Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0404/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/404 della Commissione del 12 marzo 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 594/2009 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 12/03/2020 In vigore dal: 12/03/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/404 della Commissione del 12 marzo 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 594/2009 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/404 of 12 March 2020 amending Regulation (EC) No 594/2009 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

17.3.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 80/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/404 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 594/2009 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CE) n. 594/2009 della Commissione ( 2 ) , un prodotto descritto, nella riga corrispondente al punto 1 della tabella figurante nell’allegato di detto regolamento, come costituito da un copolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene in forma primaria è stato classificato nel codice NC 3904 69 90. (2) Con il regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione ( 3 ) , il codice NC «3904 69 90 altri» è stato sostituito dai codici NC «3904 69 20 Fluoroelastomero FKM» e «3904 69 80 altri» al fine di introdurre un codice NC specifico per i fluoroelastomeri FKM. (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione ( 4 ) , il codice NC 3904 69 90 è stato sostituito dal codice NC 3904 69 80 nell’allegato del regolamento (CE) n. 594/2009. Pertanto, la classificazione del prodotto descritto nella riga corrispondente al punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 594/2009 è stata mantenuta nella sottovoce «altri», contrariamente alla regola generale secondo cui la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. (4) Prodotti come quello descritto nella riga corrispondente al punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 594/2009 devono essere classificati nel codice NC specifico 3904 69 20«Fluoroelastomeri FKM», e non nella sottovoce residua «altri». (5) È pertanto opportuno sopprimere la riga relativa al punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 594/2009. (6) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sulla base del regolamento (UE) n. 594/2009 per le merci interessate dal presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. È opportuno che tale periodo sia fissato a tre mesi. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 594/2009 è così modificato: 1) All’articolo 2 è aggiunto il comma seguente: «Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate in conformità al presente regolamento, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013, per le merci descritte nella colonna (1), punto 1, della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento nella sua versione adottata l’8 luglio 2009 possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi a decorrere dal 6 aprile 2020, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.» 2) La riga relativa al punto 1 della tabella figurante nell’allegato è soppressa. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2020 Per la Commissione A nome del president Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 594/2009 della Commissione, dell’8 luglio 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU L 178 del 9.7.2009, pag. 14 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ( GU L 130 del 15.5.2013, pag. 1 ).

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