Regolamento (UE) 2015/166 della Commissione del 3 febbraio 2015 che integra e modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di procedure, metodi di valutazione e prescrizioni tecniche specifici, e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 109/2011 e (UE) n. 458/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/166 della Commissione del 3 febbraio 2015 che integra e modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di procedure, metodi di valutazione e prescrizioni tecniche specifici, e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 109/2011 e (UE) n. 458/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Regulation (EU) 2015/166 of 3 February 2015 supplementing and amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of specific procedures, assessment methods and technical requirements, and amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, and Commission Regulations (EU) No 1003/2010, (EU) No 109/2011 and (EU) No 458/2011 (Text with EEA relevance)
Testo normativo
4.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 28/3
REGOLAMENTO (UE) 2015/166 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2015
che integra e modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di procedure, metodi di valutazione e prescrizioni tecniche specifici, e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 109/2011 e (UE) n. 458/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)
(
1
)
, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati
(
2
)
, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f),
considerando quanto segue:
(1)
È necessario stabilire disposizioni dettagliate per l'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti ad essi destinati per quanto riguarda la loro sicurezza generale e al fine di chiarire le condizioni di applicazione della legislazione pertinente resa obbligatoria dal regolamento (CE) n. 661/2009.
(2)
Fatto salvo l'elenco degli atti normativi che stabiliscono le prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 661/2009 offre ai costruttori di veicoli la possibilità di presentare una domanda di omologazione per le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono prescrizioni negli ambiti contemplati dai regolamenti UNECE.
(3)
È necessario in particolare stabilire procedure specifiche per l'omologazione conformemente all'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE, per quanto riguarda tecnologie o concezioni nuove incompatibili con le vigenti misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 contemplate dai regolamenti UNECE, poiché tali disposizioni non sono al momento disponibili, ma se ne avverte la necessità.
(4)
In linea di principio non è possibile ottenere un'omologazione a norma dei regolamenti UNECE in caso di componenti o entità tecniche indipendenti installati che hanno soltanto un'omologazione CE valida. Ciò dovrebbe invece essere possibile ai fini dell'omologazione CE a norma del regolamento (CE) n. 661/2009, in base alle disposizioni dei regolamenti UNECE.
(5)
L'allegato XV della direttiva 2007/46/CE elenca gli atti normativi in base ai quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico, compresa una serie di direttive che sono abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009. È pertanto necessario sostituire i riferimenti alle direttive pertinenti con i riferimenti alle opportune misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009.
(6)
L'allegato XVI della direttiva 2007/46/CE elenca gli atti normativi a norma dei quali un costruttore o un servizio tecnico può applicare metodi di prova virtuali, compresa una serie di direttive che sono abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009. È pertanto necessario sostituire i riferimenti pertinenti a tali direttive con i riferimenti alle opportune misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009.
(7)
Per consentire un approccio coerente alla numerazione dei certificati di omologazione CE e dei marchi di omologazione CE, è inoltre necessario definire disposizioni amministrative specifiche e un sistema di numerazione e di marcatura a norma del regolamento (CE) n. 661/2009.
(8)
I regolamenti UNECE contengono disposizioni specifiche in merito alle informazioni dettagliate che devono accompagnare una domanda di omologazione. Nel quadro delle procedure previste nel presente regolamento, tali informazioni dettagliate dovrebbero essere riportate anche nella documentazione informativa.
(9)
La conformità alla direttiva 71/320/CEE del Consiglio
(
3
)
, abrogata dal regolamento (CE) n. 661/2009, è ancora obbligatoria per gli insiemi di ricambio delle guarnizioni per freni, tuttavia la conformità al regolamento UNECE n. 90
(
4
)
è stata accettata come alternativa. Si devono fornire disposizioni dettagliate, comprese disposizioni transitorie adeguate, relative alla sostituzione degli insiemi di guarnizioni per freni, delle guarnizioni per freni a tamburo, dei dischi e dei tamburi per freni destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi ai sensi del regolamento UNECE n. 90.
(10)
Per i veicoli della categoria N, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 661/2009, la cabina del veicolo o lo spazio per il conducente e i passeggeri devono essere sufficientemente robusti da garantire protezione agli occupanti in caso di impatto, tenendo conto del regolamento UNECE n. 29
(
5
)
. A tal fine, il presente regolamento deve essere incluso nell'elenco dei regolamenti UNECE la cui applicazione è obbligatoria.
(11)
La tabella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 661/2009, che stabilisce l'ambito di applicazione dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, deve essere aggiornata in seguito all'adozione della direttiva 2010/19/UE della Commissione
(
6
)
.
(12)
Prescrizioni supplementari riguardanti la robustezza della cabina, il controllo della pressione degli pneumatici, i dispositivi avanzati di frenata d'emergenza, i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia, l'indicatore di cambio di marcia e il controllo elettronico della stabilità di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 non sono stati inseriti nella tabella dell'allegato I, ma è opportuno che continuino ad applicarsi ai fini dell'omologazione.
(13)
L'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è aggiornato di frequente al fine di rispecchiare la situazione attuale per quanto riguarda le modifiche apportate ai rispettivi regolamenti UNECE.
(14)
Tale elenco dovrebbe essere integrato con informazioni atte a chiarire a quali condizioni le omologazioni CE esistenti rilasciate in base a direttive abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009 continuano ad essere valide per alcuni veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti.
(15)
Il regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione
(
7
)
concernente l'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori deve essere riveduto per tener conto dei veicoli dal design specifico.
(16)
Il regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione
(
8
)
riguardante i sistemi antispruzzi deve essere modificato per aggiornare il riferimento al regolamento della Commissione sui parafanghi, poiché quest'ultimo è applicabile ad ulteriori categorie di veicoli.
(17)
Il regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione
(
9
)
relativo al montaggio degli pneumatici deve essere adeguato ai progressi tecnici riguardanti la ruota di scorta facoltativa per i veicoli della categoria N
1
di cui la regolamento UNECE n. 64
(
10
)
.
(18)
Due voci dell'allegato XI della direttiva 2007/46/CE, che elencano atti normativi relativi ai veicoli per uso speciale, devono essere riviste per quanto concerne i requisiti relativi al livello sonoro dei veicoli, in modo da rendere i requisiti applicabili nuovamente conformi alle disposizioni che erano applicate in precedenza.
(19)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — veicoli a motore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate concernenti le procedure, le prescrizioni tecniche e le prove specifiche per l'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O nonché dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.
2. Il presente regolamento modifica inoltre alcuni allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli ai progressi tecnici e per prevedere procedure che consentano l'omologazione:
—
di tecnologie o concezioni nuove in conformità all'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE;
—
di sistemi dei veicoli nei casi in cui si montino componenti e entità tecniche indipendenti recanti un marchio di omologazione CE anziché un marchio di omologazione ECE nel contesto delle misure di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE;
—
nel caso in cui un costruttore sia designato come servizio tecnico conformemente all'allegato XV della direttiva 2007/46/CE; nonché
—
nel caso in cui siano stati applicati metodi di prova virtuali conformemente all'allegato XVI della direttiva 2007/46/CE.
Articolo 2
Domanda di omologazione CE
1. Il costruttore o il suo rappresentante presentano all'autorità di omologazione una domanda redatta in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
2. La domanda di omologazione CE conforme a una o più delle procedure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento comprende la documentazione informativa contenente le informazioni dettagliate richieste dalle misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE e va presentata in conformità all'allegato I della direttiva 2007/46/CE.
3. L'autorità di omologazione conferma che la domanda presentata è considerata completa.
4. Tutti i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati CE o UNECE installati su un veicolo o incorporati in un secondo componente o entità tecnica indipendente non devono essere accuratamente descritti, con tutti i particolari, nella scheda tecnica se i numeri e i marchi di omologazione sono forniti nella scheda tecnica e i relativi certificati di omologazione con i fascicoli di omologazione allegati sono messi a disposizione del servizio tecnico.
5. I componenti e le entità tecniche indipendenti che hanno un marchio di omologazione CE valido devono essere accettati, anche nei casi in cui sono montati al posto di componenti ed entità tecniche indipendenti che devono recare un marchio di omologazione ECE nel contesto delle misure di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE.
