Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0636/2024

Regolamento delegato (UE) 2024/636 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)

Pubblicato: 13/12/2023 In vigore dal: 13/12/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2024/636 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2024/636 of 13 December 2023 amending Regulation (EU) 2019/833 of the European Parliament and of the Council, and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/124 as regards certain provisions of, and Annexes to the conservation and enforcement measures to the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/636 21.2.2024 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/636 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 50, paragrafi 1 e 2, considerando quanto segue: (1) L’Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (la «convenzione NAFO») approvata dal regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio ( 2 ) . (2) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/833 al fine di attuare le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO («CEM») nel diritto dell’Unione. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione ( 3 ) ha integrato il regolamento (UE) 2019/833 con una serie di misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. (4) Il regolamento delegato (UE) 2020/989 della Commissione ( 4 ) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2020/124 con le CEM della NAFO adottate in occasione della sua riunione annuale del 2019. (5) Il regolamento delegato (UE) 2021/860 della Commissione ( 5 ) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2020/124 con le CEM della NAFO adottate in occasione della sua riunione annuale del 2020. (6) Il regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) ha modificato il regolamento (UE) 2019/833 con le CEM della NAFO adottate in occasione delle sue riunioni annuali del 2019 e del 2020. (7) Il regolamento delegato (UE) 2022/1281 della Commissione ( 7 ) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2020/124 con le CEM della NAFO adottate in occasione della sua riunione annuale del 2021. (8) Il regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) ha modificato il regolamento (UE) 2019/833 con le CEM della NAFO adottate in occasione della sua riunione annuale del 2021. (9) Il regolamento delegato (UE) 2023/1090 della Commissione ( 9 ) ha modificato il regolamento (UE) 2019/833 e il regolamento delegato (UE) 2020/124 con le misure della NAFO adottate in occasione della sua riunione annuale del 2022. (10) In occasione della sua riunione annuale del settembre 2023 la NAFO ha modificato le sue misure di conservazione e di esecuzione prorogando i periodi di chiusura previsti per gli ecosistemi marini vulnerabili esistenti, introducendo modifiche alle norme relative ai termini per la presentazione, da parte degli Stati membri, dei rapporti degli osservatori sulle bordate di pesca e modificando l’elenco dei compiti degli osservatori. Ha inoltre aggiornato il formato del rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca, del rapporto sulle catture e del rapporto di osservazione giornaliero. (11) Anche queste modifiche dovrebbero essere attuate nel diritto dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/833 e il regolamento delegato (UE) 2020/124, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato: (1) l’articolo 18 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Fino al 31 dicembre 2026 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone 1-14b indicate nella figura 5 delle CEM di cui al punto 18) dell’allegato e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19) dell’allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.» ; b) il paragrafo 4 è soppresso; (2) l’articolo 27 è così modificato: a) al paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) senza indugio, il rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca di cui al paragrafo 11;»; b) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11.   