Regolamento di esecuzione (UE) 2024/738 della Commissione, del 1o marzo 2024, che revoca l’accettazione dell’impegno per tutti i produttori esportatori, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/738 della Commissione, del 1o marzo 2024, che revoca l’accettazione dell’impegno per tutti i produttori esportatori, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/738 of 1 March 2024 withdrawing the acceptance of the undertaking for all exporting producers, amending Implementing Regulation (EU) 2021/607 and repealing the Implementing Decision (EU) 2015/87 accepting the undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of citric acid originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/738
4.3.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/738 DELLA COMMISSIONE
del 1
o
marzo 2024
che revoca l’accettazione dell’impegno per tutti i produttori esportatori, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 8,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
MISURE IN VIGORE
(1)
Con il regolamento (CE) n. 1193/2008
(
2
)
il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.
(2)
Con la decisione 2008/899/CE
(
3
)
la Commissione europea («Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sei produttori esportatori cinesi (compreso un gruppo di produttori esportatori) insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»). I produttori in questione erano: Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd. (ora COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co., Ltd.); Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd.; RZBC Co., Ltd. e RZBC (Juxian) Co., Ltd.; TTCA Co., Ltd.; Weifang Ensign Industry Co., Ltd. e Yixing Union Biochemical Co., Ltd. (ora Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.).
(3)
Con la decisione 2012/501/UE
(
4
)
la Commissione ha revocato l’impegno offerto da un produttore esportatore, ossia Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. («Laiwu Taihe»).
(4)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82
(
5
)
la Commissione ha prorogato per un periodo di cinque anni le misure antidumping definitive sulle importazioni di acido citrico originario della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
(
6
)
e ha riveduto le misure in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
(5)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/32
(
7
)
la Commissione ha esteso le misure antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della Cina alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia.
(6)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/704
(
8
)
la Commissione ha revocato gli impegni di altri due produttori esportatori cinesi, ossia Weifang Ensign Industry Co., Ltd («Weifang») e TTCA Co., Ltd («TTCA»), a causa di violazioni degli impegni.
(7)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607
(
9
)
la Commissione ha prorogato per un periodo di cinque anni le misure antidumping definitive sulle importazioni di acido citrico originario della RPC, estese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malesia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»).
(8)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180
(
10
)
la Commissione ha aggiunto il nuovo produttore esportatore Seven Star Lemon Ltd. («Seven Star») all’elenco delle società con aliquote individuali del dazio («riesame relativo a un nuovo esportatore»).
(9)
I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato; alle importazioni di tutte le altre società si applica un’aliquota del dazio pari al 42,7 %.
2.
CONDIZIONI DELL’IMPEGNO
2.1.
Pilastri dell’impegno
(10)
La Commissione ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sei produttori esportatori cinesi insieme alla «CCCMC». Data la violazione delle condizioni dell’impegno, la Commissione ha revocato l’accettazione per tre esportatori. Erano pertanto in vigore impegni per gli esportatori rimanenti, vale a dire:
—
COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd. («COFCO»),
—
RZBC Co., Ltd, RZBC (Juxian) Co., Ltd., RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd («RZBC») e
—
Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd («Guoxin Union»).
(11)
Ciascuno di questi produttori esportatori ha offerto, congiuntamente alla CCCMC, impegni per i quali sia l’esportatore sia la CCCMC si sono vincolati a rispettare gli obblighi stabiliti.
(12)
Le offerte di impegno sono state presentate in due versioni: una sensibile, contenente dettagli sul prezzo minimo all’importazione (PMI) degli impegni accessibili solo alle parti firmatarie degli impegni, e un’altra non riservata, priva di dettagli sul PMI accessibili solo alle parti interessate, registrate nel procedimento pertinente. Pertanto le informazioni sul PMI sono state considerate strettamente riservate e, nel rispetto delle norme, non possono essere divulgate ad altre parti.
(13)
I produttori esportatori interessati e la CCCMC hanno convenuto, tra l’altro, di consultare la Commissione per eventuali difficoltà, dubbi, di ordine tecnico o di altro tipo, che possano presentarsi durante l’attuazione e l’applicazione degli impegni.
2.2.
Violazione dell’impegno
(14)
A norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, in caso di violazione degli impegni a opera di una delle parti l’accettazione degli impegni è revocata.
2.3.
Condizioni che consentono la revoca a opera della Commissione
(15)
Gli impegni prevedono che la loro accettazione si basi sulla fiducia; qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione europea giustifica quindi la revoca dell’accettazione.
(16)
Gli impegni prevedono inoltre che la Commissione possa revocare la loro accettazione in qualsiasi momento durante il periodo di applicazione, qualora risulti che il controllo e l’esecuzione degli impegni provochino difficoltà.