Articolo 3
Omologazione
1. Se il tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente presentato per l'omologazione soddisfa le pertinenti prescrizioni tecniche e le pertinenti misure tese a garantire la conformità della produzione ai regolamenti UNECE resi obbligatori dal regolamento (CE) n. 661/2009 e se il richiedente soddisfa i requisiti pertinenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, l'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell'articolo 13, paragrafo 15, lettera a), del regolamento (CE) n. 661/2009 e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
2. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente.
3. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui alla parte 2 dell'allegato I nel caso di un tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente che incorpori nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con i regolamenti UNECE, o alla parte 3 dell'allegato I nel caso di un tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente conforme ai requisiti tecnici essenziali dei regolamenti UNECE e/o nel caso di prove interne e/o virtuali.
Articolo 4
Nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con gli atti di esecuzione del regolamento (CE) n. 661/2009 contemplate dai regolamenti UNECE
1. Quando uno Stato membro è autorizzato a rilasciare l'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, conformemente all'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE, si segue la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell'articolo 3 del presente regolamento e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
3. L'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE, redatto in conformità al modello che figura nella parte 2 dell'allegato I, corredato della scheda di notifica compilata conforme al modello pertinente di cui al regolamento UNECE applicato con la voce relativa al numero di omologazione UNECE lasciata in bianco.
4. La documentazione informativa conformemente all'articolo 2 è successivamente allegata alla scheda di omologazione e alla scheda di notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ove applicabile, un esempio di marchio di omologazione CE in conformità all'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE è fornito nella scheda di omologazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 5
Prove interne
1. In linea con l'articolo 11, paragrafo 1 e con l'articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE e con gli allegati V e XV della medesima, un costruttore può essere designato come servizio tecnico. Le condizioni generali che la designazione di un costruttore come servizio tecnico deve soddisfare sono specificate nell'appendice dell'allegato XV della direttiva 2007/46/CE. Si applicano le prescrizioni come modificate dal presente regolamento e si segue la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell'articolo 3 del presente regolamento e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
3. L'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE, redatto in conformità al modello che figura nella parte 3 dell'allegato I, corredato della scheda di notifica compilata conforme al modello pertinente di cui al regolamento UNECE applicato con la voce relativa al numero di omologazione UNECE lasciata in bianco.
4. Conformemente all'articolo 2, la documentazione informativa è successivamente allegata alla scheda di omologazione e alla scheda di notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ove applicabile, un esempio di marchio di omologazione CE in conformità all'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE è fornito nella scheda di omologazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 6
Prove virtuali
1. In linea con l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE e con l'allegato XVI della medesima, sono autorizzati metodi di prova virtuali, purché le prescrizioni riportate nelle appendici dell'allegato XVI della direttiva 2007/46/CE siano soddisfatte. Si applicano le prescrizioni come modificate dal presente regolamento e si segue la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. L'autorità di omologazione rilascia un'omologazione CE a norma dell'articolo 3 del presente regolamento e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
3. L'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE, redatto in conformità al modello che figura nella parte 3 dell'allegato I, corredato della scheda di notifica compilata conforme al modello pertinente di cui al regolamento UNECE applicato con la voce relativa al numero di omologazione UNECE lasciata in bianco.
4. Conformemente all'articolo 2, la documentazione informativa è successivamente allegata alla scheda di omologazione e alla scheda di notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ove applicabile, un esempio di marchio di omologazione CE in conformità all'appendice dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE è fornito nella scheda di omologazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 7
Insiemi di ricambio delle guarnizioni per freni, dischi di ricambio per freni e tamburi di ricambio per freni
1. Con effetto dal 1
o
novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio degli insiemi di ricambio nuovi delle guarnizioni per freni ai tipi di veicoli della categoria M
1
con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate, ai tipi di veicoli della categoria M
2
con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate e ai tipi di veicoli delle categorie N
1
, O
1
e O
2
ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma della direttiva 71/320/CEE, del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H il o successivamente al 7 aprile 1998.
2. Con effetto dal 1
o
novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio degli insiemi di ricambio nuovi delle guarnizioni per freni ai tipi di veicoli della categoria M
1
con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate, ai tipi di veicoli della categoria M
2
con una massa a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e ai tipi di veicoli delle categorie M
3
, N
2
, N
3
, O
3
e O
4
ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H il o successivamente al 1
o
novembre 2014.
3. Con effetto dal 1
o
novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi e dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie M
1
e N
1
ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento UNECE n. 13-H il o successivamente al 1
o
novembre 2016.
4. Con effetto dal 1
o
novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie M
2
, M
3
, N
2
e N
3
ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1
o
novembre 2014.
5. Con effetto dal 1
o
novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie M
2
, M
3
, N
2
e N
3
ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1
o
novembre 2016.
6. Con effetto dal 1
o
novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi e dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie O
1
e O
2
ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1
o
novembre 2016.
7. Con effetto dal 1
o
novembre 2014, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei dischi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie O
3
e O
4
ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1
o
novembre 2014.
8. Con effetto dal 1
o
novembre 2016, il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della vendita e dell'entrata in servizio dei tamburi di ricambio nuovi per freni ai tipi di veicoli delle categorie O
3
e O
4
ai quali è stata rilasciata l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 13 il o successivamente al 1
o
novembre 2016.
Articolo 8
Robustezza della cabina del veicolo commerciale
1. A decorrere dal 30 gennaio 2017, le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti la protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale, di rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale a nuovi tipi di veicoli della categoria N che non soddisfano le disposizioni del regolamento UNECE n. 29.
2. A decorrere dal 30 gennaio 2021, per motivi inerenti alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio dei veicoli della categoria N non conformi alle disposizioni del regolamento UNECE n. 29.
Articolo 9
Modifiche del regolamento (CE) n. 661/2009
1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento.
Articolo 10
Modifiche della direttiva 2007/46/CE
Gli allegati I, IV, VII, XI, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 11
Modifiche del regolamento (UE) n. 1003/2010
L'allegato II del regolamento (UE) n. 1003/2010 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.
Articolo 12
Modifiche del regolamento (UE) n. 109/2011
1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Campo d'applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie N ed O, come definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE, nonché ai sistemi antispruzzi destinati a essere montati su veicoli delle categorie N e O.»
.
2. Gli allegati I e IV del regolamento (UE) n. 109/2011 sono modificati conformemente all'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 13
Modifiche del regolamento (UE) n. 458/2011
L'allegato I del regolamento (UE) n. 458/2011 è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1
.
(
2
)
GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1
.
(
3
)
Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (
GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37
).
(
4
)
GU L 185 del 13.7.2012, pag. 24
.
(
5
)
GU L 304 del 20.11.2010, pag. 21
.
(
6
)
Direttiva 2010/19/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 72 del 20.3.2010, pag. 17
).
(
7
)
Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 291 del 9.11.2010, pag. 22
).
(
8
)
Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne i sistemi antispruzzi (
GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2
).
(
9
)
Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11
).
(
10
)
GU L 310 del 26.11.2010, pag. 18
.
ALLEGATO I
Disposizioni amministrative per l'omologazione di veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti per le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che stabiliscono requisiti in ambiti contemplati dai regolamenti UNECE
PARTE 1
Scheda tecnica
MODELLO
Scheda tecnica n. … relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda un sistema/un componente/un'entità tecnica indipendente
(
1
)
rispetto al regolamento UNECE n. … relativo a … basata su e formattata secondo la numerazione delle voci dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE
(
1
)
Le seguenti informazioni, se del caso, vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli, in formato A4 o in fogli piegati in tale formato. Le eventuali fotografie devono mostrare sufficienti dettagli.
Se i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti di cui alla presente scheda tecnica comprendono comandi elettronici, vanno fornite informazioni sulle loro prestazioni.
0. CONSIDERAZIONI GENERALI
0.1.
Marca (denominazione commerciale del costruttore):
0.2.
Tipo:
0.2.1.
Denominazioni commerciali (se disponibili);
0.3.
Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente
(
1
)
(
2
)
:
0.3.1.
Posizione di tale indicazione:
0.4.
Categoria di veicolo
(
3
)
:
0.5.
Ragione sociale e indirizzo del costruttore:
0.8.
Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:
0.9.
Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:
1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI
1.1.
Fotografie e/o disegni di un veicolo/un componente/un'entità tecnica indipendente rappresentativi
(
1
)
:
Tutte le successive voci e informazioni pertinenti per il veicolo, il componente o l'entità tecnica indipendente vanno fornite d'accordo con il servizio tecnico e l'autorità di omologazione responsabile del rilascio dell'omologazione CE per la quale è stata presentata la domanda. La scheda tecnica può basarsi su un modello di scheda tecnica, se fornito nel regolamento UNECE n. …, in caso contrario, nella misura del possibile, deve basarsi sulla numerazione delle voci dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE (vale a dire l'elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti) e deve includere qualsiasi ulteriore informazione o dettaglio richiesti per l'omologazione a norma del regolamento UNECE n. ….
Note esplicative:
PARTE 2
Scheda di omologazione CE
MODELLO
Formato: A4 (210 × 297 mm)
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE
(IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 20 DELLA DIRETTIVA QUADRO)
Timbro dell'autorità di omologazione
Notifica riguardante:
—
l'omologazione CE
(
2
)
—
l'estensione dell'omologazione CE
(
2
)
—
il rifiuto dell'omologazione CE
(
2
)
—
la revoca dell'omologazione CE
(
2
)
di un tipo di veicolo relativamente a un sistema/un componente/un'entità tecnica indipendente
(
2
)
che integra nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con il regolamento UNECE n. …
relativamente al regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) …/…
Numero di omologazione CE:
Motivo dell'estensione:
SEZIONE I
0.1.
Marca (denominazione commerciale del costruttore):
0.2.
Tipo:
0.2.1.
Denominazioni commerciali (se disponibili);
0.3.
Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente
(
2
)
(
3
)
:
0.3.1.
Posizione di tale indicazione:
0.4.
Categoria del veicolo
(
4
)
:
0.5.
Nome e indirizzo del costruttore:
0.8.
Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:
0.9.
Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:
SEZIONE II
1.
Informazioni supplementari: cfr. addendum.
2.
Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:
3.
Data del verbale di prova:
4.
Numero del verbale di prova:
5.
Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6.
Luogo:
7.
Data:
8.
Firma:
Allegati:
—
fascicolo di omologazione
—
verbale di prova
—
scheda di notifica compilata conforme al modello di cui al regolamento UNECE applicabile, ma senza menzionare il rilascio o l'estensione di un'omologazione UNECE e senza menzionare un numero di omologazione UNECE
NB:
Se il presente modello è utilizzato per l'omologazione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE, non deve recare l'intestazione «Scheda di omologazione CE di un veicolo», tranne nel caso di cui all'articolo 20, qualora la Commissione abbia deciso di autorizzare uno Stato membro a rilasciare un'omologazione a norma della direttiva quadro.
Addendum
alla scheda di omologazione CE n. …
1.
Procedura di omologazione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2007/46/CE (esenzioni per nuove tecnologie o nuove concezioni) autorizzata dalla Commissione: sì/no
(
5
)
2.
Misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 che costituiscono la base della presente omologazione CE: Regolamento UNECE n. … riguardante
3.
In caso di componenti e di entità tecniche indipendenti, esempio del marchio di omologazione apposto sul componente o sull'entità tecnica indipendente:
4.
Omologazione CE valida fino a (GG/MM/AAAA):
5.
Osservazioni:
PARTE 3
Scheda di omologazione CE
MODELLO
Formato: A4 (210 × 297 mm)
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE
Timbro dell'autorità di omologazione
Notifica riguardante:
—
l'omologazione CE
(
6
)
—
l'estensione dell'omologazione CE
(
6
)
—
il rifiuto dell'omologazione CE
(
6
)
—
la revoca dell'omologazione CE
(
6
)
di un tipo di veicolo relativamente a un sistema/un componente/un'entità tecnica indipendente
(
6
)
conforme ai requisiti di cui al regolamento UNECE n. … modificato dal supplemento …
(
6
)
alla serie …
relativamente al regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) …/…
Numero di omologazione CE:
Motivo dell'estensione:
SEZIONE I
0.1.
Marca (denominazione commerciale del costruttore):
0.2.
Tipo:
0.2.1.
Denominazioni commerciali (se disponibili);
0.3.
Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente
(
6
)
(
7
)
:
0.3.1.
Posizione di tale indicazione:
0.4.
Categoria del veicolo
(
8
)
:
0.5.
Nome e indirizzo del costruttore:
0.8.
Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:
0.9.
Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:
SEZIONE II
1.
Informazioni supplementari: cfr. addendum.
2.
Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:
3.
Data del verbale di prova:
4.
Numero del verbale di prova:
5.
Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6.
Luogo:
7.
Data:
8.
Firma:
Allegati:
—
fascicolo di omologazione
—
verbale di prova
—
scheda di notifica compilata conforme al modello di cui al regolamento UNECE applicabile, ma senza menzionare il rilascio o l'estensione di un'omologazione UNECE e senza menzionare un numero di omologazione UNECE
Addendum
alla scheda di omologazione CE n. …
1.
Sulla base del regolamento UNECE utilizzando componenti o entità tecniche indipendenti omologati CE: sì/no
(
9
)
2.
Procedura di omologazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE (prove interne): sì/no
(
9
)
3.
Procedura di omologazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2007/46/CE (prove virtuali): sì/no
(
9
)
4.
In caso di componenti e di entità tecniche indipendenti, esempio del marchio di omologazione apposto sul componente o sull'entità tecnica indipendente:
5.
Osservazioni:
(
1
)
Cancellare la dicitura non pertinente.
(
1
)
Qualora una parte (ad esempio un componente o un'entità tecnica indipendente) sia stata omologata, la descrizione può essere sostituita da un rinvio a tale omologazione. Analogamente, non è necessario descrivere le parti la cui costruzione risulti chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati. Per ogni voce che richieda un corredo di fotografie o di disegni, indicare i numeri dei corrispondenti documenti allegati.
(
2
)
Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri irrilevanti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della scheda tecnica, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).
(
3
)
Classificato secondo le definizioni di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE.
(
2
)
Cancellare la dicitura non pertinente.
(
3
)
Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri irrilevanti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della scheda tecnica, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo«?» (ad esempio, ABC??123??).
(
4
)
Secondo le definizioni di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.
(
5
)
Cancellare la dicitura non pertinente.
(
6
)
Cancellare la dicitura non pertinente.
(
7
)
Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri irrilevanti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della scheda tecnica, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo«?» (ad esempio, ABC??123??).
(
8
)
Secondo le definizioni di cui all'allegato II, sezione A, della direttiva 2007/46/CE.
(
9
)
Cancellare la dicitura non pertinente.
ALLEGATO II
Modifiche dell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009
L'allegato I del regolamento (CE) n. 661/2009 è così modificato:
1)
la riga «Dispositivi antispruzzi» è sostituita dalla seguente:
«Dispositivi antispruzzi
X
X
X
X
X
X
X»
2)
È aggiunta la seguente riga alla fine dell'elenco:
«Sicurezza elettrica
X
X
X
X
X
X»
ALLEGATO III
Modifiche del regolamento (CE) n. 661/2009
«ALLEGATO IV
Elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria
Numero del regolamento
Oggetto
Serie di modifiche pubblicate nella GU
Riferimento GU
Applicabilità del regolamento UNECE
1
Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante e/o abbagliante, muniti di lampade a incandescenza R2 e/o HS1
Serie di modifiche 02
GU L 177 del 10.7.2010, pag. 1
.
M, N (
a
)
3
Catadiottri per veicoli a motore
Supplemento 12 alla serie di modifiche 02
GU L 323 del 6.12.2011, pag. 1
.
M, N, O
4
Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Supplemento 15 alla versione originale del regolamento
GU L 4 del 7.1.2012, pag. 7
.
M, N, O
6
Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Supplemento 25 alla serie di modifiche 01
GU L 213 del 18.7.2014, pag. 1
.
M, N, O
7
Luci di posizione anteriori e posteriori (laterali), luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Supplemento 23 alla serie di modifiche 02
GU L 285 del 30.9.2014, pag. 1
.
M, N, O
8
Proiettori dei veicoli a motore (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)
Serie di modifiche 05, rettifica 1 della revisione 4
GU L 177 del 10.7.2010, pag. 71
.
