Regolamento di esecuzione (UE) 2019/249 della Commissione, del 12 febbraio 2019, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2020-2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/249 della Commissione, del 12 febbraio 2019, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2020-2022
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/249 of 12 February 2019 suspending the tariff preferences for certain GSP beneficiary countries in respect of certain GSP sections in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences for the period of 2020-2022
Testo normativo
13.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 42/6
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/249 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2019
che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2020-2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
sentito il comitato delle preferenze generalizzate ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 978/2012,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell'SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell'Unione provenienti da tale paese beneficiario dell'SPG ecceda le soglie fissate nell'allegato VI di detto regolamento.
(2)
Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 e sulla base di statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2012-2014, il regolamento di esecuzione (UE) 330/2016 della Commissione
(
2
)
ha stabilito l'elenco delle sezioni dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state sospese dal 1
o
gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
(3)
A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, ogni tre anni la Commissione deve riesaminare tale elenco e adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie.
(4)
L'elenco rivisto dovrebbe applicarsi per tre anni a decorrere dal 1
o
gennaio 2020. L'elenco si basa su statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2015-2017 come disponibili il 1
o
settembre 2018 e prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 applicabile in tale data. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG, che a partire dal 1
o
gennaio 2020 non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell'SPG interessati per quanto riguarda l'elenco dei prodotti delle sezioni SPG di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica dal 1
o
gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/330 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2017-2019 (
GU L 62 del 9.3.2016, pag. 9
).
ALLEGATO
Elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie previste all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti di alcuni paesi beneficiari dell'SPG:
Colonna A
: nome del paese
Colonna B
: sezione SPG [articolo 2, lettera j), del regolamento SPG]
Colonna C
: descrizione
A
B
C
India
S-6a
Prodotti chimici organici e inorganici
S-11a
Prodotti tessili
S-14
Perle e metalli preziosi
S-15a
Ferro, acciaio e lavori di ghisa, ferro e acciaio
S-15b
Metalli comuni (eccetto ghisa, ferro e acciaio) e lavori di metalli comuni (eccetto lavori di ghisa, ferro e acciaio)
S-17a
Veicoli e materiale per strade ferrate e simili
S-17b
Autoveicoli, biciclette, navigazione aerea, spaziale, marittima e fluviale
Indonesia
S-1a
Animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci
S-3
Oli animali o vegetali, grassi e cere
S-5
Prodotti minerali
S-9a
Legno, carbone di legna e lavori di legno
Kenya
S-2a
Piante vive e prodotti della floricoltura
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