Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0034/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione del 22 dicembre 2021 che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache, e che ab

Pubblicato: 22/12/2021 In vigore dal: 22/12/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione del 22 dicembre 2021 che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/34 of 22 December 2021 amending Annexes III, VIII, IX and XI to Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union of certain wild game birds intended for human consumption, of consignments of certain bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods, of certain fishery products, and of

Testo normativo

13.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 8/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/34 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2021 che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 1 ) , in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( 2 ) , in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ( 3 ) stabilisce le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare l'ingresso nell'Unione di tali merci e animali è soggetto alla condizione che provengano da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ( 4 ) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. (3) Ai fini dell'inclusione negli elenchi, un paese terzo o una sua regione deve soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625 e quelle di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625. (4) L'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l'inclusione di paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. La decisione 2011/163/UE della Commissione ( 5 ) ha approvato i piani di sorveglianza dei residui presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione. (5) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ( 6 ) ha soppresso l'approvazione del piano di sorveglianza dei residui della Tunisia per la selvaggina selvatica. È pertanto opportuno sopprimere la Tunisia dall'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. La Tunisia è stata informata di conseguenza. (6) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato il piano di sorveglianza dell'Ucraina per i gasteropodi marini all'interno della sottocategoria «molluschi». Dal momento che l'Ucraina ha fornito prove e garanzie adeguate del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di gasteropodi marini provenienti dall'acquacoltura, è opportuno aggiungere tale paese terzo all'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Ucraina è stata informata di conseguenza. (7) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha suddiviso la categoria «prodotti dell'acquacoltura» che figura nell'allegato della decisione 2011/163/UE nelle quattro sottocategorie «pesci», «prodotti ottenuti dai pesci», ad es. il caviale, «crostacei» e «molluschi». Per motivi di chiarezza e di coerenza, è opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 al fine di specificare, se del caso, le sottocategorie dei prodotti dell'acquacoltura per le quali i paesi terzi sono autorizzati. (8) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Albania, Argentina, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Cile, Isole Falkland, Isole Fær Øer, Isola di Man, Israele, Giappone, Kenya, Maurizio, Moldova, Montenegro, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uganda, Ucraina, Regno Unito e Uruguay, se del caso, tra l'altro, in relazione alla sottocategoria «pesci». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza. (9) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Bangladesh, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Marocco, Myanmar/Birmania, Panama, Perù, Filippine, Arabia Saudita, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Stati Uniti e Vietnam, se del caso, tra l'altro, in relazione alle sottocategorie «pesci» e «crostacei». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza. (10) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Belize, Brunei, Cuba, Guatemala, Mozambico, Nuova Caledonia, Nicaragua, Nigeria, Tanzania e Venezuela in relazione alla sottocategoria «crostacei». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza. (11) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato il piano di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura dell'Iran in relazione alle sottocategorie «prodotti ottenuti dai pesci (caviale)» e «crostacei». Dal momento che l'Iran ha fornito prove e garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti ottenuti dai pesci (caviale) e di crostacei provenienti dall'acquacoltura, è opportuno modificare la voce relativa a tale paese nell'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Iran è stato informato di conseguenza. (12) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha revocato l'approvazione del piano di sorveglianza dei residui dell'Oman per i pesci. È pertanto opportuno sopprimere l'Oman dall'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Oman è stato informato di conseguenza. (13) L'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 stabilisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache. È pertanto opportuno aggiungere la Georgia e la Russia a tale elenco per quanto riguarda le lumache in quanto hanno fornito prove e garanzie adeguate del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di tali merci. (14) La decisione 2007/82/CE della