M, N (
a
)
10
Compatibilità elettromagnetica
Supplemento 1 alla serie di modifiche 04
GU L 254 del 20.9.2012, pag. 1
.
M, N, O
11
Serrature e componenti di blocco delle porte
Supplemento 2 alla serie di modifiche 03
GU L 120 del 13.5.2010, pag. 1
.
M
1
, N
1
12
Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto
Supplemento 1 alla serie di modifiche 04
GU L 89 del 27.3.2013, pag. 1
.
M
1
, N
1
13
Frenatura dei veicoli e loro rimorchi
Supplemento 3 alla serie di modifiche 11
GU L 297 del 13.11.2010, pag. 183
.
M
2
, M
3
, N
,
O (
b
)
13-H
Frenatura delle autovetture
Supplemento 9 alla versione originale del regolamento
GU L 230 del 31.8.2010, pag. 1
.
M
1
, N
1
(
c
)
14
Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi ISOFIX e ancoraggi di fissaggio superiore ISOFIX
Supplemento 1 alla serie di modifiche 07
GU L 109 del 28.4.2011, pag. 1
.
M, N
16
Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX
Supplemento 1 alla serie di modifiche 06
GU L 233 del 9.9.2011, pag. 1
.
M, N (
d
)
17
Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta
Serie di modifiche 08
GU L 230 del 31.8.2010, pag. 81
.
M, N
18
Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato
Supplemento 2 alla serie di modifiche 03
GU L 120 del 13.5.2010, pag. 29
.
M
2
, M
3
, N
2
, N
3
19
Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore
Supplemento 6 alla serie di modifiche 04
GU L 250 del 22.8.2014, pag. 1
.
M, N
20
Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (H4)
Serie di modifiche 03
GU L 177 del 10.7.2010, pag. 170
.
M, N (
a
)
21
Finiture interne
Supplemento 3 alla serie di modifiche 01
GU L 188 del 16.7.2008, pag. 32
.
M
1
23
Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Supplemento 19 alla versione originale del regolamento
GU L 237 dell'8.8.2014, pag. 1
.
M, N, O
25
Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli
Serie di modifiche 04, rettifica 2 della revisione 1
GU L 215 del 14.8.2010, pag. 1
.
M
1
26
Sporgenze esterne
Supplemento 1 alla serie di modifiche 03
GU L 215 del 14.8.2010, pag. 27
.
M
1
28
Segnalatori e segnali acustici
Supplemento 3 alla versione originale del regolamento
GU L 323 del 6.12.2011, pag. 33
.
M, N
29
Protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale
Serie di modifiche 03
GU L 304 del 20.11.2010, pag. 21
.
N
30
Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)
Supplemento 16 alla serie di modifiche 02
GU L 307 del 23.11.2011, pag. 1
.
M, N, O
31
Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi
Supplemento 7 alla serie di modifiche 02
GU L 185 del 17.7.2010, pag. 15
.
M, N
34
Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)
Supplemento 3 alla serie di modifiche 02
GU L 109 del 28.4.2011, pag. 55
.
M, N, O (
e
)
37
Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi
Supplemento 42 alla serie di modifiche 03
GU L 213 del 18.7.2014, pag. 36
.
M, N, O
38
Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi
Supplemento 15 alla versione originale del regolamento
GU L 4 del 7.1.2012, pag. 20
.
M, N, O
39
Tachimetro e sua installazione
Supplemento 5 alla versione originale del regolamento
GU L 120 del 13.5.2010, pag. 40
.
M, N
43
Materiali per vetrature di sicurezza
Supplemento 2 alla serie di modifiche 01
GU L 42 del 12.2.2014, pag. 1
.
M, N, O
44
Dispositivi di ritenuta per bambini occupanti di autoveicoli (“sistema di ritenuta per bambini”)
Serie di modifiche 04, rettifica 4 della revisione 2
GU L 233 del 9.9.2011, pag. 95
.
M, N
46
Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione
Supplemento 1 alla serie di modifiche 04
GU L 237 dell'8.8.2014, pag. 24
.
M, N
48
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore
Serie di modifiche 05
GU L 323 del 6.12.2011, pag. 46
.
M, N, O
54
Pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi (classi C2 e C3)
Supplemento 17 alla versione originale del regolamento
GU L 307 del 23.11.2011, pag. 2
.
M, N, O
55
Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli
Supplemento 1 alla serie di modifiche 01
GU L 227 del 28.8.2010, pag. 1
.
M, N, O (
f
)
58
Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)
Supplemento 3 alla serie di modifiche 02
GU L 89 del 27.3.2013, pag. 34
.
N
2
, N
3
, O
3
, O
4
61
Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina
Supplemento 1 alla versione originale del regolamento
GU L 164 del 30.6.2010, pag. 1
.
N
64
Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura e sistema di controllo della pressione degli pneumatici
Serie di modifiche 02, rettifica 1
GU L 310 del 26.11.2010, pag. 18
.
M
1
, N
1
66
Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri
Serie di modifiche 02
GU L 84 del 30.3.2011, pag. 1
.
M
2
, M
3
67
Veicoli a motore che utilizzano GPL
Supplemento 7 alla serie di modifiche 01
GU L 72 del 14.3.2008, pag. 1
.
M, N
73
Protezione laterale dei veicoli industriali
Serie di modifiche 01
GU L 122 dell'8.5.2012, pag. 1
.
N
2
, N
3
, O
3
, O
4
77
Luci di stazionamento dei veicoli a motore
Supplemento 14 alla versione originale del regolamento
GU L 4 del 7.1.2012, pag. 21
.
M, N
79
Sterzo
Supplemento 3 alla serie di modifiche 01
GU L 137 del 27.5.2008, pag. 25
.
M, N, O
80
Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone
Serie di modifiche 03 del regolamento
GU L 226 del 24.8.2013, pag. 20
.
M
2
, M
3
87
Luci di marcia diurna per autoveicoli
Supplemento 15 alla versione originale del regolamento
GU L 4 del 7.1.2012, pag. 24
.
M, N
89
Limitazione della velocità dei veicoli
Supplemento 2 alla versione originale del regolamento
GU L 4 del 7.1.2012, pag. 25
.
M, N (
g
)
90
Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi
Serie di modifiche 02
GU L 185 del 13.7.2012, pag. 24
.
M, N, O
91
Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Supplemento 13 alla versione originale del regolamento
GU L 4 del 7.1.2012, pag. 27
.
M, N, O
93
Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)
Versione originale del regolamento
GU L 185 del 17.7.2010, pag. 56
.
N
2
, N
3
94
Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale
Supplemento 2 alla serie di modifiche 02
GU L 254 del 20.9.2012, pag. 77
.
M
1
95
Protezione degli occupanti in caso di urto laterale
Supplemento 1 alla serie di modifiche 02
GU L 313 del 30.11.2007, pag. 1
.
M
1
, N
1
97
Sistemi di allarme per veicoli (SAV)
Supplemento 6 alla serie di modifiche 01
GU L 122 dell'8.5.2012, pag. 19
.
M
1
, N
1
98
Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore
Supplemento 4 alla serie di modifiche 01
GU L 176 del 14.6.2014, pag. 64
.
M, N
99
Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore
Supplemento 9 alla versione originale del regolamento
GU L 285 del 30.9.2014, pag. 35
.
M, N
100
Sicurezza elettrica
Serie di modifiche 01
GU L 57 del 2.3.2011, pag. 54
.
M, N
102
Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD
Versione originale del regolamento
GU L 351 del 30.12.2008, pag. 44
.
N
2
, N
3
, O
3
, O
4
104
Marcature retroriflettenti (veicoli pesanti e lunghi)
Supplemento 7 alla versione originale
GU L 75 del 14.3.2014, pag. 29
.
M
2
, M
3
, N, O
2
, O
3
, O
4
105
Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose
Serie di modifiche 05
GU L 4 del 7.1.2012, pag. 30
.
N,O
107
Veicoli delle categorie M
2
e M
3
Serie di modifiche 03
GU L 255 del 29.9.2010
.
M
2
, M
3
110
Componenti specifici per GNC
Supplemento 9 alla versione originale del regolamento
GU L 120 del 7.5.2011, pag. 1
.