3.
MOTIVI DELLA REVOCA DELL’ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO
3.1.
Violazione degli impegni
(17)
Nell’ultimo riesame relativo a un nuovo esportatore, il produttore Seven Star, insieme alla CCCMC, ha presentato un’offerta di impegno sui prezzi che si riferiva esattamente allo stesso PMI applicabile ad altri tre impegni in vigore. In nessuna fase dell’inchiesta né Seven Star né la CCCMC hanno chiesto preventivamente alla Commissione informazioni sul livello del PMI
(
11
)
. Come indicato al considerando 12, i dettagli relativi al PMI degli impegni precedentemente accettati sono informazioni riservate accessibili solo alle parti firmatarie degli impegni. La CCCMC era parte degli accordi di impegno iniziali, in qualità di cofirmataria con i rispettivi produttori esportatori, tenuto conto del suo ruolo e dei suoi impegni a livello di attuazione e controllo. Per contro, Seven Star non era parte di tali impegni, né era parte interessata del procedimento precedente.
(18)
La CCCMC non ha mai informato la Commissione di aver ricevuto l’offerta di impegno di Seven Star con lo stesso PMI previsto per gli altri esportatori, né ha contattato la Commissione in merito alla possibile divulgazione delle informazioni riservate. Il fatto che il PMI non fosse più riservato nei confronti di una parte esterna come Seven Star costituisce una grave problematica che la CCCMC avrebbe dovuto sottoporre all’attenzione della Commissione, in virtù dell’obbligo di consultazione di cui al considerando 13. La CCCMC ha invece cofirmato l’offerta che è stata presentata nel corso dell’inchiesta ai fini del riesame relativo a un nuovo esportatore.
(19)
La CCCMC era già a conoscenza del fatto che il livello del PMI e il suo meccanismo di adeguamento sono riservati come qualsiasi altra informazione sensibile presentata durante l’inchiesta, come ricordato dalla Commissione nella lettera inviata il 1
o
marzo 2021, e che tale riservatezza dovrebbe essere rispettata sia dalla CCCMC sia dalle società
(
12
)
.
(20)
La Commissione ha valutato tale risultanza e ha concluso che la mancata comunicazione immediata alla Commissione della fuga di informazioni sensibili riguardo al PMI costituisce una violazione dell’obbligo di consultazione.
3.2.
Violazione della fiducia
(21)
La Commissione ha inoltre valutato la violazione della fiducia alla luce del ruolo rivestito dalla CCCMC nell’attuazione e nel controllo dell’impegno. Come osservato nella decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione, del 21 gennaio 2015
(
13
)
, l’offerta di impegno è stata accettata in quanto la CCCMC si è aggiunta alle società che offrivano impegni e ha svolto un ruolo attivo nell’agevolare il controllo degli impegni. La conferma a terzi, diretta o indiretta, a opera della CCCMC, dell’esattezza del PMI non solo ha violato il suo obbligo di consultazione, ma ha anche pregiudicato la fiducia su cui si sono basati gli impegni. Pertanto la Commissione non può più contare sul sostegno della CCCMC nel controllo degli impegni.
3.3.
Difficoltà relative al controllo e all’esecuzione dell’impegno
(22)
A seguito delle summenzionate azioni della CCCMC relative agli impegni in vigore, i produttori non soggetti agli impegni che dispongono di informazioni sul livello del PMI e sul suo meccanismo di adeguamento possono adeguare i loro prezzi di conseguenza. Solo le società soggette agli impegni tuttavia devono rispettare condizioni rigorose, tra cui l’obbligo di comunicazione e l’obbligo di essere oggetto di una verifica periodica. Pertanto il fatto di essere a conoscenza del PMI, in assenza di un impegno formale a rispettare le disposizioni relative agli impegni, può determinare una posizione di vantaggio sul mercato.
(23)
La Commissione ha valutato le risultanze di cui sopra e ha concluso che il PMI relativo ai produttori esportatori interessati non è più applicabile e che gli impegni per tutti gli esportatori provocano difficoltà.
4.
CONCLUSIONI
(24)
Le risultanze relative alle violazioni degli impegni che hanno pregiudicato il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione e la conseguente difficoltà provocata giustificano la revoca dell’accettazione degli impegni per tutti i produttori esportatori a norma dell’articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento di base e conformemente alle condizioni che disciplinano gli impegni.
5.
COMUNICAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI
(25)
Alle parti interessate è stata concessa la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base.
(26)
La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla CCCMC e da tre produttori esportatori cinesi entro il termine prescritto. Un produttore dell’Unione ha presentato, dopo la scadenza del termine, una dichiarazione a sostegno della cessazione degli impegni che, secondo tale produttore, non prevedono una protezione adeguata contro le importazioni oggetto di dumping di acido citrico dalla Cina. La CCCMC e i tre produttori esportatori cinesi sono stati sentiti dalla Commissione.