L’osservatore inviato a bordo di una nave esercita come minimo i compiti seguenti: a) completare il rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca dell’allegato II.M delle CEM di cui al punto 35) dell’allegato, tenendo presente che la raccolta di dati sugli squali di Groenlandia deve essere effettuata riducendo al minimo i danni agli esemplari sottoposti a campionamento; b) trasmettere giornalmente, prima delle ore 12:00 UTC, il rapporto relativo al giorno precedente, per divisione, anche se la nave non è impegnata in attività di pesca, al CCP dello Stato membro di bandiera, in conformità dell’allegato II.G delle CEM di cui al punto 36) dell’allegato del presente regolamento; c) segnalare senza indugio al CCP qualsiasi discrepanza con il presente regolamento ed eventuali atti volti a ostacolare o intimidire l’osservatore o a interferire con il suo operato o ad impedire in altro modo l’esercizio dei suoi compiti; d) monitorare l’etichettatura dei prodotti, il registro di produzione e il piano di stivaggio della nave in base alle condizioni di cui agli articoli 24 e 25 e registrare nel rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca eventuali discrepanze riscontrate; e) annotare ogni interruzione o interferenza riscontrata con il VMS; f) trasmettere per via elettronica le informazioni di cui all’allegato II.M delle CEM indicate al punto 35) dell’allegato al CCP e allo Stato di approdo il prima possibile dopo aver lasciato la zona di regolamentazione e al più tardi all’arrivo della nave in porto per lo sbarco; g) mettersi a disposizione degli ispettori in mare, o in porto all’arrivo della nave, al fine di fornire informazioni riguardo alle attività di pesca della nave; h) tenere una registrazione dettagliata, compresi le immagini e i filmati, di tutte le circostanze e informazioni relative a eventuali casi di discrepanze con il regolamento, da trasmettere al CCP il prima possibile, e al più tardi al momento dell’arrivo della nave in porto per lo sbarco delle catture.»; c) al paragrafo 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) offrono la cooperazione e l’assistenza necessarie per consentire all’osservatore di svolgere i propri compiti, anche fornendo all’osservatore l’accesso necessario alle catture tenute a bordo, ai rigetti e ai documenti di registrazione delle catture (ad esempio, giornale di pesca, registro di produzione, piano di stivaggio);»; d) al paragrafo 12, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) si astengono dall’ostacolare, intimidire, influenzare, corrompere o tentare di corrompere, l’osservatore nell’esercizio dei suoi compiti e dall’interferire con il suo operato o metterne a rischio la sicurezza, personalmente o attraverso i loro agenti o il loro personale o equipaggio;»; e) al paragrafo 12 è aggiunto il punto seguente: «g) forniscono all’osservatore a bordo, in qualsiasi momento, un accesso libero e indipendente a Internet, a meno che egli non disponga di un dispositivo di comunicazione satellitare bidirezionale pienamente funzionante.». Articolo 2 L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1 , ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj. ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale ( GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3179/oj). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale ( GU L 34 del 6.2.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/124/oj). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2020/989 della Commissione, del 27 aprile 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda alcune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ( GU L 221 del 10.7.2020, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/989/oj). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2021/860 della Commissione, del 23 marzo 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda l’allegato delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ( GU L 190 del 31.5.2021, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/860/oj). ( 6 ) Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale ( GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj). ( 7 ) Regolamento delegato (UE) 2022/1281 della Commissione, del 4 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ( GU L 195 del 22.7.2022, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1281/oj). ( 8 ) Regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale ( GU L 275 del 25.10.2022, pag. 11 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2037/oj). ( 9 ) Regolamento delegato (UE) 2023/1090 della Commissione, del 24 gennaio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ( GU L 146 del 6.6. 2023, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1090/oj). ALLEGATO L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione è così modificato: 1) il titolo del punto 3) è sostituito dal seguente: «Parte VI dell’allegato I.E delle CEM, di cui all’articolo 3, punto 21), all’articolo 21, paragrafo 2, e all’articolo 27, paragrafo 11, lettera a)»; 2) il punto 18) è sostituito dal seguente: « Figura 5 delle CEM, di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/833 Poligoni che definiscono le zone di chiusura degli ecosistemi marini vulnerabili Legenda: Zone chiuse alla pesca di fondo fino al 31 dicembre 2026 Divisioni NAFO Confine della ZEE Isobata»; 3) al punto 19, dopo le righe 7, 11, 14 sono inserite, rispettivamente, le seguenti righe 7a, 11a, 14a e 14b: Descrizione Coordinata n. Latitudine Longitudine «7a Nord di Flemish Cap 7a.1 48° 25′ 02,28″ N 45° 17′ 16,44″ O 7a.2 48° 25′ 02,28″ N 44° 54′ 38,16″ O 7a.3 48° 19′ 08,76″ N 44° 54′ 38,16″ O 7a.4 48° 18′ 06,84″ N 44° 44′ 22,81″ O 7a.5 48° 08′ 18,42″ N 44° 23′ 10,57″ O 7a.6 48° 10′ 08,98″ N 44° 15′ 54,97″ O 7a.7 48° 19′ 30,47″ N 44° 26′ 38,40″ O 7a.8 48° 24′ 57,13″ N 44° 37′ 58,40″ O 7a.9 48° 26′ 21,37″ N 44° 54′ 34,60″ O 7a.10 48° 27′ 52,20″ N 45° 17′ 19,25″ O»; «11a Nord-ovest di Flemish Cap 11a.1 47° 27′ 36,29″ N 46° 21′ 23,69″ O 11a.2 47° 30′ 01,44″ N 46° 21′ 23,76″ O 11a.3 47° 30′ 01,44″ N 46° 27′ 33,12″ O 11a.4 47° 37′ 38,86″ N 46° 16′ 31,12″ O 11a.5 47° 34′ 39,61″ N 46° 12′ 03,92″ O 11a.6 47° 32′ 28,90″ N 46° 16′ 26,58″ O 11a.7 47° 32′ 10,00″ N 46° 14′ 29,87″ O 11a.8 47° 28′ 27,80″ N 46° 16′ 05,74″ O»; «14a Est di Flemish Cap 14a.1 47° 45′ 24,44″ N 44° 03′ 06,44″ O 14a.2 47° 47′ 54,35″ N 44° 03′ 06,44″ O 14a.3 47° 50′ 11,33″ N 44° 03′ 34,49″ O 14a.4 47° 50′ 10,86″ N 43° 58′ 28,99″ O 14a.5 47° 47′ 54,35″ N 43° 59′ 23,39″ O 14a.6 47° 45′ 55,19″ N 43° 58′ 08,94″ O 14a.7 47° 44′ 44,59″ N 44° 02′ 41,50″ O 14b Est di Flemish Cap 14b.1 47° 35′ 21,77″ N 43° 56′ 50,10″ O 14b.2 47° 37′ 33,53″ N 43° 52′ 56,50″ O 14b.3 47° 30′ 04,79″ N 43° 48′ 18,54″ O 14b.4 47° 27′ 34,88″ N 43° 48′ 18,54″ O 14b.5 47° 27′ 34,88″ N 43° 52′ 00,34″ O»; 4) al punto 31), la tabella della sezione C relativa al formato per lo scambio elettronico di informazioni per il controllo della pesca (Formato per l’Atlantico settentrionale) è sostituita dalla seguente: «C. Formato per lo scambio elettronico di informazioni per il controllo della pesca (Formato per l’Atlantico settentrionale) Categoria Dato Codice Tipo Contenuto Definizioni Sistema Inizio della registrazione SR Indica l’inizio della registrazione Dati particolareggiati Fine della registrazione ER Indica la fine della registrazione Stato di ricezione RS Char*3 Codici ACK/NAK = ricevuto/non ricevuto