M, N
112
Proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED
Supplemento 4 alla serie di modifiche 01
GU L 250 del 22.8.2014, pag. 67
.
M, N
116
Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato
Supplemento 3 alla versione originale del regolamento
GU L 45 del 16.2.2012, pag. 1
.
M
1
, N
1
117
Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)
Serie di modifiche 02 rettifica 3
GU L 307 del 23.11.2011, pag. 3
.
M, N, O
118
Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore
Versione originale del regolamento
GU L 177 del 10.7.2010, pag. 263
.
M
3
119
Luci d'angolo
Supplemento 3 alla serie di modifiche 01
GU L 89 del 25.3.2014, pag. 101
.
M, N
121
Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori
Supplemento 3 alla versione originale del regolamento
GU L 177 del 10.7.2010, pag. 290
.
M, N
122
Impianti di riscaldamento dei veicoli
Supplemento 1 alla versione originale del regolamento
GU L 164 del 30.6.2010, pag. 231
.
M, N, O
123
Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli
Supplemento 4 alla versione originale del regolamento
GU L 222 del 24.8.2010, pag. 1
.
M, N
125
Campo di visibilità anteriore
Supplemento 2 alla versione originale del regolamento
GU L 200 del 31.7.2010, pag. 38
.
M
1
128
Sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)
Supplemento 2 alla versione originale del regolamento
GU L 162 del 29.5.2014, pag. 43
.
M, N, O
Note alla tabella:
Si applicano le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, salvo nei casi in cui specifiche date alternative siano indicate nel presente regolamento. Si deve anche accettare la conformità alle prescrizioni di modifiche successive a quelle elencate nella presente tabella.
Le date specificate nei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, per quanto concerne gli obblighi delle parti contraenti dell'“accordo del 1958 riveduto” [Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (“Accordo del 1958 riveduto”) (
GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78
).] connessi alla prima immatricolazione, all'entrata in servizio, alla messa a disposizione sul mercato, alla vendita e a qualsiasi disposizione analoga, si applicano obbligatoriamente ai fini degli articoli 26 e 28 della direttiva 2007/46/CE tranne nel caso in cui date alternative siano specificate nel regolamento (CE) n. 661/2009, nel qual caso si applicano queste ultime.
In alcuni casi, le disposizioni transitorie di un regolamento UNECE elencato nella presente tabella prevedono che, a decorrere da una certa data, le parti contraenti dell'“accordo del 1958 riveduto” che applicano una determinata serie di modifiche del medesimo non siano obbligate ad accettare o possano rifiutare di accettare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un tipo omologato in conformità a una serie precedente di modifiche o una formulazione con una finalità o un significato analoghi. Tali disposizioni vanno interpretate come disposizioni che obbligano le autorità nazionali a considerare le schede di conformità non più valide ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, tranne nel caso in cui date alternative siano specificate nel regolamento (CE) n. 661/2009, nel qual caso si applicano queste ultime.
(
a
)
I regolamenti UNECE nn. 1, 8 e 20 non si applicano all'omologazione CE dei veicoli nuovi.
(
b
)
É obbligatorio il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 661/2009. Ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli nonché dell'immatricolazione, della vendita e dell'entrata in servizio di veicoli nuovi è pertanto obbligatoria l'applicazione dell'allegato 21 del regolamento UNECE n. 13. Tuttavia, per le date di entrata in vigore delle disposizioni relative ai sistemi elettronici di controllo della stabilità di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 4 e 5, nonché all'allegato V del presente regolamento, si applicano quelle indicate nel presente regolamento invece di quelle indicate nel suddetto regolamento UNECE.
(
c
)
É obbligatorio il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009. Ai fini dell'omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli, nonché dell'immatricolazione, della vendita e dell'entrata in servizio di veicoli nuovi, è pertanto obbligatoria l'applicazione della parte A dell'allegato 9 del regolamento UNECE n. 13-H. Tuttavia, per le date di entrata in vigore delle disposizioni relative ai sistemi elettronici di controllo della stabilità di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 5, del presente regolamento, si applicano quelle indicate nel presente regolamento invece di quelle indicate nel suddetto regolamento UNECE.
(
d
)
Un segnale di avviso che ricordi di allacciare le cinture di sicurezza non è obbligatorio per una posizione di guida munita di una cintura a bretella o a imbracatura.
(
e
)
La conformità alla parte II del regolamento UNECE n. 34 non è obbligatoria.
(
f
)
Se il fabbricante di un veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi (punto 2.11.5. dell'allegato I della direttiva 2007/46/CE), i dispositivi di attacco meccanico a esso applicati non devono mai oscurare una componente illuminante (come il proiettore posteriore per nebbia) né coprire lo spazio destinato ad alloggiare e a montare la targa d'immatricolazione posteriore; ciò non si applica se il dispositivo di attacco meccanico può essere rimosso o riposizionato senza usare attrezzi, come la chiave universale di facile uso.
(
g
)
Riguarda solo i dispositivi di limitazione della velocità (SLD) e la loro installazione obbligatoria sui veicoli delle categorie M
2
, M
3
, N
2
e N
3
.
«Appendice
Validità ed estensione delle omologazioni rilasciate a norma delle direttive abrogate dal presente regolamento
A norma dell'articolo 13, paragrafo 14, del presente regolamento, le schede di omologazione CE di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate conformemente alle direttive di seguito elencate possono essere utilizzate per dimostrare la conformità ai pertinenti regolamenti UNECE.
Numero del regolamento
Oggetto
Direttiva corrispondente
Riferimento GU
Applicabilità
10
Compatibilità elettromagnetica
Direttiva 72/245/CEE
GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15
.
M, N, O, componente, entità tecnica indipendente (
a
)
11
Serrature e componenti di blocco delle porte
Direttiva 70/387/CEE
GU L 176 del 10.8.1970, pag. 5
.
M
1
, N
1
(
b
)
12
Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto
Direttiva 74/297/CEE
GU L 165 del 20.6.1974, pag. 16
.
M
1
, N
1
(
a
)
14
Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix
Direttiva 76/115/CEE
GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6
.
M (
c
)
18
Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato
Direttiva 74/61/CEE
GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 22
.
M
2
, M
3
, N
2
, N
3
, componente, entità tecnica indipendente
21
Finiture interne
Direttiva 74/60/CEE
GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 2
.
M
1
26
Sporgenze esterne
Direttiva 74/483/CEE
GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4
.
M
1
, entità tecnica indipendente (
d
)
28
Segnalatori e segnali acustici
Direttiva 70/388/CEE
GU L 176 del 10.8.1970, pag. 12
.
M, N, componente
30
Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)
Direttiva 92/23/CEE
GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95
.
Componente (
e
)
34
Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)
Direttiva 70/221/CEE
GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23
.
M, N, O (
f
)
39
Tachimetro e sua installazione
Direttiva 75/443/CEE
GU L 196 del 26.7.1975, pag. 1
.
M, N (
g
)
43
Materiali per vetrature di sicurezza
Direttiva 92/22/CEE
GU L 129 del 14.5.1992, pag. 11
.
M, N, O, componente
46
Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione
Direttiva 2003/97/CE
GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1
.
M, N, componente
48
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore
Direttiva 76/756/CEE
GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1
.
M, N, O
55
Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli
Direttiva 94/20/CE
GU L 195 del 29.7.1994, pag. 1
.
M, N, O, componente
58
Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)
Direttiva 70/221/CEE
GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23
.
M, N, O, entità tecnica indipendente
61
Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina
Direttiva 92/114/CEE
GU L 409 del 31.12.1992, pag. 17
.
N
73
Protezione laterale dei veicoli industriali
Direttiva 89/297/CEE
GU L 124 del 5.5.1989, pag. 1
.
N
2
, N
3
, O
3
, O
4
79
Sterzo
Direttiva 70/311/CEE
GU L 133 del 18.6.1970, pag. 10
.
M, N, O (
h
)
89
Limitazione della velocità dei veicoli
Direttiva 92/24/CEE
GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154
.
M
2
, M
3
, N
2
, N
3
, entità tecnica indipendente
90
Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi
Direttiva 71/320/CEE
GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37
.
entità tecnica indipendente (
i
)
93
Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)
Direttiva 2000/40/CE
GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9
.
N
2
, N
3
, entità tecnica indipendente
97
Sistemi di allarme per veicoli (SAV)
Direttiva 74/61/CEE
GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 22
.