5.1.
Comportamento della CCCMC quale violazione dell’impegno
(27)
In primo luogo, la CCCMC e Guoxin Union hanno sostenuto che la CCCMC non aveva violato l’impegno e che nessuna delle situazioni elencate nelle disposizioni dell’impegno considerate quale violazione dell’impegno può essere riferita al comportamento della CCCMC di cui sopra. Pur confermando di aver ricevuto la lettera di cui al considerando 19, contenente informazioni secondo cui il PMI è riservato, la CCCMC ritiene che la comunicazione o la conferma del PMI esistente a un altro produttore che offre l’impegno non costituisca motivo di revoca dell’impegno per gli esportatori già soggetti all’impegno stesso. Le parti hanno inoltre sostenuto che il PMI non va considerato quale informazione riservata.
(28)
Sebbene la situazione descritta nella sezione 3 del presente regolamento non sia esplicitamente menzionata nell’elenco delle potenziali violazioni dell’impegno, la Commissione ha osservato che la clausola in cui figura l’elenco delle potenziali violazioni non è esaustiva, come sottolineato nella formulazione della clausola stessa
(
14
)
. Nelle sue osservazioni la CCCMC fa riferimento a una delle clausole dell’impegno, che stabilisce l’obbligo di consultare la Commissione europea in merito a eventuali difficoltà o dubbi, di ordine tecnico o di altro tipo, che possano presentarsi durante l’attuazione e l’applicazione dell’impegno
(
15
)
. La CCCMC stessa fa pertanto riferimento nelle sue osservazioni alle disposizioni dell’impegno applicabili alle circostanze in base alle quali l’impegno è stato revocato, vale a dire a causa della violazione dell’obbligo di consultazione e del pregiudizio arrecato al rapporto di fiducia.
(29)
Come illustrato al considerando 18, la CCCMC ha omesso di consultare la Commissione in base a tale principio. La CCCMC ha pertanto violato le clausole dell’impegno
(
16
)
, il che costituisce una violazione dell’impegno
(
17
)
. Conformemente alle disposizioni relative all’impegno, in tale situazione la Commissione revoca immediatamente l’accettazione dell’impegno
(
18
)
.
(30)
La Commissione ha ricordato l’argomentazione presentata al considerando 12, secondo cui l’offerta di impegno era stata presentata in due versioni. La versione limitata dell’impegno, che comprende il PMI e il metodo di calcolo, fa riferimento all’articolo 19 del regolamento di base relativo alla riservatezza. Se il PMI non fosse riservato, sarebbe stato incluso nella versione aperta dell’impegno «a disposizione di tutte le parti dell’inchiesta». Si è tuttavia verificato il contrario (era contrassegnato come riservato). Le argomentazioni presentate dalle parti, secondo cui il PMI non è riservato, sono pertanto respinte.
(31)
Inoltre, in base alla disposizione dell’impegno riguardante il suo ambito di applicazione e gli elementi principali, la CCCMC e gli esportatori cinesi ad esso soggetti si sono impegnati a rispettare tutti gli altri obblighi, in modo che la Commissione europea possa controllare efficacemente l’impegno
(
19
)
. Le norme concernente il controllo sono state precisate nell’impegno
(
20
)
, che comprende clausole in base alle quali la Commissione può impartire ulteriori istruzioni ritenute necessarie per il corretto funzionamento dell’impegno
(
21
)
. La CCCMC ha pertanto erroneamente sostenuto che le istruzioni, compresa la lettera del 1
o
marzo 2021, fossero di natura puramente tecnica e che non possano costituire motivo di revoca in caso di violazione dell’obbligo ivi assunto. La Commissione ha ribadito che il PMI è riservato dal momento in cui l’impegno è offerto e che le informazioni sulla riservatezza del PMI contenute nella lettera del 1
o
marzo 2021 erano semplicemente un promemoria di tale disposizione. La CCCMC era pertanto tenuta a rispettare la riservatezza del PMI e a consultare la Commissione quando ha ricevuto una nuova offerta di impegno contenente informazioni riservate da terzi che non erano autorizzati né avrebbero dovuto essere in possesso di tali informazioni. Poiché ciò non si è verificato, la CCCMC ha violato l’obbligo di consultazione.