Codice di errore di ricezione RE Num*3 001-999 Codici di errore ricevuti al centro operativo, cfr. allegato II.D.D(2) Messaggio Indirizzo di destinazione AD Char*3 Indirizzo ISO-3166 Indirizzo della parte che riceve il messaggio, “XNW” per NAFO Dati particolareggiati Mittente FR Char*3 Indirizzo ISO-3166 Indirizzo della parte trasmittente (parte contraente) Tipo di messaggio TM Char*3 Codice Codice del tipo di messaggio Numero di sequenza SQ Num*6 NNNNNN Numero di serie dei messaggi inviati da una nave alla destinazione finale (XNW). È unico per ogni nave per un anno civile. All’inizio dell’anno la numerazione ricomincia da 1 per ogni nave, per poi aumentare all’invio di ciascun messaggio. Numero di registrazione RN Num*6 NNNNNN Numero di serie delle registrazioni inviate dal CCP a XNW. È unico per ogni CCP per un anno civile. All’inizio dell’anno la numerazione ricomincia da 1, per poi aumentare all’invio di ciascuna registrazione. Data di registrazione RD Num*8 AAAAMMGG Anno, mese e giorno UTC da parte del CCP Ora di registrazione RT Num*4 OOMM Ore e minuti UTC da parte del CCP Data DA Num*8 AAAAMMGG Anno, mese e giorno UTC della prima trasmissione. Nel caso di messaggi RET la prima trasmissione proviene dal CCP, in tutti gli altri casi la prima trasmissione proviene dalla nave. Ora TI Num*4 OOMM Ore e minuti UTC della prima trasmissione. Nel caso di messaggi RET la prima trasmissione proviene dal CCP, in tutti gli altri casi la prima trasmissione proviene dalla nave. Rapporto annullato CR Num*6 NNNNNN Numero di registrazione del rapporto da annullare Anno del rapporto annullato YR Num*4 NNNN Anno UTC del rapporto da annullare Nave Indicativo di chiamata RC Char*7 Codice IRCS Indicativo internazionale di chiamata della nave Immatricolazione Nome della nave NA Char*30 Nome della nave Dati particolareggiati Immatricolazione esterna XR Char*14 Numero sulla fiancata della nave Stato di bandiera FS Char*3 ISO-3166 Stato di immatricolazione Numero di riferimento interno della parte contraente IR Char*3 Num*9 ISO-3166 + max. 9N Numero unico della nave attribuito dallo Stato di bandiera conformemente all’immatricolazione Nome del porto PO Char*20 Porto di immatricolazione della nave/porto di origine Proprietario della nave VO Char*60 Nome e indirizzo del proprietario Noleggiatore VC Char*60 Nome e indirizzo del noleggiatore Numero IMO della nave Numero IMO IM Num*7 NNNNNNN Numero IMO di identificazione della nave Dati relativi alle caratteristiche della nave Unità di stazza della nave VT Char*2 Num*4 “OC”/“LC” Stazza Secondo: “OC” convenzione di OSLO del 1947/“LC” convenzione di Londra del 1969 (ICTM) Unità di potenza della nave VP Char*2 Num*5 0-99999 Potenza totale del motore principale in “kW” Lunghezza della nave VL Char*2 Num*3 “OA” Lunghezza in metri “OA” lunghezza fuori tutto. Lunghezza totale della nave in metri, arrotondata al metro intero più vicino Tipo di nave TP Char*3 Codice Conformemente all’elenco dell’allegato II.I Attrezzo da pesca GE Char*3 Codice FAO Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca conformemente all’allegato II.J Dati relativi all’autorizzazione Data di inizio SD Num*8 AAAAMMGG Dato relativo alla licenza; data in cui prende effetto l’autorizzazione Data di conclusione ED Num*8 AAAAMMGG Dato relativo alla licenza; data in cui scade l’autorizzazione Specie bersaglio e zona TA Char*3 Char*10 Specificazione dello stock Codice FAO della specie e codice della zona NAFO o “ANY” Specie e zona per le quali è consentita la pesca diretta. Per le specie regolamentate di cui agli allegati I.A o I.B fare riferimento alla specificazione dello stock. Per le specie non regolamentate, utilizzare la sottozona, la divisione o “ANY”. Prevedere più coppie di campi, ad esempio//TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY// Attività