Regolamento di esecuzione (UE) 2021/634 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le disposizioni transitorie, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey e l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica (Testo r
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/634 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le disposizioni transitorie, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey e l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/634 of 15 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards transitional arrangements, the entries of the United Kingdom and the Crown Dependencies of Guernsey, the Isle of Man and Jersey and the list of third countries authorised for the entry into the Union of dairy products required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot and mouth disease (Text with EEA relevance)
Testo normativo
19.4.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 132/108
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/634 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le disposizioni transitorie, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey e l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
(2)
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione
(
2
)
integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. L’articolo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo o un territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, elencati per le specie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
(3)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione
(
3
)
stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali e delle categorie di materiale germinale e di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 prevede disposizioni transitorie per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente ad atti della Commissione che cessano di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021, accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti della Commissione. Andrebbe chiarito in tali disposizioni transitorie che i riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nel certificato si dovrebbero intendere fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, devono essere letti secondo le tavole di concordanza.
(5)
Il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey dovrebbero essere inclusi negli allegati da II a XVII e negli allegati XIX, XXI e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.
(6)
Il periodo transitorio previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica è terminato il 31 dicembre 2020. Il materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini ed equini che è stato raccolto o prodotto, trattato e immagazzinato nel Regno Unito prima del 1
o
gennaio 2021 ed è destinato all’ingresso nell’Unione a decorrere dal 21 aprile 2021 dovrebbe essere accompagnato da certificati basati sui modelli di certificati per i movimenti di partite di materiale germinale all’interno dell’Unione di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione
(
4
)
. Tale condizione specifica dovrebbe pertanto essere indicata nella pertinente colonna degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini ed equini.
(7)
L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce un elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui, a decorrere dal 21 aprile 2021, è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. L’elenco di cui all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe rispecchiare l’elenco di cui all’allegato I, colonna C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010 della Commissione
(
5
)
, applicabile fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno modificare l’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi Messico, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Russia e Singapore.
(8)
Al fine di evitare qualsiasi ambiguità tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e quelle in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano, è opportuno modificare le condizioni specifiche di cui all’allegato XXI, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 relative all’uso del modello di certificato ufficiale MOL-HC di cui all’allegato III, capitolo 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione
(
6
)
, al fine di chiarire che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano che sono conformi all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
e ai criteri di cui all’allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione
(
8
)
possono entrare nell’Unione solo se accompagnate da un certificato redatto conformemente a tale modello di certificato ufficiale.
(9)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(10)
Ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(11)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:
1)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Disposizioni transitorie
1. Fino al 20 ottobre 2021 è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro parti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente ai seguenti atti, accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo conformemente a tali atti prima del 21 agosto 2021:
—
regolamento (CE) n. 798/2008,
—
regolamento (CE) n. 1251/2008,
—
regolamento (UE) n. 206/2010,
—
regolamento (UE) n. 605/2010,
—
regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013,
—
regolamento di esecuzione (UE) 2016/759,
—
regolamento di esecuzione (UE) 2018/659,
—
decisione 2006/168/CE,
—
decisione 2007/777/CE,
—
decisione 2008/636/CE,
—
decisione 2010/472/UE,
—
decisione 2011/630/UE,
—
decisione di esecuzione 2012/137/UE,
—
decisione (UE) 2019/294.
2. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nel certificato di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.»;
2)
gli allegati da I a XIX e gli allegati XXI e XXII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
).
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (
GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (
GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (
GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55
).
(
8
)
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (
GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1
).
