Regolamento delegato (UE) 2024/636 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)
Regolamento delegato (UE) 2024/636 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2024/636 of 13 December 2023 amending Regulation (EU) 2019/833 of the European Parliament and of the Council, and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/124 as regards certain provisions of, and Annexes to the conservation and enforcement measures to the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/636
21.2.2024
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/636 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2023
che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 50, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (la «convenzione NAFO») approvata dal regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio
(
2
)
.
(2)
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/833 al fine di attuare le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO («CEM») nel diritto dell’Unione.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione
(
3
)
ha integrato il regolamento (UE) 2019/833 con una serie di misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.
(4)
Il regolamento delegato (UE) 2020/989 della Commissione
(
4
)
ha modificato il regolamento delegato (UE) 2020/124 con le CEM della NAFO adottate in occasione della sua riunione annuale del 2019.
(5)
Il regolamento delegato (UE) 2021/860 della Commissione
(
5
)
ha modificato il regolamento delegato (UE) 2020/124 con le CEM della NAFO adottate in occasione della sua riunione annuale del 2020.
(6)
Il regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
ha modificato il regolamento (UE) 2019/833 con le CEM della NAFO adottate in occasione delle sue riunioni annuali del 2019 e del 2020.
(7)
Il regolamento delegato (UE) 2022/1281 della Commissione
(
7
)
ha modificato il regolamento delegato (UE) 2020/124 con le CEM della NAFO adottate in occasione della sua riunione annuale del 2021.
(8)
Il regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
ha modificato il regolamento (UE) 2019/833 con le CEM della NAFO adottate in occasione della sua riunione annuale del 2021.
(9)
Il regolamento delegato (UE) 2023/1090 della Commissione
(
9
)
ha modificato il regolamento (UE) 2019/833 e il regolamento delegato (UE) 2020/124 con le misure della NAFO adottate in occasione della sua riunione annuale del 2022.
(10)
In occasione della sua riunione annuale del settembre 2023 la NAFO ha modificato le sue misure di conservazione e di esecuzione prorogando i periodi di chiusura previsti per gli ecosistemi marini vulnerabili esistenti, introducendo modifiche alle norme relative ai termini per la presentazione, da parte degli Stati membri, dei rapporti degli osservatori sulle bordate di pesca e modificando l’elenco dei compiti degli osservatori. Ha inoltre aggiornato il formato del rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca, del rapporto sulle catture e del rapporto di osservazione giornaliero.
(11)
Anche queste modifiche dovrebbero essere attuate nel diritto dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/833 e il regolamento delegato (UE) 2020/124,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:
(1)
l’articolo 18 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fino al 31 dicembre 2026 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone 1-14b indicate nella figura 5 delle CEM di cui al punto 18) dell’allegato e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19) dell’allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.»
;
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
(2)
l’articolo 27 è così modificato:
a)
al paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
senza indugio, il rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca di cui al paragrafo 11;»;
b)
il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
«11. L’osservatore inviato a bordo di una nave esercita come minimo i compiti seguenti:
a)
completare il rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca dell’allegato II.M delle CEM di cui al punto 35) dell’allegato, tenendo presente che la raccolta di dati sugli squali di Groenlandia deve essere effettuata riducendo al minimo i danni agli esemplari sottoposti a campionamento;
b)
trasmettere giornalmente, prima delle ore 12:00 UTC, il rapporto relativo al giorno precedente, per divisione, anche se la nave non è impegnata in attività di pesca, al CCP dello Stato membro di bandiera, in conformità dell’allegato II.G delle CEM di cui al punto 36) dell’allegato del presente regolamento;
c)
