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Regolamento UE 0656/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/656 della Commissione del 21 aprile 2021 recante registrazione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite «Slovenska potica» (STG)

Pubblicato: 21/04/2021 In vigore dal: 21/04/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/656 della Commissione del 21 aprile 2021 recante registrazione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite «Slovenska potica» (STG) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/656 of 21 April 2021 entering a name in the register of Traditional Specialities Guaranteed (‘Slovenska potica’ (TSG))

Testo normativo

22.4.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 137/12 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/656 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2021 recante registrazione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite «Slovenska potica» (STG) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Slovenska potica» come specialità tradizionale garantita (STG) presentata dalla Slovenia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Il 29 giugno 2020 la Commissione ha ricevuto dall’Austria la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 3 luglio 2020 la Commissione ha trasmesso alla Slovenia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dall’Austria. (3) La Commissione ha esaminato l’opposizione inviata dall’Austria e l’ha giudicata ricevibile. Nell’opposizione si afferma che in Austria il nome «Potize»/«Putize» è tuttora utilizzato per prodotti analoghi fabbricati in Austria e che l’uso del nome è legittimo e riconosciuto da generazioni. Si sostiene inoltre che la produzione della «Potize»/«Putize» è di grande rilevanza economica in Austria, in particolare per le società produttrici che hanno sede nel sud dell’Austria. L’Austria ritiene pertanto che si debba respingere la domanda di riservare il nome esclusivamente a prodotti recanti tale nome fabbricati in Slovenia (secondo la tradizione slovena). In ogni caso, l’Austria ritiene che si debba garantire che la produzione di «Potize» o «Putize» e l’uso di tale nome, tradizionalmente utilizzato in Austria da molti anni per un prodotto fabbricato secondo la tradizione austriaca, rimangano possibili. In sintesi, nell’opposizione si afferma che il nome di cui si propone la registrazione è legittimo, notorio ed economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi, in linea con l’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. (4) Con lettera del 28 luglio 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne. (5) Slovenia e Austria hanno raggiunto un accordo che è stato notificato dalla Slovenia alla Commissione il 5 ottobre 2020, ossia entro il termine previsto. (6) La Slovenia e l’Austria hanno convenuto che l’uso dei termini «Potize» e «Putize» non rappresenta un’usurpazione, un’imitazione o un’evocazione del nome «Slovenska potica» come specialità tradizionale garantita (STG). (7) Hanno inoltre convenuto che i nomi «Slovenska potica», da un lato, e «Potize» e «Putize», dall’altro, sono legittimi. La Slovenia ha confermato che la registrazione del nome «Slovenska potica» come specialità tradizionale garantita (STG) non pregiudicherebbe il diritto dei produttori austriaci di utilizzare i termini «Potize» e «Putize». I produttori austriaci non devono tuttavia utilizzare nell’imballaggio elementi che facciano riferimento alla Slovenia, quali bandiere, colori ecc. (8) Dall’accordo si può dedurre che la Slovenia ha riconosciuto il diritto dei produttori austriaci di continuare a utilizzare i nomi «Potize» e «Putize» e, pertanto, che non vi è alcuna intenzione di proteggere il termine «potica» che fa parte del nome composto «Slovenska potica» per la quale si chiede la protezione. Il nome «Slovenska potica» dovrebbe quindi essere protetto nella sua interezza, mentre il termine «Potica» dovrebbe continuare a essere utilizzato per prodotti che non sono conformi al disciplinare di produzione della «Slovenska potica» all’interno del territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico. (9) L’accordo tra la Slovenia e l’Austria non richiede la modifica del disciplinare pubblicato a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. (10) Di conseguenza il nome «Slovenska potica» dovrebbe essere registrato nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Slovenska potica» (STG) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il nome «Potica» può continuare a essere utilizzato per prodotti che non sono conformi al disciplinare di produzione della «Slovenska potica» all’interno del territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 110 del 2.4.2020, pag. 12 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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