ALLEGATO
Gli allegati da I a XIX e gli allegati XXI e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1)
nell’allegato I è aggiunto il punto seguente:
«12)
A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini degli allegati da II a XXII i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»;
2)
l’allegato II è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-1
Bovini
Animali per ulteriore detenzione (
1
)
BOV-X
BRU, EBL
Ovini e caprini
Animali per ulteriore detenzione (
1
) e destinati alla macellazione
OV/CAP-X,
OV/CAP-Y
BRU
Suini
Animali per ulteriore detenzione (
1
) e destinati alla macellazione
SUI-X,
SUI-Y
ADV
Camelidi
Animali per ulteriore detenzione (
1
)
CAM-CER
Cervidi
Animali per ulteriore detenzione (
1
)
CAM-CER
Altri ungulati
Animali per ulteriore detenzione (
1
)
RUM, RHINO, HIPPO
GB-2
Bovini
Animali per ulteriore detenzione (
1
)
BOV-X
TB, BRU, EBL
Ovini e caprini
Animali per ulteriore detenzione (
1
) e destinati alla macellazione
OV/CAP-X,
OV/CAP-Y
BRU
Suini
Animali per ulteriore detenzione (
1
) e destinati alla macellazione
SUI-X,
SUI-Y
ADV
Camelidi
Animali per ulteriore detenzione (
1
)
CAM-CER
Cervidi
Animali per ulteriore detenzione (
1
)
CAM-CER
Altri ungulati
Animali per ulteriore detenzione (
1
)
RUM, RHINO, HIPPO
GG
Guernsey
GG-0
Bovini
Animali per ulteriore detenzione (
1
)
BOV-X
Ovini e caprini
Animali per ulteriore detenzione (
1
)
OV/CAP-X
BRU
Suini
Animali per ulteriore detenzione (
1
)
SUI-X
ADV
Altri ungulati
Animali per ulteriore detenzione (
1
)
RUM, RHINO, HIPPO»
b)
nella parte 1, dopo la voce relativa alla Groenlandia è inserita la voce seguente:
«
IM
Isola di Man
IM-0
Bovini
Animali per ulteriore detenzione (
1
) e destinati alla macellazione
BOV-X,
BOV-Y
TB, BRU, EBL
Ovini e caprini
Animali per ulteriore detenzione (
1
) e destinati alla macellazione
OV/CAP-X,
OV/CAP-Y
BRU»
c)
nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:
«
JE
Jersey
JE-0
Bovini
Animali per ulteriore detenzione (
1
) e destinati alla macellazione
BOV-X,
BOV-Y
EBL»
d)
la parte 2 è sostituita dalla seguente:
«PARTE 2
Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1
Nome
del paese terzo o territorio
Codice
della zona
Descrizione della zona
Regno Unito
GB-1
Inghilterra e Galles
GB-2
Scozia»
3)
l’allegato III è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Falkland sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO
GG
Guernsey
GG-0
CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»
b)
nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:
«
IM
Isola di Man
IM-0
CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»
c)
nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:
«
JE
Jersey
JE-0
CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO»
4)
l’allegato IV è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Falkland sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
A
Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello
EQUI-X,
EQUI-TRANSIT-X,
EQUI-Y,
EQUI-TRANSIT-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE
GG
Guernsey
GG-0
A
Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello
EQUI-X,
EQUI-TRANSIT-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»
b)
nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:
«
IM
Isola di Man
IM-0
A
Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello
EQUI-X,
EQUI-TRANSIT-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»
c)
nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:
«
JE
Jersey
JE-0
A
Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello
EQUI-X,
EQUI-TRANSIT-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»
5)
l’allegato V è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Uova esenti da organismi patogeni specifici
SPF
GB-1
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N
Uova da cova di ratiti
HER
N
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N
GB-2
GB-2.1
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
1.1.2021
6.1.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
1.1.2021
6.1.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
1.1.2021
6.1.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
1.1.2021
6.1.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
1.1.2021
6.1.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
1.1.2021
6.1.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
1.1.2021
6.1.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
1.1.2021
6.1.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
1.1.2021
6.1.2021
GB-2.2
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
1.1.2021
8.1.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
1.1.2021
8.1.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
1.1.2021
8.1.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
1.1.2021
8.1.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
1.1.2021
8.1.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
1.1.2021
8.1.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
1.1.2021
8.1.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
1.1.2021
8.1.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
1.1.2021
8.1.2021
GB-2.3
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
1.1.2021
10.1.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
1.1.2021
10.1.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
1.1.2021
10.1.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
1.1.2021
10.1.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
1.1.2021
10.1.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
1.1.2021
10.1.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
1.1.2021
10.1.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
1.1.2021
10.1.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
1.1.2021
10.1.2021
GB-2.4
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
1.1.2021
11.1.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
1.1.2021
