Regolamento di esecuzione (UE) 2021/170 della Commissione del 9 febbraio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/170 della Commissione del 9 febbraio 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/170 of 9 February 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
15.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 50/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/170 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2021
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. È opportuno che tale periodo sia fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2021
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (Codice NC)
Motivi
(1)
(2)
(3)
Bottiglia in vetro prodotto meccanicamente, a forma di teschio, di altezza pari a 9,5 cm circa e di capacità nominale pari a 180 ml. La bottiglia presenta un collo corto (di circa 1,5 cm di lunghezza e di diametro dell’apertura di 2 cm) e un tappo non sigillato in sughero che non aderisce perfettamente all’apertura della bottiglia.
(Cfr. immagine)
(
*1
)
7013 49 99
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7013 , 7013 49 e 7013 49 99 .
In base alle sue caratteristiche oggettive (la forma specifica dell’articolo, il tappo di sughero che non aderisce perfettamente alle pareti del collo della bottiglia e la chiusura in sughero non sigillato), l’articolo non è destinato ad essere utilizzato comunemente a fini commerciali per il trasporto o l’imballaggio di merci ai sensi della voce 7010 . La chiusura in sughero non è idonea a garantire che il contenuto non filtri o fuoriesca durante il trasporto. La forma della bottiglia e il tappo che non aderisce perfettamente rendono l’articolo simile a un decanter o a una oliera o acetiera da tavola, che sono oggetti di vetro per la tavola o la cucina diversi dagli oggetti delle voci 7010 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 7010 , primo paragrafo e quinto paragrafo, esclusione c) e le note esplicative del SA relative alla voce 7013 , primo paragrafo, 1)]. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 7010 come bottiglia di vetro del tipo utilizzato per il trasporto o l’imballaggio.
L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7013 49 99 come oggetto di vetro per la tavola, la cucina o usi simili, diverso dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 .
(
*1
)
L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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