Dati particolareggiati Latitudine LA Char*5 NGGMM (WGS-84) Ad esempio//LA/N6235 = 62° 35′ Nord Longitudine LO Char*6 E/OGGGMM (WGS-84) Ad esempio//LO/W02134 = 21° 34′ Ovest Latitudine (decimali) LT Char*7 +/-GG.ggg Valore negativo se la latitudine si trova nell’emisfero sud ( 1 ) (WGS84) Longitudine (decimali) LG Char*8 +/-GGG.ggg Valore negativo se la longitudine si trova nell’emisfero ovest ( 1 ) (WGS84) Numero della bordata TN Num*3 001-999 Numero della bordata di pesca nell’anno in corso Catture Specie Quantità CA Char*3 Num*7 Codice FAO della specie 0-9999999 Catture giornaliere tenute a bordo, per specie e per divisione, in chilogrammi di peso vivo Quantità tenuta a bordo Specie Quantità OB Char*3 Num*7 Codice FAO della specie 0-9999999 Quantità totale, per specie, presente a bordo della nave al momento dell’invio del messaggio di posizione, in chilogrammi di peso vivo Rigetti Specie Quantità RJ Char*3 Num*7 Codice FAO della specie 0-9999999 Catture rigettate, per specie e per divisione, in chilogrammi di peso vivo Pesci sotto taglia Specie Quantità US Char*3 Num*7 Codice FAO della specie 0-9999999 Catture sotto taglia, per specie e per divisione, in chilogrammi di peso vivo Specie trasferite Specie Quantità KG Char*3 Num*7 Codice FAO della specie 0-9999999 Dati relativi ai quantitativi trasferiti tra le navi, per specie, in chilogrammi di peso vivo arrotondati ai 100 kg più vicini, nel corso delle operazioni di pesca effettuate nella zona di regolamentazione Zona RA Char*6 Codici CIEM/NAFO Codice della zona di pesca Specie bersaglio DS Char*3 Codici FAO delle specie Codice delle specie di cui la nave pratica la pesca a norma dell’articolo 5.2. Prevedere la possibilità di indicare diverse specie separate da uno spazio. Ad esempio//DS/specie// Osservatore a bordo OO Char*1 S o N Presenza a bordo di un osservatore incaricato di verificare il rispetto della normativa Trasbordato da TF Char*7 Codice IRCS Indicativo internazionale di chiamata della nave cedente Trasbordato su TT Char*7 Codice IRCS Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente Nome del comandante MA Char*30 Nome del comandante della nave Stato costiero CS Char*3 ISO-3166 Codice alfa-3 Stato costiero del porto di sbarco Data prevista PD Num*8 AAAAMMGG Data UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto Ora prevista PT Num*4 OOMM Ora UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto Nome del porto PO Char*20 Nome del porto effettivo di sbarco Velocità SP Num*3 Nodi*10 Ad esempio//SP/105 = 10,5 nodi Rotta CO Num*3 Scala di 360° Ad esempio//CO/270 = 270 Catture della bandiera noleggiatrice CH Char*3 ISO-3166 Bandiera della parte contraente noleggiatrice Zona di entrata AE Char*6 Codici CIEM/NAFO Divisione NAFO di entrata Giorni di pesca DF Num*3 1-365 Numero di giorni trascorsi dalla nave nella zona di pesca nel corso della bordata Potenziale non conformità alle CEM AF Char*1 S o N Spazio destinato alle osservazioni dell’osservatore presente a bordo Dimensioni di maglia ME Num*3 0-999 Dimensioni di maglia medie in millimetri Giornale di bordo LB Char*1 S o N Spazio destinato alla conferma, da parte dell’osservatore a bordo, dei dati registrati nel giornale di bordo della nave Rapporti di posizione HA Char*1 S o N Spazio destinato alla conferma, da parte dell’osservatore a bordo, dei rapporti di posizione trasmessi dalla nave Nome dell’osservatore ON Char*30 Testo Nome dell’osservatore a bordo Testo libero MS Char*255 Testo Dato relativo all’attività; spazio destinato a ulteriori osservazioni dell’osservatore 5) al punto 35, il modello standard di rapporto dell’osservatore è sostituito dal seguente: «Modello standard di rapporto dell’osservatore 1.1. Allegato II.M Informazioni standardizzate del rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca Parte 1.A Nave da pesca — Informazioni relative alla bordata di pesca e all’osservatore Informazioni sulla nave da pesca Nome della nave Indicativo internazionale di chiamata della nave Stato di bandiera Numero IMO della nave Capacità totale della stiva di congelamento (m 3 ) Capacità totale della stiva per la farina di pesce (m 3 ) Capacità totale delle altre stive (m 3 ) Informazioni sulla bordata Nome del capopesca Specie bersaglio Data di entrata nella zona di regolamentazione NAFO (ENT) Data di uscita dalla zona di regolamentazione NAFO (EXI) Divisione/i NAFO visitata/e Altra/e zona/e visitata/e Trasbordo Porto di sbarco Informazioni sull’osservatore Nome dell’osservatore Data di inizio dell’osservazione Data di fine dell’osservazione Data del rapporto Osservazioni Parte 1.B Informazioni relative agli attrezzi da pesca Attrezzi da traino Numero di attrezzo Tipo di attrezzo Marca dell’attrezzo Dimensione di maglia (mm) Dispositivi Distanza fra le sbarre della griglia Cinte (descrizione) Osservazioni Bracci Corpo Avansacco Sacco Misurato dall’osservatore/ispettore/comandante Data di misurazione Grande Piccola MEDIA Grande Piccola MEDIA Grande Piccola MEDIA Grande Piccola MEDIA 1 2 3 Palangari Numero di attrezzo Tipo di attrezzo Lunghezza totale Ami Dimensione dell’amo Boe Ancore Materiale del trave principale Materiale del bracciolo Osservazioni Numero Spaziatura media (m) Tipo di amo Marcatura sì/no Numero 1 2 3 … Parte 2 Informazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca per operazione di pesca Retata/cala Numero di attrezzo Inizio della cala ( 2 ) Fine della cala ( 3 ) Divisione NAFO Latitudine (decimali) Longitudine (decimali) Profondità (m) Ora (UTC) (OOMM) Data (AAAAMMGG) Divisione NAFO Latitudine (decimali) Longitudine (decimali) Profondità (m) Ora (UTC) (OOMM) Data (AAAAMMGG) 1 2 3 … Inizio del recupero ( 4 ) Fine del recupero ( 5 ) Durata ( 6 ) Specie (codice alfa-3 FAO ( 7 ) ) Specie bersaglio (sì o no) Presentazione del prodotto Stime dell’osservatore Divisione NAFO Latitudine (decimali) Longitudine (decimali) Profondità (m) Ora (UTC) (OOMM) Data (AAAAMMGG) Divisione NAFO Latitudine (decimali) Longitudine (decimali) Profondità (m) Ora (UTC) (OOMM) Data (AAAAMMGG) Fattore di conversione utilizzato dall’osservatore Catture trattenute (kg di peso vivo) Catture rigettate (kg di peso vivo) Sotto taglia (kg di peso vivo) Operazione di pesca osservata (SÌ/NO) Giornale di pesca Registro di produzione della nave Potenziale non conformità alle CEM (sì/no) Dati sulla potenziale non conformità Osservazioni Fattore di conversione utilizzato dalla nave Catture trattenute (kg di peso vivo) Catture rigettate (kg di peso vivo) Catture trattenute (kg) Parte 3 Osservazioni sulla bordata Osservazioni S/N Dati particolareggiati Qualsiasi atto che ostacoli o intimidisca l’osservatore, interferisca con il suo operato o gli impedisca di svolgere i suoi compiti Sintesi della potenziale non conformità alle CEM (inserire i riferimenti) Funzionamento del dispositivo di localizzazione satellitare (segnalare eventuali interruzioni, interferenze e malfunzionamenti) Trasbordi (segnalare tutti i trasbordi) Ispezioni in mare (comunicare date, ore e qualsiasi altra osservazione) Qualsiasi altra osservazione Parte 4 Riepilogo dello sforzo di pesca e delle catture ( 8 ) 4 A — Riepilogo dello sforzo di pesca Tabella riepilogativa dello sforzo di pesca Divisione NAFO Tipo di attrezzo Specie bersaglio ( *1 ) Data Numero di retate/cale Profondità (m) Ore di pesca ( *2 ) Giorni di pesca ( *3 ) Inizio Fine Minimo Massimo Osservazioni 1 Sull’attività di pesca per divisione 2 Sulla comunicazione dei dati 3 Sulla dimensione di maglia 4 Altri aspetti 4B — Riepilogo delle catture Riepilogo delle catture della bordata (catture per divisione e per specie) Stime dell’osservatore