Regolamento di esecuzione (UE) 2021/79 della Commissione del 27 gennaio 2021 relativo alla non approvazione della sostanza attiva topramezone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/79 della Commissione del 27 gennaio 2021 relativo alla non approvazione della sostanza attiva topramezone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/79 of 27 January 2021 concerning the non-approval of the active substance topramezone, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market (Text with EEA relevance)
Testo normativo
28.1.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 29/8
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/79 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2021
relativo alla non approvazione della sostanza attiva topramezone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
(
1
)
, in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio
(
2
)
si applica alla procedura e alle condizioni di approvazione delle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Il 9 dicembre 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2003/850/CE
(
3
)
relativa alla sostanza attiva topramezone (precedentemente BAS 670H) conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE.
(2)
Il 12 maggio 2003 la società BASF Aktiengesellschaft (attualmente BASF SE) ha presentato alla Francia una richiesta per ottenere l’inserimento del topramezone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva. La decisione 2003/850/CE della Commissione ha confermato che il fascicolo soddisfaceva, in linea di massima, i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(3)
La valutazione degli effetti del topramezone sulla salute umana e animale e sull’ambiente per gli impieghi proposti dal richiedente è stata eseguita conformemente alla procedura prevista all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 21 luglio 2006 la Francia ha presentato alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») un progetto di rapporto di valutazione.
(4)
Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall’Autorità. Il 13 gennaio 2014 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni
(
4
)
sulla valutazione del rischio della sostanza attiva topramezone come antiparassitario.
(5)
Con lettera del 29 giugno 2020, la società BASF SE ha ritirato la domanda di approvazione del topramezone.
(6)
Dato il ritiro della domanda non è opportuno approvare il topramezone.
(7)
Il presente regolamento non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione della sostanza attiva topramezone a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva topramezone non è approvata.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1
.
(
2
)
Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (
GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1
).
(
3
)
Decisione 2003/850/CE della Commissione, del 4 dicembre 2003, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del BAS 670H e del tiosolfato di argento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (
GU L 322 del 9.12.2003, pag. 28
).
(
4
)
Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2014.
Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance topramezone
.
EFSA Journal
2014;12(2):3540, 82 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3540.
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