segnalare senza indugio al CCP qualsiasi discrepanza con il presente regolamento ed eventuali atti volti a ostacolare o intimidire l’osservatore o a interferire con il suo operato o ad impedire in altro modo l’esercizio dei suoi compiti;
d)
monitorare l’etichettatura dei prodotti, il registro di produzione e il piano di stivaggio della nave in base alle condizioni di cui agli articoli 24 e 25 e registrare nel rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca eventuali discrepanze riscontrate;
e)
annotare ogni interruzione o interferenza riscontrata con il VMS;
f)
trasmettere per via elettronica le informazioni di cui all’allegato II.M delle CEM indicate al punto 35) dell’allegato al CCP e allo Stato di approdo il prima possibile dopo aver lasciato la zona di regolamentazione e al più tardi all’arrivo della nave in porto per lo sbarco;
g)
mettersi a disposizione degli ispettori in mare, o in porto all’arrivo della nave, al fine di fornire informazioni riguardo alle attività di pesca della nave;
h)
tenere una registrazione dettagliata, compresi le immagini e i filmati, di tutte le circostanze e informazioni relative a eventuali casi di discrepanze con il regolamento, da trasmettere al CCP il prima possibile, e al più tardi al momento dell’arrivo della nave in porto per lo sbarco delle catture.»;
c)
al paragrafo 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
offrono la cooperazione e l’assistenza necessarie per consentire all’osservatore di svolgere i propri compiti, anche fornendo all’osservatore l’accesso necessario alle catture tenute a bordo, ai rigetti e ai documenti di registrazione delle catture (ad esempio, giornale di pesca, registro di produzione, piano di stivaggio);»;
d)
al paragrafo 12, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
si astengono dall’ostacolare, intimidire, influenzare, corrompere o tentare di corrompere, l’osservatore nell’esercizio dei suoi compiti e dall’interferire con il suo operato o metterne a rischio la sicurezza, personalmente o attraverso i loro agenti o il loro personale o equipaggio;»;
e)
al paragrafo 12 è aggiunto il punto seguente:
«g)
forniscono all’osservatore a bordo, in qualsiasi momento, un accesso libero e indipendente a Internet, a meno che egli non disponga di un dispositivo di comunicazione satellitare bidirezionale pienamente funzionante.».
Articolo 2
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1
, ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (
GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3179/oj).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (
GU L 34 del 6.2.2020, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/124/oj).
(
4
)
Regolamento delegato (UE) 2020/989 della Commissione, del 27 aprile 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda alcune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) (
GU L 221 del 10.7.2020, pag. 5
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/989/oj).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2021/860 della Commissione, del 23 marzo 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda l’allegato delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) (
GU L 190 del 31.5.2021, pag. 19
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/860/oj).
(
6
)
Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (
GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj).
(
7
)
Regolamento delegato (UE) 2022/1281 della Commissione, del 4 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) (
GU L 195 del 22.7.2022, pag. 21
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1281/oj).
(
8
)
Regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (
GU L 275 del 25.10.2022, pag. 11
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2037/oj).
(
9
)
Regolamento delegato (UE) 2023/1090 della Commissione, del 24 gennaio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) (
GU L 146 del 6.6. 2023, pag. 3
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1090/oj).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione è così modificato:
1)
il titolo del punto 3) è sostituito dal seguente:
«Parte VI dell’allegato I.E delle CEM, di cui all’articolo 3, punto 21), all’articolo 21, paragrafo 2, e all’articolo 27, paragrafo 11, lettera a)»;
2)
il punto 18) è sostituito dal seguente:
«
Figura 5
delle CEM, di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/833
Poligoni che definiscono le zone di chiusura degli ecosistemi marini vulnerabili
Legenda:
Zone chiuse alla pesca di fondo fino al 31 dicembre 2026
Divisioni NAFO
Confine della ZEE
Isobata»;
3)
al punto 19, dopo le righe 7, 11, 14 sono inserite, rispettivamente, le seguenti righe 7a, 11a, 14a e 14b:
Descrizione
Coordinata n.
