Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 0365/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/365 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 13/12/2018 In vigore dal: 13/12/2018 Documento ufficiale

Quali sono le procedure e i formulari che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare all'ESMA le sanzioni, le misure e le indagini relative alle violazioni del regolamento sulla trasparenza dei titoli?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/365 stabilisce le modalità tecniche con cui le autorità competenti nazionali devono trasmettere all'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) le informazioni sulle sanzioni amministrative, le misure amministrative e le indagini penali relative alle violazioni del regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli. Il regolamento si applica a tutte le autorità di vigilanza finanziaria degli Stati membri dell'UE e dello SEE, che devono designare un punto di contatto unico per coordinare le comunicazioni con l'ESMA ed evitare duplicazioni. In pratica, ogni Stato membro deve trasmettere annualmente due formulari standardizzati: uno per le sanzioni e misure amministrative (con copia delle decisioni o riferimenti a segnalazioni precedenti) e uno per i dati anonimi aggregati sulle indagini penali e sanzioni penali. I dati devono essere inviati entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento, indicando chiaramente quale articolo del regolamento è stato violato, il numero di sanzioni imposte e gli importi delle sanzioni finanziarie. Questo sistema consente all'ESMA di pubblicare una relazione annuale consolidata sulle violazioni e di monitorare l'applicazione uniforme della normativa nei diversi Stati membri.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/365 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/365 of 13 December 2018 laying down implementing technical standards with regard to the procedures and forms for exchange of information on sanctions, measures and investigations in accordance with Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