Registrate nel giornale di pesca Specie (codice alfa-3 FAO) Divisione Catture trattenute (kg di peso vivo) Catture rigettate (kg di peso vivo) Totale (kg di peso vivo) Catture trattenute (kg di peso vivo) Catture rigettate (kg di peso vivo) Totale (kg di peso vivo) Totale Osservazioni 1 Sulla composizione delle catture e sulle taglie 2 Sulle discrepanze con i dati registrati nel giornale di pesca 3 Sui rigetti 4 Altri aspetti 4C — Verifiche del peso unitario medio Data Numero di unità sottoposte a campionamento Specie Presentazione del prodotto Peso medio del prodotto per unità (kg) Peso unitario indicato sull’etichetta (kg) 4D — Verifica dell’etichettatura Data Numero di unità verificate Numero di unità con etichettatura potenzialmente non conforme Descrizione dell’etichettatura potenzialmente non conforme Parte 5 Dati per ciascuno squalo di Groenlandia catturato per operazione di pesca ( 9 ) Numero della retata/cala Numero totale di squali di Groenlandia nella retata/cala Numero dello squalo Peso stimato (kg di peso vivo) Lunghezza totale (in cm, dalla punta del muso alla punta della pinna caudale) Lunghezza totale misurata (M) o stimata (E)? Lunghezza alla forca (cm) Lunghezza alla forca misurata (M) o stimata (E)? Sesso e maturità ( 10 ) Destinazione delle catture ( 11 ) Foto S/N Osservazioni, in inglese per quanto possibile Parte 6 Modulo relativo alla frequenza di lunghezza ( 12 ) Anno Mese Giorno Numero di attrezzo Numero della retata/cala Codice alfa-3 della specie Peso delle catture (kg di peso vivo) Tipo di campione (rigettato, trattenuto, misto) Peso del campione in kg di peso vivo Taglia min. Taglia max. Sesso Numero totale di campioni (n=) Convenzione di mis. (TL, SL, FL ecc.) Tipo di misura Unità (mm o cm) Osservazioni Taglia compresa tra Numero Numero Numero Numero Numero 9,5 -9,99 10,0 -10,49 10,5 -10,99 11,0 -11,49 11,5 -11,99 12,0 -12,49 12,5 -12,99 … … … 97,0 -97,49 97,5 -97,99 98,0 -98,49 98,5 -98,99 99,0 -99,49 99,5 -99,99 100,0 -100,49 …»; 6) Al punto 36: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Rapporto previsto nell’allegato II.G delle CEM trasmesso quotidianamente dall’osservatore di cui all’articolo 27, paragrafo 11, lettera b)»; b) La tabella relativa al formato del rapporto dell’osservatore è sostituita dalla seguente: 1.2. «Rapporto dell’osservatore Dato Codice Obbligatorio/ Facoltativo Requisiti applicabili al campo Inizio della registrazione SR O Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione Indirizzo AD O Dato relativo al messaggio; destinazione, “ XNW ” per NAFO Numero di sequenza SQ O Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso Tipo di messaggio TM O Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, “ OBR ” per rapporto dell’osservatore Indicativo di chiamata RC O Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave Attrezzo da pesca GE O ( 13 ) Dato relativo all’attività; codice FAO dell’attrezzo da pesca Specie bersaglio DS O ( 13 ) Dato relativo all’attività; codice FAO per ogni specie bersaglio dall’ultimo rapporto OBR Dimensioni di maglia ME O ( 13 ) Dato relativo all’attività; dimensioni di maglia medie in millimetri Zona RA O Dato relativo all’attività; divisione NAFO Catture giornaliere specie peso vivo CA O O Dato relativo all’attività; catture tenute a bordo per specie e per divisione dall’ultimo rapporto OBR, in chilogrammi arrotondati ai 100 kg più vicini. Prevedere più coppie di campi costituite da specie (codici FAO alfa-3) + peso vivo in chilogrammi (fino a 9 cifre), con ciascun campo separato da uno spazio, ad esempio //CA/speciespaziopesospaziospeciespaziopesospaziospeciespaziopeso// Rigetti specie peso vivo RJ O ( 13 ) Dato relativo all’attività; catture rigettate per specie e per divisione dall’ultimo rapporto OBR, in kg arrotondati ai 100 kg più vicini. Prevedere