Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the harmonisation of gross national income at market prices and repealing Council Directive 89/130/EEC, Euratom and Council Regulation (EC, Euratom) No 1287/2003 (GNI Regulation) (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
29.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 91/19
REGOLAMENTO (UE) 2019/516 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 marzo 2019
relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) serve da base per il calcolo della quota più consistente delle risorse proprie del bilancio generale dell'Unione. Pertanto, è necessario rafforzare ulteriormente la comparabilità, l'affidabilità e l'esaustività di tale aggregato.
(2)
L'integrità statistica, assicurata mediante il rispetto dei principi del codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE) il 16 novembre 2017, e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, assume particolare importanza nel caso in cui le statistiche siano utilizzate direttamente per scopi amministrativi e per l'elaborazione di politiche a livello dell'Unione e nazionale.
(3)
Tali dati statistici rappresentano inoltre un importante strumento analitico ai fini del coordinamento delle politiche economiche nazionali e di varie politiche dell'Unione, nonché ai fini delle attività di ricerca.
(4)
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio
(
3
)
, ai fini delle risorse proprie, l'RNL corrisponde all'RNL annuale ai prezzi di mercato secondo la metodologia stabilita all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
che istituisce il Sistema europeo dei conti rivisto («SEC 2010»). Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom e fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, della stessa, la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio
(
5
)
è stata abrogata.
(5)
È indispensabile che i dati relativi all'RNL siano comparabili tra i vari Stati membri e che siano quindi rispettate le pertinenti definizioni e le norme contabili del SEC 2010. A tale scopo, le procedure di valutazione e i dati di base effettivamente utilizzati dovrebbero consentire la corretta applicazione delle definizioni e delle norme contabili del SEC 2010.
(6)
È essenziale che le fonti e i metodi utilizzati per la compilazione dei dati relativi all'RNL siano affidabili. Ciò significa che è opportuno applicare il più possibile tecniche adeguate a statistiche di base solide, appropriate e aggiornate.
(7)
È indispensabile che i dati relativi all'RNL siano esaustivi. Pertanto tali dati dovrebbero tener conto anche delle attività informali, non registrate e di altro tipo e delle transazioni non rilevate dalle indagini statistiche o non dichiarate alle autorità fiscali o sociali o ad altre autorità amministrative. Il miglioramento della copertura dell'RNL presuppone lo sviluppo di procedure di valutazione e di basi statistiche appropriate per la produzione di statistiche affidabili e, se del caso, per effettuare le necessarie rettifiche, evitando lacune e doppia contabilizzazione.
(8)
Il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio
(
6
)
prevede ispezioni negli Stati membri a fini di verifica delle risorse proprie. Ai fini della verifica dell'RNL la Commissione (Eurostat) dovrebbe essere autorizzata a effettuare visite di informazione ai fini dell'RNL allo scopo di verificare la qualità degli aggregati RNL e delle relative componenti, nonché di verificare la conformità con il SEC 2010, oltre che di assicurarsi che i dati relativi all'RNL siano comparabili, attendibili ed esaustivi. La Commissione (Eurostat) dovrebbe rispettare le norme in materia di segreto statistico. La partecipazione di rappresentanti delle autorità statistiche nazionali alle visite di informazione ai fini dell'RNL in altri Stati membri è essenziale per accrescere la trasparenza e la qualità del processo di verifica dell'RNL.
(9)
Al fine di garantire l'affidabilità, l'esaustività e la massima comparabilità possibile dei dati relativi all'RNL, in linea con il SEC 2010 è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente all'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»
(
7
)
del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(10)
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento fornendo gli aggregati relativi all'RNL per le risorse proprie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire la struttura e le modalità dettagliate dell'inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre i dati relativi all'RNL e alle loro componenti, conformemente all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013, oltre che il calendario per il suo aggiornamento e la sua trasmissione, nonché le misure specifiche tese a migliorare la comparabilità, l'affidabilità e l'esaustività dei dati dell'RNL degli Stati membri sulla base dell'elenco di questioni stabilito dalla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
.
(11)
Il comitato SSE, istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, è stato invitato, conformemente all'articolo 7 di detto regolamento, a fornire un orientamento professionale.
