Regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 della Commissione del 9 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, adegua i codici della nomenclatura combinata per l’Ullucus tuberosus e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 della Commissione del 9 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, adegua i codici della nomenclatura combinata per l’Ullucus tuberosus e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/419 of 9 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2019 as regards certain plants for planting of Jasminum polyanthum Franchet originating in Israel and adapting Combined Nomenclature codes for Ullucus tuberosus and amending Implementing Regulation (EU) 2020/1213 as regards the phytosanitary measures for the introduction of those plants for planting into the Union territory
Testo normativo
10.3.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 83/6
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/419 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di
Jasminum polyanthum
Franchet originarie di Israele, adegua i codici della nomenclatura combinata per l’
Ullucus tuberosus
e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 42, paragrafo 3, e l’articolo 42, paragrafo 4, primo e terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione
(
2
)
istituisce un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031.
(2)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione
(
3
)
stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
(3)
A seguito di una valutazione preliminare, 35 piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra le quali figura il genere
Jasminum
L., sono state inserite nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio.
(4)
A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica del paese terzo in questione presenta un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall’elenco istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all’elenco di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
(5)
Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione
(
4
)
stabilisce le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
(6)
Il 25 settembre 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di talee senza radici di piante da impianto di
Jasminum polyanthum
Franchet («le piante specificate»). Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico.
(7)
Il 12 agosto 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di
Jasminum polyanthum
originarie di Israele
(
5
)
. L’Autorità ha individuato
Scirtothrips dorsalis
,
Aonidiella orientalis
,
Milviscutulus mangiferae
,
Paracoccus marginatus
,
Pulvinaria psidii
e
Colletotrichum siamense
(«gli organismi nocivi specificati») quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la loro probabilità di essere indenni dagli organismi nocivi.
(8)
Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di talee senza radici di piante da impianto di
Jasminum polyanthum
Franchet originarie di Israele si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante da impianto.
(9)
Dette misure, adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione, garantiscono la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione delle piante specificate. Pertanto le talee senza radici di piante da impianto di
Jasminum polyanthum
originarie di Israele non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio e dovrebbero essere rimosse dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
(10)
Le misure descritte da Israele nel fascicolo sono ritenute sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante specificate. È pertanto opportuno che le misure adottate dal presente regolamento si basino su quelle descritte da Israele nel fascicolo.
(11)
Scirtothrips dorsalis
figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
(
6
)
.
Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii
e
Colletotrichum siamense
non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore valutazione dei rischi completa. Per tale motivo si rendono necessarie misure fitosanitarie in relazione a tali organismi nocivi fino a quando non sarà effettuata una valutazione dei rischi completa.
(12)
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo allegato, al fine di includere tali misure fitosanitarie.
(13)
Esso dovrebbe comprendere anche il reinserimento in ordine alfabetico delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione nell’elenco per facilitarne la leggibilità.
(14)
L’esperienza acquisita con i controlli sulle importazioni dopo la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/2019 ha dimostrato che alcuni codici addizionali della nomenclatura combinata (NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
7
)
devono essere inseriti nell’allegato, punto 2, di tale regolamento al fine di contemplare tutte le merci commercializzate come piante di
Ullucus tuberosus
. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
(15)
Al fine di rispettare gli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile.
(16)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (
GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (
GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5
).
(
5
)
EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of
Jasminum polyanthum
plants from Israel»,
EFSA Journal
2020;18(8):6225, 78 pagg.: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6225
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (
GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO I
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è così modificato:
a)
al punto 1, seconda colonna «Descrizione», il termine «
Jasminum
L.» è sostituito da «
Jasminum
L., escluse le talee senza radici di piante da impianto di
Jasminum polyanthum
Franchet originarie di Israele;»;
b)
al punto 2, la tabella è sostituita dalla seguente:
«Codice NC
Descrizione
ex 0601 10 90
ex 0601 20 90
ex 0604 20 90
ex 0714 90 20
ex 1209 91 80
ex 1404 90 00
Ullucus tuberosus
Loz.»