più coppie di campi costituite da specie (codici FAO alfa-3) + peso vivo in chilogrammi (fino a 9 cifre), con ciascun campo separato da uno spazio, ad esempio //RJ/speciespaziopesospaziospeciespaziopesospaziospeciespaziopeso// Pesci sotto taglia ( 18 ) specie peso vivo US O ( 13 ) Dato relativo all’attività; catture sotto taglia per specie e per divisione dall’ultimo rapporto OBR, in kg arrotondati ai 100 kg più vicini. Prevedere più coppie di campi costituite da specie (codici FAO alfa-3) + peso vivo in chilogrammi (fino a 9 cifre), con ciascun campo separato da uno spazio, ad esempio //US/speciespaziopesospaziospeciespaziopesospaziospeciespaziopeso// Giornale di bordo LB O Dato relativo all’attività; “Sì” o “No” ( 14 ) Rapporti di posizione HA O Dato relativo all’attività; “Sì” o “No” ( 15 ) Potenziale non conformità AF O Dato relativo all’attività; “Sì” o “No” ( 16 ) Nome dell’osservatore ON O Dato relativo al messaggio; nome dell’osservatore che firma il rapporto Data DA O Dato relativo al messaggio; data di trasmissione del rapporto Testo libero MS F ( 17 ) Dato relativo all’attività; per ulteriori osservazioni dell’osservatore Ora TI O Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione del rapporto Fine della registrazione ER O Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione 7) Il punto 46 è soppresso. ( 1 ) Il segno più (+) non deve essere trasmesso; gli zeri iniziali possono essere omessi.»; ( 2 ) Dati al momento in cui l’attrezzo entra per la prima volta nell’acqua. ( 3 ) Dati al momento in cui l’attrezzo è completamente calato. ( 4 ) Dati al momento dell’inizio del recupero dell’attrezzo. ( 5 ) Dati al momento in cui l’attrezzo è completamente recuperato e si trova a bordo della nave. ( 6 ) Ore decimali. Nel caso della pesca al traino, l’intervallo di tempo tra la fine della cala e l’inizio del recupero dell’attrezzo. In ogni altro caso, l’intervallo di tempo tra l’inizio della cala e la fine del recupero dell’attrezzo. ( 7 ) Compresi gli indicatori di EMV. ( 8 ) Sulla base delle informazioni fornite nella parte 2. ( *1 ) Ai sensi dell’articolo 5.2 delle CEM. ( *2 ) Nel caso della pesca al traino, il tempo di pesca è l’intervallo di tempo tra la fine della cala e l’inizio del recupero dell’attrezzo. In ogni altro caso, il tempo di pesca è l’intervallo di tempo tra l’inizio della cala e la fine del recupero dell’attrezzo. Durata totale di tutte le cale effettuate nella divisione elencata, per tipo di attrezzo e specie bersaglio ( *3 ) Ai sensi dell’articolo 1.6 delle CEM. ( 9 ) La raccolta di dati sugli squali di Groenlandia è effettuata riducendo al minimo i danni agli individui sottoposti a campionamento. ( 10 ) JM: giovanile maschio, AM: adulto maschio, M: maschio, maturità sconosciuta, F: femmina, U: sesso e maturità sconosciuti. ( 11 ) Indicare almeno una delle seguenti destinazioni delle catture, se del caso: A: vive, D: morte, UI: illese, I: ferite, M: moribonde, U: sconosciuta. ( 12 ) Da compilare sulla base delle istruzioni per la raccolta di dati scientifici. ( 13 ) Da trasmettere solo se pertinente. ( 14 ) “Sì” se l’osservatore conferma che i dati registrati nel giornale di bordo sono stati inseriti in conformità delle CEM. ( 15 ) “Sì” se l’osservatore conferma che i rapporti prescritti agli articoli 13.12, 13.13 e 28.6 sono stati trasmessi in conformità delle CEM. ( 16 ) “Sì” se l’osservatore rileva una potenziale non conformità con le CEM. ( 17 ) Obbligatorio se “LB” = “No”, o “HA” = “No”, o “AF” = “Sì”. ( 18 ) Le catture sotto taglia rigettate riportate nel campo US devono essere incluse anche nei quantitativi indicati nel campo Rigetti (RJ).»; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/636/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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