Latitudine
Longitudine
«7a
Nord di Flemish Cap
7a.1
48° 25′ 02,28″ N
45° 17′ 16,44″ O
7a.2
48° 25′ 02,28″ N
44° 54′ 38,16″ O
7a.3
48° 19′ 08,76″ N
44° 54′ 38,16″ O
7a.4
48° 18′ 06,84″ N
44° 44′ 22,81″ O
7a.5
48° 08′ 18,42″ N
44° 23′ 10,57″ O
7a.6
48° 10′ 08,98″ N
44° 15′ 54,97″ O
7a.7
48° 19′ 30,47″ N
44° 26′ 38,40″ O
7a.8
48° 24′ 57,13″ N
44° 37′ 58,40″ O
7a.9
48° 26′ 21,37″ N
44° 54′ 34,60″ O
7a.10
48° 27′ 52,20″ N
45° 17′ 19,25″ O»;
«11a
Nord-ovest di Flemish Cap
11a.1
47° 27′ 36,29″ N
46° 21′ 23,69″ O
11a.2
47° 30′ 01,44″ N
46° 21′ 23,76″ O
11a.3
47° 30′ 01,44″ N
46° 27′ 33,12″ O
11a.4
47° 37′ 38,86″ N
46° 16′ 31,12″ O
11a.5
47° 34′ 39,61″ N
46° 12′ 03,92″ O
11a.6
47° 32′ 28,90″ N
46° 16′ 26,58″ O
11a.7
47° 32′ 10,00″ N
46° 14′ 29,87″ O
11a.8
47° 28′ 27,80″ N
46° 16′ 05,74″ O»;
«14a
Est di Flemish Cap
14a.1
47° 45′ 24,44″ N
44° 03′ 06,44″ O
14a.2
47° 47′ 54,35″ N
44° 03′ 06,44″ O
14a.3
47° 50′ 11,33″ N
44° 03′ 34,49″ O
14a.4
47° 50′ 10,86″ N
43° 58′ 28,99″ O
14a.5
47° 47′ 54,35″ N
43° 59′ 23,39″ O
14a.6
47° 45′ 55,19″ N
43° 58′ 08,94″ O
14a.7
47° 44′ 44,59″ N
44° 02′ 41,50″ O
14b
Est di Flemish Cap
14b.1
47° 35′ 21,77″ N
43° 56′ 50,10″ O
14b.2
47° 37′ 33,53″ N
43° 52′ 56,50″ O
14b.3
47° 30′ 04,79″ N
43° 48′ 18,54″ O
14b.4
47° 27′ 34,88″ N
43° 48′ 18,54″ O
14b.5
47° 27′ 34,88″ N
43° 52′ 00,34″ O»;
4)
al punto 31), la tabella della sezione C relativa al formato per lo scambio elettronico di informazioni per il controllo della pesca (Formato per l’Atlantico settentrionale) è sostituita dalla seguente:
«C.
Formato per lo scambio elettronico di informazioni per il controllo della pesca
(Formato per l’Atlantico settentrionale)
Categoria
Dato
Codice
Tipo
Contenuto
Definizioni
Sistema
Inizio della registrazione
SR
Indica l’inizio della registrazione
Dati particolareggiati
Fine della registrazione
ER
Indica la fine della registrazione
Stato di ricezione
RS
Char*3
Codici
ACK/NAK = ricevuto/non ricevuto
Codice di errore di ricezione
RE
Num*3
001-999
Codici di errore ricevuti al centro operativo, cfr. allegato II.D.D(2)
Messaggio
Indirizzo di destinazione
AD
Char*3
Indirizzo ISO-3166
Indirizzo della parte che riceve il messaggio, “XNW” per NAFO
Dati particolareggiati
Mittente
FR
Char*3
Indirizzo ISO-3166
Indirizzo della parte trasmittente (parte contraente)
Tipo
di messaggio
TM
Char*3
Codice
Codice del tipo di messaggio
Numero di sequenza
SQ
Num*6
NNNNNN
Numero di serie dei messaggi inviati da una nave alla destinazione finale (XNW). È unico per ogni nave per un anno civile. All’inizio dell’anno la numerazione ricomincia da 1 per ogni nave, per poi aumentare all’invio di ciascun messaggio.
Numero di registrazione
RN
Num*6
NNNNNN
Numero di serie delle registrazioni inviate dal CCP a XNW. È unico per ogni CCP per un anno civile. All’inizio dell’anno la numerazione ricomincia da 1, per poi aumentare all’invio di ciascuna registrazione.
Data di registrazione
RD
Num*8
AAAAMMGG
Anno, mese e giorno UTC da parte del CCP
Ora di registrazione
RT
Num*4
OOMM
Ore e minuti UTC da parte del CCP
Data
DA
Num*8
AAAAMMGG
Anno, mese e giorno UTC della prima trasmissione. Nel caso di messaggi RET la prima trasmissione proviene dal CCP, in tutti gli altri casi la prima trasmissione proviene dalla nave.
