e garanzie adeguate del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di tali merci.
(14)
La decisione 2007/82/CE della Commissione
(
7
)
impone agli Stati membri di vietare l'importazione dalla Guinea di tutti i prodotti della pesca destinati al consumo umano. La Commissione nel 2019 ha effettuato un audit in Guinea per valutare i sistemi di controllo in essere relativi ai prodotti della pesca destinati al consumo umano e all'esportazione nell'Unione. Il 7 maggio 2021 la Commissione ha comunicato alla Guinea che le informazioni fornite erano soddisfacenti e che l'audit del 2019 era stato chiuso positivamente. È pertanto opportuno abrogare la decisione 2007/82/CE. Alla luce dell'esito dell'audit, è opportuno continuare a includere la Guinea nell'elenco dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 come paese terzo da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pesci provenienti da catture allo stato selvatico che non siano stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento.
(15)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
(16)
Per motivi di coerenza con la decisione 2011/163/UE e ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(17)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La decisione 2007/82/CE è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1
.
(
2
)
GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (
GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118
).
(
5
)
Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (
GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40
).
(
6
)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (
GU L 464 del 28.12.2021, pag. 17
).
(
7
)
Decisione 2007/82/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano provenienti dalla Repubblica di Guinea (
GU L 28 del 3.2.2007, pag. 25
).
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinata al consumo umano esclusivamente se trasportata per via aerea, di cui all'articolo 6
CODICE ISO DEL PAESE
PAESE TERZO
OSSERVAZIONI
AR
Argentina
BR
Brasile
CA
Canada
CL
Cile
IL
Israele
(
1
)
NZ
Nuova Zelanda
TH
Thailandia
US
Stati Uniti
ALLEGATO VIII
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, di cui all'articolo 12
CODICE ISO DEL PAESE
PAESE TERZO O SUE REGIONI
OSSERVAZIONI
AU
Australia
CA
Canada
CH
Svizzera
(
2
)
CL
Cile
GB
Regno Unito
(
3
)
GG
Guernsey
Solo catture allo stato selvatico
GL
Groenlandia
Solo catture allo stato selvatico
IM
Isola di Man
JE
Jersey
Solo catture allo stato selvatico
JM
Giamaica
Solo gasteropodi marini provenienti da catture allo stato selvatico
JP
Giappone
Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
KR
Corea del Sud
Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
MA
Marocco
I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie
Acanthocardia tuberculatum
devono essere accompagnati:
a)
da un attestato sanitario supplementare conforme al modello MOL-AT di cui all'allegato III, capitolo 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione
(
4
)
; e
b)
dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (
paralytic shellfish poison
) individuabile con il metodo del saggio biologico.
NZ
Nuova Zelanda
PE
Perù
Solo
Pectinidae
(pettinidi) eviscerati di acquacoltura
TH
Thailandia
Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
TN
Tunisia
TR
Turchia
Per quanto riguarda i molluschi bivalvi, solo i molluschi bivalvi congelati o trasformati
UA
Ucraina
Solo gasteropodi marini
US
Stati Uniti
Solo prodotti originari dello Stato di Washington e del Massachusetts
UY
Uruguay
VN
Vietnam
Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
ALLEGATO IX
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all'articolo 13, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 22, lettera b), e all'articolo 25, lettera d)
CODICE ISO
PAESE TERZO O SUE REGIONI
OSSERVAZIONI
AE
Emirati arabi uniti
Acquacoltura: unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione
AG
Antigua e Barbuda
Solo astici vivi provenienti da catture allo stato selvatico
AL
Albania
Acquacoltura: solo pesci
AM
Armenia
Solo gamberi vivi, sottoposti a trattamento termico e congelati provenienti da catture allo stato selvatico
AO
Angola
Solo catture allo stato selvatico
AR
Argentina
Acquacoltura: solo pesci
AU
Australia
(
5
)
AZ
Azerbaigian
Solo caviale proveniente da catture allo stato selvatico
BA
Bosnia-Erzegovina
Acquacoltura: solo pesci
BD
Bangladesh
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
BJ
Benin
Solo catture allo stato selvatico
BN
Brunei
Acquacoltura: solo crostacei
BQ
Bonaire, Sint Eustatius e Saba
Solo catture allo stato selvatico
BR
Brasile
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
BS
Bahamas
Solo catture allo stato selvatico
BY
Bielorussia
Acquacoltura: solo pesci
BZ
Belize
Acquacoltura: solo crostacei
CA
Canada
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
CG
Congo
Solo catture allo stato selvatico.