(12)
Il comitato RNL di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio
(
9
)
ha emesso pareri e ha fornito consulenza e assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nel quadro della strategia per un nuovo assetto del sistema statistico europeo finalizzato a migliorare il coordinamento e la collaborazione tramite una chiara struttura piramidale all'interno del sistema, il comitato dell'SSE dovrebbe svolgere un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. A tal fine, il comitato RNL dovrebbe essere sostituito dal comitato dell'SSE ai fini dell'assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ai sensi del presente regolamento. Tuttavia, per espletare altri compiti precedentemente svolti dal comitato RNL a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 e non connessi all'assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, è opportuno che la Commissione istituisca un gruppo di esperti formale che la assista per tali finalità.
(13)
La direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio
(
10
)
e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 hanno istituito una procedura di verifica e di valutazione della comparabilità, dell'affidabilità e dell'esaustività dei dati relativi al prodotto nazionale lordo (PNL) e all'RNL in seno al comitato PNL e al comitato RNL, nell'ambito dei quali collaborano strettamente gli Stati membri e la Commissione. Tale procedura dovrebbe essere modificata per tener conto dell'impiego dei dati relativi all'RNL a norma del SEC 2010 ai fini delle risorse proprie, del calendario riveduto per la messa a disposizione delle risorse proprie, e dei recenti sviluppi nell'ambito del sistema statistico europeo. La direttiva 89/130/CEE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 dovrebbero pertanto essere abrogati,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DEFINIZIONE E CALCOLO DEL REDDITO NAZIONALE LORDO AI PREZZI DI MERCATO
Articolo 1
1. Il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL) sono definiti conformemente al Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013.
2. Conformemente all'allegato A, punto 8.89, del regolamento (UE) n. 549/2013, il PIL rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Può essere definito in tre modi:
a)
metodo della produzione: il PIL è pari alla somma del valore aggiunto lordo dei diversi settori istituzionali o delle diverse branche di attività economica, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti (che non sono attribuiti a settori o a branche di attività economica). Esso rappresenta anche la voce a saldo del conto della produzione del totale dell'economia;
b)
metodo della spesa: il PIL è pari alla somma degli impieghi finali di beni e servizi (consumi finali e investimenti lordi) da parte delle unità istituzionali residenti, più le esportazioni e meno le importazioni di beni e servizi;
c)
metodo del reddito: il PIL è pari alla somma degli impieghi del conto della generazione dei redditi primari del totale dell'economia (redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, risultato lordo di gestione e reddito misto del totale dell'economia).
3. Conformemente all'allegato A, punto 8.94, del regolamento (UE) n. 549/2013, l'RNL rappresenta il totale dei redditi primari percepibili dalle unità istituzionali residenti: redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, redditi da capitale (da percepire meno quelli da corrispondere), risultato lordo di gestione e reddito misto lordo. L'RNL equivale al PIL al netto dei redditi primari che le unità istituzionali residenti corrispondono a unità istituzionali non residenti, più i redditi primari che le unità istituzionali residenti percepiscono dal resto del mondo.
CAPO II
TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALL'RNL E DELLE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Articolo 2
1. Gli Stati membri calcolano l'RNL sulla base della definizione di cui all'articolo 1 nel contesto della compilazione dei conti nazionali.
2. Prima del 1
o
ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), nel contesto delle procedure contabili nazionali, i dati per gli aggregati RNL e le loro componenti conformemente alle definizioni di cui all'articolo 1. I totali riguardanti il PIL e le sue componenti sono presentati conformemente ai tre metodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Devono essere trasmessi i dati relativi all'anno precedente ed è comunicata contestualmente qualsiasi modifica apportata ai dati degli anni precedenti.
3. La trasmissione di dati di cui al paragrafo 2 è corredata di una relazione sulla qualità dei dati relativi all'RNL. Detta relazione illustra nel dettaglio la metodologia utilizzata per produrre i dati, e descrive in particolare qualsiasi modifica significativa apportata alle fonti e ai metodi utilizzati e spiega le revisioni operate sugli aggregati RNL e le relative componenti rispetto ai periodi precedenti.
Articolo 3
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi all'RNL e alle loro componenti a norma del SEC 2010.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell'inventario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013, nonché il calendario per il suo aggiornamento e la sua trasmissione. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione garantisce che tali atti di esecuzione non comportano costi aggiuntivi considerevoli che risulterebbero in un onere sproporzionato e ingiustificato per gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del presente regolamento. L'inventario deve essere coerente con il SEC 2010 e deve evitare duplicazioni e sovraccarichi.