(32)
Gli esportatori hanno inoltre sostenuto che il PMI poteva essere divulgato dai produttori esportatori di cui ai considerando 3 e 6, che non sono più soggetti all’impegno, a causa della revoca dell’accettazione da parte della Commissione. RZBC ha altresì affermato che Seven Star aveva anche il diritto di ottenere le informazioni relative al PMI, in quanto tutte le parti dell’impegno conoscono il PMI e Seven Star dovrebbe fruire degli stessi diritti di tutte le altre società soggette a misure, alla luce della parità di trattamento e della non discriminazione. Secondo RZBC, poiché Seven Star deteneva il diritto di conoscere il PMI, qualsiasi errore procedurale nell’ottenerlo non dovrebbe essere considerato una violazione e, in tal caso, solo quale violazione di natura puramente tecnica.
(33)
Va osservato che, sebbene Seven Star non fosse parte del procedimento, secondo le osservazioni presentate dalla CCCMC
(
22
)
tale società ha fornito alla CCCMC informazioni relative all’inchiesta nell’ambito del riesame relativo a un nuovo esportatore. Nonostante ciò, nessuna delle parti, compresa la CCCMC, ha fornito elementi di prova a sostegno dell’argomentazione secondo cui Seven Star ha ottenuto il PMI da uno degli esportatori soggetto all’impegno in passato. Le parti non hanno presentato alcun elemento di prova attestante che Seven Star ha chiesto il PMI alla CCCMC o alla Commissione. Anche la Commissione non disponeva di alcuna comunicazione al riguardo proveniente da Seven Star o dalla CCCMC.
(34)
Per quanto attiene all’affermazione relativa alla disparità di trattamento e alla discriminazione, va sottolineato che solo le parti dell’impegno le cui offerte sono state accettate hanno il diritto di disporre delle informazioni relative al PMI, non tutti i produttori esportatori del prodotto in esame. Seven Star, benché soggetta alle misure sotto forma di dazi, non è mai stata accettata quale parte dell’impegno. Nel riesame relativo a un nuovo esportatore l’offerta di impegno presentata da Seven Star non è stata accettata per altri motivi, segnatamente perché non era coerente con la sua situazione specifica risultante dall’inchiesta, a conferma che ciascun caso dovrebbe essere valutato separatamente in base alle circostanze. Va sottolineato che non è il produttore esportatore o la CCCMC a decidere chi ha o no diritto a conoscere il PMI. È a discrezione della Commissione accettare o meno l’offerta di impegno sulla base dei criteri di cui all’articolo 8 del regolamento di base. Inoltre a Seven Star non è stato chiesto di presentare un’offerta con un meccanismo di calcolo del PMI identica alle tre offerte di impegno già accettate. Seven Star avrebbe dovuto piuttosto proporre un approccio per la determinazione del PMI e della sua futura indicizzazione comprendente le componenti del calcolo e i parametri di riferimento da utilizzare, tenendo conto delle circostanze specifiche di questa società. Seven Star ha utilizzato per il PMI lo stesso metodo applicato ad altri produttori esportatori, il che non era adeguato, ragion per cui la sua offerta non ha potuto essere accettata. Pertanto qualsiasi asserzione relativa alla discriminazione o alla non parità di trattamento è priva di fondamento.
(35)
Come indicato più sopra, un impegno dovrebbe essere adeguato a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole; il PMI e il metodo utilizzato per la sua determinazione devono pertanto riflettere le circostanze applicabili all’esportatore. Di conseguenza, sia il PMI sia il metodo si basano sull’analisi e sulla valutazione di tutti i fatti disponibili, da portare a termine in stretta collaborazione con la Commissione. Pertanto la divulgazione di un PMI concordato in impegni già accettati non può essere ridotta al semplice atto di fornire un’informazione isolata che sarebbe stata comunque messa a disposizione di Seven Star, rendendo tale divulgazione un’infrazione di natura meramente «tecnica». Tale ragionamento è errato per i motivi già esposti ai considerando precedenti.
(36)
Come tuttavia ricordato dalla Commissione, l’azione che ha pregiudicato il rapporto di fiducia risiedeva nel fatto che la CCCMC non ha consultato la Commissione prima di confermare il PMI al nuovo esportatore.
5.2.
Prassi riguardante l’accettazione di offerte di impegno da parte di nuovi esportatori
(37)
In secondo luogo, la CCCMC e i produttori esportatori hanno fatto riferimento alla prassi già seguita in passato di accettare un impegno offerto da nuovi produttori esportatori. A dimostrazione di quanto sopra, la CCCMC e Guoxin Union hanno fatto riferimento alla decisione della Commissione del 23 marzo 2010
(
23
)
(«caso relativo ai pezzi fusi»), in cui tre esportatori, a seguito del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, hanno presentato offerte di impegno identiche a quella già accettata nell’ambito dell’inchiesta iniziale.