11.1.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
1.1.2021
11.1.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
1.1.2021
11.1.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
1.1.2021
11.1.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
1.1.2021
11.1.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
1.1.2021
11.1.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
1.1.2021
11.1.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
1.1.2021
11.1.2021
GB-2.5
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
1.1.2021
17.1.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
1.1.2021
17.1.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
1.1.2021
17.1.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
1.1.2021
17.1.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
1.1.2021
17.1.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
1.1.2021
17.1.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
1.1.2021
17.1.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
1.1.2021
17.1.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
1.1.2021
17.1.2021
GB-2.6
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
1.1.2021
19.1.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
1.1.2021
19.1.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
1.1.2021
19.1.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
1.1.2021
19.1.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
1.1.2021
19.1.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
1.1.2021
19.1.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
1.1.2021
19.1.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
1.1.2021
19.1.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
1.1.2021
19.1.2021
GB-2.7
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
GB-2.8
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
GB-2.9
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
1.1.2021
23.1.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
1.1.2021
23.1.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
1.1.2021
23.1.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
1.1.2021
23.1.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
1.1.2021
23.1.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
1.1.2021
23.1.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
1.1.2021
23.1.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
1.1.2021
23.1.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
1.1.2021
23.1.2021
GB-2.10
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
1.1.2021
28.1.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
1.1.2021
28.1.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
1.1.2021
28.1.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
1.1.2021
28.1.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
1.1.2021
28.1.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
1.1.2021
28.1.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
1.1.2021
28.1.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
1.1.2021
28.1.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
1.1.2021
28.1.2021
GB-2.11
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
1.1.2021
7.2.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
1.1.2021
7.2.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
1.1.2021
7.2.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
1.1.2021
7.2.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
1.1.2021
7.2.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
1.1.2021
7.2.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
1.1.2021
7.2.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
1.1.2021
7.2.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
1.1.2021
7.2.2021
GB-2.12
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
1.1.2021
31.1.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
1.1.2021
31.1.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
1.1.2021
31.1.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
1.1.2021
31.1.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
1.1.2021
31.1.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
1.1.2021
31.1.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
1.1.2021
31.1.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
1.1.2021
31.1.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
1.1.2021
31.1.2021
GB-2.13
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
27.1.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
27.1.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
27.1.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
27.1.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
27.1.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
27.1.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
27.1.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
27.1.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
27.1.2021
GB-2.14
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N, P2
8.2.2021
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito
BPR
N, P2
8.2.2021
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti
SP
N, P2
8.2.2021
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOC
N, P2
8.2.2021
Pulcini di un giorno di ratiti
DOR
N, P2
8.2.2021
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N, P2
8.2.2021
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HEP
N, P2
8.2.2021
Uova da cova di ratiti
HER
N, P2
8.2.2021
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HE-LT20
N, P2
8.2.2021
GG
Guernsey
GG-0
Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti
BPP
N
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti
POU-LT20
N»
b)
nella parte 2, dopo le descrizioni delle zone del Canada sono inserite le descrizioni seguenti:
«Regno Unito
GB-1
L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2
GB-2
Territorio del Regno Unito corrispondente a:
GB-2.1