M
1
,N
1
, componente, entità tecnica indipendente
116
Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato
Direttiva 74/61/CEE
GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 22
.
M
1
,N
1
, componente, entità tecnica indipendente
118
Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore
Direttiva 95/28/CE
GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1
.
M
3
, componente
122
Impianti di riscaldamento dei veicoli
Direttiva 2001/56/CE
GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21
.
M, N, O, componente
125
Campo di visibilità anteriore
Direttiva 77/649/CEE
GU L 267 del 19.10.1977, pag. 1
.
M
1
Note alla tabella:
(
a
)
Non si applica ai tipi di veicoli muniti di propulsione elettrica.
(
b
)
Non si applica ai tipi di veicoli in caso di modifiche di progetto delle porte posteriori e/o scorrevoli e/o della loro introduzione.
(
c
)
Si applica solo ai veicoli completati per uso speciale della categoria M
1
, esclusi gli autocaravan, con una massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico superiore alle 2,0 tonnellate nonché ai veicoli delle categorie M
2
e M
3
(
d
)
Non si applica alle antenne radio ricetrasmittenti, considerate entità tecniche indipendenti.
(
e
)
Si applica solo agli pneumatici di classe C1, costruiti prima, il o successivamente al 1
o
novembre 2014, per essere venduti e messi in servizio dopo il 1
o
novembre 2014 e identificati con la lettera “Z” riportata all'interno della designazione delle dimensioni dello pneumatico.
(
f
)
Non riguarda la parte II del regolamento UNECE n. 34.
(
g
)
Cfr. articolo 4 del regolamento (UE) n. 130/2012 [Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all'accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 43 del 16.2.2012, pag. 6
).].
(
h
)
Non si applica ai veicoli dotati di dispositivi di sterzo contenenti sistemi complessi di controllo elettronico.
(
i
)
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/166 e non applicabile ai dischi e ai tamburi per freni.
»
ALLEGATO IV
Modifiche della direttiva 2007/46/CE
La direttiva 2007/46/CE è così modificata:
1)
L'allegato I è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti (
a
)»
;
b)
il paragrafo 0.3. è sostituito dal seguente:
«0.3.
Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/sul componente/sull'entità tecnica indipendente (
1
) (
b
):»
;
c)
i punti 1. e 1.1. sono sostituiti dai seguenti:
«1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI
1.1.
Fotografie e/o disegni di un veicolo/un componente/un'entità tecnica indipendente rappresentativi (
1
):»
.
2)
La parte I dell'allegato IV è modificata come segue:
a)
la voce 6 A è sostituita dalla seguente:
«6 A
Accesso e manovrabilità del veicolo (predellini, pedane e maniglie)
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 130/2012
X
X
X
X»
;
b)
la voce 17 A è sostituita dalla seguente:
«17 A
Accesso e manovrabilità del veicolo (retromarcia)
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 130/2012
X
X
X
X
X
X»
;
c)
la voce 71 è aggiunta:
«71
Robustezza della cabina
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 29
X
X
X»
.
d)
la nota esplicativa (15) è sostituita dalla seguente:
«(
15
)
La conformità al regolamento (CE) n. 661/2009 è obbligatoria, tuttavia, non viene rilasciata un'omologazione di questa voce, poiché essa copre la combinazione delle voci 3 A, 3B, 4 A, 5 A, 6 A, 6B, 7 A, 8 A, 9 A, 9B, 10 A, 12 A, 13 A, 13B, 14 A, 15 A, 15B, 16 A, 17 A, 17B, 18 A, 19 A, 20 A, 21 A, 22 A, 22B, 22C, 23 A, 24 A, 25 A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26 A, 27 A, 28 A, 29 A, 30 A, 31 A, 32 A, 33 A, 34 A, 35 A, 36 A, 37 A, 38 A, 42 A, 43 A, 44 A, 45 A, 46 A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47 A, 48 A, 49 A, 50 A, 50B, 51 A, 52 A, 52B, 53 A, 54 A, 56 A, 57 A e da 64 a 71.»
;
e)
l'appendice I della parte I dell'allegato IV è modificata come segue:
i)
nella tabella 1, la voce 13 A è sostituita dalla seguente:
«13 A
Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 116
A
Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1. del regolamento UNECE n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore»
;
ii)
nella tabella 1, la voce 63 è sostituita dalla seguente:
«63
Sicurezza generale
Regolamento (CE) n. 661/2009
Si veda la nota (
15
) della tabella di cui alla parte I dell'allegato IV, recante gli atti normativi relativi all'omologazione CE dei veicoli prodotti in serie illimitata»
;
iii)
nella tabella 2, la voce 13 A è sostituita dalla seguente:
«13 A
Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 116
A
Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1. del regolamento UNECE n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore»
;
iv)
nella tabella 2, la voce 63 è sostituita dalla seguente:
«63
Sicurezza generale
Regolamento (CE) n. 661/2009
Si veda la nota (
15
) della tabella di cui alla parte I dell'allegato IV, recante gli atti normativi relativi all'omologazione CE dei veicoli prodotti in serie illimitata»
;
v)
nella tabella 2, la voce 71 è aggiunta:
«71
Robustezza della cabina
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 29
C»
.
3)
L'allegato VII è così modificato:
a)
nella sezione 2 è aggiunto il seguente paragrafo:
«In caso di omologazione CE di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti contemplati nelle misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009, il riferimento al regolamento di base deve essere il numero del regolamento (ossia dell'atto di esecuzione) adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere dalla a) alla e), del regolamento (CE) n. 661/2009.»
;
b)
la sezione 3 è modificata come segue:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero della direttiva o del regolamento recanti modifica più recenti, contenenti atti di esecuzione applicabili all'omologazione conformemente ai seguenti trattini. Tuttavia, nel caso in cui tale direttiva o regolamento recanti modifica o tale atto di esecuzione applicabile non esistano, il numero di cui alla sezione 2 viene ripetuto nella sezione 3:»
;
ii)
dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente:
«—
con ciò s'intende il regolamento più recente recante modifiche delle misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 661/2009 al quale è conforme un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente,»
;
c)
al punto 4.1. si aggiungono le seguenti voci:
«c)
in base al regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione
(
2
)
(relativo a tergicristalli e lavacristalli)
e2*1008/2010*1008/2010*00003*00
d)
in base al regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione
(
3
)
, come modificato dal regolamento (UE) n. 249/2012 della Commissione
(
4
)
(relativo alle iscrizioni regolamentari)
e2*19/2011*249/2012*0003*00
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti per l'omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2
)."
(
3
)
Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1
)."
(
4
)
Regolamento (UE) n. 249/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 19/2011 per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione della targhetta regolamentare del costruttore per i veicoli a motore e i loro rimorchi (
GU L 82 del 22.3.2012, pag. 1
).»
"
d)
il punto 5. è sostituito dal seguente:
«5.
L'allegato VII non si applica alle omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, poiché il relativo sistema di numerazione è indicato nei rispettivi regolamenti UNECE. Tuttavia, l'allegato VII si applica alle omologazioni CE rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 661/2009, che si basano su regolamenti UNECE (vale a dire veicoli che integrano nuove tecnologie, componenti ed entità tecniche indipendenti omologati CE, prove virtuali e prove interne). In questo caso, si applica il seguente sistema di numerazione:
Sezione 1: come sopra
Sezione 2: “661/2009” (ossia regolamento sulla sicurezza generale)
Sezione 3: La prima parte è il numero del regolamento UNECE seguito da “R-”, la seconda parte è la serie di modifiche, o “00” se si tratta della serie originale, seguita da “-” e la terza parte è il supplemento (eventualmente preceduto da zeri non significativi) o “00” se non esiste alcun supplemento alla serie pertinente.
Sezione 4: come sopra
Sezione 5: come sopra
Esempi:
e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00
(rilasciata dalla Germania a norma del regolamento UNECE n. 13-H, serie 10 di modifiche, supplemento 5, prima omologazione rilasciata, nessuna estensione)
e25*661/2009*28R-00-03*0123*05
(rilasciata dalla Croazia a norma del regolamento UNECE n. 28, serie di modifiche originale, supplemento 3, prima, seconda e terza omologazione rilasciate, 5 estensione)»
e)
nell'appendice, il punto 4. è aggiunto:
«4.