(38)
Un altro esportatore ha presentato un’offerta di impegno distinta, che la Commissione ha rifiutato ritenendo che il relativo controllo provocasse difficoltà, dato che non era uguale a quella già accettata. Sulla base di tale prassi, la CCCMC e Guoxin Union sono giunte alla conclusione che i nuovi esportatori potrebbero non avere la possibilità di aderire agli impegni esistenti, poiché l’offerta può essere comunque rifiutata, come nel caso relativo ai pezzi fusi perché diversa da quella già accettata, o come nel caso di Seven Star per violazione della riservatezza.
(39)
La Commissione ha ribadito di disporre di un ampio potere discrezionale nell’adottare decisioni in merito alle offerte di impegno. Inoltre gli impegni prevedono un’esenzione dalla riscossione dei dazi. Essi devono pertanto essere interpretati restrittivamente e valutati caso per caso. È impossibile anticipare una qualsiasi prassi o legittima aspettativa sulla base di un unico caso e, cosa ancora più importante, basandosi sulle diverse circostanze.
(40)
Occorre ricordare che, nel caso di specie, sono stati inizialmente accettati impegni per cinque esportatori con lo stesso PMI e per un altro esportatore con un PMI diverso sulla base del suo margine di dumping
(
24
)
. L’argomentazione secondo cui impegni diversi con PMI diversi non possono essere accettati è pertanto invalida. Inoltre non si può stabilire alcuna analogia con il caso relativo ai pezzi fusi. In quel caso si trattava di un impegno relativo alla responsabilità congiunta di 20 società e della CCCME, in cui la violazione dell’accordo di impegno da parte di una delle parti comportava la violazione di tutti i firmatari
(
25
)
. Nel caso in esame non è in vigore alcun impegno congiunto: ciascun esportatore, congiuntamente solo alla CCCMC, ha offerto impegni distinti. Di conseguenza, qualsiasi azione condotta dalla CCCMC incide su tutti gli impegni distinti in vigore. Nel caso relativo ai pezzi fusi inoltre il rappresentante legale della CCCME ha consultato la Commissione prima di presentare l’offerta completa da parte di nuovi esportatori a seguito delle procedure per il trattamento riservato ai nuovi esportatori. Nel caso presente la CCCMC non ha seguito tale prassi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
5.3.
Obbligo di consultazione
(41)
In terzo luogo, la CCCMC ha sostenuto che l’obbligo di consultazione è richiesto solo in caso di difficoltà o di dubbi, che la CCCMC non aveva in relazione a Seven Star, sulla base della prassi adottata nel caso relativo ai pezzi fusi. Secondo la CCCMC, Seven Star aveva informato la Commissione dell’intenzione di aderire all’impegno già durante la visita di verifica effettuata presso la sede dell’esportatore nel giugno 2023. Inoltre la Commissione non aveva sollevato obiezioni quando Seven Star ha presentato l’offerta con lo stesso PMI applicato ad altri esportatori. Secondo quanto sostenuto dalla CCCMC, la Commissione non ha indicato che i termini dell’impegno proposti da Seven Star presentavano problematiche in materia di riservatezza. La CCCMC ha ipotizzato che la Commissione avesse fornito orientamenti e riscontri attivi, tempestivi e responsabili sulla domanda relativa all’impegno del nuovo esportatore; di conseguenza, la CCCMC non ha consultato la Commissione.
(42)
La Commissione ha ricordato che, durante il riesame relativo a un nuovo esportatore, non ha ricevuto alcuna richiesta di assistenza o orientamento a tale riguardo. Alla Commissione non è pervenuta alcuna richiesta o comunicazione in merito al PMI o al suo metodo di adeguamento. Oltre all’indicazione, fornita durante la visita di verifica, che Seven Star era interessata a presentare l’offerta di impegno, il primo contatto da parte del produttore comprendeva un’offerta di impegno quasi completa, PMI incluso. La Commissione ha condotto le consuete ulteriori fasi procedurali per analizzare l’offerta e ha fornito la valutazione finale alle parti dell’inchiesta. Sia la CCCMC sia Seven Star sono state informate in merito a tale valutazione e alle risultanze principali, comprese le problematiche relative alla riservatezza del PMI, e hanno avuto il tempo di presentare osservazioni e argomentazioni al riguardo. Tuttavia esse non si sono avvalse di questa opportunità e non hanno presentato osservazioni. Pertanto le affermazioni secondo cui la Commissione non ha sollevato obiezioni in merito alla riservatezza sono infondate.
