Regolamento di esecuzione (UE) 2021/74 della Commissione del 26 gennaio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/74 della Commissione del 26 gennaio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/74 of 26 January 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/1191 on measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
Testo normativo
27.1.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 27/15
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/74 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2021
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 30,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(
2
)
, in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione
(
3
)
è entrato in vigore il 15 agosto 2020. Da tale data alcuni Stati membri e operatori professionali interpretano e applicano in modo divergente il termine «immagazzinate» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento.
(2)
Per motivi pratici, e dato che le sementi di
Solanum lycopersicum
L. e
Capsicum
spp. («le sementi specificate») che sono state raccolte prima del 15 agosto 2020 non possono soddisfare il requisito secondo cui le piante madri devono essere state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tali sementi dovrebbero essere esentate dalla condizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191.
(3)
L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 dovrebbe essere modificato per chiarire che le sementi specificate raccolte prima del 15 agosto 2020 dovrebbero essere sottoposte a campionamento e prove per accertare la presenza dell’organismo nocivo specificato da parte dell’autorità competente o di operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente prima del loro primo spostamento all’interno dell’Unione. Tale deroga all’articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento dovrebbe consentire la circolazione nel territorio dell’Unione delle sementi già accompagnate da un passaporto delle piante senza sottoporle ad ulteriori prove.
(4)
Le sementi specificate spostate per la prima volta all’interno dell’Unione a partire dal 1
o
aprile 2021 e che sono state sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con il metodo ELISA, dovrebbero essere nuovamente sottoposte a prove con un metodo diverso da ELISA, come indicato al punto 3 dell’allegato.
(5)
Poiché le sementi specificate originarie di paesi terzi e raccolte prima del 15 agosto 2020 non possono soddisfare la condizione secondo cui le piante madri devono essere state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, tali sementi destinate ad essere introdotte nell’Unione dovrebbero essere esentate dalla condizione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i).
(6)
Il settore delle sementi e gli Stati membri hanno informato la Commissione che l’obbligo di includere il nome del sito di produzione registrato nel certificato fitosanitario a norma dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 sta causando ritardi e difficoltà pratiche agli esportatori, in quanto è difficile per questi ultimi identificare il sito di produzione effettivo. Al fine di facilitare l’identificazione del sito di produzione registrato da parte delle autorità competenti e degli operatori professionali dei paesi terzi, tale requisito dovrebbe essere sostituito dal requisito di presentare informazioni sulla tracciabilità del sito di produzione delle piante madri.
(7)
Le sementi specificate originarie di paesi terzi dovrebbero essere sottoposte a prove utilizzando i metodi di campionamento e di prova di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191. Per tenere conto del fatto che talune sementi specificate possono essere state sottoposte a prove mesi prima dell’effettiva certificazione per l’esportazione, è opportuno, a partire dal 1
o
aprile 2021, imporre l’esecuzione di test molecolari obbligatori e dare ai paesi terzi il tempo di adeguarsi a tale requisito.
(8)
Al fine di evitare inutili restrizioni degli scambi delle sementi specificate raccolte prima del 15 agosto 2020, il presente regolamento dovrebbe diventare applicabile nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
(9)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 è così modificato:
1)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Le sementi specificate che sono state raccolte prima del 15 agosto 2020 sono esentate dalla condizione di cui alla lettera a).»;
b)
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1, lettera b), primo comma, le sementi specificate raccolte prima del 15 agosto 2020 sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato dall’autorità competente o da operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente e sono risultate indenni da tale organismo nocivo prima del loro primo spostamento all’interno dell’Unione.
Le sementi specificate spostate per la prima volta all’interno dell’Unione a partire dal 1
o
aprile 2021 e che sono state sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con il metodo ELISA, sono nuovamente sottoposte a prove con un metodo diverso da ELISA, come indicato al punto 3 dell’allegato.»;
2)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«le sementi specificate o le piante madri sono state sottoposte a campionamento e prove ufficiali in relazione all’organismo nocivo specificato come stabilito nell’allegato e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;»;
b)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«informazioni che consentano la tracciabilità del sito di produzione delle piante madri.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto i), per le sementi specificate che sono state raccolte prima del 15 agosto 2020, la dichiarazione supplementare attesta unicamente il rispetto della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), e include la dichiarazione seguente: «Le sementi sono state raccolte prima del 15 agosto 2020.»;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Nei certificati fitosanitari rilasciati dopo il 31 marzo 2021, la dichiarazione supplementare conferma che le sementi specificate originarie di paesi terzi sono state sottoposte a prove secondo uno dei metodi di prova, diversi da ELISA, di cui al punto 3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191.»
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4
.
(
2
)
GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell’11 agosto 2020 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 (
GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6
).
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