Ora
TI
Num*4
OOMM
Ore e minuti UTC della prima trasmissione. Nel caso di messaggi RET la prima trasmissione proviene dal CCP, in tutti gli altri casi la prima trasmissione proviene dalla nave.
Rapporto annullato
CR
Num*6
NNNNNN
Numero di registrazione del rapporto da annullare
Anno del rapporto annullato
YR
Num*4
NNNN
Anno UTC del rapporto da annullare
Nave
Indicativo di chiamata
RC
Char*7
Codice IRCS
Indicativo internazionale di chiamata della nave
Immatricolazione
Nome della nave
NA
Char*30
Nome della nave
Dati particolareggiati
Immatricolazione esterna
XR
Char*14
Numero sulla fiancata della nave
Stato di bandiera
FS
Char*3
ISO-3166
Stato di immatricolazione
Numero di riferimento interno della parte contraente
IR
Char*3
Num*9
ISO-3166 + max. 9N
Numero unico della nave attribuito dallo Stato di bandiera conformemente all’immatricolazione
Nome del porto
PO
Char*20
Porto di immatricolazione della nave/porto di origine
Proprietario della nave
VO
Char*60
Nome e indirizzo del proprietario
Noleggiatore
VC
Char*60
Nome e indirizzo del noleggiatore
Numero IMO della nave
Numero IMO
IM
Num*7
NNNNNNN
Numero IMO di identificazione della nave
Dati relativi alle caratteristiche della nave
Unità di stazza della nave
VT
Char*2
Num*4
“OC”/“LC”
Stazza
Secondo: “OC” convenzione di OSLO del 1947/“LC” convenzione di Londra del 1969 (ICTM)
Unità di
potenza della nave
VP
Char*2
Num*5
0-99999
Potenza totale del motore principale in “kW”
Lunghezza della nave
VL
Char*2
Num*3
“OA”
Lunghezza in metri
“OA” lunghezza fuori tutto.
Lunghezza totale della nave in metri, arrotondata al metro intero più vicino
Tipo di nave
TP
Char*3
Codice
Conformemente all’elenco dell’allegato II.I
Attrezzo da pesca
GE
Char*3
Codice FAO
Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca conformemente all’allegato II.J
Dati relativi all’autorizzazione
Data di inizio
SD
Num*8
AAAAMMGG
Dato relativo alla licenza; data in cui prende effetto l’autorizzazione
Data di conclusione
ED
Num*8
AAAAMMGG
Dato relativo alla licenza; data in cui scade l’autorizzazione
Specie bersaglio e zona
TA
Char*3
Char*10
Specificazione dello stock
Codice FAO della specie e codice della zona NAFO o “ANY”
Specie e zona per le quali è consentita la pesca diretta. Per le specie regolamentate di cui agli allegati I.A o I.B fare riferimento alla specificazione dello stock. Per le specie non regolamentate, utilizzare la sottozona, la divisione o “ANY”. Prevedere più coppie di campi, ad esempio//TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//
Attività
Dati particolareggiati
Latitudine
LA
Char*5
NGGMM (WGS-84)
Ad esempio//LA/N6235 = 62° 35′ Nord
Longitudine
LO
Char*6
E/OGGGMM (WGS-84)
Ad esempio//LO/W02134 = 21° 34′ Ovest
Latitudine (decimali)
LT
Char*7
+/-GG.ggg
Valore negativo se la latitudine si trova nell’emisfero sud
(
1
)
(WGS84)
Longitudine (decimali)
LG
Char*8
+/-GGG.ggg
Valore negativo se la longitudine si trova nell’emisfero ovest
(
1
)
(WGS84)
Numero della bordata
TN
Num*3
001-999
Numero della bordata di pesca nell’anno in corso
Catture
Specie
Quantità
CA
Char*3
Num*7
Codice FAO della specie
0-9999999
Catture giornaliere tenute a bordo, per specie e per divisione, in chilogrammi di peso vivo
Quantità tenuta a bordo
Specie
Quantità
OB
Char*3
Num*7
Codice FAO della specie
0-9999999
Quantità totale, per specie, presente a bordo della nave al momento dell’invio del messaggio di posizione, in chilogrammi di peso vivo
Rigetti Specie
Quantità
RJ
Char*3
Num*7
Codice FAO della specie
0-9999999
Catture rigettate, per specie e per divisione, in chilogrammi di peso vivo
Pesci sotto taglia
Specie
Quantità
US
Char*3
Num*7
Codice FAO della specie
0-9999999
Catture sotto taglia, per specie e per divisione, in chilogrammi di peso vivo
Specie trasferite
Specie
Quantità
KG
Char*3
Num*7
Codice FAO della specie
0-9999999
Dati relativi ai quantitativi trasferiti tra le navi, per specie, in chilogrammi di peso vivo arrotondati ai 100 kg più vicini, nel corso delle operazioni di pesca effettuate nella zona di regolamentazione
Zona
RA
Char*6
Codici CIEM/NAFO
Codice della zona di pesca
Specie bersaglio
DS
Char*3
Codici FAO delle specie
Codice delle specie di cui la nave pratica la pesca a norma dell’articolo 5.2. Prevedere la possibilità di indicare diverse specie separate da uno spazio.