(43)
Secondo la Commissione, la CCCMC non ha la facoltà di anticipare ciò che essa ritiene o suppone che si verificherebbe. In qualsiasi situazione connessa al nuovo esportatore, la CCCMC non è autorizzata a fornire a terzi informazioni in merito all’impegno esistente. La disposizione di cui all’impegno stabilisce l’obbligo di consultazione riguardo a ogni situazione, non solo dubbi o difficoltà, ma anche questioni di ordine tecnico o di altro tipo relative all’attuazione e all’applicazione dell’impegno. Indubbiamente, la comunicazione di qualsiasi informazione relativa al PMI alle parti non soggette all’impegno senza previa consultazione della Commissione rientra in tale obbligo di consultazione
(
26
)
.
5.4.
Impatto sul mercato
(44)
In quarto luogo, la CCCMC e i produttori esportatori hanno contestato che la conoscenza del PMI da parte di altre società non soggette all’impegno possa risultare vantaggiosa per tali società. Essi hanno sottolineato che esistono già società che conoscono la formula per il calcolo del PMI e che non sussiste alcun elemento a riprova che ciò abbia determinato una posizione di vantaggio sul mercato. Essi hanno inoltre affermato che il prezzo di vendita effettivo è superiore al PMI, per cui altre società non soggette all’impegno non possono prevedere il prezzo effettivo.
(45)
La Commissione ha ricordato che, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni la cui divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente sono riservate. Come già accennato, il PMI è un’informazione riservata per questi motivi. Gli esportatori soggetti all’impegno non possono vendere i loro prodotti all’Unione al di sotto del PMI fissato. È pertanto logico che i prezzi siano superiori al PMI. Di norma tuttavia tale differenza non è significativa, a meno che non sussistano circostanze di mercato eccezionali, che non sono presenti nel caso di specie. Tutti gli esportatori soggetti all’impegno si sono impegnati ad adempiere numerosi obblighi, tra cui comunicare periodicamente tutte le operazioni, rimanere a disposizione per qualsiasi verifica e consultare la Commissione in merito a qualsiasi questione relativa al controllo e all’attuazione. Gli altri esportatori che non sono soggetti all’impegno non sono tenuti a rispettare detti obblighi. Conoscere il PMI e il metodo di adeguamento consentirebbe ad altri esportatori di fissare il prezzo dei loro prodotti al di sotto del PMI anche con dazi applicati al di fuori di qualsiasi controllo, a causa della mancanza di un obbligo di comunicazione. Tali vendite comporterebbero pertanto un ulteriore pregiudizio per i produttori dell’Unione.
(46)
Sebbene alcune società fossero soggette all’impegno in passato e fossero a conoscenza del meccanismo relativo al PMI, il mancato rispetto da parte di tali società degli obblighi previsti dall’impegno ha comportato la revoca del loro impegno. Pertanto le circostanze del caso di specie sono diverse, dato che nelle decisioni precedenti la Commissione non disponeva di elementi attestanti la violazione della riservatezza. Nel presente caso, la Commissione non ha deciso di accettare l’impegno di Seven Star; tuttavia la società ha potuto accedere a informazioni riservate sul PMI. La Commissione ha valutato le circostanze attuali e le conseguenze derivanti dalla violazione della riservatezza e, come illustrato al considerando 45, ha concluso che il mantenimento degli impegni non era più attuabile. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
5.5.
Interesse dell’Unione riguardo alla revoca
(47)
In quinto luogo, la CCCMC e gli esportatori interessati hanno sostenuto che la revoca dell’impegno non è nell’interesse del mercato dell’Unione e che, di conseguenza, il mercato equilibrato sarà perturbato. La Commissione ha ritenuto che tale argomentazione non fosse suffragata da elementi di prova. Nella sua comunicazione, l’industria dell’Unione ha chiaramente affermato che le misure, nella forma attuale, non sono sufficienti. La revoca dell’impegno non inciderà sulla disponibilità del prodotto sul mercato o sulla sua qualità. Inoltre la revoca dell’impegno non limita la vendita del prodotto in esame all’Unione da parte degli esportatori. Queste argomentazioni non hanno pertanto potuto essere accolte.
5.6.
Proporzionalità
(48)
La CCCMC e gli esportatori interessati hanno asserito che la revoca degli impegni costituisca una misura eccessivamente gravosa e non proporzionata al comportamento della CCCMC e di altri esportatori. Va osservato che la Commissione dispone di un potere discrezionale per valutare il comportamento delle parti al fine di definire la natura dell’impegno violato e di determinare se sia necessario revocare l’accettazione dell’impegno. Come già spiegato più sopra, la Commissione ha constatato una violazione dell’impegno da parte della CCCMC e una violazione del rapporto basato sulla fiducia. La Commissione ha inoltre rilevato che, in tali circostanze, l’impegno e il suo controllo non sono più attuabili, il che costituisce di per sé un motivo autonomo per revocare l’impegno. Occorre altresì ricordare che gli impegni possono essere revocati a prescindere dal livello di rilevanza della violazione. Inoltre le offerte di impegno sono state accettate a motivo del ruolo svolto dalla CCCMC nell’attuazione e nel controllo dell’impegno, come sottolineato anche dalla stessa CCCMC nelle osservazioni scritte e nel corso dell’audizione. Pertanto, in caso di violazione della fiducia tra la Commissione e la CCCMC, che è parte dell’impegno di ciascun esportatore, la violazione della fiducia è implicita per tutti gli esportatori. Dopo un’approfondita analisi, la Commissione ha quindi deciso di revocare l’accettazione degli impegni.