La presente appendice non si applica alle omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, poiché le relative disposizioni dei marchi di omologazione sono indicate nei rispettivi regolamenti UNECE. Tuttavia, la presente appendice si applica alle omologazioni CE di componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 661/2009, che si basano su regolamenti UNECE (ossia componenti o entità tecniche indipendenti che integrano nuove tecnologie). In questo caso, si applica la seguente disposizione delle marcature:
Il marchio di omologazione distintivo deve essere quello prescritto nel pertinente regolamento UNECE e come se fosse rilasciato con un'omologazione convenzionale a norma di un regolamento UNECE, tuttavia, si deve tener conto di quanto segue:
quando è prescritto un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera “E”, questo non deve essere un cerchio, ma un rettangolo. La sua altezza (a) deve corrispondere almeno alla lunghezza del diametro prescritta e la sua larghezza deve superare tale valore (vale a dire > a). Al posto della lettera maiuscola “E” si deve usare la lettera minuscola “e”, seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del componente o dell'entità tecnica indipendente.
Esempio:
(rilasciata dalla Germania, in base al regolamento UNECE n. 28, serie originale, prima omologazione rilasciata, ad un dispositivo di segnalazione acustica di classe II che integra nuove tecnologie)»
4)
L'allegato XI è così modificato:
a)
nell'appendice 3, la voce 1 A è sostituita dalla seguente:
«1 A
Livello sonoro
Regolamento (UE) n. 540/2014
G + W
9
»
b)
nell'appendice 5, la voce 1 A è sostituita dalla seguente:
«1 A
Livello sonoro
Regolamento (UE) n. 540/2014
T + Z
1
»
c)
nell'appendice 6, significato delle note, la seguente nota è inserita dopo W
8
:
«W
9
Eventuali modifiche della lunghezza del sistema di scarico sono ammissibili senza la necessità di condurre ulteriori prove, a condizione che le caratteristiche della contropressione allo scarico rimangano simili.»
5)
Nell'allegato XV, il punto 2. è sostituito dal seguente:
«2.
Elenco degli atti normativi e delle restrizioni
Oggetto
Riferimento dell'atto normativo
4
Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore
Direttiva 70/222/CEE
4 A
Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1003/2010
7
Segnalatore acustico
Direttiva 70/388/CEE
7 A
Segnalatori e segnali acustici
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 28
10
Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)
Direttiva 72/245/CEE
10 A
Compatibilità elettromagnetica
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 10
18
Targhette (regolamentari)
Direttiva 76/114/CEE
18 A
Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 19/2011
20
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
Direttiva 76/756/CEE
20 A
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 48
27
Dispositivi di rimorchio
Direttiva 77/389/CEE
27 A
Dispositivo di rimorchio
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1005/2010
33
Identificazione di comandi, spie ed indicatori
Direttiva 78/316/CEE
33 A
Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 121
34
Sbrinamento/disappannamento
Direttiva 78/317/CEE
34 A
Sistemi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 672/2010
35
Lavacristalli/tergicristalli
Direttiva 78/318/CEE
35 A
Sistemi tergicristallo e lavacristallo
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1008/2010
36
Sistemi di riscaldamento
Direttiva 2001/56/CE
Eccettuate le disposizioni dell'allegato VIII concernente i dispositivi di riscaldamento a combustione e i sistemi di riscaldamento dei veicoli alimentati a GPL
36 A
Sistemi di riscaldamento
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 122
Eccettuate le disposizioni dell'allegato 8 concernenti i dispositivi di riscaldamento a combustione e i sistemi di riscaldamento dei veicoli alimentati a GPL
37
Parafanghi delle ruote
Direttiva 78/549/CEE
37 A
Parafanghi delle ruote
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1009/2010
44
Masse e dimensioni (autovetture)
Direttiva 92/21/CEE
44 A
Masse e dimensioni
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1230/2012
45
Vetrature di sicurezza
Direttiva 92/22/CEE
Unicamente le disposizioni di cui all'allegato III
45 A
Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 43
Unicamente le disposizioni di cui all'allegato 21
46
Pneumatici
Direttiva 92/23/CEE
46 A
Montaggio degli pneumatici
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 458/2011
48
Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture di cui al punto 44)
Direttiva 97/27/CE
48 A
Masse e dimensioni
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1230/2012
49
Sporgenze esterne delle cabine
Direttiva 92/114/CEE
49 A
Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 61
50
Dispositivi di attacco
Direttiva 94/20/CE
Unicamente le disposizioni di cui all'allegato V (fino alla sezione 8 compresa) e all'allegato VII
50 A
Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 55
Unicamente le disposizioni di cui all'allegato 5 (fino alla sezione 8 compresa) e all'allegato 7
61
Impianti di condizionamento dell'aria
Direttiva 2006/40/CE»
6)
L'allegato XVI è così modificato:
a)
il punto 1. è sostituito dal seguente:
«1.
Elenco degli atti normativi
Oggetto
Riferimento dell'atto normativo
3
Serbatoi carburante/dispositivi di protezione posteriore
Direttiva 70/221/CEE
3B
Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 58
6
Serrature e cerniere delle porte
Direttiva 70/387/CEE
6 A
Accesso e manovrabilità del veicolo
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 130/2012
6B
Serrature e componenti di blocco delle porte
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 11
8
Dispositivi per la visione indiretta
Direttiva 2003/97/CE
8 A
Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 46
12
Finiture interne
Direttiva 74/60/CEE
12 A
Finiture interne
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 21
16
Sporgenze esterne
Direttiva 74/483/CEE
16 A
Sporgenze esterne
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 26
20
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
Direttiva 76/756/CEE
20 A
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 48
27
Dispositivi di rimorchio
Direttiva 77/389/CEE
27 A
Dispositivo di rimorchio
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1005/2010
32
Campo di visibilità anteriore
Direttiva 77/649/CEE
32 A
Campo di visibilità anteriore
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 125
35
Lavacristalli/tergicristalli
Direttiva 78/318/CEE
35 A
Sistemi tergicristallo e lavacristallo
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1008/2010
37
Parafanghi delle ruote
Direttiva 78/549/CEE
37 A
Parafanghi delle ruote
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1009/2010
42
Protezione laterale
Direttiva 89/297/CEE
42 A
Protezione laterale dei veicoli industriali
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 73
48 A
Masse e dimensioni
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1230/2012
49
Sporgenze esterne delle cabine
Direttiva 92/114/CEE
49 A
Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 61
50
Dispositivi di attacco
Direttiva 94/20/CE
50 A
Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 55
50B
Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 102
52
Autobus e corriere
Direttiva 2001/85/CE
52 A
Veicoli delle categorie M
2
e M
3
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 107
52B
Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 66
57
Protezione antincastro anteriore
Direttiva 2000/40/CE
57 A
Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 93»
b)
l'appendice 2 è sostituita dalla seguente:
«Appendice 2
Condizioni specifiche relative ai metodi di prova virtuali
1.
Elenco degli atti normativi
Riferimento dell'atto normativo
Allegato e punti
Condizioni specifiche
3
Direttiva 70/221/CEE
Allegato II, punti 5.2. e 5.4.5.
Dimensioni della protezione antincastro posteriore e resistenza alle forze
3B
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 58
Punti 2.3., 7.3. e 25.6.
Dimensioni e resistenza alle forze
6
Direttiva 70/387/CEE
Allegato II, punto 4.3.
Metodi equivalenti per le prove di resistenza alla trazione e resistenza delle serrature alle accelerazioni
6 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 130/2012
Allegato II, parte I e 2
Dimensioni dei predellini, delle pedane e delle maniglie
6B
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 11
Allegato 3
Allegato 4, punto 2.1.
Allegato 5
Prove di resistenza alla trazione e resistenza delle serrature alle accelerazioni
8
Direttiva 2003/97/CE
Allegato III
Tutte le disposizioni di cui alle sezioni 3, 4 e 5.
Campi di visibilità prescritti dei retrovisori
8 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 46
Punto 15.2.4.
Campi di visibilità prescritti dei retrovisori
12
Direttiva 74/60/CEE
a)
allegato I, tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 (Specifiche)
b)
allegato II
a)
Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.
b)
Determinazione della zona d'urto della testa.