Ad esempio//DS/specie//
Osservatore a bordo
OO
Char*1
S o N
Presenza a bordo di un osservatore incaricato di verificare il rispetto della normativa
Trasbordato da
TF
Char*7
Codice IRCS
Indicativo internazionale di chiamata della nave cedente
Trasbordato su
TT
Char*7
Codice IRCS
Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente
Nome del comandante
MA
Char*30
Nome del comandante della nave
Stato costiero
CS
Char*3
ISO-3166
Codice alfa-3
Stato costiero del porto di sbarco
Data prevista
PD
Num*8
AAAAMMGG
Data UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto
Ora prevista
PT
Num*4
OOMM
Ora UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto
Nome del porto
PO
Char*20
Nome del porto effettivo di sbarco
Velocità
SP
Num*3
Nodi*10
Ad esempio//SP/105 = 10,5 nodi
Rotta
CO
Num*3
Scala di 360°
Ad esempio//CO/270 = 270
Catture della bandiera noleggiatrice
CH
Char*3
ISO-3166
Bandiera della parte contraente noleggiatrice
Zona di entrata
AE
Char*6
Codici CIEM/NAFO
Divisione NAFO di entrata
Giorni di pesca
DF
Num*3
1-365
Numero di giorni trascorsi dalla nave nella zona di pesca nel corso della bordata
Potenziale non conformità alle CEM
AF
Char*1
S o N
Spazio destinato alle osservazioni dell’osservatore presente a bordo
Dimensioni di maglia
ME
Num*3
0-999
Dimensioni di maglia medie in millimetri
Giornale di bordo
LB
Char*1
S o N
Spazio destinato alla conferma, da parte dell’osservatore a bordo, dei dati registrati nel giornale di bordo della nave
Rapporti di posizione
HA
Char*1
S o N
Spazio destinato alla conferma, da parte dell’osservatore a bordo, dei rapporti di posizione trasmessi dalla nave
Nome dell’osservatore
ON
Char*30
Testo
Nome dell’osservatore a bordo
Testo libero
MS
Char*255
Testo
Dato relativo all’attività; spazio destinato a ulteriori osservazioni dell’osservatore
5)
al punto 35, il modello standard di rapporto dell’osservatore è sostituito dal seguente:
«Modello standard di rapporto dell’osservatore
1.1.