5.7.
Attuabilità
(49)
Infine, la CCCMC e i produttori esportatori interessati hanno proposto di affrontare la questione dell’obbligo di consultazione e della divulgazione del PMI ad altri esportatori. La CCCMC si è offerta di stabilire una posizione comune sull’obbligo di consultazione nel caso in cui nuovi esportatori intendessero aderire all’impegno. Come già illustrato al considerando 31, l’impegno offerto dagli esportatori per quanto riguarda l’acido citrico non è un impegno congiunto e le nuove offerte sono valutate sulla base delle circostanze del caso. Gli esportatori hanno invece proposto di mantenere gli impegni con un’eventuale revisione. Sebbene le parti non abbiano presentato alcuna soluzione particolare o proposta precisa, la Commissione ha valutato qualsiasi soluzione attuabile e accettabile per la Commissione, come previsto nell’impegno
(
27
)
; non è stato tuttavia possibile trovare una soluzione di questo tipo che soddisfacesse i requisiti dell’impegno a norma dell’articolo 8 del regolamento di base.
(50)
Per prevenire pienamente i potenziali rischi di evasione dei dazi e di vendita di merci al di sotto di un prezzo non pregiudizievole da parte di società non soggette all’impegno ma che sono a conoscenza del PMI, la Commissione dovrebbe effettuare un controllo complesso delle importazioni in generale, oltre a controllare le importazioni che rientrano nell’ambito degli impegni. In assenza di un obbligo di comunicazione per tali esportatori, il controllo delle importazioni a cura delle parti esportatrici non soggette all’impegno è troppo oneroso e pertanto non può essere considerato efficace. Per lo stesso motivo, non è possibile accettare impegni individuali per ogni singolo esportatore. Inoltre, come già indicato ai considerando da 21 a 23, l’impegno offerto dagli esportatori è stato accettato a motivo dell’adesione della CCCMC e del suo ruolo attivo nell’agevolare il controllo degli impegni. Tenuto conto delle ragioni della revoca dell’impegno, un controllo più complesso che non preveda il coinvolgimento della CCCMC non può essere accettato, dato che risulta inattuabile. La Commissione ha pertanto ritenuto che non vi sia alcun possibile rimedio per la divulgazione dell’attuale PMI al nuovo esportatore non soggetto all’impegno e che l’impegno attuale non sia più attuabile. La sua accettazione dovrebbe pertanto essere revocata.
5.8.
Conclusioni
(51)
In conclusione, la Commissione era preoccupata del fatto che la CCCMC abbia omesso di consultarla nel momento in cui è stata contattata dal nuovo esportatore con la nuova offerta di impegno. Tale comportamento costituisce una violazione dell’impegno e pertanto l’impegno deve essere revocato. La CCCMC non ha il diritto di concludere autonomamente, senza consultare la Commissione, quale sia la prassi di quest’ultima, in particolare per quanto riguarda la forma eccezionale di misure quali gli impegni, che devono essere valutati caso per caso. Né la CCCMC né gli esportatori interessati sono riusciti a presentare esempi precedenti di accettazione dell’impegno per il nuovo esportatore nelle stesse circostanze del riesame relativo a un nuovo esportatore per quanto riguarda l’acido citrico, e qualsiasi altro caso simile o presunta prassi precedente della Commissione non inciderebbe sul potere discrezionale della Commissione di porre fine agli impegni date le circostanze del presente caso. Analogamente, l’argomentazione delle parti secondo cui la revoca dell’impegno non è nell’interesse dell’Unione non è pertinente nel caso di specie. A norma dell’articolo 8 del regolamento di base, l’interesse dell’Unione non costituisce un elemento per la valutazione dell’attuabilità e dell’efficacia di un’offerta di impegno. In ogni caso, le parti non hanno presentato alcuna argomentazione circostanziata in merito all’impatto negativo sull’industria dell’Unione o sul mercato dell’Unione a seguito del ritiro dell’impegno. Infine, alla Commissione non è stata presentata alcuna nuova soluzione attuabile per quanto riguarda il controllo.