contea del North Yorkshire:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47
GB-2.2
contea del North Yorkshire:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45
GB-2.3
contea di Norfolk:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95
GB-2.4
contea di Norfolk:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15
GB-2.5
contea del Derbyshire:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.93 e W1.57
GB-2.6
contea del North Yorkshire:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.37 e W2.16
GB-2.7
isole Orcadi:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N59.28 e W2.44
GB-2.8
contea del Dorset:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.06 e W2.27
GB-2.9
contea di Norfolk:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.96
GB-2.10
contea di Norfolk:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.95
GB-2.11
contea di Norfolk:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10,4 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.53 e E0.66
GB-2.12
contea del Devon:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N50.70 e W3.36
GB-2.13
Galles, isola di Anglesey, in prossimità di Amlwch:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.38 e W4.30
GB-2.14
Inghilterra, Redcar e Cleveland, in prossimità di Redcar:
l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.57 e W1.07»
6)
nell’allegato VI, parte 1, dopo la voce relativa al Cile è inserita la voce seguente:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Volatili in cattività
CAPTIVE-BIRDS
Uova da cova di volatili in cattività
HE-CAPTIVE-BIRDS»
7)
l’allegato VII è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa alla Costa Rica sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Api mellifere regine e bombi
QUE, BBEE
GG
Guernsey
GG-0
Api mellifere regine e bombi
QUE, BBEE»
b)
nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele sono inserite le voci seguenti:
«
IM
Isola di Man
IM-0
Api mellifere regine e bombi
QUE, BBEE
JE
Jersey
JE-0
Api mellifere regine e bombi
QUE, BBEE»
8)
l’allegato VIII è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Fær Øer sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Cani, gatti e furetti a fini commerciali
DOCAFE
GG
Guernsey
GG-0
Cani, gatti e furetti a fini commerciali
DOCAFE»
b)
nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:
«
IM
Isola di Man
IM-0
Cani, gatti e furetti a fini commerciali
DOCAFE»
c)
nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:
«
JE
Jersey
JE-0
Cani, gatti e furetti a fini commerciali
DOCAFE»
9)
l’allegato IX è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Sperma
BOV-SEM-A-ENTRY
BOV-SEM-B-ENTRY
BOV-SEM-C-ENTRY
BOV-GP-PROCESSING-ENTRY
BOV-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY
BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY
BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY
BOV-GP-PROCESSING-ENTRY
BOV-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
GG
Guernsey
GG-0
Sperma
BOV-SEM-A-ENTRY
BOV-SEM-B-ENTRY
BOV-SEM-C-ENTRY
BOV-GP-PROCESSING-ENTRY
BOV-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY
BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY
BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY
BOV-GP-PROCESSING-ENTRY
BOV-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021»
b)
nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda sono inserite le voci seguenti:
«
IM
Isola di Man
IM-0
Sperma
BOV-SEM-A-ENTRY
BOV-SEM-B-ENTRY
BOV-SEM-C-ENTRY
BOV-GP-PROCESSING-ENTRY
BOV-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY
BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY
BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY
BOV-GP-PROCESSING-ENTRY
BOV-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
JE
Jersey
JE-0
Sperma
BOV-SEM-A-ENTRY
BOV-SEM-B-ENTRY
BOV-SEM-C-ENTRY
BOV-GP-PROCESSING-ENTRY
BOV-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY
BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY
BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY
BOV-GP-PROCESSING-ENTRY
BOV-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021»
c)
la parte 3 è sostituita dalla seguente:
«PARTE 3
Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
I modelli di certificati da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 1
o
gennaio 2021 sono definiti nell’allegato I, capitoli 24, 25, 27, 28 e 29, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione
(
*1
)
.
10)
l’allegato X è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Sperma
OV/CAP-SEM-A-ENTRY
OV/CAP-SEM-B-ENTRY
OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY
OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY
OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
GG
Guernsey
GG-0
Sperma
OV/CAP-SEM-A-ENTRY
OV/CAP-SEM-B-ENTRY
OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY
OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY
OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021»
b)
nella parte 1, dopo la voce relativa alla Groenlandia è inserita la voce seguente:
«
IM
Isola di Man
IM-0
Sperma
OV/CAP-SEM-A-ENTRY
OV/CAP-SEM-B-ENTRY
OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY
OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY
OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021»
c)
nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:
«
JE
Jersey
JE-0
Sperma
OV/CAP-SEM-A-ENTRY
OV/CAP-SEM-B-ENTRY
OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY
OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY
OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021»
d)
la parte 3 è sostituita dalla seguente:
«PARTE 3
Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
I modelli di certificati da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 1
o
gennaio 2021 sono definiti nell’allegato I, capitoli 31 e 32 e capitoli da 34 a 37, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.»