Commissione ( 7 ) impone agli Stati membri di vietare l'importazione dalla Guinea di tutti i prodotti della pesca destinati al consumo umano. La Commissione nel 2019 ha effettuato un audit in Guinea per valutare i sistemi di controllo in essere relativi ai prodotti della pesca destinati al consumo umano e all'esportazione nell'Unione. Il 7 maggio 2021 la Commissione ha comunicato alla Guinea che le informazioni fornite erano soddisfacenti e che l'audit del 2019 era stato chiuso positivamente. È pertanto opportuno abrogare la decisione 2007/82/CE. Alla luce dell'esito dell'audit, è opportuno continuare a includere la Guinea nell'elenco dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 come paese terzo da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pesci provenienti da catture allo stato selvatico che non siano stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento. (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. (16) Per motivi di coerenza con la decisione 2011/163/UE e ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 La decisione 2007/82/CE è abrogata. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1 . ( 2 ) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 . ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano ( GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118 ). ( 5 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 464 del 28.12.2021, pag. 17 ). ( 7 ) Decisione 2007/82/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano provenienti dalla Repubblica di Guinea ( GU L 28 del 3.2.2007, pag. 25 ). ALLEGATO «ALLEGATO III Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinata al consumo umano esclusivamente se trasportata per via aerea, di cui all'articolo 6 CODICE ISO DEL PAESE PAESE TERZO OSSERVAZIONI AR Argentina BR Brasile CA Canada CL Cile IL Israele ( 1 ) NZ Nuova Zelanda TH Thailandia US Stati Uniti ALLEGATO VIII Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, di cui all'articolo 12 CODICE ISO DEL PAESE PAESE TERZO O SUE REGIONI OSSERVAZIONI AU Australia CA Canada CH Svizzera ( 2 ) CL Cile GB Regno Unito ( 3 ) GG Guernsey Solo catture allo stato selvatico GL Groenlandia Solo catture allo stato selvatico IM Isola di Man JE Jersey Solo catture allo stato selvatico JM Giamaica Solo gasteropodi marini provenienti da catture allo stato selvatico JP Giappone Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati KR Corea del Sud Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati MA Marocco I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere accompagnati: a) da un attestato sanitario supplementare conforme al modello MOL-AT di cui all'allegato III, capitolo 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ( 4 ) ; e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP ( paralytic shellfish poison ) individuabile con il metodo del saggio biologico. NZ Nuova Zelanda PE Perù Solo Pectinidae (pettinidi) eviscerati di acquacoltura TH Thailandia Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati TN Tunisia TR Turchia Per quanto riguarda i molluschi bivalvi, solo i molluschi bivalvi congelati o trasformati UA Ucraina Solo gasteropodi marini US Stati Uniti Solo prodotti originari dello Stato di Washington e del Massachusetts UY Uruguay VN Vietnam Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati ALLEGATO IX Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all'articolo 13, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 22, lettera b), e all'articolo 25, lettera d) CODICE ISO PAESE TERZO O SUE REGIONI OSSERVAZIONI AE Emirati arabi uniti Acquacoltura: unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione AG Antigua e Barbuda Solo astici vivi provenienti da catture allo stato selvatico AL Albania Acquacoltura: solo pesci AM Armenia Solo gamberi vivi, sottoposti a trattamento termico e congelati provenienti da catture allo stato selvatico AO Angola Solo catture allo stato selvatico AR Argentina Acquacoltura: solo pesci AU Australia ( 5 ) AZ Azerbaigian Solo caviale proveniente da catture allo stato selvatico BA Bosnia-Erzegovina Acquacoltura: solo pesci BD Bangladesh Acquacoltura: solo pesci e crostacei BJ Benin Solo catture allo stato selvatico BN Brunei Acquacoltura: solo crostacei BQ Bonaire, Sint Eustatius e Saba Solo catture allo stato selvatico BR Brasile Acquacoltura: solo pesci e crostacei BS Bahamas Solo catture allo stato selvatico BY Bielorussia Acquacoltura: solo pesci BZ Belize Acquacoltura: solo crostacei CA Canada Acquacoltura: solo pesci e crostacei CG Congo Solo catture allo stato selvatico. Solo prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare CH Svizzera ( 6 ) Acquacoltura: solo pesci CI Costa d'Avorio Solo catture allo stato selvatico CL Cile Acquacoltura: solo pesci CN Cina Acquacoltura: solo pesci e crostacei CO Colombia Acquacoltura: solo pesci e crostacei CR Costa Rica Acquacoltura: solo pesci e crostacei CU Cuba Acquacoltura: solo crostacei CV Cabo Verde Solo catture allo stato selvatico CW Curaçao Solo catture allo stato selvatico DZ Algeria Solo catture allo stato selvatico EC Ecuador Acquacoltura: solo pesci e crostacei EG Egitto Solo catture allo stato selvatico ER Eritrea Solo catture allo stato selvatico FJ Figi Solo catture allo stato selvatico FK Isole Falkland Acquacoltura: solo pesci FO Isole Fær Øer Acquacoltura: solo pesci GA Gabon Solo catture allo stato selvatico GB Regno Unito ( 7 ) Acquacoltura: solo pesci GD Grenada Solo catture allo stato selvatico