Regolamento di esecuzione (UE) 2021/531 della Commissione del 22 marzo 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/531 of 22 March 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
26.3.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 106/52
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/531 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2021
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’Unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Un attacco per obiettivo in metallo e plastica con connessione a baionetta e dimensioni di circa 92 × 86 × 35,1 mm.
L’articolo è destinato a essere fissato sulla parte anteriore di una videocamera digitale, montato tra la videocamera stessa e l’obiettivo.
È concepito per consentire l’uso di obiettivi con videocamere digitali aventi filettatura di collegamento di dimensione diversa, con controllo meccanico del diaframma mediante rotazione dell’apposito adattatore.
9002 11 00
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 m) della sezione XVI, dalla nota 2 b) del capitolo 90 e dal testo dei codici NC 9002 e 9002 11 00 .
La classificazione alla voce 8529 come parte riconoscibile destinata esclusivamente o principalmente ad apparecchi delle voci da 8525 a 8528 è esclusa in quanto l’articolo non è indispensabile per il funzionamento della videocamera digitale.
Poiché consente l’uso di obiettivi con videocamere digitali aventi filettatura di collegamento di dimensione diversa, l’articolo conferisce possibilità supplementari agli obiettivi. Pertanto, l’articolo deve essere considerato un accessorio riconoscibile come destinato esclusivamente o principalmente ad obiettivi della voce 9002 (cfr. sentenza della Corte del 16 giugno 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU: C:2011:402, punti 29, 30 e 34). È quindi esclusa la classificazione nella voce 8479 quale macchina con una funzione specifica, non nominata né compresa altrove nel capitolo 84, in quanto l’articolo rientra più specificamente nella voce di un altro capitolo della nomenclatura [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8479 , secondo paragrafo, lettera b)].
L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9002 11 00 come accessorio per obiettivi della voce 9002 .
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