12 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 21
a)
Punti da 5. a 5.7.
b)
Punto 2.3.
a)
Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.
b)
Determinazione della zona d'urto della testa.
16
Direttiva 74/483/CEE
Allegato I, tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 (Prescrizioni generali) e alla sezione 6 (Prescrizioni particolari)
Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.
16 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 26
Punto 5.2.4.
Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.
20
Direttiva 76/756/CEE
Sezione 6 (Specificazioni particolari) del regolamento UNECE n. 48.
Disposizioni degli allegati 4, 5 e 6 del regolamento UNECE n. 48
La prova di guida di cui al punto 6.22.9.2.2. va realizzata su un veicolo reale.
20 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 48
Sezione 6, allegati 4, 5 e 6
La prova di guida di cui al punto 6.22.9.2.2. va realizzata su un veicolo reale.
27
Direttiva 77/389/CEE
Allegato II, sezione 2
Forza statica di trazione e di compressione
27 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1005/2010
Allegato II, punto 1.2.
Forza statica di trazione e di compressione
32
Direttiva 77/649/CEE
Allegato I, sezione 5 (Caratteristiche richieste)
Ostacoli e campo di visibilità
32 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 125
Sezione 5
Ostacoli e campo di visibilità
35
Direttiva 78/318/CEE
Allegato I, punto 5.1.2.
Misurazione unicamente del raggio d'azione del tergicristallo.
35 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1008/2010
Allegato III, punti 1.1.2. e 1.1.3.
Misurazione unicamente del raggio d'azione del tergicristallo.
37
Direttiva 78/549/CEE
Allegato I, sezione 2 (Prescrizioni particolari)
37 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1009/2010
Allegato II, sezione 2
Verifica delle prescrizioni dimensionali
42
Direttiva 89/297/CEE
Allegato, punto 2.8.
Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.
42 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 73
Punto 12.10.
Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.
48 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento (UE) n. 1230/2012
a)
allegato I, parte B, punti 7 e 8
b)
allegato I, parte C, punti 6 e 7
a)
Verifica della conformità ai requisiti di manovrabilità, inclusa la manovrabilità dei veicoli muniti di assi sollevabili o caricabili.
b)
Misurazione del raggio di curvatura posteriore massimo
49
Direttiva 92/114/CEE
Allegato I, sezione 4 (Prescrizioni specifiche).
Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.
49 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 61
Sezioni 5 e 6
Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.
50
Direttiva 94/20/CE
a)
allegato V “Prescrizioni per i dispositivi di attacco meccanico”
b)
allegato VI, punto 1.1.
c)
allegato VI, punto 4. (Prova dei dispositivi di attacco meccanico)
a)
Tutte le disposizioni di cui alle sezioni da 1 a 8
b)
Le prove di resistenza degli attacchi meccanici di progettazione semplice possono essere sostituite da prove virtuali.
c)
Unicamente i punti 4.5.1. (Prova di resistenza), 4.5.2. (Resistenza alla compressione) e 4.5.3. (Resistenza al momento flettente)
50 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 55
a)
allegato 5 “Prescrizioni per i dispositivi di attacco meccanico”
b)
allegato 6, punto 1.1.
c)
allegato 6, punto 3.
a)
Tutte le disposizioni di cui alle sezioni da 1 a 8
b)
Le prove di resistenza degli attacchi meccanici di progettazione semplice possono essere sostituite da prove virtuali.
c)
Unicamente i punti 3.6.1. (Prova di resistenza), 3.6.2. (Resistenza alla compressione) e 3.6.3. (Resistenza al momento flettente).
52
Direttiva 2001/85/CE
a)
allegato I
b)
allegato IV Resistenza della sovrastruttura
a)
Punto 7.4.5. Prova di stabilità nelle condizioni indicate nell'appendice dell'allegato I.
b)
Appendice 4 — Verifica della resistenza meccanica della sovrastruttura tramite calcolo.
52 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 107
Allegato 3
Punto 7.4.5. (Metodo di calcolo)
52B
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 66
Allegato 9
Simulazione al computer di una prova di ribaltamento su veicolo completo come metodo di omologazione equivalente
57
Direttiva 2000/40/CE
Allegato 5, sezione 3, del regolamento UNECE n. 93.
Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.
57 A
Regolamento (CE) n. 661/2009
Regolamento UNECE n. 93
Allegato 5, sezione 3
Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.»
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti per l'omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 249/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 19/2011 per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione della targhetta regolamentare del costruttore per i veicoli a motore e i loro rimorchi (
GU L 82 del 22.3.2012, pag. 1
).»
»
ALLEGATO V
Modifiche del regolamento (UE) n. 1003/2010
L'allegato II del regolamento (UE) n. 1003/2010 è così modificato:
1)
il punto 1.2.1.2.1. è sostituito dal seguente:
«1.2.1.2.1.
La targa deve essere perpendicolare (± 5°) al piano longitudinale del veicolo.»
2)
I punti 1.2.1.5.1. e 1.2.1.5.2. sono sostituiti dai seguenti:
«1.2.1.5.1.
Se l'altezza dal suolo del bordo superiore della targa non supera 1,20 m, la targa deve essere visibile in tutto lo spazio incluso entro i seguenti quattro piani:
—
due piani verticali che passano per i due bordi laterali della targa formando verso l'esterno alla sinistra e alla destra della targa un angolo di 30°Col piano longitudinale, parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo, passante per il centro della targa,
—
un piano che passa per il bordo superiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto;
—
un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa.
1.2.1.5.2.
Se l'altezza dal suolo del bordo superiore della targa supera 1,20 m, la targa deve essere visibile in tutto lo spazio incluso entro i seguenti quattro piani:
—
due piani verticali che passano per i due bordi laterali della targa formando verso l'esterno alla sinistra e alla destra della targa un angolo di 30°Col piano longitudinale, parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo, passante per il centro della targa,
—
un piano che passa per il bordo superiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto;
—
un piano che passa per il bordo inferiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso.»
3)
Il punto 1.2.3. è sostituito dal seguente:
«1.2.3.
Quando il costruttore del veicolo dichiara che un veicolo è idoneo al traino di carichi (allegato I, punto 2.11.5., della direttiva 2007/46/CE) e se lo spazio per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore può di conseguenza essere (parzialmente) oscurato entro i piani di visibilità geometrica a causa dell'installazione autorizzata e/o raccomandata di un dispositivo di aggancio meccanico, tale fatto è annotato nel verbale di prova e indicato nella scheda di omologazione CE. Inoltre, l'omologazione del veicolo non va rilasciata a meno che non vengano prese misure per garantire che tale dispositivo di attacco meccanico, se installato e non in uso, possa essere rimosso o riposizionato unicamente senza usare attrezzi, comprese le chiavi universali di facile uso.»
ALLEGATO VI
Modifiche del regolamento (UE) n. 109/2011
Il regolamento (UE) n. 109/2011 è così modificato:
1)
Nell'allegato I, parte I, la nota (*) è soppressa;
2)
Nell'allegato IV, il punto 0.1. è sostituito dal seguente:
«0.1.
I veicoli appartenenti alle categorie N ed O, esclusi i fuoristrada quali definiti alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, devono essere muniti, al momento dell'assemblaggio o successivamente, di sistemi antispruzzi che rispettino le prescrizioni del presente allegato. Per gli autotelai cabinati tali prescrizioni si possono applicare solo alle ruote coperte dalla cabina.
Su richiesta del fabbricante, per i veicoli appartenenti alle categorie N
1
e N
2
con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate e per i veicoli delle categorie O
1
e O
2
, si possono applicare le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione
(
1
)
previste per i veicoli della categoria M
1
al posto delle prescrizioni del presente allegato. In tal caso, la scheda tecnica deve contenere tutte le informazioni dettagliate relative ai parafanghi, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
(
1
)
Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21
)»."
(
1
)
Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (
GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21
)».»
ALLEGATO VII
Modifiche del regolamento (UE) n. 458/2011
L'allegato I del regolamento (UE) n. 458/2011 è così modificato:
nella parte 2, addendum, il punto 3.2. è sostituito dal seguente:
«3.2.
Veicolo appartenente alla categoria N
1
: sì/no (
1
), tipo 1/2/3/4/5 (
1
)»
.
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