(52)
Alla luce di quanto precede, nessuno dei motivi addotti dalla CCCMC e dai produttori esportatori ha potuto modificare la conclusione secondo cui l’accettazione dell’impegno dovrebbe essere revocata.
6.
REVOCA DELL’ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
(53)
A norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base e conformemente alle pertinenti clausole degli impegni che autorizzano la Commissione a revocare unilateralmente gli impegni, quest’ultima ha concluso che è opportuno revocare l’accettazione degli impegni offerti da COFCO, RZBC e Guoxin Union, congiuntamente alla CCCMC, e abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 e la precedente decisione del 2 dicembre 2008 (2008/899/CE). È pertanto opportuno riscuotere il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A874), RZBC Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A876), RZBC (Juxian) Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A877) e Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. (codice addizionale TARIC A879).
(54)
Tenuto conto degli impegni contrattuali degli importatori dell’Unione che hanno acquistato le merci nella prospettiva di ricevere le merci oggetto degli impegni, le importazioni di acido citrico accompagnate da una fattura conforme a un impegno emessa prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni degli impegni, sono esenti dalla riscossione dei dazi antidumping. Tutte le merci per le quali la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata dopo 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento sono tuttavia soggette alla riscossione dei dazi. Tale periodo consente sia agli importatori dell’Unione sia ai produttori esportatori di portare a termine gli impegni già assunti contrattualmente o di essere debitamente informati in merito a possibili conseguenze derivanti dalla revoca dell’accettazione degli impegni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’accettazione degli impegni in relazione ai produttori esportatori indicati in appresso, insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici, è revocata:
Paese
Società
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co., Ltd — n. 1 Dongfeng Avenue, zona di sviluppo economico di Wukeshu, città di Changchun 130401, RPC
A874
Fabbricato da RZBC Co., Ltd. — n. 9 Xinghai West Road, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC, e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd. — n. 66 Lvzhou South Road, città di Rizhao, provincia di Shandong
A926
Fabbricato da RZBC (Juxian) Co., Ltd. — n. 209 Laiyang Road (West Side of North Chengyang Road), zona di sviluppo economico di Juxian, città di Rizhao, provincia di Shandong, RPC, e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd. — n. 66 Lvzhou South Road, città di Rizhao, provincia di Shandong
A927
Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. — n. 1 Redian Road, zona di sviluppo economico di Yixing, provincia di Jiangsu
A879
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2015/87 e la decisione 2008/899/CE sono abrogate.
Articolo 3
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 è abrogato.
Articolo 4
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
2. Le disposizioni abrogate dagli articoli 2 e 3 continuano ad applicarsi alle importazioni accompagnate da una fattura conforme a un impegno emessa prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e per le quali la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1
o
dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1
).
(
3
)
Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (2008/899/CE) (
GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62
).
(
4
)
Decisione della Commissione, del 7 settembre 2012, che modifica la decisione 2008/899/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (2012/501/UE) (
GU L 244 dell’8.9.2012, pag. 27
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (
GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8
).
(
6
)
Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia (
GU L 10 del 15.1.2016, pag. 3
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/704 della Commissione, dell’11 maggio 2016, che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (
GU L 122 del 12.5.2016, pag. 19
).
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 129 del 15.4.2021, pag. 73
).
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj
).
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, considerando 149-156.
(
12
)
t21.001893 — Istruzioni tecniche ai sensi della clausola 5.10 dell’impegno offerto nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (UT44).
(
13
)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (
GU L 15 del 22.1.2015, pag. 75
), considerando 9.
(
14
)
Clausola 7.1 dell’offerta di impegno.
(
15
)
Clausola 6.1 dell’offerta di impegno.
(
16
)
Clausola 2.3, in combinato disposto con la clausola 6.1 dell’offerta di impegno.
(
17
)
Clausola 7.1 dell’offerta di impegno.
(
18
)
Clausola 8.3 dell’offerta di impegno.
(
19
)
Clausola 2.3 dell’offerta di impegno.
(
20
)
Clausola 5 dell’offerta di impegno.
(
21
)
Clausola 5.10 dell’offerta di impegno.
(
22
)
Comunicazione scritta della CCCMC del 10 novembre 2023, punti 13-15.
(
23
)
Decisione della Commissione, del 23 marzo 2010, che modifica la decisione 2006/109/CE e accetta tre offerte per aderire all’impegno congiunto di prezzi accettato in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (2010/177/UE) (
GU L 77 del 24.3.2010, pag. 55
).
(
24
)
Considerando 6 della decisione 2008/899/CE.
(
25
)
Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2006, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (2006/109/CE) (
GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59
).
(
26
)
Clausola 6.1 dell’offerta di impegno.
(
27
)
Clausola 8.5 dell’offerta di impegno.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/738/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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