Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 0444/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/444 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formulari di impegno del garante e l'inclusione delle spese di trasporto aereo nel valore in dogana in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione

Pubblicato: 19/03/2019 In vigore dal: 19/03/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/444 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formulari di impegno del garante e l'inclusione delle spese di trasporto aereo nel valore in dogana in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/444 of 19 March 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2447 as regards the forms for guarantor's undertakings and the inclusion of air transport costs in the customs value in view of the withdrawal of the United Kingdom from the Union

Testo normativo

20.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 77/61 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/444 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2019 che modifica il regolamento (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formulari di impegno del garante e l'inclusione delle spese di trasporto aereo nel valore in dogana in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 76, lettera a), e l'articolo 100, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine. (2) Se i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito saranno soggette a dazi doganali. Conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 952/2013, le spese di trasporto fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione devono essere incluse nel valore in dogana delle merci importate. Le percentuali delle spese complessive di trasporto aereo da includere nel valore in dogana sono indicate nell'allegato 23-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 2 ) . Dopo il recesso dall'Unione, il Regno Unito dovrebbe essere aggiunto al pertinente elenco di paesi terzi figurante nel suddetto allegato. (3) I formulari di impegno del garante sono riportati negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 e nell'allegato 72-04, capi VI e VII. Tali formulari recano l'elenco degli Stati membri dell'Unione e delle altre parti contraenti della convenzione relativa a un regime comune di transito ( 3 ) , quale modificata dalla decisione n. 1/2017 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune ( 4 ) («la convenzione»). Quando i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito, quest'ultimo non dovrà più essere elencato tra gli Stati membri in tali formulari. Tuttavia il Regno Unito ha espresso l'intenzione di aderire alla convenzione quale parte contraente distinta a decorrere dalla data successiva a quella in cui i trattati cesseranno di applicarsi nei suoi confronti e al suo interno, e ha soddisfatto le condizioni per tale adesione. Se si realizza tale adesione, il Regno Unito dovrebbe essere elencato tra le altre parti contraenti della Convenzione nei formulari di impegno del garante. (4) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti l'inclusione nel valore in dogana delle spese di trasporto aereo a partire dal Regno Unito e la soppressione dei riferimenti al Regno Unito nella parte dei formulari di impegno del garante dedicata agli Stati membri dovrebbero applicarsi a partire dal giorno seguente a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. Le disposizioni relative all'inclusione dei riferimenti al Regno Unito nell'elenco delle altre parti contraenti della Convenzione nei formulari di impegno del garante dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di adesione del Regno Unito alla convenzione in quanto parte contraente distinta, a meno che, entro il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato: (1) nell'allegato 23-01, nell'ultima riga della prima colonna della tabella («Zona Q») sono aggiunti i seguenti termini: «, Regno Unito»; (2) nell'allegato 32-01, il punto 1 è così modificato: a) dopo i termini «dal Regno di Svezia», sono soppressi i termini «, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»; b) dopo i termini «della Repubblica di Turchia», sono inseriti i termini «, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»; (3) nell'allegato 32-02, il punto 1 è così modificato: a) dopo i termini «dal Regno di Svezia», sono soppressi i termini «, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»; b) dopo i termini «della Repubblica di Turchia», sono inseriti i termini «, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»; (4) nell'allegato 32-03, il punto 1 è così modificato: a) dopo i termini «dal Regno di Svezia», sono soppressi i termini «, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»; b) dopo i termini «della Repubblica di Turchia», sono inseriti i termini «, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»; (5) nell'allegato 72-04, la parte II è così modificata: a) al capo VI, nella casella 7, dopo il termine «Turchia —» sono inseriti i termini «Regno Unito —»; b) al capo VII, nella casella 6, dopo il termine «Turchia —» sono inseriti i termini «Regno Unito —». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 1, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal giorno in cui il Regno Unito aderisce alla convenzione relativa a un regime comune di transito. Tuttavia il presente regolamento non si applica se entro la data successiva a quella in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, entra in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 . ( 3 ) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2 . ( 4 ) Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto EU-EFTA sul transito comune, del 5 dicembre 2017, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ( GU L 8 del 12.1.2018, pag. 1 ).

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