Allegato II.M Informazioni standardizzate del rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca
Parte 1.A
Nave da pesca — Informazioni relative alla bordata di pesca e all’osservatore
Informazioni sulla nave da pesca
Nome della nave
Indicativo internazionale di chiamata della nave
Stato di bandiera
Numero IMO della nave
Capacità totale della stiva di congelamento (m
3
)
Capacità totale della stiva per la farina di pesce (m
3
)
Capacità totale delle altre stive (m
3
)
Informazioni sulla bordata
Nome del capopesca
Specie bersaglio
Data di entrata nella zona di regolamentazione NAFO (ENT)
Data di uscita dalla zona di regolamentazione NAFO (EXI)
Divisione/i NAFO visitata/e
Altra/e zona/e visitata/e
Trasbordo
Porto di sbarco
Informazioni sull’osservatore
Nome dell’osservatore
Data di inizio dell’osservazione
Data di fine dell’osservazione
Data del rapporto
Osservazioni
Parte 1.B
Informazioni relative agli attrezzi da pesca
Attrezzi da traino
Numero di attrezzo
Tipo di attrezzo
Marca dell’attrezzo
Dimensione di maglia (mm)
Dispositivi
Distanza fra le sbarre della griglia
Cinte (descrizione)
Osservazioni
Bracci
Corpo
Avansacco
Sacco
Misurato dall’osservatore/ispettore/comandante
Data di misurazione
Grande
Piccola
MEDIA
Grande
Piccola
MEDIA
Grande
Piccola
MEDIA
Grande
Piccola
MEDIA
1
2
3
Palangari
Numero di attrezzo
Tipo di attrezzo
Lunghezza totale
Ami
Dimensione dell’amo
Boe
Ancore
Materiale del trave principale
Materiale del bracciolo
Osservazioni
Numero
Spaziatura media (m)
Tipo di amo
Marcatura sì/no
Numero
1
2
3
…
Parte 2
Informazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca per operazione di pesca
Retata/cala
Numero di attrezzo
Inizio della cala
(
2
)
Fine della cala
(
3
)
Divisione
NAFO
Latitudine (decimali)
Longitudine (decimali)
Profondità (m)
Ora (UTC) (OOMM)
Data (AAAAMMGG)
Divisione
NAFO
Latitudine (decimali)
Longitudine (decimali)
Profondità (m)
Ora (UTC) (OOMM)
Data (AAAAMMGG)
1
2
3
…
Inizio del recupero
(
4
)
Fine del recupero
(
5
)
Durata
(
6
)
Specie (codice alfa-3 FAO
(
7
)
)
Specie bersaglio (sì o no)
Presentazione del prodotto
Stime dell’osservatore
Divisione
NAFO
Latitudine (decimali)
Longitudine (decimali)
Profondità (m)
Ora (UTC) (OOMM)
Data (AAAAMMGG)
Divisione
NAFO
Latitudine (decimali)
Longitudine (decimali)
Profondità (m)
Ora (UTC) (OOMM)
Data (AAAAMMGG)
Fattore di conversione utilizzato dall’osservatore
Catture trattenute (kg di peso vivo)
Catture rigettate (kg di peso vivo)
Sotto taglia (kg di peso vivo)
Operazione di pesca osservata (SÌ/NO)
Giornale di pesca
Registro di produzione della nave
Potenziale non conformità alle CEM (sì/no)
Dati sulla potenziale non conformità
Osservazioni
Fattore di conversione utilizzato dalla nave
Catture trattenute (kg di peso vivo)
Catture rigettate (kg di peso vivo)
Catture trattenute (kg)
Parte 3
Osservazioni sulla bordata
Osservazioni
S/N
Dati particolareggiati
Qualsiasi atto che ostacoli o intimidisca l’osservatore, interferisca con il suo operato o gli impedisca di svolgere i suoi compiti
Sintesi della potenziale non conformità alle CEM (inserire i riferimenti)
Funzionamento del dispositivo di localizzazione satellitare (segnalare eventuali interruzioni, interferenze e malfunzionamenti)
Trasbordi (segnalare tutti i trasbordi)
Ispezioni in mare (comunicare date, ore e qualsiasi altra osservazione)
Qualsiasi altra osservazione
Parte 4
Riepilogo dello sforzo di pesca e delle catture
(
8
)
4 A —
Riepilogo dello sforzo di pesca
Tabella riepilogativa dello sforzo di pesca
Divisione NAFO
Tipo di attrezzo
Specie bersaglio
(
*1
)
Data
Numero di retate/cale
Profondità (m)
Ore di pesca
(
*2
)
Giorni di pesca
(
*3
)
Inizio
Fine
Minimo
Massimo
Osservazioni
1
Sull’attività di pesca per divisione
2
Sulla comunicazione dei dati
3
Sulla dimensione di maglia
4
Altri aspetti
4B —
Riepilogo delle catture
Riepilogo delle catture della bordata (catture per divisione e per specie)
Stime dell’osservatore
Registrate nel giornale di pesca
Specie (codice alfa-3 FAO)
Divisione
Catture trattenute (kg di peso vivo)
Catture rigettate (kg di peso vivo)
Totale (kg di peso vivo)
Catture trattenute (kg di peso vivo)
Catture rigettate (kg di peso vivo)
Totale (kg di peso vivo)
Totale
Osservazioni
1
Sulla composizione delle catture e sulle taglie
2
Sulle discrepanze con i dati registrati nel giornale di pesca
3
Sui rigetti
4
Altri aspetti
4C —
Verifiche del peso unitario medio
Data
Numero di unità sottoposte a campionamento
Specie
Presentazione del prodotto
Peso medio del prodotto per unità (kg)
Peso unitario indicato sull’etichetta (kg)
4D —
Verifica dell’etichettatura
Data
Numero di unità verificate
Numero di unità con etichettatura potenzialmente non conforme
Descrizione dell’etichettatura potenzialmente non conforme
Parte 5
Dati per ciascuno squalo di Groenlandia catturato per operazione di pesca
(
9
)
Numero della retata/cala
Numero totale di squali di Groenlandia nella retata/cala
Numero dello squalo
Peso stimato (kg di peso vivo)
Lunghezza totale
(in cm, dalla punta del muso alla punta della pinna caudale)
Lunghezza totale misurata (M) o stimata (E)?