11)
l’allegato XI è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa alla Svizzera sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Sperma
POR-SEM-A-ENTRY
POR-SEM-B-ENTRY
POR-GP-PROCESSING-ENTRY
POR-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
POR-OOCYTES-EMB-ENTRY
POR-GP-PROCESSING-ENTRY
POR-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
GG
Guernsey
GG-0
Sperma
POR-SEM-A-ENTRY
POR-SEM-B-ENTRY
POR-GP-PROCESSING-ENTRY
POR-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
POR-OOCYTES-EMB-ENTRY
POR-GP-PROCESSING-ENTRY
POR-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
IM
Isola di Man
IM-0
Sperma
POR-SEM-A-ENTRY
POR-SEM-B-ENTRY
POR-GP-PROCESSING-ENTRY
POR-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
POR-OOCYTES-EMB-ENTRY
POR-GP-PROCESSING-ENTRY
POR-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
JE
Jersey
JE-0
Sperma
POR-SEM-A-ENTRY
POR-SEM-B-ENTRY
POR-GP-PROCESSING-ENTRY
POR-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
POR-OOCYTES-EMB-ENTRY
POR-GP-PROCESSING-ENTRY
POR-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021»
b)
la parte 3 è sostituita dalla seguente:
«PARTE 3
Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
I modelli di certificati da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 1
o
gennaio 2021 sono definiti nell’allegato I, capitolo 39 e capitoli da 41 a 44, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.»
12)
l’allegato XII è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa alla Svizzera sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Cavalli registrati
Sperma
EQUI-SEMEN-A-ENTRY
EQUI-SEMEN-B-ENTRY
EQUI-SEMEN-C-ENTRY
EQUI-SEMEN-D-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Equidi registrati
Sperma
EQUI-SEMEN-A-ENTRY
EQUI-SEMEN-B-ENTRY
EQUI-SEMEN-C-ENTRY
EQUI-SEMEN-D-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Altri equini non da macello
Sperma
EQUI-SEMEN-A-ENTRY
EQUI-SEMEN-B-ENTRY
EQUI-SEMEN-C-ENTRY
EQUI-SEMEN-D-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
GG
Guernsey
GG-0
Cavalli registrati
Sperma
EQUI-SEMEN-A-ENTRY
EQUI-SEMEN-B-ENTRY
EQUI-SEMEN-C-ENTRY
EQUI-SEMEN-D-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Equidi registrati
Sperma
EQUI-SEMEN-A-ENTRY
EQUI-SEMEN-B-ENTRY
EQUI-SEMEN-C-ENTRY
EQUI-SEMEN-D-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Altri equini non da macello
Sperma
EQUI-SEMEN-A-ENTRY
EQUI-SEMEN-B-ENTRY
EQUI-SEMEN-C-ENTRY
EQUI-SEMEN-D-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021»
b)
nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:
«
IM
Isola di Man
IM-0
Cavalli registrati
Sperma
EQUI-SEMEN-A-ENTRY
EQUI-SEMEN-B-ENTRY
EQUI-SEMEN-C-ENTRY
EQUI-SEMEN-D-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Equidi registrati
Sperma
EQUI-SEMEN-A-ENTRY
EQUI-SEMEN-B-ENTRY
EQUI-SEMEN-C-ENTRY
EQUI-SEMEN-D-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Altri equini non da macello
Sperma
EQUI-SEMEN-A-ENTRY
EQUI-SEMEN-B-ENTRY
EQUI-SEMEN-C-ENTRY
EQUI-SEMEN-D-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021»
c)
nella parte 1, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:
«
JE
Jersey
JE-0
Cavalli registrati
Sperma
EQUI-SEMEN-A-ENTRY
EQUI-SEMEN-B-ENTRY
EQUI-SEMEN-C-ENTRY
EQUI-SEMEN-D-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Equidi registrati
Sperma
EQUI-SEMEN-A-ENTRY
EQUI-SEMEN-B-ENTRY
EQUI-SEMEN-C-ENTRY
EQUI-SEMEN-D-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Altri equini non da macello
Sperma
EQUI-SEMEN-A-ENTRY
EQUI-SEMEN-B-ENTRY
EQUI-SEMEN-C-ENTRY
EQUI-SEMEN-D-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
Ovociti ed embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021»
d)
la parte 3 è sostituita dalla seguente:
«PARTE 3
Condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1
Periodo anteriore al 1
o
gennaio 2021
I modelli di certificati da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 1
o
gennaio 2021 sono definiti nell’allegato I, capitoli 46, 47, 48 e capitoli da 50 a 54, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.»