GE Georgia Solo catture allo stato selvatico GG Guernsey Solo catture allo stato selvatico GH Ghana Solo catture allo stato selvatico GL Groenlandia Solo catture allo stato selvatico GM Gambia Solo catture allo stato selvatico GN Guinea Solo catture allo stato selvatico Solo pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento GT Guatemala Acquacoltura: solo crostacei GY Guyana Solo catture allo stato selvatico HK Hong Kong Solo catture allo stato selvatico HN Honduras Acquacoltura: solo pesci e crostacei ID Indonesia Acquacoltura: solo pesci e crostacei IL Israele ( 8 ) Acquacoltura: solo pesci IM Isola di Man Acquacoltura: solo pesci IN India Acquacoltura: solo pesci e crostacei IR Iran Acquacoltura: solo prodotti ottenuti da pesci (caviale) e crostacei JE Jersey Solo catture allo stato selvatico JM Giamaica Solo catture allo stato selvatico JP Giappone Acquacoltura: solo pesci KE Kenya Acquacoltura: solo pesci KI Kiribati Solo catture allo stato selvatico KR Corea del Sud Acquacoltura: solo pesci e crostacei KZ Kazakhstan Solo catture allo stato selvatico LK Sri Lanka Acquacoltura: solo pesci e crostacei MA Marocco Acquacoltura: solo pesci e crostacei MD Moldova Acquacoltura: solo pesci ME Montenegro Acquacoltura: solo pesci MG Madagascar ( 5 ) MK Macedonia del Nord Acquacoltura: solo pesci MM Myanmar/Birmania Acquacoltura: solo pesci e crostacei MR Mauritania Solo catture allo stato selvatico MU Maurizio Acquacoltura: solo pesci MV Maldive Solo catture allo stato selvatico MX Messico Acquacoltura: solo pesci e crostacei MY Malaysia Acquacoltura: solo pesci e crostacei MZ Mozambico Acquacoltura: solo crostacei NA Namibia Solo catture allo stato selvatico NC Nuova Caledonia Acquacoltura: solo crostacei NG Nigeria Acquacoltura: solo crostacei NI Nicaragua Acquacoltura: solo crostacei NZ Nuova Zelanda Acquacoltura: solo pesci PA Panama Acquacoltura: solo pesci e crostacei PE Perù Acquacoltura: solo pesci e crostacei PF Polinesia francese Solo catture allo stato selvatico PG Papua Nuova Guinea Solo catture allo stato selvatico PH Filippine Acquacoltura: solo pesci e crostacei PM Saint Pierre e Miquelon Solo catture allo stato selvatico PK Pakistan Solo catture allo stato selvatico RS Serbia Acquacoltura: solo pesci RU Russia Solo catture allo stato selvatico SA Arabia Saudita Acquacoltura: solo pesci e crostacei SB Isole Salomone Solo catture allo stato selvatico SC Seychelles Solo catture allo stato selvatico SG Singapore Acquacoltura: solo pesci SH Sant'Elena (escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione) Solo catture allo stato selvatico Tristan da Cunha (escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione) Solo astici (freschi o congelati) provenienti da catture allo stato selvatico SN Senegal Solo catture allo stato selvatico SR Suriname Solo catture allo stato selvatico SV El Salvador Solo catture allo stato selvatico SX Sint Maarten Solo catture allo stato selvatico TH Thailandia Acquacoltura: solo pesci e crostacei TN Tunisia Acquacoltura: solo pesci TR Turchia Acquacoltura: solo pesci TW Taiwan Acquacoltura: solo pesci e crostacei TZ Tanzania Acquacoltura: solo crostacei UA Ucraina Acquacoltura: solo pesci UG Uganda Acquacoltura: solo pesci US Stati Uniti Acquacoltura: solo pesci e crostacei UY Uruguay Acquacoltura: solo pesci VE Venezuela Acquacoltura: solo crostacei VN Vietnam Acquacoltura: solo pesci e crostacei YE Yemen Solo catture allo stato selvatico ZA Sud Africa Solo catture allo stato selvatico ZW Zimbabwe Solo catture allo stato selvatico ALLEGATO XI Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache, di cui all'articolo 17 CODICE ISO DEL PAESE PAESE TERZO O SUE REGIONI OSSERVAZIONI AL Albania AM Armenia Solo lumache AU Australia AZ Azerbaigian BA Bosnia-Erzegovina Solo lumache BR Brasile Solo cosce di rana BY Bielorussia Solo lumache CA Canada Solo lumache CH Svizzera ( 9 ) CI Costa d'Avorio Solo lumache CL Cile Solo lumache CN Cina DZ Algeria Solo lumache EG Egitto Solo cosce di rana GB Regno Unito ( 10 ) GE Georgia Solo lumache GG Guernsey GH Ghana Solo lumache ID Indonesia IM Isola di Man IN India Solo cosce di rana JE Jersey MA Marocco Solo lumache MD Moldova Solo lumache MK Macedonia del Nord Solo lumache NG Nigeria Solo lumache NZ Nuova Zelanda Solo lumache PE Perù Solo lumache RS Serbia Solo lumache RU Russia Solo lumache TH Thailandia Solo lumache TN Tunisia Solo lumache TR Turchia UA Ucraina Solo lumache US Stati Uniti Solo lumache VN Vietnam ZA Sud Africa Solo lumache .» ( 1 ) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ( 2 ) A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 ( GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132 ). ( 3 ) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord. ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE ( GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1 ). ( 5 ) Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca (pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei). ( 6 ) A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 ( GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132 ). ( 7 ) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord. ( 8 ) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ( 9 ) A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 ( GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132 ). ( 10 ) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

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