22.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81/128 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/365 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 ) , in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Per assicurare che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) riceva informazioni complete e precise sulle misure amministrative e penali imposte e sulle indagini penali avviate in relazione alle violazioni del regolamento (UE) 2015/2365, dovrebbero essere definiti formulari e procedure comuni per la trasmissione delle informazioni. (2) Per evitare duplicazioni e conflitti di competenza tra diverse autorità segnalanti di uno stesso Stato membro, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un punto di contatto unico per lo scambio di informazioni con l'ESMA. (3) Affinché la relazione annuale sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini che l'ESMA è tenuta a pubblicare contenga informazioni significative, l'autorità competente dovrebbe indicare chiaramente, in appositi formulari, le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 che sono state violate. (4) L'autorità competente dovrebbe trasmettere all'ESMA copia della decisione che impone la sanzione o misura amministrativa assieme ad una sintesi chiara degli elementi essenziali della decisione. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere di segnalazione, se una data sanzione o misura amministrativa è già stata notificata all'ESMA a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365, l'autorità competente dovrebbe essere tenuta a inserire unicamente un chiaro riferimento alla sanzione o misura. (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ( 2 ) . (6) Conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati all'introduzione di procedure e formulari comuni per le autorità competenti interessate, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenuto conto che i destinatari sono soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato. (7) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Punti di contatto 1.   L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) designa un punto di contatto unico per il ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/2365 e per tutte le comunicazioni sulle questioni relative al ricevimento di dette informazioni. I recapiti del punto di contatto sono pubblicati sul sito web dell'ESMA. 2.   Le autorità competenti di ogni Stato membro designano un punto di contatto unico per il proprio Stato membro per tutte le comunicazioni relative alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/2365. Le autorità competenti notificano il punto di contatto all'ESMA. Articolo 2 Comunicazione annuale delle informazioni aggregate 1.   I punti di contatto designati dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, trasmettono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 utilizzando il formulario di cui all'allegato I del presente regolamento. Essi forniscono anche copia delle decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative e una sintesi delle decisioni, a meno che la sanzione o misura sia già stata segnalata all'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365. La copia delle decisioni è allegata al messaggio di posta elettronica di trasmissione del formulario. 2.   I punti di contatto designati dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, trasmettono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 utilizzando il formulario di cui all'allegato II del presente regolamento. 3.   I formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 coprono un periodo di riferimento di un anno civile e, assieme agli eventuali allegati, sono completati per via elettronica e trasmessi per posta elettronica al punto di contatto dell'ESMA entro il 31 marzo dell'anno successivo. La prima trasmissione dei formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata nel 2018, per gli anni civili 2016 e 2017. Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84 ). ALLEGATO I Testo di immagine Formulario per la trasmissione di informazioni aggregate e granulari relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative imposte Informazioni aggregate e granulari relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative imposte da [nome dell’autorità competente] nel [anno] ai sensi dell’articolo … del … MITTENTE: Stato membro: Autorità competente: Indirizzo: (Dati della persona di contatto designata) Nome e cognome: Telefono: E-mail: DESTINATARIO: ESMA (Dati della persona di contatto designata) Nome e cognome: Telefono: E-mail: Periodo di riferimento: Gentile signor/signora [inserire il nome], ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365, trasmettiamo all’ESMA informazioni aggregate e granulari relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative imposte da [nome dell’autorità competente] nel [anno]. Testo di immagine Le informazioni aggregate sono riportate nella seguente tabella: Disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 in relazione alle quali sono state imposte sanzioni/altre misure amministrative Numero di sanzioni/misure imposte nel periodo di riferimento Importo delle sanzioni finanziarie imposte nel periodo di riferimento [numero dell’articolo, paragrafo, comma] [numero delle sanzioni/misure] [importo delle sanzioni finanziarie (1)] Totale sanzioni/misure (2) [numero totale di sanzioni/misure] [importo totale delle sanzioni finanziarie] Le informazioni granulari relative a ognuna delle misure e delle sanzioni riportate nella precedente tabella sono fornite come indicato di seguito. In primo luogo, le seguenti misure e sanzioni imposte nel [anno] sono già state segnalate all’ESMA ai sensidell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365: [Elenco di tutte le misure e sanzioni segnalate nel periodo di riferimento] In secondo luogo, le copie della/e decisione/i relativa/e alle seguenti misure e sanzioni imposte nel [INSERIRE L’ANNO] sono allegate al messaggio di posta elettronica di trasmissione del presente formulario: [Elenco di tutte le misure e sanzioni per le quali viene trasmessa copia della relativa decisione] In terzo luogo, si fornisce di seguito la sintesi delle seguenti misure e sanzioni: [Elenco in ordine numerico (1., 2., 3., e segg.) di tutte le misure e sanzioni di cui di seguito viene fornita la sintesi] 1. [Riferimento alla prima misura/sanzione elencata sopra] [Sintesi della misura/sanzione] 2. [Riferimento alla seconda misura/sanzione elencata sopra] [Sintesi della misura/sanzione] [Per la terza sintesi fornita e per quelle successive, continuare in ordine numerico utilizzando il formato di cui sopra.] Cordiali saluti. [firma] (1) Inserire il valore in euro o in valuta nazionale. Se la sanzione si riferisce non soltanto a violazioni del pertinente articolo del regolamento (UE) 2015/2365 ma anche a violazioni di altre disposizioni, affiancare al valore la dicitura «IMPORTO AGGREGATO». (2) Poiché le sanzioni/misure imposte possono riferirsi a più di una disposizione legislativa, la somma delle diverse righe (numero di sanzioni o misure/importo delle sanzioni finanziarie) può non corrispondere al numero totale di sanzioni/misure e/o all’importo totale delle sanzioni finanziarie imposte. ALLEGATO II Testo di immagine Formulario per l’invio di dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali imposte Dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali imposte nel [anno] ai sensi dell’articolo … del … MITTENTE: Stato membro: Autorità competente: Indirizzo: (Dati della persona di contatto designata) Nome e cognome: Telefono: E-mail: DESTINATARIO: ESMA (Dati della persona di contatto designata) Nome e cognome: Telefono: E-mail: Periodo di riferimento: Gentile signor/signora [inserire il nome], ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365, trasmettiamo all’ESMA dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali imposte in [Stato membro] nel [anno]. Testo di immagine I dati aggregati sono riportati nelle tabelle che seguono. Indagini penali avviate: Disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 in base alle quali sono state avviate indagini penali Numero di indagini penali nel periodo di riferimento [numero dell’articolo, paragrafo, comma] [numero di indagini penali] Totale indagini penali [numero totale di indagini penali (1)] Sanzioni penali imposte: Disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 in relazione alle quali sono state imposte sanzioni penali. Numero di sanzioni penali imposte nel periodo di riferimento Valore delle sanzioni pecuniarie imposte nel periodo di riferimento [numero dell’articolo, paragrafo, comma] [numero delle sanzioni penali] [valore delle sanzioni pecuniarie (2)] Totale sanzioni penali (3) [numero totale di sanzioni penali] [valore totale delle sanzioni pecuniarie] Cordiali saluti. [firma] (1) Poiché le indagini penali possono basarsi su più di una disposizione legislativa, la somma delle diverse righe può non corrispondere al numero totale delle indagini penali. (2) Inserire il valore in euro o in valuta nazionale. Se la sanzione pecuniaria si riferisce non soltanto alla violazione del pertinente articolo del regolamento (UE) 2015/2365 ma anche alla violazione di altre disposizioni, affiancare al valore la dicitura «IMPORTO AGGREGATO». (3) Poiché le sanzioni penali imposte possono basarsi su più di una disposizione legislativa, la somma delle diverse righe (numero di sanzioni penali/valore) può non corrispondere al numero totale di sanzioni penali/valore totale delle sanzioni pecuniarie imposte.

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