Lunghezza alla forca
(cm)
Lunghezza alla forca misurata (M) o stimata (E)?
Sesso e maturità
(
10
)
Destinazione delle catture
(
11
)
Foto S/N
Osservazioni, in inglese per quanto possibile
Parte 6
Modulo relativo alla frequenza di lunghezza
(
12
)
Anno
Mese
Giorno
Numero di attrezzo
Numero della retata/cala
Codice alfa-3 della specie
Peso delle catture (kg di peso vivo)
Tipo di campione (rigettato, trattenuto, misto)
Peso del campione in kg di peso vivo
Taglia min.
Taglia max.
Sesso
Numero totale di campioni (n=)
Convenzione di mis. (TL, SL, FL ecc.)
Tipo di misura
Unità (mm o cm)
Osservazioni
Taglia compresa tra
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
9,5 -9,99
10,0 -10,49
10,5 -10,99
11,0 -11,49
11,5 -11,99
12,0 -12,49
12,5 -12,99
…
…
…
97,0 -97,49
97,5 -97,99
98,0 -98,49
98,5 -98,99
99,0 -99,49
99,5 -99,99
100,0 -100,49
…»;
6)
Al punto 36:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Rapporto previsto nell’allegato II.G delle CEM trasmesso quotidianamente dall’osservatore di cui all’articolo 27, paragrafo 11, lettera b)»;
b)
La tabella relativa al formato del rapporto dell’osservatore è sostituita dalla seguente:
1.2.
«Rapporto dell’osservatore
Dato
Codice
Obbligatorio/
Facoltativo
Requisiti applicabili al campo
Inizio della registrazione
SR
O
Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione
Indirizzo
AD
O
Dato relativo al messaggio; destinazione, “
XNW
” per NAFO
Numero di sequenza
SQ
O
Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso
Tipo di messaggio
TM
O
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, “
OBR
” per rapporto dell’osservatore
Indicativo di chiamata
RC
O
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Attrezzo da pesca
GE
O
(
13
)
Dato relativo all’attività; codice FAO dell’attrezzo da pesca
Specie bersaglio
DS
O
(
13
)
Dato relativo all’attività; codice FAO per ogni specie bersaglio dall’ultimo rapporto OBR
Dimensioni di maglia
ME
O
(
13
)
Dato relativo all’attività; dimensioni di maglia medie in millimetri
Zona
RA
O
Dato relativo all’attività; divisione NAFO
Catture giornaliere
specie
peso vivo
CA
O
O
Dato relativo all’attività; catture tenute a bordo per specie e per divisione dall’ultimo rapporto OBR, in chilogrammi arrotondati ai 100 kg più vicini. Prevedere più coppie di campi costituite da specie (codici FAO alfa-3) + peso vivo in chilogrammi (fino a 9 cifre), con ciascun campo separato da uno spazio, ad esempio
//CA/speciespaziopesospaziospeciespaziopesospaziospeciespaziopeso//
Rigetti
specie
peso vivo
RJ
O
(
13
)
Dato relativo all’attività; catture rigettate per specie e per divisione dall’ultimo rapporto OBR, in kg arrotondati ai 100 kg più vicini. Prevedere più coppie di campi costituite da specie (codici FAO alfa-3) + peso vivo in chilogrammi (fino a 9 cifre), con ciascun campo separato da uno spazio, ad esempio
//RJ/speciespaziopesospaziospeciespaziopesospaziospeciespaziopeso//
Pesci sotto taglia
(
18
)
specie
peso vivo
US
O
(
13
)
Dato relativo all’attività; catture sotto taglia per specie e per divisione dall’ultimo rapporto OBR, in kg arrotondati ai 100 kg più vicini. Prevedere più coppie di campi costituite da specie (codici FAO alfa-3) + peso vivo in chilogrammi (fino a 9 cifre), con ciascun campo separato da uno spazio, ad esempio