13)
l’allegato XIII è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Falkland è inserita la voce seguente:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Bovini
BOV, RUM-MSM
Ovini e caprini
OVI, RUM-MSM
Suini
POR, SUI-MSM
Ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento
RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM
Ungulati selvatici
RUW, SUW»
b)
nella parte 1, dopo la voce relativa all’Honduras è inserita la voce seguente:
«
IM
Isola di Man
IM-0
Bovini
BOV, RUM-MSM
Ovini e caprini
OVI, RUM-MSM
Suini
POR, SUI-MSM»
14)
l’allegato XIV è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa alla Cina è inserita la voce seguente:
«
GB
Regno Unito
GB-1
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N
Carni fresche di ratiti
RAT
N
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
GB-2
GB-2.1
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
1.1.2021
6.1.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
1.1.2021
6.1.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
1.1.2021
6.1.2021
GB-2.2
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
1.1.2021
8.1.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
1.1.2021
8.1.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
1.1.2021
8.1.2021
GB-2.3
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
1.1.2021
10.1.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
1.1.2021
10.1.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
1.1.2021
10.1.2021
GB-2.4
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
1.1.2021
11.1.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
1.1.2021
11.1.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
1.1.2021
11.1.2021
GB-2.5
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
1.1.2021
17.1.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
1.1.2021
17.1.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
1.1.2021
17.1.2021
GB-2.6
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
1.1.2021
19.1.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
1.1.2021
19.1.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
1.1.2021
19.1.2021
GB-2.7
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
GB-2.8
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
1.1.2021
20.1.2021
GB-2.9
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
1.1.2021
23.1.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
1.1.2021
23.1.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
1.1.2021
23.1.2021
GB-2.10
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
1.1.2021
28.1.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
1.1.2021
28.1.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
1.1.2021
28.1.2021
GB-2.11
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
1.1.2021
7.2.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
1.1.2021
7.2.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
1.1.2021
7.2.2021
GB-2.12
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
1.1.2021
31.1.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
1.1.2021
31.1.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
1.1.2021
31.1.2021»
GB-2.13
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
27.1.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
27.1.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
27.1.2021
GB-2.14
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti
POU
N, P2
8.2.2021
Carni fresche di ratiti
RAT
N, P2
8.2.2021
Carni fresche di selvaggina da penna
GBM
N, P2
8.2.2021
b)
nella parte 2, dopo le descrizioni delle zone della Cina sono inserite le descrizioni seguenti:
«Regno Unito
GB-1
L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2
GB-2
Le zone del Regno Unito descritte nell’allegato V, parte 2, voce GB-2»
15)
l’allegato XV è così modificato:
a)
nella parte 1, sezione A, dopo la voce relativa all’Etiopia sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
A
A
A
A
A
A
A
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
MPNT**
MPST
GB-1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
MPNT**
MPST
GB-2
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
MPNT**
MPST»
GG
Guernsey
GG-0
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
b)
nella parte 1, sezione A, dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:
«
IM
Isola di Man
IM-0
Non autorizzato
A
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
MPNT**
MPST»
c)
nella parte 1, sezione A, dopo la voce relativa all’India è inserita la voce seguente:
«
JE
Jersey
JE-0
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato
Non autorizzato»
d)
nella parte 2, dopo le descrizioni delle zone della Cina sono inserite le descrizioni seguenti:
«Regno Unito
GB-1
L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2
GB-2
Le zone del Regno Unito descritte nell’allegato V, parte 2, voce GB-2»
16)
l’allegato XVI è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa alla Colombia sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Ungulati e pollame