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti misure per l’introduzione nel territorio dell’Unione, come disposto all’articolo 2
Piante, prodotti vegetali o altri oggetti
Codice NC
Paesi terzi di origine
Misure
Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di
Acer japonicum
Thunberg,
Acer palmatum
Thunberg e
Acer shirasawanum
Koidzumi
ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50
Nuova Zelanda
a)
Dichiarazione ufficiale che:
i)
le piante sono indenni da
Eotetranychus sexmaculatus
;
ii)
le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
iii)
il sito di produzione è risultato indenne da
Eotetranychus sexmaculatus
nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di
Eotetranychus sexmaculatus
nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l’assenza di tale organismo nocivo; è stata stabilita una zona circostante di 100 m, oggetto di indagini specifiche effettuate in momenti opportuni per rilevare la presenza di
Eotetranychus sexmaculatus
, e qualora tale organismo nocivo sia stato rilevato sulle piante ospiti, tali piante sono state immediatamente estirpate e distrutte;
iv)
è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l’assenza di
Eotetranychus sexmaculatus
prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione;
v)
al momento del raccolto, le piante sono state pulite e potate e sono state sottoposte a un’ispezione fitosanitaria ufficiale, consistente almeno in un esame visivo dettagliato, in particolare dei fusti e dei rami, per confermare l’assenza di
Eotetranychus sexmaculatus
;
vi)
immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di
Eotetranychus sexmaculatus
, in particolare nei fusti e nei rami, e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
b)
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,
i)
la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione”;
ii)
l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di
Acer japonicum
Thunberg,
Acer palmatum
Thunberg e
Acer shirasawanum
Koidzumi
ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50
Nuova Zelanda
a)
Dichiarazione ufficiale che:
i)
le piante sono indenni da
Oemona hirta
e
Platypus apicalis
;
ii)
le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
iii)
il sito di produzione è risultato indenne da
Oemona hirta
e
Platypus apicalis
nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di
Oemona hirta
o
Platypus apicalis
nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l’assenza di tali organismi nocivi;
iv)
al momento del raccolto, le piante sono state pulite e sottoposte a un’ispezione ufficiale per confermare l’assenza di
Oemona hirta
e
Platypus apicalis
;
v)
immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di
Oemona hirta
e
Platypus apicalis
e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
b)
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,
i)
la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione”;
ii)
l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di
Albizia julibrissin
Durazzini
ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48
Israele
a)
Dichiarazione ufficiale che:
i)
le piante sono indenni da
Euwallacea fornicatus sensu lato
e
Fusarium euwallaceae
;
ii)
le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione;
iii)
le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:
1)
hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;
o
2)
sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di
Euwallacea fornicatus sensu lato
almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall’organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l’utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;
o
3)
sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da
Euwallacea fornicatus sensu lato
e
Fusarium euwallaceae
dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per
Euwallacea fornicatus sensu lato
, almeno con l’utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l’assenza; per
Euwallacea fornicatus sensu lato
e
Fusarium euwallaceae
è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;
iv)
immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
b)
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,
i)
la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione”;
ii)
l’indicazione relativa a:
—
quale prescrizione di cui alla lettera a), punto iii), della presente voce è stata soddisfatta, e
—
il/i sito/i di produzione registrato/i.
Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di
Albizia julibrissin
Durazzini
ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48
Israele
a)
Dichiarazione ufficiale che:
i)
le piante sono indenni da
Aonidiella orientalis
;
ii)
le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione. Tale luogo di produzione rispettava inoltre una delle prescrizioni che seguono:
1)
le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di
Aonidiella orientalis
almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali ogni tre settimane ed è risultato indenne dall’organismo nocivo, anche immediatamente prima dello spostamento;
o
2)
nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate ogni tre settimane, il sito di produzione è stato ritenuto indenne da
Aonidiella orientalis
dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; in caso di sospetto della presenza dell’organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantirne l’assenza; per
Aonidiella orientalis
è stabilita una zona circostante di 100 m, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell’organismo nocivo sulle piante, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;
iii)
immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di
Aonidiella orientalis
, in particolare nel fusto e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
b)
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,
i)
la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione”;
ii)
l’indicazione relativa a:
—
quale prescrizione di cui alla lettera a), punto ii), della presente voce è stata soddisfatta, e
—
il/i sito/i di produzione registrato/i.
Talee senza radici di piante da impianto di
Jasminum polyanthum
Franchet
ex 0602 10 90
Israele
a)
Dichiarazione ufficiale che:
i)
le piante sono indenni da
Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii
e
Colletotrichum siamense
;
ii)
le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
iii)
sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di
Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii
;
iv)
il sito di produzione è stato sottoposto a ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di
Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii
e
Colletotrichum siamense
ogni tre settimane ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi;
v)
immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di
Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus
e
Pulvinaria psidii
, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di
Colletotrichum siamense
, comprese prove sulle piante sintomatiche.
b)
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,
i)
la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 della Commissione”; e
ii)
l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di
Robinia pseudoacacia
L.
ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48
Israele
a)
Dichiarazione ufficiale che:
i)
le piante sono indenni da
Euwallacea fornicatus sensu lato
e
Fusarium euwallaceae
;
ii)
le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione;
iii)
le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:
1)
hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;
o
2)
sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di
Euwallacea fornicatus sensu lato
almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall’organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l’utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;
o
3)
sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da
Euwallacea fornicatus sensu lato
e
Fusarium euwallaceae
dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per
Euwallacea fornicatus sensu lato
, almeno con l’utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l’assenza; per
Euwallacea fornicatus sensu lato
e
Fusarium euwallaceae
è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;
iv)
immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
b)
Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,
i)
la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione”;
ii)
l’indicazione relativa a:
—
quale prescrizione di cui alla lettera a), punto iii), della presente voce è stata soddisfatta, e
—
il/i sito/i di produzione registrato/i.
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