//US/speciespaziopesospaziospeciespaziopesospaziospeciespaziopeso//
Giornale di bordo
LB
O
Dato relativo all’attività; “Sì” o “No”
(
14
)
Rapporti di posizione
HA
O
Dato relativo all’attività; “Sì” o “No”
(
15
)
Potenziale non conformità
AF
O
Dato relativo all’attività; “Sì” o “No”
(
16
)
Nome dell’osservatore
ON
O
Dato relativo al messaggio; nome dell’osservatore che firma il rapporto
Data
DA
O
Dato relativo al messaggio; data di trasmissione del rapporto
Testo libero
MS
F
(
17
)
Dato relativo all’attività; per ulteriori osservazioni dell’osservatore
Ora
TI
O
Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione del rapporto
Fine della registrazione
ER
O
Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione
7)
Il punto 46 è soppresso.
(
1
)
Il segno più (+) non deve essere trasmesso; gli zeri iniziali possono essere omessi.»;
(
2
)
Dati al momento in cui l’attrezzo entra per la prima volta nell’acqua.
(
3
)
Dati al momento in cui l’attrezzo è completamente calato.
(
4
)
Dati al momento dell’inizio del recupero dell’attrezzo.
(
5
)
Dati al momento in cui l’attrezzo è completamente recuperato e si trova a bordo della nave.
(
6
)
Ore decimali. Nel caso della pesca al traino, l’intervallo di tempo tra la fine della cala e l’inizio del recupero dell’attrezzo. In ogni altro caso, l’intervallo di tempo tra l’inizio della cala e la fine del recupero dell’attrezzo.
(
7
)
Compresi gli indicatori di EMV.
(
8
)
Sulla base delle informazioni fornite nella parte 2.
(
*1
)
Ai sensi dell’articolo 5.2 delle CEM.
(
*2
)
Nel caso della pesca al traino, il tempo di pesca è l’intervallo di tempo tra la fine della cala e l’inizio del recupero dell’attrezzo. In ogni altro caso, il tempo di pesca è l’intervallo di tempo tra l’inizio della cala e la fine del recupero dell’attrezzo. Durata totale di tutte le cale effettuate nella divisione elencata, per tipo di attrezzo e specie bersaglio
(
*3
)
Ai sensi dell’articolo 1.6 delle CEM.
(
9
)
La raccolta di dati sugli squali di Groenlandia è effettuata riducendo al minimo i danni agli individui sottoposti a campionamento.
(
10
)
JM: giovanile maschio, AM: adulto maschio, M: maschio, maturità sconosciuta, F: femmina, U: sesso e maturità sconosciuti.
(
11
)
Indicare almeno una delle seguenti destinazioni delle catture, se del caso: A: vive, D: morte, UI: illese, I: ferite, M: moribonde, U: sconosciuta.
(
12
)
Da compilare sulla base delle istruzioni per la raccolta di dati scientifici.
(
13
)
Da trasmettere solo se pertinente.
(
14
)
“Sì” se l’osservatore conferma che i dati registrati nel giornale di bordo sono stati inseriti in conformità delle CEM.
(
15
)
“Sì” se l’osservatore conferma che i rapporti prescritti agli articoli 13.12, 13.13 e 28.6 sono stati trasmessi in conformità delle CEM.
(
16
)
“Sì” se l’osservatore rileva una potenziale non conformità con le CEM.
(
17
)
Obbligatorio se “LB” = “No”, o “HA” = “No”, o “AF” = “Sì”.
(
18
)
Le catture sotto taglia rigettate riportate nel campo US devono essere incluse anche nei quantitativi indicati nel campo Rigetti (RJ).»;
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/636/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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