CAS
GG
Guernsey
GG-0
Ungulati e pollame
CAS
IM
Isola di Man
IM-0
Ungulati e pollame
CAS»
b)
nella parte 1, dopo la voce relativa all’India è inserita la voce seguente:
«
JE
Jersey
JE-0
Ungulati e pollame
CAS»
17)
l’allegato XVII è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Ungulati
MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT
GG
Guernsey
GE-0
Ungulati
MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»
b)
nella parte 1, dopo la voce relativa alla Groenlandia è inserita la voce seguente:
«
JE
Jersey
JE-0
Ungulati
MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»
18)
nell’allegato XVIII, parte 1, dopo la voce relativa a Maurizio sono inserite le voci seguenti:
«
MX
Messico
MX-0
Ungulati
DAIRY-PRODUCTS-ST
NA
Namibia
NA-0
Ungulati
DAIRY-PRODUCTS-ST
NI
Nicaragua
NI-0
Ungulati
DAIRY-PRODUCTS-ST
PA
Panama
PA-0
Ungulati
DAIRY-PRODUCTS-ST
PY
Paraguay
PY-0
Ungulati
DAIRY-PRODUCTS-ST
RU
Russia
RU-0
Ungulati
DAIRY-PRODUCTS-ST
SG
Singapore
SG-0
Ungulati
DAIRY-PRODUCTS-ST»
19)
nell’allegato XIX, parte 1, dopo la voce relativa alla Cina è inserita la voce seguente:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Uova
E
Ovoprodotti
EP»
20)
l’allegato XXI è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa alle Isole Cook sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Tutte le specie elencate
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER
FISH-CRUST-HC
A
MOL-HC
B
GG
Guernsey
GG-0
Tutte le specie elencate
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER
FISH-CRUST-HC
A
MOL-HC
B»
b)
nella parte 1, dopo la voce relativa a Israele sono inserite le voci seguenti:
«
IM
Isola di Man
IM-0
Tutte le specie ittiche elencate
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER
FISH-CRUST-HC
A
JE
Jersey
JE-0
Tutte le specie elencate
AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER
FISH-CRUST-HC
A
MOL-HC
B»
c)
nella parte 3, la condizione specifica «B» è sostituita dalla seguente:
«
B
Gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi ai quali si applica la parte II.2.4 del modello di certificato ufficiale MOL-HC devono essere originari di un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento elencato nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 del presente allegato. In tutti i casi, quanto sopra si applica fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione
(
*2
)
.
Il presente certificato può essere utilizzato solo per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano che sono conformi all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*3
)
e ai criteri di cui all’allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione
(
*4
)
.
21)
l’allegato XXII è così modificato:
a)
nella parte 1, dopo la voce relativa alla Bielorussia sono inserite le voci seguenti:
«
GB
Regno Unito
GB-0
Animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione
(
*5
)
Modelli di certificati per i movimenti all’interno dell’Unione
Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona
GG
Guernsey
GG-0
Animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692
Modelli di certificati per i movimenti all’interno dell’Unione
Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona
IM
Isola di Man
IM-0
Animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692
Modelli di certificati per i movimenti all’interno dell’Unione
Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona
JE
Jersey
JE-0
Animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692
Modelli di certificati per i movimenti all’interno dell’Unione
Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona
b)
nella parte 3, dopo la voce «Dalla Russia alla Russia» è inserita la condizione specifica seguente:
«
Da uno Stato membro ad altri Stati membri attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona
L’ingresso nell’Unione di partite di animali e materiale germinale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692, originarie di uno Stato membro e che entrano nell’Unione dopo il transito attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona, è autorizzato purché siano accompagnate da un certificato conforme ai modelli di certificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione
(
*6
)
e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per i movimenti di animali e materiale germinale all’interno dell’Unione.
(
*1
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (
GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1
).»;
(
*2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118
).
(
*3
)
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55
).
(
*4
)
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (
GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1
).»;
(
*5
)
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379
).»;
(
*6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (
GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410
).».
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