Solo prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare
CH
Svizzera
(
6
)
Acquacoltura: solo pesci
CI
Costa d'Avorio
Solo catture allo stato selvatico
CL
Cile
Acquacoltura: solo pesci
CN
Cina
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
CO
Colombia
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
CR
Costa Rica
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
CU
Cuba
Acquacoltura: solo crostacei
CV
Cabo Verde
Solo catture allo stato selvatico
CW
Curaçao
Solo catture allo stato selvatico
DZ
Algeria
Solo catture allo stato selvatico
EC
Ecuador
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
EG
Egitto
Solo catture allo stato selvatico
ER
Eritrea
Solo catture allo stato selvatico
FJ
Figi
Solo catture allo stato selvatico
FK
Isole Falkland
Acquacoltura: solo pesci
FO
Isole Fær Øer
Acquacoltura: solo pesci
GA
Gabon
Solo catture allo stato selvatico
GB
Regno Unito
(
7
)
Acquacoltura: solo pesci
GD
Grenada
Solo catture allo stato selvatico
GE
Georgia
Solo catture allo stato selvatico
GG
Guernsey
Solo catture allo stato selvatico
GH
Ghana
Solo catture allo stato selvatico
GL
Groenlandia
Solo catture allo stato selvatico
GM
Gambia
Solo catture allo stato selvatico
GN
Guinea
Solo catture allo stato selvatico
Solo pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento
GT
Guatemala
Acquacoltura: solo crostacei
GY
Guyana
Solo catture allo stato selvatico
HK
Hong Kong
Solo catture allo stato selvatico
HN
Honduras
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
ID
Indonesia
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
IL
Israele
(
8
)
Acquacoltura: solo pesci
IM
Isola di Man
Acquacoltura: solo pesci
IN
India
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
IR
Iran
Acquacoltura: solo prodotti ottenuti da pesci (caviale) e crostacei
JE
Jersey
Solo catture allo stato selvatico
JM
Giamaica
Solo catture allo stato selvatico
JP
Giappone
Acquacoltura: solo pesci
KE
Kenya
Acquacoltura: solo pesci
KI
Kiribati
Solo catture allo stato selvatico
KR
Corea del Sud
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
KZ
Kazakhstan
Solo catture allo stato selvatico
LK
Sri Lanka
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
MA
Marocco
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
MD
Moldova
Acquacoltura: solo pesci
ME
Montenegro
Acquacoltura: solo pesci
MG
Madagascar
(
5
)
MK
Macedonia del Nord
Acquacoltura: solo pesci
MM
Myanmar/Birmania
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
MR
Mauritania
Solo catture allo stato selvatico
MU
Maurizio
Acquacoltura: solo pesci
MV
Maldive
Solo catture allo stato selvatico
MX
Messico
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
MY
Malaysia
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
MZ
Mozambico
Acquacoltura: solo crostacei
NA
Namibia
Solo catture allo stato selvatico
NC
Nuova Caledonia
Acquacoltura: solo crostacei
NG
Nigeria
Acquacoltura: solo crostacei
NI
Nicaragua
Acquacoltura: solo crostacei
NZ
Nuova Zelanda
Acquacoltura: solo pesci
PA
Panama
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
PE
Perù
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
PF
Polinesia francese
Solo catture allo stato selvatico
PG
Papua Nuova Guinea
Solo catture allo stato selvatico
PH
Filippine
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
PM
Saint Pierre e Miquelon
Solo catture allo stato selvatico
PK
Pakistan
Solo catture allo stato selvatico
RS
Serbia
Acquacoltura: solo pesci
RU
Russia
Solo catture allo stato selvatico
SA
Arabia Saudita
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
SB
Isole Salomone
Solo catture allo stato selvatico
SC
Seychelles
Solo catture allo stato selvatico
SG
Singapore
Acquacoltura: solo pesci
SH
Sant'Elena
(escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione)
Solo catture allo stato selvatico
Tristan da Cunha
(escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione)
Solo astici (freschi o congelati) provenienti da catture allo stato selvatico
SN
Senegal
Solo catture allo stato selvatico
SR
Suriname
Solo catture allo stato selvatico
SV
El Salvador
Solo catture allo stato selvatico
SX
Sint Maarten
Solo catture allo stato selvatico
TH
Thailandia
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
TN
Tunisia
Acquacoltura: solo pesci
TR
Turchia
Acquacoltura: solo pesci
TW
Taiwan
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
TZ
Tanzania
Acquacoltura: solo crostacei
UA
Ucraina
Acquacoltura: solo pesci
UG
Uganda
Acquacoltura: solo pesci
US
Stati Uniti
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
UY
Uruguay
Acquacoltura: solo pesci
VE
Venezuela
Acquacoltura: solo crostacei
VN
Vietnam
Acquacoltura: solo pesci e crostacei
YE
Yemen
Solo catture allo stato selvatico
ZA
Sud Africa
Solo catture allo stato selvatico
ZW
Zimbabwe
Solo catture allo stato selvatico
ALLEGATO XI
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache, di cui all'articolo 17
CODICE ISO DEL PAESE
PAESE TERZO O SUE REGIONI
OSSERVAZIONI
AL
Albania
AM
Armenia
Solo lumache
AU
Australia
AZ
Azerbaigian
BA
Bosnia-Erzegovina
Solo lumache
BR
Brasile
Solo cosce di rana
BY
Bielorussia
Solo lumache
CA
Canada
Solo lumache
CH
Svizzera
(
9
)
CI
Costa d'Avorio
Solo lumache
CL
Cile
Solo lumache
CN
Cina
DZ
Algeria
Solo lumache
EG
Egitto
Solo cosce di rana
GB
Regno Unito
(
10
)
GE
Georgia
Solo lumache
GG
Guernsey
GH
Ghana
Solo lumache
ID
Indonesia
IM
Isola di Man
IN
India
Solo cosce di rana
JE
Jersey
MA
Marocco
Solo lumache
MD
Moldova
Solo lumache
MK
Macedonia del Nord
Solo lumache
NG
Nigeria
Solo lumache
NZ
Nuova Zelanda
Solo lumache
PE
Perù
Solo lumache
RS
Serbia
Solo lumache
RU
Russia
Solo lumache
TH
Thailandia
Solo lumache
TN
Tunisia
Solo lumache
TR
Turchia
UA
Ucraina
Solo lumache
US
Stati Uniti
Solo lumache
VN
Vietnam
ZA
Sud Africa
Solo lumache
.»
(
1
)
Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
(
2
)
A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (
GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132
).
(
3
)
A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (
GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1
).
(
5
)
Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca (pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei).
(
6
)
A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (
GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132
).
(
7
)
A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
(
8
)
Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
(
9
)
A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (
GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132
).
(
10
)
A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
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