3. Per agevolare la comparabilità delle analisi di conformità, la Commissione redige una guida per gli inventari in stretta collaborazione con il gruppo di esperti di cui all'articolo 4.
CAPO III
PROCEDURE E CONTROLLI RIGUARDANTI I CALCOLI DELL'RNL
Articolo 4
La Commissione istituisce un gruppo di esperti formale, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, incaricato di fornire consulenza alla Commissione e di esprimere il proprio parere circa la comparabilità, l'affidabilità e l'esaustività dei calcoli dell'RNL, di esaminare le questioni relative all'esecuzione del presente regolamento e di emettere pareri annuali sull'adeguatezza dei dati relativi all'RNL forniti dagli Stati membri ai fini delle risorse proprie.
Articolo 5
1. La Commissione verifica le fonti, i loro usi e i metodi dell'inventario di cui all'articolo 3, paragrafo 1. A tal fine è utilizzato un modello di verifica elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con il gruppo di esperti di cui all'articolo 4. Il modello è basato sui principi di valutazione
inter pares
e di un favorevole rapporto costi-benefici e tiene conto degli atti delegati di cui al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.
2. I dati relativi all'RNL sono affidabili, esaustivi e comparabili.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 7 per integrare le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica, al fine di garantire l'affidabilità, l'esaustività e la massima comparabilità possibile dei dati relativi all'RNL, in linea con il SEC 2010.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, misure specifiche tese a rendere i dati relativi all'RNL più comparabili, affidabili ed esaustivi sulla base dell'elenco di questioni definito dalla Commissione negli atti delegati di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono debitamente giustificati e conformi al SEC 2010. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 6
1. Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, la Commissione (Eurostat) può effettuare, se lo ritiene opportuno, visite di informazione ai fini dell'RNL negli Stati membri.
2. Gli obiettivi delle visite di informazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono la verifica della qualità degli aggregati dell'RNL e delle relative componenti, nonché la verifica della conformità con il SEC 2010. Quando effettua visite di informazione, la Commissione (Eurostat) rispetta le norme in materia di segreto statistico stabilite nel capo V del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Quando effettua visite di informazione negli Stati membri, la Commissione (Eurostat) può richiedere, ed è esortata a farlo, di essere assistita da esperti dei conti nazionali che rappresentano le autorità statistiche nazionali di altri Stati membri.
Gli esperti dei conti nazionali sono iscritti in un elenco stilato sulla base di proposte volontarie presentate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della trasmissione dei conti nazionali. La partecipazione di esperti dei conti nazionali di altri Stati membri a tali visite di informazione avviene su base volontaria.
Articolo 7
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 aprile 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 8
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 9
Prima del 1
o
gennaio 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
Articolo 10
La direttiva 89/130/CEE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono abrogati.
I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(
1
)
Posizione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 febbraio 2019.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (
GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164
).
(
3
)
Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (
GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (
GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1
).
(
5
)
Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (
GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17
).
(
6
)
Regolamento (UE, Euratom) N. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (
GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29
).
(
7
)
GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1
.
(
8
)
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13
).
(
9
)
Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») (
GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1
).
(
10
)
Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (
GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26
).
ALLEGATO
Tavole di concordanza
Direttiva 89/130/CEE, Euratom
Presente regolamento
Articolo 1
Articolo 1, paragrafi 1 e 3
Articolo 2
Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 3
Articolo 2, paragrafi 1 e 2
—
Articolo 4
Articolo 4
Articolo 3
Articolo 5
Articolo 2, paragrafo 3
—
Articolo 5
—
Articolo 6
—
Articolo 7
Articolo 6
Articolo 8
Articolo 7
—
Articolo 8
—
Articolo 9
—
Articolo 10
Articolo 9
—
Articolo 10
Articolo 11
—
—
Articolo 11
Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003
Presente regolamento
Articolo 1
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 3
—
Articolo 4
Articolo 4
Articolo 8
Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5
Articolo 5, paragrafo 2
—
Articolo 5, paragrafo 3
—
Articolo 6
Articolo 6
—
Articolo 7
Articolo 7
Articolo 9
—
Articolo 10
Articolo 8
Articolo 11
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